Gli esami di stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione tornano sotto i riflettori del cambiamento, per effetto del decreto legislativo 62/2017
Propongo di seguito la lettura della circolare Ministeriale 3050 del 04/10/2018 a cui seguiranno approfondimenti su queste stesse pagine.
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
-individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta;
-scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame: Per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2018/2019, nel decreto, sono indicate:
– le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;
– le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del corso annuale nel sistema di istruzione e formazione professionale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
– le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame.
Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nelle scuole italiane all’estero, nelle quali è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede l’istituzione scolastica. Fanno eccezione le scuole italiane all’estero dove sono attivi i percorsi EsaBac ed EsaBac techno nelle quali, rispettivamente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale del 4 agosto 2016, n.614, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese ovvero di lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina di storia.
La fase del colloquio:
Il colloquio è disciplinato dall’articolo17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi seguenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all’articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.
La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.
Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal Progetto EsaBac si rinvia a quanto specificato nel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 95/2013, il Presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto, per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l’anno scolastico. Parimenti, per l’EsaBac techno, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n.614.
Articolo 3
Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta
1.L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta prevede, in aggiunta alle prove dell’esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese, secondo quanto previsto dalla legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 17 dicembre 2018, n. Il.
2. La prova scritta di lingua francese accerta la padronanza di tale lingua, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato.
3. La prova orale di lingua francese si svolge in occasione del colloquio, nel corso del quale le competenze linguistiche e culturali acquisite in tale lingua sono oggetto di apposita valutazione.
4. Nel colloquio sono accertate anche le competenze disciplinari acquisite nelle discipline non linguistiche il cui insegnamento sia stato impartito in lingua francese.
5. La modalità di valutazione delle prove di esame è disciplinata dal regolamento di cui all’articolo 21, comma 20 bis, della legge n. 59 del 1997.
Articolo 4
Esame di Stato nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano
1. L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano prevede, in aggiunta alle prove dell’esame di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, una terza prova scritta, disciplinata dall’articolo 8 del decreto del Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano del 27 aprile 2018, n.13.
2. Ai sensi del citato decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 27 aprile 2018, n.13, la commissione può attribuire, per la prima prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la seconda prova scritta, fino ad un massimo di quindici punti; per la terza prova scritta, fino ad un massimo di dieci punti.
3. Secondo quanto disposto dall’articolo 9 del predetto decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 27 aprile 2018, una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza della seconda lingua. La commissione d’esame può attribuire, per il colloquio, fino a un massimo di venti punti.
Articolo 5
Esame di Stato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia
1. L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia comprende tre prove scritte e un colloquio volti ad accertare le conoscenze, le abilità e le
competenze acquisite dai candidati.
2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua slovena in relazione al corso di studi frequentato, nonché le capacità espressive, logico linguistiche e critiche del candidato. Le prove d’esame per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno italiano del Friuli Venezia Giulia sono stabilite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che si avvale dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d’esame può attribuire, per la prima prova scritta, fino a un massimo di quindici punti.
3. Le tracce della seconda prova scritta, definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, vengono tradotte in lingua slovena avvalendosi dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena di cui all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d’esame può attribuire, per la seconda prova scritta, fino a un massimo di quindici punti.
4. Ai sensi dell’art. articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, la terza prova scritta si svolge il giorno successivo alla seconda prova scritta e tende ad accertare la padronanza dell’italiano – seconda lingua. La prova è finalizzata all’accertamento della competenza linguistico comunicativa degli studenti, ed è riferita alle abilità di comprensione del testo e produzione scritta. Le prove d’esame e il relativo quadro di riferimento vengono definite dall’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La commissione d’esame può attribuire, per la terza prova scritta, fino ad un massimo di dieci punti.
5. Una parte del colloquio è riservata all’accertamento della padronanza dell’italiano – seconda lingua. La commissione d’esame può attribuire, per il colloquio, fino a un massimo di venti punti.
6. In sede di prima applicazione del presente articolo, al fine di monitorare gli esiti delle nuove disposizioni, come introdotte dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, l’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena, a completamento degli esami di Stato 2018/2019, produrrà apposita relazione alla competente Direzione per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avendo cura di segnalare eventuali correttivi od integrazioni, sentita la Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena.