Il Forum Nazionale del Terzo Settore con il forum di Reggio Calabria contro la ‘sospensione dei diritti’- di Luciano Squillaci

Autore: Luciano Squillaci

Roma 15 aprile 2014 – Era un anno fa quando il Forum del Terzo Settore esprimeva la sua vicinanza al terzo settore di Reggio Calabria per la drammatica situazione che stavano vivendo le organizzazioni sociali, che avevano annunciato  la chiusura di molti servizi resi per conto del Comune a causa di ritardi e mancati pagamenti che ne rendevano impossibile il proseguimento delle attività. Un anno dopo la situazione sembra non essere cambiata e ci ritroviamo ancora una volta davanti all’annuncio di sospensione dei servizi di assistenza dal prossimo 28 aprile.

Sappiamo bene quanto il terzo settore locale abbia stretto i denti e tentato di resistere giorno dopo giorno, mese dopo mese, per non negare assistenza scolastica e domiciliare a cittadini disabili, anziani o in situazioni di discriminazione. Tuttavia comprendiamo come questa scelta così forte si renda necessaria per le organizzazioni e gli operatori sociali qualificati che non ricevono garanzie né tutele, né tantomeno, lo stipendio da troppi mesi. Ci auguriamo che il Comune reggino ascolti questo ultimo disperato appello del Forum di Reggio Calabria rispettando gli impegni assunti e mettendo al primo posto i diritti dei cittadini.”
Così il Portavoce del Forum del Terzo Settore, Pietro Barbieri.

 


A seguire il comunicato diffuso dal Forum del Terzo Settore reggino:

 

COMUNICATO STAMPA

Dal 28 aprile si sospendono i servizi di assistenza alle fasce deboli nel Comune di Reggio Calabria

 

Reggio Calabria, 15/04/2014

 

Nei giorni scorsi abbiamo invocato l’urgenza di un intervento da parte Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria per il pagamento delle mensilità pregresse dovute agli organismi senza fini di lucro (associazioni e cooperative) che gestiscono servizi di natura sociale per conto del Comune. Ad oggi quel grido è rimasto inascoltato ed inevitabilmente ci troviamo costretti a comunicare che dal prossimo 28 aprile i servizi di assistenza saranno sospesi.

In data odierna le organizzazioni del Terzo Settore che svolgono attività di assistenza hanno inviato ai Commissari, alle Politiche Sociali, agli utenti ed alle famiglie, una nota con cui si comunica tale dolorosa decisione.

Lo scorso 6 marzo, a seguito di una riunione del tavolo istituito con il Forum e con la CISL FP, la struttura Commissariale aveva assunto l’impegno di pagare perlomeno le prime due mensilità del 2014, considerando che il 2013, come ormai tristemente noto, risulta bloccato a causa della sentenza della Corte dei Conti sul piano di rientro. Tale impegno è stato però disatteso. Le motivazioni che ci sono state date, seppure in via informale, è che i servizi verso i più deboli e fragili non rientrerebbero tra quelli considerati “essenziali”.

La già gravosa condizione delle organizzazioni e degli operatori sociali coinvolti, che si trovano in alcuni casi ad avere oltre 7-8 mensilità di stipendi arretrati, raggiunge oggi livelli di disperazione. Una situazione insostenibile che condanna le strutture alla chiusura.

Il Terzo Settore ha provato in ogni modo, cercando di “resistere un altro mese” e poi “un altro ancora” a fronte degl’impegni assunti, divenuti in seguito speranze ed oggi triste realtà che catapulta le organizzazioni in una condizione assai peggiore dei mesi scorsi.

Per tali motivi, a seguito di una dolorosa assemblea, il coordinamento cittadino del Forum del Terzo Settore ha assunto l’inevitabile decisione di comunicare al Comune di Reggio Calabria ed alle famiglie degli utenti, la sospensione dei servizi a far data dal prossimo 28 aprile.

Una sospensione che interesserà i centri diurni, le strutture di accoglienza, l’assistenza scolastica e domiciliare per disabili ed anziani. Tutte quelle “povertà” che in città oggi rischiano di divenire ancor più invisibili.

 

Occorre a precisare in modo chiaro che si tratta di una decisione molto sofferta e che non è una forma di protesta, ma una ineluttabile necessità. Il Forum e gli enti del Terzo Settore non fanno proteste sulla pelle dei cittadini più deboli e fragili! Se si è giunti a questa decisione è perché lo sforzo di mantenere in vita i servizi senza ricevere il dovuto pagamento e senza, soprattutto, alcuna garanzia futura, è ormai divenuto insostenibile per ognuna delle organizzazioni.

Realtà ormai chiuse in una forbice letale tra esposizione debitoria con le banche e la paradossale “regola del DURC” che, da un lato impone come è giusto una regolarità nella contribuzione, ma dall’altro non si preoccupa di costringere gli enti locali a pagare con un minimo di puntualità le spettanza dovute.

Il Terzo Settore sarà pronto a recedere da tale decisione ed a scongiurare la sospensione dei servizi solo se, come auspichiamo, il Comune rispetterà gli impegni assunti procedendo al pagamento del dovuto e quando tutti i cittadini, soprattutto i più deboli, saranno a pieno titolo considerati “essenziali” per Reggio Calabria.

FISH- Falsi invalidi? Una sentenza storica per le persone con vera disabilità

Autore: Redazionale

Una giornata “storica” il 9 aprile scorso. Il TAR del Lazio si è pronunciato, con sentenza n. 3851/2014, sul giudizio avviato da ANFFAS Onlus (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e/o relazionale), con l’intervento ad adiuvandum della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) contro una serie di messaggi e circolari con cui l’INPS, fra il 2011 e il 2012, ha disciplinato i controlli dei Piani straordinari di verifica sui cosiddetti “falsi invalidi” per 500.000 persone.

La sentenza, giunta dopo ben tre anni di dura battaglia nelle aule giudiziarie, riconosce, come già ampiamente denunciato da ANFFAS e FISH, che le modalità adottate dall’INPS per le verifiche straordinarie sono state illegittimità e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità e sconfessa – ancora un volta – anche i dati forniti dall’Istituto in materia.

Infatti, a partire dal 2011, dopo aver già effettuato 300mila controlli nei due anni precedenti, l’INPS, in via unilaterale ed anche in contraddizione rispetto alle garanzie previste dalla normativa statale, ha modificato progressivamente le modalità delle verifiche straordinarie stabilendo di far rientrare, nei controlli a campione, anche gli invalidi per i quali era già stata precedentemente prevista una rivedibilità.

Così facendo il numero delle revoche, alla fine dei controlli “straordinari”, è risultato artificiosamente elevato: sono state sommate anche le posizioni comunque già considerate rivedibili e, in larga misura, in ogni caso destinate a revoca.

Senza dire che, poi, tale attività ha distolto l’impegno dell’INPS da quello che effettivamente aveva richiesto il Parlamento: controllo, in aggiunta all’ordinaria attività di revisione, delle situazioni determinate molti anni addietro.

Si sarebbero dovuti effettuare ben altri controlli, oltre che, per esempio, evitare di visitare persone da decenni ricoverate in strutture a causa della loro disabilità – sicuramente non “falsi invalidi”- con tutti i gravosi, inutili ed ulteriori costi delle visite per l’INPS, oltre ai disagi per i cittadini.

I dati finali, come pure la millantata incidenza dei cosiddetti “falsi invalidi” effettivamente individuati dall’Inps, sono risultati “gonfiati” e forieri solo di costi per l’Amministrazione, che sembrano addirittura aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro!

Il TAR ha anche accolto gli ulteriori rilievi di ANFFAS e FISH circa la non equiparabilità tra le visite di revisione ordinaria, di competenza prioritaria della Commissione ASL (primo punto di riferimento territoriale per il Cittadino), e quelle straordinarie di competenza esclusiva dell’INPS.

Con tale modalità imposta dall’INPS, infatti, è stata impedita la visita presso le Commissioni Asl più vicine al Cittadino, costringendolo per la revisione ordinaria anche a trasferimenti di decine e decine di chilometri da casa e non garantendo quel doppio controllo che evitasse le sviste di una sola commissione.

Il TAR ha anche appurato che è mancata la tutela alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale: infatti mentre i medici nominati da ANFFAS erano presenti nelle Commissioni ASL, questi erano esclusi dalle verifiche straordinarie dell’INPS, lasciando prive di specifica tutela le persone con tali tipologie di disabilità.

Ma non è tutto. Dal 2012 INPS ha incluso nelle verifiche straordinarie non solo le condizioni di invalidità, ma anche quelle di handicap (ex Legge 104/1992) senza averne una copertura normativa (giunta solo a fine 2012).

Anche in questo caso il TAR ha riconosciuto le doglianze sollevate da ANFFAS e FISH ed ha pienamente chiarito che si sono usate, almeno fino al 2013, le visite di verifica straordinaria per degli scopi che la norma statale non riconosceva: eliminare certificazioni per lo stato di handicap che erano e sono cosa ben diversa da quelle per riconoscere l’invalidità civile e le relative provvidenze economiche.

Inoltre, seppur non accolto con la sentenza in discorso, un importante chiarimento è stato quello relativo al riconoscimento dell’efficacia del Decreto ministeriale 2 agosto 2007 che fissa l’esenzione da visite di revisione o verifiche straordinarie in caso di patologie “stabilizzate o ingravescenti”, principio che, nel corso degli anni successivi al ricorso e proprio per impulso di questo, sembra in via di progressiva acquisizione da parte dell’INPS.

Al momento sono in corso attenti approfondimenti, da parte di FISH e ANFFAS, sulle ricadute dirette per le persone con disabilità che si sono viste revocare le provvidenze economiche in forza di quelle disposizioni amministrative dichiarate illegittime.

Si tratta quindi di un sentenza fondamentale perché mette in discussione le modalità delle verifiche già realizzate, mettendo al tempo in dubbio anche quelle successive al 2012.

L’interesse dell’Associazione e della Federazione non è certo quello di contrastare l’individuazione dei falsi invalidi, ma di fare in modo che siano rispettati i diritti fondamentali delle vere persone con disabilità e che i controlli siano condotti con le opportune garanzie, in modo efficace e mirato, evitando inutili disagi e vessazioni.

Per questo ANFFAS e FISH si augurano e richiedono con forza che Governo e Parlamento chiariscano e riformino non solo il piano di verifica sugli accertamenti, ma anche l’intero sistema di accertamento di invalidità civile, stato di handicap e disabilità che risulta ormai obsoleto, farraginoso ed inefficiente.

Tale riforma è prevista nel programma biennale d’azione che il Governo stesso si è impegnato a mettere in atto per garantire il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità.

Non licenziabile il disabile che fa troppe assenze, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Importante sentenza della Corte di cassazione (Sez. Lavoro n. 15269 del 12 settembre 2012) in materia di licenziamento di lavoratori disabili. Per i giudici di piazza Cavour, in caso di aggravamento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Anche il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare a essere utilizzato presso l’azienda. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro: esso può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, l’apposita commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda. Il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalla comune ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo per la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Coerenza e unità di indirizzo politico per l’assegnazione di altre deleghe sociali al Ministro Poletti, di Anna Monterubbianesi

Autore: Anna Monterubbianesi

Il commento del Forum Nazionale del Terzo Settore

Roma 9 aprile 2014 – Nella giornata di ieri, martedì 8 aprile, il Governo Renzi ha ripartito le Deleghe di funzione assegnando in particolare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, le deleghe a Politiche giovanili, Servizio civile nazionale, Integrazione e Politiche per famiglia.

Una decisione che dimostra nuovamente l’attenzione dell’attuale Governo verso i temi del terzo settore, adesso ufficialmente affidati ad un Ministro che proviene dal mondo cooperativo e del non profit, e andando a ricreare una unità di coerenza e indirizzo politico a temi di politica sociale, finora assegnati a più dicasteri.

“Accogliamo positivamente la notizia del conferimento delle deleghe ed esprimiamo, in particolare, soddisfazione per quelle assegnate al Ministro Poletti”, dichiara il portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore, Pietro Barbieri.

“Il nostro lavoro di rappresentanza e di confronto con le Istituzioni andrà avanti con un interlocutore che sappiamo essere realmente attento e disponibile all’ascolto delle tante istanze presenti sulle tematiche sociali. Attendiamo adesso la ripartizione che il Ministro farà tra i suoi sottosegretari per il completamento del panorama delle competenze nel ramo sociale e l’effettivo avvio dell’approfondimento dei tanti dossier aperti.”, conclude Barbieri.

Anna Monterubbianesi

l’U.I.C.I. insieme al MiBACT per garantire l’accesso alla cultura ai ciechi e agli ipovedenti, Redazionale

Autore: Redazionale

Il Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Mario Barbuto e il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiBACT, Anna Maria Buzzi, hanno sottoscritto, il 9 aprile, un Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere e monitorare attività di studio e ricerca, nonché interventi tangibili nel settore dell’educazione al patrimonio culturale, della pedagogia del patrimonio, della didattica speciale e dell’accessibilità. Ciascuna delle Parti metterà a disposizione il proprio bagaglio di competenza ed esperienza nel settore.

“La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Direzione Generale del MiBACT – ha detto Mario Barbuto – è motivo di particolare soddisfazione perché giunge a meno di un mese dalla mia nomina a Presidente dell’U.I.C.I.. Sono consapevole che ci aspettano dure battaglie di civiltà per affermare il diritto di accesso alla cultura dei ciechi e degli ipovedenti. Mi hanno tuttavia confortato l’impegno e la vicinanza assicurati dal Direttore generale che si è messa a disposizione per pianificare insieme, nei tempi più brevi possibili, modalità e tempi degli interventi atti ad assicurare pari opportunità nell’accesso ai luoghi della cultura statali”.

“Il Protocollo – ha detto Anna Maria Buzzi – è una nuova importante assunzione di responsabilità in un settore che da anni ci vede impegnati come Ministero. Ad esso seguirà una serie di iniziative concrete che, grazie al documento che oggi abbiamo sottoscritto, saranno messe a sistema per una maggiore efficacia e incisività nel favorire l’accessibilità dei luoghi della cultura su scala locale e nazionale. La Direzione Generale, attraverso il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio, sarà in prima linea in questa importante operazione culturale, sociale e di civiltà”.

Roma, 9 aprile 2014

Ancona: il British Museum e la Galleria Borghese alla Mole Vanvitelliana, Redazionale

Autore: Redazionale

Corso del Museo Omero “Accessibilità ai beni culturali” ad oggi più di 1.000 professionisti

ANCONA – Si conferma un corso d’eccezione quello proposto dal Museo Omero di Ancona sul tema dell’accessibilità ai beni culturali. Giunto all’undicesima edizione il corso ha formato in questi anni circa 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia, fra operatori museali, educatori, docenti di sostegno e guide turistiche. Professionisti che hanno riportato nelle loro rispettive realtà lavorative strumenti e metodi indicati dal Museo Omero per rendere l’educazione artistica ed estetica accessibile a non vedenti e ipovedenti: parliamo degli attuali percorsi accessibili ai Musei Vaticani, alla Galleria Borghese, a Palazzo Vecchio e Palazzo Strozzi di Firenze, etc.
Anche quest’anno il corso, che si svolge dal 10 al 12 aprile, ha registrato il tutto esaurito con provenienze dei corsisti dalle Soprintendenze di Roma e Gradara, da Musei lombardi e toscani, da associazioni di Milano, Brescia, Potenza e ancora da Napoli, Bologna e Palermo; oltre 200 partecipanti, tra iscritti e docenti. Secondo una collaudata formula il corso è diviso in due moduli “I modulo: L’accessibilità al patrimonio museale e l’educazione artistica ed estetica delle persone con minorazione visiva”, “II modulo: Beni culturali e turismo: come renderli accessibili alle persona sorde”.
L’ambito internazionale: dopo il Louvre e la Città della scienza di Parigi, il Museo tiflologico di Madrid e il Museo di Belle Arti di Budapest e molti altri delle precedenti edizioni, quest’anno l’apporto scientifico internazionale viene dal British Museum di Londra, con l’intervento di Jane Samuels – Access and Equality Manager del British, che riporterà con una testimonianza diretta la sua esperienza professionale.
Fra i relatori gli esperti del Museo Omero, come il Presidente Aldo Grassini, e Andrea Sòcrati, esponenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mariagrazia Bellisario Dirigente – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee – Servizio V architettura e arte contemporanee e Gianfranca Rainone Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale – Coordinatore del Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, MIBACT) e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Patrizia De Socio Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica), Loretta Secchi del Museo Tattile di Pittura antica e moderna Anteros di Bologna, Sara Mancini per la Galleria Borghese di Roma, Paolo De Cecco della Lega del Filo d’Oro di Osimo, la tiflologa Nicoletta Grassi.
Programma completo del corso www.museoomero.it/main?p=corsi_accessibilita_2014

 

IL MEDIATORE CIVILE: UNA PROFESSIONE IN CRESCITA, di Luciano Paschetta

Autore: Luciano Paschetta

Come è noto l’Istituto  per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione – I.Ri.Fo.R.,  nell’ambito della ricerca di nuove opportunità lavorative per i disabili visivi,  ha realizzato  l’anno scorso , con la società DECONFLIT (già Bridge mediation italy) il primo corso per “Mediatore Civile e Commerciale” per persone con disabilità visiva, purtroppo però, contemporaneamente allo svolgimento del  corso, una sentenza di anticostituzionalità ,  che annullava l’obbligatorietà della mediazione,  ne aveva reso ancor più difficile   il suo affermarsi nel contesto socioculturale italiano, smorzando così  anche gli entusiasmi di quel gruppo di giovani che aveva visto in questa professione una nuova occasione di inclusione sociale.

.  Dopo il ripristino dell’obbligatorietà avvenuta nello scorso autunno, però, stiamo ora  assistendo ad un vero boom della mediazione.

Il Sole 24 Ore di Lunedi 10 marzo , scriveva  che le 26.000 domande di mediazione depositate nell’ultimo trimestre del 2013, rappresentano il 66% in più rispetto al resto dell’anno, grazie alla nuova disciplina introdotta dal D.L.69/2013 (“Decreto del Fare”, che va a modificare il D.lgs.28/2010 che aveva introdotto in prima battuta la disciplina della mediazione obbligatoria).  Una nuova normativa  che prevede un’obbligatorietà mitigata, ovvero limitata al primo incontro informativo gratuito, e l’assistenza obbligatoria dei legali durante tutto il procedimento, ma tuttavia sufficiente a far crescere il numero di coloro che, comprendendone l’efficacia, scelgono la mediazione in alternativa alla causa. Questo forse anche in forza del fatto che la nuova disciplina tra l’altro prevede l’automatica esecutività dell’accordo di mediazione sottoscritto anche dai legali delle parti, senza l’obbligo di ulteriore vaglio del Presidente del Tribunale, semplificando la procedura e con un ulteriore risparmio di  alcune decine di  euro e di tempo  per le parti.
L’articolo evidenzia poi come, nelle procedure ove si registra l’adesione della parte invitata in mediazione, e quindi si svolge materialmente la procedura, il tasso di raggiungimento di un accordo è molto elevato, e si attesta sul 42.4%.

Consideriamo tutto questo motivo di nuova speranza per il gruppo di giovani laureati ciechi che ha accettato di mettersi in gioco per dimostrare che quella del mediatore è una nuova , importante occasione di lavoro per i disabili visivi.

Usare e non abusare dei diritti in modo più adeguato per farli valere, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER ILLECITO UTILIZZO PERMESSI LEGGE 104/92

La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza . n. 4984 del 4.03.2014 si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente  per garantire l’assistenza ai congiunti. La  sentenza, di cu si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per  l’illecito utilizzo  di un  permesso previsto dall’art.33 della legge n.104/92  riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un’ agenzia investigativa , che ha smascherato l’utilizzo per finalità  estranee a quelle dell’assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l’uso improprio del permesso, ha violato  la finalità assistenziale e  la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso,  in quanto la sospensione dell’attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre, ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente  inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti,  previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l’utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che  avviene fuori dall’unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. L’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della ex art. 33 della legge  non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo. Sulla scorta di questa recentissima sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi devono fare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che hanno giustificato la loro assenza dal lavoro.
Per la rilevanza dell’argomento trattato, di qui seguito riporto il testo integrale della sentenza in commento.
Sentenza 04 marzo 2014 n. 4984
Lavoro – Contestazione disciplinare – Illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 – Licenziamento – Agenzia investigativa.

Svolgimento del processo.

Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da N.D. intese alla declaratoria di invalidità del licenziamento intimato al predetto dall’A. s.p.a. il 30.4.2008 ed alla condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dell’illegittimità del controllo operato dalla società ai fini dell’accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilità della prova, in assenza di un illecito che giustificasse l’attività investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva sull’
illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 I. 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravità del contegno del Nulli alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l’accertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui all’art. 33 L. 104/92 citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il Nulli in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il N. era in permesso per la legge 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dell’azienda che i permessi non fossero utilizzati per l’assistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per l’accertamento dell’illecito. Dalla liceità dell’accertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l’utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso, non essendo stata contestata la veridicità dei fatti, la cui gravità era connessa non solo all’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna, ma al fatto che il N.,  nel giorno di permesso chiesto per il venerdì 11 aprile 2008, alle 7,55 fosse partito con amici e valigia mettendo tra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie. La Corte territoriale considerava, poi, la posizione del N. all’interno dell’azienda, quadro del Servizio Legale, e le competenze specifiche di laureato in giurisprudenza, che escludevano ogni possibilità di errore circa la finalità dei permessi e creavano un specifico pericolo di discredito dell’organizzazione aziendale ove gli altri lavoratori fossero venuti a conoscenza di week end allungati dal permesso per assistenza alla madre. L’abuso del diritto veniva, pertanto, ritenuto tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.Per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Resiste, con controricorso l’A. s.p.a, che espone ulteriormente le proprie difese nella memoria illustrativa.
Motivi della decisione.

Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 ed 8 I. 300/70, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che il controllo dell’ agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, alla attività lavorativa, che è sottratta alla vigilanza altrui, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale prospettata. Secondo il ricorrente, appare, quindi, violativo degli artt. 2 e 3 Statuto avere ritenuto legittimi i pedinamenti che hanno determinato la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento, in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all’adempimento dell’obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione. Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attività fraudolente o penalmente rilevanti, laddove la Corte del merito aveva introdotto il tema dell’abuso del diritto che esulava completamente dall’interpretazione delle norme citate dello Statuto, collegando a tale ipotesi di abuso la possibilità di controllo difensivo occulto e scardinando la consolidata acquisizione interpretativa che ritiene legittima tale forma di controllo solo ove finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, ovvero alla verifica di comportamenti delittuosi del lavoratore. Assume il ricorrente che, se l’esercizio di un diritto potestativo in caso di sviamento della sua propria funzione può rifluire nell’abuso del diritto stesso, il controllo verte sulle modalità di esercizio di un diritto, non finalizzato assolutamente a quei soli scopi che legittimano i controlli occulti. Peraltro, la fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non avrebbe integrato l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., in assenza di ogni artificio o raggiro posto in essere dal suo autore. Con il secondo motivo, il N. lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. e del d. Ig.vo 30.6.2003, n. 196, e deduce la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., rilevando come la Corte territoriale abbia completamente omesso di considerare la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati laddove l’A. non aveva mai riferito alcunché a proposito dell’esistenza dell’atto di incarico e che ciò doveva indurre la Corte a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c.. Ed invero, era richiesta la conformità dell’incarico alle autorizzazioni del garante, conformità che costituiva presupposto indispensabile ai fini della legittimità dell’investigazione e della legittimità del controllo e quindi della contestazione (in tale senso era la pronuncia del Tribunale). Poiché la inesistenza di un incarico conforme alle disposizioni del Garante non era controverso, non era invocabile l’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la totale mancanza di motivazione sul punto determinava la nullità della sentenza, deducibile ai sensi dell’ art. 360, n. 4, c.p.c..Con il terzo motivo, viene dedotta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 246, 416, 3° comma, 257 c.p.c. e dei principi in ordine alla testimonianza de relato, assumendo il N. che non vi sarebbe stata la prova del ragionevole sospetto che avrebbe legittimato il ricorso ad un controllo occulto, ma che, in base al tenore delle testimonianze di F. e V., doveva ritenersi che il preteso viaggio fosse proprio quello di cui al pedinamento e che la fonte fosse stata proprio l’Agenzia Investigativa, sicché la circostanza della vacanza riferita dal N. alla persona addetta alla segreteria costituiva dichiarazione priva di significato univoco, potendo la vacanza essersi realizzata in giorni estranei al permesso. Aggiunge, quale ulteriore considerazione a fondamento dell’impugnazione, che neanche sarebbe dato comprendere, alla luce dei risultati dell’investigazione, in quale data sarebbe stato effettuato il viaggio in Svizzera al quale si sarebbe riferito il N. conversando con le segretarie e la ragione per cui il predetto si sia indotto a confidare proprio alle stesse l’uso improprio del permesso ai sensi della legge 104. Peraltro, il M., firmatario della contestazione, aveva un interesse in causa che avrebbe potuto giustificare un suo intervento adesivo, atteso che, in caso di definitivo accertamento dell’illegittimità del licenziamento, l’A. avrebbe potuto rivalersi su di lui. La mancanza di motivazione sull’attendibilità del teste, una volta ritenuta la sua capacità a deporre, si traduceva, poi, in un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ed anche la F. e la V. non potevano essere considerate testi di riferimento. Infine, si assume che il G., indicato de relato dal M., rappresentando l’A., non era persona estranea alla controversia, per cui non era possibile acquisirne la deposizione.Con il quarto motivo, il N. deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.) ed ascrive alla decisione violazione dell’art. 5 L. 604/66 ed omessa motivazione, evidenziandone la totale assenza con riguardo a fatti controversi e decisivi per il giudizio, tra i quali l’avere prestato cure alla propria madre in data 11.4.2008, non potendo ritenersi che non vi sia stata contestazione della veridicità dei fatti contestati.

Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1 L. 604/66, 2119 e 2106 c. c. e rileva ancora la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c. oltre che l’omissione od insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la contestazione relativa a fattispecie analoga a quella di abuso di congedo parentale non era in linea con i principi in materia di proporzionalità del licenziamento disciplinare ed alla valutazione della condotta secondo i criteri applicativi di norme elastiche, da condursi con giudizio di valore adeguato al contesto storico sociale. Assume che il giudizio della Cassazione deve ritenersi esteso alla sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, con valutazione di un contegno che nelle finalità del permesso contempli anche l’esigenza dalla persona che assiste di avere ulteriore occasione di riposo o di stacco e ciò anche nella prospettiva di un giudizio sulla proporzionalità della sanzione.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo deve essere disatteso stante quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata delle disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970), che delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (cfr. , in tali termini, Cass. 7 giugno 2003, n. 9167). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi che la decisione impugnata sia conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Quanto al secondo motivo di ricorso, che evidenzia la nullità della decisione per avere superato, omettendo ogni motivazione al riguardo, quanto affermato nel capo della sentenza di primo grado con riguardo alla mancanza di un atto di incarico conforme alle specifiche autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, occorre considerare che in realtà l’affermazione, costituendo un mero inciso di motivazione, reso ad abundantiam, non necessitava di espressa impugnazione, e quand’anche si ritenesse diversamente, la fattispecie implicava il coinvolgimento di dati personali non sensibili e chiaramente pertinenti rispetto allo scopo perseguito dalla società che, come sopra detto, era del tutto rispettoso delle norme dello Statuto poste a tutela del lavoratore. Non si poneva, pertanto, una questione di acquiescenza ad un capo di decisione autonomo, idoneo anche da solo a sorreggere la decisione, sicché l’asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. risulta, in definitiva, destituita di giuridico fondamento.

Il terzo motivo è ugualmente infondato. Nella prima parte della censura si assume che le circostanze riferite dalle testi F. e V. sarebbero le stesse di cui all’accertamento investigativo, sicché sostanzialmente non vi era stato il sospetto ingenerato da circostanze preventivamente acquisite da tali testi, ma il datore avrebbe affidato il mandato all’agenzia a scopo meramente esplorativo. La censura mira in tale maniera a sollecitare una non consentita valutazione del merito, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (v. tra le altre, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 5274/2007 e, precedentemente, Cass. 15693/2004). La seconda parte della censura verte, invece, sulla ritenuta incapacità a deporre del teste M., ma in primo luogo deve rilevarsi che nessun accenno viene fatto ali termini ed ai modi in cui una tale eccezione era stata tempestivamente sollevata nella fase del merito. Vero è, poi, che ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere – dovere di esaminare l’intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell’interesse del teste all’esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione allo stesso, (cfr. Cass. 18 marzo 2003 n. 3956). Nel caso considerato non si ravvisano, tuttavia, errori di valutazione idonei a legittimare la censura come prospettata anche con riguardo al profilo dell’attendibilità delle deposizioni acquisite, essendo state le testi di riferimento legittimamente escusse sulla base dell’indicazione di conoscenza dei fatti ad esse attribuita. Il quarto motivo solleva una critica avulsa dalle risultanze processuali laddove si contesta l’iter argomentativo in relazione alla circostanza che la contestazione da parte del ricorrente vi era stata anche con riguardo all’effettivo verificarsi dei fatti contestati. Ed invero, posta la rilevanza probatoria attribuibile per quanto sopra detto ai risultati dell’investigazione, non rilevano circostanze ulteriori riferite alla assistenza comunque prestata alla madre dal N. prima di partire per il week end, permanendo l’abuso del diritto connesso all’utilizzo improprio del permesso ex art. 33 L. 104/92.

Ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile, ma presupponga un’autonomia comunque collegata alla cura di interessi, soprattutto ove si tratti – come nella specie – di interessi familiari tutelati nel contempo nell’ambito del rapporto privato e nell’ambito del rapporto con l’ente pubblico di previdenza, il non esercizio o l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento. L’abuso del diritto, così inteso, può dunque avvenire sotto forme diverse, a seconda del rapporto cui esso inerisce, sicché, con riferimento al caso di specie, rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un abuso del diritto al permesso si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell’affidamento da lui riposto nel medesimo, mentre rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione, deve ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorché il diritto venga esercitato, come nella specie, non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con la finalità della norma su richiamata, e pertanto la sua connotazione di abuso del diritto e la idoneità, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario correttamente sono state ritenute dal giudice del gravame capaci di integrare il comportamento posto dal datore a fondamento della sanzione disciplinare.

Il quinto motivo verte sulla correttezza del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla condotta del N.. In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 5095 del 2011 e da ultimo ribadito da Cass. 26.4.2012 n. 6498) che, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. È stato, altresì, precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).

In tema di ambito dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004 e, da ultimo Cass. 6498/2012 cit.) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale. Al riguardo deve rilevarsi che la decisione impugnata dal lavoratore sotto tale profilo appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, valorizzando, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non solo e non tanto l’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna “quanto il fatto che N. nel giorno del permesso ex art. 33 chiesto per la giornata di venerdì 11 aprile, alle 7,55 sia partito con amici e valigia al seguito, così mettendo fra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza e una previsione di rientro non prossimo che rendono del tutto evidente che il permesso …. è stato utilizzato per altra finalità, che la legge garantisce con l’apposito istituti delle ferie”. In tale modo il Nulli – come condivisibilmente osservato dal giudice del merito – ha violato, attraverso l’abuso del relativo diritto, la finalità assistenziale allo stesso connessa e la condotta posta in essere è stata, pertanto, coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia perché le eventuali convinzioni personali del ricorrente di potere fare affidamento in una prassi consolidata o nella collaborazione di una badante sono dei tutto irrilevanti in presenza di comportamento che ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sia perché la sospensione dell’attività lavorativa era consentita, come chiarito in sentenza, solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso. Peraltro, deve anche aversi riguardo al fatto che, come, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto deve valutarsi nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialità del medesimo a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (cfr., tra le altre, Cass. 10.6.2005 n. 12263). Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza, cedono a carico del ricorrente, e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

‘Conversazioni d’arte’ ‘Cinque passi nella scultura, dall’antico al contemporaneo’ – Dalla scultura arcaica alla scultura classica 8 Aprile 2014 – ore 15.30-18.00, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

I settori Informazione e Comunicazione, Stampa Sonora e Libro Parlato, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Servizio II – Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio e dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, nell’ambito del nuovo ciclo di trasmissioni on-line sul tema: “Cinque passi nella scultura, dall’antico al contemporaneo”, organizzano per martedì 8 aprile, con inizio alle ore 15,30 e termine alle ore 18.00, un incontro dal titolo “Dalla scultura arcaica alla scultura classica”.
Si tratta di un nuovo ciclo di trasmissioni attraverso il quale ci si propone di raccontare, mediante l’analisi di indiscussi capolavori, le tappe fondamentali della scultura dalle prime espressioni arcaiche tendenti al raggiungimento di una rappresentazione a tutto tondo della figura umana fino all’abbandono stesso della forma o alla sua totale rivisitazione in chiave contemporanea.
Le prime due puntate saranno dedicate alla scultura antica: la prima incentrata sul periodo arcaico (VII-VI sec. a.C.) e classico (V-IV sec. a.C.), la seconda su quello ellenistico (III-I sec. a.C.) e romano.
La descrizione delle sculture più note tra cui il Discobolo di Mirone, i Bronzi di Riace, il Pugilatore in riposo, l’Augusto di Via Labicana e la lettura di brani tratti dagli scritti di autori antichi come Pausania e Plinio il Vecchio, saranno i principali strumenti per narrare lo sviluppo tecnico ed artistico della rappresentazione scultorea, lasciando emergere al contempo i valori estetici e formali che furono alla base della civiltà classica.
Nel focus della trasmissione, riservato alla presentazione di percorsi culturali e museali accessibili anche alle persone con disabilità visiva, si presenterà l’offerta del Polo museale della città di Roma.
Alla trasmissione, condotta da Luisa Bartolucci, prenderanno parte Francesca Licordari, della soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, Michele Di Monte, della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma ed Elisabetta Borgia del Centro per i servizi educativi del museo e del territorio, Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale – MiBACT.
Gli ascoltatori potranno scegliere diverse modalità di intervento: tramite telefono contattando durante la diretta i numeri 06.69988353, 066791758 o inviando e-mail, anche nei giorni precedenti la trasmissione, all’indirizzo diretta@uiciechi.it o ancora compilando l’apposito form della rubrica “Parla con l’Unione”.
Per collegarsi sarà sufficiente digitare la seguente stringa: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp.
Il contenuto delle trasmissioni potrà essere riascoltato sul sito di S’ed on line all’indirizzo www.sed.beniculturali.it, sul sito della Direzione Generale per la Valorizzazione www.valorizzazione.beniculturali.it e sul sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti all’indirizzo www.uiciechi.it/ArchivioMultimediale nonché in podcast tramite il nuovo portale giornale.uici.it.
Vi attendiamo numerosi!
Si pregano le strutture in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare e di favorire nelle sezioni la creazione di folti gruppi di ascolto.

Mario Barbuto
Presidente Nazionale