Con circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2021 – Rinnovo pensioni 2022 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2022.
Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2021 (GU n. 282 del 26/11/2021).
Aumenti in percentuale, previsionali per il 2022: per l’anno 2022 in via previsionale sono aumentati i limiti reddituali dello 0,40 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV dell’1,60 per cento, mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV vengono incrementati dello 0,90 per cento.
Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. INVCIV è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2022, pari a “1,60”); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2022, il valore è pari a un +0,90 per cento).
Pensione e indennità per ciechi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.050,42.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 291,69.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 315,45.
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.197,39.
Assegno a vita a esaurimento: euro 216,49.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 946,80*.
Indennità speciale per ciechi parziali: euro 215,35*.
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.
Pensione e indennità per i sordi
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.050,42.
Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 291,69.
Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).
*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)
Indennità di comunicazione per sordi: euro 260,76.
Pensione e indennità per invalidi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.050,42.
Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.
Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 17.050,42.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.010,20.
Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 380,86 (maggiorabile sino a euro 467,65 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato – 6.079,45 – o della coppia – 12.158,90).
Nota Bene: bisogna distinguere due casi:
- Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).
2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:
Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.079,45 se soli; euro 12.158,90 se coniugati).
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 525,17.
Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN – l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN).
Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 525,17
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.
Indennità di frequenza: euro 291,69.
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili
Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità parziale. Possibilità di svolgere un’attività lavorativa entro il limite di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021)
Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso) di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione anche quando il soggetto richiedente svolge un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a euro 5.010,20. Viene, così, superato il precedente messaggio dell’INPS n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro (per approfondimenti sulla previgente disciplina, a ogni modo ora superata, si rimanda al comunicato UICI n. 83 del 22/10/2021).
Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 148/2020, par. 10.1, p. 17, messaggi n. 754 del 22/02/2021, p. 2, quinto capoverso, e n. 1650 del 22/04/2021).
Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2022, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.
Al riguardo, come già fatto presente con comunicato UICI n. 41 del 12/05/2021, a decorrere dal 6 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove istruzioni operative per le visite di revisione, in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari. L’INPS, a cui è demandata la competenza nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, ha previsto che l’assenza a visita di revisione alla prima chiamata determinerà la sospensione provvisoria della prestazione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di mancata presentazione a visita; ciò, in ogni caso, “a prescindere dall’esito della comunicazione postale”. Sul punto, oggetto di contestazione da parte delle Associazioni storiche di categoria, tra cui anche l’UICI, l’Istituto ha successivamente assicurato di mettere in atto tutta una serie di iniziative per assicurare che i soggetti chiamati a visita ne siano tempestivamente informati (outbound, sms, raccomandata). A ogni modo, stanti dette condizioni, con l’auspicio che si giunga a una riformulazione del messaggio n. 1835, riteniamo comunque essenziale che le persone affette da cecità assoluta pretendano, in sede di visita collegiale di riconoscimento, che venga riportata a verbale la specifica voce relativa all’esonero dalle visite di revisione, tenuto conto del fatto che la cecità assoluta rientra, per legge, tra le patologie stabilizzate e ingravescenti, ex Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 (al punto 11), e che, pertanto, dà titolo a tale esonero.
Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19.
- INPS, circolare n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3, messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021 per il rilascio del servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” (messaggio in mailing list UICI del 5/10/2021): “considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge” (tale condizione di maggior favore viene riservata anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in scadenza, ex art. 103, comma 2 quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Cfr., sul punto anche il messaggio INPS n. 2097 del 20 maggio 2020.
- decreti emergenziali (DPCM 26 aprile 2020), secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile redigere verbali previa valutazione agli atti della documentazione sanitaria;
- art. 29-ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, prevedendo che le commissioni mediche pubbliche ivi preposte sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria, che consenta una valutazione obiettiva.
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.
Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, deldecreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.
Fonte amministrativa INPS: messaggi n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; circolare n. 10 del 23/01/2015
I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali (ricostituzione per cambio fascia).
Ai minori già titolari di indennità di frequenza (invalidità civile pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro).
Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, in prossimità del raggiungimento della maggiore età (un mese prima il compimento della maggiore età), l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso, alla maggiore età, affinché il verbale di riconoscimento sia da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui però, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente al neomaggiorenne dopo il compimento dei 18 anni.
Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 197/2021, Allegato 3, p. 30 e a seguire pp. 38 e ss.). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili parziali e assoluti che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. “Incremento al milione” (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).
Prestare la massima attenzione all’allegato n. 1 al presente comunicato.
Abbiamo, infatti, simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati ciechi civili, parziali e assoluti (quindi titolari di prestazioni assistenziali), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.
In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.
Tra le maggiorazioni sociali viene riproposto, anche, il cd. “Incremento al milione”, di cui già si è discusso nei comunicati UICI n. 147 del 1° ottobre e n. 156 del 19 ottobre 2020. La misura interessa, oltre ai titolari di prestazione previdenziale di inabilità ex legge n. 222/1984, i soggetti maggiorenni invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi a partire dal compimento del 18esimo anno di età (quindi, titolari di prestazioni assistenziali cat. INVCIV), secondo i limiti reddituali e le modalità stabilite dall’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020; al riguardo, per quanto di spettanza dell’INPS, si rinvia alla circolare n. 107 del 23 settembre 2020 e al messaggio n. 3647 del 9 ottobre stesso anno.
Nota bene: Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari di maggiorazioni cat. INVCIV (compreso l’“Incremento al milione”), attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato UICI n. 156 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce la necessità per cui ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire la maggiorazione stessa, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione pensione per motivi reddituali, con unito il modello AP70 comprensivo di tutti i redditi personali e familiari; ciò, anche al fine di tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale.
Sperando di fare cosa gradita, vi informiamo che agli allegati n. 2 e 3 si condividono la circolare INPS n. 197/2021 e la Tabella Rinnovo pensioni 2022. All’allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che possa tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza. All’allegato 5, vengono confermate tutte le indicazioni finora fornite, riguardanti il cd. “incremento al milione” (messaggi in mailing list del 2 ottobre e 3 novembre 2020).
Allegato n. 1
Calcolo dell’aumento pensione INVCIV previsto dall’art. 67 della legge n. 448 del 1998 (Tabella L p. 30)
Requisiti richiesti:
- Status visivo: parziale (*per i ciechi assoluti si rimanda, più avanti, all’Incremento al milione” – misura economica più vantaggiosa – previsto dall’art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020)
- età: ultrasessantacinquenni (per i ciechi parziali indigenti, che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, scatta, quale misura economica più vantaggiosa, l’incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007)
- limite reddito: se l’assicurato è solo, fino a euro 4.951,18; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 11.030,63;
d) aumento di euro 73,83 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al limite di reddito di euro 5.910,97, mentre se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di euro 11.990,42.
Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000- Finanziaria 2001 (Tabella M4 p. 37)
Requisiti richiesti:
- status visivo: cecità parziale (*per i ciechi assoluti, come detto prima, si rimanda all’Incremento al milione”)
- età minima: non è previsto alcun limite di età (resta inteso che, al compimento dei 70 anni, per i ciechi parziali indigenti scatta l’Incremento al milione”)
- limite reddito: se assicurato è solo, euro 6.213,74, mentre se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 13.023,53;
- aumento di euro 10,33 mensili.
“Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (Tabella M5 p. 39; per maggiori chiarimenti, vedi all. 5 unito al presente comunicato
Requisiti richiesti:
- status visivo: cecità assoluta
Tra le altre categorie di soggetti beneficiari, ricordiamo gli invalidi civili totali al 100 per cento e i sordi, mentre, sul piano previdenziale, gli inabili ex legge n. 222/1984.
- età minima: a partire da 18 anni (senza un limite anagrafico massimo);
- limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.583,51; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.662,96*
(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
- aumento fino a euro 660,27.
Modalità di calcolo:
L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd “Incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione onnicomprensiva della pensione cat. INVCIV di euro 660,27 per tredici mensilità.
Ciò, come detto prima, in concorrenza con altri redditi.
Seguono una serie di casi esemplificativi.
Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e titolare della sola pensione cat. INVCIV (a prescindere dall’indennità di accompagnamento, che, a ogni modo, non concorre per il calcolo dell’incremento al milione) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 344,82, oltre alla pensione di euro 315,45, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 315,45, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 344,82 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51.
Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e con reddito basso per LAVORI SALTUARI fino all’ammontare annuo di euro 2.000 lordi. L’interessato percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 190,97, oltre alla pensione di euro 315,45, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 190,97 = totale mensile di euro 506,42 che, moltiplicato per 13 mensilità + 2.000 lordi per altri redditi, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).
Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, coniugato e titolare della sola pensione cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 344,82 oltre alla pensione di euro 315,45, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 315,45 e la moglie ha redditi per euro 300,00 lordi mensili, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 344,82 = totale personale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato a euro 300,00 della moglie per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale complessivo di euro 12.483,51 e quindi inferiore al tetto familiare di euro 14.662,96)
Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 368,58, oltre alla pensione di euro 291,69, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69, il calcolo sarà il seguente: euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 368,58 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).
Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 368,58, oltre alla pensione di euro 291,69, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2022 è pari a euro 467,65) il calcolo sarà il seguente: euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 368,58 = totale personale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 467,65 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.662,96).
Il cieco civile ASSOLUTO NON RICOVERATO, PLURIMINORATO (titolare, quindi, anche dell’invalidità civile per altre patologie, diverse dalla cecità), solo e titolare delle sole pensioni cat. INVCIV (a prescindere, come detto prima, dalle rispettive indennità di accompagnamento, irrilevanti a questi fini) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 53,13, oltre alle pensioni di euro 315,45 per la cecità civile e euro 291,69 per l’invalidità civile, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito sono le pensioni INVCIV di euro 315,45 e di euro 291,69, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 53,13 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di Euro 8.583,51);
“Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della legge n. 127/2007) (Tabella M5 p. 40)
Requisiti richiesti:
- 662,96;
- aumento fino a euro 660,27.
Seguono una serie di casi esemplificativi, che, per comodità, si limitano ai soli ciechi parziali.
Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, solo e con reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 294,75, oltre alla pensione di euro 365,52 [data da euro 291,69 INVCIV+ euro 73,83aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998, in pagamento già dal compimento del SESSANTACINQUESIMO ANNO di età], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69, incrementata di euro 73,83 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 365,52 + somma aggiuntiva di euro 294,75 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).
Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, coniugato e con reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 294,75, oltre alla pensione di euro 365,52 [data da euro 291,69 INVCIV+ euro 73,83aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 291,69, incrementata di euro 73,83 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2022 è pari a euro 467,65), il calcolo sarà il seguente: euro 365,52 + somma aggiuntiva di euro 294,75 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 467,65 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.662,96).
Il reddito della pensione cat. INVCIV del cieco parziale, così come riguarda il cieco assoluto, oltre alle maggiorazioni sociali (ex art. 67 della legge n. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato e/o dal coniuge. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l’anno 2022:
- di euro 8.583,51 se l’assicurato fa nucleo familiare a sé stante;
- di euro 14.662,96 se l’assicurato è coniugato.
Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale o cieco parziale – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di euro 660,27 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51.
Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96.
Per ottenere i suddetti aumenti di pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio al momento della prima liquidazione), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 197/2021, Rinnovo 2022 – Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del proprio coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Come prima suggerito, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento della posizione reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale risulti datata nel tempo), si consiglia di presentare all’INPS una domanda di Ricostituzione per motivi reddituali della pensione INVCIV, anche tramite via patronale, indicando a mezzo del modello AP70 compilato accuratamente in ogni sua parte tutti i redditi sia personali che coniugali, anno per anno (dall’ultima dichiarazione nota all’INPS fino alla data odierna di presentazione della domanda di Ricostituzione) e, ad ogni buon conto, allegando anche copia del verbale di cecità civile.
Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico (coniuge o parente presente all’interno del nucleo familiare) si prenda visione sempre dell’allegato 2 della circolare INPS n. 197 del 23/12/2021, Tabella N p. 44 e ss.
Relativamente ai figli a carico, invece, per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale istituito con decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre2021, ci si riserva di tornare sull’argomento, non appena l’INPS avrà diramato l’ulteriore circolare operativa e esplicativa di alcuni aspetti, ancora non meglio spiegati nell’ultimo messaggio n. 4748 del 31/12/2021.
Allegato 2 Decreto 17 novembre 2021.pdf
Allegato 3 – Comunicazione INPS.pdf
Allegato 4 – Importi provvidenze economiche anno 2022.pdf
Allegato 5 – Inps Rinnovo 2022: Tabelle.pdf
Pubblicato l’11/01/2021.