Requisito dell’inattività lavorativa per ottenere l’assegno mensile di invalidità

Messaggio INPS n. 3495 del 14 ottobre 2021

Lo scorso 14 ottobre è stato pubblicato dall’INPS il messaggio n. 3495, rivolto a tutti coloro di età compresa tra 18 e 67 anni, in possesso di una invalidità civile pari o superiore al 74 e fino al 99 per cento, che hanno un reddito personale lordo non superiore a 4.931,29 euro annui.

Il rispetto di detti requisiti (anagrafico, sanitario e reddituale) dà diritto a percepire l’assegno mensile di invalidità di 287,09 euro.

In questa categoria rientrano anche gli ipovedenti gravi (art. 4, legge n. 138/2001).

La novità che è intervenuta il 14 ottobre prevede che, tra i redditi concorrenti a raggiungere il limite di euro 4.931,29, non potranno più esserci quelli da lavoro. L’INPS, infatti, sostiene di aver recepito l’orientamento delle recenti pronunce della Cassazione in materia (Cass. n. 17388/2018, n. 18926/2019), prevedendo che la condizione di inattività lavorativa, al pari di quella sanitaria, è essenziale ai fini della percezione dell’assegno assistenziale.

Secondo la recente ’interpretazione INPS, pertanto, alla luce del messaggio n. 3495 che ridisegna i contorni della prestazione in oggetto (all. 1), per ricevere l’assegno mensile, le persone invalide civili parziali dovrebbero rispettare le seguenti condizioni:

  • aver ottenuto il riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74 e il 99 per cento;
  • avere un’età compresa tra 18 e 67 anni;
  • essere, alternativamente:
    • titolare di cittadinanza italiana;
    • iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, per i cittadini stranieri comunitari;
    • titolare di un permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
    • avere una residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
    • rispettare, nel 2021, un limite di reddito annuo personale lordo, non familiare, di 4.931,29 euro. Misura ricalcolata ogni anno.

E, dunque, non svolgere alcuna attività lavorativa (neanche minima), che possa produrre reddito.

L’effetto immediato è che tutti coloro che, fino a oggi, svolgevano una modesta attività lavorativa anche saltuaria, dovranno interromperla, se intendono continuare a percepire l’assegno di invalidità. Dal 14 ottobre, dovranno risultare inoccupati.

Simili iniziative, finiscono per svilire ogni volontà personale di inserimento nel mondo del lavoro, anche se con lavoretti parziali dalle entrate minime, finalizzati soprattutto a mantenere una occasione di inclusione sociale.

All’appuntamento di mercoledì prossimo del Tavolo di confronto con INPS sulla disabilità, convocato dalla Direzione Centrale INPS, certamente non perderemo occasione per discutere del contenuto del messaggio n. 3495 e della sua modalità di emanazione da parte dell’Istituto, senza una preventiva consultazione con le Associazioni storiche di categoria (UICI, ANMIC, ENS, ANFASS), firmatarie del protocollo di intesa del 7 settembre 2021.

Sono in corso, inoltre, adeguate iniziative a livello governativo e parlamentare per correggere una simile stortura e garantire a tutti i fruitori la serena prosecuzione della propria esistenza quotidiana.

Allegato 1:

Messaggio INPS 3495 del 14-10-2021.pdf

Pubblicato il 26/10/2021.