Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia – concessione Carta Blu

Grazie all’intervento della Commissione Autonomia, e in particolare della coordinatrice Annita Ventura, siamo riusciti, contrariamente a quanto inizialmente previsto, ad includere i ciechi assoluti tra coloro che potranno ottenere e utilizzare la Carta Blu. A partire dallo scorso 21 giugno sono state modificate le Condizioni Generali di Trasporto dei Passeggeri di Trenitalia relativamente alle categorie autorizzate a richiedere la Carta Blu, nelle quali ora rientrano anche i ciechi assoluti. La Carta Blu può essere richiesta da persone con disabilità residenti in Italia e titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 18/1980 e successive modifiche e integrazioni, in particolare della legge 508/1988. La Carta viene rilasciata dagli Uffici Assistenza e, dove non presenti, dalle biglietterie di stazione. Per dimostrare di rientrare nelle categorie che possono usufruire della Carta Blu, è necessario consegnare:

  • copia fotostatica del certificato rilasciato, dalle competenti Commissioni Mediche ASL o del verbale di accertamento di invalidità civile inviato dall’INPS, attestante il riconoscimento della persona a rientrare nelle categorie di cui all’art 1 della legge 18/80 e successive modifiche e integrazioni, in particolare della Legge n. 508/1988, o altra idonea certificazione attestante tale titolarità;
  • copia fotostatica del documento di identità personale;
  • Modulo “Carta Blu” debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, come modificato dal Decreto legislativo 101/2018.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Trenitalia alla sezione La guida del viaggiatore.

La Carta Blu è gratuita e valida cinque anni. Consente di far viaggiare gratuitamente l’accompagnatore. Per i viaggi sui treni Intercity, Intercity Notte, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa, in 1^ e in 2^ classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccetta o vagone letto, viene rilasciato un unico biglietto Base al prezzo intero, valido per il titolare e il suo accompagnatore.

Nel caso di treni regionali viene rilasciato un unico biglietto a prezzo intero a tariffa regionale o tariffa regionale con applicazione sovraregionale, valido per due persone.
Sono esclusi dalle riduzioni il livello di servizio Executive e le vetture Excelsior.

Per i viaggi sui treni nazionali, se il titolare della Carta Blu è un bambino (fino a 15 anni non compiuti), il biglietto viene emesso con lo sconto del 50% e l’accompagnatore – che deve essere maggiorenne – viaggia sempre gratuitamente.

L’età non è il limite, ma la risorsa! Meeting Nazionale della Terza Età

L’8 giugno scorso si è tenuto a Tirrenia il meeting nazionale della Terza età, al quale hanno preso parte i nostri referenti regionali e i componenti della commissione nazionale anziani Cesare Barca, Nunziante Esposito, Roberta Foresi e Primitivo Masi. Le Regioni presenti erano, purtroppo, soltanto otto in persona e una in remoto: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Trentino, Veneto e, al telefono, Sicilia. Il Presidente Nazionale Mario Barbuto, nel suo intervento ha evidenziato i grandi disagi causati dall’isolamento e dalla solitudine: due degli aspetti più negativi che segnano la quotidianità delle persone anziane e che occorre contrastare in ogni modo con misure e iniziative di socializzazione e di condivisione di momenti della giornata.

“Impegneremo maggiori risorse professionali e finanziarie per favorire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale con dignità, pari opportunità ed efficacia”, ha sottolineato il Presidente.

I lavori sono andati avanti con gli interventi dei referenti regionali che hanno raccontato le diverse realtà territoriali ed evidenziato le criticità legate alla situazione delle persone anziane, avanzando anche proposte e Idee che verranno utilizzate per definire le prossime strategie. Nel pomeriggio, alla ripresa dei lavori, è intervenuto Giovanni Pasqualetti ex dirigente della Regione Toscana, Svolgendo una relazione sul tema “La non auto sufficienza: opportunità e problematiche…”. La non auto sufficienza riguarda una significativa fascia di persone che, a causa delle Precarie condizioni di salute, l’età che avanza, con tutte le conseguenze del caso, compresa la comparsa di patologie invalidanti come la cecità, spesso si ritrovano a vivere un isolamento forzato e sovente drammatico proprio per la situazione psicofisica in cui sono costrette a vivere. D’altro canto, questa già difficile condizione, talvolta è aggravata ulteriormente dalla comparsa di altre patologie invalidanti quali la perdita di memoria o della capacità motoria.

Persone che, tuttavia, non cessano di essere persone, le quali però, di fronte a tanto aggravamento, sono a forte rischio di abbandono, anche da parte dei familiari che si trovano sovente impreparati e scelgono di conseguenza “la via più semplice”: separarsi e separare la persona anziana dal proprio contesto familiare.

Infine, l’ultimo argomento affrontato dal Meeting ha riguardato: “Alloggi e strutture di accoglienza per anziani: modelli e prospettive…”

Sul tema è stata proposta una riflessione su tre aspetti essenziali:

  • L’accessibilità e la fruibilità dei luoghi preposti all’accoglienza;
  • La formazione del personale, in termini di servizi e di relazione con ospiti non vedenti e ipovedenti;
  • il potenziamento di attività di recupero e mantenimento delle abilità fisiche e intellettive, al fine di preservarne la capacità.

Negli interventi è stata evidenziata la necessità di porre in essere strumenti di formazione e informazione rivolti non soltanto al personale delle strutture di accoglienza, ma anche e soprattutto a ai familiari e alle istituzioni.

Il Vice Presidente Nazionale dell’I.Ri.Fo.R Massimo Vita, nelle sue conclusioni, ha promesso, tra l’altro, nuovi e ulteriori bandi specifici indirizzati alla terza età, dando così l’opportunità di proporre progetti anche a quelle realtà territoriali che non hanno colto l’occasione recente con il bando scaduto il 26 aprile scorso.

La Redazione

da una nota stampa di Marco Condidorio

Catania – 9 giugno 2019: Passeggiata naturalistica sull’Etna, di Anna Buccheri

Domenica 9 giugno, con partenza alle 8 dalla Sezione UICI di Catania, un gruppo di Socie e Soci con i loro accompagnatori, la Presidente Rita Puglisi, il vice-Presidente Antonio Stoccato e le impiegate Signore Antonella Gemmellaro e Tina Mastrantonio ha preso parte ad una passeggiata sull’Etna di circa 2 km su un sentiero della Forestale e che ha compreso: la visita del giardino botanico “Nuova Gussonea” che si trova all’interno del percorso; il pranzo a sacco nello spiazzo attrezzato del Rifugio San Giovanni Gualberto; una sosta al Rifugio Sapienza con tempo libero per un caffè e lo shopping.

In giornate come queste in cui il caldo è arrivato improvviso e asfissiante e l’aria in città si fa ancora più pesante, passare una piacevole giornata immersi in  una natura incontaminata, con una temperatura che non supera i 24-25 gradi, permette di rilassarsi e di ritemprarsi. Si ha inoltre la possibilità di scoprire o di riscoprire un territorio non sempre valorizzato, spesso maltrattato, ma che offre squarci di bellezza che si fa esperienza multisensoriale: odori, profumi, fragranze, asperità, dislivelli, diversi tipi di terreno su cui camminare (asfaltato, sterrato, tra foglie e rami e pigne cadute), differenti tipologie di corteccia e di piante in generale da toccare, silenzi e fruscii, ombra, frescura e un sole che accarezza o scalda con gentilezza e dona una leggera prima abbronzatura.

Tutto questo a nemmeno un’ora dal centro storico di Catania, sull’Etna a 1700-1750 metri di altezza, contrada Serra La Nave, versante sud orientale del vulcano.

Apprezzata da tutti è stata la visita al Giardino Botanico “Nuova Gussonea”. Con un’estensione di 10 ettari e boschetti di faggio, cerro, betulla, pino laricio, roverella e leccio, il Giardino è nato nel 1979 per la salvaguardia della flora e della vegetazione etnee minacciate da estinzione, la coltivazione e il recupero di specie autoctone scomparse, la tutela e la conservazione di specie vegetali, la salvaguardia e la conservazione delle diversità vegetali, il mantenimento degli equilibri naturali.

Un ruolo significativo per la riuscita della passeggiata è stato svolto dal Professore Giuseppe (Pippo) Vitali che con sua moglie, la Signora Giulia, e sua figlia Elisa ha accompagnato il gruppo nella passeggiata fornendo notizie e curiosità con cortesia e competenza, coadiuvato nel Giardino Botanico “Nuova Gussonea” da un Forestale, il Signor Francesco.

La Presidente Rita Puglisi e il vice-Presidente Antonio Stoccato hanno sottolineato l’importanza del contatto diretto con la natura e auspicato che l’esperienza si ripeta trovando in tutto il gruppo un entusiastico riscontro.

Il 12 giugno 2019, la Giornata di Premiazione del Bando imprenditoriale per ciechi e ipovedenti “Progetti Lotteria Louis Braille 2017”

Si svolgerà il prossimo 12 giugno la Giornata di Premiazione relativa al bando imprenditoriale per ciechi e ipovedenti dal titolo “Progetti Lotteria Louis Braille 2017”, che punta a stimolare nuove  iniziative  del “fare impresa” e a favorire lo sviluppo di una cultura orientata all’inclusione sociale, all’inserimento lavorativo e all’integrazione dei disabili visivi.

La Giornata costituirà anche l’occasione per promuovere e sostenere politiche attive per la valorizzazione delle persone con disabilità visiva nel mercato del lavoro e, a illustrare nuove opportunità attraverso la  ricerca e la sperimentazione di percorsi innovativi.

L’appuntamento è a Roma, presso la Sala Polifunzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, via Flavia 6, a partire dalle 9:30.

Modererà la Dott.ssa Livia Azzariti, presentatrice televisiva della RAI.

I lavori saranno aperti dal nostro Presidente Nazionale Mario Barbuto.

Saranno premiati i vincitori del bando e seguiranno cinque testimonianze di persone non vedenti che racconteranno la loro esperienza nell’ambito imprenditoriale.

Le conclusioni della Giornata mirano a tracciare un primo bilancio delle attività avviate e a indicare linee direttrici sui temi del lavoro e dell’inclusione sociale delle persone non vedenti e ipovedenti. 

L’occupazione per la persona con disabilità rappresenta un importante strumento di acquisizione di autonomia, di dignità e di fattiva inclusione nella società civile favorendo, peraltro, la realizzazione personale e professionale.

Potete consultare il Programma riportato di seguito e ascoltare la diretta su SlashRadioWeb al seguente link di riferimento: https://www.uiciechi.it/radio/radio.asp

PROGRAMMA

Modera Livia Azzariti


9.30 Benvenuto ai partecipanti e registrazione

10.00 Saluti Istituzionali

10.15 Mario Barbuto Presidente Nazionale UICI
“Il lavoro: luce che ritorna”

10.30-11.30 Stefano Tortini Vicepresidente Nazionale UICI
Presentazione dei vincitori e dei progetti imprenditoriali

11.30-12.30 Testimonianze ed esperienze lavorative di successo nell’ambito dell’imprenditoria e della libera professione delle persone con disabilità visiva:
Antonio Ciotola; Carmelo Di Martino; Santino Di Gregorio; Annamaria Di Stasio; Raul Pietrobon.

12.30-13.00 Dibattito e Conclusioni

ccProgramma 12 giugno 2019

Programma 12 giugno 2019

Ferrara – Servizio Civile per non vedenti, otto posti disponibili fra Ferrara, Cento e Lido di Pomposa

Servizio Civile per non vedenti, anche a Ferrara un’esperienza di vita e di lavoro per giovani fra i 18 e i 28 anni

Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato l’avviso relativo al Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, ai sensi dell’ art. 40 della Legge 289/02.  Il progetto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Ferrara prevede l’impiego di 8 volontari (6 a Ferrara, 1 a Cento, 1 al Lido di Pomposa).

I volontari saranno impegnati in attività di assistenza, trasporto ed accompagnamento di persone non vedenti.

Si tratta di un’opportunità per i ragazzi e le ragazze che vogliono trascorrere un anno svolgendo un’attività di grande utilità sociale. La durata del progetto è di 12 mesi, 30 ore settimanali e il compenso è di € 433,80 mensili. Sono inoltre garantiti un periodo di ferie e la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici.

I requisiti richiesti per partecipare alle selezioni sono i seguenti: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni; non aver riportato condanne penali; essere in possesso di patente di guida.

Il termine di presentazione delle domande per il Servizio Civile, è lunedì 3 giugno, per l’invio tramite Pec o raccomandata A/R (venerdì 31 maggio ore 18 per la consegna a mano).  La domanda di partecipazione va inviata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto all’indirizzo: Via Cittadella 51 – Ferrara, Pec: uicife@pec.it .

Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio allo 0532 207630 (dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 13 – lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17,30).

Invito per “Se vuoi puoi: una vita aldilà del buio”, di Cesare Barca

È questo il titolo di un romanzo che merita davvero di essere letto e vissuto e mercoledì p.v. 22 alle ore 18 avremo modo di conoscerne l’autrice, Alessia Refolo.

Sarà un incontro di grande interesse e di viva partecipazione perché sarà con noi l’autrice, Alessia Refolo campionessa di sci nautico e di arrampicata, una giovane donna che vive in pienezza la propria avventura e la realizzazione di se stessa.

Numerose sono le aziende e le associazioni che supportano la sua intensa attività sportiva, una attività che sa condurre pur lavorando come ragioniera presso la banca Monte Paschi di Ivrea, la sua città natale. Testimonial Lions e di molte aziende, sponsor dei donatori di sangue dell’Avis di Ivrea, e sostenuta da molte associazioni Alessia ha voluto da sempre realizzare se stessa superando le difficoltà della disabilità visiva. Sì, Alessia è non vedente a causa di un neuroblastoma che l’ha colpita da bambina, una brutta malattia che spesso conduce alla morte, ma nel suo caso è stata salvata procurandogli purtroppo la cecità assoluta.

Ha pubblicato un romanzo breve, ma veramente intenso e accattivante che ti offre uno spaccato del suo impegno agonistico e presenta il  carattere deciso di una ragazza che vuole vivere in pienezza  e liberamente la propria vita.

Scrivendo di se stessa Alessia precisa: “sono non vedente, ma non permetto a questo problema di limitarmi in tutti gli obiettivi che mi prefiggo”.

E questa sua convinzione assoluta traspare  simpaticamente con vivacità in un bel romanzo di solo 250 pagine, un romanzo intenso e appassionante che ti cattura per la semplicità e coerenza linguistica della scrittrice che ti appassiona per la ricchezza degli avvenimenti che si succedono ininterrottamente danno luogo a quei particolari momenti di squisita amicizia  che sa creare l’attività sportiva.

I traguardi raggiunti fino ad oggi da Alessia sono molti e davvero importanti, ma per lei sono sempre traguardi di tappa.

Solare, ottimista, Alessia vive le sue vittorie sportive per dimostrare a sé stessa e agli altri che la vita va vissuta in pienezza e che la resa è vietata, assurda perché “se vuoi puoi”.

Alessia ama la danza, il teatro, l’equitazione, lo sci sulla neve, ma soprattutto predilige l’arrampicata ed è proprio nell’arrampicata sportiva che Alessia conquista il titolo di campionessa  mondiale paraolimpica nel nel 2014 in Spagna.

Scorrendo il suo romanzo scopriamo molto del temperamento di Alessia  e concordiamo per il soprannome assegnatogli di BarbieClimer.

Non trascura comunque altri sport come lo scii nautico che l’ha vista vincitrice dell’oro al campionato europeo in Francia nel 2018 e molto potrei scrivere ancora per dare conto del suo impegno e dei notevoli risultati + volte evidenziati in trasmissioni radio e televisive e ampiamente descritte da molti giornali.

Mi avvedo tuttavia che devo concludere questa comunicazione.

Sì, si tratta proprio di un invito che voglio porgervi con particolare attenzione perché non vogliate perdere l’opportunità di dialogare con Alessia: coglierete la sua determinazione e la sua semplicità: due caratteristiche che armonizzano meravigliosamente l’avventura di Alessia.

A mercoledì 22 alle ore 18; non perdete questo incontro e ricordate che: “se vuoi puoi!”.

Per conoscere il pin di ingresso nella sala 91 65 62 potete telefonare o scrivere al sottoscritto o a Nunziante Esposito.

cesarebarca@alice.it

Nunziante.esposito@alice.it

Vi aspettiamo numerosi.

Giro automobilistico della Lettonia su vetture Ferrari: 21-29 luglio 2019

La Scuderia Ferrari Club di “Riga” e “Roma Centro”, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con il patrocinio dell’Ambasciata Italiana in Lettonia, organizzano, per non vedenti ed ipovedenti, un giro automobilistico della Lettonia su vetture Ferrari, nella settimana dal 21 al 29 luglio 2019. I partecipanti saliranno a rotazione a bordo delle Ferrari, in qualità di passeggeri, durante alcuni tratti del tour. Durante la manifestazione è prevista la realizzazione di un prodotto audiovisivo e fotografico professionale. L’iscrizione è aperta ad un numero massimo di 25 partecipanti. Il servizio di accompagnamento sarà fornito gratuitamente in loco. Sono ammessi a partecipare ed a salire a bordo delle vetture anche i minori di anni 18, purché con altezza minima di m. 1,50 ed autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci attraverso apposito modulo debitamente compilato e da consegnare agli organizzatori prima di salire in vettura.

La quota di partecipazione ammonta ad euro 2.000,00 (duemila) per singolo aderente. Il pagamento potrà essere effettuato entro le due settimane successive alla diffusione di questo comunicato e comunque fino alla chiusura delle iscrizioni per avvenuto raggiungimento del tetto massimo di partecipanti. L’ammontare della quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione completa all’avvenimento, unica modalità consentita.

Eventuali particolari esigenze dei partecipanti, dovranno essere comunicate agli organizzatori all’atto dell’iscrizione.

La quota d’iscrizione, pari ad euro 2.000,00, dovrà essere corrisposta attraverso l’effettuazione di un bonifico a:

FERRARI KLUBS RIGA

IBAN: LV02UNLA0050021885082

codice swift: UNLALV2X

Si raccomanda altresì di spedire la scheda di partecipazione debitamente compilata di ogni singolo partecipante e la copia del bonifico effettuato al seguente indirizzo email:

Scuderia Ferrari Club Riga: info@sfcriga.com

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’organizzazione si riserva di annullare l’evento restituendo le quote versate.

PER INFORMAZIONI:

Hubert Perfler, Coordinatore Nazionale della Commissione dello Sport, tempo libero e turismo sociale

cell. 348-6423872 – e-mail: hubert_perfler@alice.it

Valerio Palmigiano, presidente SFC Riga

cell. 346-0181711 – e-mail: info@sfcriga.com

Linee guida sull’accessibilità informatica, di Marco Pronello

In un articolo precedente, abbiamo analizzato l’ambito di applicazione e le clausole di esclusione dagli obblighi della legge Stanca e della direttiva 2016/2102 sull’accessibilità degli strumenti informatici. Ora entriamo un po’ più nello specifico, analizzando le disposizioni sull’adozione, ai sensi dell’art. 11 della legge Stanca, delle  linee guida per individuare le regole tecniche necessarie a garanzia del rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità.

I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori sono accessibili se “…sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.” (art. 3 bis comma 1 della legge Stanca e art. 4 della direttiva 2016/2102/UE)

Secondo il successivo comma della legge, i servizi realizzati tramite siti web, applicazioni mobili e supporti informatici rimovibili di cui all’ Allegato A del D.M. 8 luglio 2005 sui criteri per la verifica tecnica di accessibilità, e resi fruibili, tra l’altro, anche mediante la documentazione di supporto di cui all’Allegato D dello stesso Decreto Ministeriale, sono accessibili se presentano i requisiti ex art. 2 comma 1 lett. a) e, in particolare, se rispondono ai principi e alle linee guida WCAG 2.0, contenuti nella Recommendation Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) dell’11 dicembre 2008.

In particolare, le informazioni devono essere facilmente fruibili su varie piattaforme e su diversi browser con tecnologie compatibili con l’accessibilità, assicurando che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro. L’uso dev’essere volto ad un principio di efficienza, assicurando la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, e la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali, e ad un principio di efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo o dai programmi utilizzati per l’accesso. Infine, l’esperienza di utilizzo dev’essere soddisfacente da parte dell’utente, che non deve trovare ingiustificati disagi o vincoli. L’allegato A del D.M. 8 luglio 2005 determina, nell’ambito della legislazione vigente e secondo le linee guida internazionali, i requisiti per la piena accessibilità, che sono in dettaglio:

  1. Alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto. L’alternativa testuale dovrà comunicare lo stesso messaggio intrinseco del contenuto non testuale, ad eccezione delle seguenti situazioni: se il contenuto non testuale è un controllo o raccoglie l’input degli utenti, deve avere un nome esplicativo che ne descriva la finalità; se il contenuto non testuale è in formato audio, video, è una animazione o una combinazione di questi formati, se è un test o un esercizio che potrebbe essere non correttamente compreso se presentato come testo e se ha lo scopo primario di creare una specifica esperienza sensoriale, deve essere fornita anche una alternativa testuale che ne contenga almeno una descrizione; se la finalità del contenuto non testuale è confermare che esso viene utilizzato da una persona e non da un computer, devono essere fornite alternative testuali che ne identifichino e descrivano lo scopo, e devono essere fornite forme alternative di CAPTCHA che utilizzino diverse modalità di output per differenti tipologie di percezioni sensoriali al fine di soddisfare differenti disabilità; infine, se il contenuto non testuale è puramente decorativo, viene utilizzato solamente per formattazione visuale o non viene presentato agli utenti, deve essere realizzato in modo che la tecnologia assistiva lo possa ignorare.
  1. Alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, video, contenenti immagini animate e formati multisensoriali in genere, se questi non costituiscono un’alternativa ad un contenuto testuale presente nella pagina e non sono chiaramente etichettati come tali. Devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per i contenuti di solo audio. Salva l’eccezione di cui sopra, per i contenuti essenziali per l’erogazione di un servizio, registrati in formato video o che contengono animazioni e prevedono l’esecuzione di azioni non descritte tramite audio, deve essere fornita una descrizione audio o testuale alternativa, mentre per contenuti essenziali per l’erogazione di un servizio, presentati in diretta in formato audio, video o animazioni, o in formato multisensoriale, devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per il formato utilizzato.
  1. Contenuti presentati in modalità differenti, ad esempio con layout più semplici, senza perdita di informazioni o struttura e fruibili in qualsiasi situazione, definiti tramite la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata o resi disponibili in formato testuale. Quando il flusso sequenziale di presentazione del contenuto influisce sulla percezione del suo significato, deve essere definita la corretta sequenza di lettura. Ciò può essere realizzato tramite la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata. Le istruzioni fornite per comprendere ed operare sui contenuti non devono basarsi unicamente su caratteristiche sensoriali dei componenti quali forma, dimensione, ubicazione visiva, orientamento o suono.
  1. Visione e ascolto dei contenuti più semplice per gli utenti, con i contenuti in primo piano separati dallo sfondo. Il colore non deve essere utilizzato come unica modalità visiva per rappresentare informazioni, indicare azioni, richiedere risposte o come elemento di distinzione visiva. I contenuti sonori in una pagina web devono essere controllabili mediante funzionalità con le quali possano essere avviati, messi in pausa o interrotti, oppure deve essere fornita una modalità per il controllo del volume che sia indipendente dal controllo predefinito del sistema; qualora sia previsto l’inizio automatico della loro esecuzione, questa non deve durare più di tre secondi. La rappresentazione a monitor del testo in formato accessibile o immagine deve avere un rapporto di contrasto fra testo in primo piano e sfondo di almeno 4.5:1, eccetto per Testi di grandi dimensioni, almeno 18 punti normale o 14 punti grassetto, che possono avere un rapporto di contrasto di almeno 3:1 e per testi che siano parti inattive di componenti dell’interfaccia utente, di pura decorazione, invisibili oppure che facciano parte di immagini contenenti contenuti visuali maggiormente significativi, che non hanno alcun requisito di contrasto, così come i logotipi, cioè testi che fanno parte di un logo o di un marchio. Inoltre, il testo, ad eccezione dei sottotitoli e del testo in formato immagine, deve poter essere ridimensionato fino al 200% senza l’ausilio di tecnologie assistive e senza perdita di contenuto e funzionalità. Quanto al testo rappresentato come immagine, se le tecnologie utilizzate consentono di ottenere la corretta rappresentazione visuale, per veicolare l’informazione deve essere utilizzato un formato testo, tranne se l’immagine che rappresenta testo può essere personalizzata visivamente secondo le esigenze dell’utente e se una particolare rappresentazione del testo è essenziale per il tipo di informazione veicolata, come per esempio i logotipi.
  1. Disponibilità di tutte le funzionalità anche tramite tastiera, senza obbligare a tempi specifici per le singole battute, salvo quando la funzione sottostante richieda un input dipendente dai movimenti dell’utente che non possa essere ottenuto in modo equivalente con input da tastiera. Se è possibile portare il focus su un componente della pagina tramite tastiera, deve anche essere possibile spostarsi ad un altro componente con la stessa modalità. Se non fosse sufficiente l’uso dei normali tasti Freccia o Tab o altri metodi di uscita standard, l’utente deve essere informato esplicitamente su come rilasciare il focus.
  1. Tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti, con la possibilità per l’utente di rimuovere o regolare in una gamma di opzioni che sia almeno dieci volte superiore alla durata prevista dall’impostazione predefinita il limite di tempo presente in un contenuto prima di raggiungerlo, previo avviso all’utente almeno venti secondi prima dello scadere e previa indicazione dell’azione semplice da eseguire, per un massimo di dieci volte, per estendere il limite, per esempio premere la barra spaziatrice, ad eccezione di eventi in tempo reale, in cui il limite di tempo è un elemento fondamentale, come un’asta on line, o è essenziale per l’attività, pena la sua invalidità, come una verifica a tempo, e quando il limite di tempo è superiore a 20 ore. Nel caso fossero presenti nella pagina animazioni, immagini lampeggianti, in scorrimento o contenuti che si aggiornano automaticamente, che durino più di cinque secondi e che siano presentati in parallelo con altro contenuto, deve essere presente un meccanismo per metterli in pausa, interromperli, nasconderli, o per controllare la frequenza dell’aggiornamento, a meno che siano parte essenziale dell’attività.
  1. sviluppo di pagine web che non contengano nulla che lampeggi per più di tre volte al secondo, o con un lampeggiamento che sia al di sotto della soglia generale di lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento rosso, in modo da non causare crisi epilettiche.
  1. Funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. deve essere fornita una modalità per saltare i blocchi di contenuto che si ripetono su più pagine web, ogni pagina web deve avere un titolo che ne descriva l’argomento o la finalità e se una pagina web può essere navigata in modo sequenziale e le sequenze di navigazione influiscono sul significato e sul funzionamento, gli oggetti che possono ricevere il focus devono riceverlo secondo un ordine che ne preservi il senso e l’operatività. Lo scopo di ogni collegamento deve essere comprensibile e può essere determinato dal suo testo da solo o in sinergia ai contenuti contestuali circostanti, determinabili mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata, salvo il caso in cui lo scopo del collegamento potrebbe risultare ambiguo per la gran parte degli utenti. Per identificare una pagina web all’interno di un insieme devono essere disponibili più modalità, salvo il caso in cui questa sia il risultato, o una fase, di un’azione. Per descrivere l’organizzazione logica degli argomenti e la finalità dei blocchi di contenuto, devono essere utilizzati titoli appropriati e nel corretto ordine sequenziale gerarchico e tutti i componenti interattivi devono essere dotati di etichette descrittive che ne chiariscano lo scopo. Infine, qualsiasi interfaccia utente utilizzabile tramite tastiera deve possedere una funzionalità operativa in cui è visibile l’indicatore del focus.
  1. Leggibilità e comprensibilità del contenuto testuale, mediante la definizione della lingua di ogni pagina web e, in caso di porzioni in lingue diverse, di ognuna di esse e la sua impostazione può essere determinata mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata, ad eccezione, in caso di lingue diverse da quella principale, di nomi propri, termini tecnici, parole in lingue indeterminate e parole o frasi che sono diventate parte integrante del gergo del testo immediatamente circostante.
  1. Creazione di pagine web che appaiano e si comportino in maniera prevedibile, nel senso che non si avvii automaticamente un cambiamento del contesto alla ricezione del focus da parte di un componente e al cambiamento dell’impostazione di qualsiasi componente nell’interfaccia utente non deve seguire automaticamente un cambiamento di contesto, a meno che l’utente ne sia stato informato prima di utilizzarlo. Ancora, i meccanismi di navigazione ripetuti su più pagine web all’interno di un insieme devono apparire nello stesso ordine ogni volta che si ripetono, a meno che l’utente non abbia avviato un cambiamento. I componenti che hanno la stessa funzionalità all’interno di un insieme di pagine web devono essere sempre identificati in modo uniforme.
  1. Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni, aiutando l’utente ad evitare e correggere gli errori mediante chiara identificazione dell’elemento errato e descrizione dell’errore tramite testo. Quando il contenuto richiede azioni di input da parte dell’utente devono essere fornite etichette o istruzioni per la loro corretta esecuzione e se viene identificato un errore di inserimento che si può correggere devono essere forniti suggerimenti all’utente, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza o la finalità del contenuto. Per le pagine web che determinano obbligazioni giuridiche, che prevedono transazioni finanziarie, che gestiscono inserimento, cancellazione, gestione di dati controllabili dall’utente in un sistema di archiviazione o che inoltrano risposte a test, le azioni devono essere reversibili, i dati inseriti dall’utente devono essere verificati e va fornita all’utente la possibilità di correggere eventuali errori di inserimento, o va resa disponibile una funzionalità per la revisione, conferma e correzione delle informazioni prima del loro invio definitivo.
  1. Massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive: i linguaggi di marcatura devono essere utilizzati in modo conforme alle specifiche previste nelle relative grammatiche formali di riferimento e per tutti i componenti dell’interfaccia utente, tra cui elementi di un modulo, collegamenti e componenti generati da script, devono poter essere determinati mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata; stati, proprietà e valori che possono essere impostati dall’utente devono essere impostabili da programma e le notifiche sui cambi di stato di questi elementi devono essere rese disponibili ai programmi utente, incluse le tecnologie assistive.

I contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili stipulati dai soggetti di cui all’art. 3 comma 1 sono nulli se non rispettano la piena conformità a questi requisiti, salvo in caso di onere sproporzionato (art. 4 comma 2).

I tre successivi commi subordinano ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida, la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo, oltre che del pubblico, dei lavoratori con disabilità, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, ex art. 13 comma 1 lettera c) della legge 68/99, che prevede il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro a beneficio dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgId). Stessi obblighi sono in capo ai datori di lavoro pubblici che vi provvedono nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Le disposizioni sull’accessibilità di cui agli Allegati A, B e D del D.M. 8 luglio 2005 valgono anche per il materiale formativo e didattico, compresi i software di lettura dei testi e di verifica delle competenze, utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 5 comma 1 della legge e art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 30 aprile 2008 recante “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”). A tal fine, il successivo paragrafo vincola il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori a prevedere, nelle convenzioni per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Sulla base delle linee guida, i soggetti erogatori effettuano ed aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, pubblicata in un formato accessibile sul proprio sito web  unitamente, quanto alle applicazioni mobili, ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione (art. 3-quater commi 4 e 5). Tale dichiarazione comprenderà la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinino, eventualmente, un onere sproporzionato ex art. 3 ter commi 1 e 2 della legge e art. 5 della direttiva, ostativo alla piena resa accessibile, in tutto o in parte, di uno strumento informatico (art. 3 ter comma 3 e art. 3 quater comma 1). In questo caso i soggetti erogatori dovranno indicare le parti di contenuto del sito web o dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato, con le motivazioni che ne giustificano l’inaccessibilità e l’indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative (art. 3 quater comma 2 lett. a).

Ai sensi della successiva lettera b), i soggetti erogatori dovranno descrivere il meccanismo di feedback, ed indicare il relativo link per consentire a chiunque di notificare eventuali difetti degli strumenti informatici in termini di accessibilità  e di richiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi.

Presso l’AgId si trova l’elenco delle persone giuridiche ammesse, su loro richiesta, come certificatori di accessibilità previa garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività e di disponibilità di un’adeguata strumentazione per l’applicazione delle metodologie di verifica tecnica e soggettiva  per mezzo di figure professionali esperte ed idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità (art. 3 comma 2 DPR 75/2005). I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che in caso di esito positivo rilascia l’attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi e che sarà allegato alla richiesta al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’autorizzazione ad utilizzare il logo attestante il possesso dei requisiti di accessibilità (art. 4 commi 1 e 2 e art. 5).

La conformità della dichiarazione di accessibilità al modello di cui all’art. 3-quater comma 3 e ai casi di inaccessibilità è verificata dall’AgId nell’ambito dei compiti di monitoraggio di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) e a-bis) (art. 3-quinquies comma 1) e tale dichiarazione dovrà contenere altresì, secondo quanto disposto dall’art. 3-quater comma 2 lett. c), il link all’area presente sul sito istituzionale dell’AgId per presentare al difensore civico digitale, istituito dall’art. 17 comma 1-quater del d.lgs. 82 /2005, le segnalazioni ex art. 3-quinquies comma 2 in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).

Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Nota bene: queste ed altre tematiche saranno affrontate ed approfondite in un corso su diritto e disabilità, organizzato dal dipartimento politiche sociali e disabilità della Federiciana Università Popolare di Napoli. Per informazioni scrivere a federicianadisabilita@gmail.com.

Per ulteriori approfondimenti, scrivere a Marco Pronello, marco.pronello@gmail.com

XVII Campionato Nazionale di Scopone Scientifico edizione 2019

In considerazione del successo e degli apprezzamenti manifestati per le edizioni precedenti, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, anche allo scopo di favorire  e promuovere le relazioni dei soci e tra i soci, indìce il sedicesimo Campionato Nazionale di Scopone Scientifico.

Il Campionato è aperto a coppie di giocatori, costituite da uno o due soci dell’Unione, ed è articolato in fasi sezionali, regionali e nazionali.

L’organizzazione delle diverse fasi è affidata rispettivamente: ai Presidenti delle Sezioni o loro delegati, ai Presidenti dei Consigli Regionali o loro delegati e a Hubert Perfler, Coordinatore della Commissione Nazionale Sport, Tempo Libero e Turismo sociale, coadiuvato da Giuseppe Pinto.

Alle selezioni sezionali, sono ammesse tutte le coppie che ne fanno richiesta, salvo che gli organizzatori non abbiano motivo di disporre altrimenti.

Alle gare regionali, partecipano le coppie prima e seconda classificate nelle fasi sezionali.

Alle finali nazionali, partecipano le coppie prime classificate nelle gare regionali e la coppia  vincitrice del Campionato 2018, composta da Giovanni Trancucci e Vincenzo Travaglione.

Per offrire a tutti i soci l’opportunità di partecipare alla sfida nazionale, i Presidenti Sezionali e Regionali hanno facoltà di iscrivere alle fasi successive del torneo le coppie di giocatori che desiderino concorrere al titolo e che, tuttavia, non trovino, nei rispettivi territori di origine, avversari con i quali misurarsi.

Le fasi sezionali e regionali dovranno concludersi, indicativamente, entro il 15 giugno e il 31 luglio 2019.

Le gare nazionali, come di consueto, si svolgeranno entro il mese di dicembre e quest’anno avranno sede in Campania, regione vincitrice dell’ultima edizione.

Per i finalisti nazionali ed i loro accompagnatori (uno per ogni socio), le spese di viaggio saranno a carico delle sedi regionali di competenza, mentre le spese di soggiorno saranno sostenute dalla Presidenza Nazionale.

Le coppie prime tre classificate avranno in premio una coppa.

La coppia vincitrice e la regione di provenienza, avranno l’onore di ospitare senza oneri di spesa, le finali nazionali del XVIII Campionato che si giocherà nel 2020.

Le gare sezionali e regionali saranno giocate secondo le regole fissate dagli organizzatori in sede locale; quelle nazionali si disputeranno secondo il regolamento, che riportiamo in fondo e al quale i finalisti dovranno attenersi senza riserve.

Chiarimenti sulle regole di gioco potranno essere richiesti ad Hubert Perfler o a Giuseppe Pinto, raggiungibili, rispettivamente, agli indirizzi

hubert_perfler@alice.it– 3486423872

g.pinto@aqp.it – 334 668 9311.

La data e il luogo di svolgimento delle finali del Campionato saranno comunicati in tempo utile.

Regolamento di gioco delle finali nazionali

  1. Le finali del Campionato Nazionale di Scopone Scientifico si giocano in un girone unico all’italiana semplice. Ogni coppia di sfidanti si misura, quindi, con tutte le altre, in partite senza rivincita.
  2. Giudice Unico delle finali di Campionato è il Coordinatore della Commissione Nazionale Sport e Tempo Libero, Hubert Perfler, il quale è coadiuvato, e, in caso di necessità, sostituito, dal Giudice Delegato, Giuseppe Pinto.
  3. Il Giudice Unico, o, eventualmente, il Giudice Delegato, vigila sulla regolarità e la correttezza delle gare, redige il calendario degli incontri, nomina i Giudici di Tavolo, tiene il conteggio dei punti, compila le classifiche intermedie e la classifica finale e proclama le coppie vincitrici del primo, del secondo e del terzo premio.
  4. Il Giudice Unico, o, eventualmente, il Giudice Delegato, ha la facoltà di sospendere gli incontri che ritenga si stiano svolgendo in modo non corretto ed ha la facoltà di prendere qualunque decisione utile al regolare andamento delle gare.
  5. Prima di dichiarare aperto il Campionato, il Giudice Unico, o, eventualmente, il Giudice Delegato, compila l’elenco dei Giudici di Tavolo, selezionati tra gli accompagnatori dei finalisti e gli eventuali spettatori, e comunica il calendario degli incontri.
  6. I Giudici di Tavolo vigilano sulla regolarità degli incontri che sono chiamati ad arbitrare, conteggiano i punti conseguiti dalle coppie concorrenti e riportano al Giudice Unico, o, eventualmente al Giudice Delegato, il risultato con cui si chiude ciascun incontro.
  7. I Giudici di Tavolo sono responsabili dei materiali di gioco, che vengono loro affidati dal Giudice Unico o, eventualmente, dal Giudice Delegato. A fine gioco, rendono gli stessi materiali al Giudice Unico o, eventualmente, al Giudice Delegato.
  8. La durata delle partite dipende dal numero delle coppie presenti in gara. Se tale numero è inferiore o pari a dieci, ciascuna partita termina non appena una delle due coppie in gara raggiunge i 21 punti o, in mancanza, al 50-esimo minuto. Se il numero delle coppie finaliste è maggiore di dieci, ciascuna partita termina non appena una delle due coppie in gara raggiunge i 16 punti o, in mancanza, al 30-esimo minuto.
  9. Se la partita termina con il raggiungimento dei 21 o dei 16 punti, vengono assegnati tre punti alla coppia vincente, zero punti alla coppia sconfitta. Diversamente, allo scadere del 50-esimo o del 30-esimo minuto, giocate le carte che ancora si hanno in mano, vengono assegnati tre punti alla coppia in vantaggio e zero punti a quella in svantaggio; in caso di pareggio, viene assegnato un punto a ciascuna coppia.
  10. Allo scadere del 50-esimo o del 30-esimo minuto, le partite si intendono in corso, se è stata avviata la distribuzione delle carte.
  11. La classifica finale è stilata sulla base dei punti totalizzati nel corso del girone. In caso di parità, si aggiudica l’ordine più favorevole la coppia che ha concluso vittoriosamente lo scontro diretto. Nel caso le coppie a pari punti siano più di due, si aggiudicano gli ordini più favorevoli le coppie che, fatta la somma dei punti conseguiti negli scontri diretti, risultano a maggior punteggio.
  12. All’apertura di ogni nuovo incontro, il Giudice Unico, o, eventualmente, il Giudice Delegato, sulla base delle previsioni del calendario, chiama le coppie gareggianti a sistemarsi ad uno dei tavoli  allestiti per il gioco e, ad ogni tavolo, assegna un Giudice di Tavolo.
  13. Acquisisce il diritto a dare le carte chi, dei quattro giocatori in gara, alza la carta più alta per valore numerico; in caso di parità, si procede a nuova alzata.
  14. Dopo aver mescolato le carte e fatto tagliare il mazzo dal giocatore alla sua sinistra, il mazziere di turno distribuisce le carte in senso antiorario, partendo dal giocatore alla sua destra. Spetta al mazziere decidere se distribuire le carte una per volta o cinque per volta. In caso di errore,  procede ad una nuova distribuzione. Al terzo errore consecutivo, viene sostituito dal Giudice di Tavolo.
  15. Il tempo massimo di ogni giocata è di dieci secondi. È compito dei Giudici di Tavolo vigilare sul rispetto dei tempi.
  16. Si è tenuti a giocare la carta del seme e del valore dichiarati, nel tempo massimo stabilito.
  17. L’ultima carta giocata vale come scopa, se raccoglie tutte quelle presenti sul tavolo.

Ambito di applicazione delle norme sull’accessibilità informatica, di Marco Pronello

Con la firma e la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, l’Unione Europea e la maggior parte degli Stati membri, tra cui l’Italia con la legge 18/2009, si sono impegnati, tra l’altro, ad adottare misure adeguate per garantire l’accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione, così come definiti all’art. 2, alle persone con disabilità, cioè a chi presenta menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature che, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri (preambolo lett. E art. 1 comma 2). I firmatari si sono impegnati inoltre ad elaborare, adottare e monitorare l’attuazione di norme minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico, astenendosi dall’intraprendere ogni atto in contrasto con la Convenzione.

Questa prevede inoltre che la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi debba consentirne l’uso da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Questo principio di progettazione universale di cui all’art. 2 non esclude, se necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità, pensiamo ad esempio alle tecnologie assistive di lettura schermo per le persone con disabilità visiva.

In ambito comunitario, è intervenuta la Direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, ai fini di uniformare le norme in vigore nei singoli paesi membri basate su linee guida internazionali ormai obsolete, (art. 1 primo comma e considerando 5), di facilitare l’ingresso, la permanenza sul mercato e la concorrenza delle piccole e medie imprese che si occupano di progettazione di siti internet e di applicazioni mobili e di diminuire i costi troppo esosi della resa accessibile dei loro prodotti (considerandi 6-9).

In ambito interno, la norma di riferimento è la legge 4/2004 (legge Stanca), come modificata dal decreto legislativo 106/2018, recante disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.

Analizziamole in combinato disposto, considerata l’identità fattuale degli ambiti e considerato che il D.lgs. 106/2018 ratifica la direttiva nell’ordinamento italiano.

La legge Stanca dà una definizione diretta di accessibilità, cioè “la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2 comma 1 lett. A), mentre la direttiva ne dà una indiretta, demandando agli stati membri il controllo affinchè i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi (art. 4).

Ciò precisato, quello che salta subito agli occhi è l’applicabilità più ampia della legge Stanca rispetto alla direttiva. Infatti il titolo della direttiva fa esplicito riferimento agli enti pubblici come soggetti esclusivi destinatari della norma, mentre il titolo della legge stanca non pone limiti nella sua lettera.

L’ambito di applicazione della legge è molto vasto e sicuramente non tipizzato: infatti “è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.” (art. 1 comma 2) e si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, cioè a “…tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”,  agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet e agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE , cioè agli organismi istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Clausole di espressa esclusione esistono, evidentemente, laddove i legislatori comunitario ed interno abbiano ravvisato situazioni in cui sarebbe irragionevole pretendere la piena accessibilità. Tuttavia, mentre l’elenco delle inclusioni è definito soggettivamente dall’art. 1 comma 2 della legge Stanca, ma non dalla direttiva, i casi di esclusione sono definiti oggettivamente, ossia attraverso l’indicazione delle fattispecie nelle quali la legge non trova applicazione indipendentemente dalla qualifica del soggetto interessato, perché riferibili a determinati sistemi informatici  appartenenti, per legge o per loro natura, ad un ampio ventaglio di ipotesi.

Sono esenti, secondo il combinato disposto della direttiva e della legge interna, i contenuti di extranet, intranet o siti web e i contenuti che si trovano su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico (considerando 20 della direttiva e art, 2 comma 1 lett. A-quater) della legge Stanca) e in particolare a quelli pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale (art. 1 comma 4 lett. G della direttiva e art. 3 comma 2 della legge Stanca). Qui finiscono le limitazioni fatte proprie dalla lettera della legge italiana.

Ferma la previsione, ovvia in diritto sostanziale,  dell’art. 2 che fa salva la possibilità in capo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime della direttiva (si veda anche il considerando 34), la medesima prevede altre clausole di esclusione. All’art. 1 comma 3   esime dall’obbligo di accessibilità i siti web e le applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico (lett. A) e anche considerando 23), e i siti web e applicazioni mobili di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati (lett. B) e anche considerando 25).

Il successivo comma, esime dall’obbligo di accessibilità i formati di file per ufficio “…pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall’ente pubblico interessato” (lett. a) e anche considerando 26), i media “…basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020” e quelli “…basati sulla trasmissione in diretta” (lett. b) e c) e anche considerando 27), le carte e i servizi di cartografia online, “…a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione (lett. d), e anche considerando 29), i contenuti di terzi “…che non sono né finanziati né sviluppati dall’ente pubblico interessato né sottoposti al suo controllo” (lett. e), le riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale “…che non possono essere resi pienamente accessibili a causa (…) dell’incompatibilità delle prescrizioni in materia di accessibilità con la conservazione del pezzo in questione o l’autenticità della riproduzione (ad esempio contrasto); oppure, della non disponibilità di soluzioni automatizzate ed economicamente vantaggiose in grado di estrarre facilmente il testo di manoscritti o altri pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale per trasformarlo in contenuti compatibili con le prescrizioni in materia di accessibilità” (lett. f) e i contenuti di siti web e applicazioni mobili “…considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019″ (lett. h) e anche considerando 32).

Secondo il quinto comma, gli Stati membri possono escludere dall’applicazione “i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d’infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.” (si veda anche il considerando 33 che specifica, tra l’altro, che se i contenuti relativi alle funzioni amministrative essenziali sono in formato accessibile su un altro sito, non ci sarebbe l’obbligo della resa accessibile sul sito della scuola).

Quindi la questione non è chi sia escluso dagli obblighi di accessibilità, perché laddove si fa riferimento all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE e nello specifico a tutte quelle realtà la cui gestione è sottoposta ad un controllo da parte di soggetti pubblici si apre un ventaglio di realtà pubbliche e private che sono vincolate, tra cui banche, assicurazioni e comunque tutte le società produttrici o fornitrici di beni e servizi di qualsiasi tipo che quantomeno siano quotate in borsa. Questo assunto è ancora più cogente se consideriamo che in ogni realtà sono impiegati lavoratori con varie disabilità e che tra i consumatori che hanno bisogno di accedere alle informazioni e ai servizi tramite siti internet o applicazioni su dispositivi mobili le persone con disabilità sono in numero sempre maggiore. Se ciò non bastasse, è dirimente in maniera assoluta il riferimento all’art. 3 della costituzione quanto al diritto di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione di qualunque cittadino, così come, nello specifico, quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, cui si è già fatto cenno. Quindi nessuno è escluso, tanto più che è la stessa direttiva, al considerando 13, che, facendo riferimento alla comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere” che si riallaccia alla Convenzione ONU, pone come obiettivo dell’UE l’eliminazione di tutte le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità in diverse aree tra cui. Ma non solo, l’accessibilità i beni ed i servizi erogati dal settore pubblico.

L’attenzione dell’interprete deve spostarsi su cosa è escluso. Con l’intervento novellatore della legge Stanca del 2018, il legislatore italiano ha tolto il riferimento all’esclusione dall’obbligo per i sistemi  destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. Questa disposizione, oltre a non essere affatto chiara, poneva comunque dei forti dubbi di incostituzionalità soprattutto laddove non si stabiliva espressamente il vincolo di accessibilità per quelle porzioni in cui erano contenute informazioni generiche.

Questo è sicuramente un dato positivo, anche perché il progresso tecnologico fa sì che siano sempre di più i contesti lavorativi e sociali in cui i disabili possono operare e quindi il legislatore si è reso conto se non altro dell’anacronismo di questo dettato. Tuttavia le previsioni normative dell’art. 1 commi 3, 4 e 5 della direttiva e dell’art. 3 comma 2 della legge Stanca sembrano ancora più fumose. Innanzi tutto non si vede la ratio della previsione dell’art. 1 comma 5 della direttiva che sembra del tutto arbitraria, così come appare arbitrario quanto disposto dal comma 4 lett. c) e parzialmente lett. b), perché già da almeno 15 anni le trasmissioni in diretta ed i podcast preregistrati sono prodotti in formato elettronico che può essere reso, laddove non lo sia già, pienamente accessibile.

Negli altri casi, l’impianto prescrittivo sarebbe molto più chiaro e più conforme al quadro di inclusione che sottende a queste norme se si abrogassero semplicemente i commi di cui sopra, facendo solo riferimento al principio dell’onere sproporzionato ex art. 3 ter legge Stanca e art. 5 della direttiva, secondo cui i soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato, inteso come “…un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.” (art. 3 ter comma 2 legge Stanca. L’onere sproporzionato andrà segnalato nella dichiarazione di accessibilità ex art. 3 quater comma 2 lett. a) della legge ed art. 7 comma 1 lett. a) della direttiva. Ove possibile, i soggetti erogatori forniranno una versione alternativa accessibile del contenuto non adattabile (art. 5 comma 4 della direttiva).

Per ulteriori approfondimenti, scrivere a Marco Pronello, marco.pronello@gmail.com