Centro di Documentazione Giuridica: Nuovo modello di dichiarazione ISEE: le novità e la scheda riepilogativa del ministero, a cura di Paolo Colombo

E’ stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 267 il decreto del 7 novembre u.s. con cui il Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica necessaria per ottenere l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente necessario per ottenere prestazioni sociali agevolate.
La nuova versione lascia finalmente meno spazio all’autodichiarazione, in quanto gran parte delle informazioni, come quelle relative al reddito, giungono all’INPS direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso alle banche dati fiscali e assistenziali è dovuto, principalmente, alla necessità di rendere più equo il sistema, evitando l’indebita fruizione delle prestazioni agevolate.
Finora, infatti, sistematica è stata la sottodichiarazione sia del reddito sia del patrimonio.
Non è un caso se nel 2011, quando è stata annunciata la riforma dell’Isee, l’80% dei nuclei familiari dichiarava di non possedere neanche un conto corrente o un libretto di risparmio; dati assolutamente non in linea con le informazioni della Banca d’Italia.
Come si calcola il nuovo ISEE
Il ruolo centrale nel calcolo dell’ISEE, spetta dunque all’INPS, sulla base dei dati forniti dal contribuente e di quelli presenti negli archivi fiscali e contributivi.
Attraverso questo sistema si è centrato l’obiettivo della riforma, identificando meglio le condizioni di bisogno della popolazione, contrastando le tante pratiche elusive ed evasive, così diffuse nel nostro paese.
Il novo ISEE è stato affinato per rispondere meglio alla realtà, nel reddito sono state incluse nuove voci (la cedolare secca, assegni di mantenimento effettivamente percepiti, trattamenti assistenziali), il patrimonio viene valorizzato prendendo a riferimento l’imponibile IMU, più alto rispetto alla vecchia ICI, con una maggior aderenza ai valori di mercato degli immobili.
Il contribuente è tenuto ad autodichiarare il possesso di beni di lusso. Tutti questi dati vengono differentemente pesati (a grandi linee, il reddito conta al 100%, il patrmonio al 20%), e infine parametrati a un coefficiente che varia con la composizione del nucleo familiare. Non a caso, l’ISEE, è chiamato anche Riccometro, proprio per la sua capacità di misurare la ricchezza effettiva.
La riforma entrerà in vigore dal primo gennaio 2015, pertanto coloro che avranno bisogno di una prestazione per la quale serve l’ISEE, dovranno compilare la nuova DSU.
Da gennaio 2015 dunque le DSU compilate con le vecchie regole non saranno più valide, quindi per chiedere nuove prestazioni il contribuente deve ripresentare la dichiarazione.  Una volta compilata la DSU vale poi per l’intero anno, fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
Ecco come sarà la nuoca DSU
La dichiarazione si compone di un Modello Mini, formato da due moduli, che serve per la maggioranza delle prestazioni, al quale si aggiungono sei Moduli da utilizzare per particolari prestazioni o composizioni del nucleo familiare (prestazioni per il diritto allo studio universitario, prestazioni per minorenni in caso di genitori non sposati e non coniugati fra loro, prestazioni socio assistenziali di ricovero, prestazioni per persone con disabilità, prestazioni connesse ai dottorati di ricerca, presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti, persone esonerate dalla dichiarazione dei redditi).
Un’altra novità, è la possibilità di compilare una nuova dichiarazione, l’ISEE corrente, in corso di validità di una precedente, nel caso in cui si verifichi una variazione rilevante della situazione economica (come la perdita del lavoro).
Segue l’utile scheda riepilogativa di commento, redatta dal Ministero del Lavoro e il testo integrale del decreto con la modulistica in pdf.
Che cos’è l’ISEE
L’ISEE è l’indicatore, in vigore dal 1998, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l’accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo. In generale, l’ISEE viene utilizzato ai fini dell’applicazione di tariffe differenziate in relazione alla condizione economica oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso alla prestazione.
La situazione economica è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare (numero dei componenti e loro caratteristiche).
ISEE = (somma dei redditi al netto delle franchigie) + 20% *(somma dei patrimoni al netto delle franchigie)
Parametro della scala di equivalenza
La scala di equivalenza indica un parametro crescente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare, che tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se con meno di tre anni; nuclei monogenitoriali.
Quanto è importante
Nel 2012 sono state presentate a fini ISEE oltre 6 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche) corrispondenti a circa di 5 milioni e mezzo di nuclei familiari pari a poco meno del 30% della popolazione.
Riforma dell’ISEE prevista dall’art 5 del decreto “Salva Italia”
La riforma è stata prevista dall’articolo 5 del decreto “Salva Italia” (d.l. n. 201/2011), indicando le seguenti caratteristiche:
a)  l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
b)  il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
c)  una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, e in particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
d)  una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
e)  il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Campi di applicazione
L’applicazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate o la compartecipazione ai costi costituisce un livello essenziale. Ciò significa che gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l’ISEE come indicatore della situazione economica, e i cittadini sono garantiti del fatto che la loro condizione economica è valutata secondo criteri equi, definiti univocamente su tutto il territorio nazionale.
Gli enti erogatori possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, per caratterizzare, in autonomia, le loro politiche sociali. Per quanto riguarda le prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale, ai fini dell’applicazione del nuovo ISEE, gli enti erogatori devono adeguare i regolamenti con l’individuazione delle nuove soglie per tenere conto delle variazioni intervenute nell’indicatore.
In questo ambito verrà rivista anche la soglia per l’accesso alla Carta Acquisti.
Quanto alle altre prestazioni nazionali che già utilizzano l’ISEE (assegno di maternità e assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) vengono fissate già nel decreto le nuove soglie per mantenere l’attuale numero dei beneficiari.
Non è stata invece adottata alcuna estensione dell’applicazione dell’ISEE a prestazioni nazionali che non lo utilizzavano.
Rafforzamento dei controlli
La prima grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e di rafforzamento dei controlli che garantiranno una maggiore veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara.
Con il nuovo sistema solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. D’ora in poi i dati fiscali più importanti (es. reddito complessivo) e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’Inps saranno compilati direttamente dall’Amministrazione (dall’INPS tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate). Ciò semplifica i compiti dei cittadini e riduce le sottodichiarazioni.
Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento alla esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza, laddove si verifichino omissioni e difformità.
Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla giacenza media annua.
Al di là degli elementi di semplificazione, per cui al cittadino non si chiede di dichiarare quanto ha già fatto in altre sedi, queste novità costituiscono un significativo miglioramento delle caratteristiche di equità del sistema. Vi è infatti evidenza con l’ISEE vigente, in cui tutto è auto- dichiarato, di una sistematica sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio.
In particolare, con riferimento al patrimonio mobiliare, risulta evidente la sottodichiarazione. Alla fine del 2011, quando è stata annunciata la riforma, l’80% dei nuclei familiare dichiarava di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio, dato non coerente con quelli pubblicati dalla Banca d’Italia. Aver individuato questa come area prioritaria di rafforzamento dei controlli alla luce dei nuovi dati disponibili per la lotta all’evasione, ha già ridotto al 70% l’area di coloro che non dichiarano il possesso di conti o depositi. E’ ancora un dato troppo alto, tenuto conto del fatto che ciò comporta l’indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi, nonché la penalizzazione dei cittadini più onesti.
La nozione di reddito
Si adotta una definizione ampia di reddito, in cui vengono inclusi, a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (es. contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, ecc.), tutti i redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.), i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Vengono invece sottratti gli assegni corrisposti al coniuge in seguito a separazione o divorzio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli (precedentemente valorizzati sia nell’ISEE del ricevente che in quello del datore).
Si tratta di miglioramenti significativi rispetto all’ISEE attuale, che non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e di patrimonio. Si migliora così la sua capacità selettiva, specialmente per le famiglie più povere (circa il 10% delle DSU presentano un ISEE pari a zero) evitando iniquità evidenti tra famiglie che col vecchio sistema venivano trattate allo stesso modo pur essendo in condizione diversa – ad esempio, per il possesso di redditi e trattamenti esenti fiscalmente.
Si prevedono però importanti abbattimenti del reddito.
– Redditi da lavoro dipendente. Si stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20% e fino ad un massimo di 3.000 euro dei redditi da lavoro dipendente, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli;
-Pensioni e trattamenti assistenziali. Si sottrae una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti;
-Costi dell’abitare. Per tener conto in modo più appropriato dei costi dell’abitare viene aumentato, da 5.165 a 7.000 euro, l’importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l’affitto registrato che può essere portato in deduzione. Tale importo è incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Con riferimento ai proprietari, si tiene conto dei costi dell’abitare in modo comparabile nella componente patrimoniale.
– Costi sostenuti da persone con disabilità o non autosufficienti. La scelta fondamentale che si compie con la riforma è di non considerare in modo indistinto tutte le persone con disabilità, ma di riclassificare le diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza. L’ulteriore scelta è quella di riconoscere un abbattimento diretto del reddito della famiglia in cui è presente una persona con disabilità, articolato in funzione del grado di disabilità, in sostituzione dell’attuale meccanismo che consiste nel riconoscere una maggiorazione della scala di equivalenza. L’attuale sistema, infatti, ha il limite di tradursi in un abbattimento dell’ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, indipendentemente dalla gravità del bisogno.
Le franchigie sono:
euro 4.000 per persona con disabilità media, incrementati a 5.500 se minorenne;
euro 5.500 per persona con disabilità grave, incrementati a 7.500 se minorenne;
euro 7.000 per persona non autosufficiente incrementati a 9.500 se minorenne.
Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti nella misura in cui si traducano in spese certificate per l’acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali
Viene infine introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato per le persone sorde e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili.
In sintesi, il nuovo ISEE favorisce le situazioni di maggiore bisogno migliorando la considerazione delle persone con disabilità più grave e con redditi più bassi. Inoltre, migliora considerevolmente la situazione delle persone con disabilità adulte rimaste nel nucleo familiare di origine perché potranno fare nucleo a sé.
La valorizzazione del patrimonio
La maggiore valorizzazione del patrimonio richiesta dalla legge viene raggiunta:
– Considerando il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU (invece che ICI);
– Riducendo la franchigia sulla componente mobiliare che viene però articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (franchigia più alta per le famiglie più numerose);
– Considerando il patrimonio all’estero.
Con riferimento agli immobili si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
Per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore IMU è calcolato al netto di una franchigia di euro 52.500 (di valore analogo a quello vigente, tarato però su valori ICI, anche se indifferenziato rispetto al numero di componenti), incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi. Il valore è comunque considerato al netto del mutuo residuo e questa è una novità rispetto al vecchio ISEE (per il quale la detrazione per il mutuo non si cumulava con la franchigia prima casa).
Scala di equivalenza
Si è deciso di non intervenire sulla scala ISEE in via generale, trattandosi di una scala già “generosa” rispetto a quelle tipicamente in uso a livello internazionale e nazionale. Sono state però adottate alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (vigente) viene maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi; è inoltre mantenuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavora, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monoparentali.
ISEE corrente
L’ISEE fa riferimento al reddito dell’ultima dichiarazione che a sua volta si riferisce all’anno precedente. Ma, specialmente in situazioni di crisi economica, la condizione delle persone può cambiare anche rapidamente. Per questo, anche tenendo conto delle esperienze già in atto in vari Comuni, e in altri paesi europei, si introduce la possibilità di calcolare un ISEE corrente, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.
ISEE prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte
Viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori, come già accennato, potrebbe pertanto fare nucleo a sé. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza.
Tale previsione viene incontro alla necessità di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti.
ISEE prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni
Ai fini dell’accesso a prestazioni per i bambini rileva la condizione economica di entrambi i genitori, a meno di casi particolari. Viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli fatti con persona diversa dall’altro genitore; legale separazione etc.). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici. Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare si tiene conto integrando l’ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
CON IL NUOVO ISEE LE NOVITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ SONO RILEVANTI
Dalla lettura del decreto, dall’esame dei nuovi moduli approvati è evidente l’ indubbio vantaggio per la maggioranza delle persone con disabilità. Il nuovo ISEE consente un migliore trattamento rispetto a quello previgente ed è certamente preferibile rispetto a quello teoricamente profilato dal DPCM dello scorso dicembre.
Le istruzioni, la modalità di controllo ex ante, i moduli di richiesta, i moduli di rettifica si riferiscono infatti alle sole provvidenze erogate dall’INPS e cioè, nel caso delle persone con disabilità, alle pensioni e all’indennità di accompagnamento per minorazioni civili o per invalidità sul lavoro.
Non vengono computati gli altri trasferimenti monetari (vita indipendente, voucher, assegni di cura, contributi per la mobilità o per l’eliminazione delle barriere in casa). Al contempo rimangono vigenti detrazioni e franchigie non previste nel previgente ISEE.
Un paio di esempi per spiegare meglio.
Persona maggiorenne titolare di pensione e indennità di accompagnamento
Importo provvidenze: 9350 euro circa
Franchigia: – 7000 euro
Detrazione badante assunta: – 8000 euro circa
Detrazione spese mediche (ipotesi): – 1000 euro
Persona Minorenne titolare di indennità di accompagnamento
Importo provvidenze: 6000 euro circa
Franchigia: – 9500 euro
Detrazione badante assunta: – 5000 euro circa
Detrazione spese mediche (ipotesi): – 1000 euro
Come si può notare, limitando il computo alle sole provvidenze per minorazioni civili o per lavoro, le conseguenze svantaggiose vengono sostanzialmente annullate dal complesso delle franchigie e/o delle detrazioni ammesse, effetto che difficilmente si sarebbe raggiunto considerando tutti i trasferimenti monetari di natura assistenziale.
L’attenzione massima va ora rivolta ai Comuni e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. Spetta a loro infatti la fase di definizione delle nuove delibere ISEE. Vigilare sui criteri, ora più che mai determinati, significa controllare che le soglie e i limiti indicati non ripropongano svantaggi “antichi”
Infine è da sottolineare, con amarezza, che il computo del reddito di cui si tiene conto per l’ottenimento di prestazioni sociali, malgrado le dovute contromisure di bilanciamento previste (le cosiddette franchigie) può comunque rappresentare un rischio per il futuro del Welfare in Italia, soprattutto per la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità.
Avv. Paolo Colombo

Ministero del Lavoro
Decreto 7 novembre 2014
Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(G.U. del 17.11.2014)
il Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il capo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INPS, sentita l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e’ approvato il modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione;
Visto, altresi’, l’art. 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede:
al comma 4, che sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita’ definite dal provvedimento di cui all’art. 10, comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU;
al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all’art. 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell’ISEE, le modalita’ di acquisizione dei dati in caso di difformita’ delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche’ i tempi per la comunicazione al dichiarante dell’attestazione definitiva;
Acquisita la proposta del modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione, da parte dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale in data 14 ottobre 2014;
Acquisito il parere favorevole dell’Agenzia delle entrate in data 23 ottobre 2014;
Ritenuto opportuno modificare la proposta dell’INPS con particolare riferimento all’informativa agli interessati, alle informazioni conferite facoltativamente attraverso la DSU e alle modalita’ per rendere disponibili l’attestazione e le informazioni per il calcolo dell’ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici del Garante per la protezione dei dati personali nel corso della preventiva interlocuzione avviata ai fini del rispetto della disciplina in materia;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 6 novembre 2014;
Decreta:
Art. 1
Approvazione
1. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e’ approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all’allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. La DSU e’ redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.
Art. 2
Modalita’ di rilascio dell’attestazione
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall’INPS al dichiarante mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, con modalita’ idonee a garantire l’identificazione dell’interessato. Nelle stesse modalita’ gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all’INPS, nel periodo di validita’ della DSU, la sola attestazione riportante l’ISEE.
2. L’INPS rende altresi’ disponibile al dichiarante mediante posta elettronica certificata l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L’indirizzo di posta elettronica certificata e’ indicato dal dichiarante nell’apposita sezione «Modalita’ ritiro attestazione ISEE» all’atto della sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante puo’ conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell’art. 10, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso, l’attestazione e le altre informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In caso di conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede all’INPS di rendere disponibili presso l’ente al quale e’ stata presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.
3. L’attestazione e le altre informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili dall’INPS nelle modalita’ di cui ai commi precedenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
Art. 3
Modulo integrativo
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU, puo’ autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo, denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono la DSU, di cui all’allegato «A». Il modulo puo’ essere compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati. Il modulo puo’ essere presentato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell’attestazione dell’INPS ed e’ eventualmente corredato da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla situazione reddituale, atti a comprovare l’inesattezza rilevata.
2. Le modalita’ con cui il modulo integrativo e’ acquisito nel sistema informativo dell’ISEE e l’attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU agli articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il modulo integrativo e’ presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all’amministrazione pubblica in qualita’ di ente erogatore al quale e’ richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente per territorio ovvero all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del dichiarante. L’ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo dell’ISEE. L’INPS e l’Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo medesimo. L’INPS entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dell’esito delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile l’attestazione definitiva nelle modalita’ di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del presente decreto.
3. Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate di cui al comma precedente permanga una discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi, l’attestazione dovra’ riportare anche i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria e dall’INPS. L’attestazione definitiva e’ valida ai fini dell’erogazione della prestazione anche nel caso di permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita’ dei dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della programmazione delle verifiche di cui all’art. 11, comma 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell’anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, e’ reso noto con comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014
Il direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tangorra
p. Il Capo del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
D’Avanzo
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
–   –   –
Allegato A
Modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione (allegato in pdf estratto da gazzetta ufficiale)

17 novembre 2014

modello-dichiarazione-ISEE-nov-2015

Noi “eroi della quotidianità”! Giornata dell’infanzia all’Istituto dei ciechi di Milano, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

La mattina del 20 Novembre 2014, c’erano davvero tantissimi bambini all’Istituto dei Ciechi di Milano che, in occasione della 25° Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza ha ospitato Luis Sepúlveda.
L’incontro con lo scrittore cileno (in carcere durante la dittatura di Pinochet), considerato il re delle favole per bambini, è stato l’appuntamento più originale, in una location altrettanto originale, dell’edizione 2014 della grande kermesse culturale “Bookcity” (con oltre 600 happenings in una settimana).
L’iniziativa ha altresì rappresentato la tappa conclusiva della mostra itinerante “A spasso con le dita” della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.
Introducendo l’evento, il Cav. Rodolfo Masto, Presidente della Federazione ha spiegato ai presenti: ”A SPASSO CON LE DITA nasce nel 2010 dalla collaborazione fra la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi e Enel Cuore (la Onlus di Enel dedicata al sociale) al fine di promuovere le potenzialità culturali dell’editoria tattile per l’infanzia su tutto il territorio nazionale.
A SPASSO CON LE DITA ha permesso, tra il 2010 e il 2012, la creazione e la distribuzione gratuita di 5000 libri tattili a biblioteche pubbliche, ospedali pediatrici e istituzioni culturali. Un’operazione editoriale complessa, unica al mondo, la quale ha prospettato un nuovo modo di pensare le pubblicazioni per l’infanzia”.
Ha proseguito la Dott.ssa Novella Pellegrini, Segretaria Generale di EnelCUORE Onlus: “Le pubblicazioni tattili hanno riscosso immediatamente un grande successo, così nel 2013 EnelCuore Onlus e la Federazione hanno deciso di promuoverle più concretamente, progettando un evento itinerante ad hoc, e lanciando una nuova pubblicazione a cura dell’illustratore Dario Moretti. Entrambe queste iniziative, l’evento e il libro tattile, hanno come filo conduttore le Parole della Solidarietà, un progetto di ridefinizione del concetto di solidarietà che EnelCuore Onlus ha intrapreso per festeggiare i suoi dieci anni di impegno nel sociale.
A SPASSO CON LE DITA è diventata così, una esposizione di 12 tavole tattili d’artista ispirate ad altrettante Parole della Solidarietà. Un piccolo museo tattile a misura di bambino, con opere da toccare e con le quali interagire. 12 piccoli capolavori realizzati da illustratori e artisti noti, che diventano lo spunto per una serie di laboratori didattici e ludici pensati per introdurre il pubblico alle potenzialità dell’illustrazione multisensoriale”.
”Questa mattina i bambini con cui ho parlato mi hanno detto che il diritto principale per loro è il gioco. E’ un diritto bellissimo, ma ci sono anche tanti altri diritti che devono essere garantiti in tutto il mondo, il diritto all’istruzione per esempio” ha poi dichiarato il Dott. Mario Barbuto, Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. “L’UICI ha quasi 95 anni, ma non per questo deve essere considerata vecchia e “fuori moda” dal Governo italiano che, sembra voglia tagliarci i fondi necessari alla nostra sopravvivenza”.
“Cari bambini, negarci quei soldi, ha continuato Barbuto, significa negare agli oltre 3000 vostri coetanei minorati della vista, che frequentano la scuola dell’obbligo, il diritto ad avere un libro come voi (anche se in Braille), il diritto a stare con voi in classe, il diritto allo studio.
E senza il “fondamentale” diritto all’istruzione, per i ciechi, c’è solo il ritorno alla miseria, all’emarginazione ed all’ignoranza del passato”!
All’evento è anche intervenuto l’Avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente della Fondazione Cariplo e dell’Acri, che ha esordito dicendo: “ Parlare di Fondazioni e di solidarietà a dei fanciulli come voi, per persone come me che non sono abituate a farlo, è davvero difficile. E ciò sembra ancora più arduo, se si pensa alla gravissima crisi morale, sociale ed economica che sta attraversando persino il tanto decantato “ricco” Occidente.
Ragazzi, considerate solo che, secondo recenti stime della Commissione Sanità del Parlamento Italiano, circa 3800000 bambini italiani non hanno i necessari mezzi di sussistenza e dunque non possono nutrirsi adeguatamente, soffrendo la fame!
A tal proposito, l’esistenza di Fondazioni come Cariplo è importante ed utile per sostenere economicamente iniziative finalizzate a costruire un futuro degno di una società che non rinuncia a “combattere” per l’eguaglianza di tutti, per i diritti dei bambini e dei giovani di oggi e di domani, perché voi bambine e bambini, voi ragazze e ragazzi rappresentate non solo il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro”.
Tra le autorità presenti, ovviamente, pure il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, che ha tenuto a sottolineare al numeroso pubblico: “Oggi festeggiamo la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza e Luis Sepúlveda, che ha scritto tre favole molto celebri per bambini, non poteva che essere ospite graditissimo per Milano”!
“Siamo orgogliosi di ospitare oggi uno scrittore così importante come Luis Sepúlveda”, ha spiegato. “Bambini,  ascoltate bene le sue parole, perché lui saprà portarvi in mondi lontani.
Per quanto ci riguarda, Sono convinto che una città per i bambini sia una città per tutti. Questo è il nostro impegno che abbiamo assunto fin da subito con iniziative concrete”. “Molti dei ragazzi presenti oggi, infatti, ha concluso il Sindaco Pisapia, sono stati al Mu.Ba. il Museo dei Bambini, inaugurato lo scorso gennaio alla Rotonda della Befana”.
L’intervista
Infine, i noti e bravi giornalisti de La Repubblica Natalia Aspesi e Bruno Arpaia si sono intrattenuti con Luis Sepúlveda in una chiacchierata davvero stimolante e ricca di spunti culturali.
.”Sono davvero commosso a vedere tutta questa gente qui per me”, ha affermato subito Luis Sepúlveda, prima di presentare il suo ultimo libro “La trilogia dell’amicizia” edito da Guanda. “Per me è davvero bello essere qui, soprattutto in una giornata così importante per tutti i bambini anche non vedenti. Io, infatti, ho molto rispetto dei bambini, per questo ho cominciato a scrivere favole, perché ritengo che sia il modo più spontaneo ed immediato per tutelare e difendere i loro diritti.
Scrivere, secondo me, significa dare la voce a chi non ce l’ha. Io non penso d’essere arrogante e presuntuoso quando dico di voler prestare la mia voce agli altri attraverso le mie opere. Infatti, dare voce ai più deboli, come i bambini, nei miei libri nonè solo un impegno estetico, ma anche e soprattutto un impegno etico, un imperativo morale!
Nella trilogia, per la gioia di tutti i fan grandi e piccini dello scrittore cileno, ci saranno “ Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” e “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”.
L’amicizia è l’elemento che accomuna tutti e tre i racconti, simbolica da questo punto di vista, dato il luogo dove ci troviamo, è senz’altro la Storia che ci narra del gatto che perde la vista e che diventa amico del suo tradizionale acerrimo “nemico” topo, che gli presta gli occhi : “Per me l’amicizia è una cosa importantissima”, ha spiegato Sepúlveda. “Un amico è come un fratello e una sorella, si crea un legame fortissimo”.
Ma perché sono gli animali i protagonisti delle sue storie? “Perché a me piacciono tantissimo gli animali, specialmente i gatti”, ha proseguito l’autore. “Umanizzare questi animali, dando loro dei comportamenti tipici degli uomini, mi aiuta molto a capire meglio questi atteggiamenti, questi legami che si creano”.
Nell’ultima favola scritta da Sepúlveda, la protagonista è una lumaca che scopre il piacere di andare piano piano nel mondo. Come nasce questa storia? “Un giorno, mio nipote di 7 anni aveva in mano una piccola lumaca e la fissava, poi mi chiese ‘nonno, perché le lumache vanno così piano? A quel punto io non potevo spiegarglielo scientificamente, è un bambino, così gli ho risposto ‘adesso lasciami pensare, la risposta ti arriverà molto lentamente. Poi mi sono messo a scrivere, è così è nata la storia.
Io credo fortemente nel proverbio che recita: “chi va piano, va sano e va lontano”. Con ciò, non voglio dire che non credo nel progresso, nelle innovazioni tecnologiche come ad es. Internet, la multimedialità, ecc…
Non ho fiducia invece in una certa idea di “progresso” tutta basata sull’efficienza ad ogni costo e sulla velocità vertiginosa, che finisce per escludere e discriminare i più deboli, come i bambini ed i disabili, che hanno il passo più lento e più corto.
Chiamatemi pure antiquato e nostalgico, ma io spero ancora in una società più giusta e solidale, fondata sui diritti umani. Per questo scrivo favole, perché il mio sogno è quello di un mondo migliore, dove prevalgano il rispetto reciproco, la stima tra le persone e l’uguaglianza tra gli uomini, grandi e piccini. Questo è vero progresso!”.
Nonostante l’Istituto dei Ciechi fosse pieno di bambini in attesa di poter farsi firmare una copia della loro favola preferita, Luis Sepúlveda ha confessato “Io sono una persona molto timida, e un po’ mi imbarazza stare qui davanti a tutti voi. Non mi sento una persona straordinaria”, ha continuato lo scrittore, “ma so di avere un dono, quello di sapere raccontare storie e lo faccio con grande entusiasmo. Ma per me rimane un lavoro come un altro”. Come è nata questa sua grande passione per i libri? “Da piccolo ero un avido lettore, molto selettivo. Però cercavo libri con un linguaggio diretto e allo stesso tempo poetico, che mi permettessero di viaggiare con la fantasia in altri mondi. Confesso che il mio amore per i libri è nato con un grande autore italiano: Emilio Salgari. Ma non mi sento un eroe come Sandokan. Io sono un uomo assolutamente normale, che vuole e spera in un mondo altrettanto “normale” fondato sulle pari opportunità.
Ebbene, cari amici, anche noi disabili visivi italiani non siamo assolutamente né dei fenomeni da baraccone, né eroi straordinari (alla Sandokan, per intenderci), come sensazionalisticamente gli altri spesso, sbagliando, ci considerano.
A me piace invece dire che siamo più semplicemente degli “eroi della quotidianità”che, nonostante le difficoltà contingenti ed i limiti legati alla nostra disabilità, ci sforziamo di vivere la nostra vita quotidiana con “straordinaria dignità e normalità”!

Centro di Documentazione Giuridica: La settima relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 68/99: crolla il collocamento obbligatorio per i disabili, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La crisi economica e occupazionale che investe l’intero paese non fa eccezioni per i lavoratori disabili: i dati che emergono dalla settima relazione al Parlamento sull’attuazione della legge per il diritto al lavoro dei disabili (68/99) sono tutti negativi.

La relazione, firmata dal ministro Poletti e relativa agli anni 2012-2013, è stata trasmessa alla Camera e al Senato, lo scorso 4 agosto, ma è stata divulgata solo di recente.

Nel testo si legge che a causa della crisi aumentano le aziende che chiedono l’esonero o la sospensione temporanea dall’obbligo di assunzione, ma anche che i controlli sul rispetto della normativa sono stati esigui, tanto  che solo  il 22% dei posti riservati ai disabili risultano coperti. Posti di lavoro che, nonostante la crisi, ci sono ma per i quali si continua a non assumere nessuno.

Il documento descrive una realtà molto difficile: gli iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio sono stabili intorno a quota 700 mila, anche se alla fine del 2013 il dato scende fino a 676 mila iscritti. Fra questi, in 68 mila si sono iscritti nel corso dell’ultimo anno oggetto di indagine (2013). Gli avviamenti al lavoro, però, sono stati davvero pochi: poco più di 19 mila nel 2012 e ancora meno, 18.295, nel corso del 2013. Ed è il minimo storico, il dato più basso che sia mai stato censito da una relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 68/99: erano stati infatti 22.360 nel 2010 e 22.023 nel 2012.

In pratica nel 2013 ogni quattro nuovi disabili che si iscrivono alla lista del collocamento obbligatorio (e che vanno ad aggiungersi ai tanti che già ci sono da tempo), solo  uno trova effettivamente un lavoro (in percentuale viene avviato in un anno il 26,9% dei nuovi iscritti). Ma se il termine di paragone sono gli iscritti, il calcolo è ancor più impietoso: un avviamento al lavoro ogni 36 iscritti al collocamento. Dal 2007 al 2013 c’è stato un sostanziale dimezzamento degli avviamenti,  il dato va però contemperato con la situazione generale, cioè la riduzione del numero dei datori di lavoro obbligati all’assunzione, l’incremento della cassa integrazione, della mobilità e dei dispositivi che consentono di accedere all’istituto della sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione. Inoltre  nel caso degli avviamenti l’istituto della convenzione (48,7%) e quello della chiamata nominativa (44,8%) che  sono le modalità più diffuse (la chiamata numerica di fatto è ferma al 6,6%), le tipologie contrattuali utilizzate, ora sono a maggioranza a tempo determinato”. Nel 2006 le posizioni a tempo indeterminato erano il 51,6% mentre oggi (dato 2013) sono al 35,1%; quelle a tempo determinato invece sono passate dal 30,6% del 2008 al 57,7% di fine 2013.

Crescono, invece, gli esoneri e le richieste di sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione dei disabili: ci sono state nel 2013 oltre 4.600 autorizzazioni in tal senso (il 95% di quelle richieste) per un numero complessivo di posti di lavoro interessati di oltre diecimila. Davvero esiguo al confronto il numero delle sanzioni amministrative comminate a chi non rispetta la legge: nel 2013 ci sono state in tutta Italia appena 23 sanzioni per ritardato invio di prospetto informativo e 159 per mancato adempimento degli obblighi di legge (numeri simili nel 2012: rispettivamente 23 e 150).

In questo quadro di grande difficoltà, rispetto al passato emerge un dato inequivocabile: un grande numero di posti scoperti sia nel privato sia nel pubblico. I posti che per legge dovrebbero essere riservati alle persone con disabilità non si trasformano in effettive assunzioni. In totale, in Italia, fra pubblico e privato, al 31 dicembre del 2013 risultavano 186.219 posti di lavoro riservati a soggetti con disabilità, 41.238 dei quali scoperti. In percentuale è  il 22%, quasi uno su quattro. Oltre 26 mila di questi sono nel settore privato (su 117 mila complessivi), poco meno di 13 mila sono nel pubblico (su 76 mila posti riservati).

Dalla relazione emerge inoltre anche un quadro preciso degli iscritti al collocamento obbligatorio non vedenti. Di seguito quanto è stato estratto dalla relazione per la categoria.

IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO  1999, N. 68

Le persone non vedenti sono indicate tra i soggetti cui si applica la normativa sul collocamento mirato (Articolo 1, comma 1, lettera c) legge 12 marzo 1999, n.68).
I servizi provinciali competenti hanno segnalato in totale la presenza di 1.844 iscritti non vedenti presenti nelle liste al 31 dicembre 2012 (pari allo 0,3°k degli iscritti totali riportati in Tabella 9), i quali sono aumentati, nell’anno successivo a 1.954 (Figura 26), con medesime percentuale sugli iscritti agli elenchi. La ripartizione per area geografica assegna al Sud e isole, per l’intero biennio, la percentuale maggiore di presenze, pari rispettivamente al 46% nel 2012 e al 39°/a nel 2013. La seconda area per popolosità di non vedenti nelle liste è quella del Centro Italia.
Figura 26. Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art.8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012/2013

Figura27.  . Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art.8) dal 1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012/2013 (v.ass)
 

 

 

 IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE

La Legge 12 marzo 1999, n. 68’ mantiene ferma la normativa relativa al collocamento obbligatorio per i centralinisti telefonici non vedenti, i massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi e i terapisti della riabilitazione non vedenti.
 

CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI (LEGGE 29 MARZO 1985, N. 113)

I non vedenti “ abilitati” alla funzione di centralinista telefonico residenti nella regione vengono iscritti all’Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, articolato a livello regionale.
Sono considerati “ abilitati” i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi sono considerati abilitati (articolo 2, comma 1, Legge 29 marzo 1985, n. 113), mentre i privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi conseguono l’abilitazione professionale a seguito di un esame presso la commissione regionale (articolo 2, comma 2, Legge 29 marzo 1985, n. 113).
Inoltre, in deroga alla previsione dell’abilitazione alla funzione di centralinista, possono essere iscritti all’albo professionale i privi della vista che svolgono mansioni di centralinista da almeno sei mesi (articolo 1, comma 4, Legge 29 marzo 1985, n. 113).
La Figura 28 illustra in valori assoluti la distribuzione degli iscritti all’Albo per area geografica per gli anni 2012 e 2013. I dati comunicati dalle province per tramite delle regioni segnalano 1.154 persone non vedenti “abilitate” ed iscritte all’Albo, di cui il 43°/a sono donne. Le iscrizioni all’Albo sono, per il 60%, segnalate nelle regioni del Mezzogiorno, per il 21°/a nel Centro Italia, seguono il Nord est con l’ll0/c e il Nord ovest con l’8°/. Il quadro generale non si modifica molto nel 2013, con i dati che riportano un totale di iscrizioni al 31 dicembre di 1.191 unità, di cui il 42°k donne. Le distribuzioni percentuali tra le diverse aree non si discostano significativamente dall’anno precedente.
La Figura 29 indica inoltre le iscrizioni avvenute nel corso di ciascun anno osservato, segnalando un incremento nel biennio di 62 unità, con il totale nazionale che passa da 310 a 372 registrazioni. L’aumento principale delle iscrizioni è ascrivibile prevalentemente alle regioni settentrionali.

 

Figura 28. Iscritti all’albo dei centralinisti telefonici non vedenti al 31 dicembre, comunicati dalle province al 31 dicembre. Per area geografica 2012/2013 (v.ass)

 

 

Figura 29. Iscritti all’albo dei centralinisti telefonici non vedenti dal 1 gennaio al 31 dicembre, comunicati dalle province. Per area geografica 2012/2013 (v.ass)

 

 

 

La Legge 29 marzo 1985, n. 113 si applica ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore43.
L’obbligo di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti grava diversamente sui datori di lavoro pubblici e sui datori di lavoro privati.
Il datore di lavoro pubblico, anche in deroga alle leggi che limitano le assunzioni, è tenuto ad assumere sulla base dell’esistenza di un centralino telefonico.
Il datore di lavoro privato, invece, deve procedere all’assunzione di un privo della vista qualora sia dotato di un centralino telefonico con almeno cinque linee urbane.

Nel caso in cui il centralino consenta di occupare più di un lavoratore i datori di lavoro sia pubblici sia privati devono riservare il 51 per cento dei posti ai centralinisti privi della vista.

Le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti si differenziano a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Il datore di lavoro privato, entro sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo, presenta richiesta nominativa al servizio provinciale competente per il collocamento mirato. Qualora il datore di lavoro non effettui la richiesta entro il predetto termine, il medesimo servizio invita lo stesso a provvedere entro 30 giorni. Decorso tale termine, perdurando l’inerzia del datore di lavoro, il servizio procede all’avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria.

Il datore di lavoro pubblico, invece, deve espletare un concorso riservato ai soli non vedenti, oppure, inoltrare richiesta numerica al servizio provinciale per il collocamento. Qualora, entro sei mesi dalla data in cui è insorto l’obbligo, lo stesso non abbia provveduto all’assunzione del centralinista telefonico non vedente, il servizio provinciale, decorso un mese dall’invito a provvedere, perdurando l’inerzia, avvia d’ufficio il centralinista telefonico non vedente.

Il biennio oggetto della presente analisi riporta un numero di avviamenti di centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti inferiore rispetto alle due annualità precedenti. Se, infatti, i dati riferiti al periodo 2010-2011 dichiaravano un totale di 406 avviamenti (284 nel primo anno e 122 nel secondo), la cifra complessiva per il successivo biennio è di 189 totali, suddivisi in 103 nel 2012 e 86 nel 2013. Gli inserimenti hanno riguardato imprese dislocate prevalentemente nel Centro sud e la modalità di avviamento principale è costituita dalla chiamata numerica per entrambe le annualità (Tabella 19).

 

Tabella 19. Avviamenti lavorativi centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti ( legge 29 marzo 1985, n. 113 e legge 12 marzo 1999, n. 68 ex art. 1 comma 3), per tipologia di avviamento. Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012/2013 (v.ass)

 

 

MASSAGGIAT0RI E MASSOFISIOTERAPISTI NON VEDENTI

Condizione necessaria per ottenere il collocamento come massaggiatori e masso fisioterapisti è l’iscrizione all’Albo professionale nazionale, nel quale sono iscritti privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di masso fisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.

Ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (art 1, comma 4) le iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal Ministero del Lavoro, presso il quale è istituito l’Albo, ai servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, ai fini dell’inserimento negli elenchi e del successivo avviamento.

Soggetti obbligati ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o masso fisioterapista cieco sono:

  1. a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l’ospedale abbia più di 200 posti-letto (ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700);
  2. b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall’esistenza del ruolo, un massaggiatore o masso fisioterapista cieco diplomato e iscritto all’albo professionale nazionale dei massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri e gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti (Articolo 2, Legge 19 maggio 1971, n403).

Relativamente alle modalità di assunzione, la circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 novembre 1987, n. 121 ha stabilito che i massaggiatori e masso fisioterapisti non vedenti sono avviati al lavoro su richiesta nominativa.

Con riferimento specifico alle pubbliche amministrative, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato, nella circolare del 5 agosto 1996, prot. n. 2650 PV/M/6, che, in base ad una interpretazione sistematica della materia, anche per i massaggiatori e masso fisioterapisti non vedenti debba, come per gli altri soggetti protetti, applicarsi la richiesta numerica sulla base di apposite graduatorie formate dagli uffici provinciali del lavoro.

Ai sensi della legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono considerati “abilitati” all’esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti, diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502.

Per avere accesso al collocamento obbligatorio come terapista della riabilitazione, è richiesta l’iscrizione all’Albo Professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione, articolato a livello regionale.

I datori di lavoro pubblici hanno l’obbligo di assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all’albo, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell’organico dei terapisti della riabilitazione (articolo 4, comma 2, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Invece, gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori,  hanno l’obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all’albo, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione (articolo 4, comma 3, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Le assunzioni dei terapisti della riabilitazione non vedenti sono effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (art. 4, comma 3, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Nel biennio 2012 — 2013 sono stati segnalati 12 avviamenti lavorativi di massaggiatori, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti, per la maggioranza uomini (Tabella 20). La modalità di inserimento prevalente è la chiamata numerica (10 su 12).

 

Tabella 20. Avviamenti lavorativi massaggiatori, masso fisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti ( legge 21 luglio 1961, n. 686, legge 19 maggio 1971, n. 403 e legge 11 gennaio 1994, n. 29). Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012/2013 (v.ass)

 

 

 

I dati del 2012 e 2013 emersi nella relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 68/99 non sono dunque positivi. Riepilogando quasi 680 mila gli iscritti al collocamento, appena 18 mila gli avviamenti nell’ultimo anno. Poche le sanzioni, eppure fra pubblico e privato ci sono 41 mila posti riservati ancora scoperti .

I posti disponibili che per legge dovrebbero essere riservati alle persone con disabilità non si trasformano in effettive assunzioni. In totale, in Italia, fra pubblico e privato, al 31 dicembre del 2013 risultavano 186.219 posti di lavoro riservati a soggetti con disabilità, 41.238 dei quali scoperti. E’ il 22%, quasi uno su quattro. Oltre 26 mila di questi sono nel settore privato (su 117 mila complessivi), poco meno di 13 mila sono nel pubblico (su 76 mila posti riservati).  Le difficoltà di copertura di tali posti si aggravano anche a causa degli azzeramenti dei contributi alle aziende che assumono disabili.

 

Azzerati i contributi alle aziende che assumono lavoratori disabili
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non intende rifinanziare il fondo previsto dalla legge 68/99, che ha erogato nel 2014, invece, 21 milioni di euro a chi aveva assunto a tempo indeterminato circa 1.500 disabili.

Per l’anno 2015, si prevede che il fondo non sarà finanziato.  Dunque, non ci saranno più soldi né per dare contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili a tempo indeterminato attraverso le convenzioni né per concedere i rimborsi parziali delle spese sostenute dalle aziende per l’adattamento del posto di lavoro.

E’ questo l’intendimento del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presso il quale la legge 68/99 aveva istituito il fondo e che ha il compito ogni anno di procedere al riparto delle somme fra le regioni.

Malgrado i richiami ufficiali della Corte di Giustizia europea che nel luglio 2013 aveva dichiarato  l’Italia inadempiente  nel garantire ai lavoratori disabili parità di trattamento in quanto priva di  efficaci ed appropriate misure per un effettivo inserimento professionale delle persone con disabilità, l’azzeramento del fondo determinerà una situazione di criticità permanente.

Si ricorda che nei primi mesi del 2014, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva provveduto al riparto delle annualità 2013 e 2014 del Fondo, che ancora risultavano giacenti: le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2013 sono state ripartite con il decreto 530 del 21 febbraio 2014 (per un totale appunto di 12.590.387 euro), e quelle relative all’esercizio 2014 con il decreto 155 del 12 maggio 2014 (per 21.845.924 euro). Soldi che, come da normativa, sono andati a soddisfare le richieste relative alle assunzioni a tempo indeterminato stipulate nei 12 mesi precedenti alla data di emanazione dei rispettivi decreti di riparto.

In particolare, gli oltre 21 milioni di euro del Fondo 2014 – l’ultimo disponibile – sono andati a coprire 1.464 assunzioni avvenute nel periodo compreso fra l’11 maggio 2013 e l’11 maggio 2014.

Se l’intenzione di non rifinanziare il Fondo per il 2015 sarà confermata, non potranno fruire del  contributo sia  quei datori di lavoro che assumeranno nell’immediato futuro, sia quelli che hanno già assunto dal 12 maggio 2014 scorso in avanti.

Per chi ha stipulato convenzioni in tal senso, è una gran brutta notizia: basti pensare che gli oltre 21 milioni dell’ultimo riparto hanno coperto una parte consistente del costo salariale annuo (pari a 28 milioni 679 mila euro) sostenuto per le 1.464 assunzioni di cui sopra (la quota maggiore, 13 milioni di euro su 21 complessivi, era andata a Lombardia, Veneto e Piemonte, le cui aziende avevano assunto da sole circa 850 disabili sui 1.464 totali).

La decisione di mancato finanziamento del fondo per il 2015 arriva dunque in un momento particolarmente critico per il lavoro delle persone disabili.

Dunque i dati negativi  che si sono evinti dalla  dettagliata fotografia del biennio 2012-20123 contenuta nella Relazione al Parlamento sull’attuazione della legge 68/99, continueranno a salire.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Genova: L’Istituto David Chiossone per i ciechi e gli ipovedenti diventa Fondazione, di Fede Gardella e Paola Iacona

Autore: Fede Gardella e Paola Iacona

In occasione della storica trasformazione, dall’11 al 18 novembre nel Porticato di Palazzo Ducale, una mostra fotografica racconta protagonisti e attività dell’Istituto.
Genova, 11 novembre 2014 – L’Istituto David Chiossone onlus per i ciechi e gli ipovedenti diventa Fondazione: una trasformazione storica che garantirà all’Istituto basi più forti e adeguate alla missione, alle attività e alle dimensioni sempre più rilevanti acquisite in quasi 150 anni di vita, accreditandolo ulteriormente quale centro di eccellenza a livello nazionale. www.chiossone.it

Un patrimonio immobiliare di valore superiore ai 50 milioni di euro, un bilancio annuale intorno agli 11 milioni di euro, 3 sedi di attività istituzionali, 220 posti letto, oltre 170 dipendenti, a cui si aggiungono alcune decine di professionisti e collaboratori: è questa in sintesi la realtà dell’Istituto Chiossone, che acquista così una natura istituzionale e una struttura più solide e si conferma risorsa preziosa per il territorio.

Alla guida dell’Istituto, un Consiglio d’Amministrazione composto, oltre che da una rappresentanza di ex-soci, da rappresentanti di istituzioni pubbliche locali e nazionali: il Ministro della Salute, il Magnifico Rettore dell’Università di Genova, il Presidente dell’Istituto Italiano di Tecnologia, il Comune di Genova e la Regione Liguria, nelle persone del precedente Sindaco e Presidente, e da partner storici, quali Unione Italiana Ciechi della Liguria, Clinica Universitaria Oculistica dei Genova e Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, a cui si aggiungono il Presidente dell’Istituto per i Ciechi Cavazza di Bologna in un rapporto di gemellaggio e reciprocità, e il Presidente della Fondazione Carige.

“Con lo statuto della nuova fondazione l’Istituto consolida i propri rapporti nell’ambito delle istituzioni pubbliche, assistenziali e sanitarie, accademiche, scientifiche ed economiche locali, regionali e nazionali” – spiega Claudio Cassinelli, presidente dell’Istituto David Chiossone. – “I circa 100 soci dell’ex associazione, che sono stati negli anni l’elemento che ha garantito la continuità ma anche l’innovazione e l’autonomia del Chiossone, avranno invece nuovo ruolo: quello di Garanti chiamati a sorvegliare ancora che l’Istituto rimanga nel solco della tradizione e sia sempre all’altezza delle sfide dei tempi odierni e futuri”.

Forte della sua rinnovata struttura, l’Istituto proseguirà così ad operare con sempre maggiore impegno in tutti i campi che riguardano l’handicap visivo in tutte le fasce d’età: prevenzione dei danni alla vista, con l’apertura di ambulatori oculistici aperti a tutti; assistenza, riabilitazione, formazione professionale e inserimento lavorativo; ricerca scientifica, oggi anche formalmente inserita nell’oggetto sociale della fondazione, rivolta alle innovazioni tecnologiche e al miglioramento dell’efficacia degli interventi a beneficio degli utenti.
In occasione della trasformazione in Fondazione, le attività, ma soprattutto le persone, cuore della vita quotidiana dell’Istituto Chiossone, saranno al centro della mostra fotografica “Guardiamo Oltre – Dagli sguardi alle prospettive, dalla disabilità all’integrazione”, allestita nel Porticato di Palazzo Ducale dall’11 al 18 novembre.

Nei 50 scatti della fotografa Margherita Loewy, sono protagonisti neonati, bambini, ragazzi, adulti, anziani, affetti da deficit fisici e psichici, personale medico-infermieristico, volontari: tutti con uno sguardo aperto, vero, rivolto alla luce. I ritratti scolpiscono plasticamente i dettagli di volti vividi, eloquenti, che guardano al futuro con fiducia e positività, ma anche spesso segnati dal tempo e da percorsi di accettazione ed autodeterminazione faticosi. Le attività, raccontate attraverso immagini di precisa valenza documentaria, trasmettono l’emozione e l’empatia tra operatore e paziente. Ne scaturisce una documentazione forte, senza veli, di grande impatto emotivo.

Le fotografie in mostra fanno parte del percorso di rinnovamento dell’immagine dell’Istituto, che accompagna la sua evoluzione in Fondazione, in linea con la filosofia di mettere sempre al centro le persone. “Guardiamo Oltre” è il messaggio scelto per indicare come al Chiossone, con il lavoro quotidiano, si guardi oltre al limite della disabilità per puntare alla valorizzazione di tutto ciò che la persona può ancora mettere in campo.

Annullato a causa dell’allerta meteo l’evento inaugurale previsto questa sera, l’Istituto Chiossone ha rimandato il momento di festeggiamento a martedì 18 novembre alle ore 17.

Ufficio Stampa Istituto Chiossone
Fede Gardella – cell. 335/8308666
Paola Iacona – Tel 010 5761700
e-mail: gardella@studiocomunicazionegardella.itfoto genova Guardiamo Oltre_Riabilitazione Adulti

Il Forum Terzo Settore al parlamento: bene il ddl di riforma del Terzo Settore ma più equilibrio, Redazionale

Autore: Redazionale

Roma, 10 novembre 2014

Il Forum Nazionale del Terzo Settore, audito oggi in Commissione Affari Sociali della Camera, ha presentato le sue osservazioni ed emendamenti al testo del DDL di Riforma del Terzo Settore.

Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha aperto oggi le audizioni informali della XII Commissione “Affari Sociali” della Camera dei Deputati sul Disegno di Legge 2617 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile universale”. Con una panoramica ampia ed esaustiva di tutti gli articoli e temi della Riforma, la delegazione del Forum, guidata dal Portavoce Pietro Barbieri ha illustrato la posizione del Forum, nella sua qualità di parte sociale riconosciuta e di organismo di rappresentanza di oltre 75 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello, per un totale di circa 95.000 sedi territoriali.

“Abbiamo ringraziato la Commissione per il tempo e la speciale attenzione che ha inteso riservarci – dichiara Pietro Barbieri. L’incontro è stato molto interessante e abbiamo esposto le nostre aspettative e anche le nostre preoccupazioni, illustrando anche gli emendamenti emersi dal dibattito tra le nostre organizzazioni, e che abbiamo depositato con una nostra memoria. Desideriamo che la tanto attesa Riforma del Terzo Settore proceda spedita nel suo iter parlamentare e con questo obiettivo abbiamo concentrato su pochi essenziali punti le richieste di modifica. Abbiamo fatto presente la necessità che la Riforma non sia appiattita sul tema dell’Impresa Sociale, pur importante, e che al Volontariato e alla Promozione Sociale (che rappresentano circa il 90% del Terzo Settore Italiano) sia riservata pari attenzione. In questa direzione va la nostra richiesta di prevedere un fondo anche per i loro investimenti. Altri punti di attenzione che evidenziamo la centralità della libertà associativa e dell’agire senza scopo di lucro e la prevalenza delle finalità sulle attività come elementi caratterizzanti il Terzo Settore. Il Forum e le sue organizzazioni – prosegue Barbieri – vogliono anche cogliere la sfida della responsabilizzazione e della trasparenza, e richiede l’introduzione di modalità e strutture di autocontrollo, sul modello della Charity Commission britannica, che agevolino l’azione di costruzione del vero capitale, quello reputazionale, delle organizzazioni di Terzo Settore.
Non abbiamo mancato di far presente alla Commissione il tema delle risorse. Una Riforma di questo respiro deve poter contare su risorse certe e commisurate agli obiettivi di sviluppo e promozione del Terzo Settore che tutti auspichiamo. Come dichiarato sin dall’annuncio della Riforma, il Forum continuerà a fornire il proprio contributo perché si abbia una Riforma vera, utile e condivisa”.

Richiesta incontro congiunto con i candidati alla presidenza della Regione Calabria, di Maurizio Simone

Autore: Maurizio Simone

Lettera ai Candidati

AI CANDIDATI PRESIDENTI
On. le Mario G. Oliverio
On. le Wanda Ferro
On. le Nico D’Ascola
Avv. Cono Cantelmi
Prof. Domenico Gattuso
Loro Sedi

Gent.mi Candidati,
premesso che la FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità, costituitasi nel 1997 e rappresentativa in Italia di oltre cinque milioni di persone con disabilità, è composta dalle seguenti Associazioni Nazionali:
* A.N.G.L.A.T. (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti)
* A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili)
* A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale tra Mutilati e Invalidi del Lavoro)
* A.R.P.A. (Associazione per la ricerca sulle psicosi e l’autismo)
* E.N.S. (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi)
* U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)
* U.N.M.S. (Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio istituzionale).

Lo scopo della Federazione è di rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, le esigenze globali delle persone con disabilità presso lo Stato, le Regioni, gli enti locali e presso tutte le forze politiche e sociali del Paese.
In particolare, la Federazione coordina le politiche e le iniziative nei settori della previdenza, dell’assistenza, dell’istruzione, della sanità, del collocamento al lavoro, della sicurezza, della mobilità e dei trasporti, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della comunicazione, dello sport e turismo accessibile, nonché in tutti gli altri settori che interessano le categorie rappresentate.
La Federazione, composta dalle Associazioni Nazionali Storiche istituite con leggi dello stato quali Associazioni di categoria a tutela delle persone con disabilità, si richiama ai valori fondamentali della Costituzione Repubblicana che riconosce il valore culturale, sociale e morale dell’associazionismo, intende tutelare la dignità di tutte le categorie delle persone con disabilità indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa.
La Federazione, per realizzare i fini istituzionali, si propone di promuovere ogni iniziativa diretta, nell’ambito delle finalità statutarie delle singole Associazioni che la compongono, alla promozione sociale delle persone con disabilità e alla loro piena partecipazione attiva alla vita di società.
In particolare:
* collabora con tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali per l’attuazione dei principi costituzionali e le leggi dello Stato riguardanti la previdenza, l’assistenza, la mobilità i trasporti e la protezione delle persone con disabilità;
* promuove iniziative che assicurino il diritto al lavoro superando una concezione meramente assistenzialistica e favorendo la rieducazione professionale delle persone con disabilità ed il loro inserimento nella vita di relazione e nel mondo del lavoro;
* promuove la riabilitazione, il recupero e l’integrazione delle persone con disabilità in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
* studia i problemi relativi alle minorazioni ed alla disabilità e promuove ogni forma di intervento in favore delle categorie rappresentate;
* attua iniziative di solidarietà tra i soci, anche mediante la cooperazione sociale;
* Promuove la pubblicazione di un periodico mensile informativo (SFIDA).
In particolare il Nuovo Comitato di Coordinamento Regionale Calabria, opera, per quanto di competenza, su tutto il territorio della Regione Calabria e attraverso le sedi provinciali sulle rispettive Provincie.
Tanto premesso, con la presente, in occasione delle imminenti elezioni regionali siamo a richiedervi, in tempi brevi e secondo le rispettive disponibilità, con luogo ed ora da concordare, un incontro congiunto con la nostra Federazione Regionale al fine di poter presentarVi la nostra Federazione ed esporVi le nostre istanze.
Per comunicazioni si forniscono i seguenti contatti:
* mail – fandcalabria@gmail.com
* cell: 3929972415 (Dott. Maurizio Simone)
In attesa di riscontro alla presente porgo cordiali saluti

Dott. Maurizio Simone
Presidente
Comitato di Coordinamento
Regionale FAND Calabria

Centro Di Documentazione Giuridica: Il Tribunale di Pesaro condanna il Miur per aver discriminato un docente con handicap, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Il Tribunale di Pesaro ha di recente emesso un importante provvedimento in materia di comportamenti discriminatori ai danni di un docente con handicap.
Con ordinanza del 24 ottobre 2014 condannato il MIUR per aver adottato l’Amministrazione Scolastica presso cui prestava servizio il docente con handicap una condotta discriminatoria (ex art. 28 DLgs n. 150/2011).
L’amministrazione scolastica, infatti, è stata censurata per aver impedito al docente di superare l’anno di prova e per aver addotto motivi esclusivamente riconducibili alla sua situazione di handicap e quindi del tutto estranei alla sua capacità di insegnamento.
La patologia clinica della ricorrente non intaccava la sua capacità di insegnamento, ma escludeva soltanto l’attività di sorveglianza e di gestione all’esterno della classe, se non con la collaborazione e il supporto di altro docente o personale a ciò destinato.
Nell’ordinanza si legge che la mancata dimostrazione del motivo addotto per giustificare il provvedimento di mancato superamento dell’anno di prova (necessità di nuove risorse da adibire ad assistenza e sorveglianza degli alunni) fa sì che lo stesso si correli obiettivamente e in via esclusiva alla condizione di handicap del ricorrente. Tale condizione, come si legge nel provvedimento, ha prodotto al docente un danno non patrimoniale ma di natura morale (sofferenza e disagio emotivo) meritevole di risarcimento.
L’Amministrazione è stata pertanto condannata al risarcimento del danno morale procurato oltre che al pagamento delle spese di lite.
In calce il testo integrale del provvedimento commentato.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Pesaro In persona del giudice dott. Maurizio Paganelli, ha emesso la seguente

ORDINANZA

all’udienza del 24.10.2014, nella causa iscritta al n. 588 /2013 , in corso tra

. „                                   .                                         , con il patrocinio deil’avv.

BELFATTO GABRIELE,

RICORRENTE

contro

M.I.U.R. – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dai propri funzionari

RESISTENTE

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 28, d.Igs. n. 150/2011, avverso

p———————————————————— .                       r

[comportamenti discriminatori;.

Considerato che:

  • la decisione dell’amministrazione scolastica del 02.07.2012 (doc. 4), di rinviare l’anno di prova della docente, in attesa che l’amministrazione provvedesse a fornire allTstituto scolastico risorse da destinare

 

 

 

 

 

 

 

 

all’assistenza e vigilanza sugli alunni durante le ore di attività didattica è obiettivamente e direttamente discriminatoria;

  • analoga qualificazione dève affermarsi in relazione agli atti precedenti che hanno preceduto tale determinazione (infra menzionati)
  • infatti, la valutazione medico legale del 07.10.2010 (doc. 3. ric.) era nel senso che la patologia cronica in fase di stabilità clinica non pregiudicava la capacità di insegnamento della ricorrente nella scuola primaria, essendo esclusa soltanto l’attività di sorveglianza e gestione delle attività all’esterno della classe, se non con la collaborazione ed il supporto di altro docente o personale a ciò destinato;
  • la motivazione del provvedimento del 2 luglio 2012 era quindi illogica, poiché durante le ore di attività didattica, e quindi in classe, ove tale attività ordinariamente si svolge, la ricorrente era ed è in grado di provvedere autonomamente;
  • l’inconsistenza e comunque la mancata dimostrazione del motivo addotto per giustificare il provvedimento (necessità di nuove risorse da adibire all’assistenza c sorveglianza degli alunni), fa si che lo stesso si correli obiettivamente e in via esclusiva alla condizione di handicap della ricorrente, che ha costituito l’effettiva ragione della decisione di rinvio dell’anno di prova;
  • la nozione di discriminazione diretta (trattamento sfavorevole di una persona rispetta ad un’altra in situazione analoga, a causa dell’handicap), non richiede, infatti, un dolo intenzionale o specifico

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dell’autore, essendo sufficiente la consapevolezza della condotta e dell’evento che, nella specie, non possono porsi in dubbio;

  • questa condotta ha prodotto un danno non patrimoniale. Ciò non solo come astratta lesione dell’interesse ad un trattamento non discriminatorio ma anche sotto il profilo delle conseguenze pregiudizievoli conseguenti alla manifesta e reiterata violazione del diritto all’eguale trattamento;
  • deve infatti considerarsi che l’amministrazione scolastica (Istituto comprensivo statale Giovanni Paolo II, di Sant’Angelo in Lizzola, ha ribadito più volte il proprio infondato convincimento: a) in data

14.11.2011, pretendendo di porre in capo all’amministrazione sanitaria l’indicazione ed il carico del personale a ciò necessario (doc. 5, ric.): b) in data 02.04.2012, nonostante le chiare indicazioni fomite sia dall’Asur (doc. 6 e 10) che dall’Uffìcio scolastico regionale (doc. 8) pretendendo questa volte risorse dall’Ufficio scolastico provinciale; c) in data 01.08.2012 rinviando nuovamente l’anno di prova della docente; d) in data 02.12.2012, rifiutando il riesame della decisione richiesto dalla ricorrente, avvenuto con esito favorevole alla ricorrente solo in data 05.11.2012;

  • l’esistenza di un danno non patrimoniale, di natura morale (sofferenza e disagio emotivo) e non biologica (non vi è alcuna evidenza clinica in tal senso) appare peraltro chiaramente evincibile nella nota della ricorrente del 24.07.2012;
  • appare equo, in ragione dei motivi suddetti, liquidare il danno nella misura di € 5.000,00;
  • le spese di lite sono poste in capo alla convenuta e liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso al difensore, oltre spese forfettarie, iva e epa come per legge.

P.Q.M.

Il tribunale di Pesaro, ogni diversa istanza eccezione disattesa, accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la convenuta al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della ricorrente. Spese come in parte motiva.

Pesaro, 1124/10/2014

IL GIUDICE Dott. Maurizio Paganelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Centro di Documentazione Giuridica: La legge di stabilità 2015 e il pagamento delle pensioni INPS, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 comma tre della legge di stabilità, il pagamento delle pensioni slitta al 10 del mese solo per i pensionati che percepiscono doppia pensione INPS INPDAP).
La novità inizialmente introdotta per tutti i pensionati INPS ha provocato un immediato coro di polemiche da parte di sindacati e di associazioni dei consumatori è stata poi circoscritta solo ad una platea di circa 800.000 pensionati fruitori di doppio assegno.
Per rassicurare i pensionati, inoltre, è giunto un chiarimento dell’ INPS nel quale si precisa che soltanto chi riceve doppia pensione INPS-INPDAP riceverà l’assegno a partire dal 10 del mese. Gli altri (15 milioni) riceveranno invece l’assegno INPS il primo del mese o l’assegno INPDAP il 16 del mese (come adesso).
La norma in questione, entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno prossimo.
In concreto essa (articolo 26, comma 3) rinvia al 10 del mese (o al primo giorno successivo non bancabile, se il 10 è un festivo) il pagamento dei trattamenti previdenziali corrisposti dall’INPS, a partire dal primo gennaio 2015 (pensioni, indennità di accompagnamento per invalidi civili, rendite vitalizie dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per razionalizzare e uniformare procedure e tempi di pagamento delle prestazioni corrisposte dall’INPS, secondo la cui interpretazione, il campo di applicazione si restringe alle pensioni doppie INPS-INPDAP.
La previsione normativa, comunque, avrà non poche ripercussioni, lo slittamento dei pagamenti delle prestazioni previdenziali, sia pure circoscritto ad una platea non particolarmente ampia di pensionati rischia comunque di avere un impatto negativo sui pagamenti di utenze, mutui e affitti, che spesso avvengono i primi del mese.
In calce il testo integrale della disposizione normativa commentata.
Art. 26
Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Comma III Riduzioni delle spese
A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Ordinanza

Beni Culturali: Dirà l’argilla la mano, la terra, il sacro – Mostra di Paolo Annibali, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

Ancona, Museo Tattile Statale Omero, Mole Vanvitelliana
8 Novembre 2014 – 15 Febbraio 2015

Inaugurazione 8 novembre ore 18

“Qui lo scultore s’impegna nel più alto gradino dell’imitazione, facendo il vice del creatore primo”. Erri De Luca
A cura di Flaminio Gualdoni.
La terracotta può esser toccata, esplorata con le mani, accarezzata ed è il materiale ideale per una mostra tattile. Ha quindi un particolare significato la mostra di Paolo Annibali “Dirà l’argilla. La mano la terra il sacro”, che dall’8 novembre 2014 al 15 febbraio 2015 (inaugurazione sabato 8 novembre ore 18) si apre ad Ancona nelle sale vanvitelliane del Museo Tattile Statale Omero.
21 grandi sculture in terracotta più 21 splendidi disegni realizzate negli ultimi tre anni, secondo un progetto unitario pensato per il Museo. Tutto da vedere e da toccare, fruibile da parte di visitatori vedenti e non vedenti poiché alcuni disegni saranno realizzati in 3D. Viene realizzato anche un catalogo con le foto di tutte le opere e gli interventi del curatore Flaminio Gualdoni, di Erri de Luca e del presidente del Museo Omero Aldo Grassini.
Annibali porta in mostra il suo percorso artistico e ci permette di scoprire gli angoli più intimi del suo laboratorio, per poi arrivare in una sorta di ipotetico tempio dove però i personaggi non sono dei ed eroi, ma figure femminili impegnate in gesti della normale quotidianità, come il truccarsi o specchiarsi.
La mostra è promossa dal Museo Tattile Statale Omero (che ha già nella sua collezione 4 opere di Annibali), con il Patrocinio della Regione Marche, in collaborazione con l’Associazione Per il Museo Omero Tattile Statale Omero ONLUS. Sponsor tecnici: Adriatica Legnami s.r.l., Cotto Santa Maria della Petrella s.r.l., Mobilificio Binni s.n.c.
Info mostra
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio, 28 – 60121 Ancona
Sito: www.museoomero.it
Email: info@museoomero.it
Telefono 071.2811935
Sito vocale 800.202220
Orario dal giovedì al sabato ore 16-19; domenica e festivi ore 10-13 e 16-19
Apertura straordinaria per gruppi e scuole.
Chiuso: 25 e 31 dicembre.
Ingresso: libero.
Iniziative speciali “Una domenica al mese”: incontri, visite e attività il 30 novembre, 28 dicembre, 18 gennaio, 1 febbraio.

Visite guidate e laboratori didattici a cura dei Servizi educativi del Museo Omero.
Prenotazione obbligatoria. Costo: euro 3,70 per gruppi e scuole (esclusi docenti); euro 4,00 per singoli e famiglie. Gratuito disabili e accompagnatori, bambini 0 – 4 anni. Tel.0712811935 (dalle 9.00 alle 14.00), e-mail: didattica@museoomero.it.

Monica Bernacchia

Veronica Partenone

Veronica Partenone

 

Beni Culturali: Il museo di tutti e per tutti, Redazionale

Autore: Redazionale

Riflessioni per rendere i musei marchigiani accessibili e accoglienti Mercoledì 5 novembre 2014 ore 15.00 Ancona, Palazzo Raffaello, Sala Raffaello, via Gentile da Fabriano n. 9

Il prossimo 5 novembre avrà luogo un incontro dedicato alla tematica dell’accessibilità nei luoghi della cultura con particolare riferimento ai musei. Si tratta di un’occasione per riflettere sul ruolo dei musei come spazio aperto, accessibile a tutti, compresi i disabili, un luogo in cui veri protagonisti sono i visitatori.

PROGRAMMA

14.45 — 15.00
Accoglienza dei partecipanti

Moderatore Laura Capozucca — Dirigente P. F. Cultura

15.00 — 15.15
Pietro Marcolini — Assessore alla Cultura della Regione Marche L’accesso ai luoghi dell’arte. Un obiettivo a “portata di mano”

15.15 — 15.45
Aldo Grassini — Presidente del Museo Tattile Statale Omero di Ancona L’accessibilità ai beni culturali per le persone con disabilità visiva: lo stato dell’arte in Italia e all’estero

15.45 — 16.15
Sara Mancini (Galleria Borghese, Roma), La Galleria Borghese come Esperienza per il pubblico con minoranza Visiva

16.15 — 16.30
Marina Massa — Regione Marche Settore Musei Per una politica museale davvero inclusiva: riflessioni e proposte

16.30 — 16.45
Bianca Maria Giombetti Regione Marche Settore Musei Claudia Lattanzi –Rete Museale della Provincia di Fermo “Musei Comuni”
Report sullo stato dell’accessibilità ai musei delle Marche

16.45 — 17.00
Andrea Socrati — Responsabile Progetti Speciali presso Museo Tattile Statale Omero di Ancona Scheda di rilevazione e interventi per l’accessibilità nei musei e nei luoghi della cultura

17.00 — 17.10
Diego Pieroni – Presidente Ente Nazionale Sordi -Provincia Ancona Il segno…dell’Arte

17.10 — 17.20
Armando Giampieri – Presidente regionale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Un Museo accessibile in un territorio accessibile

17.20 — 17.30
Patrizia Ceccarani – Lega Del Filo d’oro Direttore Centro Osimo Arte e cultura come strumento di integrazione

17.30 — 18.00
Dibattito e conclusioni

Nel corso dell’incontro sarà assicurato un servizio d’interpretariato nella lingua dei segni LIS.

Per informazioni:
071.2811935 — info.museodiffuso@regione.marche.it; info@museoomero.it www.musei.marche.it; www.museoomero.it