La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 marzo 2013, n. 40 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) “nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)”.
La disposizione come formulata escludeva dal beneficio tutti quegli stranieri che, seppur erano in possesso dei requisiti sanitari necessari, erano, però, presenti in Italia da meno di cinque anni e quindi impossibilitati ad avere il documento di soggiorno richiesto.
Secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza in commento, tale situazione portava ad una discriminazione e disparità di trattamento in ordine ai diritti fondamentali della persona tra cittadini italiani e cittadini stranieri, rappresentando una violazione del diritto alla salute tutelato costituzionalmente.
L’assistenza alle famiglie che abbiano all’interno portatori di handicap grave non può essere rifiutata in ragione della “mera durata del soggiorno”.
Si legge, infatti, testualmente, nella decisione in oggetto che … “In ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, portatori di handicap fortemente invalidanti (in uno dei due giudizi a quibus si tratta addirittura di un minore), vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto – quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie –, tutti di rilievo costituzionale in riferimento ai parametri evocati, tra cui spicca l’art. 2 della Costituzione – in base, anche, delle diverse convenzioni internazionali che parimenti li presidiano – e che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie”.
La concessione, quindi, agli stranieri extracomunitari, che siano legalmente soggiornanti in Italia, della indennità di accompagnamento nonché della pensione di inabilità, non può essere subordinata al “semplice” requisito della titolarità della carta di soggiorno.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
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Il DVD del film di Silvio Soldini Per altri occhi è uscito per Feltrinelli, Redazionale
E’ finalmente uscito il DVD del film PER ALTRI OCCHI! Avventure quotidiane di un manipolo di ciechi di Silvio Soldini e Giorgio Garini, disponibile presso tutte le librerie Feltrinelli.
Nelle sale del Museo Tattile Statale Omero sono state girate alcune scene del film, che coinvolge un gruppo di non vedenti impegnati in attività apparentemente straordinarie ma per loro assolutamente normali.
Il celebre regista tratta con mano leggera, non priva di humor la vita di un gruppo di ciechi per sottolineare alcune potenzialità non incompatibili con la condizione di non vedenti, anche se stupefacenti. Li vedremo infatti impegnati in “imprese” sportive, prestazioni musicali ed artistiche nonché nell’esercizio di una vasta autonomia.
Una bella testimonianza per far conoscere al pubblico i risvolti di una condizione che spesso è ritenuta tale da impedire una vita piena.
Il film, che ha vinto il Nastro D’argento 2014 come miglior documentario, è edito da Feltrinelli Real Cinema, con libro aggiunto e audiocommento per non vedenti a cura di Cinema senza Barriere® by A.i.A.C.E.
E’ disponibile al costo di euro 17,90 presso tutte le librerie Feltrinelli.
SCHEDA FILM Per altri occhi
Regia e sceneggiatura: Silvio Soldini, Giorgio Garini.
Interpreti: Enrico Soso, Giovanni Bosco, Luca Casella, Felice Tagliaferri, Mario Santon.
Italia, 2013, col., 95.
Enrico fa il fisioterapista ma appena può scappa in barca a vela, Giovanni è un piccolo imprenditore con la passione dello sci e del godersi la vita, Felice è uno scultore che gioca baseball, Luca un musicista-fotografo, Loredana una centralinista-arciera, Mario è uno sportivissimo ex centralinista in pensione, Gemma studia violoncello e fa gare di sci. Altri occhi racconta le avventure quotidiane di un gruppo di persone non vedenti che vivono con una serenità, una passione e un coraggio tali da rendere le loro vite più ricche di tante altre.
LINK:
http://www.mostrainvideo.com/p.aspx
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/per-altri-occhi/
Una risposta ai quesiti, a cura di Vitantonio Zito
D1- E’ possibile una sintesi delle attività dell’ I.Ri.Fo.R. utili ai non vedenti e agli ipovedenti?
R1- L’ I.Ri.Fo.R., da oltre 23 anni e quindi dalla sua “creazione”, opera, come è noto, con specifica competenza e con efficacia nel campo della ricerca, della formazione e della riabilitazione dei minorati della vista al fine di offrire loro l’autonomia e l’inserimento, con pari opportunità, nel contesto sociale e produttivo del paese.
L’istituto organizza corsi di alfabetizzazione informatica; di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti di sostegno; corsi di mobilità; di preparazione agli studi musicali; corsi per l’attività motoria e sportiva; e di avviamento al lavoro con particolare riferimento alle nuove professioni;.
L’attività dell’ I.Ri.Fo.R. si sviluppa maggiormente presso le sedi regionali e provinciali dell’Unione per coinvolgere più facilmente i ciechi e gli ipovedenti di tutto il territorio nazionale.
D2- Quali sono gli effetti essenziali della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili?
R2- La legge 68/1999, la più completa sul collocamento obbligatorio, dopo quindici anni dal varo non è stata ancora interamente applicata. Essa introduce nel nostro ordinamento un nuovo regolamento per il diritto al lavoro dei disabili, cambiando il sistema di collocamento obbligatorio. Al contempo favorisce la promozione dell’inserimento lavorativo dei minorati mediante servizi di sostegno al collocamento mirato; ed in particolare:
* l’introduzione di nuovi criteri per le assunzioni obbligatorie, prevedendo la chiamata nominativa da parte dei datori di lavoro quando le aziende occupano da 15 a 35 dipendenti;
* l’istituzione delle convenzioni, al fine di favorire l’inserimento mirato;
* la possibilità di consentire alle cooperative sociali la stipula di convenzioni utili all’integrazione dei disabili;
* la creazione di un nuovo sistema sanzionatorio e di un fondo regionale per il finanziamento dei programmi d’inserimento lavorativo e dei relativi servizi,
* il diritto di partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego mediante l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche necessarie per lo svolgimento degli esami al fine di poter concorrere in condizione di parità con i normodotati.
La legge 68/1999 risponde perciò ai criteri essenziali che congiungono l’integrazione lavorativa e le inclinazioni alle professionalità dei minorati visivi.
D3- A che punto è l’iter della proposta di legge relativa alle modifiche della legge 113/1985 ?
R3- Le modifiche della legge 113/1985 sono state affidate ad un comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera dei Deputati. A quanto è dato sapere tale comitato, l’ultima volta (dal momento in cui scriviamo) si è riunito il 28 maggio. Speriamo di poter dare informazioni migliori in avvenire.
D4- Quali modifiche sono state proposte al parlamento nella legge 113/85 concernente l’assunzione obbligatoria dei centralinisti telefonici ed il loro inquadramento professionale?
R4- La necessità di modificare la legge 113/1985, riguardante specificatamente i non vedenti e gli ipovedenti, è motivata da molteplici fattori di ordine legislativo e sociale, si pensi alla recente classificazione delle minorazioni visive delineata dalla legge 138/2001 e alle nuove figure professionali configuratesi a causa dell’evoluzione tecnologica che caratterizza il nostro tempo, nonché al nuovo contesto legislativo in materia di collocamento al lavoro dei disabili in cui primeggia la legge 68/1999, che nel ridefinire gli istituiti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge 113/1985.
Il carattere di specialità di tale provvedimento, però, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina dettata, per mantenerla al passo coi tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati visivi.
Nel corso della sua storia, infatti, la legge 113/85, ha consentito il collocamento al lavoro nel tempo a circa 15 mila centralinisti telefonici con reciproca soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato generalizzato, in seguito, dall’art. 2 della legge 68/1999.
L’opportunità delle proposte di modifica di una legge che ha ben operato in passato, al punto che la stessa legge 68/1999 ha ritenuto di farla salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti ed ipovedenti, risiede in diversi fattori.
In primo luogo, il continuo progresso tecnologico in questo settore ha richiesto radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici, che, in molti casi, hanno visto scomparire i tradizionali posto- operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.
In secondo luogo, l’estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia, ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevede precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell’azienda di stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti non vedenti ed ipovedenti.
La proposta di legge in esame tiene conto di tutti i fattori indicati e infatti, laddove si parlava di “centralinista non vedente”, si parla, nel nuovo testo, di “operatore della comunicazione minorato della vista con le qualifiche equipollenti”. Ciò armonizza la disciplina con il dettato del Decreto del Ministro del lavoro 10 gennaio 2000 che, come è noto, ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico, ai sensi del disposto dell’art. 45 comma 12, della legge 144/1999.
Quella che può immediatamente sembrare una differenza nominale, rivela invece da un lato la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste vengono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e dall’altro la consapevolezza che la minorazione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è sempre di un’estrema gravità.
Il nuovo testo dell’art. 3 della legge 113/85 rappresenta invece la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente. Ed infatti, da un lato gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro pubblici e privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa vigente; dall’altro è di fondamentale importanza il fatto che nuovi criteri che hanno contrassegnato gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto dell’evoluzione tecnologica del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni così come al numero degli operatori di call-center o di strutture similari.
Naturalmente viene confermato l’obbligo di computare i lavoratori assunti in base a tali principi nella quota di riserva fissata dal sistema generale del collocamento obbligatorio disciplinato dalla citata legge 68/1999.
Infine la proposta prevede una riformulazione dell’articolo 9 della legge 113/85 che assume un particolare rilievo.
Infatti, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attuato il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo per il trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con quello misto.
Tale misura, non comporta alcun aggravio di spesa, giacché, essa beneficia del vigente finanziamento della legge 113/85 la quale già garantisce adeguata copertura finanziari come confermato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 18 settembre 1985 e dal decreto del Ministero del Tesoro del 4 aprile 1991.
D5- La riduzione dei posti di lavoro per i centralinisti telefonici e per i fisioterapisti ciechi ed ipovedenti diventa sempre più preoccupante. Come è possibile affrontarla?
R5- Per attenuare il disagio causato dalla riduzione dei posti di lavoro per i minorati della vista è necessario soprattutto accentuare la ricerca di nuove fonti di lavoro attraverso specifici studi di fattibilità, tuttavia per un risultato più proficuo, e soprattutto più immediato, sarà utile realizzare dei progetti operativi anche con la collaborazione dell’ I.Ri.Fo.R.
D6- Quali sonio gli obiettivi che l’ agenzia per la promozione del lavoro dei ciechi e degli ipovedenti si prefigge di realizzare?
R6- L’agenzia si prefigge di ottenere il riconoscimento di nuove figure professionali a livello regionale, fondate su specifici corsi di formazione e riqualificazione professionale come:
* perito fonico in ambito forense;
* Web developer;
* Archivista;
* Addetto al protocollo elettronico.
L’agenzia si propone inoltre di favorire la formazione continua da svolgersi sul posto di lavoro, o anche a distanza, soprattutto per quelle discipline che si prestano a tale modalità d’insegnamento.
Un altro obiettivo dell’agenzia è quello di avviare una più concreta collaborazione con le associazioni imprenditoriali, come la confindustria, la confartigianato, confcommercio, ecc., per un confronto concreto e costruttivo ai fini dell’ampiamento dello spettro occupazionale dei minorati della vista.
Centro di Documentazione Giuridica: Conversione in legge del decreto legge 66 del 24 aprile 2014, a cura di Paolo Colombo
Il decreto legge 66 del 24 aprile 2014 è stato convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (G.U. 23 giugno 2014, n. 143)”.
Con tale strumento normativo le amministrazioni sono state autorizzate anche a ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere per beni e servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica loro assegnati.
Purtroppo, il Governo per individuare i beni e i servizi oggetto dell’intervento si è basato sui codici del Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle p.a., gestito dalla Ragioneria generale dello stato, che rileva come i soldi pubblici sono materialmente spesi.
Utilizzando tale sistema sono finite tra le voci da tagliare anche i codici Siope riferiti a contratti di servizio per trasporto, contratti di servizio per smaltimento rifiuti, nonché cosa che riguarda da vicino le nostre istituzioni anche le rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi, mense scolastiche, e servizi scolastici.
Includere le rette per disabili ricoverati tra le spese per «servizi intermedi», cioè relative a fabbisogni dell’ente e non della comunità amministrata è certamente una grave ingiustizia. Si tratta infatti di servizi e di beni che sono, con ogni evidenza, rivolti esclusivamente e direttamente a beneficio dei cittadini per giunta svantaggiati.
La manovra, di spending review, pur qualificata come revisione della «spesa improduttiva» ha finito quindi, ancora una volta, per ridurre le prestazioni che la pubblica amministrazione deve assicurare alla comunità amministrata.
I tagli indistinti, che si prevedono con l’applicazione del decreto 66, purtroppo mettono sullo stesso piano la carta per le fotocopie e i servizi ai disabili o minori.
Va segnalato, comunque, tenuto conto del tenore letterale dell’art. 8 (“sono autorizzate” ) che il decreto attribuisce, ex lege, alla P.A. il potere – facoltà di ridurre del 5%, unilateralmente, l’importo originariamente pattuito come corrispettivo per l’acquisto di forniture e servizi, prevedendo di contro che il committente possa recedere senza penali entro trenta giorni dalla comunicazione.
Si auspica, quindi che la sensibilità delle P.A. prevalga nei casi in cui i destinatari finali del servizio siano i disabili.
Fondamentale sarà, ancora una volta, il ruolo delle nostre istituzioni locali nel relazionarsi con la P.A. per valorizzare la specificità qualitativa dei servizi offerti alla categoria dei disabili visivi.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
Centro di Documentazione Giuridica: Condominio: legittima l’installazione dell’ascensore esterno senza autorizzazione dell’assemblea, a cura di Paolo Colombo
La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza del 16 maggio u.s. ha dichiarato legittima l’installazione di un ascensore esterno a servizio e a spese di un solo condomino, senza la previa autorizzazione dell’assemblea anche se l’opera non è prevista nel progetto originario dell’edificio.
I giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 10852 del 16 maggio 2014, hanno bocciato il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello che riconosceva la legittimità dell’innovazione realizzata da altro condomino, proprietario di un appartamento nel medesimo edificio.
L’ascensore installato, nel caso di specie, è stato definito dalla suprema Corte, come “funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, e quindi, assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari.” Esso dunque è “indispensabile ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui (Cass. n. 7752 del 1995; Cass. n. 6885 del 1991; Cass. n. 11695 del 1990)”.
Pertanto, l’installazione di un ascensore o di altri dispositivi atti all’abbattimento delle barriere architettoniche che si frappongono alla concreta fruizione dell’immobile da parte di un proprietario disabile, non costituiscono violazione delle regole dettate dall’art. 1102 del cod.civ. (divieto di alterazione della cosa comune) ma le rendono, per così dire, inoperative.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
Il Nonprofit dei diritti, di Anna Monterubbianesi
Dopo il successo della prima edizione, il ciclo di workshop a partecipazione gratuita “Il nonprofit dei diritti”, realizzato da Fondazione Sodalitas in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore e con lo studio legale internazionale Hogan Lovells, arriva anche a Roma.
Queste le date e gli argomenti degli incontri che verranno proposti (il programma completo del percorso è scaricabile qui):
1) “LA GESTIONE DEL PERSONALE DELLE ONP: RISCHI ED OPPORTUNITÀ” – 2 luglio 2014, ore 14.30-17.30, Hogan Lovells studio legale (Piazza Venezia, 11-Roma)
Relatore: Avv. Vittorio Moresco – Aspetti di principale interesse “giuslavoristico” per le ONP dalla fase di instaurazione a quella di cessazione dei rapporti di lavoro con il personale e/o i collaboratori.
2) “LA PRIVACY NELL’AMBITO DELLE ONP” – 16 settembre 2014 – ore 14.30-17.30, Hogan Lovells studio legale (Piazza Venezia, 11-Roma)
Relatori: Avv. Massimiliano Masnada e Avv. Marta Colonna – Analisi delle problematiche privacy connesse alla raccolta e gestione dei dati personali dei soggetti che entrano in relazione con l’attività dell’ONP. Bilanciamento di interessi tra la tutela della riservatezza e la finalità sociale dell’attività svolta.
3) “ACCESSO AL CREDITO E AL MERCATO DEL CAPITALE PER LE ONP: SOCIAL BOND, MICROCREDITO E BANCA ETICA”
Settembre 2014 – data da definire, Hogan Lovells studio legale (Piazza Venezia, 11-Roma)
Relatori: Avv. Carlo Massini e Avv. Ilaria Parrilla – Riflessi per le attività non-profit delle nuove regole dell’attività bancaria e delle condizioni del mercato del credito. Gli strumenti per attirare investimenti nel terzo settore e il ruolo degli intermediari per la selezione dei progetti da sostenere. La banca etica tra strumenti tradizionali e innovazione.
I relatori dei 3 workshop sono i professionisti di Hogan Lovells, uno dei principali studi legali internazionali, che metteranno a disposizione del terzo settore le proprie competenze specialistiche.
La partecipazione al percorso è riservata ai rappresentanti delle organizzazioni non profit ed è completamente gratuita. L’iscrizione può essere effettuata mandando una mail all’indirizzo patrizia.giorgio@sodalitas.it o forum@forumterzosettore.it
Per maggiori informazioni:
Patrizia Giorgio – Fondazione Sodalitas
patrizia.giorgio@sodalitas.it
Tel. 02-86460236
Asti: “Vediamoci per vedere”, di Adriano Capitolo e Angelo D’Albano
Questo Comitato di Asti dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) a chiusura della campagna di prevenzione della cecità “VEDIAMOCI PER VEDERE” con la presente intende ringraziare tutti coloro che hanno attivamente partecipato allo svolgimento dell’iniziativa.
Un ringraziamento particolare ai Comuni della Provincia di Asti che ci hanno gentilmente ospitato: Asti, Canelli, Costigliole, Nizza Monferrato, San Damiano, Valfenera, Villafranca, Villanova.
L’iniziativa, che ha permesso di effettuare oltre trecento visite di prevenzione, da cui sono emersi casi di cataratta e pressione oculare border line per le quali è stata consigliata visita di approfondimento presso le strutture sanitarie, si è potuta realizzare grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti con il patrocinio dell’Asl At.
Ringraziamo l’Associazione AIORAO degli ortottisti piemontesi per la disponibilità e la professionalità dimostrata nell’effettuare gli screening; l’Associazione Prevenzione e Progresso Onlus di Alessandria che ci ha messo a disposizione l’Unità Mobile Oftalmica; i volontari della Croce Verde e dell’Unione Volontari pro Ciechi di Asti
In attesa di future campagne è possibile reperire ulteriori informazioni sul sito www.iapb.it o al n° verde 800068506
Il Forum Nazionale del Terzo Settore ricevuto dal ministro Boschi sulla riforma del terzo settore, di Anna Monterubbianesi
Roma 23 giugno 2014 – Il Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore è stato ricevuto nel pomeriggio dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.
L’incontro, richiesto dal Forum a seguito dell’annunciata Riforma del Terzo Settore da parte del Premier Renzi, è stata l’occasione per illustrare al Ministro Boschi il Documento redatto nel mese a disposizione dall’annuncio di pubblicazione delle “Linee guida per una Riforma del Terzo Settore”. Un Documento ricco e articolato frutto di un processo largamente partecipato con le associazioni nazionali e le sedi territoriali.
“Un incontro cordiale – dichiara il Portavoce Pietro Barbieri – che ci ha permesso di discutere della Riforma del Terzo Settore e, in parte, anche della Riforma Costituzionale, in una prospettiva di scambio e confronto. Il Ministro Boschi ci ha ascoltato con attenzione, in particolare sulle questioni che riteniamo più urgenti: il diritto e la libertà ad associarsi, il 5 per mille, il servizio civile e l’impresa sociale, l’individuazione di criteri e strumenti per garantire la trasparenza, e il tema delle risorse economiche necessarie per realizzare alcuni punti chiave della Riforma.”
“Ringraziamo il Ministro Boschi per la sua disponibilità ad incontrarci – conclude il Portavoce – . Anche a lei abbiamo garantito il nostro impegno e la nostra piena disponibilità ad interloquire anche nelle fasi successive del Disegno di Legge.”
Ufficio stampa e comunicazione
Forum Nazionale del Terzo Settore
Anna Monterubbianesi
Centro di Documentazione Giuridica: L’ U.I.C.I. Onlus può richiedere gli elenchi nominativi dei soggetti sottoposti ad accertamenti per il riconoscimento della minorazione visiva, a cura di Paolo Colombo
Non solo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tar (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza 9 gennaio – 11 maggio 2009, n. 2869, Consiglio di Stato, Sentenza 8 marzo 2011, n. 34311, T.A.R. Calabria – S.S. Reggio Calabria, Sentenza 30 novembre 2010, n. 1584,) ma anche l’INPS con un messaggio del 2011, di cui si riporta il testo integrale, considerata l’importanza dell’argomento, è intervenuto precisando che l’invio da parte delle ASL e delle Commissioni di verifica dell’INPS alle associazioni di categoria, degli elenchi dei nominativi dei soggetti sottoposti a visita medica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 118 del 1971, non viola la tutela della riservatezza dei dati sensibili dei soggetti sottoposti ad accertamento medico-legale.
Come già aveva precisato il Garante della privacy, il diritto dell’ANMIC a ricevere gli elenchi, per esercitare le proprie funzioni di tutela e rappresentanza degli invalidi civili, si coniuga con il diritto alla privacy dei soggetti invalidi attraverso la trasmissione dei soli dati anagrafici di tali soggetti, che non sono dati sensibili, omettendo qualsiasi informativa riguardo ai dati medico-legali. La precisazione dell’Ente di Previdenza sicuramente garantirà una maggiore tutela dei soggetti disabili.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota 17 settembre 1997, Prot. n. 2786, ha stabilito che ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della Legge 118/1971 resta a carico del segretario della Commissione sanitaria provinciale l’obbligo di trasmettere all’ANMIC gli elenchi dei soggetti sottoposti a visita, con l’esclusione, quindi, del relativo stato patologico.
Parimenti l’articolo 11, comma 8, della Legge 382/1970 ha specificato che «il segretario della Commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l’elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l’accertamento oculistico, con l’indicazione dell’esito per ciascuno di essi».
Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, con circolare n. 40 del 22 febbraio 1999, Prot. n. 00241, ha comunicato che « il Garante per la protezione dei dati personali, in data 17 settembre 1997, si è pronunciato nel senso che la trasmissione degli elenchi prevista dall’art. 8 della citata Legge n. 118/1971 risulta compatibile con la disciplina recata dalla Legge n. 675 del 1996.
La suddetta Autorità, in particolare, ha infatti chiarito che il combinato disposto delle disposizioni normative relative all’ANMIC (Legge n. 458 del 1965, n. 118 del 1971 e D.P.R. n. 915 del 1978) soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall’art. 22, comma 3, della richiamata normativa in materia di protezione dei dati personali.
Considerato, quindi, che analoghe disposizioni circa la trasmissione degli elenchi dei soggetti sottoposti a visita rinvengono anche per l’E.N.S. e per l’U.I.C., ne deriva che l’obbligo in questione deve essere adempiuto anche nei riguardi delle menzionate Associazioni.
Resta fermo che, a garanzia del diritto alla riservatezza, negli elenchi di cui trattasi dovrà essere omessa ogni indicazione sulle patologie riscontrate agli interessati in sede di visita medica.
Inoltre, con successiva circolare n. 39 del 26 aprile 2000, Prot. n. 1231, il suddetto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha provveduto a trasmettere alle Commissioni mediche di verifica «il nuovo modello 11 da utilizzare per la trasmissione degli elenchi alle Associazioni di categoria. Tale modello oltre ad essere conforme ai principi enunciati dalla Legge n. 675 del 1996, è stato peraltro predisposto in osservanza delle indicazioni formulate dal Garante con apposito provvedimento del 1 dicembre 1999».
Quanto sopra risulta confermato anche dalla lettera del richiamato Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 5 giugno 2000, Prot. n. 01518, indirizzata all’ANMIC, con la quale è stata focalizzata l’attenzione sul fatto che «questa Direzione Centrale, con circolare n. 39 del 26 aprile 2000, ha provveduto, tra l’altro, a predisporre, in conformità alle prescrizioni normative ed alle indicazioni esplicative, apposito modulo per la trasmissione a codesta Associazione nonché all’U.I.C. e all’E.N.S. dei dati dei cittadini sottoposti a visita medica, nel quale verranno riportati progressivamente nominativi ed indirizzi dei medesimi, senza dati ulteriori, come quello sullo stato di invalidità, il quale, come del resto sottolineato dallo stesso Garante nel proprio provvedimento non figura quale informazione oggetto del trattamento di cui al più volte citato art. 8 della legge n. 118/1971».
In merito, il Ministero dell’Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili – Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette con nota 4 luglio 2000, Prot. n. 2470/2000/MC/L/675/96, ha assicurato che « si ritiene di condividere il parere compiutamente espresso dal Dicastero del Tesoro con la nota 01518 del 5 giugno u.s. in conformità altresì alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento in data 1 dicembre 1999». Inoltre, il Ministero della Sanità – Dipartimento della Prevenzione – Ufficio IV, con lettera 18 ottobre 2000, Prot. n. DPV 4/H-D/687, diretta agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, ha ripetuto che « permane l’obbligo di trasmissione all’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), nonché alle altre Associazioni regolate da analoghe norme (Unione Italiana Ciechi ed Ente Nazionale Sordomuti), degli elenchi degli invalidi sottoposti a visita dalle Commissioni mediche ASL». Nella stessa lettera il Ministero ha tenuto a precisare ulteriormente che «i suddetti elenchi devono contenere esclusivamente nome, cognome e indirizzo dei soggetti visitati». La più volte richiamata circolare n. 39 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha, fra l’altro, posto in evidenza che « la comunicazione di tali dati potrà essere ritenuta lecita solo a seguito della valutazione della sua stretta necessità rispetto alla finalità pubblica perseguita dalle competenti Amministrazioni».
Il diritto alla trasmissione degli elenchi nominativi dei soggetti sottoposti a visita di cui le Associazioni di categoria possono usufruire è legittimato anche dall’articolo 86 del Decreto legislativo 196/2003, sulla tutela della privacy (Testo Unico sulla privacy), in base al quale il trattamento di dati sensibili e giudiziari è da mettere in relazione «alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di: assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare delle comunità-alloggio e centri socio riabilitativi; ».
Inoltre il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 21 marzo 2007 sulle attestazioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, al punto 3.2 ha ribadito che in attuazione dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità, nelle certificazioni rilasciate dalle aziende sanitarie locali «non risulta indispensabile indicare i dati personali relativi alla diagnosi accertata in sede di visita medica ».
Inoltre anche l’art. 24 comma 6 della legge 183 del 4 novembre 2010 ribadisce tale diritto ed infatti dispone che :“Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.”
Infine qui di seguito riporto il testo integrale del messaggio n. 15941 del 4 agosto 2011 dell’INPS, con cui l’ente ha ribadito il diritto dell’U.I.C.I. Onlus e delle altre associazioni di categoria, di disporre dei predetti elenchi richiamando la normativa sopra citata e ha esortato le strutture periferiche a trasmettere prontamente tali elenchi onde evitare inutili contenziosi.
Caserta lì, 20 giugno 2014.
Avv. Paolo Colombo
Messaggio Inps numero 15941 del 4 agosto 2011
Invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nell’ambito del procedimento di riconoscimento delle minorazioni civili all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Direzione Generale
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 04-08-2011
Messaggio n. 15941
OGGETTO: Invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nell’ambito del procedimento di riconoscimento delle minorazioni civili all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Le Associazioni ANMIC – Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, UIC – Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ed ENS – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi hanno, come noto presentato in più occasioni richieste finalizzate ad ottenere la trasmissione da parte dell’Istituto degli elenchi dei soggetti sottoposti a visita nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento rispettivamente dell’invalidità civile, della cecità civile e della sordità civile, si rappresenta quanto segue.
Il diritto delle Associazioni citate a disporre dei menzionati elenchi trova fondamento in particolare nell’art. 6, comma 2 della legge n. 381/1970, che detta la disciplina della trasmissione in favore dell’ENS, nell’art. 11, comma 8 della legge n. 382/1970 che tratta in favore dell’UIC, e nell’art. 8, comma 4, della legge n. 118/1971, quest’ultima in favore dell’ANMIC.
Tali norme – la cui vigenza è stata da ultimo confermata dall’art.24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n.183 – fissano l’obbligo di trasmissione in discorso in capo alle Commissioni sanitarie provinciali, deputate all’accertamento dei requisiti sanitari dei soggetti interessati.
Le funzioni di dette Commissioni, per quanto disposto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono state poi attribuite alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali.
L’articolo 20, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel riformare il sistema di accertamento dell’invalidità civile, ha ripartito tali competenze tra le Commissioni ASL e le Commissioni INPS , riservando una funzione generale di controllo alle Commissioni mediche INPS (Commissioni istituite presso le UOC/UOS medico-legali e Commissione Medica Superiore), per la definitività degli accertamenti effettuati.
In considerazione del nuovo assetto delle competenze si è, quindi, resa necessaria una verifica in ordine alla titolarità dell’obbligo di trasmissione degli elenchi in oggetto alle citate Associazioni.
In tale contesto è, nel frattempo, intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3431 del 2011, depositata lo scorso 7 giugno, che, nell’ambito dello specifico contenzioso inerente la Sede di Reggio Calabria, ha affermato il diritto della sede locale dell’ANMIC a ricevere gli elenchi in oggetto da parte della Direzione provinciale INPS. Per l’effetto, è stato ordinato alla Sede di Reggio Calabria di trasmettere all’ANMIC, ai sensi dell’art. 8 della Legge n.118/71, gli elenchi degli invalidi civili sottoposti a visita dalla Commissione medica di verifica di 2a istanza e dalla Commissione medica Superiore di verifica.
Tale decisione chiude definitivamente per l’Istituto la questione aperta presso la Sede di Reggio Calabria, relativa alla trasmissione degli elenchi degli invalidi civili.
Alla luce del descritto contesto normativo e giurisprudenziale, l’Istituto ritiene necessario ed opportuno, al fine di evitare il proliferare di un contenzioso che lo vedrebbe soccombente anche in altre sedi, uniformare la propria linea di comportamento su tutto il territorio nazionale, disponendo pertanto la trasmissione di tali elenchi all’ANMIC.
Inoltre, considerato che la trasmissione degli elenchi è normativamente riconosciuta anche con riguardo all’Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordi e all’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al fine di evitare l’instaurarsi di analogo contenzioso con tali associazioni di categoria, viene stabilita nei loro confronti la medesima linea di comportamento.
Pertanto, tenuto conto altresì di un conforme parere del Coordinamento Generale Legale, a breve si darà avvio alla trasmissione alle Associazioni di cui sopra degli elenchi di pertinenza, relativi ai soggetti sottoposti ad accertamenti sanitari dalle Commissioni mediche operanti presso le Unità operative semplici/unità operative complesse medico legali e dalla Commissione medica superiore nell’ambito delle procedure per il riconoscimento dell’esistenza e/o della permanenza dei requisiti sanitari di invalidità civile, sordità civile, cecità civile e sordocecità.
Tali elenchi comprendono il nome, cognome e l’indirizzo dei soggetti interessati, così come espressamente previsto dall’art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n.183.
Per garantire la celerità e, allo stesso tempo, la sicurezza delle comunicazioni in argomento, l’invio degli elenchi sarà effettuato a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, utilizzando i dati presenti nelle procedure informatiche di gestione dell’invalidità civile e i contenuti testuali indicati in allegato.
Gli elenchi saranno trasmessi, con cadenza mensile, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
– protocollo@pec.ens.it (E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di sordità civile e di sordocecità;
– archivio@pec.uiciechi.it (U.I.C. – Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di cecità civile e di sordocecità;
– anmic.presidenza@postecert.it (A.N.M.I.C. – Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di invalidità civile.
In alternativa all’invio a mezzo posta elettronica certificata, la trasmissione degli elenchi potrà avvenire – sempre con cadenza mensile e nel rispetto delle esigenze di celerità e di sicurezza delle comunicazioni – mediante l’utilizzo di un sistema di trasferimento dati del tipo FTP (File transfer protocol), secondo specifiche modalità da concordare tra la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici e le Sedi centrali delle Associazioni.
Quanto sopra sarà portato a conoscenza delle Sedi centrali delle Associazioni, mentre le Direzioni in indirizzo sono invitate a favorire la diffusione dell’informazione a livello locale.
Il Direttore Generale
Nori
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
Centro di Documentazione Giuridica: Linee guida sulla riforma del Terzo Settore, a cura di Paolo Colombo
E’ stata finalmente avviata la “rivoluzione” del Terzo settore”. Il Governo Renzi ha enunciato rendendole pubbliche le linee guida della riforma che non sarà “blindata” ma aperta alla consultazione online, che è già partita il 13 maggio e si concluderà il 13 giugno 2014, con la predisposizione di un disegno di legge delega da portare in Consiglio dei ministri il 27 giugno prossimo.
In un documento di sette pagine, pubblicato sul sito del Governo, di cui si riporta il testo integrale, è stata delineata l’idea di Terzo settore, che in realtà, “è il primo”.
Secondo il premier Renzi il profit e non profit possono oggi “declinarsi in modo nuovo e complementare per rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso la costruzione di reti solidali nelle quali lo Stato, le Regioni e i Comuni e le diverse associazioni e organizzazioni del terzo settore collaborino in modo sistematico per elevare i livelli di protezione sociale, combattere le vecchie e nuove forme di esclusione e consentire a tutti i cittadini di sviluppare le proprie potenzialità”.
La riforma si prefigge il raggiungimento di tre obiettivi principali:
1. La costituzione di un nuovo welfare di marcato spessore partecipativo, capace di valorizzare lo straordinario potenziale di crescita e occupazione dell’economia sociale e delle attività svolte dal Terzo settore e di “premiare in modo sistematico con adeguati incentivi e strumenti di sostegno tutti i comportamenti donativi” dei cittadini e delle imprese.
2. Potenziare il 5 per mille – importante forma di sostegno al non profit – eliminando tra l’altro il tetto massimo di spesa, semplificando le procedure e obbligando i beneficiari a pubblicare online i propri bilanci.
3. Riformare il Codice Civile, nella parte che riguarda gli enti del non profit; aggiornare la legge 266 del 1991 sul volontariato; rivedere la legge 383 del 2000 sulle associazioni di promozione sociale; istituire una Authority del Terzo Settore.
Con l’attuazione di tali punti riformatori si farà decollare l’impresa sociale, promuovendone tra l’altro il relativo fondo, ampliando le categorie di lavoratori svantaggiati, riconoscendo le coop sociali come imprese sociali di diritto. Ancora, dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore.
Si ridisegnerà, dunque, in modo più chiaro l’identità, non solo giuridica, del terzo settore, specificando meglio i confini tra volontariato e cooperazione sociale, tra associazionismo di promozione sociale e impresa sociale, dando inoltre stabilità e ampliamento alle le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore, assicurando la trasparenza, eliminando contraddizioni e ambiguità e fugando i rischi di elusione.
Particolare interesse è la riforma del Servizio civile contenuta nel testo, che con il ddl del 27 giugno, sarà universale, durerà 8 mesi e sarà aperto anche agli stranieri.
Il Governo Renzi propone una modifica all’attuale istituto del Servizio civile. Sarà universale per i giovani tra i 18 e i 29 anni, e accessibile anche agli stranieri.
La differenza rispetto al servizio civile attuale, è che i giovani potranno prestare la propria opera presso tutte le associazioni di volontariato e del Terzo settore in generale non solo presso quelle accreditate.
Nella proposta di riforma del governo il nuovo Servizio civile universale dovrà essere “garantito ai giovani che lo richiedono” e intendano “confrontarsi con l’impegno civile, per la formazione di una coscienza pubblica e civica”. Nel progetto di riforma si prevede l’impiego massimo di 100.000 giovani all’anno per il primo triennio dall’istituzione del Servizio.
I tempi di servizio si ridurranno dagli attuali 12 mesi ad otto eventualmente prorogabili per altri quattro, ciò per consentire ai giovani una esperienza significativa ma che non li tenga bloccati per troppo tempo.
Chi presterà il servizio civile non riceverà più la retribuzione, ma dei benefit analoghi ai crediti formativi universitari; ai tirocini universitari e professionali. Tali benefit riconosceranno al volontario le competenze acquisite durante l’espletamento del servizio.
Si prevede inoltre la stipula di accordi tra le Regioni e le Province autonome con le Associazioni di categorie degli imprenditori, con le associazioni delle cooperative e del terzo settore per facilitare il futuro ingresso sul mercato del lavoro dei volontari e per realizzare tirocini o corsi di formazione
Interessante è anche la possibilità di prestare il servizio in uno dei Paesi dell’Unione Europea avente il Servizio Civile volontario in regime di reciprocità.
Questa proposta di riforma è molto simile a quella presentata dall’U.I.C.I. Onlus nei mesi scorsi ed è senz’altro da valutare positivamente.
Invece ad avviso di chi scrive occorre prestare molta attenzione ai punti 8 e 26 delle linee guida di riforma. Essi sembrano aprire la strada a che le indennità di accompagnamento vengano sostituite da forniture di voucher. Tale possibilità è da valutare negativamente in quanto limiterebbe la libertà di scelta e l’efficacia dell’assistenza e di fatto creerebbe un concreto ostacolo all’inclusione sociale delle persone disabili.
Caserta, lì 29 maggio 2014.
Avv. Paolo Colombo
Linee guida per una Riforma del Terzo Settore
Esiste un’Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone.
E’ l’Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo no?profit, delle fondazioni e delle imprese sociali.
Lo chiamano terzo settore, ma in realtà è il primo.
Un settore che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l’etica, tra l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e l’ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà. E che alimenta quei beni relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi, sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale.
E’ a questo variegato universo, capace di tessere e riannodare i fili lacerati del tessuto sociale, alimentando il capitale più prezioso di cui dispone il Paese, ossia il capitale umano e civico, che il Governo intende rivolgersi formulando, dopo un dibattito che si trascina ormai da troppi anni, le linee guida per una revisione organica della legislazione riguardante il terzo settore.
Anche in questo caso, vogliamo fare sul serio.
Per realizzare il cambiamento economico, sociale, culturale e istituzionale di cui il Paese ha bisogno è necessario che tutte le diverse componenti della società italiana convergano in un grande sforzo comune. Il mondo del terzo settore può fornire un contributo determinante a questa impresa, per la sua capacità di essere motore di partecipazione e di autorganizzazione dei cittadini, coinvolgere le persone, costruire legami sociali, mettere in rete risorse e competenze, sperimentare soluzioni innovative.
Noi crediamo che profit e non profit possano oggi declinarsi in modo nuovo e complementare per rafforzare i diritti di cittadinanza attraverso la costruzione di reti solidali nelle quali lo Stato, le Regioni e i Comuni e le diverse associazioni e organizzazioni del terzo settore collaborino in modo sistematico per elevare i livelli di protezione sociale, combattere le vecchie e nuove forme di esclusione e consentire a tutti i cittadini di sviluppare le proprie potenzialità.
Tra gli obiettivi principali vi è quello di costruire un nuovo Welfare partecipativo, fondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del terzo settore al processo decisionale e attuativo delle politiche sociali, al fine di ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi del welfare, rimuovere le sperequazioni e ricomporre il rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale.
Un secondo obiettivo è valorizzare lo straordinario potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal terso settore, che, a ben vedere, è l’unico comparto che negli anni della crisi ha continuato a crescere, pur mantenendosi ancora largamente al di sotto, dal punto di vista dimensionale, rispetto alle altre esperienze internazionali. Esiste dunque un tesoro inestimabile, ancora non del tutto esplorato, di risorse umane, finanziarie e relazionali presenti nei tessuti comunitari delle realtà territoriali che un serio riordino del quadro regolatorio e di sostegno può liberare in tempi brevi a beneficio di tutta la collettività, per rispondere agli attuali bisogni del secondo welfare e generare nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale.
Il terzo obiettivo della riforma è di premiare in modo sistematico con adeguati incentivi e strumenti di sostegno tutti i comportamenti donativi o comunque prosociali dei cittadini e delle imprese, finalizzati a generare coesione e responsabilità sociale.
Per realizzare questi obiettivi, le nostre linee guida sono le seguenti:
? Ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini e separare il grano dal loglio. Per superare le vecchie dicotomie tra pubblico/ privato e Stato/mercato e passare da un ordine civile bipolare a un assetto “tripolare”, dobbiamo definire in modo compiuto e riconoscere i soggetti privati sotto il profilo della veste giuridica, ma pubblici per le finalità di utilità e promozione sociale che perseguono. Abbiamo inoltre bisogno di delimitare in modo più chiaro l’identità, non solo giuridica, del terzo settore, specificando meglio i confini tra volontariato e cooperazione sociale, tra associazionismo di promozione sociale e impresa sociale, meglio inquadrando la miriade di soggetti assai diversi fra loro che nel loro insieme rappresentano il prodotto della libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune. Occorre però anche sgomberare il campo da una visione idilliaca del mondo del privato sociale, non ignorando che anche in questo ambito agiscono soggetti non sempre trasparenti che talvolta usufruiscono di benefici o attuano forme di concorrenza utilizzando spregiudicatamente la forma associativa per aggirare obblighi di legge.
? Valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.
L’azione diretta dei pubblici poteri e la proliferazione di enti e organismi pubblici operanti nel sociale si è rivelata spesso costosa e inefficiente. Nel sistema di governo multilivello che caratterizza il nostro Paese l’autonoma iniziativa dei cittadini per realizzare concretamente la tutela dei diritti civili e sociali garantita dalla Costituzione deve essere quanto più possibile valorizzata. In un quadro di vincoli di bilancio, dinanzi alle crescenti domande di protezione sociale abbiamo bisogno di adottare nuovi modelli di assistenza in cui l’azione pubblica possa essere affiancata in modo più incisivo dai soggetti operanti nel privato solidale. Pubblica amministrazione e terzo settore devono essere le due gambe su cui fondare una nuova welfare society.
? Far decollare davvero l’impresa sociale, per arricchire il panorama delle istituzioni economiche e sociali del nostro Paese dimostrando che capitalismo e solidarietà possono abbracciarsi in modo nuovo attraverso l’affermazione di uno spazio imprenditoriale non residuale per le organizzazioni private che, senza scopo di lucro, producono e scambiano in via continuativa beni e servizi per realizzare obiettivi di interesse generale.
Assicurare una leva di giovani per la “difesa della Patria” accanto al servizio
militare: un Servizio Civile Nazionale universale, come opportunità di servizio alla comunità e primo approccio all’inserimento professionale, aperto ai giovani dai 18 ai 29 anni che desiderino confrontarsi con l’impegno civile, per la formazione di una coscienza pubblica e civica.
? Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore, assicurando la trasparenza, eliminando contraddizioni e ambiguità e fugando i rischi di elusione.
Ciascuna di queste linee guida richiede interventi concreti.
Ne indichiamo alcuni, su cui il Governo intende ascoltare la voce dei protagonisti, prima di intervenire con l’adozione di un disegno di legge delega da attuare in tempi brevi per un complessivo riordino del terzo settore.
I punti su cui vogliamo lavorare.
? Ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini e separare il grano dal
loglio
1) riformare il Libro I Titolo II del Codice Civile, anche alla luce dell’articolo 118 della Costituzione, introducendo o rivisitando le norme in materia di:
? costituzione degli enti e valorizzazione della loro autonomia statutaria con specifico riguardo a quelli privi di personalità giuridica;
? requisiti sostanziali degli enti non profit ed eventuali limitazioni di attività;
? struttura di governance, affermando pienamente il principio democratico e partecipativo negli organi sociali;
? responsabilità degli organi di governo e obblighi di trasparenza e di comunicazione economica e sociale rivolti all’esterno;
? semplificazione e snellimento delle procedure per il riconoscimento della personalità giuridica, anche attraverso la digitalizzazione telematica delle pratiche;
? diversificazione dei modelli organizzativi in ragione della dimensione economica dell’attività svolta, dell’utilizzazione prevalente o comunque rilevante di risorse pubbliche e del coinvolgimento della fede pubblica;
? criteri per la gestione economica degli enti non profit;
? forme di controllo e accertamento dell’autenticità sostanziale dell’attività realizzata;
regime di contabilità separata tra attività istituzionale e imprenditoriale;
? codificazione dell’impresa sociale.
2) aggiornamento della legge 266/91 sul Volontariato, sulla base dei seguenti criteri:
? formazione alla cittadinanza del volontariato nella scuola;
? riconoscimento delle reti di volontariato di secondo livello;
? revisione del sistema degli albi regionali e istituzione del registro nazionale;
? ridefinizione dei compiti e delle modalità di funzionamento
dell’Osservatorio nazionale;
? riduzione degli adempimenti burocratici e introduzione di modalità adeguate e unitarie di rendicontazione economica e sociale;
? introduzione di criteri più trasparenti nel sistema di affidamento in convenzione dei servizi al volontariato;
? promozione e riorganizzazione del sistema dei centri di servizio quali strumenti di sostegno e supporto alle associazioni di volontariato;
3) revisione della legge 383/2000 sulle Associazioni di promozione sociale al fine
di:
? razionalizzare le modalità di iscrizione ai registri;
? ridefinire l’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo;
? una migliore definizione delle modalità di selezione delle iniziative e dei progetti di formazione e sviluppo;
? armonizzare il regime delle agevolazioni fiscali rispetto a quello di altre categorie di enti non profit;
4) istituzione di una Authority del terzo settore;
5) coordinamento tra la disciplina civilistica, le singole leggi speciali e la disciplina fiscale, con la redazione di un Testo unico del terzo settore;
? Valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale
6) aggiornamento della legge 328/2000 con riferimento alla programmazione e gestione dei servizi sociali ai fini della definizione di nuovi criteri e moduli operativi per assicurare la collaborazione degli enti no profit alla programmazione e non solo dell’esecuzione delle politiche pubbliche a livello territoriale;
7) revisione dei requisiti per l’autorizzazione/accreditamento delle strutture e dei servizi sociali e delle procedure di affidamento per l’erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali ad organizzazioni del terzo settore;
8) introduzione di incentivi per la libera scelta dell’utente a favore delle imprese sociali mediante deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante voucher;
? Far decollare l’impresa sociale
9) superamento della qualifica opzionale di impresa sociale, rendendo non facoltativa, ma obbligatoria l’assunzione dello status di impresa sociale per tutte le
organizzazioni che ne abbiano le caratteristiche;
10) ampliamento delle “materie di particolare rilievo sociale” che definiscono l’attività di impresa sociale;
11) ampliamento delle categorie di lavoratori svantaggiati;
12) previsione di forme limitate di remunerazione del capitale sociale;
13) riconoscimento delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza necessità di modifiche statutarie e semplificazione delle modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l’obbligatorietà;
14) armonizzazione delle agevolazioni e dei benefici di legge riconosciuti alle diverse forme del non profit;
15) promozione del Fondo per le imprese sociali e sostegno alla rete di finanza etica;
? Assicurare una leva di giovani per la “difesa della Patria” accanto al servizio militare: il Servizio Civile Nazionale universale, da disciplinare sulla base dei seguenti criteri:
16) garantire ai giovani che lo richiedono di poter svolgere il Servizio Civile Universale, fino ad un massimo di 100.000 giovani all’anno per il primo triennio dall’istituzione del Servizio;
17) tempi di servizio in linea con la velocità delle trasformazioni che permettano ai giovani di fare una esperienza significativa che non li tenga bloccati per troppo tempo (8 mesi eventualmente prorogabili di 4 mesi);
18) partecipazione degli stranieri al SCN;
19) previsione di benefit per i volontari, quali: crediti formativi universitari; tirocini universitari e professionali; riconoscimento delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio;
20) stipula di accordi di Regioni e le Province autonome con le Associazioni di categorie degli imprenditori, associazioni delle cooperative e del terzo settore per facilitare l’ingresso sul mercato del lavoro dei volontari, la realizzazione di tirocini o di corsi di formazione per i volontari;
21) possibilità di un periodo di servizio in uno dei Paesi dell’Unione Europea avente il Servizio Civile volontario in regime di reciprocità;
? Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del terzo settore, attraverso:
22) il riordino e l’armonizzazione delle diverse forme di fiscalità di vantaggio per gli enti del terzo settore, con riferimento ai regimi sia delle imposte dirette che indirette, anche al fine di meglio chiarire la controversa accezione di “modalità non commerciale”;
23) il potenziamento del 5 per mille, prevedendo:
? la revisione della platea e l’identificazione stabile dei soggetti beneficiari e il loro inserimento in un elenco liberamente consultabile;
? la possibilità di destinare il 5 per mille non solo dell’Irpef, ma anche delle imposte sostitutive per i contribuenti cosiddetti “minimi”;
? l’obbligo, per i soggetti beneficiari, di pubblicare on line i propri bilanci utilizzando uno schema standard, trasparente e di facile comprensione;
? l’eliminazione del tetto massimo di spesa, onde evitare che il 5 per mille si riveli in realtà il 4 per mille o anche meno;
? la semplificazione delle procedure amministrative a valle del calcolo dei contributi
spettanti a ciascun beneficiario, così da superare gli attuali tempi di erogazione
delle quote spettanti;
24) la promozione dei titoli di solidarietà già previsti dal D.Lgs. 460/97;
25) l’allargamento della platea dei beneficiari dell’equity crowdfunding ad oggi limitato alle sole start up;
26) una disciplina sperimentale del “voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia”, come strumento di infrastrutturazione del “secondo welfare”;
27) la definizione di un trattamento fiscale di favore per “titoli finanziari etici”, così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi;
28) l’introduzione di nuove modalità per assegnare alle organizzazioni di terzo settore in convenzione d’uso immobili pubblici inutilizzati;
29) la riforma dell’attuale meccanismo di destinazione e assegnazione dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai fini di un maggiore coinvolgimento degli enti del terzo settore nella gestione dei beni medesimi e per il consolidamento e lo sviluppo di iniziative di imprenditorialità sociale.
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Su tutte queste proposte, ci piacerebbe conoscere le opinioni di chi con altruismo opera tutti giorni nel terzo settore, così come di tutti gli stakeholder e i cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del no?profit.
Per inviare le Vostre proposte e i Vostri suggerimenti, scriveteci all’indirizzo terzosettorelavoltabuona@lavoro.gov.it .
La consultazione sarà aperta dal 13 maggio al 13 giugno 2014. Nelle due settimane successive il Governo predisporrà il disegno di legge delega che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri il giorno 27 giugno 2014.
a cura di Paolo Colombo