Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18

Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992

Finalmente un po’ di chiarezza! Anche se, perfetto stile italico, le interpretazioni vanno ben al di là della legge che tuttavia per essere applicata ha bisogno degli interpreti. Sì, proprio come se si trattasse di una lingua straniera.

Nel famoso Decreto “cura Italia”, ora in discussione al Senato, di particolare rilievo a tale riguardo è l’articolo 24 che stabilisce l’ampliamento del numero dei giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, incrementandolo di ulteriori 12 giornate complessive, per i mesi di marzo e aprile 2020. La norma recita testualmente: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno fruire, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giorni da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

È bene chiarire, dopo la confusione di notizie circolate in questi giorni, che l’estensione a ulteriori 12 giorni interessa tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sia in qualità di persone con disabilità con connotazione di gravità, che impegnati nell’assistenza di familiari con disabilità grave. In sintesi, ne possono usufruire:

1.            i genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;

2.            il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persona con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti di patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;

3.            i lavoratori con disabilità grave.

Lo chiariscono in particolare il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 24 marzo, e l’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020. In allegato, i relativi testi.

Per rispondere ai numerosi quesiti che ci giungono dal territorio, riteniamo opportuno esemplificare alcune circostanze, per chiarire meglio la portata della norma e assicurare una corretta applicazione della stessa in tutti gli uffici, pubblici e privati:

•             se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito (6 giorni a marzo + 6 giorni aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile);

•             il lavoratore con disabilità del settore privato, ovvero chi presta assistenza a familiare disabile grave (in entrambi i casi, c’è già il provvedimento autorizzativo dell’INPS all’uso della Legge n. 104/92) non dovrà presentare una nuova domanda telematica sul portale dell’Istituto previdenziale. L’interessato potrà, infatti, già fruire delle suddette ulteriori giornate, dandone comunicazione al proprio datore di lavoro, che regolarizzerà la posizione assicurativa e previdenziale con l’INPS attraverso il flusso UniEmens.

Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti pubblici con disabilità grave, ovvero impegnati nell’assistenza a familiare disabile grave), che si dovranno interfacciare direttamente con la propria Amministrazione pubblica, secondo le consuete modalità. Sul punto, dà garanzie la circolare del Ministero del Lavoro, n. 3/2020, allegata;

•             la domanda di permessi ex Legge n. 104/92 sarà, invece, necessaria in assenza di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS all’uso di tali permessi, in corso di validità (riguarda esclusivamente coloro che non hanno mai fatto domanda dei permessi Legge n. 104/92). Pertanto, la fruizione delle ulteriori 12 giornate di permesso potrà essere richiesta al datore di lavoro (pubblico o privato) solo successivamente alla data della domanda amministrativa di concessione della Legge n. 104/92;

•             le 12 giornate di Legge 104/92 sono frazionabili anche in ore;

•             in caso di rapporto di lavoro part-time, va distinta la modalità verticale, da quella orizzontale. Per il part-time verticale, i 12 giorni verranno riparametrati (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12). Per il part-time orizzontale, non andrà effettuato alcun riproporzionamento;

•             in favore dei genitori di figli con disabilità grave, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, è possibile cumulare il congedo parentale per emergenza COVID-19 retribuito al 50 per cento (artt. 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/2020; vedi anche il Comunicato UICI n. 57 del 25 marzo 2020), o in alternativa il bonus per servizi di baby-sitting, con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/92 così come estesi dal Decreto “Cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile) e con il congedo straordinario biennale di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/2001.

In alternativa all’estensione dei permessi Legge n. 104/92, c’è la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici in stato di disabilità grave, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020. In tal caso, si avrà totale equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero (assenza per malattia, non calcolata ai fini del superamento del periodo di comporto).

Per le modalità di accesso a tale beneficio, la cui definizione è rimessa all’art. 26, comma 2, del citato Decreto n. 18/2020, in attesa che l’INPS dirami una apposita Circolare e/o Messaggio, ci si può rivolgere al medico curante, per assumere le necessarie informazioni (qualora il medico curante sollevasse delle perplessità, potrete chiarirgli l’adempimento richiesto suggerendo di fare applicazione del certificato di malattia Codice V07, già in uso presso altri suoi colleghi).

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Torino – Spesa a domicilio, telefonate e aggiornamenti in rete: l’Unione Ciechi non si ferma

Le iniziative per restare accanto a chi non vede, durante l’emergenza

Nelle situazioni di emergenza, chi è più fragile paga sempre un prezzo più alto. In questo periodo di grande difficoltà e incertezza, è fondamentale garantire alle persone disabili alcuni strumenti di sostegno, che le aiutino a gestire i disagi quotidiani e a non sentirsi abbandonate. Ecco perché l’UICI (Unione italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino, pur avendo dovuto chiudere al pubblico le proprie sedi almeno fino al 3 aprile (ma verosimilmente il termine verrà prorogato), non ha smesso di lavorare. Anzi, anche attraverso gli enti collegati, come l’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) e l’U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), l’associazione si sta mobilitando per garantire un sostegno a distanza, su vari fronti

Spesa a domicilio

Tra i servizi più preziosi c’è la spesa a domicilio, gestita dall’U.N.I.Vo.C. attraverso la sua rete di volontari. Chi non vede e non ha a disposizione altri aiuti, può contattare al telefono l’associazione, indicando la lista dei prodotti di cui ha bisogno. Dopodiché un incaricato si occupa degli acquisti e della consegna, avendo cura di lasciare le buste della spesa sullo zerbino di casa, in modo da evitare ogni possibile occasione di contagio. Garantire questo servizio rappresenta uno sforzo non da poco per l’associazione, visto che molti dei volontari U.N.I.Vo.C. sono pensionati e devono a loro volta proteggersi, proprio perché particolarmente esposti a rischi. Ma l’impegno dei più giovani consente di far fronte almeno alle richieste urgenti. Va sottolineata la collaborazione di alcuni supermercati e farmacie torinesi, che hanno riservato ai volontari dei canali preferenziali, evitando loro di dover fare, ogni volta, lunghe code. I dettagli tecnici del servizio sono disponibili sul sito www.uictorino.it (nella sezione News).    

Notizie al telefono e in rete

Altro obiettivo dell’associazione è fare in modo che i non vedenti possano ricevere informazioni complete e aggiornate, sull’emergenza e sui comportamenti da adottare. In questo caso le risorse della rete risultano molto utili. Sito internet e pagina Facebook dell’UICI Torino vengono costantemente aggiornati con contenuti di varia natura (anche in formato audio), sia di ambito generale, sia specifici per la disabilità visiva. Oltre a notizie in tempo reale e comunicazioni di servizio, ci sono suggerimenti culturali per le ore da trascorrere a casa (audiolibri, musica, mostre virtuali) e consigli tecnologici per accorciare le distanze. Tra i soci però vi sono anche tanti anziani e molti di loro non hanno grande familiarità con il computer. Per non escluderli, l’associazione ha mantenuto aperto anche un canale più “antico”, che continua a rivelarsi efficace. Ogni settimana gli aggiornamenti più importanti vengono registrati su una segreteria telefonica, che può essere ascoltata semplicemente componendo un numero di telefono.

Voci amiche per non sentirsi soli

Sarebbe un errore, però, credere che le esigenze siano solo di natura pratica. Un’associazione è prima di tutto una comunità, che ha bisogno di mantenersi unita, esprimendo i propri legami anche e soprattutto nel momento della prova. Così l’associazione ha messo a disposizione alcuni numeri di telefono che gli iscritti possono contattare, anche solo per fare due chiacchiere, per sentire una voce amica e, se necessario, attenuare il peso della solitudine.

Sassari – Pscicologo online contro ansia e stress: Enti e associazioni in campo, previsti anche aiuti informatici e logistici

Beni di prima necessità, farmaci, didattica a distanza, consegna a domicilio. Ma anche supporto psicologico. Che sempre più enti e associazioni si stanno organizzando per offrire in un momento di stress per molte persone oltre ad ogni soglia di sopportazione.

Unione Ciechi. Supporto psicologico, informatico e logistico a tutti i disabili visivi del Nord Sardegna. Sono i servizi che l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) di Sassari continua a offrire ai propri associati nei giorni dell’emergenza coronavirus. Nel pieno rispetto delle direttive nazionali, regionali e comunali, l’associazione garantisce servizi di consulenza psicologica telefonica grazie al progetto “Stessa strada per crescere insieme”. Poi c’è l’assistenza informatica per offrire continuità nelle comunicazioni tra i cittadini ciechi e ipovedenti, e infine l’invio di informazioni e contatti per consentire ai soci di usufruire di servizi logistici indifferibili. «Ringrazio il personale, i collaboratori e i volontari per l’aiuto e la costante presenza e dedizione nel garantire la quotidianità alla normalità – dichiara il presidente dell’Uici di Sassari, Franco Santoro – l’esperienza e la consuetudine che i ciechi hanno con l’assenza di luce e l’isolamento sono al servizio di tutti, per abbattere la più pericolosa forma di buio che attraversa in questo momento le vite di tutti noi: la paura». La sede dell’Unione italiana ciechi di Sassari in via Quarto 3. Il numero di telefono è 079/233711 mentre l’indirizzo mail è uicss@uiciechi.it.

Fonte: La Nuova Sardegna

Articolo pubblicato il: 29/03/2020

Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18: Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992

Finalmente un po’ di chiarezza! Anche se, perfetto stile italico, le interpretazioni vanno ben al di là della legge che tuttavia per essere applicata ha bisogno degli interpreti. Sì, proprio come se si trattasse di una lingua straniera.

Nel famoso Decreto “cura Italia”, ora in discussione al Senato, di particolare rilievo a tale riguardo è l’articolo 24 che stabilisce l’ampliamento del numero dei giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, incrementandolo di ulteriori 12 giornate complessive, per i mesi di marzo e aprile 2020. La norma recita testualmente: “Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno fruire, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giorni da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

È bene chiarire, dopo la confusione di notizie circolate in questi giorni, che l’estensione a ulteriori 12 giorni interessa tutti i dipendenti titolari dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sia in qualità di persone con disabilità con connotazione di gravità, che impegnati nell’assistenza di familiari con disabilità grave. In sintesi, ne possono usufruire:

1.            i genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;

2.            il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persona con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti di patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;

3.            i lavoratori con disabilità grave.

Lo chiariscono in particolare il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 24 marzo, e l’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020. In allegato, i relativi testi.

Per rispondere ai numerosi quesiti che ci giungono dal territorio, riteniamo opportuno esemplificare alcune circostanze, per chiarire meglio la portata della norma e assicurare una corretta applicazione della stessa in tutti gli uffici, pubblici e privati:

•             se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito (6 giorni a marzo + 6 giorni aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile);

•             il lavoratore con disabilità del settore privato, ovvero chi presta assistenza a familiare disabile grave (in entrambi i casi, c’è già il provvedimento autorizzativo dell’INPS all’uso della Legge n. 104/92) non dovrà presentare una nuova domanda telematica sul portale dell’Istituto previdenziale. L’interessato potrà, infatti, già fruire delle suddette ulteriori giornate, dandone comunicazione al proprio datore di lavoro, che regolarizzerà la posizione assicurativa e previdenziale con l’INPS attraverso il flusso UniEmens.

Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti pubblici con disabilità grave, ovvero impegnati nell’assistenza a familiare disabile grave), che si dovranno interfacciare direttamente con la propria Amministrazione pubblica, secondo le consuete modalità. Sul punto, dà garanzie la circolare del Ministero del Lavoro, n. 3/2020, allegata;

•             la domanda di permessi ex Legge n. 104/92 sarà, invece, necessaria in assenza di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS all’uso di tali permessi, in corso di validità (riguarda esclusivamente coloro che non hanno mai fatto domanda dei permessi Legge n. 104/92). Pertanto, la fruizione delle ulteriori 12 giornate di permesso potrà essere richiesta al datore di lavoro (pubblico o privato) solo successivamente alla data della domanda amministrativa di concessione della Legge n. 104/92;

•             le 12 giornate di Legge 104/92 sono frazionabili anche in ore;

•             in caso di rapporto di lavoro part-time, va distinta la modalità verticale, da quella orizzontale. Per il part-time verticale, i 12 giorni verranno riparametrati (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12). Per il part-time orizzontale, non andrà effettuato alcun riproporzionamento;

•             in favore dei genitori di figli con disabilità grave, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, è possibile cumulare il congedo parentale per emergenza COVID-19 retribuito al 50 per cento (artt. 23 e 25 del Decreto Legge n. 18/2020; vedi anche il Comunicato UICI n. 57 del 25 marzo 2020), o in alternativa il bonus per servizi di baby-sitting, con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/92 così come estesi dal Decreto “Cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile) e con il congedo straordinario biennale di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo 151/2001.

In alternativa all’estensione dei permessi Legge n. 104/92, c’è la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici in stato di disabilità grave, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020. In tal caso, si avrà totale equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero (assenza per malattia, non calcolata ai fini del superamento del periodo di comporto).

Per le modalità di accesso a tale beneficio, la cui definizione è rimessa all’art. 26, comma 2, del citato Decreto n. 18/2020, in attesa che l’INPS dirami una apposita Circolare e/o Messaggio, ci si può rivolgere al medico curante, per assumere le necessarie informazioni (qualora il medico curante sollevasse delle perplessità, potrete chiarirgli l’adempimento richiesto suggerendo di fare applicazione del certificato di malattia Codice V07, già in uso presso altri suoi colleghi).

Concorso Letterario: “Io Resto A Casa con Netblind”

Viviamo un periodo in cui la lentezza caratterizza lo scorrere del tempo. Noi di Netblind vogliamo tenervi compagnia in questi giorni dal ritmo così poco frenetico. Stiamo riscoprendo la dimensione del nido domestico ritrovando noi stessi e il calore delle nostre famiglie.

Uno stop dal tempo che mette in stand by le nostre vite sempre più frenetiche e che ci fa scoprire il valore della libertà.

È per questo che abbiamo deciso di lanciare un concorso letterario gratuito, dal nome “#iorestoacasaconnetblind”, per racconti brevi e poesie, aperto a tutti, sulla tematica del valore della libertà in relazione a questo periodo di esilio e clausura forzata.

Partecipare è semplice. Vi chiediamo solo di:

1️. Mettere mi piace alla nostra pagina Facebook.

2️. Seguire il nostro profilo Instagram.

3️. Condividere sulla vostra bacheca questo post 4️ inviare l’elaborato a info@netblind.it con oggetto #IoRestoACasaconNetblind

I premi:

➡️ primo classificato racconto buono amazon dal valore di euro 30;

➡️ primo classificato poesia buono amazon dal valore di euro 30;

➡️ I primi tre racconti e le prime tre poesie saranno pubblicate nella pagina facebook di Netblind.

Per maggiori dettagli consultate il regolamento a questo link:

https://www.netblind.it/wp-content/uploads/2020/03/regolamento_iorestoacasaconnetblind.pdf?fbclid=IwAR3APW2kGpwzoHGqtFA16-1-l1_6it9_RIz4W23YaZbXwfNYRH7ws8s_c_A

Regolamento:

Art. 1 – La partecipazione al concorso “Io Resto A Casa con Netblind” è individuale, aperta a tutti senza limiti d’età, italiani e non, residenti in Italia e non.

Art. 2 – Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. Tuttavia, si richiede tassativamente ai partecipanti di:

• Mettere “Mi Piace” alla pagina Facebook di Netblind;

• Seguire Netblind sul profilo Instagram;

• Condividere il post ufficiale del concorso sul proprio profilo Facebook e, se possibile, anche su Instagram;

I tre requisiti di cui sopra sono tutti necessari per poter prendere parte al concorso. Tuttavia, se non si è provvisti di entrambi gli account (Facebook e Instagram), ne basterà soltanto uno.

Art. 3 – Si concorre inviando, nel periodo tra venerdì 27 Marzo, dalle ore 9:00, e martedì 7 aprile, entro le 12:00, un solo racconto breve inedito o una sola poesia inedita in lingua italiana.

Art. 4 – La tematica del componimento è il valore della libertà in relazione a questo periodo di esilio e clausura forzata.

Attraverso racconti e poesie, gli autori dovranno esprimere gli stati d’animo, le sensazioni e le emozioni provate in questo tempo di isolamento all’interno delle mura domestiche, a causa dell’emergenza sanitaria.

Art. 5 – La lunghezza dell’elaborato:

– Per il racconto, la lunghezza massima è tassativamente di massimo 10.000 caratteri, titolo e spazi compresi.

– Per la poesia, non ci sono limiti sulla lunghezza.

Art. 6 – Il manoscritto deve essere inviato in formato .pdf o .doc/.docx come allegato di un’unica email all’indirizzo info@netblind.it

È necessario inserire nel testo dell’email i propri dati personali: nome, cognome, nome utente di Facebook e nome utente di Instagram, titolo dell’elaborato, recapito telefonico. L’email fa fede per la data dell’invio.

Art. 7 – I manoscritti pervenuti che non rispettino i prerequisiti di cui sopra (Artt. 2 – 3 – 4 – 5 – 6) non saranno presi in considerazione.

Art. 8 – La giuria, formata dal nostro ufficio stampa, valuterà gli elaborati e selezionerà un racconto e una poesia. Ricordiamo inoltre che il giudizio della giuria è insindacabile.

Gli elaborati saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: carattere narrativo del testo, originalità, organizzazione testuale, sviluppo della tematica, correttezza ortografica e sintattica. I vincitori saranno annunciati mercoledì 8 aprile.

Art. 9 – Il racconto classificatosi primo riceverà un buono Amazon del valore di euro 30. La poesia classificatosi prima riceverà un buono Amazon del valore di euro 30. I primi tre racconti e le prime tre poesie saranno pubblicate nella pagina Facebook di Netblind.

Lazio – Tiflodidattica a distanza

IN EMERGENZA, SI TROVANO (E CONDIVIDONO) BUONE PRATICHE DI INTERVENTO

A distanza di due settimane dalla chiusura delle scuole anche la rimodulazione dei servizi scolastici del Sant’Alessio è operativa a pieno regime. I tiflodidatti, ordinariamente impiegati nelle scuole della Regione Lazio, stanno lavorando per proseguire “a distanza” il lavoro con gli studenti disabili visivi di tutte età, in modo da garantire la continuità del lavoro già impostato con lo studente e il mantenimento dei progressi scolastici. Si tratta di un impegno straordinario perché ciascun studente ha esigenze specifiche, modalità di approccio differenti e, in questa situazione di emergenza, il tiflodidatta non solo deve trovare risposte immediate alle peculiari istanze dello studente ma deve intercettare e risolvere il gap imposto dall’intervento educativo a distanza.

La tecnologia, come sempre, è il primo alleato dell’operatore, come pure dello studente disabile visivo. Skype, whatsapp, facetime, sono alcune delle applicazioni più usate per mantenere il contatto diretto tra operatore e studente. Si prosegue l’attività in tutte le discipline di studio: si preparano file audio, si sperimentano formule tecnologicamente più avanzate per lo studio dell’inglese, si continua a studiare matematica con il software lambda e greco con biblos. Le traduzioni dei libri da parte del centro di produzione materiale accessibile proseguono regolarmente e le consegne sono puntuali. Poi vi è quella parte non trascurabile di lavoro che i tiflodidatti devono allestire di concerto con gli istituti scolastici, la pianificazione dell’intervento educativo. Ma l’emergenza dettata dai tempi è anche un’occasione straordinaria per avviare il confronto e scambiare le buone pratiche che ciascun tiflodidatta sperimenta nel proprio lavoro quotidiano. Così sulla piattaforma PRO.MO., dove viene rilevato e pianificato l’intervento educativo per ciascun utente, è stato creato un forum dove i tiflodidatti si scambiano i materiali realizzati per i propri studenti: file audio, dispense e slide che accrescono i materiali a disposizione di tutti, in una importante e fornitissima ausilioteca virtuale, indispensabile in questa fase di emergenza e utilissima quando – si spera presto – recupereremo l’ordinarietà degli interventi nelle scuole e nelle famiglie. 

Circolare INPS n. 44-2020 – Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

Con propria circolare n. 44, l’INPS ha emanato le prime istruzioni operative per la fruizione del Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come indicato di seguito.

Le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi anche non iscritti all’INPS. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento agli appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

I soggetti sopra menzionati hanno diritto a fruire di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori, per i figli di età non superiore a dodici anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni.

 Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro, ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.

Sulla base delle domande che saranno pervenute, in ordine cronologico, l’INPS attiverà il monitoraggio e comunicherà l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.

Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc. o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età previsto dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.

Esempio: con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 Euro.

Il beneficio per servizi di baby-sitting compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.

Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020.

Da notare che il predetto limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore.

La domanda va presentata secondo una delle seguenti modalità:

  • APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
  • CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore dovranno preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

  • direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
  • avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
  • tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

Occorre seguire con cura le istruzioni indicate anche per la cosiddetta “appropriazione telematica” del bonus erogato che ne consentirà la fruizione.

Di seguito allegato, estratto della Circolare INPS con il dettaglio delle indicazioni fornite:

ALLEGATO

  1. Erogazione del bonus mediante Libretto Famiglia

Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;

avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;

tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni. In proposito, si ricorda che l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori nell’indicazione dell’IBAN.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.

In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.

Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.

Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).

In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.

Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.

Tenuto conto della ratio dell’istituto introdotto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017.

Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.

Emergenza COVID-19 e periodici editi dall’Unione, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

Care amiche e cari amici,

l’adozione delle misure sanitarie di contenimento della diffusione del Covid19 (Corona virus), purtroppo, impone il rigoroso rispetto delle disposizioni restrittive disposte dalle Autorità regionali e di Governo soprattutto tendenti a ridurre la mobilità dei lavoratori applicati alla fase produttiva. In conseguenza, anche Poste Italiane sta adeguando la propria operatività in tal senso.

Al momento risultano chiusi alcuni sportelli in varie parti d’Italia a causa della mancanza di personale e pertanto la consegna dei materiali di diffusione di massa tra i quali Braille e CD audio è stata sospesa.

Appena possibile, sarà nostra cura inviare tutte le pubblicazioni in Braille e audio che rimangono comunque sempre consultabili sul nostro sito www.uiciechi.it.

Confidiamo nella Vostra comprensione e nel Vostro supporto in un momento così complesso per noi e per l’intero il Paese.

Un forte e immenso abbraccio a tutte e tutti.

Genova – Segreteria telefonica straordinaria del 23 marzo 2020

Novità:

Informiamo tutti i soci che a seguito delle nuove disposizioni governative la chiusura dell’ufficio della Sezione Territoriale UICI di Genova è prorogata fino al 3 aprile 2020, salvo diversa disposizione. In caso di urgenza, rivolgersi al numero 010 25 100 49 negli orari di ufficio.

Comunichiamo inoltre che tutte le attività della Sezione compreso il Servizio Civile Universale e i servizi di accompagnamento prestati dai volontari coordinati dalla Consigliera Ornella Tarantino e Luciano Frasca sono sospesi fino a data da destinarsi.