Centro di Documentazione Giuridica: Legge Stabilità 2015 – Norme di interesse per le persone disabili, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge di Stabilità 2015, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La legge consta di un unico articolo e 735 commi, è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, fatte salve le specifiche decorrenze previste dalle singole norme.
Anche se non ancora si è usciti dalla situazione di grave congiuntura economica che continua a penalizzare maggiormente le fasce più deboli e in particolare i disabili, la legge di stabilità 2015, rispetto agli scorsi anni, ha mostrato una maggiore attenzione alle politiche sociali.
Essa tuttavia presenta anche per il 2015 la sua debolezza nel contrastare l’impoverimento e la diminuzione delle diseguaglianze. Ancora non sufficienti sono stati gli interventi per favorire l’aumento del  potere di acquisto delle famiglie e dei consumi interni. Il cuneo fiscale è stato ridotto solo per le aziende (confidando in un aumento dell’occupazione) mentre a favore dei singoli contribuenti, in particolare per quelli a reddito più basso, per le famiglie numerose, per gli anziani  e i disabili in particolare, la situazione di fatto è rimasta inalterata rispetto all’anno passato.
Finanziamento all’U.I.C.I.
Comma 191
Con viva gioia, prima di procedere ad un breve excursus delle norme di interesse, segnaliamo il comma 191 che ha previsto uno stanziamento in favore del nostro Ente, negli anni passati fortemente penalizzato dai tagli di bilancio.
Esso autorizza “una spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 da assegnare all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379. 242.
Inoltre per il 2015, sono stati stanziati 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza, 300 milioni per le politiche sociali, 112 milioni per il fondo per gli interventi a favore della famiglia, 20 milioni per il diritto al lavoro dei disabili.
Di seguito gli accennati interventi ed altri di rilievo previsti dalla legge di stabilità.
Patronato
commi 309 e ss
Nei commi 309 e ss. compare una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di Patronato (legge 30 marzo 2001, n. 152) che sono complessivamente ridotti di 35 milioni di euro, comunque meno di quanto previsto inizialmente.
È anche previsto che i medesimi istituti possono svolgere senza scopo di lucro in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.
Il comma 312, a seguito della entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento, nell’ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, prevede che siano rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Fondi
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nella Tabella C è previsto lo stanziamento di 12.992.666 di Euro nel 2015 (leggermente decrescente nel 2016-7) Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671) ex Art. 20, comma 8, Legge n. 328 del 2000.
Inoltre, nel comma 158 lo stanziamento del medesimo Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
Il comma 159 prevede che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
MEF
comma 200
Il comma 200 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Non sono indicate nel dettaglio le finalizzazioni delle somme stanziate.
Lavoro
Dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili – comma 160 e 161
La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.
Attribuzioni all’INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa di persone disabili – comma 166
Il comma 166 attribuisce all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
TFR in busta paga – comma 26 e ss
Inoltre, per i lavoratori del settore privato che ne fanno richiesta ai commi 26 e ss. è prevista l’anticipazione del Tfr in busta paga in via sperimentale nel periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018. Per quel che riguarda il regime fiscale delle quote erogate si prevede la tassazione ordinaria senza quindi la più favorevole tassazione separata prevista sulle liquidazioni erogate a fine carriera. È poi innalzata dall’11,5 al 17% l’aliquota sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
Terzo Settore
Autorizzazione di spesa – comma 187
Per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale il comma 187 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2015, di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
In particolare relativamente al servizio civile nel 2015 saranno avviati oltre 46.000 ragazzi a fronte dei 15.000 del 2014. Un obiettivo importante ottenuto sommando le risorse derivanti dal Fondo per il servizio civile e una parte di quelle del programma Garanzia Giovani. Inoltre, grazie alla stipula di quattro protocolli di intesa siglati con il ministero dei Beni Culturali, con il ministero dell’Ambiente, con l’Agenzia nazionale anticorruzione e con il Ministero dell’Interno, sempre nel 2015 verranno ingaggiati oltre 2.600 ragazzi ai quali bisogna aggiungerne altri 1.400 grazie ai bandi autofinanziati. Infine, sempre nel 2015, sarà emanato il bando straordinario per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili per circa mille volontari.
Pensionistica
Pagamento dei trattamenti pensionistici – comma 302
Il comma 302 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL saranno posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
Eliminazione delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata – comma 113
Inoltre, con una modifica introdotta già alla Camera, il comma 113 esclude dalla riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dalla “riforma Fornero” i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari – comma 314
Il comma 314 dispone che le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
Limitazioni della quota retributiva e tetto massimo alle cd. pensioni d’oro – commi 707, 708 e 709
Il comma 707 prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
Resta in ogni caso fermo il termine di 24 mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età.
Scuola
Fondo la buona scuola – comma 4 e 5
Per quanto concerne la scuola in generale i commi 4 e 5 istituiscono il fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Tale Fondo è finalizzato a dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell’offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell’autonomia scolastica, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
Inoltre, nelle restanti norme (commi 325 e ss.) vi sono delle riduzioni di spesa in generale sul capitolo del MIUR.
comma 331 334 335
Il comma 331 prevede che, salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni.
Il comma 334 prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/ 2016, a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità; b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
Il comma 335 prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente.
Criteri composizione commissioni d’esame – comma 350
Il comma 350 stabilisce che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni, sono disciplinati, con effetto dall’anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado. Ciò al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell’esigenza di valorizzare i princìpi dell’autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell’efficacia delle pratiche educative.
Fisco
Stabilizzazione del bonus di 80 euro – comma 12
Il comma 12 rende strutturale il credito d’imposta IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014.
In particolare la somma spettante è pari:
– a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
– a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Buoni pasto – comma 16 e 17
I commi 16 e 17 modificano il Testo unico delle imposte dei redditi elevando, a decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.
TFR in busta paga – comma 26 e 34
I commi 26 e ss. dispongo, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile.
Erogazioni liberali alle Onlus – commi 137 e 138
I commi 137 e 138 incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26% nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
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Centro di Documentazione Giuridica: La Giustizia amministrativa condiziona il diritto allo studio dei disabili alla disponibilità economica, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Giustizia Amministrativa mette in discussione il diritto allo studio dei disabili con una clamorosa inversione di tendenza rispetto agli orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni che si rifacevano in toto ai principi costituzionali della consulta.
Le due sentenze del Tar Sicilia e del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana di fatto sovvertono il principio del diritto allo studio per i disabili.  Giustificare la riduzione delle ore di sostegno per ragioni di bilancio  equivale in sostanza a mettere in discussione  lo stesso principio del diritto allo studio, che si riteneva definitivamente sancito dalla Corte Costituzionale.
Infatti prima il Tar Sicilia con sentenza n.369  del 2014, nega il risarcimento del danno patrimoniale e non  alle famiglie dei disabili a cui il sostegno scolastico era stato negato. Poi il  Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana con sentenza n. 617 del 17 novembre 2014 che confermando  l’indirizzo del TAR non solo nega il diritto al risarcimento per danni, ma mette in dubbio anche l’assolutezza del diritto costituzionale all’istruzione.
Nella Sentenza del CGA della Sicilia si legge “come periodicamente ribadito anche dalla giurisprudenza, che la ‘educazione ed istruzione’, piuttosto che la ‘salute’ quale ‘diritto fondamentale dell’individuo’ […], specie se riferiti […] alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela c.d. ‘incondizionata’ della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori – depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica (anche nella cit. sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale), oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura – non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell’Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura”.
Anche omettendo di valutare le gravissime considerazioni che la CGA formula nei riguardi della Corte costituzionale (“forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica”), molto grave è che l’organo giudicante nella sostanza dichiara alcuni diritti non “indiscutibili”, ma condizionati nella loro esigibilità dalla crisi finanziaria. Aprendo concretamente la possibilità alle amministrazioni di limitare il sostegno scolastico a causa della crisi finanziaria.
Inoltre quando scive: “[…] l’assistenza pubblica ai minori, in tutte le forme con cui questa può essere prestata, è da reputare in via di principio ‘sussidiaria’, o, comunque, non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza ed educazione che prioritariamente incombono sui genitori che su di essi esercitano la potestà”di fatto attribuisce alle famiglie il carico materiale ed economico del sostegno scolastico ritenendo che lo stato se ne debba invece occupare in modo sussidiario.
Certamente tali sentenze avranno non poche ripercussioni, in una fase di delicato equilibrio finanziario a molti studenti disabili sarà negato il diritto allo studio con una sensibile riduzione delle ore di sostegno perchè condizionate alle ridotte disponibilità economiche delle P.A.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Biennale ArteInsieme 2015 – Cultura e culture senza barriere VI edizione, Redazionale

Autore: Redazionale

Testimonial: Giuliano Vangi e Carmela Remigio.

 

La Biennale ArteInsieme 2015 – Cultura e culture senza barriere, è promossa da TACTUS – Centro per le Arti contemporanee, la Multisensorialità e l’Interculturalità del Museo Tattile Statale Omero, in collaborazione il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, lo Sferisterio – Macerata Opera Festival, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

 

L’iniziativa, nata nel 2003, Anno Europeo del Disabile, ha lo scopo di favorire l’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità e di quelle svantaggiate per provenienza da culture altre e per condizione sociale, attraverso la valorizzazione della cultura e dell’espressione artistica contemporanea come risorse per l’educazione e la crescita personale di tutti.

 

La manifestazione, caratterizzata da un alto valore educativo e di sensibilizzazione, intende inoltre promuovere iniziative volte ad agevolare l’accessibilità al patrimonio culturale e museale alle persone con minorazione visiva, nonché a favorire nei giovani la crescita di una coscienza attenta alle questioni della “diversità” e la conoscenza dei principali protagonisti e dei molteplici linguaggi dell’arte contemporanea.

 

La biennale si rivolge al mondo della scuola e ai musei, in particolare di arte contemporanea, con un calendario di iniziative (visite guidate nei musei per pubblico con disabilità, mostre, concerti, happening, convegno) previste nei mesi di maggio – giugno 2015.

 

Per il mondo della scuola, sono invitati a partecipare alla manifestazione, i Licei Artistici, le Accademie di Belle Arti con ArteInsieme Arti Figurative, i Licei Musicali e Coreutici, gli Istituti Superiori e i Conservatori con ArteInsieme Musica.

 

ARTEINSIEME ARTI FIGURATIVE

Gli studenti dei licei Artistici e delle Accademie delle Belle Arti sono invitati a partecipare realizzando un’opera la cui fruizione possa avvenire anche attraverso il senso del tatto. L’opera dovrà essere ispirata alla poetica dell’artista testimonial Giuliano Vangi, come descritto nel relativo bando.

Una commissione qualificata selezionerà i dieci migliori lavori, i quali verranno esposti congiuntamente ad alcune creazioni dell’artista testimonial presso il Museo Omero di Ancona nel periodo maggio – giugno 2015.

 

ARTEINSIEME MUSICA

Gli studenti dei Licei musicali e artistici, dei Conservatori e delle Accademie sono invitati a partecipare all’evento, sviluppando la tematica della soffitta de “La Bohème” (rifugio giovanile, luogo di incontro di giovani artisti, etc.), in un elaborato musicale/scenografico/drammatico-teatrale, che dovrà anche favorire l’accessibilità dell’opera a un pubblico non vedente e/o non udente. Testimonial d’eccezione Carmela Remigio.

Una commissione qualificata selezionerà i migliori elaborati, i quali verranno ospitati temporaneamente presso la collezione del Museo e presso lo Sferisterio durante la stagione lirica 2015.

 

ARTEINSIEME MUSEI

I Musei sono invitati a promuovere, nel periodo maggio – luglio 2015, attività finalizzate a favorire la partecipazione del pubblico disabile e a pubblicizzare e condividere tutte le azioni eventualmente già in atto, volte a superare ogni possibile barriera e discriminazione.

Tutte le iniziative e le azioni promosse dai musei aderenti saranno pubblicate sul sito del Museo Omero e comunicate alle sezioni della Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti del territorio nazionale e quindi alle scuole di ogni ordine e grado che vedono la frequenza di alunni con minorazione visiva.

 

SCARICA I BANDI:

http://www.museoomero.it/main?pp=arteinsieme-2015

Scadenza: 15 febbraio 2015

 

INFO

Museo Tattile Statale Omero

Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28 tel. 0712811935

email: arteinsieme@museoomero.it

sito: www.museoomero.it

 

La Federazione strizza l’occhio all’Europa, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

La quasi totale chiusura del “rubinetto” dei contributi pubblici sta mettendo a dura prova la nostra Unione e tutti gli Enti ad essa collegati, “costringendoci” all’affannosa ma ormai indifferibile ricerca di nuove forme di “fundraising” e, perché no, a strizzare finalmente l’occhio anche all’Unione Europea per finanziare nuovi progetti ed idee.
Perfettamente consapevole di ciò, il nuovo c.d.a. della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, con la delibera n. 12, assunta nell’adunanza del 23-24 maggio 2014, ha deciso di promuovere lo svolgimento di attività tese al finanziamento comunitario di progetti in ambito nazionale, europeo ed internazionale a favore delle persone con disabilità visiva.
Lo stesso c.d.a., con la delibera n. 15 del 17 Luglio 2014, ha altresì stipulato una convenzione con l’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste, individuando codesta Istituzione quale LeadPartner del medesimo programma.
Tale scelta è stata fortemente voluta dal Presidente Nazionale dell’UICI, Dott. Mario Barbuto e dal Presidente della Federazione, Cav. Rodolfo Masto, in quanto l’Istituto triestino, grazie alla lungimiranza ed alla caparbietà del suo Presidente Hubert Perfler (che è anche Vice Presidente della Pro Ciechi), ha ormai intrapreso da parecchi anni e con notevoli successi la “strada” della progettazione europea.
Tutte le Istituzioni che aderiscono alla Federazione hanno la facoltà di accedere alle richieste di benefici di cui alla sopracitata convenzione previa informazione alla Federazione ed all’Istituto.
In particolare il programma di attività prevede la costituzione di un gruppo di lavoro formato da un rappresentante per ogni Istituzione coinvolta ed il cui coordinamento è demandato all’Istituto triestino.
Lo scorso 11 Novembre 2014, presso l’Istituto Rittmeyer, s’è tenuto il primo incontro operativo di tale “gruppo di lavoro”. Erano presenti:
l’Istituto dei ciechi di Milano, l’Istituto Configliachi di Padova, l’Istituto Rittmeyer di Trieste, l’Istituto Cavazza di Bologna, Villa Masieri di Tricesimo (Ud), la IAPB, la BIC di Monza, la Stamperia Regionale Braille di Catania, l’Istituto Martuscelli di Napoli.
Hanno inoltre collaborato, apportando il loro prezioso contributo e mettendo la loro consolidata esperienza nel settore a disposizione dei partecipanti, alcuni qualificati addetti ai lavori tra i quali:
il Prof. Agostini, il Dott. Righi e la Dott.ssa Santoro del Dipartimento di Scienze della vita dell’Università degli Studi di Trieste e l’Ing. Persoglia, componente il Consiglio d’amministrazione dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale.
Dalla tavola rotonda è emerso il seguente quadro riepilogativo:
La necessità dello sviluppo di un piano strategico di attività per la progettazione a livello europeo ed internazionale;
* La presentazione per ogni anno di quattro idee progettuali il cui sviluppo è legato all’adesione di almeno quattro Istituzioni Federate italiane di cui una al nord, una al centro, una al sud ed una per le isole;
* Svolgimento di un incontro e di una conferenza per ogni anno: le attività saranno coordinate dall’Istituto Rittmeyer;
* Predisposizione di percorsi formativi per operatori tesi all’acquisizione dei fondamenti dell’attività di progettazione e di sviluppo di idee progettuali, anche a seguito di compilazione di appositi questionari: le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico degli Enti partecipanti.
La riunione di Trieste è stata estremamente proficua e costruttiva, avendo favorito tra tutti gli intervenuti lo scambio di informazioni e conoscenze ed accresciuto pertanto il loro bagaglio culturale.
La convenzione tra la Federazione e l’Istituto Rittmeyer scadrà il 31.12.2016.
Per le Istituzioni che vi aderiranno in un momento successivo, essa ha decorrenza dalla data della stipula e comunque fino al 31.12.2016.
La convenzione può essere rinnovata per ulteriori periodi triennali: in tal caso si procederà alla sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi da parte della Federazione e delle Istituzioni interessate
Infine, la Federazione metterà a disposizione la somma pari ad € 10.000,00 per il periodo 2014-2016.
La gestione di tali fondi è demandata all’Istituto di Trieste.
I responsabili della convenzione sono:
per la Federazione: Sig.ra Antonella Cenfi;
per l’Istituto: Dott. Elena Weber.
Sono convinto che questo progetto della Federazione possa rappresentare un modello operativo di „buona pratica“ da esportare, anche in ambito associativo, a tante nostre Sezioni Provinciali UICI in un momento di così grave congiuntura economica!

Centro di Documentazione Giuridica: Amministrazione di sostegno o interdizione? Ecco i criteri di scelta precisati in una recente sentenza del Tribunale di Vercelli, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non si basa sul solo sul grado d’infermità del soggetto incapace, ma il giudice deve compiere una valutazione globale e complessiva della situazione personale e del patrimonio da gestire del soggetto.

Lo ha precisato il Tribunale di Vercelli con  sentenza del 31 ottobre 2014, n. 142. Nell’interessante sentenza si da conto della giurisprudenza di legittimità e di merito dei vari Tribunali che si trovano a dover utilizzare i criteri messi a disposizione della legge per stabilire la giusta misura di protezione da riconoscere all’interessato.

Il caso posto all’esame del Giudice piemontese, ha inizio con la richiesta della madre, già amministratore di sostegno del figlio, di pronunciare l’interdizione del proprio figlio poiché la misura già disposta era diventata insufficiente a causa del peggioramento delle condizioni di salute del figlio, affetto da encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave.

L‘amministrazione di sostegno inizialmente concessa era stata giudicata misura sufficiente sia in considerazione delle scarse esigenze gestionali da soddisfare, sia per il fatto che il beneficiario vivesse in un ambiente circoscritto e protetto che non lo esponeva al pericolo di compiere atti pregiudizievoli. La madre, in qualità di amministratore di sostegno, avrebbe dovuto esercitare i poteri cd. sostitutivi (ex art. 405, comma 5, n. 3, c.c.) a livello patrimoniale: compiere gli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione e gli ulteriori atti relativi alla presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e di sussidi.

Nel giudizio di interdizione, successivamente promosso, il nuovo esame peritale confermava l’esigenza di una forma di protezione tenuto conto della generale condizione di non autosufficienza del soggetto, dovuta al grado medio-grave del ritardo mentale.

La perizia evidenziava però anche che le cure quotidiane presso il centro diurno e “il buon accudimento e le attenzioni pedagogiche della madre di tutti questi anni avevano evitato ulteriori regressioni a livello psico-comportamentale”. Di conseguenza, a livello medico, non si poteva configurare un peggioramento della situazione preesistente.

Tenuto conto di ciò, il Tribunale di Vercelli rammenta che la scelta dell’amministrazione di sostegno non deve essere semplicemente basata sul grado d’infermità o d’impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto, ma piuttosto sulla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle sue esigenze, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 22 aprile 2009, n. 9628 e Cass. Civ. Sez. I, sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332).

In particolare l’amministrazione di sostegno sarà preferibile in tutti quei casi in cui sia necessaria “un’attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse”.

Nella sentenza si richiama anche ad una recentissima pronuncia della Cassazione, con la quale è stata confermata la misura dell’interdizione ove l’elevata consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, collegata con la gravità e l’irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche del soggetto, imponeva l’adozione della misura interdittiva proprio per la gestione e conservazione del patrimonio. In sostanza, è corretto non basare la scelta dell’interdizione sul solo grado di infermità del soggetto incapace, ma occorre procedere ad un’attenta ricostruzione della particolare situazione fisica e psichica dell’incapace, rapportandola con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, da prendere per la gestione del suo patrimonio personale.

Il Giudice, nello scegliere  tra l’interdizione e l’amministratore di sostegno, dovrà basarsi sul criterio contenuto  nei primi due commi dell’art. 410 c.c., che impongono all’amministratore di sostegno, da un lato, di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dall’altro, di informare tempestivamente il beneficiario sugli gli atti da compiere, e il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Vi dovrà essere nella pratica un sistema continuo di scambio tra i soggetti dell’amministrazione di sostegno – beneficiario, amministratore e Giudice tutelare – al fine di dirimere i contrasti eventualmente insorti. Ciò all’insegna della logica di collaborativa che ispira l’istituto dell’amministrazione di sostegno rispetto a quella propriamente “sostitutiva” dell’interdizione

Nel caso specifico, la ricorrente lamentava che come amministratore di sostegno non avrebbe avuto il potere di prestare un consenso informato alle cure, in caso di accertamenti o trattamenti sanitari, sostituendosi al soggetto incapace, come invece potrebbe potuto fare il tutore ai sensi dell’art. 357 c.c.

Secondo i giudici, però, tale potere, pur se non espressamente previsto dall’art. 411 c.c., è insito nelle disposizioni sull’amministrazione di sostegno che è istituto finalizzato alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale e personale, come si desume dal tenore letterale degli artt. 405, comma 4, e 408, comma 1, c.c. (decreto 30 aprile 2012, Giudice tutelare Varese).

Pertanto il Tribunale adito, ha ampliato gli originari poteri conferiti, attribuendo all’amministratore in carica, salva diversa determinazione del Giudice tutelare, il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i necessari accertamenti, cure, e trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso. Precisando però che questo potere è limitato agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, intendendosi quelli non invasivi e/o che non comportino periodi di lunga degenza in ospedale. Nel caso di operazioni chirurgiche, cicli terapici quali dialisi, chemioterapia ecc., l’amministratore di sostegno dovrà coinvolgere il Giudice Tutelare anche se non a fini autorizzativi, ma informativi.

Inoltre nell’ottica collaborativa, il consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestato con il beneficiario, e non al posto dello stesso, dovendo l’amministratore tenere presente per quanto possibile i desideri e le aspirazioni del beneficiario.

Considerata l’importanza innovativa della sentenza commentata se ne riporta in calce il testo integrale.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

Tribunale di Vercelli

Sezione Civile

Sentenza 31 ottobre 2014, n. 142

(Pres. Marozzo, Est. Bianconi)

OMISSIS

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.6.2013, la ricorrente, madre ed amministratore di sostegno in carica, chiedeva che l’intestato Tribunale pronunciasse l’interdizione del proprio figlio e beneficiario, …

Deduceva che la misura di amministrazione di sostegno, disposta con decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare presso il Tribunale di .., era “divenuta sicuramente insufficiente in quanto, con il trascorrere degli anni, le condizioni di … tendono a peggiorare”; la necessità di nomina di un tutore sarebbe pure derivata “dalla richiesta di maggiore autonomia dalla madre” da parte di .., “con conseguente aumento proporzionale dei rischi per lo stesso”.

Allegava altresì l’incapacità di .. di fare uso del denaro; il rischio che, ove lasciato solo in casa, egli potesse aprire la porta a chicchessia, accondiscendo a qualsiasi richiesta da parte di estranei, magari sottoscrivendo contratti e/o moduli di altro tipo; infine, segnalava il pericolo di un suo eventuale ricovero, in considerazione dell’impossibilità, per .., di prestare un consenso informato alle eventuali cure e trattamenti sanitari.

Si candidava quale tutore.

La causa veniva istruita attraverso l’esame dell’interdicendo, all’udienza 13.11.2013.

Veniva disposta quindi ctu medica sulle condizioni fisiche e psichiche del predetto.

Il perito, al quale veniva conferito l’incarico all’udienza 17.12.2013, depositava la propria relazione in data 12.3.2014.

All’udienza 18.3.2014 il ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo; alle stesse si associava il Pubblico Ministero, nel frattempo intervenuto in giudizio.

A seguito del deposito di comparsa conclusionale, con ordinanza 25.6.2014 ex art. 279 c.p.c., la causa veniva rimessa in istruttoria, al fine di procedere a nuovo esame dell’interdicendo, affidato al Giudice scrivente.

In data 11.9.2014 si celebrava il nuovo esame, ed all’esito la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalla ricorrente.

***

Il ricorso è infondato, e non merita accoglimento.

Da un punto di vista dogmatico, si impone una premessa: la consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la misura dell’amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia , in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell’interdizione.

In particolare, rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuata con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. Sez. I, n. 9628 del 22.4.2009, Est. Panzani; Cass. Sez I, n. 22332 del 26.10.2011, Est. Salmé).

Sulla base delle coordinate sopra tracciate, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto la misura dell’amministrazione di sostegno pienamente idonea a tutelare la persona incapace in tutti quei casi in cui si renda necessaria un’attività di tutela cd. “minima”, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, ed all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse (cfr. Cass. da ultimo citata).

Tale impostazione è stata ripresa e confermata anche di recente in un caso in cui il Supremo Collegio ha peraltro rigettato il ricorso, confermando la sentenza di interdizione del Giudice di merito, proprio alla luce della “straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare […] correlata con la gravità e l’irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche emerse dall’esame peritale”, ciò che imponeva l’adozione della misuura interdittiva ai fini della migliore conservazione del patrimonio stesso e della sua utile gestione (cfr. Cass. Sez. I, n. 18171 del 26.7.2013, Est. Acierno). In tale caso, il Giudice del merito, come riconosciuto dalla Suprema Corte, non aveva fondato la scelta della misura dell’interdizione sul grado di infermità del soggetto incapace, ma aveva proceduto ad una corretta ricostruzione della peculiare situazione anagrafica e fisiopsichica del medesimo, ponendola in correlazione con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, imposte dall’ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio ad egli appartenente.

I Giudici di merito hanno da tempo mostrato di aderire all’impostazione appena tracciata.

Il criterio distintivo, che, è bene sottolinearlo, non passa attraverso un giudizio di tipo scientifico o medico-legale, ma prettamente giuridico, risulta ampiamente condiviso.

Le ricadute concrete, come è naturale, variano in relazione alle peculiari situazioni rilevate nei casi via via in esame.

Si veda, al riguardo, ad esempio, decr. Giudice tutelare di Varese del 17.11.2009, Est. Buffone, che ha ritenuto, nel caso alla sua attenzione, e dopo approfondita rassegna delle diverse posizioni giurisprudenziali in merito, la misura dell’interdizione meglio rispondente alle esigenze di un soggetto versante in stato vegetativo permanente.

Ovvero, sentenza Tribunale di Milano del 13.2.2013, Est. Corbetta, ibidem, nella quale si chiarisce che, anche in presenza di esteso deficit cognitivo, nondimeno, può darsi corso all’interdizione solo ove sia necessario inibire al soggetto da proteggersi di esplicitare all’esterno capacità viziate che espongano sé o altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche, mostra di impedire allo stesso qualunque contatto diretto ed autonomo con la realtà esterna.

O anche, infine, decr. Giudice tutelare di Milano del 27.8.2013, Est. Buffone, ibidem, in relazione alla maggiore idoneità dell’interdizione in un caso di paziente affetto da tendenze suicidarie.

Proprio la pronuncia da ultimo citata lumeggia, ad avviso del Collegio, l’addentellato normativo che rappresenta il vero “faro” che il Giudice deve seguire, laddove si trovi a dover scegliere quale, tra le misure dell’interdizione e dell’amministratore di sostegno, applicare al caso concreto: esso va individuato nel disposto dell’art. 410, commi 1 e 2, c.c., i quali, dettati con esclusivo riferimento all’amministrazione di sostegno: i) impongono all’amministratore, da un lato, di “tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”; ii) dall’altro, gli impongono di “tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso”; ii) predispongono, infine, un sistema di attivazione del contraddittorio tra i soggetti dell’amministrazione (beneficiario e amministratore) al cospetto Giudice tutelare, soggetto istituzionalmente preposto a sovrintendere alla procedura.

La differenza rispetto alla misura interdittiva, ove un tale sistema non esiste, è netta: alla logica di una gestione, per così dire, sostitutiva, il Legislatore del 2004 ha affiancato un sistema di gestione collaborativa, in chiaro ossequio agli universalmente noti principi di rango costituzionale (art. 2 e 3), europeo (art. 8 Convenzione EDU), ed internazionali (cfr. preambolo, ed artt. 1, 3 e 4 Convenzione Nazioni Unite sulle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con Legge dello Stato) rilevanti in relazione a tali fattispecie.

Vi è, però, che un tale sistema di collaborazione può, in concreto ed in casi particolari, non funzionare; ovvero che esso possa appalesarsi troppo farraginoso in relazione alla molteplice ed imponderabile varietà delle situazioni umane, così rendendo la misura dell’amministrazione di sostegno, non solo inidonea, ma addirittura controproducente rispetto a fini di tutela degli interessi del beneficiario.

A ben vedere, si tratta proprio dei casi esaminati nelle pronunce sopra enucleate: sarebbe infatti, ad esempio, difficilmente ipotizzabile un’amministrazione di sostegno che – in relazione alla difficoltà e complessità dell’attività di gestione patrimoniale, da compiersi attraverso atti giuridici con cadenza quotidiana, magari osteggiati dal beneficiario – imponga il continuo ricorso al giudice tutelare ai sensi del secondo comma della norma citata, con conseguente naufragio dell’efficacia della misura di protezione; e sarebbe del tutto impensabile – per assurdità – un sistema di collaborazione che imponga ad un amministratore di sostegno di perseguire le “aspirazioni” di un beneficiario che manifesti tendenze suicide, ovvero manifestamente eterolesive.

***

Alla luce delle considerazioni di ordine generale che precedono, deve passarsi all’esame del caso concreto.

Come detto, nell’interesse di …. fu aperta la misura dell’amministrazione di sostegno con decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare di …

Con tale provvedimento (all. sub doc. 1 al ricorso per interdizione), il G.t., dopo aver premesso che il .. risultava affetto da “encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave” documentata per tabulas; e dopo avere ritenuto che la misura di amministrazione di sostegno appariva misura sufficiente “anche in considerazione delle scarse esigenze gestionali da soddisfare e della circostanza che .. vive in un ambiente circoscritto e protetto […] sì che non sussite grave pericolo che possa esporsi al compimento di atti pregiudizievoli”; nominava amministratore di sostegno la madre di .., …, e le deferiva poteri cd. sostitutivi (ex art. 405, comma 5, n. 3, c.c.) in ambito patrimoniale, con riferimento al compimento di atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione; demandava inoltre il potere di compiere ulteriori atti relativi alla “presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e sussidi”.

Con riferimento alle condizioni di salute del .., parte ricorrente per l’interdizione ha prodottosub doc. 3 certificato 14.1.2013 proveniente dalla Fondazione … di Milano (istituto accreditato presso il servizio sanitario nazionale), a firma dott. .., dal quale emerge che il beneficiario, in effetti, soffre di encefalopatia epilettica, in un quadro clinico caratterizzato da ritardo psicomotorio grave e crisi epilettiche farmacoresistenti.

L’esigenza di una forma di protezione del .. è stata pienamente confermata dalle risultanze dell’esame dell’interdicendo, celebratosi all’udienza 13.11.2013, a cura del G.o.t. allora istruttore: in tale sede, l’interdicendo ha dimostrato all’evidenza di non conoscere il reale valore del denaro in generale, né della banconota che gli fu rammostrata; ha riferito di non essere in grado di girare liberamente da solo, e di non conoscere le vie cittadine; ha mostrato difficoltà di linguaggio, e ha chiesto a tal fine ripetutamente l’ausilio della madre, presente all’incombente.

La relazione peritale, a cura del dott. .., ha dato conto della generale condizione di non autosufficienza del soggetto, conseguente al grado medio grave del ritardo mentale che lo affligge. Al contempo, peraltro, il perito ha spiegato che .. frequenta con regolarità un centro diurno, una palestra ove pratica pallacanestro, ed una piscina, ove si cimenta nel nuoto, sua vera passione. Ha dichiarato che .. “ha mostrato di comprendere il significato delle domande più elementari rivoltegli” e che “il suo atteggiamento nel corso dell’esame è stato del tutto corretto con manifestazioni, forse anche stereotipate, di buona collaborazione e di gentilezza nel rapporto interpersonale”. Ha segnalato che, oltre alle cure quotidiane presso il centro diurno, “il buon accudimento e le attenzioni pedagogiche della madre di tutti questi anni gli hanno evitato ulteriori regressioni a livello psico-comportamentale”.

Le risultanze della ctu non sono state fatte oggetto di censura e/o osservazione alcuna da parte della ricorrente, di talché costituiscono solida base sulla quale fondare la presente decisione.

Al nuovo esame dell’interdicendo, celebrato dallo scrivente in data 11.9.2014, .. ha nuovamente mostrato di incorrere in gravi defaillances di tipo mnesico; su tutte, egli non ricordava la propria data di nascita. Ha peraltro dichiarato di abitare con la sua mamma, con la quale “va d’accordo, anche se a volte si e a volte no”; ha riferito che lei è la sua amministratrice di sostegno, e che lui “è contento”.

***

Ciò premesso in punto di fatto, e richiamate le considerazioni giuridiche sovrasvolte, si osserva pertanto quanto segue.

La patologia che affligge .. è senz’altro grave e invalidante, ma non tale, per sua natura, da privare il medesimo della capacità di rapportarsi al mondo esterno, ed in primis alla propria madre ed amministratrice di sostegno.

.. fa tutto ciò a modo suo, ovvero con ingenuità, ma anche con educazione, buona collaborazione e gentilezza, come osservato dal Ctu (pag. 6 elaborato) e riscontrato dal Giudice all’esame 11.9.2014.

Egli non mostra in alcun modo di potere, e, ciò che più conta, di volere, porre in discussione l’attività di amministrazione di sostegno, svolta dalla madre, cui lui vuole bene (“andiamo d’accordo”), della quale riconosce il ruolo istituzionale (“lei è il mio amministratore di sostegno”), che approva con decisione (“sono contento”).

L’amministrazione è sino ad oggi stata proficua per il benessere psico-fisico di …, come rilevato dal perito, né vi sono margini per ritenere che in futuro possano verificarsi contrasti insanabili tra l’amministratore ed il beneficiario, tali da pregiudicare lo svolgimento dell’incarico in un’ottica di perseguimento dei desideri e delle aspirazioni di quest’ultimo, se del caso, anche attraverso l’intervento del Giudice tutelare ex art. 410 c.c..

Con puntuale riferimento alle doglianze del ricorrente, poi, valgano le seguenti considerazioni.

Non è stato dimostrato un aggravamento delle condizioni di salute di … rispetto all’epoca in cui fu aperta l’amministrazione di sostegno: il certificato medico prodotto sub 3) e la Ctu, infatti, paiono sostanzialmente confermare all’attualità la diagnosi, allora raccolta dal G.t., di encefalopatia epilettica.

Il rischio che .. “firmi documenti” o contratti o altri moduli, allorquando apra la porta a soggetti sconosciuti, quando si trovi solo presso la propria abitazione, è, nei limiti del possibile, da ritenersi scongiurato.

Da un lato, infatti, il decreto di nomina (seppur non particolarmente analitico), ha demandato all’amministratore di sostegno il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, e quindi in via sostitutiva, gli atti di cui all’art. 374 c.c.: da ciò discende che i) la capacità di compiere tali atti è preclusa al beneficiario, a norma dell’art. 405, comma 5, nr. 3) c.c.; ii) nel novero di tali atti rientra quello di “assumere obbligazioni”, a mente dell’art. 374, comma 1, n. 2) c.c.; iii) l’eventuale compimento di un tale atto, chiaramente invalido, troverebbe rimedio successivo attraverso l’esperimento dell’azione di annullamento ex art. 412 c.c..

Dall’altro lato, non si vede quale migliore protezione conseguirebbe il .. dall’apertura di una tutela, considerato che: i) la possibilità materiale, per .., di aprire la porta a sconosciuti e di apporre la propria sottoscrizione su documenti contrattuali eventualmente sottopostigli, non verrebbe ovviamente meno, per il solo fatto di essere soggetto a tutela; ii) il rimedio approntato dall’ordinamento nei confronti degli atti giuridici posti in essere senza autorizzazione dagli interdetti, è pur sempre successivo ed invalidatorio, e non certo preventivo, esattamente come nell’amministrazione di sostegno (cfr. art. 377 c.c.).

Anche con riferimento a tale aspetto, pertanto, si stima ampiamente tutelante e tranquillizzante il mantenimento, in favore del .., della misura in essere, e del tutto superfluo un aggravamento della stessa.

Infine, come detto, la ricorrente in interdizione, ha segnalato il rischio che .., laddove abbisognasse di cure, accertamenti, trattamenti sanitari, non sarebbe in grado di prestare un consenso informato alle cure. Si renderebbe pertanto necessaria l’interdizione del medesimo.

La testi propugnata dalla ricorrente si rifà implicitamente ad un’opzione interpretativa risalente e del tutto recessiva, fondata sul mancato richiamo, ad opera dell’art. 411, comma 1, c.c., dell’art. 357 c.c., disposizione che sancisce il dovere di cura del minore (e dunque dell’interdetto) da parte del tutore.

La cura personae costituirebbe, secondo tale interpretazione, prerogativa esclusiva del tutore, e sarebbe preclusa, e comunque non demandabile, all’amministratore di sostegno.

In realtà, costituisce ormai dato acquisito che il mancato richiamo dell’art. 357 c.c. dipenda dalla sua superfluità. Tutta la normativa sull’amministrazione di sostegno è teleologicamente diretta alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale, ma anche personale, come desumibile dal tenore letterale degli artt. 405, comma 4, e 408, comma 1, c.c. (si richiama, per il grado di approfondimento e per la chiarezza espositiva, decr. 30.4.2012 Giudice tutelare Varese, Est. Buffone).

In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, e dunque a voler ritenere che il mancato richiamo dell’art. 357 c.c. sia in realtà frutto di una chiara scelta del Legislatore volta ad evitare il deferimento all’amministratore di poteri volti alla cura personae del beneficiario, sarebbe in ogni caso pur sempre possibile estendere la previsione de qua, disciplinante un “effetto” dell’interdizione, anche alla procedura di amministrazione, giusta il disposto di cui all’art. 411, ultimo comma, c.c.

Il Collegio ritiene pertanto possibile, senza tema di smentita, il deferimento all’amministratore di sostegno di poteri in ambito sanitario, ed in particolare il potere di prestare il consenso, ovvero il dissenso (cfr. decr. G.t. Firenze 22.12.2010), informato a tali accertamenti, cure e trattamenti.

Ciò, oltretutto, può essere fatto in ogni tempo dal Giudice tutelare, ed anche d’ufficio, a mente dell’art. 407, comma 4, c.c..

Da ciò discende l’infondatezza della domanda di interdizione, anche in parte qua.

Con riferimento al caso concreto, peraltro, sussiste in effetti una grave patologia, che afflige dalla nascita il …, e che dà effetivamento conto dell’impossibilità, per lo stessso, di prestare un valido consenso informato agli accertamenti, alle cure, ed ai trattamenti sanitari che si rendono necessari per lui.

Egli, espressamente sollecitato sul punto dallo scrivente all’esame del 11.9.2014, si è mostrato spaesato, ed ha semplicemente – ed abbastanza ingenuamente – dichiarato di “non avere malattie”, e di “sentirsi bene”, così mostrando scarsa consapevolezza della propria patologia e del percorso di cure cui doversi sottoporre.

La questione, come detto, dovrà essere scrutinata ed approfondita dal Giudice tutelare in sede, il quale potrà, se ritenuto, rivedere, e se del caso integrare, il decreto di nomina nella parte in cui non disciplina con puntualità, tale aspetto (non potendosi, a parere del Collegio, ritenere sufficiente la scarna previsione in base alla quale all’amministratore veniva demandato il potere di compiere ulteriori atti relativi alla “presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e sussidi”.

In questa sede, peraltro, pare possibile e senz’altro opportuno, per ragioni di urgenza ed allo scopo di evitare vuoti di tutela, attribuire all’amministratore in via provvisoria ed urgente tali poteri.

L’art. 418, comma 3, c.c., infatti e come è noto, dispone che se nel corso del giudizio di interdizione “appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio […] dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione […] può adottare i provvedimenti di cui al quarto comma dell’art. 405”.

La disposizione normativa, dettata con riferimento alle situazioni in cui una procedura di ammministrazione non sia stata ancora aperta, sembra applicabile anche a fattispecie, come quella in esame, nelle quali, a fronte della già avvenuta apertura della misura di amministrazione, sia comunque stato incardinato un giudizio di interdizione (a ciò non ostando alcuna disposizione normativa in particolare, e potendosi dunque applicare il disposto di cui all’art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, anche in relazione ai principi generali dell’Ordinamento, volti, con ogni evidenza, alla tutela massima e continuativa dei soggetti bisognosi di protezione).

Deve in definitiva essere demandato all’amministratore in carica (all’evidenza il soggetto più idoneo alla bisogna, in considerazione del legame parentale, affetivo e personale che lega … a .. ..), ex artt. 418, comma 3 e 405, comma 4 c.c., e salva ogni nuova e diversa determinazione del Giudice tutelare in sede, il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i necessari accertamenti, cure, e trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso.

Tale potere è da intendersi deferito limitatamente agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, intendendosi per tali unicamente quelli non invasivi e/o che non comportino periodi di lungodegenza in ospedale; in tali denegatissime evenienze (es: operazioni chirurgiche, cicli terapici quali dialisi, chemioterapia, etc), sarà cura dell’amministratore di sostegno investire della questione il Giudice Tutelare, peraltro non a fini autorizzativi, ma informativi.

Sempre nell’ottica collaborativa, di cui supra, ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli acceertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l’amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni, e non il proprio intendimento.

***

Per tutti i sopraesposti motivi, la domanda di interdizione deve essere rigettata.

Le spese sono dichiarate irripetibili, a fronte del rigetto della domanda, e della mancata costituzione del convenuto, nel cui esclusivo interesse, peraltro, è stato incardinato il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

  1. rigetta la domanda di interdizione avanzata da … nei confronti di …;
  2. visti gli artt. 418, c. 3 e 405, c. 4, c.c., demanda a …, amministratore di sostegno in carica in forza di decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare presso il Tribunale di … il potere di prestare, in nome, per conto, nell’interesse, e con il beneficiario …, il consenso e/o il dissenso circa ogni accertamento, trattamento o terapia non invasiva e/oroutinaria; conferisce il predetto potere altresì con riguardo ad ogni altro, successivo ed ulteriore accertamento, trattamento e terapia sanitaria non qualificabili come routinari, ma ciò solo previa informativa al Giudice tutelare in sede;
  3. dispone che ad ogni effetto di legge l’amministratore di sostegno in carica esibisca ai terzi unicamente la parte dispositiva della presente sentenza, necessaria e sufficiente a giustificare l’esercizio dei poteri ad egli deferiti;
  4. visto l’art. 418, comma 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza, ivi compresa la conferma, la revoca o la modifica della presente statuizione, limitatamente al punto 2), e/o l’adozione di ogni altro provvedimento opportuno;
  5. nulla per le spese di lite.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Signor Pubblico Ministero in sede, al Giudice tutelare in sede, e per ogni altro adempimento di legge.

Così deciso in Vercelli nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 23.12.2014

Il Giudice estensore
Dott. Carlo Bianconi

Il Presidente
Dott. Antonio Marozzo

Aisthesis, scoprire l’arte  con tutti i sensi, Redazionale

Autore: Redazionale

La rivista del  Museo tattile Statale  Omero sulla percezione sensoriale e l’accessibilità ai beni culturali
Primo numero sperimentale in www.museoomero.it, vocale, su CD


AISTHESIS, SCOPRIRE L’ARTE CON TUTTI I SENSI, è la nuova rivista online del Museo tattile Statale Omero che nasce  per promuovere e diffondere gli studi e le ricerche sulla percezione sensoriale e l’accessibilità ai beni culturali. Al via  la fase sperimentale con il primo numero vocale, consultabile e scaricabile online da alcuni giorni in www.museoomero.it, e  inviato su CD con Braille e vocale a non vedenti e ipovedenti e sempre disponibile. Il progetto prevede la realizzazione di una pubblicazione quadrimestrale plurilingue a carattere scientifico, che  raccolga parte del lavoro fin qui svolto e favorisca  il dialogo e  il confronto  tra persone, istituzioni culturali, università, ricercatori e professionisti che operano nell’ambito della percezione sensoriale con  i più differenti approcci culturali: dalle neuroscienze alle più avanzate tecnologie informatiche. Lo scopo è recuperare e diffondere, quanto concretamente esiste già  in materia di accessibilità all’arte e ai beni culturali e quanto si sta sviluppando a livello internazionale,  in particolare nella lettura tattile delle opere d’arte, per cui il Museo Omero è un punto di riferimento avendo maturato da più di 15 anni specifiche metodiche e buone prassi  sia teoriche  che pratiche.
Nell’articolo di apertura , titolato “Perché AISTHESIS ”, il presidente del Museo, Aldo Grassini  spiega la filosofia del progetto, soffermandosi sul valore estetico della tattilità -“ Le sensazioni  tattili sono diverse dalle sensazioni visive, ma ciò che conta è che le une e le altre sono capaci di stimolare l’intelletto ad individuare forme, a scoprire significati, ad evocare esperienze, a produrre emozioni. Tutte le sensazioni sanno produrre un piacere peculiare alla loro natura ed il tatto non fa eccezione… L’arte contemporanea sta scoprendo questa ulteriore dimensione e la multisensorialità rappresenta una nuova sfida che trova cultori sempre più numerosi.”
Seguono “ La rivoluzione dei sensi nell’era dei media  elettronici” di Andrea Socrati; “Percepire, ascoltare ed emozionarsi” , di Gabriella Papini. In chiusura, “Le mani modellano il sentimento”, d Loreno Sguanci (tra i primi artisti italiani ad aderire al Museo).

AISTHESIS, SCOPRIRE L’ARTE CON TUTTI I SENSI

Quadrimestrale a carattere scientifico del Museo tattile Statale Omero
Sede della redazione e della direzione: Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana –
Banchina da Chio, 28, Ancona. sito: www.museoomero.it
Editore: Associazione Per il Museo Tattile Statale Omero ONLUS
Direttore: Aldo Grassini; Direttore Responsabile: Gabriella Papini
Redazione: Monica Bernacchia, Andrea Sòcrati; Elaborazione suono: Massimiliano Trubbiani

E’ nato  il servizio di supporto “Ottavio Orioli” per sostenere i giovani non vedenti nello studio della musica, di Mauro Marchesi

Autore: Mauro Marchesi

 

 

 

Bologna è stata la sede di una storica scuola musicale per non vedenti, attiva presso l’Istituto Cavazza sino alla metà degli anni ’70.

Tale scuola è stata una straordinaria fucina formativa e professionale, per generazioni di musicisti ciechi, che grazie ad essa hanno raggiunto importanti traguardi nella qualità della loro vita, distinguendosi di sovente come eccellenti professionisti e, talvolta, anche come eccellenti artisti.

Una grande esperienza ormai irripetibile, ma di cui è ancora  possibile raccogliere il messaggio di attualità cercando di sostenere concretamente i giovani che, nell’attuale scenario scolastico -formativo, intendono affrontare studi musicali.

L’iniziativa pertanto è stata pensata e strutturata sulla base di un’attenta analisi dell’attuale contesto didattico-formativo e dei bisogni degli studenti.

L’attività del Servizio è rivolta a studenti di musica ciechi, inseriti nelle scuole medie ad indirizzo musicale, nei Licei Musicali, nei Conservatori, o semplicemente che affrontano privatamente percorsi di formazione musicale.

Se pur di dimensioni decisamente ridotte rispetto al passato, ancora vi sono bambini e ragazzi ciechi interessati ad accostarsi alla musica.

Per quanto di nostra conoscenza, ciò avviene in un quadro di estrema varietà di situazioni ed approcci.

A fronte di situazioni gestite con cognizione di causa, sia sul versante psico-pedagogico che su quello tecnico-didattico, si ha conoscenza di situazioni assai discutibili, gestite al di fuori dei presupposti minimi di consapevolezza della dimensione didattica e tecnica.

Il Servizio è  intitolato al Maestro Ottavio Orioli, scomparso nel 2011, docente di pianoforte nell’ultimo ventennio della storia della scuola musicale bolognese.

 

Finalità e servizi.

 

Le finalità ed i servizi offerti, dettagliati nel regolamento del Servizio, sono così riassumibili:

  • favorire la conoscenza dei mezzi a disposizione per lo studio musicale (notazione Braille, disponibilità del materiale, strumenti tecnologici con particolare riferimento alle nuove tecnologie informatiche;
  • Sostenere i giovani studenti ciechi inseriti nelle varie tipologie di scuole musicali, aiutandoli nella ricerca della musica Braille e, ove necessario, provvedendo alla sua realizzazione, con l’intento di favorire il loro processo formativo e la loro massima integrazione con i compagni vedenti;
  • Offrire consulenza e supporto ai docenti impegnati in azioni didattiche rivolte a studenti non vedenti.

Per una completa conoscenza del Servizio e per le indicazioni per la richiesta di interventi, aprire il sito http://servizioorioli.univocbologna.it .

 

Nella riflessione che ha preceduto il varo dell’iniziativa, una particolare sottolineatura è stata riservata proprio alla situazione dei docenti ed alla necessità che gli interventi si realizzino all’interno di un progetto che coinvolga la funzione docente ed il rapporto docente-studente.  Per questo, gli interventi saranno concertati con gli insegnanti di sostegno e/o insegnanti degli studenti interessati, affinché l’azione risulti pienamente coerente con i loro bisogni.

In ambito pedagogico-didattico, il servizio si avvarrà– anche se non esclusivamente – delle numerose risorse professionali create dalla scuola musicale del Maestro Ottavio Orioli, fortunatamente ancora disponibili.

Il Servizio non ha alcuna struttura burocratizzata e costosa, ma un’organizzazione leggera, flessibile, con obiettivi molto chiari e concreti, che cercherà di dare risposte in tempi adeguati alle necessità.

È importante sottolineare che non si sovrappone ad alcun  altro soggetto operante nel medesimo ambito. Anzi, è proprio suo compito precipuo quello di valorizzare l’esistente, di utilizzarne al meglio le specifiche funzioni, in una logica di rete, nel preciso intento di garantire il massimo di efficienza del servizio, raggiungendo il piu’ alto parametro fra qualità della risposta e risorse investite.

 

La circostanza che l’iniziativa parta dall’UNIVOC, (Associazione di volontariato), già ne offre una chiara cifra di lettura: si tratta di una iniziativa basata sull’apporto volontario e gratuito di persone in possesso di idonee competenze, che hanno con entusiasmo accolto il nostro appello.

Il Servizio di supporto avrà ovviamente la sua sede a Bologna, ma l’attività si svolgerà ovunque, posto che le nuove tecnologie hanno ormai abbattuto le barriere fisiche ed i confini. Infatti, il gruppo dei volontari che – fortunatamente – si sta ampliando, ha raccolto adesioni provenienti da varie parti del territorio nazionale.

 

Per la trascrizione in notazione Braille delle partiture, saranno impiegate le nuove tecnologie che fortemente lo agevolano, pur non consentendo al momento una procedura completamente automatizzata.

Per questo, sono state coinvolte figure esperte nell’uso di software notazionali per musica, da cui si può partire per la produzione della musica Braille.

Ovviamente è auspicabile che il gruppo degli operatori si consolidi, soprattutto sul versante della produzione della musica Braille. Chi pensa di poter dare una mano, essendo in grado di copiare musica con i piu’ diffusi editor musicali, potrà rivolgersi alla sezione U.N.I.VO.C. di Bologna:

tel.: 051-334967

e-mail: info@univocbologna.itservizioorioli@univocbologna.it .

 

Poiché è assai frequente che ci vengano posti quesiti sul codice musicale Braille e su come le tecnologie informatiche possano agevolarne la produzione, pensiamo possa essere utile per i nostri lettori riassumerne i principali elementi.

Occorre partire da una fondamentale differenza: il codice musicale Ordinario è grafico; il codice musicale Braille è alfanumerico. Occorre pertanto trasformare una notazione grafica, con oggetti sistemati su righe e spazi, in un codice costituito da successioni alfanumeriche che descrivono gli oggetti dello spartito.

Tradizionalmente questo processo veniva effettuato manualmente, da figure in possesso della conoscenza di entrambi i codici.

Con l’avvento dell’informatica hanno preso avvio – in varie parti del mondo – ricerche finalizzate alla creazione di software capace di automatizzare il processo: vale a dire di trasformare il codice comune nel codice Braille.

Ricerche che hanno portato alla realizzazione di vari prodotti, alcuni dei quali anche molto validi e completi. L’Italia, con lo sviluppo dell’ottimo software Toccofinale, ha fatto egregiamente la sua parte.

Non sempre il processo di transcodifica puo’ essere affidato esclusivamente a procedure automatizzate. La necessità di successivi interventi manuali è direttamente proporzionale alla complessità dello spartito ed al livello richiesto circa l’accuratezza del codice Braille.

 

Fra i migliori strumenti attualmente a disposizione, per quanto di nostra conoscenza, va annoverato il Braille MUSE, uno strumento web realizzato dalla “Graduate School of Environment and Information Sciences YOKOHAMA National University” che partendo  dal files in codice Musicxml (prodotto ormai da tutti i principali editor musicali), restituisce un file di codice musicale Braille.

Il servizio, completamente gratuito, è raggiungibile all’indirizzo http://gotoh-lab.jks.ynu.ac.jp/braille_music_score/it/

Ha una sezione in lingua italiana, grazie alla traduzione realizzata dal Dottor Paolo Graziani e dal Prof. Paolo Razzuoli.

Sul sito servizioorioli.univocbologna.it sono disponibili le indicazioni per il corretto utilizzo di questo ottimo strumento.

A corredo di queste sintetiche note, riportiamo alcune battute musicali nel codice ordinario e nel corrispondente codice musicale Braille.

Esempio notazione comune

esempio-notazione-comune

Esempio notazione Braille

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Centro di Documentazione Giuridica: La Corte Ue, riconosce l’obesità come handicap, maggiori tutele per i lavoratori, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

L’obesità può costituire un handicap per chi ne soffre e non deve dar luogo a discriminazioni sul lavoro. Sebbene nessun principio generale del diritto dell’Unione europea preveda un principio di non discriminazione in ragione dell’obesità in quanto tale, questa rientra nella nozione di handicap (e sono vietate le discriminazioni fondate su handicap) se impedisce la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale sulla base di uguaglianza con altri lavoratori.  Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con sentenza.
Di conseguenza, il lavoratore obeso ha diritto alla tutela offerta dalla direttiva 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale direttiva dell’Unione europea stabilisce il quadro generale per la lotta alle discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
E in forza di tale direttiva sono vietate, in materia di occupazione, le discriminazioni fondate sulla religione, le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha per la prima volta qualificato come handicap dell’obesità. La pronuncia, depositata il 18 dicembre 2014, (causa C-354/13), è stata provocata dal rinvio pregiudiziale promosso dai giudici danesi a seguito del ricorso di un dipendente dell’amministrazione pubblica impiegato come babysitter.
Il dipendente era afflitto da obesità, secondo gli standard fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità. L’amministrazione danese, spinta, all’apparenza, dalla diminuzione del numero di bambini da seguire, aveva deciso il licenziamento del ricorrente secondo il quale, invece, la decisione era dipesa dalla sua obesità. Di qui l’azione giudiziaria e il rinvio dei giudici alla Corte Ue prima di decidere se il ricorrente fosse stato vittima di una discriminazione fondata sull’obesità.
Per gli eurogiudici, sebbene la direttiva 2000/78, non menzioni direttamente l’obesità, questa patologia può essere inclusa nella nozione di handicap, in quanto per handicap s’intende non solo un’impossibilità di esercitare un’attività professionale, “ma altresì un ostacolo a svolgere una simile attività”.
L’obesità – osserva la Corte di giustizia – non è, in via generale, un handicap nel senso specificato nella direttiva che si riferisce a “una limitazione risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature”, in grado di ostacolare “la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professione, su base di uguaglianza con altri lavoratori”. Ma, in determinate circostanze, essa comunque comporta delle limitazioni, che di fatto ostacolano la vita professionale di chi ne è affetto.
Una situazione che si verifica nei casi in cui l’obesità è di lunga durata o se, ad esempio, il lavoratore ha una mobilità ridotta o patologie che gli impediscono di lavorare o fanno sorgere difficoltà nella realizzazione dei suoi compiti professionali.
L’obesità del babysitter era di lungo periodo e, quindi, se il giudice nazionale ravvisa una limitazione nella sua vita professionale deve considerare l’obesità come handicap e applicare le garanzie offerte dalla direttiva Ue sopra richiamata.
Va detto inoltre che, secondo la Corte Ue, i giudici nazionali devono partire dal presupposto che spetta alla parte convenuta e, quindi, al datore di lavoro, dimostrare che non si è realizzata alcuna violazione del principio della parità di trattamento.
Rilevante poi l’esclusione dell’esistenza di un principio generale del diritto Ue di non discriminazione a motivo dell’obesità.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Beni Culturali: Detective al Museo, Redazionale

Autore: Redazionale

28 DICEMBRE ore 16.30

Laboratorio per famiglie con bambini 6 – 10 anni

“Udite! Udite! Rubata alla Mole Vanvitelliana una statua dell’artista Paolo Annibali”
… al Museo Omero c’è bisogno del tuo intuito! vieni a scoprire chi è stato. Raccogliendo gli indizi e le prove, le altre statue ti aiuteranno a risolvere il caso!
A cura dei Servizi Educativi del Museo Omero, delle Volontarie del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Volontario europeo, in collaborazione con l’associazione per il Museo Tattile Statale Omero ONLUS e il Servizio Civile Regionale.
Prenotazione obbligatoria.
Costo: 4,00 euro esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e loro accompagnatori.
Orario: 16.30 e 18.00. Durata 1 ora.
tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it

6 GENNAIO mattino ore 10.30 e pomeriggio ore 17 STORIE IN SCATOLA Letture per famiglie con bambini 4 – 10 anni.

Paolo Annibali è uno scultore che ha messo in scatole alcune storie modellando personaggi, luoghi e azioni con l’argilla, noi ci abbiamo messo le parole… Tutti i bambini sono invitati a seguire con gli occhi e con le orecchie questa magnifiche storie; infine la befana porterà una sorpresa a tutti… con il necessario per costruire la propria storia in scatola!
Prenotazione obbligatoria.
Costo: 4,00 euro esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e loro accompagnatori.
Orario: la mattina dalle ore 10.30 alle 11.30, il pomeriggio dalle ore 17 alle 18.
tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it

ALTRI EVENTI
4 gennaio: Presentazione libro “Tutto al suo posto” di Giorgia Coppari.
10 gennaio: Presentazione del libro “Anna che mentre combatte non è sola” di Paola Olmi.

QUANDO SIAMO APERTI
Museo Tattile Statale Omero e Mostra PASSAGGI Le parole dell’umanità attraverso la cultura ebraica. (aperta fino all’ 11 gennaio) dal martedì al sabato 16 – 19; domenica e festivi (26 dicembre, 6 gennaio) 10 – 13 e 16 – 19.
Chiuso: lunedì, nei giorni 25 e 31 dicembre.
Apertura straordinaria: 1 gennaio dalle 16 alle 19.

Mostra DIRA’ L’ARGILLA di Paolo Annibali dal giovedì al sabato 16 – 19; domenica e festivi (26 dicembre, 6 gennaio) 10 – 13 e 16 – 19.
Chiuso: nei giorni 25 e 31 dicembre.
Apertura straordinaria: 1 gennaio dalle 16 alle 19.

INFO
Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28 tel. 0712811935
email: didattica@museoomero.it
sito: www.museoomero.it

Il saluto di Pietro Barbieri a Franco Bomprezzi, Pietro Vittorio Barbieri

Autore: Pietro Vittorio Barbieri

Franco aveva deciso di non correre più. Aveva deciso di andare in pensione perché il lavoro in Agr era sfidante e talvolta troppo competitivo. Aveva deciso di abdicare al suo ruolo di ‘comunicatore’ con disabilità che lo portava in ogni angolo del Paese perché de faticante e inconcludente. Aveva deciso di non farsi tentare più dalla politica perché avara di restituzioni. Aveva deciso di non partecipare più alle gare per Superabile se il direttore veniva considerato alla stregua delle tecnologie del call center.
Aveva deciso che il mondo ‘vero’ l’aveva affrontato e che era giunto il momento di mettersi a disposizione del movimento delle persone con disabilità perché la strada dell’inclusione era ancora tutta da costruire. Si era reso disponibile a ricoprire cariche associative di rete di reti e di farlo nella sua nuova terra, la Lombardia, e di mettere a disposizione del movimento la sua capacità di giornalista. Una straordinaria parabola cominciata al Mattino di Padova e conclusa con l’impegno nella società civile organizzata nell’impegno per i diritti.

Ci mancherà uno straordinario compagno di strada, un esempio unico di vita e soprattutto un amico vero. Sono convinto che non gli dispiacerà essere ricordato assieme ad Andrea Pedrana, lui scomparso ieri, parte di quel gruppo di persone con disabilità che voleva sfidare il paternalismo e il pregiudizio ancora oggi dominante. Ciao Franco, ciao amico di decenni di battaglie, ci manchi già.

Pietro Vittorio Barbieri