Guida all’uso di Apple Pay

Autore: Davide Delmonte

La possibilità di pagare da smartphone ha preso piede anche in Italia. Gli utenti Apple hanno a disposizione il servizio di pagamento Apple Pay, con il quale effettuare pagamenti contactless, oppure pagamenti online, previa l’associazione di una carta di credito, di debito o prepagata supportata. I pagamenti contactless, cioè senza contatto con il terminale POS, sono i pagamenti che avvengono nei luoghi fisici, possibili con iPhone 6 o superiore, oppure con un Apple Watch di qualsiasi generazione. Questo servizio di pagamento contactless può essere utilizzato all’interno di negozi, ma anche di bar, ristoranti, taxi, sugli autobus della SETA per fare il biglietto, ecc. I pagamenti online con Apple Pay sono possibili anche con Mac, iPad Air 2 e superiori. Per riassumere, al momento del pagamento in un negozio, il commerciante chiederà semplicemente al cliente di avvicinare il proprio iPhone, o Apple Watch, al POS, come si fa con una normalissima carta di credito o di debito contactless, con il vantaggio di non dovere portare la carta con sé, né dovere digitare sul tastierino del POS il codice Pin della nostra carta.

Il pagamento si eseguirà nei modi seguenti, a seconda del dispositivo e delle impostazioni dell’iPhone:

– su iPhone con Touch ID, appoggiare il dito sul sensore Touch ID e poi avvicinare il device al terminale POS abilitato;

– su iPhone con Face ID, premere due volte il tasto laterale, autenticarsi con Face ID oppure con codice, poi avvicinare il device al POS abilitato contactless;

 – con Apple Watch, premere per due volte il tasto laterale, poi avvicinare il device indossabile al terminale contactless.

Dato che molti nuovi POS abilitati contactless sono sprovvisti dei tasti in rilievo, diventa una grande comodità quella di non dover digitare il codice PIN della carta. Se poi ad Apple Pay viene aggiunta più di una carta, si potrà anche scegliere una carta diversa da quella impostata come predefinita per il pagamento. Ad esempio, su iPhone con Touch ID, per cambiare carta durante il pagamento in modo da scegliere una carta diversa da quella predefinita, premere per due volte consecutive il tasto centrale, poi selezionare la carta da utilizzare e fare l’autenticazione; infine, avvicinare il device al POS abilitato.

Apple Pay in Italia funziona con molte carte di credito, di debito, ma anche con molte carte prepagate delle principali banche, circuiti Maestro, Mastercard e Visa, e anche per i possessori di carte PostePay e BancoPosta

Per poter utilizzare il servizio di pagamento Apple Pay è necessario avere almeno una propria carta nel Wallet, il “portafoglio” delle nostre carte, che memorizza in completa sicurezza le informazioni in modo da pagare direttamente dal nostro dispositivo senza inserire i dati della carta. Per aprire il Wallet in iPhone, andare in Impostazioni, poi in “Wallet e Apple Pay”; a questo punto, premere il pulsante con il simbolo “+” che si trova in alto a destra, oppure sul pulsante “Aggiungi carta”. Nella schermata che si apre, fare tap, oppure doppio tap con attivo VoiceOver, sul pulsante Continua, dopodichè:

1. inserire i 16 numeri identificativi della carta manualmente, oppure tramite la scansione guidata (leggi sotto);

2. sempre nella schermata, verrà richiesta la data di scadenza della carta e i tre numeri del codice CVV di sicurezza da inserire manualmente (il codice CVV è sul retro della carta);

3. procedere con l’operazione premendo prima su accetta, poi su avanti, in modo da passare alla verifica dei dati della carta;

4. se l’esito è positivo, fare tap su “Accetta” e poi su “Avanti”, per accettare le condizioni ed i termini previsti;

5. ora scegliere il metodo di verifica della propria carta, tra SMS e applicazione del proprio mobile banking; il codice che si riceve va inserito nel campo apposito, così sarà completata l’attivazione di Apple Pay.

Scansione guidata: appena inizia la procedura di aggiunta carta, nella quale il primo passo è quello dell’inserimento dei 16 numeri, in automatico si attiva la fotocamera del telefono, che grazie all’ausilio di suoni e vibrazioni, guida l’utente ad inquadrare, con la carta di fronte al telefono, i 16 numeri che la identificano. Un segnale avviserà dell’esito positivo, così i 16 numeri saranno copiati nella schermata del telefono.

Apple Pay è, quindi, un servizio di pagamento che consente di effettuare pagamenti semplici e quasi istantanei, tramite iPhone, Apple Watch, iPad e Mac, senza pagare direttamente con carta, senza contanti o assegni, ma soprattutto senza dover avere la carta per forza con sé e senza dovere digitare il PIN della carta sul POS contactless. Il sistema permette al contempo di acquistare prodotti direttamente dal proprio dispositivo tramite app, nonché di acquistare biglietti di servizi e pagare le corse dei taxi. La tendenza di Apple è quella di andare in questa direzione e, a breve, ufficializzerà il servizio Tap to Pay, che trasforma l’iPhone in un terminale POS, pronto quindi a ricevere anche pagamenti da altri device o carte, semplicemente appoggiandoli tra loro.

Brexit: online l’audioguida su cosa cambia per pagamenti e investimenti
per iniziativa ABI e UICI

È online l’audioguida su cosa cambia per i servizi bancari e di pagamento con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Sviluppata da ABI – Associazione Bancaria Italiana e UICI – Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus APS, in collaborazione con il Centro nazionale del Libro parlato dell’UICI, l’audioguida è concepita con un linguaggio semplice e immediato e con informazioni pratiche, ed è a supporto delle persone cieche e ipovedenti e della loro operatività, grazie al suo format pienamente fruibile.

L’audioguida favorisce la comprensione di quali siano le conseguenze per i trasferimenti di denaro, come bonifici e addebiti da e verso il Regno Unito, per i pagamenti e prelievi oltre Manica, e per la gestione dei propri investimenti e risparmi a seguito della Brexit. Attraverso domande e brevi risposte, questo nuovo strumento propone infatti in versione audio i contenuti della guida realizzata da ABI in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori per rappresentare ai cittadini cosa cambia nella gestione delle operazioni bancarie, degli investimenti e dei contratti di assicurazione già stipulati dopo che il Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, è uscito dall’Unione doganale e dal Mercato unico UE.

L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra ABI e UICI per la realizzazione di progetti di informazione ed educazione finanziaria. L’impegno del settore bancario in tema di accessibilità è in linea con le principali indicazioni contenute nell’Atto europeo sull’accessibilità, la Direttiva di riferimento su questi temi, e si sviluppa nell’ambito delle attività promosse dall’ABI per favorire l’inclusione finanziaria e sociale dei cittadini.

L’audioguida è gratuita e in formato digitale, disponibile sul sito dell’ABI al seguente link www.abi.it/Pagine/Mercati/Csr/Protocollo-ABI-Uici.aspx, e dell’UICI www.uiciechi.it.

Le audioguide

Sono già disponibili online le audioguide su: i servizi di pagamento in Europa e i diritti degli utenti, realizzata sulla base del vademecum diffuso dalla Commissione Europea; la finanza sostenibile; l’Indicatore dei costi complessivi dei conti di pagamento; i consigli utili per la prevenzione contro le truffe, con un focus specifico per le persone anziane e con scarsa alfabetizzazione finanziaria; le principali caratteristiche del servizio Conto di base; il nuovo quadro regolamentare dato dal recepimento della Direttiva europea MiFID2 sui servizi di investimento; le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default”; le novità per i pagamenti online con la direttiva europea Psd2; e con informazioni utili per agevolare nell’utilizzo degli sportelli automatici Atm e dei Pos.

Pubblicato il 26/03/2022.

Sintesi dei lavori della Direzione Nazionale

Autore: Vincenzo Massa e Segreteria Presidenza Nazionale

Il 4 marzo alle ore 16.00 presso l’Hotel Tower Genova Airport, si è riunita la Direzione Nazionale alla quale hanno partecipato anche il presidente regionale UICI della Liguria, Arturo Vivaldi, insieme ai presidenti territoriali liguri.

Dopo un breve indirizzo di saluto ai presenti del presidente Nazionale Mario Barbuto e del presidente regionale Arturo Vivaldi, la Direzione Nazionale inizia a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.

Al primo punto viene approvato il verbale del 27 gennaio 2022 e si prende atto dei verbali:

Gruppo di Lavoro 1 Tutela, Lavoro, Previdenza, Pensionistica, Legislazione, Diritti

Gruppo di Lavoro 3 Pari Opportunità – Donne, Anziani, Giovani, Ipovisione

Gruppo di Lavoro 5 Rapporti Sociali

Gruppo di Lavoro Nuova Tessera Associativa

Comitato Insegnanti

La bozza di Protocollo D’Intesa tra Bolt Support Service IT S.R.L. (Monopattini) E UICI.

Viene approvata la bozza di programma del Meeting Oculistico Nazionale che si terrà a Napoli in collaborazione con l’istituto Cavazza e con il patrocinio di IAPB il 12 e 13 maggio 2022. Vengono stanziati 10.000 Euro per la realizzazione dell’evento.

Viene approvato il programma della Giornata Internazionale della Donna “Oltre le barriere: Donne di successo”, 8 marzo 2022. La manifestazione si svolgerà in diretta su piattaforma Zoom, pagina FaceBook della Presidenza Nazionale e Slash Radio Web.

Sono stati stanziati 5.000 Euro per la realizzazione dell’evento.

Viene data adesione di tipo “Diamond” (5.000 Euro), all’evento Accessibility Days, che si svolgerà a Milano, presso l’Istituto dei Ciechi, il 20 e 21 maggio 2022.

Viene esaminato e approvato il protocollo d’intesa da proporre anche per conto degli enti collegati, al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Viene approvata la proposta di partecipazione al Campo Internazionale sulla Comunicazione e l’Informatica per giovani non vedenti (ICC 2022) che si terrà ad Aveiro in Portogallo dal 3 al 12 agosto 2022.

Viene conferito un incarico per il monitoraggio, l’editing e la possibile strutturazione del sito web istituzionale.

Viene esaminata e approvata la proposta per il Fondo di Solidarietà 2022-2023 da destinare alle sedi Regionali che il Presidente discuterà con i presidenti regionali prima della definitiva approvazione.

Viene approvato l’accordo di Conciliazione in sede sindacale con la dipendente della sede regionale del Molise per poter chiudere il rapporto di lavoro.

Vengono approvati i Bilanci consuntivi e le relazioni 2021 UICI Molise e UICI Sardegna predisposti dai commissari straordinari Adoriano Corradetti e Simona Trudu.

Viene autorizzata la Sezione territoriale UICI di Foggia a resistere in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste.

I lavori vengono aggiornati a una prosecuzione di seduta da tenersi in modalità a distanza nei prossimi giorni, per completare la trattazione dei punti dell’OdG non esaminati.

La seduta viene quindi sospesa alle ore 20.00.

a cura di Vincenzo Massa e la Segreteria della Presidenza Nazionale

Pubblicato il 08/03/2022.

Vedere oltre – Insieme per l’Unione

Autore: Mario Barbuto

Oltre…

Al di là; dall’altra parte; oltre. Di più, in più, più in là, più lontano…

Con occhi verso l’Oltre, dobbiamo imparare a guardare alla vita di tutti i giorni da persone tra le persone e da dirigenti tra i dirigenti della nostra grande Associazione.

E per andare “oltre” abbiamo bisogno di toccare con mano, senza lasciarci avvolgere soltanto dalle parole e dal loro suono.

È vero! Il diritto della parola è inalienabile per tutti gli esseri umani. Mai più dovrà essere messo in discussione. E tuttavia proprio la parola non può divenire  mero fenomeno acustico; esercizio verbale fine a se stesso, privo di quel legame sostanziale tra apparenza e contenuto, perché altrimenti, finiremmo per parlare a vuoto: dei “massimi sistemi” o di povere banalità.

Almeno fin dal tempo della Rivoluzione Americana e Francese, la dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo ci dice che tutti gli esseri umani vengono al mondo liberi, uguali, fratelli; nutriti di quel diritto sacrosanto di parola, opinione, coscienza, fede… Quei diritti per i quali milioni di persone in ogni epoca, venute al mondo prima di noi, si sono dovute sacrificare, hanno dovuto sacrificare molte volte perfino la propria vita. Diritti sacri! Che abbiamo dunque il dovere di rispettare, tutelare e custodire. Quei diritti inalienabili dell’uomo, sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e sì, certo, nel nostro piccolo, anche, dallo Statuto dell’Unione.

Quello Statuto che rappresenta la Carta costitutiva intorno alla quale tutti noi ci ritroviamo e ci riconosciamo sempre, perché incarna il patto di lealtà e onore che ciascuno di noi ha stipulato e stipula giorno per giorno, in ogni momento, con l’Associazione e con ciascuno degli altri associati, fin da quando gli viene riconosciuta la qualifica e consegnata la tessera di socio.

Incardinare una discussione sul tema della mancanza o restrizione del diritto di parola e di opinione, pertanto, potrebbe divenire esercizio assai rischioso e recare danno grave, non già a questa o quella persona, a questo o quel presidente Nazionale, Regionale, Sezionale; non alla Direzione, non al dirigente antipatico e cattivo, ma all’insieme degli Organi associativi.

Infatti, orecchie esterne che fossero chiamate ad ascoltare simile discussione nella quale mettiamo in dubbio al nostro interno l’intangibilità del diritto di parola, opinione, coscienza di ciascuno di noi, non ci prenderebbero sul serio oppure trarrebbero la triste conclusione che questa nostra Associazione meriterebbe di essere cancellata, perché indegna di annoverarsi quale parte del tessuto democratico del Paese.

E mai dobbiamo dimenticare, nella nostra responsabilità di soci e dirigenti, che orecchie esterne sempre ci ascoltano; occhi esterni sempre ci guardano; persone esterne sempre ci osservano. E più è elevata la nostra posizione di dirigenti, tanto maggiore deve essere la sensibilità personale e associativa verso l’immagine di noi Unione che proiettiamo all’esterno con gesti, parole e atti.

Oltre, dunque, guardiamo oltre. Per formulare proposte concrete, percorrere le vie più adatte ad affrontare e risolvere nel contempo gli affari più semplici e le problematiche più complesse.

Questa è l’unica strada sulla quale possiamo camminare come dirigenti responsabili e consapevoli; la strada che abbiamo l’obbligo di percorrere tutti insieme, tenendoci per mano, senza sgambetti o colpi bassi, senza pregiudizi e gelosie; a cuore aperto e mente libera.

Noi siamo stati chiamati dal nostro Congresso a stare insieme: ora dunque, dobbiamo stare insieme. Vincere insieme o cadere insieme; perché siamo l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e abbiamo il dovere di rappresentare la nostra Storia centenaria con l’orgoglio e l’umiltà che ci hanno insegnato i nostri “Padri fondatori” e predecessori.

Pochi giorni fa abbiamo salutato con gioia e sollievo la rielezione di Sergio Mattarella quale nostro “nuovo” Presidente della Repubblica.

Eppure in questa elezione si colgono tutte le fragilità di un sistema e tutte le incertezze di una classe politica che arranca nell’interpretare paure, aspettative e speranze di un Paese giunto oggi forse a uno snodo cruciale della propria storia.

Saremo chiamati di certo a vivere ancora tempi difficili, non solo e non tanto a causa della pandemia terribile di questi ultimi mesi, ma soprattutto per via del quadro politico incerto che rende instabile l’economia, precaria l’esistenza di tutti i giorni e pregiudica la fiducia nelle istituzioni a ogni livello.

Anche noi, dunque, l’Unione, siamo chiamati a fare i conti con questa situazione generale e fronteggiarla al meglio, mediante l’elaborazione di proposte e strategie che sappiano mantenere e rafforzare la nostra credibilità e autorevolezza, perché sia sempre assicurata ai ciechi e agli ipovedenti italiani quella voce forte che riesca a farsi ascoltare pur nel frastuono di un contesto complicato dove tutti parlano, mentre invece solo pochi agiscono e provvedono.

Abbiamo la responsabilità di portare questa Associazione sulle spalle di noi tutti per cinque anni; lo abbiamo chiesto, lo abbiamo ottenuto e ci è stato accordato dal Congresso appena un anno fa. Dentro le regole del nostro Statuto, dobbiamo dunque compiere insieme questo tratto di strada, senza velleitarie fughe in avanti e senza che alcuno si assuma la responsabilità tremenda di infliggere all’Associazione una stagione di turbolenza e instabilità.

Sì, insieme. Soltanto insieme. Per l’Unione!

Mario Barbuto – Presidente Nazionale UICI

Enel Energia offerta per i soci dell’Unione

Rimettiamo alla vostra attenzione la proposta/offerta di Enel Energia, riservata ai nostri soci e loro familiari conviventi.

Per illustrarla brevemente ricorriamo alle parole contenute nella comunicazione ricevuta dai responsabili Enel:

La proposta di convenzionamento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS è stata valutata positivamente da Enel Energia e la vostra Associazione è rientrata nella nuova edizione delle Offerte Convenzioni prevista dal 01/02/22.

Nella giornata di ieri vi è stata inviata automaticamente tramite il nostro servizio di protocollazione la Proposta Commerciale. Si tratta di un documento informativo che descrive brevemente le offerte e che non necessita di controfirma (nemmeno per accettazione) e al quale sono state allegate le Condizioni Tecnico Economiche delle offerte, disponibili per l’adesione a partire da oggi 01/02/2022.

Le offerte trovano applicazione con riferimento:

– all’attivazione di nuovi contratti con Enel Energia (ad esclusione delle volture e della prima attivazione gas);

– al processo di cambio prodotto per coloro che sono già clienti di Enel Energia.

Le offerte potranno essere sottoscritte presso i nostri Spazi Enel diretti, presenti su tutto il territorio nazionale e riepilogati nell’elenco qui allegato.

I soci che si recheranno presso gli Spazi Enel, mostrando il tesserino di riconoscimento della vostra Associazione, potranno usufruire di una coda prioritaria che prevede una gestione dedicata e un’attesa ridotta.

Vi alleghiamo inoltre le informazioni circa la documentazione richiesta per aderire alle offerte, segnalandovi che queste ultime possono essere sottoscritte anche su forniture intestate ai conviventi dei vostri Associati.

Certi del successo di questa bellissima iniziativa, Vi invitiamo a veicolare ai vostri Soci le informazioni sulla Convenzione e le modalità di adesione con i relativi allegati”.

Allegato A.pdf

Allegato B.pdf

CASISTICA A DELLE MODALITA’ DI ADESIONE – FACSIMILE DICHIARAZIONE.docx

CASISTICA B DELLE MODALITA’ DI ADESIONE – FACSIMILE DICHIARAZIONE.docx

MODALITA’ DI ADESIONE PRESSO SPAZIO ENEL + DOCUMENTI.pdf

Elenco Spazio Enel.pdf

Pubblicato il 02/02/2022.

Sintesi dei lavori della Direzione Nazionale

Autore: Vincenzo Massa in collaborazione con la Segreteria di Presidenza

Il 27 gennaio alle 8,30 si è riunita la Direzione Nazionale in seduta ordinaria.

Se la situazione pandemica lo consentirà, la prossima riunione si terrà il 4 marzo a Genova in occasione della riunione con il direttivo Ebu e della cerimonia di consegna della campana Aurelia alla città.

Il Presidente chiede di rimandare la discussione del punto 5 dell’o.d.g. alla prossima riunione in presenza.

È stato approvato con modifiche il verbale della riunione del 16 dicembre 2021.

Si è preso atto dei seguenti verbali e documenti:

– verbale di creazione della sezione regionale del Molise retta dal Commissario straordinario Corradetti che il Presidente ringrazia per il lavoro svolto e ancora da svolgere;

– Commissione esaminatrice del concorso “Beretta Pistoresi” XXV edizione – Verbale del 24 gennaio 2022 di cui si approvano le proposte;

– Comitato Nazionale Fisioterapisti e Massofisioterapisti riunito il giorno 11 gennaio 2022;

– Nota del componente il Consiglio Nazionale Giuseppe Fornaro del 17 gennaio 2022 in merito alla didattica a distanza degli studenti universitari e saranno adottate delle iniziative in merito tramite il gruppo scuola;

– GdL 1- Tutela, Lavoro, Previdenza, Pensionistica, Legislazione, Diritti riunito il 7 dicembre 2021;

– GdL 4 Vita indipendente: Accessibilità, Mobilità, Autonomia, Cani Guida, Turismo Sociale, Sport, Tempo libero riunito il 13 gennaio 2022 di cui si approvano le proposte;

– GdL 2 Istruzione: Scuola, Formazione, Famiglie, disabilità complesse riunitosi nelle date 16 settembre, 15 dicembre 2021;

– Incontro con referenti scuola del territorio del 21 settembre 2021;

– Comitato Nazionale Insegnanti riunito il 17 dicembre 2021;

– I.Ri.Fo.R. Budget economico 2022;

– Lettera ai comuni d’Italia in risposta alla nota INMACI sul tema mobilità in autonomia;

– Organo di Vigilanza riunito il 20 dicembre 2021.

Sul Premio Braille 2022 viene costituito un gruppo con la vicepresidente e i componenti Attini, Corradetti e Massa per verificare la possibilità concreta di modificare il format attuale dell’evento ed eventualmente formulare proposte in merito.

Vengono designati i rappresentanti UICI nel Comitato paritetico costituito a seguito della sottoscrizione del protocollo con il Ministero dell’Istruzione nelle persone della vicepresidente Linda Legname con funzioni di coordinamento, Giuseppe La Pietra, Gianpiero Notari, Piermichele Borra.

Vengono approvate le controdeduzioni relative al ricorso di Rosa Pintor avverso la deliberazione della Direzione Nazionale n.63/2021 da presentare al Consiglio Nazionale per le valutazioni di merito.

Non viene accolto il ricorso di Massimo Vita avverso la deliberazione della Direzione del C.R. Toscana n. 18/2021, ripromettendosi tuttavia di effettuare una puntuale ricognizione e verifica d’ordine amministrativo e finanziario.

Viene autorizzata la sezione di Enna ad adire le vie legali avverso il provvedimento del comune di Enna “IMU 2016”

Viene autorizzato il Consiglio Regionale UICI Puglia a resistere in giudizio contro l’azione legale intentata dal socio e dirigente Giuseppe Simone

Viene esaminata una pratica patrimoniale della sede territoriale di Forlì.

Vengono prese in esame le richieste di contributi del Consiglio regionale UICI della Basilicata, della sezione di Viterbo, dell’U.N.I.Vo.C.

Viene ratificata la Delibera d’urgenza n. 1 contenente l’autorizzazione a resistere in giudizio in merito alla causa civile del Tribunale di Cosenza intentata dal dipendente Gianfranco Zinna.

Seguono le comunicazioni dei componenti:

Marino Attini ha informato sull’interesse della compagnia francese di produzione delle vetture ferroviarie per LetiSmart. Ha inoltre informato della sua recente nomina a consigliere dell’istituto Ryttmeier di Trieste.

Antonio Quatraro ha reso informazioni sugli studi musicali e un nuovo corso universitario che apre prospettive d’interesse della categoria.

Adoriano Corradetti ha comunicato che si sta lavorando per definire il programma del Convegno AMGO che si svolgerà il 12 e 13 maggio a Napoli.

Cristina Minerva ha comunicato che nei prossimi giorni arriverà dal gruppo delle donne, gruppo di lavoro 3, una proposta per celebrare la giornata dell’8 marzo.

Mario Girardi oltre a illustrare brevemente le attività dell’Agenzia Iura ci ha rappresentato il primo confronto avuto con l’Inps per il rilascio della disability card, nella rubrica radiofonica di Iura saranno date maggiori informazioni.

Vincenzo Massa ha informato sulle attività I.Ri.Fo.R. e sui contributi ricevuti per l’editoria speciale che ammontano a centomila Euro, cioè la quota massima raggiungibile.

Giuseppe Lapietra ha dato informazioni sulla situazione dell’Istituto Antonacci di Lecce.

La vicepresidente Linda Legname ha comunicato che l’azione di risanamento dell’Istituto Helen Keller procede molto bene, grazie anche al supporto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e della fiducia dimostrata nel progetto da parte della Direzione Nazionale tre anni fa.

Il debito iniziale di circa due milioni e mezzo è stato ridotto ormai a soli 350 mila Euro. Il sindaco della città metropolitana di Messina ha ora concesso locali e spazi idonei per il trasferimento della sede del Centro stesso in luogo più idoneo e funzionale e meno oneroso.

Ha dato informazioni, inoltre sul servizio civile, sul fundraising e sull’andamento positivo della campagna di Natale.

Il presidente Barbuto ha comunicato che a causa della emergenza sanitaria ancora in atto, il Club del Braille e l’Uici hanno deciso di celebrare la giornata del Braille a Roma anziché a Venezia, con una minima presenza in loco e un’ampia diffusione in streaming. L’evento si terrà il 22 febbraio alle ore 15,00 presso il “Tempio di Adriano”.

I lavori hanno avuto termine alle ore 14,00.

a cura di Vincenzo Massa in collaborazione con la Segreteria di Presidenza

Pubblicato il 28/01/2022.

Rubrica di SlashRadio “Chiedi al presidente”

Autore: Mario Barbuto

Care amiche, cari amici,

l’appuntamento con la nostra rubrica di dialogo diretto e senza rete, è fissato per

Mercoledì 26 gennaio 2022 dalle 16.30 alle 17.30, su SlashRadio.

Durante la trasmissione, nel mio ruolo di Presidente Nazionale, risponderò in diretta a tutte le domande che gli ascoltatori vorranno rivolgermi, su tutti gli argomenti che interessano la vita associativa.

Le domande, come al solito, saranno libere, dirette e senza filtri e potranno toccare tutti gli aspetti della nostra attività associativa e tutti i temi concernenti la vita dei ciechi e degli ipovedenti italiani.

Le modalità di contatto per indirizzare le domande o intervenire in trasmissione, sono:

– email, all’indirizzo chiedialpresidente@uici.it

– modulo web, all’indirizzo http://www.uici.it/radio/radio.asp

telefono, durante la diretta, al numero 06.920.925.66

Per ascoltare SlashRadio sarà sufficiente digitare la stringa: http://www.uici.it/radio/radio.asp

Per sistemi IOS e MAC, la stringa sarà: http://94.23.67.20:8004/listen.m3u

in alternativa accedere alla nostra app Slash Radio Web di Erasmo Di Donato.

Per i possessori dell’assistente vocale Alexa di Amazon è disponibile la skill di Slash Radio Web.

I comandi sono:

– Alexa, AVVIA Slash Radio Web

Oppure                

– Alexa APRI Slash Radio Web

di seguito il link di riferimento per Alexa Skill su Amazon Prime: https://www.amazon.it/dp/B07NS18BTQ/ref=sr_1_1_nodl%E2%80%A6

Vi attendo numerosi per proseguire il nostro prezioso dialogo mensile che tanto ha già arricchito in spirito questo vostro Presidente.

Mario Barbuto – Presidente Nazionale

Breve indagine smart working per centralinisti

Autore: Mario Barbuto

Su sollecitazione e proposta del nostro comitato nazionale centralinisti, abbiamo predisposto un’apposita pagina sul sito internet per condurre una breve indagine conoscitiva circa il tema in oggetto.

Occorrono solo pochi minuti di tempo e attenzione per rispondere a pochissime domande che potranno aiutarci a orientare le nostre scelte in materia, non solamente per il periodo della pandemia, ma anche come prospettiva di medio e lungo termine.

La pagina internet è raggiungibile al seguente indirizzo:

https://www.uiciechi.it/Questionario/centralinisti.asp

Confido nella disponibilità di ciascuno e raccomando ai presidenti e coordinatori sezionali e regionali di voler diffondere il più possibile l’iniziativa per allargare al massimo la partecipazione e dare maggiore forza e credibilità ai risultati.

Grazie per il contributo. l’aiuto e il sostegno.

Mario Barbuto – Presidente Nazionale

Pubblicato il 19/01/2022.

Nuove norme di contrasto al virus Covid-19

Autore: Mario Barbuto

Care amiche e cari amici,

alla fine dello scorso anno e all’inizio del 2022 sono state emanate nuove disposizioni governative per l’emergenza da Covid-19*, alcune delle quali riguardano da vicino l’Unione nel contesto lavorativo e nelle attività associative.

Le norme di maggiore interesse possono sintetizzarsi come segue.

Obbligo vaccinale per persone di età pari o superiore a 50 anni e relative sanzioni

È stato introdotto, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus CoVid-19, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, che deve essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita, secondo le disposizioni mediche.

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario entro i termini previsti o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 Euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori pubblici e privati di età pari o superiore a 50 anni soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del possesso del green pass rafforzato da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale, attraverso la App Verifica C19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge, rimanendo comunque ferme tutte le altre norme e disposizioni già in vigore per il personale dipendente e per gli altri soggetti che accedano ai locali delle sedi UICI.

Al riguardo, per maggiore chiarezza e precisione, ricordo che la certificazione verde Covid-19 rilasciata sulla base di effettuazione di test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test e di settantadue ore dall’esecuzione di un test molecolare.

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata, o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Ricordo che è espressamente vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 1.500.

I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale, o il cui obbligo è differito per motivazioni medico–sanitarie, ove possibile, saranno adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass base, anche per le aziende oltre i 15 dipendenti

Le nuove disposizioni prevedono che tutte le aziende private, non più solo quelle con meno di 15 dipendenti, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Uso del Green pass base e/o rafforzato

Oltre a quanto già previsto nei precedenti decreti, il combinato disposto delle nuove misure adottate dal Governo comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base, ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Il green pass rafforzato sarà necessario da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere;
  • convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori
  • sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, anche all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il green pass base sarà necessario da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:

  • servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.);
  • colloqui e visite in presenza con detenuti e internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;

da martedì 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:

  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm).

Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione medica.

I titolari e i gestori dei servizi e delle attività prima indicati sono tutti tenuti alla verifica del possesso del green pass base o rafforzato, attraverso l’app Verifica C19.

Smart working emergenziale settore pubblico e privato

I ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro hanno firmato una circolare per sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro privati a implementare il più possibile forme di lavoro agile.

Per il settore privato la circolare raccomanda il massimo impiego della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ricordando come fino alla data del 31 marzo 2022 in virtù della proroga dello stato d’emergenza e in forza delle disposizioni vigenti, sia consentita la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, la Sede Nazionale ha già adottato una turnazione del personale che consenta di ridurre la presenza in sede, pur garantendo l’erogazione completa di tutti i servizi previsti, anche attraverso modalità di lavoro agile.

In caso di ulteriori modifiche o integrazioni delle disposizioni attualmente in vigore, provvederemo a diffondere i relativi comunicati informativi.

Data l’importanza delle norme primarie e delle disposizioni qui indicate, raccomando vivamente a tutti – e in particolare ai presidenti regionali e sezionali – una puntuale e rigorosa osservanza, sempre nell’intento primario di tutelare la salute dei nostri soci, delle loro famiglie e di tutto il personale dipendente e volontario che presta la propria opera nelle nostre sedi.

Mario Barbuto – Presidente Nazionale

Pubblicato il 13/01/2022.

Importi anno 2022 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2021 – Rinnovo pensioni 2022 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2022.

Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2021 (GU n. 282 del 26/11/2021).

Aumenti in percentuale, previsionali per il 2022: per l’anno 2022 in via previsionale sono aumentati i limiti reddituali dello 0,40 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV dell’1,60 per cento, mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV vengono incrementati dello 0,90 per cento. 

Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. INVCIV è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2022, pari a “1,60”); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2022, il valore è pari a un +0,90 per cento).

Pensione e indennità per ciechi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.050,42.

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 291,69.

Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 315,45.

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.197,39.

Assegno a vita a esaurimento: euro 216,49.

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 946,80*.

Indennità speciale per ciechi parziali: euro 215,35*.

(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.

Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.

Pensione e indennità per i sordi

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.050,42.

Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 291,69.

Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).

*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)

Indennità di comunicazione per sordi: euro 260,76.

Pensione e indennità per invalidi civili

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.050,42.

Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.

Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 291,69.

Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 17.050,42.

Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.010,20.

Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 380,86 (maggiorabile sino a euro 467,65 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato – 6.079,45 – o della coppia – 12.158,90).

Nota Bene: bisogna distinguere due casi:

  1. Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
    in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).

2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:

Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.079,45 se soli; euro 12.158,90 se coniugati).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 525,17.

Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN – l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN).

Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 525,17

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.

Indennità di frequenza: euro 291,69.

Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).

Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.

Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

      Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità parziale. Possibilità di svolgere un’attività lavorativa entro il limite di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021)

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso) di cui all’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione anche quando il soggetto richiedente svolge un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a euro 5.010,20. Viene, così, superato il precedente messaggio dell’INPS n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro (per approfondimenti sulla previgente disciplina, a ogni modo ora superata, si rimanda al comunicato UICI n. 83 del 22/10/2021).

Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 148/2020, par. 10.1, p. 17, messaggi n. 754 del 22/02/2021, p. 2, quinto capoverso, e n. 1650 del 22/04/2021).

Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2022, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

Al riguardo, come già fatto presente con comunicato UICI n. 41 del 12/05/2021, a decorrere dal 6 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove istruzioni operative per le visite di revisione, in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari. L’INPS, a cui è demandata la competenza nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, ha previsto che l’assenza a visita di revisione alla prima chiamata determinerà la sospensione provvisoria della prestazione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di mancata presentazione a visita; ciò, in ogni caso, “a prescindere dall’esito della comunicazione postale”. Sul punto, oggetto di contestazione da parte delle Associazioni storiche di categoria, tra cui anche l’UICI, l’Istituto ha successivamente assicurato di mettere in atto tutta una serie di iniziative per assicurare che i soggetti chiamati a visita ne siano tempestivamente informati (outbound, sms, raccomandata). A ogni modo, stanti dette condizioni, con l’auspicio che si giunga a una riformulazione del messaggio n. 1835, riteniamo comunque essenziale che le persone affette da cecità assoluta pretendano, in sede di visita collegiale di riconoscimento, che venga riportata a verbale la specifica voce relativa all’esonero dalle visite di revisione, tenuto conto del fatto che la cecità assoluta rientra, per legge, tra le patologie stabilizzate e ingravescenti, ex Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 (al punto 11), e che, pertanto, dà titolo a tale esonero.

Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19.

  1. INPS, circolare n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3, messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021 per il rilascio del servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” (messaggio in mailing list UICI del 5/10/2021):considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge” (tale condizione di maggior favore viene riservata anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in scadenza, ex art. 103, comma 2 quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Cfr., sul punto anche il messaggio INPS n. 2097 del 20 maggio 2020.
  2. decreti emergenziali (DPCM 26 aprile 2020), secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile redigere verbali previa valutazione agli atti della documentazione sanitaria;
  3. art. 29-ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, prevedendo che le commissioni mediche pubbliche ivi preposte sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria, che consenta una valutazione obiettiva.

Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.

Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, deldecreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.

Fonte amministrativa INPS: messaggi n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; circolare n. 10 del 23/01/2015

I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali (ricostituzione per cambio fascia).

Ai minori già titolari di indennità di frequenza (invalidità civile pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro).

Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, in prossimità del raggiungimento della maggiore età (un mese prima il compimento della maggiore età), l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso, alla maggiore età, affinché il verbale di riconoscimento sia da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui però, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente al neomaggiorenne dopo il compimento dei 18 anni.

Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 197/2021, Allegato 3, p. 30 e a seguire pp. 38 e ss.). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili parziali e assoluti che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. Incremento al milione” (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).

Prestare la massima attenzione all’allegato n. 1 al presente comunicato.

Abbiamo, infatti, simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati ciechi civili, parziali e assoluti (quindi titolari di prestazioni assistenziali), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.

In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.

Tra le maggiorazioni sociali viene riproposto, anche, il cd. “Incremento al milione”, di cui già si è discusso nei comunicati UICI n. 147 del 1° ottobre e n. 156 del 19 ottobre 2020. La misura interessa, oltre ai titolari di prestazione previdenziale di inabilità ex legge n. 222/1984, i soggetti maggiorenni invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi a partire dal compimento del 18esimo anno di età (quindi, titolari di prestazioni assistenziali cat. INVCIV), secondo i limiti reddituali e le modalità stabilite dall’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020; al riguardo, per quanto di spettanza dell’INPS, si rinvia alla circolare n. 107 del 23 settembre 2020 e al messaggio n. 3647 del 9 ottobre stesso anno.

Nota bene: Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari di maggiorazioni cat. INVCIV (compreso l’“Incremento al milione”), attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato UICI n. 156 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce la necessità per cui ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire la maggiorazione stessa, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione pensione per motivi reddituali, con unito il modello AP70 comprensivo di tutti i redditi personali e familiari; ciò, anche al fine di tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale.

Sperando di fare cosa gradita, vi informiamo che agli allegati n. 2 e 3 si condividono la circolare INPS n. 197/2021 e la Tabella Rinnovo pensioni 2022. All’allegato n. 4 abbiamo pensato ad un c.d. “foglio di lavoro”, che possa tornare utile, per una rapida consultazione, al personale UICI impegnato nella attività di consulenza ed assistenza quotidiana alla nostra utenza. All’allegato 5, vengono confermate tutte le indicazioni finora fornite, riguardanti il cd. “incremento al milione” (messaggi in mailing list del 2 ottobre e 3 novembre 2020).

Allegato n. 1

Calcolo dell’aumento pensione INVCIV previsto dall’art. 67 della legge n. 448 del 1998 (Tabella L p. 30)

Requisiti richiesti:

  1. Status visivo: parziale (*per i ciechi assoluti si rimanda, più avanti, all’Incremento al milione” – misura economica più vantaggiosa – previsto dall’art. 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’art. 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020)
  2. età: ultrasessantacinquenni (per i ciechi parziali indigenti, che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, scatta, quale misura economica più vantaggiosa, l’incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della Legge N. 127/2007)
  • limite reddito: se l’assicurato è solo, fino a euro 4.951,18; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 11.030,63;

d)    aumento di euro 73,83 mensili, che si riducono proporzionalmente, se l’assicurato è solo fino al limite di reddito di euro 5.910,97, mentre se l’assicurato è coniugato fino al limite di reddito di euro 11.990,42.

Aumento della pensione INVCIV previsto dall’art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000- Finanziaria 2001 (Tabella M4 p. 37)

Requisiti richiesti:

  • status visivo: cecità parziale (*per i ciechi assoluti, come detto prima, si rimanda all’Incremento al milione”)
  • età minima: non è previsto alcun limite di età (resta inteso che, al compimento dei 70 anni, per i ciechi parziali indigenti scatta l’Incremento al milione”)
  • limite reddito: se assicurato è solo, euro 6.213,74, mentre se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 13.023,53;
  • aumento di euro 10,33 mensili.

Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (Tabella M5 p. 39; per maggiori chiarimenti, vedi all. 5 unito al presente comunicato

Requisiti richiesti:

  1. status visivo: cecità assoluta

Tra le altre categorie di soggetti beneficiari, ricordiamo gli invalidi civili totali al 100 per cento e i sordi, mentre, sul piano previdenziale, gli inabili ex legge n. 222/1984.

  1. età minima: a partire da 18 anni (senza un limite anagrafico massimo);
  2. limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.583,51; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.662,96*

(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  • aumento fino a euro 660,27.

Modalità di calcolo:

L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd “Incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione onnicomprensiva della pensione cat. INVCIV di euro 660,27 per tredici mensilità.

Ciò, come detto prima, in concorrenza con altri redditi.

Seguono una serie di casi esemplificativi.

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e titolare della sola pensione cat. INVCIV (a prescindere dall’indennità di accompagnamento, che, a ogni modo, non concorre per il calcolo dell’incremento al milione) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 344,82, oltre alla pensione di euro 315,45, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 315,45, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 344,82 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51.

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, solo e con reddito basso per LAVORI SALTUARI fino all’ammontare annuo di euro 2.000 lordi. L’interessato percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 190,97, oltre alla pensione di euro 315,45, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 190,97 = totale mensile di euro 506,42 che, moltiplicato per 13 mensilità + 2.000 lordi per altri redditi, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco ASSOLUTO NON RICOVERATO, coniugato e titolare della sola pensione cat. INVCIV percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 344,82 oltre alla pensione di euro 315,45, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 315,45 e la moglie ha redditi per euro 300,00 lordi mensili, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + somma aggiuntiva di euro 344,82 = totale personale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato a euro 300,00 della moglie per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale complessivo di euro 12.483,51 e quindi inferiore al tetto familiare di euro 14.662,96)

Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, solo e con reddito basso percepirà una somma aggiuntiva mensile di euro 368,58, oltre alla pensione di euro 291,69, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69, il calcolo sarà il seguente: euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 368,58 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco ASSOLUTO RICOVERATO, coniugato e con un reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 368,58, oltre alla pensione di euro 291,69, che concorrerà al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69 e la moglie è titolare di assegno sociale (che per il 2022 è pari a euro 467,65) il calcolo sarà il seguente: euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 368,58 = totale personale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 467,65 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.662,96).

Il cieco civile ASSOLUTO NON RICOVERATO, PLURIMINORATO (titolare, quindi, anche dell’invalidità civile per altre patologie, diverse dalla cecità), solo e titolare delle sole pensioni cat. INVCIV (a prescindere, come detto prima, dalle rispettive indennità di accompagnamento, irrilevanti a questi fini) percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 53,13, oltre alle pensioni di euro 315,45 per la cecità civile e euro 291,69 per l’invalidità civile, per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito sono le pensioni INVCIV di euro 315,45 e di euro 291,69, il calcolo sarà il seguente: euro 315,45 + euro 291,69 + somma aggiuntiva di euro 53,13 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di Euro 8.583,51);

Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della Legge 448/2001 – Finanziaria 2002, modificato dall’art. 5, comma 5, della legge n. 127/2007) (Tabella M5 p. 40)

Requisiti richiesti:

  • 662,96;
  • aumento fino a euro 660,27.

Seguono una serie di casi esemplificativi, che, per comodità, si limitano ai soli ciechi parziali.

Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, solo e con reddito basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 294,75, oltre alla pensione di euro 365,52 [data da euro 291,69 INVCIV+ euro 73,83aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998, in pagamento già dal compimento del SESSANTACINQUESIMO ANNO di età], per arrivare al limite reddituale personale annuale di euro 8.583,51 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di euro 291,69, incrementata di euro 73,83 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, il calcolo sarà il seguente: euro 365,52 + somma aggiuntiva di euro 294,75 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità, darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51).

Il cieco PARZIALE ULTRASETTANTENNE, coniugato e con reddito familiare basso percepirà una somma personale aggiuntiva mensile di euro 294,75, oltre alla pensione di euro 365,52 [data da euro 291,69 INVCIV+ euro 73,83aumento ex art. 67 della legge n. 448/1998], per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96 (ad es. se la sua unica fonte di reddito è la pensione INVCIV di Euro 291,69, incrementata di euro 73,83 per l’applicazione dell’art. 67 della legge n. 448/1998, e la moglie è titolare del solo assegno sociale (che per il 2022 è pari a euro 467,65), il calcolo sarà il seguente: euro 365,52 + somma aggiuntiva di euro 294,75 = totale mensile di euro 660,27 che, moltiplicato per 13 mensilità e sommato all’assegno sociale di euro 467,65 della moglie sempre per 13 mensilità, darà un reddito familiare annuale di euro 14.662,96).

Il reddito della pensione cat. INVCIV del cieco parziale, così come riguarda il cieco assoluto, oltre alle maggiorazioni sociali (ex art. 67 della legge n. 448 del 1998, ex art. 70, comma 6, della legge 388/2000 o per l’incremento INVCIV al milione), si somma anche ad eventuali altri redditi personali, se percepiti dal pensionato e/o dal coniuge. Fondamentale ai fini della percezione della somma aggiuntiva, il cui importo va a concorso fino al raggiungimento del limite previsto, è il rispetto dei limiti reddituali che, si ribadiscono, sono per l’anno 2022:

  • di euro 8.583,51 se l’assicurato fa nucleo familiare a sé stante;
  • di euro 14.662,96 se l’assicurato è coniugato.

Ad. es., se le fonti di reddito di un soggetto cieco totale o cieco parziale – nucleo familiare a se stante – sono la pensione INVCIV e altri Redditi da Pensionato (RP), il calcolo sarà il seguente: Pensione INVCIV + eventuali maggiorazioni INVCIV o sociali + RP + somma personale aggiuntiva X a concorso= totale mensile di euro 660,27 che per 13 mensilità darà un reddito personale annuale di euro 8.583,51.

Analogo calcolo se coniugato, per arrivare al limite reddituale familiare annuale di euro 14.662,96.

Per ottenere i suddetti aumenti di pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio al momento della prima liquidazione), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 197/2021, Rinnovo 2022 – Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del proprio coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Come prima suggerito, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento della posizione reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale risulti datata nel tempo), si consiglia di presentare all’INPS una domanda di Ricostituzione per motivi reddituali della pensione INVCIV, anche tramite via patronale, indicando a mezzo del modello AP70 compilato accuratamente in ogni sua parte tutti i redditi sia personali che coniugali, anno per anno (dall’ultima dichiarazione nota all’INPS fino alla data odierna di presentazione della domanda di Ricostituzione) e, ad ogni buon conto, allegando anche copia del verbale di cecità civile.

Infine, per le detrazioni d’imposta per familiari a carico (coniuge o parente presente all’interno del nucleo familiare) si prenda visione sempre dell’allegato 2 della circolare INPS n. 197 del 23/12/2021, Tabella N p. 44 e ss.

Relativamente ai figli a carico, invece, per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale istituito con decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre2021, ci si riserva di tornare sull’argomento, non appena l’INPS avrà diramato l’ulteriore circolare operativa e esplicativa di alcuni aspetti, ancora non meglio spiegati nell’ultimo messaggio n. 4748 del 31/12/2021.

Allegato 2 Decreto 17 novembre 2021.pdf

Allegato 3 – Comunicazione INPS.pdf

Allegato 4 – Importi provvidenze economiche anno 2022.pdf

Allegato 5 – Inps Rinnovo 2022: Tabelle.pdf

Pubblicato l’11/01/2021.