Abilitazione in deroga ex art. 1, comma 4, legge n. 113/1985. Centralinisti non vedenti. Parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 7017 del 07/09/2021
Su sollecitazione dell’Unione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato, in forma di parere, a tutti gli Uffici territoriali del Lavoro, i necessari chiarimenti sulle procedure dell’abilitazione in deroga dei centralinisti non vedenti, ex art. 1, comma 4, della legge n. 113/1985.
L’art. 1, comma 3, della legge n. 113/1985, consente l’iscrizione all’Albo professionale ai centralinisti che hanno conseguito un apposito diploma, previo superamento di un esame abilitante, sottoposto al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al termine di uno dei corsi professionali per centralinisti telefonici, individuato dall’art. 2 della stessa legge.
Il successivo comma 4 prevede, invece, l’iscrizione in deroga all’Albo per coloro che presentano una dichiarazione del datore di lavoro, da cui risulta che il lavoratore svolge mansioni di centralinista telefonico da almeno sei mesi.
L’iscrizione, pertanto, è subordinata al superamento dell’esame di abilitazione, oppure, in deroga, all’effettivo e attuale svolgimento della professione di centralinista, di durata almeno semestrale, attestata come sopra.
Entrambi i canali, quindi, consentono all’interessato di ottenere una qualifica professionale.
Successivamente, l’abolizione nel 2015 dell’Albo e il contestuale passaggio alla sola lista dei centralinisti per il collocamento mirato ha determinato un grave vuoto normativo. Infatti, per iscriversi alle liste, oltre a possedere i requisiti alternativi esposti, sarebbe stato necessario trovarsi in stato di disoccupazione.
Alla luce di quanto sintetizzato, non sussisteva alcun problema per coloro che avevano frequentato il corso previsto dalla legge e, essendosi abilitati alla professione, si trovavano in stato di disoccupazione.
La questione, per contro, diveniva più complessa per i lavoratori che avevano interesse a ottenere una pari qualifica professionale per l’iscrizione alle liste di collocamento, utilizzando il requisito abilitante del lavoro – per sei mesi – come centralinista.
La formulazione della norma, infatti, non rendeva possibile utilizzare periodi di lavoro svolto in precedenza come centralinista, per potersi iscrivere – da disoccupato – alle liste per il collocamento mirato della legge n. 113/85: (“il lavoratore svolge mansioni”).
L’applicazione dell’art. 1, comma 4, risultava, quindi, particolarmente difficile, se non impossibile.
Il che, sotto il profilo dello scopo pratico della norma, costituiva un vero e proprio paradosso.
Inoltre, dal punto di vista datoriale, tali lavoratori non sarebbero stati computabili, ai fini dell’assolvimento degli speciali obblighi di assunzione ex art. 3 e 4 della legge n. 113, con possibili conseguenze negative sulla stabilità del rapporto di lavoro. Per di più, il datore di lavoro che avesse già assolto agli obblighi generali di cui alla legge n. 68/99, sarebbe stato chiamato ad adempiere all’obbligo di riserva a favore dei centralinisti non vedenti, anche in eccedenza rispetto alla quota ordinaria, pur avendo in forza un lavoratore non vedente, in possesso di tutti i requisiti per essere computato nella speciale quota di riserva della legge n. 113/85.
Data la premessa, si comprende l’importanza del parere allegato, rilasciato in data 7 settembre 2021 dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Divisione V – Politiche sociali per le persone con disabilità e non autosufficienti, Inserimento lavorativo delle persone con disabilità, che fornisce alcuni chiarimenti e un’interpretazione evolutiva dell’art. 1, comma 4, della legge n. 113/85.
In particolare, una lettura “estensiva” e semplificata di questa norma, coordinata con la legge n. 68/1999, consente ai soggetti privi della vista, che abbiano svolto – quindi, anche in un momento diverso da quello di attuale disoccupazione – mansioni di centralinista telefonico per un periodo di lavoro di almeno sei mesi e che si ritrovino senza lavoro, di iscriversi nella lista del collocamento obbligatorio.
In questo caso, sarà sufficiente esibire l’attestazione rilasciata, anche in precedenza, dal datore di lavoro.
Nel rispetto delle quote di riserva per l’assolvimento degli obblighi di assunzione, inoltre, viene consentito anche ai lavoratori dipendenti “che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia nel corso del rapporto di lavoro” e che svolgono, di fatto, l’attività di centralinista telefonico privo della vista da almeno sei mesi, di “essere computati nella speciale quota di riserva dei centralinisti non vedenti, in un’ottica di favore sia per il percorso lavorativo del lavoratore disabile sia per gli adempimenti degli obblighi da parte del datore di lavoro”.
Il tutto, con il riconoscimento all’interessato dei diritti da essa discendenti (come, ad esempio, la corresponsione dell’indennità di mansione, ex art. 9, comma 2, legge cit.).
La garanzia prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n. 113/1985, si applica a coloro che, già assunti, essendo sopravvenuta una patologia visiva che li renda inidonei allo svolgimento dei compiti originariamente assegnati, hanno l’opportunità di ottenere un cambio di mansioni, evitando così il licenziamento.
Inoltre, come già veniva chiarito dallo stesso Ministero nel 2015 con la circolare n. 13, par. 2, trattandosi di “eccezione” alla regola generale della necessità, ai fini dell’iscrizione, dell’abilitazione alla funzione di centralinista telefonico, l’art. 1, comma 4, della legge n. 113/1985 non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati;
- lo svolgimento delle mansioni deve avvenire per sei mesi in maniera continuativa e non saltuaria o occasionale, pur potendo le mansioni essere svolte a tempo parziale (sempreché il numero di ore prestato sia da ritenersi ragionevolmente sufficiente a far conseguire la professionalità richiesta);
- per l’iscrizione in deroga deve sussistere un rapporto di lavoro subordinato (apprendistato, tempo determinato, etc) e non sono valevoli, ad esempio, i tirocini e gli stage.
Ottenuta dal datore di lavoro l’attestazione, è opportuno darne ampia pubblicità presso le competenti Amministrazioni pubbliche locali (Ispettorato del lavoro e Ufficio del Collocamento Mirato), soprattutto laddove non venga immediatamente utilizzata per l’iscrizione alla lista dei centralinisti ai fini del collocamento mirato (art. 6, comma 7, legge n. 113/1985). Il parere n. 7017/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui viene allegato il testo integrale (all. 1), trova la forza applicativa nella sua semplicità espositiva, perché difficilmente i chiarimenti forniti potranno essere oggetto di fraintendimenti da parte degli Uffici territoriali del Lavoro.
ALLEGATO:
PARERE MINISTERO DEL LAVORO, n. 7017 del 7.9.2021.pdf
Pubblicato il 28/09/2021.