Indennità di mansione spetta anche per i periodi di fruizione ex Legge n. 104 del 1992

Autore: Avv. Paolo Colombo

L’indennità di mansione è dovuta ai centralinisti non vedenti pubblici e privati per ogni giornata di effettivo servizio svolto trattandosi, per «ratio» normativa, di un emolumento correlato alla menomazione e connesso «… alla maggiore gravosità della prestazione che consegue all’esistenza della cecità».

Assenza per ferie: Con circolare 4 novembre 1992, n. 84, il Ministero del Tesoro ha chiarito che l’indennità di mansione «… non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito di ferite o infermità contratte in guerra, sempreché coincidenti con giornate feriali». Inoltre, l’indennità di mansione è dovuta ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall’amministrazione di appartenenza, ai dipendenti in permesso per motivi sindacali limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili, ai dipendenti donatori di sangue ed al personale assente per documentate esigenze di servizio.

Assenza per permessi 104 del 1992, art. 33, comma 6: Si premette che i permessi presi dai lavoratori disabili gravi per se stessi sono equiparati alla presenza in servizio in termini di percezione di ogni indennità o emolumento nonché di ogni altro accessorio collegato alla presenza effettiva in attività (differentemente da quanto avviene per coloro che richiedono i permessi per l’assistenza ad un familiare disabile grave). In caso di assenza dal servizio per la fruizione di permessi retribuiti, ad esempio i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104 del 1992, la Funzione Pubblica, con nota del 27 maggio 1999, Prot. 2207-10.2-15181, ha espresso «… parere favorevole alla fattispecie concreta», in ragione della equiparazione della assenza alla presenza in servizio. Il già Ministero per i Beni e le Attività Culturali è dello stesso orientamento, nel senso che «… le assenze tutelate dalla Legge n. 104 del 1992, non comportano decurtazione dell’indennità di mansione ex art. 9 Legge n. 113 del 1985». Sulla base di un’interpretazione analogica delle norme, si può pertanto ribadire che, ai fini del pagamento dell’indennità di mansione, «… possono essere calcolati, tra i giorni da valutare come presenze di servizio, oltre ai casi previsti dalla Legge n. 113 del 1985, anche quelli dell’art. 33 Legge n. 104 del 1992, in quanto rispondenti alla medesima ratio che giustifica i casi di assenza «retribuita» già espressamente contemplati dall’art. 9 Legge 113 del 1985». Sull’argomento è intervenuto anche il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria che, con sentenza 21 marzo 2006, n. 782 del 2005 Rga, ha considerato detta misura indennitaria come «… parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti» e, quindi, «… va da sé che nella retribuzione dovuta in caso di assenze retribuite vada sempre compresa la cd indennità di mansione».

Ad ogni buon conto, riepiloghiamo le diverse modalità previste per l’erogazione dell’indennità di mansione che spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza, fatte salve alcune eccezioni (cfr. circolare n. 84 del Ministero del Tesoro del 4 novembre1992):

– assenza per ferie

– assenza per malattia dipendente da causa di servizio

– cure necessarie per infermità contratte in guerra

– assenza per infortunio sul lavoro

– frequenza corsi professionali previsti a livello datoriale

– donatori di sangue

– motivi sindacali

– beneficiari della Legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 6

– congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie)

– assenze per permessi lutto

– assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per   espletamento delle funzioni di giudice popolare

– assenze previste dall’art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000.

Per previsione normativa sono soggetti alla prescrizione di 5 anni tutti i crediti di natura retributiva pagati con periodicità annuale o inferiore, compresi quindi anche le somme relative all’indennità di mansione per centralinisti, spettanti ma non pagate.