LETI Smart, a Biella una guida tecnologica per i disabili visivi

Autore: Adriano Gilberti

Nella mattinata di giovedì 28 aprile, la sede dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti (UICI), in via Eugenio Bona, ha ospitato la presentazione del dispositivo Leti Smart, il cui nome rappresenta un omaggio alla moglie del creatore.

Ideato e presentato da Marino Attini, esperto del mondo dell’elettronica con un passato in Olivetti e Siemens, il dispositivo consiste in un sistema vocale che può essere installato nel manico del bastone bianco e che è in grado di comunicare con vari radiofari disposti nelle diverse area di interesse del territorio, come negozi, musei, servizi igienici, uffici etc. Una volta agganciato il segnale, Leti Smart comunicherà a voce il nome del luogo in modo che l’utente possa selezionarlo e attivare un segnale sonoro che lo guiderà nella giusta direzione.

Tramite i due pulsanti installati nel manico sarà quindi possibile scorrere tra tutti i luoghi di interesse nei dintorni e sceglierne uno a cui agganciarsi: “La soddisfazione di poter fare alcuni percorsi da soli, in autonomia – spiega Marino Attini – è importante e Leti Smart punta a questo. Il nostro obiettivo è quello di alzare il livello di autonomia del disabile visivo e, di conseguenza, la qualità della vita”.

Attualmente il sistema è in uso in diverse città italiane: Trieste, Mantova, Milano, per citarne alcune.

Per una didattica a distanza di tutti e per tutti

PREMESSA

Sono ormai mesi che viviamo in una realtà completamente stravolta dall’arrivo di un virus che con violenza mortale, ha fatto precipitare tutte le nostre certezze, ci ha ricordato tutte le nostre fragilità e ci ha costretti a rimodulare la nostra quotidianità. Abbiamo sofferto per le restrizioni delle nostre libertà, abbiamo dovuto imparare un nuovo protocollo per tutelare la nostra salute e quella degli altri, soprattutto abbiamo dovuto fare ricorso a tutte le nostre energie e la nostra inventiva per continuare a lavorare, interagire con gli altri, aiutare i più fragili, non rimanere “indietro” o “isolati”. In questo  nuovo contesto ambientale e sociale, la tecnologia ci ha dato una grossa mano, è stata a dir poco provvidenziale perchè  ha permesso di arginare il “Blackout” provocato dal Covid con la  “Comunicazione ad ampio raggio e una fitta rete di connessioni che superano ogni distanza”. In tal modo si è cominciato a “ lavorare da remoto”ed è nata la DAD ovvero “la didattica a distanza” per tutti gli studenti dalle scuole dell’infanzia fino alle scuole superiori. Non sono mancate varie criticità, d’altronde prevedibili,in quanto sappiamo bene che non tutte le scuole italiane sono provviste di una tecnologia avanzata, ma i risultati sono stati incoraggianti, soprattutto hanno impedito che tanti giovani venissero penalizzati ingiustamente perdendo un anno di studio. Anche se nata in un momento di emergenza, la didattica a distanza modulata opportunamente secondo i canoni della pedagogia moderna, può rappresentare  una nuova risorsa per la scuola italiana e offrire un’opportunità in più, al di là dei contesti tradizionali, ad alunni diversamente abili, ipovedenti e non vedenti, svantaggiati o con bisogni educativi speciali (BES),facendo della classe virtuale un luogoveramente aggregante e di formazione  tutti. A tale proposito il mercato tecnologico offre una grande varietà di piattaforme che propongono le medesime  cose con vesti differenti e con un diverso grado di accessibilità. Prima di passare ad illustrare gli scopi e le funzioni di alcune piattaforme, voglio soffermarmi sul significato del termine “Accessibilità” che ritengo di particolare importanza per un soggetto non vedente, infatti, quando parlo di accessibilità alle funzioni di base, intendo la possibilità di utilizzare in piena autonomia lo strumento, senza ricorrere all’ausilio di un vedente. 

Cos’è G SWITE  e a cosa serve
G SWITE G Suite è il pacchetto completo di software e strumenti targati Google  che è nato per la realizzazione della didattica a distanza con gli alunni e consentire la comunicazione e la collaborazione tra colleghi con la condivisione di risorse e materiali diversi.Questo pacchetto per essere usato in modo  completo, necessita di essere acquistato da un’azienda, ad esempio la scuola che poi fornirà agli utenti la mail  e la password per il suo  concreto utilizzo. Ovviamente la mail fa parte del gruppo google. Chi possiede  una mail privata gmail può usufruire in modo limitato dei servizi  e partecipare ad esempio alle video lezioni come ospite dopo essere stato accettato dal  promotore della video lezione. Tale piattaforma  può essere utilizzata su pc windows, su mac, e sui diversi prodotti apple e android, è importante comunque  possedere strumenti tecnologici non troppo datati  e su pc  servirsi di browser aggiornati.
Per l’esplorazione e la navigazione della piattaforma in oggetto, occorrerà compiere alcuni passaggi preliminari, che riporterò qui di seguito:
Per gli strumenti della Apple:
Aggiungere  le credenziali fornite dalla scuola andando  inimpostazioni, poi account e password, aggiungere account e seguire laprocedura guidata
Installare sul dispositivo  da  hapstore  le seguenti applicazioni:googleclassroom, googlemeet, googlecalendar.
Sarebbe auspicabile avere sul dispositivo anche  uno spazio  per l’archiviazionee la  condivisione di file o cartelle come: google drive Per pc:
Assicurarsi di aver aggiunto al programma di gestione del proprio pc la mail fornita dalla scuola
Accertarsi  di avere i browser aggiornati google,  chrome o firefox
Controllare di avere microfono e fotocamera attivi
Primo accesso su classroom da pc
1. Aprire il browser  firefox o googlechrome  e nel motore di ricerca digitare: googleclassroom  e accedere
2. Accettare i termini di servizio
3. Specificare se  si è  studente o insegnante
4. Immettere le proprie credenziali
Per i prodotti apple la procedura è la medesima solo che bisogna aprire l’hapscaricata e installata precedentemente. Naturalmente il  fruitore utilizzerà per il pc i comandi standard da tastiera, per i prodotti apple quelli standard per il lettore di schermo voiceover.
Apriamo classroom:
dopo aver effettuato l’accesso ed esserci identificati con la mail e la password forniteci dalla scuola  troviamo:  partecipa ad un corso o creane uno; cliccando su questavoce si hanno due possibilità: inscriversi ad un corso creato da altri odi crearne uno.Una volta che ci si è  scritti ad un corso, questo compare nella schermatainiziale di classroom.
Per creare un corso invece, bisogna effettuare i seguenti passaggi:
1. cliccare su crea un corso;
2. compilare i campi che compaiono: nome corso,  sezione, stanza, oggetto;
3. cliccare su crea
4. aggiungere persone ad un corso creato:
Una volta creato un corso,  scorrere fino alla voce persone e cliccare su di essa, si leggerà studenti, di seguito cliccare sul pulsante invita. Fatto ciò bisognerà invitare ogni singolo studente digitando  l’indirizzo mail dello stesso, cliccare aggiungi destinatario, infine cliccare  su invita. Un’altra modalità di iscrizione degli studenti al corso è la seguente:
1. andare su impostazioni
2. scorrere fino a che non viene visualizzato il codice del corso
3. copiarlo
4. inviarlo agli studenti.
Una volta creato un corso ci si trova nello stream e si incontrano: la voce MENU’ dove ci sono tutti  i corsi   abbinati al proprio account e le impostazioni di base; c’è il nome del corso creato con le varie funzioni e le diverse possibilità: creare un annuncio, allegare file, scrivere un commento, avviare una conversazione.
Per creare un annuncio  bisogna:
1. Cliccare su  condividi qualcosa con il corso ( ad esempio si possono inviareannunci agli altri partecipanti, allegare file, dove la procedura è semplicee rispecchia  quelle classiche  di scrittura messaggi e di caricamento file. Per i prodotti Apple è necessario installare applicazioni di condivisione file).  Riguardo gli annunci, questi arrivano anche comenotifiche sulla mail di riferimento e da essa cliccando sull’annuncio, siaccede a classroom direttamente sul punto dove scrivere, eventualmente, un commento allo stesso.
Poi c’è la sezione lavori del corso, dove l’insegnante può creare un nuovo compito e condividerlo con gli studenti. Anche gli studenti possono caricare gli elaborati svolti.   Per farlo bisogna procedere così:
1. Cliccare su lavori del corso
2. Cliccare su pubblica nuovo compito ( a questo punto è possibile scegliere tra varie tipologie di compiti) e a procedure ultimate
3. Cliccare su assegna.
Per l’invio di materiale si procederà con il caricamento file da pc secondola procedura classica, dai prodotti apple scegliendo i file caricati nelle applicazioni di condivisione file citate prima. Si può eventualmente anche inserire una scadenza  di consegna. Per la condivisione di  file su classroom si può anche  adottare una procedura inversa a quella descritta sopra ovvero: recarsi nell’applicazione di condivisione file, trovare il file che c’interessa condividere, scegliere l’opzione condividi e poi  selezionare classroom. Procedendo nella navigazione, si troverà  La sezione persone che ci consentirà di leggere i nomi dei  partecipanti al corso,  sotto ad ognuno c’è una voce opzioni, che ci offre l’opportunità di poter inviare messaggi   ed altro ad ogni singolo partecipante.
Condividere con le persone del corso un link per partecipare ad una videolezione su meet:
1. nella finestra stream descritta prima, trovare la voce impostazioni e cliccare su di essa;
2. ci verrà letta la descrizione del corso creato: nome, sezione ecc…
3. verrà visualizzato il codice del corso e sotto di esso comparirà la voceopzioni  che ci consentirà di disattivare il codice corso o di reimpostarne uno
4. scorrendo sotto opzioni del codice corso, troveremo,  link alla riunionevideo nessuno, questo perché non abbiamo creato alcuna riunione video.
Se volessimo creare per questo corso una videolezione con l’applicazione meet, bisognerà scorrere sotto questa voce e cliccare su opzioni: ci verrà detto genera link alla riunione, se ci clicchiamo verrà creato un link che una volta inviato ai partecipanti gli consentirà di raggiungere direttamente l’applicazione google meet e partecipare alla riunione.  Si può attivare anche la voce “visibile agli studenti”, in tale modoil link per accedere alla video lezione comparirà all’interno di classroom. La logica della piattaforma G SWITE è che  tutte le applicazioni sono collegate tra di loro e la nostra  mail di riferimento  è il tramite che convoglia tutte queste applicazioni.
Come cancellare o archiviare un corso creato
Prima di cancellare un corso creato bisognerà archiviarlo, per farlo si deve procedere nel seguente modo:
1. aprire classroom
2. andare su menu e cliccare sulla voce corsi
3. su ogni corso c’è la voce opzioni, posizionarsi su opzioni sotto al corso che intendiamo archiviare e cliccare archivia
4. infine confermare
Ora quel corso è stato archiviato. Per cancellarlo procedere nel seguente modo:
1. aprire la voce menu
2. scegliere e cliccare su corsi archiviati
3. cliccare sulla voce opzioni presente sotto il corso archiviato che intendiamo eliminare, a questo punto possiamo sia ripristinare il corso che eliminarlo, se
4. clicchiamo su elimina corso, questo verrà eliminato in modo irreversibile
Classroom: valutazione  generale e rilevazione di elementi di criticità
L’applicazione risulta per ciò che concerne le funzioni generali di base pressoché accessibile. Si rileva  la seguente criticità: in alcune sezioni non è immediata la possibilità di tornare indietro di una schermata e quindi bisogna chiudere e riaprire il programma.
Google calendar e la sua gestione
Il calendario di google consente di creare un evento, un promemoria,leggere  ciò che è stato programmato per noi in giorni stabiliti ed altro che poi andremo a scoprire
Accedere a google calendar
Una volta scaricata l’hap sui prodotti Apple si può accedere percorrendo due percorsi.
Accesso da Classroom
1. Cliccare su menù, scegliere calendario e cliccare
2. aprire l’app google calendar
Per creare un evento sul calendario e condividerlo, bisogna  seguire la procedura riportata qui  di seguito:
1. accedere al calendario secondo il percorso prescelto;
2. cliccare su  aggiungi un evento, un’attività, un obiettivo;
3. cliccare su evento e scrivere il titolo dell’evento
4. ci si troverà di fronte a diversi campi: bisogna scorrere e compilare come primo campo  inizia e data corrente, questo perché se si procede in ordine non ci viene concesso di selezionare il giorno designato.  Quindi cliccare su inizia, poi data corrente e scorrere dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto per scegliere il giorno
5. scorrere ancora su inizia e orario corrente per impostare l’orario d’inizio
6. scorrere fino alla voce denominata finisce con la dicitura della data corrente e apportare nel modo esposto poc’anzi le dovute modifiche
7. procedere allo stesso modo per l’orario di fine
8. poi si può regolare nel campo dieci minuti prima quando si desidera che alle persone invitate arrivi la notifica mail di tale evento sul calendario
9. si può aggiungere un’altra notifica e scegliere un colore per l’evento scorrendo nella stessa  modalità.  Si può anche inserire un allegato  sulla voce: aggiungi allegato o aggiungere una nota.
10. ritornare sopra e cliccare su aggiungi invitati, scrivere le mail degli invitati e cliccare su fine
11. se si clicca su aggiungi videoconferenza,  comparirà  sia nell’invito all’interno della tabella del calendario stesso, sia sulla mail che gli invitati riceveranno e con essa il link per collegarsi a google meet, l’applicazione che consente di avviare una video conferenza.
Una volta ultimati tutti i passaggi cliccare su salva e verrà generato l’evento. Si può inoltre accedere al calendario per leggere gli eventi del giorno e quelli dei giorni successivi.  Se è stata  predefinita una videoconferenza, cliccare sul link che ci porterà direttamente su googlemeet, sulla schermata per partecipare alla riunione o ad una videolezione-conferenza
Google Meet
Google meet è lo spazio virtuale che ci consente di  effettuare una video riunione.
Da pc si accede direttamente dal motore di ricerca google, dopo esserci assicurati  di possedere un browser  aggiornato; per i prodotti Apple si può accedere scaricando l’app apposita.
Faccio presente che se si deve accedere ad una videolezione di un corso che è stato registrato su classroom, una volta entrati nel corso, tra la voce menu ed impostazioni, si trova il pulsante  partecipa alla videochiamata e cliccando andremo direttamente su meet.
Accedere e partecipare ad una videoriunione su google meet
Per partecipare ad una video riunione su google meet possiamo farlo percorrendo due strade:
1. una volta ricevuto l’invito tramite mail, cliccare sul link che compare nella mail di meet e saremo indirizzati su di essa, per partecipare alla riunione cliccare su partecipa alla riunione, poi ricliccare su partecipa e entreremo nella riunione.  Assicurarsi che nelle voci microfono e video venga detto attivato
2. andare sul calendario trovare l’evento,  cliccare su di esso e poi cliccare sulla voce: partecipa con google meet ed il gioco è fatto.
Faccio presente che se si deve accedere ad una videolezione di un corso che è stato registrato su classroom, una volta entrati nel corso, tra la voce menu ed impostazioni, si trova il pulsante  partecipa alla videochiamata, cliccando andremo direttamente su meet.
Come si presenta google meet
All’apertura di google meet scorrendo si troveranno queste voci:
1. uscita altoparlante;
2. disattiva microfono disattiva video o viceversa;
3. nuova riunione (se si clicca qui, si genera un codice per una nuova riunione che   si può condividere  con gli altri cliccando  su condividi info di partecipazione)
4. mostra le riunioni ( se clicchiamo su  questa voce verranno mostrate le riunioni in corso o quelle alle quali dobbiamo partecipare)
Per partecipare ad una riunione direttamente da google meet agire come
segue:
1. aprire google meet
2. trovare la riunione nella schermata principale o  in mostra le riunioni e cliccare su di essa;
3. una volta selezionata la riunione da noi prescelta cliccare su partecipa alla riunione
4. cliccare nuovamente su partecipa ed il gioco è fatto.
Schermata della riunione
Una volta che  si accede nella riunione ci sono le seguenti sezioni:
1. uscita altoparlante ( se si clicca sopra ci sono le opzioni per regolare il volume, poi  c’è la voce opzioni che mostra alcune funzionalità dello schermo, di scarsa accessibilità)
2. disattiva o attiva il microfono
3. lascia la riunione
4. disattiva o attiva video
5. persone ( fornisce l’elenco dei partecipanti)
6. chat (dove poter scrivere messaggi  e condividerli con gli altripartecipanti)
7. dettagli (dove vengono mostrati i dettagli della videolezione)
Il ruolo del relatore della riunione
Nella riunione c’è un relatore principale, (che però può cambiare di volta in volta se il relatore esce dalla videolezione) che prima di entrare in riunione utilizzando la voce “Presenta”può decidere di condividere il proprio schermo con tutti gli altri per mostrare qualcosa, può far vedere un video dal proprio schermo, può decidere la modalità di visualizzazione e, dalle app di google può scegliere una lavagna su cui scrivere qualcosa.Questa sezione risulta poco accessibile per i non vedenti, l’audio è buono ma durante la riunione sperimentata con gli alunni si creano, specie se si è molti, disturbi dovuti alle connessioni non sempre stabili. Il relatore può disattivare il microfono ai partecipanti, però i partecipanti quando vogliono possono riattivarlo perchè nella sezione persone c’è la voce “opzioni”che  lo  consente.
Il voiceoverpoi, cosa interessante e  ben fatta, avvisa chi entra nella riunione in corso d’opera, chi presenta, le manovre che avvengono per ciò che concerne le varie attivazioni o disattivazioni del video o del microfono. Se per qualcuno, ciò potrebbe risultare fastidioso, perché si accavalla con la voce del relatore può momentaneamente disattivare il voiceover.
Io credo che bisogna sempre far tesoro di ogni opportunità in più che ci viene offerta e tale funzione potrebbe risultare utile per monitorare ciò che succede, ad esempio sapere se qualcuno esce durante il corso della riunione, pertanto trovo questa funzione molto utile e un’aggiunta in più davvero arricchente.
Valutazione ed elementi di criticità di google meet
A mio giudizio le opzioni di “condivisione schermo” risultano poco accessibili;sarebbe opportuno e auspicabile che quando l’insegnante scrive alla lavagna il voiceover legga ciò che viene scritto per  dare la possibilità all’alunno non vedente di seguire con maggiore attenzione e che l’insegnante abbia la possibilità di inviare i contenuti didattici airagazzidirettamente  nel corso della video lezione.
Jamboard è una lavagna dove l’insegnante può scrivere e disegnare, è  molto simile a quella utilizzata in classe, l’insegnante può usare il touch di un tablet smartphone. Ovviamente jamboard è poco accessibile ai non vedenti come lo è una lavagna tradizionale.
Che cos’è Google Keep
Serve per prendere, salvare e organizzare note, liste e promemoria. Il sistema ricorda sotto diversi punti di vista servizi ormai molto usati e conosciuti, come Evernote, anche se offre meno opzioni ed è visibilmente più essenziale.
Versione web: La versione per browser di Google Keep è estremamente essenziale. Il servizio mostra una scheda vuota, in cui inserire un titolo e digitare una nota. Terminato l’inserimento delle informazioni si fa clic sul tasto fine e il sistema provvede a salvare il proprio appunto. C’è anche un’opzione per assegnare un colore alla nota, così da distinguerla più facilmente rispetto alle altre. In ogni appunto può anche essere inserita un’immagine. Al posto di una nota, si possono inserire liste di cose da fare. Su Google Keep non c’è altro da aggiungere, se non che i singoli appunti non possono essere ordinati e organizzati a proprio piacere. Il servizio, in compenso, ha un buon sistema di ricerca per trovare i contenuti già salvati.
Conclusione
Ritengo che tale piattaforma sia abbastanza accessibile, per ciò che concerne  i primi passi e le funzionalità di base, trovo senz’altro lineare la gestione di tale pacchetto. Naturalmente ogni  aspetto si può sempre migliorare e bisogna sempre puntare oltre. Dopo la dettagliata descrizione del pacchetto GSWITE, passo ad illustrare brevemente altre piattaforme in commercio, a puro titolo informativo.

Microsoft Teams
Consente tutte le più comuni operazioni: chat testuali di gruppo, conferenze audio, video di gruppo, condivisione di file  nelle chat, condivisioni di calendari exchange con pianificazione riunioni ed invito automatico  ai partecipanti,  condivisione dello schermo. Quest’ultima caratteristica è ingestibile  ed inaccessibile con gli screen reader.In generale  è ben integrata con tutti i servizi microsoft, Office 365, One note, exchange, ecc…
In windows si tratta di una applicazione con interfaccia stile web, per cui gli screen reader la vedono  come pagina web, necessita conoscere bene i tasti di navigazione  in pagine internet per muoversi con efficienza. Esistono comunque anche scorciatoie da tastiera.La lettura dei messaggi scritti è poco efficiente sia in windows che in ios, perchè i messaggi vengono letti due volte di seguito dallo screen reader.Anche la navigazione  tra i messaggi  più vecchi non è molto agevole, spesso si perde il focus. L’app è adatta a grandi organizzazioni, in cui  un amministratore iscrive tutti gli utenti dell’azienda per  poter  interagire fra loro. Si possono comunque invitare  via mail anche membri esterni all’organizzazione: dovranno cliccare un link o inserire un codice per accedere. E’ basata sul concetto di team: ogni utente può far parte di uno o più gruppi, detti appunto team, ciascuno può creare i team che vuole, in base alle autorizzazione concesse dall’amministratore e aggiungere gli utenti che preferisce.In ogni team si possono aprire piu’ topic di discussione, detti canali. In genere si lavora chattando o indicendo una riunione su un canale specifico, anche se non è obbligatorio.Insomma, molto potente ma non semplicissima da usare, bisogna prenderci la mano.

Zoom: ottima piattaforma sotto l’aspetto dell’accessibilità, dell’utilizzo e dell’universalità di dispositivi con cui può essere utilizzata; interfaccia utente amichevole; provato l’app sia su computer equipaggiato con windows 10 che su smartphone apple; entrambe le app di gestione della piattaforma risultano accessibili ed utilizzabili in modo semplice ed amichevole.  E’ possibile stabilire connessioni audio, audio/video.  L’amministratore di sessione può gestire i flussi audio/video a piacimento, ad esempio attivando/disattivando i microfoni.  Lo streaming, nelle situazioni da me provate, è risultato sufficientemente comprensibile, anche se non è possibile esprimere valutazioni oggettive, dal momento che le infrastrutture di rete con le quali si sono connessi gli utenti sono le più disparate e diversificate.

SKYPE
Piattaforma di streaming online sicuramente abbastanza conosciuta, abbastanza accessibile per conversazioni e chat, ma decisamente più scadente nella gestione dei flussi audio/video.

Piattaforma webex di cisco.
La partecipazione ai meeting può avvenire attraverso qualunque mezzo, via web, da app ma anche attraverso il telefono, consentendo così l’accesso anche agli utenti meno informatizzati. Riguardo all’organizzazione del meeting la piattaforma è accessibile tanto da pc, quanto da smartphone tramite app, e l’utilizzo risulta agevole. Essendo in versione di prova, alcune funzioni purtroppo sono inibite. Da rilevare che voice over non segnala l’alzata di mano, ma consente la chat. La qualità audio è buona,  si possono gestire sia i microfoni dei partecipanti che etichettare gli utenti telefonici, cambiare organizzatore e moderatore. Un suggerimento importante, anzi essenziale oserei dire, è quello di privilegiare nell’insegnamento dell’utilizzo di queste piattaforme ai nostri discenti, l’uso delle combinazioni di tasti (shortcuts) che rendono la persona non vedente od ipovedente più rapida ed efficiente nella gestione di una sessione di lavoro.

La Commissione Nazionale UICI Ausili e tecnologie

L’accessibilità, finalmente un provvedimento legislativo concreto, di Nunziante Esposito

Autore: Nunziante Esposito

Fin dalla primavera del 2001, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si è messa in gioco per l’accessibilità di siti ed applicazioni web, per cercare di avere per i disabili visivi un Web accessibile anche per le tecnologie assistive usate.

Nonostante avessimo lavorato tanto come Commissione OSI assieme alle più prestigiose organizzazioni che si interessavano all’accessibilità, nel 2004 fu ottenuta la “Legge Stanca” che obbligava le PA ad avere siti accessibili, ma ci rendemmo conto presto che non era lo strumento che avevamo fortemente desiderato ed ottenuto.

Infatti, le modalità di applicazione di questa legge, praticamente, l’hanno resa non dico quasi inutile, ma sicuramente poco efficace e le ragioni sono presto dette.

La “Legge Stanca” era facilmente aggirabile e semplificando al massimo i concetti, se il sito veniva prodotto in casa, ma anche se non si avevano risorse, nessuno poteva obbligare nessuno.

Nel tempo di miglioramenti ai siti internet ne abbiamo avuti, ma ancora oggi abbiamo problemi talvolta gravi e anche per servizi di pubblica utilità forniti da privati. Costoro, nascondendosi dietro alla condizione di non essere PA, se ne infischiano delle norme per l’accessibilità che pure esistono e che la “Legge Stanca” imporrebbe, in modo molto velato e dal 2004, anche per i servizi di pubblica utilità.

Siccome in Italia si è avvezzi al non rispetto delle leggi quando non si è costretti da norme precise e che non danno adito a dubbi, ecco che è intervenuta una norma che, fortunatamente ci cambierà sicuramente la vita e sicuramente in meglio.

All’interno dell’Istituto per la Valutazione di Ausili e Tecnologie, INVAT, collabora come tecnico ed esperto di accessibilità con gli Osservatori Siti Internet di questo Istituto, Roberto Scano, già presidente IWA Italia, presidente commissione UNI e-accessibility.

Roberto Scano ha contribuito in prima persona ad eliminare tutte le problematiche mai risolte per l’applicazione della “Legge Stanca”. Ora possiamo dire che per l’accessibilità, è già in vigore una norma che impone anche ai privati il rispetto delle norme. Le novità del caso sono state introdotte nel DL Semplificazioni.

Infatti, con un emendamento entrato nel decreto legge Semplificazioni le disposizioni di legge sull’accessibilità ICT è stata estesa anche ai privati, che dovranno predisporre i loro prodotti e servizi per essere utilizzati da persone con disabilità.

Per leggere l’articolo completo, pubblicato nel sito AGID, portarsi alla seguente pagina: https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/accessibilita-ora-tocca-anche-ai-privati-le-novita-e-i-punti-critici/

Questo provvedimento di legge e per il quale ringraziamo pubblicamente Roberto Scano, ci consente di poter ottenere anche dai privati che forniscono servizi di pubblica utilità ed in modo univoco il rispetto dell’accessibilità dei loro siti. Per esempio, vedi Italotreno che non ha mai risposto, se non con email di cortesia, ai tanti solleciti che abbiamo fatto per l’inaccessibilità del sito.

Il futuro che ci aspetta è questo:

si vedrà collaborare INVAT e la Commissione Ausili e tecnologie per l’accessibilità anche dei siti privati che forniscono servizi di pubblica utilità e per le tipologie di siti di cui si occupano da tempo ed assieme,  e sono certo che possiamo ottenere dei risultati mai avuti prima.

Applicando, assieme alle norme attuali, quindi, anche quella introdotta nel “Decreto semplificazioni”, ed esigendo anche il rispetto della “Legge 67 del 2006” sulla discriminazione dei disabili, nessuno avrà più scuse per non applicare le regole di accessibilità per il loro sito e le app, e, come sappiamo molto bene, ci renderanno sicuramente la vita meno difficile di quella che siamo obbligati a vivere per la nostra disabilità e finalmente dandoci la tanta sospirata autonomia anche con siti ed app importanti.

Nunziante Esposito, nunziante.esposito@uiciechi.it

Servizio di assistenza nazionale su Ausili e Tecnologie tramite l’app per smartphone Be My Eyes

Grazie all’impegno della nostra Commissione Nazionale Ausili e Tecnologie, sarà ora possibile fruire del servizio tecnologico offerto tramite la piattaforma internazionale “Be My Eyes” che avrà inizio il 25 Giugno prossimo.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali lavorativi e consentirà di offrire un aiuto ad ampio raggio sulle tecnologie attualmente utilizzate da Ciechi e Ipovedenti.

Il servizio sarà erogato tramite Be My Eyes, un’applicazione di semplice uso con smartphone che offrirà, in questo caso, assistenza tecnica e tecnologica.

Be My Eyes e un’applicazione rilasciata nel 2015 che offre gratuitamente assistenza visiva, mettendo in contatto utenti non vedenti e ipovedenti con volontari da tutto il mondo. A questa funzione o si affianca il servizio di assistenza specializzata che permette agli utenti di rivolgersi direttamente al servizio clienti di organizzazioni e aziende.

L’applicazione si può  scaricare gratuitamente dal Play Store su Android: https://bit.ly/37Qfcsa

e dall’Apple Store https://apple.co/2Nmf5uX.

Per una dimostrazione pratica del servizio, collegarsi alla pagina: https://youtu.be/GcaLO9xZcr8

      Per scegliere l’operatore più adatto a risolvere la problematica che interessa, si può leggere il Curriculum Vitae di tutti gli operatori nella sezione del nostro sito, alla pagina:

http://www.uiciechi.it/osi/03helpexpress/00be_my_eyes/index.html

L’utilizzo del computer con tecnologia assistiva, di Giuseppe Fornaro

Autore: Giuseppe Fornaro

GLI AUSILI PER NON VEDENTI

Il computer è stato uno strumento di lettura e non di ascolto fino a non molto tempo fa. Grazie all’introduzione di nuove tecnologie assistive le cose sono nettamente cambiate e  i disabili della vista hanno progressivamente utilizzato i computer per leggere e scrivere, informarsi, comunicare.
Oggi tale strumento, affianco agli smartphone, è diventato per molti di loro indispensabile per il lavoro e nella vita di tutti i giorni.
Il senso mancante e’ stato sostituito da altri e l’informazione, costituita da caratteri o numeri, viene trasferita all’utente tramite il tatto o l’udito.
I moderni smartphone consentono non solo di telefonare ma anche di utilizzare le email, i social network, applicazioni di messaggistica come ad esempio Whatsapp, ed altre applicazioni legate all’uso della telecamera che aumentano l’autonomia del non vedente in svariate situazioni, a partire dalla lettura di un testo a stampa fino al riconoscimento dei colori.

Ecco i dispositivi maggiormente utilizzati.

– Barra Braille:

La barra Braille (detta anche barra labile, Braille labile o display Braille) è il principale strumento informatico per ciechi che hanno conoscenza del Braille. Applicata ad un qualsiasi computer o smartphone, trasforma il contenuto di una riga del monitor in un testo Braille a rilievo.
Importante è il numero di celle di una barra, ossia la sua lunghezza in caratteri Braille. Ci sono barre da 80, 40, 20 celle. Quelle da 80 sono molto costose ed utilizzate principalmente per scopi professionali, ai tempi del DOS avevano il vantaggio di contenere un’intera riga del monitor. Il monitor dei computer che lavoravano in DOS contenevano, infatti, righe da 80 colonne. Con l’avvento dei sistemi grafici come Windows, grazie al fatto che possono essere utilizzati diversi formati di caratteri, e diverse dimensioni, non c’è più il legame diretto con le 80 colonne.
Le barre Braille più comuni hanno 40 celle, una lunghezza simile a quella della riga dei testi Braille su carta. Le barre con meno di 40 celle sono decisamente più economiche e probabilmente più comode da collegare via bluetooth agli smartphone.
Attualmente il mercato offre display Braille di tipo piezoelettrico ma, all’inizio della commercializzazione dei display braille erano in vendita display di tipo elettro-meccanico, molto lenti, con la rielaborazione dei punti sequenziale, da sinistra a destra e, col grande problema che se l’operatore manteneva la mano sopra la matrice, gli aghetti potevano non alzarsi.
Il tipo piezoelettrico è molto veloce, perché gli aghetti si alzano contemporaneamente, anche se l’operatore copre il display con le mani.

– Sintesi vocale:

Ai tempi del DOS la sintesi vocale era un apparecchio esterno/interno al computer in grado di farlo “parlare”, trasformando in suono il contenuto dello schermo. Era composto da una parte hardware che si montava appositamente sul PC (scheda audio, amplificatore, diffusori, acustici…) e da una parte software. Attualmente, con i moderni PC e smartphone, la sintesi vocale è un programma software che oltre ad effettuare la lettura, definisce le regole di pronuncia delle parole e per adeguarsi alle diverse esigenze dell’utente.
A seconda della Sintesi vocale che si installa, si possono avere voci maschili o femminili, nella lingua che si desidera.
Un testo può essere letto in vari modi. Si può avere una lettura per singolo carattere, parola per parola, oppure riga per riga. Inoltre, la lettura può essere continua e scorrevole, con punteggiatura, con indicazione degli attributi del testo (maiuscole, corsivi, sottolineature), con spelling, ecc.


– Screen reader:

Lo screen reader è un programma software che in base ad un sistema di controllo chiamato Focus che, si sposta sullo schermo, comanda il display Braille e la sintesi vocale al fine di scrivere/leggere quanto evidenziato dal Focus.
Il focus viene spostato tramite appositi comandi sulla tastiera del PC o da gesti sullo schermo dello smartphone.
Grazie agli screen reader, attualmente quasi tutte le applicazioni PC o SmartPhone sono diventate accessibili.
I moderni smartphone sono quasi tutti equipaggiati con screen reader. Questi, tramite appositi gesti da eseguire sullo schermo, consentono di compiere tutte le operazioni di cui si ha bisogno, dando accesso all’applicazione che si desidera utilizzare.
Attualmente gli smartphone più utilizzati si basano su due sistemi operativi differenti: Android e iOS. Lo screen reader di Android è il Talk Back mentre iOS utilizza Voice Over. Entrambi i sistemi, oltre alla lettura dello schermo tramite sintesi vocale, consentono il collegamento di tastiere esterne e/o display Braille.
Ancora, si sono evoluti i sistemi di input, per la fornitura dei comandi, con l’introduzione di “assistenti vocali” che consentono di chiedere con la propria voce l’operazione che si vuol far compiere allo smartphone o al computer.
Per quanto riguarda i computer, i sistemi più diffusi sono basati sul sistema operativo Windows e sul sistema operativo macOS. Abbastanza utilizzato è anche il sistema operativo Linux.
Per lavorare in Windows esistono diversi screen reader. In Windows 10,​ troviamo l’Assistente vocale che legge e interagisce con gli elementi sullo schermo, come il testo e i pulsanti.
Il più conosciuto è Jaws, di buona qualità ma da acquistare.
Negli ultimi 10 anni, si è diffuso il sistema NVDA, gratuito, che con comandi simili a quelli di Jaws, consente un buon controllo del PC da parte del non vedente.
Il sistema operativo macOS ha un suo screen reader gratuito, il Voice Over, che ha anche funzioni di ingrandimento per gli ipovedenti, che viene installato con il sistema e quindi è gratuito.
Attualmente non ci sono screen reader di prestazioni elevate che funzionino in Linux.


– Stampanti Braille:

Le stampanti Braille consentono la stampa a rilievo, su carta, di un qualsiasi testo in formato elettronico (ASCII). I vari modelli in commercio si differenziano principalmente per la velocità di stampa e per la possibilità di stampare ad interpunto. Tale possibilità è presente nei modelli più complessi e permette di stampare su entrambe le facciate di una pagina ma in modo che i due testi non interferiscano. Questa modalità di stampa consente di ridurre praticamente a metà l’ingombro di un testo Braille. Anche se il funzionamento è simile a quello di una normale stampante in nero, la stampa in Braille presenta, in genere, la necessità di transcodificare il testo predisponendolo per una stampa corretta in Braille a 6 punti.
Negli ultimi anni sono stati fatti grossi sforzi per introdurre sul mercato stampanti in grado di stampare grafica a rilievo.

– Scanner e sistemi OCR:

Lo scanner è un apparecchio che cattura una immagine grafica trasformandola in informazione digitale. I programmi OCR (Optical Character Recognition) riconoscono i caratteri di un testo stampato su carta. Trasformano l’immagine di questi caratteri in un documento elettronico che potrà essere memorizzato su disco, stampato (in nero o in Braille), letto con la barra Braille o la sintesi vocale.
Sia scanner che OCR sono prodotti di uso generale.
Esistono però dei programmi OCR progettati espressamente per l’uso da parte di persone non vedenti. Essi sono in grado, ad esempio, di decodificare il testo anche se non viene posizionato correttamente sul piano dello scanner, di riconoscere la struttura della pagina anche se articolata in colonne, titoli e paragrafi, di eliminare disegni, fotografie e tabelle. Esistono infine scanner con OCR collegati direttamente ad una sintesi vocale per la lettura istantanea del testo.
Da qualche anno gli scanner possono essere sostituiti da fotocamere che, inquadrando da una certa distanza, riescono ad ottenere buoni risultati OCR anche su superfici curve.
Come è successo per le altre tecnologie, anche il sistema di scansione e lettura è attualmente disponibile su smartphone.

GLI AUSILI PER IPOVEDENTI

Le persone con una ridotta capacità visiva e/o campo visivo sono dette ipovedenti. Ad esse la flessibilità del computer consente in modo dinamico sia l’ingrandimento che la variazione di colori e di sfondi di quanto appare sullo schermo.

– Videoingranditori:

Sono apparecchi che, attraverso un sistema di telecamera a circuito chiuso, riprendono l’immagine di un testo e la proiettano ingrandita, su un video. Con un sistema ottico/elettronico (zoom) è possibile definire il grado di ingrandimento. Chiaramente, più si ingrandisce, minore sarà la porzione di immagine visualizzata sullo schermo per cui l’utente deve spostare il testo da leggere sotto l’obiettivo. L’operazione si ottiene facilmente attraverso un carrello a slitta mosso manualmente.
Gli ingranditori si usano essenzialmente per leggere.
Per quanto riguarda la scrittura, la soluzione oggi preferita è il computer con sistema ingrandente.

  Ingranditori per computer

Software che aumentano le dimensioni di quanto mostrato sul monitor del computer consentendo, in tal modo, la visione a persone con gravi minorazioni visive.
Sono installabili su qualsiasi computer e disponibili anche per gli smartphone.
L’ingrandimento riduce la porzione di schermo che può essere consultata ma utilizzando appositi comandi da tastiera, il mouse o particolari gesti sui touch screen, è possibile selezionare la parte del video che interessa.
Alcune versioni di software ingrandente contiene delle funzioni di lettura dello schermo tramite sintesi vocale.
Alcuni ingranditori per computer hanno la possibilità di essere collegati a videoingranditori funzionando a schermo “diviso” per cui su una parte apparirà l’immagine, ad esempio, del libro ingrandito e sull’altra i caratteri che vengono digitati al computer in modo da consentire all’utente ipovedente di procedere alla lettura del libro/digitazione di un testo senza mai togliere lo sguardo dallo schermo.
Per essere efficace il sistema deve però essere integrato da un leggio elettronico. Si tratta di un apparecchio che sposta automaticamente il testo da leggere sotto l’obiettivo della telecamera alla velocità e nel modo desiderato.
In casi in cui è possibile, il problema dell’ingrandimento dei caratteri può avere  una soluzione adeguata anche attraverso normali programmi di scrittura in ambiente grafico WINDOWS tm dove è possibile utilizzare set di caratteri di varie dimensioni.


Giuseppe Fornaro Referente della Commissione Nazionale Ausili e Tecnologie Dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consigliere della Sezione Provinciale di Napoli dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici)

App che non possono mancare sul nostro dispositivo, di Giuseppe Fornaro

Autore: Giuseppe Fornaro

I telefoni di ultima generazione, sono già dotati di strumenti per l’accessibilità.

Ecco un elenco di app che non possono mancare sul nostro dispositivo!

Seeing AI, l’app che aiuta i non vedenti con l’intelligenza artificiale, è un ‘app multi funzione che permette di fare diverse cose.
Premetto che purtroppo è in inglese, sebbene sia intuitiva. È composta da vari canali, così vengono chiamati che si possono scegliere con un flic dall’alto verso il basso.
Short text permette di riconoscere un testo al volo, avvicinando l’iPhone al foglio contenente lo stesso.
Poi c’è documents, che permette di riconoscere un testo, mediante lo scatto di una foto.
Poi c’è person, che tenta di riconoscere una persona, dicendoti più o meno l’età.
Poi c’è colors che è abbastanza chiaro cosa faccia.
Poi c’è scene, che riconosce oggetti e ambientazioni.
Poi c’è il riconoscitore di banconote ed il rilevatore di luce.
INPS mobile,  permette all’utente che ne usufruisce di utilizzare attraverso il proprio smartphone o tablet i diversi servizi disponibili sul sito dell’Istituto di previdenza. Drive, gratuitamente per avere i tuoi file sempre a portata di mano da smartphone, tablet o computer.
myTIVÙ, è la nuova app che ti permette di guardare tutti i canali TV del digitale terrestre sul tuo device!
Google Maps, è un servizio accessibile dal relativo sito web che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra. Oltre a questo è possibile ricercare servizi in particolari luoghi, tra cui ristoranti, monumenti e negozi.
Be My Eyes,Be My Eyes è un’app gratuita che collega persone non vedenti e ipovedenti con volontari vedenti o rappresentanti aziendali per l’ assistenza …
Orario Treni, Orario Treni è l’app indispensabile per chi viaggia spesso in treno. Basta inserire città di partenza e di arrivo per ricevere le informazioni.
Moovit,  Un’unica app per muoversi in città. Muoversi è parte fondamentale della nostra quotidianità.
BancoPosta, Con l’APP BancoPosta puoi controllare il saldo e la lista movimenti del tuo Conto Bancoposta e delle Postepay.
KNFB Reader,  consente di accedere facilmente a documenti cartacei e file, in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi.
Facebook, Non si potrebbe proprio più fare a meno di quest’applicazione che permette di utilizzare la piattaforma di social network più usata.
‎WhatsApp, è un servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma che consente a tutti gli utenti che utilizzano il servizio di inviare e ricevere messaggi di testo, messaggi vocali, fotografie e video, pubblicare storie, condividere la posizione e contatti in maniera facile e veloce.
eValues2 permette di leggere i quotidiani presenti nell’omonimo servizio.
Ci si deve registrare ed inviare il certificato d’invalidità al centro ricerche scientifiche dell’Uici.
Libro parlato online e Libro parlato Lions 2 App per leggere libri.
SalaBlu+,  +”, la nuova app per i servizi ferroviari delle persone con disabilita’.
MovieReading, Il cinema diventa libero e accessibile a tutti con sottotitoli e audio descrizioni su smartphone e tablet.
Audio to Text for WhatsApp,  è uno strumento che offre agli utenti la possibilità di convertire i messaggi vocali in testo.

Basterà effettuare una pressione prolungata sul messaggio audio, toccare l’icona per la condivisione presente in WhatsApp e successivamente selezionare l’applicazione per ottenere il testo corrispondente.
Segnalatemi le app che vi danno problemi di accessibilità.

Giuseppe Fornaro
fornarog@uiciechi.it
3735419953

Linee guida sull’accessibilità informatica, di Marco Pronello

In un articolo precedente, abbiamo analizzato l’ambito di applicazione e le clausole di esclusione dagli obblighi della legge Stanca e della direttiva 2016/2102 sull’accessibilità degli strumenti informatici. Ora entriamo un po’ più nello specifico, analizzando le disposizioni sull’adozione, ai sensi dell’art. 11 della legge Stanca, delle  linee guida per individuare le regole tecniche necessarie a garanzia del rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità.

I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori sono accessibili se “…sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.” (art. 3 bis comma 1 della legge Stanca e art. 4 della direttiva 2016/2102/UE)

Secondo il successivo comma della legge, i servizi realizzati tramite siti web, applicazioni mobili e supporti informatici rimovibili di cui all’ Allegato A del D.M. 8 luglio 2005 sui criteri per la verifica tecnica di accessibilità, e resi fruibili, tra l’altro, anche mediante la documentazione di supporto di cui all’Allegato D dello stesso Decreto Ministeriale, sono accessibili se presentano i requisiti ex art. 2 comma 1 lett. a) e, in particolare, se rispondono ai principi e alle linee guida WCAG 2.0, contenuti nella Recommendation Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) dell’11 dicembre 2008.

In particolare, le informazioni devono essere facilmente fruibili su varie piattaforme e su diversi browser con tecnologie compatibili con l’accessibilità, assicurando che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro. L’uso dev’essere volto ad un principio di efficienza, assicurando la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, e la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali, e ad un principio di efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo o dai programmi utilizzati per l’accesso. Infine, l’esperienza di utilizzo dev’essere soddisfacente da parte dell’utente, che non deve trovare ingiustificati disagi o vincoli. L’allegato A del D.M. 8 luglio 2005 determina, nell’ambito della legislazione vigente e secondo le linee guida internazionali, i requisiti per la piena accessibilità, che sono in dettaglio:

  1. Alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto. L’alternativa testuale dovrà comunicare lo stesso messaggio intrinseco del contenuto non testuale, ad eccezione delle seguenti situazioni: se il contenuto non testuale è un controllo o raccoglie l’input degli utenti, deve avere un nome esplicativo che ne descriva la finalità; se il contenuto non testuale è in formato audio, video, è una animazione o una combinazione di questi formati, se è un test o un esercizio che potrebbe essere non correttamente compreso se presentato come testo e se ha lo scopo primario di creare una specifica esperienza sensoriale, deve essere fornita anche una alternativa testuale che ne contenga almeno una descrizione; se la finalità del contenuto non testuale è confermare che esso viene utilizzato da una persona e non da un computer, devono essere fornite alternative testuali che ne identifichino e descrivano lo scopo, e devono essere fornite forme alternative di CAPTCHA che utilizzino diverse modalità di output per differenti tipologie di percezioni sensoriali al fine di soddisfare differenti disabilità; infine, se il contenuto non testuale è puramente decorativo, viene utilizzato solamente per formattazione visuale o non viene presentato agli utenti, deve essere realizzato in modo che la tecnologia assistiva lo possa ignorare.
  1. Alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, video, contenenti immagini animate e formati multisensoriali in genere, se questi non costituiscono un’alternativa ad un contenuto testuale presente nella pagina e non sono chiaramente etichettati come tali. Devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per i contenuti di solo audio. Salva l’eccezione di cui sopra, per i contenuti essenziali per l’erogazione di un servizio, registrati in formato video o che contengono animazioni e prevedono l’esecuzione di azioni non descritte tramite audio, deve essere fornita una descrizione audio o testuale alternativa, mentre per contenuti essenziali per l’erogazione di un servizio, presentati in diretta in formato audio, video o animazioni, o in formato multisensoriale, devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per il formato utilizzato.
  1. Contenuti presentati in modalità differenti, ad esempio con layout più semplici, senza perdita di informazioni o struttura e fruibili in qualsiasi situazione, definiti tramite la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata o resi disponibili in formato testuale. Quando il flusso sequenziale di presentazione del contenuto influisce sulla percezione del suo significato, deve essere definita la corretta sequenza di lettura. Ciò può essere realizzato tramite la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata. Le istruzioni fornite per comprendere ed operare sui contenuti non devono basarsi unicamente su caratteristiche sensoriali dei componenti quali forma, dimensione, ubicazione visiva, orientamento o suono.
  1. Visione e ascolto dei contenuti più semplice per gli utenti, con i contenuti in primo piano separati dallo sfondo. Il colore non deve essere utilizzato come unica modalità visiva per rappresentare informazioni, indicare azioni, richiedere risposte o come elemento di distinzione visiva. I contenuti sonori in una pagina web devono essere controllabili mediante funzionalità con le quali possano essere avviati, messi in pausa o interrotti, oppure deve essere fornita una modalità per il controllo del volume che sia indipendente dal controllo predefinito del sistema; qualora sia previsto l’inizio automatico della loro esecuzione, questa non deve durare più di tre secondi. La rappresentazione a monitor del testo in formato accessibile o immagine deve avere un rapporto di contrasto fra testo in primo piano e sfondo di almeno 4.5:1, eccetto per Testi di grandi dimensioni, almeno 18 punti normale o 14 punti grassetto, che possono avere un rapporto di contrasto di almeno 3:1 e per testi che siano parti inattive di componenti dell’interfaccia utente, di pura decorazione, invisibili oppure che facciano parte di immagini contenenti contenuti visuali maggiormente significativi, che non hanno alcun requisito di contrasto, così come i logotipi, cioè testi che fanno parte di un logo o di un marchio. Inoltre, il testo, ad eccezione dei sottotitoli e del testo in formato immagine, deve poter essere ridimensionato fino al 200% senza l’ausilio di tecnologie assistive e senza perdita di contenuto e funzionalità. Quanto al testo rappresentato come immagine, se le tecnologie utilizzate consentono di ottenere la corretta rappresentazione visuale, per veicolare l’informazione deve essere utilizzato un formato testo, tranne se l’immagine che rappresenta testo può essere personalizzata visivamente secondo le esigenze dell’utente e se una particolare rappresentazione del testo è essenziale per il tipo di informazione veicolata, come per esempio i logotipi.
  1. Disponibilità di tutte le funzionalità anche tramite tastiera, senza obbligare a tempi specifici per le singole battute, salvo quando la funzione sottostante richieda un input dipendente dai movimenti dell’utente che non possa essere ottenuto in modo equivalente con input da tastiera. Se è possibile portare il focus su un componente della pagina tramite tastiera, deve anche essere possibile spostarsi ad un altro componente con la stessa modalità. Se non fosse sufficiente l’uso dei normali tasti Freccia o Tab o altri metodi di uscita standard, l’utente deve essere informato esplicitamente su come rilasciare il focus.
  1. Tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti, con la possibilità per l’utente di rimuovere o regolare in una gamma di opzioni che sia almeno dieci volte superiore alla durata prevista dall’impostazione predefinita il limite di tempo presente in un contenuto prima di raggiungerlo, previo avviso all’utente almeno venti secondi prima dello scadere e previa indicazione dell’azione semplice da eseguire, per un massimo di dieci volte, per estendere il limite, per esempio premere la barra spaziatrice, ad eccezione di eventi in tempo reale, in cui il limite di tempo è un elemento fondamentale, come un’asta on line, o è essenziale per l’attività, pena la sua invalidità, come una verifica a tempo, e quando il limite di tempo è superiore a 20 ore. Nel caso fossero presenti nella pagina animazioni, immagini lampeggianti, in scorrimento o contenuti che si aggiornano automaticamente, che durino più di cinque secondi e che siano presentati in parallelo con altro contenuto, deve essere presente un meccanismo per metterli in pausa, interromperli, nasconderli, o per controllare la frequenza dell’aggiornamento, a meno che siano parte essenziale dell’attività.
  1. sviluppo di pagine web che non contengano nulla che lampeggi per più di tre volte al secondo, o con un lampeggiamento che sia al di sotto della soglia generale di lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento rosso, in modo da non causare crisi epilettiche.
  1. Funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. deve essere fornita una modalità per saltare i blocchi di contenuto che si ripetono su più pagine web, ogni pagina web deve avere un titolo che ne descriva l’argomento o la finalità e se una pagina web può essere navigata in modo sequenziale e le sequenze di navigazione influiscono sul significato e sul funzionamento, gli oggetti che possono ricevere il focus devono riceverlo secondo un ordine che ne preservi il senso e l’operatività. Lo scopo di ogni collegamento deve essere comprensibile e può essere determinato dal suo testo da solo o in sinergia ai contenuti contestuali circostanti, determinabili mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata, salvo il caso in cui lo scopo del collegamento potrebbe risultare ambiguo per la gran parte degli utenti. Per identificare una pagina web all’interno di un insieme devono essere disponibili più modalità, salvo il caso in cui questa sia il risultato, o una fase, di un’azione. Per descrivere l’organizzazione logica degli argomenti e la finalità dei blocchi di contenuto, devono essere utilizzati titoli appropriati e nel corretto ordine sequenziale gerarchico e tutti i componenti interattivi devono essere dotati di etichette descrittive che ne chiariscano lo scopo. Infine, qualsiasi interfaccia utente utilizzabile tramite tastiera deve possedere una funzionalità operativa in cui è visibile l’indicatore del focus.
  1. Leggibilità e comprensibilità del contenuto testuale, mediante la definizione della lingua di ogni pagina web e, in caso di porzioni in lingue diverse, di ognuna di esse e la sua impostazione può essere determinata mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata, ad eccezione, in caso di lingue diverse da quella principale, di nomi propri, termini tecnici, parole in lingue indeterminate e parole o frasi che sono diventate parte integrante del gergo del testo immediatamente circostante.
  1. Creazione di pagine web che appaiano e si comportino in maniera prevedibile, nel senso che non si avvii automaticamente un cambiamento del contesto alla ricezione del focus da parte di un componente e al cambiamento dell’impostazione di qualsiasi componente nell’interfaccia utente non deve seguire automaticamente un cambiamento di contesto, a meno che l’utente ne sia stato informato prima di utilizzarlo. Ancora, i meccanismi di navigazione ripetuti su più pagine web all’interno di un insieme devono apparire nello stesso ordine ogni volta che si ripetono, a meno che l’utente non abbia avviato un cambiamento. I componenti che hanno la stessa funzionalità all’interno di un insieme di pagine web devono essere sempre identificati in modo uniforme.
  1. Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni, aiutando l’utente ad evitare e correggere gli errori mediante chiara identificazione dell’elemento errato e descrizione dell’errore tramite testo. Quando il contenuto richiede azioni di input da parte dell’utente devono essere fornite etichette o istruzioni per la loro corretta esecuzione e se viene identificato un errore di inserimento che si può correggere devono essere forniti suggerimenti all’utente, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza o la finalità del contenuto. Per le pagine web che determinano obbligazioni giuridiche, che prevedono transazioni finanziarie, che gestiscono inserimento, cancellazione, gestione di dati controllabili dall’utente in un sistema di archiviazione o che inoltrano risposte a test, le azioni devono essere reversibili, i dati inseriti dall’utente devono essere verificati e va fornita all’utente la possibilità di correggere eventuali errori di inserimento, o va resa disponibile una funzionalità per la revisione, conferma e correzione delle informazioni prima del loro invio definitivo.
  1. Massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive: i linguaggi di marcatura devono essere utilizzati in modo conforme alle specifiche previste nelle relative grammatiche formali di riferimento e per tutti i componenti dell’interfaccia utente, tra cui elementi di un modulo, collegamenti e componenti generati da script, devono poter essere determinati mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata; stati, proprietà e valori che possono essere impostati dall’utente devono essere impostabili da programma e le notifiche sui cambi di stato di questi elementi devono essere rese disponibili ai programmi utente, incluse le tecnologie assistive.

I contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili stipulati dai soggetti di cui all’art. 3 comma 1 sono nulli se non rispettano la piena conformità a questi requisiti, salvo in caso di onere sproporzionato (art. 4 comma 2).

I tre successivi commi subordinano ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida, la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo, oltre che del pubblico, dei lavoratori con disabilità, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, ex art. 13 comma 1 lettera c) della legge 68/99, che prevede il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro a beneficio dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgId). Stessi obblighi sono in capo ai datori di lavoro pubblici che vi provvedono nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Le disposizioni sull’accessibilità di cui agli Allegati A, B e D del D.M. 8 luglio 2005 valgono anche per il materiale formativo e didattico, compresi i software di lettura dei testi e di verifica delle competenze, utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 5 comma 1 della legge e art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 30 aprile 2008 recante “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”). A tal fine, il successivo paragrafo vincola il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori a prevedere, nelle convenzioni per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Sulla base delle linee guida, i soggetti erogatori effettuano ed aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, pubblicata in un formato accessibile sul proprio sito web  unitamente, quanto alle applicazioni mobili, ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione (art. 3-quater commi 4 e 5). Tale dichiarazione comprenderà la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinino, eventualmente, un onere sproporzionato ex art. 3 ter commi 1 e 2 della legge e art. 5 della direttiva, ostativo alla piena resa accessibile, in tutto o in parte, di uno strumento informatico (art. 3 ter comma 3 e art. 3 quater comma 1). In questo caso i soggetti erogatori dovranno indicare le parti di contenuto del sito web o dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato, con le motivazioni che ne giustificano l’inaccessibilità e l’indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative (art. 3 quater comma 2 lett. a).

Ai sensi della successiva lettera b), i soggetti erogatori dovranno descrivere il meccanismo di feedback, ed indicare il relativo link per consentire a chiunque di notificare eventuali difetti degli strumenti informatici in termini di accessibilità  e di richiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi.

Presso l’AgId si trova l’elenco delle persone giuridiche ammesse, su loro richiesta, come certificatori di accessibilità previa garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività e di disponibilità di un’adeguata strumentazione per l’applicazione delle metodologie di verifica tecnica e soggettiva  per mezzo di figure professionali esperte ed idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità (art. 3 comma 2 DPR 75/2005). I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che in caso di esito positivo rilascia l’attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi e che sarà allegato alla richiesta al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’autorizzazione ad utilizzare il logo attestante il possesso dei requisiti di accessibilità (art. 4 commi 1 e 2 e art. 5).

La conformità della dichiarazione di accessibilità al modello di cui all’art. 3-quater comma 3 e ai casi di inaccessibilità è verificata dall’AgId nell’ambito dei compiti di monitoraggio di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) e a-bis) (art. 3-quinquies comma 1) e tale dichiarazione dovrà contenere altresì, secondo quanto disposto dall’art. 3-quater comma 2 lett. c), il link all’area presente sul sito istituzionale dell’AgId per presentare al difensore civico digitale, istituito dall’art. 17 comma 1-quater del d.lgs. 82 /2005, le segnalazioni ex art. 3-quinquies comma 2 in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).

Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Nota bene: queste ed altre tematiche saranno affrontate ed approfondite in un corso su diritto e disabilità, organizzato dal dipartimento politiche sociali e disabilità della Federiciana Università Popolare di Napoli. Per informazioni scrivere a federicianadisabilita@gmail.com.

Per ulteriori approfondimenti, scrivere a Marco Pronello, marco.pronello@gmail.com

Ambito di applicazione delle norme sull’accessibilità informatica, di Marco Pronello

Con la firma e la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, l’Unione Europea e la maggior parte degli Stati membri, tra cui l’Italia con la legge 18/2009, si sono impegnati, tra l’altro, ad adottare misure adeguate per garantire l’accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione, così come definiti all’art. 2, alle persone con disabilità, cioè a chi presenta menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature che, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri (preambolo lett. E art. 1 comma 2). I firmatari si sono impegnati inoltre ad elaborare, adottare e monitorare l’attuazione di norme minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico, astenendosi dall’intraprendere ogni atto in contrasto con la Convenzione.

Questa prevede inoltre che la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi debba consentirne l’uso da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Questo principio di progettazione universale di cui all’art. 2 non esclude, se necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità, pensiamo ad esempio alle tecnologie assistive di lettura schermo per le persone con disabilità visiva.

In ambito comunitario, è intervenuta la Direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, ai fini di uniformare le norme in vigore nei singoli paesi membri basate su linee guida internazionali ormai obsolete, (art. 1 primo comma e considerando 5), di facilitare l’ingresso, la permanenza sul mercato e la concorrenza delle piccole e medie imprese che si occupano di progettazione di siti internet e di applicazioni mobili e di diminuire i costi troppo esosi della resa accessibile dei loro prodotti (considerandi 6-9).

In ambito interno, la norma di riferimento è la legge 4/2004 (legge Stanca), come modificata dal decreto legislativo 106/2018, recante disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.

Analizziamole in combinato disposto, considerata l’identità fattuale degli ambiti e considerato che il D.lgs. 106/2018 ratifica la direttiva nell’ordinamento italiano.

La legge Stanca dà una definizione diretta di accessibilità, cioè “la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2 comma 1 lett. A), mentre la direttiva ne dà una indiretta, demandando agli stati membri il controllo affinchè i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi (art. 4).

Ciò precisato, quello che salta subito agli occhi è l’applicabilità più ampia della legge Stanca rispetto alla direttiva. Infatti il titolo della direttiva fa esplicito riferimento agli enti pubblici come soggetti esclusivi destinatari della norma, mentre il titolo della legge stanca non pone limiti nella sua lettera.

L’ambito di applicazione della legge è molto vasto e sicuramente non tipizzato: infatti “è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.” (art. 1 comma 2) e si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, cioè a “…tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”,  agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet e agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE , cioè agli organismi istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Clausole di espressa esclusione esistono, evidentemente, laddove i legislatori comunitario ed interno abbiano ravvisato situazioni in cui sarebbe irragionevole pretendere la piena accessibilità. Tuttavia, mentre l’elenco delle inclusioni è definito soggettivamente dall’art. 1 comma 2 della legge Stanca, ma non dalla direttiva, i casi di esclusione sono definiti oggettivamente, ossia attraverso l’indicazione delle fattispecie nelle quali la legge non trova applicazione indipendentemente dalla qualifica del soggetto interessato, perché riferibili a determinati sistemi informatici  appartenenti, per legge o per loro natura, ad un ampio ventaglio di ipotesi.

Sono esenti, secondo il combinato disposto della direttiva e della legge interna, i contenuti di extranet, intranet o siti web e i contenuti che si trovano su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico (considerando 20 della direttiva e art, 2 comma 1 lett. A-quater) della legge Stanca) e in particolare a quelli pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale (art. 1 comma 4 lett. G della direttiva e art. 3 comma 2 della legge Stanca). Qui finiscono le limitazioni fatte proprie dalla lettera della legge italiana.

Ferma la previsione, ovvia in diritto sostanziale,  dell’art. 2 che fa salva la possibilità in capo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime della direttiva (si veda anche il considerando 34), la medesima prevede altre clausole di esclusione. All’art. 1 comma 3   esime dall’obbligo di accessibilità i siti web e le applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico (lett. A) e anche considerando 23), e i siti web e applicazioni mobili di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati (lett. B) e anche considerando 25).

Il successivo comma, esime dall’obbligo di accessibilità i formati di file per ufficio “…pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall’ente pubblico interessato” (lett. a) e anche considerando 26), i media “…basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020” e quelli “…basati sulla trasmissione in diretta” (lett. b) e c) e anche considerando 27), le carte e i servizi di cartografia online, “…a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione (lett. d), e anche considerando 29), i contenuti di terzi “…che non sono né finanziati né sviluppati dall’ente pubblico interessato né sottoposti al suo controllo” (lett. e), le riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale “…che non possono essere resi pienamente accessibili a causa (…) dell’incompatibilità delle prescrizioni in materia di accessibilità con la conservazione del pezzo in questione o l’autenticità della riproduzione (ad esempio contrasto); oppure, della non disponibilità di soluzioni automatizzate ed economicamente vantaggiose in grado di estrarre facilmente il testo di manoscritti o altri pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale per trasformarlo in contenuti compatibili con le prescrizioni in materia di accessibilità” (lett. f) e i contenuti di siti web e applicazioni mobili “…considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019″ (lett. h) e anche considerando 32).

Secondo il quinto comma, gli Stati membri possono escludere dall’applicazione “i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d’infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.” (si veda anche il considerando 33 che specifica, tra l’altro, che se i contenuti relativi alle funzioni amministrative essenziali sono in formato accessibile su un altro sito, non ci sarebbe l’obbligo della resa accessibile sul sito della scuola).

Quindi la questione non è chi sia escluso dagli obblighi di accessibilità, perché laddove si fa riferimento all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE e nello specifico a tutte quelle realtà la cui gestione è sottoposta ad un controllo da parte di soggetti pubblici si apre un ventaglio di realtà pubbliche e private che sono vincolate, tra cui banche, assicurazioni e comunque tutte le società produttrici o fornitrici di beni e servizi di qualsiasi tipo che quantomeno siano quotate in borsa. Questo assunto è ancora più cogente se consideriamo che in ogni realtà sono impiegati lavoratori con varie disabilità e che tra i consumatori che hanno bisogno di accedere alle informazioni e ai servizi tramite siti internet o applicazioni su dispositivi mobili le persone con disabilità sono in numero sempre maggiore. Se ciò non bastasse, è dirimente in maniera assoluta il riferimento all’art. 3 della costituzione quanto al diritto di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione di qualunque cittadino, così come, nello specifico, quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, cui si è già fatto cenno. Quindi nessuno è escluso, tanto più che è la stessa direttiva, al considerando 13, che, facendo riferimento alla comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere” che si riallaccia alla Convenzione ONU, pone come obiettivo dell’UE l’eliminazione di tutte le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità in diverse aree tra cui. Ma non solo, l’accessibilità i beni ed i servizi erogati dal settore pubblico.

L’attenzione dell’interprete deve spostarsi su cosa è escluso. Con l’intervento novellatore della legge Stanca del 2018, il legislatore italiano ha tolto il riferimento all’esclusione dall’obbligo per i sistemi  destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. Questa disposizione, oltre a non essere affatto chiara, poneva comunque dei forti dubbi di incostituzionalità soprattutto laddove non si stabiliva espressamente il vincolo di accessibilità per quelle porzioni in cui erano contenute informazioni generiche.

Questo è sicuramente un dato positivo, anche perché il progresso tecnologico fa sì che siano sempre di più i contesti lavorativi e sociali in cui i disabili possono operare e quindi il legislatore si è reso conto se non altro dell’anacronismo di questo dettato. Tuttavia le previsioni normative dell’art. 1 commi 3, 4 e 5 della direttiva e dell’art. 3 comma 2 della legge Stanca sembrano ancora più fumose. Innanzi tutto non si vede la ratio della previsione dell’art. 1 comma 5 della direttiva che sembra del tutto arbitraria, così come appare arbitrario quanto disposto dal comma 4 lett. c) e parzialmente lett. b), perché già da almeno 15 anni le trasmissioni in diretta ed i podcast preregistrati sono prodotti in formato elettronico che può essere reso, laddove non lo sia già, pienamente accessibile.

Negli altri casi, l’impianto prescrittivo sarebbe molto più chiaro e più conforme al quadro di inclusione che sottende a queste norme se si abrogassero semplicemente i commi di cui sopra, facendo solo riferimento al principio dell’onere sproporzionato ex art. 3 ter legge Stanca e art. 5 della direttiva, secondo cui i soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato, inteso come “…un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.” (art. 3 ter comma 2 legge Stanca. L’onere sproporzionato andrà segnalato nella dichiarazione di accessibilità ex art. 3 quater comma 2 lett. a) della legge ed art. 7 comma 1 lett. a) della direttiva. Ove possibile, i soggetti erogatori forniranno una versione alternativa accessibile del contenuto non adattabile (art. 5 comma 4 della direttiva).

Per ulteriori approfondimenti, scrivere a Marco Pronello, marco.pronello@gmail.com

Presentazione di Ray e Felixphone!, di Giuseppe Fornaro

La Commissione Ausili, Nuove Tecnologie e Accessibilità della Sezione Provinciale Uici di Napoli organizza la presentazione di “Ray” rilevatore di ostacoli vibrante e sonoro e “Felixphone”, telefono cellulare parlante.

Vi aspettiamo il 30 gennaio 2019 alle ore 16,30. La dimostrazione avrà luogo presso il presidio di Sant’Anastasia, nella sede della biblioteca comunale in via arco 54, 80048 Sant’Anastasia (NA).
E il 31 gennaio 2019 alle ore 15,30. La dimostrazione avrà luogo presso la Sezione Territoriale di Napoli, Via San Giuseppe dei Nudi, 80 – 80135 Napoli.

Ray:
La guida ad ultrasuoni c’è! È Ray, un piccolo strumento elettronico per la mobilità.
Ray è un ausilio estremamente sensibile che emette segnali acustici o tattili (vibrazioni).
È stato progettato per essere un aiuto in più, perché l’ausilio principale ed indispensabile rimane il bastone.

NOTA IMPORTANTE:
Ray non si aggancia al bastone! Ray è inteso come un complemento dei bastoni tradizionali per non vedenti, non sostituisce il bastone.
Ray quando non si usa lo si può portare al collo, grazie al cordoncino, od in tasca, ed all’occorrenza si utilizza, cioè nei momenti in cui è più difficile decifrare gli ostacoli davanti a se con il solo uso del bastone.
Si usa tenendolo in mano in posizione parallela al terreno, puntandolo in avanti davanti a se, dato che il sensore è posizionato su di una facciata piccola, quindi ci avviserà in anticipo degli ostacoli emettendo un crescendo di segnali sonori o vibranti che aumentano di intensità all’avvicinarsi dell’ostacolo.

Funzionamento:
Premessa: mentre Ray riconosce gli ostacoli sul percorso, ad esempio quando siamo sul marciapiede, non può rilevare i cordoli, cioè lo scalino, la parte terminale del marciapiede.
Il suo cono di ultrasuoni può essere paragonato ad un fascio di luce di una torcia elettrica che vi aiuterà ad individuare gli ostacoli molto prima e riconoscere al meglio l’ambiente.
Ray è leggero (60 g), è piccolo, funziona con due batterie AAA ed entra in qualsiasi tasca.
È facile da maneggiare e le sue funzioni sono:
Individua gli ostacoli ad una distanza di 2,50 metri e segnala l’ostacolo con un segnale acustico o una vibrazione (l’utente può scegliere tra queste due modalità).
Una modalità di “uscita”: Questa modalità dà all’utente la possibilità di localizzare le aperture come porte o vie di entrata attraverso un gruppo di persone. Anche nella modalità di uscita, l’utente può scegliere tra la funzione acustica o tattile.
Ray contiene LUMItest che è una funzione che permette di sapere se c’è luce.
L’annuncio è sempre tattile o acustico.
Ray è estremamente facile da usare e si apprende al meglio con po’di allenamento. Si consiglia una piccola formazione di mobilità per acquisire familiarità con il dispositivo.

FELIXPHONE:
FELIXPHONE è un vero e proprio ritorno alla facilità di utilizzo!
FELIXPHONE è un telefono cellulare parlante progettato non solo per ciechi ed ipovedenti, ma anche per anziani che abbiano difficoltà visive, di udito e di memoria ed in generale per tutte quelle persone che hanno problemi nell’uso dei classici telefonini touch o degli smartphone.
Tutte le funzioni proposte sono studiate per una estrema facilità d’uso. La guida vocale, insieme ad un’interfaccia utente semplificata, fanno di FELIXPHONE un cellulare che vi permette di comunicare agilmente con tutti.
Il telefono è dotato di una sintesi vocale italiana di alta qualità, regolabile sia nel volume che nella velocità, e vocalizza i tasti che vengono premuti e tutto ciò che viene selezionato sullo schermo, inoltre si possono impartire dei comandi vocali per chiamare, inviare messaggi ecc.
– Schermo: ottima qualità di lettura, grande display ad alto contrasto di colori, facilmente leggibile anche in giornate molto soleggiate.
– Tastiera: è stata appositamente sviluppata per migliorare l’accessibilità, la facilità di lettura e di pressione, grazie a grandi tasti con rilievo tattile molto accentuato.
Riepilogo funzioni principali e specifiche tecniche
– Comando vocale: oltre che manualmente, grazie all’ottimo rilievo tattile dei tasti, si può accedere alle funzioni principali del telefono semplicemente con l’ausilio della propria voce, come ad esempio, inserire o chiamare un contatto presente in rubrica o comporre un numero.
– Stato Telefono: attraverso la sintesi vocale il dispositivo fornisce l’orario, la data, lo stato della batteria e il segnale di rete.
– Rubrica: permette la memorizzazione vocale semplificata del nome e del numero telefonico.
– Chiamate: con pochi semplici comandi gestisce le chiamate perse, le chiamate ricevute e quelle effettuate.
– SMS: manualmente o con l’apporto del comando vocale si ha la possibilità di scrivere sms ed inviarli in modo rapido e semplice e anche ascoltare i messaggi ricevuti ed inviati.
– Altre funzioni: 4 sveglie e il registratore vocale.
– Impostazioni: facile gestione del volume e delle impostazioni di data e ora in totale autonomia.
– Dimensioni: 13,1 per 5,7 per 1,18 cm.

Relazione utilizzo Sunu Band, di Nunziante Esposito

Prove pratiche e considerazioni sull’utilizzo del device Sunu Band, commercializzato in Italia da Vision Dept: http://www.visiondept.it

Ormai, e non dobbiamo meravigliarci, siamo nell’era della miniaturizzazione e dell’automazione spinta e sono tanti gli ausili che i costruttori ci mettono a disposizione per aiutarci a muoverci sia in ambienti interni, sia in ambienti esterni. Questi ausili hanno tutti lo stesso scopo: rintracciare gli ostacoli, per evitarli più facilmente.

Partendo dalla guida rapida di questo braccialetto elettronico a vibrazione che ci aiuta a discriminare gli ostacoli, fornitami dalla Vision Dept assieme al dispositivo per poterlo provare, descriverò di seguito la mia esperienza di utilizzo per fornire a tutti coloro che leggono questo scritto delle indicazioni per avere la possibilità di valutarne le caratteristiche.

Questo dispositivo non lo si usa da solo, ma bensì integrando l’utilizzo di un comune bastone bianco o l’utilizzo del cane guida, ma si può utilizzare anche quando si viene accompagnati da un vedente, perché serve a salvaguardare l’utente da ostacoli sul lato opposto a quello dell’accompagnatore, oltre che del bastone o del cane guida.

Di seguito, intercalandole nelle spiegazioni di questa mini-guida di utilizzo, metto in evidenza l’esperienza dell’l’uso pratico di questo ausilio, cercando di individuare caratteristiche positive e negative, fornendo delle considerazioni che sono personali e per l’esperienza fatta.

Per prima cosa, vediamo quello che troviamo nella scatola quando ci arriva il dispositivo.
– Un bracciale sonar SUNU Band.
– Un Cavo Micro USB.
– Un Manuale in nero per le istruzioni.
– Le indicazioni per una App per Smartphone.

Premessa:
Quanto segue è stato provato negli ambienti interni avendo il solo braccialetto al polso, mentre per esterni utilizzando un normale bastone bianco o usandolo quando accompagnato da un vedente. Tutte le deduzioni sono personali e non vogliono in alcun modo giudicare la bontà di questo ausilio, ma solo dare delle indicazioni dell’esperienza fatta.

Leggi l’articolo completo:
http://www.uiciechi.it/servizi/riviste/TestoRiv.asp?id_art=21304

Nunziante Esposito
nunziante.esposito@uiciechi.it