Mantova – Prevenzione… Uici chiama… cittadinanza risponde!!!, di Mirella Gavioli

Autore: Mirella Gavioli

Sono stati circa 190 i cittadini che, nelle due giornate dedicate alla sensibilizzazione sulla prevenzione della cecità promosse dall’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Sezione di Mantova a bordo camper oftalmologico messo a disposizione dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia Onlus, hanno potuto usufruire della misurazione del tono oculare utile per la prevenzione del glaucoma.
“Noi”, dichiara la presidente Mirella Gavioli, “ ci schieriamo” al fianco dei già esistenti servizi di prevenzione attivati sul territorio dall’ASL, rivolti in particolare ai bambini di 4 anni, oltre che ai servizi di diagnosi e cura garantiti dall’Azienda Ospedaliera C. Poma esistenti nei vari presidi, considerando che questa possa essere una preziosa occasione da cogliere per migliorare la qualità della cura della propria vista”.
Grazie alla presenza di volontari della locale Sezione U.I.C.I., è stato possibile prendere contatto diretto ed informativo relativamente ad alcune malattie della vista e delle numerose attività e servizi svolti dall’Unione a sostegno dei disabili visivi presenti sul nostro territorio.
“La prevenzione dei disturbi e delle malattie oculari, oltre a tutto ciò che garantiamo in termini di supporto oggettivo, umano e di servizi a favore di chi purtroppo è affetto da gravi patologie della vista, precisa la presidente, di fatto costituisce uno dei principali obiettivi statutari che la nostra associazione deve perseguire”.
“Si pensi che, nei camper attrezzati vengono visitate circa 20.000 persone l’anno su tutto il territorio nazionale e, non di rado, vengono riscontrate problematiche che necessitano approfondimenti”.
Mantova si può di certo considerare particolarmente attenta e attiva riguardo l’assistenza sanitaria ma, “dal nostro punto di vista”, l’attività di prevenzione che ha consentito a molte persone di intervenire in tempo utile a ridurre al minimo i possibili danni, non è mai abbastanza! Curare la vista significa migliorare la qualità della propria vita e, conseguentemente, ottimizzare anche il risparmio a lungo termine sui costi sanitari.
”Rivolgo un particolare ringraziamento al dott. Sciuto e ai dott. Volpi, Cazzoli, Angora, Moretti e Bonfatti Paini della divisione di oculistica dell’Azienda Ospedaliera C. Poma ,e a tutti i volontari che hanno collaborato a perseguire questo obiettivo“.
A “Presto Rivederci”!

Mirella Gavioli

Mostra Frammenti d’umanità, Giuliano Vangi e i giovani artisti

Inaugurazione sabato 6 giugno ore 10
Biennale Arteinsieme – cultura e culture senza barriere – VI edizione.

Sarà presente all’inaugurazione il maestro Giuliano VANGI, testimonial della Biennale.
Recenti opere del grande maestro fiorentino in dialogo con i lavori multisensoriali, ispirati alla sua poetica, degli studenti dei Licei Artistici e delle Accademie delle Belle Arti e installazioni sonore degli allievi dei Licei Musicali e Coreutici, dei Conservatori Statali di Musica e degli Istituti Superiori di Musica.
La mostra è promossa da TACTUS – Centro per le Arti contemporanee, la Multisensorialità e l’Interculturalità del Museo Tattile Statale Omero, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, il Liceo Artistico Edgardo Mannucci, l’ARISM (Associazione Regionale Insegnanti Specializzati delle Marche), lo Sferisterio – Macerata Opera Festival, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, il Comune di Ancona, il Servizio Civile Nazionale, l’Associazione Per il Museo Tattile Statale Omero ONLUS e con il patrocinio della Regione Marche.

INFO:
Ingresso: libero.
Apertura: 6 giugno – 23 agosto 2015.
Chiuso: i lunedì, 15 agosto.
Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28
60121 Ancona – Italia
tel. 0712811935
www.museoomero.it

Centro di Documentazione Giuridica – L’inps conferma il pagamento delle pensioni al primo del mese, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

Dal 1° giugno tutti i pensionati vedranno spostarsi al primo giorno di ciascun mese la data di liquidazione delle prestazioni previdenziali. Lo comunica ufficialmente l’Inps con il messaggio 3519/2015 con il quale l’istituto coordina le novità introdotte di recente dal decreto legge 65/2015.
L’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ha stabilito, infatti, che “a decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate  agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall’anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese”.
Tale articolo modifica dunque la previsione contenuta nel comma 302 dell’art.1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità) che aveva invece previsto che il pagamento delle pensioni slittasse al 10 del mese per i pensionati che percepivano doppia pensione INPS INPDAP).
L’istituto precisa, pertanto, che a decorrere dalla mensilità di giugno 2015, viene unificata al primo giorno del mese la data di pagamento per tutte le gestioni dell’Istituto, anticipando i pagamenti anche dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche che erano effettuati il 16 del mese. La novità, quindi, interesserà anche i titolari delle prestazioni pagate in via “inframensile” che vedranno, nei fatti, allineata la data di pagamento del rateo a quella vigente nelle gestioni Inps dei lavoratori dipendenti. L’effetto armonizzazione è di non poco conto.
A partire dal 1° luglio, poi, i titolari di più trattamenti pensionistici facenti carico a gestioni private, gestioni pubbliche e gestioni spettacolo e sport riceveranno un pagamento unico, sempre al primo di ogni mese, comprendente tutti i trattamenti corrisposti dall’Inps. Ad esempio, quindi, una pensione diretta a carico della gestione Inps sarà pagata assieme ad eventuali ulteriori trattamenti erogati dall’Inps ad altro titolo nei confronti dello stesso beneficiario da altre gestioni (es. pensione di reversibilità).
Nel caso in cui il giorno 1 cada in giorno festivo o non bancabile, il pagamento viene posticipato al primo giorno bancabile successivo. Il pagamento al giorno 1° sarà effettuato sia per le pensioni in pagamento in Italia che per le pensioni in pagamento all’estero, ferma restando la cadenza bimestrale con pagamento posticipato per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti corrisposte a beneficiari residenti all’estero. Per le pensioni in pagamento all’estero è stata parificata la sola data di pagamento, in attesa di completare a breve l’unificazione del processo di pagamento delle pensioni estere delle gestioni  pubbliche, dello spettacolo e degli sportivi.

I Giardini vaticani “a portata di mano” dei minorati della vista, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Il nuovo percorso multisensoriale nei Giardini vaticani , aperto dal Giugno 2015, si rivolge a persone ipovedenti, non vedenti, sordi ciechi, persone sorde, disabili psichici, e visitatori vedenti , interessati.
Le persone con disabilità motoria potranno accedere all’Aiuola di Hildegarda.
Spiega il Dott. Mario Barbuto, Presidente Nazionale dell’UICI: “L’idea di un percorso di visita plurisensoriale nei giardini Vaticani nasce dalla necessità di dare una risposta al desiderio più volte manifestato dai minorati della vista di poter fruire di un luogo così unico e tanto ricco di spiritualità”.
Aggiunge il Cav. Rodolfo Masto, Presidente della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi: Con tale ambizioso e lungimirante progetto, ci proponiamo di perseguire i seguenti obiettivi:
Consentire alle persone diversamente abili di conoscere e apprezzare gli edifici, i monumenti e le fontane più rappresentativi dei Giardini Vaticani attraverso la diretta esplorazione tattile e qualora non fosse possibile mediante sussidi didattici appositamente realizzati dalla Federazione.
-analizzare ed individuare da un punto di vista non solo botanico o storico ma anche simbolico-religioso, le piante sia arboree che arbustive più interessanti e le essenze più caratteristiche dei giardini.
Il Centro di produzione del materiale tiflodidattico della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ONLUS di Roma, in collaborazione con la dott.ssa Isabella Salandri dell’Ufficio guide didattiche dei Musei Vaticani ha realizzato il seguente materiale didattico:
Pianta tattile Generale dei Giardini Vaticani apposta all’inizio del percorso. Si tratta di una pianta tattile tridimensionale, in materiale plastico, con supporto colorato e con relativa legenda nero-braille;
Pianta del Giardino all’italiana;
Copertura a conchiglia del museo;
Statua della Zitella;
Pianta della Pinacoteca;
Casina di Pio IV di Pirro Ligorio;
Fontana dell’aquilone;
Grotta di Lourdes ;
Tavole tattili di alcune piante ed essenze;
Pianta dell’Aiuola di S. Hildegarda di Bingen.
All’interno del giardino sono state programmate n. 5 tappe con la lettura tattile delle emergenze architettoniche e scultoree, che sarà possibile grazie a lastre termoformate in pvc trasparente (spessore 300 micron, dimensioni delle tavole formato  A2, mm 297 x 420) da rilegare a libretto.
Tale libretto, in nero Braille ed a colori a forte contrasto, permetterà una facile lettura e possibilità di portarlo con sé lungo la visita.
Le tavole in formato A2, invece, sono state realizzate con materiale resistente agli agenti atmosferici e poste su appositi leggii all’inizio del percorso.
Precisa l’Arch. Innocenzo Fenici, Segretario Generale della Federazione: “ Al progetto hanno lavorato alacremente e con grande competenza due nostri tecnici per il disegno in tre dimensioni e l’uso della relativa macchina a controllo numerico per la formazione dei prototipi.
A loro va tutta la nostra gratitudine per l’ottimo risultato raggiunto, come d’altronde, un sentito e vivo ringraziamento ci sentiamo di rivolgere anche agli operatori dei Giardini, che ci hanno fornito tempestivamente i disegni dei vari monumenti, consentendoci di realizzare e di consegnare in tempi rapidi i prototipi in rilievo con le relative didascalie nero Braille.”
La visita durerà circa due ore e si potrà effettuare il sabato mattina alle 10,00 o altri giorni a richiesta per gruppi di max 5 persone non vedenti con rispettivi accompagnatori.
Le visite potranno essere effettuate anche in lingua inglese, francese, e tedesca.
Per la persona disabile e per il relativo accompagnatore il biglietto sarà gratuito come il servizio guida.
Su richiesta, a pagamento, anche il pubblico normodotato e i bambini potranno fruire dello stesso itinerario plurisensoriale.

Foggia – “Non perdiamoci la vista” – Controllo gratuito della retina, per la diagnosi precoce della degenerazione maculare legata all’età

Da giovedì 21 a sabato 23 maggio, i cittadini di Foggia che hanno superato i 55 anni di età, potranno farsi controllare gratuitamente, con una semplice foto, lo stato della retina dei propri occhi, per individuare precocemente eventuali segni della patologia oculare più diffusa nei Paesi occidentali. Oculisti collaboratori del Prof. Nicola Delle Noci saranno a bordo dell’unità mobile oftalmica dinanzi alla Villa comunale, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; gentili hostess, inoltre, forniranno informazioni sulle maculopatie.

L’iniziativa è promossa ed attuata dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia ONLUS) in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, nell’ambito dei propri progetti per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie oculari. Più di 7.000 persone, in diverse province, sono state visitate e nel 15 per cento dei casi sono stati individuati segni della degenerazione maculare, grazie ad una semplice foto della retina.

Si invita la cittadinanza a cogliere questa importante opportunità e…. “Non perdiamoci la vista!”

Centro di Documentazione Giuridica – La Cassazione Civile sez. lavoro nuovamente dichiara l’annullabilità del recesso esercitato nei riguardi del lavoratore disabile Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-02-2015, n. 3931, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Corte di Cassazione Civile Sez. lavoro con sentenza n.3931 è nuovamente intervenuta sul tema del licenziamento del lavoratore disabile.
In tale sentenza ha precisato che l’art. 10, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 – prevedendo l’annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile (o di categoria equiparata) occupato obbligatoriamente “qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva” prevista dal precedente art. 3 della legge – riguarda soltanto il “recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo” e non anche gli altri tipi di recesso datoriale.
Tale decisione è conforme alla precedente sentenza (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 26/06/2009, n. 15080 ) che relativamente allo stesso tema e alla stessa normativa sopra richiamata aveva previsto che il recesso, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo “esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva” – si applica espressamente e in maniera esclusiva ai lavoratori assunti in forza della disciplina dettata in materia di assunzione obbligatoria, senza che, ove la quota di riserva aziendale risulti scoperta, sia computabile nella stessa il personale invalido non assunto obbligatoriamente.
Ne consegue dunque che la norma non si applica al licenziamento disciplinare, nelle sue diverse configurazioni, in conformità con l’idea ispiratrice di tutta la legge n. 68 del 1999 di coniugare la valorizzazione delle capacità professionali dei disabili (o equiparati) con la funzionalità economica delle imprese che li assumono.
Considerata l’importanza del tema trattato, segue il testo integrale della sentenza commentata.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-02-2015, n. 3931
Fatto Diritto P.Q.M.
LAVORO (RAPPORTO DI)
Assunzione (diritto alla)
Licenziamento per giustificato motivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29641-2011 proposto da:
G.M. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato OLDRINI ALESSIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA CORTE GRANDE S.A.S. DI ANDREA PEDRINI & C, (già AZIENDA AGRICOLA CORTE GRANDE S.A.S. DI ALBERTO PEDRINI E C.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAGGESE MARGHERITA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 534/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/11/2010 r.g.n. 244/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 novembre 2010 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona con la quale era stata rigettata la domanda di G.M., collocato obbligatoriamente presso l’Azienda Agricola Corte Grande s.a s. di Andrea Grande & C, volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento comminatogli il 4/1/2006 per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’appello ha rilevato che il lavoratore lamentava la violazione della L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4, secondo cui era annullabile il licenziamento di lavoratore occupato obbligatoriamente per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo quando al momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente fosse inferiore alla quota di riserva. Secondo la Corte il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituiva un’ipotesi speciale di licenziamento che trovava una sua specifica disciplina prevalente sia sulla disciplina della risoluzione per impossibilità parziale sopravvenuta, sia su quella limitativa dei licenziamenti di cui alle L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970 con la conseguenza che il superamento del termine determinato dalla disciplina collettiva o dagli usi o in difetto dal giudice, costituiva condizione sufficiente di legittimità del recesso.
La Corte ha poi sottolineato che il licenziamento per superamento del comporto era distinto dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo; che l’art. 10, comma 4, citato era di stretta interpretazione e che, pertanto, non era applicabile alla fattispecie in esame. Infine la Corte ha escluso che la malattia del ricorrente fosse riconducibile all’attività svolta non avendo mai esercitato mansioni incompatibili.
Avverso la sentenza ricorre il G. formulando 4 motivi.
Resiste l’Azienda Agricola che deposita controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo denuncia violazione della L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4, e con il secondo vizio di motivazione.
Deduce che il licenziamento per superamento del comporto è licenziamento per giustificato motivo oggettivo seppure speciale e che la Corte non si era pronunciata sulla natura del recesso citando soltanto sentenze che sottolineavano la specialità del recesso. Il motivo è infondato.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che le previsioni dell’art. 10 citato sono tassative e non possono estendersi al licenziamento per superamento del comporto o al licenziamento disciplinare. Questa Corte ha affermato che (v Cass. 15873/2012) “In tema di licenziamento del lavoratore disabile, la L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 4, – che prevede l’annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile (o di categoria equiparata) occupato obbligatoriamente qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dal precedente art. 3 della legge – riguarda soltanto il recesso di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo e non anche gli altri tipi di recesso datoriale”.
La Corte d’appello, facendo corretta applicazione di tali principi, ha escluso che al licenziamento per superamento del comporto fosse applicabile l’art. 10 citato.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nel rilevare la specialità della figura di detto licenziamento richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte sul punto (cfr Cass. n 5413/2003, 7730/2004 sulla riconducibilità alle regole dettate dall’art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti), la Corte di merito ha inteso proprio sottolineare che il licenziamento per superamento del comporto non è riconducibile alle altre ipotesi previste dall’art. 10 citato atteso che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al quale si riferisce tale disposizione, non può che essere quello per soppressione del posto (ossia il c.d. licenziamento economico) in simmetria con il licenziamento collettivo per riduzione di personale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2110 c.c., dell’art. 115 c.p.c. nonchè vizio di motivazione.
Lamenta che nè il tribunale nè la Corte d’appello hanno accolto l’istanza di consulenza tecnica al fine di provare l’affidamento al lavoratore di mansioni incompatibili che avevano determinato molte delle sue assenza dal lavoro.
La censura è infondata. Il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da una causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell’esposizione a rischio (v Cass 21825/2014, n 15269/2012).
Nè può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica – considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell’onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l’attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).
Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto che le risultanze della prova testimoniale svolta con l’accertamento delle mansioni assegnate al ricorrente consentisse di escludere già da tali elementi la loro incompatibilità con le assenze per malattia, nè risultano dedotte specifiche circostanze idonee a pervenire a diverse conclusioni. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla contro ricorrente le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e 15% per spese generali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2015

Fish – Comunicato stampa. Segregazione delle persone con disabilità: si muove l’Europarlamento

“In tutta l’Unione europea vi sono centinaia di migliaia di minori, disabili, persone affette da problemi di salute mentale, anziani e persone senza fissa dimora che vivono segregati all’interno di istituti e subiscono per tutta la vita le conseguenze dell’istituzionalizzazione.”
“Gli Stati membri dell’UE dovrebbero essere incoraggiati ad abbandonare l’assistenza istituzionale a favore di un sistema di assistenza e sostegno basato sulla famiglia e sulla comunità.”
È lo stralcio di una Dichiarazione scritta su cui 13 europarlamentari (nemmeno uno italiano) chiedono la sottoscrizione da parte dell’Europarlamento. Se la dichiarazione raccoglierà l’adesione della maggioranza diventerà un atto di indirizzo di storica rilevanza culturale e politica: no alla segregazione delle persone con disabilità.
“Siamo molto soddisfatti che FISH sia esattamente nel solco di quelle che sono le riflessioni più avanzate in tema di diritti umani. Le persone con disabilità devono poter scegliere dove vivere e con chi vivere. Le politiche sociali devono favorire innanzitutto la domiciliarità e solo in casi particolari contribuire alla realizzazione di soluzioni alternative che comunque, per standard e organizzazione, devono riprodurre il contesto familiare.”
Così commenta Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. “La Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità, all’articolo 19, ribadisce il contrasto alla segregazione e all’isolamento. Su questo principio richiamiamo l’impegno politico del nostro Parlamento e quello culturale delle associazioni e delle organizzazioni dell’impegno civile. Ovviamente chiediamo a tutti gli europarlamentari di sottoscrivere la dichiarazione.”
L’impegno per la deistituzionalizzazione – e quindi l’inclusione – delle persone con disabilità è un tema centrale per FISH su cui ha approvato una specifica mozione all’ultimo congresso.

Centro di Documentazione Giuridica – La competenza giurisdizionale in tema di sostegno al minore disabile è del giudice ordinario, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

In tema di riparto di giurisdizione, il dibattito intorno al riconoscimento o meno di un diritto soggettivo (con conseguente pronuncia a favore della giurisdizione del giudice ordinario) oppure di un interesse legittimo del minore disabile in tema di sostegno scolastico (con giurisdizione affidata al giudice amministrativo) è sempre a ancora attuale.
In merito segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 25011/2014 del 25 novembre 2014 che, non è solo pregevole per la forma espositiva e la tecnica motivazionale, ma è molto importante e condivisibile nel merito, in quanto ha stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull’assistenza del minore disabile a scuola, perché il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità.
La sentenza arriva dopo che un genitore ha presentato ricorso contro le amministrazioni statali e comunali, che avevano assegnato al figlio minore, affetto da handicap grave certificato dalle competenti commissioni mediche ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, 15 ore di Aec, non garantendo il rapporto di 1 a 1, un numero di ore non equivalenti all’intero orario di frequenza.
La Corte regolatrice della giurisdizione, dopo un excursus sulla normativa vigente nazionale e internazionale in materia, argomenta partendo dalla legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), che nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, traccia all’articolo 2 una rilevante distinzione tra due possibili forme di violazione di tale parità (la discriminazione diretta e la discriminazione indiretta), e, all’articolo 3, affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori, richiamando le nuove norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall’articolo 28 del Dlgs n. 150/2011.
La stessa Corte ha altresì richiamato quanto già disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987, in cui è chiarito che la frequenza scolastica è, «insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia», «un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità».
Pertanto, una volta che l’istituto scolastico abbia adottato un piano educativo individualizzato o uno strumento equipollente,  non c’è alcuna discrezionalità da parte dell’amministrazione nell’assegnare le ore di sostegno, che debbono essere comunque assicurate in misura pari al piano educativo già deliberato.
La Corte di Cassazione (Sentenza n. 25011/2014 del 25 novembre 2014, delle Sezioni Riunite) ha chiarito che questa materia non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico (riservata al giudice amministrativo) ma è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona, e della garanzia che ai disabili sia garantita l’inclusione sociale.
L’Amministrazione dunque non ha margini di discrezionalità nel modificare l’attribuzione delle ore di Sostegno scolastico quale è stabilita, dal “Gruppo di lavoro per l’integrazione degli handicappati”, con il Piano Educativo Individualizzato. Dunque in tale materia, non esiste la giurisdizione esclusiva (in materia di servizi pubblici) del giudice amministrativo.
Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate.
Le problematiche economiche, quindi, non possono legittimare l’omissione o l’insufficienza della misura del supporto integrativo che è lesiva del diritto dell’alunno disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per gli altri allievi – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è comunque competente il giudice ordinario.
Paolo Colombo

Al Museo Omero gli splendori del Rinascimento, di Aldo Grassini

Autore: Aldo Grassini

Suoni e profumi del Rinascimento; l’incontro impossibile con alcuni dei grandi maestri che hanno fatto la storia dell’arte! Un’occasione che non si può perdere.
Avete mai provato l’emozione di toccare una scultura di Donatello o del Verrocchio? Il Museo Omero vi offre questa possibilità dal 4 luglio al 4 ottobre.
“Il Rinascimento oltre l’immagine – Donatello, Verrocchio, i Della Robbia, il Giambologna, Paolo Veronese e molti altri – I tesori della Collezione Bellini come non si sono mai visti”.
Il titolo è un po’ lungo, ma l’occasione è ghiotta! 25 opere tutte originali in marmo, bronzo, Terracotta, legno policromo per la delizia delle nostre dita che potranno toccarle o, meglio, accarezzarle con cura ed amore nella consapevolezza che abbiamo tra le mani un pezzo della grande storia dell’arte italiana.
Una Madonna in Trono con Bambino è opera giovanile di Donatello, datata intorno al 1410, quando l’Artista aveva 24 anni, ma era già in grado di rivelare tutta la sua perfezione stilistica.
E il maestro dei maestri, il Verrocchio, con una Testa del Cristo ci conduce in un ambiente che formò perfino Michelangelo.
Tre terracotte invetriate ci propongono altrettanti esponenti di una straordinaria famiglia di artisti con luca Della Robbia, il più importante di tutti, Giovanni e Marco.
Se poi amiamo le ricercatezze espressive d’un forte dinamismo, ecco qua due opere di un campione del Manierismo cinquecentesco quale fu il Giambologna.
E a far corona a tanto splendore la mostra può offrire due putti marmorei di Baccio Bandinelli: sì, lo stesso che ha scolpito l’Ercole e Caco che adorna Piazza della Signoria, Ma anche due opere del Valdambrino, allievo di Jacopo della Quercia operante a cavallo tra il Trecento e il Quattrocento. Se poi vogliamo deliziarci con qualche oggettino di “design” cinquecentesco, abbiamo a disposizione tre sculturine (una lucerna e due calamai) di Andrea Briosco detto il Riccio.
La lista è lunga e non posso qui citarli tutti. Diciamo: non solo Rinascimento e aggiungiamo un Cristo Benedicente in legno policromo del XII Secolo. Sì, avete capito bene! Sto parlando di arte gotica che riesce a farci fare un salto indietro di circa 900 anni!
Ci sono perfino quattro tele di pittori del Cinquecento, Seicento e Settecento tra cui una Trasfigurazione di Paolo Veronese che cercheremo di tradurre in bassorilievo per la gioia dei non vedenti più appassionati.
Si tratterà di una mostra multisensoriale: il piacere dell’esplorazione tattile, la suggestione dei profumi rinascimentali, lo sfondo delle musiche di quel tempo e lo scenario dell’architettura del Vanvitelli.
Ma come è possibile questo miracolo? Beh, le vie del Museo Omero sono infinite e nel suo peregrinare esso è arrivato a Firenze nel palazzo quattrocentesco di Lungarno Soderini dove risiede il Museo Bellini.
Luigi Bellini è l’ultimo epigono d’un’antica dinastia di antiquari, uno dei più importanti in campo europeo. E che cosa c’è in quel museo e in quella casa!… Il sottoscritto che ha avuto la ventura di visitarli un paio di volte, ha rischiato fortemente la sindrome di Stendhal!
E il prof. Luigi Bellini è un personaggio unico: generoso, colto, aperto. Un personaggio abituato a vivere in mezzo a tanti capolavori che per lui sonooggetti della vita quotidiana, uno che può tenere sul tavolinetto del salottino un Cardinale di Mazù e il bozzetto in alabastro del Battistero di Giotto, e sulla scrivania un cavallino di Marino Marini e nella camera da letto un tondo di Luca Della Robbia!
Ma quello che più conta è il fatto che Luigi Bellini è un fan del Museo Omero che lui considera – bontà sua” – una delle cose più intelligenti che si sono fatte in Italia.
Capite che in fondo ci è voluto poco per convincerlo a prestarci una “manciata” dei suoi tesori per mettere in piedi nella cornice della Mole Vanviteliana di Ancona, di cui egli è innamorato, una bella mostra tattile.
E a questo punto non vi resta che fare un viaggetto fino in Ancona, approfittando della lunga estate calda, per aggiungere, magari, un tuffo nel Mare Adriatico ed una bella mangiata di pesce!
Dunque, amici, pronti e via: il verde mare di Ancona, il saporoso pesce dell’Adriatico e gli splendori del Rinascimento vi attendono numerosi!
Aldo Grassini