Verso la direzione dirimente, di Massimo Vita

Autore: Massimo Vita

Cari amici,
ci si avvicina alla direzione in cui Mario dovrà avanzare la proposta per il nuovo ufficio di presidenza.
Mi pare che non si muova molto negli equilibri nazionali e io spero che Mario sia in condizione di poter proporre un ufficio di presidenza nel segno della qualità e del rinnovamento ma anche guardando alla geopolitica.
Io penserei che in ufficio di presidenza ci voglia un rappresentante del sud e uno del centro Italia ma solo se si trova una forte condivisione altrimenti convenga scegliere solo per qualità e appartenenza al progetto.
Sarei curioso di sapere se dai signori consiglieri nazionali sono pervenuti a Mario dei suggerimenti.
Spero di scoprire che la direzione e Mario ci diano dei segnali davvero di novità ma…….

Massimo Vita

 

Contributi dei lettori- L’angolo della poesia, a cura di Maria Conte

Autore: a cura di Maria Conte

Poesia… comunicare attraverso versi, rime e figure retoriche. Esprimere emozioni e sentimenti.
Il premio internazionale “G. LEOPARDI” riguarda narrativa, poesia, giornalismo,pittura,scultura,fotografia,teatro,decorazione su vetro e ceramica,insomma l’arte in generale ed è a cura della redazione “Il mio giornalino” di Aversa,organo ufficiale dell’Associazione culturale “Scuola centro Kant”. Nasce libero da qualunque convenienza associativa e opprimente ufficiosità, per una cultura del terzo millennio vera e per puro amore della parola. Si divide in sette sezioni:

1. Racconto in vernacolo (edito ed inedito) a tema libero.
2. Racconto in lingua italiana o straniera a tema libero (edito ed inedito).
3. Poesia in lingua italiana o vernacolo o straniera o silloge a tema libero (edita ed inedita).
4. Articolo giornalistico a tema libero o dossier giornalistico (edito ed inedito).
5. Quadro o collettiva, scultura o una serie di oggetti in ceramica artistica,pittura,decorazione su vetro a tema libero (editi ed inediti).
6. Musica, canzoni o danza a tema libero(editi ed inediti).
7. Fotografia o raccolta di foto e immagini storiche,opere teatrali a tema libero (editi ed inediti).
I giovani fino ai 18 anni di età non pagano la quota di partecipazione,mentre gli adulti dovranno versare un contributo di dieci euro per spese di iscrizione e spese di organizzazione. L’importo dovrà pervenire a mezzo vaglia postale o in contanti al seguente indirizzo:
Segreteria del premio, sita in via Publio Virgilio Marone, 3, Aversa (CE) – 81031 – alla giornalista Maria Conte (e-mail:mariacaonte@libero.it).
La scadenza della presentazione dei lavori è prevista per il 31-05-2014. Gli elaborati dovranno essere consegnati in cinque copie.
Verranno assegnati premi per le varie sezioni, tre per ognuna e sono previste segnalazioni speciali con premi di rappresentanza. Diploma di partecipazione a tutti i concorrenti. Gli elaborati non verranno restituiti. Ai vincitori sarà data tempestivamente comunicazione da parte della segreteria. Si potrà delegare una persona per il ritiro del premio, previa autorizzazione scritta e firmata dall’autore. I lavori premiati verranno raccolti in un apposito fascicolo che verrà distribuito a chi ne farà richiesta pagando una piccola quota di 5 euro per contributo stampa.
Richiesta informazioni: tel. 081-8903375/328-1664378,tel. e fax 081-8150027.
REGOLAMENTO:
1)La partecipazione al concorso è gratuita per gli alunni delle scuole.
2)Gli elaborati non saranno restituiti.
3)I racconti o le poesie o foto di quadri o brani musicali o articoli vari
devono essere consegnati in sette copie, senza generalità dell’autore,
in busta anonima (contenente altre due buste chiuse ed anonime di cui
una contenente la scheda di iscrizione al presente regolamento con le
generalità dell’autore),l’altra contenente un cd o altro supporto informa-
tico in formato word contenente la copia dell’elaborato e l’eventuale
tassa di iscrizione. I concorrenti devono indicare nella busta che contiene
il supporto informatico a quale sezione intendono partecipare.
4)I partecipanti dovranno allegare alla scheda di iscrizione un breve curriculum
ed è gradita una fotografia formato tessera o simile, dando al contempo,
previa autorizzazione al giornale “Il mio giornalino” o nell’antologia degli artisti vincitori con la possibilità di pubblicarla.
5)La premiazione avverrà in data e luogo da destinarsi.
Scheda di partecipazione:
Nome………………………………………….Cognome………………………………………………
Nato/a il……………………………………..a……………………………………………………………
Residente in……………………………………………………………………………………………….
Via……………………………………………………………………………………………………………..
Telefono…………………………………………………………………………………………………….
Scuola………………………………………………………………………………………………………..
Professione………………………………………………………………………………………………..
Si allega un dischetto in formato word………………………………………………………
Firma………………………………………………..
Scadenza partecipazione al concorso:31-05-2014.

Biografia della direttrice responsabile
Maria Conte scrive da molti anni, ne ha cinquanta ed ama la poesia più che mai. E’ residente ad Aversa (CE) ed è nativa di Trentola- Ducenta (CE), sposata con il libraio Paolo Marrone aversano, ha conseguito la maturità scientifica al Liceo Scientifico “E.Fermi” di Aversa, poi la Facoltà di Giurisprudenza a Napoli, Scienze giuridiche a S. Maria Capua Vetere (CE), Scienze religiose al Seminario vescovile di Aversa e Istituto PIME di Trentola- Ducenta. Ha ricevuto anche una specializzazione in lingua inglese presso l’Istituto “The Sound” a Soccavo (Pianura) di Napoli e vari premi letterari, fin dall’età di sedici anni, come il Premio di poesie e narrativa “Arabella Capodieci” indetto da Rai due a Roma con la poesia a tema speciale:”Il nostro pane quotidiano”. Ha presentato il suo primo libro di poesie “Instancabilmente donna” al Teatro Cimarosa di Aversa, mentre all’Aula consiliare del Comune di Aversa, in seguito, ha messo in evidenza un romanzo dal titolo “Donna” contro la violenza sulle donne. Ha iniziato giovanissima a scrivere su numerosi giornali, come il “Mattino” di Napoli in cronaca nera sui problemi dell’Agro aversano insieme al compianto giornalista dott. Giovanni Motti, all’epoca direttore del “Gazzettino aversano”. Poi si sono susseguiti vari quotidiani e periodici come:”Il diario” di Caserta, “La voce” dell’Agro aversano, “Il mio giornalino” edito in tutta la Campania, “Piazze e città” dell’Agro aversano, “Cronache italiane” di Salerno, “Monitor” di Aversa, il famoso quotidiano il “Mattino” di Padova, “Paese sera” di Napoli e Roma, “Manifesta” rivista nazionale femminista, iniziativa nascente di sole donne con l’intervento di scrittrici e registe. Maria Conte ha pubblicato anche alcuni articoli sul quotidiano la “Repubblica” di Roma e Napoli, lo “Spettro” di Aversa, “Roma” redazione di Caserta, “Centocittà” e sul “Giornale” di Caserta. E’ stata per venticinque anni la segretaria dell’Associazione culturale “Giovani poeti ed artisti” di Aversa con il giornale “La voce del poeta”. Attualmente la Conte ha scritto un libro-dossier sulla tossicodipendenza riguardante il caso di un giovane che si è salvato dall’eroina, aversano-padovano ed altri dell’Agro aversano e casertano, raccogliendo un ricco dossier giornalistico dedicato alla prevenzione e alla lotta alla droga dal titolo “Perché ti buchi ancora?”, presentato il 26 Ottobre 2003 al Comune di Aversa. La giornalista Maria Conte è stata iscritta all’Ordine dei giornalisti professionisti di Padova e Venezia negli anni ottanta- novanta, dal 2003 nell’Ordine dei giornalisti pubblicisti della Campania a Napoli. Ha insegnato all’Istituto “Bambin Gesù” di S. Arpino (CE) ed altre scuole dell’Agro aversano; dirige “Il mio giornalino” redazione di Aversa ed ha organizzato otto edizioni del Premio letterario internazionale “G. Leopardi” – città di Aversa con la partecipazione di tutte le scuole della Regione Campania e molti scrittori provenienti da tutta Italia.
“PRIMA CHE IL SOLE TRAMONTI …”(dedicata a mio padre)
Vorrei sentire la pace nel
cuore …
non vorrei più vedere
un uomo che muore …
vorrei rinascere in questo sole
prima che tramonti,
ancor prima, padre,
che ti portassero via da me …
il tuo sguardo verso il cielo
dell’amore infinito, la dolcezza
di un attimo … e, poi, la fine …
prima che arrivi un altro tramonto,
vorrei rivedere la nostra vita
insieme,
papà mio, la giovinezza,
il tuo sorriso, le lacrime che mi asciugavi
da bambina, le corse sulla spiaggia,
le passeggiate al mare o in pineta
o al lago … Dio, come sono volati
i nostri anni verdi!…
Ero sicura con te, avevo paura
di essere donna, ma la tua mano
mi ha stretta fino all’altare come
sposa …
e, poi, fino alla tua scomparsa.
Sei tramontato sole, sei andato via
con i tuoi raggi infuocati,
avevi ancora sorrisi da regalare
e, adesso, non ci sei più …
ma forse mi sbaglio, papà, forse
sei ancora più vivo di prima,
e presto o tardi ti rivedrò …
prima del tramonto della mia sera,
di un’altra notte stellata
che mi condurrà fra le braccia
dell’amore eterno con te, padre! …

MARIA CONTE

 

Il Museo Omero aderisce a Gran Tour Musei 2014, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

17 Maggio – Notte dei Musei: Inaugurazione Mostra “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”
18 Maggio – Giornata internazionale dei Musei: Laboratorio didattico per famiglie: In viaggio, nel mare, una barca …

ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero aderisce alla sesta edizione di Gran Tour Musei 2014 iniziativa che unisce due tra gli appuntamenti culturali internazionali più importanti dell’anno: la Notte dei Musei (www.nuitdesmusees.culture.fr ) e la Giornata Internazionale dei Musei (www.icom-italia.org).
Sabato 17 maggio – Notte dei Musei il Museo Omero presenta la mostra tattile “I sensi nel drappeggio – strutture sculturali”. Si tratta di lavori creati dagli allievi del Corso di Morfologia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata negli anni 2012 – 2013 sul tema plastico del drappeggio. I materiali usati sono tra i più vari, seppure attinenti la desiderata resa plastica e volumetrica dei manufatti: reti metalliche, resine, gesso, cartapesta, tessuti. Le opere andranno esplorate tattilmente, per comprenderne le sfumature più profonde e per accedere alla multisensorialità che caratterizza il Museo Omero. L’ingresso è libero. Apertura del Museo e della mostra fino alle ore 24,00.

Domenica 18 maggio – Giornata internazionale dei Musei, dedicata quest’anno al tema “Museum collections make connections” (“creare connessioni con le collezioni”), il Museo Omero organizza il laboratorio didattico per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni “In viaggio, nel mare, una barca …” : si leggeranno libri tattili dedicati al mare e al viaggio – “Gaia e il mare”, “C’era una volta una barca” – e poi in laboratorio i bambini costruiranno un libro tattile con l’aiuto di mamma e papà. Prenotazione obbligatoria. Ingresso: 3 euro a persona, esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e accompagnatori. Sconto socio IKEA FAMILY: 2,50 euro a persona.
Gran Tour Musei 2014 è promosso dalla Regione Marche www.musei.marche.it, con il sostegno dei Sistemi Museali delle Province di Ancona e Macerata, ICOM Italia e la collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e rientra nel Festival dei Musei delle Marche Happy Museum.

INFO www.museoomero.it – didattica@museoomero.it – Tel. 071 28 11935

Monica Bernacchia
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio, 28 – 60121 Ancona
info@museoomero.it – www.museoomero.it
tel 071 2811935 – sito vocale 800 20 22 20

Una bussola per orientarsi- Imparare e insegnare a fare facendo, di Angelo Fiocco (prima parte)

Autore: Angelo Fiocco

Rubrica per genitori.

In questo numero, con l’aiuto del dott. Angelo Fiocco – Presidente dell’Istituto per Ciechi L. Configliachi di Padova -, inizieremo a conoscere il bagaglio di risorse insite nel nostro patrimonio genetico, a cui attingiamo inconsapevolmente nell’agire quotidiano e che è bene valorizzare quando si educano bambini con disabilità visiva.
Pensare di riassumere in qualche pagina gli interventi educativi più salienti da rivolgere al bambino con deficit visivo grave o totale sarebbe presuntuoso, e autorizzerebbe il lettore a dubitare a priori circa la buona fede e l’attendibilità di chi scrive. Attraverso le considerazioni che seguono, desidero solo proporre alcuni spunti di riflessione a proposito delle interazioni che meritano a mio avviso particolare attenzione in un rapporto costruttivo tra genitori e figli, nonché alcuni stimoli a verificare anzitutto su noi stessi la portata delle molteplici risorse insite nel nostro bagaglio genetico, delle quali ci serviamo con sistematicità in tutte le fasi dell’esistenza. Un’educazione efficace non può prescindere dalla conoscenza di esse, a maggior ragione quando è destinata a soggetti le cui facoltà sensoriali risultano parzialmente compromesse.

Sulla magnolia in giardino un merlo canta ininterrottamente dall’alba al tramonto. E’ la stagione degli amori, mi dico, mentre lo ascolto modulare il suo cinguettio secondo uno schema che mi pare ripetersi in maniera sequenziale. Ne ignoro il significato, però non mi sfugge che quello è un linguaggio strutturato e finalizzato.
Da chi avrà imparato a volare, a costruirsi il nido, a sfamarsi, a cantare?
Non ho dubbi che l’istinto e i caratteri ereditari propri della specie alla quale appartiene siano stati determinanti nella sua crescita, ma so pure che ha appreso non poco osservando ed imitando i comportamenti dei suoi genitori, similmente a quanto avviene per gran parte degli individui, compresi i cuccioli d’uomo che alla nascita sanno manifestare – quando tutto va bene – soltanto i bisogni primari, e che per crescere e apprendere a vivere dipendono più di ogni altra specie dalle figure genitoriali, cioè dagli adulti.
Mi sorprendo a chiedermi che ne sarebbe già stato di quella bestiola se fosse nata cieca o se, come me, lo fosse diventata in tenerissima età, e la risposta si palesa subito nel gatto in cerca di uno spuntino, nel formicaio ai piedi del tronco, nella civetta che aggredisce dall’alto, giacché l’imponenza dell’albero non garantisce alcuna certezza a chi ne abita la cima, e mi appare evidente che, privata della vista, la bestiola non avrebbe scelta tra diventare facile preda nel nido o cadere presto o tardi a terra sfinita.
Per fortuna, almeno qui da noi, i cuccioli d’uomo nati con gli occhi spenti o che ne perdono troppo presto l’uso godono di una rete di protezioni che non li lascerà certo morire d’inedia, tuttavia il semplice accudimento durante i primi mesi e i primi anni di vita non basta ad assicurare loro pari opportunità sul piano dello sviluppo fisico e intellettivo.
Ma forse che i loro coetanei normovedenti imparano autonomamente a camminare, a relazionarsi con gli altri e l’ambiente, a trarre dalle esperienze compiute deduzioni utili ad affrontarne altre nuove, ad elaborare il concetto di sé e della propria identità quali elementi distinti e distintivi, unici e irripetibili?
Ovviamente no, e sebbene la vista possieda prerogative bastevoli a stimolarli ad interagire con quanto di visibile li circonda, li sollecitiamo col sorriso a sorriderci e ad osare, poi a dirigersi gattonando verso una meta precisa, in seguito a trasformare le lallazioni in parole, più avanti a manipolare e plasmare, ad abbozzare i primi disegni, a far finta che… e, progredendo, a tradurre le parole in segni grafici, a vestire di esse i sentimenti e i pensieri, a misurare, contare e numerare, ad osservare i mille e mille fenomeni che si accompagnano al trascorrere della vita e del tempo.
Quanto di tutto ciò è proponibile al bambino che non vede o vede troppo poco per affidarsi alla sua percezione visiva?
Quasi tutto, purché siamo disposti a scoprire in noi stessi e a valorizzare il bagaglio di risorse e di potenzialità cui attingiamo – il più delle volte inconsapevolmente – nell’agire quotidiano, nonostante l’immediatezza caratterizzante la vista. In che modo?

Potremmo cominciare familiarizzando con il tatto, magari mentre giochiamo col nostro cucciolo che ha bisogno di avvertirci presenti. Quante cose abbiamo appreso a fare per gioco da piccoli, scrutando e imitando chi si occupava di noi!…
Soffermiamoci ad esplorare uno qualsiasi degli oggetti dedicati a lui o a lei, sia tenendolo tra le mani, sia dopo averlo appoggiato su una superficie piana. Sfioriamolo lentamente con i polpastrelli – soprattutto di pollice, indice e medio – di ambedue le mani, quindi stringiamolo tra pollice e indice e ancora nel pugno. Infine soppesiamolo con calma sul palmo aperto e rivolto verso l’alto della mano che usiamo più di frequente.
Già che ci siamo, perché non saggiare più a fondo le nostre abilità percettive? Dai, afferriamone un altro con la mano libera e indugiamo ad analizzare il peso di entrambi come se dovessimo appropriarcene. Qualora non riscontrassimo differenze apprezzabili, non desistiamo e invertiamone il posto, tornando a soppesarli con cura.
Può accadere che il risultato non si manifesti al primo tentativo, talmente si è portati a sopravvalutare il canale visivo a scapito degli altri, ma se avremo la costanza di ripetere l’esperimento, non tarderemo ad accorgerci che l’esplorazione tattile riserva anche a chi vede vantaggi inattesi, che abituandoci a dosare adeguatamente l’intensità dello sfioramento, della digitopressione e della prensione, arriveremo ad acquisire le informazioni quantomeno essenziali in merito a ciò che tocchiamo intenzionalmente (dimensioni, forma, grado di compattezza, stato termico, tipo di materiale, ecc.), che si tratta insomma di un’attività che vale la pena approfondire per poi motivare, convinti, il piccolo ad avvalersene coscientemente al fine di allargare la propria sfera conoscitiva.

Un percorso analogo a quello appena accennato andrebbe intrapreso alla scoperta dell’udito, iniziando col discriminare gli attributi di un determinato suono-rumore: intensità, acutezza, gravità, limpidezza, sovrapposizione di più elementi costitutivi, provenienza, ecc..
Più tardi potrà rivelarsi interessante capire come il variare della distanza tra noi e la fonte sonora ne modifica la percezione, in particolare riguardo all’esattezza della sua localizzazione. Sarà pertanto utile ripetere la prova – meglio se a occhi chiusi – mentre ruotiamo il corpo di 45°, 90°, ecc., fino a completare un angolo giro, così da cogliere il mutare della provenienza e dunque della possibilità di localizzare la fonte a seconda della posizione che via via assumiamo rispetto ad essa.
Una volta sicuri di padroneggiare tale esperienza, cominceremo a proporla gradualmente al bimbo servendoci della nostra voce o di un suono-rumore che sappiamo essergli familiare e gradito, tenendo presente che non starà a lui ruotare il proprio corpo, ma che saremo noi a decidere da dove lanciargli lo stimolo.
Osserviamo da ultimo che la capacità di discriminare e localizzare due o più fonti sonore diminuisce con l’aumentare della distanza da esse. Per interiorizzare questo concetto, poniamoci di fronte a due carillon (ma vanno bene pure due sveglie, due cellulari o le casse acustiche di un riproduttore audio) sistemati lateralmente rispetto al punto centrale di ascolto e distanti almeno 2-3 metri l’uno dall’altro, quindi azioniamoli e sinceriamoci di sentirne distintamente uno per orecchio. Ora cominciamo ad allontanarci, seguendo per quanto possibile la perpendicolare intersecante il piano su cui stazionano le due fonti sonore; noteremo che più ce ne discostiamo, più esse sembrano avvicinarsi tra loro fino a mescolarsi, dando luogo ad una illusione acustica che, in assenza della vista, diviene una variabile costante da valutare allorché ci si muove in autonomia.

E che cosa sappiamo dell’olfatto?
Probabilmente poco, anche se tramite esso ci confrontiamo ogni giorno con le necessità e le situazioni più disparate: dall’igiene personale all’acquolina che ci sale in bocca sulla soglia di una pasticceria, dalla carta patinata della rivista che sfogliamo nella sala d’attesa di un professionista alle scarpe nuove nelle quali non entriamo – accidenti! – giusto per un pelo, dalla cimice intrappolata tra la tenda e il vetro in soggiorno al tegame dimenticato sul fuoco in cucina, dal dopobarba o la colonia del/della collega al pullover zuppo dopo un acquazzone improvviso, dalle grate degli scantinati nel centro storico agli scappamenti dei motorini vecchi o scarburati. Gli esempi sono innumerevoli, tantissimi a portata di mano, ma noi, quale ruolo riserviamo agli odori e all’organo deputato a captarli?
Non è semplice insegnare a fiutare o, se preferiamo, ad annusare, tuttavia dobbiamo ammettere che la gamma di informazioni veicolate dall’olfatto è assai più vasta di quanto siamo soliti ritenere, e dunque convenire sull’opportunità di guidare il piccolo ad affinarne l’uso sperimentandone insieme le svariate implicazioni che, assimilate nel tempo, gioveranno ad ampliare sensibilmente la sua autonomia.
A differenza delle esperienze uditive e tattili, quelle olfattive presuppongono fin dall’inizio un approccio e una partecipazione coerenti, in quanto le reazioni soggettive non sempre sono univoche. E’ perciò consigliabile cominciare a proporle al bambino a partire da quando ci sono chiare le sue modalità di interagire con noi, sotto forma di attività ludica, ricordando che tra le prerogative dell’olfatto è assente quella relativa alla localizzazione a distanza.
(Continua)

Angelo Fiocco – tiflologo, specializzato nell’insegnamento agli alunni disabili visivi

Bari: Il baseball giocato dai ciechi, da BARITODAY.IT

Autore: da BARITODAY.IT

Il 17 maggio 2014 alle ore 10,00 al CUS Bari (centro universitario sportivo) la prima giornata dimostrativa di baseball, per giocatori e giocatrici ipovedenti e non vedenti .La manifestazione ha lo scopo di promuovere questa disciplina sportiva in Puglia, l’evento è organizzata da:A.S.D. UIC Bari e l’A.S. Cu.S. Lecce, col patrocinio del Consiglio Regionale Puglia dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, del C.I.P. Puglia, sotto l’egida dell’Associazione Italiana Baseball per ciechi (www.aibxc.it). Per info e comunicazioni: Elisabetta Franco, 3479780512, email eli.franco71@gmail.com.

da BARITODAY.IT

Catanzaro: Il coro Uici di Catanzaro protagonista di un fine settimana all’insegna della fede e dello spettacolo, da CATANZAROINFORMA.IT

Autore: da CATANZAROINFORMA.IT

La soddisfazione del presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, Luciana Loprete.
7 Maggio 2014. Un fine settimana all’insegna della fede e dello spettacolo è quello che si è appena concluso per i componenti del Coro dell’Unione italiana dei Ciechi e  degli Ipovedenti di Catanzaro  e della   sua promotrice la presidente, Luciana Loprete. Questi sono stati, infatti, i momenti che lo hanno caratterizzato e che lo hanno reso speciale e di condivisione. Si è avviato tutto il venerdì 2 maggio con la diretta organizzata dall’emittente della CEI TV2000 e nel quale il coro è stato protagonista  dall’anfiteatro del Parco della Biodiversità di Catanzaro del programma “Una canzone di Noi”  realizzato dalla stessa Tv 2000.
Il coro ha così avuto la possibilità di farsi conoscere per mezzo di alcune esibizioni ed attraverso le testimonianze dirette di alcuni componenti come quella di Gianfranco Mastroianni, Roberto Leone, Rosa Fabiano, Gagliardi Aldo, Giada Moulolo e della piccola De Fazio Maria Stella che hanno definito l’attività come un modo per sentirsi vivi, liberi e socialmente attivi, nonché come un modo per sentire di meno il peso della propria disabilità. Tutti avrebbero voluto  dire qualcosa ma purtroppo i tempi della diretta televisiva non lo hanno permesso. Il presidente Loprete ha voluto sottolineare l’importanza dell’attività che oltre ad essere un momento ricreativo rappresenta  un forma di riscatto culturale e sociale nonché  un input riabilitativo per i bambini, i giovani e gli anziani  non vedenti e ipovedenti  e pluriminorati che ne fanno parte ,e che con entusiasmo e gioia seguono assiduamente le prove canore che settimanalmente si tengono  presso la sezione UICI di Catanzaro. Seppur stanchi  ma con  la stessa gioia e forza che contraddistinguono il coro della sezione e ricchi di soddisfazione, alle 18.30 il Coro è stato impegnato nella bellissima Cattedrale di Lamezia Terme per animare la S.messa officiata dal vescovo monsignor Luigi Cantafora in occasione della Beatificazione della Regina Maria Cristina di Savoia. Il vescovo ha  voluto rivolgere un personale plauso al Coro affermando “ Sono ben impressionato da questo coro perché ha il ritmo ,la melodia e la musica dentro.   Il Coro è testimonianza che la Luce va al di là degli occhi perché la luce è Cristo  e quando un Cuore è Sazio di Cristo  non ci sono barriere  alla felicità ,alla gioia  e al senso della Vita e il loro impegno e la  forza   della Combattiva Presidente ci vogliono dire che anche loro ci sono. Un altro importante riconoscimento lo dobbiamo al Maestro Amedeo Lobello che da gennaio segue il Coro UICI di Catanzaro  tecnicamente e   nella preparazione di musica Sacra.
Infine, domenica 4 maggio, in  occasione della ricorrenza di San Francesco di Paola, il coro e le famiglie dei componenti l’organo si sono riunite a Botricello per prendere parte alla Santa messa celebrata da Don Tommaso Mazzei Parroco del Paese che contestualmente ha voluto organizzare un incontro pastorale con tutte le famiglie  per  “Dare un  futuro alla famiglia con una famiglia più unita” ed ha voluto fortemente la partecipazione del Coro come testimonianza di quella famiglia che è l’unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro.

Da CATANZAROINFORMA.IT:

 

Con altri occhi, di Alfio Pulvirenti

Autore: Alfio Pulvirenti

È il titolo dell’evento che ha avuto luogo il 5 maggio scorso a Firenze, presso Villa La Quiete,
organizzato dall’Università fiorentina per celebrare il quindicesimo anniversario dell’istituzione del
corso di laurea in Fisioterapia con posti riservati agli studenti non vedenti.

 

Ad introdurre l’evento è stata Sandra Zecchi Orlandini, professore di anatomia a cui tutti gli
studenti, oggi dottori Fisioterapisti, hanno tributato il merito per l’impegno profuso nel rendere
accessibile, a chi non vede, l’offerta formativa universitaria in Fisioterapia.

 

Oltre alle autorità istituzionali della Regione Toscana, il Rettore dell’università ha portato il proprio
saluto affermando l’impegno dell’ateneo fiorentino nel garantire il diritto allo studio a chi versa in
condizioni di difficoltà..

 

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è stata rappresentata eccellentemente da Antonio
Quatraro, Presidente della Sezione fiorentina, il quale, fra l’altro, ha portato i saluti di Barbara
Leporini, Presidente dell’UICI Toscana.

 

La prima parte della mattinata è stata caratterizzata dagli interventi di alcuni Fisioterapisti che
hanno conseguito la laurea presso l’ateneo fiorentino.

 

La seconda parte della mattinata è stata caratterizzata dalla tavola rotonda dal titolo: Nuove
tecnologie e disabilità visiva: realtà e prospettive. A moderarla è stato Luca Fanucci, professore del
dipartimento di ingegneria dell’Università di Pisa. Il dibattito è stato preceduto dalle due relazioni,
svolte magistralmente da Elisabetta Franchi, responsabile della Consulenza Tiflodidattica –
Biblioteca Italiana per i Ciechi Regina Margherita e da Livia Laureti, responsabile del Centro
Regionale per l’educazione e la riabilitazione visiva, relativamente alla gestione degli ausili
tecnologici e alle modalità di accesso agli utenti della Regione Toscana.

Vediamoci per vedere, Redazionale

Autore: Redazionale

Questo Comitato di Asti dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti durante il mese di maggio svolgerà una campagna di prevenzione delle malattie oculari nei comuni dell’astigiano: operatori medici oculisti ed ortottisti effettueranno visite gratuite su una unità mobile oftalmica attrezzata nella principale piazza dei paesi interessati
La campagna, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ha il patrocinio dell’Aslat e sarà coadiuvata dalla Croce Verde e dai volontari dell’UNIVOC (Unione Volontari Pro Ciechi ) di Asti
Di seguito riportiamo il calendario dell’iniziativa

VENERDI’ 9 NIZZA MONFERRATO (PIAZZA XX SETTEMBRE)

SABATO 10 VALFENERA (PIAZZA TOMMASO VILLA)

DOMENICA 11 COSTIGLIOLE (PIAZZA MEDICI DEL VASCELLO)

LUNEDI’ 12 SAN DAMIANO (PIAZZA LIBERTA’)

MARTEDI’ 13 VILLAFRANCA (PIAZZA MARCONI)

MERCOLEDI’ 14 ASTI (PIAZZA SAN SECONDO – solo pomeriggio)

GIOVEDI’ 15 VILLANOVA ( PIAZZA IV NOVEMBRE)

VENERDI’ 16 CANELLI (PIAZZA ZOPPA)

 

Centro di Documentazione Giuridica: Usare e non abusare dei diritti in modo più adeguato per farli valere a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Licenziamento disciplinare per illecito utilizzo permessi legge 104/92

La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza . n. 4984 del 4.03.2014 si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente  per garantire l’assistenza ai congiunti. La  sentenza, di cu si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per  l’illecito utilizzo  di un  permesso previsto dall’art.33 della legge n.104/92  riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un’ agenzia investigativa , che ha smascherato l’utilizzo per finalità  estranee a quelle dell’assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l’uso improprio del permesso, ha violato  la finalità assistenziale e  la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso,  in quanto la sospensione dell’attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre,  ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente  inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti,  previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l’utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che  avviene fuori dall’unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. L’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della ex art. 33 della legge  non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo. Sulla scorta di questa recentissima sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi devono fare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che hanno giustificato la loro assenza dal lavoro.
Per la rilevanza dell’argomento trattato, di qui seguito riporto il testo integrale della sentenza in commento.
Sentenza 04 marzo 2014 n. 4984
Lavoro – Contestazione disciplinare – Illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 – Licenziamento – Agenzia investigativa Svolgimento del processo Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da N.D. intese alla declaratoria di invalidità del licenziamento intimato al predetto dall’A. s.p.a. il 30.4.2008 ed alla condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dell’illegittimità del controllo operato dalla società ai fini dell’accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilità della prova, in assenza di un illecito che giustificasse l’attività investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva sull’
illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 I. 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravità del contegno del Nulli alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l’accertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui all’art. 33 I. 104/92 citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il Nulli in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il N. era in permesso per la legge 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dell’azienda che i permessi non fossero utilizzati per l’assistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per l’accertamento dell’illecito. Dalla liceità dell’accertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l’utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso, non essendo stata contestata la veridicità dei fatti, la cui gravità era connessa non solo all’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna, ma al fatto che il N.,  nel giorno di permesso chiesto per il venerdì 11 aprile 2008, alle 7,55 fosse partito con amici e valigia mettendo tra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie. La Corte territoriale considerava, poi, la posizione del N. all’interno dell’azienda, quadro del Servizio Legale, e le competenze specifiche di laureato in giurisprudenza, che escludevano ogni possibilità di errore circa la finalità dei permessi e creavano un specifico pericolo di discredito dell’organizzazione aziendale ove gli altri lavoratori fossero venuti a conoscenza di week end allungati dal permesso per assistenza alla madre. L’abuso del diritto veniva, pertanto, ritenuto tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro. Per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Resiste, con controricorso l’A. s.p.a, che espone ulteriormente le proprie difese nella memoria illustrativa.
Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 ed 8 I. 300/70, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che il controllo dell’ agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, alla attività lavorativa, che è sottratta alla vigilanza altrui, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale prospettata. Secondo il ricorrente, appare, quindi, violativo degli artt. 2 e 3 Statuto avere ritenuto legittimi i pedinamenti che hanno determinato la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento, in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all’adempimento dell’obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione. Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attività fraudolente o penalmente rilevanti, laddove la Corte del merito aveva introdotto il tema dell’abuso del diritto che esulava completamente dall’interpretazione delle norme citate dello Statuto, collegando a tale ipotesi di abuso la possibilità di controllo difensivo occulto e scardinando la consolidata acquisizione interpretativa che ritiene legittima tale forma di controllo solo ove finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, ovvero alla verifica di comportamenti delittuosi del lavoratore. Assume il ricorrente che, se l’esercizio di un diritto potestativo in caso di sviamento della sua propria funzione può rifluire nell’abuso del diritto stesso, il controllo verte sulle modalità di esercizio di un diritto, non finalizzato assolutamente a quei soli scopi che legittimano i controlli occulti. Peraltro, la fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non avrebbe integrato l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., in assenza di ogni artificio o raggiro posto in essere dal suo autore. Con il secondo motivo, il N. lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. e del d. Ig.vo 30.6.2003, n. 196, e deduce la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., rilevando come la Corte territoriale abbia completamente omesso di considerare la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati laddove l’A. non aveva mai riferito alcunché a proposito dell’esistenza dell’atto di incarico e che ciò doveva indurre la Corte a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c.. Ed invero, era richiesta la conformità dell’incarico alle autorizzazioni del garante, conformità che costituiva presupposto indispensabile ai fini della legittimità dell’investigazione e della legittimità del controllo e quindi della contestazione (in tale senso era la pronuncia del Tribunale). Poiché la inesistenza di un incarico conforme alle disposizioni del Garante non era controverso, non era invocabile l’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la totale mancanza di motivazione sul punto determinava la nullità della sentenza, deducibile ai sensi dell’ art. 360, n. 4, c.p.c.. Con il terzo motivo, viene dedotta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 246, 416, 3° comma, 257 c.p.c. e dei principi in ordine alla testimonianza de relato, assumendo il N. che non vi sarebbe stata la prova del ragionevole sospetto che avrebbe legittimato il ricorso ad un controllo occulto, ma che, in base al tenore delle testimonianze di F. e V., doveva ritenersi che il preteso viaggio fosse proprio quello di cui al pedinamento e che la fonte fosse stata proprio l’Agenzia Investigativa, sicché la circostanza della vacanza riferita dal N. alla persona addetta alla segreteria costituiva dichiarazione priva di significato univoco, potendo la vacanza essersi realizzata in giorni estranei al permesso. Aggiunge, quale ulteriore considerazione a fondamento dell’impugnazione, che neanche sarebbe dato comprendere, alla luce dei risultati dell’investigazione, in quale data sarebbe stato effettuato il viaggio in Svizzera al quale si sarebbe riferito il N. conversando con le segretarie e la ragione per cui il predetto si sia indotto a confidare proprio alle stesse l’uso improprio del permesso ai sensi della legge 104. Peraltro, il M., firmatario della contestazione, aveva un interesse in causa che avrebbe potuto giustificare un suo intervento adesivo, atteso che, in caso di definitivo accertamento dell’illegittimità del licenziamento, l’A. avrebbe potuto rivalersi su di lui. La mancanza di motivazione sull’attendibilità del teste, una volta ritenuta la sua capacità a deporre, si traduceva, poi, in un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ed anche la F. e la V. non potevano essere considerate testi di riferimento. Infine, si assume che il G., indicato de relato dal M., rappresentando l’A., non era persona estranea alla controversia, per cui non era possibile acquisirne la deposizione. Con il quarto motivo, il N. deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.) ed ascrive alla decisione violazione dell’art. 5 L. 604/66 ed omessa motivazione, evidenziandone la totale assenza con riguardo a fatti controversi e decisivi per il giudizio, tra i quali l’avere prestato cure alla propria madre in data 11.4.2008, non potendo
ritenersi che non vi sia stata contestazione della veridicità dei fatti contestati.Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1 L. 604/66, 2119 e 2106 c. c. e rileva ancora la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c. oltre che l’omissione od insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la contestazione relativa a fattispecie analoga a quella di abuso di congedo parentale non era in linea con i principi in materia di proporzionalità del licenziamento disciplinare ed alla valutazione della condotta secondo i criteri applicativi di norme elastiche, da condursi con giudizio di valore adeguato al contesto storico sociale. Assume che il giudizio della Cassazione deve ritenersi esteso alla sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, con valutazione di un contegno che nelle finalità del permesso contempli anche l’esigenza dalla persona che assiste di avere ulteriore occasione di riposo o di stacco e ciò anche nella prospettiva di un giudizio sulla proporzionalità della sanzione. Il ricorso è infondato. Il primo motivo deve essere disatteso stante quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata delle disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970), che delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (cfr. , in tali termini, Cass. 7 giugno 2003, n. 9167). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi che la decisione impugnata sia conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Quanto al secondo motivo di ricorso, che evidenzia la nullità della decisione per avere superato, omettendo ogni motivazione al riguardo, quanto affermato nel capo della sentenza di primo grado con riguardo alla mancanza di un atto di incarico conforme alle specifiche autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, occorre considerare che in realtà l’affermazione, costituendo un mero inciso di motivazione, reso ad abundantiam, non necessitava di espressa impugnazione, e quand’anche si ritenesse diversamente, la fattispecie implicava il coinvolgimento di dati personali non sensibili e chiaramente pertinenti rispetto allo scopo perseguito dalla società che, come sopra detto, era del tutto rispettoso delle norme dello Statuto poste a tutela del lavoratore. Non si poneva, pertanto, una questione di acquiescenza ad un capo di decisione autonomo, idoneo anche da solo a sorreggere la decisione, sicché l’asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. risulta, in definitiva, destituita di giuridico fondamento.
Il terzo motivo è ugualmente infondato. Nella prima parte della censura si assume che le circostanze riferite dalle testi F. e V. sarebbero le stesse di cui all’accertamento investigativo, sicché sostanzialmente non vi era stato il sospetto ingenerato da circostanze preventivamente acquisite da tali testi, ma il datore avrebbe affidato il mandato all’agenzia a scopo meramente esplorativo. La censura mira in tale maniera a sollecitare una non consentita valutazione del merito, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (v. tra le altre, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 5274/2007 e, precedentemente, Cass. 15693/2004). La seconda parte della censura verte, invece, sulla ritenuta incapacità a deporre del teste M., ma in primo luogo deve rilevarsi che nessun accenno viene fatto ali termini ed ai modi in cui una tale eccezione era stata tempestivamente sollevata nella fase del merito. Vero è, poi, che ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere – dovere di esaminare l’intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell’interesse del teste all’esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione allo stesso, (cfr. Cass. 18 marzo 2003 n. 3956). Nel caso considerato non si ravvisano, tuttavia, errori di valutazione idonei a legittimare la censura come prospettata anche con riguardo al profilo dell’attendibilità delle deposizioni acquisite, essendo state le testi di riferimento legittimamente escusse sulla base dell’indicazione di conoscenza dei fatti ad esse attribuita. Il quarto motivo solleva una critica avulsa dalle risultanze processuali laddove si contesta l’iter argomentativo in relazione alla circostanza che la contestazione da parte del ricorrente vi era stata anche con riguardo all’effettivo verificarsi dei fatti contestati. Ed invero, posta la rilevanza probatoria attribuibile per quanto sopra detto ai risultati dell’investigazione, non rilevano circostanze ulteriori riferite alla assistenza comunque prestata alla madre dal N. prima di partire per il week end, permanendo l’abuso del diritto connesso all’utilizzo improprio del permesso ex art. 33 L. 104/92.
Ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile, ma presupponga un’autonomia comunque collegata alla cura di interessi, soprattutto ove si tratti – come nella specie – di interessi familiari tutelati nel contempo nell’ambito del rapporto privato e nell’ambito del rapporto con l’ente pubblico di previdenza, il non esercizio o l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento. L’abuso del diritto, così inteso, può dunque avvenire sotto forme diverse, a seconda del rapporto cui esso inerisce, sicché, con riferimento al caso di specie, rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un abuso del diritto al permesso si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell’affidamento da lui riposto nel medesimo, mentre rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione, deve ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorché il diritto venga esercitato, come nella specie, non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con la finalità della norma su richiamata, e pertanto la sua connotazione di abuso del diritto e la idoneità, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario correttamente sono state ritenute dal giudice del gravame capaci di integrare il comportamento posto dal datore a fondamento della sanzione disciplinare.
Il quinto motivo verte sulla correttezza del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla condotta del N.. In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 5095 del 2011 e da ultimo ribadito da Cass. 26.4.2012 n. 6498) che, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. È stato, altresì, precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
In tema di ambito dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004 e, da ultimo Cass. 6498/2012 cit.) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale. Al riguardo deve rilevarsi che la decisione impugnata dal lavoratore sotto tale profilo appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, valorizzando, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non solo e non tanto l’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna “quanto il fatto che N. nel giorno del permesso ex art. 33 chiesto per la giornata di venerdì 11 aprile, alle 7,55 sia partito con amici e valigia al seguito, così mettendo fra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza e una previsione di rientro non prossimo che rendono del tutto evidente che il permesso …. è stato utilizzato per altra finalità, che la legge garantisce con l’apposito istituti delle ferie”. In tale modo il Nulli – come condivisibilmente osservato dal giudice del merito – ha violato, attraverso l’abuso del relativo diritto, la finalità assistenziale allo stesso connessa e la condotta posta in essere è stata, pertanto, coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia perché le eventuali convinzioni personali del ricorrente di potere fare affidamento in una prassi consolidata o nella collaborazione di una badante sono dei tutto irrilevanti in presenza di comportamento che ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sia perché la sospensione dell’attività lavorativa era consentita, come chiarito in sentenza, solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso. Peraltro, deve anche aversi riguardo al fatto che, come, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto deve valutarsi nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialità del medesimo a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (cfr., tra le altre, Cass. 10.6.2005 n. 12263). Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza, cedono a carico del ricorrente, e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Pordenone : “Per altri occhi. avventure di un manipolo di ciechi”, a cura dell’UICI Pordenone

Autore: a cura dell’UICI Pordenone

PORDENONE 19 MAGGIO ORE 21
Cinemazero – Sala Grande
Pordenone
Disabilità visiva, come sensibilizzare l’opinione pubblica sulla quotidianità delle persone non vedenti? Utilizzando proprio le immagini, e le parole. Ecco perché l’associazione “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus” di Pordenone ha inteso organizzare una serata cinematografica di avvicinamento alla realtà della disabilità visiva, con l’obiettivo di fornire un’occasione per entrare empaticamente nello spaccato della vita quotidiana delle persone non vedenti.
In collaborazione con Cinemazero e Cooperativa sociale Itaca, e con il patrocinio del Comune di Pordenone, lunedì 19 maggio alle 21 in Sala Grande – Cinemazero a Pordenone, verrà proiettato il docu-film “Per altri occhi. Avventure quotidiane di un manipolo di ciechi”, vincitore del Nastro d’Argento 2014 come miglior documentario. L’evento si terrà alla presenza dei registi Silvio Soldini e Giorgio Garini e dell’attore protagonista Luca Casella. Seguirà dibattito con la mediazione del dott. Corrado Bortolin, presidente dell’associazione nazionale Orientamento, mobilità, autonomia personale per non vedenti e ipovedenti.
“Per altri occhi” è il racconto vivace e sorprendente, di un gruppo di persone straordinarie che hanno in comune l’handicap della cecità ma, soprattutto, un approccio alla vita quotidiana fatto di caparbietà e determinazione, umorismo e autoironia. Dieci esistenze imprevedibili, lontane da cliché e pietismi, ritratte con allegria e leggerezza, che cambiano il nostro sguardo rovesciando la prospettiva e instillandoci un dubbio: qual è il significato vero della parola limite? I protagonisti sono Enrico, fisioterapista che appena può scappa in barca a vela; Giovanni piccolo imprenditore con la passione per lo sci così come Gemma, che studia violoncello; Felice, scultore che gioca a baseball; Luca, musicista con l’hobby della fotografia; Loredana, centralinista con la passione del tiro con l’arco; Mario super-sportivo in pensione; Piero, consulente informatico e, infine, Claudio e Michela, l’unica coppia di non vedenti, solari e ironici, ci trascinano nella loro vita insieme.
Imparare ad orientarsi in spazi sconosciuti, a rinegoziare equilibri e ad affrontare le difficoltà con ironia, non è troppo diverso da quello che facciamo tutti noi, quotidianamente, in quanto esseri umani in balìa di vite complicate? Ecco perché l’U.I.C. di Pordenone ha organizzato questa serata, col desiderio di promuovere la conoscenza del proprio operato e avviare un più ampio progetto di sensibilizzazione alla tematica della disabilità visiva.
Vi aspettiamo numerosi a sostenere questa iniziativa!
La Presidenza e l’équipe educatori dell’”Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus”-Sezione di Pordenone