Legge 113/1985, art. 3, comma1 – Caratteristiche tecniche

Autore: Redazionale

Alla Presidenza dei Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica – Servizio per
l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni
del personale delle pubbliche
amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni – Palazzo Vidoni
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 Roma

e p.c.
Alla Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti
Via Borgognona, 38
00187 Roma
e-mail archivio@uiciechi.it

Alla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Via L. Braille, n. 6
35143 Padova
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Oggetto: Legge 29 marzo 1985, n. 113. Art. 3, comma 1. Caratteristiche tecniche del centralino

L'Unione Italiana Ciechi di Roma e Padova trasmettevano distinti quesiti relativi alla corretta interpretazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (All. 1) rappresentando che alcune delle proprie strutture territoriali avevano proceduto a segnalare all'Ispettorato del lavoro competente quei datori di lavoro pubblici presso i quali risultava in maniera esplicita la presenza di un centralino, al quale era addetto un centralinista, al fine di conoscere se l'Ente fosse in regola con gli obblighi di cui alla citata legge n. 113/85.
Gli Ispettori del lavoro, evidenziano che le citate Unioni "si sono per lo più limitati a richiedere allo stesso le caratteristiche tecniche del centralino, arrivando ad una definizione di insussistenza di un obbligo di assunzione, basandosi esclusivamente su dette caratteristiche ed ignorando sia l'indicazione di una segreteria telefonica dell'esistenza del centralino, sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico".
L'art. 3, comma 1, della legge 113 del 1985 prevede che: "I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti operatore."
Il successivo comma 2 reca "Anche in deroga a disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede, o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della presente legge…".
La circolare 18 settembre 1985 prot. 32176 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante: "Attuazione della legge 12 marzo 1985, n. 113 recante "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti" (All. 2) al punto 1.2 del paragrafo "Soggetti obbligati e aliquote d'obbligo, ha previsto che "Pertanto, come già chiarito dal Ministero del lavoro con circolare n. 65 del 4 maggio scorso, l'obbligo derivante da tale norma (secondo comma dell'art. 3) deve essere calcolato in base alle caratteristiche proprie del centralino telefonico e, in particolare, al numero dei posti operatore attivati".
Il successivo punto 1.3 recita: "Di conseguenza, fermo restando che al centralino telefonico che disponga di un solo posto-operatore debba essere addetto un centralinista non vedente, alla prescrizione dell'occupazione della particolare aliquota di centralinisti non vedenti nel centralino telefonico a più posti-operatore può correttamente adempiersi riservando pari unità di posti a centralinisti non vedenti nel caso di posti-operatore di numero pari, mentre se tali posti-operatori dovessero essere di numero dispari ai centralinisti telefonici sarà attribuito un posto in più rispetto ai vedenti".
La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 88/86 del 21 luglio 1986 avente ad oggetto: "Legge 12 marzo 1985, n. 113. Centralinisti telefonici Ciechi", circa il significato da attribuire all'espressione "norme tecniche" precisa che: "Le norme tecniche" a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni.
Ai fini dell'applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore […].
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che la definizione degli orientamenti amministrativi generali in materia di lavoro pubblico, rientra nella competenza del Dipartimento della Funzione pubblica, si interessa della problematica codesto Dipartimento per il parere di competenza.

Il Direttore Generale
Grazia Strano

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Via Fornovo, 8
00192 ROMA
dgmercatolavoro@mailcert.lavoro.gov.it

e p.c.
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
Piazza Vidoni
Corso Vittorio Emanuele, 116
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OGGETTO: Interpretazione art. 3, comma 1, Legge 113/1985 – Quesito

Questa Unione è a rinnovare la richiesta di un parere d'autorità a codesto spettabile Ministero, per risolvere una questione di primaria importanza, perché interessa da vicino i lavoratori non vedenti, degni di tutela da parte del Legislatore.
Come è noto, l'art 3, comma 1, della legge 113/1985 recita quanto segue: "I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore".
A tale proposito, alcune strutture territoriali di questa Unione hanno provveduto a segnalare al locale Ispettorato del Lavoro gli enti pubblici dalla cui segreteria telefonica risultava in maniera esplicita la presenza di un centralino, al quale era addetto un centralinista, al fine di conoscere se l'ente interessato fosse in regola rispetto alla normativa sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti.
Gli Ispettorati chiamati a verificare la situazione dell'ente in questione si sono per lo più limitati a richiedere allo stesso le caratteristiche tecniche del centralino, arrivando ad una definizione di insussistenza di un obbligo all'assunzione, basandosi esclusivamente su dette caratteristiche e ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza del centralino, sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico.
Appare evidente, a tale proposito, che l'art. 3, comma 1, della legge 113/1985 prevede che, per definire se un impianto telefonico di un ufficio sia o meno idoneo al collocamento obbligatorio di un centralinista telefonico non vedente, debbano esserne valutate non solo le caratteristiche tecniche, ma anche l'effettiva presenza di un operatore.
Peraltro, nonostante l'intervento delle nuove tecnologie, che hanno modificato sostanzialmente la struttura e il funzionamento dei centralini telefonici, si deve sottolineare che l'introduzione di un qualsivoglia meccanismo di selezione passante non elimina automaticamente la possibilità di prevedere il posto operatore. La presenza di un centralinista, infatti, assicura in ogni caso una risposta all'utente e quindi un servizio migliore con informazioni maggiormente dettagliate, soprattutto in enti di grandi dimensioni.
Con un'approfondita analisi, si evince che la legge 113/1985 ha previsto anche questa ipotesi, laddove il testo della stessa riporta l'inciso "…o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore".
Se non si vuole privare di un qualsiasi significato tale previsione normativa appena menzionata, essa deve necessariamente essere interpretata nel senso di consentire l'impiego dei centralinisti telefonici non vedenti anche in quei centralini le cui norme tecniche non prevedano necessariamente la presenza di uno o più posti operatore.
Tale interpretazione, oltre ad essere in linea con la ratio dell'intera legge, volta alla massima occupazione dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti nell'apposito albo professionale, si inserisce nel quadro delle norme antielusive contenute nei successivi articoli, le quali prevedono che il centralinista non vedente:
– va assunto anche se il posto non è previsto in pianta organica;
– va assunto anche se i posti per disabili sono completi;
– va assunto per ogni ufficio, sede o stabilimento dell'ente;
– va assunto per il 51% dei posti di centralinisti disponibili.

Si deve ritenere, pertanto che per la legge abbia prevalenza, più che la situazione "di diritto", quella "di fatto": se esistono posti di operatore telefonico, essi debbono essere attribuiti ai non vedenti.
Inoltre, si sottolinea che, così come si sono evoluti i centralini telefonici, allo stesso modo si sono evoluti i centralinisti non vedenti. Attualmente quasi tutti i centralinisti non vedenti possiedono un diploma di scuola media superiore, e, qualora non le abbiano già acquisite, nei corsi professionali di centralinismo vengono in possesso anche di conoscenze informatiche e di lingua straniera, tanto da poter essere agevolmente addetti anche ai moderni centralini gestiti tramite computer, nonché a servizi di prima informazione.
Non sembra, quindi, coerente con la vigente disciplina normativa permettere che una importantissima occasione di lavoro ed integrazione sociale per i disabili visivi sia inficiata da una applicazione restrittiva e contraria alla ratio della legge 113/1985, che di fatto limita il potere di verifica da parte dell'Ispettorato del lavoro alla mera sussistenza dei requisiti tecnici dell'impianto telefonico, ignorando l'evidenza della presenza di operatori telefonici.
Si chiede dunque a codesto spettabile Ministero un intervento chiarificatore in materia, che, dettando opportune istruzioni sia per i Centri per l'Impiego sia per gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, consenta agli operatori telefonici con disabilità visiva di continuare ad offrire le proprie cospicue professionalità nel campo dell'integrazione lavorativa.
Si ringrazia per l'attenzione e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Presidente Nazionale
prof. Tommaso Daniele

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Cesare De Lollis, 12
00185 Roma
C.A.   Dr.ssa Grazia Strano
Direttore Generale del Mercato del Lavoro
C.A.  Dr.ssa Stefania Laudisio
Dirigente Divisione IV Politiche per l'Inserimento dei
lavoratori svantaggiati
Fondo Nazionale disabili Supporto alle attività della Consigliera nazionale di parità

OGGETTO: Interpretazione art. 3 comma 1, Legge 113/1985 – Quesito

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ente che per legge e per statuto rappresenta e tutela i diritti e gli interessi dei minorati della vista (DLCPS 1047/1947, art. 115 del D.P.R. 24.7.1977, attuato dal DPR 23.12.1978 e confermato da art. 4 comma 6,  della legge 12.3.1999 n. 68) richiede a questo Ministero un autorevole parere per  dirimere una questione che ha per oggetto l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, della legge n 113/1985.
Come è noto  l'art 3, comma 1, della legge 113/1985 recita: "I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le  norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore".
A tale proposito, alcune strutture territoriali di questa Unione hanno provveduto a  segnalare al locale Ispettorato del Lavoro enti pubblici dalla cui segreteria telefonica risultava in maniera esplicita la presenza di un centralino, al quale era addetto un centralinista, al fine di conoscere se l'ente interessato fosse in regola rispetto alla normativa sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti.
Gli ispettorati chiamati a verificare la situazione dell'ente in questione si sono per lo più limitati a richiedere allo stesso le caratteristiche tecniche del centralino, arrivando ad una definizione di insussistenza di un obbligo all'assunzione, basandosi esclusivamente su dette caratteristiche e ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza del centralino, sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico.
Appare evidente, a tale proposito, che l'art 3, comma 1, della legga 113/1985 prevede che, per definire se un impianto telefonico di un ufficio sia o meno idoneo al collocamento obbligatorio di un centralinista telefonico non vedente, debbano esserne valutate non solo le caratteristiche tecniche, ma anche l'effettiva presenza di un operatore.
Peraltro, nonostante l'intervento delle nuove tecnologie, che hanno modifìcato sostanzialmente la struttura e il funzionamento dei centralini telefonici, si deve sottolineare che l'introduzione di un qualsivoglia meccanismo di selezione passante non elimina automaticamente la possibilità di prevedere il posto operatore. La presenza di un centralinista, infatti, assicura in ogni caso una risposta all'utente e quindi un servizio migliore con informazioni maggiormente dettagliate, soprattutto in enti di grandi dimensioni.
Con un'approfondita analisi, si evince che la legge 113/1985 ha previsto anche questa ipotesi, laddove il testo della stessa riporta l'inciso "… o che comunque siano dotati dì uno o più posti-operatore". Se non si vuole privare di qualsiasi significato tale previsione normativa appena menzionata, essa deve necessariamente essere interpretata nel senso di consentire l'impiego dei centralinisti telefonici non vedenti anche in quei centralini le cui norme tecniche non prevedano necessariamente la presenza di uno o più posti operatore.
Tale interpretazione oltre ad essere in linea con la ratio dell'intera legge, volta alla massima occupazione dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti nell'apposito albo professionale, si inserisce nel quadro delle norme antielusive contenute nei successivi articoli, le quali prevedono che il centralinista non vedente:
–  va assunto anche se il posto non è previsto in pianta organica,
–  va assunto anche se i posti per disabili sono completi,
–  va assunto per ogni ufficio, sede o stabilimento dell'ente
–  va assunto per il 51% dei posti di centralinisti disponibili.
Si deve ritenere, pertanto che per la legge abbia prevalenza, più che la situazione "di diritto", quella "di fatto": se esistono posti di operatore telefonico, essi debbono essere attribuiti ai non vedenti.
Inoltre, si sottolinea che così come si sono evoluti i centralini telefonici, allo stesso modo si sono evoluti i centralinisti non vedenti. Attualmente quasi tutti i centralinisti non vedenti possiedono un diploma di scuola media superiore, e qualora non le abbiano già acquisite, nei corsi professionali di centralinismo vengono in possesso anche di conoscenze informatiche e di lingua straniera, tanto da poter essere agevolmente addetti anche ai moderni centralini gestiti tramite computer, nonché a servizi di prima informazione.
Non sembra, quindi, coerente con la vigente disciplina normativa permettere che una importantissima occasione di lavoro ed Integrazione sociale per i disabili visivi sia inficiata da una applicazione restrittiva e contraria alla ratio della legge 113/1985, che di fatto limita il potere di verifica da parte dell'ispettorato del lavoro alla mera sussistenza dei requisiti tecnici dell'impianto telefonico, ignorando l'evidenza della presenza di operatori telefonici.
Si chiede dunque a questo On. Ministero un intervento chiarificatore in materia che, dettando opportune istruzioni sia per i Centri per l'impiego sia per gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, consenta agli operatori telefonici con disabilita visiva di continuare ad offrire le proprie cospicue professionalità nel campo dell'integrazione lavorativa.
Si ringrazia per l'attenzione, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Dott. Mario Girardi

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA UORCC.PA
Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale
delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle
assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

All'Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti
Presidenza nazionale
Via Borgognona, 38
00187 Roma
e, p.c,
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro
Via Fornovo, 8
00192 Roma

All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
UIC Potenza
uicpz@uiciechi.it

Oggetto: Interpretazione articolo 3, comma 1, legge 113/1985. Quesito.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 3912/2012 del 1° marzo 2012 con cui l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113. Nella nota cui si risponde, nel premettere che la legge 113/1985 è destinata ai centralinisti telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore, si evidenzia che il progresso tecnologico ha consentito di realizzare impianti telefonici che, per le loro caratteristiche tecniche, non necessitano di alcun posto riferito alla predetta posizione di lavoro. In mancanza di posto operatore non troverebbe applicazione l'obbligo di assunzione dei centralinisti non vedenti previsto dall'articolo 3, comma 1, della predetta legge 113/1985.
Quello che si rileva nella richiesta di parere, in termini generali, è che le caratteristiche tecniche dell'impianto telefonico non dovrebbero incidere sulla garanzia in materia di collocamento obbligatorio riconosciuta ai centralinisti non vedenti, per cui, a detta dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la presenza del terminale telefonico da usare come centralino dovrebbe di per sé comportare l'obbligo di assunzione del centralinista non vedente.
Di contrario avviso è la Direzione provinciale del lavoro di Potenza. Nello specifico, nella nota si richiamano, infatti, le verifiche ispettive effettuate dal Servizio Ispezione del lavoro della predetta Direzione provinciale del lavoro di Potenza che ha escluso l'obbligo assunzionale in capo agli enti oggetto di ispezione in quanto dotati di un centralino telefonico con operatore automatico. Secondo l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la verifica ha tenuto conto delle sole caratteristiche tecniche del centralino telefonico, "ignorando sia l'indicazione in segreteria telefonica dell'esistenza di un centralino sia l'esistenza effettiva di un operatore telefonico."
La questione è stata sottoposta anche all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, per ragioni di competenza, ha trasmesso la richiesta di parere a questo Ufficio. Uno dei casi riportati dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella nota a cui si risponde, infatti, riguarda, il collocamento di centralinisti non vedenti presso pubbliche amministrazioni.
Si premette che l'orientamento che si andrà ad esprimere è volto a delineare la fattispecie in termini generali, tenuto conto della normativa primaria e della giurisprudenza sull'argomento, ferma restando la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle verifiche ispettive effettuate.
Nel merito, come in parte anticipato, l'articolo 3 della legge 113/1985 fissa gli obblighi dei datori di lavoro, precisando, per quanto di interesse in riferimento al datore di lavoro pubblico, che:
1)  i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore (comma 1);
2)   anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della stessa legge (comma 2);
3) qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista (comma 4).
Ai fini dell'obbligo assunzionale prescritto dal comma 1 della disposizione occorre verificare l'esistenza delle seguenti condizioni:
a)   le caratteristiche tecniche del centralino telefonico.
Sul punto appare utile il rinvio alla circolare dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 88 del 1986, che per quanto risalente continua a mantenere la sua attualità, tenuto anche conto dell'evolversi della tecnologia al riguardo;
b)  la presenza di uno o più posti operatori ossia l'esistenza di un posto di lavoro che, anche se non previsto in organico, sia di fatto destinato allo svolgimento delle specifiche mansioni di centralinista.
In presenza delle predette condizioni, il datore di lavoro pubblico è dunque obbligato ad assumere il personale in argomento, con le modalità indicate nella legge 113/1985, rilevando, a garanzia dell'effettività della tutela riconosciuta alla particolare categoria di disabili, che l'obbligo assunzionale si applichi ogni qualvolta via sia personale di fatto destinato allo svolgimento delle mansioni di centralinista a prescindere dalla previsione nell'organico dell'amministrazione della relativa qualifica funzionale.
Nei casi in cui non si ravvisi la concorrenza delle predette condizioni, anche secondo costante giurisprudenza, l'amministrazione non ricade nell'obbligo di assumere centralinisti non vedenti.
E', infatti, da ritenere che la normativa di riferimento non imponga di procedere all'assunzione di detti disabili anche quando l'impianto telefonico non necessiti, per le sue caratteristiche tecniche, di alcun operatore, ma miri semplicemente a garantire l'assunzione di persone non vedenti in presenza di impianti telefonici che richiedano l'opera di un centralinista. Nel caso l'amministrazione utilizzi un impianto con solo funzionamento manuale, l'eventuale mutamento dell'apparecchio in modalità automatica determina il venire meno del profilo professionale nella dotazione organica e del connesso fabbisogno.
Il riconoscimento dell'obbligo assunzionale anche nel caso di assenza di posto operatore, oltre a non essere in linea con il dettato normativo dell'articolo 3, comma 1, della legge 113/1985, creerebbe una discrasia tra la disciplina in materia di collocamento mirato dei disabili e fabbisogno dell'amministrazione, vanificando il principio dell'inclusione fattiva nel contesto lavorativo, nonché dell'economicità dell'amministrazione pubblica. Al fine di garantire un impiego quanto più corrispondente alle capacità lavorative del disabile, infatti, l'articolo 2 della legge 68/1999 definisce il collocamento mirato dei disabili "quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".
Indubbiamente l'evoluzione tecnologica degli impianti telefonici riduce l'impatto applicativo della norma di favore prevista per i centralinisti non vedenti, riconducendo i benefici per la categoria alla tutela prevista dalla normativa generale sul collocamento obbligatorio dei disabili. Un'eventuale diversa attenzione alla tematica non può che essere presa in considerazione dal legislatore.

Il Direttore dell'Ufficio
Maria Barilà

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio di Gabinetto
e-mail: segrgabinetto@lavoro.gov.it
Segreteria tecnica del Ministro
e-mail : segreteriatecnica@lavoro.gov.it

 

OGGETTO: Interpretazione Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 3 – Richiesta incontro urgente

In relazione alla risposta al quesito in merito all'interpretazione dell'art. 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113, fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP0017466 P-4.17.1.7.4 del 30/04/2012 (all. 1), come richiesta dalla Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro con nota 0006524.27.12.2011 (all. 2), questa Presidenza Nazionale si permette di richiedere, con cortese urgenza, un incontro chiarificatore per esplicitare nel dettaglio le problematiche connesse alle procedure di collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti.
E proprio a proposito del predetto parere del Dipartimento, che se assunto nella sua letteralità comporterebbe di fatto la quasi completa inapplicabilità della citata legge n. 113 del 1985, si sottopongono all'attenzione di codesto Dicastero ulteriori motivate considerazioni di segno contrario.
Si è già avuto modo di notare, nel quesito inoltrato in precedenza, che accade sempre più di frequente che i datori di lavoro non ottemperino agli obblighi prescritti dalla suddetta legge adottando sistemi telefonici dotati di risponditori automatici, che di fatto rendono antieconomico l'obbligo di assumere.
Va evidenziato, però, che è la stessa legge ad indicare il modo per superare tale problema. Con l'art. 8, infatti essa prevede che siano a carico della Regione competente per territorio le trasformazioni tecniche dei centralini necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinista telefonico.
Tale chiave di lettura del combinato disposto degli artt. 3 e 8 della ripetuta legge n. 113/1985 trova tra l'altro sostegno in Giurisprudenza, con il principio contenuto nella sentenza n. 13893 dell'11/12/1999 della Cassazione Civile Sez. Lav. secondo cui "L'obbligo che la legge n. 113 del 1985 pone ai privati datori di lavoro muniti di centralini telefonici aventi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 3 di assumere centralinisti privi della vista (ciechi) iscritti all'apposito albo professionale trova deroga solo nelle ipotesi espressamente previste da detto articolo, in collegamento, peraltro, con la previsione dell'art. 8 che pone a carico della regione le spese per i necessari adattamenti tecnici del centralino".
Inoltre, una copiosa giurisprudenza riconosce alla legge in parola la natura di normativa speciale che, in quanto tale, non può essere derogata da successive norme generali, né dalla mancanza di requisiti tecnici dell'apparato telefonico o dalla presenza di un "Posto operatore automatico" (cfr. fra le altre: Consiglio di Stato, Sez. V, 20/12/1995, n. 1777, Consiglio di Stato Sez. V, 30/09/2002 n. 5054; TAR Piemonte Sez. I, 04/09/1998, n. 345).
Si ritiene, altresì, opportuno segnalare le seguenti pronunce che sembrano confermare un radicato filone interpretativo sul tema segnalato.
•  T.A.R. Lombardia Brescia, 21 ottobre 1994, n. 604
L'obbligo del datore di lavoro pubblico che abbia uffici, sedi o stabilimenti dotati di centralino telefonico di assumere direttamente o mediante concorso un centralinista non vedente sussiste anche nel caso in cui la gestione del relativo servizio è stata data in appalto ad una ditta esterna.
•  Cons. Stato Sez. V, 20 settembre 2000, n. 4867
L'art. 3 comma 3 1. 29 marzo 1985 n. 113, nel disciplinare l'avviamento al lavoro obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti, presuppone che nella struttura, pubblica o privata ove il soggetto è avviato, sia munita di un centralino telefonico, con ciò intendendo non la dotazione di un impianto tecnologico, mera bensì l'esistenza d'un servizio, cioè di un insieme organizzato di persone e cose finalizzato all'erogazione di quella specifica utilità corrispondente allo smistamento in entrata ed in uscita di chiamate telefoniche, come d'altronde evincesi dalle successive norme della stessa L. n. 113 del 1985, laddove prevedono la riserva del 51 per cento dei posti del centralino ai non vedenti, in tal modo presuppone che quest'ultimo sia appunto una funzione organizzata.
•  Cass. civ. Sez. lavoro, 17 giugno 1997, n. 5419
Quando il licenziamento di un lavoratore è stato giustificato con una trasformazione tecnologica dell'impresa che abbia comportato la soppressione della sua posizione di lavoro, si deve verificare se sussiste effettivamente la dedotta relazione causale, anche se il recesso sia stato qualificato come licenziamento collettivo e sia stato osservato il relativo procedimento, poiché anche nel caso di trasformazioni tecnologiche deve sussistere un nesso causale tra le stesse e il ridimensionamento del numero dei dipendenti. (Nella specie, il datore di lavoro, esperita la procedura per la riduzione di personale, all'esito della stessa aveva limitato i licenziamenti a due posizioni di lavoro, tra cui quella del centralinista, sul presupposto dell'automatizzazione del relativo servizio; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., qualificato il recesso quale licenziamento individuale, lo ha annullato avendo accertato che le mansioni di centralinista permanevano ed erano state ripartite tra altri quattro lavoratori che le svolgevano a turno in ore di straordinario).
Si rinnova, pertanto, la richiesta di un incontro su queste delicate tematiche, sottolineando l'urgenza di pervenire ad una soluzione operativa che consenta di risolvere definitivamente e univocamente la questione dell'esatta individuazione dei presupposti dell'assunzione di un centralinista telefonico non vedente, al fine soprattutto di una piena tutela dei diritti di una classe di lavoratori a rischio di definitiva esclusione dal mercato del lavoro in una così grave congiuntura socio-economica.
Si ringrazia per l'attenzione e, in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)

Convegno “Guardo al futuro”

Autore: Alessandro Locati

Pubblico di seguito un resoconto del dott. Alessandro Locati che ha partecipato al Convegno "Guardo al futuro".
Al resoconto allego l'intervento scritto sul lavoro dei ciechi.
Tommaso Daniele

Signor Presidente,
come richiesto, riferisco brevemente sul convegno "Guardo al Futuro", svoltosi il 24 maggio.
L'appuntamento ha rappresentato un incontro nazionale di tutte le organizzazioni giovanili provenienti dalle varie realtà sociali a conclusione di una serie di iniziative di incontro e partecipazione tenutesi su tutto il territorio.
I lavori sono stati articolati nei seguenti panel tematici: Lavoro e sviluppo; Partecipazione e protagonismo giovanile; Il futuro del rapporto giovani/Istituzioni; Giovani di oggi, italiani di domani Fra essi va detto che i temi di contenuto più strettamente politico sono apparsi decisamente meno interessanti per la genericità dei contenuti.
Si è trattato di una iniziativa un po' dispersiva ma senz'altro di una certa risonanza (soprattutto in rete) con partecipazione di rappresentanti politici di primo piano, fra i quali, oltre al Presidente Monti e al Ministro Riccardi che, ovviamente, hanno svolto interventi di carattere più generale e di ampio respiro sulle politiche nei confronti dei giovani, si può ricordare quello del capo della segreteria tecnica del Ministro del Lavoro, prof.ssa Laura Piatti che ha illustrato, seppure in modo piuttosto didascalico e divulgativo, le principali linee del progetto di legge di riforma del mercato del lavoro e le sue implicazioni per il lavoro giovanile.
In effetti, data la registrazione di più di 400 accrediti per gli interventi, lo spazio dedicato alla platea è stato strettamente contingentato (3 min. ciascuno) e gli interventi sono stati necessariamente selezionati dagli organizzatori dando la precedenza, a quanto si è appreso, a giovani che ricoprono cariche nella P.A. (evidentemente collegati al Forum) o a buone prassi a livello di imprenditoria giovanile e il tema della disabilità è stato toccato solo molto di sfuggita. Pertanto, non è stato possibile svolgere oralmente l'intervento preordinato, ma il documento scritto da me predisposto è stato incluso nella documentazione del Convegno che sarà consegnata alle autorità politiche unitamente alla registrazione della manifestazione.
Con osservanza.
Alessandro Locati

 

 

SINTESI PROBLEMATICHE LAVORATIVE DEI GIOVANI NON VEDENTI

Già da tempo è apparso in tutta la sua gravità il problema dell'adeguamento della normativa speciale sul collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti e in particolare dei centralinisti telefonici (costituita sostanzialmente dalla legge 29 marzo 1985, n. 113) alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico intervenuto nel settore della comunicazione.
Non può essere sottovalutato che su quello che è tradizionalmente il più importante settore occupazionale per coloro che soffrono di minorazioni visive molteplici fattori, di ordine legislativo, economico e sociale stanno producendo effetti profondamente negativi.
Primo di tali elementi è il continuo progresso tecnologico, che ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici i quali, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di sistemi di connessione automatica di ultima generazione, con la conseguente drastica contrazione di possibilità di impiego per i centralinisti.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 45, comma 12, ha affidato al Ministro del lavoro il compito di individuare con proprio decreto qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti ai fini dell'applicazione della citata legge n. 113/1985.
Con tale disposizione il legislatore ha, infatti, inteso operare uno specifico rinvio alla suddetta legge, estendendo, sulle base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente la stessa tutela normativa riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre più improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica.
Su tali basi il Ministero ha emanato il decreto 10 gennaio 2000, con il quale ha riconosciuto come equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente le seguenti qualifiche professionali:
* operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
* operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
* operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
Sono state anche successivamente individuate ulteriori norme applicative per l'iscrizione al relativo Albo professionale nazionale, per consentire un efficace collocamento obbligatorio al lavoro tramite i meccanismi già in essere ai sensi della citata legge 113/1985.
A distanza di molti anni dall'entrata in vigore delle citate normative si deve, però, constatare che gli Assessorati Regionali alla formazione professionale, nonostante l'assunzione di nuove competenze sulla base della revisione del Titolo V della Costituzione, non hanno provveduto all'organizzazione e allo svolgimento sul proprio territorio degli specifici corsi di formazione destinati alle figure professionali in esame.
Proprio al fine di non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista nel campo del lavoro appare, quindi, improcrastinabile che i competenti uffici delle Regioni siano formalmente sollecitati ad adempiere alle loro funzioni in questo particolare ambito del delicato settore della formazione professionale, propedeutico al collocamento mirato dei futuri lavoratori ciechi e ipovedenti.
Vi è poi la necessità di individuare specifiche modalità di calcolo del trattamento previdenziale nel sistema contributivo che consentano di computare il beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di lavoro svolto dai lavoratori non vedenti (ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 113/1985).
Infatti, in assenza di tale adeguamento del sistema di calcolo, che attualmente prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati, i lavoratori ciechi ed ipovedenti, potendo beneficiare di norme che ancora consentono un pensionamento anticipato (ad es. 55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne nel settore privato), rischieranno nel prossimo futuro di avere trattamenti di pensione estremamente bassi, in alcuni casi molto vicini al minimo della pensione sociale.
Inoltre, sullo stesso punto risulta ormai indispensabile chiarire gli effetti delle modifiche apportate dal noto art. 24 del decreto-legge 201/2011 alla normativa previdenziale generale rispetto alle norme speciali che prevedono regimi di favore per i lavoratori non vedenti, sia in termine di anzianità figurativa sia in termini di requisiti anagrafici, per evitare che esse possano, paradossalmente, tramutarsi in danno per i diretti interessati.

Parla con l’Unione: “Le attività della Commissione Nazionale Ipovedenti e le problematiche esistenti” – Giovedì, 7 giugno ore 15,30

Autore: Tommaso Daniele

I settori Informazione e comunicazione, Stampa sonora e Libro Parlato, e la Commissione Nazionale Ipovedenti, organizzano per giovedì 7 giugno p.v., con inizio alle ore 15,30, una trasmissione on-line dal titolo: "Le attività della Commissione Nazionale Ipovedenti e le problematiche esistenti".
La nostra Associazione sta vivendo, in questo periodo, una fase davvero difficile, ma questo non ci esime di rendicontare alla base associativa l'attività svolta e progettare per il futuro tutte quelle iniziative che possono consentire agli ipovedenti una sempre maggiore integrazione nel tessuto sociale.
 La trasmissione sarà condotta da Luisa Bartolucci, e parteciperanno i componenti la Commissione Nazionale Ipovedenti dell'U.I.C.I.
Nel corso del programma verranno fornite risposte ai quesiti degli ascoltatori.
Sarà possibile scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono (contattando durante la diretta il numero di telefono  06/69988353)  o inviando e-mail anche nei giorni precedenti la trasmissione all'indirizzo: diretta@uiciechi.it  o, ancora, compilando l'apposito form della rubrica "Parla con l'Unione". Per collegarsi sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp.
Quanti desiderassero prendere parte alla trasmissione per portare un contributo o esprimere un'opinione, ma non fossero in condizione o in grado di collegarsi on-line, potranno contattare, nei giorni immediatamente precedenti, la sig.ra Mariolina Lombardi ai numeri telefonici 06/69988376 o 06/69988411 e, lasciando il proprio recapito telefonico, verranno contattati nel corso del programma.
Vi attendiamo numerosi!
Si pregano le strutture in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare e di favorire nelle Sezioni la creazione di folti gruppi di ascolto.

Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale
prof. Tommaso Daniele

 

Al M.I.U.R. riunito l’osservatorio sulla disabilità

Autore: Luciano Paschetta

Giovedì 17 pomeriggio al M.I.U.R., assieme alla segretaria della commissione istruzione, con la riunione della Consulta delle associazioni iniziata alle 14,30 e seguita alle 18,00 da quella del Comitato Tecnico dell'osservatorio sulla disabilità, abbiamo concluso la maratona iniziata con una serie di incontri la settimana precedente dei quattro gruppi di lavoro, nei quali abbiamo discusso su :
GL 1 [formazione]
GL 2 [aspetti organizzativi]
GL 3 [ protocollo MIUR – Min. Salute]
GL 4 [nuove tecnologie e comunicazione] 
Importanti le conclusioni emerse nella riunione finale del Comitato tecnico dell'osservatorio alla quale erano presenti oltre i dirigenti del MI.U.R. anche quelli del ministero della salute. Il ministro Francesco Profumo, presente con il sottosegretario Rossi Doria, ha partecipato attivamente a tutto l'incontro, entrando nel merito delle tematiche trattate anche con propri suggerimenti tecnici.
Nel corso dell'incontro è stato presentato il nuovo data base per la rilevazione dei dati relativi allo stato dell'integrazione scolastica ed è stata presentata la bozza del testo, come concordata nel corso dei lavori, del protocollo di intesa che, dopo gli ultimi ritocchi, sarà sottoscritto a breve tra il MI.U.R. e il ministero della salute , mentre, noi assieme agli altri esperti delle associazioni presenti nel Comitato tecnico, proseguiremo nella predisposizione, entro fine mese, della bozza del D.L. che affronterà  le modalità di formazione obbligatoria in servizio dei docenti di sostegno e curriculari, le possibilità di continuità didattica in presenza di alunni disabili e la riorganizzazione del sistema in relazione alla soppressione degli USP e , di conseguenza di quella dei GLIP , attraverso il potenziamento dei CTS.
 

Tra gli ipovedenti trionfa il Fano

Autore: Mario Mirabile

CASALNUOVO- Al termine della 2 giorni dedicata al calcio a 5 per ipovedenti, è la squadra dell'A.S. Adriatica Fano a vincere lo scudetto di categoria. Al centro sportivo Holly e benji sono stati 2 giorni intensi di grande sport, infatti alla presenza di tanta gente si sono date battaglia le squadre di Napoli, Pesaro, Bergamo e appunto fano. Sabato pomeriggio, nella prima semifinale, dopo il calcio d'inizio battuto dal Sindaco di casalnuovo di Napoli Antonio Peluso, l'Invicta Pesaro 2001 ha superato, al termine dei tempi supplementari, i padroni di casa dellaA.S.D. Noived Napoli per 3-1; nella seconda semifinale l'A.S. Adriatica Fano ha battuto l'Omero Bergamo con un sonoro 5-1. Domenica mattina, nella finalina per l'assegnazione del III posto, la squadra del Napoli ha sconfitto quella del Bergamo per 5-1; mentre nella finalissima tutta marchigiana, l'A.S. Adriatica Fano ha battuto l'Invicta  Pesaro per 5-3. Le gare sono state caratterizzate da grande correttezza dei protagonisti i quali hanno dato vita ad una davvero bella manifestazione di sport. Il tutto è riuscito bene, come ha affermato il Presidente dell'A.S.D. Noived Napoli Rocco De Icco, perché hanno collaborato tante persone ed ognuno ha fatto la sua parte.

Bari: “Race For The Cure” Lotta ai tumori al seno

Autore: Redazionale

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sezione Provinciale di Bari, prenderà parte a tre giorni di salute, sport e benessere per la lotta ai tumori al seno, il 25, 26 e 27 maggio 2012. organizzate da Susan G. Komen Italia "Race For The Cure". Tre giorni ricchi di iniziative rivolte a famiglie, aziende, scuole, atleti e sportivi della domenica.

Stage di diverse discipline sportive, incontri educativi e un'area di giochi per bambini, e domenica 27 maggio tutti ai nastri di partenza.

La Sesta edizione di tale serie di eventi avrà il suo culmine domenica 27 maggio, partenza da Piazza Prefettura, ore 9.30.

Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, dette iniziative godono del Patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari, Cciaa Bari, Coni, Arma dei Carabinieri, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari.

Presso il villaggio race stand espositivi saranno visitabili venerdì 25 alle 15 e sabato 26 maggio.

Sito Internet www.raceforthecure.it, Pagina Facebook www.facebook.com/komenitalia.

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Bari
 

In moto senza vista!

Autore: UICI Caserta

A “prima vista” questo titolo sembrerebbe alludere all’ennesimo scoop giornalistico di denuncia e smascheramento di falsi ciechi sorpresi alla guida di potenti motociclette.
Invece nulla di tutto ciò e, astenendoci dal tormentone sui falsi invalidi, annunciamo una particolare esperienza di turismo accessibile.
L’innovativa ed esclusiva idea, ancora una volta, nasce ad Aversa e a proporla è il dr. Giuseppe Galati, presidente della associazione sportiva dilettantistica “WLAMOTO.COM” moto club affiliato alla FMI, Federazione motociclistica Italiana.
Infatti, da un casuale incontro del dr. Galati con alcuni esponenti dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) e dell’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi (U.N.I.Vo.C.) aversani, si è immediatamente creata una spontanea intesa rivolta a coinvolgere i ciechi in un tour motociclistico.
Il presidente Enzo del Piano dell’UNIVOC ed il dr. Marco Olivetti dell’UICI, coadiuvati dall’operosità di Vincenzo Grillo (delegato UICI allo sport e al turismo accessibile), effettuato un sondaggio tra i non vedenti della regione, hanno riscontrato un incontenibile entusiasmo per l’iniziativa e molte sono state le adesioni per partecipare al singolare evento.
Constatato l’apprezzamento generale dell’iniziativa, sia tra i non vedenti che tra i motociclisti, il team organizzatore, spinto dall’entusiasmo di condividere tali esperienze, ha coinvolto  ed attivato le delegazioni e conoscenze delle relative associazioni lungo tutto il territorio italiano, cercando di promuovere il medesimo evento in altre piazze.
Nasce così
IN MOTO SENZA VISTA
la giornata nazionale per i non vedenti in moto
13 maggio 2012
Dopo alcune settimane dedicate all’organizzazione, i motociclisti italiani porteranno i non vedenti in sella in Campania, Lazio, Toscana e Lombardia.
In Campania per far fronte alle numerose richieste pervenute, il dr. Galati di “WLAMOTO.COM” coinvolgerà circa 20 centauri, provenienti dall’intera Regione, che, attenti e premurosi, trasporteranno dietro i loro sellini gli audaci non vedenti.
Una delegazione delle tre associazioni, oltre ad aver effettuato i necessari sopraluoghi, ha già provveduto a pianificare l’evento che, nei dettagli, si propone diversi obiettivi socio-culturali.
In primo luogo, i non vedenti, affidati alla guida sicura e prudente degli esperti centauri, potranno godersi quelle esclusive sensazioni ed emozioni che solo la moto può regalare, soprattutto quando ci s’inoltra in un verdeggiante panorama montano, esaltato dagli intensi profumi primaverili.
Quindi, per ricambiare il favore, nell’ottica di “occhio per occhio, dente per dente”, durante il tour bisognerà pur mettere qualcosa sotto i denti e, dunque, quelli della cecagna si adopereranno nell’organizzazione di un “pranzo al buio”, in cui loro stessi, si cimenteranno nei ruoli di camerieri e animatori dei bagordi enogastronomici.
In pratica, si tratterà di una esperienza ricca di sorprese e di confronti, il cui comune denominatore si rivelerà soprattutto nelle “percezioni sensoriali”, sia da parte dei non vedenti nel volteggiare in moto all’aria aperta e sia da parte dei motociclisti che, in un ristorante completamente oscurato, si troveranno a riconoscere i cibi affidandosi soltanto al gusto e all’olfatto.

Questa straordinaria iniziativa avrà inizio nella primissima mattinata di domenica 13 maggio e, con partenza da Aversa e da altre località della regione, motociclisti e ciechi si ritroveranno nella splendida località montana di Cusano Mutri (BN), territorio deliziosamente invitante per i suoi tipici funghi porcini e i suoi asparagi di montagna.
In realtà, proprio da questo luogo avrà inizio il vero e proprio tour motociclistico abbinato ai ciechi che, scorrendo abilmente tra curve e tornanti, si arrampicherà per circa 30 Kilometri fino a raggiungere la suggestiva Bocca della Selva. La carovana di centauri, per motivi di sicurezza,  sarà scortata da un’automobile che, nell’eventualità di timori o malori, potrà in qualsiasi momento accogliere il non vedente moto-fobico.
Per ora di pranzo, si farà ritorno a Cusano Mutri, presso la “Taverna dei Briganti”, in SP76 (contrada S.Giuseppe).
Ed ecco, finalmente, lo scambio di ruoli, dove, nell’oscurità più assoluta del ristorante, mentre i centauri si troveranno disorientati tra gli odori e i sapori delle pietanze, i ciechi la faranno da padrone!
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti -Caserta

 

AVVIATO IL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO E IL SERVIZIO DOMICILIARE PER ADULTI NON VEDENTI E IPOVEDENTI.

Autore: Giuseppe Simone

 Lunedì 16 aprile nell’Istituzione Provinciale Centro “Messeni” di Rutigliano è stata avviata l’ottava anualità del Servizio Provinciale Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo e il Servizio Domiciliare per persone non vedenti ed ipovedenti pluriminorate della provincia di Bari,  impegnando  risorse proprie dell’Amministrazione Provinciale e i fondi assegnati dalla Regione Puglia alla Provincia previsti dall’art. 17 della Legge Regionale 19/06 per una spesa complessiva di € 149.326,00.
     L’attuazione del Progetto nel Centro “Messeni” è affidata in convenzione alla Sezione Provinciale di Bari dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, in modo integrato e coordinato, con il Dirigente del Servizio Politiche Sociali  dell’Amministrazione Provinciale, avvalendosi del personale dello stesso Centro ed utilizzando anche le risorse strumentali e i locali ivi disponibili.
     Nonostante i rilevanti tagli sulla spesa sociale, afferma il Presidente del “Messeni” Giuseppe Simone, grazie alla sensibilità e all’impegno dell’Assessorato alla Solidarietà Sociale della Regione Puglia, che ha reso disponibili i fondi della Legge 284/97,  della Provincia di Bari, che mette a disposizione risorse finanziarie proprie, della Sezione di bari dell’Unione Italiana Ciechi, che gestisce il servizio in convenzione con la Provincia con propri operatori, e del Centro “Messeni”, che impegna il proprio personale specializzato ed esperto, riprende finalmente, dopo circa quattro mesi di interruzione,  un servizio di vitale importanza  per l’istruzione e la riabilitazione delle persone non vedenti pluriminorate della nostra provincia. Quest’anno il servizio prevede una rilevante novità: nei giorni di martedì e giovedì è assicurata anche la permanenza nel Centro degli utenti fino alle ore 16.00 con l’erogazione della mensa, avviata in forma sperimentale fino a giugno e, che a settembre si spera di estendere a tutto l’arco della settimana.
      Da aprile a dicembre venticinque adulti videolesi pluriminorati potranno svolgere attività di cultura generale e di laboratorio affiancate da interventi individualizzati di riabilitazione, musicoterapia, educazione musicale, autonomia, mobilità ed orientamento, e al proprio domicilio e/o presso scuole, associazioni, ludoteche, parrocchie, centri ricreativi, ecc., attività di facilitazione, consolidamento e stimolo di attitudini e comportamenti più autonomi nei diversi ambiti di vita con interventi di sostegno, di educazione, di riabilitazione e di integrazione sociale.
     L’augurio di tutti, in modo particolare dei numerosi non vedenti ed ipovedenti di Terra di Bari  e delle loro famiglie, è che, dopo la ristrutturazione e l’adeguamento alla normativa vigente del Centro “Messeni” realizzata nei mesi scorsi, l’intesa e la collaborazione fattiva tra la Regione, la Provincia, il “Messeni” e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti possa portare alla realizzazione e al potenziamento di tutti quei servizi che sono indispensabili per migliorare la qualità della vita dei disabili visivi.
 
 

 

“SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ POST-SCOLASTICHE A FAVORE DI STUDENTI MINORATI DELLA VISTA RESIDENTI IN PROVINCIA DI CASERTA”

Autore: UICI Caserta

L' U.I.C.I. con la collaborazione del Centro di consulenza tiflodidattica della Biblioteca Italiana per i ciechi “Regina Margherita” – Sede regionale Campania – di seguito denominato Centro di consulenza tiflodidattico, ha realizzato grazie alla convenzione stipulata con l'ente Provincia di Caserta, per l’anno scolastico 2011/2012 un servizio di assistenza post-scolastica, che offre ai destinatari la possibilità di essere supportati nelle normali attività complementari al percorso formativo della scuola.
L’intervento si rivolge a 28 studenti minorati della vista, frequentanti la scuola dell’obbligo in provincia di Caserta, ma purtroppo a causa delle scarse disponibilità economiche messe a disposizione non si è potuto supportare tutti.
I fanciulli disabili visivi che usufruiscono del servizio, sono supportati e assistiti presso il loro domicilio da operatori selezionati e costantemente aggiornati dall’I.Ri.Fo.R., (Istituto per la riabilitazione, la formazione e la ricerca), nel settore della tiflodidattica e della tiflopedagogia.
Sulla base di piani educativi individualizzati gli operatori, in un rapporto uno a uno con i destinatari sono  impegnati a supportare tutte le attività post-scolastiche del minorato della vista, prevedendosi a seconda del piano elaborato un monte ore settimanale da un minimo di sei ad un massimo di dodici ore.
Gli obiettivi che si intendono realizzare,  sono i seguenti:

raggiungimento alla piena integrazione scolastica degli assistiti;
sviluppo, la crescita e la conquista delle autonomie personali, valorizzando il percorso scolastico svolto;
rafforzamento della certezza del sé da parte degli assistiti;
promozione dello sviluppo cognitivo armonico degli assistiti ampliato non solo al suo abituale contesto di vita familiare.

La convenzione stipulata tra le parti ha validità per l'anno scolastico 2011/2012, non vincola le parti per la sua continuità, ma il servizio potrà essere garantito su presentazione di apposito progetto relativo al servizio sopra descritto, previa disponibilità economica da parte dell'ente Provincia di Caserta.
Dona il tuo 5 x 1000!
 
Contribuisci anche tu alla nostra crescita, non ti costa nulla, tramite la tua dichiarazione dei redditi, lo stato ti permette di devolvere alle organizzazioni ONLUS dei contributi per fini sociali; ne dalle tue tasche, ne dalla tua busta paga e ne dai tuoi redditi sarà sottratto nulla, invece dalle stesse tasse che lo stato ti fa pagare sarà data una quota pari al 5 x 1000 alle associazioni e/o organizzazioni in regola per detti contributi. Chiedi al tuo fiscalista o al tuo CAF, di inserire il seguente codice fiscale per le ONLUS: 00294230610. Grazie per averci dedicato la tua attenzione, ma in particolare grazie perchè credi in noi.
 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – via Lupoli, 40 – 81100 Caserta
conto corrente BBANW0100514900000000200858
bonifico bancario/postale codice iban: IT48W0100514900000000200858
 UICI Caserta © 2011
Sede legale e operativa: via Lupoli 40 – 81100 Caserta – tel: 0823.355.762 – fax: 0823.355.382 – C.F. 00294230610 – P.IVA 02194790610
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con questo indirizzo di posta elettronica intendiamo comunicare iniziative locali e nazionali, news e quant'altro possa interessare persone che come noi condividono e vivono le medesime difficoltà del quotidiano.
tuttavia qualora questa modalità di comunicazione può comportare disturbo, sin da subito potete richiedere la cancellazione del vostro account dalla lista di distribuzione appositamente creata, inviando una mail a
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indicando nell'oggetto cancellami.
il vostro indirizzo di posta elettronica sarà immediatamente rimosso.

 

CALCIO A 5 PER IPOVEDENTI. A NAPOLI SI ASSEGNA LO SCUDETTO

Autore: Mario Mirabile

 
 Napoli – sabato 12 e domenica 13 maggio, presso il centro sportivo Holly e Benji di Casalnuovo di Napoli, si svolgerà la fase finale del campionato di calcio a 5 per ipovedenti organizzato dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi). Nello specifico sabato 12 maggio, a partire dalle ore 16.00, si affronteranno nelle semifinali la squadra del Napoli che afronterà quella di Pesaro e la squadra di Bergamo, che affronterà quella di Fano. Le vincenti, poi, si affronteranno domenica mattina per assegnare lo scudetto di categoria. L’importante manifestazione sportiva è organizzata dall’Associazione Sportiva Non ed Ipovedenti Napoli, che tra i suoi fini statutari ha quello di mettre al centro la crescita umana oltre che sportiva dei non vedenti, creando collegamenti e sinergie tra le tante associazioni impegnate nell’attenzione ai diversamente abili. A margine delle due giornate, con la collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti,  sarà presente una unità mobile oftalmica che, con la collaborazione di alcuni oculisti, effettuarà visite gratuite allo scopo di individuare  e prevenire danni agli occhi. La serata presso l’hotel san Mauro in via Casarea 45 a Casalnuovo sarà animata da un gruppo di artisti facenti parte dell’Unione Ciechi e da Germano Mona che si esibirà in skech molto divertenti. L’evento in programma a Casalnuovo,  servirà,  con l’impegno di tutti, a fare in modo che il territorio sia sempre più attento all’inclusione oltre che sociale anche sportiva dei disabili e questi si impegneranno al massimo per dimostrare come, anche con difficoltà, si possono raggiungere ottime qualità  e livelli di gioco, con garanzia di spettacolo. Perché, l’allenamento costante fa in modo che vengano fuori tutte le abilità. Per la buona riuscita dell’iniziativa, che si svolgerà contro il sistema della camorra, stanno collaborando in molti tra cui:  l’Ottica Sacco e Delta ceramiche, aziende da sempre impegnate nel campo della cecità e dell’ipovisione; la Sezione di Napoli dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; il CIP provinciale; il CONI e il Centro sportivo Holly e benji i cui gestori hanno mostrato grande sensibilità verso le problematiche dei diversamente abili.
 
 Per informazioni si può contattare Rocco De Icco, Presidente dell’A.S.D. Non ed Ipovedenti Napoli al numero 3391534092.