Con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019 – Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020.
Fonte normativa di riferimento:
Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre
2019 (GU n. 278 del 27/11/2019).
Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella
Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa
vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e
assistenziali.
Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020:
Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0
per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli
importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento.
Pensione e indennità per ciechi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto
alla pensione: Euro 16.982,49 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni
ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti
minorenni e maggiorenni: Euro 286,81 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni
non ricoverati: Euro 310,17 Limite di reddito personale annuo per gli
ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro
8.164,73 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 Indennità di accompagnamento
per ciechi assoluti: Euro 930,99 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro
212,43
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono
indipendenti dai redditi Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di
riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni
nel diritto sono espressamente indicate.
Pensione ed indennità per i sordi
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto
alla pensione sordi: Euro 16.982,49 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai
67 anni, da compiere): Euro 286,81 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di
sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi
limiti reddituali).
*Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della
speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019.
Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00.
Pensione e indennità per invalidi civili Limite di
reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile
totale al 100 per cento: Euro 16.982,49 Pensione per gli invalidi civili totali
al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Limite
di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per
l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai
67 anni, da compiere): Euro 286,81 Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza
per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi,
che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una
invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti
gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e
l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo
base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12).
Limite di reddito personale lordo annuo per la
trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e
della Pensione per sordi: Euro 16.982,49 Limite di reddito personale lordo
annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi
civili parziali: Euro 4.926,35 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi
civili, importo base: Euro 374,48 Nota Bene: bisogna distinguere due casi:
1) Se si era già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).
Per la determinazione dei limiti di reddito ci si
riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di
invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non
quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi
che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).
2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67
anni:
Si applica la stessa normativa riguardante la generalità
dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti
reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste
condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni).
In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli
del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se
coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni
sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi
civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le
possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione
del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con
quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del
67esimo anno di età).
Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle
provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili
(fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le
maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a
quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura
tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello
concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno
sociale.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali,
non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29 Nota bene: In caso
di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido
civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne
comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili
parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte
Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto
alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al
compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro
4.926,35 Indennità di frequenza: Euro 286,81 Nota bene: In caso di ricovero del
minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il
genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione
dell’indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare
i soggetti minori ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla
Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento.
Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non
vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Nota Bene: L’indennità di frequenza è prevista anche per
i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n.
467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso
le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione
dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla
normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano
caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale.
Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio
INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori
informazioni utili Per i titolari di prestazioni INValidità CIVile con
revisione sanitaria scaduta (Circolare INPS 147/2019, par. 10.1, pag. 12).
Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis,
decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11
agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”) I titolari di
prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti
in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili,
ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2020, risulti memorizzata nel
database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato
anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, senza
che la Commissione sanitaria abbia ancora provveduto alla convocazione a
visita.
Calendario del pagamento delle provvidenze economiche
(Circ. INPS N. 147/2019, par. 12.1, pag. 13).
Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 184, legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio del 2018).
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni,
le pensioni e le indennità di accompagnamento INVCIV, le rendite vitalizie
dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il
giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un
unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale
l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (Nota Bene: Il conto
corrente per le pensioni previdenziali- Vecchiaia e Trattamento anticipato di
anzianità- e quello per le prestazioni assistenziali INVCIV deve coincidere, in
quanto è sempre l’INPS che provvede al pagamento per entrambe le tipologie di
emolumenti).
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e
di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano
maggiorenni.
Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e
6-bis, del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n.
114 dell’11 agosto 2014.
Fonte amministrativa INPS: Messaggi INPS n. 6512 del
8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; Circolare INPS n. 10 del 23/01/2015 I
neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non
sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le
relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione
della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o
invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la
verifica dei limiti reddituali.
Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che
abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il
compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento
del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili
parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in
mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di
lavoro). Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, al raggiungimento
della maggiore età, l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad
inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni
invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS
calendarizzerà la visita, in ogni caso alla maggiore età, perché il Verbale
dovrà essere da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui, in sede di
accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne
una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo
percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di
tutte le somme corrisposte provvisoriamente dopo il compimento della maggiore
età.
Maggiorazioni sociali per ciechi civili (Circ. INPS N. 147 dell’11/12/2019, Allegato 2, pag. 28 e a seguire pp. 35 – 40). Misure di incremento della Pensione INVCIV per Ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo.
Vi invitiamo a prestare la massima attenzione all’Allegato n. 2 disponibile a fine articolo.
Abbiamo infatti simulato alcune situazioni di indigenza
personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri soci ciechi
civili (quindi titolari di pensione INVCIV), che darebbero diritto
all’incremento della loro pensione INVCIV (Nota bene, i cd “Diritti
inespressi” sulla pensione INVCIV: la somma aggiuntiva, sostanzialmente,
non viene automaticamente erogata dall’INPS a meno che il cieco civile non
abbia avanzato apposita domanda documentata- esposizione della propria
posizione reddituale tramite l’ultimo modello 730 o UNICO, ovvero una
autodichiarazione a reddito Zero se in assenza di altri redditi oltre a quelli
già noti all’INPS, alla quale può conseguire il ricalcolo della pensione con le
somme dovute).
Non sono infrequenti, infatti, casi di nuclei familiari,
dove, ad esempio il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare
solo di provvidenze INVCIV e la moglie casalinga o disoccupata o, al massimo,
che percepisca la sola pensione sociale.
In tali casi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS, a domanda tramite la presentazione di una Ricostituzione documentale di pensione (allegando le ultime dichiarazioni reddituali e, ad ogni buon conto, anche copia del verbale di riconoscimento di cecità civile), un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate. Tutto ciò detto, ricapitolando la questione e sperando di fare cosa gradita, agli Allegati n. 2 e 3 del presente comunicato troverete copia della Circolare INPS N. 147/2019 e della Tabella Rinnovo pensioni 2020. Infine, all’Allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che potrebbe tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza.
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3 – Tabella rinnovo pensioni 2020
ALLEGATO 4 – Foglio lavoro