Il diritto di voto delle persone con disabilità e l’accessibilità dei seggi elettorali

Nel prossimo mese di ottobre molti cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale della propria città. Pertanto ne approfittiamo per fare un po’ di chiarezza in ordine alle norme che agevolano l’esercizio del voto delle persone con disabilità.

Il diritto di voto è riconosciuto dall’art. 48 della Costituzione Italiana ed è qualificato come personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.

Esistono precise indicazioni normative per favorire l’esercizio del diritto di voto da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni vigenti forniscono indicazioni circa l’accessibilità dei seggi elettorali. In particolare, gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale. Inoltre almeno una cabina elettorale deve avere i seguenti requisiti: accessibilità alle carrozzelle; lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura; piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri; identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica.

Qualora la propria sezione elettorale sia inaccessibile, il disabile con ridotte o impedite capacità motorie può votare presso un’altra sezione, del proprio comune priva di barriere architettoniche. Tuttavia, nei comuni ripartiti in più collegi o in occasione dell’elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere al medesimo collegio o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore stesso è iscritto.

In applicazione a quanto previsto dal DPR n. 361/1957, sono da considerarsi “elettori fisicamente impediti”, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”. Pertanto solo le persone con tali disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La legge n. 17/2003 ha precisato che non è necessario che l’elettore accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell’assistito. L’unico requisito richiesto per l’accompagnatore dell’elettore disabile è quello dell’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.

Nel caso in cui la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere presentato uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’Azienda sanitaria locale. Tale documento deve precisare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore. Questi certificati devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Nel caso dell’elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, anche il libretto di pensione o il certificato di invalidità dal quale si può evincere la condizione di cecità.

Su richiesta dell’elettore disabile, corredata da idonea documentazione, l’annotazione  del  diritto al voto assistito può essere  inserita direttamente nella tessera elettorale personale, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante  apposizione  di  un  corrispondente simbolo o codice (AVD),  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore viene apposta un’apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

L’art.29 della legge 104/1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

La Legge n. 22/2006, successivamente modificata dalla Legge n. 46/2009, ha previsto anche la possibilità del voto a domicilio per alcune categorie di persone affette da grave disabilità. In particolare, possono votare al proprio domicilio: gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto previsti dall’art. 29 della legge n. 104/1992, cioè siano “intrasportabili”; gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

A tal proposito si sottolinea che, in nessuna norma che disciplina il voto dei disabili, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge n. 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce esclusivamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.

Per avvalersi della facoltà del voto a domicilio, l’elettore deve preventivamente richiedere all’azienda sanitaria locale apposita certificazione che attesti la grave infermità (dipendenza da apparecchiature elettromedicali o “intrasportabilità”). Tale certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. Successivamente l’elettore deve presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso la propria abitazione e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, nonchè la certificazione rilasciata dal medico incaricato dall’ASL. La domanda del voto a domicilio va presentata al sindaco del proprio comune in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Alle operazioni presenzia uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, accompagnato dal segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.

A norma della Legge n. 22/2006, la facoltà del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei Presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei Sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio per cui è elettore.

Avv. Franco Lepore

Pubblicato il 09/09/2021

L’avventura di Matilde Lauria a Tokyo 2020

Autore: Vincenzo Massa

La judoka napoletana è sordocieca ed è l’unica della sua categoria ai Giochi paralimpici a gareggiare con le due disabilità

Una donna coraggiosa, sempre pronta a mettersi in gioco e farsi esempio per i tanti giovani con disabilità che non credono nelle loro capacità e potenzialità o che non hanno possibilità di fare attività sportiva.

Matilde, napoletana, 56 anni, è ipovedente dalla nascita. A 26 anni le hanno diagnosticato una degenerazione genetica dei nervi ottici. A 31 anni ha perso l’uso dell’occhio destro, qualche anno dopo il sinistro percepisce solo luce. Mamma di tre figli è entrata da soli 6 anni a far parte del circuito internazionale del judo aderendo alla Fispic (Federazione italiana sport paralimpici per ciechi e ipovedenti), arriva a questo appuntamento 19esima del ranking, la seconda nella categoria B1, cioè «un’atleta che non percepisce la luce in nessuno dei due occhi o che la percepisce ma non è in grado di riconoscere la forma di una mano», secondo l’International Sport Blind Association.

Unica atleta con doppia disabilità a gareggiare a Tokyo per lei questa partecipazione va ben oltre il risultato e speriamo che il suo monito svegli le coscienze di tanti e la voglia delle persone con disabilità di rivendicare il diritto alla pratica dello sport. Le parole dell’atleta stessa ci sembrano molto più pregnanti di qualsiasi commento «Ci sono tanti ragazzi e ragazze ciechi, sordi o con altre disabilità, a cui nessuno ha mai detto che possono essere bravi in uno sport: sono alle paralimpiadi per dimostrare che anche con delle disabilità si possono fare grandi cose».

La delegazione azzurra di judo è molto ristretta, le atlete sono solo due: con Matilde Lauria c’è solo Carolina Costa, e saranno accompagnate a Tokyo da un gruppetto della federazione. Non è possibile, per motivi sanitari, portare familiari o altre persone, proprio come alle Olimpiadi.

Complimenti Matilde perché il tuo cuore, la tua passione, il tuo altruismo sono doni preziosi che al tuo rientro dovremo festeggiare per questo grande sogno che stai regalando a tutti noi.

Vincenzo Massa

Pubblicato il 25/08/2021.

Varese – Luino, caso dipendenti disabili in Comune

“Adempiere in modo celere per evitare discriminazioni”

Sul caso, denunciato dal consigliere Artoni, al quale ha risposto la vicesindaca Sonnessa, interviene la sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Fonte: Luinonotizie.it del 20/08/2021

La scorsa settimana il consigliere comunale Furio Artoni aveva denunciato il caso riguardante una “Mancata tutela di dipendenti con disabilità da parte dell’amministrazione comunale”, al quale aveva risposto direttamente la vicesindaca Antonella Sonnessa, con delega al Personale, che aveva rimandato al mittente le critiche, rispondendo che “La tutela dei più deboli è impegno quotidiano” della giunta guidata da Enrico Bianchi.

A sua volta, però, l’avvocato Artoni e capogruppo di minoranza di “Azione Civica per Luino e frazioni” aveva controreplicato ulteriormente, chiedendo all’amministrazione un “intervento in modo chiaro, pubblico e trasparente”. Oggi, però, a prendere parola è il presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus, Sezione Territoriale di Varese, il professor Pier Carlo Cremona.

“Lo Stato Italiano ha affidato ad U.I.C.I. la rappresentanza e la tutela degli interessi di coloro che hanno perso la vista o hanno patologie visive invalidanti – ha esordito il professor Cremona -. Avendo appreso dagli articoli pubblicati su questo giornale negli scorsi giorni che la disabilità visiva e la relativa integrazione lavorativa sono divenute oggetto di dibattito politico e amministrativo, ho ritenuto moralmente doveroso chiarire ai cittadini di Luino la suddetta questione dal nostro punto di vista. Nel merito ci limiteremo a rilevare i soli fatti e non le parole o le promesse perché i fatti sono quelli che dimostrano l’adempimento o meno da parte degli Enti e delle Autorità preposte al rispetto delle leggi”.

“Un fatto che tutti possono appurare è la presenza di un problema non risolto all’interno del Comune di Luino, altrimenti non sarebbe argomento di discussione politica in cui non vogliamo entrare – continua il presidente -. Il nostro atteggiamento è quello del buon padre di famiglia e, dunque, abbiamo messo gratuitamente le nostre capacità e competenze a completa disposizione della passata amministrazione comunale di Luino, circa 3 anni fa“.

“Abbiamo cercato un dialogo anche con la nuova amministrazione – prosegue ancora Cremona -, in vista della possibilità di attivare e condividere percorsi mirati ad implementare e riconsolidare le competenze del nostro assistito, che nel frattempo si è mosso autonomamente con grande solerzia ed efficienza. Negli ultimi contatti telefonici intercorsi con i dirigenti politici ed amministrativi del Comune di Luino, è stata rilevata una certa difficoltà nella comunicazione interna che, purtroppo non ha aiutato la situazione“.

“In ogni caso è possibile affermare che se si avesse l’ardire di mettere alla prova il nostro assistito per un tempo determinato in un altro ruolo, vista la grande esperienza lavorativa maturata proprio all’interno di tale Comune, si potrebbe rimanere positivamente impressionati nel constatare che anche noi sappiamo ‘fare’ come i normodotati, ovviamente in modo differente e con tempi diversi, ma con risultati ottimi. Dateci la possibilità di dimostrarvi ciò che sappiamo fare e permetteteci di aiutarvi”, continua ancora il presidente U.I.C.I..

“La nostra attività comporta una costante azione di supporto e segnalazione delle soluzioni possibili nel solco della vigente normativa che offre anche un sostegno economico all’implementazione hardware software che rendono le postazioni di lavoro accessibili. Collaboriamo periodicamente con aziende ed enti pubblici al fine di fornire assistenza ai loro dipendenti con problemi di vista”, afferma ulteriormente.

“Alla luce delle considerazioni esposte, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sezione di Varese invita a garantire la piena accessibilità delle postazioni di lavoro in modo da permettere a coloro che sono portatori di disabilità visiva di lavorare in modo integrato nel proprio posto di lavoro per poter dare l’apporto di cui sono capaci. Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso l’adozione di ausili idonei e regolarmente funzionanti che devono essere predisposti dal datore di lavoro per consentire una postazione idonea alle caratteristiche fisiche dei lavoratori con una disabilità visiva. Pertanto invitiamo coloro che devono provvedere in tal senso ad adempiere in modo celere e adeguato, evitando discriminazioni o inerzia”, conclude il professor Pier Carlo Cremona, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus, Sezione Territoriale di Varese.

Link all’articolo ufficiale: https://www.luinonotizie.it/2021/08/20/luino-caso-dipendenti-disabili-in-comune-adempiere-in-modo-celere-per-evitare-discriminazioni/339791

Pubblicato il 25/08/2021.

Dimmi da dove parti e ti dirò se arrivi!

Autore: Antonio Quatraro

Ho scritto queste righe sotto l’influenza del caldo agostano, ma anche sollecitato dal breve scambio di idee con alcuni amici del nostro Consiglio Nazionale, per alleviare gli effetti della calura agostana.

Cambiare il punto di partenza

È più che comprensibile che chiunque, volendo essere di aiuto alle persone con disabilità, ponga al centro della sua attenzione queste persone, considerandoli sia come individui, sia come gruppi, sia infine nelle varie relazioni interpersonali e con l’ambiente circostante. Così, nel tempo, pensatori, amministratori, filantropi, e gli stessi diretti interessati, hanno studiato le conseguenze derivanti dalla presenza di una disabilità, cercando e ponendo in essere le soluzioni più adatte, in armonia con lo spirito dei tempi e con i valori di volta in volta preminenti.

Così è stato storicamente ed i risultati, per quanto disomogenei e contraddittori, sono sotto gli occhi di tutti.

Però proprio lo studio di queste problematiche ha prodotto una visione più ampia del problema, sintetizzabile nei principi ispiratori di due documenti fondamentali: la convenzione ONU sulle persone con disabilità e la classificazione internazionale del funzionamento (ICF).

Andiamo per ordine:

a) La convenzione ONU si ispira ad alcuni principi fondamentali: “niente su di noi senza di noi”, “non lasciare indietro nessuno”, non discriminazione, promuovere tutte le potenzialità presenti in qualunque persona, ivi comprese le persone con disabilità. La convenzione ONU è l’ultimo risultato di una evoluzione che trova le sue radici nella concezione cristiana del valore della persona e della solidarietà, in opposizione con la distinzione fra liberi e schiavi e con la logica dell'”occhio per occhio”.

b) La classificazione internazionale delle funzioni (ICF) si pone in palese discontinuità con l’idea di classificare le persone in base a ciò che manca, mettendo al centro invece ciò che resta. In questo senso ritroviamo il concetto illuminista della educabilità di qualsiasi persona, in quanto essere umano. Questo dovrebbe aiutarci a cambiare la maniera di considerare i nostri compagni pluriminorati, e a porci il problema di come adeguare i servizi a loro rivolti, primo fra tutti la scuola, in modo tale che anche per loro vi sia un intervento educativo che valorizzi le potenzialità, che vanno ricercate giorno dopo giorno.

Deficit e handicap.

La convenzione ONU e la stessa ICF distinguono deficit e handicap, che non sono affatto la stessa cosa.

Infatti, Deficit indica che qualcosa fa difetto (deficere); nessuno si sogna di lamentarsi perché non abbiamo le ali, eppure aver le ali in sé non sarebbe una cattiva idea, però non sentiamo mai dire “i disabili del volo”, perché le ali non fanno parte del corredo della specie umana; mentre una statura troppo inferiore alla media, o anche troppo superiore, una funzionalità compromessa di parti importanti del nostro corpo (gli arti, o qualche organo di senso ecc.), sono considerati come deficit.

Lo svantaggio invece esprime una inferiorità occasionale o permanente. La parola è di origine inglese: hand in cap (che letteralmente significa “mano nel berretto”); noi potremmo dire “l’asso nella manica” o “il coniglio nel cappello”. Si trattava di un gioco d’azzardo diffuso nel Seicento. Il gioco si basava sul baratto o scambio tra due giocatori di due oggetti di diverso valore; il giocatore che offriva l’oggetto che valeva meno doveva aggiungere a questo la somma di denaro necessaria (nascosta nel cappello naturalmente), per arrivare al valore dell’altro oggetto, così che lo scambio potesse avvenire alla pari. Handicap quindi indica lo svantaggio che viene attribuito in una gara al concorrente che ha maggiori possibilità di successo, per dare a tutti quelli che gareggiano la stessa probabilità di vincere. In questo modo il risultato della gara non è già scontato in partenza.

La convenzione ONU definisce l’handicap, ovvero lo svantaggio, come il risultato di una particolare relazione fra l’individuo e l’ambiente, il che implica la possibilità di ridurre, eliminare o addirittura rovesciare lo svantaggio stesso, o modificando le condizioni individuali (protesi, educazione, interventi economici risarcitori), oppure, e qui è la novità, modificando l’ambiente. E cosa intendiamo con il termine “ambiente”? Intendiamo tutto ciò che circonda la persona, quindi innanzitutto gli altri, le relazioni umane, le forme di comunicazione interpersonale, ma anche gli spazi fisici, gli strumenti che servono per svolgere i compiti legati alla vita quotidiana – esempio: arredi personali e arredi comunitari, elettrodomestici, strumenti di lavoro,), i servizi, ecc. Quindi il deficit permane, ma si riducono le conseguenze negative.

In quanto tale quindi, lo svantaggio può essere modificato nel tempo, in vari modi: il concorrente svantaggiato può attivare strategie di ricupero basate su qualche trovata d’ingegno o sul miglioramento del terreno di gioco, o dello strumento necessario per gareggiare; insomma, mentre il deficit è una condizione permanente, l’handicap è una condizione variabile, in base ai meccanismi compensativi naturali (vedi gli studi nel campo delle neuroscienze), alla educazione ricevuta, alla conformazione dell’ambiente fisico, umano, tecnologico, ecc.

Sulla base di queste considerazioni, venendo all’argomento che ci riguarda in questo momento, ossia la proposta di legge sulle persone con disabilità, proviamo anche noi a mettere al centro non le disabilità, ma le cause che creano o aumentano lo svantaggio e/o le discriminazioni. Come dire: invece di acquistare tanti depuratori quante sono le famiglie, proviamo a distribuire acqua potabile.

Una buona maniera per evitare discriminazioni è non crearne di nuove e, dove è possibile, consiste nel ridure o rimuovere quelle esistenti.

In questo ci può aiutare il lavoro degli ultimi 50 anni in vari settori: l’educazione, le opportunità lavorative, la riduzione delle barriere architettoniche e sensoriali, la consapevolezza che una società più accogliente e più confortevole per noi è anche più competitiva, oltre che più umana e più solidale, e soprattutto, se gli adattamenti che ci riguardano non creano disagio ad altre categorie di utenti, è una società più comoda per tutti e non solo per noi.

La storia delle invenzioni umane è ricca di episodi che dimostrano come una soluzione pensata per una categoria di persone svantaggiate, si è rivelata utilissima per tutti. Antonio Meucci ebbe l’idea del telefono perché sua moglie aveva un importante deficit uditivo; eppure i sordi sono quelli che usano il telefono meno di tutti. La prima macchina dattilografica fu ideata dal tipografo veneziano Francesco Rampazetto (secolo XVI), che voleva consentire ai ciechi di comunicare fra loro e con gli altri, mediante un marchingegno provvisto di tasti che produceva caratteri comuni incisi.

Allora possiamo valorizzare alcune idee che sono state le nostre bandiere:

1. la progettazione pluriesigenziale, almeno dei prodotti, delle tecnologie e dei servizi che ricevono finanziamenti pubblici, oppure che sono sottoposti alla approvazione e/o omologazione di Autorità pubbliche, nazionali e/o europee.

Fin dagli anni ‘2000 infatti si è venuto affermando il concetto di “design for all”, ossia progettazione per tutti, sempre nella misura del possibile.

Proviamo a pensare a quanti problemi potrebbero trovare soluzioni accettabili senza penalizzare questo o quel gruppo di utenti. Tali soluzioni peraltro renderebbero più confortevoli spazi e servizi, costituendo inoltre un fattore di competitività (es. turismo accessibile); ma soprattutto aumenterebbero il confort ambientale, renderebbero realmente esercitabile il diritto alle autonomie ad alla libera scelta. Ridurrebbero il bisogno di aiuti esterni e in molti casi le risorse finanziarie che tali aiuti spesso richiedono. In altre parole, favorire le autonomie e la “vita indipendente”, può diventare un risparmio per la collettività, oltre che avvicinare i cittadini alle Istituzioni.

Alcuni esempi:

cartelli stradali di forma arrotondata, ben visibili anche per pedoni ipovedenti (brevettati ma mai adottati dai Comuni);

orari di mezzi pubblici, insegne pubbliche, numeri civici, segnalazioni di pubblica utilità ad elevata leggibilità per persone ipovedenti e facilmente rilevabili grazie a sistemi quali letismart.

Standard costruttivi per veicoli elettrici (inclusi monopattini) che tengano conto di utenti con disabilità visive;

software per i rapporti con la P A e per ogni altro servizio rivolto alla generalità dei cittadini (comunicazione e informazione, turismo e spettacolo (quindi anche audiodescrizioni), commercio elettronico, per usi professionali (registri per gli insegnanti, cartelle sanitarie per i professionisti con disabilità visiva. finirla una volta per tutte con il vezzo di scrivere leggi e linee guida per poi incorniciarle e perfezionarle senza mai darsi la pena di applicarle e di farle applicare. Un paese si può considerare civile non quando ha oltre 700 mila leggi, ma quando applica quelle poche che sono necessarie.

porre rimedio poi istituendo un ministero apposito è come spegnere l’incendio andando sul posto con un cero acceso al santo protettore del fuoco.

Veniamo dunque al testo della bozza di proposta.

Per fortuna si tratta solo di una bozza, però, se il buon giorno si vede dal mattino ….

La Legge contiene una ottima analisi delle norme vigenti e una prospettiva a dir poco lusinghiera. Ad essere pignoli si può notare qualche frettolosità, nel fare copia e incolla. “convenciòn” per indicare la convenzione ONU; qualche concordanza da rivedere, ma la svista che dà davvero all’occhio (sit venia verbis), è l’ultima riga, dove si trova una perla di saggezza nell’amministrare le risorse pubbliche. Infatti, la rivoluzione che si propone è davvero epocale, perché … udite udite! è gratis, ossia non costa nulla alla pubblica amministrazione.

Gli estensori forse erano un po’ distratti, o hanno scritto questa bozza prima che si cominciasse a parlare del fondo europeo per le riforme.

Però c’è tempo per emendare!

E questo sarà uno dei nostri compiti per l’immediato futuro.

Antonio Quatraro

Pubblicato il 24/08/2021

Brescia – Prima della scuola aiuti per poter vedere meglio

In via Tridentina

Fonte: Giornale di Brescia, del 13 Maggio 2021

“Sono stata all’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Brescia dove ho visitato il Servizio di intervento precoce Irifor nato per promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità complesse. Ringrazio il direttore Nicola Stilla, gli operatori e le famiglie per l’importante lavoro volto ad accrescere e valorizzare le capacità dei ragazzi con disabilità”.

Con questo post su Facebook il ministro per la Disabilità Erika Stefani sintetizza l’incontro che ha avuto ieri, insieme all’assessore regionale alla disabilità Alessandra Locatelli, nella sede di via Tridentina. In particolare, appunto, un servizio che si svolge nella sede dell’Unione in collaborazione con l’Associazione “Nati per vivere”.

Ad accogliere Stefani e Locatelli, oltre a Stilla, anche la presidente territoriale Uici di Brescia Sandra Inverardi e la presidente di “Nati per Vivere”, Flora Di Flora.

Il servizio di intervento precoce è un percorso terapeutico e riabilitativo che ogni anno coinvolge circa 80 famiglie del territorio lombardo tra i mesi di ottobre e giugno.

“Non si tratta – ha spiegato la presidente Inverardi illustrandolo – di un servizio di tipo medico-sanitario, né vuole sostituirsi a quelli già presenti sul territorio. Intervento precoce si occupa della riabilitazione funzionale dei piccoli con disabilità visiva coinvolgendo un’équipe formata a molti specialisti. Per raggiungere gli obiettivi è fondamentale, tuttavia, il coinvolgimento diretto e personale dei genitori, educatori, e professionisti in un ambiente ludico. Il gioco, infatti, è la miglior proposta che si possa fare ad un bambino, uno strumento abilitativo di fondamentale importanza”.

Pubblicato il 18/05/2021.

Novità in materia di invalidità

Autore: Mario Barbuto

Pubblicazione del Decreto Ministeriale in materia di IVA ridotta al 4 percento per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici e nuove disposizioni INPS nei confronti degli assenti a visita di revisione.

Care amiche, cari amici,

in breve le ultime novità in materia di invalidità, contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021, n. 10.

L’art. 29 bis del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ha introdotto, nei confronti delle persone con disabilità, nuove misure di accesso alle agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici di comune reperibilità; rinviava, però, a un apposito decreto ministeriale, per individuarne le modalità operative, al fine di superare quelle attualmente in vigore, disciplinate dal DM del 14 marzo 1998, secondo cui, per ottenere l’IVA agevolata al 4 percento, era richiesto, unitamente al verbale di riconoscimento della disabilità, una “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione (…) [motoria, visiva, uditiva o del linguaggio]”.

A questo scopo, il DM del 7 aprile 2021, entrato in vigore lo scorso 4 maggio, prevede all’art. 1, lett. a) che “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producano copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”.

Detto Decreto stabilisce, in particolare, che i verbali collegiali INPS dovranno riportare, oltre alle voci relative al contrassegno disabili e alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA al 4 percento e detrazione IRPEF al 19 percento), anche una ulteriore voce, che faccia esclusivo riferimento al diritto alle agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici, volti all’autonomia e all’autosufficienza. Conseguentemente, se prima spettava al medico specialista della azienda sanitaria locale il compito di certificare il collegamento funzionale fra prodotto e disabilità, ora tale incombenza spetterà alle Commissioni di accertamento ASL/INPS.

Sul punto, siamo ancora in attesa delle istruzioni operative dell’INPS che – con apposito messaggio – avrà modo di chiarire meglio le modalità applicative e la corrispondente dicitura, che verrà riportata a verbale. Tali novità, che dovranno essere inserite nella procedura informatica dell’INPS utilizzata anche dalle Commissioni ASL, richiederanno tempi, che non si prospettano brevi. 

A ogni modo, per fugare alcune perplessità, precisiamo quanto segue:

  1. nel caso in cui il verbale non riporti la corrispondente voce relativa alle agevolazioni IVA sui sussidi tecnici ed informatici (condizione riferita a tutti i verbali attualmente in vigore), la prescrizione autorizzativa potrà essere rilasciata direttamente dal medico curante, senza più l’obbligo di rivolgersi a un medico specialista della ASL. Viene, infatti, previsto alla lett. b) dell’art. 1 che: “I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente (…) sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale”.
  2. Il suddetto DM non interessa gli ausili, le protesi e le ortesi riportati all’interno del Nomenclatore tariffario che restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per i quali valgono le consuete modalità.

INPS, messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021.

A decorrere dal 6 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove istruzioni operative per le visite di revisione, in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari.

L’INPS, a cui è demandata la competenza nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ha previsto che l’assenza a visita di revisione alla prima chiamata determinerà la sospensione provvisoria della prestazione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di mancata presentazione a visita; ciò, in ogni caso, “a prescindere dall’esito della comunicazione postale

Sul punto, potrebbero profilarsi gli estremi di un eccesso di potere decisionale, da parte dell’Istituto), oltre che una miriade di ricorsi da parte degli interessati.

Con apposita lettera abbiamo già segnalato al Ministro alle disabilità Erika Stefani la problematica, richiedendo l’applicazione corretta e legittima delle norme in vigore che prevedono la eventuale revoca della prestazione soltanto al termine del processo di revisione.

Il messaggio INPS del 6 maggio 2021, purtroppo,  supera, infatti, le precedenti indicazioni del messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, secondo cui, invece, l’esito della spedizione della convocazione alla visita di revisione risultava rilevante; tant’è che l’Istituto di previdenza procedeva, ricorrendone le condizioni giustificative, a una seconda convocazione.

Secondo le nuove disposizioni, invece, l’interessato sottoposto a revisione, impossibilitato a presenziare alla prima chiamata a visita collegiale, avrà 90 giorni di tempo per fornire alla Sede INPS di riferimento una idonea giustificazione di naturaamministrativa o sanitaria che verrà valutata senza che siano stati definiti e chiariti i criteri della “idoneità” della giustificazione stessa, lasciando quindi intravedere situazioni di ampia discrezionalità.

Infatti, solo se il motivo dell’assenza sarà ritenuto fondato da INPS, verrà disposta una seconda convocazione a visita collegiale, altrimenti l’Istituto procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità, a decorrere dalla data di revisione.

In buona sostanza, la revoca definitiva delle prestazioni Cat. INVCIV avverrà nelle seguenti ipotesi:

  • mancato invio della giustificazione dell’assenza entro la scadenza dei 90 giorni dalla data della visita;
  • valutazione negativa dell’idoneità della giustificazione da parte dell’INPS;
  • assenza anche alla seconda convocazione.

Il provvedimento di revoca verrà spedito all’indirizzo dell’interessato.

Stanti dette condizioni, con l’auspicio che gli opportuni interventi possano portare a una modifica del provvedimento, riteniamo comunque essenziale fin da ora che le persone affette da cecità assoluta richiedano, in sede di visita collegiale di riconoscimento, che sia riportata a verbale la specifica voce relativa all’esonero dalle visite di revisione, tenuto conto del fatto che la cecità assoluta rientra, per legge, tra le patologie stabilizzate e ingravescenti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 (al punto 11), e che, pertanto, dà titolo a tale esonero. In allegato, il testo sia del DM del 7 aprile 2021, che del messaggio INPS n. 1835 del 6 maggio 2021.

Allegato 1.pdf

Allegato 2.pdf

 

Pubblicato il 13/05/2021.

Alyssa testimonial dei ragazzi ciechi a lezione da casa

Fonte: Il Tirreno del 18/04/2021

Il suo desiderio è tornare davanti al mare, al tramonto, quando potrà uscire di casa. Ma anche viaggiare, avere le persone davanti a sé, andare a scuola in presenza, finire il liceo, laurearsi e diventare giornalista. Alyssa Bruni è una ragazza piena di vita e molto determinata, con i suoi 17 anni vissuti senza rinunce. Nata e cresciuta a Rosignano, frequenta la quarta del liceo in Scienze umane all’istituto “Fermi”. Il fatto che sia non vedente dalla nascita non è mai stato per lei un problema insormontabile. Ha viaggiato, coltivato le amicizie, ha studiato, si è fidanzata e divertita come tutte le ragazze della sua età. Merito soprattutto della sua famiglia, mamma Antonella e babbo Alessio, della sorella gemella Emma e della più piccola Mia, 11 anni, che vivono nella loro casa davanti al mare. «La mia famiglia mi ha permesso di fare esperienze in tutti gli ambiti della vita, senza mai negare l’esistenza del problema», dice. Alyssa ha raccontato la sua vita durante la pandemia a “Ragazzi interrotti”, approfondimento sulla generazione della didattica a distanza curato da Sky Tg24. Il programma, rilanciato sui social, ha reso la storia di Alyssa molto popolare. «La redazione di SkyTg24 ha contattato un centro nazionale di tiflo-didattica (che si occupa cioè di didattica per non vedenti, nda) e sono stata scelta per rappresentare questa categoria di studenti – spiega -. Così sono stata coinvolta dalla mia tiflologa, che mi affianca dai tempi della scuola materna, supporta i miei genitori e gli insegnanti da quando ero bambina. Lei mi aiuta con il braille, con l’orientamento e con l’uso del bastone. Quando mi ha chiamata, ho deciso di partecipare». Alyssa è disinvolta e sorridente. «Sono cresciuta normalmente – prosegue – ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha permesso ogni esperienza. Niente mi è stato precluso e i miei limiti li ho compresi da sola con il tempo». A fare la differenza è stata anche la sorella gemella Emma. «Avere una gemella che vede è di grande aiuto. Abbiamo un rapporto molto speciale, pur vivendo vite separate. Siamo indispensabili l’una per l’altra ma ognuna ovviamente ha la sua indipendenza. Anch’io conduco una vita normale e fin quando si poteva uscivo con gli amici». Il profilo Facebook di Alyssa è pieno di sorrisi, viaggi, amicizie. «Ho viaggiato fin quando si poteva. Prima del Covid sono andata una settimana in Inghilterra, a Oxford, per uno stage linguistico. A settembre a Palermo da colui che era il mio fidanzato» racconta. Un altro capitolo positivo nella sua vita è la scuola. «Ho avuto molta fortuna – racconta – dalla materna in poi ho incontrato sempre persone molto competenti, in grado di comprendere il mio problema e di darmi una mano. Ho vissuto il mio percorso scolastico tranquillamente, senza problemi». Alyssa sul suo futuro ha le idee molto chiare: «Il mio sogno è diventare giornalista – racconta – mi iscriverò alla facoltà di scienze della comunicazione e dopo la laurea cercherò di prendere la strada del giornalismo. Mi piace scrivere e credo che il giornalismo possa essere il mio futuro. Poi onestamente non condivido alcune tendenze dell’informazione di oggi. Perciò vorrei portare la mia sensibilità nel modo di raccontare i fatti, lontana dalla ricerca continua di like sui social, che non è l’essenza e la missione di questo mestiere». Con la pandemia la diciassettenne ha dovuto rinunciare a molte attività, come tutti i giovani, ma con maggiori difficoltà degli altri. «La vita durante la pandemia è diventata molto complicata – ammette – è arrivata all’improvviso la didattica a distanza, che ha comportato anche problemi logistici. E poi io prima facevo diecimila cose, le mie giornate erano molto piene. Stare a casa senza contatto col mondo esterno e con le mie passioni mi ha messo davvero in difficoltà». Il suo desiderio più grande? «Pensando al fatto che comunque non vedo, se penso alle cose che mi mancano direi che non sono questioni pratiche, ma idee che non possono essere definite facilmente. Per esempio: io so come è fatto il mare, ma vederlo sarebbe un’altra cosa. Lo stesso per me sarebbe vedere le persone negli occhi. Ho l’impressione di perdere una parte del rapporto con gli altri, che si rivela nell’immediatezza dell’incontro. Ognuno la vive a modo proprio e questo è il mio». 

L’UICI esprime soddisfazione per le comunicazioni del Governo relative alle priorità di vaccinazione riservate alle persone con disabilità

I criteri di gravità già definiti nella storica legge 104 1992 erano, sono e finalmente saranno il punto di riferimento per orientarsi in quella che stava rischiando di diventare la jungla delle priorità vaccinali riservate alla popolazione delle persone con disabilità.

Chiediamo ora che siano emanate direttive chiare e tempestive alle autorità sanitarie regionali e territoriali perché venga finalmente posta in essere una campagna di vaccinazione rapida e non discriminatoria che sappia rispondere in fretta alle attese delle persone con disabilità esposte in modo elevato ai rischi di contagio.

Auspichiamo nel contempo chiarezza e rapidità anche per le priorità vaccinali degli assistenti e accompagnatori delle persone con disabilità che risultano esposte a un rischio di contagio altrettanto elevato e che vanno quindi tutelate nel modo più adeguato.

La soluzione annunciata era stata auspicata e sollecitata ancora ieri 9 marzo dal Presidente UICI al ministro Stefani in un incontro al Ministero, giudicato molto positivo e produttivo. Grazie ancora al Ministro e al Governo, ma ora passiamo ai fatti e passiamoci subito.

L’indennità di accompagnamento non fa reddito

Consiglio di Stato, sentenza n. 07850, pubblicata il 10/12/2020

Si richiama l’attenzione sull’ultima sentenza del Consiglio di Stato in materia di disabilità, la n. 07850 del 10 dicembre 2020, che ribadisce il principio secondo cui la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento cat. INVCIV esulano dalla nozione di “reddito”, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma vanno considerati come emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio delle situazioni di disabilità.

In particolare, i magistrati del Consiglio di Stato hanno sostenuto che l’indennità di accompagnamento, al pari delle altre indennità con la medesima finalità, non può essere valutata come un reddito, in quanto essa “unitamente alle altre forme risarcitorie serve non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica…. situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”. “Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio…. non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subìta da chi richiede la prestazione assistenziale e possiede i requisiti per accedervi”.

Segue un breve riassunto dei fatti di causa.

Veniva proposto ricorso contro il Comune di Parma, per l’illegittimità del Regolamento comunale n. 72/2018, che imponeva costi in compartecipazione, a carico dell’utente con disabilità, per la fruizione di interventi sociali e socio-sanitari. L’Amministrazione comunale, quindi, non si limitava a valutare la compartecipazione al “budget di progetto” in proporzione all’ISEE, ma – ai fini dell’ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e della misura della loro corresponsabilità – applicava a carico dell’utente con disabilità un criterio economico aggiuntivo, che veniva individuato sulla base delle “entrate effettivamente disponibili”; in tal modo, addiveniva all’estensione in malam partem del concetto di “reddito”, considerando anche la pensione di invalidità cat. INVCIV e l’indennità diaccompagnamento.

Il ricorso veniva accolto, con l’ordine al Comune di Parma di annullare il Regolamento in questione. Per il Consiglio di Stato, infatti, l’ISEE resta l’unico parametro di valutazione della condizione economica del richiedente quale criterio selettivo per la fruizione di progetti sociali e socio-sanitari. Pertanto, l’ISEE rappresenta il “livello essenziale delle prestazioni”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni, ai fini di progettualità di carattere sociale e socio-sanitario rivolte a persone con disabilità, escludendo le ulteriori entrate non calcolate ai fini dell’ISEE, come, ad esempio, la pensione di invalidità e l’accompagnamento.

Al riguardo, ricordiamo che già nel 2016 il Consiglio di Stato aveva ampiamente argomentato la questione, pronunciandosi per ben tre volte in tali termini: “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva e ontologica, cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva, situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.” (sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016).

Del resto, in virtù di tale principio, ispirato ai criteri di proporzionalità di cui agli artt. 3, 38 e 53 Cost., il legislatore aveva riformato il DPCM n. 159/2013 (legge n. 89 del 26 maggio 2016, art. 2 sexies; cfr. circolare INPS n. 13/2016), escludendo dal reddito disponibile di cui all’art. 5 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF (Cons. Stato, Sez. III, n. 6371/2018).

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 07850/2020 dichiara illegittima l’inclusione della pensione di invalidità cat. INVCIV e dell’indennità di accompagnamento tra i redditi utili, ai fini della valutazione di spettanza o meno degli interventi sociali e sociosanitari.

Resta inteso, però, che – fuori dalle ipotesi espressamente contemplate – mentre l’indennità di accompagnamento non rileva mai ai fini reddituali, la pensione di invalidità potrebbe avere rilevanza, quale forma di reddito da valutare, per alcune specifiche prestazioni previste dalla legge. Due esempi, tra tutti, sono il cd “incremento al milione” delle prestazioni cat. INVCIV e il reddito di cittadinanza (cfr. le casistiche riportate all’interno del comunicato UICI n. 147/2020). In tali fattispecie, infatti, l’inclusione della pensione d’invalidità civile – e non anche dell’accompagnamento – tra i redditi rilevanti è dovuta al fatto che l’“incremento al milione”, il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono, a loro volta, dei trattamenti di natura assistenziale.

Il testo della sentenza viene allegato di seguito:

Sentenza CdS su Acc. e pensione.pdf

Roma Capitale aderisce alla Giornata internazionale delle persone con disabilità

Giovedì 3 dicembre 2020 iniziative didattiche online all’insegna dell’accessibilità, per condividere il patrimonio culturale attraverso un’esperienza per tutti

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità – istituita dalla Convenzione ONU e dalla Commissione Europea – giovedì 3 dicembre 2020 Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali attraverso i propri Musei Civici promuove e organizza iniziative online, dirette a favorire una partecipazione condivisa del patrimonio culturale. L’intento è quello di abbattere barriere fisiche e pregiudizi, promuovendo l’inclusione attraverso la conoscenza delle collezioni museali e dei monumenti archeologici da parte di un pubblico sempre più ampio.

Il programma prevede tre eventi realizzati per questa particolare occasione, che si aggiungono agli altri contenuti multimediali prodotti nel periodo dell’emergenza sanitaria e presenti sui siti e sui canali social della Sovrintendenza e dei Musei in Comune: un processo continuo, un impegno che si sviluppa ininterrottamente durante tutto l’anno per l’accessibilità al patrimonio culturale come tema fondante dei diritti e del benessere di tutti.

In continuità con il progetto #ilmuseoincasa, il Museo Napoleonico propone la lettura di una scultura in bronzo, il Ritratto del Re di Roma, attraverso una descrizione multisensoriale fatta di parole, suoni e suggestioni, pensata per un pubblico ipovedente e non vedente, e per tutti coloro che vogliono partecipare, sperimentando una vera e propria “rieducazione sensoriale” (pagina Facebook del Museo dalle ore 11 https://www.facebook.com/MuseoNapoleonico).

Per avvicinarsi ai monumenti di Roma,  un videoracconto sulla Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona, adatto anche a chi ha disabilità uditive o visive, propone la descrizione dettagliata e affascinante di una delle più note fontane di Roma, dalle ore 12 (pagina Facebook della Sovrintendenza).

Il Museo di Casal De’ Pazzi, infine, pubblicherà un video di immagini e parole che riguarda le testimonianze archeologiche sulle cure ai malati o disabili tra i Neanderthal, raccontando come cacciatori-raccoglitori del Pleistocene limitati da traumi o problemi di anzianità potessero ricevere un significativo sostegno sociale da parte dei compagni ed essere ritenuti ancora importanti per la comunità (pagina Facebook del Museo dalle 13 https://www.facebook.com/museocasaldepazzi).

Le iniziative sono realizzate dalla Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e volontari del Servizio Civile Nazionale.

Info Tel. 060608 (tutti i giorni, ore 9.00-19.00)

www.sovraintendenzaroma.it   www.museiincomuneroma.it