Circolare INPS n. 44-2020 – Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

Con propria circolare n. 44, l’INPS ha emanato le prime istruzioni operative per la fruizione del Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come indicato di seguito.

Le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi anche non iscritti all’INPS. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento agli appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

I soggetti sopra menzionati hanno diritto a fruire di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori, per i figli di età non superiore a dodici anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni.

 Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro, ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.

Sulla base delle domande che saranno pervenute, in ordine cronologico, l’INPS attiverà il monitoraggio e comunicherà l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc. o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età previsto dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.

Esempio: con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 Euro.

Il beneficio per servizi di baby-sitting compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.

Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020.

Da notare che il predetto limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore.

La domanda va presentata secondo una delle seguenti modalità:

  • APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore dovranno preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
  • tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

Occorre seguire con cura le istruzioni indicate anche per la cosiddetta “appropriazione telematica” del bonus erogato che ne consentirà la fruizione.

Di seguito allegato, estratto della Circolare INPS con il dettaglio delle indicazioni fornite:

ALLEGATO

  1. Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;

avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;

tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.

In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.

Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.

Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).

In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.

Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.

Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017.

Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

Inps – Approvazione nuovo schema di contratto tra l’Istituto e i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria

(ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS)

Determinazione Inps n. 59 del 19 giugno 2019

Si informa che l’Inps, con determinazione n. 59 dello scorso 19 giugno, ha approvato il nuovo schema di contratto tra l’Istituto e i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni storiche di categoria (ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS).

Come è noto, con l’entrata in vigore dell’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005), attuato con DPCM del 31 marzo 2007, e dell’art. 20 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009), l’attività di accertamento e di controllo dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, handicap e disabilità, è attribuita all’Inps, che si avvale di Commissioni Mediche costituite dai medici dell’Istituto, opportunamente integrate dai rappresentanti sanitari di categoria, ogni qualvolta devono pronunciarsi su persone disabili appartenenti alle rispettive categorie.

È evidente, quindi, che la partecipazione effettiva nel lavoro delle Commissioni Inps dei rappresentanti delle Associazioni conferisce alle medesime una importanza sociale e politica di rilievo, tale da ritenere fondamentale, per il ruolo affidato all’Istituto, una interlocuzione costante con le stesse per rendere i procedimenti amministrativo-sanitari sempre più efficienti e la protezione sociale sempre più efficace.

Negli anni, però, abbiamo incontrato non poche difficoltà nel trovare medici specialisti oculisti disposti a rappresentare l’UICI, in ragione soprattutto dell’esiguità dell’importo del gettone di presenza, che, dai diretti interessati, non era considerato proporzionale al grado di responsabilità che essi erano chiamati ad assumere; ciò vale, in particolare, ai fini del raggiungimento del numero legale in Commissione, per lo svolgimento della ordinaria e straordinaria sessione di accertamento e/o controllo.

In più occasioni, questa Presidenza Nazionale ha rappresentato il problema agli Organi di Governo dell’Inps e a forza di insistere, finalmente, la Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, nella persona del suo Direttore, il Dr Lauria, ha prestato ascolto ai nostri solleciti, assumendo l’impegno a voler trovare, nel giro di breve tempo, una soluzione capace di soddisfare da un lato le esigenze logistiche del Coordinamento Medico Legale Inps, dall’altro riconoscere l’importanza del ruolo svolto dai medici rappresentanti di categoria ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS nel garantire il regolare svolgimento di tali attività pianificate dall’Istituto.

Oggi, con Determinazione n. 59 del 19 giugno 2019, l’Inps ha adottato un nuovo schema di contratto con i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria, che è già in vigore dal 1° luglio 2019.

 Per maggiore comodità, riepiloghiamo brevemente le principali novità del nuovo contratto:

  1. i nuovi contratti avranno durata annuale, con validità massima fino al prossimo 30 giugno 2020. È consentita la possibilità di proroga, che, però, non avverrà automaticamente come nel passato. Infatti, come disciplinato all’art. 5 “Durata del contratto”, ai fini del rinnovo in prossimità della scadenza del 30 giugno 2020, le Associazioni di categoria dovranno confermare all’Inps il nominativo del proprio medico rappresentante; l’Istituto ne prenderà atto ed emetterà un decreto di rinnovo, della durata di un ulteriore anno (fino al 30 giugno 2021);
  2. il compenso è aumentato a 100 Euro lordi per la partecipazione giornaliera a sedute di Commissione in sessione mattutina, incrementabile a 150 Euro lordi quando l’impegno del medico rappresentante di categoria si protragga in Commissione anche alla sessione pomeridiana;
  3. è previsto un rimborso chilometrico, nel caso in cui il medico rappresentante di categoria sia chiamato ad effettuare visite domiciliari per pazienti in condizioni di intrasportabilità.

La gestione dei medici di categoria fa ora riferimento alla Direzione Centrale Inps Risorse umane, con la quale gli Uffici di questa Presidenza Nazionale sono già in contatto, per organizzare al meglio e in maniera più efficiente la ridistribuzione degli oneri di Parte. Sul punto, vi terremo aggiornati, per assicurare, nel più breve tempo possibile, il rinnovo di tutti i contratti tra l’Inps e i medici di fiducia.

Dato l’impegno da noi profuso per ottenere dall’Inps condizioni più favorevoli nei confronti dei medici di categoria, confidiamo che in futuro risulterà più agevole trovare medici oculisti disposti a rappresentarci nelle Commissioni Inps.

Alla luce di queste novità (soprattutto sotto l’aspetto degli emolumenti), sarà importante quindi che, laddove non ancora designato, tutte le strutture UICI si attivino, responsabilmente, in tal senso.

Un risultato brillante e prezioso per il quale il presidente Mario Barbuto desidera ringraziare personalmente il nostro Mario Girardi, componente della Direzione Nazionale che tanto tenacemente ha perseguito l’obiettivo con tenacia, pazienza, perseveranza.