Napoli-Abete Cup di calcio a 5 (di Mario Mirabile)

Autore: Mario Mirabile

Napoli – Con la disputa delle ultime 3 partite si è conclusa la «Abete Cup», una bella manifestazione sportiva incentrata sul calcio a 5 per ciechi assoluti. L’evento è stato voluto fortemente dall’Asd Real Vesuviana  e dal suo  Presidente Giuseppe Fornaro ed organizzata grazie all’imprescindibile contributo di Nino Pappalardo e Giovanni Abete. La manifestazione, le cui gare si sono disputate presso il Soccher 5 di Barra, ha visto la partecipazione di 4 squadre: l’Asd Uici Bari, l’Asd Napoli Real Vesuviana, l’Asd Disabili Roma 2000 e l’Ascus Lecce che si è aggiudicata il torneo. Passando alle 3 partite disputate, nella prima l’Ascus Lecce ha superato la squadra della Real Vesuviana con un perentorio 3-0 con 2 reti di Cervelli e un calcio di rigore trasformato da Peluso; nella seconda partita la rappresentativa salentina ha bissato il successo battendo per 4 – 0 la squadra del Bari. Nella terza e ultima partita, con la squadra del Lecce già sicura di aver vinto il torneo, l’Asd Disabili Roma 2000 ha superato per 3 – 1 la Real Vesuviana con una doppietta spettacolare del capitano Censi e la rete di Lilli; per i partenopei è andato a segno Zungri.

Al termine delle gare, in un clima di festa, alla presenza del Presidente della Fispic Sandro Di Girolamo, si è effettuata la premiazione delle 4 squadre e di Massimo Cervelli quale miglior giocatore del torneo. A prescindere dal risultato sportivo, il torneo è stato caratterizzato dalla presenza di diversi media locali e nazionali che hanno dato grande risonanza alla manifestazione cercando di focalizzare l’attenzione sull’importanza che ha l’attività motoria per i disabili visivi.

 

XX Edizione Maratona di Roma. Anche l’Unione era in corsa! (di Mirella Gavioli e Alfio Pulvirenti)

Autore: Mirella Gavioli e Alfio Pulvirenti

Anche quest’anno, per la terza edizione consecutiva, i Fisioterapisti e Massofisioterapisti non vedenti e ipovedenti, hanno contribuito alla prestazione volontaria di assistenza riabilitativa, rivolta alle migliaia di atleti che hanno partecipato all’evento sportivo, svoltosi a Roma lo scorso 23 marzo.

La «squadra» è stata rappresentata da Samantha De Rosa e Marco Gerometta dal Friuli, Mirella Gavioli, Elisabetta Sisti, Matteo Comi, Piercarlo Borsa, Claudio la Corte dalla Lombardia, Lucia Napolitano e Gianluca Bologna dalla Toscana, Alfio Pulvirenti ed Emanuele Mormino dal Lazio, Francesco Ciardone, Mariangela di Donato, Leone Pantolfi, Giuseppe lo Vetro dall’Abbruzzo e da Nicola Mancuso dalla Basilicata. A capitanare i 16, era la Responsabile Organizzativa del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale Uici Mirella Gavioli, affiancata dai Componenti Alfio Pulvirenti, intuitore della preziosa opportunità e curatore in loco delle attività e delle relazioni con gli organizzatori Aifi, da Samantha De Rosa e Francesco Ciardone, preziosi referenti per il gruppo, così come lo sono stati i 4 «amici» vedenti che si sono messi a piena disposizione per la gestione di tutte le attività svolte nei 2 giorni di permanenza nella città capitolina. L’accoglienza in loco e la disponibilità espressa dalle educatrici professionali Valentina Massimi e Laura Mostarda che hanno accompagnato con competenza e a titolo gratuito il gruppo durante il soggiorno, hanno garantito un valore aggiunto, a tutti i vari aspetti che questa esperienza ha offerto ai suoi protagonisti.

L’organizzazione, curata nei dettagli da Gavioli e Pulvirenti, prevedeva nel pomeriggio di sabato, che tutta la squadra potesse fruire di un tour della «Città eterna» mediante il pullman scoperto e munito di audioguide descrittive, coniugando l’effetto delle emozioni generate dalla bellezza artistica e culturale dei monumenti, con quello della brezza e del tramonto.

E dopo la cultura… non poteva mancare l’appuntamento conviviale all’insegna della buona cucina romana, apprezzata ancor di più per l’accoglienza e per il servizio del personale, adeguato alle esigenze di chi ha difficoltà visive.

Giuliano Frittelli, Presidente della sezione romana dell’Uici, si è recato al ristorante dal nome significativo «Dagli amici miei», per esprimere ai Soci d’oltre regione, il proprio benvenuto, congratulandosi con i presenti per la forte motivazione che ha spinto a questa numerosa partecipazione, significativa non solo per i professionisti della fisioterapia ma, in quanto costituisce un messaggio di concreta inclusione nella società per tutti i disabili visivi.

Pulvirenti, quale «patron di casa», rinnovando il proprio benvenuto a tutti, ha presentato al Presidente Frittelli, la costituzione del gruppo, valorizzando l’impegno e la volontà di fare di questa iniziativa, un simbolo ed un punto di slancio di una categoria di professionisti, che possa essere d’esempio per una diversa considerazione, sia all’interno che all’esterno dell’Unione.

Mirella Gavioli, a nome del Comitato Tecnico Scientifico, e a nome dei Soci Fisioterapisti e Massofisioterapisti, nell’apprezzare l’amico Giuliano per le parole di riconoscimento ed incoraggiamento per il lavoro svolto, ha speso importanti espressioni di gratitudine nei confronti di tutti i presenti, ciascuno per il proprio ruolo, per la volontà e per l’impegno economico e non solo, profuso per rendere questi momenti, oltre che divertenti, ricchi di un significato che va ben oltre l’atto pratico della massoterapia.

La domenica, 23 marzo, alle 07.30, incuranti della pioggia, la squadra si è riunita con i Colleghi Soci Aifi-Lazio, per raggiungere assieme le postazioni assegnate sul percorso di gara, dove hanno collaborato fino alle 15 circa, nel prestare «soccorso» agli atleti che, raggiungendo il traguardo carichi di fatica muscolare, hanno riconosciuto nel massaggio, la miglior risposta, definendolo un servizio utile e fantastico!

L’obiettivo è stato centrato. I Colleghi con disabilità visiva si sono spontaneamente relazionati sia con gli atleti, comunicando con loro in varie lingue, sia con Colleghi e studenti, intessendo relazioni reciprocamente proficue.

L’organizzazione congiunta fra Uici ed Aifi, basata sulla crescente reciproca considerazione, ha rappresentato un passo ulteriore nell’evoluzione delle relazioni fra le due associazioni.

La Direzione Nazionale dell’Uici, accogliendo la proposta del comitato di categoria, deliberando un contributo economico, ha consentito la realizzazione della stampa del logo Uici, a fianco di quello Aifi, su tutte le magliette indossate dai più di 100 colleghi impegnati.

Il gesto è stato apprezzato ed accolto positivamente sia dal Presidente Nazionale Aifi, Antonio Bortone, sia dalla Presidente Aifi-Lazio, Paola Caruso, condividendone l’obiettivo ed il significato.

Tanta strada è stata percorsa dai Colleghi dei precedenti Comitati per favorire «l’unificazione» di tutta la categoria professionale e tanta ne sta percorrendo il Comitato attuale.

Il feed-back positivo, è stato rappresentato dalla totale assenza di polemica e dall’entusiasmo palesemente espresso da tutti i protagonisti, fisioterapisti Uici ed Aifi, accompagnatori, educatrici, organizzatori e atleti, riconoscendo nell’impegno e nelle competenze professionali ed interpersonali messe in campo, un valore che va ben oltre la professione.

Lo speaker della manifestazione, descrivendo il personale volontario impegnato a fornire assistenza agli atleti, ha messo in risalto la presenza dei fisioterapisti appartenenti all’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

L’auspicio quindi, è che anche per il prossimo anno, la squadra arricchita da nuovi elementi, sia nuovamente presente e motivata ad esprimere con la propria opera, un messaggio di forza e di coraggio affinché, «distinti ma non distanti», tutti assieme, si possa contribuire al progresso e alla cultura della meravigliosa professione «di fisioterapista».

Milano-Due ori e un argento di Martina Rabbolini al Meeting interregionale lombardo di nuoto “Città di Busto”

Autore: Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano

Baseball per ciechi: Divisione della posta fra Lampi e Patrini

Si sono disputati ieri, sabato 5 aprile, presso il campo Gurian di Malnate due incontri valevoli per il XVIII Campionato Italiano di baseball per ciechi (Girone Ovest).

I Lampi Milano hanno riportato una vittoria (9 a 3) e una sconfitta (5 a 7) contro i Patrini Malnate

Nell’altro incontro di oggi pomeriggio (Roma – Acquacetosa) il Bologna White Sox ha conquistato due vittorie (11 a 1 e 15 a 2) contro la Roma All blinds raggiungendo così la Fiorentina in testa alla classifica del Girone Est.

Risultati e classifiche

Girone Ovest

1. Lampi Milano punti 6 – media 750

2. Tigers Cagliari 4 – 500

3. Patrini Malnate 2 – 250

4. Thunder’s Five Milano 0 – 000

Risultati

9 marzo a Cagliari, Tigers Cagliari – Patrini Malnate 8 a 4 e 7 a 3;

23 marzo a Malnate (VA), Patrini Malnate – Thunder’s Five Milano non disputata causa maltempo

30 marzo a Bovisio Masciago, Lampi Milano – Tigers Cagliari 17 a 4 e 15 a 3;

5 aprile a Malnate (VA), Patrini Malnate – Lampi Milano 3 a 9 e 7 a 5

prossimo turno

13 aprile a Milano (ore 12:00 presso il campo Kennedy): Thunder’s Five Milano – Tigers Cagliari

Girone Est

1. Bologna White Sox 8 – 1000

2. Fiorentina punti 8 – media 1000

3. Roma All blinds0 – 000

4. Cvinta Ravenna 0 – 000

Risultati

16 marzo a Roma, Roma All blinds – Fiorentina 6 a 7 e 2 a 3

23 marzo a Bologna, Bologna White Sox 8 a 5 e 15 a 3

30 marzo a Firenze, Cvinta Ravenna – Fiorentina 2 a 7 e 3 a 7;

6 aprile a Roma, Bologna White Sox – All blinds Roma 11 a 1 e 15 a 2

Prossimo turno

13 aprile a Bologna (ore 10:00 presso il Campo Leoni): Fiorentina – Bologna White Sox

Questa mattina Martina Rabbolini ha partecipato alla dodicesima edizione del meeting interregionale lombardo di nuoto “Città di Busto”, che si è svolto presso la piscina MANARA a Busto Arsizio conquistando due ori e un argento.

Di seguito il dettaglio delle gare:

50 stile 37,98 prima classificata classe S11;

100 stile 1.22,89 seconda classificata S11 con tempo personale migliorato di circa 5 secondi;

100 rana 1.42,50 prima classificata stabilendo il record italiano di categoria ragazzi classe S11.

Nei 50 stile, 100 stile e 100 rana ha centrato i tempi limiti di qualificazione per gli Europei di Eindhoven che si svolgeranno in Agosto. 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS

Via Vivaio, 7

20122 Milano

tel/fax: +390276004839

Email: info@gsdnonvedentimilano.org

IL MEDIATORE CIVILE: UNA PROFESSIONE IN CRESCITA, di Luciano Paschetta

Autore: Luciano Paschetta

Come è noto l’Istituto  per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione – I.Ri.Fo.R.,  nell’ambito della ricerca di nuove opportunità lavorative per i disabili visivi,  ha realizzato  l’anno scorso , con la società DECONFLIT (già Bridge mediation italy) il primo corso per “Mediatore Civile e Commerciale” per persone con disabilità visiva, purtroppo però, contemporaneamente allo svolgimento del  corso, una sentenza di anticostituzionalità ,  che annullava l’obbligatorietà della mediazione,  ne aveva reso ancor più difficile   il suo affermarsi nel contesto socioculturale italiano, smorzando così  anche gli entusiasmi di quel gruppo di giovani che aveva visto in questa professione una nuova occasione di inclusione sociale.

.  Dopo il ripristino dell’obbligatorietà avvenuta nello scorso autunno, però, stiamo ora  assistendo ad un vero boom della mediazione.

Il Sole 24 Ore di Lunedi 10 marzo , scriveva  che le 26.000 domande di mediazione depositate nell’ultimo trimestre del 2013, rappresentano il 66% in più rispetto al resto dell’anno, grazie alla nuova disciplina introdotta dal D.L.69/2013 (“Decreto del Fare”, che va a modificare il D.lgs.28/2010 che aveva introdotto in prima battuta la disciplina della mediazione obbligatoria).  Una nuova normativa  che prevede un’obbligatorietà mitigata, ovvero limitata al primo incontro informativo gratuito, e l’assistenza obbligatoria dei legali durante tutto il procedimento, ma tuttavia sufficiente a far crescere il numero di coloro che, comprendendone l’efficacia, scelgono la mediazione in alternativa alla causa. Questo forse anche in forza del fatto che la nuova disciplina tra l’altro prevede l’automatica esecutività dell’accordo di mediazione sottoscritto anche dai legali delle parti, senza l’obbligo di ulteriore vaglio del Presidente del Tribunale, semplificando la procedura e con un ulteriore risparmio di  alcune decine di  euro e di tempo  per le parti.
L’articolo evidenzia poi come, nelle procedure ove si registra l’adesione della parte invitata in mediazione, e quindi si svolge materialmente la procedura, il tasso di raggiungimento di un accordo è molto elevato, e si attesta sul 42.4%.

Consideriamo tutto questo motivo di nuova speranza per il gruppo di giovani laureati ciechi che ha accettato di mettersi in gioco per dimostrare che quella del mediatore è una nuova , importante occasione di lavoro per i disabili visivi.

Siena- Quando il futuro è già qui di Massimo Vita

Autore: Massimo Vita

 

Dopo l’elezione a grande maggioranza di Mario Barbuto alla Presidenza Nazionale si è sviluppato un flebile dibattito su come rinnovare l’associazione.

Molto interessante è stato leggere l’intervista di Mario e l’intervento alla riunione online dei Quadri Dirigenti.

Per dire il vero, nella riunione dei quadri dirigenti si sono sentiti anche interventi palesemente adulatori e, a mio avviso, poco sinceri.

Mi sarei atteso qualche stimolo in più dai dirigenti locali visto che l’associazione vive un momento estremamente delicato.

Ora ci apprestiamo ad assistere al prossimo Consiglio Nazionale e spero si chiarisca la situazione di stallo in cui si trova la Direzione Nazionale.

In particolare, ribadisco, che i dirigenti bocciati dal Consiglio Nazionale, dovrebbero rimettere il proprio mandato nelle mani del Presidente per aprire un dibattito serio sulla loro presenza in direzione.

Per essere chiaro, come di consueto, penso che il Vice Presidente dovrebbe essere indicato dal nuovo Presidente Nazionale.

Il prossimo Consiglio Nazionale avrebbe dovuto e potuto nominare la commissione statuto ma temo che sarà un consiglio che si consumerà nella, sia pur importante, celebrazione di Tommaso Daniele.

Spero avremo la possibilità di leggere con qualche anticipo la relazione morale per rifletterci anche se essa è poco rilevante ai fini del nostro dibattito per il futuro.

Il prossimo Consiglio Nazionale dovrà nominare i direttori dei periodici associativi e mi auguro che nello scegliere le persone non si guardi solo alla Direzione o al Consiglio Nazionale e soprattutto che si evitino i cumuli di incarichi.

In conclusione, pongo una domanda:

si è davvero sviluppata una riflessione sull’autofinanziamento?

Massimo Giletti- Un Naso Lungo Da Pinocchio -Comunicato Stampa, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI – PRESIDENZA NAZIONALE

Questa Presidenza Nazionale esprime profondo rammarico e vivo sconcerto per le modalità con le quali è stata organizzata la trasmissione televisiva “L’ARENA” condotta da Massimo Giletti e andata in scena ieri, domenica 6 aprile 2014.

La faziosità e la superficialità con le quali Giletti aveva già affrontato in passato l’argomento dei “falsi ciechi” ci erano note.

Oggi però dobbiamo aggiungere una nuova perla al ricco curriculum di Giletti: la falsità.

Da giorni, infatti, questa presidenza era stata invitata a partecipare alla trasmissione in parola per domenica 6  aprile; salvo ricevere, giovedì 3 aprile,  una telefonata dalla redazione RAI di Giletti, con la quale ci veniva comunicato uno spostamento ad altra data.

Con sorpresa, invece, la trasmissione è andata in onda e forse qualcuno avrà potuto notare come il naso di Giletti si fosse già allungato un po’, a causa della bugia che ci era stata detta al solo scopo, dobbiamo ritenere, di lasciar fuori l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti da un confronto che il nostro valente conduttore ha sempre inteso condurre a senso unico e a modo suo.

Ci domandiamo se i dirigenti RAI, reputano forse opportuno trattare un argomento come “i falsi ciechi” tenendo fuori, intenzionalmente, la più grande e rappresentativa associazione di categoria. L’unica, per legge e per rappresentatività, ad avere il Diritto di essere interpellata e ascoltata sul tema, per portare all’attenzione del grande pubblico la voce vera degli interessati.

Con pacata fermezza, questa Presidenza Nazionale chiede alla RAI un sollecito atto riparatore che permetta di trattare il delicato argomento dei “falsi ciechi” nel modo più corretto, a tutela delle persone coinvolte e nell’interesse di una informazione completa, come è legittimo attendersi da un servizio pubblico.

Al signor Giletti, l’invito a non essere “falso” per il futuro, pena l’allungamento del suo naso, con grave danno per la sua immagine televisiva.

Usare e non abusare dei diritti in modo più adeguato per farli valere, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER ILLECITO UTILIZZO PERMESSI LEGGE 104/92

La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza . n. 4984 del 4.03.2014 si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente  per garantire l’assistenza ai congiunti. La  sentenza, di cu si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per  l’illecito utilizzo  di un  permesso previsto dall’art.33 della legge n.104/92  riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un’ agenzia investigativa , che ha smascherato l’utilizzo per finalità  estranee a quelle dell’assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l’uso improprio del permesso, ha violato  la finalità assistenziale e  la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso,  in quanto la sospensione dell’attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre, ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente  inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti,  previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l’utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che  avviene fuori dall’unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. L’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della ex art. 33 della legge  non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo. Sulla scorta di questa recentissima sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi devono fare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che hanno giustificato la loro assenza dal lavoro.
Per la rilevanza dell’argomento trattato, di qui seguito riporto il testo integrale della sentenza in commento.
Sentenza 04 marzo 2014 n. 4984
Lavoro – Contestazione disciplinare – Illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 – Licenziamento – Agenzia investigativa.

Svolgimento del processo.

Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da N.D. intese alla declaratoria di invalidità del licenziamento intimato al predetto dall’A. s.p.a. il 30.4.2008 ed alla condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dell’illegittimità del controllo operato dalla società ai fini dell’accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilità della prova, in assenza di un illecito che giustificasse l’attività investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva sull’
illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 I. 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravità del contegno del Nulli alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l’accertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui all’art. 33 L. 104/92 citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il Nulli in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il N. era in permesso per la legge 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dell’azienda che i permessi non fossero utilizzati per l’assistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per l’accertamento dell’illecito. Dalla liceità dell’accertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l’utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso, non essendo stata contestata la veridicità dei fatti, la cui gravità era connessa non solo all’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna, ma al fatto che il N.,  nel giorno di permesso chiesto per il venerdì 11 aprile 2008, alle 7,55 fosse partito con amici e valigia mettendo tra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie. La Corte territoriale considerava, poi, la posizione del N. all’interno dell’azienda, quadro del Servizio Legale, e le competenze specifiche di laureato in giurisprudenza, che escludevano ogni possibilità di errore circa la finalità dei permessi e creavano un specifico pericolo di discredito dell’organizzazione aziendale ove gli altri lavoratori fossero venuti a conoscenza di week end allungati dal permesso per assistenza alla madre. L’abuso del diritto veniva, pertanto, ritenuto tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.Per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Resiste, con controricorso l’A. s.p.a, che espone ulteriormente le proprie difese nella memoria illustrativa.
Motivi della decisione.

Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 ed 8 I. 300/70, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che il controllo dell’ agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, alla attività lavorativa, che è sottratta alla vigilanza altrui, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale prospettata. Secondo il ricorrente, appare, quindi, violativo degli artt. 2 e 3 Statuto avere ritenuto legittimi i pedinamenti che hanno determinato la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento, in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all’adempimento dell’obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione. Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attività fraudolente o penalmente rilevanti, laddove la Corte del merito aveva introdotto il tema dell’abuso del diritto che esulava completamente dall’interpretazione delle norme citate dello Statuto, collegando a tale ipotesi di abuso la possibilità di controllo difensivo occulto e scardinando la consolidata acquisizione interpretativa che ritiene legittima tale forma di controllo solo ove finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, ovvero alla verifica di comportamenti delittuosi del lavoratore. Assume il ricorrente che, se l’esercizio di un diritto potestativo in caso di sviamento della sua propria funzione può rifluire nell’abuso del diritto stesso, il controllo verte sulle modalità di esercizio di un diritto, non finalizzato assolutamente a quei soli scopi che legittimano i controlli occulti. Peraltro, la fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non avrebbe integrato l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., in assenza di ogni artificio o raggiro posto in essere dal suo autore. Con il secondo motivo, il N. lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. e del d. Ig.vo 30.6.2003, n. 196, e deduce la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., rilevando come la Corte territoriale abbia completamente omesso di considerare la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati laddove l’A. non aveva mai riferito alcunché a proposito dell’esistenza dell’atto di incarico e che ciò doveva indurre la Corte a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c.. Ed invero, era richiesta la conformità dell’incarico alle autorizzazioni del garante, conformità che costituiva presupposto indispensabile ai fini della legittimità dell’investigazione e della legittimità del controllo e quindi della contestazione (in tale senso era la pronuncia del Tribunale). Poiché la inesistenza di un incarico conforme alle disposizioni del Garante non era controverso, non era invocabile l’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la totale mancanza di motivazione sul punto determinava la nullità della sentenza, deducibile ai sensi dell’ art. 360, n. 4, c.p.c..Con il terzo motivo, viene dedotta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 246, 416, 3° comma, 257 c.p.c. e dei principi in ordine alla testimonianza de relato, assumendo il N. che non vi sarebbe stata la prova del ragionevole sospetto che avrebbe legittimato il ricorso ad un controllo occulto, ma che, in base al tenore delle testimonianze di F. e V., doveva ritenersi che il preteso viaggio fosse proprio quello di cui al pedinamento e che la fonte fosse stata proprio l’Agenzia Investigativa, sicché la circostanza della vacanza riferita dal N. alla persona addetta alla segreteria costituiva dichiarazione priva di significato univoco, potendo la vacanza essersi realizzata in giorni estranei al permesso. Aggiunge, quale ulteriore considerazione a fondamento dell’impugnazione, che neanche sarebbe dato comprendere, alla luce dei risultati dell’investigazione, in quale data sarebbe stato effettuato il viaggio in Svizzera al quale si sarebbe riferito il N. conversando con le segretarie e la ragione per cui il predetto si sia indotto a confidare proprio alle stesse l’uso improprio del permesso ai sensi della legge 104. Peraltro, il M., firmatario della contestazione, aveva un interesse in causa che avrebbe potuto giustificare un suo intervento adesivo, atteso che, in caso di definitivo accertamento dell’illegittimità del licenziamento, l’A. avrebbe potuto rivalersi su di lui. La mancanza di motivazione sull’attendibilità del teste, una volta ritenuta la sua capacità a deporre, si traduceva, poi, in un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ed anche la F. e la V. non potevano essere considerate testi di riferimento. Infine, si assume che il G., indicato de relato dal M., rappresentando l’A., non era persona estranea alla controversia, per cui non era possibile acquisirne la deposizione.Con il quarto motivo, il N. deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.) ed ascrive alla decisione violazione dell’art. 5 L. 604/66 ed omessa motivazione, evidenziandone la totale assenza con riguardo a fatti controversi e decisivi per il giudizio, tra i quali l’avere prestato cure alla propria madre in data 11.4.2008, non potendo ritenersi che non vi sia stata contestazione della veridicità dei fatti contestati.

Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1 L. 604/66, 2119 e 2106 c. c. e rileva ancora la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c. oltre che l’omissione od insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la contestazione relativa a fattispecie analoga a quella di abuso di congedo parentale non era in linea con i principi in materia di proporzionalità del licenziamento disciplinare ed alla valutazione della condotta secondo i criteri applicativi di norme elastiche, da condursi con giudizio di valore adeguato al contesto storico sociale. Assume che il giudizio della Cassazione deve ritenersi esteso alla sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, con valutazione di un contegno che nelle finalità del permesso contempli anche l’esigenza dalla persona che assiste di avere ulteriore occasione di riposo o di stacco e ciò anche nella prospettiva di un giudizio sulla proporzionalità della sanzione.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo deve essere disatteso stante quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata delle disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970), che delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (cfr. , in tali termini, Cass. 7 giugno 2003, n. 9167). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi che la decisione impugnata sia conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Quanto al secondo motivo di ricorso, che evidenzia la nullità della decisione per avere superato, omettendo ogni motivazione al riguardo, quanto affermato nel capo della sentenza di primo grado con riguardo alla mancanza di un atto di incarico conforme alle specifiche autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, occorre considerare che in realtà l’affermazione, costituendo un mero inciso di motivazione, reso ad abundantiam, non necessitava di espressa impugnazione, e quand’anche si ritenesse diversamente, la fattispecie implicava il coinvolgimento di dati personali non sensibili e chiaramente pertinenti rispetto allo scopo perseguito dalla società che, come sopra detto, era del tutto rispettoso delle norme dello Statuto poste a tutela del lavoratore. Non si poneva, pertanto, una questione di acquiescenza ad un capo di decisione autonomo, idoneo anche da solo a sorreggere la decisione, sicché l’asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. risulta, in definitiva, destituita di giuridico fondamento.

Il terzo motivo è ugualmente infondato. Nella prima parte della censura si assume che le circostanze riferite dalle testi F. e V. sarebbero le stesse di cui all’accertamento investigativo, sicché sostanzialmente non vi era stato il sospetto ingenerato da circostanze preventivamente acquisite da tali testi, ma il datore avrebbe affidato il mandato all’agenzia a scopo meramente esplorativo. La censura mira in tale maniera a sollecitare una non consentita valutazione del merito, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (v. tra le altre, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 5274/2007 e, precedentemente, Cass. 15693/2004). La seconda parte della censura verte, invece, sulla ritenuta incapacità a deporre del teste M., ma in primo luogo deve rilevarsi che nessun accenno viene fatto ali termini ed ai modi in cui una tale eccezione era stata tempestivamente sollevata nella fase del merito. Vero è, poi, che ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere – dovere di esaminare l’intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell’interesse del teste all’esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione allo stesso, (cfr. Cass. 18 marzo 2003 n. 3956). Nel caso considerato non si ravvisano, tuttavia, errori di valutazione idonei a legittimare la censura come prospettata anche con riguardo al profilo dell’attendibilità delle deposizioni acquisite, essendo state le testi di riferimento legittimamente escusse sulla base dell’indicazione di conoscenza dei fatti ad esse attribuita. Il quarto motivo solleva una critica avulsa dalle risultanze processuali laddove si contesta l’iter argomentativo in relazione alla circostanza che la contestazione da parte del ricorrente vi era stata anche con riguardo all’effettivo verificarsi dei fatti contestati. Ed invero, posta la rilevanza probatoria attribuibile per quanto sopra detto ai risultati dell’investigazione, non rilevano circostanze ulteriori riferite alla assistenza comunque prestata alla madre dal N. prima di partire per il week end, permanendo l’abuso del diritto connesso all’utilizzo improprio del permesso ex art. 33 L. 104/92.

Ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile, ma presupponga un’autonomia comunque collegata alla cura di interessi, soprattutto ove si tratti – come nella specie – di interessi familiari tutelati nel contempo nell’ambito del rapporto privato e nell’ambito del rapporto con l’ente pubblico di previdenza, il non esercizio o l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento. L’abuso del diritto, così inteso, può dunque avvenire sotto forme diverse, a seconda del rapporto cui esso inerisce, sicché, con riferimento al caso di specie, rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un abuso del diritto al permesso si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell’affidamento da lui riposto nel medesimo, mentre rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione, deve ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorché il diritto venga esercitato, come nella specie, non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con la finalità della norma su richiamata, e pertanto la sua connotazione di abuso del diritto e la idoneità, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario correttamente sono state ritenute dal giudice del gravame capaci di integrare il comportamento posto dal datore a fondamento della sanzione disciplinare.

Il quinto motivo verte sulla correttezza del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla condotta del N.. In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 5095 del 2011 e da ultimo ribadito da Cass. 26.4.2012 n. 6498) che, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. È stato, altresì, precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).

In tema di ambito dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004 e, da ultimo Cass. 6498/2012 cit.) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale. Al riguardo deve rilevarsi che la decisione impugnata dal lavoratore sotto tale profilo appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, valorizzando, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non solo e non tanto l’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna “quanto il fatto che N. nel giorno del permesso ex art. 33 chiesto per la giornata di venerdì 11 aprile, alle 7,55 sia partito con amici e valigia al seguito, così mettendo fra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza e una previsione di rientro non prossimo che rendono del tutto evidente che il permesso …. è stato utilizzato per altra finalità, che la legge garantisce con l’apposito istituti delle ferie”. In tale modo il Nulli – come condivisibilmente osservato dal giudice del merito – ha violato, attraverso l’abuso del relativo diritto, la finalità assistenziale allo stesso connessa e la condotta posta in essere è stata, pertanto, coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia perché le eventuali convinzioni personali del ricorrente di potere fare affidamento in una prassi consolidata o nella collaborazione di una badante sono dei tutto irrilevanti in presenza di comportamento che ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sia perché la sospensione dell’attività lavorativa era consentita, come chiarito in sentenza, solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso. Peraltro, deve anche aversi riguardo al fatto che, come, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto deve valutarsi nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialità del medesimo a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (cfr., tra le altre, Cass. 10.6.2005 n. 12263). Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza, cedono a carico del ricorrente, e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

‘Conversazioni d’arte’ ‘Cinque passi nella scultura, dall’antico al contemporaneo’ – Dalla scultura arcaica alla scultura classica 8 Aprile 2014 – ore 15.30-18.00, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

I settori Informazione e Comunicazione, Stampa Sonora e Libro Parlato, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Servizio II – Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio e dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, nell’ambito del nuovo ciclo di trasmissioni on-line sul tema: “Cinque passi nella scultura, dall’antico al contemporaneo”, organizzano per martedì 8 aprile, con inizio alle ore 15,30 e termine alle ore 18.00, un incontro dal titolo “Dalla scultura arcaica alla scultura classica”.
Si tratta di un nuovo ciclo di trasmissioni attraverso il quale ci si propone di raccontare, mediante l’analisi di indiscussi capolavori, le tappe fondamentali della scultura dalle prime espressioni arcaiche tendenti al raggiungimento di una rappresentazione a tutto tondo della figura umana fino all’abbandono stesso della forma o alla sua totale rivisitazione in chiave contemporanea.
Le prime due puntate saranno dedicate alla scultura antica: la prima incentrata sul periodo arcaico (VII-VI sec. a.C.) e classico (V-IV sec. a.C.), la seconda su quello ellenistico (III-I sec. a.C.) e romano.
La descrizione delle sculture più note tra cui il Discobolo di Mirone, i Bronzi di Riace, il Pugilatore in riposo, l’Augusto di Via Labicana e la lettura di brani tratti dagli scritti di autori antichi come Pausania e Plinio il Vecchio, saranno i principali strumenti per narrare lo sviluppo tecnico ed artistico della rappresentazione scultorea, lasciando emergere al contempo i valori estetici e formali che furono alla base della civiltà classica.
Nel focus della trasmissione, riservato alla presentazione di percorsi culturali e museali accessibili anche alle persone con disabilità visiva, si presenterà l’offerta del Polo museale della città di Roma.
Alla trasmissione, condotta da Luisa Bartolucci, prenderanno parte Francesca Licordari, della soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, Michele Di Monte, della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma ed Elisabetta Borgia del Centro per i servizi educativi del museo e del territorio, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale – MiBACT.
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono contattando durante la diretta i numeri 06.69988353, 066791758 o inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la trasmissione, all’indirizzo diretta@uiciechi.it o ancora compilando l’apposito form della rubrica “Parla con l’Unione”.
Per collegarsi sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp.
Il contenuto delle trasmissioni potrà essere riascoltato sul sito di S’ed on line all’indirizzo www.sed.beniculturali.it, sul sito della Direzione Generale per la Valorizzazione www.valorizzazione.beniculturali.it e sul sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti all’indirizzo www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale nonché in podcast tramite il nuovo portale giornale.uici.it.
Vi attendiamo numerosi!
Si pregano le strutture in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare e di favorire nelle sezioni la creazione di folti gruppi di ascolto.

Mario Barbuto
Presidente Nazionale

Manuale di linguistica forense, Redazionale

Autore: Redazionale

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS

Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione ONLUS

Senato della Repubblica
Palazzo Giustiniani – Sala Zuccari
Via della Dogana Vecchia, 29
Roma, 3 aprile 2014
Ore 16.30-19.30

“A tutti coloro che vivono con entusiasmo, curiosità, voglia di esplorare e di lasciarsi contaminare…”
TAVOLA ROTONDA

presentazione del primo
MANUALE DI LINGUISTICA FORENSE
dalle lezioni del Corso sperimentale in “Perito fonico – Trascrittore forense”
realizzato dall’I.Ri.Fo.R. e dall’Università della Calabria
Introduce:
PIETRO GRASSO, Presidente del Senato della Repubblica
Presentano l’opera:
PIERO SANDULLI
Professore di Diritto Processuale Civile nell’Università di Teramo
Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori
GASPARE STURZO
Magistrato GIP Tribunale di Roma
Interverranno:
GIUSEPPE TERRANOVA
Vice Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
LUCIANO PASCHETTA
Direttore Centrale dell’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione
Sarà presente LUCIANO ROMITO, Professore di Linguistica Generale e Direttore
del Laboratorio di Fonetica, Università della Calabria, curatore del “Manuale di linguistica forense”
Modera:
PIETRO PASQUETTI, Vice Direttore TGR RAI
L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima, la SV è pregata di dare conferma
dell’adesione entro e non oltre lunedì 31 marzo 2014 via e-mail a segreteria@irifor.eu o via fax al 06/45440744.
Agli uomini è richiesto di indossare giacca e cravatta.

Giusta e motivata protesta verso i gestori del portale di yahoo, di Luigi Loglisci e Teresa Carota e risposta di Nunziante Esposito

Autore: Luigi Loglisci e Teresa Carota e di Nunziante Esposito

Da un po’ di tempo a questa parte, il grande colosso yahoo, ha cambiato la struttura del suo sito facendolo diventare quasi completamente grafico e rendendolo del tutto inaccessibile a noi non vedenti, che per poter leggere il contenuto delle pagine dobbiamo avvalerci dell’uso di uno screen reader.
Noi che siamo fondatore/moderatore di un gruppo ospitato sui vostri server, (tirreniauic), troviamo enormi difficoltà nel poterlo gestire, in quanto la pagina di gestione è stata completamente stravolta, rispetto al modo in cui era strutturata fino a qualche mese fa.
Siamo tanti non vedenti a gestire dei gruppi, e quindi siamo in tanti che ogni giorno facciamo i salti mortali per poter far fronte alle mille difficoltà che comporta la gestione di un gruppo su yahoo.
Questa decisione di cambiamento di uno dei più grandi portali del web, quale è per l’appunto yahoo, a nostro parere, è, da parte loro, una grave mancanza di rispetto e sensibilità verso tutte quelle persone che, per qualsiasi motivo, ora come ora, si trovano di fronte ad enormi difficoltà nell’accedere a tutti i servizi che yahoo mette a disposizione della propria utenza.
E spesso queste difficoltà sono insormontabili!
Anche persone che non hanno problemi di vista, trovano assolutamente impraticabili le pagine di questo portale, è difficile anche per loro scaricare la posta, gestire gruppi, passare da una pagina all’altra, accedere a servizi, ecc.,
Come si può constatare accedendo dal link sottostante al forum di discussione di yahoo.
https://yahoo.uservoice.com/forums/223567-it-groups
A noi tutto questo ci viene completamente precluso, e in una società civile che si rispetti, è veramente vergognoso e inaccettabile.
Pertanto chiediamo con forza, a chi di dovere e che abbia le dovute competenze, che venga ripristinata l’interfaccia precedente, che abbiamo usato per tanti anni e che permetteva anche a noi che abbiamo bisogno di utilizzare degli ausili informatici, di usufruire a pieno di tutti i servizi offerti da questo portale, in piena autonomia e al pari di tutti gli altri.
Invitiamo tutti coloro che sono interessati, o che comunque hanno una certa sensibilità verso le problematiche di noi disabili, che per forza di cose siamo più svantaggiati rispetto a chi di problemi non ne ha, ad aderire a questa nostra protesta e a condividerla con quanti più contatti è possibile e con ogni mezzo a propria disposizione, affinché si possa costringere le persone preposte alla gestione di questo portale, a rivedere le proprie decisioni di cambiamento, prese senza minimamente tener conto dell’impatto negativo che esso può avere sulla fruizione da parte degli utenti svantaggiati e non.
Ringraziamo tutti coloro che, insieme a noi, si faranno carico di portare avanti questa iniziativa dandoci una concreta mano, facendo il passaparola su tutti i social network e non solo, per eliminare ogni sopruso da parte di questo grande colosso dell’informatica.
Luigi Loglisci
Teresa Carota

Di seguito la risposta di Nunziante Esposito
Con le mailing-list di Yahoo, ma vale anche per quelle di Google, noi disabili della vista siamo stati sempre un po’ in difficoltà, non tanto per la complessità delle operazioni da fare, ma per la complessità del sito stesso.
Me ne sono occupato qualche anno fa, quando al termine del mio corso per la navigazione Internet con uno screen-reader, pubblicata su Uiciechi.it, mi parve una cosa giusta scrivere tutte le procedure e dare a tutti i disabili visivi che non le avevano, le conoscenze sul come creare e gestire una lista Yahoo.
Scrissi tutta una dissertazione con la quale spiego dal momento della creazione di una lista, alla messa in regime e gestione della lista stessa. Purtroppo per noi, le cose cambiano, talvolta non in meglio, quindi, siamo continuamente alla ricerca di soluzioni quando all’improvviso ci troviamo cambiate le carte in tavola.
Quando una fregatura ce la da un sito di poca importanza, anche se utile, talvolta non gli diamo nemmeno peso e ne cerchiamo un altro simile, ma quando si tratta di un colosso come Yahoo, ognuno si lamenta, e la mente va subito all’accessibilità e alle leggi vigenti, chiedendo a chi se ne occupa in seno all’unione, di intervenire per far sentire la voce di protesta della base associativa.
Forse sarò anomalo come cieco, o forse sarà perché mi occupo di accessibilità da tanti anni, ma quando capitano queste cose, prima di pensare e gridare alla discriminazione, e ancor prima di quelle imprecazioni che sono immancabili quando ci rendono la vita ancora più difficile di quella che ci tocca vivere, mi metto subito a cercare una eventuale soluzione che, quando c’è, è una soddisfazione poi poterla offrire a tanti amici in difficoltà.
Quando ho avuto le prime telefonate e qualche email su quello che aveva combinato Yahoo con la gestione delle liste, avendo in gestione alcune liste della nostra associazione, mi sono immediatamente attivato e purtroppo mi sono reso conto che il guaio era molto grosso, con una inacessibilità che all’impatto sembrava insormontabile. Mi sono messo a leggere il codice HTML e capite alcune cose, ho cercato e trovato la soluzione che eliminava quell’impatto tremendo con la pubblicità interattiva.
Purtroppo, questo tipo di pubblicità con la quale è possibile anche convivere se si hanno i mezzi adatti, come le macchine di ultima generazione e l’ultimo screen-reader prodotto, è un sistema di pubblicità che offre il sito e che si adegua ad ognuno di noi in base alle abitudini di navigazione che abbiamo, una sorta di automatismo che, per i vedenti, semplifica tanto la loro navigazione.
Anche se il sito di Yahoo attuale non è tutto completamente accessibile ed immediato come lo era prima, se si comprendono certi meccanismi, come lo è per tutti i siti interattivi, come Yahoo stesso, Facebook, YouTube, eccetera, poi, con un po’ di esperienza e abitudine si riesce a fare tutto.
D’altronde dobbiamo anche capire che non possiamo fermare il mondo da questa enorme evoluzione, per cui Internet va verso una completa interattività. Meno male che questi hanno consentito di eliminare questa invasione di pubblicità e news.

Insomma, anche se ora Yahoo non è più semplice ed immediato come prima, vediamo come rabbonire l’account dalla pubblicità interattiva, unica causa del nostro disorientamento.
Purtroppo, la pubblicità interattiva, come su Facebook, tra l’altro, cambia a seconda di quello che facciamo e di quello che ognuno di noi si occupa navigando in rete. Tanto per capirci, è una sorta di maledizione, perché le cose cambiano continuamente, quindi, non è possibile nemmeno imparare i percorsi, perché ogni volta dovremmo imparare posizioni diverse.
E’ la stessa ragione che induce molti disabili visivi che utilizzano uno screen-reader ad usare Facebook Mobile, talvolta senza sapere che alcune cose sulla versione mobile non ci possono essere e che si può fare tutto anche con la versione normale, oviamente tranne le cose grafiche per le quali solo un occhio in prestito ce le fa fare.

Tornando al problema del nuovo sito di Yahoo, se dalle impostazioni del nostro account Yahoo eliminiamo news e pubblicità interattiva, cosa che possiamo fare dando invio su un link, la musica cambia moltissimo. Ovviamente, poi dobbiamo solo abituarci ad usare i menu a pulsanti e le nuove posizioni di link e altri comandi per la gestione della lista.
Da notare che purtroppo i menu a pulsante si gestiscono male con Internet Explorer fino alla versione 7 con XP. Per avere una discreta gestione di questi menu a pulsanti, bisogna avere Windows XP SP3 e Internet Explorer 8.
Infine, considerando che Windows XP il prossimo mese di Aprile viene dismesso da Microsoft, non fornendo più supporto per gli aggiornamenti, con Windows 7 e Windows 8, vi posso dire che il tutto funziona bene con Internet Explorer 9, 10 e 11, sia a 32 bit, sia a 64 bit, nonché Google Chrome e Mozilla Firefox, e si utilizzano bene con le versioni di Jaws a partire dalla 11 in poi, sia a 32 che a 64 bit.

Prossimamente proverò anche con NVDA e ne darò informazione come mio solito.
Per eliminare la pubblicità, dobbiamo prima trovare il link email per entrare all’interno della gestione della nostra email e poi fare la disabilitazione.
Basta cercare sulla pagina con control più F, oppure, mettiamo i link in elenco e troviamo il link per gestire la nostra email Yahoo. A fatica, proprio per l’interattività del sito, si può fare la ricerca anche con le frecce o con il tab, ma ve lo sconsiglio.
Dando invio su questo link, si apre una pagina zeppa anch’essa di pubblicità e news.
Quando si apre la nuova pagina, fermiamo lo screen-reader, cerchiamo la parola pubblicità o mettiamo i link in elenco e troviamo il link elimina la pubblicità.
Una volta trovato il link, basta premere invio e già siamo a posto.
Non ci resta che uscire dal nostro account Yahoo con log-out (esci) e quando rientriamo, non ci sembrerà vero: la semplificazione è proprio tanta. Per non dimenticare, vi dico subito che, se vi capitasse di rientrare per una qualsiasi ragione all’interno della gestione del profilo Yahoo, si rimette in automatico la pubblicità interattiva.
Spero con questo articolo di avervi dato l’imbeccata giusta al superamento della difficoltà maggiore e che ogni gestore di lista disabile visivo riuscirà a mettere a posto le impostazioni del suo profilo Yahoo e di iniziare a capire come funzionano i nuovi comandi.
Dobbiamo abituarci al nuovo Web e ve ne accorgerete da soli. Questi comandi di Yahoo, sempre gli stessi, sono ora raggruppati in menu a pulsanti, quindi, quando siamo su questi menu, premiamo invio e il menu si apre. Poi i comandi sono sempre gli stessi con link o pulsanti.

Resto a disposizione se qualche cosa non fosse proprio chiara.

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Per ulteriori spiegazioni, scrivere a: `Nunziante Esposito
nunziante.esposito@uiciechi.it