Centro di Documentazione Giuridica: L’ U.I.C.I. Onlus può richiedere gli elenchi nominativi dei soggetti sottoposti ad accertamenti per il riconoscimento della minorazione visiva, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Non solo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tar (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza 9 gennaio – 11 maggio 2009, n. 2869, Consiglio di Stato, Sentenza 8 marzo 2011, n. 34311, T.A.R. Calabria – S.S. Reggio Calabria, Sentenza 30 novembre 2010, n. 1584,) ma anche l’INPS con un messaggio del 2011, di cui si riporta il testo integrale, considerata l’importanza dell’argomento, è intervenuto precisando che l’invio da parte delle ASL  e delle Commissioni di verifica dell’INPS alle associazioni di categoria, degli elenchi dei nominativi dei soggetti sottoposti a visita medica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 118 del 1971, non viola la tutela della riservatezza dei dati sensibili dei soggetti sottoposti ad accertamento medico-legale.
Come già aveva precisato il Garante della privacy, il diritto dell’ANMIC a ricevere gli elenchi, per esercitare le proprie funzioni di tutela e rappresentanza degli invalidi civili, si coniuga con il diritto alla privacy dei soggetti invalidi attraverso la trasmissione dei soli dati anagrafici di tali soggetti, che non sono dati sensibili, omettendo qualsiasi informativa riguardo ai dati medico-legali. La precisazione dell’Ente di Previdenza sicuramente garantirà una maggiore tutela dei soggetti disabili.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con nota 17 settembre 1997, Prot. n. 2786, ha stabilito che ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della Legge 118/1971 resta a carico del segretario della Commissione sanitaria provinciale l’obbligo di trasmettere all’ANMIC gli elenchi dei soggetti sottoposti a visita, con l’esclusione, quindi, del relativo stato patologico.
Parimenti l’articolo 11, comma 8, della Legge 382/1970 ha specificato che «il segretario della Commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l’elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l’accertamento oculistico, con l’indicazione dell’esito per ciascuno di essi».
Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, con circolare n. 40 del 22 febbraio 1999, Prot. n. 00241, ha comunicato che « il Garante per la protezione dei dati personali, in data 17 settembre 1997, si è pronunciato nel senso che la trasmissione degli elenchi prevista dall’art. 8 della citata Legge n. 118/1971 risulta compatibile con la disciplina recata dalla Legge n. 675 del 1996.
La suddetta Autorità, in particolare, ha infatti chiarito che il combinato disposto delle disposizioni normative relative all’ANMIC (Legge n. 458 del 1965, n. 118 del 1971 e D.P.R. n. 915 del 1978) soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall’art. 22, comma 3, della richiamata normativa in materia di protezione dei dati personali.
Considerato, quindi, che analoghe disposizioni circa la trasmissione degli elenchi dei soggetti sottoposti a visita rinvengono anche per l’E.N.S. e per l’U.I.C., ne deriva che l’obbligo in questione deve essere adempiuto anche nei riguardi delle menzionate Associazioni.
Resta fermo che, a garanzia del diritto alla riservatezza, negli elenchi di cui trattasi dovrà essere omessa ogni indicazione sulle patologie riscontrate agli interessati in sede di visita medica.
Inoltre, con successiva circolare n. 39 del 26 aprile 2000, Prot. n. 1231, il suddetto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha provveduto a trasmettere alle Commissioni mediche di verifica «il nuovo modello 11 da utilizzare per la trasmissione degli elenchi alle Associazioni di categoria. Tale modello oltre ad essere conforme ai principi enunciati dalla Legge n. 675 del 1996, è stato peraltro predisposto in osservanza delle indicazioni formulate dal Garante con apposito provvedimento del 1 dicembre 1999».
Quanto sopra risulta confermato anche dalla lettera del richiamato Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 5 giugno 2000, Prot. n. 01518, indirizzata all’ANMIC, con la quale è stata focalizzata l’attenzione sul fatto che «questa Direzione Centrale, con circolare n. 39 del 26 aprile 2000, ha provveduto, tra l’altro, a predisporre, in conformità alle prescrizioni normative ed alle indicazioni esplicative, apposito modulo per la trasmissione a codesta Associazione nonché all’U.I.C. e all’E.N.S. dei dati dei cittadini sottoposti a visita medica, nel quale verranno riportati progressivamente nominativi ed indirizzi dei medesimi, senza dati ulteriori, come quello sullo stato di invalidità, il quale, come del resto sottolineato dallo stesso Garante nel proprio provvedimento non figura quale informazione oggetto del trattamento di cui al più volte citato art. 8 della legge n. 118/1971».
In merito, il Ministero dell’Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili – Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette con nota 4 luglio 2000, Prot. n. 2470/2000/MC/L/675/96, ha assicurato che « si ritiene di condividere il parere compiutamente espresso dal Dicastero del Tesoro con la nota 01518 del 5 giugno u.s. in conformità altresì alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento in data 1 dicembre 1999». Inoltre, il Ministero della Sanità – Dipartimento della Prevenzione – Ufficio IV, con lettera 18 ottobre 2000, Prot. n. DPV 4/H-D/687, diretta agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, ha ripetuto che « permane l’obbligo di trasmissione all’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), nonché alle altre Associazioni regolate da analoghe norme (Unione Italiana Ciechi ed Ente Nazionale Sordomuti), degli elenchi degli invalidi sottoposti a visita dalle Commissioni mediche ASL». Nella stessa lettera il Ministero ha tenuto a precisare ulteriormente che «i suddetti elenchi devono contenere esclusivamente nome, cognome e indirizzo dei soggetti visitati». La più volte richiamata circolare n. 39 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha, fra l’altro, posto in evidenza che « la comunicazione di tali dati potrà essere ritenuta lecita solo a seguito della valutazione della sua stretta necessità rispetto alla finalità pubblica perseguita dalle competenti Amministrazioni».
Il diritto alla trasmissione degli elenchi nominativi dei soggetti sottoposti a visita di cui le Associazioni di categoria possono usufruire è legittimato anche dall’articolo 86 del Decreto legislativo 196/2003, sulla tutela della privacy (Testo Unico sulla privacy), in base al quale il trattamento di dati sensibili e giudiziari è da mettere in relazione «alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di: assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare delle comunità-alloggio e centri socio riabilitativi; ».
Inoltre il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 21 marzo 2007 sulle attestazioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, al punto 3.2 ha ribadito che in attuazione dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità, nelle certificazioni rilasciate dalle aziende sanitarie locali «non risulta indispensabile indicare i dati personali relativi alla diagnosi accertata in sede di visita medica ».
Inoltre anche l’art. 24 comma 6 della legge 183 del 4 novembre 2010 ribadisce tale diritto ed infatti dispone che :“Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.”
Infine qui di seguito riporto il testo integrale del messaggio n. 15941 del 4 agosto 2011 dell’INPS, con cui l’ente ha ribadito il diritto dell’U.I.C.I. Onlus e delle altre associazioni di categoria, di disporre dei predetti elenchi richiamando la normativa sopra citata e ha esortato le strutture periferiche a trasmettere prontamente tali elenchi onde evitare inutili contenziosi.
Caserta lì, 20 giugno 2014.
Avv. Paolo Colombo

 
Messaggio Inps numero 15941 del 4 agosto 2011
Invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nell’ambito del procedimento di riconoscimento delle minorazioni civili all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Direzione Generale

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 04-08-2011
Messaggio n. 15941

 

OGGETTO: Invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nell’ambito del procedimento di riconoscimento delle minorazioni civili all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

Le Associazioni ANMIC – Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, UIC – Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ed ENS – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi hanno, come noto presentato in più occasioni richieste finalizzate ad ottenere la trasmissione da parte dell’Istituto degli elenchi dei soggetti sottoposti a visita nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento rispettivamente dell’invalidità civile, della cecità civile e della sordità civile,  si rappresenta quanto segue.
Il diritto delle Associazioni citate a disporre dei menzionati elenchi trova fondamento in particolare nell’art. 6, comma 2 della legge n. 381/1970, che  detta la disciplina della  trasmissione in favore dell’ENS, nell’art. 11, comma 8 della legge n. 382/1970 che tratta in favore dell’UIC, e nell’art. 8, comma 4, della legge n. 118/1971, quest’ultima in favore dell’ANMIC.
Tali norme – la cui vigenza è stata da ultimo confermata dall’art.24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n.183 – fissano l’obbligo di trasmissione in discorso in capo alle Commissioni sanitarie provinciali, deputate all’accertamento dei requisiti sanitari dei soggetti interessati.
Le funzioni di dette  Commissioni, per quanto disposto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono state poi attribuite alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali.
L’articolo 20, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel riformare il sistema di accertamento dell’invalidità civile, ha ripartito tali competenze tra le Commissioni ASL e le Commissioni INPS , riservando  una funzione generale di controllo alle Commissioni mediche INPS (Commissioni istituite presso le UOC/UOS medico-legali e Commissione Medica Superiore), per la definitività degli accertamenti effettuati.
In considerazione del nuovo assetto delle competenze  si è, quindi, resa necessaria una verifica in ordine alla titolarità dell’obbligo di trasmissione degli elenchi in oggetto alle citate Associazioni.
In tale contesto è, nel frattempo, intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3431 del 2011, depositata lo scorso 7 giugno, che, nell’ambito dello specifico contenzioso inerente la Sede di Reggio Calabria, ha affermato il diritto della sede locale dell’ANMIC a ricevere gli elenchi in oggetto da parte della Direzione provinciale INPS. Per l’effetto, è stato ordinato alla Sede di Reggio Calabria di trasmettere all’ANMIC, ai sensi dell’art. 8 della Legge n.118/71, gli elenchi degli invalidi civili sottoposti a visita dalla Commissione medica di verifica di 2a istanza e dalla Commissione medica Superiore di verifica.

Tale decisione chiude definitivamente per l’Istituto la questione aperta presso la Sede di Reggio Calabria, relativa alla trasmissione degli elenchi degli invalidi civili.

Alla luce del descritto contesto normativo e giurisprudenziale, l’Istituto ritiene necessario ed opportuno, al fine di evitare il proliferare di un contenzioso che lo vedrebbe soccombente anche in altre sedi, uniformare la propria linea di comportamento su tutto il territorio nazionale, disponendo  pertanto la trasmissione di tali elenchi all’ANMIC.
Inoltre, considerato che la trasmissione degli elenchi è normativamente riconosciuta anche con riguardo all’Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordi e all’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al fine di evitare l’instaurarsi di analogo contenzioso con tali associazioni di categoria, viene stabilita nei loro confronti la medesima linea di comportamento.
Pertanto, tenuto conto altresì di un conforme parere del Coordinamento Generale Legale, a breve si darà avvio alla trasmissione alle Associazioni di cui sopra degli elenchi di pertinenza,  relativi ai soggetti sottoposti ad accertamenti sanitari dalle Commissioni mediche operanti presso le Unità operative semplici/unità operative complesse medico legali e dalla Commissione medica superiore nell’ambito delle procedure per il riconoscimento dell’esistenza  e/o della permanenza dei requisiti sanitari di invalidità civile, sordità civile, cecità civile e sordocecità.
Tali elenchi comprendono il nome, cognome e l’indirizzo dei soggetti interessati, così come espressamente previsto dall’art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n.183.

Per garantire la celerità e, allo stesso tempo, la sicurezza delle comunicazioni in argomento, l’invio degli elenchi sarà effettuato a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, utilizzando i dati presenti nelle procedure informatiche di gestione dell’invalidità civile e i contenuti testuali indicati in allegato.
Gli elenchi saranno trasmessi, con cadenza mensile, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
–      protocollo@pec.ens.it (E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di sordità civile e di sordocecità;
–      archivio@pec.uiciechi.it (U.I.C. – Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di cecità civile e di sordocecità;
–      anmic.presidenza@postecert.it (A.N.M.I.C. – Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di invalidità civile.
In alternativa all’invio a mezzo posta elettronica certificata, la trasmissione degli elenchi potrà avvenire – sempre con cadenza mensile e nel rispetto delle esigenze di celerità e di sicurezza delle comunicazioni – mediante l’utilizzo di un sistema di trasferimento dati del tipo FTP (File transfer protocol), secondo specifiche modalità da concordare tra la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici e le Sedi centrali delle Associazioni.
Quanto sopra sarà portato a conoscenza delle Sedi centrali delle Associazioni, mentre le Direzioni in indirizzo sono invitate a favorire la diffusione dell’informazione a livello locale.
Il Direttore Generale
Nori

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)