Riflessioni sull’ISEE e dintorni, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Cos’è l’Isee?
L’ISEE, ovvero indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie nella Repubblica Italiana. Il d.P.C.M. 159/2013, che attua il nuovo ISEE altrimenti noto come “riccometro” è entrato in vigore lo scorso 8 febbraio. A 15 anni dalla sua introduzione, l’Isee è stato completamente riformato, al fine di garantire una maggiore equità, contrastando tutti quei finti poveri che, fino a oggi, hanno avuto accesso alle prestazioni agevolate pur disponendo dei mezzi per essere autosufficienti.
L’ISEE è stato concepito e rimane un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, compresi:
* i coniugi anche se hanno diversa residenza, salvo che vengano accertate condizioni particolari di separazione in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali
* il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive
* il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, anche se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
Le novità per calcolare il reddito ai fini Isee
Con il nuovo ISEE si adotta una definizione più’ ampia di redditi, in cui vengono considerate tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti (assegno al nucleo familiare, le pensioni, le indennità di accompagnamento e le provvidenze erogate ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, l’assegno sociale, le rendite INAIL). Allo stesso modo rientrano anche i redditi dei contribuenti minimi, i redditi da cedolare secca sugli affitti e quelli dei premi di produttività, mentre restano fuori, ad esempio, il costo dell’abitazione, gli assegni di mantenimento. Tuttavia è stato introdotto uno sconto per dipendenti e pensionati del 20% fino a un massimo di 3.000 euro per i dipendenti e di 1.000 euro per i pensionati.
Nuove regole anche per la determinazione del patrimonio immobiliare: l’importo massimo del canone di affitto che può essere dedotto dal reddito passa dall’attuale 5.165 a 7.000 euro ed è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. Per le case di proprietà, se esiste un mutuo non si considera l’intero valore della casa (lo stesso usato per il calcolato Imu, per intenderci), ma solo la parte che supera l’importo del mutuo residuo.
Oltre a questa agevolazione, per la casa di abitazione non è considerata nel reddito se ha un valore ai fini Imu inferiore a 52.500 euro. Limite che sale di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo. Nel caso del nucleo facciano parte portatori di handicap, vengono altresì sottratte le seguenti franchigie:
• una franchigia pari ad € 4.000, incrementata a € 5.000 se minorenne, per ciascuna persona con disabilità media (ad es. ipovedenti gravi)
• una franchigia pari a € 5.500, incrementata a € 7.500 se minorenne, per ciascuna persona con disabilità grave (ad es. ciechi parziali e portatori di handicap grave)
• una franchigia pari a € 7.000, incrementata a € 9.500 se minorenne, per ciascuna persona non autosufficiente (ad es. ciechi totali).
Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la sottrazione delle: spese certificate per i collaboratori domestici e gli addetti all’assistenza personale ovvero, alternativamente le rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali (nel caso di prestazioni residenziali ad es. RSA, case protette etc, è possibile tenere conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare. Si differenzia così la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo, tenuto anche conto dei loro carichi familiari, dalla condizione dell’anziano che non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura). Per i non autosufficienti, i trasferimenti in denaro, come quelli relativi all’accompagnamento, non concorrono a formare il reddito nella misura in cui vengono spesi per l’assistenza personale o per la retta di ricovero in strutture residenziali.

Disabili e nuovo Isee
Molti però sono i dubbi e le perplessità in merito alle ricadute che le novità introdotte dal nuovo modello ISEE avranno per le categorie dei disabili. Si teme soprattutto la possibile distorsione e iniquità derivante dall’inclusione nella somma dei redditi ai fini del calcolo dell’Isee dei «trattamenti assistenziali, previdenziali e delle indennità. Queste scelte legislative peggiorano la situazione delle persone con disabilità e rendono di fatto non esigibile il principio costituzionale che afferma che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Considerare reddito l’azione che lo Stato mette in atto nel tentativo di ripristinare pari opportunità per cittadini svantaggiati è concettualmente assurdo ed è poca cosa l’introduzione di una detrazione massima di € 5.500 più le spese mediche (max 5.000 €) per le disabilità gravi. Ancora più inquietante è la prospettiva, paventata da alcuni, che l’Isee possa divenire una discriminante per l’attribuzione delle indennità di accompagnamento alle persone disabili. Permangono dunque le stesse criticità del passato, che giustificano pienamente il ricorso ad una class action o la promozione di azioni pilota nelle ipotesi più discriminanti della nuova ISEE ovvero la presenza nel nucleo familiare di più disabili o disabili con pluriminorazioni, per annientare i nefasti esiti che i disabili vivranno con l’approvazione del nuovo Isee. Non si esclude anche la possibilità di ricorrere ad un referendum abrogativo ove i tentativi di dialogo con la classe politica volti a limare i punti critici del nuovo sistema non sortiscano gli effetti desiderati.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)