Convegno “Guardo al futuro”

Autore: Alessandro Locati

Pubblico di seguito un resoconto del dott. Alessandro Locati che ha partecipato al Convegno "Guardo al futuro".
Al resoconto allego l'intervento scritto sul lavoro dei ciechi.
Tommaso Daniele

Signor Presidente,
come richiesto, riferisco brevemente sul convegno "Guardo al Futuro", svoltosi il 24 maggio.
L'appuntamento ha rappresentato un incontro nazionale di tutte le organizzazioni giovanili provenienti dalle varie realtà sociali a conclusione di una serie di iniziative di incontro e partecipazione tenutesi su tutto il territorio.
I lavori sono stati articolati nei seguenti panel tematici: Lavoro e sviluppo; Partecipazione e protagonismo giovanile; Il futuro del rapporto giovani/Istituzioni; Giovani di oggi, italiani di domani Fra essi va detto che i temi di contenuto più strettamente politico sono apparsi decisamente meno interessanti per la genericità dei contenuti.
Si è trattato di una iniziativa un po' dispersiva ma senz'altro di una certa risonanza (soprattutto in rete) con partecipazione di rappresentanti politici di primo piano, fra i quali, oltre al Presidente Monti e al Ministro Riccardi che, ovviamente, hanno svolto interventi di carattere più generale e di ampio respiro sulle politiche nei confronti dei giovani, si può ricordare quello del capo della segreteria tecnica del Ministro del Lavoro, prof.ssa Laura Piatti che ha illustrato, seppure in modo piuttosto didascalico e divulgativo, le principali linee del progetto di legge di riforma del mercato del lavoro e le sue implicazioni per il lavoro giovanile.
In effetti, data la registrazione di più di 400 accrediti per gli interventi, lo spazio dedicato alla platea è stato strettamente contingentato (3 min. ciascuno) e gli interventi sono stati necessariamente selezionati dagli organizzatori dando la precedenza, a quanto si è appreso, a giovani che ricoprono cariche nella P.A. (evidentemente collegati al Forum) o a buone prassi a livello di imprenditoria giovanile e il tema della disabilità è stato toccato solo molto di sfuggita. Pertanto, non è stato possibile svolgere oralmente l'intervento preordinato, ma il documento scritto da me predisposto è stato incluso nella documentazione del Convegno che sarà consegnata alle autorità politiche unitamente alla registrazione della manifestazione.
Con osservanza.
Alessandro Locati

 

 

SINTESI PROBLEMATICHE LAVORATIVE DEI GIOVANI NON VEDENTI

Già da tempo è apparso in tutta la sua gravità il problema dell'adeguamento della normativa speciale sul collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti e in particolare dei centralinisti telefonici (costituita sostanzialmente dalla legge 29 marzo 1985, n. 113) alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico intervenuto nel settore della comunicazione.
Non può essere sottovalutato che su quello che è tradizionalmente il più importante settore occupazionale per coloro che soffrono di minorazioni visive molteplici fattori, di ordine legislativo, economico e sociale stanno producendo effetti profondamente negativi.
Primo di tali elementi è il continuo progresso tecnologico, che ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici i quali, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di sistemi di connessione automatica di ultima generazione, con la conseguente drastica contrazione di possibilità di impiego per i centralinisti.
Proprio sulla scorta di tali considerazioni la Legge 17 maggio 1999, n. 144, all'art. 45, comma 12, ha affidato al Ministro del lavoro il compito di individuare con proprio decreto qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti ai fini dell'applicazione della citata legge n. 113/1985.
Con tale disposizione il legislatore ha, infatti, inteso operare uno specifico rinvio alla suddetta legge, estendendo, sulle base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente la stessa tutela normativa riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre più improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica.
Su tali basi il Ministero ha emanato il decreto 10 gennaio 2000, con il quale ha riconosciuto come equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente le seguenti qualifiche professionali:
* operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
* operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
* operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.
Sono state anche successivamente individuate ulteriori norme applicative per l'iscrizione al relativo Albo professionale nazionale, per consentire un efficace collocamento obbligatorio al lavoro tramite i meccanismi già in essere ai sensi della citata legge 113/1985.
A distanza di molti anni dall'entrata in vigore delle citate normative si deve, però, constatare che gli Assessorati Regionali alla formazione professionale, nonostante l'assunzione di nuove competenze sulla base della revisione del Titolo V della Costituzione, non hanno provveduto all'organizzazione e allo svolgimento sul proprio territorio degli specifici corsi di formazione destinati alle figure professionali in esame.
Proprio al fine di non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista nel campo del lavoro appare, quindi, improcrastinabile che i competenti uffici delle Regioni siano formalmente sollecitati ad adempiere alle loro funzioni in questo particolare ambito del delicato settore della formazione professionale, propedeutico al collocamento mirato dei futuri lavoratori ciechi e ipovedenti.
Vi è poi la necessità di individuare specifiche modalità di calcolo del trattamento previdenziale nel sistema contributivo che consentano di computare il beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di lavoro svolto dai lavoratori non vedenti (ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 113/1985).
Infatti, in assenza di tale adeguamento del sistema di calcolo, che attualmente prende in considerazione solo i contributi effettivamente versati, i lavoratori ciechi ed ipovedenti, potendo beneficiare di norme che ancora consentono un pensionamento anticipato (ad es. 55 anni di età per gli uomini e 50 per le donne nel settore privato), rischieranno nel prossimo futuro di avere trattamenti di pensione estremamente bassi, in alcuni casi molto vicini al minimo della pensione sociale.
Inoltre, sullo stesso punto risulta ormai indispensabile chiarire gli effetti delle modifiche apportate dal noto art. 24 del decreto-legge 201/2011 alla normativa previdenziale generale rispetto alle norme speciali che prevedono regimi di favore per i lavoratori non vedenti, sia in termine di anzianità figurativa sia in termini di requisiti anagrafici, per evitare che esse possano, paradossalmente, tramutarsi in danno per i diretti interessati.