Foggia – “Non perdiamoci la vista” – Controllo gratuito della retina, per la diagnosi precoce della degenerazione maculare legata all’età

Da giovedì 21 a sabato 23 maggio, i cittadini di Foggia che hanno superato i 55 anni di età, potranno farsi controllare gratuitamente, con una semplice foto, lo stato della retina dei propri occhi, per individuare precocemente eventuali segni della patologia oculare più diffusa nei Paesi occidentali. Oculisti collaboratori del Prof. Nicola Delle Noci saranno a bordo dell’unità mobile oftalmica dinanzi alla Villa comunale, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; gentili hostess, inoltre, forniranno informazioni sulle maculopatie.

L’iniziativa è promossa ed attuata dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia ONLUS) in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nell’ambito dei propri progetti per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie oculari. Più di 7.000 persone, in diverse province, sono state visitate e nel 15 per cento dei casi sono stati individuati segni della degenerazione maculare, grazie ad una semplice foto della retina.

Si invita la cittadinanza a cogliere questa importante opportunità e…. “Non perdiamoci la vista!”

Alla faccia delle pari opportunità!, di Elena Ferroni

Autore: Elena Ferroni

Ciao a tutti!

Io sinceramente non mi sento per niente discriminata. Se il lavoro di questo ufficio di presidenza così maschile non ci piacerà, allora sì che potremo farci avanti sia le 7 donne che i restanti consiglieri.
Ma, correggetemi se sbaglio, si può lavorare anche non facendo parte dell’ufficio di presidenza, maschi o femmine è uguale, no?
E poi, non dovrebbero essere le dirette interessate a lamentarsi? Ebbene io non mi lamento!

Buone cose a tutti e buon lavoro a chi ne ha voglia!
Elena

Centro di Documentazione Giuridica – La Cassazione Civile sez. lavoro nuovamente dichiara l’annullabilità del recesso esercitato nei riguardi del lavoratore disabile Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-02-2015, n. 3931, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Corte di Cassazione Civile Sez. lavoro con sentenza n.3931 è nuovamente intervenuta sul tema del licenziamento del lavoratore disabile.
In tale sentenza ha precisato che l’art. 10, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – prevedendo l’annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile (o di categoria equiparata) occupato obbligatoriamente “qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva” prevista dal precedente art. 3 della legge – riguarda soltanto il “recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo” e non anche gli altri tipi di recesso datoriale.
Tale decisione è conforme alla precedente sentenza (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 26/06/2009, n. 15080 ) che relativamente allo stesso tema e alla stessa normativa sopra richiamata aveva previsto che il recesso, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo “esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva” – si applica espressamente e in maniera esclusiva ai lavoratori assunti in forza della disciplina dettata in materia di assunzione obbligatoria, senza che, ove la quota di riserva aziendale risulti scoperta, sia computabile nella stessa il personale invalido non assunto obbligatoriamente.
Ne consegue dunque che la norma non si applica al licenziamento disciplinare, nelle sue diverse configurazioni, in conformità con l’idea ispiratrice di tutta la legge n. 68 del 1999 di coniugare la valorizzazione delle capacità professionali dei disabili (o equiparati) con la funzionalità economica delle imprese che li assumono.
Considerata l’importanza del tema trattato, segue il testo integrale della sentenza commentata.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-02-2015, n. 3931
Fatto Diritto P.Q.M.
LAVORO (RAPPORTO DI)
Assunzione (diritto alla)
Licenziamento per giustificato motivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29641-2011 proposto da:
G.M. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OLDRINI ALESSIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA CORTE GRANDE S.A.S. DI ANDREA PEDRINI & C, (già AZIENDA AGRICOLA CORTE GRANDE S.A.S. DI ALBERTO PEDRINI E C.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAGGESE MARGHERITA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 534/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/11/2010 r.g.n. 244/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 novembre 2010 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona con la quale era stata rigettata la domanda di G.M., collocato obbligatoriamente presso l’Azienda Agricola Corte Grande s.a s. di Andrea Grande & C, volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento comminatogli il 4/1/2006 per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’appello ha rilevato che il lavoratore lamentava la violazione della L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4, secondo cui era annullabile il licenziamento di lavoratore occupato obbligatoriamente per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo quando al momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente fosse inferiore alla quota di riserva. Secondo la Corte il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituiva un’ipotesi speciale di licenziamento che trovava una sua specifica disciplina prevalente sia sulla disciplina della risoluzione per impossibilità parziale sopravvenuta, sia su quella limitativa dei licenziamenti di cui alle L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970 con la conseguenza che il superamento del termine determinato dalla disciplina collettiva o dagli usi o in difetto dal giudice, costituiva condizione sufficiente di legittimità del recesso.
La Corte ha poi sottolineato che il licenziamento per superamento del comporto era distinto dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo; che l’art. 10, comma 4, citato era di stretta interpretazione e che, pertanto, non era applicabile alla fattispecie in esame. Infine la Corte ha escluso che la malattia del ricorrente fosse riconducibile all’attività svolta non avendo mai esercitato mansioni incompatibili.
Avverso la sentenza ricorre il G. formulando 4 motivi.
Resiste l’Azienda Agricola che deposita controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo denuncia violazione della L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4, e con il secondo vizio di motivazione.
Deduce che il licenziamento per superamento del comporto è licenziamento per giustificato motivo oggettivo seppure speciale e che la Corte non si era pronunciata sulla natura del recesso citando soltanto sentenze che sottolineavano la specialità del recesso. Il motivo è infondato.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che le previsioni dell’art. 10 citato sono tassative e non possono estendersi al licenziamento per superamento del comporto o al licenziamento disciplinare. Questa Corte ha affermato che (v Cass. 15873/2012) “In tema di licenziamento del lavoratore disabile, la L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4, – che prevede l’annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile (o di categoria equiparata) occupato obbligatoriamente qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dal precedente art. 3 della legge – riguarda soltanto il recesso di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo e non anche gli altri tipi di recesso datoriale”.
La Corte d’appello, facendo corretta applicazione di tali principi, ha escluso che al licenziamento per superamento del comporto fosse applicabile l’art. 10 citato.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nel rilevare la specialità della figura di detto licenziamento richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr Cass. n 5413/2003, 7730/2004 sulla riconducibilità alle regole dettate dall’art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti), la Corte di merito ha inteso proprio sottolineare che il licenziamento per superamento del comporto non è riconducibile alle altre ipotesi previste dall’art. 10 citato atteso che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al quale si riferisce tale disposizione, non può che essere quello per soppressione del posto (ossia il c.d. licenziamento economico) in simmetria con il licenziamento collettivo per riduzione di personale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2110 c.c., dell’art. 115 c.p.c. nonchè vizio di motivazione.
Lamenta che nè il tribunale nè la Corte d’appello hanno accolto l’istanza di consulenza tecnica al fine di provare l’affidamento al lavoratore di mansioni incompatibili che avevano determinato molte delle sue assenza dal lavoro.
La censura è infondata. Il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio (v Cass 21825/2014, n 15269/2012).
Nè può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica – considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l’attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).
Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto che le risultanze della prova testimoniale svolta con l’accertamento delle mansioni assegnate al ricorrente consentisse di escludere già da tali elementi la loro incompatibilità con le assenze per malattia, nè risultano dedotte specifiche circostanze idonee a pervenire a diverse conclusioni. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla contro ricorrente le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e 15% per spese generali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2015

“Vediamoci alla radio”

Care amiche, cari amici,

RadioRadio, la talkradio, con la quale abbiamo iniziato e sono in programma alcune significative ed importanti collaborazioni, ha offerto alla nostra associazione l’opportunità di realizzare insieme una trasmissione di un’ora, finalizzata a far conoscere le diverse tematiche e problematiche legate alla cecità ed ipovisione, attraverso esempi, storie e situazioni possibilmente in positivo.

“Vediamoci alla radio”, andrà in onda, tutti i giovedì, dalle 19.00 alle 20.00, a partire dal 28 di Maggio, sulle frequenze di RadioRadio, ma potrà essere ascoltata anche mediante il sito www.radioradio.it, in streaming audio, nonché sulla piattaforma di Sky e sarà condotta da Stefano Molinari, una delle punte di diamante dell’emittente, e dalla nostra Luisa Bartolucci, componente della Direzione Nazionale, responsabile del settore informazione e Comunicazione:
storie, esperienze, sapori sconosciuti… da vedere, alla radio.
Gli ascoltatori potranno interagire con i conduttori e gli ospiti mediante sms da inviare durante la trasmissione al numero 377-5104500, o anche tramite telefono.
Vi invitiamo a porvi all’ascolto numerosi alle 19.00 in punto del 28 di Maggio! “Vediamoci alla radio”, sarà una nuova ed importante occasione per farci conoscere meglio e per abbattere, insieme agli amici di RadioRadio i muri e le barriere dei pregiudizi, dei luoghi comuni che da sempre condizionano la vita e la quotidianità di ciechi e ipovedenti.
Desideriamo in questa sede ringraziare sentitamente il direttore di RadioRadio, Ilario Di Giovambattista, il quale ha fortemente creduto in questa collaborazione e si è adoperato affinché RadioRadio divenisse la voce forte e chiara, ma soprattutto autorevole di ciechi ed ipovedenti, dimostrando grande sensibilità ed assoluta apertura verso tematiche di non facile trattazione.
Grazie a Stefano Molinari, che ci guiderà e accompagnerà con la sua professionalità ed il suo acume in questa nuova ed entusiasmante avventura; grazie alla Proprietà della radio per l’attenzione particolare riservata, da anni, al sociale.
Vi attendiamo, dunque, giovedì 28 maggio alle 19.00 in punto sulle frequenze di RadioRadio.
Non mancate!

Vive cordialità e buon ascolto!

Rubrica di Slash Radio “Chiedi al Presidente”, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

Care amiche, cari amici,

vi rammento che il 27 maggio dalle 16,30 alle 17,30, andrà in onda la rubrica “Chiedi al Presidente ”tramite il nostro canale web di Slash Radio. La rubrica andrà in onda ogni ultimo mercoledì del mese, sempre dalle 16,30 alle 17,30.
Durante la trasmissione, nel mio ruolo di Presidente Nazionale, risponderò in diretta a tutte le domande che gli ascoltatori vorranno rivolgermi.
Le domande saranno libere, senza filtri e potranno toccare tutti gli aspetti della nostra attività associativa e tutti i temi concernenti la vita dei ciechi e degli ipovedenti italiani.
Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in trasmissione, sono:
– email, all’indirizzo chiedialpresidente@uiciechi.it
– modulo web, all’indirizzo http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp
– telefono, ai numeri 06/69988353-06/6791758
Vi attendo numerosi per dare vita a un dialogo diretto che ci aiuti a crescere e a migliorare.

Mario Barbuto

Alla faccia delle pari opportunità, di Massimo Vita

Autore: Massimo Vita

Quando sento parlare di pari opportunità da parte di certi personaggi, mi viene da pensare che costoro si riempiono la bocca con una espressione che conoscono poco o per nulla.
Le pari opportunità si rispettano e si assicurano con le azioni concrete e non dileggiando le scelte altrui.
Nel caso del nostro consiglio regionale, abbiamo sette donne e tutte valide al di la delle differenze di pensiero ma alcune hanno rinunciato alla loro presenza nell’ufficio di presidenza, un’altra, ha detto che non aveva tempo e che era troppo scomodo per lei partecipare e la presidente uscente non condivideva, come altri, legittimamente la scelta del presidente.
Dunque, vorrei invitare il collega Rafanelli a raccontare le cose come stanno e lo rassicuro perchè l’operato del nuovo ufficio di presidenza saprà essere rispettoso di tutti e di tutte in concreto e non a chiacchiere.

Massimo Vita

Novara – Non vedenti nei call center: Novara anticipa la legge

Tre borse lavoro per centralinisti, esperienza pilota in Italia

Adriano Capitolo, presidente di UICI Piemonte, parteciperà alla conferenza stampa indetta dall’Unione Ciechi di Novara per il pomeriggio di oggi, in rappresentanza del presidente nazionale.
“L’iniziativa che stiamo per presentare anticipa l’adeguamento normativo sull’impiego dei centralinisti non vedenti – spiega Capitolo – il call center di Novara è infatti il primo in Italia ad assumere personale con disabilità visiva”.
Da tempo si parla dell’aggiornamento della legge 113/85, la quale prevede che nelle aziende private che abbiano un centralino con più di 5 linee e nelle aziende pubbliche che abbiano un centralino anche con una sola linea, il 51% delle postazioni di operatore telefonico sia riservato a non vedenti.
“Con l’avvento dei risponditori automatici e delle tecnologie VoIP – conclude Capitolo – la mansione di centralinista appariva superata, così abbiamo chiesto di inserire personale non vedente nei call center, l’iniziativa di UICI Novara e del Centro per l’Impiego della Provincia arriva prima della legge”.
Ulteriori dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa, alla quale saranno presenti anche i diretti interessati. L’appuntamento è per le ore 15 presso la ditta Impetum di Via dell’Artigianato 6 a Novara. Parteciperanno l’amministratore delegato dell’azienda, il presidente di UICI Novara Pasquale Gallo e i rappresentanti di Comune e Provincia.

Progetto LIA- Corsi di formazione alla lettura digitale accessibile

Nei mesi di maggio e giugno LIA, Fondazione che promuove il libro e la lettura in tutte le sue forme tradizionali e digitali, organizza nelle città di Milano e Roma corsi di informazione e formazione alla lettura digitale accessibile rivolti a non vedenti e ipovedenti delle città indicate.
Obiettivo principale dei corsi, realizzati grazie al finanziamento del Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo è quello di informare e formare riguardo alle opportunità di lettura offerte da contenuti editoriali digitali, tablet e smartphone in termini di accessibilità. 4LIA – FORMAZIONE LIA inoltre favorisce un percorso di aggiornamento anche per i lettori con disabilità visiva che già utilizzano le nuove tecnologie, fornendo indicazioni aggiornate e utili per la scelta di soluzioni di lettura accessibili e adeguate alle proprie esigenze.
4LIA – FORMAZIONE LIA prevede formazione in aula che si articola in due mezze giornate da quattro ore ciascuna, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Il primo incontro avrà un’impronta teorica, di inquadramento generale su modi e strumenti di lettura digitale e relative opportunità in termini di accessibilità; sarà fornita una panoramica sulla filiera del libro digitale e sui tre maggiori ecosistemi per l’acquisto e la lettura degli e-book nei dispositivi in commercio attraverso dimostrazioni dai dispositivi stessi. Saranno inoltre presentate le app selezionate per la giornata di pratica e il metodo di lavoro per la formazione a distanza.
Il secondo incontro del ciclo avrà un taglio laboratoriale per consentire ai partecipanti di misurarsi nell’utilizzo delle soluzioni di lettura accessibili e di confrontarsi su eventuali dubbi o difficoltà con il formatore e il tutor presenti in aula.
Il corso segue il modello BYOD (Bring Your Own Device): maggiori dettagli saranno forniti ai partecipanti una settimana prima del corso.
Le docenze sono svolte da formatori certificati, esperti di software assistivi e nuove tecnologie, con l’ausilio costante di un tutor che si occuperà del coordinamento didattico e dell’assistenza anche post aula.
Affinché obiettivi formativi e obiettivi didattici siano il più possibile coerenti ed efficaci, le aule saranno composte – ove possibile- da partecipanti con la stessa tipologia di disabilità visiva.
Di seguito il calendario dei corsi:
– Roma 11 giugno: corso teorico per non vedenti sulla lettura digitale accessibile
– Roma 12 giugno: corso teorico per ipovedenti sulla lettura digitale accessibile
– Roma 25 giugno: laboratorio per non vedenti sulla lettura digitale accessibile
– Roma 26 giugno: laboratorio per ipovedenti sulla lettura digitale accessibile
– Milano 08 giugno: corso teorico per non vedenti sulla lettura digitale accessibile
– Milano 10 giugno: corso teorico per ipovedenti sulla lettura digitale accessibile
– Milano 17 giugno: laboratorio per non vedenti sulla lettura digitale accessibile
– Milano 18 giugno: laboratorio per ipovedenti sulla lettura digitale accessibile
I posti disponibili per ogni corso (teoria e laboratorio) sono 10.
L’iscrizione ai corsi è gratuita, non è previsto rimborso spese per vitto, alloggio e trasporti. Per iscriversi, inviare una mail a segreteria@fondazionelia.org specificando nome, cognome, data e nome della città del corso.
Per maggiori informazioni: http://www.fondazionelia.org/4lia

Fish – Comunicato stampa. Segregazione delle persone con disabilità: si muove l’Europarlamento

“In tutta l’Unione europea vi sono centinaia di migliaia di minori, disabili, persone affette da problemi di salute mentale, anziani e persone senza fissa dimora che vivono segregati all’interno di istituti e subiscono per tutta la vita le conseguenze dell’istituzionalizzazione.”
“Gli Stati membri dell’UE dovrebbero essere incoraggiati ad abbandonare l’assistenza istituzionale a favore di un sistema di assistenza e sostegno basato sulla famiglia e sulla comunità.”
È lo stralcio di una Dichiarazione scritta su cui 13 europarlamentari (nemmeno uno italiano) chiedono la sottoscrizione da parte dell’Europarlamento. Se la dichiarazione raccoglierà l’adesione della maggioranza diventerà un atto di indirizzo di storica rilevanza culturale e politica: no alla segregazione delle persone con disabilità.
“Siamo molto soddisfatti che FISH sia esattamente nel solco di quelle che sono le riflessioni più avanzate in tema di diritti umani. Le persone con disabilità devono poter scegliere dove vivere e con chi vivere. Le politiche sociali devono favorire innanzitutto la domiciliarità e solo in casi particolari contribuire alla realizzazione di soluzioni alternative che comunque, per standard e organizzazione, devono riprodurre il contesto familiare.”
Così commenta Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. “La Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità, all’articolo 19, ribadisce il contrasto alla segregazione e all’isolamento. Su questo principio richiamiamo l’impegno politico del nostro Parlamento e quello culturale delle associazioni e delle organizzazioni dell’impegno civile. Ovviamente chiediamo a tutti gli europarlamentari di sottoscrivere la dichiarazione.”
L’impegno per la deistituzionalizzazione – e quindi l’inclusione – delle persone con disabilità è un tema centrale per FISH su cui ha approvato una specifica mozione all’ultimo congresso.