Importi anno 2017 pensioni ed indennità per i ciechi civili

Con circolare INPS N. 8 del 17-01-2017, allegato 3 Tabella M1 pp. 26-27, sono stati resi noti gli importi delle provvidenze economiche spettanti ai ciechi civili per l’anno 2017.

Fonte normativa di riferimento:
Decreto Ministro Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, N. 17 del 17 novembre 2016 (GU n. 274 del 23-11-2016)

Prestazioni a favore dei ciechi civili categoria INVCIV (pensioni e indennità)

L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2017, per le pensioni e limiti di reddito personale lordo annuale è pari allo 0,0%.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.532,10
Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e i ciechi parziali ventesimisti: Euro 279,47
Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati: Euro 302,23
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 7.948,19
Assegno a vita a esaurimento: Euro 207,41

L’indice di aumento di perequazione automatica, calcolata in via provvisoria e con effetto dal 1° gennaio 2017, per le indennità è pari allo 1,35%.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 911,53
Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 208,83
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Si richiama l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili, sempre riportate in circolare INPS N. 8/2017:

Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta.
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, come prevede l’art. 25 comma 6-bis del Decreto Legge N. 90/2014.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2017, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

Misure di incremento in favore di titolari di prestazioni INVCIV (pensioni e assegni) che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo.
Unitamente al presente comunicato, vengono illustrate alcune fattispecie di situazioni, che danno diritto ad incrementi economici dei trattamenti INVCIV (Allegato).
Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari, dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo, che percepisca la sola pensione sociale.
In tali casi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di prestazione INVCIV potrà, a richiesta, ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Il testo completo della circolare INPS N. 8/2017 è sul sito http://www.inps.it/portale/default.aspx, alla sezione INPS COMUNICA, ULTIME CIRCOLARI.
Calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998 (circolare INPS N. 8 del 17-1-2017, allegato 3 Tabella L pag. 25)
Requisiti richiesti:
status visivo: cecità totale e parziale
età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali ricoverati (fasce 6, 11) e ciechi parziali (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.719,17; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.458,65*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento: di Euro 70,72 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.638,53, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.378,01

status visivo: cecità totale
età: nati prima del 1° gennaio 1931 – ciechi totali non ricoverati (fasce 7 e 10)
limite reddito: se pensionato solo, il limite di reddito deve essere inferiore a Euro 3.719,17; se pensionato coniugato, il limite reddituale familiare deve essere inferiore a Euro 15.458,65.
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento: di Euro 54,57 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al
limite di reddito di Euro 4.638,53, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 16.378,01

status visivo: cecità totale e parziale
età: ultrasessantacinquenni nati dopo il 31 dicembre 1930 – ciechi totali e ciechi parziali (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
limite reddito: se pensionato solo, fino a Euro 4.743,70; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 10.568,61*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento di Euro 70,72 mensili, che si riducono proporzionalmente, se pensionato solo fino al limite di reddito di Euro 5.663,06, se pensionato coniugato fino al limite di reddito di Euro 11.487,97.
Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000- Finanziaria 2001 (cit. circolare INPS, allegato 3 Tabella M4 pag. 32)
Requisiti richiesti:
status visivo: cecità totale e cecità parziale (fasce 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17)
età minima: non è previsto alcun limite di età
limite reddito: se pensionato solo, Euro 5.959,20; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 12.483,77*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.
d) aumento di Euro 10,33 mensili. L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito.
Incremento al milione previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007) (cit. circolare INPS, allegato 3 Tabella M5 pp. 33-37)

I soggetti pensionati particolarmente indigenti possono richiedere un aumento mensile della pensione fino ad un massimo di Euro 638,33.
Requisiti richiesti:
status visivo: cecità totale e cecità parziale
età minima: per i ciechi totali 60 anni (fasce 6,7,10 e 11), per i ciechi parziali 70 anni ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
limite reddito: se pensionato solo, Euro 8.298,29; se pensionato coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a Euro 14.123,20*
(*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento non costituiscono reddito.

Modalità di calcolo:
L’entità dell’erogazione, che va valutata caso per caso, sarà tale da portare in ogni caso la pensione dell’interessato alla cifra complessiva di Euro 638,33 mensili.
Al fine di agevolare la valutazione, sono di seguito riportate le principali casistiche che potrebbero presentarsi in Sezione:
Ad es.
–>il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), solo e con reddito
basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di Euro 358,86, oltre alla pensione di Euro 279,47, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 279,47, il calcolo sarà il seguente: Euro 279,47 + somma aggiuntiva di Euro 358,86 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
–>il cieco totale ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 6, 11), coniugato e con un
reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 358,86, oltre alla pensione di Euro 279,47, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 279,47 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 279,47 + somma aggiuntiva di Euro 358,86 = totale personale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20);
il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), solo e con un
reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 336,10, oltre alla pensione di Euro 302,23, per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, il calcolo sarà il seguente: Euro 302,23 + somma aggiuntiva di Euro 336,10 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
il cieco totale non ricoverato tra i sessanta e i sessantacinque anni (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 336,10, oltre alla pensione di Euro 302,23, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23 e la mogli è titolare di assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 302,23 + somma aggiuntiva di Euro 336,10 = totale personale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20).
il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), soli e con reddito basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 288,14, oltre alla pensione di Euro 350,19 [data da Euro 279,47 INVCIV+ Euro 70,72 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 279,47, incrementata di Euro 70,72 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 350,19 + somma aggiuntiva di Euro 288,14 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
il cieco totale ricoverato ultrasessantacinquenne (fasce 6, 11) e il cieco parziale ultrasettantenne (fasce 8, 12, 13, 16 e 17), coniugati e con reddito familiare basso percepiranno una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 288,14, oltre alla pensione di Euro 350,19 [data da Euro 279,47 INVCIV+ Euro 70,72 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 279,47, incrementata di Euro 70,72 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 350,19 + somma aggiuntiva di Euro 288,14 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20).
il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 281,53, oltre alla pensione di Euro 356,80 [data da Euro 302,23 INVCIV+ Euro 54,57 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, incrementata di Euro 54,57 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 356,80 + somma aggiuntiva di Euro 281,53 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
il cieco totale non ricoverato nato prima del 1 gennaio 1931 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 281,53, oltre alla pensione di Euro 356,80 [data da Euro 302,23 INVCIV+ Euro 54,57 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, incrementata di Euro 54,57 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 356,80 + somma aggiuntiva di Euro 281,53 = totale personale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20).
il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), solo e con un reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 265,38, oltre alla pensione di Euro 372,95 [data da Euro 302,23 INVCIV+ Euro 70,72 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale personale annuale di Euro 8.298,29 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, incrementata di Euro 70,72 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: Euro 372,95 + somma aggiuntiva di Euro 265,38 = totale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29);
il cieco totale non ricoverato ultrasessantacinquenne nato dopo il 31 dicembre 1930 (fasce 7, 10), coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di Euro 265,38, oltre alla pensione di Euro 372,95 [data da Euro 302,23 INVCIV+ Euro 70,72 aumento ex art. 67 della Legge N. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 302,23, incrementata di Euro 70,72 per l’applicazione dell’art. 67 della Legge N. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2017 è pari a Euro 448,07), il calcolo sarà il seguente: Euro 372,95 + somma aggiuntiva di Euro 265,38 = totale personale mensile di Euro 638,33 che moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di Euro 448,07 della moglie sempre per 13 mensilità darà un reddito familiare annuale di Euro 14.123,20).

Il reddito della pensione INVCIV, oltre agli aumenti INVCIV (ex art. 67 della Legge N. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono: di Euro 8.298,29 se il pensionato fa nucleo familiare a se stante, e di Euro 14.123,20 se coniugato.
Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale ultrasessantenne anni (fasce 6,7,10 e 11) o cieco parziale ultrasettantenne ( fasce 8, 12, 13, 16 e 17) – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Euro INCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di Euro 638,33 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di Euro 8.298,29.
Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di Euro 14.123,20.

Per ottenere gli aumenti INVCIV (calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 67 della Legge N. 448 del 1998, calcolo dell’aumento INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), l’incremento INVCIV al milione) nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (circolare INPS 8/2017, allegato 3), l’interessato dovrà presentare apposita istanza, anche tramite via patronale, compilando il modello INPS AP11 per Prestazioni Accessorie (Barrare la seconda casella).

Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico si prenda visione sempre dell’allegato 3 della circolare INPS N. 8 del 17-1-2017, Tabella N pag. 39 e successive (ad es. per ogni figlio portatore di handicap).