Roma – 18 maggio: Mostra convegno “Festa dei Musei – Il futuro della tradizione e l’accessibilità del futuro”

MOSTRA CONVEGNO  – “IL FUTURO DELLA TRADIZIONE E L’ACCESSIBILITA’ DEL FUTURO”

PALAZZO MASSIMO – LARGO DI VILLA PERETTI 1 – ORE 9.15 – 18 MAGGIO

9.30 Saluti istituzionali

Direttore Museo Nazionale Romano, Dr.ssa Daniela Porro

Direzione Generale Musei

Presidente U.I.C.I. di Roma, Giuliano Frittelli

Assessore alla Cultura Municipio I°, Dr.ssa Cinzia Guido

Parte I – L’accessibilità di ieri e di oggi testimonianze dei musei

9.45 “Le attività del Museo Nazionale Romano”

Dr.ssa Sara Colantonio, Responsabile Servizio Educativo MNR, Dr.ssa Valeria Intini, Servizio Educativo MNR

10.00 “La Gatta Prisca va al Museo: i libri tattili e l’esperienza del Museo Nazionale Romano‌”

Dott.ssa Carlotta Caruso, Servizio Educativo MNR, Andrea Dell’Uomo, esperto in produzione di libri tattili illustrati.

10.15 Il libro tattile illustrato come strumento di accessibilità al patrimonio culturale

Dr. Stefano Alfano, Dr. Pietro Vecchiarelli, Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus

10.30 “I Musei Capitolini e i progetti per l’accessibilità”

Dr.ssa Isabella Serafini e Dr.ssa Francesca Daniele, Musei Capitolini

10.45 Il tatto: questo sconosciuto” – Museo Omero

11.00 L’arte pittorica oltre l’immagine

Arch. Maria Poscolieri, Associazione di volontariato Museum

11.15 Toccare e creare le forme del pensiero. Funzioni cognitive e conoscitive dell’educazione estetica in presenza di minorazione visiva

Dr.ssa Loretta Secchi, Curatrice e responsabile del Museo tattile di pittura antica e moderna Anteros, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza

Parte II – Il supporto della tecnologia nei percorsi tattili

11.30 Come la stampa 3d e il design thinking contribuiranno ad un futuro più accessibile”

Prof. Mauro del Santo, Istituto Europeo di Design

11.45 Da rudere a bene culturale

Prof. Francesco Colosi

Il progetto Villa Rustica di Via Pollenza, IISS J. Von Neuman

 

Parte III – La voce degli artisti

12.00 Interventi dei fruitori dei percorsi tattili

12.15 Visite guidate per vedenti e non vedenti

Ancona – Accessibility Days 17-18 maggio 2019

Il 17 e il 18 maggio, presso il Museo Tattile Statale Omero di Ancona, si terrà la terza edizione degli Accessibility Days, manifestazione volta a sensibilizzare sul tema dell’accessibilità chi si occupa di tecnologie digitali come sviluppatori, designer e maker, e aperta a tutti coloro a cui interessa l’argomento.
La due giorni prevede sessioni teoriche, laboratori pratici ed esperienze “sensoriali”, tra cui una “cena al buio” e visite guidate al Museo Omero.
Non mancherà il confronto con utenti con disabilità, che esporranno le loro esigenze di accesso a servizi e informazioni.
L’evento è organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sez. Territoriale di Ancona in collaborazione con DevMarche e Universal Access. Siete tutti invitati a partecipare.
Per informazioni e iscrizioni consultare il sito: https://accessibilitydays.it/it/

Caserta – Giornata mondiale dell’accessibilità all’Apple store Campania, di Vincenzo del Piano

La sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Caserta, in collaborazione con la sezione territoriale di Napoli, parteciperanno, giovedì 16 maggio, alla Giornata mondiale dell’Accessibilità, ospiti dell’Apple Store Campania.

I dispositivi moderni di Apple rientrano nella categoria di quei device che possono rendere la vita più semplice alle persone con disabilità visiva.

L’U.I.C.I. Caserta in sinergia con l’U.I.C.I. Napoli, grazie alla disponibilità dei responsabili dell’Apple Store di Marcianise, il 16 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:30 organizzano due sezioni di lavoro, dove otto disabili visivi avranno la possibilità di poter testare l’accessibilità e l’usabilità dei prodotti della mela morsicata.

I lavoratori proporranno di utilizzare macBook per far conoscere le capacità e le potenzialità del sistema operativo, partendo dal semplice uso del device fino ad operazioni complesse come l’editing audio oppure lo scatto di una foto.

Fare una foto di famiglia, incontrarsi su FaceTime, alzare le tapparelle per lasciar entrare la luce del mattino, oggi tutte azioni che  si possono fare, grazie alla tecnologia attuale che le rende possibili.

Il vero valore di un dispositivo non si misura dalla sua potenza, ma dal potenziale che mette nelle mani.

Linee guida sull’accessibilità informatica, di Marco Pronello

In un articolo precedente, abbiamo analizzato l’ambito di applicazione e le clausole di esclusione dagli obblighi della legge Stanca e della direttiva 2016/2102 sull’accessibilità degli strumenti informatici. Ora entriamo un po’ più nello specifico, analizzando le disposizioni sull’adozione, ai sensi dell’art. 11 della legge Stanca, delle  linee guida per individuare le regole tecniche necessarie a garanzia del rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità.

I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori sono accessibili se “…sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.” (art. 3 bis comma 1 della legge Stanca e art. 4 della direttiva 2016/2102/UE)

Secondo il successivo comma della legge, i servizi realizzati tramite siti web, applicazioni mobili e supporti informatici rimovibili di cui all’ Allegato A del D.M. 8 luglio 2005 sui criteri per la verifica tecnica di accessibilità, e resi fruibili, tra l’altro, anche mediante la documentazione di supporto di cui all’Allegato D dello stesso Decreto Ministeriale, sono accessibili se presentano i requisiti ex art. 2 comma 1 lett. a) e, in particolare, se rispondono ai principi e alle linee guida WCAG 2.0, contenuti nella Recommendation Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C) dell’11 dicembre 2008.

In particolare, le informazioni devono essere facilmente fruibili su varie piattaforme e su diversi browser con tecnologie compatibili con l’accessibilità, assicurando che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro. L’uso dev’essere volto ad un principio di efficienza, assicurando la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, e la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali, e ad un principio di efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo o dai programmi utilizzati per l’accesso. Infine, l’esperienza di utilizzo dev’essere soddisfacente da parte dell’utente, che non deve trovare ingiustificati disagi o vincoli. L’allegato A del D.M. 8 luglio 2005 determina, nell’ambito della legislazione vigente e secondo le linee guida internazionali, i requisiti per la piena accessibilità, che sono in dettaglio:

  1. Alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto. L’alternativa testuale dovrà comunicare lo stesso messaggio intrinseco del contenuto non testuale, ad eccezione delle seguenti situazioni: se il contenuto non testuale è un controllo o raccoglie l’input degli utenti, deve avere un nome esplicativo che ne descriva la finalità; se il contenuto non testuale è in formato audio, video, è una animazione o una combinazione di questi formati, se è un test o un esercizio che potrebbe essere non correttamente compreso se presentato come testo e se ha lo scopo primario di creare una specifica esperienza sensoriale, deve essere fornita anche una alternativa testuale che ne contenga almeno una descrizione; se la finalità del contenuto non testuale è confermare che esso viene utilizzato da una persona e non da un computer, devono essere fornite alternative testuali che ne identifichino e descrivano lo scopo, e devono essere fornite forme alternative di CAPTCHA che utilizzino diverse modalità di output per differenti tipologie di percezioni sensoriali al fine di soddisfare differenti disabilità; infine, se il contenuto non testuale è puramente decorativo, viene utilizzato solamente per formattazione visuale o non viene presentato agli utenti, deve essere realizzato in modo che la tecnologia assistiva lo possa ignorare.
  1. Alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, video, contenenti immagini animate e formati multisensoriali in genere, se questi non costituiscono un’alternativa ad un contenuto testuale presente nella pagina e non sono chiaramente etichettati come tali. Devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per i contenuti di solo audio. Salva l’eccezione di cui sopra, per i contenuti essenziali per l’erogazione di un servizio, registrati in formato video o che contengono animazioni e prevedono l’esecuzione di azioni non descritte tramite audio, deve essere fornita una descrizione audio o testuale alternativa, mentre per contenuti essenziali per l’erogazione di un servizio, presentati in diretta in formato audio, video o animazioni, o in formato multisensoriale, devono essere forniti sottotitoli sincronizzati per il formato utilizzato.
  1. Contenuti presentati in modalità differenti, ad esempio con layout più semplici, senza perdita di informazioni o struttura e fruibili in qualsiasi situazione, definiti tramite la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata o resi disponibili in formato testuale. Quando il flusso sequenziale di presentazione del contenuto influisce sulla percezione del suo significato, deve essere definita la corretta sequenza di lettura. Ciò può essere realizzato tramite la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata. Le istruzioni fornite per comprendere ed operare sui contenuti non devono basarsi unicamente su caratteristiche sensoriali dei componenti quali forma, dimensione, ubicazione visiva, orientamento o suono.
  1. Visione e ascolto dei contenuti più semplice per gli utenti, con i contenuti in primo piano separati dallo sfondo. Il colore non deve essere utilizzato come unica modalità visiva per rappresentare informazioni, indicare azioni, richiedere risposte o come elemento di distinzione visiva. I contenuti sonori in una pagina web devono essere controllabili mediante funzionalità con le quali possano essere avviati, messi in pausa o interrotti, oppure deve essere fornita una modalità per il controllo del volume che sia indipendente dal controllo predefinito del sistema; qualora sia previsto l’inizio automatico della loro esecuzione, questa non deve durare più di tre secondi. La rappresentazione a monitor del testo in formato accessibile o immagine deve avere un rapporto di contrasto fra testo in primo piano e sfondo di almeno 4.5:1, eccetto per Testi di grandi dimensioni, almeno 18 punti normale o 14 punti grassetto, che possono avere un rapporto di contrasto di almeno 3:1 e per testi che siano parti inattive di componenti dell’interfaccia utente, di pura decorazione, invisibili oppure che facciano parte di immagini contenenti contenuti visuali maggiormente significativi, che non hanno alcun requisito di contrasto, così come i logotipi, cioè testi che fanno parte di un logo o di un marchio. Inoltre, il testo, ad eccezione dei sottotitoli e del testo in formato immagine, deve poter essere ridimensionato fino al 200% senza l’ausilio di tecnologie assistive e senza perdita di contenuto e funzionalità. Quanto al testo rappresentato come immagine, se le tecnologie utilizzate consentono di ottenere la corretta rappresentazione visuale, per veicolare l’informazione deve essere utilizzato un formato testo, tranne se l’immagine che rappresenta testo può essere personalizzata visivamente secondo le esigenze dell’utente e se una particolare rappresentazione del testo è essenziale per il tipo di informazione veicolata, come per esempio i logotipi.
  1. Disponibilità di tutte le funzionalità anche tramite tastiera, senza obbligare a tempi specifici per le singole battute, salvo quando la funzione sottostante richieda un input dipendente dai movimenti dell’utente che non possa essere ottenuto in modo equivalente con input da tastiera. Se è possibile portare il focus su un componente della pagina tramite tastiera, deve anche essere possibile spostarsi ad un altro componente con la stessa modalità. Se non fosse sufficiente l’uso dei normali tasti Freccia o Tab o altri metodi di uscita standard, l’utente deve essere informato esplicitamente su come rilasciare il focus.
  1. Tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti, con la possibilità per l’utente di rimuovere o regolare in una gamma di opzioni che sia almeno dieci volte superiore alla durata prevista dall’impostazione predefinita il limite di tempo presente in un contenuto prima di raggiungerlo, previo avviso all’utente almeno venti secondi prima dello scadere e previa indicazione dell’azione semplice da eseguire, per un massimo di dieci volte, per estendere il limite, per esempio premere la barra spaziatrice, ad eccezione di eventi in tempo reale, in cui il limite di tempo è un elemento fondamentale, come un’asta on line, o è essenziale per l’attività, pena la sua invalidità, come una verifica a tempo, e quando il limite di tempo è superiore a 20 ore. Nel caso fossero presenti nella pagina animazioni, immagini lampeggianti, in scorrimento o contenuti che si aggiornano automaticamente, che durino più di cinque secondi e che siano presentati in parallelo con altro contenuto, deve essere presente un meccanismo per metterli in pausa, interromperli, nasconderli, o per controllare la frequenza dell’aggiornamento, a meno che siano parte essenziale dell’attività.
  1. sviluppo di pagine web che non contengano nulla che lampeggi per più di tre volte al secondo, o con un lampeggiamento che sia al di sotto della soglia generale di lampeggiamento e della soglia del lampeggiamento rosso, in modo da non causare crisi epilettiche.
  1. Funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine. deve essere fornita una modalità per saltare i blocchi di contenuto che si ripetono su più pagine web, ogni pagina web deve avere un titolo che ne descriva l’argomento o la finalità e se una pagina web può essere navigata in modo sequenziale e le sequenze di navigazione influiscono sul significato e sul funzionamento, gli oggetti che possono ricevere il focus devono riceverlo secondo un ordine che ne preservi il senso e l’operatività. Lo scopo di ogni collegamento deve essere comprensibile e può essere determinato dal suo testo da solo o in sinergia ai contenuti contestuali circostanti, determinabili mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata, salvo il caso in cui lo scopo del collegamento potrebbe risultare ambiguo per la gran parte degli utenti. Per identificare una pagina web all’interno di un insieme devono essere disponibili più modalità, salvo il caso in cui questa sia il risultato, o una fase, di un’azione. Per descrivere l’organizzazione logica degli argomenti e la finalità dei blocchi di contenuto, devono essere utilizzati titoli appropriati e nel corretto ordine sequenziale gerarchico e tutti i componenti interattivi devono essere dotati di etichette descrittive che ne chiariscano lo scopo. Infine, qualsiasi interfaccia utente utilizzabile tramite tastiera deve possedere una funzionalità operativa in cui è visibile l’indicatore del focus.
  1. Leggibilità e comprensibilità del contenuto testuale, mediante la definizione della lingua di ogni pagina web e, in caso di porzioni in lingue diverse, di ognuna di esse e la sua impostazione può essere determinata mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata, ad eccezione, in caso di lingue diverse da quella principale, di nomi propri, termini tecnici, parole in lingue indeterminate e parole o frasi che sono diventate parte integrante del gergo del testo immediatamente circostante.
  1. Creazione di pagine web che appaiano e si comportino in maniera prevedibile, nel senso che non si avvii automaticamente un cambiamento del contesto alla ricezione del focus da parte di un componente e al cambiamento dell’impostazione di qualsiasi componente nell’interfaccia utente non deve seguire automaticamente un cambiamento di contesto, a meno che l’utente ne sia stato informato prima di utilizzarlo. Ancora, i meccanismi di navigazione ripetuti su più pagine web all’interno di un insieme devono apparire nello stesso ordine ogni volta che si ripetono, a meno che l’utente non abbia avviato un cambiamento. I componenti che hanno la stessa funzionalità all’interno di un insieme di pagine web devono essere sempre identificati in modo uniforme.
  1. Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni, aiutando l’utente ad evitare e correggere gli errori mediante chiara identificazione dell’elemento errato e descrizione dell’errore tramite testo. Quando il contenuto richiede azioni di input da parte dell’utente devono essere fornite etichette o istruzioni per la loro corretta esecuzione e se viene identificato un errore di inserimento che si può correggere devono essere forniti suggerimenti all’utente, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza o la finalità del contenuto. Per le pagine web che determinano obbligazioni giuridiche, che prevedono transazioni finanziarie, che gestiscono inserimento, cancellazione, gestione di dati controllabili dall’utente in un sistema di archiviazione o che inoltrano risposte a test, le azioni devono essere reversibili, i dati inseriti dall’utente devono essere verificati e va fornita all’utente la possibilità di correggere eventuali errori di inserimento, o va resa disponibile una funzionalità per la revisione, conferma e correzione delle informazioni prima del loro invio definitivo.
  1. Massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive: i linguaggi di marcatura devono essere utilizzati in modo conforme alle specifiche previste nelle relative grammatiche formali di riferimento e per tutti i componenti dell’interfaccia utente, tra cui elementi di un modulo, collegamenti e componenti generati da script, devono poter essere determinati mediante la tecnologia compatibile con l’accessibilità utilizzata; stati, proprietà e valori che possono essere impostati dall’utente devono essere impostabili da programma e le notifiche sui cambi di stato di questi elementi devono essere rese disponibili ai programmi utente, incluse le tecnologie assistive.

I contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili stipulati dai soggetti di cui all’art. 3 comma 1 sono nulli se non rispettano la piena conformità a questi requisiti, salvo in caso di onere sproporzionato (art. 4 comma 2).

I tre successivi commi subordinano ai requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida, la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo, oltre che del pubblico, dei lavoratori con disabilità, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, ex art. 13 comma 1 lettera c) della legge 68/99, che prevede il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro a beneficio dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, secondo le specifiche tecniche stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgId). Stessi obblighi sono in capo ai datori di lavoro pubblici che vi provvedono nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.

Le disposizioni sull’accessibilità di cui agli Allegati A, B e D del D.M. 8 luglio 2005 valgono anche per il materiale formativo e didattico, compresi i software di lettura dei testi e di verifica delle competenze, utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado (art. 5 comma 1 della legge e art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 30 aprile 2008 recante “Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili”). A tal fine, il successivo paragrafo vincola il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori a prevedere, nelle convenzioni per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche, la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili anche agli alunni con disabilità e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

Sulla base delle linee guida, i soggetti erogatori effettuano ed aggiornano periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, pubblicata in un formato accessibile sul proprio sito web  unitamente, quanto alle applicazioni mobili, ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione (art. 3-quater commi 4 e 5). Tale dichiarazione comprenderà la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinino, eventualmente, un onere sproporzionato ex art. 3 ter commi 1 e 2 della legge e art. 5 della direttiva, ostativo alla piena resa accessibile, in tutto o in parte, di uno strumento informatico (art. 3 ter comma 3 e art. 3 quater comma 1). In questo caso i soggetti erogatori dovranno indicare le parti di contenuto del sito web o dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato, con le motivazioni che ne giustificano l’inaccessibilità e l’indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative (art. 3 quater comma 2 lett. a).

Ai sensi della successiva lettera b), i soggetti erogatori dovranno descrivere il meccanismo di feedback, ed indicare il relativo link per consentire a chiunque di notificare eventuali difetti degli strumenti informatici in termini di accessibilità  e di richiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi.

Presso l’AgId si trova l’elenco delle persone giuridiche ammesse, su loro richiesta, come certificatori di accessibilità previa garanzia di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività e di disponibilità di un’adeguata strumentazione per l’applicazione delle metodologie di verifica tecnica e soggettiva  per mezzo di figure professionali esperte ed idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità (art. 3 comma 2 DPR 75/2005). I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che in caso di esito positivo rilascia l’attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi e che sarà allegato alla richiesta al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’autorizzazione ad utilizzare il logo attestante il possesso dei requisiti di accessibilità (art. 4 commi 1 e 2 e art. 5).

La conformità della dichiarazione di accessibilità al modello di cui all’art. 3-quater comma 3 e ai casi di inaccessibilità è verificata dall’AgId nell’ambito dei compiti di monitoraggio di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) e a-bis) (art. 3-quinquies comma 1) e tale dichiarazione dovrà contenere altresì, secondo quanto disposto dall’art. 3-quater comma 2 lett. c), il link all’area presente sul sito istituzionale dell’AgId per presentare al difensore civico digitale, istituito dall’art. 17 comma 1-quater del d.lgs. 82 /2005, le segnalazioni ex art. 3-quinquies comma 2 in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b).

Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

Nota bene: queste ed altre tematiche saranno affrontate ed approfondite in un corso su diritto e disabilità, organizzato dal dipartimento politiche sociali e disabilità della Federiciana Università Popolare di Napoli. Per informazioni scrivere a federicianadisabilita@gmail.com.

Per ulteriori approfondimenti, scrivere a Marco Pronello, marco.pronello@gmail.com

Ambito di applicazione delle norme sull’accessibilità informatica, di Marco Pronello

Con la firma e la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, l’Unione Europea e la maggior parte degli Stati membri, tra cui l’Italia con la legge 18/2009, si sono impegnati, tra l’altro, ad adottare misure adeguate per garantire l’accesso alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione, così come definiti all’art. 2, alle persone con disabilità, cioè a chi presenta menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature che, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri (preambolo lett. E art. 1 comma 2). I firmatari si sono impegnati inoltre ad elaborare, adottare e monitorare l’attuazione di norme minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico, astenendosi dall’intraprendere ogni atto in contrasto con la Convenzione.

Questa prevede inoltre che la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi debba consentirne l’uso da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Questo principio di progettazione universale di cui all’art. 2 non esclude, se necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità, pensiamo ad esempio alle tecnologie assistive di lettura schermo per le persone con disabilità visiva.

In ambito comunitario, è intervenuta la Direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, ai fini di uniformare le norme in vigore nei singoli paesi membri basate su linee guida internazionali ormai obsolete, (art. 1 primo comma e considerando 5), di facilitare l’ingresso, la permanenza sul mercato e la concorrenza delle piccole e medie imprese che si occupano di progettazione di siti internet e di applicazioni mobili e di diminuire i costi troppo esosi della resa accessibile dei loro prodotti (considerandi 6-9).

In ambito interno, la norma di riferimento è la legge 4/2004 (legge Stanca), come modificata dal decreto legislativo 106/2018, recante disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.

Analizziamole in combinato disposto, considerata l’identità fattuale degli ambiti e considerato che il D.lgs. 106/2018 ratifica la direttiva nell’ordinamento italiano.

La legge Stanca dà una definizione diretta di accessibilità, cioè “la capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 2 comma 1 lett. A), mentre la direttiva ne dà una indiretta, demandando agli stati membri il controllo affinchè i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi (art. 4).

Ciò precisato, quello che salta subito agli occhi è l’applicabilità più ampia della legge Stanca rispetto alla direttiva. Infatti il titolo della direttiva fa esplicito riferimento agli enti pubblici come soggetti esclusivi destinatari della norma, mentre il titolo della legge stanca non pone limiti nella sua lettera.

L’ambito di applicazione della legge è molto vasto e sicuramente non tipizzato: infatti “è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.” (art. 1 comma 2) e si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, cioè a “…tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.”,  agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet e agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE , cioè agli organismi istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Clausole di espressa esclusione esistono, evidentemente, laddove i legislatori comunitario ed interno abbiano ravvisato situazioni in cui sarebbe irragionevole pretendere la piena accessibilità. Tuttavia, mentre l’elenco delle inclusioni è definito soggettivamente dall’art. 1 comma 2 della legge Stanca, ma non dalla direttiva, i casi di esclusione sono definiti oggettivamente, ossia attraverso l’indicazione delle fattispecie nelle quali la legge non trova applicazione indipendentemente dalla qualifica del soggetto interessato, perché riferibili a determinati sistemi informatici  appartenenti, per legge o per loro natura, ad un ampio ventaglio di ipotesi.

Sono esenti, secondo il combinato disposto della direttiva e della legge interna, i contenuti di extranet, intranet o siti web e i contenuti che si trovano su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico (considerando 20 della direttiva e art, 2 comma 1 lett. A-quater) della legge Stanca) e in particolare a quelli pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale (art. 1 comma 4 lett. G della direttiva e art. 3 comma 2 della legge Stanca). Qui finiscono le limitazioni fatte proprie dalla lettera della legge italiana.

Ferma la previsione, ovvia in diritto sostanziale,  dell’art. 2 che fa salva la possibilità in capo agli Stati membri di mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime della direttiva (si veda anche il considerando 34), la medesima prevede altre clausole di esclusione. All’art. 1 comma 3   esime dall’obbligo di accessibilità i siti web e le applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico (lett. A) e anche considerando 23), e i siti web e applicazioni mobili di ONG che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati (lett. B) e anche considerando 25).

Il successivo comma, esime dall’obbligo di accessibilità i formati di file per ufficio “…pubblicati prima del 23 settembre 2018, a meno che tali contenuti non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi alle funzioni assolte dall’ente pubblico interessato” (lett. a) e anche considerando 26), i media “…basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2020” e quelli “…basati sulla trasmissione in diretta” (lett. b) e c) e anche considerando 27), le carte e i servizi di cartografia online, “…a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione (lett. d), e anche considerando 29), i contenuti di terzi “…che non sono né finanziati né sviluppati dall’ente pubblico interessato né sottoposti al suo controllo” (lett. e), le riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale “…che non possono essere resi pienamente accessibili a causa (…) dell’incompatibilità delle prescrizioni in materia di accessibilità con la conservazione del pezzo in questione o l’autenticità della riproduzione (ad esempio contrasto); oppure, della non disponibilità di soluzioni automatizzate ed economicamente vantaggiose in grado di estrarre facilmente il testo di manoscritti o altri pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale per trasformarlo in contenuti compatibili con le prescrizioni in materia di accessibilità” (lett. f) e i contenuti di siti web e applicazioni mobili “…considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo il 23 settembre 2019″ (lett. h) e anche considerando 32).

Secondo il quinto comma, gli Stati membri possono escludere dall’applicazione “i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d’infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.” (si veda anche il considerando 33 che specifica, tra l’altro, che se i contenuti relativi alle funzioni amministrative essenziali sono in formato accessibile su un altro sito, non ci sarebbe l’obbligo della resa accessibile sul sito della scuola).

Quindi la questione non è chi sia escluso dagli obblighi di accessibilità, perché laddove si fa riferimento all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE e nello specifico a tutte quelle realtà la cui gestione è sottoposta ad un controllo da parte di soggetti pubblici si apre un ventaglio di realtà pubbliche e private che sono vincolate, tra cui banche, assicurazioni e comunque tutte le società produttrici o fornitrici di beni e servizi di qualsiasi tipo che quantomeno siano quotate in borsa. Questo assunto è ancora più cogente se consideriamo che in ogni realtà sono impiegati lavoratori con varie disabilità e che tra i consumatori che hanno bisogno di accedere alle informazioni e ai servizi tramite siti internet o applicazioni su dispositivi mobili le persone con disabilità sono in numero sempre maggiore. Se ciò non bastasse, è dirimente in maniera assoluta il riferimento all’art. 3 della costituzione quanto al diritto di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione di qualunque cittadino, così come, nello specifico, quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, cui si è già fatto cenno. Quindi nessuno è escluso, tanto più che è la stessa direttiva, al considerando 13, che, facendo riferimento alla comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere” che si riallaccia alla Convenzione ONU, pone come obiettivo dell’UE l’eliminazione di tutte le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità in diverse aree tra cui. Ma non solo, l’accessibilità i beni ed i servizi erogati dal settore pubblico.

L’attenzione dell’interprete deve spostarsi su cosa è escluso. Con l’intervento novellatore della legge Stanca del 2018, il legislatore italiano ha tolto il riferimento all’esclusione dall’obbligo per i sistemi  destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. Questa disposizione, oltre a non essere affatto chiara, poneva comunque dei forti dubbi di incostituzionalità soprattutto laddove non si stabiliva espressamente il vincolo di accessibilità per quelle porzioni in cui erano contenute informazioni generiche.

Questo è sicuramente un dato positivo, anche perché il progresso tecnologico fa sì che siano sempre di più i contesti lavorativi e sociali in cui i disabili possono operare e quindi il legislatore si è reso conto se non altro dell’anacronismo di questo dettato. Tuttavia le previsioni normative dell’art. 1 commi 3, 4 e 5 della direttiva e dell’art. 3 comma 2 della legge Stanca sembrano ancora più fumose. Innanzi tutto non si vede la ratio della previsione dell’art. 1 comma 5 della direttiva che sembra del tutto arbitraria, così come appare arbitrario quanto disposto dal comma 4 lett. c) e parzialmente lett. b), perché già da almeno 15 anni le trasmissioni in diretta ed i podcast preregistrati sono prodotti in formato elettronico che può essere reso, laddove non lo sia già, pienamente accessibile.

Negli altri casi, l’impianto prescrittivo sarebbe molto più chiaro e più conforme al quadro di inclusione che sottende a queste norme se si abrogassero semplicemente i commi di cui sopra, facendo solo riferimento al principio dell’onere sproporzionato ex art. 3 ter legge Stanca e art. 5 della direttiva, secondo cui i soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato, inteso come “…un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.” (art. 3 ter comma 2 legge Stanca. L’onere sproporzionato andrà segnalato nella dichiarazione di accessibilità ex art. 3 quater comma 2 lett. a) della legge ed art. 7 comma 1 lett. a) della direttiva. Ove possibile, i soggetti erogatori forniranno una versione alternativa accessibile del contenuto non adattabile (art. 5 comma 4 della direttiva).

Per ulteriori approfondimenti, scrivere a Marco Pronello, marco.pronello@gmail.com

Banche: online l’audioguida contro le truffe

L’obiettivo è promuovere l’inclusione finanziaria e sociale dei cittadini, in un’ottica fortemente inclusiva, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Abi e U.I.C.I.

È online l’audioguida Abi con i consigli utili per usare gli strumenti di pagamento in piena sicurezza, evitare di cadere nelle frodi online, non correre rischi dopo aver fatto un prelievo di denaro contante. Sviluppata in collaborazione con il Centro nazionale del Libro parlato dell’U.I.C.I., l’audioguida è concepita con un linguaggio semplice e immediato e con informazioni pratiche per evitare truffe e inganni, anche a supporto delle persone cieche e ipovedenti, grazie al suo format pienamente fruibile.

L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra Abi – Associazione bancaria italiana e U.I.C.I. – Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus APS, per la realizzazione di attività congiunte e progetti sperimentali di informazione ed educazione finanziaria.

Gratuita e in formato digitale, l’audioguida per difendersi dalle truffe rappresenta il terzo appuntamento di questo percorso congiunto avviato sin dal 2013, che vede insieme Abi e U.I.C.I. impegnate nella produzione di audio libri su argomenti di educazione bancaria e finanziaria di interesse per le persone con disabilità visiva. Sono già disponibili online, infatti, le audioguide per agevolare nell’utilizzo degli sportelli automatici Atm e dei Pos: la prima intende – tra l’altro – rappresentare, lato cliente, le informazioni necessarie per eseguire le operazioni di prelievo, secondo quanto previsto dalle linee guida sulle Regole e Raccomandazioni di Accessibilità ai servizi Bancomat®; la seconda è destinata a chiarire i processi finalizzati ad un corretto utilizzo dei Pos con funzione di ricezione dei pagamenti da parte delle persone con disabilità visiva.

L’impegno del settore bancario in tema di accessibilità è in linea con le principali indicazioni contenute nell’Atto europeo sull’accessibilità – il cui iter a livello europeo è in fase di finalizzazione – e si sviluppa nell’ambito delle attività promosse dall’Abi per favorire l’inclusione finanziaria e sociale dei cittadini.

Le guide sono disponibili sul sito dell’Abi al seguente link www.abi.it/Pagine/Mercati/Csr/Protocollo-ABI-Uici.aspx, e dell’U.I.C.I. www.uiciechi.it

Roma, 4 maggio 2019

Attivato il nuovo sito Afm accessibile ai non vedenti

È di nuovo online il sito dell’Afm spa, rivisitato da un punto
di vista grafico e dei contenuti. «L’intento», si legge in un comunicato, «è stato di semplificarlo da un punto di vista grafico
e di fornire in modo diretto e immediato alcune informazioni
del servizio farmaceutico pubblico dell’Aquila, vale a dire
le farmacie aperte, la turnazione completa, comprensiva
di festivi e notturni, gli orari di apertura con i numeri di telefono. Nella sezione news sono riportati i fatti di rilievo della vita aziendale, eventi e iniziative.
Una sezione separata è dedicata invece alle campagne di prevenzione e di promozione attive».
Alessandra Santangelo, amministratore dell’Afm spa,
commenta così la nuova pagina Internet: «La nuova versione
del sito dell’Afm», ha detto, «contiene un’importante novità.
Il portale è stato infatti realizzato con la collaborazione
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, rappresentata dal presidente Antonio Rotondi, in una sinergia che rende alcune
sezioni fruibili da parte degli ipovedenti e dei non vedenti,
attraverso una specifica tecnologia che “legge” i testi e i bugiardini di alcuni dei medicinali di più frequente e immediato
consumo che sono riportati in una sezione dedicata del portale
Internet dell’azienda».
«A seguito dell’accordo tra Afm e Uici», conclude la nota,
«l’utenza delle farmacie comunali dell’Aquila potrà anche richiedere che venga apposta un’etichetta adesiva sulle confezione
dei farmaci di largo consumo sul quale è stampato un QRCode che permette la “lettura” tramite smartphone delle sezioni più importanti dei bugiardini. Ciascuna farmacia sarà rifornita di tali etichette adesive che potranno essere applicate su richiesta».

Fonte: “Il Centro – Quotidiano dell’Abruzzo” del 16 aprile 2019.

Afm, nuovo spazio Internet. Più informazioni e servizi

È on line il nuovo sito dell’Afm (afmlaquila.it), rinnovato nella
grafica e nei contenuti e fruibile anche da parte degli utenti non
vedenti e ipovedenti. Dal sito si potranno visualizzare rapidamente tutte le farmacie comunali aperte e le relative turnazioni, si potrà accedere ai servizi offerti,
ai numeri di telefono e alla mappa google per la localizzazione.
Il sito ha inoltre due sezioni di news, l’una dedicata
dell’azienda, l’altra alle campagne di prevenzione e promozione
delle farmacie. Il nuovo sito è stato presentato ieri mattina
dall’amministratore unico Afm Alessandra Santangelo, dall’assessore alle Politiche sociali Francesco Bignotti e dal presidente provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi Antonio Rotondi.
Tramite QRCode, all’interno del sito sarà possibile inoltre per gli utenti non vedenti o ipovedenti leggere le sezioni più importanti dei bugiardini dei medicinali di largo consumo. «All’interno delle 6 farmacie saranno a disposizione
gli adesivi con stampato il QRCode e, su richiesta, i farmacisti
potranno apporti alle scatole di medicinali – ha spiegato la Santangelo -. La sperimentazione è partita ora su 13 medicinali, ma sarà presto allargata su altri.
Questo consentirà all’utenza di leggere un bugiardino in totale autonomia. Il sito nasce dalla collaborazione del Comune con l’Unione Italiana Ciechi e per questo ringrazio entrambi». L’assessore Bignotti ha rimarcato l’importanza della collaborazione con le associazioni. «È un altro tassello importante alle problematiche delle varie disabilità alle quali da sempre questa amministrazione è sensibile – ha precisato. Si è detto tanto su questo argomento e si sta procedendo con fatti concreti». Le turnazioni in tempo reale, così come le tutte le news, sono consultabili da pc, smartphone e tablet.
«Tramite il telefonino e il QRCode, sia dal sito sia dalla scatole
del medicinale, il non vedente può leggere le indicazioni e controindicazioni dei bugiardini, in modo da non dover chiedere aiuto a nessuno e agire con riservatezza – ha detto Rotondi – Stiamo inserendo i medicinali più comuni come l’Aspirina, il Buscofen, o il Maalox reflusso. Finora sulle scatole era scritto solo il nome del medicinale in braille.
Speriamo di poter estendere questa cosa a livello nazionale e
stiamo lavorando per questo».
M.Gal.

Fonte: «Il Messaggero Abruzzo» del 16 aprile 2019.

Podcast in mp3 per fare la spesa su EsseLunga a casa, di Nunziante Esposito

EsseLunga a Casa: http://www.esselungaacasa.it

Dopo aver contribuito a render accessibile questo sito e dopo che il Gruppo OSI ha fornito un aiuto scritto per consentire ai meno esperti a fare la spesa su questo sito, ho chiesto ed ottenuto dalla sig.ra Chiara un podcast in MP3 che spiegasse dettagliatamente come fare la spesa e le altre cose che si possono fare sul sito.
Praticamente, con questa guida vocale, è molto più semplice imparare a fare la spesa anche per chi ha poca pratica con la navigazione Internet.
Di seguito i tre file audio:



Conferenza Stampa “Avigliana for all” – 20 febbraio ore 18.30

Mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 18.30 verrà presentato in conferenza stampa il progetto “Avigliana for all” attivato dal comune di Comune di Avigliana in collaborazione con la Consulta per Persone in difficoltà. L’appuntamento si terrà presso la sala del Consiglio comunale in piazza Conte Rosso 7, 10051 Avigliana.

Avigliana for all è un progetto avviato dall’amministrazione comunale mirato al superamento delle barriere architettoniche che ha l’obiettivo di migliorare la fruizione del territorio per tutti, non soltanto ai cittadini con disabilità ma a tutti i cittadini. L’idea nasce da una mozione del gruppo consiliare “Adesso Avigliana” votata all’unanimità in Consiglio comunale, che aveva per oggetto l’attivazione di un gruppo di lavoro “Piena accessibilità, censimento ed eliminazione delle barriere architettoniche”. Dalla mozione condivisa in Consiglio è nato un progetto più articolato.

Il progetto è diviso in tre ambiti: il superamento delle barriere architettoniche attraverso una prima mappatura delle aree che comprenderanno il centro storico, la passeggiata intorno al Lago grande, corso Torino e corso Laghi; una parte dedicata agli eventi per tutti; e infine una parte dedicata al turismo per tutti, un’opzione in più per chi arriva sul territorio dall’esterno.

Fondamentale la collaborazione con la Consulta per le Persone in difficoltà onlus. «Lavorare in stretta collaborazione con l’Amministrazione pubblica – illustra il presidente CPD Gabriele Piovano – prendendo in considerazione i diversi ambiti del quotidiano, è fondamentale al fine di sviluppare un intervento coordinato e programmato che coinvolga i diversi settori comunali e restituisca un territorio accogliente e fruibile per tutti, in cui diritti e doveri dei cittadini vengano trattati nel rispetto delle pari opportunità. Credo che un Comune che intenda ripensarsi e ridisegnarsi in un’ottica for all presenti nell’impegno stesso preso, un visibile segnale di vicinanza a tutta la cittadinanza, partendo dal presupposto che una piena accessibilità e fruibilità per persone con esigenze specifiche si presenta quale elemento di qualità per Tutti».

Il progetto è seguito dagli assessori Fulvio Salzone (Lavori pubblici), Paola Babbini (Commercio e Manifestazioni), Enrico Tavan (Politiche sociali) e coinvolge buona parte della macchina comunale, del Consiglio comunale e delle commissioni per circa 8-10 mesi. «È stato fatto un grande lavoro – spiega Enrico Tavan, assessore alle Politiche sociali – con le commissioni Politiche sociali e Lavori pubblici, sono stati anche incontrati i rappresentanti della Consulta per le persone in difficoltà onlus ed è nato il progetto Avigliana for all».

Ufficio Stampa CPD
CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus
Sede legale: Via San Marino 10 – 10134 Torino (ingresso accessibile)
Sede operativa: Corso Unione Sovietica 220D – 10134 Torino
Codice fiscale: 97527910018
tel. 011.319.81.45 – 011.318.82.85
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