L’UICI Campania ci segnala il seguente messaggio n. 1281 del 20-03-2020 diramato dall’INPS.
Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
L’Istituto sta completando le attività necessarie per
mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche
per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano
sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime
indicazioni operative.
CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi
fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo
familiare, per periodi che decorrono dal 5
marzo al 3 aprile.
Le seguenti disposizioni si
applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e
collocamento temporaneo di minori.
I beneficiari sono i genitori:
– Lavoratori dipendenti privati
✓ Chi sono
o Genitori con figli che hanno fino a 12
anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento
della retribuzione e la contribuzione figurativa.
o Genitori con figli dai 12 ai 16 anni:
possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna
indennità e senza copertura figurativa.
o Genitori di figli con handicap in situazione di gravità
senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati
in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo COVID-19 è riconosciuta
un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione
figurativa.
o Genitori che hanno esaurito la fruizione massima
individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi
parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il
quale richiedono il congedo COVID-19
o I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data
del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale
“ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di
congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui
trattasi.
o I
genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto
richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di
prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001,
non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo
COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
o I
genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che
hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono
già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la
procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
o I genitori di figli maggiori di 12
anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un
prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo
COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la
fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo
anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando
la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la
fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di
ultimazione.
o I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16
anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio
datore di lavoro e non all’INPS.
I Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
o Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età:
per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del
reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
o Genitori di figli con handicap in situazione di
gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è
riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito
individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
o Non è
prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo.
✓ Come fare
domanda:
o I genitori con figli minori di 3 anni possono fare
domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già
in uso.
o I
genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare
domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, se l’inizio della fruizione è
precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando
le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà
disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I
genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave
possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare
apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima,
potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo
2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà
disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario”
eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole,
non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
I Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS
o Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età:
per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
o Genitori di figli con handicap in situazione di
gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è
riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di
lavoro autonomo svolto
o Non è
prevista la sussistenza della regolarità contributiva
o I genitori con figli minori di 1 anno
possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo
parentale già in uso.
o I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12
anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla
domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo,
decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la
richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a
seguito degli adeguamenti informatici in corso.
o I
genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave
possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare
apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima,
potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo
2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà
disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
o I periodi di congedo parentale “ordinario”
eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole,
non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
-I-
Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione del presente congedo per i
lavoratori dipendenti del settore pubblico e le relative indennità sono a cura
dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
✓ Come
possono fare domanda:
o Non devono presentare
domande all’INPS.
o La domanda di congedo è presentata alla propria
Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
IMPORTANTE:
I predetti congedi e permessi non sono fruibili:
- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore
o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i
servizi di baby-sitting.
È possibile cumulare:
- nell’arco
dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per
legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- nell’arco
dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo
parentale per figli con disabilità grave.
PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19
È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti.
In aggiunta ai 3 giorni mensili
già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di
aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di
marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti
consecutivamente nello stesso mese
Chi sono i beneficiari
I Lavoratori dipendenti Privati
o lavoratori
che assistono un familiare con handicap grave
o Il
lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con
validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova
domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro
devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
o Il lavoratore privo di provvedimento
di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le
modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà
considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero
maggiorato di giorni.
o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il
pagamento diretto delTindennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e
lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova
domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata
presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle
giornate fruibili.
I Lavoratori dipendenti Pubblici
Le modalità di fruizione dei presenti permessi per i
lavoratori dipendenti del settore pubblico sono a cura dell’Amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro
- Come possono fare domanda:
o Non devono presentare
domande all’INPS.
o La domanda di permesso è presentata alla propria
Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti
di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche
nelle scuole, la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di
baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica.
Il
bonus spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- anche in caso di adozione e affido preadottivo;
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di
figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni
ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- è erogato mediante libretto famiglia di cui di
all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50.
Chi sono i beneficiari
I Lavoratori dipendenti Privati, Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, Lavoratori Autonomi (iscritti e non all’INPS)
Il voucher baby-sitting spetta, fino ad un massimo di 600 euro per
famiglia, per le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di
cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- lavoratori autonomi non iscritti all’INPS
(subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse
previdenziali).
I Lavoratori dipendenti Pubblici
Il bonus per servizi di baby-sitting spetta altresì ai lavoratori
dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti
alle seguenti categorie:
- Medici;
- Infermieri;
- Tecnici di laboratorio biomedico;
- Tecnici di radiologia medica;
- Operatori sociosanitari
- al personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Per
tali soggetti, il bonus:
- è erogato dall’INPS mediante il libretto
famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i
periodi di sospensione delle attività didattiche;
- l’importo complessivo spettante, in tali casi,
può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.
IMPORTANTE:
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:
- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore
o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo COVID-19,
rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare:
- il bonus per servizi di baby-sitting con i
giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura
Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- Il bonus per servizi di baby-sitting con il
prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
Come fare domanda per il bonus per servizi di baby-sitting:
La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere
presentata:
- per ogni figlio di età inferiore a 12 anni
(limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo
restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo
familiare ammesso al beneficio;
- avvalendosi della modulistica ufficiale che a
breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data
tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.
La domanda, disponibile entro la prima settimana di aprile a seguito
dell’implementazione informatica in corso, potrà essere presentata con le
seguenti consuete modalità:
- WEB –
www.inps.it – sezione “Servizi online” > “Servizi per il
cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE,
CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” >
“Bonus servizi di baby-sitting”;
- CONTACT
CENTER INTEGRATO – numero verde
803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con
tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- PATRONATI –
attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Come Attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby- sitting
Al fine di consentire
l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di
registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito
INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >
“Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come
prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i
soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando
“l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.