“Portale della Disabilità” e chiarimenti fruizione dei benefici assistenza a familiare disabile grave

INPS: messaggi n. 4143 del 22/11/2023 e 4193 del 24/11/2023

Nasce il Portale della Disabilità. Progetto “Sportello Unico INPS Invalidità Civile”, che rientra tra i piani finanziati dal PNRR.

Lo ha comunicato l’INPS con il messaggio n. 4193 del 24/11/2023.

L’accesso al portale avviene direttamente con lo SPID personale, sul sito istituzionale www.inps.it – My Inps e digitando, nel motore di ricerca, “Portale della Disabilità” e selezionando tra i risultati il servizio dedicato.

Attraverso il portale, il cittadino può accedere e seguire gli sviluppi dell’iter avviato per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, leggi n. 104/1992 e n. 68/1999. Tra i documenti a disposizione, è possibile trovare il certificato medico introduttivo, e nel caso di domanda definita almeno dal punto di vista dell’accertamento sanitario, prelevare il verbale definitivo dell’Istituto previdenziale. Inoltre, tramite il Portale della Disabilità, è possibile caricare la documentazione medica inpossesso del cittadino in caso di domanda di prima istanza  o di aggravamento, laddove l’accertamento è in capo unicamente all’INPS, oppure nel casodi revisione sanitaria, sempre dell’INPS (secondo le modalità già in uso con il servizio “Allegazione documentazione sanitaria”), qualora l’Interessato voglia aderire all’accertamento agli atti, secondo l’iter previsto all’art. 29-ter deldecreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre2020, n. 120. Tale disposizione consente alle Commissioni mediche dell’INPS di redigereverbali anche solo agli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria venga consideratasufficiente per una valutazione obiettiva ed esaustiva.

Il portale include anche sezioni dedicate ad avvisi e scadenze per le domande di prima istanza, revisione e dell’indennità di frequenza, nonché una sezione “Pagamenti e cedolini”, dove il cittadino può consultare l’elenco completo degli ultimi pagamenti effettuati per le prestazioni legate alla disabilità.

L’INPS prevede di rilasciare ulteriori aggiornamenti e funzionalità per il portale, in quanto si tratta di un servizio ancora in fase di sviluppo e miglioramento.

Assistenza a disabile grave, arrivano ulteriori chiarimenti

Con il messaggio 4143 del 22/11/2023, l’INPS ha precisato:

  • che la stessa tipologia di beneficio assistenziale (ad esempio, permessi legge 104/1992, congedo straordinario, congedo parentale) non può essere riconosciuta a più di un lavoratore per l’assistenza alla medesima persona disabile grave. È possibile, per contro, riconoscere allo stesso lavoratore i permessi per più persone con disabilità grave, essendo stato eliminato il principio del “referente unico all’assistenza”, ex Decreto legislativo n. 105/2022. Fanno eccezione al limite della cumulabilità i genitori che prestano assistenza al figlio disabile grave (INPS, circ. 133/2000);
  • che più lavoratori, titolari di benefici assistenziali diversi (ad esempio, permessi legge 104/1992, disgiuntamente dal congedo straordinario e/o dal congedo parentale), possono prestare assistenza alla stessa persona con disabilità grave, fermo restando che i suddetti benefici non siano fruiti dai familiari titolari nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, e quindi devono intendersi alternativi.

Ciò può comportare, quindi, che venga presentata, da un familiare lavoratore, e accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate ad altro familiare lavoratore autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili L.  104/1992, o del prolungamento del congedo parentale, o delle ore di permesso alternative al prolungamento per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità, purché, come detto, entrambi i familiari non ne facciano contestuale richiesta nella stessa giornata.

ALLEGATI:

INPS messaggio n. 4143 del 22-11-2023.pdf

INPS, messaggio 4193 del 24-11-2023.pdf

Pubblicato il 05/12/2023.

 

Importi anno 2022 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2021 – Rinnovo pensioni 2022 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2022.

Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2021 (GU n. 282 del 26/11/2021).

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2022: per l’anno 2022 in via previsionale sono aumentati i limiti reddituali dello 0,40 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV dell’1,60 per cento, mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV vengono incrementati dello 0,90 per cento. 

Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. INVCIV è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2022, pari a “1,60”); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2022, il valore è pari a un +0,90 per cento).

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.050,42.

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 291,69.

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 315,45.

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.197,39.

Assegno a vita a esaurimento: euro 216,49.

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 946,80*.

Indennità speciale per ciechi parziali: euro 215,35*.

(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione e indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.050,42.

Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 291,69.

Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)

Indennità di comunicazione per sordi: euro 260,76.

Pensione e indennità per invalidi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.050,42.

Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.

Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 17.050,42.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.010,20.

Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 380,86 (maggiorabile sino a euro 467,65 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato – 6.079,45 – o della coppia – 12.158,90).

Nota Bene: bisogna distinguere due casi:

  1. Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
    in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).

2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:

Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.079,45 se soli; euro 12.158,90 se coniugati).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 525,17.

Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN – l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 525,17

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.

Indennità di frequenza: euro 291,69.

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

      Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità parziale. Possibilità di svolgere un’attività lavorativa entro il limite di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021)

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso) di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione anche quando il soggetto richiedente svolge un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a euro 5.010,20. Viene, così, superato il precedente messaggio dell’INPS n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro (per approfondimenti sulla previgente disciplina, a ogni modo ora superata, si rimanda al comunicato UICI n. 83 del 22/10/2021).

Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 148/2020, par. 10.1, p. 17, messaggi n. 754 del 22/02/2021, p. 2, quinto capoverso, e n. 1650 del 22/04/2021).

Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2022, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Al riguardo, come già fatto presente con comunicato UICI n. 41 del 12/05/2021, a decorrere dal 6 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove istruzioni operative per le visite di revisione, in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari. L’INPS, a cui è demandata la competenza nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, ha previsto che l’assenza a visita di revisione alla prima chiamata determinerà la sospensione provvisoria della prestazione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di mancata presentazione a visita; ciò, in ogni caso, “a prescindere dall’esito della comunicazione postale”. Sul punto, oggetto di contestazione da parte delle Associazioni storiche di categoria, tra cui anche l’UICI, l’Istituto ha successivamente assicurato di mettere in atto tutta una serie di iniziative per assicurare che i soggetti chiamati a visita ne siano tempestivamente informati (outbound, sms, raccomandata). A ogni modo, stanti dette condizioni, con l’auspicio che si giunga a una riformulazione del messaggio n. 1835, riteniamo comunque essenziale che le persone affette da cecità assoluta pretendano, in sede di visita collegiale di riconoscimento, che venga riportata a verbale la specifica voce relativa all’esonero dalle visite di revisione, tenuto conto del fatto che la cecità assoluta rientra, per legge, tra le patologie stabilizzate e ingravescenti, ex Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 (al punto 11), e che, pertanto, dà titolo a tale esonero.

Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19.

  1. INPS, circolare n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3, messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021 per il rilascio del servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” (messaggio in mailing list UICI del 5/10/2021):considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge” (tale condizione di maggior favore viene riservata anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in scadenza, ex art. 103, comma 2 quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Cfr., sul punto anche il messaggio INPS n. 2097 del 20 maggio 2020.
  2. decreti emergenziali (DPCM 26 aprile 2020), secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile redigere verbali previa valutazione agli atti della documentazione sanitaria;
  3. art. 29-ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, prevedendo che le commissioni mediche pubbliche ivi preposte sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria, che consenta una valutazione obiettiva.

Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.

Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, deldecreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.

Fonte amministrativa INPS: messaggi n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; circolare n. 10 del 23/01/2015

I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali (ricostituzione per cambio fascia).

Ai minori già titolari di indennità di frequenza (invalidità civile pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro).

Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, in prossimità del raggiungimento della maggiore età (un mese prima il compimento della maggiore età), l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso, alla maggiore età, affinché il verbale di riconoscimento sia da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui però, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente al neomaggiorenne dopo il compimento dei 18 anni.

Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 197/2021, Allegato 3, p. 30 e a seguire pp. 38 e ss.). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili parziali e assoluti che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. Incremento al milione” (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).

Prestare la massima attenzione all’allegato n. 1 al presente comunicato.

Abbiamo, infatti, simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati ciechi civili, parziali e assoluti (quindi titolari di prestazioni assistenziali), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.

In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Tra le maggiorazioni sociali viene riproposto, anche, il cd. “Incremento al milione”, di cui già si è discusso nei comunicati UICI n. 147 del 1° ottobre e n. 156 del 19 ottobre 2020. La misura interessa, oltre ai titolari di prestazione previdenziale di inabilità ex legge n. 222/1984, i soggetti maggiorenni invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi a partire dal compimento del 18esimo anno di età (quindi, titolari di prestazioni assistenziali cat. INVCIV), secondo i limiti reddituali e le modalità stabilite dall’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020; al riguardo, per quanto di spettanza dell’INPS, si rinvia alla circolare n. 107 del 23 settembre 2020 e al messaggio n. 3647 del 9 ottobre stesso anno.

Nota bene: Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari di maggiorazioni cat. INVCIV (compreso l’“Incremento al milione”), attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato UICI n. 156 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce la necessità per cui ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire la maggiorazione stessa, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione pensione per motivi reddituali, con unito il modello AP70 comprensivo di tutti i redditi personali e familiari; ciò, anche al fine di tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale.

Sperando di fare cosa gradita, vi informiamo che agli allegati n. 2 e 3 si condividono la circolare INPS n. 197/2021 e la Tabella Rinnovo pensioni 2022. All’allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che possa tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza. All’allegato 5, vengono confermate tutte le indicazioni finora fornite, riguardanti il cd. “incremento al milione” (messaggi in mailing list del 2 ottobre e 3 novembre 2020).

Allegato n. 1

Calcolo dell’aumento pensione INVCIV previsto dall’art. 67 della legge n. 448 del 1998 (Tabella L p. 30)

Requisiti richiesti:

  1. Status visivo: parziale (*per i ciechi assoluti si rimanda, più avanti, all’Incremento al milione” – misura economica più vantaggiosa – previsto dall’art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020)
  2. età: ultrasessantacinquenni (per i ciechi parziali indigenti, che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, scatta, quale misura economica più vantaggiosa, l’incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007)
  • limite reddito: se l’assicurato è solo, fino a euro 4.951,18; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 11.030,63;

d)    aumento di euro 73,83 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al limite di reddito di euro 5.910,97, mentre se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di euro 11.990,42.

Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000- Finanziaria 2001 (Tabella M4 p. 37)

Requisiti richiesti:

  • status visivo: cecità parziale (*per i ciechi assoluti, come detto prima, si rimanda all’Incremento al milione”)
  • età minima: non è previsto alcun limite di età (resta inteso che, al compimento dei 70 anni, per i ciechi parziali indigenti scatta l’Incremento al milione”)
  • limite reddito: se assicurato è solo, euro 6.213,74, mentre se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 13.023,53;
  • aumento di euro 10,33 mensili.

Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (Tabella M5 p. 39; per maggiori chiarimenti, vedi all. 5 unito al presente comunicato

Requisiti richiesti:

  1. status visivo: cecità assoluta

Tra le altre categorie di soggetti beneficiari, ricordiamo gli invalidi civili totali al 100 per cento e i sordi, mentre, sul piano previdenziale, gli inabili ex legge n. 222/1984.

  1. età minima: a partire da 18 anni (senza un limite anagrafico massimo);
  2. limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.583,51; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.662,96*

(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  • aumento fino a euro 660,27.

Modalità di calcolo:

L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd “Incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione onnicomprensiva della pensione cat. INVCIV di euro 660,27 per tredici mensilità.

Ciò, come detto prima, in concorrenza con altri redditi.

Seguono una serie di casi esemplificativi.

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e titolare della sola pensione cat. INVCIV (a prescindere dall’indennità di accompagnamento, che, a ogni modo, non concorre per il calcolo dell’incremento al milione) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 344,82, oltre alla pensione di euro 315,45, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 315,45, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 344,82 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51.

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e con reddito basso per LAVORI SALTUARI fino all’ammontare annuo di euro 2.000 lordi. L’interessato percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 190,97, oltre alla pensione di euro 315,45, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 190,97 = totale mensile di euro 506,42 che, moltiplicato per 13 mensilità + 2.000 lordi per altri redditi, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, coniugato e titolare della sola pensione cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 344,82 oltre alla pensione di euro 315,45, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 315,45 e la moglie ha redditi per euro 300,00 lordi mensili, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 344,82 = totale personale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato a euro 300,00 della moglie per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale complessivo di euro 12.483,51 e quindi inferiore al tetto familiare di euro 14.662,96)

Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 368,58, oltre alla pensione di euro 291,69, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69, il calcolo sarà il seguente: euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 368,58 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 368,58, oltre alla pensione di euro 291,69, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2022 è pari a euro 467,65) il calcolo sarà il seguente: euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 368,58 = totale personale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 467,65 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.662,96).

Il cieco civile ASSOLUTO NON RICOVERATO, PLURIMINORATO (titolare, quindi, anche dell’invalidità civile per altre patologie, diverse dalla cecità), solo e titolare delle sole pensioni cat. INVCIV (a prescindere, come detto prima, dalle rispettive indennità di accompagnamento, irrilevanti a questi fini) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 53,13, oltre alle pensioni di euro 315,45 per la cecità civile e euro 291,69 per l’invalidità civile, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito sono le pensioni INVCIV di euro 315,45 e di euro 291,69, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 53,13 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di Euro 8.583,51);

Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della legge n. 127/2007) (Tabella M5 p. 40)

Requisiti richiesti:

  • 662,96;
  • aumento fino a euro 660,27.

Seguono una serie di casi esemplificativi, che, per comodità, si limitano ai soli ciechi parziali.

Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, solo e con reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 294,75, oltre alla pensione di euro 365,52 [data da euro 291,69 INVCIV+ euro 73,83aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998, in pagamento già dal compimento del SESSANTACINQUESIMO ANNO di età], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69, incrementata di euro 73,83 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 365,52 + somma aggiuntiva di euro 294,75 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, coniugato e con reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 294,75, oltre alla pensione di euro 365,52 [data da euro 291,69 INVCIV+ euro 73,83aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 291,69, incrementata di euro 73,83 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2022 è pari a euro 467,65), il calcolo sarà il seguente: euro 365,52 + somma aggiuntiva di euro 294,75 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 467,65 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.662,96).

Il reddito della pensione cat. INVCIV del cieco parziale, così come riguarda il cieco assoluto, oltre alle maggiorazioni sociali (ex art. 67 della legge n. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato e/o dal coniuge. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l’anno 2022:

  • di euro 8.583,51 se l’assicurato fa nucleo familiare a sé stante;
  • di euro 14.662,96 se l’assicurato è coniugato.

Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale o cieco parziale – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di euro 660,27 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51.

Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96.

Per ottenere i suddetti aumenti di pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio al momento della prima liquidazione), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 197/2021, Rinnovo 2022 – Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del proprio coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Come prima suggerito, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento della posizione reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale risulti datata nel tempo), si consiglia di presentare all’INPS una domanda di Ricostituzione per motivi reddituali della pensione INVCIV, anche tramite via patronale, indicando a mezzo del modello AP70 compilato accuratamente in ogni sua parte tutti i redditi sia personali che coniugali, anno per anno (dall’ultima dichiarazione nota all’INPS fino alla data odierna di presentazione della domanda di Ricostituzione) e, ad ogni buon conto, allegando anche copia del verbale di cecità civile.

Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico (coniuge o parente presente all’interno del nucleo familiare) si prenda visione sempre dell’allegato 2 della circolare INPS n. 197 del 23/12/2021, Tabella N p. 44 e ss.

Relativamente ai figli a carico, invece, per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale istituito con decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre2021, ci si riserva di tornare sull’argomento, non appena l’INPS avrà diramato l’ulteriore circolare operativa e esplicativa di alcuni aspetti, ancora non meglio spiegati nell’ultimo messaggio n. 4748 del 31/12/2021.

Allegato 2 Decreto 17 novembre 2021.pdf

Allegato 3 – Comunicazione INPS.pdf

Allegato 4 – Importi provvidenze economiche anno 2022.pdf

Allegato 5 – Inps Rinnovo 2022: Tabelle.pdf

Pubblicato l’11/01/2021.

INPS: secondo appuntamento. Tavolo di confronto sulla disabilità

Breve sintesi dei lavori

Lo scorso 20 dicembre si è tenuto il secondo appuntamento del Tavolo sulla disabilità che coinvolge l’Unione, insieme ad ANMIC, ENS e ANFFAS, nel confronto con la Direzione Centrale Inclusione sociale e invalidità civile dell’INPS sulle questioni riguardanti la disabilità, per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni rese dall’Istituto in materia di invalidità civile, sordità, cecità civile e handicap. Detti incontri sono previsti in forza del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 7 settembre. Per l’Unione è intervenuto il nostro Mario Girardi.

All’ordine del giorno, sono stati discussi i seguenti argomenti:

  1. procedimento di nomina dei medici di categoria delle Commissioni di invalidità;
  2. informativa sulla Disability card.

In merito alla prima questione, in presenza del Direttore Centrale Risorse Umane dell’Istituto, anche in forza della recente interrogazione parlamentare presentata per impulso dell’Unione, è emersa l’esigenza di riscrivere, in tempi brevi, il testo della convenzione e del relativo schema di contratto dei medici rappresentanti di categoria; ciò, allo scopo di rendere più snella la procedura amministrativa di nomina e rinnovo e, soprattutto, per assicurare una maggiore stabilità e continuità dei nostri medici in seno alle Commissioni di accertamento e verifica dell’INPS, la cui presenza è prevista per legge in forza dell’art. 1 L. n. 295 del 15 ottobre 1990.

Riguardo alla Disability card, al momento è in corso la stipula delle convenzioni con i vari Enti erogatori dei servizi. Infatti, ricordiamo che la nuova tessera digitale andrà in sostituzione dei certificati medici cartacei nell’uso quotidiano, con QR code integrato per consentire in tempo reale la verifica e l’accesso a prestazioni riservate alle persone con disabilità quali, per esempio, l’accesso gratuito ai musei).

In occasione dell’incontro, abbiamo ottenuto la conferma che tra i destinatari della disability card sono ricompresi, senza dubbi o equivoci, anche i ciechi civili assoluti e parziali

Si profila inoltre un coinvolgimento diretto delle Associazioni storiche di categoria in questo progetto. Al riguardo, in particolare, saranno forniti maggiori dettagli sulle modalità di richiesta e rilascio della tessera quando le Disability card saranno pronte.

Ulteriori indicazioni sulla card e informazioni su tutta l’attività del tavolo di confronto verranno fornite man mano che si renderanno disponibili.

Pubblicato il 28/12/2021.

L’INPS non può sostituirsi alle associazioni delle persone con disabilità

Autore: Mario Barbuto

Interrogazione al Ministro del Lavoro a firma Onorevole Cosimo Ferri

L’INPS, come è noto, è l’ente che per legge eroga alcune provvidenze economiche alle persone con disabilità (ciechi civili, non udenti, invalidi civili).

Si tratta della cosiddetta pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento (decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 20 e successive modificazioni. Ed è sempre l’INPS che ha il compito di accertare definitivamente la sussistenza della condizione di invalidità.

A questo scopo la Legge prevede la costituzione di commissioni provinciali, della quale fa parte anche un medico specialista, designato dalle associazioni. Nel caso dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, un oculista.

La Legge prevede che l’associazione indichi il proprio medico di fiducia e INPS, salvo incompatibilità di legge, approva.

L’interrogazione si riferisce alla vicenda della sezione UICI di Firenze, che ha indicato il proprio oculista, che per quasi 20 anni ha lavorato nella commissione suddetta, individuando casi di veri ciechi e qualche caso che, per sua fortuna, non aveva bisogno delle provvidenze previste.

INPS però senza alcuna motivazione, ha dato parere negativo, negando quindi il diritto dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di scegliere il proprio rappresentante.

Il Ministro del lavoro ha assicurato la disponibilità del Ministero del Lavoro a promuovere, se richiesto, incontri tra l’INPS e le associazioni di categoria per valutare eventuale ipotesi migliorative delle descritte procedure, nell’ottica di un ampio coinvolgimento delle associazioni e di un’efficiente tutela delle persone con disabilità.

Faremo tesoro di questa risposta e richiederemo senza indugio l’incontro.

Mario Barbuto – Presidente Nazionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Requisito dell’inattività lavorativa per ottenere l’assegno mensile di invalidità

Messaggio INPS n. 3495 del 14 ottobre 2021

Lo scorso 14 ottobre è stato pubblicato dall’INPS il messaggio n. 3495, rivolto a tutti coloro di età compresa tra 18 e 67 anni, in possesso di una invalidità civile pari o superiore al 74 e fino al 99 per cento, che hanno un reddito personale lordo non superiore a 4.931,29 euro annui.

Il rispetto di detti requisiti (anagrafico, sanitario e reddituale) dà diritto a percepire l’assegno mensile di invalidità di 287,09 euro.

In questa categoria rientrano anche gli ipovedenti gravi (art. 4, legge n. 138/2001).

La novità che è intervenuta il 14 ottobre prevede che, tra i redditi concorrenti a raggiungere il limite di euro 4.931,29, non potranno più esserci quelli da lavoro. L’INPS, infatti, sostiene di aver recepito l’orientamento delle recenti pronunce della Cassazione in materia (Cass. n. 17388/2018, n. 18926/2019), prevedendo che la condizione di inattività lavorativa, al pari di quella sanitaria, è essenziale ai fini della percezione dell’assegno assistenziale.

Secondo la recente ’interpretazione INPS, pertanto, alla luce del messaggio n. 3495 che ridisegna i contorni della prestazione in oggetto (all. 1), per ricevere l’assegno mensile, le persone invalide civili parziali dovrebbero rispettare le seguenti condizioni:

  • aver ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99 per cento;
  • avere un’età compresa tra 18 e 67 anni;
  • essere, alternativamente:
    • titolare di cittadinanza italiana;
    • iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, per i cittadini stranieri comunitari;
    • titolare di un permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
    • avere una residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
    • rispettare, nel 2021, un limite di reddito annuo personale lordo, non familiare, di 4.931,29 euro. Misura ricalcolata ogni anno.

E, dunque, non svolgere alcuna attività lavorativa (neanche minima), che possa produrre reddito.

L’effetto immediato è che tutti coloro che, fino a oggi, svolgevano una modesta attività lavorativa anche saltuaria, dovranno interromperla, se intendono continuare a percepire l’assegno di invalidità. Dal 14 ottobre, dovranno risultare inoccupati.

Simili iniziative, finiscono per svilire ogni volontà personale di inserimento nel mondo del lavoro, anche se con lavoretti parziali dalle entrate minime, finalizzati soprattutto a mantenere una occasione di inclusione sociale.

All’appuntamento di mercoledì prossimo del Tavolo di confronto con INPS sulla disabilità, convocato dalla Direzione Centrale INPS, certamente non perderemo occasione per discutere del contenuto del messaggio n. 3495 e della sua modalità di emanazione da parte dell’Istituto, senza una preventiva consultazione con le Associazioni storiche di categoria (UICI, ANMIC, ENS, ANFASS), firmatarie del protocollo di intesa del 7 settembre 2021.

Sono in corso, inoltre, adeguate iniziative a livello governativo e parlamentare per correggere una simile stortura e garantire a tutti i fruitori la serena prosecuzione della propria esistenza quotidiana.

Allegato 1:

Messaggio INPS 3495 del 14-10-2021.pdf

Pubblicato il 26/10/2021.

Pubblicato in Inps

Incontro con INPS – 26 maggio 2021

Mercoledì 26 maggio, si è tenuto un incontro con la Direzione Centrale Invalidità Civile dell’INPS, il Coordinamento Generale Medico Legale e le Associazioni storiche che rappresentano il mondo della disabilità, tra le quali l’Unione.

Allincontro è intervenuto anche il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico e, in rappresentanza del Ministero alla Disabilità, il consigliere Antonio Caponetto.

Si è trattato di un incontro fortemente voluto da tutti noi, dopo la pubblicazione del messaggio INPS n. 1835 del 6 maggio scorso, in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari. Come già segnalato nel comunicato UICI n. 41 del 13 maggio, fanno discutere le nuove disposizioni dell’INPS secondo cui l’assenza a visita di revisione alla prima chiamata determinerà la sospensione provvisoria della prestazione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di mancata presentazione a visita; ciò, in ogni caso, “a prescindere dall’esito della comunicazione postale”.

Il confronto è stato aperto e ogni Associazione ha ribadito i punti di criticità del sopramenzionato messaggio. L’orientamento unanimemente condiviso è stato quello che l’INPS dovrà correggere, con urgenza, la propria posizione, prevedendo di mettere in atto tutta una serie di iniziative volte a garantire la massima conoscibilità della data di revisione, da parte dell’interessato (per esempio, a mezzo di una comunicazione, per posta e via SMS, con un congruo preavviso, una telefonata da parte di operatori previamente formati, e via dicendo).

Da parte dell’INPS, c’è stata un’apertura in tal senso. Attendiamo, quindi, fiduciosi un nuovo messaggio, a rettifica del precedente.

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere dell’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulle problematiche dell’invalidità, cecità e sordità, che porterebbe l’UICI e le altre Associazioni di categoria a riunirsi e consultarsi con l’INPS a cadenza bimestrale o trimestrale. Tale iniziativa ci consente di portare avanti un dialogo diretto con l’Ente previdenziale, in un’ottica di maggior sinergia tra le parti.

Naturalmente, vi terremo sempre aggiornati.

Pubblicato in Inps

L’INPS si attribuisce il diritto a sospendere e revocare la pensione d’invalidità

L’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica

Oggi, 13 maggio in collegamento dall’Istituto dei Ciechi Di Milano il Presidente Nazionale Mario Barbuto con i componenti della Direzione ha incontrato il Ministro per la disabilità Erika Stefani.

Diversi i temi trattati ma quello che il Presidente Nazionale ha desiderato portare all’attenzione del Ministro il provvedimento comunicato con messaggio INPS 1835 del quale riproduciamo ampio stralcio in coda a questa nostra nota. Dice Barbuto: “Detto provvedimento appare una misura ai limiti della vessazione, proprio quando prevede per i beneficiari della pensione di invalidità eventualmente assenti alla prima visita, la sospensione immediata della pensione, dopo due giorni dalla data della visita, senza altra procedura. La sanzione sarà accompagnata dalla revoca della pensione non solo in caso di assenza anche alla seconda visita, ma anche nell’ipotesi in cui non sia reputata idonea la motivazione della prima assenza.

Qui si evoca un altro delicato aspetto relativo a INPS che non ha titolo a valutare e giudicare in modo arbitrario circa le motivazioni dell’assenza.

Ma c’è di più: sospensione e successiva revoca potranno essere applicate a prescindere dall’esito della comunicazione postale relativa alla convocazione a visita. In parole semplici, infatti, INPS si attribuisce il diritto a sospendere e revocare la pensione d’invalidità, anche se e quando il beneficiario non si presenti alla visita di revisione, per esempio, per non aver ricevuto l’avviso. Cosa che purtroppo potrà verificarsi spesso, considerati i frequenti disguidi nei servizi di recapito e l’aggiornamento non sempre puntuale degli archivi. La sospensione in automatico della pensione, disposta da INPS trascorsi solo due giorni dall’assenza a visita, non può essere accettata dalle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, perché vessatoria e perché in aperto contrasto con il disposto dell’Art.25, co. 6-bis, DL 90/2014, convertito in L. 114/2014 che prevede il Diritto per l’interessato alla conservazione di tutti i benefici riconosciuti a seguito di verbali rivedibili, fino alla conclusione della procedura di revisione.

L’attuale provvedimento INPS di semplificazione, invece, prevede in caso di assenza alla prima visita, l’invio da parte dell’INPS all’interessato della comunicazione di immediata sospensione della pensione, con l’invito a presentare, entro novanta giorni, idonea giustificazione dell’assenza. Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta “fondata”, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario, con la comunicazione della nuova data di visita medica: qualora l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, l’istituto provvederà alla revoca del beneficio economico, a partire dalla data di sospensione.

La revoca è invece disposta in via immediata, senza diritto alla seconda convocazione alla visita medica, nel caso in cui l’Inps giudichi inidonea la motivazione dell’assenza, che deve essere di natura sanitaria e amministrativa. Poiché INPS procederà alla sospensione della prestazione a prescindere dall’esito della comunicazione postale, difficilmente eventuali disguidi nel recapito risulteranno utili per evitare la revoca della pensione, anche perché il provvedimento INPS non illustra i criteri secondo i quali una giustificazione sanitaria o amministrativa possa ritenersi fondata, di fatto riservandosi un’enorme discrezionalità in merito.

Pur con tutte le buone intenzioni di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, il provvedimento INPS non può mettersi in contrasto con la legge. La notizia di convocazione a visita deve essere rappresentata all’interessato con mezzi certi e idonei; in caso contrario si potrebbero verificare innumerevoli disguidi e si aprirebbe sicuramente la via a una miriade di ricorsi, anche tenuto conto che, soprattutto le persone molto anziane, vivono una situazione di maggior disagio a causa della difficoltà a gestire tempestivamente e in autonomia le comunicazioni, la propria posta e gli avvisi, in modo da poter rispondere sempre con puntualità e precisione.

Un atteggiamento di legittimità e ragionevolezza che richiediamo a INPS riguarda l’osservanza delle norme e dei diritti dei cittadini, soprattutto quelli in condizione di maggior fragilità, procedendo a eventuali revoche solo e sempre dopo la conclusione dei percorsi e dei processi di rivedibilità che rimangono comunque quanto mai opportuni.

Da ultimo, ma certo non meno importante, un profondo rammarico va espresso per la mancata consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, prima di adottare misure che determinano un impatto spesso profondo sulla vita quotidiana di centinaia e centinaia di migliaia di cittadini. Un’abitudine e una pratica dura a morire che esige interventi di tutela dell’autorità politica.

Messaggio INPS 1835

Articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione

Testo completo del messaggio

Premessa

Il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.

L’Istituto ha quindi dettato le istruzioni operative per la gestione delle relative attività amministrative e sanitarie, compresa una specifica disciplina delle assenze a visita basata sugli esiti della convocazione postale (cfr. il messaggio n. 2002/2015).

1. Nuove indicazioni procedurali

Al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari (cfr. l’articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all’articolo 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698), a far data dalla pubblicazione del presente messaggio la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell’invito di convocazione.

Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali.

Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall’assenza a visita – che non dovrà più essere registrata con l’apposizione dello specifico flag – dalla procedura “CIC” in automatico sarà disposto l’inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni.

La sospensione opererà anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”.

L’effetto del mancato incasso della prestazione si produrrà il primo mese successivo a quello della sospensione.

Tale automatismo consentirà una gestione più omogenea del processo, nonché una riduzione delle prestazioni non dovute.

Per effetto dell’assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione con l’invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente idonea giustificazione dell’assenza.

Nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, sarà riavviato il processo di revisione dell’accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita medica. Nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.

A conclusione del processo di revisione, con un nuovo verbale sanitario, in automatico sarà inserita la fascia 81 sul DB Pensioni.

Diversamente, ossia in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.

Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.

Il Direttore Generale – Gabriella Di Michele

Roma, 13 maggio 2021

Pubblicato il 13/05/2021.

Ultime novità INPS: Decreto “Sostegni”

Misure di sostegno per i lavoratori con disabilità e per chi presta assistenza a familiare con disabilità grave.

Facciamo il punto sulle ultime novità provenienti dall’INPS e, sul piano normativo, dalla decretazione d’urgenza, che interessano sia i lavoratori con disabilità, sia i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave.

Lavoratori dipendenti: nuovo congedo parentale Covid-19, prorogato fino al 30 giugno 2021 (INPS, messaggio n. 1276 del 25/03/2021, all 1). Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo parentaleper i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali. Il nuovo congedo è indennizzato al 50 per cento della retribuzione e spetta aigenitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Per la domanda del congedo, si avvisa che i genitori lavoratori dipendenti privati, i quali, solitamente, si avvalgono dei canali telematici INPS per la presentazione delle domande di permessi e/o congedi, dovranno, al momento, formalizzare la richiesta direttamente al datore di lavoro, perché l’INPS non ha ancora rilasciato il nuovo sistema per la presentazione delle domande. È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS. Sul punto, l’Ente previdenziale diramerà un nuovo messaggio.     

I genitori lavoratori dipendenti pubblici, invece, continueranno a presentare la domanda di congedo direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le consuete indicazioni.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa (assenza assimilabile all’aspettativa dal lavoro), per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Lavoratori fragili (Decreto “Sostegni”). L’art. 15 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dal Decreto “Cura Italia”. In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze, affetti da patologie oncologiche e/o da disabilità grave di svolgere l’attività in modalità di lavoro agile.

Viene prorogata fino al 30 giugno 2021, per i dipendenti pubblici e privati, l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero (art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18). Viene, altresì, confermato che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. E, ancora, che in questi casi agli interessati spetterà una indennità sostitutiva corrisposta dall’INPS, di importo inferiore rispetto alla ordinaria retribuzione del datore di lavoro, secondo le modalità indicate nel messaggio 2584 del 24/06/2020 (all. 2).

Sotto quest’ultimo aspetto, tenuto conto dell’importo più basso dell’indennità sostitutiva rispetto allo stipendio, rinnoviamo l’invito a far uso dell’assenza per malattia equiparata al ricovero ospedaliero solo in caso di effettiva necessità.

L’art. 34 del Decreto “Sostegni” istituisce un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. Occorrerà attendere uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per conoscere meglio i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse a disposizione (per il 2021, si parla di una dotazione di 100 milioni di Euro), volte a finanziare progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

Permessi assistenziali legge n. 104/1992 (art. 3 e 6) e lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Nuove istruzioni (INPS, circolare n. 45 del 19/03/2021, all. 3). Con questa circolare, l’INPS fornisce nuove indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei permessi fruiti da lavoratori dipendenti in part-time verticale o misto alla luce degli orientamenti della Corte di Cassazione, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 percento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro; ciò vale per i permessi L. 104/92 a giorni (3 giorni al mese) e per quelli a ore (2 ore al giorno).

L’Ente previdenziale conferma, altresì, le disposizioni fornite al par. 2 del messaggio n. 3114/2018 sia per il part-time orizzontale sia per il part-time verticale e di tipo misto fino al 50 percento. Pertanto, i tre giorni al mese o le due ore giornaliere di permesso non andranno riproporzionati in caso di part-time orizzontale; lo saranno per il part-time verticale o misto secondo il calcolo riportato nel messaggio prima indicato.

INPS, messaggio 2584 del 24-06-2020.pdf

INPS, circolare 45 del 19-03-2021.pdf

INPS, messaggio 1276 del 25-03-2021.pdf

Pubblicato in Inps

Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18

Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992

Finalmente un po’ di chiarezza! Anche se, perfetto stile italico, le interpretazioni vanno ben al di là della legge che tuttavia per essere applicata ha bisogno degli interpreti. Sì, proprio come se si trattasse di una lingua straniera.

Nel famoso Decreto “cura Italia”, ora in discussione al Senato, di particolare rilievo a tale riguardo è l’articolo 24 che stabilisce l’ampliamento del numero dei giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, incrementandolo di ulteriori 12 giornate complessive, per i mesi di marzo e aprile 2020. La norma recita testualmente: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno fruire, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giorni da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

È bene chiarire, dopo la confusione di notizie circolate in questi giorni, che l’estensione a ulteriori 12 giorni interessa tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sia in qualità di persone con disabilità con connotazione di gravità, che impegnati nell’assistenza di familiari con disabilità grave. In sintesi, ne possono usufruire:

1.            i genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;

2.            il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persona con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti di patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;

3.            i lavoratori con disabilità grave.

Lo chiariscono in particolare il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 24 marzo, e l’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020. In allegato, i relativi testi.

Per rispondere ai numerosi quesiti che ci giungono dal territorio, riteniamo opportuno esemplificare alcune circostanze, per chiarire meglio la portata della norma e assicurare una corretta applicazione della stessa in tutti gli uffici, pubblici e privati:

•             se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito (6 giorni a marzo + 6 giorni aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile);

•             il lavoratore con disabilità del settore privato, ovvero chi presta assistenza a familiare disabile grave (in entrambi i casi, c’è già il provvedimento autorizzativo dell’INPS all’uso della Legge n. 104/92) non dovrà presentare una nuova domanda telematica sul portale dell’Istituto previdenziale. L’interessato potrà, infatti, già fruire delle suddette ulteriori giornate, dandone comunicazione al proprio datore di lavoro, che regolarizzerà la posizione assicurativa e previdenziale con l’INPS attraverso il flusso UniEmens.

Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti pubblici con disabilità grave, ovvero impegnati nell’assistenza a familiare disabile grave), che si dovranno interfacciare direttamente con la propria Amministrazione pubblica, secondo le consuete modalità. Sul punto, dà garanzie la circolare del Ministero del Lavoro, n. 3/2020, allegata;

•             la domanda di permessi ex Legge n. 104/92 sarà, invece, necessaria in assenza di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS all’uso di tali permessi, in corso di validità (riguarda esclusivamente coloro che non hanno mai fatto domanda dei permessi Legge n. 104/92). Pertanto, la fruizione delle ulteriori 12 giornate di permesso potrà essere richiesta al datore di lavoro (pubblico o privato) solo successivamente alla data della domanda amministrativa di concessione della Legge n. 104/92;

•             le 12 giornate di Legge 104/92 sono frazionabili anche in ore;

•             in caso di rapporto di lavoro part-time, va distinta la modalità verticale, da quella orizzontale. Per il part-time verticale, i 12 giorni verranno riparametrati (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12). Per il part-time orizzontale, non andrà effettuato alcun riproporzionamento;

•             in favore dei genitori di figli con disabilità grave, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, è possibile cumulare il congedo parentale per emergenza COVID-19 retribuito al 50 per cento (artt. 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/2020; vedi anche il Comunicato UICI n. 57 del 25 marzo 2020), o in alternativa il bonus per servizi di baby-sitting, con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/92 così come estesi dal Decreto “Cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile) e con il congedo straordinario biennale di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/2001.

In alternativa all’estensione dei permessi Legge n. 104/92, c’è la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici in stato di disabilità grave, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020. In tal caso, si avrà totale equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero (assenza per malattia, non calcolata ai fini del superamento del periodo di comporto).

Per le modalità di accesso a tale beneficio, la cui definizione è rimessa all’art. 26, comma 2, del citato Decreto n. 18/2020, in attesa che l’INPS dirami una apposita Circolare e/o Messaggio, ci si può rivolgere al medico curante, per assumere le necessarie informazioni (qualora il medico curante sollevasse delle perplessità, potrete chiarirgli l’adempimento richiesto suggerendo di fare applicazione del certificato di malattia Codice V07, già in uso presso altri suoi colleghi).

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Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18: Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992

Finalmente un po’ di chiarezza! Anche se, perfetto stile italico, le interpretazioni vanno ben al di là della legge che tuttavia per essere applicata ha bisogno degli interpreti. Sì, proprio come se si trattasse di una lingua straniera.

Nel famoso Decreto “cura Italia”, ora in discussione al Senato, di particolare rilievo a tale riguardo è l’articolo 24 che stabilisce l’ampliamento del numero dei giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, incrementandolo di ulteriori 12 giornate complessive, per i mesi di marzo e aprile 2020. La norma recita testualmente: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno fruire, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giorni da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

È bene chiarire, dopo la confusione di notizie circolate in questi giorni, che l’estensione a ulteriori 12 giorni interessa tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sia in qualità di persone con disabilità con connotazione di gravità, che impegnati nell’assistenza di familiari con disabilità grave. In sintesi, ne possono usufruire:

1.            i genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;

2.            il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persona con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti di patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;

3.            i lavoratori con disabilità grave.

Lo chiariscono in particolare il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 24 marzo, e l’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020. In allegato, i relativi testi.

Per rispondere ai numerosi quesiti che ci giungono dal territorio, riteniamo opportuno esemplificare alcune circostanze, per chiarire meglio la portata della norma e assicurare una corretta applicazione della stessa in tutti gli uffici, pubblici e privati:

•             se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito (6 giorni a marzo + 6 giorni aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile);

•             il lavoratore con disabilità del settore privato, ovvero chi presta assistenza a familiare disabile grave (in entrambi i casi, c’è già il provvedimento autorizzativo dell’INPS all’uso della Legge n. 104/92) non dovrà presentare una nuova domanda telematica sul portale dell’Istituto previdenziale. L’interessato potrà, infatti, già fruire delle suddette ulteriori giornate, dandone comunicazione al proprio datore di lavoro, che regolarizzerà la posizione assicurativa e previdenziale con l’INPS attraverso il flusso UniEmens.

Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti pubblici con disabilità grave, ovvero impegnati nell’assistenza a familiare disabile grave), che si dovranno interfacciare direttamente con la propria Amministrazione pubblica, secondo le consuete modalità. Sul punto, dà garanzie la circolare del Ministero del Lavoro, n. 3/2020, allegata;

•             la domanda di permessi ex Legge n. 104/92 sarà, invece, necessaria in assenza di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS all’uso di tali permessi, in corso di validità (riguarda esclusivamente coloro che non hanno mai fatto domanda dei permessi Legge n. 104/92). Pertanto, la fruizione delle ulteriori 12 giornate di permesso potrà essere richiesta al datore di lavoro (pubblico o privato) solo successivamente alla data della domanda amministrativa di concessione della Legge n. 104/92;

•             le 12 giornate di Legge 104/92 sono frazionabili anche in ore;

•             in caso di rapporto di lavoro part-time, va distinta la modalità verticale, da quella orizzontale. Per il part-time verticale, i 12 giorni verranno riparametrati (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12). Per il part-time orizzontale, non andrà effettuato alcun riproporzionamento;

•             in favore dei genitori di figli con disabilità grave, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, è possibile cumulare il congedo parentale per emergenza COVID-19 retribuito al 50 per cento (artt. 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/2020; vedi anche il Comunicato UICI n. 57 del 25 marzo 2020), o in alternativa il bonus per servizi di baby-sitting, con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/92 così come estesi dal Decreto “Cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile) e con il congedo straordinario biennale di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/2001.

In alternativa all’estensione dei permessi Legge n. 104/92, c’è la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici in stato di disabilità grave, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020. In tal caso, si avrà totale equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero (assenza per malattia, non calcolata ai fini del superamento del periodo di comporto).

Per le modalità di accesso a tale beneficio, la cui definizione è rimessa all’art. 26, comma 2, del citato Decreto n. 18/2020, in attesa che l’INPS dirami una apposita Circolare e/o Messaggio, ci si può rivolgere al medico curante, per assumere le necessarie informazioni (qualora il medico curante sollevasse delle perplessità, potrete chiarirgli l’adempimento richiesto suggerendo di fare applicazione del certificato di malattia Codice V07, già in uso presso altri suoi colleghi).