Importi anno 2022 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2021 – Rinnovo pensioni 2022 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2022.

Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2021 (GU n. 282 del 26/11/2021).

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2022: per l’anno 2022 in via previsionale sono aumentati i limiti reddituali dello 0,40 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV dell’1,60 per cento, mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV vengono incrementati dello 0,90 per cento. 

Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. INVCIV è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2022, pari a “1,60”); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2022, il valore è pari a un +0,90 per cento).

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.050,42.

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 291,69.

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 315,45.

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.197,39.

Assegno a vita a esaurimento: euro 216,49.

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 946,80*.

Indennità speciale per ciechi parziali: euro 215,35*.

(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione e indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.050,42.

Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 291,69.

Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)

Indennità di comunicazione per sordi: euro 260,76.

Pensione e indennità per invalidi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.050,42.

Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.

Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 17.050,42.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.010,20.

Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 380,86 (maggiorabile sino a euro 467,65 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato – 6.079,45 – o della coppia – 12.158,90).

Nota Bene: bisogna distinguere due casi:

  1. Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
    in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).

2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:

Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.079,45 se soli; euro 12.158,90 se coniugati).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 525,17.

Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN – l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 525,17

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.

Indennità di frequenza: euro 291,69.

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

      Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità parziale. Possibilità di svolgere un’attività lavorativa entro il limite di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021)

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso) di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione anche quando il soggetto richiedente svolge un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a euro 5.010,20. Viene, così, superato il precedente messaggio dell’INPS n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro (per approfondimenti sulla previgente disciplina, a ogni modo ora superata, si rimanda al comunicato UICI n. 83 del 22/10/2021).

Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 148/2020, par. 10.1, p. 17, messaggi n. 754 del 22/02/2021, p. 2, quinto capoverso, e n. 1650 del 22/04/2021).

Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2022, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Al riguardo, come già fatto presente con comunicato UICI n. 41 del 12/05/2021, a decorrere dal 6 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove istruzioni operative per le visite di revisione, in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari. L’INPS, a cui è demandata la competenza nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, ha previsto che l’assenza a visita di revisione alla prima chiamata determinerà la sospensione provvisoria della prestazione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di mancata presentazione a visita; ciò, in ogni caso, “a prescindere dall’esito della comunicazione postale”. Sul punto, oggetto di contestazione da parte delle Associazioni storiche di categoria, tra cui anche l’UICI, l’Istituto ha successivamente assicurato di mettere in atto tutta una serie di iniziative per assicurare che i soggetti chiamati a visita ne siano tempestivamente informati (outbound, sms, raccomandata). A ogni modo, stanti dette condizioni, con l’auspicio che si giunga a una riformulazione del messaggio n. 1835, riteniamo comunque essenziale che le persone affette da cecità assoluta pretendano, in sede di visita collegiale di riconoscimento, che venga riportata a verbale la specifica voce relativa all’esonero dalle visite di revisione, tenuto conto del fatto che la cecità assoluta rientra, per legge, tra le patologie stabilizzate e ingravescenti, ex Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 (al punto 11), e che, pertanto, dà titolo a tale esonero.

Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19.

  1. INPS, circolare n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3, messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021 per il rilascio del servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” (messaggio in mailing list UICI del 5/10/2021):considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge” (tale condizione di maggior favore viene riservata anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in scadenza, ex art. 103, comma 2 quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Cfr., sul punto anche il messaggio INPS n. 2097 del 20 maggio 2020.
  2. decreti emergenziali (DPCM 26 aprile 2020), secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile redigere verbali previa valutazione agli atti della documentazione sanitaria;
  3. art. 29-ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, prevedendo che le commissioni mediche pubbliche ivi preposte sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria, che consenta una valutazione obiettiva.

Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.

Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, deldecreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.

Fonte amministrativa INPS: messaggi n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; circolare n. 10 del 23/01/2015

I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali (ricostituzione per cambio fascia).

Ai minori già titolari di indennità di frequenza (invalidità civile pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro).

Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, in prossimità del raggiungimento della maggiore età (un mese prima il compimento della maggiore età), l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso, alla maggiore età, affinché il verbale di riconoscimento sia da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui però, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente al neomaggiorenne dopo il compimento dei 18 anni.

Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 197/2021, Allegato 3, p. 30 e a seguire pp. 38 e ss.). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili parziali e assoluti che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. Incremento al milione” (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).

Prestare la massima attenzione all’allegato n. 1 al presente comunicato.

Abbiamo, infatti, simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati ciechi civili, parziali e assoluti (quindi titolari di prestazioni assistenziali), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.

In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Tra le maggiorazioni sociali viene riproposto, anche, il cd. “Incremento al milione”, di cui già si è discusso nei comunicati UICI n. 147 del 1° ottobre e n. 156 del 19 ottobre 2020. La misura interessa, oltre ai titolari di prestazione previdenziale di inabilità ex legge n. 222/1984, i soggetti maggiorenni invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi a partire dal compimento del 18esimo anno di età (quindi, titolari di prestazioni assistenziali cat. INVCIV), secondo i limiti reddituali e le modalità stabilite dall’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020; al riguardo, per quanto di spettanza dell’INPS, si rinvia alla circolare n. 107 del 23 settembre 2020 e al messaggio n. 3647 del 9 ottobre stesso anno.

Nota bene: Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari di maggiorazioni cat. INVCIV (compreso l’“Incremento al milione”), attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato UICI n. 156 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce la necessità per cui ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire la maggiorazione stessa, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione pensione per motivi reddituali, con unito il modello AP70 comprensivo di tutti i redditi personali e familiari; ciò, anche al fine di tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale.

Sperando di fare cosa gradita, vi informiamo che agli allegati n. 2 e 3 si condividono la circolare INPS n. 197/2021 e la Tabella Rinnovo pensioni 2022. All’allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che possa tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza. All’allegato 5, vengono confermate tutte le indicazioni finora fornite, riguardanti il cd. “incremento al milione” (messaggi in mailing list del 2 ottobre e 3 novembre 2020).

Allegato n. 1

Calcolo dell’aumento pensione INVCIV previsto dall’art. 67 della legge n. 448 del 1998 (Tabella L p. 30)

Requisiti richiesti:

  1. Status visivo: parziale (*per i ciechi assoluti si rimanda, più avanti, all’Incremento al milione” – misura economica più vantaggiosa – previsto dall’art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020)
  2. età: ultrasessantacinquenni (per i ciechi parziali indigenti, che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, scatta, quale misura economica più vantaggiosa, l’incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007)
  • limite reddito: se l’assicurato è solo, fino a euro 4.951,18; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 11.030,63;

d)    aumento di euro 73,83 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al limite di reddito di euro 5.910,97, mentre se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di euro 11.990,42.

Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000- Finanziaria 2001 (Tabella M4 p. 37)

Requisiti richiesti:

  • status visivo: cecità parziale (*per i ciechi assoluti, come detto prima, si rimanda all’Incremento al milione”)
  • età minima: non è previsto alcun limite di età (resta inteso che, al compimento dei 70 anni, per i ciechi parziali indigenti scatta l’Incremento al milione”)
  • limite reddito: se assicurato è solo, euro 6.213,74, mentre se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 13.023,53;
  • aumento di euro 10,33 mensili.

Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (Tabella M5 p. 39; per maggiori chiarimenti, vedi all. 5 unito al presente comunicato

Requisiti richiesti:

  1. status visivo: cecità assoluta

Tra le altre categorie di soggetti beneficiari, ricordiamo gli invalidi civili totali al 100 per cento e i sordi, mentre, sul piano previdenziale, gli inabili ex legge n. 222/1984.

  1. età minima: a partire da 18 anni (senza un limite anagrafico massimo);
  2. limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.583,51; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.662,96*

(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  • aumento fino a euro 660,27.

Modalità di calcolo:

L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd “Incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione onnicomprensiva della pensione cat. INVCIV di euro 660,27 per tredici mensilità.

Ciò, come detto prima, in concorrenza con altri redditi.

Seguono una serie di casi esemplificativi.

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e titolare della sola pensione cat. INVCIV (a prescindere dall’indennità di accompagnamento, che, a ogni modo, non concorre per il calcolo dell’incremento al milione) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 344,82, oltre alla pensione di euro 315,45, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 315,45, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 344,82 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51.

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e con reddito basso per LAVORI SALTUARI fino all’ammontare annuo di euro 2.000 lordi. L’interessato percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 190,97, oltre alla pensione di euro 315,45, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 190,97 = totale mensile di euro 506,42 che, moltiplicato per 13 mensilità + 2.000 lordi per altri redditi, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, coniugato e titolare della sola pensione cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 344,82 oltre alla pensione di euro 315,45, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 315,45 e la moglie ha redditi per euro 300,00 lordi mensili, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 344,82 = totale personale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato a euro 300,00 della moglie per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale complessivo di euro 12.483,51 e quindi inferiore al tetto familiare di euro 14.662,96)

Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 368,58, oltre alla pensione di euro 291,69, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69, il calcolo sarà il seguente: euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 368,58 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 368,58, oltre alla pensione di euro 291,69, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2022 è pari a euro 467,65) il calcolo sarà il seguente: euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 368,58 = totale personale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 467,65 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.662,96).

Il cieco civile ASSOLUTO NON RICOVERATO, PLURIMINORATO (titolare, quindi, anche dell’invalidità civile per altre patologie, diverse dalla cecità), solo e titolare delle sole pensioni cat. INVCIV (a prescindere, come detto prima, dalle rispettive indennità di accompagnamento, irrilevanti a questi fini) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 53,13, oltre alle pensioni di euro 315,45 per la cecità civile e euro 291,69 per l’invalidità civile, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito sono le pensioni INVCIV di euro 315,45 e di euro 291,69, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 53,13 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di Euro 8.583,51);

Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della legge n. 127/2007) (Tabella M5 p. 40)

Requisiti richiesti:

  • 662,96;
  • aumento fino a euro 660,27.

Seguono una serie di casi esemplificativi, che, per comodità, si limitano ai soli ciechi parziali.

Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, solo e con reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 294,75, oltre alla pensione di euro 365,52 [data da euro 291,69 INVCIV+ euro 73,83aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998, in pagamento già dal compimento del SESSANTACINQUESIMO ANNO di età], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69, incrementata di euro 73,83 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 365,52 + somma aggiuntiva di euro 294,75 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, coniugato e con reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 294,75, oltre alla pensione di euro 365,52 [data da euro 291,69 INVCIV+ euro 73,83aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 291,69, incrementata di euro 73,83 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2022 è pari a euro 467,65), il calcolo sarà il seguente: euro 365,52 + somma aggiuntiva di euro 294,75 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 467,65 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.662,96).

Il reddito della pensione cat. INVCIV del cieco parziale, così come riguarda il cieco assoluto, oltre alle maggiorazioni sociali (ex art. 67 della legge n. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato e/o dal coniuge. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l’anno 2022:

  • di euro 8.583,51 se l’assicurato fa nucleo familiare a sé stante;
  • di euro 14.662,96 se l’assicurato è coniugato.

Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale o cieco parziale – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di euro 660,27 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51.

Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96.

Per ottenere i suddetti aumenti di pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio al momento della prima liquidazione), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 197/2021, Rinnovo 2022 – Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del proprio coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Come prima suggerito, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento della posizione reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale risulti datata nel tempo), si consiglia di presentare all’INPS una domanda di Ricostituzione per motivi reddituali della pensione INVCIV, anche tramite via patronale, indicando a mezzo del modello AP70 compilato accuratamente in ogni sua parte tutti i redditi sia personali che coniugali, anno per anno (dall’ultima dichiarazione nota all’INPS fino alla data odierna di presentazione della domanda di Ricostituzione) e, ad ogni buon conto, allegando anche copia del verbale di cecità civile.

Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico (coniuge o parente presente all’interno del nucleo familiare) si prenda visione sempre dell’allegato 2 della circolare INPS n. 197 del 23/12/2021, Tabella N p. 44 e ss.

Relativamente ai figli a carico, invece, per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale istituito con decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre2021, ci si riserva di tornare sull’argomento, non appena l’INPS avrà diramato l’ulteriore circolare operativa e esplicativa di alcuni aspetti, ancora non meglio spiegati nell’ultimo messaggio n. 4748 del 31/12/2021.

Allegato 2 Decreto 17 novembre 2021.pdf

Allegato 3 – Comunicazione INPS.pdf

Allegato 4 – Importi provvidenze economiche anno 2022.pdf

Allegato 5 – Inps Rinnovo 2022: Tabelle.pdf

Pubblicato l’11/01/2021.

Importi anno 2021 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 – Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.

Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 16 novembre 2020 (GU n. 292 del 24/11/2020).

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2021: per l’anno 2021 in via previsionale non sussistono aumenti per i limiti reddituali INVCIV e per gli importi delle pensioni cat. INVCIV (aumenti dello 0,0 per cento), mentre gli importi delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV sono stati incrementati dello 0,79 per cento. 

Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. INVCIV è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2021, pari a “zero”); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2021, il valore è pari a un  più 0,79 per cento).

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.

Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35*.

Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79*.

(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione e indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.

Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 287,09.

Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordità si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)

Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82.

Pensione e indennità per invalidi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.

Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 287,09.

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 287,09.

Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 16.982,49.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 4.931,29.

Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 374,85.

Nota Bene: bisogna distinguere due casi:

  1. Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
    in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).

2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:

Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 5.983,64 se soli; euro 11.967,28 se coniugati). L’importo di euro 460,28 (importo base + maggiorazioni sociali) è più alto, rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base); tuttavia, le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge, in questo caso, va a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del compimento del 67esimo anno di età).

Nota Bene: nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al suesposto punto 1), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (euro 374,85 vs 460,28). Da qui la diversa misura dell’importo corrisposto agli invalidi civili 67enni, già riconosciuti tali, e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti, che hanno diritto all’assegno sociale.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.

Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN – l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.

Indennità di frequenza: euro 287,09.

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili

Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.1, pag. 17).

Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2021, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19.

  1. circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3:considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge” (tale condizione di maggior favore viene riservata anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in scadenza, ex art. 103, comma 2 quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Cfr., sul punto anche il messaggio INPS n. 2097 del 20 maggio 2020;
  2. decreti emergenziali (DPCM 26 aprile 2020), secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, è possibile redigere verbali previa valutazione agli atti della documentazione sanitaria;
  3. art. 29-ter del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, prevedendo che le commissioni mediche pubbliche ivi preposte sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria, che consenta una valutazione obiettiva.

Calendario del pagamento delle provvidenze economiche (circ. INPS n. 148/2020, par. 12.1, pp. 19 e 20).

Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 184, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio del 2018).

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento INVCIV, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Nota Bene: il conto corrente per le pensioni previdenziali – vecchiaia e trattamento anticipato di anzianità – e per le prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, deve essere lo stesso; ciò, in quanto è sempre l’INPS a provvedere al pagamento di entrambe le tipologie di emolumenti, in favore del medesimo assicurato. L’INPS, quindi, è l’unico Istituto pagatore. In caso di divergenza di conto corrente (ad es. la pensione di vecchiaia viene imputata ad un conto corrente bancario e l’indennità di accompagnamento ad un conto corrente postale), l’INPS provvede alla immediata sospensione del pagamento; ciò, fino a che l’assicurato non disponga la convergenza dei due pagamenti su un unico conto corrente, con salvezza dei ratei maturati e non riscossi.

Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.

Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, deldecreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.

Fonte amministrativa INPS: messaggi INPS n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; circolare INPS n. 10 del 23/01/2015

I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali.

Ai minori già titolari di indennità di frequenza (invalidità civile pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro).

Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, in prossimità del raggiungimento della maggiore età (un mese prima il compimento della maggiore età), l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso, alla maggiore età, affinché il verbale di riconoscimento sia da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui però, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente al neomaggiorenne dopo il compimento dei 18 anni.

Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 148/2020, allegato 2, pag. 22, 28 e a seguire pp. 37 – 42). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. Incremento al milione” (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).

Prestare la massima attenzione all’Allegato n. 1 al presente comunicato.

Abbiamo, infatti, simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati ciechi civili (quindi titolari di prestazioni assistenziali), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.

In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Tra le maggiorazioni sociali viene riproposto, anche, il cd. “Incremento al milione”, di cui già si è discusso nei comunicati UICI n. 147 del 1° ottobre e n. 156 del 19 ottobre 2020. La misura interessa, oltre ai titolari di prestazione previdenziale di inabilità ex legge n. 222/1984, i soggetti maggiorenni invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi (quindi, titolari di prestazioni assistenziali cat. INVCIV), secondo i limiti reddituali e le modalità stabilite dall’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020; al riguardo, per quanto di spettanza dell’INPS, si rinvia alla circolare n. 107 del 23 settembre 2020 e al messaggio n. 3647 del 9 ottobre stesso anno.

Nota bene: Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari di maggiorazioni cat. INVCIV (compreso l’“Incremento al milione”), attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato n. 156 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce la necessità per cui ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire la maggiorazione stessa, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione pensione per motivi reddituali; ciò, anche al fine di tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale.

Sperando di fare cosa gradita, vi informiamo che agli allegati n. 2 e 3 del presente comunicato si condividono la circolare INPS n. 148/2020 e la Tabella Rinnovo pensioni 2021. All’allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che possa tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza. All’allegato 5, vengono confermate tutte le indicazioni finora fornite, riguardanti il cd. “incremento al milione” (messaggi in mailing list del 2 ottobre e 3 novembre 2020).

Allegato n. 1

Calcolo dell’aumento pensione INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998 (circ. INPS n. 148/2020, Allegato 2 Tabella L pag. 30)

Requisiti richiesti:

  1. status visivo: cecità totale e parziale;
  2. età: nati prima del 1° gennaio 1931ciechi totali ricoverati e ciechi parziali;
  3. limite reddito: se l’assicurato è solo, il limite di reddito deve essere inferiore a euro 3.820,70; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a euro 15.879,88;

d)    aumento di euro 72,66 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al

limite di reddito di euro 4.765,28, se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.824,46.

  1. Status visivo: cecità totale;
  2. età: nati prima del 1° gennaio 1931ciechi totali non ricoverati;
  3. limite reddito: se l’assicurato è solo, il limite di reddito deve essere inferiore a euro 3.820,70; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a euro 15.879,88;

d)    aumento di euro 56,07 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al

limite di reddito di euro 4.765,28, se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di euro 16.824,46.

  1. Status visivo: cecità totale e parziale;
  2. età: ultrasessantacinquenni nati dopo il 31 dicembre 1930ciechi totali e ciechi parziali;
  3. limite reddito: se l’assicurato è solo, fino a euro 4.873,05; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 10.856,69;

d)    aumento di euro 72,66 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al limite di reddito di euro 5.817,63, se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di Euro 11.801,27.

Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 (Circ. INPS n. 148/2020, Allegato 2, Tabella M4 pag. 37)

Requisiti richiesti:

  1. status visivo: cecità totale e cecità parziale;
  2. età minima: non è previsto alcun limite di età;
  3. limite reddito: se assicurato è solo, euro 6.117,93; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 12.820,47;
  4. aumento di euro 10,33 mensili.

Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (circ. INPS n. 148/2020, Allegato 2 Tabella H pag. 22; per maggiori chiarimenti, vedi all. 5 unito al presente comunicato)

Requisiti richiesti:

  1. status visivo: cecità assoluta;
  2. età minima: a partire da 18 anni fino al compimento del 60esimo anno di età;
  3. limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.467,26; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.459,90*

(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  • aumento fino a euro 652,02.

Modalità di calcolo:

L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd “incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione complessiva della pensione cat. INVCIV di euro 652,02 per tredici mensilità.

Ciò, come detto prima, in concorrenza con altri redditi.

Il cieco civile maggiorenne tra i diciotto e i sessant’anni, solo e titolare della sola pensione cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 341,54, oltre alla pensione di euro 310,48, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 341,54 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26);

il cieco civile maggiorenne tra i diciotto e i sessant’anni, solo e con reddito basso per lavori saltuari fino all’ammontare annuo di euro 2.000 lordi. L’interessato percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 187,00, oltre alla pensione di euro 310,48, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 187,00 = totale mensile di euro 497,48 che, moltiplicato per 13 mensilità + 2.000 lordi per altri redditi, darà un reddito personale annuale di euro 8.467,26);

il cieco civile maggiorenne tra i diciotto e i sessant’anni, coniugato e titolare della sola pensione cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 341,54, oltre alla pensione di euro 310,48, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48 e la moglie ha redditi per euro 300 lordi mensili, il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 341,54 = totale personale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato a euro 300 della moglie per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale complessivo di euro 12.376,26, e quindi inferiore al tetto familiare di euro 14.459,90)

il cieco civile maggiorenne tra i diciotto e i sessant’anni, pluriminorato (titolare anche dell’invalidità civile per altre patologie, diverse dalla cecità), solo e titolare delle sole pensioni cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 54,45, oltre alle pensioni di euro 310,48 per la cecità civile e euro 287,09 per l’invalidità civile, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito sono le pensioni INVCIV di euro 310,48 e di euro 287,09, il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + euro 287,09 + somma aggiuntiva di euro 54,45= totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di Euro 8.476,26);

Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007) (circ. INPS n. 148/2020, Allegato 2, Tabella M5 pp. 38-42)

Requisiti richiesti:

  1. status visivo: cecità totale e cecità parziale;
  2. età minima: per i ciechi totali a partire da 60 anni, per i ciechi parziali a partire da 70 anni;
  3. limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.467,26; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.459,90;
  4. aumento fino a euro 652,02.

Il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni, solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 364,93, oltre alla pensione di euro 287,09, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 287,09, il calcolo sarà il seguente: euro 287,09 + somma aggiuntiva di euro 364,93 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.467,26).

Il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 364,93, oltre alla pensione di euro 287,09, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 287,09 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 287,09 + somma aggiuntiva di euro 364,93 = totale personale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).

Il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni, solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 341,54, oltre alla pensione di euro 310,48, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 341,54 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26).

Il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 341,54, oltre alla pensione di euro 310,48, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 310,48 + somma aggiuntiva di euro 341,54 = totale personale mensile di euro 652,02 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).

Il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne e il cieco parziale ultrasettantenne, soli e con reddito basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di euro 292,27, oltre alla pensione di euro 359,75 [data da euro 287,09 INVCIV+ euro 72,66aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 287,09, incrementata di euro 72,66 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 359,75 + somma aggiuntiva di euro 292,27 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26).

Il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne e il cieco parziale ultrasettantenne, coniugati e con reddito familiare basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di euro 292,27, oltre alla pensione di euro 359,75 [data da euro 287,09 INVCIV+ euro 72,66aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 287,09, incrementata di euro 72,66 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 359,75 + somma aggiuntiva di euro 292,27 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).

Il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931, solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 285,47, oltre alla pensione di euro 366,55 [data da euro 310,48 INVCIV+ euro 56,07aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, incrementata di euro 56,07 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 366,55 + somma aggiuntiva di euro 285,47 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.467,26).

Il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 285,47, oltre alla pensione di euro 366,55 [data da euro 310,48 INVCIV+ euro 56,07aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, incrementata di euro 56,07 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 366,55 + somma aggiuntiva di euro 285,47 = totale personale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).

Il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930, solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 268,88, oltre alla pensione di euro 383,14 [data da euro 310,48 INVCIV+ euro 72,66aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.476,26 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, incrementata di euro 72,66 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 383,14 + somma aggiuntiva di euro 268,88 = totale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26).

Il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 268,88, oltre alla pensione di euro 383,14 [data da euro 310,48 INVCIV+ euro 72,66aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 310,48, incrementata di euro 72,66 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2021 è pari a euro 460,28), il calcolo sarà il seguente: euro 383,14 + somma aggiuntiva di euro 268,88 = totale personale mensile di euro 652,02 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 460,28 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.459,90).

Il reddito della pensione cat. INVCIV, oltre alle maggiorazioni sociali (ex art. 67 della legge n. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato e/o dal coniuge. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l’anno 2021:

  • di euro 8.476,26 se l’assicurato fa nucleo familiare a sé stante;
  • di euro 14.459,90 se l’assicurato è coniugato.

Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale o cieco parziale – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di euro 652,02 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di euro 8.476,26.

Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.459,90

Per ottenere gli aumenti della pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 148/2020, Rinnovo 2021 – Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Come prima suggerito, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale risulti datata nel tempo, a far data dall’invio dell’AP70), dovrà essere presentata all’INPS istanza di Ricostituzione per motivi reddituali della pensione INVCIV, anche tramite via patronale, indicando tutti i redditi sia personali che coniugali, anno per anno (dall’ultima dichiarazione nota all’INPS fino alla data odierna di presentazione della domanda di Ricostituzione) e, ad ogni buon conto, allegando anche copia del verbale di cecità civile. Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico si prenda visione sempre dell’Allegato 2 della circolare INPS N. 148 del 18/12/2020, Tabella N pag. 44 e successive (ad es. per ogni figlio portatore di handicap).

all. 2 circolare numero 148 del 18-12-2020.pdf

all. 3 tabella rinnovo importo 2021.pdf

all. 4 FOGLIO LAVORO.pdf

all. 4 FOGLIO LAVORO.doc

all. 5 incremento al milione cecità assoluta.pdf

Ultime notizie dall’INPS: Diritto alle maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi

(Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020). Messaggio INPS n. 3647 del 9 ottobre 2020. COVID-19 quarantena e sorveglianza precauzionale per soggetti “fragili” equiparate a ricovero ospedaliero, art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020

Care amiche, cari amici,

qui di seguito le ultime novità dell’INPS.

Diritto alle maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi (Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020).

Faccio seguito al comunicato UICI n. 147 del 1° ottobre 2020 per informarvi che l’INPS, con il messaggio n. 3647 del 9 ottobre 2020 in allegato, approfondisce una serie di aspetti collegati alle prime indicazioni fornite con circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.

In particolare, viene chiarito quanto segue:

1.    per gli invalidi al 100 per cento titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Gli interessati, quindi, non dovranno presentare alcuna domanda. L’aumento andrà in pagamento con la prossima rata di novembre.

Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato n. 147 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce che ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire l’incremento stesso, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione reddituale; ciò, al fine di aggiornare la propria posizione. In caso contrario, non sarà necessaria alcuna comunicazione.

2.    Ai soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984 l’adeguamento sarà attribuito a seguito di domanda dell’interessato e, diversamente dall’ambito dell’INVCIV, avrà decorrenza dal 1° agosto 2020. Nel messaggio INPS n. 3647 del 9 ottobre 2020, viene rettificato il termine di presentazione della domanda per far salvi gli arretrati, ora fissato al 30 ottobre 2020 e non più al 9 ottobre, come indicato inizialmente nella circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.

3.    Riguardo alla soglia reddituale da rispettare per avere diritto alla maggiorazione, si conferma il limite personale lordo annuo di 8.469,63 euro (in tale limite, dovrà essere considerato concorrente anche il reddito da pensione cat. INVCIV, ovvero 310,17 euro, che moltiplicato per 13 mensilità, corrisponde a 4.031,21 euro) che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato (cfr. paragrafo 2, “Precisazioni”).

In merito a quanto sopra esposto, riportiamo di seguito il testo integrale del comunicato che l’Ente previdenziale ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale.

Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’INPS provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.

Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.

Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda.

Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito di domanda dell’interessato,presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Sarà nostra premura darvi notizie, qualora l’INPS fornisse ulteriori, nuovi, aggiornamenti sulla procedura appena descritta.

COVID-19 quarantena e sorveglianza precauzionale per i soggetti “fragili”, equiparate a ricovero ospedaliero, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Nell’attuale contesto di prosecuzione emergenziale, faccio seguito al comunicato UICI n. 58 del 27 marzo 2020, per informarvi che, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’INPS è nuovamente tornato ad affrontare la questione relativa al riconoscimento della quarantena (art. 26, comma 1) e/o sorveglianza precauzionale per i soggetti “fragili” (art. 26, comma 2), disciplinate dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Ricordiamo che, durante il periodo di allontanamento dal servizio per l’esposizione ai rischi da COVID-19, tale assenza non è da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro e, ai fini del trattamento economico, viene equiparata al ricovero ospedaliero; il che corrisponde però, in busta paga, a “una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico” (cfr. messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020).

Ora, l’Ente previdenziale, con il messaggio n. 3653 del 2020 in allegato, chiarisce una serie di ulteriori aspetti legati, appunto, all’assenza disciplinata dall’art. 26 del decreto legge n. 18/2020. Precisa, al riguardo, che tale assenza:

1.    è incompatibile con qualsiasi modalità alternativa di esecuzione del rapporto di lavoro (smart working, telelavoro, etc); ciò, in ragione del fatto che, nella modalità di lavoro agile, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione che viene, quindi, garantita al lavoratore in smart-working, o in telelavoro (compresa quella accessoria avente carattere fisso e continuativo, come ad es. l’indennità di mansione in favore dei centralinisti non vedenti) (paragrafo 1);

2.    è incompatibile in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscono ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa in aree considerate “zone rosse” (paragrafo 2);

3.    è incompatibile con i trattamenti di cassa integrazione (paragrafo 3. Cfr. anche messaggio INPS n. 1822 del 30 aprile 2020).

Messaggio numero 3647 del 09-10-2020

Messaggio numero 3653 del 09-10-2020

Diritto alle maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi

(Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020). Circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020. Chiarimenti

Finalmente un po’ di chiarezza! Ci sono giunte dal territorio numerose richieste di delucidazioni su come e/o cosa fare per avere diritto alla maggiorazione della pensione cat. invciv (cd. “incremento al milione”), come da normativa di recepimento della nota sentenza della Corte Costituzionale, n. 152/2020.

In particolare, per effetto della predetta sentenza il quadro normativo di riferimento in materia di maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi, è così composto:

Fonte normativa: art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del Decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020.

Fonte amministrativa: circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.

Ciò premesso, è noto a tutti che notizie discordanti si sono rincorse dallo scorso mercoledì, quando l’INPS ha pubblicato la circolare n. 107 (in allegato). La circolare, infatti, risulta – in più passaggi – poco chiara, soprattutto per quel che riguarda le modalità di accredito di tale maggiorazione. In particolare, non vi era certezza se la maggiorazione sarebbe stata riconosciuta automaticamente, sulla base dei dati reddituali già registrati nel Casellario pensioni, o se – in alternativa – sarebbe stato necessario attivarsi da parte degli interessati invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, presentando la relativa domanda telematica (ad esempio, una ricostituzione reddituale come maggiorazione sociale); ciò, anche al fine di ottenere gli arretrati dal 1° agosto 2020

Per avere delucidazioni sulla questione, abbiamo interpellato anche le competenti Direzioni Centrali dell’INPS, con lettera inviata lo scorso 28 settembre (Prot. UICI0013918).

Pertanto, prima di condividere le consuete informazioni, abbiamo preferito attendere un diretto confronto con l’Ente previdenziale (gli stessi Istituti di Patronato hanno scelto, per il momento, di seguire strade diverse, nel senso che c’è chi consiglia di presentare domanda di ricostituzione, chi, invece, ritiene che avverrà tutto in via automatica).

Alla fine, da notizie assunte dall’INPS per le vie brevi, possiamo affermare, con ragionevole convinzione, che a decorrere dal 1° agosto 2020 agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione cat. invciv, maggiorenni e senza redditi, è riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire un importo di pensione cat. invciv di euro 651,51 per tredici mensilità (euro 310,10 di pensione cat inciv + euro 341,41 di “incremento al milione”, per un totale di euro 651,51). La maggiorazione sulla pensione cat. invciv, quindi, sarà in misura di +euro 341,41. Ciò, allo scopo di garantire agli interessati invalidi civili al 100 per cento, ciechi assoluti e sordi un reddito complessivo lordo annuo di euro 8.469,63 (euro 651,51×13 mensilità = euro 8.469,63).

La misura della maggiorazione non è, però, fissa di +euro 341,41, ma verrà proporzionalmente rideterminata, in concorso con gli altri redditi in possesso dei soggetti invalidi civili al 100 per cento, ciechi assoluti e sordi, fino a garantire, in ogni caso, ai relativi beneficiari un reddito complessivo lordo annuo di euro 8.469,63 (per chi volesse approfondire tale aspetto, si rammenta che il meccanismo di calcolo sotteso viene descritto nella circolare INPS n. 147 dell’11 dicembre 2019, così come riassunto nel cd. foglio di lavoro allegato al Comunicato UICI n. 2 del 9 gennaio 2020).Data la complessità del meccanismo, seguono alcuni esempi, per spiegare meglio tale passaggio.

Presentiamo un paio di casi esemplificativi, distinguendo i relativi ambiti:

INVALIDITÀ CIVILE (AMBITO ASSISTENZIALE) che interessa l’“incremento al milione”, fino ad euro 651,51.

Nell’ambito delle prestazioni assistenziali cat. invciv, nessuna domanda di ricostituzione dovrà essere presentata dagli aventi diritto per ottenere tale maggiorazione, con salvezza del diritto agli arretrati dal 1° agosto 2020. Ciò, naturalmente, fermo restando il rispetto dei seguenti requisiti:

1.      stato di invalidità civile al 100 per cento, di cecità assoluta e di sordità;

2.      la maggiore età;

3.      se non coniugato il limite di reddito personale è pari, per il 2020, a euro 8.469,63; se coniugato, oltre il limite personale, sussiste anche un limite coniugale pari a euro 14.447,42.

Il cd “incremento al milione” consente di arrivare, quindi, ad una corresponsione complessiva della pensione cat. invciv di euro 651,51 per tredici mensilità. Ciò, come detto prima, in assenza di altri redditi concorrenti.

1.    Caso I: ragazzocieco assoluto neomaggiorenne, che percepisce la pensione cat. invciv di euro 310,17 e l’indennità di accompagnamento di euro 930,99; non è sposato e non lavora. Il ragazzo si troverà aumentata la sua pensione cat. invciv di + euro 341,41 al mese, per arrivare a euro 651,51 e, quindi, a euro 8.469,63 all’anno (euro 310,17+euro 341,41=euro 651,51×13 mensilità= euro 8.469,63)

2.    Caso II: ragazzo cieco assoluto neomaggiorenne, ancora non sposato, che percepisce la pensione cat. invciv di euro 310,17 e l’indennità di accompagnamento di euro 930,99; ha qualche reddito per lavori saltuari per un ammontare annuo di euro 2.000 lordi. Il ragazzo si troverà aumentata la pensione cat. invciv di circa + euro 187,50, per totali euro 497,60 che, sommati a euro 2.000 per lavori saltuari, porteranno il reddito del ragazzo, complessivamente considerato, ad euro 8.469,63 all’anno (euro 310,17 + euro 187,50 = euro 497,60 x 13 mensilità + euro 2.000 + arrotondamento contabile = euro 8.469,63).

3.    Caso III: quarantenne invalido civile al 100 per cento (più patologie, a cui concorre anche la cecità parziale, cfr. sentenza corte costituzionale n. 346/1989), ancora non sposato, che percepisce la pensione di invalidità cat. invciv. di euro 286,81 e l’indennità di accompagnamento come invalido civile di euro 520,29; non lavora e non ha altri redditi. L’interessato si troverà aumentata la pensione cat. invciv di +euro 364,70, per totali euro 651,51 e, quindi, a euro 8.469,63 all’anno (euro 286,81 + euro 364,70 = euro 651,51 x 13 mensilità = euro 8.469,63)

Nota bene: Si consiglia a tutti coloro che si trovano nella descritta situazione di consultare on-line, nei prossimi mesi, i cedolini relativi alle provvidenze economiche cat. invciv, per verificare i dati di pagamento da parte dell’INPS, il cui importo dovrà essere maggiorato (l’INPS non fornisce tempi precisi, ma dubitiamo che l’importo maggiorato possa essere a disposizione già con la rata di ottobre).

Per una valutazione preliminare sul diritto, o meno, dell’associato UICIad ottenere la maggiorazione su pensione cat. invciv – il cui riconoscimento, come detto, avverrà d’ufficio da parte dell’INPS – è fondamentale che lo stesso fornisca al personale sezionale un quadro completo ed attendibile di tutti i suoi redditi (se coniugato, anche quelli del coniuge). I redditi da considerare saranno quelli assoggettabili ad IRPEF, a tassazione corrente e separata, tassati alla fonte e esenti da IRPEF (praticamente tutti!). Invece, non sono rilevanti: il reddito della casa di abitazione e le indennità di accompagnamento.

Nota bene: a prescindere dal diritto, o meno all’“incremento al milione”, si raccomanda a tutti i titolari di pensione cat. invciv di avere attenzione nel voler comunicare all’Ente previdenziale (tramite una ricostituzione reddituale su prestazione cat. invciv) ogni sopraggiunta variazione del proprio reddito personale (ad es. redditi da affitto), che possa incidere sul diritto a percepire la pensione cat. invciv (si ricorda infatti che INPS e Agenzia delle Entrate condividono le stesse banche dati da Casellario pensionati); ciò, al fine di evitare l’esposizione a ripetizione somme per indebito da parte dell’INPS

INABILITÀ DA LAVORO (AMBITO PREVIDENZIALE), che interessa l’“integrazione al minimo”, fino ad euro 516,46.

A differenza delle pensioni assistenziali cat. invciv, i titolari di pensione di inabilità ex art. 2, legge n. 222/1984 (che, ricordiamo, ha natura previdenziale perché fa riferimento a contributi accreditati sulla posizione dell’assicurato), il cui assegno mensile è al di sotto di euro 516,46, dovranno, invece, presentare domanda di ricostituzione reddituale come maggiorazione sociale per ottenere la cd. “integrazione al minimo”, fino ad ottenere una pensione di inabilità incrementata di euro 516,46 (nella domanda del Patronato sarà utile indicare, tra le Note inserite al quadro prodotto: “applicazione dell’art. 15 D.L. 104/2020-sentenza Corte Costituzionale n. 152/2020”). Ciò, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilite dalla disposizione (se la persona inabile da lavoro non è coniugata, il tetto reddituale annuo è di euro 8.469,63 lordi, a cui concorrono tutti i redditi dell’interessato; se lo stesso inabile è coniugato, euro 14.447,42).

Come riporta la circolare dell’INPS n. 107/2020, i titolari di pensione di inabilità il cui assegno è al di sotto di euro 516,46 mensili, hanno tempo fino al prossimo 9 ottobre per ottenere, sull’“integrazione al minimo” anche gli arretrati dal 1° agosto 2020. Tale termine è indicato a pena di decadenza; gli arretrati verranno corrisposti sempre a domanda da parte degli interessati. Dopo la scadenza del 9 ottobre, l’“integrazione al minimo” verrà corrisposta a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di ricostituzione reddituale (ribadiamo, sul punto, che tali modalità “a domanda” non riguardano gli invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi, in favore dei quali la corresponsione della maggiorazione avverrà d’ufficio).

La norma non si applica ai titolari di assegno ordinario di invalidità (Assegno IO).

Sarà nostra premura darvi notizie, qualora l’INPS fornisse aggiornamenti o ulteriori conferme o rettifiche sulla procedura appena descritta

Alla luce di quanto finora esposto, è importante sottolineare che per noi questo è solamente un primo traguardo del più lungo percorso che abbiamo programmato. Quindi, dopo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, stiamo lavorando per che l’incremento venga corrisposto anche a coloro che soffrono di cecità parziale, che abbiano compiuto diciotto anni e si trovino in condizioni di indigenza (al momento ne beneficiano solo gli ultrasettantenni ciechi civili parziali). Come Unione, stiamo già lavorando per una più ampia riforma delle provvidenze economiche a favore delle persone non vedenti.

Circolare numero 107 del 23-09-2020

Pensioni di vecchiaia e di anzianità in calo dal 2021

Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro che rivede i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi dal 1° gennaio 2021.

In Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 1° giugno, che rivede i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2021.

Per maggiore comodità, trovate in allegato il relativo Decreto del Ministero.

Per chi non è del settore, è utile chiarire che i “coefficienti di trasformazione”, introdotti con l’entrata in vigore del sistema contributivo ad opera della Riforma Dini e adeguati alla speranza di vita del sistema pensionistico dalla Riforma Fornero, sono dei valori percentuali da moltiplicare per il totale dei contributi versati dal lavoratore dal 1996 in poi, (per i Misti, dal 2012 in poi) dopo essere stati opportunamente rivalutati secondo gli indici Istat (montante contributivo).

Tali coefficienti consentono, in altri termini, di calcolare l’assegno pensionistico relativamente alla Quota C (o Terza Quota di pensione, ovvero Quota contributiva). Va ricordato che concorrono all’importo complessivo della pensione anche le Quote A (Fino al 1992) e B (dal 1993 al 1995), che seguono, invece, la contabilizzazione economica del sistema retributivo.

Pertanto, questa novità dei nuovi coefficienti influirà esclusivamente sulla Quota contributiva della pensione (la Quota C). È evidente che più il coefficiente è elevato, maggiore sarà l’importo di pensione.

Si tratta del quinto aggiornamento dall’introduzione del sistema contributivo ed avrà effetto per quei lavoratori la cui decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, (resta escluso chi andrà in pensione entro il 31 dicembre 2020).

Secondo stime, i nuovi coefficienti faranno registrare una riduzionecompresa tra 0,33 e 0,72 per centorispetto ai valori registrati nel biennio 2019-2020 in corrispondenza della medesima età. Tanto per fare un esempio: un montante contributivo di 300mila euro al 31 dicembre 2020 vale in pensione all’incirca 14.370,00 euro all’età di 62 anni; dal 2021 il medesimo montante alla stessa età vale 60,00 euro in meno all’anno; all’età di 67 anni, la differenza è di 87,00 euro in meno. 

I nuovi valori determineranno una leggera diminuzione sulla futura pensione, che si ritiene utile sottolineare per consentire delle scelte consapevoli.

Per ulteriori approfondimenti sul tema, vedere i comunicati n. 67 del 20/04/2017, n. 122 del 06/09/2017, n. 96 del 21/06/2018, n. 157 dell’11/12/2019 e n. 34 del 18/02/2020.       Le nostre Sezioni territoriali e l’Ufficio Lavoro e Previdenza della Presidenza Nazionale rimangono comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, informazione e assistenza.

Salerno – Bonus regione Campania ai pensionati

Questa Sezione, dopo aver attinto notizie in merito alla lodevole iniziativa di solidarietà deliberata dalla REGIONE CAMPANIA relativa al BONUS IN OGGETTO, riporta qui di seguito le notizie diffuse dalla Sede Provinciale dell’INPS di Salerno, come di seguito specificate:   

NOTIZIE DA INPS SEDE PROVINCIALE  DI SALERNO:

CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA PLATEA DEI POTENZIALI BENEFICIARI

  1. PREREQUISITO:
    1. Residenza in Campania alla data del 30 aprile 2020
    1. Età superiore a 65 anni alla data del 30 aprile 2020.
  • REQUISITO:
    • Titolarità di pensione diretta, di vecchiaia integrata al trattamento minimo, e di trattamenti ad essa equiparati, quali i trattamenti di invalidità previdenziale, integrati al trattamento minimo (con esclusione delle pensioni di importo lordo inferiore al trattamento minimo e le pensioni di importo lordo comprese tra il trattamento minimo e 1.000 euro)
    • Titolarità di assegno sociale
    • Titolarità di pensione sociale
    • Titolarità di pensione di invalidità civile trasformata in assegno sociale per compimento dell’età.
    • L’importo complessivo dei trattamenti percepiti sopra descritti, comprese ulteriori rendite e prestazioni, deve essere inferiore a euro 1.000 mensili, ai sensi dell’art. 2.1 dell’accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra regione Campania e INPS, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
  • VERIFICA DELL’IMPORTO SOGLIA DI 1.000 EURO

Ai fini della verifica dell’importo soglia dei 1.000 euro mensili devono essere rilevate, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1 (Prerequisito) e 2 (Requisito):

  • La titolarità di altre prestazioni registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni, con il relativo importo lordo quali, a titolo esemplificativo, prestazioni previdenziali e assistenziali erogate sia dall’INPS, quali pensioni ai superstiti o prestazioni di invalidità civile, sia da enti diversi dall’INPS (enti o casse professionali); titolarità di pensioni complementari o integrative; titolarità di pro rata estero.
    • La titolarità di trattamenti di famiglia
    • La concessione di maggiorazioni sociali
    • La titolarità di rendite INAIL
    • La titolarità di indennità erogate in qualità di invalidi civili (ad esempio, indennità di comunicazione o accompagno)
    • La titolarità di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
    • La titolarità di altre prestazioni e benefici registrati nel Casellario dell’Assistenza.
  • N.B. PER LA NOSTRA CATEGORIA, POSSONO EVENTUALMENTE OTTENERE IL BONUS PER I SOLI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 I CIECHI PARZIALI-VENTESIMISTI- CON UNA PENSIONE AL MINIMO O ALTRA PENSIONE COME SU INDICATO. SI PRECISA CHE  SONO ESCLUSI I CIECHI TOTALI CON INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO, PERCHE’ SUPERANO CON LA LORO PENSIONE E LA STESSA INDENNITA’ LA SOGLIA MASSIMA DI EURO MILLE MENSILI. COLORO CHE POTRANNO BENEFICIARE DEL SUDDETTO BONUS, RICEVERANNO  LA DIFFERENZA TRA L’IMPORTO ATTUALE  DELLA LORO PENSIONE  FINO ALLA SOGLIA MASSIMA DI EURO 1.000,00. SI RIBADISCE CHE TALE BONUS E’ SOLO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020.
  • Questa Presidenza intende stare sempre più vicino ai soci.

Pensioni – Maggiorazioni figurative per non vedenti. Messaggio INPS n. 512 dell’11 febbraio 2020

Come già rappresentato in più occasioni, le sedi territoriali dell’INPS stanno continuando a disapplicare o ad applicare erroneamente la norma, fortemente voluta dall’Unione, contenuta nell’art. 1, comma 209, della Legge n. 232 del 2016, che – come è noto – introduce un nuovo sistema di calcolo economico dei benefici pensionistici, per la Quota contributiva di pensione dei lavoratori non vedenti, che al momento dell’uscita dal servizio, abbiano deciso di avvalersi dei 4 mesi di maggiorazione figurativa.

Per effetto di questa situazione, nonostante siano passati oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, tale norma non ha ancora ottenuto dall’INPS una corretta valorizzazione. Il che è paradossale e ingiusto per tutti i lavoratori non vedenti, atteso che l’Ente di Previdenza è chiamato a essere il garante amministrativo dei diritti degli interessati e dunque, il primo vigilante sulla corretta applicazione delle norme dettate in favore dei soggetti privi della vista. Ciò, non senza considerare che si determina una chiara mortificazione dello scopo della norma, che è destinata a compensare – anche sotto il profilo economico – le prestazioni lavorative dei disabili della vista, che sono “considerate particolarmente usuranti” (art. 9, comma 2, Legge n. 113/1985, art. 2 Legge n. 120/1991).

Come Unione, dopo aver svolto gli approfondimenti del caso, abbiamo promosso su tutto il territorio nazionale una ricognizione “a tappeto” per individuare quanti più lavoratori non vedenti, pensionatisi dopo il 1º gennaio 2017, i quali, inconsapevolmente, stanno percependo un assegno di pensione più basso, rispetto al dovuto. Nel frattempo, potendo contare su un canale diretto con la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, siamo riusciti (non senza fatica) a far sì che, a seguire alla Circolare INPS n. 73 del 14 aprile 2017, venissero diramate a tutte le sedi dell’Istituto ulteriori istruzioni e chiarimenti, nella speranza che la procedura di liquidazione pensione, con l’applicazione di tutti i benefici per non vedenti, andasse a regime (Messaggio SIN del 28/11/2017 e Messaggio INPS n. 2114 del 24/05/2018).

Purtroppo, ancora oggi, gli errori dell’INPS non accennano a diminuire.

Alla luce delle numerose lettere di contestazione in rappresentanza dei singoli assistiti UICI che, come Presidenza Nazionale, indirizziamo all’INPS (sedi territoriali e Direzione Centrale), per chiedere l’immediata correzione della pensione già liquidata, la medesima Direzione Centrale Pensioni, consapevole della portata generale del fenomeno, è tornata nuovamente a diramare sul territorio nazionale un Messaggio operativo, il n. 512 dell’11 febbraio 2020, nel quale “si richiama       l’attenzione di codeste strutture operative su una sollecita ricostituzione/riliquidazione”.

Abbiamo accolto con favore la presa di posizione da parte dell’Istituto.

Consapevoli, però, del fatto che è indispensabile continuare a segnalare tutte le posizioni di pensionati privi della vista, che hanno subito un decremento economico a causa degli errori commessi nel calcolo della Quota contributiva di pensione, la nostra attenzione e il nostro impegno dovranno essere altissimi.

Come già è in uso all’interno del circuito associativo UICI (si vedano gli inviti di cui ai Comunicati UICI n. 67 del 20/04/2017, n. 122 del 06/09/2017, n. 96 del 21/06/2018, n. 157 dell’11/12/2019), suggerisco, a quanti lo desiderano, di rivolgersi alle nostre Sezioni territoriali, le quali, all’occorrenza, sapranno interfacciarsi con l’Ufficio Lavoro e Previdenza della Presidenza Nazionale – che, a breve, si rinforzerà con il supporto operativo e consulenziale di uno dei migliori responsabili di sede del Patronato ANMIL –, per la presa in carico, coordinata, della posizione degli assistiti UICI, che verranno seguiti fino al corretto ricalcolo della pensione da parte dell’INPS (Gestione Privata o quella Pubblica).

Importi anno 2020 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019 – Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020.

Fonte normativa di riferimento:

Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019).

Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali.

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020: Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0 per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento.

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 286,81 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,17 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43

(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione ed indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.982,49 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

*Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019.

Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00.

Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.982,49 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12).

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della Pensione per sordi: Euro 16.982,49 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.926,35 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: Euro 374,48 Nota Bene: bisogna distinguere due casi:

1) Se si era  già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).

Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).

2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67 anni:

Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni). In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del 67esimo anno di età).

Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno sociale.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno.

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Indennità di frequenza: Euro 286,81 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Nota Bene: L’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili Per i titolari di prestazioni INValidità CIVile con revisione sanitaria scaduta (Circolare INPS 147/2019, par. 10.1, pag. 12).

Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”) I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2020, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, senza che la Commissione sanitaria abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Calendario del pagamento delle provvidenze economiche (Circ. INPS N. 147/2019, par. 12.1, pag. 13).

Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 184, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio del 2018).

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento INVCIV, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (Nota Bene: Il conto corrente per le pensioni previdenziali- Vecchiaia e Trattamento anticipato di anzianità- e quello per le prestazioni assistenziali INVCIV deve coincidere, in quanto è sempre l’INPS che provvede al pagamento per entrambe le tipologie di emolumenti).

Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.

Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.

Fonte amministrativa INPS: Messaggi INPS n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; Circolare INPS n. 10 del 23/01/2015 I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali.

Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro). Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, al raggiungimento della maggiore età, l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso alla maggiore età, perché il Verbale dovrà essere da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente dopo il compimento della maggiore età.

Maggiorazioni sociali per ciechi civili (Circ. INPS N. 147 dell’11/12/2019, Allegato 2, pag. 28 e a seguire pp. 35 – 40). Misure di incremento della Pensione INVCIV per Ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo.

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione all’Allegato n. 2 disponibile a fine articolo.

Abbiamo infatti simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri soci ciechi civili (quindi titolari di pensione INVCIV), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione INVCIV (Nota bene, i cd “Diritti inespressi” sulla pensione INVCIV: la somma aggiuntiva, sostanzialmente, non viene automaticamente erogata dall’INPS a meno che il cieco civile non abbia avanzato apposita domanda documentata- esposizione della propria posizione reddituale tramite l’ultimo modello 730 o UNICO, ovvero una autodichiarazione a reddito Zero se in assenza di altri redditi oltre a quelli già noti all’INPS, alla quale può conseguire il ricalcolo della pensione con le somme dovute).

Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari, dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo, che percepisca la sola pensione sociale.

In tali casi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS, a domanda tramite la presentazione di una Ricostituzione documentale di pensione (allegando le ultime dichiarazioni reddituali e, ad ogni buon conto, anche copia del verbale di riconoscimento di cecità civile), un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate. Tutto ciò detto, ricapitolando la questione e sperando di fare cosa gradita, agli Allegati n. 2 e 3 del presente comunicato troverete copia della Circolare INPS N. 147/2019 e della Tabella Rinnovo pensioni 2020. Infine, all’Allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che potrebbe tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza.

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3 – Tabella rinnovo pensioni 2020

ALLEGATO 4 – Foglio lavoro