Richiesta incontro congiunto con i candidati alla presidenza della Regione Calabria, di Maurizio Simone

Autore: Maurizio Simone

Lettera ai Candidati

AI CANDIDATI PRESIDENTI
On. le Mario G. Oliverio
On. le Wanda Ferro
On. le Nico D’Ascola
Avv. Cono Cantelmi
Prof. Domenico Gattuso
Loro Sedi

Gent.mi Candidati,
premesso che la FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità, costituitasi nel 1997 e rappresentativa in Italia di oltre cinque milioni di persone con disabilità, è composta dalle seguenti Associazioni Nazionali:
* A.N.G.L.A.T. (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti)
* A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili)
* A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale tra Mutilati e Invalidi del Lavoro)
* A.R.P.A. (Associazione per la ricerca sulle psicosi e l’autismo)
* E.N.S. (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi)
* U.I.C.I. (Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)
* U.N.M.S. (Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio istituzionale).

Lo scopo della Federazione è di rappresentare, con comune impegno propositivo ed operativo, le esigenze globali delle persone con disabilità presso lo Stato, le Regioni, gli enti locali e presso tutte le forze politiche e sociali del Paese.
In particolare, la Federazione coordina le politiche e le iniziative nei settori della previdenza, dell’assistenza, dell’istruzione, della sanità, del collocamento al lavoro, della sicurezza, della mobilità e dei trasporti, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, della comunicazione, dello sport e turismo accessibile, nonché in tutti gli altri settori che interessano le categorie rappresentate.
La Federazione, composta dalle Associazioni Nazionali Storiche istituite con leggi dello stato quali Associazioni di categoria a tutela delle persone con disabilità, si richiama ai valori fondamentali della Costituzione Repubblicana che riconosce il valore culturale, sociale e morale dell’associazionismo, intende tutelare la dignità di tutte le categorie delle persone con disabilità indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa.
La Federazione, per realizzare i fini istituzionali, si propone di promuovere ogni iniziativa diretta, nell’ambito delle finalità statutarie delle singole Associazioni che la compongono, alla promozione sociale delle persone con disabilità e alla loro piena partecipazione attiva alla vita di società.
In particolare:
* collabora con tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali per l’attuazione dei principi costituzionali e le leggi dello Stato riguardanti la previdenza, l’assistenza, la mobilità i trasporti e la protezione delle persone con disabilità;
* promuove iniziative che assicurino il diritto al lavoro superando una concezione meramente assistenzialistica e favorendo la rieducazione professionale delle persone con disabilità ed il loro inserimento nella vita di relazione e nel mondo del lavoro;
* promuove la riabilitazione, il recupero e l’integrazione delle persone con disabilità in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
* studia i problemi relativi alle minorazioni ed alla disabilità e promuove ogni forma di intervento in favore delle categorie rappresentate;
* attua iniziative di solidarietà tra i soci, anche mediante la cooperazione sociale;
* Promuove la pubblicazione di un periodico mensile informativo (SFIDA).
In particolare il Nuovo Comitato di Coordinamento Regionale Calabria, opera, per quanto di competenza, su tutto il territorio della Regione Calabria e attraverso le sedi provinciali sulle rispettive Provincie.
Tanto premesso, con la presente, in occasione delle imminenti elezioni regionali siamo a richiedervi, in tempi brevi e secondo le rispettive disponibilità, con luogo ed ora da concordare, un incontro congiunto con la nostra Federazione Regionale al fine di poter presentarVi la nostra Federazione ed esporVi le nostre istanze.
Per comunicazioni si forniscono i seguenti contatti:
* mail – fandcalabria@gmail.com
* cell: 3929972415 (Dott. Maurizio Simone)
In attesa di riscontro alla presente porgo cordiali saluti

Dott. Maurizio Simone
Presidente
Comitato di Coordinamento
Regionale FAND Calabria

Centro Di Documentazione Giuridica: Il Tribunale di Pesaro condanna il Miur per aver discriminato un docente con handicap, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Il Tribunale di Pesaro ha di recente emesso un importante provvedimento in materia di comportamenti discriminatori ai danni di un docente con handicap.
Con ordinanza del 24 ottobre 2014 condannato il MIUR per aver adottato l’Amministrazione Scolastica presso cui prestava servizio il docente con handicap una condotta discriminatoria (ex art. 28 DLgs n. 150/2011).
L’amministrazione scolastica, infatti, è stata censurata per aver impedito al docente di superare l’anno di prova e per aver addotto motivi esclusivamente riconducibili alla sua situazione di handicap e quindi del tutto estranei alla sua capacità di insegnamento.
La patologia clinica della ricorrente non intaccava la sua capacità di insegnamento, ma escludeva soltanto l’attività di sorveglianza e di gestione all’esterno della classe, se non con la collaborazione e il supporto di altro docente o personale a ciò destinato.
Nell’ordinanza si legge che la mancata dimostrazione del motivo addotto per giustificare il provvedimento di mancato superamento dell’anno di prova (necessità di nuove risorse da adibire ad assistenza e sorveglianza degli alunni) fa sì che lo stesso si correli obiettivamente e in via esclusiva alla condizione di handicap del ricorrente. Tale condizione, come si legge nel provvedimento, ha prodotto al docente un danno non patrimoniale ma di natura morale (sofferenza e disagio emotivo) meritevole di risarcimento.
L’Amministrazione è stata pertanto condannata al risarcimento del danno morale procurato oltre che al pagamento delle spese di lite.
In calce il testo integrale del provvedimento commentato.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Pesaro In persona del giudice dott. Maurizio Paganelli, ha emesso la seguente

ORDINANZA

all’udienza del 24.10.2014, nella causa iscritta al n. 588 /2013 , in corso tra

. „                                   .                                         , con il patrocinio deil’avv.

BELFATTO GABRIELE,

RICORRENTE

contro

M.I.U.R. – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dai propri funzionari

RESISTENTE

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 28, d.Igs. n. 150/2011, avverso

p———————————————————— .                       r

[comportamenti discriminatori;.

Considerato che:

  • la decisione dell’amministrazione scolastica del 02.07.2012 (doc. 4), di rinviare l’anno di prova della docente, in attesa che l’amministrazione provvedesse a fornire allTstituto scolastico risorse da destinare

 

 

 

 

 

 

 

 

all’assistenza e vigilanza sugli alunni durante le ore di attività didattica è obiettivamente e direttamente discriminatoria;

  • analoga qualificazione dève affermarsi in relazione agli atti precedenti che hanno preceduto tale determinazione (infra menzionati)
  • infatti, la valutazione medico legale del 07.10.2010 (doc. 3. ric.) era nel senso che la patologia cronica in fase di stabilità clinica non pregiudicava la capacità di insegnamento della ricorrente nella scuola primaria, essendo esclusa soltanto l’attività di sorveglianza e gestione delle attività all’esterno della classe, se non con la collaborazione ed il supporto di altro docente o personale a ciò destinato;
  • la motivazione del provvedimento del 2 luglio 2012 era quindi illogica, poiché durante le ore di attività didattica, e quindi in classe, ove tale attività ordinariamente si svolge, la ricorrente era ed è in grado di provvedere autonomamente;
  • l’inconsistenza e comunque la mancata dimostrazione del motivo addotto per giustificare il provvedimento (necessità di nuove risorse da adibire all’assistenza c sorveglianza degli alunni), fa si che lo stesso si correli obiettivamente e in via esclusiva alla condizione di handicap della ricorrente, che ha costituito l’effettiva ragione della decisione di rinvio dell’anno di prova;
  • la nozione di discriminazione diretta (trattamento sfavorevole di una persona rispetta ad un’altra in situazione analoga, a causa dell’handicap), non richiede, infatti, un dolo intenzionale o specifico

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dell’autore, essendo sufficiente la consapevolezza della condotta e dell’evento che, nella specie, non possono porsi in dubbio;

  • questa condotta ha prodotto un danno non patrimoniale. Ciò non solo come astratta lesione dell’interesse ad un trattamento non discriminatorio ma anche sotto il profilo delle conseguenze pregiudizievoli conseguenti alla manifesta e reiterata violazione del diritto all’eguale trattamento;
  • deve infatti considerarsi che l’amministrazione scolastica (Istituto comprensivo statale Giovanni Paolo II, di Sant’Angelo in Lizzola, ha ribadito più volte il proprio infondato convincimento: a) in data

14.11.2011, pretendendo di porre in capo all’amministrazione sanitaria l’indicazione ed il carico del personale a ciò necessario (doc. 5, ric.): b) in data 02.04.2012, nonostante le chiare indicazioni fomite sia dall’Asur (doc. 6 e 10) che dall’Uffìcio scolastico regionale (doc. 8) pretendendo questa volte risorse dall’Ufficio scolastico provinciale; c) in data 01.08.2012 rinviando nuovamente l’anno di prova della docente; d) in data 02.12.2012, rifiutando il riesame della decisione richiesto dalla ricorrente, avvenuto con esito favorevole alla ricorrente solo in data 05.11.2012;

  • l’esistenza di un danno non patrimoniale, di natura morale (sofferenza e disagio emotivo) e non biologica (non vi è alcuna evidenza clinica in tal senso) appare peraltro chiaramente evincibile nella nota della ricorrente del 24.07.2012;
  • appare equo, in ragione dei motivi suddetti, liquidare il danno nella misura di € 5.000,00;
  • le spese di lite sono poste in capo alla convenuta e liquidate in complessivi € 2.000,00 per compenso al difensore, oltre spese forfettarie, iva e epa come per legge.

P.Q.M.

Il tribunale di Pesaro, ogni diversa istanza eccezione disattesa, accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la convenuta al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore della ricorrente. Spese come in parte motiva.

Pesaro, 1124/10/2014

IL GIUDICE Dott. Maurizio Paganelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Centro di Documentazione Giuridica: La legge di stabilità 2015 e il pagamento delle pensioni INPS, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 comma tre della legge di stabilità, il pagamento delle pensioni slitta al 10 del mese solo per i pensionati che percepiscono doppia pensione INPS INPDAP).
La novità inizialmente introdotta per tutti i pensionati INPS ha provocato un immediato coro di polemiche da parte di sindacati e di associazioni dei consumatori è stata poi circoscritta solo ad una platea di circa 800.000 pensionati fruitori di doppio assegno.
Per rassicurare i pensionati, inoltre, è giunto un chiarimento dell’ INPS nel quale si precisa che soltanto chi riceve doppia pensione INPS-INPDAP riceverà l’assegno a partire dal 10 del mese. Gli altri (15 milioni) riceveranno invece l’assegno INPS il primo del mese o l’assegno INPDAP il 16 del mese (come adesso).
La norma in questione, entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno prossimo.
In concreto essa (articolo 26, comma 3) rinvia al 10 del mese (o al primo giorno successivo non bancabile, se il 10 è un festivo) il pagamento dei trattamenti previdenziali corrisposti dall’INPS, a partire dal primo gennaio 2015 (pensioni, indennità di accompagnamento per invalidi civili, rendite vitalizie dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per razionalizzare e uniformare procedure e tempi di pagamento delle prestazioni corrisposte dall’INPS, secondo la cui interpretazione, il campo di applicazione si restringe alle pensioni doppie INPS-INPDAP.
La previsione normativa, comunque, avrà non poche ripercussioni, lo slittamento dei pagamenti delle prestazioni previdenziali, sia pure circoscritto ad una platea non particolarmente ampia di pensionati rischia comunque di avere un impatto negativo sui pagamenti di utenze, mutui e affitti, che spesso avvengono i primi del mese.
In calce il testo integrale della disposizione normativa commentata.
Art. 26
Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Comma III Riduzioni delle spese
A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure ed i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Ordinanza

Beni Culturali: Dirà l’argilla la mano, la terra, il sacro – Mostra di Paolo Annibali, di Monica Bernacchia

Autore: Monica Bernacchia

Ancona, Museo Tattile Statale Omero, Mole Vanvitelliana
8 Novembre 2014 – 15 Febbraio 2015

Inaugurazione 8 novembre ore 18

“Qui lo scultore s’impegna nel più alto gradino dell’imitazione, facendo il vice del creatore primo”. Erri De Luca
A cura di Flaminio Gualdoni.
La terracotta può esser toccata, esplorata con le mani, accarezzata ed è il materiale ideale per una mostra tattile. Ha quindi un particolare significato la mostra di Paolo Annibali “Dirà l’argilla. La mano la terra il sacro”, che dall’8 novembre 2014 al 15 febbraio 2015 (inaugurazione sabato 8 novembre ore 18) si apre ad Ancona nelle sale vanvitelliane del Museo Tattile Statale Omero.
21 grandi sculture in terracotta più 21 splendidi disegni realizzate negli ultimi tre anni, secondo un progetto unitario pensato per il Museo. Tutto da vedere e da toccare, fruibile da parte di visitatori vedenti e non vedenti poiché alcuni disegni saranno realizzati in 3D. Viene realizzato anche un catalogo con le foto di tutte le opere e gli interventi del curatore Flaminio Gualdoni, di Erri de Luca e del presidente del Museo Omero Aldo Grassini.
Annibali porta in mostra il suo percorso artistico e ci permette di scoprire gli angoli più intimi del suo laboratorio, per poi arrivare in una sorta di ipotetico tempio dove però i personaggi non sono dei ed eroi, ma figure femminili impegnate in gesti della normale quotidianità, come il truccarsi o specchiarsi.
La mostra è promossa dal Museo Tattile Statale Omero (che ha già nella sua collezione 4 opere di Annibali), con il Patrocinio della Regione Marche, in collaborazione con l’Associazione Per il Museo Omero Tattile Statale Omero ONLUS. Sponsor tecnici: Adriatica Legnami s.r.l., Cotto Santa Maria della Petrella s.r.l., Mobilificio Binni s.n.c.
Info mostra
Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio, 28 – 60121 Ancona
Sito: www.museoomero.it
Email: info@museoomero.it
Telefono 071.2811935
Sito vocale 800.202220
Orario dal giovedì al sabato ore 16-19; domenica e festivi ore 10-13 e 16-19
Apertura straordinaria per gruppi e scuole.
Chiuso: 25 e 31 dicembre.
Ingresso: libero.
Iniziative speciali “Una domenica al mese”: incontri, visite e attività il 30 novembre, 28 dicembre, 18 gennaio, 1 febbraio.

Visite guidate e laboratori didattici a cura dei Servizi educativi del Museo Omero.
Prenotazione obbligatoria. Costo: euro 3,70 per gruppi e scuole (esclusi docenti); euro 4,00 per singoli e famiglie. Gratuito disabili e accompagnatori, bambini 0 – 4 anni. Tel.0712811935 (dalle 9.00 alle 14.00), e-mail: didattica@museoomero.it.

Monica Bernacchia

Veronica Partenone

Veronica Partenone

 

Beni Culturali: Il museo di tutti e per tutti, Redazionale

Autore: Redazionale

Riflessioni per rendere i musei marchigiani accessibili e accoglienti Mercoledì 5 novembre 2014 ore 15.00 Ancona, Palazzo Raffaello, Sala Raffaello, via Gentile da Fabriano n. 9

Il prossimo 5 novembre avrà luogo un incontro dedicato alla tematica dell’accessibilità nei luoghi della cultura con particolare riferimento ai musei. Si tratta di un’occasione per riflettere sul ruolo dei musei come spazio aperto, accessibile a tutti, compresi i disabili, un luogo in cui veri protagonisti sono i visitatori.

PROGRAMMA

14.45 — 15.00
Accoglienza dei partecipanti

Moderatore Laura Capozucca — Dirigente P. F. Cultura

15.00 — 15.15
Pietro Marcolini — Assessore alla Cultura della Regione Marche L’accesso ai luoghi dell’arte. Un obiettivo a “portata di mano”

15.15 — 15.45
Aldo Grassini — Presidente del Museo Tattile Statale Omero di Ancona L’accessibilità ai beni culturali per le persone con disabilità visiva: lo stato dell’arte in Italia e all’estero

15.45 — 16.15
Sara Mancini (Galleria Borghese, Roma), La Galleria Borghese come Esperienza per il pubblico con minoranza Visiva

16.15 — 16.30
Marina Massa — Regione Marche Settore Musei Per una politica museale davvero inclusiva: riflessioni e proposte

16.30 — 16.45
Bianca Maria Giombetti Regione Marche Settore Musei Claudia Lattanzi –Rete Museale della Provincia di Fermo “Musei Comuni”
Report sullo stato dell’accessibilità ai musei delle Marche

16.45 — 17.00
Andrea Socrati — Responsabile Progetti Speciali presso Museo Tattile Statale Omero di Ancona Scheda di rilevazione e interventi per l’accessibilità nei musei e nei luoghi della cultura

17.00 — 17.10
Diego Pieroni – Presidente Ente Nazionale Sordi -Provincia Ancona Il segno…dell’Arte

17.10 — 17.20
Armando Giampieri – Presidente regionale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Un Museo accessibile in un territorio accessibile

17.20 — 17.30
Patrizia Ceccarani – Lega Del Filo d’oro Direttore Centro Osimo Arte e cultura come strumento di integrazione

17.30 — 18.00
Dibattito e conclusioni

Nel corso dell’incontro sarà assicurato un servizio d’interpretariato nella lingua dei segni LIS.

Per informazioni:
071.2811935 — info.museodiffuso@regione.marche.it; info@museoomero.it www.musei.marche.it; www.museoomero.it

Centro di Documentazione Giuridica: L’inclusione scolastica degli alunni disabili visivi alla luce delle novità legislative e della più recente giurisprudenza, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

L’anno scolastico è appena iniziato ma alcune recenti novità legislative e giurisprudenziali impongono alle associazioni a sostegno della piena inclusione scolastica degli alunni disabili visivi di tenere alto il livello di guardia.
La recente “Legge Delrio” (l. 56 del 07/04/2014), che ha previsto la riorganizzazione delle Province e la ridistribuzione delle loro competenze, rischia di fatto di penalizzare gli alunni disabili.
Nel periodo di transizione c’è il concreto pericolo che nessuno si assuma la responsabilità di organizzare l’assistenza nelle scuole per gli alunni disabili.
Altamente probabile dunque che, con l’apertura dell’anno scolastico 2014-2015, gli alunni disabili non abbiano i necessari supporti a garanzia della loro piena inclusione scolastica. Si teme infatti che gli allievi con gravi disabilità delle scuole superiori non abbiano il supporto dell’assistenza educativa, come pure gli studenti con disabilità sensoriali potrebbero non trovare in classe l’assistente alla comunicazione e insegnante di sostegno.
Fondamentale, quest’anno, dovrà essere il ruolo delle strutture territoriali dell’U.I.C.I. Onlus per garantire che le istituzioni coinvolte (Comuni, Province, Regioni, Uffici Scolastici Regionali) rispettino le tempistiche e le ordinarie modalità di erogazione dei servizi di assistenza educativa nelle classi di ogni ordine e grado.
Novità in materia di sostegno.
Con la Sentenza Breve n. 5913/14, depositata il 4 giugno scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha accolto il ricorso collettivo di numerose famiglie di alunni con disabilità, che avevano lamentato la mancata assegnazione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ai propri figli.
Il provvedimento ribadisce il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel senso di assegnare il massimo delle ore di sostegno (una cattedra completa) e di quelle di assistenza per l’autonomia e la comunicazione (nella misura richiesta) agli alunni certificati con disabilità grave, come da articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, la cui documentazione sanitaria e scolastica dimostri la necessità del rapporto di 1 a 1, sia per il sostegno che per l’assistenza.

La formazione degli insegnati di sostegno curriculari
E’ stato emanato il decreto attuativo della legge 128/13 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, relativo alla formazione obbligatoria in servizio per i docenti curriculari delle didattiche inclusive. Ma le proposte che erano state condivise con le associazioni dei disabili sono state disattese.
Nel decreto n. 161 emanato lo scorso 2 ottobre, infatti non sono state recepite le indicazioni della Fish e della Fand, presentate in sede di Osservatorio ministeriale che prevedevano interventi formativi gratuiti da parte di esperti 120 esperti di entrambe le federazioni, affinché tutti i docenti delle classi con alunni disabili potessero essere dotati degli strumenti utili per far fronte alle problematiche della disabilità.
Si è preferito invece attribuire le competenze formative a società accreditate mediante gare d’appalto, scegliendo una strada più dispendiosa e meno incisiva.
La soluzione varata dal governo prevede che i 450.000 euro assegnati all’attività di formazione siano ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali, (disponibilità di circa 22 milioni a regione). Le scarse risorse finanziarie sarebbero state quindi sufficienti alla copertura dei costi vivi di trasferta degli esperti senza richiedere la necessità di indire gare d’appalto.
Ancora una volta un mancato traguardo al conseguimento di quella sinergia tra insegnanti, genitori, operatori socio sanitari e esperti per favorire l’ottimale inclusione scolastica degli alunni disabili.

Numeri di alunni per classi in cui vi è uno studente disabile.
Se c’è un alunno disabile grave, la classe va costituita con un numero massimo di venti alunni. Anche se si tratta di classi successive alla prima. Lo ha stabilito il Tar per la Sicilia con una sentenza depositata il 10 settembre scorso N. 2250/2014.
Il caso riguardava un accorpamento di due classi quarte, una di 13 alunni, dei quali 2 disabili e un’altra di 11 alunni, dei quali 2 disabili, che era stato disposto da un dirigente scolastico.
Va detto che la normativa non regola espressamente il caso del limite massimo di alunni, in presenza del disabile, nelle classi successive alla prima. Per questo i dirigenti scolastici, al fine di non incappare in azioni di rivalsa della Corte dei Conti, non applicano tale limite.
Tale prassi determina l’insorgere di controversie che potrebbero essere evitate adottando criteri interpretativi diversi come indicato dal Giudice amministrativo. Nella sopra citata sentenza si legge infatti che “Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità” “impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le “classi iniziali” debba considerarsi valido per tutte le classi”. A nulla rilevando che gli alunni disabili siano stati promossi, perché “è indubbio che l’allocazione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative”.
Malgrado i favorevoli interventi del Giudice amministrativo per garantire la piena attuazione del diritto allo studio dei disabili va detto che la situazione reale delle scuole italiane rimane ben diversa e in varie parti d’Italia si segnala la presenza delle cosiddette classi pollaio pur in presenza di un alunno disabile..
Scuole private.
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la n.10821 del 2014, seguendo un ragionamento alquanto lineare, libera lo stato dal pagamento degli insegnanti di sostegno.
Prima di tale pronuncia, la giurisprudenza di merito partendo dal principio costituzionale per il quale, lo stato deve assicurare alle scuole paritarie e ai loro allievi un trattamento eguale a quello delle scuole statali e dei loro studenti ha sempre riconosciuto a carico dello stato l’obbligo di pagare gli stipendi dei docenti di sostegno delle scuole paritarie.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione, in un periodo dove fondamentale è il rispetto del principio di spending rewie, muove il suo ragionamento sul principio secondo il quale i privati sono liberi di aprire scuole, purché lo facciano “senza oneri per lo stato”. Le scuole paritarie dunque, quando chiedono ed accettano la parità scolastica assumono, come condizione pregiudiziale, l’obbligo di accogliere alunni con disabilità nella consapevolezza che tutte le spese per la loro inclusione debbano essere a loro carico, alla stregua dei costi di gestione.
Purtroppo la legge 62/2000 sulla parità scolastica prevede un apposito stanziamento di fondi per gli alunni con disabilità ma la sua modesta capienza non consente la copertura degli oneri economici relativi agli stipendi annuali dei docenti per il sostegno.
Certamente la sentenza in parola avrà non pochi effetti che inevitabilmente andranno a ripercuotersi nel difficile percorso della piena integrazione scolastica degli alunni disabili..
Fondamentale sarà per il prossimo futuro che le scuole paritarie invochino in maniera unanime la piena attuazione dell’art. 33 comma IV della costituzione “La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.”
Trasporto scolastico
Sul fronte degli oneri relativi al pagamento del trasporto scolastico per gli alunni disabili, spesso non sopportati per intero dai comuni e dalle province si segnala una recente sentenza del Tribunale di Padova .
La sentenza ha riconosciuto alla famiglia di un disabile studente di un istituto tecnico il diritto alla restituzione di quanto speso per assicurare al figlio il necessario trasporto speciale per frequentare la scuola.
Il Giudice ha quindi riconosciuto in modo inequivocabile agli studenti disabili un vero e pieno diritto allo studio, sollevando le famiglie da quelle spese che in realtà devono rimanere a carico dello Stato, allineandosi con i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale secondo cui “ l’esigenza di tutela dei soggetti deboli si concretizza non solo attraverso le cure e la riabilitazione, ma anche con il pieno ed effettivo inserimento nel mondo scolastico”.
Il riconoscimento del diritto al rimborso ottenuto dalla famiglia dello studente veneto costituisce una pietra miliare e consentirà anche ad altre famiglie di ottenere con maggiore facilità questo tipo di servizi dagli enti pubblici che attualmente si mostrano latitanti alle esigenze dei disabili a causa della triste situazione di contingenza economica.
Visite d’istruzione e gite scolastiche.
Anche gli alunni con disabilità hanno il diritto pieno e incondizionato alla partecipazione a gite e visite d’istruzione.
Il principio di inclusione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento e in particolare nel Regolamento sull’autonomia scolastica di cui al DPR n° 275/99, art. 4, comma 2, lett. c) deve essere attuato pienamente su tutto il territorio nazionale anche nel corso di questi importanti momenti di istruzione ricreativa.
E’ lo stesso Ministero con una nota del 2012 a chiarire quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e visite di istruzione e nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi autorizzata a rendere più onerose o difficoltose o ad impedire le gite e le visite d’istruzione agli alunni con disabilità. Per questo è importante fare chiarezza e ribadire il diritto degli alunni con disabilità di partecipare alle gite scolastiche, su base di uguaglianza con gli altri alunni.
Con nota n. 2209 del 11 aprile 2012, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha precisato che, ai sensi del D.P.R. 275/1999, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nell’ambito della organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, inclusa quindi la definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.
La previgente normativa in materia (in particolare, fra le altre, la C.M. 291/1992, la C.M. 623/1996 e la Nota 645/2002) non ha quindi più carattere prescrittivo, ma deve in ogni caso essere tenuta in considerazione, per orientamenti e suggerimenti operativi. In particolare, sulla base del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, è fondamentale ribadire il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate.
Innanzitutto, la scuola deve comunicare all’agenzia di viaggi la presenza di alunni con disabilità, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali, affinché siano garantiti servizi idonei ed adeguati. I competenti organi collegiali devono, inoltre, provvedere alla designazione di un accompagnatore qualificato e alla predisposizione di ogni altra misura di sostegno necessaria.
A questo riguardo, è importante sottolineare che l’accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari). Nel caso di scuola secondaria di secondo grado, è possibile che l’accompagnatore sia un compagno maggiorenne che abbia offerto la propria disponibilità. La scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Una tale richiesta costituirebbe, infatti, una grave violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006.
Le spese di viaggio dell’accompagnatore non possono essere attribuite alla famiglia dell’alunno con disabilità, ma sono a carico della comunità scolastica. Anche l’imposizione alla famiglia dell’alunno con disabilità l’addebito di tali spese costituirebbe una grave forma di discriminazione diretta. Agli alunni con disabilità deve, pertanto, essere garantita la partecipazione, su base di uguaglianza con gli altri alunni, a tutte le attività previste dal sistema scolastico, inclusi quindi i viaggi di istruzione, come stabilito dall’art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009.
Questo significa che la scuola nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale, nel definire la complessiva organizzazione dell’intera gita, deve preventivamente ed in via preliminare domandarsi se possano essere compatibili con l’eventuale condizione di disabilità di alcuni suoi alunni.
Nel caso non lo fossero e la scuola ritiene ugualmente importante organizzare la gita in quel determinato luogo e con le modalità inizialmente ipotizzate deve predisporre tutti gli accorgimenti ed adeguamenti necessari a consentire la partecipazione anche dell’alunno con disabilità.
Se non lo fa, la mancata predisposizione di questi particolari accorgimenti (c.d. accomodamenti ragionevoli) configura una discriminazione vietata, come ben chiarisce la stessa Convenzione Onu nel suo art. 2. In altre parole la scuola è giuridicamente tenuta a tener conto dei bisogni dei suoi alunni con disabilità attraverso la previsione di trattamenti più favorevoli che hanno proprio lo scopo di evitare che la disabilità dell’alunno costituisca motivo di esclusione o limitazione alla sua partecipazione alla gita scolastica.
Barriere architettoniche
L’articolo 28 della legge 118/1971 pone l’obbligo di rendere accessibile l’edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti.
Tale principio è ribadito anche dall’articolo 18 del DPR 384/1978, che in maniera esplicita impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standards indicati dal D.P.R. stesso.
Gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d’ogni grado per essere accessibili devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all’accesso dell’edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedite capacita motorie, ed almeno un servizio igienico accessibile.
Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità .
Nel caso l’edificio scolastico sia disposto su più piani, e non ci sia l’ascensore, è consigliabile  collocare la classe frequentata dagli alunni con impedite capacità motorie al piano terra.
Da un recente studio condotto sulle scuole italiane e sulla piena fruibilità degli spazi agli alunni disabili è emerso invece che sono ancora molti gli istituti che non hanno provveduto alla rimozione delle barriere architettoniche, ben 50 su 213 del campione esaminato. Il 13% degli edifici si trova al piano terra, il 20% è dotato di ascensore non funzionante e nel 6% dei casi non ha la porta abbastanza larga per far entrare la carrozzina. Nelle aule, inoltre, non ci sono i banchi adatti e il 21% delle stesse, a causa delle dimensioni, non riesce ad accogliere gli studenti disabili. Infine, in una struttura su tre non ci sono i bagni per i disabili.
Novità legislative
Mentre si dibatte sulla riforma della scuola, la proposta di Legge n. 2444 “Norme per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali presentata il 10 giugno 2014, in questi giorni ha compiuto un ulteriore e importante passo in avanti. Il 13 ottobre u.s. è stata assegnata alla Commissione Cultura in sede referente.
Le disposizioni della Proposta potrebbero favorire la continuità didattica, oggi frenata dal diffuso precariato, creando degli appositi ruoli per i docenti per il sostegno. In essa si ribadisce anche l’obbligo di riduzione del numero di alunni per classe e del numero di alunni con disabilità nella stessa classe. E ancora: l’obbligo di formazione iniziale e in servizio dei docenti sulle didattiche inclusive, cioè quelle che consentono davvero di migliorare l’efficacia didattica nei confronti delle persone con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (BES).

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Vicenza: Relazione “Giornata Mondiale della Vista 9 ottobre”, di Marina Tescari

Autore: Marina Tescari

Anche a Vicenza, così come in tutto il mondo, il 9 ottobre 2014 è stata celebrata la Giornata Mondiale della Vista.
Il Comitato Provinciale di Vicenza, per tale occasione, ha organizzato tre incontri in tre Istituti Scolastici: il Liceo Classico Pigafetta, il Liceo Scientifico Lioy, l’Istituto Tecnico Lampertico, al fine di sensibilizzare i ragazzi delle classi quarte e quinte sul tema della prevenzione delle malattie oculari.
La dott.ssa Laura Rodriguez, medico oculista specialista in oftalmologia, si è soffermata principalmente sull’aspetto clinico della vista e sulle diverse patologie che possono interessarla.
Da una domanda rivolta al pubblico dalla dott.ssa Rodriguez è risultato che un ragazzo su dieci non ha effettuato visite recenti oculistiche e quindi non è cosciente dei problemi legati alla vista; la dottoressa ha dunque sottolineato l’importanza del controllo preventivo attraverso visite specialistiche.
L’evento ha avuto notevole risonanza: i quotidiani e la televisione locale hanno dedicato ampio spazio all’iniziativa; hanno partecipato circa 400 ragazzi e sono state svolte una quarantina di visite agli allievi dell’Istituto Lampertico. Ulteriori controlli sono poi proseguiti nel pomeriggio presso la nostra Sede in viale Mazzini 9/a.
Nelle segreterie dei medesimi istituti è stato consegnato del materiale illustrativo tra cui gadget, depliant e locandine, affinché potesse essere distribuito anche ai ragazzi che, per problemi di orari di scuola non hanno potuto presenziare.

Marina Tescari
Vicepresidente Comitato Provinciale IAPB Vicenza

Museo Hendrik Christian Andersen: Il “museo facile” per i non vedenti!, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Museo facile è un progetto didattico-sperimentale di comunicazione e accessibilità culturale volto a rendere fruibili le collezioni da chi finora rischiava di esserne escluso. Nasce nel 2012 da una collaborazione fra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Direzione Generale per la Valorizzazione e la Promozione del Patrimonio Culturale cui afferisce il Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Soprintendenza alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea-Museo Hendrik Christian Andersen.
Partners del progetto sono: la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, il Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca Innovazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Istituto Statale Sordi di Roma e l’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo.
Il progetto ha previsto un tirocinio formativo e coinvolto studenti universitari dell’ateneo di Cassino, provenienti dai corsi di studio in Lettere, Scienze della Comunicazione e Beni Culturali.
Museo Facile, inaugurato lo scorso 9 Luglio alla presenza del Presidente Nazionale dell’U.I.C.I, Dott. Mario Barbuto e del Presidente della Federazione, Cav. Rodolfo Masto e riaperto nel mese di Ottobre dopo la pausa estiva, ha come principale obiettivo la sperimentazione di un sistema di comunicazione dinamica e comprensibile, che possa rendere piacevole, e allo stesso tempo efficace, l’esperienza e l’apprendimento all’interno del museo. Questa sperimentazione è volta a soddisfare le diverse esigenze del pubblico, fornendo strumenti didattici innovativi per una larga accessibilità, anche per non vedenti e non udenti, funzionali alla comprensione delle collezioni e all’utilizzo del museo come luogo di incontro che favorisca l’integrazione sociale.
I principali destinatari del progetto sono adulti con aspetti di analfabetismo funzionale, persone con disabilità visive o uditive, comunità straniere di immigrati ovvero tutti coloro che presentano difficoltà specifiche nella partecipazione attiva alla conoscenza del patrimonio culturale nazionale.
Il luogo di sperimentazione del progetto è la casa-museo Hendrik Christian Andersen. Tale Museo è una struttura satellite della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea.
L’attenzione del gruppo di lavoro è stata indirizzata esclusivamente su un complesso scultoreo: la Fontana della Vita, cuore del Centro Mondiale di Comunicazione, il progetto al quale Andersen dedicò quasi tutta la sua vita senza riuscire a realizzarlo.
Il Centro di produzione del materiale tiflodidattico della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ONLUS, sotto la guida attenta e scrupolosa del suo Responsabile, Arch. Innocenzo Fenici, ne ha prodotto un prototipo basandosi essenzialmente sull’utilizzo di plotter elettronici tridimensionali, gestiti da software dedicati (CAD – CAM).
Tali strumentazioni hanno consentito di progettare e realizzare il modello della Fontana della Vita operando, attraverso una fresa a controllo numerico, su un blocco grezzo (lastra di ABS) e lasciando in rilievo le forme che facilitano la corretta lettura tattile da parte delle persone non vedenti. Gli apparati comunicativi progettati riguardano esclusivamente quest’opera, ma lo stesso metodo utilizzato sarà applicabile in futuro a qualsiasi altra struttura espositiva.
Gli interessati a “museo facile” potranno recarsi presso il Museo Christian Andersen a Roma in Via Pasquale Stanislao Mancini n.20, Tel 06 3219089, E-mail s-gnam.museoandersen@beniculturali.it
Le visite guidate potranno essere effettuate tutti i giorni dalle 9,30 alle 19, escluso il Lunedì, giornata di chiusura al pubblico.

Torino: Falsi ciechi o false idee?, di Lorenzo Montanaro

Autore: Lorenzo Montanaro

 

 

Come annunciato nei giorni scorsi, ricordiamo che oggi  è stato pubblicato un nuovo video della campagna “Vediamoci chiaro” promossa da UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino.

Enzo Tomatis, consigliere ed ex presidente UICI Torino, affronta il delicato e attualissimo tema “Falsi ciechi o false idee?”. Come vedrete, il taglio è tutt’altro che prevedibile, in linea con quello “spirito libero” che chi conosce Enzo Tomatis ha ben presente.

Potete trovare l’intervista sul nostro sito internet oppure direttamente sul canale YouTube UICI Torino. Vi invitiamo a guardarla e condividerla attraverso i vostri canali. Grazie

 

Lorenzo Montanaro

Ufficio Stampa UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) – Sezione Provinciale di Torino

333 447 99 48

ufficio.stampa@uictorino.itlorenzo.montanaro@gmail.com

 

Asti: La vista va protetta sin da giovani, Redazionale

La vista va protetta sin da giovani: non prendersene cura può significare metterla a repentaglio. Si è celebrata giovedì 9 ottobre la Giornata mondiale della vista, promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus (www.iapb.it) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Si sono svolte iniziative in oltre 70 città italiane in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: controlli oculistici gratuiti, distribuzione di opuscoli informativi, conferenze. Inoltre sono state distribuite in 350 scuole superiori italiane circa 50 mila “pezzette” per gli occhiali (cleaner). Questa nuova edizione era dedicata infatti, nel nostro Paese, ai giovani e alla guida sicura.

Ad Asti il comitato provinciale IAPB,presieduto da Adriano Capitolo, supportato dai volontari dell’Unione Italiana Volontari pro Ciechi (UNIVOC) ha distribuito materiale informativo e cleaners agli studenti degli Istituti Scolastici Monti, Castigliano e Sella dei quali cogliamo l’occasione per ringraziare i dirigenti scolastici

La prevenzione è particolarmente importante fra i giovani che sono
più frequentemente esposti a traumi, congiuntiviti e cheratiti (infiammazioni della superficie dell’occhio ovvero della cornea, che possono essere causate anche da un errato impiego delle lenti a contatto): molte malattie e danni oculari sono evitabili.

Almeno un automobilista su dieci non sa di avere problemi visivi. Più della metà degli incidenti stradali si ritiene che sia dovuto a una vista non ottimale dei guidatori. La lettura delle informazioni stradali è, in questo caso, più difficoltosa e i tempi di reazione si allungano. Quindi coloro che guidano devono recarsi regolarmente da un oculista e fare uso delle correzioni prescritte.

Oltre ai periodici controlli oculistici, è certamente buona norma per la prevenzione dei traumi oculari quella di svolgere qualsiasi attività con la maggiore attenzione possibile, indossando quando necessario occhiali protettivi o speciali mascherine. Poiché però in genere non si adottano le necessarie precauzioni, i traumi oculari sono un evento piuttosto frequente. L’occhio è, infatti, la terza parte del corpo ad essere più colpita dopo le mani e i piedi. Però il più delle volte i traumi sono prevenibili. La stessa cosa è vera per le malattie oculari: a livello mondiale l’80% dei casi di cecità sono evitabili.
Numero Verde
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