Centro di Documentazione Giuridica: La condizione di handicap palese non autorizza a diffondere i dati sensibili dell’interessato e ove ciò accada è violazione della privacy, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24986, depositata il 25 novembre 2014, ha definitivamente condannato il direttore di un giornale per essere contravvenuto agli obblighi della privacy avendo pubblicato la notizia della delibera comunale di assistenza a una minore portatrice di handicap. Pubblicazione a cui era seguito un interessamento della popolazione locale su chi fosse il soggetto disabile.
Nel caso esaminato dalla Corte i genitori di una minore disabile avevano presentato ricorso avverso il responsabile di una rivista periodica la quale, in violazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy) pubblicando i dati sensibili inerenti la minore stessa – in particolare, la notizia di adozione di delibera comunale di assistenza alla minore – ottenendo sia in primo che in secondo grado di giudizio l’accoglimento della propria domanda di risarcimento danni. Il giornale proponeva dunque ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge.
Anche per la Suprema Corte non conta dunque che la delibera comunale che dispone l’assistenza a un minore diversamente abile sia stata pubblicata, con nome e cognome dell’interessato, sull’organo di informazione dell’amministrazione e il direttore del giornale che ha divulgato a mezzo stampa i dati sensibili va comunque condannato per i danni subiti sia dal minore sia dai suoi genitori e non assume rilievo che l’interessato si sia mostrato in pubblico.
La decisione ha come punto essenziale l’interpretazione di un passo dell’articolo 137 del Codice della privacy. La regola fondamentale in tema di trattamento dei dati in materia giornalistica è, in sintesi, che si possono diffondere tutti i dati veri ed essenziali per comprendere una notizia di interesse pubblico. Ma possono comunque essere divulgati quelli “resi noti direttamente dagli interessati attraverso loro comportamenti in pubblico”. Ed è proprio’ sul significato di “comportamenti in pubblico” che la sentenza è interessante.
Il ricorrente sosteneva che l’handicap del minore fosse del tutto evidente e, quindi, che il fatto di mostrarsi in contesti sociali fosse riconducibile al comportamento attraverso cui si rendono noti i propri dati personali, determinandone la libera publicabilità.
La Corte respinge invece la tesi sottolineando che la mera percepibilità non è sufficiente, in quanto il mostrarsi non è una condotta con cui il soggetto ha inteso rendere palese la sua condizione.
Dunque si possono pubblicare dati anche non di stretto interesse pubblico – e il nome del minore non lo sono – solo se vi è il consenso dell’interessato, che può essere, stando alla lettera della legge, esplicito o implicito. Pertanto il consenso si può trarre anche da comportamenti in pubblico, purché questi ultimi non siano solo l’occasione in cui si è disvelato il dato, bensì la modalità scelta dall’interessato per renderlo pubblicamente palese.
Non basta, quindi, che il fatto avvenga in pubblico: occorre che il protagonista abbia scelto di renderlo noto o almeno, potendo evitarlo, accettato la possibilità concreta che ciò accada.
“La percepibilità icto oculi, da parte di terzi, della condizione di handicap di una persona non può, infatti, considerarsi circostanza o fatto reso noto direttamente dall’interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico e, conseguentemente, non è applicabile in siffatta ipotesi la richiamata norma.
E ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui risulta violata la riservatezza di una minore della quale sono stati divulgati gli elementi di identificazione e i dati sensibili attinenti alla sua salute, senza che essi, così come pubblicati – e in particolare con l’indicazione del nome e del cognome della minore – fossero peraltro di interesse pubblico ed essenziali all’informazione”.
Dunque l’interpretazione condivisibile della Cassazione si basa sul principio che il semplice fatto di vivere, mostrandosi in pubblico per come si è, non può essere confuso con un consenso alla diffusione indiscriminata dei propri dati.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Firenze: Galleria degli Uffizi, di Gianluca Fava

Autore: Gianluca Fava

Qualora non fosse noto ho il piacere di farvi sapere di aver scoperto che la splendida Galleria degli Uffizi di Firenze prevede anche un percorso per disabili visivi:

– Al momento di iniziare il percorso, viene consegnato al disabile visivo un paio di guanti in lattice ed una guida audio.
– L’ingresso è gratuito per il disabile e per il suo accompagnatore.
– Via radio, gli operatori comunicano ai colleghi l’arrivo del privo della vista e lo guidano all’interno delle sale.

Ascoltando la guida audio, all’interno delle sale si può:

– Toccare le statue.
– Toccare alcuni dei quadri esposti riprodotti in rilievo appositamente per noi, come, ad esempio, la riproduzione, molto  fedele della Venere di Botticelli.
– Leggere le scritte in braille relative alle descrizioni di alcune opere esposte.
– Toccare il plastico relativo alla pianta delle varie sale.

È una cosa meravigliosa e si rimane molto soddisfatti!

Gianluca Fava

Centro di Documentazione Giuridica: Per la Cassazione il diritto all’assunzione del disabile non viene meno se ha già una occupazione precaria, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Suprema Corte di Cassazione ha, con la recente sentenza n. 24723 del 20 novembre u.s., stabilito al disabile che, dopo aver espletato regolare prova concorsuale con numero di posti riservati alla categoria, raggiunge una posizione utile in graduatoria, spetta un vero e proprio diritto all’assunzione.
Con la sentenza sopra citata la Cassazione, accoglie il ricorso di un’insegnante precaria la quale, proprio perché avrebbe svolto periodi sporadici di insegnamento (nella specie, alcune supplenze) nonostante si fosse qualificata per l’assunzione a tempo indeterminato, avrebbe difettato del requisito della non occupazione e dunque le sarebbe stata negata la nomina in ruolo.
Si pone preliminarmente in evidenza che trattandosi di un atto susseguente l’espletamento di prova concorsuale – ricadendo tutti i precedenti nella giurisdizione del giudice amministrativo – e vertendo sulla tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, la giurisdizione è del giudice ordinario.
La Cassazione ha esaminato le origini storiche dell’istituto della quota di riserva, nei concorsi pubblici, a favore degli invalidi, estrapolandone la ratio: da istituto di solidarietà sociale (legge 482/1968) a vero e proprio mezzo di “valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse”. La possibilità di assumere i disabili vincitori di pubblici concorsi prescinde quindi dallo stato di disoccupazione di questi, essendo la ratio della norma, oggi vigente, differente (legge 68/1998). Sono inoltre richiamate le posizioni, sul punto, sia dell’Unione europea che di determinate convenzioni internazionali.
Il principio esposto in sentenza è dunque il seguente: “nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro a individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti riservati, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l’inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (…) ai fini dell’adempimento degli obblighi (…) dà diritto all’assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell’invalido, considerata la pregnanza dell’obbligo solidaristico cui deve essere informato l’agire della pubblica amministrazione (al pari del datore di lavoro privato)”.
Considerata l’importanza dell’argomento si riporta in calce il testo integrale della sentenza.
Caserta lì, 12 dicembre 2014.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 20 novembre 2014, n. 24723
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2006 C.F.L. , riconosciuta disabile dalla competente commissione di prima istanza nella misura del 46% in data 4/10/04, ed inclusa nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia Autonoma di Trento – elenco riservisti – per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006, esponeva di aver svolto nell’anno scolastico 2004-2005 supplenze temporanee, e di essere stata inserita nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia Autonoma di Trento per il quadriennio 2005-2009 al gruppo 2 (relativo ai disabili di cui all’art. 1 l. 68/99) in prima posizione per numerose classi di concorso.
Lamentava che, pur essendo stata convocata nell’agosto 2005 per la stipula di un contratto a tempo indeterminato, le era stata negata l’immissione in ruolo in ragione dello svolgimento, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, delle supplenze temporanee richiamate.

Nel rilevare che ai sensi dell’art. 16 comma 2 l. 68/99, con il conseguimento dell’idoneità nei concorsi pubblici i disabili dovevano essere assunti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.3 (assunzioni obbligatorie e quote di riserva), anche qualora non versassero in stato di disoccupazione ed oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel concorso, e che, comunque, lo svolgimento di un incarico a tempo determinato sia annuale che infraannuale non era idoneo a far venir meno lo stato di disoccupazione, chiedeva riconoscersi nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, nonché di P.R. ed altri quattro litisconsorti, (ultimi docenti non riservatari immessi in ruolo per l’anno scolastico 2005-2006), il suo diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato (nomina in ruolo) con decorrenza dall’anno scolastico 2005-2006, quale beneficiario di riserva di posti ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 16, comma 2.

Le argomentazioni dell’attrice, resistite dall’ente convenuto, venivano recepite dal giudice adito con sentenza in data 18/7/06, confermata dalla Corte d’Appello di Trento.
La Corte territoriale, per quel che qui interessa, con la sentenza impugnata, rimarcava come la ratio della legge n.68/99 fosse ispirata all’esigenza di favorire l’inserimento stabile del soggetto disabile nel mondo del lavoro, mediante l’attribuzione di una quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato sicché, in tale prospettiva, non poteva ritenersi logicamente ostativo allo scopo, il conseguimento di uno stato transitorio di occupazione quale la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, nella specie, peraltro, già esaurito al momento della possibile fruizione del beneficio.

Avverso tale decisione la Provincia Autonoma di Trento propone ricorso per cassazione articolato in due motivi trasfusi in quesiti di diritto. Resiste con controricorso la C. che spiega altresì ricorso incidentale cui replica a propria volta la Provincia con controricorso.

P.R. e gli altri litisconsorti sono, infine, rimasti intimati.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 4 d.lgsl. n.181/00 nonché degli artt. 7 comma 2 ed 8 comma 2 L. n.68 del 1999.
Osserva l’ente territoriale che le statuizioni della sentenza impugnata contrastavano con i dettami di cui all’art.4 d.lgsl. n. 181/00 alla cui stregua lo stato di disoccupazione cessa nel caso di rapporti a termine di durata superiore ad otto mesi, dovendo pertanto ritenersi che, in materia di diritto alla riserva concorsuale per docenti disabili, l’espletamento di attività di supplenza di durata annuale sia elemento idoneo a far venir meno il necessario requisito della disoccupazione.
Con il secondo mezzo di impugnazione si denunzia insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale addotto specifiche argomentazioni a sostegno della tesi accreditata in ordine alla equivalenza concettuale dello stato di disoccupazione rispetto allo svolgimento di attività di lavoro, in virtù di un contratto a tempo determinato.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per comportare l’esame di questioni fra loro strettamente connesse, sono infondate.

Occorre premettere, per un ordinato iter motivazionale, che questa Corte, nell’esaminare la questione relativa all’ambito di operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nell’assunzione in riferimento al reclutamento del personale docente della scuola, ha ben delineato la ratio informatrice del compendio legislativo di cui alla L.12 marzo 1998, n. 68 disciplinante la materia, (vedi: Cass. S.U. 11 settembre 2007, n. 19030; Cass. 9 settembre 2008, n. 23112; Cass. 12 marzo 2009, n. 6026, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889).
Come è stato osservato in dottrina, la L.12 marzo 1998, n. 68/determina nella tutela degli invalidi, un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 – in ragione del passaggio da un sistema – che, in qualche misura, risentiva della concezione volta a configurare l’inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica – ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.
In tale ottica è stato anche rimarcato come dall’art.3 della citata legge n. 68 del 1999, art.3 può evincersi con certezza che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione – tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall’art.38 Cost., insuscettibile di essere disatteso – emerge con certezza anche dal contenuto dalla L. n.68 del 1999, art.16, avente ad oggetto i “concorsi presso le pubbliche amministrazioni” (vedi Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n.4110, Cass. 6 aprile 2011 n.7889).
Detta disposizione, infatti, da un lato, pone limitazioni, solo per casi tassativi, alla partecipazione ai concorsi dei disabili per l’occupazione di posti comportanti l’esercizio di specifiche e predeterminate mansioni (cfr. art. 16, comma 1, ed il riferimento all’art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 1) ; dall’altro, ad ulteriore dimostrazione dell’assoluta vincolatività dell’assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili, riconosce (anche al fine di contribuire a rendere nella realtà fattuale l’art. 38 Cost. una norma precettiva) la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) – anche se non versino in stato di disoccupazione – (quest’ultimo inciso soppresso dall’art.25 comma 9 bis del d.l. 24 giugno 2014 n.90 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Va inoltre considerato, come ulteriore argomento, che anche nell’Unione Europea e nell’ordinamento internazionale la tutela del disabile ha assunto un ruolo sempre più pregnante. Basti pensare che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 – all’art.26 (intitolato “Inserimento dei disabili”) stabilisce che: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”. A questa Carta l’art.6 del Trattato di Lisbona ha attributo il valore giuridico dei trattati, ma anche in precedenza ad essa è stato riconosciuto “carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei” (Corte costituzionale, sentenze n.135 del 2002, n.393 e n.394 del 2006) avente, quindi, come tale valore di ausilio interpretativo (Corte Cost. sentenze n. 349 del 2007 e n.251 del 2008).
Inoltre, per quanto attiene alla normativa internazionale, la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con L.3 marzo 2009, n.18, all’art.27 statuisce che “gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità”. Diritto specifica la Convenzione in parola – che deve essere garantito, anche attraverso l’adozione di “appropriate iniziative” volte, fra l’altro, a favorire l’assunzione delle persone con disabilità nel settore pubblico ovvero il loro impiego nel settore privato. Né va dimenticato che a tale ultima Convenzione la Corte costituzionale, nella sentenza n.80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento (vedi in motivazione,Cass. cit. n.7889/11).
Nell’ottica descritta, la pronuncia impugnata, per essere coerente con i principi sinora enunciati, non risulta scalfita dalle censure che le sono state mosse.
Al riguardo appare opportuno puntualizzare che la normativa di riferimento deve ritenersi il disposto di cui all’art.16 comma 2 1.68/99, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente la quale invoca in questa sede l’applicabilità dell’art.4 d.lgsl. n.181/00, disposizione che appare eccentrica rispetto alla disciplina del collocamento obbligatorio degli insegnanti invalidi, da riguardarsi in un’ottica di specialità rispetto alla disciplina generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro (vedi ex plurimis, in motivazione, Cass. 6 aprile 2011 n.7889, Cass. 31 maggio 2010, n.13285).

La norma, come già rimarcato negli arresti giurisprudenziali ai quali si è fatto richiamo, garantisce la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei pubblici concorsi (così come verificatosi nella specie), anche se non versino in stato di disoccupazione.

E che la valenza precettiva del dettato normativo di cui all’art.16 comma 2 l. 68/99, sia quella innanzi descritta e delineata dal fermo orientamento espresso da questa Corte, si argomenta anche attraverso il richiamo all’art.4 l.68/99 che, nel disciplinare in generale i criteri di computo della quota di riserva del personale disabile da assumere, non prevede la computabilità tra i dipendenti, ai fini della copertura della quota di riserva, dei lavoratori assunti a tempo determinato, così come dedotto dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata.

Si tratta di un dato normativo di non trascurabile rilievo ai fini della esegesi del disposto di cui al citato art. 16 che conforta l’assunto posto a fondamento del diritto azionato, secondo cui l’esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro, garantito con l’attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto.

E che la situazione sottesa alla stipula di un contrattò a tempo determinato non possa essere sussunta nella descritta nozione di stabilità di impiego, come puntualizzato dalla Corte distrettuale, trova riscontro specifico, nella circostanza che all’atto della possibile fruizione del beneficio,il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla parte ricorrente, si era già concluso.

La controricorrente, pertanto, inserita come riservista nella graduatoria permanente del personale docente della Provincia, in adempimento dell’obbligo sancito dall’art.3 l. 68/99, doveva essere immessa in ruolo, in virtù dell’orientamento tracciato da questa Corte, cui innanzi si è fatto richiamo, secondo cui ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”,essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato, ed in relazione al quale non appaiono pregnanti i riferimenti operati dalla ricorrente a pronunce dei Giudici delle leggi concernenti la fattispecie della progressione in carriera dei disabili nella dirigenza scolastica.
In definitiva, può dunque ribadirsi il principio che nell’impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti “riservati”, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l’inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (così come nel caso di specie), ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 1.68/99, da diritto all’assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell’invalido, considerata la pregnanza dell’obbligo solidaristico cui deve essere informato l’agire della Pubblica Amministrazione (al pari del datore di lavoro privato).
In tal senso, e considerato anche che nella fattispecie in esame il docente inabile risultava comunque inserito, all’epoca di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria permanente per gli anni che qui interessano, anche nell’elenco dei disoccupati disciplinato dall’art. 8 l. 68/99, (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), va qui ribadito che una diversa opzione interpretativa che conferisse rilievo all’eventuale stato di occupazione dell’inabile in epoca anteriore al momento della assunzione, anche in relazione alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, tradirebbe la ratio che sorregge il compendio normativo di cui alla 1.68/99, dando adito ad una situazione di precarietà di vita gravemente incidente sul piano psicofisico dell’inabile, certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all’art. 38 e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili in virtù dei principi solidaristici più volte enunciati.
In definitiva, il ricorso principale, in quanto infondato, deve essere respinto.
Dalle argomentazioni sinora svolte discende, infine, che il ricorso incidentale sollevato dalla C. con riferimento alle censure proposte in sede di appello incidentale e non esaminate dalla Corte di merito (concernenti la assenza di necessità del requisito della disoccupazione alla data della domanda di inserimento in graduatoria) deve considerarsi inammissibile.
Si intende infatti dare continuità all’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua, posto che anche se qualificato come condizionato, il ricorso incidentale deve essere giustificato dalla soccombenza – non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per Cassazione – è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perché non esaminate o ritenute assorbite (vedi, fra le altre, Cass. 20 dicembre 2012 n. 23548).
Il governo delle spese inerenti al presente giudizio, segue, infine, il regime della compensazione, tenuto conto della novità delle questioni trattate e della situazione di reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa le spese del presente giudizio.

11 dicembre inaugurazione del percorso tattile-sonoro, Redazionale

Autore: Redazionale

Il Museo Tattile Statale Omero collabora al Festival del Cortometraggio Corto Dorico, co-organizzato da Nie Wiem e Comune di Ancona

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE ore 17
si inaugura il percorso Tattile-Sonoro curato da Annalisa Pavoni Dedicato a Pino Donaggio su la mostra Dirà l’argilla di Paolo Annibali

La musicologa Annalisa Pavoni ha ideato un percorso-istallazione sonorizzato su alcune sculture della mostra Dirà L’argilla di Paolo Annibali. La musica espressiva delle colonne sonore di Pino Donaggio diventa un elemento interpretativo e percettivo dell’opera di Annibali a cui è accostata. Toccare la scultura e sentirla prendere forma sotto le mani, nella durata della musica e condizionata dalla musica stessa, sarà una piccola esperienza sinestetica. Il percorso, per ogni singolo visitatore, ha una durata di circa 30 minuti e proseguirà sino a domenica 14 dicembre.

Sempre Giovedì 11 dicembre ore 18.30 presso la sala conferenze del Museo Omero si svolge l’incontro Ora di Cinema – Un Film in Vinile.
Il regista Daniele Ciprì, al fianco del compositore e musicista Pino Donaggio, racconterà la collaborazione che ha dato vita a una colonna sonora ispirata all’universo gershwiniano “La Buca”.

Ingresso libero.

VENERDI’ 12 DICEMBRE dalle ore 9.30 alle 17.30 presso le sale del Museo si svolge la Masterclass pratica in Direzione della Fotografia, a cura di Daniele Ciprì.
Per l’occasione il Museo sarà chiuso al pubblico.

Così Daniele Ciprì: “Il tema centrale della master class sarà quello di fare un discorso sul sentire, sul vedere e sul palpare, giocando con le luci per evocare delle immagini. Come dico sempre: non bisogna avere delle immagini, bisogna evocarle e per questo motivo lavoreremo sul modo in cui si esprimono e si scolpiscono le materie e sarà molto interessante riuscire a rappresentare la cecità come tipo di forma visiva. Dal punto di vista dell’immaginare quale modo migliore di confrontarsi con qualcosa che non vedi ma che senti, tocchi? Ancona, con il Museo Omero e la possibilità che mi è stata offerta dal Festival è stato per me un punto di riferimento perché noi viviamo in un mondo dell’immagine e la sfida sarà la rappresentazione dell’assenza dell’immagine: il cinema non l’ha mai raccontata, ha raccontato i non-vedenti ma non la cecità come NON VEDERE. Credo che per fare questo occorra mettere in crisi i sistemi entro i quali viviamo e il loro contenuto e di conseguenza lavoreremo sul video, sulla luce, sulle tecniche di movimento della luce e sono certo che riusciremo a produrre un buon prodotto da donare al museo.”

INFO
www.cortodorico.it

Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28 tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it
sito: www.museoomero.it

“Lo sguardo ferito di Eros”, di Silvana Piscopo e Anna Grossi

Autore: Silvana Piscopo e Anna Grossi

“Lo sguardo ferito di Eros” è  il titolo della mostra fotografica di Evgen Bavçar, artista cieco di fama internazionale; la mostra, allestita presso il museo  archeologico di Napoli, si compone di 20 fotografie di cui alcune dedicate ad opere presenti nella sala dell’esposizione, altre ci narrano luoghi, squarci della città di Napoli, così come prendono forma nell’immaginario di Bavçar. Domenica 23 novembre, con i volontari dell’U.N.i.VO.c., abbiamo fatto conoscenza con una nuova frontiera della comunicazione artistica: la comunicazione fotografica veicolata attraverso le emozioni, i desideri, le passioni di Evgen Bavçar, l’artista- fotografo, nato  in  Slovenia, che, persa la vista all’età di 12 anni,  non si  è  arreso al buio delle disperazioni, dei pregiudizi, degli stigma. Ci  ha  raccontato, attraverso un difficile, ma stimolante collegamento telefonico effettuato nel corso della nostra visita, che le foto rappresentano il suo modo di estrinsecare ciò che sente, ama, di cui soffre o  gioisce.  Quando, invece, fotografa sculture, come nel caso di quelle presenti nella sala 95 del museo archeologico napoletano, egli introduce nelle foto dei suoi segni, opera delle sovrapposizioni, che personalizzano le discontinuità. Avremmo tutti voluto continuare a  ragionare con lui, fargli  domande, ascoltarlo, ma per questa volta abbiamo dovuto accontentarci dei soli spunti che la connessione telefonica ci ha consentito, augurandoci che il nostro artista accolga presto l’invito del presidente dell’associazione, Salvatore Petrucci, il quale, interloquendo con lui, lo ha calorosamente invitato a tornare a  Napoli il prima possibile.
Terminata la visita al Museo, un gruppo di partecipanti ha proseguito per un’altra visita guidata presso il Complesso Monumentale dei Girolamini a Via Duomo. Edificato tra la fine del ‘500 e la metà del ‘600, il complesso deve il suo nome ai religiosi seguaci di san Filippo Neri, chiamati Girolamini perché il loro primo luogo di riunione fu la chiesa di San Girolamo della Carità a Roma. Il complesso comprende, oltre la Chiesa omonima, denominata “domus aurea” napoletana perché impreziosita d’oro e di opere d’arte inestimabili, anche l’Oratorio dell’Assunta, due chiostri, la Quadreria, vera e propria galleria di quadri dei più famosi artisti del ‘500 e ‘600, non solo napoletani, e la famosa biblioteca dedicata a  Giambattista Vico (che nell’Oratorio lavorò a lungo per ordinare e ampliare gli oltre 60.000 libri) il cui corpo fu seppellito proprio nella chiesa. La vista si è svolta con una descrizione dettagliata degli spazi che costituiscono il complesso, delle opere d’arte conservate in esso e delle curiosità storico-artistiche che lo riguardano, il  tutto con l’ausilio dell’esplorazione tattile e di mappe tattili che, costruite per l’occasione, hanno permesso ai non vedenti di comprendere la struttura architettonica della chiesa e dei chiostri. Nella quadreria inoltre, abbiamo assistito ad un cortometraggio, inserito proprio nel percorso di visita, dal titolo “co’scienza e meraviglia” di Matteo Pedicini e Ivan Ferone. Il corto, che per la nostra visita si è “prestato” all’audiodescrizione, racconta, attraverso la meraviglia di un bambino e la coscienza di un professore d’arte,  la bellezza delle chiese presenti nel quartiere San Lorenzo. La meraviglia, che trae origine dalla bellezza, ci rende coscienti del tesoro che la nostra città possiede; coscienza è anche rendere accessibili i contenitori di queste meraviglie e l’  U.N.i.VO.c da sempre si propone questo obiettivo organizzando visite guidate a scadenza mensile aperte a tutti. “Vedi Napoli e poi… ritorna” questo è il nostro motto, perché l’arte è di tutti e tutti devono goderne.
Silvana Piscopo e Anna Grossi

Centro di Documentazione Giuridica: Sostegno: il bambino disabile deve partecipare al processo educativo come i suoi compagni anche nella scuola dell’infanzia, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

I tagli di spesa, che riducono il monte ore degli insegnanti di sostegno, sono inammissibili quando si ha a che fare con alunni disabili gravi iscritti alla scuola dell’infanzia. Va sempre garantito il sostegno all’alunno disabile. In caso contrario, si è di fronte a una condotta discriminatoria da parte delle istituzioni scolastiche. E’ la Cassazione, a stabilirlo con la recente sentenza 25011, condannando il Miur e una scuola friulana per condotta discriminatoria verso una bimba disabile.
Secondo i giudici supremi, “una volta che il Piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti (e dagli operatori sanitari individuati dalla Asl, ndr) e della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano”.
L’amministrazione scolastica, dunque, deve garantire il monte ore nella sua interezza, senza alcuna discrezionalità, e nella misura programmata attraverso il piano educativo individualizzato.
“In presenza di un handicap grave – affermano le Sezioni Unite civili della Cassazione – l’amministrazione ha gli strumenti per dare piena attuazione alle misure corrispondenti alle esigenze del bambino, per come prefigurate in concreto a seguito della redazione conclusiva del piano educativo individualizzato (Pei), il quale, accertando la misura in cui il servizio di sostegno è necessario per quel disabile, individua un nucleo indefettibile insuscettibile di riduzione o compressione in sede di determinazioni esecutive”.
Questa la ratio per cui, i supremi giudici, hanno confermato che a una bimba friulana con handicap del 100% deve essere garantito tutto il monte ore settimanale di sostegno, pari a 25 ore stabilite dal Pei, che le consentirebbe di frequentare l’asilo a tempo pieno mentre l’amministrazione scolastica dove era iscritta, le aveva dato il tutor solo per 12 ore e mezzo.
Invano il Miur e la scuola si sono difesi dall’accusa di comportamento discriminatorio facendo presente che “l’alunna, nel corso dell’anno scolastico 2011-2012, ha usufruito di 12,5 ore di sostegno e di 9 ore di educatore socio-educativo, per un totale di 21,5 ore settimanali, interamente coperte dalle predette figure professionali, oltre che dai docenti ordinari, e che il personale scolastico si è attenuto ad una ‘logica e pratica inclusiva’, senza affidamento esclusivo ad un docente differenziato rispetto ai compagni”.
A nulla sono servite le argomentazioni formulate per il Miur dall’Avvocatura dello Stato relativamente alla sussistenza di “un potere discrezionale della pubblica amministrazione nell’erogazione del servizio pubblico”, e al fatto che “la scuola dell’infanzia, non è scuola dell’obbligo, sicché non entrerebbe in gioco alcun diritto all’istruzione” tanto è vero che c’è il “contingentamento delle sezioni e le liste di attesa”, e dunque non è un diritto “assoluto e incomprimibile”.
In quanto la Suprema Corte nel formulare il suo verdetto ha invece precisato che sebbene “l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è facoltativa, ….., per espressa previsione legislativa (art.12 legge n.104 del 1992), il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata è garantito anche nella scuola d’infanzia”. “Quanto poi al limite delle risorse disponibili, occorre rilevare che il quadro costituzionale e legislativo – rileva l’alta Corte – è nel senso della necessità per l’amministrazione scolastica di erogare il servizio didattico predisponendo le misure di sostegno necessarie per evitare che il bambino disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di educazione e di istruzione”. E anche i bambini ‘normali’ ne avranno vantaggio perché – conclude la Cassazione – avere in classe vi sia un bambino ‘diverso’, “può indurre a rispettare ed accettare la diversità come parte della diversità dell’umanità stessa”.
Il diritto all’istruzione è dunque parte integrante del riconoscimento dei diritti dei disabili per il conseguimento della loro pari dignità sociale e va riconosciuto come tale anche agli alunni della scuola dell’infanzia.
Importante è anche la decisione della Cassazione di condanna al risarcimento per danni morali, quantificati in € 5.000,00 del Miur e della scuola da indennizzare ai genitori della bimba che hanno agito in sua rappresentanza e difesa.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

12 mesi d’arte con il Museo Omero, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

Lunedì 8 dicembre ore 17
Il calendario 2015 del Museo realizzato dai giovani studenti
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana
ANCONA – Lunedì 8 dicembre alle ore 17 al Museo Tattile Statale Omero di Ancona viene presentato un calendario d’eccezione, anzi due, nati da una concreta e riuscita collaborazione tra scuola e museo.
I calendari, che raccontano il Museo con foto e suggestioni, sono infatti il risultato di un progetto realizzato in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione superiore “Podesti-Calzecchi Onesti” di Ancona: gli studenti della classe 4^B (anno scolastico 2013/2014) del Corso Grafico di Promozione Pubblicitaria, guidati dalla professoressa Giacomina Lamura, dopo aver visitato la collezione e conosciuto i suoi fondatori, hanno elaborato diverse proposte grafiche finalizzate a raccontare il museo in 12 mesi.
Lunedì 8 dicembre alle ore 17,00 si inaugura una piccola esposizione dei lavori di tutti gli studenti nelle sale del Museo (aperta fino al 31 dicembre) e vengono presentati i due calendari selezionati per la stampa, quelli di Anna Trotsyuk e Marco Bilò. I calendari, stampati dal Museo Omero, possono essere acquistati al prezzo di 5 euro ciascuno: un’ottima idea regalo per l’imminente Natale.

Didascalia foto: Schiavo morente, Michelangelo, copi al vero, foto di Anna Trotsyuk.

Monica Bernacchia – Museo Tattile Statale Omero  tel. 0712811935 email monica.bernacchia@museoomero.it01- foto beni culturali schiavo_morente_calendario

Un viaggio nel tempo al Museo Omero, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

Mercoledì 3 dicembre ore 16 – 19
Giornata Internazionale delle persone con disabilità
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana
ANCONA – Mercoledì 3 dicembre dalle ore 16 alle 19, sarà possibile intraprendere un ideale viaggio attraverso le epoche alla riscoperta dell’arte, della musica, dei sapori, degli odori e della letteratura nei secoli. Attori professionisti, sfiziose degustazioni, inaspettate melodie condurranno il pubblico in un percorso multisensoriale esclusivo: dall’antica Grecia, passando per il Rinascimento fino al Novecento. Ciceroni del viaggio gli attori Antonio Lovascio, Daniela Longaretti, Stefania Terrè, accompagnata dalla chitarra del giovane cantautore Igor Pitturi.
Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il Museo Tattile Statale Omero propone questo evento rivolto a tutti, in un’ottica di completa accessibilità.
L’iniziativa è a cura delle volontarie del Servizio Civile Nazionale (Ilaria Durisotti, Francesca Davide, Nicoletta Rosetti, Giulia Sabbatini), in collaborazione con l’Associazione Per il Museo Tattile Statale Omero ONLUS, Servizio Volontario Europeo. Sponsor tecnico: Sfizio Negozio di Abbigliamento.
Ingresso libero. Prenotazione consigliata.
Gli ingressi al percorso si effettueranno ogni ora: 16.00 – 17.00 – 18.00.
Per info: www.museoomero.it- didattica@museoomero.it, tel. 071 2811935.FOTO beni culturali 3-dicembre-museo-omero

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2014, di Gianluca Rapisarda

Come da avviso n. 369 del 5 settembre 2014, il giorno 26 settembre 2014 alle ore 12,00 presso la struttura “Le Torri” di Tirrenia, s’è riunito il Consiglio di Amministrazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.
Constatata la presenza dei Consiglieri Michele Borra, Claudio Cassinelli, Gianluca Rapisarda, Mario Barbuto e Hubert Perfler, il Presidente Masto dichiara aperta e valida la seduta. Risulta assente giustificato il consigliere Raffaele Ciambrone.
Verbalizza i lavori il Segretario Generale Antonella Cenfi.

1 – Approvazione verbale della seduta del 17 luglio 2014.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2 – Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Rodolfo Masto chiede di stilare un calendario di massima per meglio programmare i prossimi impegni del Consiglio di Amministrazione. In primo luogo conferma che nella terza decade del mese di novembre verrà ospitata a Milano, presso l’Istituto dei Ciechi, in coincidenza di Bookcity, la mostra “A spasso con le dita” realizzata in collaborazione con Enel Cuore che in questa circostanza è supportata anche da Fondazione Cariplo. Attribuendo particolare rilevanza a questa tappa, in considerazione del forte impatto mediatico che potrebbe essere propedeutico nella ricerca di nuovi finanziamenti, il Presidente propone di convocare il prossimo Consiglio di Amministrazione proprio in quell’occasione. Ritornando alla mostra, il Presidente ricorda che la stessa, dopo essere stata ospitata a Melendugno (Lecce), sarà prossimamente presente a Cagliari e dal 22 ottobre a Bologna, ospitata presso la Prefettura.
Il Presidente, ricordando che il 15 dicembre prossimo si svolgerà a Roma presso il Teatro Sistina, il Premio Louis Braille, chiede al Presidente Nazionale dell’UICI, Mario Barbuto, se sarà possibile in quella circostanza, conferire la Medaglia d’Oro della Federazione al Professor Tommaso Daniele. Il Presidente ricorda ancora che la prossima giornata del Braille si celebrerà a Trieste il 21.02.2015 e propone per l’occasione di convocare uno dei prossimi consigli in quella sede. In particolare sottolinea che in quell’occasione sarà necessario approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 e quello di previsione 2016, così da poterli ratificare in occasione della prossima Assemblea federale che sarà convocata indicativamente il 18 aprile 2015 presumibilmente a Palermo.
Il Consiglio approva il calendario di massima. Il Presidente informa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a nominare la Dottoressa Patrizia Pellegrini come propria rappresentante in seno al Collegio dei Sindaci Revisori, in sostituzione del Dottor Gastone Mariotti.
Il 17 e 18 ottobre 2014 si terrà a Manfredonia un Seminario nazionale sul tema “L’inclusione scolastica dei disabili visivi: dalle problematicità del presente, uno sguardo fiducioso al futuro”. Il Presidente, oltre a confermare la propria presenza con la presentazione di una relazione, comunica che sono state invitate a partecipare anche le responsabili dei Centri di Consulenza Tiflodidattica della Federazione e chiede al Consiglio di autorizzare le relative trasferte. Il Presidente ritenendo opportuno aggiornare il Consiglio circa le principali attività del Centro di Produzione, informa che durante l’anno scolastico 2013/2014 sono pervenute 775 richieste di fruizione del bonus relative al materiale didattico, puntualmente evase. Informa inoltre che il progetto Atac S.p.A. (Azienda per la mobilità)relativo alle paline dei mezzi pubblici prosegue così come quello dei Musei Vaticani. Informa inoltre che prosegue il progetto Museo Facile in collaborazione con il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, con il quale, a seguito del parere favorevole del Consiglio, si è provveduto a rinnovare la convenzione. Interviene il consigliere Barbuto per sottolineare l’ottimo lavoro svolto dal Centro di Produzione della Federazione nella realizzazione dell’opuscolo illustrativo commissionato da Alitalia. Qualora non fosse stato già fatto, il Presidente si adopererà affinché ne dia notizia la stampa associativa e si augura che si possano sensibilizzare anche le altre compagnie aeree o, meglio ancora, le ditte costruttrici dei velivoli.
3 – Ratifica delle Ordinanze adottate in via d’urgenza dalla Presidenza.
Il punto non viene trattato non essendo stata adottata alcuna ordinanza.
4 – Informativa del Presidente relativa alla situazione economica-finanziaria della Federazione.
Il Presidente informa che il Miur non ha ancora provveduto al versamento del contributo relativo al 2013 consistente in circa 30 mila euro. Informa altresì dei ritardi con i quali gli Enti interessati versano i contributi relativi al Centro di Documentazione Giuridica. A tal proposito informa che presto solleciterà gli Enti promotori chiedendo altresì al Presidente dell’Unione Barbuto di porre la questione all’attenzione del comitato di coordinamento degli Enti dallo stesso presieduto. Il Presidente comunica che al più presto verranno sollecitate le istituzioni federate non in regola con la quota associativa.
5 – Prima variazione al bilancio preventivo 2014.
In considerazione delle risultanze amministrative al 15 settembre 2014, il Consiglio prende atto che è necessario procedere ad alcune variazioni ai capitoli sia della parte “entrate” sia della parte “uscite” del bilancio di previsione 2014.
Con delibera n. 19, il c.d.a delibera all’unanimità di:
1) variare ed assestare le voci del Bilancio di Previsione esercizio 2014 di seguito indicate e nelle quantità specificate a fianco di ciascuna:

ENTRATA
Capitolo 3/2-Contributo Legge 284/97 + € 4.375,00
Capitolo 4 – Cessione materiale didattico + € 50.000,00
_________________
Totale + € 54.375,00
USCITA

Capitolo 2/1-Retribuzioni al personale + € 19.375,00
Capitolo 15/4 – Acquisto materiale + € 35.000,00
_________________
Totale + € 54.375,00

determinare come segue la consistenza totale del Bilancio di Previsione
relativo all’esercizio 2014:

Entrata € 1.688.064,00
Uscita € 1.688.064,00

autorizzare i successivi adempimenti.

6 – Scadenza della convenzione con l’Istituto Cassiere e valutazioni conseguenti.
Il Presidente informa che il 31 dicembre 2014 verrà a scadere la convenzione in essere con il Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere della Federazione. Dopo ampia discussione il Consiglio delega il Presidente, a stipulare una nuova convenzione alle migliori condizioni possibili, tenendo conto delle necessarie modifiche, legate all’acquisizione della veste giuridica di Onlus da parte della Federazione.

7 – Aggiornamenti relativi alla convenzione con l’Istituto Sant’Alessio di Roma, a seguito degli approfondimenti con il Ministero dell’Interno.
Il Presidente Rodolfo Masto e il consigliere Mario Barbuto in qualità di Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, riferiscono al Consiglio circa le notizie pervenute dal Ministero dell’Interno in merito alla proposta di convenzione con l’Istituto S. Alessio, al fine di cominciare ad adempiere alla Legge 278 del 2005. Riassunta la posizione critica del Ministero, il Consiglio ritiene necessario affidarsi ad un legale esperto di diritto amministrativo che viene individuato nella persona dell’Avvocato Angelo Clarizia, assumendo all’unanimità la delibera n. 20.
Dopo aver ribadito la necessità di un’efficace azione di tutela legale attraverso l’affidamento all’Avvocato Angelo Clarizia dell’incarico, il Consiglio ravvisa la necessità di accelerare la costituzione del predetto Comitato di coordinamento ai sensi del comma 2 art. 1 Legge 278/2005. A tal proposito il Presidente rassicura confermando che dopo l’approvazione delle due delibere che seguono: presa d’atto della designazione del componente della Fish e nomina del componente della Federazione, si farà carico di sollecitare le ulteriori designazioni.
8 – Presa d’atto della nomina del componente del Comitato di Coordinamento del Centro Polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione scolastica e sociale dei ciechi pluriminorati in rappresentanza della Fish e designazione del componente in rappresentanza della Federazione.
Il Presidente riferisce che, con nota del 4 settembre scorso, la Fish ha comunicato la nomina del proprio rappresentante in seno al Comitato di Coordinamento nella persona del Legale Rappresentante Vincenzo Falabella e propone all’approvazione la deliberazione n. 21, che viene votata all’unanimità,disponendo la ratifica del componente del comitato indicato dalla FISH.
A questo punto, il Consiglio della Federazione prosegue nel nominare il proprio rappresentante in seno al Comitato di cui sopra nella persona del consigliere Michele Claudio Cassinelli, approvando la deliberazione n. 22, all’unanimità dei voti regolarmente espressi.

9 – Designazione della sede ospitante la III Edizione del concorso italiano di letteratura tattile per l’infanzia “Tocca a te”.
Il Presidente informa che, così come deciso dal Consiglio nella seduta del 17 luglio scorso, il giorno 22 dello stesso mese con nota n. 415, è stata data comunicazione a tutti gli Istituti federati della possibilità di candidarsi ad ospitare la terza edizione del concorso di letteratura tattile “Tocca a te”. Oltre alla già acquisita candidatura dell’Istituto G. Garibaldi di Reggio Emilia, soltanto la Stamperia Regionale Braille di Catania ha espresso interesse ad organizzare la manifestazione chiedendo nel contempo, viste le difficoltà finanziarie, di conoscere l’entità degli oneri da assumere. Il Presidente Masto ha preso contatti con i responsabili della Stamperia al fine di illustrare i costi da sostenere. La Stamperia ha successivamente deciso di recedere dalla richiesta di assegnazione.
Il Consiglio prende atto delle informazioni e procede ad assegnare a Reggio Emilia l’organizzazione del concorso.

10 – Informativa sull’andamento della mostra “A spasso con le dita”.
Il Presidente informa che dal 7 al 12 ottobre p.v. la mostra sarà ospitata a Cagliari presso il Teatro del Sole. Il giorno 22 ottobre si trasferirà, come già deciso, a Bologna mentre nella terza decade di novembre si concluderà a Milano, nell’ambito di Bookcity, sempre con la collaborazione di Fondazione Enel Cuore e per l’occasione con il supporto speciale di Fondazione Cariplo. Quest’ultima data è ancora da stabilire in maniera definitiva dovendo far coincidere diverse necessità ma sicuramente la manifestazione di Milano vedrà la partecipazione dello scrittore cileno Luis Sepúlveda.

11 – Delibere di carattere amministrativo e organizzativo.
Il Presidente informa che si è concluso il trasferimento dei locali del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Palermo, sempre all’interno dell’Istituto Florio e Salamone, così come autorizzato da Consiglio nell’ultima seduta.
Viene convocato il dipendente Lucio Zito, responsabile della telefonia dell’Ente, per illustrare la proposta di convenzione pervenuta dalla Vodafone che egli ritiene essere vantaggiosa. Prima di lasciare la parola a Lucio Zito il Consiglio esprime le proprie condoglianze allo stesso per la perdita del padre Vitantonio, ricordandone lo spessore culturale e la grande passione con la quale ha servito l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Il Consiglio, dopo aver recepito a grandi linee i termini dell’eventuale contratto, chiede al dipendente di provvedere a stilare una bozza di convenzione da distribuire ai consiglieri i quali ne vaglieranno i contenuti.
12 – Prime riflessioni sulla riorganizzazione della struttura operativa della Federazione.
Il Presidente ricorda che il Consiglio ha affidato al Consigliere Pier Michele Borra una disamina della questione relativa alla riorganizzazione della Federazione e chiede allo stesso di procedere. Il Consigliere Borra comunica di avere già sondato la situazione e, ricordando che il 31 luglio 2015 scadrà l’incarico dell’attuale Segretario Generale Signora Antonella Cenfi, comunica di aver individuato nell’Architetto Innocenzo Fenici il futuro Segretario Generale e propone di chiedere allo stesso di predisporre un progetto da presentare al Consiglio entro il 15.01.2015.
Il Consiglio, ritenendo opportuno procedere alla sostituzione della Signora Cenfi, il cui contratto di collaborazione è in scadenza il 31 luglio 2015, per ragioni di opportunità legate alle difficoltà economiche dell’Ente, ritiene di poter accogliere la proposta del Consigliere Borra individuando nell’Architetto Fenici il possibile futuro Segretario Generale. Dopo ampia discussione, il consigliere Mario Barbuto propone di chiedere all’attuale responsabile del Centro di Produzione un progetto finalizzato alla riorganizzazione del personale. Alla fine il c.d.a approva ed adotta all’unanimità la deliberazione n.23, con la quale decide di :

verificare la disponibilità dell’Architetto Innocenzo Fenici ad assumere la carica di Segretario Generale;

chiedere allo stesso di presentare un progetto finalizzato alla riorganizzazione del personale della Federazione da presentare entro il 15 gennaio 2015 per le opportune valutazioni;

autorizzare i successivi adempimenti.

13 – Varie ed eventuali.
Il punto n. 13 all’o.d.g. non viene trattato.
Alle ore 15,00 circa, avendo esaurito i punti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione ricordando il successivo incontro congiunto con la Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che si svolgerà a seguire.
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI
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VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE — seduta 26 settembre 2014

Centro di Documentazione Giuridica: Nuovo modello di dichiarazione ISEE: le novità e la scheda riepilogativa del ministero, a cura di Paolo Colombo

E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 267 il decreto del 7 novembre u.s. con cui il Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica necessaria per ottenere l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente necessario per ottenere prestazioni sociali agevolate.
La nuova versione lascia finalmente meno spazio all’autodichiarazione, in quanto gran parte delle informazioni, come quelle relative al reddito, giungono all’INPS direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso alle banche dati fiscali e assistenziali è dovuto, principalmente, alla necessità di rendere più equo il sistema, evitando l’indebita fruizione delle prestazioni agevolate.
Finora, infatti, sistematica è stata la sottodichiarazione sia del reddito sia del patrimonio.
Non è un caso se nel 2011, quando è stata annunciata la riforma dell’Isee, l’80% dei nuclei familiari dichiarava di non possedere neanche un conto corrente o un libretto di risparmio; dati assolutamente non in linea con le informazioni della Banca d’Italia.
Come si calcola il nuovo ISEE
Il ruolo centrale nel calcolo dell’ISEE, spetta dunque all’INPS, sulla base dei dati forniti dal contribuente e di quelli presenti negli archivi fiscali e contributivi.
Attraverso questo sistema si è centrato l’obiettivo della riforma, identificando meglio le condizioni di bisogno della popolazione, contrastando le tante pratiche elusive ed evasive, così diffuse nel nostro paese.
Il novo ISEE è stato affinato per rispondere meglio alla realtà, nel reddito sono state incluse nuove voci (la cedolare secca, assegni di mantenimento effettivamente percepiti, trattamenti assistenziali), il patrimonio viene valorizzato prendendo a riferimento l’imponibile IMU, più alto rispetto alla vecchia ICI, con una maggior aderenza ai valori di mercato degli immobili.
Il contribuente è tenuto ad autodichiarare il possesso di beni di lusso. Tutti questi dati vengono differentemente pesati (a grandi linee, il reddito conta al 100%, il patrmonio al 20%), e infine parametrati a un coefficiente che varia con la composizione del nucleo familiare. Non a caso, l’ISEE, è chiamato anche Riccometro, proprio per la sua capacità di misurare la ricchezza effettiva.
La riforma entrerà in vigore dal primo gennaio 2015, pertanto coloro che avranno bisogno di una prestazione per la quale serve l’ISEE, dovranno compilare la nuova DSU.
Da gennaio 2015 dunque le DSU compilate con le vecchie regole non saranno più valide, quindi per chiedere nuove prestazioni il contribuente deve ripresentare la dichiarazione.  Una volta compilata la DSU vale poi per l’intero anno, fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Ecco come sarà la nuoca DSU
La dichiarazione si compone di un Modello Mini, formato da due moduli, che serve per la maggioranza delle prestazioni, al quale si aggiungono sei Moduli da utilizzare per particolari prestazioni o composizioni del nucleo familiare (prestazioni per il diritto allo studio universitario, prestazioni per minorenni in caso di genitori non sposati e non coniugati fra loro, prestazioni socio assistenziali di ricovero, prestazioni per persone con disabilità, prestazioni connesse ai dottorati di ricerca, presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti, persone esonerate dalla dichiarazione dei redditi).
Un’altra novità, è la possibilità di compilare una nuova dichiarazione, l’ISEE corrente, in corso di validità di una precedente, nel caso in cui si verifichi una variazione rilevante della situazione economica (come la perdita del lavoro).
Segue l’utile scheda riepilogativa di commento, redatta dal Ministero del Lavoro e il testo integrale del decreto con la modulistica in pdf.
Che cos’è l’ISEE
L’ISEE è l’indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l’accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo. In generale, l’ISEE viene utilizzato ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso alla prestazione.
La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche).
ISEE = (somma dei redditi al netto delle franchigie) + 20% *(somma dei patrimoni al netto delle franchigie)
Parametro della scala di equivalenza
La scala di equivalenza indica un parametro crescente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare, che tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se con meno di tre anni; nuclei monogenitoriali.
Quanto è importante
Nel 2012 sono state presentate a fini ISEE oltre 6 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche) corrispondenti a circa di 5 milioni e mezzo di nuclei familiari pari a poco meno del 30% della popolazione.
Riforma dell’ISEE prevista dall’art 5 del decreto “Salva Italia”
La riforma è stata prevista dall’articolo 5 del decreto “Salva Italia” (d.l. n. 201/2011), indicando le seguenti caratteristiche:
a)  l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
b)  il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
c)  una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, e in particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
d)  una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
e)  il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Campi di applicazione
L’applicazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate o la compartecipazione ai costi costituisce un livello essenziale. Ciò significa che gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione economica, e i cittadini sono garantiti del fatto che la loro condizione economica è valutata secondo criteri equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale.
Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare, in autonomia, le loro politiche sociali. Per quanto riguarda le prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale, ai fini dell’applicazione del nuovo ISEE, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti con l’individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell’indicatore.
In questo ambito verrà rivista anche la soglia per l’accesso alla Carta Acquisti.
Quanto alle altre prestazioni nazionali che già utilizzano l’ISEE (assegno di maternità e assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) vengono fissate già nel decreto le nuove soglie per mantenere l’attuale numero dei beneficiari.
Non è stata invece adottata alcuna estensione dell’applicazione dell’ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano.
Rafforzamento dei controlli
La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e di rafforzamento dei controlli che garantiranno una maggiore veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara.
Con il nuovo sistema solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. D’ora in poi i dati fiscali più importanti (es. reddito complessivo) e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’Inps saranno compilati direttamente dall’Amministrazione (dall’INPS tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate). Ciò semplifica i compiti dei cittadini e riduce le sottodichiarazioni.
Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento alla esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza, laddove si verifichino omissioni e difformità.
Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla giacenza media annua.
Al di là degli elementi di semplificazione, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza con l’ISEE vigente, in cui tutto è auto- dichiarato, di una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio.
In particolare, con riferimento al patrimonio mobiliare, risulta evidente la sottodichiarazione. Alla fine del 2011, quando è stata annunciata la riforma, l’80% dei nuclei familiare dichiarava di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia. Aver individuato questa come area prioritaria di rafforzamento dei controlli alla luce dei nuovi dati disponibili per la lotta all’evasione, ha già ridotto al 70% l’area di coloro che non dichiarano il possesso di conti o depositi. E’ ancora un dato troppo alto, tenuto conto del fatto che ciò comporta l’indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi, nonché la penalizzazione dei cittadini più onesti.
La nozione di reddito
Si adotta una definizione ampia di reddito, in cui vengono inclusi, a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (es. contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, ecc.), tutti i redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.), i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Vengono invece sottratti gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione o divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli (precedentemente valorizzati sia nell’ISEE del ricevente che in quello del datore).
Si tratta di miglioramenti significativi rispetto all’ISEE attuale, che non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e di patrimonio. Si migliora così la sua capacità selettiva, specialmente per le famiglie più povere (circa il 10% delle DSU presentano un ISEE pari a zero) evitando iniquità evidenti tra famiglie che col vecchio sistema venivano trattate allo stesso modo pur essendo in condizione diversa – ad esempio, per il possesso di redditi e trattamenti esenti fiscalmente.
Si prevedono però importanti abbattimenti del reddito.
– Redditi da lavoro dipendente. Si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20% e fino ad un massimo di 3.000 euro dei redditi da lavoro dipendente, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
-Pensioni e trattamenti assistenziali. Si sottrae una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
-Costi dell’abitare. Per tener conto in modo più appropriato dei costi dell’abitare viene aumentato, da 5.165 a 7.000 euro, l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Tale importo è incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale.
– Costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti. La scelta fondamentale che si compie con la riforma è di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. L’ulteriore scelta è quella di riconoscere un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità, in sostituzione dell’attuale meccanismo che consiste nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza. L’attuale sistema, infatti, ha il limite di tradursi in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, indipendentemente dalla gravità del bisogno.
Le franchigie sono:
euro 4.000 per persona con disabilità media, incrementati a 5.500 se minorenne;
euro 5.500 per persona con disabilità grave, incrementati a 7.500 se minorenne;
euro 7.000 per persona non autosufficiente incrementati a 9.500 se minorenne.
Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali
Viene infine introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
In sintesi, il nuovo ISEE favorisce le situazioni di maggiore bisogno migliorando la considerazione delle persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Inoltre, migliora considerevolmente la situazione delle persone con disabilità adulte rimaste nel nucleo familiare di origine perché potranno fare nucleo a sé.
La valorizzazione del patrimonio
La maggiore valorizzazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta:
– Considerando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI);
– Riducendo la franchigia sulla componente mobiliare che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (franchigia più alta per le famiglie più numerose);
– Considerando il patrimonio all’estero.
Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
Per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto di una franchigia di euro 52.500 (di valore analogo a quello vigente, tarato però su valori ICI, anche se indifferenziato rispetto al numero di componenti), incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi. Il valore è comunque considerato al netto del mutuo residuo e questa è una novità rispetto al vecchio ISEE (per il quale la detrazione per il mutuo non si cumulava con la franchigia prima casa).
Scala di equivalenza
Si è deciso di non intervenire sulla scala ISEE in via generale, trattandosi di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale. Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi; è inoltre mantenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavora, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monoparentali.
ISEE corrente
L’ISEE fa riferimento al reddito dell’ultima dichiarazione che a sua volta si riferisce all’anno precedente. Ma, specialmente in situazioni di crisi economica, la condizione delle persone può cambiare anche rapidamente. Per questo, anche tenendo conto delle esperienze già in atto in vari Comuni, e in altri paesi europei, si introduce la possibilità di calcolare un ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.
ISEE prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte
Viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori, come già accennato, potrebbe pertanto fare nucleo a sé. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.
Tale previsione viene incontro alla necessità di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.
ISEE prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni
Ai fini dell’accesso a prestazioni per i bambini rileva la condizione economica di entrambi i genitori, a meno di casi particolari. Viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli fatti con persona diversa dall’altro genitore; legale separazione etc.). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici. Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare si tiene conto integrando l’ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
CON IL NUOVO ISEE LE NOVITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SONO RILEVANTI
Dalla lettura del decreto, dall’esame dei nuovi moduli approvati è evidente l’ indubbio vantaggio per la maggioranza delle persone con disabilità. Il nuovo ISEE consente un migliore trattamento rispetto a quello previgente ed è certamente preferibile rispetto a quello teoricamente profilato dal DPCM dello scorso dicembre.
Le istruzioni, la modalità di controllo ex ante, i moduli di richiesta, i moduli di rettifica si riferiscono infatti alle sole provvidenze erogate dall’INPS e cioè, nel caso delle persone con disabilità, alle pensioni e all’indennità di accompagnamento per minorazioni civili o per invalidità sul lavoro.
Non vengono computati gli altri trasferimenti monetari (vita indipendente, voucher, assegni di cura, contributi per la mobilità o per l’eliminazione delle barriere in casa). Al contempo rimangono vigenti detrazioni e franchigie non previste nel previgente ISEE.
Un paio di esempi per spiegare meglio.
Persona maggiorenne titolare di pensione e indennità di accompagnamento
Importo provvidenze: 9350 euro circa
Franchigia: – 7000 euro
Detrazione badante assunta: – 8000 euro circa
Detrazione spese mediche (ipotesi): – 1000 euro
Persona Minorenne titolare di indennità di accompagnamento
Importo provvidenze: 6000 euro circa
Franchigia: – 9500 euro
Detrazione badante assunta: – 5000 euro circa
Detrazione spese mediche (ipotesi): – 1000 euro
Come si può notare, limitando il computo alle sole provvidenze per minorazioni civili o per lavoro, le conseguenze svantaggiose vengono sostanzialmente annullate dal complesso delle franchigie e/o delle detrazioni ammesse, effetto che difficilmente si sarebbe raggiunto considerando tutti i trasferimenti monetari di natura assistenziale.
L’attenzione massima va ora rivolta ai Comuni e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. Spetta a loro infatti la fase di definizione delle nuove delibere ISEE. Vigilare sui criteri, ora più che mai determinati, significa controllare che le soglie e i limiti indicati non ripropongano svantaggi “antichi”
Infine è da sottolineare, con amarezza, che il computo del reddito di cui si tiene conto per l’ottenimento di prestazioni sociali, malgrado le dovute contromisure di bilanciamento previste (le cosiddette franchigie) può comunque rappresentare un rischio per il futuro del Welfare in Italia, soprattutto per la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità.
Avv. Paolo Colombo

Ministero del Lavoro
Decreto 7 novembre 2014
Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(G.U. del 17.11.2014)
il Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il capo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e’ approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione;
Visto, altresi’, l’art. 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede:
al comma 4, che sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita’ definite dal provvedimento di cui all’art. 10, comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU;
al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all’art. 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell’ISEE, le modalita’ di acquisizione dei dati in caso di difformita’ delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche’ i tempi per la comunicazione al dichiarante dell’attestazione definitiva;
Acquisita la proposta del modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione, da parte dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale in data 14 ottobre 2014;
Acquisito il parere favorevole dell’Agenzia delle entrate in data 23 ottobre 2014;
Ritenuto opportuno modificare la proposta dell’INPS con particolare riferimento all’informativa agli interessati, alle informazioni conferite facoltativamente attraverso la DSU e alle modalita’ per rendere disponibili l’attestazione e le informazioni per il calcolo dell’ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici del Garante per la protezione dei dati personali nel corso della preventiva interlocuzione avviata ai fini del rispetto della disciplina in materia;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 6 novembre 2014;
Decreta:
Art. 1
Approvazione
1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e’ approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all’allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. La DSU e’ redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.
Art. 2
Modalita’ di rilascio dell’attestazione
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall’INPS al dichiarante mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, con modalita’ idonee a garantire l’identificazione dell’interessato. Nelle stesse modalita’ gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all’INPS, nel periodo di validita’ della DSU, la sola attestazione riportante l’ISEE.
2. L’INPS rende altresi’ disponibile al dichiarante mediante posta elettronica certificata l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L’indirizzo di posta elettronica certificata e’ indicato dal dichiarante nell’apposita sezione «Modalita’ ritiro attestazione ISEE» all’atto della sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante puo’ conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell’art. 10, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso, l’attestazione e le altre informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In caso di conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede all’INPS di rendere disponibili presso l’ente al quale e’ stata presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.
3. L’attestazione e le altre informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili dall’INPS nelle modalita’ di cui ai commi precedenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
Art. 3
Modulo integrativo
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU, puo’ autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all’allegato «A». Il modulo puo’ essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati. Il modulo puo’ essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione dell’INPS ed e’ eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l’inesattezza rilevata.
2. Le modalita’ con cui il modulo integrativo e’ acquisito nel sistema informativo dell’ISEE e l’attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU agli articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il modulo integrativo e’ presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all’amministrazione pubblica in qualita’ di ente erogatore al quale e’ richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente per territorio ovvero all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del dichiarante. L’ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell’ISEE. L’INPS e l’Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L’INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dell’esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l’attestazione definitiva nelle modalita’ di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del presente decreto.
3. Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate di cui al comma precedente permanga una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l’attestazione dovra’ riportare anche i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria e dall’INPS. L’attestazione definitiva e’ valida ai fini dell’erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita’ dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione delle verifiche di cui all’art. 11, comma 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell’anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, e’ reso noto con comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014
Il direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tangorra
p. Il Capo del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
D’Avanzo
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
–   –   –
Allegato A
Modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione (allegato in pdf estratto da gazzetta ufficiale)

17 novembre 2014

modello-dichiarazione-ISEE-nov-2015