Museo Omero – 16 e 17 Maggio 2015 Grand Tour Musei 2015 un week end felice!

Lo scultore Felice Tagliaferri al Museo Omero

Un’occasione per conoscere l’uomo, le opere, i film di cui è protagonista lo scultore non vedente, direttore della scuola Chiesa dell’Arte.

16 maggio notte dei musei
Nel pomeriggio di sabato 16 Maggio alle ore 17.00 verrà proiettato il docu-film “Un albero indiano”, con la regia di Silvio Soldini e Giorgio Garini per CBM: un racconto intenso dell’esperienza vissuta dai bambini, con e senza disabilità, della scuola di Shillong (India) nel laboratorio d’arte tenuto da Felice. Dopo la visione del film sarà possibile ascoltare la diretta testimonianza dell’artista. Felice Tagliaferri guiderà i visitatori alla scoperta delle sue opere nelle sale del Museo.
La sera del 16 Maggio alle ore 21.00 per la Notte dei Musei, sarà possibile partecipare al laboratorio artistico: “La pianta della vita, le mani che creano” un momento per toccare, sentire e ancora plasmare, inventare insieme all’artista in una performance guidata.
Prenotazione obbligatoria. Per adulti. Massimo 30 persone.

Si prosegue fino alle 24.00 con visite bendate alla collezione del Museo.

17 maggio giornata dei musei
Domenica 17 Maggio alle ore 17.00, per la Giornata dei Musei, Tagliaferri presenta il docu-film “Non solo con gli occhi”, per la regia di Silvio Soldini e Giorgio Garini, un ritratto della vita quotidiana di alcune persone non vedenti. Dopo la visione del film sarà possibile ascoltare la diretta testimonianza dell’artista. Lo scultore guiderà i visitatori alla scoperta delle sue opere nelle sale del Museo.

Contest fotografico
In occasione di grand tour musei fotografa le opere d’arte dei musei marchigiani e condividele su Facebook, Twitter e Instagram utilizzando l’hashtag #grandtourmuseimarche. Potrai partecipare ad un contest fotografico che ti farà vincere cataloghi di mostre e ingressi ai luoghi della cultura delle Marche … facendoti diventare un testimonial dell’arte! Le foto vincitrici, selezionate da una giuria composta dal Social Media Team e Regione Marche, saranno postate sui social network e faranno parte di un post pubblicato dal blog di Destinazione Marche.

Info
Ingresso libero.
Orario apertura: 16 Maggio 16.00 — 19.00; 21.00 – 24.00. 17 Maggio 10.00 — 13.00; 16.00 — 19.00.
Solo per il laboratorio artistico: “La pianta della vita, le mani che creano” la prenotazione obbligatoria. Per adulti. Massimo 30 persone.
Tel. 071 28 11 935
Email: info@museoomero.it
sito: www.museoomero.it

Cuneo – L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti si rinnova ed elegge un direttivo giovane

Presidente è Simone Zenini, praticante avvocato di 27 anni: “Questione lavoro in primo piano”

È un direttivo composto da giovani quello dell’UICI di Cuneo, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che nei giorni scorsi ha eletto anche il nuovo presidente, in carica per i prossimi 5 anni. È Simone Zenini, 27 anni, laureato in giurisprudenza praticante avvocato a Torino, iscritto all’Unione Ciechi dal 1997, coordinatore provinciale e regionale del comitato giovani dal 2011.

“Con l’avvicinarsi delle elezioni provinciali – dice Zenini – ho accettato di candidarmi e di mettere a disposizione il mio tempo e le mie competenze. Lo scorso 28 marzo sono stato eletto nel consiglio provinciale dell’associazione e, nella fase successiva, ho accettato l’incarico di presidente. Il mio impegno si colloca nel solco del lavoro svolto in questi anni, intendo dare continuità all’operato dell’ex presidente Franca Baravalle, ma cercherò anche di dar vita a nuovi progetti. Confido nel supporto di tutti perché le necessità sono tante e non sempre vengono comprese ed ascoltate”.

In primo piano la questione lavoro, da affrontare assieme ai Centri per l’Impiego, alle associazioni degli industriali e ai vari organi di inserimento. “La stagnazione del mercato del lavoro riguarda anche la nostra categoria – dice Zenini – lo stereotipo del non vedente come centralinista è in parte superato e nei prossimi anni bisognerà guardare altrove per favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei nostri soci, partendo innanzitutto dalla formazione”.

Ed è proprio nell’ottica di una revisione del sistema istruzione e formazione, che l’UICI sta incontrando in questi giorni assessori e funzionari della Regione Piemonte. “Il nostro presidente regionale Adriano Capitolo sta facendo un gran lavoro – dice ancora Zenini – tutti pensano al problema delle barriere architettoniche, ma vi sono questioni altrettanto importanti che riguardano ad esempio la formazione professionale e i fondi destinati all’assistenza, che spesso non arrivano a destinazione. Speriamo di trovare anche in Regione la stessa sensibilità manifestata a Cuneo, dove per la prima volta un sindaco non vedente sta offrendo un contributo determinante all’intera comunità”.

Napoli – A me gli occhi campagna di prevenzione visiva

L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ha promosso nel comune di Sant’Anastasia la campagna di prevenzione visiva ‘’ A me gli occhi – Amgo’’ che nasce dall’Istituto dei ciechi F. Cavazza di Bologna e che si sta diffondendo su tutto il piano nazionale, grazie ad una rete di servizi istituitasi tra volontari dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e ortottiste volontarie impegnate nel progetto .
7-8-9 Maggio 2015 nel territorio Anastasiano sono stati sottoposti allo screening con video refrattometro 60 bambini con età compresa tra 10-24 mesi. Le giornate di prevenzione hanno messo in luce 14 CODICI ROSSI i quali saranno sottoposti a visita oculistica gratuita.
Ci preme sottolineare la vitale importanza della prevenzione visiva, la quale ha lo scopo di evidenziare già nei primissimi mesi di vita alterazioni funzionali del sistema visivo, come il così detto “occhio pigro”.
L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti soddisfatta dei risultati ottenuti , nonostante le difficoltà incontrate , è lieta di comunicarvi che l’iniziativa prenderà vita anche negli altri comuni della provincia di Napoli.
L’Uici ringrazia il comune di Sant’Anastasia e tutto lo staff che ha collaborato a questa iniziativa con un ringraziamento particolare alle ortottiste dott. Carmela Esposito Abate e Anna Teresa Borzacchiello per l’impegno profuso a beneficio della salute della vista  per la popolazione di Sant’Anastasia.

Sport – Bolzanine campionesse italiane di Torball, di Annemarie Innerhofer

Autore: Annemarie Innerhofer

Recentemente la squadra femminile di Torball del Gruppo Sportivo Non e Semivedenti Bolzano ha portato a casa il titolo di campione Italiano e questo per l’ennesima volta di seguito. Le singole giornate del campionato avevano avuto luogo a marzo a Napoli e ad aprile a Roma. La squadra, composta da Maria Teresa Bettineschi, Ilaria Frenez, Annamaria Innerhofer, Silvia Rinaldi e Margareth Zelger e accompagnata dall’allenatore Marco Grazioli, è riuscita vincere lo scudetto, totalizzando 45 punti. Seguono le squadre Reggina Calabria con 32 punti e Colosimo Napoli con 24 punti. Il Bolzano perciò potrà partecipare alla Coppa Europea. Questo torneo si disputerà a fine ottobre a Suprasl/Polonia e si scontreranno i migliori team d’Europa.

Info:
Innerhofer Annemarie, Responsabile del settore Torball – tel. 347-7565700 www.torball.it

Sport – I risultati del week-end (baseball e nuoto)

Si è svolto questa mattina, domenica 10 maggio, il Meeting interregionale di nuoto Lombardo I° Trofeo Delfini Cremona.
La nostra giovane nuotatrice Martina Rabbolini (cat. S11 – non vedenti) nei 100 dorso è giunta prima con il tempo di 1.28,64.Nei 100 rana si è classificata al secondo posto con il tempo 1.40,05.

Sempre questa mattina si è aperto l’Intergirone del XIX Campionato Italiano di baseball per ciechi con l’incontro BolognaWSCvinta – Thunder’s Five Milano, che ha visto i felsinei imporsi per 15 a 8.
Da segnalare un fuori campo da 3 punti della milanese Arjola Dedaj e del bolognese Giancarlo Berganti. Un altro fuori campo (da un punto) è stato messo a segno da Dris Sahli del Bologna WSCvinta.
La giornata è proseguita con la vittoria dei bolognesi (12 a 4) sui Patrini Malnate. La squadra varesina ha poi incontrato la Fiorentina BXC riportando un pareggio (9 a 9).

Risultati e classifiche

Girone Ovest

1. Lampi Milano punti 9 (4-1-1) – media 750
2. Thunder’s Five Milano 8 (4-0-3) – 571
3. Blue Fire Cus Brescia 5 (2-1-3) – 417
4. Patrini Malnate 3 (0-3-5) – 188
Risultati
15 marzo, Patrini Malnate – Lampi Milano (3 a 11 e 1 a 1);
22 marzo, i Patrini Malnate – Thunder’s Five Milano (non disputata causa maltempo)
28 marzo, Thunder’s Five Milano – Lampi Milano (4 a 7 e 3 a 2)
12 aprile, BlueFire Brescia – I Patrini Malnate (7 a 7 e 7 a 5)
19 aprile, Lampi Milano- BlueFire Cus Brescia (16 a 3 e 7 a 4)
26 aprile, Thunder’s Five Milano -BlueFire Cus Brescia (15 a 10 e 12 a 14)
3 maggio, Thunder’s Five Milano – I Patrini Malnate (8 a 1 e 4 a 2)

Girone Est

1. Fiorentina punti 11 (5-1-1) – media 787
2. Roma All blinds 8 (4-0-2) – 667
3. BolognaWS-Cvinta 10 (5-0-3) – 625
4. Tigers Cagliari 0 (0-0-6) – 000

Risultati
15 marzo, Tigers Cagliari – Roma Allblinds (2 a 7 e 1 a 5);
22 marzo, BolognaWS-Cvinta – Tigers Cagliari (11 a 3 e 9 a 2)
29 marzo, Fiorentina BXC – BolognaWS-Cvinta (8 a 4 e 6 a 7)
12 aprile, Fiorentina BXC – Allblinds Roma (15 a 6 e 9 a 1)
19 aprile, Tigers Cagliari – Fiorentina BXC (3 a 8 e 0 a 9)
26 aprile, BolognaWSCvinta – AllBlinds Roma (1 a 9 e 6 a 15)

Intergirone
10 maggio, Thunder’s Five Milano – BolognaWSCvinta (8 a 15)
a seguire: BolognaWSCvinta – I Patrini Malnate (12 a 4)
A seguire: I Patrini Malnate – Fiorentina BXC (9 a 9)
Prossimi turni
17 maggio a Roma (ore 10:00 Campo Acquacetosa): Lampi Milano – Allblinds Roma
A seguire: Tigers Cagliari – Lampi Milano
A seguire: Thunder’s Five Milano – Tigers Cagliari
24 maggio a Sasso Marconi (ore 10:00 Campo Valmarana): Bluefire Cus Brescia – Fiorentina BXC
A seguire: Allblinds Roma – Thunder’s Five Milano
A seguire: I Patrini Malnate – Allblinds Roma
2 giugno a Bologna (ore 10:00 Campo Leoni): Bluefire Cus Brescia – BolognaWSCvinta
A seguire: Allblinds Roma – Bluefire Cus Brescia
A seguire: Lampi Milano – BolognaWSCvinta
7 giugno a Firenze (ore 11:00 Campo Cerreti): Lampi Milano – Fiorentina BXC
7 giugno a Firenze (ore 15:00 Campo Cerreti): Fiorentina BXC – Thunder’s Five Milano
7 giugno a Malnate (ore 11:00 Campo Gurian): Bluefire Cus Brescia – Tigers Cagliari
A seguire: Tigers Cagliari – I Patrini Malnate

Semifinali e finali
20 giugno a Bologna (ore 16:00 campo Leoni): prima semifinale
21 giugno a Bologna (ore 10:00 Campo Leoni): Seconda semifinale
27 giugno a Bologna (ore 16:00 Campo Leoni): Finale

Progetto sulla violenza contro le donne cieche, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

Si comunica che la giornalista Luisa Carretti ha proposto all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di prendere parte ad un progetto sulla violenza contro le donne, e in particolare contro le donne cieche.
Insieme alla fotografa Peggy Ickenroth, Luisa Carretti sta lavorando ad un progetto che possa far emergere, attraverso il racconto (fotografico, video e scritto), alcune storie di violenza, per portare l’attenzione sulla doppia violenza che subiscono le donne non vedenti, in quanto donne e in quanto cieche.
Alleghiamo un breve testo che racconta il loro progetto:

Progetto sulla violenza contro le donne cieche
Il permesso di toccarmi (TITOLO PROVVISORIO)
Il progetto vuole raccontare storie di violenza e/o discriminazione subite da donne cieche, portando l’attenzione sul doppio sopruso che queste vivono, in quanto donne e cieche. Quello che ci interessa non è raccontare tanto l’episodio in sé, ma piuttosto tutto quello che sta intorno: il contesto culturale e sociale in cui hanno vissuto, i pregiudizi, le difficoltà di comunicazione che possono aver portare a trasformarle in vittime. E’ interessante per noi capire come queste donne vivono il loro corpo e come questo viene vissuto dagli altri. Si tratta di un corpo ancor più accessibile e da maltrattare soltanto perché queste sono cieche? La distanza e lo spazio personale da non invadere si accorciano? Se è così, perché succede?
Ci interessa anche capire che tipo di supporto (psicologico, sanitario, ma anche da parte della famiglia e dei conoscenti) c’è stato o non c’è stato a seguito della violenza, come è cambiata la loro vita, come sono riuscite a superare il trauma, se questo è avvenuto, come percepiscono se stesse da quel momento in poi e cosa si aspettano per il loro futuro.
Quello che ci piacerebbe far emergere è la dignità di queste donne, al di là della disabilità sensoriale, suscitando rispetto e non commiserazione nei loro confronti. Attraverso di loro, inoltre, potremo anche approfondire quanto nel nostro paese si riesca a tutelare l’integrità e promuovere il rispetto di individui che appartengono a categorie deboli, garantendo servizi, ma anche promuovendo a più livelli la conoscenza e l’inclusione.
Le donne che decideranno di raccontarci le loro storie, saranno libere di scegliere se rivelare la loro identità o meno. Anche dal punto di vista fotografico, chi vorrà restare nell’anonimato sarà raccontato in modo da rispettare la sua scelta.

Chiunque fosse interessato a partecipare, può prendere direttamente contatto con:
Luisa Carretti
cell: +39 3479346150
info@luisacarretti.com
www.luisacarretti.com
Cordiali saluti
Mario Barbuto

Comunicato stampa – L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS invita i governi di Italia e di Germania a non ostacolare la ratifica da parte dell’UE del nostro Trattato di Marrakech sul diritto alla lettura!

Sono passati quasi due anni dalla firma a Marrakech di un trattato che segna un fondamentale passo in avanti per la realizzazione del pieno accesso ai libri da parte delle persone cieche e ipovedenti. Tuttavia, il governo tedesco e quello italiano, a nostro avviso, si stanno adoperando affinché gli Stati membri dell’Unione europea blocchino la ratifica da parte dell’UE del Trattato di Marrakech. Questa riluttanza non è dovuta tanto a tecnicismi legali, ma quanto alla carente volontà politica di garantire a tutte le persone non vedenti, ipovedenti e con altre disabilità di lettura il pieno accesso al patrimonio librario dell’umanità indipendentemente dai vincoli del diritto d’autore.
Il Presidente dell’Unione Europea dei Ciechi (EBU), Wolfgang Angermann, ha detto:
“Come cittadino tedesco con disabilità visiva e anche come cittadino europeo, sono profondamente deluso dalla riluttanza della Germania ad accettare la ratifica da parte dell’UE di questo trattato. Sollecito il governo tedesco a rivedere le proprie posizioni e a offrire il proprio sostegno a un accordo per la rapida ratifica da parte dell’Unione europea che verrà discusso la prossima settimana durante la riunione del Consiglio dell’Unione europea”.
Il governo tedesco, come scusa per opporsi alla ratifica UE, fa riferimento ad alcune affermazioni false e inconsistenti secondo le quali questo settore non è di esclusiva competenza dell’UE, nonostante sia i servizi giuridici della Commissione sia quelli del Consiglio abbiano insistito sull’evidenza della competenza esclusiva dell’UE, fatto supportato da molteplici giudizi della Corte europea (http://kluwercopyrightblog.com/2015/05/03/blocking-marrakesh-an-argument-based-on-a-house-of-cards/ http://kluwercopyrightblog.com/2015/05/03/blocking-marrakesh-an-argument-based-on-a-house-of-cards/).
Mario Barbuto, Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, ha espresso il proprio disappunto per la posizione assunta dal governo italiano il quale, ostacolando la ratifica del Trattato di Marrakech, non rispetta i suoi obblighi nei confronti delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. “Il nostro governo non trae alcun vantaggio da questa posizione e perde, invece, una grande occasione per porre fine alla “carestia dei libri” assicurando a milioni di persone cieche e ipovedenti in tutto il mondo l’accesso all’educazione, alla cultura e allo svago attraverso la lettura”.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS non riesce a comprendere le ragioni per cui l’Italia, che ha una legislazione particolarmente avanzata riguardo alle eccezioni al diritto d’autore in favore delle persone disabili, abbia assunto in seno al Consiglio dell’Unione europea una posizione chiaramente contrastante con le esigenze delle persone non vedenti in Europa e nel resto del mondo. La scorsa settimana la Commissione europea ha proposto un compromesso che rispetta la sovranità dei singoli Stati membri dell’UE per quanto concerne la ratifica del Trattato di Marrakech pur affermando il principio della competenza giuridica dell’Unione europea. Respingendo questo compromesso, i governi dell’Italia e della Germania hanno dimostrato scarsa flessibilità, al punto da compromettere un possibile accordo.
Se dovesse concretizzarsi il blocco della ratifica del Trattato di Marrakech da parte dell’Unione europea le barriere del diritto d’autore all’accesso alla cultura da parte dei non vedenti continueranno ad esistere ancora per molti anni e i cittadini non vedenti e ipovedenti dovranno attendere che la Corte di giustizia europea esprima il proprio parere (indubbiamente favorevole alla competenza esclusiva dell’UE riguardo alla ratifica) e che l’UE adotti una nuova normativa quadro comunitaria sul diritto d’autore. Questo ritardo, probabilmente di molti anni, non appare né ragionevole né giustificabile.
Invitiamo caldamente il governo italiano a mostrare maggiore sensibilità nei confronti delle esigenze di milioni di persone cieche e ipovedenti e a dare sostegno a una rapida ratifica del Trattato di Marrakech in tutto il mondo.
Altre informazioni sul Trattato di Marrakech
Il punto centrale di questo trattato è un articolo che autorizza le organizzazioni e le biblioteche dei ciechi a condividere le proprie raccolte di titoli accessibili con altre comunità parlanti la stessa lingua in tutto il mondo. Per es. la Spagna e l’Argentina sarebbero in grado di condividere il proprio patrimonio librario accessibile di oltre 150.000 titoli con tutti i paesi dell’America Latina, non appena il governo di ciascun paese beneficiario avrà ratificato e adottato le misure per far entrare in vigore il Trattato. In sintesi, esso stabilisce il quadro giuridico fondamentale per l’adozione di deroghe nazionali in materia di diritto d’autore in quei paesi che ne sono privi e stabilisce un regime per lo scambio transnazionale di libri in formato accessibile.

Centro di Documentazione Giuridica – Licenziamento legittimo del figlio del disabile che in permesso ex legge 104 va in discoteca, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che usufruisce del permesso «104» non per assistere il genitore ma per andare a ballare, a nulla rilevando il tipo di assistenza da fornire al disabile.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015, ha chiarito che tale comportamento implica un disvalore sociale.
La condotta del lavoratore implica un disvalore sociale giacché il lavoratore usufruisce di permessi per l’assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sull’intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi.
Inoltre il comportamento del lavoratore compromette anche il vincolo fiduciario con il datore di lavoro che è costretto ad organizzare diversamente il lavoro in azienda e con i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, sostenendo una maggiore penosità della prestazione lavorativa.
Questa Sentenza è solo l’ultima, in quanto già in passato il Centro di Documentazione aveva posto l’attenzione sul severo orientamento dei Giudici di Cassazione nel dichiarare legittimo il licenziamento di un lavoratore che godendo impropriamente dei permessi per assistere un disabile era andato in vacanza (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 4 marzo 2014, n. 4984), giustificando anche il controllo diretto del datore di lavoro al di fuori dell’azienda del lavoratore «furbetto».
È quindi opportuno ricordare nuovamente che il doveroso rigore della Suprema Corte di Cassazione in tema di permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104 deve indurre anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi a prestare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che ne hanno giustificato la fruizione.
Di seguito la Sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015.
Civile Sent. Sez. L num. 8784 Anno 2015
Presidente: Vidiri Guido
Relatore: Napoletano Giuseppe
Data pubblicazione: 30 aprile 2015
Sentenza sul ricorso 168-2014 proposto da:
A. E., elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268-A, presso lo studio dell’avvocato Beatrice Di Benedetto, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Osvaldo Piccirilli, giusta delega in atti;
ricorrente contro
Sevel – Società Europea Veicoli Leggeri Spa P. I. 00297220691, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, 19, presso lo studio dell’avvocato Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giacinto Favalli, giusta delega in atti;
controricorrente
avverso la sentenza n. 1189 del 2013 della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il 03 ottobre 2013 Rgn 962 del 2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2014 dal Consigliere dott. Giuseppe Napoletano; udito l’avvocato Piccirilli Giovanni Osvaldo; udito l’avvocato Cammarata Mario per delega verbale Favalli Giacinto; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Celentano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del Processo
La Corte di Appello de L’Aquila, riformando la Sentenza del Tribunale di Lanciano, rigettava la domanda di A. E., proposta nei confronti della Sevel Spa, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli da detta società per aver durante la fruizione del permesso per assistere la madre disabile grave, partecipato ad una serata danzante. A base del «decisum» la Corte del merito poneva la considerazione fondante secondo la quale, nella specie, non rilevava il tipo di assistenza che l’A. doveva fornire alla propria madre handicappata, quanto piuttosto la circostanza che il lavoratore aveva chiesto un giorno di permesso retribuito – ex art. 33, terzo comma, della Legge n. 104 del 1992, come modificata dalle Leggi n. 53 del 2000 e n. 183 del 2010 – per «dedicarsi a qualcosa che nulla aveva a che vedere con l’assistenza».
Ciò che veniva in evidenza, precisava la Corte territoriale, è che «l’A. aveva usufruito di una parte di questo permesso per finalità diverse da quelle a cui il permesso mirava, giacché, essendo il permesso richiesto finalizzato all’assistenza di persona portatrice di handicap, egli non poteva chiedere il predetto permesso per altra finalità del tutto estranea all’assistenza». Questo comportamento, secondo la predetta Corte, implicava «un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l’assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare, ad ogni permesso, diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa».
Ne conseguiva, asseriva la Corte di Appello, che «proprio per gli interessi in gioco, l’abuso del diritto, nel caso di specie, era particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz’altro sull’elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti».
Avverso questa sentenza A. E. ricorre in Cassazione sulla base di sette motivi, specificati da memoria. La società intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con la prima censura parte ricorrente, deducendo violazione dell’art. 33 della Legge n. 104 del 1992, sostiene che la Corte del merito non ha fatto corretta applicazione della richiamata norma poiché non ha tenuto conto che la relativa disciplina, come modificata dalle successive leggi, non richiede il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza cui bisogna aver riguardo ai fini del legittimo esercizio dei permessi.
Con il secondo motivo l’Alberico, denunciando violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, prospetta che la Corte del merito, nell’affermare che non vi è prova che il lavoratore dopo la festa danzante abbia utilizzato le ore di permesso per assistere la madre, si è posta fuori dal «tema decidendum» non essendo oggetto di contestazione disciplinare la circostanza concernente l’utilizzazione delle residue ore di permesso.
Con la terza critica il ricorrente, allegando violazione degli artt. 2697 cc e 5 della Legge n. 604 del 1966, assume che la Corte del merito ha erroneamente posto a suo carico la prova dell’avvenuta assistenza alla madre per il periodo successivo al suo ritorno a casa.
Con la quarta censura l’A., deducendo violazione degli artt. 112 e 132 cpc nonché 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, prospetta che la Corte del merito, non tenendo conto che era stata richiesta una specifica prova da esso ricorrente sull’avvenuta assistenza alla madre per il periodo successivo al suo ritorno a casa, non fornisce una motivazione congrua e logica ai sensi dell’art. 132 cpc.
Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 132 e 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc e violazione ed omessa applicazione del Ccnl specifico di primo livello del 3 dicembre 2011, prospetta che la Corte del merito erroneamente non ha esaminato la deduzione secondo la quale il fatto contestato era assimilabile all’assenza ingiustificata per la quale il richiamato Ccnl prevede solo una sanzione conservativa.
Con la sesta censura l’A., asserendo violazione degli artt. 132 e 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 cpc e violazione dell’art. 7 della Legge n. 300 del 1970, prospetta che la Corte del merito erroneamente non ha esaminato l’eccezione della mancata affissione in azienda del codice disciplinare.
Con il settimo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2119 cc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostiene che la Corte del merito non ha tenuto conto ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione delle circostanze concernenti rispettivamente: l’assimilabilità del comportamento addebitato ad una ipotesi per la quale il Ccnl prevede una sanzione conservativa; la convinzione del lavoratore di aver agito legittimamente a mente dell’art. 33 della Legge 104 del 1992 e delle circolari Inps; la mancanza di precedenti disciplinari.
Le censure che, in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico giuridico vanno tratte unitariamente, sono infondate. È opportuno premettere che la riformulazione, applicabile nel caso di specie «ratione temporis», dell’art. 360, primo comma, n. 5, cpc, disposta dall’art. 54 del Dl 22 giugno 2012 n. 83, conv. in Legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione e, conseguentemente, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della Sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Su 7 aprile 2014 n. 8053 e Cass. Su 22 settembre 2014 n. 19881).
Tanto precisato va, altresì, rimarcato che il «decisum» della Sentenza impugnata si fonda, non sul tipo di assistenza ex art. 33, comma 3, Legge n. 104 del 1992, così come modificato dalle successive leggi, che l’A. doveva fornire alla madre handicappata, quanto piuttosto sul rilievo della utilizzazione del permesso retribuito per finalità diverse da quelle per il quale il legislatore ha previsto il diritto al permesso retribuito. Sono, pertanto, del tutto estranee al tema «decidendum» tutte le critiche che vengono mosse all’impugnata Sentenza sotto il profilo appunto della interpretazione della normativa di cui al richiamato art. 33, comma 3o, della Legge n. 104 del 1992 e successive modifiche.
Analogamente non costituisce «ratio decidendi» autonoma e fondante il rilievo della Corte del merito secondo il quale non emerge la prova che le residue ore di permesso sarebbero state utilizzate per l’assistenza alla madre.
Tale asserzione, infatti, va letta in uno alla osservazione secondo la quale «il comportamento del lavoratore, infatti, non sarebbe meno grave per il fatto che per una parte si è divertito e per l’altra parte ha assistito la madre, ciò che rileva è che se anche così fossero andate le cose comunque l’A. ha usufruito di una parte di questo permesso per finalità diverse da quelle a cui il permesso mira».
È, quindi, evidente che nell’economia motivazionale della Sentenza impugnata la ragione fondante del «decisum» non è la mancata prova della avvenuta assistenza alla madre per le ore residue, ma, come detto, la utilizzazione, in conformità alla contestazione disciplinare (così come riprodotta dal ricorrente nel ricorso), di una parte oraria del permesso in esame per finalità diverse da quelle per il quale il permesso è stato riconosciuto.
Conseguentemente non hanno valenza decisiva le censure che riguardano la mancata dimostrazione della utilizzazione delle ore residue del permesso e, quindi, in particolare la deduzione della violazione dell’onere della prova e della mancata ammissione della prova per testi sul punto in esame.
L’accertato disvalore sociale del comportamento del lavoratore ed il ritenuto abuso del diritto danno conto delle ragioni per le quali la Corte del merito, sia pure implicitamente, ha ritenuto irrilevante la questione della mancata affissione del codice disciplinare.
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità l’affermazione secondo la quale in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto «minimo etico» (Cass. 3 ottobre 2013 n. 22626, V. anche Cass. 18 settembre 2009 n. 20270 secondo cui in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro).
Tanto comporta, altresì, l’irrilevanza della deduzione concernente l’assimilabilità del fatto contestato all’ipotesi di assenza ingiustificata prevista dal Ccnl, atteso che la Corte del merito assegna al comportamento dell’A. una portata ben più ampia di quella dell’assenza ingiustificata che esclude di per sé la prospettata assimilabilità. Per analoghe ragioni è da escludersi la decisività delle circostanze concernenti la convinzione del lavoratore di aver agito legittimamente a mente dell’art. 33 della Legge 104 del 1992 e delle circolari Inps e della mancanza di precedenti disciplinari.
Invero a tali fini non può non venire in considerazione il rilievo della Corte del merito secondo il quale il comportamento tenuto dall’A. implica «un disvalore sociale giacché il lavoratore aveva usufruito di permessi per l’assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare, ad ogni permesso, diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa». Ed è proprio questo accertato e ritenuto disvalore sociale che, in quanto proprio del comune sentire, rende irrilevante le deduzioni in esame. Del resto la Corte territoriale non manca di rimarcare che «proprio per gli interessi in gioco, l’abuso del diritto, nel caso di specie, è particolarmente odioso e grave ripercuotendosi senz’altro sull’elemento fiduciario trattandosi di condotta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti».
Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali rimangono assorbite tutte le ulteriori critiche, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del Dpr n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2014
Il Presidente

In vacanza ad Arezzo, di Franco Angori

Autore: Franco Angori

Da alcuni mesi a Castiglionfiorentino provincia di Arezzo è attiva una cooperativa sociale (Fontechiara) che si occupa di turismo accessibile.
I non vedenti che lo desiderano possono trascorrere periodi sereni e gioiosi nella provincia di Arezzo avvalendosi dell’accompagnamento degli operatori della cooperativa che possono essere contattati con una semplice telefonata.
La cooperativa consente ai non vedenti di partecipare ai momenti più significativi delle attività agricole: la vendemmia e la raccolta delle olive.
Su richiesta organizziamo corsi di giardinaggio e di cucina.
Il tandem le passeggiate a cavallo, le uscite in barca a vela sul lago Trasimeno completano l’offerta turistica della nostra cooperativa.

Franco Angori presidente della cooperativa Fontechiara
Recapiti della cooperativa:
Tel: 0575 65 91 56; cellulare 334 70 76 137
sede legale via 19 dicembre 1943 n23
Castiglionfiorentino Arezzo.
Posta elettronica franco angori@alice.it

Sport – BXC: al via l’Intergirone

Domenica 10 maggio si aprirà l’Intergirone del XIX Campionato Italiano di baseball per ciechi con l’incontro BolognaWSCvinta vs. Thunder’s Five Milano.
L’appuntamento è per le 10:00 presso il Campo Leoni di via Bottonelli 70 a Bologna.

Risultati e classifiche

Girone Ovest

1. Lampi Milano punti 9 (4-1-1) – media 750
2. Thunder’s Five Milano 8 (4-0-2) – 667
3. Blue Fire Cus Brescia 5 (2-1-3) – 417
4. Patrini Malnate 2 (0-2-4) – 167
Risultati
15 marzo, Patrini Malnate – Lampi Milano (3 a 11 e 1 a 1);
22 marzo, i Patrini Malnate – Thunder’s Five Milano (non disputata causa maltempo)
28 marzo, Thunder’s Five Milano – Lampi Milano (4 a 7 e 3 a 2)
12 aprile, BlueFire Brescia – I Patrini Malnate (7 a 7 e 7 a 5)
19 aprile, Lampi Milano- BlueFire Cus Brescia (16 a 3 e 7 a 4)
26 aprile, Thunder’s Five Milano -BlueFire Cus Brescia (15 a 10 e 12 a 14)
3 maggio, Thunder’s Five Milano – I Patrini Malnate (8 a 1 e 4 a 2)

Girone Est

1. Fiorentina punti 10 (5-0-1) – media 833
2. Roma All blinds 8 (4-0-2) – 667
3. BolognaWS-Cvinta 6 (3-0-3) – 500
4. Tigers Cagliari 0 (0-0-6) – 000

Risultati
15 marzo, Tigers Cagliari – Roma Allblinds (2 a 7 e 1 a 5);
22 marzo, BolognaWS-Cvinta – Tigers Cagliari (11 a 3 e 9 a 2)
29 marzo, Fiorentina BXC – BolognaWS-Cvinta (8 a 4 e 6 a 7)
12 aprile, Fiorentina BXC – Allblinds Roma (15 a 6 e 9 a 1)
19 aprile, Tigers Cagliari – Fiorentina BXC (3 a 8 e 0 a 9)
26 aprile, BolognaWSCvinta – AllBlinds Roma (1 a 9 e 6 a 15)

Intergirone
10 maggio a Bologna (ore 10:00 Campo Leoni): BolognaWSCvinta – Thunder’s Five Milano
a seguire: BolognaWSCvinta – I Patrini Malnate
A seguire: I Patrini Malnate – Fiorentina BXC
17 maggio a Roma (ore 10:00 Campo Acquacetosa): Lampi Milano – Allblinds Roma
A seguire: Tigers Cagliari – Lampi Milano
A seguire: Thunder’s Five Milano – Tigers Cagliari
24 maggio a Sasso Marconi (ore 10:00 Campo Valmarana): Bluefire Cus Brescia – Fiorentina BXC
A seguire: Allblinds Roma – Thunder’s Five Milano
A seguire: I Patrini Malnate – Allblinds Roma
2 giugno a Bologna (ore 10:00 Campo Leoni): Bluefire Cus Brescia – BolognaWSCvinta
A seguire: Allblinds Roma – Bluefire Cus Brescia
A seguire: Lampi Milano – BolognaWSCvinta
7 giugno a Firenze (ore 11:00 Campo Cerreti): Lampi Milano – Fiorentina BXC
7 giugno a Firenze (ore 15:00 Campo Cerreti): Fiorentina BXC – Thunder’s Five Milano
7 giugno a Malnate (ore 11:00 Campo Gurian): Bluefire Cus Brescia – Tigers Cagliari
A seguire: Tigers Cagliari – I Patrini Malnate

Semifinali e finali
20 giugno a Bologna (ore 16:00 campo Leoni): prima semifinale
21 giugno a Bologna (ore 10:00 Campo Leoni): Seconda semifinale
27 giugno a Bologna (ore 16:00 Campo Leoni): Finale