All’età di tre anni mi fu dato modo di lasciare la casa dei nonni materni per stabilirmi con mia madre in una grande masseria sita nel territorio di Riposto, e precisamente in una grande proprietà presa in gabella da mio padre.
In quella proprietà c’erano tre fabbricati abitati da altrettante famiglie che erano molto spaventate dai bombardamenti diurni che talvolta avvenivano in prossimità del vicino mar Jonio. In quel periodo mi capitò di assistere al bruttissimo episodio di un aereo tedesco che, con due piloti a bordo, precipitò accanto alle nostre abitazioni.
Lo schianto fu terribile si levarono in cielo alte colonne di fumo nero. Allora tutti gli abitanti della masseria si raccolsero in preghiera sotto un’arcata perché temevano che lo scoppio delle bombe, avrebbe potuto decretare la loro fine; non fu così perché l’aereo per fortuna non trasportava ordigni.
Un altro momento difficile fu quando, a poca distanza dalla costa, i soldati tedeschi a bordo di una grossa cannoniera vistisi minacciati da un sottomarino nemico, iniziarono a gettare bombe di profondità che sollevarono in aria enormi colonne di acqua. Io e mia madre che eravamo proprio nelle immediate vicinanze, spaventati da quanto stava accadendo, fuggimmo velocemente verso casa.
Nel frattempo un aereo nemico, volteggiante sulle nostre teste, sganciava alcune bombe che fortunatamente finirono in mare.
Un’altra volta, in un’imprecisata notte di mezza estate, mia madre, io e mio fratello fummo svegliati dal fragore di una violenta sparatoria fra gli uomini della masseria ed alcuni ladri di mestiere che volevano rubare i loro vitelli grassi. Finita la sparatoria, vidi i Massari col fucile in mano contenti e soddisfatti per lo scampato pericolo, i quali si raccomandavano fra loro di non abbassare la guardia poiché i ladri sarebbero certamente tornati di nuovo all’attacco. Intanto, sentivo dire a quegli stessi uomini che le sorti della guerra volgevano a favore degli alleati i quali avevano rotto in più punti il fronte dell’esercito nazi-fascista operante in Africa settentrionale e si accingevano a compiere lo sbarco in Sicilia.
Qualche tempo dopo, dalla masseria, con la mano sulla fronte a mo’ di visiera, vidi in lontananza gigantesche navi bianche, navigare nelle acque del nostro mare. Quelle navi trasportavano uomini, viveri, automezzi e materiale bellico. Una volta sbarcati e messo piede sulla terra ferma, gli alleati avanzarono rapidamente per la flebile resistenza dell’esercito italo-tedesco.
Essi, in meno di un mese, arrivarono dalle nostre parti. Io vidi l’ampio cortile della masseria, occupato da soldati britannici che vi avevano messo le loro tende in cui mangiavano e dormivano. Essendo molto curioso, ogni giorno solevo andare a guardare da vicino l’accampamento. Un giorno vidi piangere un giovane soldato scozzese mentre mostrava a mia madre la foto del fratello perito nel crollo del ponte Primosole, minato e fatto saltare in aria dai tedeschi durante la ritirata; vidi altresì, un altro scozzese, mettere sulla testa di un vecchietto della masseria, a mo’ di elmetto, la tazza con cui il poveretto ogni giorno chiedeva la sua porzione di rancio e lo stesso scozzese ridere di gusto nel vedere il vecchietto fuggire a gambe levate verso casa sua.
Archivi autore: Simona Sciaudone
Macerata – Completata la rete del servizio di accompagnamento in convenzione
Da qualche giorno è attivo un nuovo servizio di accompagnamento e trasporto a cura della Croce Gialla di Recanati con la quale questa sezione dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus di Macerata ha recentemente stipulato una convenzione che prevede la possibilità di usufruire di alcuni servizi per tutti i soci che hanno un visus non superiore ad 1/10, completando così il progetto di rete provinciale relativa al servizio di accompagnamento in convenzione, iniziato durante la precedente consigliatura.
I soci potranno richiedere tale servizio per soddisfare bisogni di prima necessità, ma anche per ragioni di carattere socio-ricreativo ecc… Ad ogni servizio erogato, si dovrà corrispondere alla Croce Gialla una somma pari a Euro 0,30 a Km percorso (andata e ritorno) + Euro 4,00 per ogni ora di servizio aggiuntivo, pagando il corrispettivo alla sezione UICI.
Per richiedere il servizio di accompagnamento in convenzione bisognerà fare richiesta almeno 3 giorni prima chiamando direttamente in sezione, lasciando un messaggio in segreteria telefonica o direttamente online al della nostra sezione sito www.uicmc.it.
Con l’occasione sei invitato a partecipare alla conferenza stampa di presentazione ufficiale della convenzione che si terrà giovedì 25 giugno 2015 alle ore 17 presso i locali della Croce Gialla di Recanati in Via Nazzario Sauro, 40/b. Tel. 071 7574268.
Sarà anche l’occasione per stare un pomeriggio insieme, con un piccolo rinfresco, conoscere il Consigliere UCI di riferimento per la zona di Recanati, Deborah Stortoni, ed anche conoscerci tra noi, vista la mia recente nomina a Presidente di questa Sezione Provinciale.
Centro di Documentazione Giuridica – Indennità di accompagnamento spetta anche nei periodi di ricovero, di Paolo Colombo
La prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento viene riconosciuta ed erogata in presenza di una condizione di inabilità e sempre che il soggetto versi nell’impossibilità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
L’ INPS con il messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011 ha precisato che tale indennità non va riconosciuta agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto e in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.
Dunque il ricovero assume rilievo ai fini dell’incompatibilità con l’erogazione dell’indennità solo se ha natura contingente, cioè legato alla cura delle patologie rilevanti ai fini dell’assegnazione dell’indennità e deve assicurare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.
Invece, nel caso in cui l’assistenza al disabile è garantita da altri soggetti (familiari, badanti etc.) il ricovero non si pone come elemento ostativo all’erogazione dell’indennità.
In tal caso però occorre che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall’Istituto che ospita l’invalido.
Frequenti, comunque, sono i casi in cui l’INPS, richiede la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento ritenendole indebitamente percepite dal disabile ricoverato.
La modalità di restituzione adottata dall’Inps è quella propria dell’ indebito oggettivo (art.2033 c.c.), secondo la cui disciplina chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (avere indietro) ciò che ha pagato.
A riguardo è doveroso porre in evidenza che la Suprema Corte di Cassazione è di diverso orientamento.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2270 del 2007, è intervenuta sul tema dell’ indennità di accompagnamento affermando che il ricovero presso un Ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l’art.1 Legge n. 18/80, che esclude dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto.
Il beneficio, perciò può essere concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Alla sentenza del 2007 ne sono seguite altre tutte conformi (cfr Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 04-04-2013, n. 8227, e Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 03-12-2010, n. 24677 ) nelle quali si è ribadito che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto” e che il beneficio, invece, è concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Di seguito il testo integrale delle sentenze citate.
Corte di Cassazione – Sezione lavoro Sentenza del 2 febbraio 2007 n. 2270
Invalido grave ricoverato presso un ospedale pubblico – diritto all’indennità di accompagnamento
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. P.M., nata il (OMISSIS), versa dal 1986 in stato di coma profondo da decerebrazione ed è stata continuativamente e gratuitamente ricoverata in ospedale. Il padre e tutore ha chiesto l’indennità di accompagnamento[1], che è stata riconosciuta in via amministrativa con decorrenza 1.4.1989. Successivamente, essendo emerso che la P. era ricoverata in permanenza presso il Policlinico, il Prefetto revocava la concessione dell’indennità in parola con provvedimento in data 12.6.2000 ed invitava il P. a restituire quanto riscosso a far tempo dal 1.2.1995. Con ricorso depositato in data 6.11.2000, P.C. chiedeva che venisse riconosciuto il diritto alla prestazione “de qua”.
2. Previa costituzione ed opposizione dell’INPS, il Tribunale di Verona accoglieva la domanda attrice, ritenendo che nella specie il ricovero in un ospedale non escludeva la necessità di ulteriore assistenza, specie di tipo affettivo e psicologico. Proponeva appello l’INPS e la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dall’attore P. e lo condannava alla restituzione dei ratei indebitamente percepiti. La Corte di Appello così motivava: la legge n. 18 del 1980, art. 1[1], prevede la corresponsione dell’indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di assistenza continua; tale ipotesi ricorre indubbiamente nella fattispecie; il comma 3 della norma citata prevede peraltro l’esclusione dell’erogazione nel caso di invalidi civili gravi, ricoverati gratuitamente in istituto; l’appellata si trova da oltre un quindicennio continuativamente e gratuitamente ricoverata presso un reparto ospedaliero; è pertanto fondato l’appello dell’INPS, dato che la norma non lascia adito a dubbi circa la non erogabilità della prestazione in ipotesi di lungo-degenze in strutture pubbliche ospedaliere; non rileva la volontà o la necessità dei familiari di essere vicini alla figlia, per sopperire ad eventuali carenze del personale o per cercare di stimolare emotivamente la paziente; la previsione dell’indennità di accompagnamento risponde ad esigenze diverse da quelle ritenute dal giudice, per le quali soccorrono altri istituti (pensione di inabilità); deve porsi in diritto la questione se il ricovero gratuito in struttura pubblica costituisca requisito essenziale del diritto all’indennità, ovvero elemento esterno che impedisce l’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario; nella fattispecie detta questione è irrilevante, posto che non è possibile formulare sicura prognosi circa l’uscita dallo stato di coma.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione P.C., nella spiegata qualità, deducendo un motivo. L’INPS si è costituito con procura e non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
4. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 [2] della leggen. 18 del 1980, art. 1, comma 3 [1], nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art.360 c.p.c., n. 5 [2]: la Corte di Appello ha fondato la propria decisione su di una interpretazione meramente letterale della norma, la quale intende invece incoraggiare i familiari all’assistenza, ma non osta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento quando l’invalido, pur ricoverato in ospedale e curato, non è totalmente assistito dalla struttura e quindi necessita della continua assistenza anche dei familiari per sopravvivere. Detti familiari, in ospedale come a domicilio, dovranno pur sempre pagare infermieri ed assistenti, abbandonare il lavoro, effettuare un sostegno economico aggiuntivo.
5. Il ricorso è fondato nei sensi di cui “infra”. La legge n. 18 del1980, art. 1, comma 3 [1], sopra citata dispone che sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”. Il problema che si pone nella presente fattispecie è se un ricovero presso un ospedale pubblico possa costituire l’equivalente del ricovero gratuito in istituto, essendo lecito il dubbio se il legislatore, nel sancire la ricordata esclusione dall’indennità, abbia inteso significare che l’indennità di accompagnamento non è erogata in caso di “ricovero presso qualsiasi struttura” di cura ovvero se la citata erogazione venga meno solo in caso di ricovero presso un “istituto”, vale a dire una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente (come nella specie è pacifico) una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli “atti quotidiani della vita” cui l’indennità in parola è destinata a fare fronte, tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone.
6. L’esame della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione induce a ritenere preferibile questa seconda tesi. “Il ricovero di un inabile totale, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, in una struttura pubblica non in grado di prestargli tutte le cure necessarie per un’adeguata assistenza infermieristica può giustificare, in via eccezionale rispetto a quanto testualmente dispone la legge n. 18 del 1980, art. 1, il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per il periodo di ricovero soltanto nell’ipotesi in cui, proprio a causa di tale necessaria integrazione, l’assistito abbia subito un danno ingiusto perché costretto a retribuire il cosiddetto infermiere privato”: Cass. 2.11.1998 n. 10946 [3]. Il principio è ripreso da Cass. 8.4.2002 n. 5017 [3], la quale ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento in favore di un invalido psichico, necessitante di continuo controllo anche con eventuale ricovero presso appositi istituti. Più in generale, Cass. 20.7.1995 n. 7917 [3], prevede che la condizione del non-ricovero in istituto si pone come elemento esterno alla fattispecie e non osta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per il tempo in cui il disabile sia ricoverato in istituto e non abbisogni dell’accompagnatore.
7. Sulla scorta di tali principi, va dunque affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “sic et simpliciter” l’equivalente del “ricovero in istituto” ai sensi della legge n. 18 del 1980, art. 1, comma3 [1] e che pertanto l’indennità di accompagnamento può spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
8. Tale indagine è mancata nel processo di appello. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Bologna, la quale dovrà uniformarsi al principio di cui al paragrafo che precede e provvederà altresì alle statuizioni circa le spese.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2007.
Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 04-04-2013, n. 8227
PENSIONI
Assegni di accompagnamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LA TERZA Maura – Presidente –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8142/2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI MAURO, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.A. nella qualità di legale rappresentante nonchè madre e tutore della figlia P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avv. SALAFIA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. DEL GIUDICE UMBERTO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 826/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 21.9.2010, depositata il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per delega avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 31 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 27.10.2010, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di prime cure che, in accoglimento della domanda svolta dal tutore di P. M., ha dichiarato l’illegittimità della revoca dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS in favore della predetta P., lungodegente in struttura pubblica in stato di coma profondo da decerebrazione;
3. ricorre l’INPS con due motivi dolendosi che, in violazione dell’art. 384 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), la Corte di merito non si sia uniformata alla statuizione della Corte di cassazione non avendo esperito, a tanto sollecitata dalla S.C., alcuna attività istruttoria atta a dimostrare che le prestazioni assicurate dall’ospedale alla paziente non esaurissero tutte le forme di assistenza necessitate per la vita quotidiana; ed inoltre che, in violazione dell’art. 2697 c.c. e L. n. 18 del 1980, art. 1 e con insufficiente motivazione, fosse rimasto sfornito di prova che l’ospedale pubblico non fornisse tutte le forme di assistenza di cui necessitava la paziente e che quest’ultima avesse dovuto sostenere personalmente oneri economici per usufruire di assistenza privata integrativa di quella resa dalla struttura pubblica;
4. l’intimata, nella predetta qualità, ha resistito con controricorso;
5. il ricorso è manifestamente fondato per non essersi la Corte di merito uniformata alla sentenza rescindente omettendo la verifica giudiziale dell’applicabilità, alla fattispecie, del principio enunciato e dipanando la motivazione sul mero rilievo che il genitore esercente la tutela sulla figlia in stato di coma profondo da decerebrazione avesse dichiarato di aver cessato ogni attività lavorativa per assistere continuativamente la congiunta;
6. invero, la Corte di legittimità, con sentenza n. 2270 del 2007, decidendo sul gravame avverso la decisione di primo grado, ha affermato che: “il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce sic et simpliciter l’equivalente del ricovero in istituto” ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3 e che pertanto l’indennità di accompagnamento può spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Tale indagine è mancata nel processo di appello”. Di qui, pertanto, la cassazione con rinvio della decisione sul gravame ad altra Corte d’appello che ha statuito nei termini già richiamati;
7. come affermato in più occasioni da questa Corte, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza della motivazione, conserva al giudice di rinvio le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 13719/2006); nè il giudice del rinvio, al quale la S.C. abbia demandato, come nella specie, il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può sottrarvisi (v., Cass. 3186/2012)”.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
9. Dalla riferita relazione il Collegio dissente sulla base dei rilievi di seguito esposti.
10. L’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 2270 del 2007 cit.) è stato, invero, svolto dalla Corte territoriale che, alla stregua delle emergenze istruttorie, ha apprezzato le dichiarazioni rese dal genitore esercente la tutela, il quale aveva espresso di essere stato costretto a cessare ogni attività lavorativa per stare accanto alla figlia la quale, sebbene degente in struttura gratuita, necessitava, proprio in considerazione dello stato d’irreversibilità patologico, di assistenza continua finalizzata ad essenziali esigenze primarie, fra le quali le manovre di spostamento sul letto di degenza al fine di evitare piaghe da decubito e ogni ulteriore incombenza connessa allo stato di totale immobilismo e all’incapacità di gestire funzioni biologiche essenziali.
11. Ebbene, posto che l’accertamento del Giudice di merito, che attiene alla valutazione dei mezzi di prova, è incensurabile nel giudizio di legittimità se compiutamente e coerentemente motivato, nel caso di specie l’accertamento della Corte territoriale, nei termini appena esposti, non è adeguatamente censurato dall’Istituto pubblico di previdenza che non rimette in discussione le congrue e ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale a sostegno dell’accertamento, ma solo si duole che il Giudice del gravame non abbia svolto, in ottemperanza al dictum della sentenza rescindente, alcun accertamento, formulando rilievi critici che non si collocano sul piano argomentativo della sentenza impugnata per svelarne insufficienza o illogicità motivazionale.
12. L’INPS, pertanto, non ha specificamente criticato l’apprezzamento della Corte territoriale che, all’esito dell’accertata assistenza continuativa del genitore nella forma della presenza costante accanto alla figlia in stato vegetativo, ha ritenuto tali modalità di accudimento travalicare quanto la struttura pubblica potesse assicurare.
13. Il pur sintetico iter argomentativo che ha condotto i Giudici del gravame, muovendo da tale accertamento, verso l’apprezzamento della necessità, per il genitore, di assicurare quel quid pluris non garantito dall’ospedale pubblico alla congiunta lungodegente in stato di coma profondo da decerebrazione, non risulta efficacemente censurato.
14. In particolare, nella vicenda all’esame del Collegio è rimasto non specificamente censurato proprio l’apprezzamento della Corte territoriale dell’emergenza istruttoria inerente alle necessità di assistenza e accudimento costanti a cagione delle quali il genitore si era risoluto ad abbandonare l’attività lavorativa per essere totalmente dedito alla cura della figlia nel predetto stato vegetativo.
15. Risulta, pertanto, assorbito il mezzo d’impugnazione imperniato sull’inottemperanza dell’onere, a carico del tutore dell’assistita, di provare la necessità di aver dovuto sostenere, ai fini dell’assistenza costante e continuativa, spese personali aggiuntive rispetto all’assistenza apprestata dalla struttura pubblica.
16. In definitiva il ricorso, per essere manifestamente infondato, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 03-12-2010, n. 24677
Fatto – Diritto P.Q.M.
PENSIONI
Assegni di accompagnamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19666/2009 proposto da:
S.D. (OMISSIS), n.q. di tutore del minore S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1029/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 10/06/08, depositata il 18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
udito l’Avvocato Assennato Giuseppe Sante, difensore del ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per la remissione alla p.u. ed in subordine si riporta alla relazione scritta.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 18 settembre 2008, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio ed ha respinto la domanda presentata il 29.6.2005 da S.D., nella qualità di tutore del minore S.A. (nato il (OMISSIS)), intesa ad ottenere la condanna dell’Inps e del Ministero dell’Economia al pagamento dell’indennità di accompagnamento (ottenuta a decorrere dal 1 luglio 2003) anche per il periodo dal 1 aprile 2002 al 30 giungo 2003, durante il quale il minore era stato ricoverato prima presso il reparto di rianimazione degli OO.RR. di (OMISSIS) e successivamente presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di (OMISSIS) a seguito di gravi lesioni (lesioni alla colonna vertebrale, tetraplegia e lesioni cerebrali) riportate in un incidente stradale nel quale aveva perduto entrambi i genitori.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente non aveva addotto elementi sufficienti a dimostrare che il minore durante il ricovero in rianimazione avesse avuto necessità di una assistenza familiare continua aggiuntiva a quella prestata dalla struttura ospedaliera.
Avverso detta sentenza il S. ha proposto ricorso con un motivo con il quale, lamentando difetto di motivazione, si duole che il giudice del gravame abbia respinto la domanda senza espletare una CTU diretta ad accertare se il minore avesse avuto o meno necessità di una assistenza familiare continua durante il ricovero.
L’INPS ha depositato procura ed il Ministero dell’Economia non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria.
Ritiene la Corte che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
La L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, riconosce il diritto all’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili “che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”. Il legislatore ha inteso così sopperire, a prescindere da ogni limite reddituale, alle necessità materiali dei totalmente invalidi che non sono in grado di muoversi autonomamente senza grave pregiudizio per la loro persona e per gli altri e che non sono in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, quali mangiare, bere, lavarsi, vestirsi, espletare i bisogni fisiologici. La norma, ispirata al principio solidaristico, ha comunque carattere eccezionale, prescindendo da qualsivoglia contribuzione e gravando sulla fiscalità generale, e non può essere interpretata in modo estensivo. In particolare essa non può essere estesa fino a coprire anche il mero supporto psicologico e affettivo di cui i predetti invalidi hanno pure bisogno.
Escluso quindi che la necessità di un supporto morale e affettivo possa dare diritto alla indennità in questione, resta da vedere se ed entro quali limiti l’indennità medesima spetti agli invalidi durante il periodo in cui sono ricoverati in una struttura ospedaliera, anche perchè l’ultimo comma della norma richiamata esclude espressamente dall’indennità gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in “istituto”.
Anche a prescindere dalla questione, pure affrontata da questa Corte (Cass. n. 2270/2007), se gli Ospedali pubblici del SSN, con prestazioni prevalentemente gratuite, rientrino o meno fra “gli istituti” che non danno diritto all’indennità, va comunque rimarcato che questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980, può spettare anche all’invalido grave durante il ricovero in ospedale pubblico, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza materiale di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. n. 25569/2008, Cass. n. 2270/2007) – vale a dire, oltre all’assistenza medica, anche una assistenza di carattere personale, continuativa ed efficiente, idonea a sopperire alle necessità quotidiane di vita del paziente sopra specificate – e richiedono per far fronte alle necessità del ricoverato l’intervento di un familiare o di un terzo incaricato dalla famiglia (Cass. n. 5017/2002).
Nella specie il ricorrente non ha né allegato né provato circostanze di fatto dalle quali potersi ricavare la necessità per l’inabile di una assistenza (materiale e non meramente affettiva) ulteriore rispetto a quella fornita dagli Ospedali pubblici durante il suo ricovero in un reparto di rianimazione (reparto notoriamente accessibile solo al personale ospedaliere). Né rientra concettualmente nelle necessità cui la legge intende sopperire con l’indennità in questione anche “l’apprendimento (da parte del familiare o di un terzo) delle metodiche assistenziali più corrette in previsione della domiciliazione”.
Il ricorrente non ha ragione di lamentarsi per il mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice di appello, visto che l’appellante non ha neppure indicato quali fossero i supporti materiali necessari all’invalido che gli Ospedali non erano in grado di assicurare, esclusa per quanto sopra detto la rilevanza dei supporti meramente affettivi e psicologici. Al riguardo è appena il caso di ricordare che per costante giurisprudenza la consulenza tecnica non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata da giudice quando la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi o fatti non provati (Cass. n. 3191/2006, n. 26083/2005, n. 16256/2004 ed altre conformi).
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Senza traveggole, di Mario Censabella
Non ho mai pensato che la cecità mi fosse tragedia, certo molto disagio, a volte infinita angoscia e tristezza; negli anni in cui non avevo né arte né parte ho qualche volta ipotizzato il suicidio senza mai scendere nei particolari per una soluzione traumatica del mio esistere.
Sono certo che tutti coloro che nei secoli, forse nei millenni hanno pensato di creare sollievo, assistenza, istruzione nei confronti dei ciechi, si saranno immedesimati nella tragedia assoluta che un tempo rappresentava questa minorazione.
Sono certo che questa riflessione sia stata la valutazione che von Hartig, Governatore austriaco del Regno Lombardo Veneto a Milano nel lontano 1840 abbia fatto propria cercando di istituire anche nella nostra città una struttura per ciechi simile a quella che già esisteva a Vienna.
L’Istituto dei Ciechi di Milano da quasi due secoli è una prestigiosa realtà che ha offerto a generazioni di ciechi assistenza, istruzione, educazione anche in una accezione assoluta del termine.
Il Commissario straordinario dell’Istituto mi ha invitato a partecipare ad un evento senza volermi raccontare i particolari, quasi un simpatico mistero.
E’ passato da casa, mi ha ospitato in una molto confortevole auto, in verità un poco bassa guidata dalla moglie, la gentile signora Elena. Un tempo quando si usavano ancora le carrozze il salire e lo scendere aveva un senso molto più spiccato.
Ora sono giunto nella prestigiosa sede dell’Istituto dei Ciechi di Milano. E’ mercoledì 3 giugno ore 20.30 hanno inizio un evento che sarà in… cartellone sino al 30 ottobre, cioè per tutta la durata dell’EXPO. L’iniziativa è stata concertata dal Commissario straorinario dell’Istituto dei Ciechi di Milano che in verità non brilla per …colpo d’occhio, è affetto da una notevole ipovisione, per contro non gli manca intelligenza, vivacità e la capacità di saper proporre e realizzare eventi particolari.
Masto ha concesso che la sala intitolata a Michele Barozzi, fondatore dell’Istituto fosse trasformata in una sorta di oratorio dei frati Domenicani.
Ora oltre ai preziosi stucchi che caratterizzano la sala appaiono pannelli che sviluppano la dinamica e i particolari della famosa Cena di Leonardo Da Vinci realizzata nell’oratorio dei Frati di Santa Maria delle Grazie in Milano.
“Leonardo racconta”: un attore appare in un video e illustra come Leonardo Da Vinci nel 1400 già genio riconosciuto fosse stato ingaggiato da Ludovico il Moro per la realizzazione del grande dipinto. L’attore illustra le difficoltà di Leonardo impegnato a studiare quella realizzazione sin nei minimi particolari: i colori, le tempere, le difficoltà di creare un affresco in una sala umida, la fisiognomica degli apostoli; la descrizione è stata tanto avvincente e veritiera da farmi quasi… vedere le posture, gli atteggiamenti, le varie fisionomie di tutti i componenti di quella famosa cena.
Poi anche per noi la cena, non certo male.
La serata si è conclusa con un concerto d’Arpa che un virtuoso ha proposto suonando contemporaneamente due strumenti, uno classico, l’altro rinascimentale.
Fuori, era già tardi, l’aria raffrescata alitava sui nostri volti e nei nostri capelli, una brezza che ho pensato non fosse dissimile da quella che avrà potuto percepire Paolo Bentivoglio, uno dei fondatori della nostra Unione Italiana dei Ciechi quando negli ultimi anni del 1800 è stato allievo di questo Istituto.
Proposta di candidatura di Mario Barbuto a Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, di Stefano Tortini
Ho predisposto questa lettera a titolo personale e sto sollecitando tutti gli amici che la condividono a sottoscriverla, per chiedere a Mario Barbuto la disponibilità a candidarsi alla Presidenza nazionale.
Circa un anno e mezzo fa, la nostra Unione ha sofferto profondamente per il grave malore che ha colpito il Prof. Tommaso Daniele e che lo ha determinato a rassegnare le sue dimissioni dall’incarico di Presidente Nazionale, dopo moltissimi anni fatti di straordinari risultati in favore tanto dei ciechi quanto di tutte le persone con disabilità: i numerosi e rilevanti successi, ottenuti nel corso dei suoi mandati, nonché i prestigiosi incarichi che gli sono stati conferiti nel tempo, hanno contribuito fortemente a dare particolare lustro al nostro sodalizio non solo a livello nazionale ma anche internazionale.
Pertanto, 14 mesi fa, il Consiglio Nazionale ha dovuto affrontare il difficile compito di scegliere una nuova guida per l’Unione, che è stata individuata nella persona del Dott. Mario Barbuto, votato a larghissima maggioranza e sostenuto da un’ampissima parte della base associativa, di cui aveva
già ottenuto il sostegno, nella misura di più del 30 per cento, al Congresso 2010.
Tale decisione è ricaduta su di lui, non soltanto in ragione delle importanti competenze gestionali che ha dimostrato nel corso della propria carriera professionale ed unicamente in virtù del profondo attaccamento che da sempre ha manifestato rispetto all’Associazione, battendosi in ogni modo nell’interesse morale e materiale dei ciechi e degli ipovedenti.
Questa scelta è stata animata anche dal coraggio di proporre un uomo che, grazie al proprio virtuoso equilibrio, sia in grado di difendere quanto di irrinunciabilmente prezioso è stato conseguito nel passato profilando però anche strategie ed azioni per il futuro con una marcata attenzione all’adeguamento della nostra Unione ai tempi che cambiano, ad un mondo che corre e non ci aspetta, ai costanti problemi ed alle continue sfide che l’incedere veloce del progresso ci prospetta.
Nell’arco del suo breve mandato, Barbuto ha ottenuto, con la definitiva approvazione della Legge di Stabilità 2015, che le richieste dell’Unione venissero interamente accolte con la garanzia di
risorse finanziarie certe, non erogate di anno in anno come in passato, bensì per i prossimi tre anni con un aumento di circa un milione e mezzo di Euro: ciò consentirà di concentrarsi sulla programmazione delle attività con più ampio respiro e di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, evitando l’impiego di risorse umane e finanziarie per riconfermare ogni anno i contributi statali. Inoltre, si è premurato che la Biblioteca per Ciechi “Regina Margherita” di Monza recuperasse il finanziamento di oltre 2 milioni di Euro, consentendo all’Ente di rimanere un punto di riferimento essenziale sul territorio nazionale per l’accesso alla cultura e per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti. Ha risposto alle richieste di supporto delle strutture, investendo a sostegno del territorio seicento mila Euro nel 2014 e mettendo a bilancio un milione di Euro per il 2015 che verranno assegnati alle Sezioni e ai Consigli Regionali, oltre alle risorse destinate alle strutture territoriali tramite l’I.Ri.Fo.R.. Una nuova ed efficace possibilità di finanziamento è rappresentata dai fondi che verranno raccolti grazie alla recentissima istituzione della Lotteria nazionale Louis Braille, a coronamento di mesi e mesi di impegno.
In questo lasso di tempo abbiamo potuto apprezzare la figura di Barbuto in qualità di Presidente Nazionale, notando la sua caparbietà, determinazione e dedizione alla causa dei ciechi e degli ipovedenti, sempre attento a richiamare lo spirito di unità e di collaborazione.
Con grande convinzione chiediamo a Mario Barbuto di mettere nuovamente il suo impegno a favore dell’Unione e pertanto sosteniamo, attraverso la sottoscrizione di questa proposta, la sua candidatura a Presidente Nazionale in occasione del XXIII Congresso.
Bologna, 16/05/2015
Stefano Tortini”
Diciannovesima edizione del concorso alle borse di studio «Beretta-Pistoresi»
E’ indetto il concorso per l’assegnazione delle borse di studio «Beretta-Pistoresi», giunto, quest’anno, alla diciannovesima edizione. Il concorso è riservato, per il corrente anno, ai Soci della nostra Unione, che si sono diplomati o laureati durante l’anno solare 2014 e che al 31 dicembre 2014 non hanno compiuto i quaranta anni di età. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 31 luglio 2015.
Bando di concorso
Art. l. Natura del concorso
Nel rispetto della volontà delle donatrici, Lidia Teresa Beretta ed Elena Pistoresi, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti mette a concorso delle borse di studio annuali per i Soci che abbiano concluso con merito gli studi secondari superiori, gli studi musicali o gli studi universitari, nell’anno solare precedente quello di indizione della gara.
Art. 2. Requisiti di ammissione
Alla corrente edizione del concorso per l’assegnazione delle borse di studio «Beretta-Pistoresi», possono partecipare i Soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che, nell’anno solare 2013, hanno conseguito uno dei titoli di seguito elencati: laurea specialistica o diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al d.m. 3 novembre 1999, n. 509; laurea; diploma di conservatorio musicale; diploma di istruzione secondaria superiore.
Art. 3. Borse di studio
Le borse di studio sono costituite in denaro, hanno differente importo, in relazione al titolo conseguito, ed ammontano a: 2.100,00 euro, per il vincitore del concorso riservato ai candidati in possesso di laurea specialistica o diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente al d.m. 3 novembre 1999, n. 509; 1.300,00 euro, per il vincitore del concorso riservato ai candidati in possesso di laurea; 1.300,00 euro, per il vincitore del concorso riservato ai candidati in possesso di diploma di conservatorio musicale; 1.300,00 euro, per il vincitore del concorso riservato ai candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.
Art. 4. Presentazione delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione devono pervenire, mediante raccomandata postale o mediante posta elettronica certificata o con consegna a mano, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì, 31 luglio 2014, all’indirizzo: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Presidenza Nazionale Via Borgognona, 38 – 00187 Roma.
Nella domanda di partecipazione, i concorrenti devono indicare la categoria di concorso alla quale intendono partecipare e dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445: cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza; iscrizione all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con indicazione della Sezione Provinciale di appartenenza; titolo di studio, con indicazione dell’anno di conseguimento e del voto di laurea o di diploma; votazioni agli esami previsti dal piano di studi universitario, se in possesso di laurea specialistica, di diploma di laurea o di laurea; votazioni agli esami intermedi, se in possesso di diploma di conservatorio; votazioni al primo quadrimestre dell’ultimo anno di corso, se in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.
I concorrenti devono, altresì, indicare un recapito telefonico e-o email e l’indirizzo al quale desiderano vengano inviate le comunicazioni relative al concorso.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.
Le domande pervenute oltre il termine o incomplete si intendono escluse dal concorso.
Art. 5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è costituita dal Presidente Nazionale dell’Unione, o da un suo delegato, e da due componenti, nominati dalla Direzione Nazionale della stessa Unione.
Sulla base dei voti riportati dai candidati alle prove di esame intermedie e finali, la Commissione forma quattro graduatorie di merito, una per ciascuna categoria di concorso, e designa, quale vincitore delle relative borse di studio, il primo classificato in ognuna di dette graduatorie.
Art. 6. Proclamazione dei vincitori
Con propria deliberazione, la Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti approva le graduatorie di merito e proclama vincitori delle borse di studio, messe a concorso con il presente bando, il primo classificato in ciascuna graduatoria.
Gli esiti del concorso sono comunicati ai concorrenti, a mezzo posta.
Gli stessi esiti sono, inoltre, resi pubblici, mediante la stampa periodica e il sito web dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e la pagina 790 di Televideo Rai.
I vincitori delle borse di studio sono tenuti a comprovare la regolarità delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione.
A tale scopo, essi devono far pervenire, mediante raccomandata postale o mediante posta elettronica certificata o con consegna a mano, all’indirizzo: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Presidenza Nazionale – Via Borgognona, 38 00187 Roma, entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati concorsuali, certificazione, originale o in copia autenticata, attestante: il titolo di studio; il voto di laurea o di diploma; le votazioni riportate alle prove di esame intermedie, se vincitori delle borse di studio riservate ai laureati di primo e secondo livello e ai diplomati presso i conservatori di musica; oppure, le votazioni riportate al primo quadrimestre dell’ultimo anno di corso, se vincitori della borsa di studio riservata ai diplomati presso istituti di istruzione secondaria superiore.
Il vincitore, che non produca la certificazione richiesta o le cui dichiarazioni risultino, in tutto o in parte, non veritiere, decade dal beneficio.
In tal caso, la Direzione Nazionale dell’Unione procede alla proclamazione di altro vincitore, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Art. 7. Responsabilità
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserve, da parte dei concorrenti, del presente bando.
Spetta esclusivamente alla Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto.
Art. 8. Trattamento dei dati personali
Tutte le informazioni raccolte nell’ambito del presente concorso saranno tutelate ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Siena – Pass Partout. Le nuove tecnologie come chiave di accesso al mondo
Pass Partout. Le nuove tecnologie come chiave di accesso al mondo. Venerdì 12 giugno 2015 c/o Circolo Arci Cultura e Sport – Ravacciano via Duccio di Buoninsegna 32/2 – Siena
Ore 17,30 Saluti
Presentazione dei libri parlati realizzati all’interno del progetto
Interverranno sul tema dell’accessibilità web Enrico Giannelli (scrittore) e Lorenzo Lolini (tecnico informatico)
Ore 19,00 Aperitivo e musica con i “Vari ed Eventuali”
Arci Solidarietà Siena
p.zza Maestri del Lavoro, 27
0577-247510
progettopasspartout@gmail.com
L’uomo venuto da lontano, di Morena Burattini
Sono Morena Burattini, una ragazza non vedente ho avuto il piacere e la fortuna d’incontrare Sua Santità Papa Francesco. Ci siamo incontrati durante la Sua visita presso la Parrocchia dell’infernetto e in quell’occasione gli ho detto e promesso che gli avrei fatto una sorpresa. Ed ora, come promesso, eccomi a mantenerla! Nel nostro breve, ma intenso incontro (almeno per me) sono riuscita a farlo sorridere, perché gli ho confidato che quando lo vedo (si fa per dire…) e sento in televisione mi viene da chiamarlo con un simpatico nome: PAPETTO! Dopo questa confidenza lui ha fatto un bellissimo sorriso ripetendo ad alta voce il nome da me simpaticamente inventato nei Suoi confronti. Nelle ore seguenti all’incontro, ho avvertito in me un senso di pace e tanta serenità. E credo che sia questa la Sua forza nei confronti delle persone fedeli e non. Quindi sono stata ancora più convinta a realizzare il mio progetto per lui!
La mia vera storia inizia a 16 anni quando sono diventata non vedente assoluta.
Da quel momento non ho perso la voglia di fare: pratico sport da sempre, sono stata campionessa italiana di nuoto e di sci alpino, sono brevettata FIPSAS per le attività subacquee e adoro andare a cavallo.
Sono anche operatrice shiatsu.
Ma la mia più grande passione è in assoluto il canto e, nel 2003, ho realizzato un cd con canzoni scritte e cantate da me.
Ho voluto creare un’associazione, la MONLUS ONLUS, proprio per condividere con gli altri la mia esperienza di tutti questi anni, perché credo fortemente nella condivisione e non nella chiusura verso il mondo esterno soprattutto per chi vive la mia stessa condizione.
Il mio sogno è quello di far diventare “grande” la mia MONLUS e farla lavorare in maniera efficiente per realizzare progetti concreti ed utili, a scopo benefico.
Essendo io stessa affetta ormai da tempo da cecità, so bene quanto sia difficile affrontare giorno dopo giorno, la vita quotidiana. Per questo motivo la mia associazione ha realizzato, lo scorso dicembre, una staffetta di nuoto solidale con lo scopo di raccogliere fondi per il “Progetto RIDARE LA LUCE”, con lo scopo:
– dell’invio di personale medico altamente qualificato per consentire il recupero della vista di adulti e bambini in Africa;
– la formazione professionale di personale medico ed infermieristico
Del posto che consente agli stessi di operare autonomamente.
Sempre nel campo delle malattie oculari saremo impegnati, il prossimo 6 giugno con la III staffetta di nuoto solidale per cercare di raccogliere fondi per lo studio e la ricerca di attività clinica e chirurgica. Dopo l’incontro, con sua Santità, mi è venuta l’illuminazione!
E’ nata, infatti, l’idea di scrivere una canzone dedicata alla Sua persona ed al Suo operato.
E proprio per la mia esperienza, la mia passione, la mia voglia di fare e per la mia apertura verso gli altri, ho pensato che il mio brano potesse trasformarsi in un cd intitolato: “L’UOMO VENUTO DA LONTANO”. Un cd che nasce come inno di speranza, sostegno ed aiuto per i più deboli e sofferenti nel corpo e nello spirito.
L’idea è quella di avere un aiuto nella divulgazione e distribuzione del cd, realizzato in due lingue: italiano e spagnolo, più un brano dedicato alla città di Roma, che è adesso anche quella di Papa Francesco! E la mia.
Ho gia spedito per posta Ordinaria un cd a sua santità e mercoledì 03 giugno 2015 in occasione dell’incontro settimanale sono riuscita a consegnarglielo tra le mani.
Avrei piacere se fosse possibile, fare con voi un’intervista per parlare e far ascoltare il mio brano che con amore, ho voluto dedicare al nostro Papa.
Vediamoci alla radio: Giovedì 11 giugno 2015 ore 19.00 su RadioRadio
Giovedì 11 giugno 2015 andrà in onda, su RadioRadio 104.500 fm – www.radioradio.it e piattaforma sky, la terza trasmissione di “Vediamoci alla radio”: storie, esperienze, sapori sconosciuti… Da vedere, alla radio.
“Vediamoci alla radio”, come è noto, è una trasmissione congiunta di RadioRadio e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, volta a far conoscere le diverse tematiche e problematiche legate alla cecità e all’ipovisione attraverso esempi, storie e situazioni da raccontare possibilmente in positivo.
La trasmissione è condotta da Stefano Molinari, una delle punte di diamante dell’emittente, e da Luisa Bartolucci, componente della Direzione Nazionale e responsabile del settore Informazione e Comunicazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS.
“Vediamoci alla radio” si sta dimostrando una nuova ed importante occasione per farci conoscere meglio e per abbattere, insieme agli amici di RadioRadio, i muri e le barriere dei pregiudizi, dei luoghi comuni che da sempre condizionano la vita e la quotidianità di ciechi e ipovedenti. Nel corso della puntata di giovedì 11 giugno si parlerà di turismo accessibile e del Museo tattile statale Omero.
Gli ascoltatori potranno interagire con i conduttori e gli ospiti mediante sms da inviare, durante la trasmissione, al numero 3775-104500, o tramite telefono componendo lo 06-8833033.
Vi attendiamo numerosi giovedì 11 giugno su Radioradio alle 19 in punto!
Convegno Nazionale “Il lavoro fa per me!” – Napoli, 11 e 12 giugno 2015 – Trasmissione on-line
Care tutte e cari tutti,
il Convegno Nazionale su Lavoro e Occupazione, che si terrà a Napoli domani giovedì 11 giugno (ore 9,30 – 18,30) e dopodomani venerdì 12 giugno (ore 9,30-14,00) verrà trasmesso tramite la nostra web radio.
Per prendere visione preliminarmente del programma, Vi invito a consultare il comunicato N. 108/2015.
Per collegarsi sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp; http://91.121.137.159:8004/listen.m3u. il contenuto della trasmissione potrà anche essere riascoltato sul sito dell’Unione all’indirizzo www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale
Vi aspetto numerosi.
Buon ascolto