Pensioni – Blocco dell’adeguamento dei requisiti dal 2021

Pubblicazione del DM 5 novembre 2019 (GU n. 267 del 14/11/2019)

Si informa che è pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14/11/2019, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 05/11/2019, recante il blocco dell’adeguamento della speranza di vita per l’accesso ai trattamenti pensionistici dal 2021.

La norma stabilisce testualmente quanto segue: “A decorrere dal 1º gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici… non sono ulteriormente incrementati”.

È presente, in allegato, il testo del Decreto ministeriale:

Decr. 5 novembre 2019

Sulla questione in termini generali, faccio seguito al Comunicato UICI n. 58 del 2018. A differenza di quest’anno, che ha visto incrementare i requisiti per accedere alla pensione di ben cinque mesi, nel 2021 e nel 2022 non si registrerà alcun aumento: i requisiti di accesso ai diversi trattamenti pensionistici (le pensioni di vecchiaia, con tutte le deroghe previste anche per i lavoratori non vedenti, e quelle anticipate) non cambieranno fino al 2023, restando fissi alle condizioni attuali. 

Data l’attualità della notizia, che interessa tutti coloro che intendano andare in pensione nel prossimo futuro, si coglie l’occasione per ricordare che:

1. restano vigenti le norme di maggior favore riservate ai lavoratori non vedenti;

2. al momento della valutazione sul diritto a pensione, non dovranno mai mancare, tra i documenti necessari, il verbale di riconoscimento della cecità più datato nel tempo (in copia leggibile) e, se in possesso, anche l’iscrizione all’albo (ora lista) dei centralinisti telefonici non vedenti Legge n. 113/1985, ovvero all’albo dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti Legge n. 686/1961 e Legge n. 29/1994 (Nota bene: solo in caso di smarrimento, è possibile richiedere una copia dell’iscrizione all’albo professionale inviando la richiesta via PEC all’ANPAL, all’indirizzo divisione5@pec.anpal.gov.it previa compilazione di un apposito “modello richiesta certificazione”. Per maggiori indicazioni, vi invito a recuperare il Comunicato UICI n. 111 del 2018, esplicativo in tal senso);

3. preventivamente all’invio della domanda di pensione all’INPS, l’operatore incaricato del Patronato di fiducia dovrà avere cura di selezionare le seguenti voci ai fini del riconoscimento delle condizioni agevolative previste per i lavoratori privi della vista:

per i dipendenti del settore privato, “riduzione dell’età pensionabile (Decreto legislativo n. 503/1992, art.1, commi 6 e 8)” e “l’incremento dell’anzianità contributiva di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivo a favore dei soggetti non vedenti e ipovedenti, art.9, c.2, legge n.113 del 1985 o art.2 legge n. 120 del 1991” per i dipendenti del settore pubblico, “l’incremento dell’anzianità contributiva di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivo a favore dei soggetti non vedenti e ipovedenti, art.9, c.2, legge n.113 del 1985 o art.2 legge n.120 del 1991”.

Per ulteriori informazioni ed eventuale assistenza, si suggerisce, a quanti lo desiderano, di rivolgersi alle nostre Sezioni territoriali, che, all’occorrenza, sapranno utilmente interfacciarsi con l’Ufficio Lavoro e Previdenza di questa Presidenza Nazionale, per la presa in carico, coordinata, della posizione dell’assistito UICI, che verrà seguito fino alla liquidazione della pensione da parte dell’INPS (Gestione Privata o quella Pubblica).

Inps – Approvazione nuovo schema di contratto tra l’Istituto e i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria

(ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS)

Determinazione Inps n. 59 del 19 giugno 2019

Si informa che l’Inps, con determinazione n. 59 dello scorso 19 giugno, ha approvato il nuovo schema di contratto tra l’Istituto e i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni storiche di categoria (ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS).

Come è noto, con l’entrata in vigore dell’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005), attuato con DPCM del 31 marzo 2007, e dell’art. 20 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009), l’attività di accertamento e di controllo dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile e sordità civile, handicap e disabilità, è attribuita all’Inps, che si avvale di Commissioni Mediche costituite dai medici dell’Istituto, opportunamente integrate dai rappresentanti sanitari di categoria, ogni qualvolta devono pronunciarsi su persone disabili appartenenti alle rispettive categorie.

È evidente, quindi, che la partecipazione effettiva nel lavoro delle Commissioni Inps dei rappresentanti delle Associazioni conferisce alle medesime una importanza sociale e politica di rilievo, tale da ritenere fondamentale, per il ruolo affidato all’Istituto, una interlocuzione costante con le stesse per rendere i procedimenti amministrativo-sanitari sempre più efficienti e la protezione sociale sempre più efficace.

Negli anni, però, abbiamo incontrato non poche difficoltà nel trovare medici specialisti oculisti disposti a rappresentare l’UICI, in ragione soprattutto dell’esiguità dell’importo del gettone di presenza, che, dai diretti interessati, non era considerato proporzionale al grado di responsabilità che essi erano chiamati ad assumere; ciò vale, in particolare, ai fini del raggiungimento del numero legale in Commissione, per lo svolgimento della ordinaria e straordinaria sessione di accertamento e/o controllo.

In più occasioni, questa Presidenza Nazionale ha rappresentato il problema agli Organi di Governo dell’Inps e a forza di insistere, finalmente, la Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, nella persona del suo Direttore, il Dr Lauria, ha prestato ascolto ai nostri solleciti, assumendo l’impegno a voler trovare, nel giro di breve tempo, una soluzione capace di soddisfare da un lato le esigenze logistiche del Coordinamento Medico Legale Inps, dall’altro riconoscere l’importanza del ruolo svolto dai medici rappresentanti di categoria ANMIC, UICI, ENS, ANFFAS nel garantire il regolare svolgimento di tali attività pianificate dall’Istituto.

Oggi, con Determinazione n. 59 del 19 giugno 2019, l’Inps ha adottato un nuovo schema di contratto con i medici nominati in rappresentanza delle Associazioni di categoria, che è già in vigore dal 1° luglio 2019.

 Per maggiore comodità, riepiloghiamo brevemente le principali novità del nuovo contratto:

  1. i nuovi contratti avranno durata annuale, con validità massima fino al prossimo 30 giugno 2020. È consentita la possibilità di proroga, che, però, non avverrà automaticamente come nel passato. Infatti, come disciplinato all’art. 5 “Durata del contratto”, ai fini del rinnovo in prossimità della scadenza del 30 giugno 2020, le Associazioni di categoria dovranno confermare all’Inps il nominativo del proprio medico rappresentante; l’Istituto ne prenderà atto ed emetterà un decreto di rinnovo, della durata di un ulteriore anno (fino al 30 giugno 2021);
  2. il compenso è aumentato a 100 Euro lordi per la partecipazione giornaliera a sedute di Commissione in sessione mattutina, incrementabile a 150 Euro lordi quando l’impegno del medico rappresentante di categoria si protragga in Commissione anche alla sessione pomeridiana;
  3. è previsto un rimborso chilometrico, nel caso in cui il medico rappresentante di categoria sia chiamato ad effettuare visite domiciliari per pazienti in condizioni di intrasportabilità.

La gestione dei medici di categoria fa ora riferimento alla Direzione Centrale Inps Risorse umane, con la quale gli Uffici di questa Presidenza Nazionale sono già in contatto, per organizzare al meglio e in maniera più efficiente la ridistribuzione degli oneri di Parte. Sul punto, vi terremo aggiornati, per assicurare, nel più breve tempo possibile, il rinnovo di tutti i contratti tra l’Inps e i medici di fiducia.

Dato l’impegno da noi profuso per ottenere dall’Inps condizioni più favorevoli nei confronti dei medici di categoria, confidiamo che in futuro risulterà più agevole trovare medici oculisti disposti a rappresentarci nelle Commissioni Inps.

Alla luce di queste novità (soprattutto sotto l’aspetto degli emolumenti), sarà importante quindi che, laddove non ancora designato, tutte le strutture UICI si attivino, responsabilmente, in tal senso.

Un risultato brillante e prezioso per il quale il presidente Mario Barbuto desidera ringraziare personalmente il nostro Mario Girardi, componente della Direzione Nazionale che tanto tenacemente ha perseguito l’obiettivo con tenacia, pazienza, perseveranza.

Ipotesi di riforma delle pensioni

La pensione anticipata quota 100, ambita e desiderata da molti lavoratori vicini al pensionamento, rischia di trasformarsi in uno svantaggio: all’idea iniziale, che prevedeva la possibilità di ottenere la pensione al semplice raggiungimento della quota 100, senza vincoli di età o di contribuzione minima, si è ora sostituita la proposta che prevede il pensionamento con quota 100, con un’età minima di 64 anni ed una contribuzione minima di 36 anni. Non solo: i contributi figurativi validi per il diritto alla pensione non potranno superare i 3 anni nell’arco della vita lavorativa e si dovrà applicare il ricalcolo contributivo dal 1996. Inoltre, secondo una delle più recenti ipotesi, la pensione quota 100 sostituisce la pensione anticipata ordinaria, quella che ad oggi può essere ottenuta con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne: questo comporterebbe, in pratica, l’addio alla pensione prima dei 64 anni di età. L’addio dovrebbe riguardare anche la pensione anticipata contributiva, quella che attualmente può essere raggiunta con 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi, dai soli lavoratori soggetti al calcolo contributivo della pensione. E la pensione anticipata precoci quota 41? Il requisito contributivo dovrebbe essere portato a 42 anni di contributi e la possibilità di ottenere il trattamento estesa anche ai lavoratori non precoci, ma appartenenti alle sole categorie tutelate. Addio anche all’Ape sociale, l’anticipo pensionistico pagato dallo Stato che può essere richiesto dai 63 anni di età, mentre l’Ape volontario proseguirà, ma solo sino al 31 dicembre 2019. Restano un’incognita, invece, la proroga dell’opzione Donna e la nona salvaguardia. Tante opzioni “sul piatto”, dunque, ma ancora nulla di certo: cerchiamo allora di fare il punto della situazione sulla pensione anticipata e di capire quali saranno le nuove regole e che fine faranno i nuovi trattamenti.

Indice
• 1 Quota 100: come funziona
• 2 La quota 100 sostituisce la pensione anticipata?
• 3 La quota 100 sostituisce la pensione anticipata contributiva?
• 4 Quota 41 e quota 42: quale pensione?
• 5 Ape volontario, sino a quando può essere richiesto?
• 6 Ape sociale, sino a quando può essere richiesto?
• 7 L’opzione Donna sarà prorogata?
• 8 La nona salvaguardia sarà attuata?
• 9 Pensione anticipata addetti ai lavori usuranti e notturni: cambia qualcosa?

Quota 100: come funziona
La pensione quota 100 consiste nella possibilità di uscire dal lavoro quando la quota, cioè la somma dell’età e degli anni di contributi, è uguale a 100. Potrebbe pensionarsi con la quota 100, ad esempio, chi ha 60 anni di età e 40 anni di contributi, o chi possiede 63 anni di età e 37 di contributi, o 65 anni di età e 35 anni di contributi. Purtroppo, però, per assicurare la sostenibilità della quota 100, è stato previsto un limite d’età minimo di 64 anni, assieme a un minimo di 36 anni di contributi.
Inoltre, la pensione dovrebbe essere ricalcolata col sistema contributivo, normalmente penalizzante, per le annualità dal 1996 in poi, a prescindere dal possesso di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: calcolo misto, dunque, anche per chi avrebbe diritto al sistema retributivo sino al 2011. Questa novità non creerà problemi a quei contribuenti che hanno già diritto al calcolo misto della pensione (ossia al calcolo retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo, in quanto possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), ma potrebbe portare delle penalizzazioni tutt’altro che irrilevanti a chi, possedendo almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ad oggi ha diritto al calcolo retributivo della prestazione sino al 31 dicembre 2011.
La quota 100 sostituisce la pensione anticipata?
Ad oggi, non è stato chiarito se la pensione quota 100 si affiancherà alla pensione anticipata ordinaria già esistente, oppure se la sostituirà. Nel secondo caso, a perderci sarebbero i pensionati con carriere lunghe e continuative, che dovrebbero attendere i 64 anni per uscire dal lavoro, anziché uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi (o 41 anni e 10 mesi se donne). Perderebbero inoltre i lavoratori aventi diritto al calcolo retributivo, che verrebbe di fatto cancellato per la pensione anticipata e resterebbe in piedi per la sola pensione di vecchiaia.
La quota 100 sostituisce la pensione anticipata contributiva?
Non si sa nemmeno se la quota 100, oltre a sostituire la pensione anticipata ordinaria, sostituirà la pensione anticipata contributiva, alla quale hanno diritto i lavoratori che:
• non possiedono contributi precedenti al 1996, oppure hanno versato contribuzione solo presso la gestione Separata Inps o hanno optato per il computo in questa gestione;
• possiedono almeno 20 anni di contributi;
• hanno almeno 63 anni e 7 mesi di età;
• hanno diritto a una pensione almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Quota 41 e quota 42: quale pensione?
La pensione quota 41 è la pensione anticipata riservata ai lavoratori precoci, cioè a coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro versati prima del compimento del 19° anno di età. Ad oggi, per ottenere la pensione anticipata quota 41 bisogna appartenere a una delle seguenti categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver (che curano un familiare convivente disabile sino al 2° grado), invalidi dal 74%, addetti ai lavori gravosi, addetti ai lavori usuranti.

Adeguamento dei requisiti per il pensionamento alla speranza di vita

Circolare INPS n. 62 del 2018 – Pensioni ritardate di 5 mesi

Si informa che l’INPS ha emanato la circolare n. 62 del 4 aprile 2018, con la quale sono riportati, in sintesi, i requisiti di accesso al pensionamento, adeguati agli incrementi di speranza di vita, come previsto dal Decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 5 dicembre 2017.

Riferimenti normativi: Decreto direttoriale Ministero Economia e Finanze, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 5 dicembre 2017
Riferimento amministrativo: Circolare INPS n. 62 del 4 aprile 2018

A decorrere dal prossimo 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso alle diverse tipologie di trattamento pensionistico (ad esempio, vecchiaia, anzianità, assegno sociale), rispetto ai limiti in vigore quest’anno.
Pertanto, nel biennio 2019-2020, per la vecchiaia saranno necessari 67 anni.
L’adeguamento della speranza di vita farà sentire i suoi effetti anche sul trattamento anticipato (ex anzianità), il cui diritto, come è noto, si raggiunge a fronte di un determinato numero di anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. Dagli attuali 42 anni e 10 mesi per gli uomini, si salirà a 43 anni e 3 mesi, mentre le donne passeranno da 41 anni e 10 mesi a 42 anni e 3 mesi.

Nota bene: il numero di anni di contributi è da intendersi nel complessivo. I lavoratori dipendenti non vedenti potranno più agevolmente perfezionare tale requisito contributivo chiedendo di beneficiare della maggiorazione figurativa loro riservata per legge (, rif. legge 113/1985, art. 9 comma 2, così come modificata dalla legge 232/2016, art. 1 comma 209, e legge 120/1991, art. 2).

Al par. 2 della circolare INPS n. 62/2018 leggiamo ancora che <è salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge>.
Pertanto, rientrano in questi “altri casi previsti dalla legge” anche i trattamenti pensionistici di vecchiaia per non vedenti con riduzione di età, previsti per il Comparto pubblico (Cassa Stato e Non statali- Enti Locali ed altri) e per quello privato (Gestione Lavoratori iscritti all’AGO/FPLD). Sul punto, è necessario ricordare però che il Comparto privato prevede, per i lavoratori Dipendenti non vedenti, requisiti anagrafici nettamente più bassi (50 anni per le donne e 55 anni per gli uomini, ovvero 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, in concomitanza con il requisito contributivo versato dall’insorgere della cecità), rispetto ai limiti ordinamentali previsti per i colleghi non vedenti del Comparto pubblico impiego.

La circolare INPS n. 62 del 2018 è consultabile sul sito dell’Unione al link: https://www.uiciechi.it/Documentazione/Circolari/TestoCirc.asp?id=5739.

Data l’attualità della notizia, che interessa tutti coloro che intendono andare in pensione nel prossimo futuro, si invita a recepire le indicazioni operative trasmesse in mailing list lo scorso 12 aprile, per entrare meglio in argomento.

Importi anno 2018 pensioni ed indennità INVCIV per i ciechi civili

Con circolare INPS N. 186 del 21-12-2017- Rinnovo pensioni 2018 Allegato 2 Tabella M1 pp. 27 e 28, sono stati resi noti gli importi delle provvidenze economiche spettanti ai ciechi civili per l’anno 2018.

Fonte normativa di riferimento:
Decreto Ministro Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del 20 novembre 2017 (GU n. 280 del 30-11-2017)

Prestazioni a favore dei ciechi civili categoria INVCIV (pensioni e indennità)

L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2018, per le pensioni e limiti di reddito personale lordo annuale è pari allo 0,8 per cento.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.664,36
Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e i ciechi parziali ventesimisti: Euro 282,55
Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati: Euro 305,56
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.011,78
Assegno a vita a esaurimento: Euro 209,70

L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2018, per le indennità è pari allo 0,40 per cento.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 915,18
Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 209,51
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Sono definitive le percentuali di incremento, stimate in via previsionale per il 2017 (rif. comunicato Uici N. 11 del 23-01-2017).

Si richiama l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili:

Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta.
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, come prevede l’art. 25 comma 6-bis del Decreto Legge N. 90/2014.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2018, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.
Legge di Bilancio 2018. Nuovo calendario del pagamento delle provvidenze economiche.
L’art. 1, comma 184 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018) ha modificato l’art. 1, comma 302 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilendo un nuovo calendario a regime da gennaio 2018 ed, in particolare, che <a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile>.
Pertanto, a partire dal 2018, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell’INAIL saranno effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione sarà ancora eseguita il secondo giorno bancabile.

Maggiorazioni sociali (Circolare INPS N. 186 del 21-12-2017, Allegato 2, pp. 26, 33 – 38) Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo.
Vi invito a prestare la massima attenzione all’allegato 1 al presente comunicato.
Abbiamo infatti simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri soci ciechi civili (quindi titolari di pensione INVCIV), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione INVCIV (Nota bene, i cd “Diritti inespressi” sulla pensione INVCIV: la somma aggiuntiva, sostanzialmente, non viene automaticamente erogata a meno che il cieco civile non abbia avanzato apposita domanda documentata, alla quale può conseguire il ricalcolo della pensione con le somme dovute).
Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari, dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo, che percepisca la sola pensione sociale.
In tali casi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di prestazione INVCIV potrà, a richiesta, ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Il testo della circolare INPS N. 186/2017, completo di Tabella Rinnovo pensioni 2018, è consultabile al seguente link: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20186%20del%2021-12-2017.htm

 

Allegato 1

Calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998 (circolare INPS N. 186 del 21-12-2017, allegato 2 Tabella L pag. 26)
Requisiti richiesti:
a)         status visivo: cecità totale e parziale
b)        età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali ricoverati (fasce 6, 11) e ciechi parziali (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
c)         limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.760,12; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.628,74*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d)     aumento: di Euro 71,50 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.689,62, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.558,24.

a)       status visivo: cecità totale
b)      età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali non ricoverati (fasce 7 e 10)
c)       limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.760,12; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.628,74.
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d)     aumento: di Euro 55,18 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.689,62, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.558,24.

a)       status visivo: cecità totale e parziale
b)      età: ultrasessantacinquenni nati dopo il 31 dicembre 1930 – ciechi totali e ciechi parziali (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
c)       limite reddito: se pensionato solo, fino a Euro 4.795,83; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 10.684,83*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d)     aumento di Euro 71,50 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al limite di reddito di Euro 5.725,33, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 11.614,33.

Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 (cit. circolare INPS, allegato 2 Tabella M4 pag. 33)
Requisiti richiesti:
a)       status visivo: cecità totale e cecità parziale (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
b)      età minima: non è previsto alcun limite di età
c)       limite reddito: se pensionato solo, Euro 6.023,29; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 12.619,75*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d)     aumento di Euro 10,33 mensili. L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito.

Incremento al milione previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007) (cit. circolare INPS, allegato 2 Tabella M5 pp. 34-38)
I soggetti pensionati particolarmente indigenti possono richiedere un aumento mensile della pensione fino ad un massimo di Euro 643,86.
Requisiti richiesti:
d)      status visivo: cecità totale e cecità parziale
e)      età minima: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6,7,10 e 11), per i ciechi parziali 70 anni ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
f)        limite reddito: se pensionato solo, Euro 8.370,18; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 14.259,18*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.

Modalità di calcolo:
L’entità dell’erogazione, che va valutata caso per caso, sarà tale da portare in ogni caso la pensione INVCIV dell’interessato alla cifra complessiva di Euro 643,86 mensili.
Al fine di agevolare la valutazione, sono di seguito riportate le principali casistiche che potrebbero presentarsi in Sezione:
Ad es.
il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di Euro 361,31, oltre alla pensione di Euro 282,55, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 282,55, il calcolo sarà il seguente: Euro 282,55 + somma aggiuntiva di Euro 361,31 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 361,31, oltre alla pensione di Euro 282,55, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 282,55 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 282,55 + somma aggiuntiva di Euro 361,31 = totale personale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18);

il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 338,30, oltre alla pensione di Euro 305,56, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, il calcolo sarà il seguente: Euro 305,56 + somma aggiuntiva di Euro 338,30 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 338,30, oltre alla pensione di Euro 305,56, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 305,56 + somma aggiuntiva di Euro 338,30 = totale personale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18).

il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), soli e con reddito basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 289,81, oltre alla pensione di Euro 354,05 [data da Euro 282,55 INVCIV+ Euro 71,50 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 282,55, incrementata di Euro 71,50 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 354,05 + somma aggiuntiva di Euro 289,81 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), coniugati e con reddito familiare basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 289,81, oltre alla pensione di Euro 354,05 [data da Euro 282,55 INVCIV+ Euro 71,50 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 282,55, incrementata di Euro 71,50 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 354,05 + somma aggiuntiva di Euro 289,81 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18).

il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 283,12*, oltre alla pensione di Euro 360,74 [data da Euro 305,56 INVCIV+ Euro 55,18 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, incrementata di Euro 55,18 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 360,74 + somma aggiuntiva di Euro 283,12 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 283,12*, oltre alla pensione di Euro 360,74 [data da Euro 305,56 INVCIV+ Euro 55,18 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, incrementata di Euro 55,18 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 360,74 + somma aggiuntiva di Euro 283,12 = totale personale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18).
(*) Nota Bene: Abbiamo rilevato che, per tali fattispecie di fasce, l’INPS ha riportato in Tabella un valore di somma aggiuntiva erroneo (Euro 283,76, in luogo di quello corretto pari ad Euro 283,12 sopra indicato), certamente ingenerato dalla confusione in valore ex art. 67 della Legge N. 448/1998 tra l’importo del 2017 (Euro 54,57) e quello del 2018 (Euro 55,18). Sarà nostra premura chiederne tempestivamente la correzione.

il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 266,80, oltre alla pensione di Euro 377,06 [data da Euro 305,56 INVCIV+ Euro 71,50 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.370,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, incrementata di Euro 71,50 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 377,06 + somma aggiuntiva di Euro 266,80 = totale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18);
il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 266,80, oltre alla pensione di Euro 377,06 [data da Euro 305,56 INVCIV+ Euro 71,50 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 305,56, incrementata di Euro 71,50 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2018 è pari a Euro 453,00), il calcolo sarà il seguente: Euro 377,06 + somma aggiuntiva di Euro 266,80 = totale personale mensile di Euro 643,86 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 453,00 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.259,18).

Il reddito della pensione INVCIV, oltre agli aumenti INVCIV (ex art. 67 della Legge N. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono: di Euro 8.370,18 se il pensionato fa nucleo familiare a se stante, e di Euro 14.259,18 se coniugato.
Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale ultrasessantenne anni (fasce 6,7,10 e 11) o cieco parziale ultrasettantenne ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17) – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Euro INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di Euro 643,86 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.370,18.
Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.259,18.

Per ottenere gli aumenti della pensione INVCIV, non automatici (calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998, calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), l’incremento INVCIV al milione) nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (circolare INPS 186/2017, allegato 2), l’interessato potrà presentare all’INPS istanza di Ricostituzione pensione per motivi reddituali, anche tramite via patronale.

 

Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico si prenda visione sempre dell’allegato 2 della circolare INPS N. 186 del 21-12-2017, Tabella N pag. 40 e successive (ad es. per ogni figlio portatore di handicap).

 

Benefici pensionistici lavoratori non vedenti: Legge 113/1985 e Legge 120/1991 – Circolare INPS n. 73 del 14 aprile 2017

Si fa seguito al comunicato Uici n. 3 del 3 gennaio 2017, per informare che finalmente è stata pubblicata dall’INPS la circolare n. 73 del 14 aprile 2017 Benefici pensionistici lavoratori non vedenti. Articolo 1, comma 209, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante le istruzioni necessarie alle proprie strutture periferiche ai fini del riconoscimento economico, ai lavoratori non vedenti, della maggiorazione dei quattro mesi anche nel sistema contributivo.
Dal dettato della circolare, sono confermate tutte le previsioni già anticipate con nostro messaggio inviato lo scorso 17 gennaio, di cui vi invito a prendere attenta visione.
Con l’occasione, si ricorda che:
Fonte normativa: legge n. 113 del 29 marzo 1985, art. 9 comma 2; legge n. 120 del 28 marzo 1991, art. 2; legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, art. 1 comma 209.
Fonte amministrativa: per la copertura economica dei quattro mesi quota retributiva di pensione, circolare INPS n. 173 del 26 giugno 1991; per la copertura economica dei quattro mesi quota contributiva di pensione, circolare INPS n. 73 del 14 aprile 2017.
Settori di riferimento: sia pubblico, che privato.
Destinatari: lavoratori dipendenti non vedenti, come disciplinati agli artt. 2 (ciechi totali), 3 (ciechi parziali) e 4 (ipovedenti gravi) della legge n. 138/2001, ovvero coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ovvero il cui residuo perimetrico binoculare (campo visivo) sia inferiore al 30 per cento.
Presentazione della domanda: a richiesta dell’interessato (la maggiorazione dei quattro mesi non si applica d’ufficio), secondo le diverse modalità invalse presso il settore e quello delle pubbliche amministrazioni. La richiesta dovrà essere accompagnata da documentazione probante la condizione di non vedente (verbale di riconoscimento medico-legale di Commissione collegiale e, solo per le categorie professionali, in luogo del verbale, l’attestazione di iscrizione all’Albo/liste professionali dei centralinisti telefonici non vedenti e dei masso e fisioterapisti non vedenti, quale certificazione sostitutiva e certificativa del diritto.
Decorrenza: per tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza di pensione al 1° gennaio 2017. Per i trattamenti aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, non sarà possibile richiederne la ricostituzione.
Ciò perché la norma istitutiva è inserita nella legge n. 232 del 2016 (Manovra di Bilancio 2017), che appunto è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.
Il dettato della circolare rispetta quanto previsto secondo norma.
Dato l’interesse generale per l’argomento, vi prego cortesemente di voler dare ampia e chiara diffusione alle presenti informazioni, nell’ambito della vostra afferenza territoriale.
Sull’argomento, per un maggiore e utile approfondimento, si ricorda che sono disponibili sul sito, in “Formare ed informare”, la lezione dal titolo Anzianità, vecchiaia e novità Legge di Bilancio 2017: tutte le regole per i lavoratori dipendenti non vedenti, funzionalmente collegata ad altra lezione dal titolo Il sistema del Calcolo pensioni, che si invita ad ascoltare con attenzione.

Importi anno 2017 pensioni ed indennità per i ciechi civili

Con circolare INPS N. 8 del 17-01-2017, allegato 3 Tabella M1 pp. 26-27, sono stati resi noti gli importi delle provvidenze economiche spettanti ai ciechi civili per l’anno 2017.

Fonte normativa di riferimento:
Decreto Ministro Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, N. 17 del 17 novembre 2016 (GU n. 274 del 23-11-2016)

Prestazioni a favore dei ciechi civili categoria INVCIV (pensioni e indennità)

L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2017, per le pensioni e limiti di reddito personale lordo annuale è pari allo 0,0%.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.532,10
Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e i ciechi parziali ventesimisti: Euro 279,47
Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati: Euro 302,23
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 7.948,19
Assegno a vita a esaurimento: Euro 207,41

L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2017, per le indennità è pari allo 1,35%.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 911,53
Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 208,83
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Si richiama l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili, sempre riportate in circolare INPS N. 8/2017:

Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta.
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, come prevede l’art. 25 comma 6-bis del Decreto Legge N. 90/2014.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2017, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

Misure di incremento in favore di titolari di prestazioni INVCIV (pensioni e assegni) che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo.
Unitamente al presente comunicato, vengono illustrate alcune fattispecie di situazioni, che danno diritto ad incrementi economici dei trattamenti INVCIV (Allegato).
Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari, dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo, che percepisca la sola pensione sociale.
In tali casi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di prestazione INVCIV potrà, a richiesta, ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Il testo completo della circolare INPS N. 8/2017 è sul sito http://www.inps.it/portale/default.aspx, alla sezione INPS COMUNICA, ULTIME CIRCOLARI.
Calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998 (circolare INPS N. 8 del 17-1-2017, allegato 3 Tabella L pag. 25)
Requisiti richiesti:
status visivo: cecità totale e parziale
età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali ricoverati (fasce 6, 11) e ciechi parziali (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.719,17; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.458,65*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento: di Euro 70,72 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.638,53, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.378,01

status visivo: cecità totale
età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali non ricoverati (fasce 7 e 10)
limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.719,17; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.458,65.
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento: di Euro 54,57 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.638,53, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.378,01

status visivo: cecità totale e parziale
età: ultrasessantacinquenni nati dopo il 31 dicembre 1930 – ciechi totali e ciechi parziali (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
limite reddito: se pensionato solo, fino a Euro 4.743,70; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 10.568,61*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento di Euro 70,72 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al limite di reddito di Euro 5.663,06, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 11.487,97.
Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 (cit. circolare INPS, allegato 3 Tabella M4 pag. 32)
Requisiti richiesti:
status visivo: cecità totale e cecità parziale (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
età minima: non è previsto alcun limite di età
limite reddito: se pensionato solo, Euro 5.959,20; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 12.483,77*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento di Euro 10,33 mensili. L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito.
Incremento al milione previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007) (cit. circolare INPS, allegato 3 Tabella M5 pp. 33-37)

I soggetti pensionati particolarmente indigenti possono richiedere un aumento mensile della pensione fino ad un massimo di Euro 638,33.
Requisiti richiesti:
status visivo: cecità totale e cecità parziale
età minima: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6,7,10 e 11), per i ciechi parziali 70 anni ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
limite reddito: se pensionato solo, Euro 8.298,29; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 14.123,20*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.

Modalità di calcolo:
L’entità dell’erogazione, che va valutata caso per caso, sarà tale da portare in ogni caso la pensione dell’interessato alla cifra complessiva di Euro 638,33 mensili.
Al fine di agevolare la valutazione, sono di seguito riportate le principali casistiche che potrebbero presentarsi in Sezione:
Ad es.
–>il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), solo e con reddito
basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di Euro 358,86, oltre alla pensione di Euro 279,47, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 279,47, il calcolo sarà il seguente: Euro 279,47 + somma aggiuntiva di Euro 358,86 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
–>il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), coniugato e con un
reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 358,86, oltre alla pensione di Euro 279,47, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 279,47 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 279,47 + somma aggiuntiva di Euro 358,86 = totale personale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20);
il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), solo e con un
reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 336,10, oltre alla pensione di Euro 302,23, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, il calcolo sarà il seguente: Euro 302,23 + somma aggiuntiva di Euro 336,10 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 336,10, oltre alla pensione di Euro 302,23, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23 e la mogli è titolare di assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 302,23 + somma aggiuntiva di Euro 336,10 = totale personale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20).
il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), soli e con reddito basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 288,14, oltre alla pensione di Euro 350,19 [data da Euro 279,47 INVCIV+ Euro 70,72 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 279,47, incrementata di Euro 70,72 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 350,19 + somma aggiuntiva di Euro 288,14 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), coniugati e con reddito familiare basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 288,14, oltre alla pensione di Euro 350,19 [data da Euro 279,47 INVCIV+ Euro 70,72 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 279,47, incrementata di Euro 70,72 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 350,19 + somma aggiuntiva di Euro 288,14 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20).
il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 281,53, oltre alla pensione di Euro 356,80 [data da Euro 302,23 INVCIV+ Euro 54,57 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, incrementata di Euro 54,57 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 356,80 + somma aggiuntiva di Euro 281,53 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 281,53, oltre alla pensione di Euro 356,80 [data da Euro 302,23 INVCIV+ Euro 54,57 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, incrementata di Euro 54,57 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 356,80 + somma aggiuntiva di Euro 281,53 = totale personale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20).
il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 265,38, oltre alla pensione di Euro 372,95 [data da Euro 302,23 INVCIV+ Euro 70,72 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, incrementata di Euro 70,72 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 372,95 + somma aggiuntiva di Euro 265,38 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 265,38, oltre alla pensione di Euro 372,95 [data da Euro 302,23 INVCIV+ Euro 70,72 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, incrementata di Euro 70,72 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 372,95 + somma aggiuntiva di Euro 265,38 = totale personale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20).

Il reddito della pensione INVCIV, oltre agli aumenti INVCIV (ex art. 67 della Legge N. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono: di Euro 8.298,29 se il pensionato fa nucleo familiare a se stante, e di Euro 14.123,20 se coniugato.
Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale ultrasessantenne anni (fasce 6,7,10 e 11) o cieco parziale ultrasettantenne ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17) – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Euro INCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di Euro 638,33 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29.
Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20.

Per ottenere gli aumenti INVCIV (calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998, calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), l’incremento INVCIV al milione) nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (circolare INPS 8/2017, allegato 3), l’interessato dovrà presentare apposita istanza, anche tramite via patronale, compilando il modello INPS AP11 per Prestazioni Accessorie (Barrare la seconda casella).

Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico si prenda visione sempre dell’allegato 3 della circolare INPS N. 8 del 17-1-2017, Tabella N pag. 39 e successive (ad es. per ogni figlio portatore di handicap).

Dal Tribunale di Treviso, una sentenza a favore di una socia, di Mario Girardi

Autore: Mario Girardi

Giovedì scorso, un giudice del tribunale di Treviso ha restituito ad una socia i suoi diritti. La Signora, in possesso da diversi anni di un verbale di cieca assoluta, in sede di visita di revisione si è vista dichiarare cieca parziale, con conseguente sospensione dell’indennità di accompagnamento e richiesta da parte dell’INPS di restituire una cifra non indifferente. La socia, affiancata dalla sua Sezione e assistita dal nostro legale di fiducia, ha deciso di presentare ricorso giurisdizionale, dato che nel tempo le sue condizioni non erano affatto migliorate, anzi! Finalmente, dopo 3 anni di contenzioso, dato che l’INPS non si è accontentato del parere del consulente tecnico, ma ha voluto instaurare una causa vera e propria, è giunta la sentenza, con la quale si è sancito che la Signora cieca era e, purtroppo, cieca è ancora per l’esiguità del campo visivo. Ora ci stiamo attivando affinché l’ente dia rapidamente seguito al pronunciamento del giudice e alla socia sia attribuito quanto le spetta di diritto.
Quello sopra descritto in sintesi, non è che uno dei tanti contenziosi, in cui le nostre strutture territoriali si trovano a soccorrere ciechi ed ipovedenti, soci e non, spesso dopo aver tentato ogni strada per giungere ad una soluzione alternativa. Inoltre, le controversie non vertono solo in materia di errata valutazione dell’acuità visiva, ma spaziano ormai in ambiti diversi. Di recente, la Direzione Nazionale ha deciso di sostenere economicamente un’altra causa, considerata la sua valenza generale, che riguarda una inopinata sopravvalutazione dei redditi della persona da parte dell’INPS, con conseguente revoca della pensione di cieco parziale. Purtroppo, le situazioni in cui si è costretti ad arrivare allo scontro con la Pubblica Amministrazione, attraverso ricorsi amministrativi, o azioni difronte al giudice, sembrano aumentare progressivamente; dobbiamo quindi fare in modo che le nostre strutture, sia di carattere nazionale che territoriale, acquisiscano sempre maggiori competenze, per riuscire a consigliare e ad assistere chi si rivolge a noi, nella speranza di trovare un adeguato sostegno in difesa dei propri diritti.

Mario Girardi

Sintesi dei lavori della Commissione Previdenza e Pensionistica 23 giugno 2016

Il 23 giugno 2016 si è riunita, on-line, la Commissione Previdenza e Pensionistica.
Relativamente alle questioni lavorative e previdenziali legate alla Legge n. 113/1985, la Commissione, chiamata ad esprimersi formalmente, ha dato all’unanimità parere favorevole alla proposta di scorporo della parte contributiva dal testo generale di riforma della Legge n. 113/1985, da presentare in forma emendativa alla prima occasione parlamentare utile (in sede di Legge Finanziaria o altro disegno di legge ratione materiae), ritenendo che tale nuova presa di posizione da parte dell’Unione possa essere la strategia più efficace ai fini del raggiungimento di un risultato positivo.
Si è discusso, sotto più punti di vista, delle criticità legate all’iter di accertamento medico-legale per il riconoscimento delle disabilità: sotto il profilo funzionale circa i ritardi nella tempistica di convocazione delle Commissioni medico-legali, sotto quello di rappresentanza dei medici oculisti specialisti, ormai sempre più latitanti, che dovrebbero presenziare in nome delle Associazioni storiche di categoria (sulla questione, è già calendarizzato un incontro congiunto con la FAND presso la DG dell’INPS) e, ancora, sotto il profilo documentale circa la corretta produzione delle certificazioni introduttive da allegare alle istanze amministrative di accertamento medico-legale.
Con riferimento alla attività di assistenza e consulenza che l’Unione svolge sul territorio, la Commissione ha concordato sulla opportunità di inviare un messaggio a tutte le strutture territoriali Uici recante precise indicazioni circa le tipologie di certificazione introduttiva sul visus e soprattutto sul residuo perimetrico binoculare (campo visivo binoculare) che gli utenti devono farsi rilasciare preliminarmente dagli oculisti, perché poi, in seduta di esame da parte della Commissione, non sorgano perplessità sul corretto inquadramento degli interessati ai sensi della Legge n. 138/2001 (l’attenzione si è focalizzata sulla necessità di individuare sul territorio strutture sanitarie pubbliche, con cui eventualmente convenzionarsi, che abbiano, tra gli esami in diagnostica, l’accertamento del campo visivo binoculare con il metodo Zingirian-Gandolfo a punti 100 con indice di attendibilità).
La Commissione, infine, si è mostrata d’accordo ad accogliere l’autocandidatura del signor Andrea Natale a un nuovo componente effettivo, per comprovate qualità e conoscenze.
Il prossimo appuntamento è fissato per l’autunno.

Sintesi dei lavori della Commissione Previdenza e Pensionistica – 24 marzo 2016

Il 24 marzo 2016 si è riunita, nella sede della Presidenza Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la Commissione Previdenza e Pensionistica. Si è discusso di tutta una serie di criticità rilevabili sia in sede di accertamento della condizione di cecità sia, successivamente, all’atto della fase amministrativa:
il confuso iter di accertamento medico-legale per i soggetti ipovedenti gravi tra Commissioni di invalidità civile e Commissioni di cecità civile;
l’alienazione del reddito della casa di abitazione dal limite di reddito personale annuo per il riconoscimento delle provvidenze economiche, in applicazione delle sentenze Cassazione 5479 del 5 aprile 2012 e 4674 del 17 dicembre 2014;
il nuovo ISEE nel dopo Consiglio di Stato;
le misure di semplificazione per i neomaggiorenni invalidi civili e pluriminorati.
Si è discusso anche della urgenza di trovare una soluzione al problema della mancata copertura economica del beneficio di maggiorazione figurativa di cui alla legge n. 113/1985 art. 9 comma 2 e della legge n. 120/1991 art. 2, nella parte di liquidazione della pensione con il sistema contributivo. Attualmente il problema è legato alle possibilità di passaggio parlamentare del disegno di legge Atto Camera 1779, in discussione presso il Comitato Ristretto della Commissione Lavoro Camera. Date le lunghe attese, la Commissione ha iniziato a valutare strade parlamentari alternative, per giungere ad un risultato concreto. Sulla questione, si conta molto sul contributo che vorrà dare il componente Aldo Corsa.
La Commissione, infine, ha assegnato, a ciascun componente, delle aree di riferimento, di cui si faranno portavoce, per riferire alla Commissione stessa:
Mario Girardi per Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige;
Giovanni Battista Flaccadori per Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria e Piemonte;
Aldo Corsa per Marche, Toscana, Sardegna e Umbria;
Giulia Antonella Cannavale per Campania, Lazio, Abruzzo e Molise;
Antonio Montanaro per Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata.
Sono, così, gettate le basi per avviare la Commissione verso un lavoro proficuo.