PRESENTAZIONE
Il Consiglio di
Amministrazione Nazionale dell’I.Ri.Fo.R., ha stabilito di istituire l’Albo
nazionale dei Trascrittori Braille, adottando il seguente Regolamento. Si
sottolinea che la Commissione di cui all’art.4 si riunirà almeno due volte
l’anno per la verifica dei requisiti dei candidati.
Regolamento dell’Albo
nazionale dei Trascrittori Braille
Art.1 –
Istituzione dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille
L’I.Ri.Fo.R.
Onlus (in seguito I.Ri.Fo.R.), con l’intento di sostenere le proprie strutture
nell’individuazione di professionalità adeguate alla realizzazione delle
attività, costituisce l’Albo nazionale dei Trascrittori Braille suddiviso nelle
seguenti sezioni:
-Trascrittori
Braille
– Trascrittori
testi a carattere ingrandito
a) L’Albo
nazionale dei Trascrittori Braille è istituito dal Consiglio di Amministrazione
Nazionale (in seguito CDAN) su proposta del Comitato Tecnico Scientifico
Nazionale (in seguito CTS) con apposito atto deliberativo ed è pubblicato sul
sito web dell’I.Ri.Fo.R.
b) L’istituzione
dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille o la sua cancellazione è
deliberata dal CDAN nel rispetto delle vigenti norme statutarie.
Art.2 – Diritti
e doveri
a) L’Istituto si
impegna a organizzare corsi di aggiornamento e di formazione per garantire la
professionalità degli iscritti all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille.
b) L’Istituto
potrà riconoscere iniziative esterne come accreditate per la formazione degli
iscritti all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille.
c) Ai fini del
riconoscimento, ogni esperienza formativa potrà essere valutata in relazione
alla tipologia dei contenuti e alla durata dell’iniziativa formativa.
d) L’Istituto
pubblicizzerà sia tramite il proprio sito web (www.irifor.eu)
sia mediante comunicazioni dirette agli iscritti, le iniziative di
aggiornamento offerte, le indicazioni bibliografiche ed ogni altra notizia
ritenuta utile all’attività degli iscritti, nonché i contenuti e le modalità
delle prove di esame eventualmente previste.
e) Gli iscritti
all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille, su decisione del CDAN, potranno
essere sottoposti a verifica periodica ogni tre anni.
f) In caso di
comprovata irregolarità il CDAN potrà deliberare la cancellazione dall’Albo
nazionale dei Trascrittori Braille di qualunque iscritto.
Art.3 – Modalità
d’iscrizione
a) Per
iscriversi all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille i soggetti interessati,
siano essi persone fisiche o persone giuridiche, dovranno inviare una richiesta
che sarà valutata dalla Commissione Albo Trascrittori Braille dell’I.Ri.Fo.R.
b) Per
iscriversi all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille non è richiesto alcun
contributo economico.
c) L’Istituto
autorizzerà solo attività che prevedano l’impegno di esperti iscritti al
presente Albo. Gli iscritti all’Albo che dovessero svolgere attività simili a
quelle previste dall’Albo senza aver informato l’Istituto saranno soggetti a
sospensione dall’Albo su decisione insindacabile del CDAN.
Art.4 –
Commissione Albo Trascrittori Braille
a) E’ istituita
la Commissione Albo Trascrittori Braille dell’I.Ri.Fo.R. per la verifica dei
requisiti dei candidati. La Commissione è così composta:
– Direttore
Scientifico dell’Istituto con funzioni di coordinamento della stessa;
– sette membri
nominati dal CDAN in possesso di comprovata esperienza nel campo della
trascrizione di testi in Braille e a carattere ingrandito.
b) Le attività
di segreteria della commissione sono affidate al Responsabile dell’Albo
nazionale di cui al successivo art. 7.
c) La Commissione
è convocata non appena pervengono al Responsabile dell’Albo nazionale almeno 5
domande di iscrizione e, comunque, almeno una volta l’anno.
d) I soggetti
ritenuti idonei saranno inseriti nell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille
in base ai requisiti posseduti e il loro nominativo o la loro denominazione
sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto (www.irifor.eu).
e) I soggetti
ritenuti non idonei saranno informati della esclusione unicamente tramite
e-mail e potranno presentare nuovamente domanda di iscrizione, previa
l’avvenuta acquisizione dei requisiti mancanti.
Art. 5 –
Requisiti per l’iscrizione
L’Albo nazionale
dei Trascrittori Braille è composto da 2 sezioni:
– Trascrittori
testi in Braille;
– Trascrittori
testi a carattere ingrandito.
I soggetti che
intendono iscriversi all’Albo possono avanzare domanda per una sola delle
sezioni o per entrambe. L’ammissione all’Albo nazionale dei Trascrittori
Braille è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1) Titoli e
documenti ufficiali.
I soggetti che intendono avanzare
domanda di iscrizione all’albo dei Trascrittori braille devono allegare alla
stessa: curriculum vite ed eventuali attestati comprovanti la competenza nel
campo della trascrizione di testi in Braille o a carattere ingrandito in caso
di persone fisiche; atto costitutivo e statuto in caso di persone giuridiche.
2) Qualità dei testi realizzati.
I criteri per
valutare la qualità dei testi di riferimento sono quelli elaborati e indicati
nel “Manuale per Trascrittori Braille” realizzato dalla Biblioteca Regina
Margherita di Monza (CFR. pagina 99). L’I.Ri.Fo.R., ricevuta la domanda e su
indicazione della commissione esaminatrice, invierà al soggetto candidato
all’iscrizione all’albo sei documenti da trascrivere riguardanti i seguenti
ambiti: 1) scuola primaria, 2) musica, 3) lingue moderne, 4) lingue antiche, 5)
letteratura, 6) a carattere scientifico (matematica, fisica, chimica ecc.). I
soggetti richiedenti l’iscrizione all’albo, per comprovare la qualità della
loro produzione, dovranno rispedire all’I.Ri.Fo.R. detti testi trascritti in
Braille e/o a carattere ingrandito in formato cartaceo relativi agli ambiti per
cui si è fatta domanda di iscrizione. Le persone giuridiche dovranno comprovare
la qualità dei testi in ciascuno dei sei ambiti; le persone fisiche potranno
richiedere di essere riconosciuti come Trascrittori anche per uno solo degli
ambiti indicati.
3) Efficienza.
Per
comprovare l’efficienza del metodo di lavoro adottato e dei tempi di consegna
dei testi i soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda di iscrizione
all’albo le mail di richiesta testi, di conferma dell’ordine e di consegna
dell’ordine relative ad almeno cinque destinatari del servizio.
Art.6 – Durata
dell’iscrizione
L’iscrizione
all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille ha durata illimitata salva la
possibilità degli iscritti di ritirarsi unilateralmente.
Art.7 –
Responsabile dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille
Il Responsabile
dell’Albo nazionale dei Trascrittori Braille è nominato dal Presidente
Nazionale o dal Vice Presidente Nazionale sentito il Direttore Scientifico.
Il Responsabile
dell’Albo nazionale si occupa della intera gestione amministrativa dell’Albo,
nonché della sua promozione.
Con la
supervisione del Direttore scientifico, e l’autorizzazione del Presidente o del
Vice Presidente, il Responsabile dell’Albo nazionale:
– promuove e/o
organizza percorsi formativi per l’iscrizione all’albo, anche in FaD;
– promuove la
professionalità degli iscritti attraverso la diffusione di materiale
illustrativo sulle competenze certificate dall’Albo e sulle capacità degli
iscritti rilascia la certificazione di iscrizione dichiarando le competenze
possedute all’atto dell’iscrizione;
– invia gli
elenchi degli iscritti agli enti interessati (scuole, EE.LL., Cooperative,
società di servizi, ecc.), fornendo le necessarie informazioni sulla
specificità delle conoscenze e capacità degli iscritti all’Albo;
– diffonde le
liste degli iscritti all’Albo nazionale attraverso i social network;
– cura la
raccolta e la diffusione di dispense e di altro materiale bibliografico
specifico;
– organizza e/o
segnala iniziative di aggiornamento: corsi (anche in FaD), seminari, convegni,
workshop;
– supporta i
candidati all’iscrizione tramite l’invio del programma d’esame e sostiene gli
iscritti nell’esercizio della pratica operativa, anche con l’invio di materiale
bibliografico e didattico.
Art.8 – Modalità
operative di aggiornamento
Gli iscritti
all’Albo nazionale dei Trascrittori Braille sono tenuti alla partecipazione ad
iniziative riferite ad argomenti specifici di aggiornamento, per almeno 16 ore
annue, quali ad esempio: corsi (anche in FaD), seminari, workshop che prevedano
la certificazione delle competenze acquisite.
L’Istituto
organizzerà tramite la propria piattaforma didattica o presso le proprie sedi
formative apposite iniziative di aggiornamento.
Art.9 – Tutela
della Privacy
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (cd. GDPR), relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e del Codice in materia di protezione dei dati
personali (“Codice della Privacy”), contenuto nel Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati in possesso dell’Istituto saranno trattati nel
rispetto della riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per
cui sono richiesti.