Centro di Documentazione Giuridica: Linee guida sulla riforma del terzo settore, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

E’ stata finalmente avviata la “rivoluzione” del Terzo settore”. Il Governo Renzi ha enunciato rendendole pubbliche le linee guida della riforma che non sarà “blindata” ma aperta alla consultazione online, che è già partita il 13 maggio e si concluderà il 13 giugno 2014, con la predisposizione di un disegno di legge delega da portare in Consiglio dei ministri il 27 giugno prossimo.
In un documento di sette pagine, pubblicato sul sito del Governo, di cui si riporta il testo integrale, è stata delineata l’idea di Terzo settore, che in realtà, “è il primo”.
Secondo il premier Renzi il profit e non profit possono oggi “declinarsi in modo nuovo e complementare per rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso la costruzione di reti solidali nelle quali lo Stato, le Regioni e i Comuni e le diverse associazioni e organizzazioni del terzo settore collaborino in modo sistematico per elevare i livelli di protezione sociale, combattere le vecchie e nuove forme di esclusione e consentire a tutti i cittadini di sviluppare le proprie potenzialità”.
La riforma si prefigge il raggiungimento di tre obiettivi principali:
La costituzione di un nuovo welfare di marcato spessore partecipativo, capace di valorizzare lo straordinario potenziale di crescita e occupazione dell’economia sociale e delle attività svolte dal Terzo settore e di “premiare in modo sistematico con adeguati incentivi e strumenti di sostegno tutti i comportamenti donativi” dei cittadini e delle imprese.
Potenziare il 5 per mille – importante forma di sostegno al non profit – eliminando tra l’altro il tetto massimo di spesa, semplificando le procedure e obbligando i beneficiari a pubblicare online i propri bilanci.
Riformare il Codice Civile, nella parte che riguarda gli enti del non profit; aggiornare la legge 266 del 1991 sul volontariato; rivedere la legge 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale; istituire una Authority del Terzo Settore.
Con l’attuazione di tali punti riformatori si farà decollare l’impresa sociale, promuovendone tra l’altro il relativo fondo, ampliando le categorie di lavoratori svantaggiati, riconoscendo le coop sociali come imprese sociali di diritto. Ancora, dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore.
Si ridisegnerà, dunque, in modo più chiaro l’identità, non solo giuridica, del terzo settore, specificando meglio i confini tra volontariato e cooperazione sociale, tra associazionismo di promozione sociale e impresa sociale, dando inoltre stabilità e ampliamento alle le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore, assicurando la trasparenza, eliminando contraddizioni e ambiguità e fugando i rischi di elusione.

Particolare interesse è la riforma del Servizio civile contenuta nel testo, che con il ddl del 27 giugno, sarà universale, durerà 8 mesi e sarà aperto anche agli stranieri.
Il Governo Renzi propone una modifica all’attuale istituto del Servizio civile. Sarà universale per i giovani tra i 18 e i 29 anni, e accessibile anche agli stranieri.
La differenza rispetto al servizio civile attuale, è che i giovani potranno prestare la propria opera presso tutte le associazioni di volontariato e del Terzo settore in generale non solo presso quelle accreditate.
Nella proposta di riforma del governo il nuovo Servizio civile universale dovrà essere “garantito ai giovani che lo richiedono” e intendano “confrontarsi con l’impegno civile, per la formazione di una coscienza pubblica e civica”. Nel progetto di riforma si prevede l’impiego massimo di 100.000 giovani all’anno per il primo triennio dall’istituzione del Servizio.
I tempi di servizio si ridurranno dagli attuali 12 mesi ad otto eventualmente prorogabili per altri quattro, ciò per consentire ai giovani una esperienza significativa ma che non li tenga bloccati per troppo tempo.
Chi presterà il servizio civile non riceverà più la retribuzione, ma dei benefit analoghi ai crediti formativi universitari; ai tirocini universitari e professionali. Tali benefit riconosceranno al volontario le competenze acquisite durante l’espletamento del servizio.
Si prevede inoltre la stipula di accordi tra le Regioni e le Province autonome con le Associazioni di categorie degli imprenditori, con le associazioni delle cooperative e del terzo settore per facilitare il futuro ingresso sul mercato del lavoro dei volontari e per realizzare tirocini o corsi di formazione
Interessante è anche la possibilità di prestare il servizio in uno dei Paesi dell’Unione Europea avente il Servizio Civile volontario in regime di reciprocità.
Questa proposta di riforma è molto simile a quella presentata dall’U.I.C.I. Onlus nei mesi scorsi ed è senz’altro da valutare positivamente.
Invece ad avviso di chi scrive occorre prestare molta attenzione ai punti 8 e 26 delle linee guida di riforma. Essi sembrano aprire la strada a che le indennità di accompagnamento vengano sostituite da forniture di voucher. Tale possibilità è da valutare negativamente in quanto limiterebbe la libertà di scelta e l’efficacia dell’assistenza e di fatto creerebbe un concreto ostacolo all’inclusione sociale delle persone disabili.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi – Assemblea Ordinaria, di Rodolfo Masto

Autore: Rodolfo Masto

Roma, 8 aprile 2014

Relazione del Consiglio di Amministrazione,

Carissimi amici,
al termine del mandato amministrativo avviato nel gennaio 2010, riteniamo utile richiamare, seppur succintamente, in occasione della presentazione della tradizionale relazione annuale, i fatti più significativi che nel corso dell’ultimo quadriennio hanno condizionato la vita della nostra Federazione, senza comunque trascurare l’analisi degli avvenimenti del 2013 che tanta parte avranno nel futuro della nostra Organizzazione.

Sin dall’inizio di questo incarico, abbiamo navigato in acque tempestose: nella relazione sull’attività del 2010 lamentavamo la decurtazione dei contributi previsti per legge a seguito dell’introduzione da parte del Governo dei tagli lineari ai quali si aggiungeva nel 2011 la rilevazione da parte del Ministero del Welfare, del presunto doppio finanziamento quantificato in euro 1.400.000, oltre interessi, percepiti dalla Federazione nel triennio 2005/2008, per i quali l’Avvocatura dello Stato chiedeva l’immediata restituzione.

A conclusione di un faticoso iter burocratico, siamo riusciti ad ottenere l’accettazione da parte del Ministero del Welfare – a onor del vero particolarmente collaborativo – di un piano di rientro comprendente un periodo di 8 anni (€ 175.000 annuali, oltre interessi), scongiurando così il rischio del blocco delle attività della Federazione.
L’imprevista situazione di crisi è stata affrontata con lucidità. Le attività sono state stabilizzate senza ricorrere a soluzioni drastiche particolarmente dolorose per il personale, garantendo, comunque, qualità e continuità dei servizi erogati e portando avanti progetti di alto valore educativo e culturale.

Non sembri riduttivo per una Istituzione come la nostra – che destina il proprio operato alle persone disabili visive soprattutto nel più delicato momento della vita, quello della crescita – introdurre la presente relazione a partire da dati economici. Crediamo sia imprescindibile farlo, fondamentalmente, per due aspetti. Il primo riconducibile ai dati numerico-quantitativi con i quali siamo obbligati a fare i conti, il secondo legato a sentimenti di fiducia e di soddisfazione rispetto al lavoro svolto.

I Centri di Consulenza Tiflodidattica
La Federazione vanta cinque Centri di Consulenza. Agli storici Centri istituti presso: l’Istituto “Serafico”di Assisi, l’Istituto “Luigi Configliachi” di Padova e l’Unione Italiana Ciechi di Foggia si sono aggiunti in questi anni quello presso il Centro Provinciale “Gino Messeni Localzo” di Rutigliano, in provincia di Bari, e l’Istituto “Florio e Salamone” di Palermo, oggi perfettamente integrati con la più ampia rete esistente che comprende altresì i dodici Centri di Consulenza afferenti alla Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita.
In particolare, i Centri facenti capo alla Federazione prestano servizi di consulenza diretta ad oltre ottocento studenti. Consapevoli delle tante differenze che caratterizzano i servizi scolastici rivolti ai ragazzi non vedenti, spesso legate alla sensibilità dei vari territori, la Federazione e la Biblioteca, per ovvie questioni di equità, hanno cercato di offrire un servizio omogeneo, portando sempre nel cuore il desiderio di aprire nuovi Centri.

La crisi economica ha di fatto impedito la realizzazione di questo alto obiettivo al quale comunque continueremo a guardare con speranza.
A tal proposito, la Federazione e la Biblioteca dovranno sollecitare l’apertura di un Tavolo tecnico, con il Ministero dell’Istruzione, volto a chiarire, in ogni aspetto, il ruolo dei Centri di Consulenza Tiflodidattica, divenuti nei rispettivi territori, presìdi ormai indispensabili per garantire l’offerta del servizio tiflologico agli studenti ciechi e ipovedenti.

Le professioni tiflologiche
La grande confusione esistente intorno alle professioni deputate all’educazione e alla formazione dei ragazzi con disabilità visiva fa crescere l’esigenza, avvertita da tutte le nostre Istituzioni, di riproporre con determinazione il problema di un’unica scuola di metodo riconosciuta da tutti.

Al di là dei compiti che il Ministero dell’Istruzione ha affidato ad alcuni Atenei relativamente all’organizzazione di corsi specifici per insegnanti curriculari e di sostegno, rimane insoluto il problema del riconoscimento giuridico della figura professionale del Tiflologo. L’insostituibile ruolo del Tiflologo nell’educazione e nella formazione degli studenti disabili visivi ripropone l’annoso tema dei profili professionali, oggi più che mai decisivo in considerazione delle tante criticità che vive la scuola e delle inevitabili ricadute che queste hanno nei confronti degli studenti più fragili.

L’IRIFOR, la Biblioteca Regina Margherita e la Federazione hanno recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa che, se dettagliatamente sviluppato, potrebbe costituire il primo passo verso la definizione del problema.

Il Centro di produzione
Il nuovo Centro di produzione di via Mirri, superati i limiti logistici della sede precedente, negli ultimi anni si è dotato, gradualmente, delle più moderne tecnologie che hanno consentito di realizzare progetti innovativi riferiti, in generale, al mondo dell’arte, ed in particolare al tema dell’accessibilità ai siti museali. Tra questi progetti si ricorda la collaborazione intrapresa con i Musei Vaticani che ha condotto al consolidamento dello specifico know-how nel settore della rappresentazione tattile e tridimensionale delle opere architettoniche.
Ricordiamo ancora, in proposito, la sottoscrizione del protocollo di intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, naturalmente, ha aperto nuovi orizzonti all’attività della Federazione.

Tra i tanti progetti realizzati ricordiamo ancora la progettazione e la fornitura dei kit salvavita dati in dotazione a tutti gli aeromobili Alitalia e AirOne.
Sempre nell’ultimo periodo, è proseguita la realizzazione di nuove matrici in resina, più resistenti al termoform.

Ogni anno gli utenti interessati alla fornitura di materiale tiflodidattico sono circa 1.800. In parte le richieste vengono soddisfatte attraverso la modalità del bonus, in parte con l’acquisto.
A breve, il Centro,dovrà affrontare il problema del rinnovo del catalogo per renderlo più aderente alle mutate necessità.

I libri tattili

Dopo l’esperienza del progetto internazionale Tactus, la Federazione ha proseguito l’autonoma realizzazione di libri tattili dedicati alla prima infanzia che tanto interesse hanno suscitato tra le famiglie e tra gli editori specializzati. Da qui l’intervento dell’Associazione Enel Cuore che con un significativo finanziamento ha permesso la creazione di cinque libri tattili, distribuiti gratuitamente in mille copie per ciascun titolo alle nostre Istituzioni, alle ludoteche, Ai reparti pediatrici degli ospedali e alle più importanti biblioteche del Paese.

L’unanime attenzione rivolta ai libri tattili ha portato la Federazione a promuovere la mostra Di che colore è il vento, allestita a Roma presso la Casina di Raffaello. Al di là dell’interesse per i libri tattili, particolare successo hanno riscosso i laboratori organizzati per le tante scolaresche intervenute. Analogo successo è stato registrato a Reggio Emilia presso il Centro Malagutti ed a Bologna presso il Palazzo della Borsa.
Il positivo riscontro ottenuto dalla mostra Di che colore è il vento ha spinto Enel Cuore ad estendere la collaborazione con la Federazione sponsorizzando la mostra laboratorio A spasso con le dita che ha portato finora in dieci città italiane opere e libri ideati da diversi artisti ispirati dalle parole della solidarietà. Questa fase progettuale condotta con Enel Cuore si concluderà a Milano, con l’ultima tappa della mostra A spasso con le dita, indicativamente, nel prossimo mese di maggio e con la pubblicazione di un nuovo libro tattile intitolato Sette stella.

Nel settembre scorso, si è tenuta a Genova la seconda edizione del concorso Tocca a te che premiando ogni anno alcuni prototipi di libri tattili, permette alla Federazione di scegliere le migliori opere da pubblicare.

Nel concludere l’argomento, si evidenzia l’importanza per il nostro Ente di poter accedere quanto prima ai finanziamenti destinati all’editoria speciale che favorirebbe l’ulteriore sviluppo di questo settore.

Innovazione e Ricerca
Nell’ambito della Ricerca si è dato avvio al progetto Tiflopedia finalizzato alla raccolta su piattaforma, di dati, informazioni e contenuti sui servizi e sui saperi che costituiscono il patrimonio culturale dei non vedenti nel nostro Paese a partire proprio dai tesori custoditi dalle Istituzioni federate.

Tiflopedia non costituisce una mera raccolta documentale, ma nasce con l’obiettivo di coinvolgere i tiflologi, ancora in servizio e non, che sono da tempo testimoni attivi del progresso culturale e sociale dei cittadini con disabilità visiva.

L’innovazione in questo contesto potrebbe essere favorita dall’iscrizione della nostra Istituzione nel registro degli Enti di Ricerca presso il Ministero dell’Istruzione, in grado di offrire nuove opportunità anche sotto il profilo dei finanziamenti.

I temi del lavoro
In questo settore la Federazione e le Istituzioni federate dovranno supportare l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sia a livello centrale che periferico -, affinché le prerogative previste dalle leggi 113/1985 e 68/1999 siano salvaguardate.

Vivendo oggi un periodo di grave crisi occupazionale, il nostro mondo, che deve pretendere la rigorosa applicazione delle norme previste per l’avviamento obbligatorio al lavoro, nel contempo è chiamato a promuovere azioni di crescita culturale volte a far superare i pregiudizi che il comparto imprenditoriale ancora nutre nei confronti delle persone con disabilità visiva.

In riferimento al mondo dell’impresa, le Istituzioni federate sono tenute a ricoprire due ruoli: il primo inerente il settore della formazione che, accanto all’organizzazione dei tradizionali corsi, deve recuperare i principi della legge Salvi e senza indugio programmare i corsi dedicati alle nuove professioni; l’altro, essendo le nostre Istituzioni vere e proprie Aziende, consistente nell’offrire ai nostri ragazzi appena diplomati o laureati mirati progetti di tirocinio che permetterebbero agli stessi di vantare, al momento della ricerca di lavoro, effettive e consolidate esperienze.

Mobilità ovvero libertà

Nel processo di formazione, inteso nella sua accezione più ampia, la mobilità nelle persone con disabilità visiva assume importanza vitale. Di fronte a una realtà che vede il nostro Paese fra quelli che hanno investito meno per il superamento delle barriere architettoniche, sia per mancanza di risorse finanziarie che per oggettivi limiti di intervento dovuti al rilievo storico ambientale dei nostri centri cittadini, la libera circolazione delle persone non vedenti e ipovedenti risulta particolarmente compromessa.

Alla luce di ciò, mentre appare evidente la necessità di continuare a sostenere con slancio le attività degli Enti interessati all’addestramento dei cani guida, come, ad esempio, il Centro Regionale Helen Keller di Messina, è determinante che tutte le nostre Istituzioni prevedano l’organizzazione di corsi di mobilità e orientamento non più a carattere occasionale, ma ordinamentale, inseriti cioè, in un contesto di servizio erogato con continuità.

La Federazione dovrà altresì offrire pieno sostegno all’Unione nel promuovere progetti tecnologicamente avanzati, testandone l’affidabilità, miranti alla migliore mobilità dei ciechi.

Progetti che abbiano la caratteristica dell’innovazione insieme a quella della reale applicabilità, vagliate appunto da organismi che, grazie alla riconosciuta autorevolezza e competenza, siano in grado di valutarne la concretezza e fattibilità.

Politiche di prevenzione

Considerato il ruolo rilevante delle politiche a sostegno della prevenzione della disabilità visiva, in questi anni la Federazione ha sempre condiviso pienamente le campagne di divulgazione e sensibilizzazione condotte dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, in accordo con il Ministero della Salute. Tale specifica collaborazione dovrà ulteriormente essere sviluppata anche attraverso la valorizzazione dei numerosi contatti che la Federazione ha instaurato nel corso degli anni con gli Istituti scolastici di tutto il Paese.

Plurihandicap

L’eco dell’ultimo convegno organizzato ad Assisi su questa realtà è ancora vivissima, segno di una situazione che diventa ogni giorno più grave e che un’ Istituzione come la nostra non può assolutamente sottovalutare. Le conseguenze della crisi economica incidono pesantemente soprattutto su questo settore che da una parte registra un rallentamento nell’erogazione dei servizi e dall’altra annota un costante aumento del numero di bambini interessati da pluridisabilità. Al di là dei vari gradi di disabilità, è indispensabile, per definire una corretta metodologia di intervento, tenere presenti le più recenti informazioni provenienti dal mondo della medicina prenatale e pediatrica che segnalano l’incremento delle nascite pretermine che associano molto spesso condizioni di pluridisabilità.

Definitivamente superato l’orientamento di rispondere a questo bisogno solo attraverso l’azione di pochi centri specializzati, la nostra Federazione deve promuovere la prioritaria creazione di specifici servizi di prossimità in grado di non allontanare, per quanto possibile, i ragazzi dalle loro famiglie. Per raggiungere questo obiettivo il ruolo delle nostre Istituzioni risulta strategico per la possibilità di costituire una rete che si avvalga delle esperienze e delle professionalità maturate presso realtà già specializzate come quelle, ad esempio, dell’Istituto “Serafico” di Assisi, l’Istituto “Rittmeyer” di Trieste e l’Istituto “David Chiossone” di Genova.
Nel rispetto dei ruoli, superando miopi pregiudizi e campanilismi, per questa finalità potrebbe essere strategico istituire rapporti formali anche con la Lega del Filo d’oro.

Il Centro polifunzionale di alta specializzazione

Trascorsi otto anni dall’erogazione da parte del Ministero dell’Interno del primo finanziamento per il Centro polifunzionale di alta specializzazione, previsto dalla legge 28/12/2005, n. 278, è ormai tempo di pervenire ad una chiara definizione.
A tal proposito è doveroso ribadire che questa Federazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 3, della norma sopracitata ha sempre puntualmente rendicontato al Ministero competente circa la corretta gestione della pratica.

Al di là delle responsabilità circa i ritardi, ascrivibili al Comune di Roma e alla Regione Lazio, che più volte hanno garantito per iscritto, al Presidente Nazionale dell’Unione, Tommaso Daniele, la rapida soluzione del problema riferito, ricordiamolo, alla disponibilità del terreno, oggi nuove norme inserite nelle varie leggi di stabilità impongono decisioni in tempi brevissimi.

Le scelte fin qui assunte sono state prese sempre in perfetta sintonia con la Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Governare il presente significa, oggi, avviare una rapida interlocuzione con il Ministero dell’Interno, sempre particolarmente collaborativo, affinché la risorsa dei 5.000.000 di euro, tanto preziosa soprattutto in questi momenti di grave crisi, possa comunque essere impegnata a favore dei cittadini ciechi e ipovedenti.

Anziani

Il convegno Occhio della mente, tenuto a Genova negli anni scorsi, ha conferito il giusto rilievo alle prestazioni specialistiche erogate da tante Istituzioni federate in favore dei cittadini anziani con disabilità visiva. Nell’occasione, geriatri, oculisti e sociologi hanno evidenziato quanto il problema degli anziani portatori di handicap visivo non sia limitato al numero di persone entro il quale abitualmente identifichiamo la cecità, ma, a seguito dell’innalzamento dell’aspettativa di vita, molto più ampio, tanto da dover predisporre servizi specialistici anche nelle RSA non dedicate.

Nella circostanza, i responsabili delle nostre RSA, al di là delle dimensioni, hanno messo a punto un prontuario di buone prassi poi adottato dal Ministero della Salute.
Questo importante risultato deve indurre la Federazione a riproporre la problematica degli anziani nel futuro, facendo tesoro delle diverse esperienze maturate dalle Istituzioni federate.

Il ripensamento da parte del Governo intorno alla questione del Titolo V – che potrebbe riportare, almeno parzialmente, a livello centrale le competenze del comparto socio-assistenziale, oggi delegate alle Regioni – vedrebbe accresciuto il ruolo della nostra Associazione anche in questo settore, poiché essa potrebbe costituire lo strumento attraverso il quale si andrebbe a richiedere al Ministero della Salute l’applicazione di parametri omogenei nella definizione delle abilità residue utile per il corretto riconoscimento economico della quota sanitaria.

Il nuovo Statuto

A seguito del definitivo pronunciamento nel merito dello stato giuridico della Federazione da parte del Ministero dell’Istruzione, nel luglio scorso, in occasione dell’Assemblea Federale tenutasi a Trieste, si è approvato il nuovo Statuto che ha sancito la natura privatistica della nostra Istituzione. Dopo l’espletamento delle pratiche notarili, nel mese di settembre si è provveduto ad informare l’Agenzia delle Entrate di Roma, che ne ha preso atto, circa l’adozione del nuovo Statuto contenente le norme necessarie all’iscrizione nel registro delle Onlus.

Successivamente si è intrapreso l’iter presso la Prefettura di Roma finalizzato alla iscrizione della Federazione nel registro delle persone giuridiche. Nel febbraio scorso la Prefettura ha chiesto di integrare lo Statuto con le norme previste dall’art. 20 del codice civile in materia di quorum nel caso di assemblee straordinarie. Il Consiglio di Amministrazione in forza della delega conferita nel corso dell’ultima Assemblea ha provveduto, con specifica delibera, ad apportare allo Statuto la modifica richiesta, provvedimento che questa Assemblea oggi è chiamata a ratificare.

Uno sguardo al futuro

Supportata da una grande idealità che trova sintesi nell’azione quotidiana delle Istituzioni federate impegnate ogni giorno con coraggio nel superamento di piccole e grandi difficoltà che spesso ne minano persino l’esistenza, la Federazione deve superare il momento contingente per essere da traino a tutto il settore affinché, attraverso lungimiranti azioni di rete, anche improntate alla solidarietà, ciascuna realtà ritrovi la consapevolezza del proprio ruolo nel superiore interesse dei ciechi e degli ipovedenti i quali, nel faticoso cammino verso l’inclusione possibile, devono percepire le nostre Istituzioni come imprescindibili strumenti di promozione culturale e di riscatto.

Per raggiungere questo obiettivo la Federazione dovrà affrontare con decisione il rinnovamento della propria organizzazione, definendo altresì le questioni di carattere logistico – come ad esempio l’accorpamento delle sedi romane mediante l’acquisto di un unico immobile in grado di ospitare gli uffici, il Centro di Produzione ed una piccola foresteria – ispirandosi a criteri di efficienza-efficacia e mirando alla ottimizzazione delle risorse esistenti e alla ricerca di nuove fonti di finanziamento. In particolare, riguardo i contributi economici, oltre alla salvaguardia di quelli pubblici previsti, sarà opportuno, seguendo l’esempio di alcune Istituzioni federate come quella dell’Istituto “Rittmeyer” di Trieste, porre grande attenzione ai fondi comunitari, sviluppando accordi finalizzati con Istituzioni europee del settore.
Ovviamente, poiché i progetti europei riguarderanno servizi, per la loro realizzazione il ruolo delle Istituzioni federate sarà strategico.

Analogamente, tenendo presente la felice esperienza condotta con l’Associazione Enel Cuore, sarà necessario rivolgere attenzione ai possibili finanziamenti di natura privata sviluppando opportune politiche fundraising.

Carissimi, abbiamo cercato di tradurre in questa breve relazione quattro anni di fervente attività, aprendo una finestra sull’immediato futuro, certi che gli obiettivi prefissati non rientrano nel libro dei sogni, ma siano conquiste alla portata della nostra Federazione che, recuperando autonomia politica e capacità progettuale, sarà in grado di rafforzare l’immagine positiva conquistata in tanti anni di attività. Il contributo del lavoro di tutti potrà farci raggiungere la meta.

In conclusione, mentre ci apprestiamo a chiedere il vostro giudizio riteniamo doveroso ringraziare tutti i collaboratori della Federazione e assicurandovi che qui c’è stato l’impegno di tutti e se in qualcosa abbiamo mancato, così come diceva il poeta, “certo non s’è fatto apposta”.

 

 

Torino: l’U.N.I.Vo.C. cerca volontari, di Lorenzo Montanaro

Autore: Lorenzo Montanaro

Un aiuto silenzioso ma insostituibile per i disabili visivi

Attraversare la strada, prendere un autobus o un treno, fare la spesa in un supermercato, andare dal medico, in banca, alla posta o anche solo fare una passeggiata: ecco alcune attività che un vedente svolge in modo automatico e forse senza attribuire loro grande importanza. Ma per chi non vede queste semplici azioni sono in realtà tutt’altro che semplici, possono nascondere ostacoli difficili da superare, qualche volta insormontabili. Ecco allora l’importanza dell’U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), associazione che, grazie a una rete di volontari, offre accompagnamento ai disabili visivi, soprattutto ai più soli. Per portare avanti la sua insostituibile attività, la sezione torinese U.N.I.Vo.C. è alla ricerca di nuovi volontari, persone che vogliano condividere questo straordinario progetto di solidarietà e di incontro.

Nata ad Assisi nel 1992, l’associazione U.N.I.Vo.C. organizza un’attività di accompagnamento personale e gratuito a favore dei ciechi e più in generale dei minorati della vista. E’ presente su tutto il territorio nazionale con circa 60 sezioni provinciali e 3.500 soci volontari. Non ha fini di lucro (nemmeno indiretto). Ha come unico obiettivo il superamento degli ostacoli che impediscono la piena integrazione sociale, culturale e lavorativa dei disabili visivi. L’opera dei volontari, dunque, non si limita a un semplice disbrigo di faccende quotidiane, ma è orientata all’amicizia, alla condivisione e alla vicinanza (soprattutto con le persone che, per varie ragioni, trascorrono da sole gran parte della giornata). Possono diventare soci U.N.I.Vo.C i cittadini maggiorenni che facciano domanda di adesione, impegnandosi a condividere obiettivi e finalità dell’associazione e a destinare una parte del loro tempo libero al volontariato.

A Torino l’U.N.I.Vo.C. si trova presso la sede dell’UICI (Unione italiana Ciechi e Ipovedenti), in corso Vittorio Emanuele II 63. Gli interessati possono telefonare al numero 011 53 55 67 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo univocto@univoc.it. Per maggiori informazioni è anche possibile consultare il sito www.uictorino.it
Ufficio Stampa: Lorenzo Montanaro: 333 447 99 48 – ufficio.stampa@uictorino.it – lorenzo.montanaro@gmail.com

Centro di Documentazione Giuridica: Il Tar Lazio dichiara illegittime le verifiche straordinarie dell’Inps, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Una sentenza storica per le persone con disabilità. Il Tar Lazio dichiara illegittime le verifiche straordinarie dell’Inps. L’Ente di previdenza per stanare i falsi invalidi, ha leso i diritti dei veri invalidi. La recente sentenza del 9 aprile n. 3851/2014 conclude un procedimento avviato nel 2011 dall’Anffas Onlus con l’intervento ad adiuvandum della Fish che ha posto sotto accusa una serie di messaggi e circolari con cui l’INPS, fra il 2011 e il 2012, ha disciplinato i controlli dei Piani straordinari di verifica sui cosiddetti “falsi invalidi” per 500 mila persone.
La sentenza riconosce che le modalità adottate dall’INPS per le verifiche straordinarie sono state illegittime e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità sconfessando ancora un volta i dati forniti dall’Istituto in materia.
Il TAR del Lazio analizza e contesta l’illegittimità di una serie di Circolari Amministrative dell’INPS che nel corso degli anni hanno di fatto alterato le regole, non prevedendo, ad esempio, nelle commissioni di verifica straordinaria (quindi non nella sede originariamente preposta alle certificazioni e alle revisioni, ossia l’ASL), la presenza di un medico specialista in rappresentanza delle persone con disabilità intellettiva.
Il Tar ha infatti appurato che è mancata la tutela alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale poiché mentre i medici nominati dall’Anffas erano presenti nelle Commissioni ASL, questi erano di fatto esclusi dalle verifiche straordinarie dell’INPS, lasciando prive di specifica tutela le persone con tali tipologie di disabilità.
Inoltre, anche accolto i rilievi circa la non equiparabilità tra le visite di revisione ordinaria, di competenza prioritaria della Commissione ASL (primo punto di riferimento territoriale per il Cittadino), e quelle straordinarie di competenza esclusiva dell’INPS. Con tale modalità imposta dall’INPS, infatti, è stata impedita la visita presso le Commissioni Asl più vicine al Cittadino, costringendolo per la revisione ordinaria anche a trasferimenti di decine e decine di chilometri da casa e non garantendo quel doppio controllo che evitasse le sviste di una sola commissione.
La sentenza ha messo in luce che dal 2012 l’Inps ha incluso nelle verifiche straordinarie non solo le condizioni di invalidità, ma anche quelle di handicap (ex Legge 104/1992) senza averne una copertura normativa per farlo (giunta solo a fine 2012) e ha pienamente chiarito che si sono usate, almeno fino al 2013, le visite di verifica straordinaria per degli scopi che la norma statale non riconosceva: eliminare certificazioni per lo stato di handicap che erano e sono cosa ben diversa da quelle per riconoscere l’invalidità civile e le relative provvidenze economiche.
L’operato dell’Inps ha di fatto dato luogo ad un lungo periodo di illegalità durante il quale il conteggio delle pensioni revocate o riviste è stato arbitrario. Il numero delle revoche, alla fine dei controlli “straordinari”, è risultato artificiosamente elevato in quanto sono state sommate anche le posizioni già considerate rivedibili e destinate a revoca. I dati finali, resi noti in questi anni dall’INPS sull’ incidenza dei cosiddetti “falsi invalidi” sono dunque di fatto “gonfiati” e forieri solo di costi per l’Amministrazione, che sembrano addirittura aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro, come da denuncia dell’Anfas a seguito della sentenza.
Al momento è opportuno che le Associazioni di disabili approfondiscano in maniera congiunta gli effetti diretti che la sentenza potrà avere sui disabili che si sono visti revocare le provvidenze economiche in forza di disposizioni amministrative dichiarate illegittime. La pronuncia del Tar infatti non solo mette in discussione le modalità delle verifiche già realizzate ma pone seri dubbi anche su quelle successive al 2012.
Sarebbe forse il momento giusto per richiedere interventi normativi che possano riformare chiarificandone una volta per tutte l’iter dell’intero sistema di accertamento di invalidità civile, stato di handicap e disabilità che è ormai obsoleto, farraginoso ed inefficiente.
Alla luce della recente sentenza sembra doveroso voltare pagina e porre finalmente fine all’ignobile demonizzazione degli invalidi perseguendo con serietà i veri truffatori.
Per l’importanza dell’argomento trattato si riporta il testo integrale della sentenza.
sentenza n. 3851/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso integrato da motivi aggiunti n.5186 del 2011 proposto dall’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (A.N.F.F.A.S.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Sandulli, Andrea Trotta e Gianfranco De Robertis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Andrea Trotta in Roma, piazza della Libertà, 10;
contro
– l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Riccio, Gaetano De Russo, Daniela Anziano, Lidia Carcavallo e Francesca Ferrazzoli ed elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;
– il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, sono per legge domiciliati;
nei confronti di
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (A.N.M.I.C), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus (U.I.C), Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi Onlus (E.N.S.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Fish Onlus, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Bardini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D’Aquino, 116;
per l’annullamento:
con il ricorso introduttivo:
a) del messaggio INPS n.6763 del 14.3.2011 avente ad oggetto “l’invalidità civile – accertamento sanitario delle prestazioni a scadenza. Nuove modalità gestionali ed operative” nella parte in cui disciplinando le visite dei verbali di invalidità civile che scadranno tra il 1° luglio 2011 ed il 31 dicembre 2011:
a1) non si prevede per un cittadino che ha una certificazione di invalidità civile, cecità civile o sordità civile la possibilità di richiedere l’esonero per tabulas dell’eventuale visita di revisione, anche laddove ricorrano i requisiti di cui al DM 2.8.2007;
a2) si prevede che le visite di revisione ordinaria siano fatte solo presso i Centri Medico Legali INPS senza prevedere, invece, la visita in prima battuta presso le Commissioni ASL;
a3) non si prevede la partecipazione dei medici rappresentanti di categoria, afferenti le Associazioni Anffas, Anmic, Uic, Ensm nelle commissioni istituite per verificare la persistenza dell’invalidità civile;
a4) si fanno rientrare le visite di revisione ordinaria ( ossia quelle da fare per scadenza del primo verbale di invalidità) in quelle 250.000 verifiche straordinarie che l’INPS deve fare nel corso del 2011 ai sensi dell’art.20 della L. 102/2009;
b) del successivo messaggio INPS n.8146 del 5.4.2011 che rispetto al precedente Messaggio 0761/2011 ha previsto che le Commissioni di verifica straordinaria della persistenza dei requisiti sanitari per l’invalidità civile siano integrate volta per volta, solo da un medico rappresentante delle Associazioni Anmic, Uic, Ens, senza la previsione del medico rappresentante dell’associazione Anffas;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
con il primo atto di motivi aggiunti:
d) della nota INPS del 15 novembre 2011 notificata in data 21 novembre 2011;
con il secondo atto di motivi aggiunti:
e) del messaggio INPS n.6796 del 19 aprile 2012 avente ad oggetto ” Programma di verifiche straordinarie da effettuare nell’anno 2012 nei confronti dei titolare dei benefici di invalidità civile, sordità civile ed handicap”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS e degli intimati Ministeri;
Visto l’intervento ad adiuvandum proposto da Fish Onlus (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Bardini presso il cui studio legale in Roma, Via San Tomamso d’Aquino n.116, è elettivamente domiciliata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame l’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (A.N.F.F.A.S.) ha impugnato i messaggi, in epigrafe indicati, nelle parti, pure in epigrafe descritte, con cui l’INPS ha fornito alle proprie strutture territoriali le istruzioni relative alle nuove modalità gestionali ed operative da osservare per i procedimenti di verifica della permanenza dello stato invalidante finalizzata alla conferma delle prestazioni patrimoniali riconosciute in favore dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità, cecità civile ed handicap.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell’art.118 u.c. della Costituzione per mancata consultazione delle Associazioni di categoria. Violazione D.M. 387/1991 nonché dei principi desumibili dalla Circolare n.131/2009 in tema di partecipazione al procedimento delle associazioni di categoria. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
2) Violazione della L. n.295/1999 e del DM 387/1991 che regolano la visita per la revisione ordinaria. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento per le persone con patologie intellettive e/o relazionali rispetto al primo riconoscimento per mancanza della rappresentanza Anffas; disparità di trattamento per le persone con patologie intellettive e/o relazionali rispetto alle altre persone afferenti altri tipi di patologia per mancanza di rappresentanza Anffas nelle revisioni ordinarie e verifiche straordinarie;
3) Violazione art.6, comma 3, della L. n.80/2006 e DM 2 agosto 2007 per mancata previsione di un esonero precedente la visita di revisione. Contraddittorietà rispetto al messaggio INPS n.12727/2007. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo. Illogicità della motivazione in merito alle valutazioni di esonero antecedente la visita. Contraddittorietà dell’azione amministrativa tenuta dall’Istituto rispetto alle visite di verifica straordinaria.
Successivamente l’Associazione ricorrente ha proposto due atti di motivi aggiunti; con il primo dei suddetti atti ha impugnato la nota del 15 novembre 2011 con cui l’istituto resistente, nel rispondere ad una nota dell’A.N.F.F.A.S., ha fatto presente che avrebbe continuato ad utilizzare per i casi di prestazioni a scadenza lo strumento della verifica straordinaria, almeno sino a quando non sarà disponibile l’utilizzo di modalità di trasmissione telematica dei verbali e la relativa cooperazione applicativa, deducendo le seguenti censure:
4) Illegittimità derivata;
5) Violazione artt.2, 3 e 97 della Costituzione; Violazione art.20 del D.L. n.78/2009 convertito in L. n.102/2009. Violazione accordo quadro sancito in data 29 aprile 2008 tra Ministero del Lavoro e Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’affidamento della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile; Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità dell’azione amministrativa, sproporzionatezza nonché per violazione dei principi in tema di affidamento, buona fede e divieto di abuso del diritto;
6) Violazione della L. n.295/1990 e del DM n.387/1991 che regolano la visita per la revisione ordinaria. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Difetto di istruttoria, disparità di trattamento per le persone con patologie intellettive e/o relazionali rispetto al primo riconoscimento per mancanza della rappresentanza A.N.F.F.A.S., disparità di trattamento per le persone con patologie intellettive e/o relazionali rispetto alle altre persone afferenti altre tipi di patologia per mancanza di rappresentanza A.N.F.F.A.S. nelle revisioni ordinarie e verifiche straordinarie;
7) Violazione art.6, comma 3, della L. n.80/2006 e del DM 2 agosto 2007 per mancata previsione di un esonero precedente la visita di revisione. Contraddittorietà rispetto al messaggio INPS n.12727/2007. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento. Illogicità della motivazione in merito alla valutazione di esonero antecedente la visita. Contraddittorietà dell’azione amministrativa tenuta dall’Istituto rispetto alle visite di verifica straordinaria (Circ 76/2010).
Con il secondo atto di motivi aggiunti ha infine impugnato il Messaggio INPS n.6796/2012 avente ad oggetto “Programma di verifiche straordinarie da effettuare nell’anno 2012 nei confronti dei titolari dei benefici di invalidità civile, sordità, cecità civile ed handicap, deducendo le seguenti doglianze:
8) Illegittimità derivata;
9) Violazione della legge n.295/1990 e del DM n.387/1990 che regolano la visita per la revisione ordinaria. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento per le persone con patologie intellettive e/o relazionali rispetto al primo riconoscimento per mancanza della rappresentanza A.N.F.F.A.S.. Disparità di trattamento per le persone con patologie intellettive e/o relazionali rispetto alle altre persone altri tipi di patologie per mancanza di rappresentanza A.N.F.F.A.S. nelle revisioni ordinarie e verifiche straordinarie;
10) Violazione artt.2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione art.20 del D.L. n.78/2009 convertito nella legge n.102/2009. Violazione artt. 3 e 4 della L. n.104/1992 e dell’art. 1 della L. n.295/1990. Difetto assoluto di potere. Incompetenza.
Si è costituito l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale prospettando in primis l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del proposto gravame e dei due atti di motivi aggiunti e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.
Si sono costituiti gli intimati Ministeri confutando genericamente la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Ha proposto intervento ad adiuvandum la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (Fish Onlus) sostenendo la fondatezza delle dedotte censure e concludendo per l’accoglimento delle stesse.
Alla pubblica udienza del 26.3.2014 il ricorso è stato assunto in decisione.
In proposito va previamente rilevato che non è suscettibile di favorevole esame l’eccezione con cui l’Istituto resistente ha prospettato che l’associazione ricorrente non avrebbe alcun interesse alla definizione della presente controversia per non aver impugnato il messaggio n.9302 del 7 giugno 2013 con cui l’INPS, nel fornire istruzioni alle strutture territoriali per la gestione dei procedimenti relativi all’avvio del programma di verifiche straordinarie per l’anno 2013, ha confermato le modalità procedurali descritte negli impugnati messaggi.
Al riguardo, come chiarito dall’associazione ricorrente in sede di discussione orale, la mancata impugnativa del messaggio del 2013 sarebbe dipesa unicamente dalla circostanza che l’Istituto resistente non ha proceduto a pubblicare sul proprio sito internet il suddetto messaggio né ha pubblicizzato sul medesimo sito l’avvenuta adozione dello stesso e neppure lo ha depositato in giudizio, per cui, non essendo stata in alcun modo provata la conoscenza da parte di A.N.F.F.A.S. del suddetto messaggio, la prospettata eccezione deve essere rigettata.
Il Collegio prima di passare all’esame nel merito delle dedotte doglianze ritiene necessario precisare i termini della presente controversia.
Innanzitutto deve essere evidenziato che nell’ambito delle verifiche la normativa vigente in materia di riconoscimento dell’invalidità civile prevede due tipologie di revisioni.
Il primo tipo di revisione, denominata ordinaria, si riferisce ad ogni accertamento medico che successivamente all’attribuzione dello stato di invalidità civile è diretto a verificare la perdurante persistenza dei requisiti di carattere sanitario; la seconda tipologia di revisione, definita straordinaria, ha ad oggetto l’attività di verifica intesa ad accertare la permanenza ( o nel caso dei falsi invalidi l’effettiva sussistenza) nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile.
Relativamente a tale ultima tipologia, per quel che interessa la presente controversia, l’art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito nella L. n.102/2009 ha previsto che ” per il triennio 2010/2012 l’INPS effettua con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente e in aggiunta all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
Relativamente alla revisione ordinaria sotto il profilo procedurale, giusta quanto stabilito dalla circolare INPS n.131/2009, è stato previsto:
I) lo svolgimento di una prima fase presso le Commissioni mediche istituite presso le ASL, le quali dovevano essere integrate, giusta l’art.1, comma 5, del DM n.387/1991, con medici rappresentanti degli enti esponenziali delle categorie di invalidi ( tra cui l’Associazione ricorrente) nonché da un medico dell’INPS come componente effettivo (art.20 de D.L. n.78/2009);
II) il suddetto accertamento poteva concludersi con:
A. giudizio medico-legale espresso all’unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS;
B. giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione;
III) nel primo caso, qualora il Responsabile del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire l’immediata validazione del verbale, l’iter successivo è identico a quello previsto al punto B per i verbali con giudizio medico-legale espresso a maggioranza;
IV) nella seconda fattispecie l’INPS sospende l’invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente può, entro dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni. La visita è effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (A.N.M.I.C., E.N.S., U.I.C., A.N.F.F.A.S.) e dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge.
Relativamente alla composizione delle commissioni competenti per le verifiche straordinarie, è pacifico, giusta quanto previsto dal messaggio INPS impugnato con il primo atto di motivi aggiunti, che tale organo originariamente composto esclusivamente da due medici dell’INPS è stato successivamente integrato da sanitari espressioni delle associazioni di tutela della disabilità, con esclusione dei medici designati dall’associazione ricorrente.
Così precisato il quadro normativo la prima questione oggetto della presente controversia riguarda la legittimità dell’esclusione dalle commissioni straordinarie dei medici designati da A.N.F.F.A.S..
A sostegno della contestata esclusione l’INPS ha richiamato il disposto dell’art.10 del d.l. n.203/2005 convertito con modificazioni nella l. n.248/2005 il quale stabilisce che “L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana dei ciechi e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti”.
Al riguardo il Collegio osserva che:
a) l’invocata disposizione non è stata ritenuta dal resistente Istituto preclusiva della partecipazione, come componenti delle commissioni INPS competenti per la verifica ordinaria, dei medici designati dall’A.N.F.F.A.S;
b) la composizione delle suddette commissioni è stata, infatti, disciplinata dalla citata circolare INPS n.131/2009, la quale ha previsto che del suddetto organo potesse far parte, oltre ad un medico INPS, anche un medico espressione sia delle Associazioni odierne controinteressate che di A.N.F.F.A.S.;
c) in tale contesto è palese, quindi, la contraddittorietà dell’operato dell’INPS il quale, andando in contrario avviso rispetto a quello che aveva autonomamente stabilito per la composizione delle commissioni competenti per le verifiche ordinarie, ha immotivatamente escluso i medici A.N.F.F.A.S. dalle commissioni straordinarie senza che sussistessero valide ragioni che potessero giustificare una simile scelta, tenuto conto, altresì, che il quadro normativo di riferimento era lo stesso, atteso che il legislatore non aveva dettato per la composizione dei suddetti organi una specifica normativa.
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la doglianza, dedotta sia in via principale che con i motivi aggiunti, con cui è stata contestata l’illegittimità dell’esclusione dei medici designati dall’A.N.F.F.A.S. deve essere accolta.
Pure fondata è l’altra censura, sempre prospettata sia in via principale, che con entrambi i motivi aggiunti, con cui l’Associazione ricorrente ha contestato l’operato dell’INPS, il quale, alla luce delle difficoltà emerse in relazione all’incapacità delle commissioni ASL di provvedere tempestivamente in prima istanza all’attuazione delle verifiche ordinarie di loro competenza, ha disposto che anche tali tipologie di verifiche fossero effettuate con le stesse modalità previste per le verifiche straordinarie.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente tale modus operandi determinava un duplice ingiusto effetto atteso che ” l’Istituto ometteva un passaggio prescritto dalla legge come necessario e utilizzava uno strumento di controllo sull’attività ordinaria come normale esercizio di quest’ultima, così tagliando il momento necessario di controllo”.
Al riguardo il Collegio, pur condividendo le ragioni che hanno indotto l’INPS a bypassare l’intervento delle commissioni ASL, atteso che le difficoltà operative delle stesse di procedere in prima istanza alle verifiche ordinarie di propria competenza avrebbero determinato una sospensione del pagamento delle indennità civili a favore dei soggetti che non erano stati sottoposti alle suddette verifiche per cause non imputabili agli stessi, sottolinea che tali difficoltà non potevano in nessun modo legittimare l’assorbimento delle verifiche ordinarie in quelle straordinarie, tenuto conto che:
I) per ovviare alle difficoltà operative delle Commissioni ASL era sufficiente fare eseguire direttamente le suddette visite dalle Commissioni mediche presso l’INPS composte secondo le modalità indicate dalla circolare n.131/2009;
II) il resistente Istituto non ha in alcun modo evidenziato che le Commissioni INPS ordinarie e quelle straordinarie avessero differenti poteri nell’accertare e nel valutare la permanenza dei presupposti che davano titolo ai benefici dell’invalidità civile;
III) si sarebbe evitato il vulnus denunciato dall’associazione ricorrente per i disabili dalla stessa tutelati, in quanto, alla luce della contestata diversità di composizione delle Commissioni straordinarie, dalle quali erano esclusi i medici designati dall’A.N.F.F.A.S., l’assorbimento delle verifiche ordinarie in quelle straordinarie avrebbe determinato una minore tutela per le persone con patologie intellettive e/o relazionali;
IV) né risulta idoneo per inficiare la fondatezza di tale conclusione il rilievo INPS secondo cui i soggetti con simili forme di patologie potevano farsi assistere davanti le Commissioni straordinarie da medici di loro fiducia, atteso che una tale forma di garanzia opera su un piano diverso rispetto a quella conseguente alla partecipazione dei medici A.N.F.F.A.S. alle Commissioni straordinarie.
Ciò considerato, pertanto, la doglianza in trattazione va accolta.
Da rigettare è, invece, la censura, con cui si lamenta che la prassi operativa posta in essere dal resistente Istituto nell’effettuare le visite ordinarie di revisione avrebbe determinato la soggezione a tali visti di soggetti che, giusta quanto previsto dal DM 2 agosto 2007, ne dovevano essere esclusi.
Al riguardo, come illustrato dal resistente Istituto sia la prassi operativa sia gli atti adottati per disciplinare la procedura de qua (circolare n.76 del 2010) ha annoverato tra i soggetti esclusi dalle verifiche straordinarie i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007, ai quali è già stato applicato il suddetto decreto.
Suscettibile di favorevole esame è infine la doglianza prospettata avverso il messaggio dell’INPS n.6796/2012, il quale nell’avviare il programma di verifiche straordinarie per l’anno 2012 ha disposto che il suddetto programma di verifiche avrebbe ricompreso altresì l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge anche per i soggetti portatori di handicap, per violazione dell’art.10 comma 2, del D.L. 78/2009 convertito nella L. n.122/2010.
Al riguardo deve essere evidenziato che:
I) la menzionata disposizione stabilisce che ” Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile”;
II) come chiarito dall’associazione ricorrente, non contestata sul punto, l’accertamento dello stato di handicap attiene a profili diversi rispetto alle implicazioni economiche connesse al riconoscimento dell’invalidità civile, pertanto, le verifiche straordinarie previste dalla menzionata disposizione non potevano estendersi ai soggetti de quibus;
III) la fondatezza di tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che l’inclusione dei soggetti portatori di handicap nel programma di verifiche straordinarie è stata esplicitamente prevista solamente con l’art. 1, comma 109, della L. n.228/2012 il quale ha stabilito che ” l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.”
In definitiva il proposto gravame va accolto relativamente:
a) alla mancata inclusione tra i componenti delle Commissioni straordinarie di un medico designato dall’A.N.F.F.A.S.;
b) alla contestata prassi dell’INPS, disposta con i gravati provvedimenti, in forza della quale le verifiche ordinarie sono state effettuate dalle Commissioni competenti per le verifiche straordinarie;
c) all’inclusione dei soggetti portatori di handicap nel programma di verifiche straordinarie per gli anni 2009-2010 e 2011.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5186 del 2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla i gravati provvedimenti giusta quanto specificato in motivazione.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 (seimila/00) così suddivisi:
– Euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore dell’Associazione ricorrente;
– Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore dell’Associazione interveniente ad adiuvandum.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Un Museo esperantista!, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

In visita oltre 80 esperantisti da 19 Paesi diversi al Museo Omero

ANCONA – Ieri pomeriggio, mercoledì 21 maggio, oltre 80 esperantisti provenienti da 19 Paesi diversi – fra cui Cina, Cuba, Giappone – hanno visitato il Museo Tattile Statale Omero alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Ad accoglierli e guidarli Aldo Grassini, Presidente del Museo e Presidente della Federazione Esperantista Italiana: i visitatori hanno potuto ammirare gli ampi spazi della mole, provare la lettura tattile delle opere della collezione, ammirare l’Italia riciclata di Michelangelo Pistoletto e la mostra in corso “I sensi del drappeggio”. Tutte le informazioni utili sono state opportunamente tradotte nonché è stato consegnato del materiale cartaceo particolarmente gradito, d’altronde il Museo Omero può vantare sin dal 2004 la versione in esperanto del suo sito internet. Insomma al Museo ieri si è parlato una lingua unica, l’esperanto, che, nel rispetto della diversità delle culture e delle lingue, favorisce l’amicizia e l’idea della possibile pacifica convivenza internazionale. Gli esperantisti sono nelle Marche per seguire il 66° Congresso internazionale dei ferrovieri esperantisti che si volge a San benedetto del Tronto in questi giorni (17 -24 maggio).
Prossimo appuntamento giovedì 5 giugno con gli ospiti de “Se vuoi la pace prepara la pace” a cura dell’Associazione Università per la pace con il patrocinio del Consiglio Regionale e della Regione Marche: in programma la visita al Museo Omero con una presentazione dal titolo “Arte e Bellezza come esperienza di pace. Il Museo Omero: un museo di accoglienza… senza barriere”.

 

Mostra “I Sensi nel drappeggio”, Redazionale

Autore: Redazionale

Strutture sculturali
Dal 17 maggio al 15 giugno 2014
Ancona – Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28
ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero ha inaugurato sabato 17 maggio la mostra “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”. La mostra, che sarà aperta fino al 15 giugno, è frutto del lavoro grafico e manuale degli studenti del primo e secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Macerata (A.A. 2012 – 2013). I lavori, 27 disegni e 32 drappeggi e manufatti, sono allestiti presso il Museo Tattile Statale Omero, all’interno della Mole Vanvitelliana, nella sala che ospita “L’Italia riciclata” di Michelangelo Pistoletto.
Gli allievi dell’Accademia che hanno prodotto le opere sono stati guidati dalla Prof.ssa Teresa Marasca, docente di Disegno e Morfologia e dinamiche della forma, la quale ha voluto intraprendere nuove sperimentazioni di manipolazione delle forme legate al segno. Partendo dalla riproduzione segnica, dapprima oggettiva e successivamente personale, di panneggi e drappeggi, e avendo a modello l’esempio di alcuni grandi artisti rinascimentali, quali Lorenzo Lotto e i fratelli Crivelli, si è posta particolare attenzione sulla resa volumetrica e sull’intreccio delle linee sinuose e morbide. Gli allievi, stimolati inoltre all’osservazione e alla riproduzione di numerose tavole dell’artista e biologo tedesco Ernst Haeckel (1834-1919), hanno introdotto nei loro lavori alcuni particolari naturalistici, estrapolati dalla copiosa produzione dell’eclettico artista, tanto da concepire nuove ed originali forme fitomorfe e zoomorfe. La bidimensionalità del segno ha pertanto lasciato il posto alla tridimensionalità dei volumi ottenuti.
Come rendere materico il risultato ottenuto? La manipolazione di carta velina, rete metallica e colla vinilica ha avuto come risultato la creazione di immaginarie masse ed originali manufatti. Forme marine, animali, umane o di fantasia hanno preso vita dalla rielaborazione di questi nuovi materiali, rendendo visibile e tangibile il passaggio alla terza dimensione. La sinuosità e l’eleganza di una conchiglia, accuratamente impreziosita di particolari decorativi, non sono molto distanti dalla delicatezza e dalla levità di un ventaglio. Aria, acqua e terra nuovamente combinate tra loro danno così vita ad uno spazio originale, in cui elementi fantastici e reali interagiscono tra loro e con l’ambiente. All’interno della mostra è presente inoltre la riproduzione tridimensionale dell’opera vincitrice del concorso “Il ventaglio del Presidente”. Il tradizionale omaggio del ventaglio ai presidenti della Repubblica, della Camera e del Senato ha infatti visto come vincitrice dell’edizione 2013, l’opera dell’allieva Iuliia Baziaeva, la quale ha presentato un progetto ispirato ad un fiore, il papavero, che ha saputo reinterpretare con perizia grafica, adattando le forme ai volumi. La resa tridimensionale del ventaglio evidenzia lo studio del drappeggio applicato a forme fitomorfe, in modo da ri-creare un oggetto antico e dare nuova vita ai petali di un fiore.
Ingresso libero.

ALLIEVI CHE HANNO ESEGUITO LE OPERE IN MOSTRA
Corso di Morfologia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata A.A. 2012-2013
Studenti del I anno

Luca Olivieri, Morris Castorio, Roberto Tsarukian, Giulia Betti, Selene Pierini, Teresa Annibali, Eleonora Polverini, Elisabetta Silvestri, Noemi Tiofilo, Leonardo Gironacci, Somshun Khan, Alice Barigelli.
Studenti del II anno
Angela Pozzuto, Jacopo Pinelli, Giulia Castagna, Alessandra Morosetti, Giulia Maponi, Francesca Verdini, Bridjet Lohell, Daria Carpineti, Iuliia Baziaeva, Laura Bagalini, Nicola Tittarelli, Valeria Cicconi, Noemi Demeter, Desiree Belardinelli, Fatemeh Soleimani, Gloria Massei, Benedetta Del Mastro, Federica Castagni, Emy Pagano, Sahide Fetai, Pan Tiannan, Erika Feliziani, Eleonora Maurizi, Edoardo Catalini.

INFO MOSTRA
I SENSI NEL DRAPPEGGIO – Strutture sculturali
17 MAGGIO – 15 GIUGNO 2014
Inaugurazione sabato 17 maggio ore 21.30
Orario apertura: dal martedì al sabato 16 – 19; domenica e festivi 10 – 13 e 16 -19

INGRESSO LIBERO

Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana
Ancona – Banchina Giovanni da Chio 28
Tel 071.2811935 | www.museoomero.it | email: info@museoomero.it

Il Museo Omero aderisce a GRAN TOUR MUSEI MARCHE, Redazionale

Autore: Redazionale

SABATO 17 MAGGIO ore 21,30- 24,00
Notte dei Musei
Inaugurazione Mostra I Sensi nel drappeggio – Strutture sculturali

DOMENICA 18 MAGGIO ore 17,00-19,00
Giornata internazionale dei Musei
In viaggio, nel mare, una barca …
Laboratorio didattico per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni.
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SABATO 17 MAGGIO ore 21,30 -24,00
In occasione della Notte dei Musei 2014 il Museo Tattile Statale Omero presenta la mostra tattile “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”. Si tratta di lavori creati dagli allievi del Corso di Morfologia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata negli anni 2012 – 2013 sul tema plastico del drappeggio. I materiali usati sono tra i più vari, seppure attinenti la desiderata resa plastica e volumetrica dei manufatti: reti metalliche, resine, gesso, cartapesta, tessuti. Le opere andranno esplorate tattilmente, per comprenderne le sfumature più profonde e per accedere alla multisensorialità che caratterizza il Museo Omero.

INGRESSO LIBERO.
Orario: 21,30- 24,00.
Dove: Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana.
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DOMENICA 18 MAGGIO ore 17,00
In occasione della Giornata internazionale dei Musei, incentrata sul tema “Museums collections, make connections” (“creare connessioni con le collezioni”) il Museo Omero organizza il laboratorio didattico per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni “In viaggio, nel mare, una barca …”. Leggeremo insieme libri tattili dedicati al mare e al viaggio – “Gaia e il mare”, “C’era una volta una barca” – e poi in laboratorio costruiremo un libro tattile con l’aiuto di mamma e papà.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
INGRESSO: 3 euro a persona, esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e accompagnatori. Sconto socio IKEA FAMILY: 2,50 euro a persona.
Dove: Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana.
Tel. 071 28 11935
Email: didattica@museoomero.it
Sito: www.museoomero.it

Gran Tour Musei 2014 è promosso dalla Regione Marche (www.musei.marche.it) con il sostegno dei Sistemi Museali delle Province di Ancona e Macerata, ICOM Italia e la collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e si svolge nell’ambito del Festival dei Musei delle Marche Happy Museum.

Le iniziative del Museo Omero si svolgono con l’ausilio dei Volontari del Servizio Civile Nazionale, del Servizio Volontario Europeo, dell’Associazione per il Museo Tattile Statale Omero ONLUS e dei tirocinanti.

 

Il Museo Omero aderisce a Gran Tour Musei 2014, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

17 Maggio – Notte dei Musei: Inaugurazione Mostra “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”
18 Maggio – Giornata internazionale dei Musei: Laboratorio didattico per famiglie: In viaggio, nel mare, una barca …

ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero aderisce alla sesta edizione di Gran Tour Musei 2014 iniziativa che unisce due tra gli appuntamenti culturali internazionali più importanti dell’anno: la Notte dei Musei (www.nuitdesmusees.culture.fr ) e la Giornata Internazionale dei Musei (www.icom-italia.org).
Sabato 17 maggio – Notte dei Musei il Museo Omero presenta la mostra tattile “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”. Si tratta di lavori creati dagli allievi del Corso di Morfologia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata negli anni 2012 – 2013 sul tema plastico del drappeggio. I materiali usati sono tra i più vari, seppure attinenti la desiderata resa plastica e volumetrica dei manufatti: reti metalliche, resine, gesso, cartapesta, tessuti. Le opere andranno esplorate tattilmente, per comprenderne le sfumature più profonde e per accedere alla multisensorialità che caratterizza il Museo Omero. L’ingresso è libero. Apertura del Museo e della mostra fino alle ore 24,00.

Domenica 18 maggio – Giornata internazionale dei Musei, dedicata quest’anno al tema “Museum collections make connections” (“creare connessioni con le collezioni”), il Museo Omero organizza il laboratorio didattico per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni “In viaggio, nel mare, una barca …” : si leggeranno libri tattili dedicati al mare e al viaggio – “Gaia e il mare”, “C’era una volta una barca” – e poi in laboratorio i bambini costruiranno un libro tattile con l’aiuto di mamma e papà. Prenotazione obbligatoria. Ingresso: 3 euro a persona, esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e accompagnatori. Sconto socio IKEA FAMILY: 2,50 euro a persona.
Gran Tour Musei 2014 è promosso dalla Regione Marche www.musei.marche.it, con il sostegno dei Sistemi Museali delle Province di Ancona e Macerata, ICOM Italia e la collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e rientra nel Festival dei Musei delle Marche Happy Museum.

INFO www.museoomero.it – didattica@museoomero.it – Tel. 071 28 11935

Monica Bernacchia
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio, 28 – 60121 Ancona
info@museoomero.it – www.museoomero.it
tel 071 2811935 – sito vocale 800 20 22 20

Vediamoci per vedere, Redazionale

Autore: Redazionale

Questo Comitato di Asti dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti durante il mese di maggio svolgerà una campagna di prevenzione delle malattie oculari nei comuni dell’astigiano: operatori medici oculisti ed ortottisti effettueranno visite gratuite su una unità mobile oftalmica attrezzata nella principale piazza dei paesi interessati
La campagna, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ha il patrocinio dell’Aslat e sarà coadiuvata dalla Croce Verde e dai volontari dell’UNIVOC (Unione Volontari Pro Ciechi ) di Asti
Di seguito riportiamo il calendario dell’iniziativa

VENERDI’ 9 NIZZA MONFERRATO (PIAZZA XX SETTEMBRE)

SABATO 10 VALFENERA (PIAZZA TOMMASO VILLA)

DOMENICA 11 COSTIGLIOLE (PIAZZA MEDICI DEL VASCELLO)

LUNEDI’ 12 SAN DAMIANO (PIAZZA LIBERTA’)

MARTEDI’ 13 VILLAFRANCA (PIAZZA MARCONI)

MERCOLEDI’ 14 ASTI (PIAZZA SAN SECONDO – solo pomeriggio)

GIOVEDI’ 15 VILLANOVA ( PIAZZA IV NOVEMBRE)

VENERDI’ 16 CANELLI (PIAZZA ZOPPA)

 

Centro di Documentazione Giuridica: Usare e non abusare dei diritti in modo più adeguato per farli valere a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Licenziamento disciplinare per illecito utilizzo permessi legge 104/92

La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza . n. 4984 del 4.03.2014 si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente  per garantire l’assistenza ai congiunti. La  sentenza, di cu si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per  l’illecito utilizzo  di un  permesso previsto dall’art.33 della legge n.104/92  riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un’ agenzia investigativa , che ha smascherato l’utilizzo per finalità  estranee a quelle dell’assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l’uso improprio del permesso, ha violato  la finalità assistenziale e  la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso,  in quanto la sospensione dell’attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre,  ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente  inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti,  previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l’utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che  avviene fuori dall’unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. L’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della ex art. 33 della legge  non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo. Sulla scorta di questa recentissima sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi devono fare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che hanno giustificato la loro assenza dal lavoro.
Per la rilevanza dell’argomento trattato, di qui seguito riporto il testo integrale della sentenza in commento.
Sentenza 04 marzo 2014 n. 4984
Lavoro – Contestazione disciplinare – Illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 – Licenziamento – Agenzia investigativa Svolgimento del processo Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da N.D. intese alla declaratoria di invalidità del licenziamento intimato al predetto dall’A. s.p.a. il 30.4.2008 ed alla condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dell’illegittimità del controllo operato dalla società ai fini dell’accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilità della prova, in assenza di un illecito che giustificasse l’attività investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva sull’
illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 I. 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravità del contegno del Nulli alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l’accertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui all’art. 33 I. 104/92 citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il Nulli in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il N. era in permesso per la legge 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dell’azienda che i permessi non fossero utilizzati per l’assistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per l’accertamento dell’illecito. Dalla liceità dell’accertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l’utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso, non essendo stata contestata la veridicità dei fatti, la cui gravità era connessa non solo all’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna, ma al fatto che il N.,  nel giorno di permesso chiesto per il venerdì 11 aprile 2008, alle 7,55 fosse partito con amici e valigia mettendo tra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie. La Corte territoriale considerava, poi, la posizione del N. all’interno dell’azienda, quadro del Servizio Legale, e le competenze specifiche di laureato in giurisprudenza, che escludevano ogni possibilità di errore circa la finalità dei permessi e creavano un specifico pericolo di discredito dell’organizzazione aziendale ove gli altri lavoratori fossero venuti a conoscenza di week end allungati dal permesso per assistenza alla madre. L’abuso del diritto veniva, pertanto, ritenuto tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro. Per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Resiste, con controricorso l’A. s.p.a, che espone ulteriormente le proprie difese nella memoria illustrativa.
Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 ed 8 I. 300/70, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che il controllo dell’ agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, alla attività lavorativa, che è sottratta alla vigilanza altrui, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale prospettata. Secondo il ricorrente, appare, quindi, violativo degli artt. 2 e 3 Statuto avere ritenuto legittimi i pedinamenti che hanno determinato la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento, in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all’adempimento dell’obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione. Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attività fraudolente o penalmente rilevanti, laddove la Corte del merito aveva introdotto il tema dell’abuso del diritto che esulava completamente dall’interpretazione delle norme citate dello Statuto, collegando a tale ipotesi di abuso la possibilità di controllo difensivo occulto e scardinando la consolidata acquisizione interpretativa che ritiene legittima tale forma di controllo solo ove finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, ovvero alla verifica di comportamenti delittuosi del lavoratore. Assume il ricorrente che, se l’esercizio di un diritto potestativo in caso di sviamento della sua propria funzione può rifluire nell’abuso del diritto stesso, il controllo verte sulle modalità di esercizio di un diritto, non finalizzato assolutamente a quei soli scopi che legittimano i controlli occulti. Peraltro, la fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non avrebbe integrato l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., in assenza di ogni artificio o raggiro posto in essere dal suo autore. Con il secondo motivo, il N. lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. e del d. Ig.vo 30.6.2003, n. 196, e deduce la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., rilevando come la Corte territoriale abbia completamente omesso di considerare la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati laddove l’A. non aveva mai riferito alcunché a proposito dell’esistenza dell’atto di incarico e che ciò doveva indurre la Corte a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c.. Ed invero, era richiesta la conformità dell’incarico alle autorizzazioni del garante, conformità che costituiva presupposto indispensabile ai fini della legittimità dell’investigazione e della legittimità del controllo e quindi della contestazione (in tale senso era la pronuncia del Tribunale). Poiché la inesistenza di un incarico conforme alle disposizioni del Garante non era controverso, non era invocabile l’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la totale mancanza di motivazione sul punto determinava la nullità della sentenza, deducibile ai sensi dell’ art. 360, n. 4, c.p.c.. Con il terzo motivo, viene dedotta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 246, 416, 3° comma, 257 c.p.c. e dei principi in ordine alla testimonianza de relato, assumendo il N. che non vi sarebbe stata la prova del ragionevole sospetto che avrebbe legittimato il ricorso ad un controllo occulto, ma che, in base al tenore delle testimonianze di F. e V., doveva ritenersi che il preteso viaggio fosse proprio quello di cui al pedinamento e che la fonte fosse stata proprio l’Agenzia Investigativa, sicché la circostanza della vacanza riferita dal N. alla persona addetta alla segreteria costituiva dichiarazione priva di significato univoco, potendo la vacanza essersi realizzata in giorni estranei al permesso. Aggiunge, quale ulteriore considerazione a fondamento dell’impugnazione, che neanche sarebbe dato comprendere, alla luce dei risultati dell’investigazione, in quale data sarebbe stato effettuato il viaggio in Svizzera al quale si sarebbe riferito il N. conversando con le segretarie e la ragione per cui il predetto si sia indotto a confidare proprio alle stesse l’uso improprio del permesso ai sensi della legge 104. Peraltro, il M., firmatario della contestazione, aveva un interesse in causa che avrebbe potuto giustificare un suo intervento adesivo, atteso che, in caso di definitivo accertamento dell’illegittimità del licenziamento, l’A. avrebbe potuto rivalersi su di lui. La mancanza di motivazione sull’attendibilità del teste, una volta ritenuta la sua capacità a deporre, si traduceva, poi, in un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ed anche la F. e la V. non potevano essere considerate testi di riferimento. Infine, si assume che il G., indicato de relato dal M., rappresentando l’A., non era persona estranea alla controversia, per cui non era possibile acquisirne la deposizione. Con il quarto motivo, il N. deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.) ed ascrive alla decisione violazione dell’art. 5 L. 604/66 ed omessa motivazione, evidenziandone la totale assenza con riguardo a fatti controversi e decisivi per il giudizio, tra i quali l’avere prestato cure alla propria madre in data 11.4.2008, non potendo
ritenersi che non vi sia stata contestazione della veridicità dei fatti contestati.Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1 L. 604/66, 2119 e 2106 c. c. e rileva ancora la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c. oltre che l’omissione od insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la contestazione relativa a fattispecie analoga a quella di abuso di congedo parentale non era in linea con i principi in materia di proporzionalità del licenziamento disciplinare ed alla valutazione della condotta secondo i criteri applicativi di norme elastiche, da condursi con giudizio di valore adeguato al contesto storico sociale. Assume che il giudizio della Cassazione deve ritenersi esteso alla sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, con valutazione di un contegno che nelle finalità del permesso contempli anche l’esigenza dalla persona che assiste di avere ulteriore occasione di riposo o di stacco e ciò anche nella prospettiva di un giudizio sulla proporzionalità della sanzione. Il ricorso è infondato. Il primo motivo deve essere disatteso stante quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata delle disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970), che delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (cfr. , in tali termini, Cass. 7 giugno 2003, n. 9167). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi che la decisione impugnata sia conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Quanto al secondo motivo di ricorso, che evidenzia la nullità della decisione per avere superato, omettendo ogni motivazione al riguardo, quanto affermato nel capo della sentenza di primo grado con riguardo alla mancanza di un atto di incarico conforme alle specifiche autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, occorre considerare che in realtà l’affermazione, costituendo un mero inciso di motivazione, reso ad abundantiam, non necessitava di espressa impugnazione, e quand’anche si ritenesse diversamente, la fattispecie implicava il coinvolgimento di dati personali non sensibili e chiaramente pertinenti rispetto allo scopo perseguito dalla società che, come sopra detto, era del tutto rispettoso delle norme dello Statuto poste a tutela del lavoratore. Non si poneva, pertanto, una questione di acquiescenza ad un capo di decisione autonomo, idoneo anche da solo a sorreggere la decisione, sicché l’asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. risulta, in definitiva, destituita di giuridico fondamento.
Il terzo motivo è ugualmente infondato. Nella prima parte della censura si assume che le circostanze riferite dalle testi F. e V. sarebbero le stesse di cui all’accertamento investigativo, sicché sostanzialmente non vi era stato il sospetto ingenerato da circostanze preventivamente acquisite da tali testi, ma il datore avrebbe affidato il mandato all’agenzia a scopo meramente esplorativo. La censura mira in tale maniera a sollecitare una non consentita valutazione del merito, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (v. tra le altre, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 5274/2007 e, precedentemente, Cass. 15693/2004). La seconda parte della censura verte, invece, sulla ritenuta incapacità a deporre del teste M., ma in primo luogo deve rilevarsi che nessun accenno viene fatto ali termini ed ai modi in cui una tale eccezione era stata tempestivamente sollevata nella fase del merito. Vero è, poi, che ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere – dovere di esaminare l’intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell’interesse del teste all’esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione allo stesso, (cfr. Cass. 18 marzo 2003 n. 3956). Nel caso considerato non si ravvisano, tuttavia, errori di valutazione idonei a legittimare la censura come prospettata anche con riguardo al profilo dell’attendibilità delle deposizioni acquisite, essendo state le testi di riferimento legittimamente escusse sulla base dell’indicazione di conoscenza dei fatti ad esse attribuita. Il quarto motivo solleva una critica avulsa dalle risultanze processuali laddove si contesta l’iter argomentativo in relazione alla circostanza che la contestazione da parte del ricorrente vi era stata anche con riguardo all’effettivo verificarsi dei fatti contestati. Ed invero, posta la rilevanza probatoria attribuibile per quanto sopra detto ai risultati dell’investigazione, non rilevano circostanze ulteriori riferite alla assistenza comunque prestata alla madre dal N. prima di partire per il week end, permanendo l’abuso del diritto connesso all’utilizzo improprio del permesso ex art. 33 L. 104/92.
Ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile, ma presupponga un’autonomia comunque collegata alla cura di interessi, soprattutto ove si tratti – come nella specie – di interessi familiari tutelati nel contempo nell’ambito del rapporto privato e nell’ambito del rapporto con l’ente pubblico di previdenza, il non esercizio o l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento. L’abuso del diritto, così inteso, può dunque avvenire sotto forme diverse, a seconda del rapporto cui esso inerisce, sicché, con riferimento al caso di specie, rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un abuso del diritto al permesso si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell’affidamento da lui riposto nel medesimo, mentre rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione, deve ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorché il diritto venga esercitato, come nella specie, non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con la finalità della norma su richiamata, e pertanto la sua connotazione di abuso del diritto e la idoneità, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario correttamente sono state ritenute dal giudice del gravame capaci di integrare il comportamento posto dal datore a fondamento della sanzione disciplinare.
Il quinto motivo verte sulla correttezza del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla condotta del N.. In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 5095 del 2011 e da ultimo ribadito da Cass. 26.4.2012 n. 6498) che, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. È stato, altresì, precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
In tema di ambito dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004 e, da ultimo Cass. 6498/2012 cit.) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale. Al riguardo deve rilevarsi che la decisione impugnata dal lavoratore sotto tale profilo appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, valorizzando, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non solo e non tanto l’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna “quanto il fatto che N. nel giorno del permesso ex art. 33 chiesto per la giornata di venerdì 11 aprile, alle 7,55 sia partito con amici e valigia al seguito, così mettendo fra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza e una previsione di rientro non prossimo che rendono del tutto evidente che il permesso …. è stato utilizzato per altra finalità, che la legge garantisce con l’apposito istituti delle ferie”. In tale modo il Nulli – come condivisibilmente osservato dal giudice del merito – ha violato, attraverso l’abuso del relativo diritto, la finalità assistenziale allo stesso connessa e la condotta posta in essere è stata, pertanto, coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia perché le eventuali convinzioni personali del ricorrente di potere fare affidamento in una prassi consolidata o nella collaborazione di una badante sono dei tutto irrilevanti in presenza di comportamento che ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sia perché la sospensione dell’attività lavorativa era consentita, come chiarito in sentenza, solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso. Peraltro, deve anche aversi riguardo al fatto che, come, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto deve valutarsi nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialità del medesimo a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (cfr., tra le altre, Cass. 10.6.2005 n. 12263). Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza, cedono a carico del ricorrente, e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)