Centro di Documentazione Giuridica – La scala condominiale può restringersi legittima l’installazione di un ascensore per disabile, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

Sentenza n. 16486/2015, la II sez. Civile della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ribadisce il concetto di solidarietà condominiale che impone un contemperamento di interessi, tra cui anche quello dei disabili al superamento delle barriere architettoniche. Pertanto con la sentenza n. 16486/2015, la II sez. Civile della Corte di Cassazione, ha deciso in merito al ricorso presentato dal proprietario e dall’usufruttuario di unità immobiliari site in un condominio.
I ricorrenti avevano contestato il contenuto e la validità di una delibera dell’assemblea condominiale che aveva statuito “la costruzione di un ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale” per agevolare un condomino disabile.
I ricorrenti, ritenevano che la costruzione dell’ascensore, considerata innovazione di cosa comune, doveva essere decisa con una maggioranza qualificata pari a 666,6 millesimi e dunque non poteva essere approvata con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi e con il loro dissenso come in realtà avvenuto.
I ricorrenti avevano lamentato inoltre che, a seguito dell’intervento di costruzione dell’ascensore, la larghezza minima della scala sarebbe stata pari a 72 centimetri, rendendo di fatto l’opera inservibile non permettendo il passaggio di almeno due persone e mettendo a rischio, in caso di pericolo o evacuazione forzata dell’edificio, il deflusso delle persone e l’accesso dei soccorritori.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato il corretto giudizio di merito espresso dalla Corte di Appello, evidenziando come in tema di condominio degli edifici, il concetto di inservibilità della cosa comune “non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità”.

I giudici richiamano, inoltre, il principio di solidarietà condominiale, che deve trovare applicazione nel giudizio circa la possibilità che l’installazione di un ascensore possa recare pregiudizio all’uso o al godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini: la coesistenza di più unita immobiliari in un unico fabbricato rende necessario un contemperamento degli interessi per consentire una pacifica convivenza, tra i quali deve includersi anche “quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati”.

Proprio sulla base di questi principi, rileva la Corte, nel caso di specie il provvedimento assembleare del condominio, riguardante l’installazione dell’ascensore, aveva tenuto conto delle esigenze di diversi condomini con disturbi alla deambulazione impossibilitati ad usare le scale, così come verificato da c.t.u. esperita in corso di causa, la quale aveva altre sì dimostrato la possibilità che le scale potessero venire efficacemente utilizzate senza problemi dai soccorritori, sia trasportando una sedia a rotelle che una barella, senza danni per l’infermo.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso liquidando le spese.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 maggio – 5 agosto 2015, n. 16486 Presidente Bucciante – Relatore Abete
Svolgimento del processo
S.G. , quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, S.E. , nonché P.G. , rispettivamente usufruttuario e proprietario di unità immobiliari ricomprese nel condominio sito in (omissis) , proponevano impugnazione innanzi al tribunale di Chiavari avverso la delibera assunta in data 23.10.1999 dall’assemblea condominiale. Esponevano che con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi e con il loro dissenso l’assemblea aveva deciso “la costruzione di un ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale” (così sentenza d’appello, pag. 2). Esponevano ulteriormente che “la costruzione dell’ascensore era un’innovazione delle parti comuni che avrebbe potuto essere decisa con la maggioranza qualificata di 666,6 millesimi, prevista dall’art. 1136 5 comma c.c., ed inoltre che la riduzione della scala la rendeva inservibile o comunque ledeva il decoro architettonico” (così sentenza d’appello, pag. 2). Chiedevano pertanto che il tribunale invalidasse la delibera impugnata. Costituitosi, il condominio instava per il rigetto dell’esperita impugnazione. Deduceva che “la normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche permetteva di deliberare l’installazione” (così sentenza d’appello, pag. 2). Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 485/2002 il tribunale adito rigettava l’impugnazione e condannava in solido gli attori a rimborsare a controparte le spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u.. Interponevano appello gli originari attori. Resisteva il condominio. Disposto ed espletato supplemento di c.t.u., con sentenza n. 366 del 16/24.3.2010 la corte d’appello di Genova rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti a rimborsare a controparte le spese del grado e a farsi carico delle spese di c.t.u.. Esplicitava la corte distrettuale che “l’installazione dell’ascensore, rientrando tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27 I comma della l. 118/1971 ed all’art. 1 primo comma del d.p.r. 384/1978, costituisce innovazione (…) ai sensi dell’art. 2 legge 13/89” (così sentenza d’appello, pag. 4). Esplicitava altresì che “la delibera impugnata (…) risulta presa con la maggioranza (…) prescritta dall’art. 2 della l. 13/89 di cui ai commi II e III dell’art. 1136 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 4); che “non può quindi configurarsi una violazione dell’art. 1120 c.c., poiché il detto art. 2 della l. 13/89 configura espressa deroga a tale norma, prevedendo le dette maggioranze anziché quella prevista dal quinto comma dell’art. 1136 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 4). Esplicitava ulteriormente che “dall’espletata c.t.u. è risultato che la larghezza della scala che rimane a disposizione per il transito è pari a 0,72 m., e consente il passaggio di una persona, non rendendo inutilizzabili le scale” (così sentenza d’appello, pag. 4); che “neppure è risultato alcun pregiudizio per alterazione del decoro architettonico” (così sentenza d’appello, pag. 5); che “l’art. 1120 II comma c.c. non prevede che debba derivare alcun vantaggio compensativo per taluno dei condomini, cui non giovi immediatamente e direttamente l’innovazione” (così sentenza d’appello, pag. 5); che “la prescrizione di larghezza minima della rampa di scale di m. 1,20 è applicabile nel caso di immobili di nuova costruzione, oppure di ristrutturazione di immobili, e cioè in casi diversi dalla fattispecie in esame” (così sentenza d’appello, pag. 5); che all’esito del supplemento di c.t.u. all’uopo disposto si era verificata l’insussistenza di qualsivoglia ostacolo all’eventuale passaggio di mezzi di soccorso. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.G. , S.G. ed S.E. ; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento in tema di spese di lite. Il condominio di via (omissis) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del grado di legittimità. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il condominio di via (omissis) , del pari ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 1120 II comma c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n 5 c.p.c.) circa un punto decisivo della controversia” (così ricorso, pag. 4). Adducono che “nel caso di specie la larghezza minima della scala sarebbe di 72 cm. (…), com’è pacifico” (così ricorso, pag. 5); che “è altrettanto pacifico (…) che una scala larga cm. 72 permetterebbe il passaggio di una sola persona, senza colli di dimensione anche minima” (così ricorso, pag. 5); che se è ragionevole supporre che “l’uso normale di una scala condominiale implica che sia possibile la discesa e la salita contemporanea di due persone, l’art. 1120 II comma c.c. non potrà che ritenersi violato” (così ricorso, pag. 6). Adducono, al contempo, che “la scala del condominio deve sempre e comunque permettere il contemporaneo deflusso delle persone e l’accesso dei soccorritori” (così ricorso, pag. 8); che “una scala di tal fatta è inservibile all’uso o al godimento perché non permette il normale accesso di condomini o visitatori che vogliano contemporaneamente entrare o uscire dalle abitazioni, ma anche per la sua pericolosità, visto il disagio che ne deriverebbe in caso di evacuazione forzata” (così ricorso, pag. 8). Il ricorso non merita seguito. Si rappresenta che con l’esperita impugnazione i ricorrenti sollecitano, sostanzialmente, questa Corte di legittimità a rivisitare il giudizio “di fatto” espresso nel caso di specie dalla corte di merito. Specificamente il giudizio formulato in relazione al limite – ex art. 1120, 2 co., c.c. – per cui l’innovazione non ha da rendere la parte comune dell’edificio inservibile all’uso ed al godimento anche di un sol condomino, limite che – tra gli altri – circoscrive la possibilità di deroga che l’art. 2 della legge n. 13/1989 prefigura in rapporto alle maggioranze per le innovazioni imposte dal combinato disposto degli artt. 1120, 1 co., e 1136, 5 co., c.c., nel senso cioè che l’innovazione ex art. 2 cit. può essere deliberata con le maggioranze meno gravose di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 1136 c.c.. Propriamente il motivo involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360, 1 co., n. 5), c.p.c.. In tal guisa si risolve in una improponibile richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; altresì Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789), improponibile nei medesimi termini in cui questa Corte ebbe a reputare la richiesta sottesa alla propria pronuncia n. 12847/2007 che parte ricorrente cita a supporto della sua prospettazione (“la Corte di appello ha espresso un giudizio di merito incensurabile”, si legge testualmente nel corpo della motivazione della statuizione n. 12847/2008 di questa Corte). In ogni caso si rappresenta che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e congruo sul piano logico – formale. In particolare si evidenzia che questa Corte di legittimità spiega quanto segue. Da un canto, che, in tema di condominio negli edifici, nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120, 2 co., c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15308). Dall’altro, che in sede di verifica, ex art. 1120, 2 co., c.c., circa l’attitudine dell’opera di installazione di un ascensore a recar pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (cfr. Cass. 15.10.2012, n. 18334). In questo quadro devesi rimarcare che la corte genovese ha fatto luogo a talune debite e concludenti puntualizzazioni. Per un verso, ha dato atto che all’esito del supplemento di c.t.u. appositamente disposto si è acclarato che “una sedia a rotelle, con accompagnatore, potrebbe essere introdotta nell’ascensore; che una sedia a rotelle potrebbe anche essere trasportata lungo le scale; che una lettiga – barella potrebbe essere trasportata, senza danno per l’infermo, lungo le scale” (così sentenza d’appello, pagg. 5-6). Per altro verso, ha dato atto che “dalle informazioni assunte dal c.t.u. è risultato che nello stabile vivano: condomini con disturbi alla deambulazione; una signora avanti con gli anni che non può utilizzare il proprio appartamento all’ultimo piano, non potendo fare le scale; un condomino infartuato con protesi tutoria; una signora di anni 90 impossibilitata ad uscire per l’impossibilità di usare le scale” (così sentenza d’appello, pag. 4). Il rigetto del ricorso giustifica la solidale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al condominio controricorrente la somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

FISH – Detrazioni fiscali: allerta per le persone con disabilità

“Ci inquieta e non poco l’intento governativo – che trapela da indiscrezioni giornalistiche – di intervenire sulle detrazioni fiscali degli italiani. L’intervento sulla cosiddetta erosione fiscale – ipotizzato ormai da anni – deve salvaguardare le persone con disabilità e le loro famiglie come pure le spese sanitarie e assistenziali che oggi rimangono in carico ai contribuenti. Ricordiamo che il 70 per cento delle famiglie con persone con disabilità o con persone anziane non autosufficienti non fruisce di alcun servizio pubblico e che la disabilità è uno dei primi determinanti dell’impoverimento.”
C’è la massima allerta nelle parole del Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap Vincenzo Falabella sulle indiscrezioni relative alla prossima legge di stabilità. Ridurre le detrazioni e le deduzioni fiscali significherebbe colpire molte delle spese sostenute direttamente per la disabilità: assistenza personale e badanti, spese farmaceutiche, ausili, assistenza sanitaria, veicoli adattati, cani guida, spese farmaceutiche, per tacere dell’esenzione dall’imposizione IRPEF sulle pensioni di invalidità civile.
“Secondo alcune riflessioni molto accademiche, queste detrazioni sarebbero usate impropriamente in quanto, secondo queste logiche, i bisogni di tipo assistenziale dovrebbe essere affrontati dal welfare e non da misure fiscali. Una considerazione che sarebbe corretta se non fosse che l’Italia per la disabilità spende pochissimo, soprattutto in termini di politiche e servizi inclusivi.”
Sarà anche questo uno dei temi al centro dell’incontro promosso da FISH Il nuovo paradigma della Convenzione ONU per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle discriminazioni delle persone con disabilità (Informazione, accertamento e accesso a benefici, prestazioni e servizi).
L’incontro si terrà a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Via Santa Maria in Via 37, mercoledì 16 settembre 2015 (dalle 9 alle 18).
Parteciperà il Ministro al Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti ma è stato invitato anche Yoram Gutgeld, consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il programma dell’evento è disponibile nel sito fishonlus.it

14 settembre 2015

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
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Incanto. Ricordi e ascolti delle grandi voci della lirica italiana

Incanto. Ricordi e ascolti delle grandi voci della lirica italiana.

Il Direttore dell’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi, dott. Massimo Pistacchi, è lieto di invitare la S.V. all’omaggio dedicato a Magda Oliviero, nell’ambito del ciclo “Incanto. Ricordi e ascolti delle grandi voci della lirica italiana”.
Giovedì 17 settembre 2015, ore 16.30: Magda Oliviero.
Introduce: Massimo Pistacchi.
Intervengono: Gloria D’Orazi, Elio Pandolfi, Daniele Rubboli, Sylvia Sass, Pino Strabioli.
Con la partecipazione di Umberto Broccoli.

Auditorium ICBSA – via Michelangelo Caetani, 32 – Roma
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Per informazione: Tel.:06684069/32/24. E-mail: ic-bsa@beniculturali.it

Centro di Documentazione Giuridica – Agevolazioni fiscali quando l’erede o il donatario è disabile, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.
Infatti anche se con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono state reintrodotte l’imposta sulle successioni e sulle donazioni se il beneficiario è una persona portatrice di handicap.
È noto che le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.
Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).
La normativa tributaria riconosce però un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, indipendentemente dal vincolo di parentela.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Le donazioni a favore di disabili
Anche se la donazione è “gratuita” non è comunque priva di costi, che variano a seconda del grado di parentela tra donatario e donante; sono infatti previste delle franchigie (soglie che se non superate non prevedono alcun costo) e aliquote diverse che rendono tassabili le parti donate che superano il loro valore.
La tassa è a carico del donatario, cioè di colui che riceve la donazione, e segue la tabella sulle successioni: 1. Moglie, figli e discendenti in linea retta: Aliquota 4% e franchigia sino a 1.000.000 euro 2. Fratelli e sorelle: Aliquota 6% franchigia 100.000 3. Parenti fino al 4°: Aliquota 6% senza franchigia 4. Tutti gli altri: Aliquota 8% senza franchigia.
Il trattamento fiscale delle donazioni dipende quindi dal rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario e dal valore della donazione.
Solo se la donazione è verso soggetti portatori di handicap, riconosciuti in base alla L. 104 del 1992, anche senza vincolo di parentela, la franchigia sale a 1.500.000 un milione e mezzo di euro al disotto della quale, in caso di prima casa, non sarà dovuta alcuna imposta di donazione e le imposte di trascrizione e catastali resteranno fisse a 168 euro. Nel caso di immobili diversi dalla prima casa invece l’imposta diventa proporzionale con una aliquota del 4%.

Paolo Colombo

Fish – Verso un nuovo paradigma: incontro a Roma sulla disabilità

“Pensare alle politiche di inclusione delle persone con disabilità, cercare alleanze basate sui diritti, sulla responsabilità, sulla concretezza, sulla sostenibilità senza attendere tempi generazionali. Questo è l’intento dell’incontro promosso da FISH per il 16 settembre.”
Così Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, presenta ufficialmente il programma dell’incontro Il nuovo paradigma della Convenzione ONU per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle discriminazioni delle persone con disabilità che si terrà a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Via Santa Maria in Via 37, mercoledì 16 settembre 2015 (dalle 9 alle 18).
“I tempi – anche politici – sono quelli giusti: la prossima legge di Stabilità è già in gestazione e non vorremmo si ripetessero i consueti meccanismi che ci vedono semplicemente contrastare misure vessatorie o che reiterano logiche vecchie e logore. Vogliamo che si gettino assieme le fondamenta di politiche e servizi radicalmente diversi da quelli che relegano la disabilità in una dimensione di sanitarizzazione, di segregazione, di assistenzialismo o come spesa da comprimere.”
L’incontro conta sulla collaborazione del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul contributo della Regione Lazio. È realizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS), che è ente accreditato per la formazione continua degli assistenti sociali. Sono stati, pertanto, richiesti al CROAS Lazio i crediti formativi (quattro crediti) per gli assistenti sociali.
All’incontro parteciperanno il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti e molti altri referenti istituzionali, associativi, sindacali, come riportato nel nutrito programma.
“Sarà anche l’occasione per presentare dati e proposte su cui stiamo lavorando da tempo. In particolare sulla profonda revisione dei percorsi di valutazione della disabilità e sui processi di inclusione vogliamo formulare delle ipotesi di radicale riforma su cui confrontarci con costruttività e realismo, ma anche con la determinazione che sia tempo di un cambio epocale.”
Per il limitato numero di posti e per motivi di sicurezza l’iscrizione è obbligatoria presso la Segreteria FISH (Tel. 06.78851262, email: presidenza@fishonlus.it).
Programma
Il nuovo paradigma della Convenzione ONU
per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle discriminazioni
delle persone con disabilità
Informazione, accertamento e accesso a benefici, prestazioni e servizi
16 settembre 2015
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sala Polifunzionale – Via Santa Maria in Via 37, Roma

9.00 – Saluti istituzionali del Capo Dipartimento per le Pari Opportunità, Ermenegilda Siniscalchi
9.30 – Introduzione del Presidente della FISH, Vincenzo Falabella
10.00 – Prima sessione – Tra Convenzione ONU e invalidità: stato dell’arte e prospettive
Modera: Alfredo Ferrante, Divisione Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone
non autosufficienti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Presentazione e analisi dei dati di HandyLex.org – Carlo Giacobini, Direttore di HandyLex.org
Accertamento e Convenzione ONU – Giampiero Griffo, Forum Europeo sulle Disabilità
Le analisi dell’Osservatorio sulla Convenzione ONU – Carlo Francescutti, coordinatore del
Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio Nazionale Disabilità
Franca Biondelli, Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11.30 – Tavola rotonda – La sostenibilità delle nuove prospettive
Modera: Donata Vivanti, Vicepresidente FISH
Roberto Speziale, Vicepresidente FISH
Raffaele Tangorra, Direttore Generale delle politiche sociali del Ministero del Lavoro
Marco Ghersevich, Direttore Centrale Assistenza ed Invalidità Civile INPS
Giovanna Boda, Direttore Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la
comunicazione del Ministero dell’Istruzione
Marco De Giorgi, Direttore Generale UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)
13.00 – Pausa
Con il contributo di Con la collaborazione di
14.00 – Ripresa lavori
14.30 – Terza sessione – Le nuove prospettive tra diritti fondamentali e revisione della spesa
Modera: Mario Alberto Battaglia, Vicepresidente FISH e direttore AISM
Vincenzo Falabella, Presidente FISH
Maurizio Bernava, Segretario Confederale CISL
Nina Daita, Responsabile Ufficio Politiche Disabilità della CGIL
Enrico Troiani, Componente Segreteria Nazionale UIL, Politiche del Sociale e Sostenibilità
Franco Bettoni, Presidente FAND
Pietro Vittorio Barbieri, Portavoce del Forum Terzo Settore
Rita Visini, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dibattito
16.30 – Conclusioni di Vincenzo Falabella, Presidente FISH
È stato invitato Yoram Gutgeld, deputato e consigliere economico del Presidente del Consiglio,
Matteo Renzi
Crediti formativi
L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS), che
è ente accreditato per la formazione continua degli assistenti sociali. Sono stati, pertanto, richiesti al
CROAS Lazio i crediti formativi (quattro crediti) per gli assistenti sociali.
L’evento sarà sottotitolato.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
presso la Segreteria FISH (Tel. 06.78851262, email: presidenza@fishonlus.it

Centro di Documentazione Giuridica – Il contrassegno europeo sarà disponibile dal 15 settembre 2015, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

A partire dal prossimo 15 settembre sarà a disposizione, anche in Italia, il nuovo “tagliando europeo”. Esso sarà di colore azzurro e sostituirà quello vecchio di colore arancione.
Il contrassegno europeo è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998, alla quale anche il nostro paese si è adeguato con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012. che ha modificato anche gli articoli di riferimento del nostro C.d.S.
Il nuovo pass consentirà a un disabile italiano, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili anche negli altri paesi dell’Ue in cui si sposta. Esso sarà plastificato e presenterà il simbolo internazionale di accessibilità bianco su fondo blu; inoltre per la prima volta, saranno inserite, sul suo retro per tutelarne la privacy, anche le foto e le firme degli aventi diritto.
La sua validità sarà quinquennale, a meno che non sia a tempo determinato per invalidità temporanea del richiedente e dovrà essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli.
Il nuovo contrassegno europeo di parcheggio per disabili, azzurro, così come quello italiano (arancione) prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione
Esso faciliterà notevolmente la libera circolazione e l’autonomia dei disabili nell’Unione Europea e consentirà alle persone con deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti di poter parcheggiare la propria automobile in appositi spazi dedicati ai disabili e di accedere a zone della città europee generalmente vietate al traffico.

Paolo Colombo

Irifor – Irifor del Trentino. Newsletter settembre 2015

Inizia l’avventura del Servizio Civile!
Il primo settembre inizia l’avventura del Servizio Civile Universale Provinciale per tre giovani che per nove mesi saranno all’interno della Cooperativa IRIFOR per portare il loro prezioso contributo e per vivere un’esperienza arricchente.
Il sette settembre si aggiungono altri quattro giovani del Servizio Civile Nazionale, che per un intero anno saranno co-protagonisti nelle attività e nei servizi di IRIFOR.

Metti in campo gli altri sensi 2015
È tornata anche nell’estate 2015 la campagna di sensibilizzazione “Metti in campo gli altri sensi”
La campagna di sensibilizzazione a bordo di “Dark on the Road”, la roulotte adibita a bar al buio itinerante, ha coinvolto quest’estate tre compagini calcistiche durante il loro ritiro in Val Rendena: UC Sampdoria, Trapani Calcio e Al-Arabi Sports Club (Qatar).

La prevenzione continua!
Anche l’autunno 2015 vedrà proseguire la preziosa collaborazione di IRIFOR con i Lions Clubs del Distretto 108Ta1 per le campagne di prevenzione alle principali malattie visive.
A bordo dell’Unità Mobile Oftalmica della Cooperativa si alterneranno medici oculisti Lions e ortottisti di IRIFOR per screening visivi gratuiti rivolti a tutta la popolazione.

Fish – Dai decreti sul jobs act positive novità per le persone con disabilità

Un plauso all’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri dei decreti attuativi del Jobs Act. Le attese disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità si avviano quindi verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
È un traguardo importante in funzione dell’aggiornamento di norme ormai datate e di adeguamento dei servizi di mediazione e di supporto all’inclusione lavorativa. Ma è anche un punto di partenza che prevede la determinante ulteriore regolamentazione e riorganizzazione dei servizi per l’impiego, un cambio di passo per tutti gli attori coinvolti.
Apprezzabile lo sforzo del Governo – in particolare del Ministero del Lavoro – nell’ascoltare in sede di redazione e, successivamente, di fare sintesi delle osservazioni, diverse e complementari, giunte dalle Commissioni parlamentari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni delle persone con disabilità che restituiscono un valore aggiunto alla norma.
Il testo che ne esce contiene anche alcune novità sulla chiamata nominativa (possibile solo con la mediazione dei servizi) e sul ruolo dei Comitati tecnici inizialmente soppressi, ma è comunque l’impianto complessivo, condiviso fin dall’esordio, ad essere confermato. È mirato a evitare le elusioni, a favorire l’ingresso e la permanenza al lavoro, a potenziare il ruolo di mediazione dei servizi, a garantire una più forte attenzione alle disabilità con maggiori compromissioni funzionali, in particolare di natura intellettiva e psichica, a prevedere un rafforzamento degli incentivi alle aziende.
Va ripetuto: la normativa vigente aveva necessità di una “manutenzione straordinaria”: lo dicono i numeri e centinaia di migliaia di storie di vita, lo evidenzia il tasso di inoccupazione fra le persone con disabilità, la percentuale di “uscite” dal mondo del lavoro, i tassi di scopertura delle aliquote di riserva…
Siamo orgogliosi di aver partecipato produttivamente a questo percorso assieme ad altri anche se da angoli prospettici diversi. Il dialogo e il confronto – quando sono qualificati, volti al bene comune e concentrati sui contenuti reali – possono sortire esiti molto positivi.
A partire da questa consapevolezza, continueremo a incalzare il Governo, nei nostri diversi ruoli di rappresentanza, per l’attuazione di politiche attive che garantiscano l’innalzamento costante della soglia dei diritti per i lavoratori, proprio a partire dalle persone con disabilità. Prossima tappa: la definizione condivisa delle nuove Linee Guida per il collocamento mirato, previste proprio dal Decreto appena approvato, con una prioritaria attenzione alla tutela delle persone con più gravi disabilità ancora troppo spesso discriminate nell’inclusione lavorativa.
Questi sono i nostri prossimi obiettivi che, nella concretezza, consentiranno di misurare i passi in avanti del lungo cammino per una effettiva e completa realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Questa dichiarazione è condivisa e sottoscritta da
Maurizio Bernava (Segretario Confederale CISL)
Vincenzo Falabella (Presidente FISH)
Mario Barbuto (Presidente UICI)

Il Museo Omero crocevia di culture

Ancona – Un gruppo di giapponesi della comitiva ”I.A.M.G. Inclusive access to musem and galleries” e oltre 100 esperantisti provenienti da 20 Paesi diversi fra cui Cuba, Brasile e Russia hanno visitato negli ultimi giorni il Museo Tattile Statale Omero e la mostra Il Rinascimento oltre l’immagine.
Un transito di culture diverse alla Mole Vanvitelliana, persone arrivate nel capoluogo dorico per apprezzare i capolavori della scultura occidentale attraverso un inedito approccio tattile.
Il team di giapponesi, guidato HANZAWA Kozue e composto anche da non vedenti, ha approfondito nell’arco di 3 giorni (22 -24 agosto) la conoscenza della collezione e dei servizi educativi correlati; il folto gruppo di esperantisti, fra cui 30 non vedenti, partecipanti all’82° Congresso nazionale esperantisti (San Benedetto del Tronto, 22-29 agosto) è stato accompagnato da Aldo Grassini e Daniela Bottegoni, fondatori del Museo Omero e da sempre appassionati esperantisti.

Il Museo Omero si conferma un museo oltre le barriere e i confini, sensoriali, culturali e linguistici.

omero-esperantisti

Sensi d’Estate 2015 – Cantanapoli

Arie d’opera e canzoni d’autore
Mercoledì 12 Agosto 2015 ore 21,30
Mole Vanvitelliana, Ancona
Ingresso libero

ANCONA – Mercoledì 12 Agosto, ore 21,30, proseguono gli appuntamenti di Sensi d’Estate, la rassegna culturale estiva del Museo Tattile Statale Omero.
Amici della lirica “Franco Corelli” di Ancona e Associazione “Sineforma presentano sul palco della Mole Vanvitelliana uno spettacolo che omaggia gli autori più significativi della “Scuola Musicale Napoletana”, a partire dall’opera comica del XVIII con Giovan Battista Pergolesi e Alessandro Scarlatti per proseguire con arie d’opera tra 800 e 900 di Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini e Ruggero Leonacavallo. A dar voce a questi autori la soprano Lucia Eusebi e il tenore Alessandro Moccia accompagnati dall’ensemble musicale “Sineforma” composto da Michele Scipioni al clarinetto, Simone Grizi al violino e fisarmonica, Adriano Taborro al mandolino e Meri Piersanti al pianoforte. Nella seconda parte dello spettacolo verrà messa in scena la più profonda cultura meridionale, nelle sue melodie più autentiche, nella sua identità più vera, come le “colascionate”, le tarantelle, le serenate ripercorrendo oltre un secolo di storia della canzone classica napoletana. Infine, i grandi successi internazionali del 900 – I’ te vurria vasà, Tu ca nun chiagne, Tammurriata Nera – quando Napoli si consacrò come capitale musicale e canora della cultura meridionale grazie ad autori ormai diventati miti come Bovio, Murolo e Lama.
L’ingresso allo spettacolo è libero, i posti sono limitati, si accettano prenotazioni solo per persone con disabilità. Durante la serata saranno aperti e visitabili il Museo Tattile Statale Omero e le mostre correlate “Frammenti d’umanità – Giuliano Vangi e i giovani artisti” (ingresso libero) e “Il Rinascimento oltre l’immagine” (ingresso ridottissimo per gli spettatori di Sensi d’estate).
La rassegna è organizzata dal Museo Tattile Statale Omero, in collaborazione con il Comune di Ancona – Amo La Mole, con l’Associazione Per il Museo Tattile Statale Omero Onlus, il Servizio Civile Regionale e Garanzia Giovani. Ogni serata il pubblico potrà sostenere con una donazione le attività dell’Associazione Per il Museo Tattile Statale Omero Onlus. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al teatro Sperimentale di Ancona.
Info: Museo Tattile Statale Omero, Tel. +39 071.2811935, Email info@museoomero.it, sito web: www.museoomero.it, social network: facebook Museo Tattile Statale Omero, twitter @MuseoOmero.