Teatro dei Sensi, Redazionale

Autore: Redazionale

Espressioni di una natura impressionabile
Domenica 22 febbraio 2015
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana

ANCONA – Domenica 22 febbraio va in scena al Museo Omero un percorso poetico sensoriale al buio dal titolo Espressioni di una natura impressionabile.

La compagnia teatrale “Punti di vista” di Roma, utilizzando gli strumenti evocativi del teatro dei sensi, sviluppati ed affinati in una drammaturgia del tocco, condurrà il pubblico, in gruppi di 30 persone lungo un sentiero, alla ricerca di una medicina, una pietra filosofale, una pozione, un incantesimo capace di guarire ogni malessere della mente e dello spirito.
Ogni grande impresa prevede, per definizione, un cammino insidioso, il raggiungimento di una meta remota sarà possibile solo se si avrà la forza di superare i burrascosi tumulti della natura, sopravvivendo alle tempeste emotive, continuando a lottare per non essere abbagliati da silenzi assordanti, sperando di non annegare nell’infinito contenuto nel nulla.
La materia scolpita da Paolo Annibali sarà la fonte energetica dalla quale sgorgheranno gocce di risposte alimentanti nuovi, massicci quesiti, incastonati in una profezia ineluttabile. L’unica sconfitta è la solitudine.

Un evento proposto dal Museo Omero anche in occasione della Giornata Nazionale del Braille (21 febbraio).

INFO
Orario: quattro turni da 40 minuti ciascuno; ogni turno vedrà la presenza di massimo 30 utenti: 11:00 / 12:00 – 16:00 / 17:00.
Prenotazione obbligatoria.
Ingresso libero.
Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28
tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it
sito: www.museoomero.it

Monica Bernacchia – Museo Tattile Statale Omero  tel. 0712811935 email monica.bernacchia@museoomero.it

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Centro di Documentazione Giuridica: Ancora una volta muta l’orientamento della Cassazione sulla sottoposizione ad un tetto di reddito per la pensione non reversibile dei non vedenti, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile, sezione sesta, con la sentenza n. 24004 dell’11 Novembre 2014 di cui segue breve commento e riproduzione integrale del testo in calce.
La decisione della Suprema Corte si uniforma alla precedente sentenza n. 24192/2013 secondo cui “La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all’art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del d.l. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’art. 68 della legge 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia l’art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica.”
La Sezione Sesta della Suprema Corte ritorna su una vexata questio ribadendo che lo stato di bisogno va inteso quale requisito indispensabile per l’ottenimento e la conservazione della pensione per i ciechi civili totali o parziali di cui all’art. 7 della legge n. 62 del 1966.
Ribadisce la Corte tra l’altro che l’attribuzione di una pensione di previdenza o di assistenza sociale ha presupposti e finalità differenti, sebbene la categoria da tutelare sia la stessa (nel caso di specie, persone affette da cecità congenita o sopravvenuta).
Per tale motivo, la Suprema Corte, data la natura specifica ed eccezionale della normativa conferma come non sia possibile estendere per analogia la normativa inerente i trattamenti assistenziali a una situazione che prevede invece la revoca dei benefici di tipo previdenziale (come nel caso della ricorrente).
Distingue dunque la Corte la finalità propria della pensione assistenziale da quella della pensione previdenziale.
La prima, dunque, concorre ad integrare il reddito del soggetto colpito da cecità – c.d. mancato guadagno – il quale deve versare in stato di bisogno per poterne beneficiare. Precisando che la quantificazione del bisogno economico (calcolato sulla base del reddito ai fini IRPEF) e il non superamento della soglia determinata per legge, è dunque requisito indispensabile per ottenere tale forma di pensione integrativa.
La seconda al contrario, (la pensione previdenziale) prescinde dall’eventuale recupero del mancato guadagno da parte del soggetto interessato, essendo anzi la sua finalità ultima quella di favorire l’inserimento – o il reinserimento – del cieco nel mondo del lavoro, “evitando che al reperimento di un’attività lavorativa e di un connesso reddito consegua la perdita della pensione”.
Ancora una volta nonostante precise norme di legge, ossia gli artt.  68 l. 153/1969 e 8 del d.l. n. 463 del 1983, tuttora in vigore, prevedano espressamente che “le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n.636 (secondo cui la pensione di invalidità viene soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti previsti dalla legge), non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un’attività lavorativa”, e sebbene la S.C., con pronuncia a Sezioni Unite n. 3814/2005, abbia espressamente confermato la piena vigenza di tale eccezionale previsione, chiarendone, poi, limiti e portata normativa con la pronuncia n. 15646 del 18 settembre 2012, l’orientamento della Corte di Cassazione muta.
A due anni da tale favorevole pronuncia, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta in consapevole dissenso con il richiamato precedente ritenendo che “la pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui agli arti 7 e 8 della L. 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiano dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’ari 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’ari 12 della L. 30 mano 1971, n. 118 di conversione del D.L. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’ari 68 della L. 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S., sia l’ari 8, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione I.N.P.S. in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi dì norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’ari 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica”.
Malgrado nella commentata sentenza la Corte abbia escluso la devoluzione della materia alle Sezioni Unite in quanto la decisione è in linea e non in contrasto con quella precedente (Cass. Sezioni Unite del n.3814 del 2005) si auspica che una nuova pronuncia a Sezioni Unite possa, al più presto, ribadire le statuizioni della sentenza del 2005 e creare una situazione di certezza interpretativa delle norme.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ESENTE
SESTA SEZIONE CIVILE –
Composta dagli Ill.mi Sigg.n Magistrati:
Dott. PIETRO CURZIO – Presidente –
Dott. ROSA ARIENZO – Consigliere –
Dott. DANIEJ4A BLASUTTO – Consigliere –
Dott. FABRIZIA GARRI – Consigliere –
Dott. CATERINA MAROTI’A – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 174-2013 proposto da:
SD (X ), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI N. 70, presso lo studio dell’avvocato LUCA GABRIELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERA SOMMOVIGO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (X ), in persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 624/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 25/05/2012, depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MARO’ITA;
udito l’Avvocato PIERA SOMMOVIGO difensore della ricorrente che si riporta ai motivi;
udito l’Avvocato MAURO RICCI difensore del controricorrente che si riporta ai motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro di Genova, decidendo sull’appello proposto da DS nei confronti dell’I.N.P.S., confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda della S diretta ad ottenere il ripristino della pensione di invalidità civile per i ciechi che era stata sospesa per il superamento dei limiti di reddito. Riteneva la Corre genovese che la L. n. 638 del 1983, art. 8, comma I bis, riguardante una prestazione previdenziale, non potesse essere applicata anche al caso di specie avente ad oggetto una diversa prestazione (assistenziale).
Per la cassazione di tale sentenza DS propone ricorso affidato ad un motivo.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 della L. n. 153 del 1969, dell’art 10 del RD. n. 636 del 1939 come novellato dall’art. 8 del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella L. n. 638 del 1983”. Sostiene che, pur posta l’incompatibilità con i benefici di tipo assistenziale della disciplina derogatoria di cui all’art. 68 della legge n. 153/1969, la stessa si applicherebbe alle prestazioni di carattere sociale ovvero a quelle aventi per finalità il reinserimento dell’invalido cieco nella comunità. Invoca il precedente di questa Corte del 18 settembre 2012, n. 15646 che ha affermato il seguente principio di diritto: “La particolare disciplina prevista dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68 – che, derogando alla generale normativa posta dal R.D.L 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 (secondo cui la pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell’invalido, non distogliendolo dall’apprendimento e dall’esercizio di un’attività lavorativa – va letta in senso costituzionalmente orientato (arti. 2, 3, 4 c 38 Cost.), sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all’assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per effetto del conseguimento di una nuova occupazione”.
2. Il ricorso non è fondato.
Questa Corte valuta di conformarsi alla decisione n. 24192/2013 che, in consapevole dissenso con il precedente contrario costituito dalla citata sentenza n. 15646/2012 (che fa riferimento alla prestazione assistenziale di cui alla L. n. 66 del 1962, ma applica i principi relativi alla prestazione previdenziale di cui alla L. n. 153 del 1969 ed al D.L. n. 463 del 1993, art. 8, come si evince anche dal richiamo, contenuto nel principio di diritto, all’”assicurato” in luogo dell’assistito), ha ritenuto
che non sia possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale previsto dalla L. n. 66 del 1962 (e, dunque, tanto alla pensione per ciechi assoluti quanto a quella per ciechi parziali), il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale
– si veda anche in senso conforme Cass. n. 8752/2014-.
Come è noto, la pensione (non reversibile) per i ciechi (assoluti o parziali) è stata istituita dalla L. 10 febbraio 1962, n. 66 “Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili”. L’art 7 di tale legge così prevede: “Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno”. I1 successivo art. 8 aggiunge: “Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18” anno di età”. La misura della prestazione è stata modificata dalla L. 27 maggio 1970, n. 382, art. 1 (quest’ultima regolamenta la materia ancora oggi). Essa è, dunque, concessa ai maggiorenni ciechi assoluti o ai soggetti di ogni età ciechi parziali che si trovino in stato di bisogno economico. Tale stato di bisogno è stato inizialmente indicato con riferimento alla non iscrizione nei moli per l’imposta complementare sui redditi (L. n. 382 del 1970, art 5) e, dopo l’abrogazione di tale tipo di imposta, identificato nel possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF dì un ammontare inferiore ad un certo limite (v. DL. n. 30 del 1974, art. 6, conv. in L. n 114 del 1974 e DL. n. 663
del 1979, art. 14 septies, conv. in L. 29 febbraio 1980, n. 33) – cfr. Cass. 5 agosto 2000, n. 10335; id. 21 giugno 1991, n. 6982; 12 aprile 1990, n 3110; 22 novembre 2001, n. 14811). I1 limite di reddito da tenere in considerazione è, dunque, il medesimo stabilito per la pensione di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, essendo unica la disciplina contenuta nel citato D.L. n. 663 delm 1979, ari 14 septies.
Nello specifico, la pensione di invalidità civile per i ciechi, già a suo tempo concessa, era stata poi revocata, per superamento da parte della beneficiaria dei limiti reddituali.
Orbene, la prestazione dì cui è richiesto il ripristino ha natura di prestazione assistenziale di invalidità civile, sicuramente integrativa del presunto mancato guadagno derivante dalla condizione di minorità dovuta alla patologia.
Non può, invero, ritenersi che la disposizione di cui alla citata L. n. 66 del 1962, ari 8, sia stata superata dalla previsione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, ari 68, che stabilisce che “le disposizioni di cui al RD.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, comma 2, il quale, a sua volta, stabilisce che la pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore a determinati limiti, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un’attività lavorativa. Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”. La disposizione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, ari 68 (come, del resto, quella di cui al RD.L. 14 aprile 1939, n. 636, ari 10, comma 2) è dettata per la pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S. ed a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, presupponente un rapporto contributivo (in particolare il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, fa riferimento alla pensione riconosciuta all’invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisita contributivi).
La questione è innanzitutto se tali disposizioni, non espressamente dettate per le prestazioni assistenziali di invalidità civile, possano essere applicate anche a queste ultime, costituendo un principio generale di irrilevanza dei redditi per i ciechi che beneficiano di pensioni, o non si pongano piuttosto come nonne eccezionali.
Non può invero sostenersi (e sul punto pare concordare la stessa ricorrente) che tale applicabilità troverebbe fondamento nella sentenza 3814/2005 che questa Corte ha emanato a Sezioni Unite. In realtà alla L. ti. 153 del 1969, n. 68, ha fatto seguito il D.L. 12 settembre 1983, ti. 463, art. 8, comma i bis, conv. in L. 12 novembre 1983, ti. 638, secondo il quale “Resta ferma la disposizione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato”. Tale norma, dunque, stabilisce che il riacquisto della capacità di guadagno nonché da un reddito da lavoro da parte del cieco non comporta la perdita della pensione. Secondo una prima interpretazione, fatta propria da Cass. 30 luglio 1999, ti. 8310; Id. 8 marzo 2001, n. 3359; 19 luglio 2002, n. 10609; 19 maggio 2003, ti. 7833 e da ultimo in qualche modo ripresa dalla sopra citata Cass. 2012/15646, la norma avrebbe sancito un principio generale di irrilevanza del reddito del beneficiano anche ai fini del riconoscimento dei trattamenti di assistenza in favore dei ciechi. Altro orientamento, cui questa Corte ritiene di aderire, – Cass. 26 settembre 1988, n. 5252; Id. 23 marzo 1998, n. 3027; Cass. Sez. Un. 24 febbraio 2005, n. 3814; Cass. 26 marzo 2009, n. 7308 oltre alla già citate Cass. n. 15646/2012 – sostiene, invece, la finalità limitata dell’art. 68, inteso solamente a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro evitando che al reperimento di un’attività lavorativa e di un connesso reddito consegua la perdita della pensione. Invero, nella predetta decisione a Sezioni unite è stato precisato: “la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l’invalido dall’apprendimento e dall’esercizio di un’attività lavorativa, senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l’espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione” si veda anche Cass. n. 7308 del 26/03/2009 -. Va, peraltro, considerato che le pronunce da ultimo citate sono state emanate in una materia diversa da quella per cui è causa e cioè nella materia di integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista. Questa Corte ha in tale sede ritenuto che sia possibile la conservazione della pensione da parte di un soggetto cieco anche dopo l’inizio di una attività lavorativa, con connessa acquisizione di un reddito anche elevato, poiché tale trattamento economico risponde alla specifica finalità di inserire i soggetti non vedenti nelle attività produttive. Ha anche sottolineato che detto principio si basa sul disposto di due norme definite “specialissime e di stretta interpretazione”: il D.L. 12 settembre 1983, n. 4631, art. 8, comma I bis (convertito in L. 12 novembre 1983, n. 638) e la L. 30 aprile 1996, n. 1532, art. 68. Per effetto del combinato disposto delle norme suddette, l’acquisizione da parte del cieco di una capacità lavorativa e del reddito da essa derivante non comporta la perdita della pensione, che, se revocata per questo solo motivo, deve essere ripristinata interamente. E questo perché la finalità specifica della provvidenza economica è intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di un’attività lavorativa (e del reddito connesso) consegua la perdita della pensione. La deroga in favore dei ciechi al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità con reddito da lavoro si spiega, come è stato precisato, anche con la necessità di tutelare “l’affidamento riposto dal cittadino cieco nell’ammontare del beneficio previdenziale su cui egli ha costruito il proprio tenore di vita e coltiva i propri progetti”. Tale indirizzo, dunque, espresso con riferimento ad una prestazione pensionistica conseguita nel regime dell’assicurazione obbligatoria I.N.P.S. (l’integrazione al minimo è istituto proprio del regime generale previdenziale), non è automaticamente estensibile, proprio in ragione della affermata specialità del D.L. 12 settembre 1983, n. 4631, art. 8, comma I bis (convertito in L. 12 novembre 1983, n. 638) e della L. 30 aprile 1996, art. 68, norme ritenute di “stretta interpretazione” e non è, perciò, invocabile con riguardo alle pensioni per cecità civile di cui alla ridetta L. 10 febbraio 1962, n. 66. Sebbene nella citata sentenza resa da questa Corte a Sezioni unite si faccia riferimento alla pensione di invalidità civile laddove invece la fattispecie esaminata concerneva una pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S. prima dell’attribuzione allo stesso delle competenze in materia di benefici assistenziali, e quindi una pensione certamente disciplinata dalla L. n. 153 del 1969, art. 68 e DL. n. 463 del 1983, art. 8, stame l’affermato carattere eccezionale delle disposizioni di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 68 e D.L. n. 463 del 1983, aia. 8, non è possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale di cui alla L. n. 66 del 1962, il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale. Del resto l’attribuita rilevanza del reddito ai fini del riconoscimento della “integrazione al minimo” e cioè di quella maggiorazione che non trova corrispondenza nei contributi versati ma soccorre a garantire il minimo vitale (gravando sul bilancio dello Stato) è significativa del fatto che il principio della irrilevanza del reddito non potesse che essere stato riferito alla sola pensione maturata nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria e non anche a quella di invalidità civile (assistenziale). Se, infatti, il reddito rileva quando lo Stato partecipa al sostegno della previdenza (nei limiti di una maggiorazione integrativa), a maggior ragione deve ritenersi tale rilevanza quando è l’intero trattamento ad essere a carico dell’erario.
Da tanto consegue che per la prestazione oggetto di causa, per la quale, si ribadisce, presupposto di legge imprescindibile è lo stato di bisogno di cui ai sopra citati art. 7 della L. a 66 del 1962 e vi. 5 della L. n. 382 del 1970, il requisito reddituale resta rilevante, considerato, peraltro, che la pensione ai ciechi civili è dovuta, a differenza di quella di invalidità civile ex lege n. 118 del 1971 e di quella di invalidità ex lege n. 222 del 1984, indipendentemente dalla incidenza dello stato di minorazione sulla capacità di lavoro, spettando anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile (v. Cass. 26 maggio 1999, n. 5138).
Si è, in sostanza, in presenza di differenti misure protettive dell’invalidità in cui diverse sono le modalità di finanziamento delle prestazioni: quelle previdenziali – che trovano fondamento nella previsione di cui all’ari 38 Cost., comma 2 – sono alimentate dai contributi gravanti sugli specifici soggetti obbligati ed i datori di lavoro; quelle assistenziali – che fanno capo all’ari 38 Cost., comma I – sono finanziate dallo Stato attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Se pure è vero che lo Stato partecipa anche al sostegno della previdenza qualora i mezzi raccolti con i versamenti contributivi siano insufficienti (come nel caso della integrazione al minimo), i due territori rimangono concettualmente e giuridicamente ben distinti e questo giustifica trattamenti legislativi differenti in relazione ai quali va esclusa ogni violazione del principio costituzionale di uguaglianza.
Né può ravvisarsi una violazione dell’ari 2 della Cost. considerato che il legislatore ha previsto, in favore dei ciechi, specifiche prestazioni che prescindono dalla condizione reddituale (così l’indennità di accompagnamento per cecità assoluta di cui all’art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 406 e l’indennità speciale per ciechi parziali di cui all’ari 3 della L. 21 novembre 1988, ci. 508).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono va ribadito il principio secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui agli arti 7 e 8 della L. 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiano dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’ari 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’ari 12 della L. 30 mano 1971, n. 118 di conversione del D.L. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’ari 68 della L. 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S., sia l’ari 8, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione I.N.P.S. in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi dì norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’ari 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica; tale principio è da ritenersi, per i motivi sopra evidenziati, in linea (e non in contrasto) con quanto affermato da questa Corte nella decisione n. 3814/2005 così da escludere la necessità di una devoluzione della questione alle Sezioni unite.
4. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
5. La controvertibilità delle questioni trattate e l’esistenza di precedenti difformi di questa stessa Corte di legittimità giustificano la compensazione tra le pani delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma l’8 ottobre 2014.
Il Consigliere estensore Il Presidente

Federazione Nazionale Istituzioni pro Ciechi- sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

7 gennaio 2015
Come da avviso n.10 del 7 gennaio 2015, il giorno 7 gennaio 2015 alle ore 17.00, s’è riunito, in modalità online, il Consiglio d’Amministrazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.
Alle ore 17.05 risultano essere in linea i Consiglieri Michele Borra, Claudio Cassinelli, Gianluca Rapisarda, Mario Barbuto e Hubert Perfler, il Presidente Rodolfo Masto dichiara aperta e valida la seduta. Risulta assente giustificato il Consigliere Raffaele Ciambrone.
Verbalizza i lavori il Segretario Generale Antonella Cenfi. È in linea l’Architetto Innocenzo Fenici.

1 – Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente conferma al Consigliere Gianluca Rapisarda che il protocollo d’intesa relativo alla costituzione del Comitato Didattico Scientifico stipulato tra Federazione, Irifor e Biblioteca è tuttora valido anche se al momento non è stato indicato, da parte della Federazione, il proprio referente. Il Presidente chiede al Consiglio la conferma del Consigliere Gianluca Rapisarda a ricoprire tale ruolo. Il Consiglio approva.
Il Presidente informa che è confermata, per il giorno 20 febbraio a Trieste, la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ricorda che, in tale seduta, il Consiglio dovrà procedere all’esame, ed alla eventuale approvazione, del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2014 e del Documento di Programmazione Contabile dell’esercizio 2016, che verrà redatto con la nuova contabilità Onlus che dal 1° gennaio 2015 sta affiancando, in via sperimentale, quella finanziaria.
Informa, inoltre, che è stata prorogata fino al 30 giugno 2015 la convenzione con il Monte dei Paschi di Siena per lo svolgimento del servizio di cassa.
Per quel che concerne l’organizzazione del concorso “Ora tocca a te” che si terrà a Reggio Emilia, il giorno 19 Gennaio, il dipendente Pietro Vecchiarelli incontrerà gli incaricati della Fondazione Hollman e dell’Istituto Garibaldi al fine di concordare gli aspetti logistici della manifestazione.
Il giorno 15 Gennaio l’Architetto Innocenzo Fenici incontrerà il Consigliere Raffaele Ciambrone per valutare la possibilità di accedere ai contributi per l’editoria speciale e l’iscrizione all’Albo del MIUR come ente di formazione.

2 – Rapporti con il Ministero dell’Interno anche a seguito della nota inviata dalla Federazione e conseguenti assicurazioni richieste dall’Istituto Sant’Alessio (Relazione del Presidente Mario Barbuto sul recente colloquio con il Prefetto Angelo Di Caprio).
Il Presidente ricorda la nota del 17 dicembre u.s. concernente la relazione riferita all’anno 2014, in ottemperanza all’art.1 comma 3 della Legge 278/2005. Allegato alla stessa nota è stato recapitato il verbale di insediamento del Comitato di Coordinamento previsto dalla succitata legge.
Il Presidente riferisce di aver ricevuto una telefonata interlocutoria del Prefetto Di Caprio orientata a conoscere se la Federazione avesse ricercato sollecitazioni politiche.
Prende la parola il Consigliere Mario Barbuto che, tornando al problema dell’editoria speciale, chiede che il numero delle pubblicazioni realizzate sia incrementato, in quanto il contributo è commisurato al numero delle uscite annue.
IL Consigliere Mario Barbuto riferisce del contatto telefonico avuto con il Prefetto Di Caprio, il quale sembra insistere sulla riformulazione della Legge, ipotesi contestata dalla Federazione. Lo stesso Prefetto rileva alcune criticità della Convenzione ipotizzata con l’Istituto S. Alessio e – a detta del Consigliere Mario Barbuto – l’unica osservazione che si può condividere è quella rappresentata dall’accordo sulla durata del Comodato d’Uso dei locali e della conseguente situazione che si verrebbe a creare alla scadenza del comodato stesso, collateralmente alle realizzazioni effettuate dalla Federazione.
A tale scopo si dovrà chiarire ulteriormente la questione con il Presidente Amedeo Piva con l’intento di cautelare la Federazione. Il Prefetto Di Caprio è comunque stato invitato a segnalare per iscritto le perplessità del Ministero. Successivamente gli atti saranno sottoposti alla supervisione dell’Avvocato Angelo Clarizia.

3 – Presa d’atto dei contributi previsti a favore della Federazione nel 2015 a seguito dell’approvazione della legge di stabilità, che introduce nuovi elementi di precarietà al Bilancio dell’Ente.
Il Presidente informa che è pervenuto il contributo relativo all’anno 2013 dal parte del MIUR per un importo di € 31.164,00.
Per quel che concerne il contributo del Ministero del Lavoro, lo stesso ha comunicato che per l’anno 2015 sarà di
€ 849.164,00, mentre dal partitario dello Stato si evince che il contributo che sarà erogato dal Ministero dell’Interno è fissato in € 290.122,00 contro i 350.000,00 originari.

4 – Mandato del Consiglio ad intraprendere contatti per concorrere all’acquisizione dell’immobile che dovrebbe ospitare l’unica sede della Federazione mediante il raggruppamento degli uffici e del centro di produzione con l’opportunità di diventare al tempo stesso fonte di reddito attraverso l’affitto di buona parte dell’immobile stesso.
Il Presidente chiede al Consiglio mandato per stabilire contatti con la Banca Credito Cooperativo di Roma in possesso dell’ipoteca dello stabile di Via Pollio n. 10. Chiede al Vice Presidente Hubert Perfler e al Consigliere Claudio Cassinelli, già incaricato per la ricerca della nuova sede, di coadiuvarlo nel programmare un incontro con il Direttore dell’Istituto bancario, con il tecnico curatore dell’asta e con un rappresentante di un Istituto di credito, per verificare le condizioni per l’ottenimento del mutuo necessario all’acquisizione dell’immobile.
Il Consiglio incarica l’Architetto Innocenzo Fenici di verificare l’aspetto tecnico e giuridico della questione oltre a procedere ad una valutazione di mercato sulla parte di immobile che non verrebbe utilizzata dalla Federazione. All’Architetto Innocenzo Fenici verrà riconosciuta una parcella per l’incarico ricevuto.

5 – Conferma dell’avvio delle procedure per il trasloco degli uffici di Via Gregorio VII e conseguente rinuncia alla foresteria.
Il Presidente pur dichiarandosi d’accordo sulle motivazioni che hanno portato il Consiglio a prevedere il trasferimento della sede e la conseguente unificazione fra gli uffici e il laboratorio, invita a fissare il trasloco solo quando ci saranno notizie precise intorno all’eventuale acquisizione dell’immobile di Via Pollio, in modo da evitare – se possibile – il doppio trasferimento.
Il Consigliere Michele Borra chiede che il trasloco avvenga non oltre il mese di aprile. Sulla tempistica del trasloco, interviene il Consigliere Mario Barbuto sostenendo che l’urgenza dello stesso dipenderà anche dalla decisione che il Consiglio prenderà sulla vendita o sulla messa a reddito degli immobili di Via Gregorio VII.
Il Vicepresidente Hubert Perfler propone di attendere l’esito dell’asta prevista per il 28 maggio 2015. Dopo ampia discussione, visto le tante incombenze di questi mesi, il Consiglio invita il Presidente ad individuare la data più idonea.

Il Presidente chiede di anticipare il punto sette posto all’o.d.g.

7 – Convocazione Assemblea Federale sabato 18.04.2015.
La data del 18 aprile, già precedentemente ipotizzata, risulta non essere la più idonea per alcuni componenti del Consiglio e pertanto, il Consiglio stesso dà mandato al Presidente di individuare una data diversa, preferibilmente a metà settimana, tra il 13 e il 19 aprile 2015.

Il Presidente chiede all’Architetto Innocenzo Fenici di chiudere il contatto telefonico lasciando così la riunione.

6 – Individuazione di elementi condivisi per una corretta e proficua valutazione del progetto per una nuova organizzazione della Federazione che entro il 15 gennaio sarà presentato dall’Architetto Fenici.
Nelle more della presentazione del progetto dell’Architetto Fenici, il Presidente chiede al Consigliere Michele Borra di formulare una prima griglia valutativa necessaria alla valutazione del progetto stesso. Il consigliere Michele Borra invierà una prima bozza al Presidente.

Alle ore 18.35 avendo esaurito i punti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione.

Servizio Civile – Garanzia Giovani al Museo Tattile Statale Omero di Ancona: 4 posti disponibili, Redazionale

Autore: Redazionale

Il Museo Omero aderisce al Bando di Servizio Civile emesso dalla Regione Marche, rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni residenti in Italia, che non siano già impegnati in attività lavorative e/o formazione e/o di studio (NEET).
Il progetto “Comunicare il museo: innovazione, accessibilità, creatività” si attiverà a maggio 2015, presso il Museo Tattile Statale Omero. I posti disponibili sono 4.
I giovani interessati a dedicare 12 mesi della propria vita a se stessi e agli altri, formandosi, acquisendo conoscenze ed esperienze e maturando una propria coscienza civica attraverso l’agire concreto all’interno di un progetto di comunicazione ed educazione culturale, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal progetto, possono presentare domanda direttamente al Museo Omero.
Le domande di partecipazione, in formato cartaceo e compilate elettronicamente, devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 23 febbraio 2015 presso la Segreteria del Museo Tattile Statale Omero, Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, 60121 Ancona (orari apertura della segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00).

NOTA BENE: prima di presentare domanda di servizio civile è necessario aver aderito a Garanzia Giovani e sottoscritto il Patto di Attivazione con uno dei Servizi Competenti – GG già individuati dalla Regione Marche. Il requisito va posseduto alla data della domanda.

Si può presentare domanda per un solo progetto tra quelli inseriti nel bando regionale.

Per conoscere questa opportunità e conoscere le volontarie che stanno già facendo un’esperienza di Servizio civile con il Museo Tattile Statale Omero, partecipa all’incontro del 10 febbraio 2015 alle ore 17 presso l’Informagiovani di Ancona, p.zza Roma (underground).

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito
http://www.museoomero.it/main?p=attivita_garanzia_giovani

Prorogata la mostra Dirà l’argilla al 15 marzo 2015, Redazionale

Autore: Redazionale

DIRA’ L’ARGILLA la mano, la terra, il sacro Mostra di Paolo Annibali PROROGATA al 15 MARZO 2015 A cura di Fliaminio Gualdoni Museo Tattile Statale Omero, Mole Vanvitelliana Domenica 15 febbraio alle ore 17 è prevista una visita guidata gratuita a cura dell’artista.

Sulla spinta del crescente successo e dell’apprezzamento del pubblico, e per rispondere alle specifiche richieste da parte di accademie, gruppi, associazioni, il Museo Tattile Statale Omero proroga fino al 15 Marzo 2015 la mostra “DIRÀ L’ARGILLA” di Paolo Annibali.

Particolare l’allestimento che mette in dialogo le 20 grandi sculture in terracotta dell’artista con gli ampi spazi della Mole Vanvitelliana: partecipare alla mostra è come entrare in un antico tempio ricco di suggestioni contemporanee. Un racconto che sorprende per le infinite possibilità di lettura, offrendo spunti sempre nuovi: numerosi i visitatori che hanno deciso di ritornare. Completano le opere in argilla, tutte da toccare, anche 21 splendidi disegni e numerosi schizzi e bozzetti.

Domenica 15 febbraio alle ore 17 è prevista una visita guidata gratuita a cura dell’artista, e ogni sabato visite guidate condotte delle volontarie del Servizio Civile Regionale (partenza alle ore 17).

La mostra è promossa dal Museo Tattile Statale Omero, con il Patrocinio della Regione Marche, in collaborazione con l’Associazione Per il Museo Omero Tattile Statale Omero ONLUS.

Info mostra
Museo Tattile Statale Omero — Mole Vanvitelliana Banchina Giovanni da Chio, 28 — 60121 Ancona
Sito: www.museoomero.it
Email: info@museoomero.it
Telefono 071.2811935
Sito vocale 800.202220

Orario dal giovedì al sabato ore 16-19; domenica e festivi ore 10-13 e 16-19.
Apertura straordinaria per gruppi e scuole.
Ingresso: libero.
Visite guidate e laboratori didattici a cura dei Servizi educativi del Museo Omero. Prenotazione obbligatoria. Costo: euro 3,70 per gruppi e scuole (esclusi docenti); euro 4,00 per singoli e famiglie. Gratuito disabili e accompagnatori, bambini 0 – 4 anni. Tel.0712811935, e-mail: didattica@museoomero.it

Messaggio 417/2015 dell’INPS: pensione anticipata piena dal 1 gennaio 2015

Autore: Avv. Paolo Colombo

L’INPS ha recepito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e dall’1 gennaio 2015, ha eliminato la decurtazione dell’1% o 2% alla pensione anticipata prevista a decorrere da quest’anno per coloro che maturano il requisito contributivo pieno entro la fine del 2017. L’istituto previdenziale lo ha comunicato con il messaggio 417/2015, applicando quindi la novità introdotta dalla manovra in attesa che vengano diramate istruzioni operative.

Si rende operativa una modifica alla Riforma Fornero introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, ovvero del comma 113 che prevede appunto che le pensioni anticipate decorrenti a partire dal 2015 non abbiano più la riduzione prevista dalla Legge Fornero (articolo 24, comma 10, Dl 201/2011), purchè maturino il requisito pieno di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Prima di questa disposizione, quindi fino allo scorso 31 dicembre 2014, la Riforma Fornero prevedeva un taglio dell’assegno previdenziale pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età minima (62 anni), e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni. La norma si applica solo a chi sceglie il pensionamento anticipato e si ritira prima dei 62 anni avendo però almeno 42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne.

Lavoratori precoci

In realtà, c’era già una disposizione di legge, l’art. 6 comma 2 quater , del decreto –legge 216/2011, che toglieva questa decurtazione,  anche se non operava per tutti.  Esso  prevedeva di non applicare il taglio dell’1% o 2% ai cosiddetti lavoratori precoci, ovvero coloro che avevano tutti i contributi derivanti esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. Si potevano conteggiare anche i periodi di maternità, infortunio, malattia, congedi parentali, permessi per assistere un parente in condizione di handicap grave, assolvimento degli obblighi di leva, cassa integrazione guadagni ordinaria, ma includeva  altre tipologie di contributi (ad esempio, il riscatto della laurea, o eventuali periodi di contribuzione volontaria).

Requisito contributivo viene ampliato

Con la Legge di Stabilità, invece, si estende la possibilità della pensione piena a tutti i lavoratori che maturano il requisito contributivo, indipendentemente dalla tipologia di contributi versati. Pertanto l’INPS, in attesa di più precise istruzioni operative, anche in ordine alla corretta interpretazione del coordinamento di tutte le regole sopra citate, ha deciso di applicare subito la modifica contenuta nella manovra, pagando quindi la pensione anticipata piena a chi si ritira con il requisito contributivo nel 2015.

Segue in calce il testo del messaggio dell’Istituto di Previdenza.

Caserta, 4 febbraio 2014.

Avv. Paolo Colombo

 

Messaggio Inps 417/2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.

L’articolo 1, comma 113, della citata legge così dispone: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.

Com’è noto, l’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012).

Inoltre, l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 dell’11 giugno 2014).

Ciò posto, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1º gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui ai citati articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, e articolo 6, comma 2-quater.

Roma- Il welfare sociale in Italia

Autore: Redazionale

Martedì 10 febbraio 2015,

ore 16,00, presso la Fandango Incontro,

Via dei Prefetti 11, Roma

 

Investire in welfare, investire meglio

Quali politiche nazionali per un nuovo welfare locale?

Relazione introduttiva

Cristiano Gori, Docente di Politica sociale Università Cattolica di Milano

Ne discutono

Luigi Bobba, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Giovanni Battista Sgritta, Professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Statistiche de La Sapienza Università di Roma

Raffaele Tangorra, Direttore Generale per l’inclusione e i diritti sociali al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Stefano Tassinari, Coordinatore Consulta Welfare Forum Nazionale del Terzo Settore

Conduce l’incontro

Pietro Barbieri, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore

L’incontro è occasione della presentazione del libro, C. Gori, V. Ghetti, G. Rusmini, R. Tidoli, Il welfare sociale in Italia. Realtà e prospettive, Carocci Editore, 2014

E’ previsto uno spazio per brevi interventi dal pubblico.

Porteranno il loro contributo i coordinatori dei gruppi di lavoro della Consulta Welfare del Forum Nazionale del Terzo Settore.

Per confermare la propria partecipazione scrivere alla mail: forum@forumterzosettore.it

Scheda del libro

Cristiano Gori, Valentina Ghetti,

Giselda Rusmini, Rosemarie Tidoli

Il welfare sociale in Italia

Realtà e prospettive

EDIZIONE: 2014

COLLANA: Studi Superiori (947)

ISBN: 9788843073252

Pagine 288

Prezzo € 21,00

In breve

Qual è l’attuale situazione del welfare sociale in Italia? Quali ipotesi si prospettano per il suo futuro? Il libro affronta queste domande cruciali riguardanti la realtà e le prospettive degli interventi rivolti perlopiù ad anziani non autosufficienti, persone con disabilità, famiglie in povertà e prima infanzia. La Parte prima presenta i principali tratti che contraddistinguono oggi il welfare sociale nel nostro Paese per poi esaminare gli interventi (tanto quelli realizzati quanto le azioni mancate) che hanno contribuito a determinarli. La Parte seconda, invece, mette a fuoco le diverse strade che il welfare sociale italiano potrebbe intraprendere nei prossimi anni, nella direzione di un arretramento oppure in quella dello sviluppo, e discute le opzioni che determineranno quale verrà effettivamente scelta.

Gli autori Cristiano Gori insegna Politica sociale all’Università Cattolica di Milano; nella stessa città è consulente scientifico dell’Istitutto per la Ricerca sociale. E’ Visiting Senior Fellow presso la London School of Economics.

Valentina Ghetti svolge attività di ricerca, formazione e consulenza sulla programmazione e realizzazione di politiche e servizi in ambito sociale all’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano Giselda Rusmini, sociologa, svolge attività di ricerca e consulenza in ambito sociale e sociosanitario all’Istituto per la Ricerca sociale di Milano.

Rosemarie Tidoli, assistente legale, svolge attività di consulenza, ricerca e progettazione sociale e coordina l’area anziani di www.Lombardiasociale.it

Indice

Introduzione

Parte prima La realtà attuale

  1. Fotografie. Il welfare sociale in Italia

La filiera istituzionale/La rete del welfare territoriale/Alcuni punti nevralgici

  1. Così uguali e così diverse. Le aree del Paese a confronto

I servizi per la prima infanzia/Gli interventi per gli anziani non autosufficienti/Conclusioni

  1. L’innovazione difficile. Le politiche regionali

Introduzione/Le riforme regionali per le persone anziane non autosufficienti/Le politiche regionali di contrasto

alla povertà e all’esclusione sociale/Le politiche regionali dei servizi alla prima infanzia

  1. Riformismi incompiuti. Le politiche nazionali

Introduzione/Le riforme nazionali mancanti/La riforma nazionale decisa ma di scarso impatto/Le prospettive

delle riforme nazionali/Lo sviluppo carente

  1. Le ragioni di uno sviluppo carente. Perché non abbiamo investito nel welfare sociale

Introduzione/L’assenza del welfare sociale tra le priorità politiche/La prevalenza degli interessi “particolari” nel

processo decisionale italiano/Lo scenario sfavorevole: l’epoca delle non riforme/Superare le criticità del

passato: la sfida chiave per il futuro

Parte seconda Le prospettive future

  1. La mappa dei rischi per la prima infanzia

Premessa. Una bussola per il welfare davanti a noi/I servizi socio-educativi alla prima infanzia/Si riducono i

posti e i servizi/I servizi diventano sempre più costosi/Diminuisce la qualità dell’offerta/Il quadro complessivo

  1. La mappa dei rischi per le famiglie con anziani non autosufficienti

Si riducono prestazioni, servizi e beneficiari/Si arretra sul presidio pubblico nel percorso di assistenza/

Aumentano i costi dei servizi, per gestori e famiglie/Diminuisce la qualità dell’offerta

  1. La mappa dei rischi per le persone povere e a rischio di emarginazione

Quote maggiori di popolazione scivolano verso la povertà/Peggiorano le condizioni di dipendenza dei

giovani/Si aggrava il carico di cura per le donne

  1. Una visione d’insieme. I rischi per il sistema di welfare sociale

L’utenza: a rischio qualità ed equità del welfare/Gli operatori: condizioni e dignità del lavoro sociale a rischio di

arretramento/Il sistema: a rischio il mercato e la visione del welfare/Il quadro complessivo

  1. Le scelte possibili. Il finanziamento

Il nodo delle risorse/Le forme organizzate di finanziamento privato/Il finanziamento autonomo di singoli

individui o famiglie/L’efficientamento dei servizi a titolarità pubblica/La ricerca di maggiori risorse pubbliche:

l’unica via contro il precoce declino del welfare sociale/Le scelte necessarie quando è più complicato

compierle

  1. Le scelte possibili. Le politiche e gli interventi

Politiche nazionali, riforme nazionali/Dal nazionale al locale/Conclusioni

Bibliografia

Gli autori

Incontro internazionale ad Ancona al Museo Omero Montenegro e Italia per la cultura dell’accessibilita’. Una realtà della Macroregione Adriatico Ionicalità

Autore: Redazionale

ANCONA – E’ un viaggio strettamente culturale quello che l’Ufficio Internazionale dell’Unione Italiana Ciechi di Roma ha organizzato per una Delegazione dell’Unione Ciechi del Montenegro, con alcune esclusive tappe. Oggi, mercoledì 4 febbraio, è la volta di Ancona con la visita al Museo Tattile Statale Omero alla Mole Vanvitelliana.

Incontro cordiale con scambi di informazioni e con realistiche ipotesi di future collaborazioni. Accoglienza curata direttamente dal presidente Aldo Grassini, che ha condotto la Delegazione Montenegrina in una lunga e dettagliata visita alle varie Sezioni e alla collezione di arte contemporanea. La dottoressa Laura Capozucca dell’Assessorato alla Cultura della Regione Marche ha sottolineato l’importanza dell’incontro considerando il ruolo del Montenegro nell’ambito della progettazione della Macroregione Adriatico Ionica. Presente anche Stefania Terrè Vicepresidente della sezione di Ancona dell’UIC.

Sollecitato dagli ospiti, tra i quali Bozidar Denda (Presidente dell’Unione dei Ciechi del Montenegro), Veselin Joketic (Presidente dell’Associazione dei Ciechi di Bar e Ulcinj), Goran Macanovic (Direttore Responsabile dell’Unione dei Ciechi del Montenegro), Aldo Grassini ha ricordato come anche grazie agli oltre venti anni e di ricerca e sperimentazione del Museo Omero sia oggi possibile per i non vedenti godere dell’esperienza artistica attraverso la percezione tattile.

La dimensione culturale e sociale è certamente un valido volano per riconsolidare rapporti anche economici, vista la tradizionale vicinanza e amicizia tra Italia e Montenegro, un paese multiculturale e multietnico già nella Macroregione Adriatico Ionica avviato ad entrare nell’Unione Europea.

Economia & cultura di Gabriella Papini info@gabriellapapini.com

Monica Bernacchia – Museo Tattile Statale Omero tel. 0712811935 email monica.bernacchia@museoomero.it

SINTESI DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 novembre 2014, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Come da avviso n.605 del 5 novembre 2014 e n.627 del 14 novembre 2014, il giorno 20 novembre 2014 alle ore 15,00 presso l’Istituto dei Ciechi – Via Vivaio n. 7 – Milano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.

Alle ore 15,15 constatata la presenza dei Consiglieri Michele Borra, Claudio Cassinelli,  Gianluca Rapisarda, Mario Barbuto e Hubert Perfler, il Presidente Rodolfo Masto dichiara aperta e valida la seduta. Risulta assente giustificato il Consigliere Raffaele Ciambrone.

Verbalizza i lavori il Segretario Generale Antonella Cenfi. Sono presenti il Presidente del Centro Regionale S. Alessio Dottor Amedeo Piva e l’Architetto Innocenzo Fenici.

1 – Approvazione verbale della seduta del 26 settembre 2014.

Il verbale viene approvato all’unanimità.

2 – Eventuale ratifica delle Ordinanze adottate in via d’urgenza dalla Presidenza.

Il punto non viene trattato non essendo stata adottata alcuna ordinanza.

3 – Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente chiede al consigliere Mario Barbuto se lo svolgimento del prossimo Premio Braille potrà essere l’occasione idonea per la consegna al Professor Tommaso Daniele della medaglia d’oro “Augusto Romagnoli”. Il Consigliere Mario Barbuto informa di non aver ancora pensato al programma e che comunque la presenza del Professor Daniele non è certa.

Su invito del Presidente, l’Architetto Innocenzo Fenici riferisce sulla realizzazione della targa, commissionata dall’Unione, che verrà consegnata a Papa Francesco in occasione dell’udienza programmata per il giorno 13 dicembre p.v.

In ottemperanza a quanto deciso dal Consiglio, il Presidente Rodolfo Masto informa di aver richiesto all’Istituto banchiere la migliore offerta per la proroga del servizio che, per l’anno 2015, sarà solo di cassa e non più di tesoreria. Le condizioni proposte dall’Istituto cassiere rimangono quelle praticate nell’anno precedente. Il Consiglio prende atto e autorizza il Presidente a procedere al rinnovo per sei mesi.

Area ricerca

Il Presidente prega il Vicepresidente Hubert Perfler di riferire sull’incontro tenutosi a Trieste propedeutico alla presentazione e alla realizzazione di progetti in ambito europeo.

Il Vicepresidente Hubert Perfler informa che il giorno 11 novembre scorso, con la partecipazione di n.9 Istituzioni, del Comune di Trieste, dell’Università di Trieste e dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, si è svolta la Giornata dedicata alle “Procedure per la presentazione di progetti in ambito europeo a favore delle persone con disabilità visiva”. Al termine dell’incontro è stato inviato alle istituzioni partecipanti un questionario che dovrà essere restituito entro il 15 gennaio 2015.

Su invito del Presidente, il Consigliere Michele Borra riferisce sullo svolgimento, a Bologna, della tappa della mostra “A spasso con le dita” tenutasi nel mese di ottobre. La mostra, ospitata presso la Prefettura della città, ha riscosso un considerevole successo di pubblico.

Il Presidente informa che l’Architetto Innocenzo Fenici è in contatto con i referenti del Planetario di Torino, anch’essi interessati ad ospitare la mostra.

L’Istituto di Genova ha programmato per il giorno 19 dicembre il Convegno “Occhio della mente”. Il Consigliere Claudio Cassinelli, oltre ad invitare il Presidente a presenziare alla sessione inaugurale, ha chiesto il patrocinio della Federazione. Il Consiglio concede il patrocinio mentre il Presidente informa che, per impegni precedentemente assunti, non potrà essere presente.

Il Presidente comunica che il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi ha avuto un problema al software che ha richiesto l’intervento urgente del dipendente Lucio Zito.

Il Presidente Rodolfo Masto informa che è pervenuta una richiesta di adesione alla Federazione da parte dell’IRIFOR di Trento. Il Consiglio richiamato il regolamento, recentemente approvato, accerta che l’ente richiedente non è in possesso dei requisiti richiesti e dà mandato al Presidente di informare Ferdinando Ceccato, Presidente dell’Ente in questione.

4 – Aggiornamenti relativi alla questione del “Centro Polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati”.

Il Presidente riferisce dei contatti avuti con l’Avvocato Angelo Clarizia, incaricato di verificare, sotto il profilo giuridico, il corretto comportamento tenuto dalla Federazione nei confronti del Ministero dell’Interno. Il Presidente riferisce che l’Avvocato Angelo Clarizia, dall’esame della documentazione, ritiene che la Federazione abbia agito con correttezza nei confronti del Ministero. Pur dichiarandosi pronto a difendere la Federazione davanti al TAR o al Consiglio di Stato, il professionista invita a mettere in atto ogni iniziativa per evitare il contezioso. Infine, il Presidente conferma che l’Avvocato Angelo Clarizia ritiene opportuna la presenza del notaio in occasione dell’insediamento del Comitato di Coordinamento del Centro.

5 – Prima informativa del Consigliere Claudio Cassinelli relativa all’incarico di individuare un immobile da acquisire e da destinare ad unica sede della Federazione.

Il Consigliere Claudio Cassinelli riferisce di aver visitato, insieme all’Architetto Innocenzo Fenici, alcuni locali che però non si sono rivelati idonei alle necessità della Federazione. Informa inoltre della vendita all’asta di un immobile, di grande metratura, sito in Via Pollio, vicino a Via Mirri. Il Consiglio chiede al Consigliere Claudio Cassinelli di approfondire la questione, verificando le possibilità di acquisizione del fabbricato.

Il Dottor Amedeo Piva chiede di poter intervenire sull’argomento informando sulla disponibilità di locali presso l’Istituto San Michele, di proprietà della Regione, situato nei pressi del Centro Regionale S. Alessio. Il Consiglio chiede al Consigliere Claudio Cassinelli e all’Architetto Innocenzo Fenici di prendere contatti e di verificare se esistono i presupposti per un eventuale trasferimento della Federazione.

6 – Primi adempimenti in merito all’adozione della nuova contabilità.

Il Presidente riferisce che in data 19 novembre, il Dottor Giovannucci, Commercialista della Federazione, e il Responsabile della Ditta Dis che gestisce il software della contabilità dell’Ente, hanno avuto un incontro tecnico al fine di verificare l’effettiva agibilità del programma, già in uso alla Federazione, per poter iniziare ad avviare la nuova contabilità riferita alle Onlus per l’esercizio 2015. Il Presidente ricorda che, per l’anno in corso, la nuova contabilità affiancherà la preesistente.

7 – Informativa del Consigliere Gianluca Rapisarda circa lo sviluppo dei progetti in essere.

Il Consigliere Gianluca Rapisarda relaziona sui progetti attualmente in essere ed in particolare: del progetto Tiflopedia, del percorso multisensoriale ubicato nei Giardini Vaticani, della realizzazione di n. 9.000 targhette nero/braille da applicare alle paline del servizio di trasporto pubblico romano. Il Consigliere Gianluca Rapisarda informa altresì dei contatti avuti con il Consigliere Raffaele Ciambrone al fine di ottenere l’accreditamento della Federazione come ente di formazione presso il MIUR e della possibilità di accedere ai fondi per l’editoria speciale.

 4 a) – Presa d’atto delle diverse designazioni espresse dagli Enti previsti ai sensi del comma 2, art.1 della Legge n. 278 del 28 dicembre 2005.

Il Presidente Masto informa che dopo le varie designazioni il Comitato previsto ai sensi del comma 2 – art. 2 della legge n. 278/2005, risulta così composto:

Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi: Cassinelli Claudio;

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti: Gelmini Luigi;

Regione Lazio: Piva Amedeo;

Fish: Falabella Vincenzo;

Fand: Ventura Annita.

Il Presidente informa che il Comitato di cui sopra si riunirà per la costituzione ufficiale, alla presenza di un notaio, il giorno 26 novembre 2014 alle ore 15.00 presso il Centro di Produzione della Federazione di Via Mirri n. 2 in Roma.

8 – Varie ed eventuali.

Il punto n. 8 all’o.d.g. non viene trattato.

Alle ore 16,45 circa, avendo esaurito i punti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiuso il Consiglio d’Amministrazione.

Centro di Documentazione Giuridica: Legge Stabilità 2015 – Norme di interesse per le persone disabili, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge di Stabilità 2015, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La legge consta di un unico articolo e 735 commi, è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, fatte salve le specifiche decorrenze previste dalle singole norme.
Anche se non ancora si è usciti dalla situazione di grave congiuntura economica che continua a penalizzare maggiormente le fasce più deboli e in particolare i disabili, la legge di stabilità 2015, rispetto agli scorsi anni, ha mostrato una maggiore attenzione alle politiche sociali.
Essa tuttavia presenta anche per il 2015 la sua debolezza nel contrastare l’impoverimento e la diminuzione delle diseguaglianze. Ancora non sufficienti sono stati gli interventi per favorire l’aumento del  potere di acquisto delle famiglie e dei consumi interni. Il cuneo fiscale è stato ridotto solo per le aziende (confidando in un aumento dell’occupazione) mentre a favore dei singoli contribuenti, in particolare per quelli a reddito più basso, per le famiglie numerose, per gli anziani  e i disabili in particolare, la situazione di fatto è rimasta inalterata rispetto all’anno passato.
Finanziamento all’U.I.C.I.
Comma 191
Con viva gioia, prima di procedere ad un breve excursus delle norme di interesse, segnaliamo il comma 191 che ha previsto uno stanziamento in favore del nostro Ente, negli anni passati fortemente penalizzato dai tagli di bilancio.
Esso autorizza “una spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 da assegnare all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379. 242.
Inoltre per il 2015, sono stati stanziati 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza, 300 milioni per le politiche sociali, 112 milioni per il fondo per gli interventi a favore della famiglia, 20 milioni per il diritto al lavoro dei disabili.
Di seguito gli accennati interventi ed altri di rilievo previsti dalla legge di stabilità.
Patronato
commi 309 e ss
Nei commi 309 e ss. compare una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di Patronato (legge 30 marzo 2001, n. 152) che sono complessivamente ridotti di 35 milioni di euro, comunque meno di quanto previsto inizialmente.
È anche previsto che i medesimi istituti possono svolgere senza scopo di lucro in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.
Il comma 312, a seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento, nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, prevede che siano rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Fondi
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nella Tabella C è previsto lo stanziamento di 12.992.666 di Euro nel 2015 (leggermente decrescente nel 2016-7) Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) ex Art. 20, comma 8, Legge n. 328 del 2000.
Inoltre, nel comma 158 lo stanziamento del medesimo Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
Il comma 159 prevede che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
MEF
comma 200
Il comma 200 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Non sono indicate nel dettaglio le finalizzazioni delle somme stanziate.
Lavoro
Dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – comma 160 e 161
La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
Attribuzioni all’INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa di persone disabili – comma 166
Il comma 166 attribuisce all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
TFR in busta paga – comma 26 e ss
Inoltre, per i lavoratori del settore privato che ne fanno richiesta ai commi 26 e ss. è prevista l’anticipazione del Tfr in busta paga in via sperimentale nel periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018. Per quel che riguarda il regime fiscale delle quote erogate si prevede la tassazione ordinaria senza quindi la più favorevole tassazione separata prevista sulle liquidazioni erogate a fine carriera. È poi innalzata dall’11,5 al 17% l’aliquota sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
Terzo Settore
Autorizzazione di spesa – comma 187
Per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale il comma 187 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
In particolare relativamente al servizio civile nel 2015 saranno avviati oltre 46.000 ragazzi a fronte dei 15.000 del 2014. Un obiettivo importante ottenuto sommando le risorse derivanti dal Fondo per il servizio civile e una parte di quelle del programma Garanzia Giovani. Inoltre, grazie alla stipula di quattro protocolli di intesa siglati con il ministero dei Beni Culturali, con il ministero dell’Ambiente, con l’Agenzia nazionale anticorruzione e con il Ministero dell’Interno, sempre nel 2015 verranno ingaggiati oltre 2.600 ragazzi ai quali bisogna aggiungerne altri 1.400 grazie ai bandi autofinanziati. Infine, sempre nel 2015, sarà emanato il bando straordinario per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili per circa mille volontari.
Pensionistica
Pagamento dei trattamenti pensionistici – comma 302
Il comma 302 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL saranno posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
Eliminazione delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata – comma 113
Inoltre, con una modifica introdotta già alla Camera, il comma 113 esclude dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla “riforma Fornero” i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari – comma 314
Il comma 314 dispone che le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
Limitazioni della quota retributiva e tetto massimo alle cd. pensioni d’oro – commi 707, 708 e 709
Il comma 707 prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età.
Scuola
Fondo la buona scuola – comma 4 e 5
Per quanto concerne la scuola in generale i commi 4 e 5 istituiscono il fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Tale Fondo è finalizzato a dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
Inoltre, nelle restanti norme (commi 325 e ss.) vi sono delle riduzioni di spesa in generale sul capitolo del MIUR.
comma 331 334 335
Il comma 331 prevede che, salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni.
Il comma 334 prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/ 2016, a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità; b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
Il comma 335 prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente.
Criteri composizione commissioni d’esame – comma 350
Il comma 350 stabilisce che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado. Ciò al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell’esigenza di valorizzare i princìpi dell’autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell’efficacia delle pratiche educative.
Fisco
Stabilizzazione del bonus di 80 euro – comma 12
Il comma 12 rende strutturale il credito d’imposta IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014.
In particolare la somma spettante è pari:
– a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
– a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Buoni pasto – comma 16 e 17
I commi 16 e 17 modificano il Testo unico delle imposte dei redditi elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.
TFR in busta paga – comma 26 e 34
I commi 26 e ss. dispongo, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile.
Erogazioni liberali alle Onlus – commi 137 e 138
I commi 137 e 138 incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26% nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
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