La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza del 16 maggio u.s. ha dichiarato legittima l’installazione di un ascensore esterno a servizio e a spese di un solo condomino, senza la previa autorizzazione dell’assemblea anche se l’opera non è prevista nel progetto originario dell’edificio.
I giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 10852 del 16 maggio 2014, hanno bocciato il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’Appello che riconosceva la legittimità dell’innovazione realizzata da altro condomino, proprietario di un appartamento nel medesimo edificio.
L’ascensore installato, nel caso di specie, è stato definito dalla suprema Corte, come “funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, e quindi, assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari.” Esso dunque è “indispensabile ai fini di una reale abitabilità dell’appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l’apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui (Cass. n. 7752 del 1995; Cass. n. 6885 del 1991; Cass. n. 11695 del 1990)”.
Pertanto, l’installazione di un ascensore o di altri dispositivi atti all’abbattimento delle barriere architettoniche che si frappongono alla concreta fruizione dell’immobile da parte di un proprietario disabile, non costituiscono violazione delle regole dettate dall’art. 1102 del cod.civ. (divieto di alterazione della cosa comune) ma le rendono, per così dire, inoperative.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)