Le iniziative UICI in sostegno dei cittadini, di Emanuele Ceccarelli

Autore: Emanuele Ceccarelli

Tante sono le iniziative in tutta Italia, da parte delle nostre Sezioni, a sostegno dei cittadini portatori di handicap, che si trovano in estremo stato di bisogno a causa delle procedure rigide e farraginose dell’INPS, con tutti i pesanti disagi che ne conseguono, rallentando e, in alcuni casi, negando il diritto alle prestazioni assistenziali.
In tale contesto sono scaturite le scelte operative dell’Unione che vuole semplificare l’iter procedurale: per esempio, in materia di contenzioso amministrativo, ricorrendo al Comitato provinciale dell’INPS, tramite la sede che ha assunto il provvedimento impugnato.
Per la presentazione del ricorso amministrativo i cittadini possono rivolgersi all’Unione che li assisterà gratuitamente, con l’intervento ad adiuvandum dell’Ente di Patronato di fiducia.
Un percorso sconosciuto ai più ma veramente interessante, al fine di evitare lungaggini, inutili contenziosi legali e di trovare un’uniformità nei criteri di applicazione dell’INPS.
Un’esperienza che insegna…
Per quanto riguarda le condizioni e i limiti di legittimità delle provvidenze economiche previste a minori extracomunitari disabili visivi, contro il diniego opposto dalla locale INPS, si sono mosse, ciascuna a tutela del proprio associato, le nostre Sezioni UICI di BRESCIA e di BERGAMO, insieme alla responsabile del Patronato ANMIL di BERGAMO, le quali hanno rappresentato agli interlocutori dell’Istituto l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione (sentenze N. 14733 del 5 luglio 2011 e N. 4110 del 14 marzo 2012) nel senso dell’attribuzione delle prestazioni assistenziali a chi sia regolarmente soggiornante in Italia. L’INPS, recependo positivamente le osservazioni e agendo in regime di autotutela, ha riconosciuto ad entrambi i minori extracomunitari ciechi civili il diritto alle provvidenze, con recupero dei ratei maturati e non riscossi.
Una testimonianza su tutte, per far comprendere quanto sia importante rispondere con prontezza e competenza al disservizio delle Istituzioni.
L’INPS non riesce a dare le linee guida a cui attenersi e la situazione si ripercuote sui disabili.
Come già è stato ricordato nella circolare UICI N. 75 del 2014, scegliamo come Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di non limitare la nostra azione associativa, ma di estenderla per consentire una più facile ed efficace erogazione dei servizi previdenziali al maggior numero di utenti disabili.
I successi delle due Sezioni UICI di BRESCIA e di BERGAMO (e dell’ANMIL di BERGAMO che ci ha assistito e supportato operativamente) ci inorgogliscono e ci inducono a proseguire sulla strada intrapresa.

 

Immigrati: sì ad indennità di accompagnamento anche senza carta di soggiorno, a cura di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 marzo 2013, n. 40, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001) «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del Decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)».

La disposizione come formulata escludeva dal beneficio tutti quegli stranieri che, seppur erano in possesso dei requisiti sanitari necessari, erano, però, presenti in Italia da meno di cinque anni e quindi impossibilitati ad avere il documento di soggiorno richiesto.

Secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento, tale situazione portava ad una discriminazione e disparità di trattamento in ordine ai diritti fondamentali della persona tra cittadini italiani e cittadini stranieri, rappresentando una violazione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente.

L’assistenza alle famiglie che abbiano all’interno portatori di handicap grave non può essere rifiutata in ragione della «mera dura del soggiorno».

Si legge, infatti, testualmente, nella decisione in oggetto che … «In ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore), vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie – tutti di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’art. 2 della Costituzione – in base, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano – e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie».

La concessione, quindi, agli stranieri extracomunitari, che siano legalmente soggiornanti in Italia, della indennità di accompagnamento nonché della pensione di inabilità, non può essere subordinata al «semplice» requisito della titolarità della carta di soggiorno.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi e sordi: importi e limiti, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Con circolare Inps n. 7 del 17 gennaio 2014, sono stati resi noti i rinnovi delle provvidenze economiche spettanti, fra l’altro, ai ciechi civili nell’anno 2014.

La ritardata comunicazione dei nuovi importi è dipesa dal fatto che l’Istituto ha avviato solo alla fine dello scorso dicembre le operazioni di ricalcolo dei trattamenti pensionistici per adeguarne l’ammontare a quanto stabilito in via definitiva dalla Legge di Stabilità (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), tenuto conto della necessità di effettuare le procedure in tempo utile per il pagamento della mensilità di gennaio 2014.

Come già annunciato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2013 (pubblicato in G. U. n. 280 del 29 novembre 2013), il rinnovo delle prestazioni categoria Invciv per l’anno 2014 sono state calcolate applicando l’indice di rivalutazione stimato, in via previsionale, dall’Istat, in:

+ 2,0 per cento per i limiti di reddito

+ 1,2 per cento per le pensioni

+ 2,09 per cento per le indennità

Riportiamo gli importi in euro relativi ai ciechi, ai sordi ed agli altri invalidi civili:   Tipo di provvidenza 2014

Pensione ciechi civili assoluti: 301,91 – 16.449,85

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati): 279,19 – 16.449,85

Pensione ciechi civili parziali: 279,19 – 16.449,85

Pensione invalidi civili totali: 279,19 – 16.449,85

Pensione sordi: 279,19 – 16.449,85

Assegno mensile invalidi civili parziali: 279,19 – 4.795,57

Indennità mensile frequenza minori: 279,19 – 4.795,57

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti: 863,85 – Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali: 504,07 – Nessuno

Indennità comunicazione sordi: 251,22 – Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti: 200,04 – Nessuno

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major: 501,38 – Nessuno

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Non occorre permesso per abbattere barriere, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Il permesso per abbattere le barriere architettoniche non occorre. A stabilirlo è la terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 38360 del 18 settembre 2013. La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che per quanto concerne la definizione di «barriere architettoniche» per i soggetti disabili, deve ricordarsi che: «le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti» (si veda anche Tar Campania, Salerno, sez. 2, 19 aprile 2013, n. 952; Tar Abruzzo, Pescara, sez. 1, 24 febbraio 2012, n. 87; Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. 1, 8 novembre 2011, n. 526). Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del Dpr n. 380 del 2001, tali opere rientrano nell’attività edilizia libera qualora «consistano in interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio».

Qualora vi sia, invece, la realizzazione di rampe o ascensori esterni o manufatti che comunque comportino un’alterazione della sagoma dell’edificio, trattandosi di opere non ricomprese nell’art. 10 trova applicazione l’art. 22 dello stesso Dpr, a norma del quale sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e all’art. 6.

I giudici osservano, poi, che a tale disposizione si sovrappone oggi l’art. 19 della Legge n. 241 del 1990, come modificato dal Dl n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 2010, il quale consente che, per le opere soggette a Dia ordinaria, si proceda, in via semplificata, con Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Tale è l’interpretazione autentica data dall’art. 5, comma 2, lettera c), del Dl n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 2011, il quale prevede che: «Le disposizioni di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal Dpr 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire».

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Congedo straordinario anche per zii e affini, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Anche parenti e affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere di un congedo straordinario, «in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati» dalla legge, per prendersi cura del disabile. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza 203 del 2013, dichiarando illegittimo un articolo del Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità. La Corte ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151 del 2001 su riposi e permessi per i figli con handicap grave. Una norma che garantisce questo diritto al coniuge e poi al padre o alla madre, ai figli e ai fratelli, ma non agli altri parenti e affini, come per esempio agli zii.

 

«La limitazione della sfera soggettiva vigente» osserva la Consulta «può pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso». La dichiarazione di illegittimità costituzionale «è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell’assistito, sospendendo l’attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico».

 

Per queste ragioni la Consulta ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave».

 

Il caso all’attenzione della Consulta aveva avuto origine dal ricorso di un assistente capo di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Palmi, contro due decreti del Ministero della Giustizia: il primo aveva rigettato l’istanza presentata per poter assistere lo zio materno, il secondo prevedeva il congedo straordinario per assistenza a disabile e la contestuale decadenza da ogni trattamento economico. La persona da assistere non era il padre, ma lo zio, e per questo la richiesta era stata respinta. La questione era finita per questo di fronte alla Consulta.

 

a cura di Paolo Colombo

(coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

DA SUPERABILE DEL 5 FEBBRAIO 2014

Autore: Redazionale

AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI, LA GUIDA AGGIORNATA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Disponibile l’aggiornamento del volume che in 32 pagine elenca e spiega le procedure, i requisiti e la documentazione necessaria per accedere alle detrazioni nei diversi settori

ROMA – Detrazioni per l’acquisto dell’automobile, l’Irpef, l’Iva, la rimozione delle barriere architettoniche e molto altro: è stato pubblicato dall’Agenzia delle entrate l’aggiornamento (dicembre 2013) della “Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili” (l’ultima versione risaliva al marzo 2013). In 32 pagine, il volume fornisce tutte le indicazioni utili per fruire delle agevolazioni riservate alle persone con disabilità, descrivendo l’iter, i requisiti e le procedure necessarie per farne richiesta. A chiudere la Guida, alcuni formulari pronti per essere compilati. Sempre in materia fiscale, l’Aism (associazione italiana Sclerosi multipla) ha pubblicato un dossier sulla legge di Stabilità 2014 e riforma Isee, altro strumento utile per comprendere le nuove normative previste per le persone disabili.

Indennità di mansione spetta anche per i periodi di fruizione ex Legge n. 104 del 1992

Autore: Avv. Paolo Colombo

L’indennità di mansione è dovuta ai centralinisti non vedenti pubblici e privati per ogni giornata di effettivo servizio svolto trattandosi, per «ratio» normativa, di un emolumento correlato alla menomazione e connesso «… alla maggiore gravosità della prestazione che consegue all’esistenza della cecità».

Assenza per ferie: Con circolare 4 novembre 1992, n. 84, il Ministero del Tesoro ha chiarito che l’indennità di mansione «… non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito di ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali». Inoltre, l’indennità di mansione è dovuta ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall’amministrazione di appartenenza, ai dipendenti in permesso per motivi sindacali limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili, ai dipendenti donatori di sangue ed al personale assente per documentate esigenze di servizio.

Assenza per permessi 104 del 1992, art. 33, comma 6: Si premette che i permessi presi dai lavoratori disabili gravi per se stessi sono equiparati alla presenza in servizio in termini di percezione di ogni indennità o emolumento nonché di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in attività (differentemente da quanto avviene per coloro che richiedono i permessi per l’assistenza ad un familiare disabile grave). In caso di assenza dal servizio per la fruizione di permessi retribuiti, ad esempio i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104 del 1992, la Funzione Pubblica, con nota del 27 maggio 1999, Prot. 2207-10.2-15181, ha espresso «… parere favorevole alla fattispecie concreta», in ragione della equiparazione della assenza alla presenza in servizio. Il già Ministero per i Beni e le Attività Culturali è dello stesso orientamento, nel senso che «… le assenze tutelate dalla Legge n. 104 del 1992, non comportano decurtazione dell’indennità di mansione ex art. 9 Legge n. 113 del 1985». Sulla base di un’interpretazione analogica delle norme, si può pertanto ribadire che, ai fini del pagamento dell’indennità di mansione, «… possono essere calcolati, tra i giorni da valutare come presenze di servizio, oltre ai casi previsti dalla Legge n. 113 del 1985, anche quelli dell’art. 33 Legge n. 104 del 1992, in quanto rispondenti alla medesima ratio che giustifica i casi di assenza «retribuita» già espressamente contemplati dall’art. 9 Legge 113 del 1985». Sull’argomento è intervenuto anche il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria che, con sentenza 21 marzo 2006, n. 782 del 2005 Rga, ha considerato detta misura indennitaria come «… parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti» e, quindi, «… va da sé che nella retribuzione dovuta in caso di assenze retribuite vada sempre compresa la cd indennità di mansione».

Ad ogni buon conto, riepiloghiamo le diverse modalità previste per l’erogazione dell’indennità di mansione che spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza, fatte salve alcune eccezioni (cfr. circolare n. 84 del Ministero del Tesoro del 4 novembre1992):

– assenza per ferie

– assenza per malattia dipendente da causa di servizio

– cure necessarie per infermità contratte in guerra

– assenza per infortunio sul lavoro

– frequenza corsi professionali previsti a livello datoriale

– donatori di sangue

– motivi sindacali

– beneficiari della Legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 6

– congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie)

– assenze per permessi lutto

– assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per   espletamento delle funzioni di giudice popolare

– assenze previste dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000.

Per previsione normativa sono soggetti alla prescrizione di 5 anni tutti i crediti di natura retributiva pagati con periodicità annuale o inferiore, compresi quindi anche le somme relative all’indennità di mansione per centralinisti, spettanti ma non pagate.

 

Il punto sul lavoro dei disabili visivi, una doverosa risposta, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

 Carissimo Angelo,
innanzitutto permettimi di ringraziarti per l’attenzione e l’acume con cui segui e tratti delle problematiche dei non vedenti.
Ti ringrazio per aver ricordato il nostro impegno nell’organizzazione di incontri, dibattiti e concorsi di idee per le nuove occupazioni, l’attività intensa svolta in questi anni, la dichiarazione dello stato di emergenza del lavoro dei non vedenti, l’istituzione di un tavolo tecnico, l’individuazione delle nuove figure del perito fonico e del mediatore civile.
Consentimi di evidenziare anche la politica dei protocolli di intesa che stiamo perseguendo con molta tenacia con i sindacati  le organizzazioni dei datori di lavoro, le iniziative di aggiornamento normativo della L.113/85, l’ideazione di uno strumento di politica attiva come servizio di intermediazione al lavoro. Qui brevemente mi preme sottolineare che non è affatto diminuita l’attenzione per la ricerca di nuove occupazioni per i non vedenti, basti solo pensare alle già citate figure del perito fonico e del mediatore civile, che è stata recentemente reintrodotta dal legislatore, ma anche a quella dell’operatore del benessere per cui stiamo tentando di ottenere il riconoscimento normativo e, credimi, individuare tre nuove occupazioni in un paio di anni non è cosa di poco conto.
 Fra l’altro l’IRIFOR ha ancora in atto un concorso di idee per le nuove occupazioni ed ancora mi sembra estremamente importante non trascurare le opportunità fornite dalle occupazioni tradizionali per i non vedenti: il centralinismo con l’evoluzione delle figure equipollenti(ex Decreto Salvi); la fisioterapia; l’insegnamento; le libere professioni e le attività di artigianato ed impresa se rivisitate e qualificate con specifici percorsi di formazione e aggiornamento e con apposite discipline di tutela possono ancora dare grandi soddisfazioni alle persone non vedenti.
Infine, a mio avviso, ciò che davvero conta è porre il non vedente nelle stesse condizioni di tutte le persone, la vera sfida da vincere è quella delle pari opportunità anche in materia di lavoro a prescindere dal fatto che le occupazioni siano tradizionali o nuove come d’altronde accade a volte altrove.
 Grazie
Caserta, 25/10/13                                                    Avv. Paolo Colombo

 

 

Nuove regole per il rilascio della copia del verbale di invalidità, di Alessandro Locati

Autore: Alessandro Locati

Si informa che l’Autorità garante della privacy con il provvedimento n. 331 del 4 luglio 2013 ha stabilito nuove regole per il rilascio della copia del verbale di invalidità, andando ad interpretare una disposizione del 2012 in materia di semplificazioni amministrative per le persone disabili.
Infatti, l’articolo 4 del decreto legge n. 5/2012 prevede, in particolare, che le attestazioni medico legali, richieste per usufruire dei benefici previsti dalla legge, possano essere sostituite dalla presentazione congiunta di una copia del verbale della commissione medica (recante in chiaro i dati sulla propria salute) e da una autocertificazione che ne attesti l’attualità del contenuto e la conformità all’originale.
Peraltro, il Garante ha notato che in numerosi casi consegnare ad una autorità amministrativa o, ad esempio, ad un rivenditore di auto la copia integrale del verbale espone a una grave violazione della riservatezza, perché sul documento sono presenti informazioni delicatissime sullo stato di salute (patologie, tipo di disabilità, informazioni riferite dal paziente), oltretutto non pertinenti e non indispensabili per ottenere i benefici.
Per questo il Garante ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni sanitarie.Quindi, al fine di consentire il ricorso alla semplificazione, il verbale non dovrà più contenere la descrizione dei dati anamnestici, né l’esame obiettivo o la diagnosi della persona con disabilità.
Tale decisione, si ricorda, fa seguito al provvedimento del 21 marzo 2007, in cui sono stati introdotti accorgimenti a tutela di chi presenta istanza per l’accertamento dell’invalidità civile. In particolare, in tale provvedimento è stato prescritto alle Aziende sanitarie locali di rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell’invalidità civile per l’iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi dell’interessato.