Fish – Nuovo paradigma: gli esiti dell’incontro

Soddisfazione della FISH per il successo dell’incontro “Il nuovo paradigma della Convenzione ONU per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle discriminazioni delle persone con disabilità” che si è tenuto a Roma il 16 settembre 2015.
L’obiettivo di FISH era – e rimane – quello di costruire una alleanza il più ampia possibile per realizzare nuove politiche, questa volta inclusive, per le persone con disabilità e rendere esigibili e tangibili i diritti richiamati dalla Convenzione ONU. Ciò richiede un impegno e una condivisione trasversale che coinvolga il più alto numero dei diretti interessati, delle istituzioni, del mondo associativo e sindacale, ma anche quello degli operatori e dei servizi. Non è un caso, quindi, che i relatori all’incontro siano stati individuati per la loro preparazione, esperienza, rappresentatività e che la direzione degli interventi fosse ben orientata sulla concretezza e focalizzata su temi circostanziati.
In tal senso già l’inquadramento di apertura di Vincenzo Falabella, presidente FISH, è stato stringente: il Programma di azione sulla disabilità, approvato già nel 2013, dovrebbe orientare le politiche per applicare il paradigma della Convenzione ONU in Italia. Ma il Programma reca le linee delle azioni e queste devono essere rese operative con atti a diverso livello e ambito di responsabilità istituzionale. È necessario passare dai principi alla pratica, analizzando i fenomeni con occhio critico, elaborando i dati disponibili, avanzando proposte sostenibili.
Non è un caso che all’incontro siano stati presentati e resi disponibili due approfondimenti tecnici (uno sulla “consistenza” del numero delle persone con disabilità, l’altro sulla spesa sociale per la disabilità) e un documento di lavoro per la futura riforma dei percorsi e dei criteri di riconoscimento della disabilità. I documenti sono disponibili nel sito FISH.
Dal primo approfondimento emerge un dato, evidenziato da Vincenzo Falabella e ripreso da molti relatori. Esistono in Italia circa 1 milione 100mila persone con limitazioni funzionali gravi che – pur essendo in possesso dei requisiti sanitari – non sono titolari di indennità di accompagnamento. Tale conclusione si ottiene comparando lo studio dell’ISTAT (Inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi, luglio 2015) con il casellario dell’INPS.
Secondo ISTAT in Italia sono circa 3,1 milioni le persone con limitazioni funzionali gravi, mentre INPS eroga l’indennità di accompagnamento civile “solo” a poco più 1,9 milioni di persone.
Ma la stessa analisi di FISH “smonta” – numeri alla mano – anche le tesi degli “abusi territoriali” secondo cui la maggiore incidenza di indennità di accompagnamento in alcune aree del Paese deriverebbe da disomogeneità valutative.
Dal secondo documento sulla spesa sociale per la disabilità appare in modo netto da un lato un’Italia molto indietro rispetto alla media europea (sia rispetto alla spesa procapite sia all’incidenza sul PIL) e dall’altro una profonda disomogeneità territoriale sia quantitativa che qualitativa.
Forte interesse e prime condivisioni ha raccolto l’ipotesi di riforma dei percorsi per il riconoscimento della disabilità formulata nella sua struttura essenziale da FISH. Anche in questo caso la Federazione tenta di accelerare i tempi avanzando una proposta operativa e sostenibile.
L’analisi dell’attuale sistema di accertamento, verifica, riconoscimento di invalidità civile ed handicap non può che essere inclemente in quanto a tempi, costi, esiti, sovrastrutture e criteri valutativi.
L’intento, quindi, è quello di ridisegnare un percorso che sia sostenibile ed efficace/efficiente nell’interesse dei diritti delle persone con disabilità ma anche della qualità del sistema di protezione sociale attuale e futuro, capace di promuovere e migliorare l’equità e la trasparenza delle valutazioni.
Ci si propone innanzitutto di unificare i momenti e criteri valutativi di base (invalidità, handicap, disabilità, alunno con handicap) ma al contempo di disgiungere la valutazione di base dalla valutazione multidimensionale legata ai progetti individualizzati, strumenti essenziali per la reale inclusione.
Importante è anche responsabilizzare, monitorare le competenze valutative di base. La stessa valutazione di base passerebbe da collegiale a monocratica con una separazione dei percorsi valutativi di base per età (minori, adulti, anziani) affidandone il compito a medici con specifica e dimostrata competenza e formazione.
Grande rilevanza viene attribuita anche alla trasparenza delle informazioni, al controllo della qualità del lavoro di valutazione (sottoposto a indicatori), ai nuovi criteri e ai test da usare.
All’incontro è intervenuto il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, che ha espresso apprezzamento sia per la qualità delle analisi di FISH che per la proposta avanzata che potrà essere la base di un confronto su qualcosa di concreto che tiene conto di sostenibilità e di miglioramento del sistema.
Richiamando il ruolo dell’Osservatorio Nazionale sulla disabilità, ne ha riconosciuto l’importanza non solo come sede di elaborazione, ma anche di supporto alle decisioni politiche. Ancora una volta Poletti ha sottolineato come ritenga essenziale valutare l’impatto delle norme in via di approvazione. Esso può essere diverso da quello che il Legislatore si attende e quindi deve sempre essere previsto un monitoraggio anche a posteriori. Poletti ha anche confermato – raccogliendo i preoccupati richiami di Falabella su varie emergenze – la massima attenzione del suo Dicastero oltre che del Governo riguardo alla disabilità.

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
www.fishonlus.it
www.facebook.com/fishonlus
twitter.com/fishonlus

Fish – Scuola e disabili: sostegno ancora in crisi

Un altro allarme per la scuola e per il diritto all’inclusione scolastica delle persone con disabilità.
“L’anno scolastico è iniziato ma già rileviamo ritardi nella nomina delle supplenze per gli insegnanti di sostegno, con ciò che questo comporta in termini di inclusione scolastica delle persone con disabilità.”
Questa la denuncia di Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. Ma non è tutto.
“Il numero degli insegnanti di sostegno attualmente in servizio presso la scuola pubblica è 115.000 (5.000 circa nelle scuole paritarie) che dovrebbe salire a 117.000. Un numero ritenuto sufficiente a coprire le esigenze di sostegno che riguardano circa 220.000 studenti con disabilità. Tuttavia vi è una questione cronica: circa 35.000 di questi insegnanti non hanno mai svolto alcun percorso di formazione o di specializzazione. La questione non è tanto numerica, ma piuttosto di qualità dell’azione di sostegno che presuppone preparazione e professionalità che non si inventano.”
In tal senso, anche sulla scia delle novità introdotte dalla norma sulla “Buona Scuola”, FISH chiede l’attivazione e la strutturazione consolidata di percorsi di aggiornamento in particolare, come obbligatorio, per tutti i neo-assunti ma anche per i docenti già in servizio privi di specializzazione.
“Un impegno su cui il Ministero dovrebbe diramare indicazioni perentorie: ne va della qualità

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
www.fishonlus.it
www.facebook.com/fishonlus
twitter.com/fishonlus

Centro di Documentazione Giuridica – La scala condominiale può restringersi legittima l’installazione di un ascensore per disabile, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

Sentenza n. 16486/2015, la II sez. Civile della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ribadisce il concetto di solidarietà condominiale che impone un contemperamento di interessi, tra cui anche quello dei disabili al superamento delle barriere architettoniche. Pertanto con la sentenza n. 16486/2015, la II sez. Civile della Corte di Cassazione, ha deciso in merito al ricorso presentato dal proprietario e dall’usufruttuario di unità immobiliari site in un condominio.
I ricorrenti avevano contestato il contenuto e la validità di una delibera dell’assemblea condominiale che aveva statuito “la costruzione di un ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale” per agevolare un condomino disabile.
I ricorrenti, ritenevano che la costruzione dell’ascensore, considerata innovazione di cosa comune, doveva essere decisa con una maggioranza qualificata pari a 666,6 millesimi e dunque non poteva essere approvata con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi e con il loro dissenso come in realtà avvenuto.
I ricorrenti avevano lamentato inoltre che, a seguito dell’intervento di costruzione dell’ascensore, la larghezza minima della scala sarebbe stata pari a 72 centimetri, rendendo di fatto l’opera inservibile non permettendo il passaggio di almeno due persone e mettendo a rischio, in caso di pericolo o evacuazione forzata dell’edificio, il deflusso delle persone e l’accesso dei soccorritori.
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha richiamato il corretto giudizio di merito espresso dalla Corte di Appello, evidenziando come in tema di condominio degli edifici, il concetto di inservibilità della cosa comune “non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità”.

I giudici richiamano, inoltre, il principio di solidarietà condominiale, che deve trovare applicazione nel giudizio circa la possibilità che l’installazione di un ascensore possa recare pregiudizio all’uso o al godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini: la coesistenza di più unita immobiliari in un unico fabbricato rende necessario un contemperamento degli interessi per consentire una pacifica convivenza, tra i quali deve includersi anche “quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati”.

Proprio sulla base di questi principi, rileva la Corte, nel caso di specie il provvedimento assembleare del condominio, riguardante l’installazione dell’ascensore, aveva tenuto conto delle esigenze di diversi condomini con disturbi alla deambulazione impossibilitati ad usare le scale, così come verificato da c.t.u. esperita in corso di causa, la quale aveva altre sì dimostrato la possibilità che le scale potessero venire efficacemente utilizzate senza problemi dai soccorritori, sia trasportando una sedia a rotelle che una barella, senza danni per l’infermo.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso liquidando le spese.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 maggio – 5 agosto 2015, n. 16486 Presidente Bucciante – Relatore Abete
Svolgimento del processo
S.G. , quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, S.E. , nonché P.G. , rispettivamente usufruttuario e proprietario di unità immobiliari ricomprese nel condominio sito in (omissis) , proponevano impugnazione innanzi al tribunale di Chiavari avverso la delibera assunta in data 23.10.1999 dall’assemblea condominiale. Esponevano che con il voto favorevole di tanti condomini rappresentanti 608,33 millesimi e con il loro dissenso l’assemblea aveva deciso “la costruzione di un ascensore nel vano scale, mediante taglio e riduzione della larghezza della scala condominiale” (così sentenza d’appello, pag. 2). Esponevano ulteriormente che “la costruzione dell’ascensore era un’innovazione delle parti comuni che avrebbe potuto essere decisa con la maggioranza qualificata di 666,6 millesimi, prevista dall’art. 1136 5 comma c.c., ed inoltre che la riduzione della scala la rendeva inservibile o comunque ledeva il decoro architettonico” (così sentenza d’appello, pag. 2). Chiedevano pertanto che il tribunale invalidasse la delibera impugnata. Costituitosi, il condominio instava per il rigetto dell’esperita impugnazione. Deduceva che “la normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche permetteva di deliberare l’installazione” (così sentenza d’appello, pag. 2). Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 485/2002 il tribunale adito rigettava l’impugnazione e condannava in solido gli attori a rimborsare a controparte le spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u.. Interponevano appello gli originari attori. Resisteva il condominio. Disposto ed espletato supplemento di c.t.u., con sentenza n. 366 del 16/24.3.2010 la corte d’appello di Genova rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti a rimborsare a controparte le spese del grado e a farsi carico delle spese di c.t.u.. Esplicitava la corte distrettuale che “l’installazione dell’ascensore, rientrando tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27 I comma della l. 118/1971 ed all’art. 1 primo comma del d.p.r. 384/1978, costituisce innovazione (…) ai sensi dell’art. 2 legge 13/89” (così sentenza d’appello, pag. 4). Esplicitava altresì che “la delibera impugnata (…) risulta presa con la maggioranza (…) prescritta dall’art. 2 della l. 13/89 di cui ai commi II e III dell’art. 1136 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 4); che “non può quindi configurarsi una violazione dell’art. 1120 c.c., poiché il detto art. 2 della l. 13/89 configura espressa deroga a tale norma, prevedendo le dette maggioranze anziché quella prevista dal quinto comma dell’art. 1136 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 4). Esplicitava ulteriormente che “dall’espletata c.t.u. è risultato che la larghezza della scala che rimane a disposizione per il transito è pari a 0,72 m., e consente il passaggio di una persona, non rendendo inutilizzabili le scale” (così sentenza d’appello, pag. 4); che “neppure è risultato alcun pregiudizio per alterazione del decoro architettonico” (così sentenza d’appello, pag. 5); che “l’art. 1120 II comma c.c. non prevede che debba derivare alcun vantaggio compensativo per taluno dei condomini, cui non giovi immediatamente e direttamente l’innovazione” (così sentenza d’appello, pag. 5); che “la prescrizione di larghezza minima della rampa di scale di m. 1,20 è applicabile nel caso di immobili di nuova costruzione, oppure di ristrutturazione di immobili, e cioè in casi diversi dalla fattispecie in esame” (così sentenza d’appello, pag. 5); che all’esito del supplemento di c.t.u. all’uopo disposto si era verificata l’insussistenza di qualsivoglia ostacolo all’eventuale passaggio di mezzi di soccorso. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.G. , S.G. ed S.E. ; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento in tema di spese di lite. Il condominio di via (omissis) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del grado di legittimità. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il condominio di via (omissis) , del pari ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono “violazione dell’art. 1120 II comma c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n 5 c.p.c.) circa un punto decisivo della controversia” (così ricorso, pag. 4). Adducono che “nel caso di specie la larghezza minima della scala sarebbe di 72 cm. (…), com’è pacifico” (così ricorso, pag. 5); che “è altrettanto pacifico (…) che una scala larga cm. 72 permetterebbe il passaggio di una sola persona, senza colli di dimensione anche minima” (così ricorso, pag. 5); che se è ragionevole supporre che “l’uso normale di una scala condominiale implica che sia possibile la discesa e la salita contemporanea di due persone, l’art. 1120 II comma c.c. non potrà che ritenersi violato” (così ricorso, pag. 6). Adducono, al contempo, che “la scala del condominio deve sempre e comunque permettere il contemporaneo deflusso delle persone e l’accesso dei soccorritori” (così ricorso, pag. 8); che “una scala di tal fatta è inservibile all’uso o al godimento perché non permette il normale accesso di condomini o visitatori che vogliano contemporaneamente entrare o uscire dalle abitazioni, ma anche per la sua pericolosità, visto il disagio che ne deriverebbe in caso di evacuazione forzata” (così ricorso, pag. 8). Il ricorso non merita seguito. Si rappresenta che con l’esperita impugnazione i ricorrenti sollecitano, sostanzialmente, questa Corte di legittimità a rivisitare il giudizio “di fatto” espresso nel caso di specie dalla corte di merito. Specificamente il giudizio formulato in relazione al limite – ex art. 1120, 2 co., c.c. – per cui l’innovazione non ha da rendere la parte comune dell’edificio inservibile all’uso ed al godimento anche di un sol condomino, limite che – tra gli altri – circoscrive la possibilità di deroga che l’art. 2 della legge n. 13/1989 prefigura in rapporto alle maggioranze per le innovazioni imposte dal combinato disposto degli artt. 1120, 1 co., e 1136, 5 co., c.c., nel senso cioè che l’innovazione ex art. 2 cit. può essere deliberata con le maggioranze meno gravose di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 1136 c.c.. Propriamente il motivo involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360, 1 co., n. 5), c.p.c.. In tal guisa si risolve in una improponibile richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; altresì Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789), improponibile nei medesimi termini in cui questa Corte ebbe a reputare la richiesta sottesa alla propria pronuncia n. 12847/2007 che parte ricorrente cita a supporto della sua prospettazione (“la Corte di appello ha espresso un giudizio di merito incensurabile”, si legge testualmente nel corpo della motivazione della statuizione n. 12847/2008 di questa Corte). In ogni caso si rappresenta che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e congruo sul piano logico – formale. In particolare si evidenzia che questa Corte di legittimità spiega quanto segue. Da un canto, che, in tema di condominio negli edifici, nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’art. 1120, 2 co., c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coessenziale al concetto di innovazione – ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua naturale fruibilità (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15308). Dall’altro, che in sede di verifica, ex art. 1120, 2 co., c.c., circa l’attitudine dell’opera di installazione di un ascensore a recar pregiudizio all’uso o godimento delle parti comuni da parte dei singoli condomini, è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (cfr. Cass. 15.10.2012, n. 18334). In questo quadro devesi rimarcare che la corte genovese ha fatto luogo a talune debite e concludenti puntualizzazioni. Per un verso, ha dato atto che all’esito del supplemento di c.t.u. appositamente disposto si è acclarato che “una sedia a rotelle, con accompagnatore, potrebbe essere introdotta nell’ascensore; che una sedia a rotelle potrebbe anche essere trasportata lungo le scale; che una lettiga – barella potrebbe essere trasportata, senza danno per l’infermo, lungo le scale” (così sentenza d’appello, pagg. 5-6). Per altro verso, ha dato atto che “dalle informazioni assunte dal c.t.u. è risultato che nello stabile vivano: condomini con disturbi alla deambulazione; una signora avanti con gli anni che non può utilizzare il proprio appartamento all’ultimo piano, non potendo fare le scale; un condomino infartuato con protesi tutoria; una signora di anni 90 impossibilitata ad uscire per l’impossibilità di usare le scale” (così sentenza d’appello, pag. 4). Il rigetto del ricorso giustifica la solidale condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al condominio controricorrente la somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

FISH – Detrazioni fiscali: allerta per le persone con disabilità

“Ci inquieta e non poco l’intento governativo – che trapela da indiscrezioni giornalistiche – di intervenire sulle detrazioni fiscali degli italiani. L’intervento sulla cosiddetta erosione fiscale – ipotizzato ormai da anni – deve salvaguardare le persone con disabilità e le loro famiglie come pure le spese sanitarie e assistenziali che oggi rimangono in carico ai contribuenti. Ricordiamo che il 70 per cento delle famiglie con persone con disabilità o con persone anziane non autosufficienti non fruisce di alcun servizio pubblico e che la disabilità è uno dei primi determinanti dell’impoverimento.”
C’è la massima allerta nelle parole del Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap Vincenzo Falabella sulle indiscrezioni relative alla prossima legge di stabilità. Ridurre le detrazioni e le deduzioni fiscali significherebbe colpire molte delle spese sostenute direttamente per la disabilità: assistenza personale e badanti, spese farmaceutiche, ausili, assistenza sanitaria, veicoli adattati, cani guida, spese farmaceutiche, per tacere dell’esenzione dall’imposizione IRPEF sulle pensioni di invalidità civile.
“Secondo alcune riflessioni molto accademiche, queste detrazioni sarebbero usate impropriamente in quanto, secondo queste logiche, i bisogni di tipo assistenziale dovrebbe essere affrontati dal welfare e non da misure fiscali. Una considerazione che sarebbe corretta se non fosse che l’Italia per la disabilità spende pochissimo, soprattutto in termini di politiche e servizi inclusivi.”
Sarà anche questo uno dei temi al centro dell’incontro promosso da FISH Il nuovo paradigma della Convenzione ONU per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle discriminazioni delle persone con disabilità (Informazione, accertamento e accesso a benefici, prestazioni e servizi).
L’incontro si terrà a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Via Santa Maria in Via 37, mercoledì 16 settembre 2015 (dalle 9 alle 18).
Parteciperà il Ministro al Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti ma è stato invitato anche Yoram Gutgeld, consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il programma dell’evento è disponibile nel sito fishonlus.it

14 settembre 2015

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
www.fishonlus.it
www.facebook.com/fishonlus
twitter.com/fishonlus

Incanto. Ricordi e ascolti delle grandi voci della lirica italiana

Incanto. Ricordi e ascolti delle grandi voci della lirica italiana.

Il Direttore dell’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi, dott. Massimo Pistacchi, è lieto di invitare la S.V. all’omaggio dedicato a Magda Oliviero, nell’ambito del ciclo “Incanto. Ricordi e ascolti delle grandi voci della lirica italiana”.
Giovedì 17 settembre 2015, ore 16.30: Magda Oliviero.
Introduce: Massimo Pistacchi.
Intervengono: Gloria D’Orazi, Elio Pandolfi, Daniele Rubboli, Sylvia Sass, Pino Strabioli.
Con la partecipazione di Umberto Broccoli.

Auditorium ICBSA – via Michelangelo Caetani, 32 – Roma
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Per informazione: Tel.:06684069/32/24. E-mail: ic-bsa@beniculturali.it

Centro di Documentazione Giuridica – Agevolazioni fiscali quando l’erede o il donatario è disabile, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste.
Infatti anche se con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono state reintrodotte l’imposta sulle successioni e sulle donazioni se il beneficiario è una persona portatrice di handicap.
È noto che le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.
Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).
La normativa tributaria riconosce però un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, indipendentemente dal vincolo di parentela.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Le donazioni a favore di disabili
Anche se la donazione è “gratuita” non è comunque priva di costi, che variano a seconda del grado di parentela tra donatario e donante; sono infatti previste delle franchigie (soglie che se non superate non prevedono alcun costo) e aliquote diverse che rendono tassabili le parti donate che superano il loro valore.
La tassa è a carico del donatario, cioè di colui che riceve la donazione, e segue la tabella sulle successioni: 1. Moglie, figli e discendenti in linea retta: Aliquota 4% e franchigia sino a 1.000.000 euro 2. Fratelli e sorelle: Aliquota 6% franchigia 100.000 3. Parenti fino al 4°: Aliquota 6% senza franchigia 4. Tutti gli altri: Aliquota 8% senza franchigia.
Il trattamento fiscale delle donazioni dipende quindi dal rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario e dal valore della donazione.
Solo se la donazione è verso soggetti portatori di handicap, riconosciuti in base alla L. 104 del 1992, anche senza vincolo di parentela, la franchigia sale a 1.500.000 un milione e mezzo di euro al disotto della quale, in caso di prima casa, non sarà dovuta alcuna imposta di donazione e le imposte di trascrizione e catastali resteranno fisse a 168 euro. Nel caso di immobili diversi dalla prima casa invece l’imposta diventa proporzionale con una aliquota del 4%.

Paolo Colombo

Fish – Verso un nuovo paradigma: incontro a Roma sulla disabilità

“Pensare alle politiche di inclusione delle persone con disabilità, cercare alleanze basate sui diritti, sulla responsabilità, sulla concretezza, sulla sostenibilità senza attendere tempi generazionali. Questo è l’intento dell’incontro promosso da FISH per il 16 settembre.”
Così Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, presenta ufficialmente il programma dell’incontro Il nuovo paradigma della Convenzione ONU per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle discriminazioni delle persone con disabilità che si terrà a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Via Santa Maria in Via 37, mercoledì 16 settembre 2015 (dalle 9 alle 18).
“I tempi – anche politici – sono quelli giusti: la prossima legge di Stabilità è già in gestazione e non vorremmo si ripetessero i consueti meccanismi che ci vedono semplicemente contrastare misure vessatorie o che reiterano logiche vecchie e logore. Vogliamo che si gettino assieme le fondamenta di politiche e servizi radicalmente diversi da quelli che relegano la disabilità in una dimensione di sanitarizzazione, di segregazione, di assistenzialismo o come spesa da comprimere.”
L’incontro conta sulla collaborazione del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul contributo della Regione Lazio. È realizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS), che è ente accreditato per la formazione continua degli assistenti sociali. Sono stati, pertanto, richiesti al CROAS Lazio i crediti formativi (quattro crediti) per gli assistenti sociali.
All’incontro parteciperanno il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti e molti altri referenti istituzionali, associativi, sindacali, come riportato nel nutrito programma.
“Sarà anche l’occasione per presentare dati e proposte su cui stiamo lavorando da tempo. In particolare sulla profonda revisione dei percorsi di valutazione della disabilità e sui processi di inclusione vogliamo formulare delle ipotesi di radicale riforma su cui confrontarci con costruttività e realismo, ma anche con la determinazione che sia tempo di un cambio epocale.”
Per il limitato numero di posti e per motivi di sicurezza l’iscrizione è obbligatoria presso la Segreteria FISH (Tel. 06.78851262, email: presidenza@fishonlus.it).
Programma
Il nuovo paradigma della Convenzione ONU
per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle discriminazioni
delle persone con disabilità
Informazione, accertamento e accesso a benefici, prestazioni e servizi
16 settembre 2015
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sala Polifunzionale – Via Santa Maria in Via 37, Roma

9.00 – Saluti istituzionali del Capo Dipartimento per le Pari Opportunità, Ermenegilda Siniscalchi
9.30 – Introduzione del Presidente della FISH, Vincenzo Falabella
10.00 – Prima sessione – Tra Convenzione ONU e invalidità: stato dell’arte e prospettive
Modera: Alfredo Ferrante, Divisione Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone
non autosufficienti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Presentazione e analisi dei dati di HandyLex.org – Carlo Giacobini, Direttore di HandyLex.org
Accertamento e Convenzione ONU – Giampiero Griffo, Forum Europeo sulle Disabilità
Le analisi dell’Osservatorio sulla Convenzione ONU – Carlo Francescutti, coordinatore del
Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio Nazionale Disabilità
Franca Biondelli, Sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11.30 – Tavola rotonda – La sostenibilità delle nuove prospettive
Modera: Donata Vivanti, Vicepresidente FISH
Roberto Speziale, Vicepresidente FISH
Raffaele Tangorra, Direttore Generale delle politiche sociali del Ministero del Lavoro
Marco Ghersevich, Direttore Centrale Assistenza ed Invalidità Civile INPS
Giovanna Boda, Direttore Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la
comunicazione del Ministero dell’Istruzione
Marco De Giorgi, Direttore Generale UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)
13.00 – Pausa
Con il contributo di Con la collaborazione di
14.00 – Ripresa lavori
14.30 – Terza sessione – Le nuove prospettive tra diritti fondamentali e revisione della spesa
Modera: Mario Alberto Battaglia, Vicepresidente FISH e direttore AISM
Vincenzo Falabella, Presidente FISH
Maurizio Bernava, Segretario Confederale CISL
Nina Daita, Responsabile Ufficio Politiche Disabilità della CGIL
Enrico Troiani, Componente Segreteria Nazionale UIL, Politiche del Sociale e Sostenibilità
Franco Bettoni, Presidente FAND
Pietro Vittorio Barbieri, Portavoce del Forum Terzo Settore
Rita Visini, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dibattito
16.30 – Conclusioni di Vincenzo Falabella, Presidente FISH
È stato invitato Yoram Gutgeld, deputato e consigliere economico del Presidente del Consiglio,
Matteo Renzi
Crediti formativi
L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS), che
è ente accreditato per la formazione continua degli assistenti sociali. Sono stati, pertanto, richiesti al
CROAS Lazio i crediti formativi (quattro crediti) per gli assistenti sociali.
L’evento sarà sottotitolato.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
presso la Segreteria FISH (Tel. 06.78851262, email: presidenza@fishonlus.it

Centro di Documentazione Giuridica – Il contrassegno europeo sarà disponibile dal 15 settembre 2015, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

A partire dal prossimo 15 settembre sarà a disposizione, anche in Italia, il nuovo “tagliando europeo”. Esso sarà di colore azzurro e sostituirà quello vecchio di colore arancione.
Il contrassegno europeo è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998, alla quale anche il nostro paese si è adeguato con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012. che ha modificato anche gli articoli di riferimento del nostro C.d.S.
Il nuovo pass consentirà a un disabile italiano, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili anche negli altri paesi dell’Ue in cui si sposta. Esso sarà plastificato e presenterà il simbolo internazionale di accessibilità bianco su fondo blu; inoltre per la prima volta, saranno inserite, sul suo retro per tutelarne la privacy, anche le foto e le firme degli aventi diritto.
La sua validità sarà quinquennale, a meno che non sia a tempo determinato per invalidità temporanea del richiedente e dovrà essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli.
Il nuovo contrassegno europeo di parcheggio per disabili, azzurro, così come quello italiano (arancione) prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione
Esso faciliterà notevolmente la libera circolazione e l’autonomia dei disabili nell’Unione Europea e consentirà alle persone con deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti di poter parcheggiare la propria automobile in appositi spazi dedicati ai disabili e di accedere a zone della città europee generalmente vietate al traffico.

Paolo Colombo

Irifor – Irifor del Trentino. Newsletter settembre 2015

Inizia l’avventura del Servizio Civile!
Il primo settembre inizia l’avventura del Servizio Civile Universale Provinciale per tre giovani che per nove mesi saranno all’interno della Cooperativa IRIFOR per portare il loro prezioso contributo e per vivere un’esperienza arricchente.
Il sette settembre si aggiungono altri quattro giovani del Servizio Civile Nazionale, che per un intero anno saranno co-protagonisti nelle attività e nei servizi di IRIFOR.

Metti in campo gli altri sensi 2015
È tornata anche nell’estate 2015 la campagna di sensibilizzazione “Metti in campo gli altri sensi”
La campagna di sensibilizzazione a bordo di “Dark on the Road”, la roulotte adibita a bar al buio itinerante, ha coinvolto quest’estate tre compagini calcistiche durante il loro ritiro in Val Rendena: UC Sampdoria, Trapani Calcio e Al-Arabi Sports Club (Qatar).

La prevenzione continua!
Anche l’autunno 2015 vedrà proseguire la preziosa collaborazione di IRIFOR con i Lions Clubs del Distretto 108Ta1 per le campagne di prevenzione alle principali malattie visive.
A bordo dell’Unità Mobile Oftalmica della Cooperativa si alterneranno medici oculisti Lions e ortottisti di IRIFOR per screening visivi gratuiti rivolti a tutta la popolazione.

Fish – Dai decreti sul jobs act positive novità per le persone con disabilità

Un plauso all’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri dei decreti attuativi del Jobs Act. Le attese disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità si avviano quindi verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
È un traguardo importante in funzione dell’aggiornamento di norme ormai datate e di adeguamento dei servizi di mediazione e di supporto all’inclusione lavorativa. Ma è anche un punto di partenza che prevede la determinante ulteriore regolamentazione e riorganizzazione dei servizi per l’impiego, un cambio di passo per tutti gli attori coinvolti.
Apprezzabile lo sforzo del Governo – in particolare del Ministero del Lavoro – nell’ascoltare in sede di redazione e, successivamente, di fare sintesi delle osservazioni, diverse e complementari, giunte dalle Commissioni parlamentari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni delle persone con disabilità che restituiscono un valore aggiunto alla norma.
Il testo che ne esce contiene anche alcune novità sulla chiamata nominativa (possibile solo con la mediazione dei servizi) e sul ruolo dei Comitati tecnici inizialmente soppressi, ma è comunque l’impianto complessivo, condiviso fin dall’esordio, ad essere confermato. È mirato a evitare le elusioni, a favorire l’ingresso e la permanenza al lavoro, a potenziare il ruolo di mediazione dei servizi, a garantire una più forte attenzione alle disabilità con maggiori compromissioni funzionali, in particolare di natura intellettiva e psichica, a prevedere un rafforzamento degli incentivi alle aziende.
Va ripetuto: la normativa vigente aveva necessità di una “manutenzione straordinaria”: lo dicono i numeri e centinaia di migliaia di storie di vita, lo evidenzia il tasso di inoccupazione fra le persone con disabilità, la percentuale di “uscite” dal mondo del lavoro, i tassi di scopertura delle aliquote di riserva…
Siamo orgogliosi di aver partecipato produttivamente a questo percorso assieme ad altri anche se da angoli prospettici diversi. Il dialogo e il confronto – quando sono qualificati, volti al bene comune e concentrati sui contenuti reali – possono sortire esiti molto positivi.
A partire da questa consapevolezza, continueremo a incalzare il Governo, nei nostri diversi ruoli di rappresentanza, per l’attuazione di politiche attive che garantiscano l’innalzamento costante della soglia dei diritti per i lavoratori, proprio a partire dalle persone con disabilità. Prossima tappa: la definizione condivisa delle nuove Linee Guida per il collocamento mirato, previste proprio dal Decreto appena approvato, con una prioritaria attenzione alla tutela delle persone con più gravi disabilità ancora troppo spesso discriminate nell’inclusione lavorativa.
Questi sono i nostri prossimi obiettivi che, nella concretezza, consentiranno di misurare i passi in avanti del lungo cammino per una effettiva e completa realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Questa dichiarazione è condivisa e sottoscritta da
Maurizio Bernava (Segretario Confederale CISL)
Vincenzo Falabella (Presidente FISH)
Mario Barbuto (Presidente UICI)