Centro di Documentazione Giuridica: Corte Costituzionale sentenza n.22/2015: riconoscimento delle provvidenze economiche agli stranieri «ciechi civili parziali» e «ciechi ventesimisti», a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Corte Costituzionale, il 27 gennaio u.s., ha emesso una sentenza che conferma l’orientamento favorevole alla concessione delle previdenze economiche ai non vedenti stranieri.
Nella sentenza 22/2015, precisa nuovamente la Suprema Corte che le provvidenze per indennità non sono condizionate al possedimento del permesso di soggiorno di lunga durata per le persone provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Essa in particolare, si esprime sulla pensione per i «ciechi civili parziali» e sull’indennità speciale per i «ciechi ventesimisti» stranieri riconoscendo l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata per il riconoscimento della citate previdenze.
Nella sentenza di cui si riporta il testo integrale in allegato, la Corte Costituzionale, riprendendo i precedenti pronunciamenti in materia, chiarisce nuovamente che è illegittimo conferire tali provvidenze solo a chi è in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata; infatti, anche alle persone che provengono da Paesi extra-europei soggiornanti in Italia e che hanno limitazioni alle funzioni visive (persone cieche parziali e cieche ventesimiste) spetta la «pensione ai ciechi parziali» e «l’indennità speciale ciechi ventesimisti», anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
Tale Sentenza segue l’indirizzo già adottato dalla Corte Costituzionale con i precedenti pronunciamenti sull’indennità mensile di frequenza, sull’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, sulla pensione per le persone con invalidità civile totale e sull’assegno mensile di assistenza per le persone con invalidità civile parziale.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2015, n. 22
“Giudizio di legittimità costituzionale su Art. 80, c. 19° , della legge 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l’art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato dall’art. 9, c. 1°, della legge 30/07/2002, n. 189, poi sostituito dall’art. 1, c. 1°, lett. a), del decreto legislativo 08/01/2007, n.3. art. 80, c. 19° legge del 23/12/2000 n. 388”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), promosso dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 20 settembre 2012 e nel giudizio di legittimità costituzionale del predetto art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 maggio 2014, iscritte rispettivamente al n. 4 del registro ordinanze 2013 e al n. 148 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;
udito l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS.

Ritenuto in fatto
1.? Con ordinanza del 20 settembre 2012, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).
Alla luce dei princìpi affermati nella giurisprudenza costituzionale, il giudice rimettente reputa manifestamente irragionevole subordinare «l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale la indennità di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista», al possesso di un titolo alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, tra l’altro, la titolarità di un reddito; con «incidenza negativa», anche, sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), sui diritti riconosciuti dagli altri parametri evocati (artt. 2, 3 e 38 Cost.) nonché sui diritti inviolabili della persona tutelati dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.), che vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti; con violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale.
Tutti questi rilievi varrebbero «a maggiore ragione» anche per il diritto alla pensione; con la conseguenza che la subordinazione della attribuzione di tale prestazione al possesso di un titolo di soggiorno, a sua volta subordinato alla titolarità di un reddito, «rende ancora più evidente la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in esame».

In punto di rilevanza, la questione appare pregiudiziale, posto che l’appellato possiederebbe tutti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni domandate, ad eccezione di quello richiesto dalla disposizione censurata.

2.? Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (d’ora in avanti «INPS»), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L’INPS osserva come, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, debba considerarsi legittima l’introduzione di limitazioni all’attribuzione di prestazioni assistenziali e pensionistiche in relazione a taluni requisiti, come il reddito e la stabile permanenza nel territorio dello Stato.
Quanto, poi, alla CEDU, nel suo ambito «(peraltro, di evidente contenuto politico-programmatico)», non sarebbero «individuabili norme di rango costituzionale che impongano al legislatore di equiparare gli stranieri ai cittadini dell’Unione ai fini della concessione di provvidenze economiche di mera assistenza sociale», mentre la condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge, rispetterebbe il parametro di cui all’art. 10, primo comma, Cost., «in quanto le diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero».
La norma censurata, d’altra parte, «inserita nella legge finanziaria», mirerebbe evidentemente anche a contemperare la concessione dei benefìci alle esigenze connesse alla limitatezza delle «risorse finanziarie disponibili»: da un lato, basandosi «sul presupposto della equiparazione del disabile straniero al disabile cittadino italiano ai fini dell’ottenimento delle provvidenze economiche di natura assistenziale» come quelle in discorso e, dall’altro, correlandosi al principio della non “esportabilità” delle provvidenze medesime in sede comunitaria, ai fini, anche, della prevenzione del fenomeno del cosiddetto “turismo assistenziale”.

3.? Con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, la Corte di cassazione ha sollevato #questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della richiamata legge n. 388 del 2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».
Passati in rassegna i motivi di ricorso ed enunciata la rilevanza della questione, il giudice rimettente ne illustra anche le ragioni di non manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale più volte soffermatasi sulla disciplina di cui alla disposizione censurata, dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento ai diversi istituti assistenziali di volta in volta presi in considerazione.
Viene, in particolare, rammentata la sentenza n. 40 del 2013, i cui princìpi – enunciati in riferimento alla condizione di soggetti «portatori di handicap fortemente invalidanti» – si ritiene non possano «non valere anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, richieste nel giudizio principale»: si tratterebbe, infatti, di prestazioni destinate a «fornire alla persona un minimo “sostentamento” idoneo ad assicurare la sopravvivenza», in relazione a «una condizione fisica gravemente menomata», e predisposte per «consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare».

Si sottolinea, in particolare, la peculiarità propria dell’indennità di accompagnamento per ciechi rispetto all’omonima provvidenza prevista per altri invalidi e si osserva, quanto all’assegno sociale maggiorato, che nel giudizio principale risulta «inapplicabile “ratione temporis”» la disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si esclude, infine, sia la possibilità di «una interpretazione costituzionalmente orientata» sia una disapplicazione della disposizione censurata per contrasto con l’art. 14 della CEDU, «“norma di principio”» priva, come tutte «le previsioni della Convenzione», di «efficacia diretta nel nostro ordinamento».

4.? Nel giudizio si è costituito l’INPS, che ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione.
Evidenziate le caratteristiche dell’assegno sociale, l’INPS osserva come, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, questa provvidenza è corrisposta a condizione che gli aventi diritto abbiano soggiornato legalmente in via continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, così che il trattamento riservato allo straniero dalla norma denunciata risulta «sicuramente più favorevole rispetto a quello previsto per il cittadino italiano».
Effettivamente, peraltro, si sarebbero rimodulati «in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l’accesso alle provvidenze in questione», senza, tuttavia, che la risultante disciplina possa ritenersi illogica o irrazionale.
Quanto al profilo relativo alle norme CEDU come parametro interposto ed a quello concernente le esigenze di finanza pubblica alle quali riconnettere la norma censurata, l’INPS ripropone, in sostanza, gli argomenti già esposti.

5.? In una ulteriore memoria, depositata in prossimità dell’udienza, l’INPS ha insistito nella richiesta formulata, sottolineando, in particolare, «la differenza tra l’assegno sociale e le altre prestazioni assistenziali», anche in ragione della «disciplina differenziata prevista dal Legislatore per l’accesso» alle medesime.

Considerato in diritto

1.? La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), denunciato dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 20 settembre 2012, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – in «combinato disposto» con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) –; nonché dalla Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».

2.? Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.
La questione prospettata dalla Corte d’appello di Bologna relativamente all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato, «in combinato disposto» con il predetto art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, appare priva di autonomia agli effetti del petitum perseguito, essendo quest’ultimo evidentemente diretto a rimuovere la preclusione prevista in linea generale per i cittadini extracomunitari e riferibile anche alle provvidenze in discorso.

3.? Va preliminarmente rilevato che l’ordinanza rimessa dalla Corte di cassazione presenta insuperabili carenze nella motivazione, tanto in ordine all’esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza, ponendo, dunque, una questione che va dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad operare un semplice rinvio, per relationem, all’eccezione sollevata dalla parte ricorrente e ad una rievocazione, peraltro generica, dei princìpi posti a base di numerose pronunce di questa Corte relativamente alla stessa materia. Viene, in particolare, richiamata la sentenza n. 40 del 2013, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione qui all’esame, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Occorre ribadire, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del necessario scrutinio della rilevanza della questione sottoposta nonché dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente non può esimersi dal fornire, nell’atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione (ordinanza n. 33 del 2014): dovendosi, invece, escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per sé stessi, le ragioni per le quali “quel” giudice reputi che la norma applicabile in “quel” processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2014).
L’enunciata carenza, d’altra parte, non appare, nella specie, emendabile neppure attraverso una sorta di “interpretazione contenutistica” del provvedimento: se si esclude, infatti, un fugace accenno alla violazione del principio di solidarietà, non risultano additati, con autonomo apprezzamento, specifici “vizi” della normativa censurata, né risulta operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimità, in riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente rintracciati nelle “fonti” richiamate.
Nel dubitare della legittimità della norma denunciata, la Corte rimettente non sembra abbia, d’altra parte, considerato significativo, sotto alcun profilo, un eventuale problema di compatibilità – astrattamente riguardante i cittadini extracomunitari così come gli italiani – tra le varie misure assistenziali in discussione (e, in particolare, tra l’assegno sociale e la pensione di inabilità): le quali appaiono immotivatamente accomunate sul versante delle garanzie di “non discriminazione”, peraltro solo implicitamente evocate, nonostante le differenze nella ratio, nella disciplina positiva e nelle finalità – in ipotesi, appunto, perfino alternative – che le caratterizzano.

4.? È fondata, invece, la questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna e riferita alla previsione che subordina alla titolarità della carta di soggiorno la concessione, in favore dei ciechi extracomunitari, della pensione di cui all’art. 8 della legge n. 66 del 1962, a norma del quale «Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età» nonché della speciale indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988, secondo cui «A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità».
Al riguardo, appare utile, anzitutto, muovere dal precedente specifico costituito dalla già richiamata sentenza n. 40 del 2013.
In questa decisione, prendendo in esame l’identica condizione ostativa della necessaria titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell’indennità di accompagnamento (di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980) e della pensione di inabilità (di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971) (provvidenze del tutto simili a quelle in esame), la Corte rilevò in particolare, sulla scia di proprie analoghe precedenti pronunce, come, nell’ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questi princìpi dovevano trovare applicazione – si osservò – anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benefìci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost. Del resto – si disse – anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico».
I rilievi appena richiamati debbono, a fortiori, essere riaffermati in riferimento allo stato delle persone non vedenti. La specificità, infatti, dei connotati invalidanti – resa evidente dalla particolare attenzione e dal favor che caratterizzano, da epoca ormai risalente, la normativa di settore, con la previsione di diverse provvidenze per le persone che risultino averne titolo – renderebbe ancora più arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria – che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefìci intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute.
Ove così non fosse, d’altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale – inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilità gravi e insuscettibili di efficace salvaguardia al di fuori degli interventi che la Repubblica prevede in adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) – verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente “temporale”, del tutto incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni: i quali requisiti ineluttabilmente finirebbero per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona.
La disposizione denunciata, pertanto, risultando in contrasto con gli evocati parametri costituzionali e con i relativi princìpi – oltre che con quelli più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo –, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

per questi motivi

La Corte costituzionale
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI

Centro di Documentazione Giuridica: Licenziamento disabile: obbligo di doppia verifica della inidoneità, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Con sentenza 4757/2015, la Cassazione ha affermato che risulta illegittimo il licenziamento disposto per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni sul presupposto del solo accertamento compiuto dal medico competente e senza aver atteso gli esiti del successivo riesame da parte della commissione sanitaria.
La Corte ha ulteriormente precisato che l’illegittimità del provvedimento espulsivo è motivata dal fatto che il datore non ha dato prova dell’impossibilità di reimpiegare il lavoratore altrove nell’ambito dell’azienda.
Il presupposto da cui muove la decisione è che, avverso la valutazione del medico competente circa l’idoneità/inidoneità parziale, temporanea o permanente del dipendente al disimpegno di una determinata attività, è consentito presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio medico, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Nel caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte, l’intimazione del provvedimento espulsivo era intervenuta prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata sull’opposizione del lavoratore al giudizio espresso dal medico competente.
La Cassazione non si è, tuttavia, arrestata a questo accertamento, ma ha rilevato che l’invalidità del licenziamento emergeva anche sotto il profilo del mancato accertamento circa la possibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni disponibili in azienda, compatibili con le sue ridotte condizioni psico-fisiche.
La sentenza conferma che, in presenza di un licenziamento motivato con la inidoneità fisica al lavoro, il datore è chiamato a dimostrare l’impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti e in un ambiente compatibile con il suo stato di salute, essendo il medesimo datore tenuto, inoltre, a confutare le allegazioni espresse dal dipendente circa il suo possibile repêchage in altre mansioni nell’ambito della compagine aziendale.
La Suprema Corte ha precisato che, in tale contesto, non costituisce violazione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica la decisione del giudice di dichiarare l’illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, se il datore non ha preventivamente valutato la possibilità di assegnare al dipendente mansioni diverse e di pari livello.
Questa conclusione, ad avviso dei giudici, può essere superata unicamente se la riassegnazione del lavoratore ad altre posizioni possa indurre un’alterazione dell’organizzazione aziendale o un trasferimento di altri lavoratori.
In questo caso, come riconosciuto da un consolidato indirizzo, al datore di lavoro non può farsi obbligo di ricollocare il dipendente risultato inidoneo alle specifiche mansioni, atteso che una diversa conclusione comporterebbe una ingerenza sull’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’impresa.
In allegato il testo della commentata sentenza.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

cdg Sentenza n. 4757-2015

Beni Culturali: A Pasqua e Pasquetta c’è una sorpresa che ti aspetta!, Redazionale

Autore: Redazionale

Pacco a sorpresa al Museo Omero

Per le festività pasquali – domenica 5 e lunedì 6 aprile – è prevista la consegna di tanti Pacchi a Sorpresa al Museo Tattile Statale Omero.

Che cosa conterranno? Cioccolato? Opere d’arte? Secondo noi tante attività e curiosità per conoscere e giocare con le opere girovagando tra le sale del Museo.

Attività per famiglie (bambini da 5 a 10 anni). Prenotazione consigliata.
Ingresso libero. Attività gratuita fino ad esaurimento scorte!

Orario apertura Museo
domenica 5 e lunedì 6 aprile: 10 -13 e 16 -19.
didattica@museoomero.it
tel. 0712811935
www.museoomero.it

3° Concorso nazionale di editoria tattile illustrata “Tocca a te!”, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, la Fondazione Robert Hollman e l’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi di Reggio Emilia, in collaborazione con la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio sono lieti di presentare la terza edizione del concorso italiano di editoria tattile illustrata TOCCA A TE! (edizione 2015).
Il concorso è nato nel 2011 per sostenere e promuovere l’editoria tattile e per stimolare la creazione, la produzione e la diffusione di libri tattili illustrati a livello nazionale.
Luogo d’incontro di tutti gli autori di bozzetti tattili, TOCCA A TE! premierà anche quest’anno gli album più belli tra quelli in concorso e selezionerà i 5 partecipanti italiani alla XII Edizione del Concorso Internazionale Typhlo & Tactus, che si svolgerà a Cannero Riviera (Italia) dal 12 al 14 Novembre 2015.
Anche in questa edizione infatti, il Gruppo Typhlo & Tactus, estenderà la competizione a tutti i paesi del mondo, accogliendo al concorso 5 libri per ogni nazione partecipante.
TOCCA A TE! rappresenta quindi anche la preselezione italiana al Typhlo & Tactus 2015.
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus raccoglierà sul territorio nazionale i libri partecipanti, farà parte della giuria giudicatrice dei migliori libri in concorso, e si impegnerà, qualora ne esistano le condizioni di riproducibilità, ad editare i libri vincitori, i quali entreranno a far parte della propria collana per l’infanzia “Sotto a chi tocca!”.
“Questo impegno – affermano il Presidente Nazionale della nostra Unione (nonché Consigliere Nazionale della Federazione), dott. Mario Barbuto ed il Presidente della Pro Ciechi, Cav. Rodolfo Masto- deriva dalla consapevolezza dell’importanza che il libro riveste nello sviluppo del bambino (anche cieco), quale fonte imprescindibile di conoscenza, sperimentazione, gioco, integrazione scolastica e sociale.
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, la Fondazione Robert Hollman e l’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi organizzeranno la giuria di esperti incaricata di nominare i vincitori e di selezionare i 5 libri che parteciperanno alla XII Edizione del Concorso Internazionale Typhlo & Tactus.
La Giuria sarà composta da esperti nazionali di disabilità visiva e di letteratura per l’infanzia.
Sarà una Giuria mista di persone cieche, ipovedenti e vedenti. I Componenti la Giuria Senior saranno:
Presidente, Prof. G. Rapisarda, Consigliere Nazionale della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi,
Vicepresidente, Dott.ssa J. Lanners, Vice Direttrice della Fondazione Robert Hollman Cannero Riviera (VB),
Prof. G. Abba, Direttore Scientifico dell’Istituto dei Ciechi di Milano,
Dott.ssa B. Ferrazzano, Responsabile del Centro di Consulenza Tiflologica di Foggia,
Dott.ssa S. Danieli, Operatrice tiflologica della Fondazione Robert Hollman,
Dott.ssa L. Anfuso, Studiosa ed Esperta di Editoria tattile per l’infanzia,
Dott.ssa S. M. Possentini, Illustratrice ed Autrice di libri per ragazzi,
Dott. S. Alfano, Operatore tiflologico della Federazione delle Istituzioni pro Ciechi, Dott. S. Tortini, Presidente UICI dell’Emilia Romagna,
Dott. P. Nobile, Direttore Generale della Stamperia Braille di Catania,
Dott.ssa C. Rivi, Responsabile della Sezione Ragazzi della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia,
Sig.ra D. Ghizzoni, Mamma di un bambino minorato della vista,
Sig. L. Riverberi, Fisioterapista ed Esperto di Editoria tattile per l’infanzia.

Alla Giuria Senior si affiancherà una Giuria Giovani composta da sei ragazzi al di sotto dei 18 anni, coordinati dalla Dott.ssa P. Terranova, Bibliotecaria dell’Istituto per i Ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia. Tale “seconda” Giuria avrà il compito di scegliere il “Miglior Libro Giovani” tra quelli presenti in concorso.

I Premi
Il vincitore di TOCCA A TE! ­ 2015, categoria miglior libro italiano, riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 1.500 euro.
Il vincitore della categoria miglior libro d’artista dedicato alla memoria di Mauro L. Evangelista riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 500 euro.
Al vincitore della categoria giovani andranno un trofeo, una targa ricordo e una collezione di libri tattili editi dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus.
Due menzioni speciali: Miglior Libro Didattico e Miglior Libro per la primissima infanzia (3­6 anni).
I tre libri vincitori dei premi e i due libri menzioni speciali parteciperanno di diritto al Concorso internazionale Typhlo & Tactus 2015, esteso a tutti i Paesi del mondo.

Il Concorso avrà luogo nelle giornate del 19, 20 e 21 Giugno 2015 presso la sede della Biblioteca Comunale Panizzi DI Reggio Emilia e si Concluderà con la proclamazione dei vincitori e con l’esposizione al pubblico di tutti i libri partecipanti.
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 Maggio 2015 a:
Federazione Nazionale Delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Centro di Produzione Del Materiale Didattico
Tocca a te! 3° Concorso Nazionale di editoria tattile illustrata Via Giuseppe Mirri, 2-4-6
00159 Roma.
Per informazioni
Tel. 06.5122747 • Fax 06.5123893
www.libritattili.prociechi.it libritattili@prociechi.it

Il Concorso è dedicato alla memoria di Mauro L. Evangelista

Napoli: Campagna prevenzione visiva gratuita, di Carmela Esposito Abate

Autore: Carmela Esposito Abate

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il patrocinio morale del Comune di Sant’Anastasia e con la collaborazione dell’ortottista dott.ssa Carmela Esposito Abate e dott.ssa Anna Teresa Borzacchiello, promuove una campagna di prevenzione visiva gratuita denominata AMGO – A ME GLI OCCHI- per la diagnosi precoce dell’ambliopia (detta anche “occhio pigro”), rivolta ai bambini con età compresa tra 10 e 24 mesi .
L’ambliopia è un difetto visivo che colpisce tre bambini su cento e che, se non curato entro i 4 o 5 anni, porta alla sostanziale cecità permanente in un occhio.
Lo screening sarà effettuato presso il “Centro Liguori” Via San Giuseppe , 12 -80048 Sant’Anastasia nei seguenti giorni ed orari:
Giovedì 07/05/2015 ore 9:00-13:00 Venerdì 08/05/2015 ore 14:30-19:00
Sabato 09/05/2015 ore: 9.00-13:00 E’ possibile prenotarsi per la visita gratuita recandosi presso l’UICI Sede “Centro Liguori” nei giorni Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30- 18,30 per compilare il modulo di adesione e il consenso informato.
Siamo lieti di invitare i genitori e i pediatri alla presentazione del progetto AMGO che si terrà il giorno 20 Aprile 2015 ore 10 presso la sede del Comune di Sant’Anastasia Piazza Siano, 5, 80048 Sant’Anastasia.
L’esempio di buone pratiche rivolte alla cittadinanza si è potuto ottenere con la fondamentale fusione di figure pubbliche e private che consente a tanti piccoli bambini di poter “vedere” un futuro migliore, grazie ad una concreta sussidiarietà ‘’
Per maggiori informazioni: Dott.ssa Carmela Esposito Abate-Ortottista ed Assistente in oftalmologia 3392802377
e-mail:
carmelaespositoabate@hotmail.it

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Centro di Documentazione Giuridica: Assunzione disabili, gli enti pubblici non autocertificano il proprio esonero, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Gli enti pubblici non possono autocertificare il proprio esonero dal collocamento obbligatorio di disabili.
A precisarlo è il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 4/2015, che ha risposto ad un quesito dell’Anci (associazione nazionale comuni italiani) in merito al campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili). La richiamata norma (art. 5), si ricorda, disciplina i casi di esonero del personale dal computo della c.d. quota di riserva (cioè le assunzioni riservate a soggetti disabili); l’ultimo capoverso prevede che “fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo”.
L’Anci ha chiesto di sapere se quest’ultimo capoverso della norma possa applicarsi anche agli enti pubblici. La risposta del Ministero è stata negativa.
Il Ministero muove dalla lettura dell’art. 5, il quale stabilisce: nella prima parte che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, ove operino in determinati settori (trasporto aereo, marittimo o terrestre, edile e degli impianti a fune, autotrasporto e minerario) sono sottratti dall’osservanza degli obblighi di assunzione (di cui all’art. 3), con esclusivo riferimento al personale identificato dalla stessa disposizione; nell’ultimo periodo (prima riportato) che “(…) le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail (…)”, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un’autocertificazione.
Per il Ministero l’ultima previsione non può intendersi riferita agli enti pubblici, perché il dato testuale fa esplicito riferimento alle “aziende” contrariamente a quanto avviene in altre parti dello stesso art. 5 dove il legislatore ha preso espressamente in considerazione i “datori di lavoro privati e gli enti pubblici”.
Segue testo integrale dell’interpello.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

cdg ALLEGATO Interpello Ministero Lavoro n. 4-2015

Napoli: Giornata di prevenzione delle patologie oculari alla Scuola Media Viale Delle Acacie di Napoli, di Ernesta Carloni e Olga Iollo

Autore: Ernesta Carloni e Olga Iollo

Il giorno 27 febbraio 2015 presso i locali della scuola media statale VIALE DELLE ACACIE in Napoli si è tenuta una giornata dedicata allo screening della vista rivolta agli alunni della prima media e sponsorizzata dal Lions Club, sezione Napoli Svevo, dall’U.I.C.I. Napoli e dalla Ottica Sacco.
Grazie alla disponibilità e professionalità di tre oculisti, i dottori Luigi Capasso, Giuseppe Nunziata e Raffaella Di Lauro, ben 172 alunni (su un totale di 281), previa apposita autorizzazione dei genitori, si sono sottoposti a screening della vista.
Da tale esame è emersa, per ben il 36% degli studenti, la necessità di una ulteriore visita oculistica approfondita per problematiche di vario tipo evidenziate durante il controllo (visus ridotto, occhio pigro,……).
L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di controllo per gli alunni, le rispettive famiglie e di professori, giacché non sempre i bambini riferiscono i disturbi della vista.
Sottoponendoli invece, ad un esame che ha previsto semplici test di valutazione del normale sviluppo dell’apparato visivo e del suo corretto funzionamento, è stato possibile riscontrare le difficoltà sopra evidenziate che, se trascurate, avrebbero potuto determinare più gravi conseguenze.
L’iniziativa è stata indubbiamente interessante anche sotto il profilo statistico e, ove fosse ripetuta negli anni, come appare auspicabile, consentirebbe un monitoraggio della salute visiva di un rilevante numero di studenti di indubbio valore scientifico.

Beni Culturali: #ioleggoperché, di Daniela Poli

Autore: Daniela Poli

A un mese dal 23 aprile #ioleggoperché la grande iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura rivolta ai non lettori curata dall’AIE – Associazione Italiana Editori – riporta straordinari dati di partecipazione e adesione all’iniziativa.

A un mese dalla grande manifestazione del 23 aprile, momento centrale del progetto e giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, il progetto #ioleggoperché sta riportando straordinari dati di partecipazione e di adesione all’iniziativa.
#ioleggoperché è un grande progetto nazionale di promozione del libro e della lettura, che chiama a raccolta i lettori di tutta Italia trasformandoli, nella giornata del  23 aprile, in Messaggeri “pronti a tutto” decisi a coinvolgere nel piacere della lettura  chi non legge o legge poco, per creare una comunità capace di mettere in relazione il libro, gli autori e il variegato mondo dei lettori.
Eccezionali sono i risultati prodotti dalla rete fisica ma non meno efficace è l’azione della piazza virtuale e social, grazie alla piattaforma  www.ioleggoperché.it, creata specificatamente per contagiare alla lettura chi non conosce o ha dimenticato il piacere dei libri: #ioleggoperché nasce con il proposito di far riscoprire il gusto di leggere a chi legge poco o a chi non l’ha mai conosciuto.
La mobilitazione è generale. Grande è l’entusiasmo. I messaggeri che hanno aderito al progetto sono a oggi 25.082
di cui 66% compresi tra i 18 e 50 anni,
residenti in tutta Italia con il primato della Lombardia
seguita da Puglia, Sicilia, Piemonte, Campania e Veneto.

In particolare hanno risposto all’appello:
8.989 studenti universitari,
896 librerie,
280 gruppi di lettura.
L’entusiasmo si è tradotto sul sito in
54.804 interazioni sul wall,
14.038 citazioni,
Una curiosità: 9.293 utenti si sono descritti come un libro.
Gli eventi caricati sul sito che aderiscono all’iniziativa a oggi sono 352, di cui
182 incontri con gli autori,
35 letture ad alta voce,
37 reading collettivi.

La pagina facebook ha registrato a oggi 14.776 fan,
con una età media compresa tra i 25 e i 54 anni,
di cui 78 % donne e 21% uomini.
La maggior parte dei fan sono di Milano e, a seguire Roma, Napoli, Torino, Bologna, Palermo, Firenze, Catania. Uno dei post più seguiti ha raggiunto 191.872 persone e il video dei messaggeri “pronti a tutto” è stato visualizzato 17.482 volte. Twitter ha avuto a oggi 97.500 visualizzazioni totali (dettaglio in allegato).
Il progetto – a cura di AIE (Associazione Italiana Editori), è realizzato in collaborazione con ALI (Associazione Librai Italiani – Confcommercio), AIB (Associazione Italiana Biblioteche), Centro per il Libro e la Lettura del MIBACT (Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo), Milano Città del Libro 2015 – Comune di Milano e con il contributo di RAI – è un invito all’azione per tutti coloro che credono nel valore del libro e della lettura.
Università, scuole, piazze, librerie (mappa in allegato), biblioteche, supermercati saranno i crocevia  di un evento diffuso, idealmente uniti dai treni – grazie a una collaborazione speciale con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane su cui il 23 aprile saranno presenti i Messaggeri che offriranno un originale dono ai non lettori.
Il 23 aprile, 240mila libri in edizione speciale saranno consegnati dai Messaggeri ai lettori saltuari e ai non lettori: una collana di 24 titoli, scelti da editori associati ad AIE per la loro qualità letteraria e capaci di conquistare anche chi legge poco o non legge. Gli autori delle 24 opere, che per questa edizione speciale non  percepiscono alcun diritto d’autore, sono: Kader Abdolah; Kamal Abdulla; Age & Scarpelli, Mario Monicelli; Silvia Avallone; Alessandro Baricco; Ronald Everett Capps; Paola Capriolo; Massimo Carlotto; Sveva Casati Modignani; Cristiano Cavina; Andrea De Carlo; Diego De Silva; Khaled Hosseini; Erin Hunter; Emily Lockhart; Margaret Mazzantini; Giuseppe Munforte; Y?ko Ogawa; Maria Pace Ottieri; Daniel Pennac; Roberto Riccardi; Luis Sepúlveda; Marcello Simoni; Andrea Vitali.
Gran parte di questi titoli saranno disponibili in formato accessibile per i disabili visivi su www.libriitalianiaccessibili.it grazie alla collaborazione con la Fondazione LIA.
Una rete di migliaia di Messaggeri della lettura avrà dunque il compito di affidare questi libri a chi non legge o legge poco, sostenuti in questa missione da personaggi famosi “pronti a tutto” come Arturo Brachetti, Vittorio Brumotti, Paolo Calabresi, Irene Casagrande, Lella Costa, Geppi Cucciari, Marco D’Amore, Federica Girardello, Linus, Neri Marcorè, Benedetta Parodi, Marco Presta, Saturnino, Fausto Maria Sciarappa, Mario Tozzi, Dario Vergassola solo per citare alcuni dei testimonial dell’iniziativa.
Samuele Bersani e Pacifico hanno composto la canzone di #ioleggoperché, colonna sonora del progetto.
#ioleggoperché coinvolge naturalmente le scuole, in cui gli studenti, grazie a Crossa un libro, diverranno i veri protagonisti attraverso il bookcrossing, scambiandosi e condividendo le citazioni tratte dai libri più amati.
Il progetto sulle scuole avrà una diffusione capillare: grazie a un accordo con il Centro per il Libro e la Lettura, dal 23 aprile e nel corso di tutto il Maggio dei libri, 200 scuole superiori di tutta Italia leggeranno e commenteranno in classe i testi della collana di #ioleggoperché.
Le università dal 30 marzo al 10 aprile saranno invece coinvolte in una vera e propria gara in cui dovranno raccontare con un video di 90 secondi il libro preferito. Il video più votato dai Messaggeri sarà pubblicato il 23 aprile sulla Home Page di #ioleggoperché. Uno dei video partecipanti, in base a un giudizio insindacabile della giuria di qualità, potrà essere scelto per andare in onda in prima serata Rai (in allegato il dettaglio dell’iniziativa).
Le librerie e le biblioteche, che hanno aderito con grande entusiasmo, sono protagoniste sia per la raccolta dei libri, sia nell’organizzazione delle iniziative: in particolare il 23 aprile resteranno aperte fino alle 24 per la Notte bianca delle librerie.
Oltre a Milano, altre quattro città – Cosenza, Sassari ,Vicenza, Roma – saranno coinvolte in iniziative di Piazza e, grazie a Piazza un libro, verranno attivati autentici spazi dedicati alla lettura, in cui lettori persuasi e lettori potenziali potranno leggere, consultare, incontrarsi, condividere la propria passione, divertirsi insieme grazie ai libri.
Il 23 aprile a #ioleggoperché si unirà anche Raitre, che trasmetterà in prima serata un evento in diretta da Milano guidato da uno storyteller d’eccezione. Un evento nell’evento, valorizzato anche dai collegamenti in diretta con la suggestiva piazza Gae Aulenti di Milano, dove parallelamente si raduneranno i Messaggeri e si svolgerà un reading di pagine speciali scelte da alcuni degli autori della collana #ioleggoperché e da altri ospiti, oltre che da Messaggeri.
#ioleggoperché scenderà anche in campo. Grazie alla Lega Calcio, in due weekend per la serie B (12 e 19 aprile) e uno per la serie A (12 aprile), al momento del saluto tra i giocatori la squadra ospitante consegnerà un libro della collana #ioleggoperché agli avversari. I membri dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) nelle partite di serie A, vestiranno la maglia #ioleggoperché.
#ioleggoperché è organizzato con il patrocinio di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Comune di Milano, CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), MIBACT (Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo); main partner Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Pirelli; partner 3M-Post-it®, Artic Paper, CEVA Logistics, Grafica Veneta, Messaggerie Libri, TIM, Lega Calcio Serie A e Serie B e AIA (Associazione Italiana Arbitri), SIAE. Mediapartner dell’iniziativa: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, la Repubblica, RAI. Mediasupporter: Famiglia Cristiana, Il Fatto Quotidiano, LaEffe, LaFeltrinelli.it, IBS, IlLibraio.it, R101, RaiRadio2, RaiRadio3, Vanity Fair.
Per informazioni: www.ioleggoperché.it

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Daniela Poli tel. 0289280823
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Beni Culturali: Van Gogh da toccare per i non vedenti, Redazionale

Autore: Redazionale

OLANDA. A desso in Olanda anche i ciechi possono ‘vedere’ la grandezza di un pittore come Van Gogh. Infatti, grazie a un esperimento appena iniziato all’omonimo Museo di Amsterdam, i non vedenti riusciranno a percepire la bellezza dei suoi dipinti sviluppando le loro sensazioni tattili. Ann Blokland, sovrintendente del settore educazione, ha raccontato che all’inizio erano state create imponenti riproduzioni in 3D di alcuni quadri di Van Gogh per venderle a 20mila euro al pezzo, in seguito però il Museo ha deciso di metterle a disposizione di chi non può vedere i capolavori del grande artista: «E ora per noi – commenta – sono diventate ancor più preziose», come avviene sempre quando si può donare una gioia a chi nella vita deve fronteggiare una pesante privazione. L’esperimento verrà condotto in una sala dove c’è posto per 12 ciechi accompagnati dai loro familiari. Una guida li seguirà nel percorso di conoscenza delle opere di Van Gogh, che potranno toccare attraverso riproduzioni in rilievo ma anche plastici (è il caso, per esempio, di quello che riproduce la camera dell’artista). Le dita dei non vedenti potranno sfiorare il suo letto, la sedia, i cuscini, i quadri alla parete, che sono forme già a loro conosciute. «Sono entrato in un mondo magico», ha dichiarato Leroy de Boch, 19 anni, cieco dalla nascita e amante di libri d’arte, che legge in braille. «Sono felice, perché ora posso vedere attraverso le mie dita anche le meraviglie che ha creato il mio pittore preferito».

(notizia tratta da “Avvenire” del 24-03-2015)

Centro di Documentazione Giuridica: Il reddito della casa di abitazione non incide su quello utile per la concessione degli assegni di invalidità, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

I Giudici della Corte di Cassazione con sentenza della prima sezione civile n.4674 del 17.12.2014, depositata il 9.3.2015, hanno stabilito che non conta il reddito della casa di abitazione ai fini del riconoscimento dell’assegno mensile di invalidità (L. 118/71, art. 13).
Le condizioni economiche richieste per la concessione di provvidenze ai mutilati e agli invalidi civili (in particolare per la pensione di cui all’articolo 12 della legge 118/1971 e l’assegno di cui al successivo articolo 13) sono quelle previste dall’articolo 3 della stessa legge, nella parte in cui tale disposizione ha riscritto, tra l’altro, i primi tre commi dell’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di computo dei redditi ai fini dell’erogazione della pensione sociale, indicando espressamente l’esclusione del reddito della casa di abitazione.
E’ questo il principio espresso dalla in materia di concessione di prestazioni di invalidità civile originate da vicende nelle quali non era in contestazione il requisito sanitario, quanto, appunto, il requisito reddituale necessario per l’ammissione al trattamento.
Le prestazioni erogate agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, rapportate al loro grado di invalidità, devono infatti tener conto di determinati limiti reddituali (per l’erogazione occorre, che l’interessato non superi i 4.805,19 euro annui), eccetto che nel caso di indennità di accompagnamento per ciechi e invalidi civili, di indennità di comunicazione per i sordomuti e di indennità per i ciechi ventesimisti, per le quali tali limiti non sono contemplati.
Nel caso de quo la Corte, dando torto all’lnps, ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione non rappresentasse un onere deducibile o una ritenuta fiscale e che, di conseguenza, il reddito Irpef al lordo non comprendesse il reddito della casa di abitazione. Bisogna dunque fare una distinzione tra il reddito della persona ed il reddito imponibile, che esclude i redditi non tassabili.
Segue il testo integrale della sentenza commentata.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)
CDG Sentenza n. 4674-2015