Sentenze, Verità, Coscienze, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

I nostri amici Castronovo, Corcio e Ceccato, sanzionati di recente dal collegio dei Probi Viri, fanno sentire la loro voce, rivolgendosi a tutti i soci dell’Unione per denunciare la persecuzione politica della quale sarebbero vittime innocenti.
Vittime di questo presidente nazionale che li perseguita: perché?
Per capriccio? Per cattiveria? Per mero divertimento?

Dimenticano, gli amici, o fingono di dimenticare che l’intero Consiglio Nazionale dell’Unione, tutti i dirigenti espressione del Congresso e dei Consigli Regionali, hanno votato, unanimi, l’atto di deferimento ai Probi Viri, per condotta lesiva dell’immagine e degli interessi associativi.
Già, dimenticavo io! Che almeno qualcuno dei nostri tre ineffabili amici è solito ricordare quanto siano “pecore” i componenti della nostra Direzione e del nostro Consiglio Nazionale.
Pecore, dunque, che hanno osato chiedere conto dell’operato di questi tre amici, forse ledendo la maestà indiscussa di qualcuno di loro che regna e impera da oltre quarant’anni.
Or bene, personalmente mi sento felice e orgoglioso di essere pecora tra queste pecore, di poterne interpretare bisogni e speranze, finché l’Unione lo vorrà, finché me ne giudicherà degno e capace.

Una sanzione, quella dei Probi Viri, che suscita sconcerto, rammarico, tristezza, dolore…
Come non provare simili sentimenti quando la nostra famiglia viene segnata da avvenimenti così laceranti e da conseguenze tanto gravi?
Eppure sarebbe opportuno che tutti facessimo almeno un tentativo di guardare nelle nostre coscienze e di cercare la verità dentro di noi, prima di lanciare invettive e anatemi; prima di annunciare e minacciare ulteriori ricorsi e azioni di tutela.
Forse risulterebbero di maggiore utilità alla propria causa un po’ di amore sincero per l’Unione e un briciolo di modestia personale, piuttosto che l’arruolamento di avvocati famosi, le cupe minacce inviate per SMS o addirittura il desiderio patetico di voler scavare nella vita personale e professionale di questo presidente per “fargliela pagare”.

I fatti sono ormai noti a tutti e non mi dilungherò a ricordarli.
Mi limito a un brevissimo elenco di tre soli elementi:

La Direzione Nazionale IAPB, per Statuto, non aveva i poteri di modificare lo Statuto stesso. Eppure l’ha modificato.
La composizione di quella Direzione Nazionale prevedeva cinque rappresentanti UICI e un rappresentante SOI. Dopo le illegittime modifiche, prevede due rappresentanti UICI, tre rappresentanti SOI, un rappresentante nominato da un direttore generale del Ministero della salute.
La Presidenza e la Direzione dell’Unione sono state poste a conoscenza delle modifiche solo il 21 gennaio del 2016, mentre esse sono state votate il 15 ottobre dell’anno precedente.

Conseguenze:

Necessità di un ricorso dell’Unione dinanzi al Tribunale civile per ripristinare la legittimità violata. A proposito, è falso che il Tribunale abbia rigettato l’istanza dell’Unione. L’udienza, infatti, è fissata per il mese di marzo 2017.
L’Unione, socio fondatore insieme a SOI, al momento, non è in condizione di partecipare ai lavori della Direzione Nazionale IAPB. I nostri rappresentanti, purtroppo, a seguito delle illegittime modifiche statutarie, ne hanno perduto sia la presidenza, sia la vice presidenza, con gravissimo danno di immagine e di rappresentatività per tutti noi e soprattutto per le nostre Sezioni regionali e territoriali.

Sarebbe molto facile ancora, ricordare che qualcuno dei nostri tre amici disinteressatamente in cerca di giustizia e verità, da venti, trenta e forse quarant’anni, occupa e continua a occupare poltrone, percepire prebende, elargire favori, sistemare parenti e sodali, sempre e incantevolmente a nome nostro, cioè dell’Unione e di istituzioni a essa collegate.
Ma la pietà umana esige i propri veli. Il pudore, le proprie, dignitose reticenze.
Meglio, pertanto, non scrivere oltre. Molto, molto meglio…
Mario Barbuto – Presidente Nazionale

Lettera aperta ai Dirigenti e Soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, di Giuseppe Castronovo, Michele Corcio e Ferdinando Ceccato

Autore: Giuseppe Castronovo, Michele Corcio e Ferdinando Ceccato

Oggetto: Decisione del Collegio dei Probi Viri.

Care amiche e cari amici,
con il comunicato n. 4 dell’Unione, attraverso il quale il Presidente Nazionale vi comunica i pesantissimi provvedimenti disciplinari a noi comminati dal Collegio dei Probi Viri, si chiude nel peggiore dei modi: una delle pagine più tristi della gloriosa storia della nostra Unione. Mesi di gogna mediatica sugli organi di stampa e radiofonici dell’Unione, infatti, hanno accompagnato un processo farsesco, messo in atto ben oltre i termini previsti dalle vigenti norme statutarie e regolamentari ed in cui sono stati lesi i nostri diritti di difesa e disattese perfino le nostre richieste di essere auditi; un procedimento che si è concluso con una condanna di natura squisitamente politica.

Sulla presunta illegittimità delle modifiche allo Statuto della IAPB, pende dinanzi alla Terza Sezione del Tribunale di Roma un processo civile, che ad oggi ha visto rigettata, con declaratoria di inammissibilità, l’istanza dell’Unione tesa ad ottenere la sospensione cautelare della delibera con cui sono state disposte quelle modifiche statutarie.
Senza entrare, pertanto, nel merito delle contestazioni che ci vengono mosse, su cui tanto si è detto e scritto in questi mesi e che sono affidate alle cure della Magistratura, andiamo a cercare le vere ragioni di questa vera e propria persecuzione nei nostri riguardi.

Ebbene, dall’istituzione dell’Agenzia nel 1977 con Fucà e fino a quando Tommaso Daniele ha ricoperto la carica di Presidente Nazionale, l’Unione aveva sempre avuto con la IAPB una dialettica profondamente costruttiva. Ne designava i componenti di propria spettanza nella Direzione Nazionale e li lasciava lavorare nell’autonomia statutaria riconosciuta a quell’organismo, vigilando tuttavia – nell’esercizio delle sue prerogative di rappresentanza e tutela previste dalla legge – sul concreto conseguimento da parte dell’Agenzia delle finalità istituzionali della prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva.
Tali finalità sono state sempre perseguite efficacemente, come dimostrano i grandissimi riconoscimenti nazionali ed internazionali e i risultati raggiunti negli anni dall’Agenzia, con la piena coesione dei diversi componenti della Direzione dell’Unione e della SOI che hanno sempre assunto decisioni unanimi. Ed a questa unanimità non hanno fatto eccezione le ben 7 modifiche statutarie che hanno interessato l’agenzia negli ultimi trent’anni. Tutte adottate con le medesime modalità delle ultime, senza che nessuno prima d’ora abbia mai contestato la legittimità di quelle decisioni e l’autonomia di chi le aveva poste in essere, nell’interesse dell’organismo presso il quale era stato chiamato ad operare.

E’ doveroso ricordare che i meccanismi di designazione dei componenti della Direzione Nazionale tra l’Unione e la SOI sono cambiati più volte in questi anni, alternativamente in apparente vantaggio degli uni e degli altri, secondo le esigenze dell’Agenzia legate alle attività e ai programmi del momento, con voti sempre unanimi. Ciò anche quando, nel 2007, la SOI ha votato con i componenti dell’Unione una modifica dello statuto che portava da 4 a 1 i componenti di prima designazione della SOI e da 4 a 5 quelli di designazione dell’Unione. Come sempre, attraverso lo strumento delle cooptazioni, si è proceduto successivamente a riequilibrare le diverse componenti (ricordiamoci in proposito che oggi, su 9 componenti la Direzione della IAPB, in cui l’Unione lamenta di avere perso rappresentatività, cinque sono ciechi, Dirigenti e Soci UICI).

Questo dimostra incontrovertibilmente come nell’Agenzia non vi sia mai stato un problema di poltrone, ma abbia sempre prevalso l’interesse per gli obiettivi della prevenzione e della riabilitazione, perseguibili più efficacemente con riassetti di volta in volta condivisi della governance, nel pieno rispetto e fiducia dei soci UICI e SOI. Tutto ciò ha condotto fino a oggi a risultati straordinari ed inimmaginabili e ad altissimi riconoscimenti nazionali e internazionali per l’Agenzia, il cui Polo Nazionale al Gemelli, nel 2013, è stato riconosciuto dall’OMS come unico suo Centro di Collaborazione al mondo nella riabilitazione visiva. Ma la nuova dirigenza nazionale UICI, rompendo bruscamente con il passato, ha introdotto nelle dinamiche della IAPB e dei rapporti con la SOI i concetti di “maggioranza” e di ”controllo”, che richiamano più alle logiche di potere delle scalate societarie e politiche, che non a quelle che ci hanno sempre caratterizzato. Prova ne sia che l’unica cosa di cui siamo stati accusati in questi mesi è di aver fatto perdere all’Unione il “controllo “ e la “maggioranza” dell’Agenzia, senza tuttavia che nessuno ci abbia detto per quali fini ciò sarebbe accaduto e con quali conseguenze negative sulle attività della IAPB e sul perseguimento delle sue finalità.
Per cui, diciamoci la verità: in qualità di componenti dell’Unione nella IAPB non abbiamo fatto nulla di diverso da quello che è stato fatto negli ultimi trent’anni, con piena condivisione e soddisfazione dell’Unione, delle Istituzioni e della collettività. Perché, quindi, accusarci di mancanze lesive dell’immagine e degli interessi dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti? Eppure i fatti dimostrano che, crescendo l’operatività ed il prestigio nazionali ed internazionali dell’Agenzia, grandi benefici ne ha tratto anche la nostra Unione, specie a livello territoriale.
Ciò che oggi è cambiato è, il rapporto dei vertici dell’Unione con i diversi Enti collegati che si occupano a vario titolo e con diverse specificità di ciechi e ipovedenti. Rapporto che oggi non è più quello tipico dell’Ente di tutela che l’UICI ha per legge – che rispetta l’autonomia e vigila sul perseguimento dei risultati in favore dei ciechi e degli ipovedenti – bensì un rapporto di potere in cui gli obiettivi sono diventati la “maggioranza” e il “controllo”, con tutte le conseguenze negative che ciò comporta, inevitabilmente, nei rapporti con i soci e con i partner. La cosa più grave, infatti, è che proprio per ottenere quella maggioranza e quel controllo che non hanno mai fatto parte del vocabolario della IAPB, è proprio l’Unione che, con le sue azioni legali di oggi a spese degli associati e dei contribuenti, sta attaccando la SOI e l’Agenzia cercando di paralizzarne le importantissime e MAI CONTESTATE attività ed iniziative in favore non solo dei ciechi e degli ipovedenti, ma dell’intera popolazione italiana.
Non ci ritroviamo in questa nuova idea di Unione portata avanti dalla nuova dirigenza con metodi estranei alla nostra natura e alla nostra storia. E non possiamo, altresì, accettare un provvedimento disciplinare profondamente ingiusto, di natura politica, che impugneremo presso le sedi competenti, così come impugneremo ogni altro eventuale provvedimento che da questo dovesse conseguire.
Lo facciamo per amore della verità, della nostra dignità e ancora una volta per amore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Care amiche, cari amici, dobbiamo sempre tenere alti i nobilissimi scopi dell’Unione in favore dei non vedenti, degli ipovedenti e dei pluriminorati, al servizio dei quali abbiamo dedicato tutta la vita.
La nostra preghiera è di esortare le vostre coscienze a non perdere mai quelli che sono da sempre stati i nostri valori guida, sin dalla fondazione della nostra grande, storica e gloriosa Unione.

Vi ringraziamo e vi inviamo carissimi saluti.

Giuseppe Castronovo
Michele Corcio
Ferdinando Ceccato

Conversazione telefonica con Dacia Maraini, di Cesare Barca

Autore: Cesare Barca

Con il mese di dicembre 2016 la rivista Senior è giunta al ventesimo anno della sua attività.
Vent’anni sono molti, ma sono trascorsi tanto velocemente e gradevolmente senza farci avvertire la fatica dell’impegno. Grazie alla libera attività di collaboratori estremamente motivati la rivista sonora è sempre stata costruita nella consapevolezza di svolgere un volontariato utile a tante persone che avvertivano e ancora vivono il bisogno di essere comprese, informate e sostenute nel percorso, talora difficile e faticoso, di giornate vuote di interessi e, in molti casi ,cariche di difficoltà.
Cogliendo l’occasione del Natale abbiamo pensato di interpellare la grande scrittrice Dacia Maraini che ha risposto immediatamente con entusiasmo e profonda serenità alla nostra richiesta di offrire a tutti i lettori alcune sue riflessioni particolarmente ricche di umanità e di saggezza.
Sono certo che questa conversazione telefonica possa essere gradita da molti e mi permetto perciò di offrirla pubblicamente: potrete ascoltarla integralmente scaricandola dal seguente link http://www.uiciechi.it/GiornaleElettronico/DaciaMaraini.mp3

Buon divertimento.
Cesare Barca

Decreto sull’inclusione e continuità didattica: una “presa in giro”?, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Come ho già avuto modo di osservare più volte sulle pagine di questo giornale, anche in risposta ai docenti specializzati riunitisi nel gruppo dei cosiddetti “Partigiani della scuola pubblica”, ho sempre ritenuto assolutamente indifferibile e necessaria la riforma dell’attuale sistema italiano del sostegno didattico.
A mio modesto avviso, infatti, la riflessione sul Decreto 378, approvato dal Governo Gentiloni lo scorso 14 Gennaio (schema di decreto per la promozione dell’inclusione scolastica), in questi 60 giorni che ci separano dalla pubblicazione del testo finale, non può essere animata dalla voglia di “trincerarsi” nella tutela ad ogni costo dell’esistente o in rimpianti di un passato che poteva essere e che non è stato, da parte delle nostre Associazioni di e per disabili più rappresentative e delle loro famiglie.
E’ tempo, invece, di guardare avanti, anche se con “realismo”, perché solo così si riuscirà finalmente a garantire il migliore futuro possibile all’inclusione scolastica degli alunni/studenti disabili italiani.
E proprio questo “pragmatismo” (unitamente al mio eterno ottimismo) mi inducono a giudicare “sufficientemente” condivisibile il “neonato” Decreto sull’inclusione, perché va nella direzione, da noi tanto auspicata, di:
1) una formazione iniziale ed in servizio specifica sulle diverse disabilità da parte non solo dei docenti specializzati, ma anche di tutto il personale scolastico (docenti curricolari, personale ATA ed anche dirigenti scolastici).
Da ora in poi, per i futuri docenti per il sostegno saranno necessari 120 cfu e non più solo 60 sulle tematiche della Pedagogia speciale e della Didattica inclusiva;
2) una scansione chiara e con tempi ben definiti della procedura di certificazione della disabilità degli alunni;
3) una semplificazione documentale (un solo documento) per la quantificazione delle ore di sostegno didattico per gli alunni/studenti con disabilità;
4) il rafforzamento del carattere “pedagogico ed educativo del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e l’integrazione del Piano Annuale di Inclusione (PAI) con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
5) la definizione di prestazioni “essenziali” ed indicatori di qualità dell’inclusione scolastica degli allievi disabili;
6) una “parziale” continuità didattica, con l’istituzione di 4 ruoli per il sostegno (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) e con l’obbligo di permanenza per gli insegnanti specializzati sul posto di sostegno per 10 anni e non più cinque, prima di transitare nei posti “comuni”.
Ecco, forse proprio su tali ultimi due punti, previsti rispettivamente dall’art 3 del Decreto (prestazioni e competenze), dall’art 4 ( valutazione ed autovalutazione della qualità dell’inclusione, e dall’art 16 (continuità didattica), il testo mi pare un po’ “lacunoso” ed “emendabile” dalle competenti Commissioni parlamentari che lo esamineranno in queste settimane, tenuto conto però che esse potranno esprimere soltanto pareri non vincolanti per l’Esecutivo.
Sulle “prestazioni “essenziali” in capo allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali e sui criteri di valutazione in materia di inclusione scolastica mi cimenterò in un altro mio contributo, mentre con il presente articolo vorrei soffermarmi sulla delicata e “spinosa” questione della “continuità didattica” da garantire agli allievi con disabilità
In proposito, dopo aver letto la nota dell’AICE, intitolata “Continuità didattica e schema del Governo? Una presa in giro”, non posso che condividere e associarmi al loro rammarico ed alla loro amarezza nell’aver appreso e dovuto prendere atto della mancata previsione del vincolo per i docenti per il sostegno di permanenza con il medesimo alunno/studente disabile per tutto il suo segmento d’istruzione.
Infatti, se è vero, come sopra accennato, che l’art 12 del D.Lgs 378 obbliga il docente specializzato a rimanere sul posto di sostegno per 10 anni e non più per soli 5 anni, prima di transitare sul posto comune, è altrettanto vero che, durante questi dieci anni, tuttavia, purché restino in quel comparto, essi potranno senza limiti chiedere d’essere trasferiti da Torino a Napoli o da Trento a Palermo senza dover renderne conto all’alunno disabile, ai loro genitori, alla loro scuola.
«È questa la continuità didattica prevista dalla legge e richiamata ripetutamente dalla ministra Fedeli?
E’ questa la domanda che mi sorge subito spontanea e con la quale si interroga preoccupata anche la rivista specializzata Tuttoscuola.com che in questi giorni, con un suo recente dossier, ha posto il dibattito sullo «tsunami» nelle classi di sostegno.
I numeri sono allarmanti: se oltre 2 milioni e mezzo di alunni (il 33% dell’intera popolazione scolastica) si trovano quest’anno con almeno un insegnante nuovo in classe, è andata ancora peggio agli alunni con disabilità, perché – secondo i calcoli del dossier di Tuttoscuola – almeno 100 mila di loro (il 43% dei 233 mila alunni disabili presenti quest’anno nelle classi di ogni ordine di scuola) hanno cambiato il docente di sostegno.
Questa grave situazione determina di fatto l’impossibilità di assicurare agli allievi disabili quella continuità didattica che risulta essere un fattore determinante per favorirne il successo formativo.
A mio parere, tale problema scaturisce dal fatto che numerosi posti di sostegno sono attribuiti a docenti con contratto a tempo determinato: la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH), l’anno scorso, ha stimato che quasi il 40% dei posti sono coperti tuttora da docenti precari.
A ciò si aggiunga che il Piano straordinario di immissione in ruolo, previsto e realizzato dalla legge n. 107/2015, non ha risolto, con le circa 25.000 assunzioni effettuate sui posti di sostegno, il suddetto problema.
Un’ulteriore delusione in tal senso è arrivata dal numero dei posti che sono stati banditi per il sostegno con l’ultimo concorso: 5.766 (in tre anni), quando se ne aspettavano almeno il doppio.
Per non parlare poi delle tantissime mancate ammissioni di quest’ultimo concorso – il cosiddetto “Concorsone” – e dell’enorme domanda di insegnanti di sostegno (circa 120.000 in servizio di cui circa il 60% di ruolo), che hanno letteralmente mandato in tilt il sistema scolastico territoriale.
Si ricordi a tal proposito la Nota Ministeriale Protocollo n. 24306 del 1° settembre 2016, che recitava testualmente: «In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e d’istituto, di prima, seconda e terza fascia». Migliaia di cattedre di sostegno sono state perciò affidate a docenti senza alcun tipo di specializzazione, costringendo in tal modo le famiglie di persone con disabilità a ricorrere sempre più spesso ai giudici per dare un’istruzione adeguata ai loro figli.
Temo proprio che, stante così il Decreto sull’inclusione scolastica e cioè senza alcuna modifica parlamentare o “governativa”, i numeri sopra riportati ed il mancato “vincolo” del docente per il sostegno con il suo alunno/studente con disabilità per l’intero suo “grado” di istruzione non potranno garantire di certo un’effettiva continuità didattica e faranno in modo che si perpetui il sistema attuale, sulla base del quale la maggior parte degli allievi disabili sono costretti, ogni anno, a cambiare docente di sostegno e a ricominciare tutto da capo (relazione educativa, nuovo metodo di insegnamento, relazione docente-classe-alunno disabile …).
Un’”ancora di salvezza” potrebbe arrivare dall’assunzione di un numero maggiore di docenti, in modo da abbassare considerevolmente l’attuale percentuale di posti attribuiti a supplenza.
Infatti, se la previsione dell’art 12 del nuovo Decreto sull’inclusione del “vincolo decennale” per i docenti specializzati su loro “posto” va finalmente nella “sacrosanta” direzione di evitare di utilizzare la “via”del sostegno come scorciatoia per anticipare i tempi di immissione nei ruoli ordinari dell’insegnamento, a mio modesto avviso, sono tre le “condizioni necessarie ed ineludibili”, senza le quali, risulterà impossibile garantire la tanto declamata continuità didattica:
la modifica dei criteri di costituzione degli organici dei docenti specializzati a livello nazionale;
l’assunzione di un numero elevato di docenti di sostegno;
l’obbligo del docente specializzato di seguire l’alunno per l’intero segmento d’istruzione seguito (infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado).
Il vincolo, pertanto, oltre che essere legato ad un numero predeterminato di anni (e l’obbligo di permanenza decennale ci va benissimo), deve corrispondere anche e soprattutto al percorso dell’alunno con disabilità: un docente per il sostegno della scuola primaria, ad esempio, dovrebbe poter chiedere la mobilità professionale e/o territoriale dopo cinque anni, od un insegnante specializzato della scuola media potrebbe chiederla dopo che l’allievo disabile consegua la licenza, anzi scherzavo, non consegua la licenza media, come pare che dovrebbe sorprendentemente succedere per gli allievi disabili con il nuovo Decreto 384 sulla valutazione degli alunni, approvato lo scorso 14 Gennaio.
Ma questa è un’altra triste storia!
Solo realizzando concretamente le tre condizioni “strutturali” di cui sopra, sarà possibile garantire un’effettiva continuità didattica e realizzare pienamente l’inclusione scolastica degli alunni/studenti con disabilità del nostro Paese.
La certezza è che, di fronte a tali evidenti carenze e criticità del Decreto 378 appena partorito dal Governo, la FAND , la FISH e le famiglie degli allievi con disabilità non rimangano inerti e neutrali in questi giorni di discussione del testo presso le Commissioni della Camera e del Senato.
Tutti insieme dobbiamo innalzare la bandiera della “resistenza” e batterci per una diversa visione dell’inclusione scolastica, che rovesci i meccanismi “perversi” dell’attuale sistema e ponga finalmente l’alunno/studente con disabilità, con la sua dignità ed i suoi bisogni educativi, al centro di un modello di “Buona Scuola”, veramente di qualità ed “inclusiva” per tutti e per ciascuno.

Corso di Vela autonoma per non vedenti 18-25 marzo 2017 – Homerus Associazione Onlus – Scuola di Vela –

“Chiudo gli occhi, sono al timone, concentrato e rilassato allo stesso tempo, sento che il vento, anzi no, il vento e la barca mi dicono dove devo andare, piccoli movimenti della mano, quasi impercettibili, e scivolo senza rumore sulla superfice di questo lago incantato. Apro gli occhi ma non cambia quasi nulla: non ricordavo che ero cieco, non ricordavo che ero ipovedente.”

Homerus Associazione Onlus , Circolo Fiv (Federazione Italiana Vela ), prima scuola di vela dedicata ai non vedenti ed ipovedenti ,

Informa tutti gli interessati che sono aperte le iscrizioni al corso di vela autonoma per non vedenti che si terrà dal 18 al 25 marzo 2017 presso la sede della scuola di vela Homerus, a Bogliaco (sponda bresciana del lago di Garda) comune di Gargnano.
Il corso, tenuto da istruttori volontari con esperienza pluriennale nell’insegnamento ai non vedenti ed ipovedenti, avrà lo scopo di insegnare ai partecipanti la conduzione ed il governo in autonomia di una imbarcazione a. vela, le imbarcazioni utilizzate saranno a chiglia fissa, classe Meteor.
Negli ultimi giorni del corso i nuovi allievi potranno inoltre navigare con altri velisti non vedenti ed ipovedenti, che, navigando da molti anni, condivideranno le loro esperienze completando la formazione con proprie strategie e modalità nella navigazione a vela.
Il costo per persona è di € 270 per il corso e di € 80 per la quota associativa, comprensiva di Tessera Fiv, incluso il salvagente personale che resterà al partecipante al termine del corso.
E’ necessario che il partecipante si munisca di abbigliamento adeguato come, ad esempio, cerata da barca completa di giacca e pantaloni.
Homerus, previo accordi, potrà fornire cerate adeguate ai partecipanti ad un prezzo agevolato.
I costi di vitto ed alloggio e l’organizzazione alberghiera è a carico dei partecipanti, Homerus è disponibile a fornire informazioni se richieste.

Il numero massimo di partecipanti è di 8 allievi
Per potersi iscrivere è necessario telefonare a Luigi Bertanza 347-2320475 o in segreteria al numero 0365-599656.
Entro 20 giorni dall’inizio del corso, previo conferma della segreteria , il partecipante dovrà versare sia la quota che l’iscrizione,
Mediante bonifico bancario su Banca Prossima, Agenzia di Milano,
IBAN IT84I0335901600100000003401
Intestato a HOMERUS ASSOCIAZIONE ONLUS di € 350, e comunicare a info@homerus.it tutti i propri dati:
nome cognome telefono e-mail indirizzo e codice fiscale, oltre al certificato medico in corso di validità, attestante l’idoneità alla pratica sportiva.
Dopo il corso sarà possibile, accompagnati dai nostri volontari ed amici , utilizzare le barche dell’associazione per veleggiate ed allenamenti.

Vi aspettiamo numerosi.
Buon Vento.

Museo Tattile Statale Omero – Tutti pazzi per Venere … soprattutto Rana, Ridere con l’arte

Sabato 21 gennaio ore 17
Museo Tattile Statale Omero, Ancona

ANCONA – Sabato 21 Gennaio alle ore 17 il Museo Tattile Statale Omero propone un’originale visita guidata per conoscere la storia delle Veneri esposte in collezione, dalla formosa scultura di Milo a quella sensuale del Canova, passando per quella del Giambologna e de’ Medici. Si comincerà con il racconto mitologico, per poi passare alle esilaranti battute del comico Stefano Ranucci, in arte Rana. Una visita originale, un po’ seria e un’po’ briosa per conoscere storia e aneddoti delle bellezze dell’antichità rilette con divertimento e ironia da un comico d’eccezione.
Prenotazione obbligatoria. Costo 4 euro a persona esclusi disabili e accompagnatori. Tel. 071.2811935 email didattica@museoomero.it

Dove: Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, Ancona www.museoomero.it #museoomero.it

Monica Bernacchia
Comunicazione
Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio 28, 60121 Ancona
tel. 071.2811935 fax 071.2818358
www.museoomero.it
email: redazione@museoomero.it
#museoomero – seguici su: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+

locandina

locandina Tutti pazzi per Venere… soprattutto Rana!

Mantova- Conferenza stampa di presentazione progetto senza ostacoli – percorsi inclusivi di attività sportiva e di educazione integrata allo sport, di Mirella Gavioli e Monica Perugini

Autore: Mirella Gavioli e Monica Perugini

Mercoledì 18 gennaio 2017 alle ore 15.30 presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus di Mantova, la presidente UICI Mirella Gavioli e la presidente della Polisportiva Andes H di Mantova, Monica Perugini, alla presenza del componente il CDA di Fondazione Cariplo dr. Mario Anghinoni e dei rappresentanti delle varie associazioni e partner di rete, hanno reso noto agli organi televisivi e di stampa locale e a tutti gli intervenuti, che il progetto senza ostacoli, percorsi inclusivi di attivita’ sportiva e di educazione integrata allo sport per giovani e giovanissimi disabili, volti al benessere ed alla coesione sociale”,  presentato nell’ambito del Bando Sport 2016 congiunto Fondazione Cariplo / Regione Lombardia “Sport Occasione Di Benessere”, è stato approvato e ritenuto meritevole di finanziamento.
Il progetto è stato reso possibile grazie alla costituzione di una vasta rete composta da 7 partner con i quali Polisportiva Andes H, in questi anni, ha per altro intessuto rapporti di collaborazione e reciprocità sui temi dell’inclusione sociale di ragazzi e ragazze diversamente abili, anche attraverso lo sport. Oltre ai partner di progetto, l’idea è stata sostenuta da numerosi soggetti di rete che collaboreranno alla realizzazione ed alla riuscita delle varie fasi previste.
Questi i partner del progetto: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti onlus di Mantova, che, oltre ad occuparsi della parte organizzativa per la raccolta ed il raccordo delle adesioni di interesse alle varie attività, quale associazione referente, coinvolgerà i propri giovani iscritti e/o simpatizzanti, al fine di sostenere la loro partecipazione alla pratica delle discipline proposte e, in particolare, a quella della scherma, grazie alla presenza in rete anche di Mantova Scherma che ha già sperimentato occasioni di pratica integrata con persone non vedenti e ipovedenti e con disabilità.
L’Associazione Genitori Casa del Sole Vittorina Gementi, che aggrega sul territorio in progetti di inclusione, e per il raggiungimento di forme di vita indipendente le famiglie della struttura di Curtatone, promuoverà il progetto presso i propri ragazzi disabili gravi e gravissimi a cui troppo raramente, vengono proposte occasioni di integrazione extracurriculari, escludendoli di fatto da una serie di opportunità di inserimento e di aggregazione, in particolare di natura sportiva e motoria, che potrebbero fungere anche da sollievo per i genitori e le famiglie stesse, sempre molto coinvolte dall’impegno di cura per i propri figli. Così l’associazione di solidarietà familiare Donnextra’ Onlus, provvederà alla organizzazione concreta delle attività anche di carattere ausiliario e di trasporto dei ragazzi, valorizzando la forte tradizione di volontariato che la contraddistingue, coadiuvata dal Club Amici di Cosetta.
L’associazione dilettantistica CAVA Boschetto di Montanara che gestisce un vasto parco, compresa una cava di pesca, metterà a disposizione le proprie strutture per la pratica sportiva della pesca anche a favore di ragazzi con disabilità grave e gravissima.
FISDIR Lombardia (Federazione Italiana sport disabilità intellettiva) e Società Studia & Lavora, si dedicheranno alle fasi attinenti la formazione, la prima degli istruttori e dei tecnici sportivi, la seconda degli educatori ed operatori sociali. Fisdir Lombardia , in particolare, da tempo, persegue l’ obiettivo di essere il punto di riferimento su cui far convergere tutte le iniziative formative e informative, sia di tipo formale che informale, volte ad assicurare la formazione personalizzata di figure tecniche e professionali, proponendo con continuità, corsi finalizzati, di cui è diventato polo d’eccellenza in Lombardia.
La Società cooperativa Studia & Lavora è specializzata nella formazione del personale, educatori professionali, operatori sociali ed animatori, che devono acquisire nuove conoscenze e competenze per svolgere in modo adeguato impegni professionali con persone fragili e a rischio di disagio ed esclusione.
La rete è arricchita da un nutrito elenco di soggetti pubblici e privati che hanno espresso forti motivazioni per la buona riuscita del progetto e che, attraverso le loro specificità, collaboreranno alle varie fasi ed azioni.
Significativa è la partecipazione di due importanti Istituti scolastici come il CFP e azienda Speciale FOR-MA e l’IC Mantova 3, che coinvolgeranno i ragazzi e le loro famiglie, oltre alla preziosa presenza del servizio di educazione fisica dell’ufficio scolastico territoriale di Mantova e delle associazioni sportive presso le quali si realizzeranno le attività organizzate in forma integrata come la Società ginnastica Surone Ssd, il Bowling Mantova di Cerese, Mantova Scherma e Studio Arte & Movimento di Marmirolo. L’associazione   Arte dell’assurdo contribuirà alle fasi di comunicazione ed organizzazione delle attività.
Queste le discipline sportive proposte:
Nuoto, ginnastica, danza, bowling, bocce, pesca sportiva, tennis tavolo, bici speciali, scherma.
E buono sport a tutti!

Le novità introdotte dal Decreto sull’inclusione, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Il d.lgs. n. 378 del 2017 (Decreto legislativo sull’inclusione scolastica), approvato dal Governo lo scorso 14 Gennaio, è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all’articolo 1, comma 181, lettera c), della legge n. 107 del 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che dispone: c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno alfine difavorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;
3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;
7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5febbraio 1992, n. 104.
Esaminando l’articolato, di seguito, si illustra una sintesi del decreto legislativo sull’inclusione che è costituito di 21 articoli.
Gli articoli sono suddivisi in 7 Capi, segnatamente: Capo I : Principi generali.; Capo II: Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica; Capo III: Procedure di certificazione per l’inclusione scolastica; Capo IV: Organizzazione scolastica per l’assegnazione delle risorse; Capo V: Programmazione e progettazione dell’inclusione; Capo VI: Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico; Capo VII: Ulteriori disposizioni
L’articolo 1 (Principi e finalità) definisce, in linea generale, il concetto di “scuola inclusiva”.
Tale concetto ha avuto un’evoluzione storico-culturale che, a partire dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 che propose un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni disabili nelle classi comuni anziché nelle classi “speciali”, ha interessato il sistema scuola nel suo complesso. L’inclusione scolastica, inizialmente denominata “integrazione” nasce, originariamente, per garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori disabili ma, rappresenta, oggi, un valore fondamentale e fondante l’identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti.
E ciò, grazie soprattutto alle recenti approvazioni della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health -ICF) da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS nel 2001 e della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità da parte delle Nazioni Unite nel 2006.
L’inclusione scolastica è individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, è sviluppata e valorizzata nell’ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che caratterizza l’identità culturale ed educativa delle singole istituzioni scolastiche.
A fronte della nuova visione di scuola inclusiva, in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso, il decreto interviene a rinnovare, ed adeguare, le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla legge 104 del 1992.
L’articolo, infine, sottolinea come tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vanno nella direzione di superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, ribadendo che l’inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA, studenti e famiglie nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.
L’articolo 2 (Ambito di applicazione) individua i soggetti beneficiari del decreto: l’atto è incentrato esclusivamente sull’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992.
L’articolo focalizza l’attenzione sull’inclusione scolastica da realizzarsi in un sistema integrato che, come già anticipato all’articolo 1, opera all’interno di un progetto complessivo di sostegno ed assistenza, realizzato da scuola, famiglia e i diversi soggetti, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è inserito, infatti, quale parte integrante, del Progetto individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, essendo lo stesso non un mero documento burocratico, ma l’occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di vita” degli alunni e degli studenti con disabilità.
In sostanza, l’art 2 ricalca appositamente l’innovativo concetto di “condivisione” nell’ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell’idea cooperativa di inclusione scolastica che non riguarda solo il docente per il sostegno, ma tutte le componenti scolastiche, rimarcando al contempo, nell’ambito dei diritti, tutte le misure previste a legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per l’inclusione scolastica.
L’articolo 3 (Prestazioni e competenze) individua le prestazioni per l’inclusione scolastica effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati, a normativa vigente, a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
L’art 3 ribadisce che le scelte in materia di disabilità vanno nella direzione di definire un sistema integrato degli interventi fra servizio sociale, sanitario ed istruzione.
In virtù dell’attuale assetto di riparto delle competenze come tracciato dal vigente Titolo V della Costituzione, le funzioni dei vari Enti coinvolti nel processo d’inclusione scolastica, sono ripartite nel seguente modo:
allo Stato competono:
l’assegnazione, per il tramite dell’Amministrazione scolastica, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
l’assegnazione, per il tramite dell’ Amministrazione scolastica, del personale ausiliario nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
la costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente.
la definizione dell’organico del personale ATA, tenendo conto, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, anche in deroga ai vincoli numerici come previsto dalle disposizioni vigenti.
assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all’inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente.
Alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, compete assicurare la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Agli Enti locali, ferma restando la ripartizione delle competenze prevista dall’articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014 n. 56, competono:
a) l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
b) i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica come garantiti dall’articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 e dall’articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;
c) l’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), ed all’art 24 della legge n. 104 del 1992.
In ultimo, l’articolo definisce una prestazione comune a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti alla garanzia dell’inclusione scolastica nell’ambito della strumentazione didattica, ovvero statuisce la garanzia in capo allo Stato (Istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti locali (erogazione dei sussidi didattici) dell’accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell’ambito della didattica, oggi indispensabili per l’apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali, ad esempio, quelle sensoriali.
L’articolo 4 (Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica) qualifica l’inclusione scolastica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 80 del 2013.
L’articolo, al comma 2, introduce i criteri relativi al processo di valutazione e di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica.
In pratica, l’art delinea le direttrici fondamentali verso cui si deve muovere l’azione educativa e formativa nell’ambito dell’inclusione scolastica da parte delle Scuole nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti “piani di miglioramento”.
Obiettivo della norma è, quindi, quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla. I criteri identificati sono i seguenti:
a) qualità del Piano per l’inclusione scolastica (PAI);
b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti al fine di garantire loro il successo formativo;
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative;
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.
L’articolo 5 (Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale) individua la “valutazione diagnostico-funzionale” in luogo della “diagnosi funzionale” (DF) e del “profilo dinamico-funzionale” (PDF), quale nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, che costituisce il fondamento su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico.
Si tratta, in concreto, di una semplificazione sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un tentativo di addivenire ad una definizione uniforme del documento su tutto il territorio nazionale (anche attraverso apposite Linee guida che saranno elaborate dall’INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.
L’articolo 6 (Commissioni mediche) modifica l’attuale assetto delle Commissioni mediche, prevedendo che siano composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici dei quali uno scelto tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile e l’altro tra gli specialisti in pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS.
Al comma 2, la norma prevede che, al fine della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le Commissioni siano integrate da un rappresentante dell’ Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica (organico dell’autonomia).
Nella fase della valutazione diagnostico-funzionale, si aggregheranno alle Commissioni pure uno specialista (terapista della riabilitazione) ed un operatore sociale, figure già previste dalle commissioni disciplinate all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992.
Si tratta, in sostanza, di una inversione di tendenza rispetto all’attuale prassi che conduce all’assimilazione della condizione di gravità, come certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, all’attribuzione delle provvidenze, ivi incluso il sostegno didattico, senza che sul caso concreto vengano rilevati i bisogni effettivi di assistenza e di educazione, che mutano certamente in esito alla tipologia di disabilità, ma che non sono sempre certamente gli stessi in quanto, come è noto, una tipologia di disabilità incide sulla persona in maniera differente e plurima.
Reputo che in tal modo si corrisponderà meglio agli effettivi bisogni educativi e formativi dell’alunno/studente con disabilità nell’ambito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni “meccaniche” che nulla hanno a che vedere con i suoi bisogni effettivi di integrazione.
Il comma5, infine, chiarisce che la quantificazione del sostegno didattico è di stretta competenza del Gruppo Inclusione Territoriale (GIT) come disciplinato dal presente decreto legislativo.
L’articolo 7 (Procedure della certificazione degli alunni/studenti con disabilità) al comma 1, precisa che l’INPS, soggetto a cui ordinariamente deve essere rivolta inizialmente l’istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all’inclusione scolastica in via prioritaria onde consentirne la calendarizzazione dell’accertamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Le Commissioni mediche, conseguentemente, effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico di cui al precedente articolo 6, entro 30 giorni dalla data di calendarizzazione dell’accertamento.
Il comma 2 scandisce le fasi relative all’inclusione scolastica, nel seguente modo:
a) presentazione da parte del medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità. La domanda deve essere corredata dalla certificazione e dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 5;
b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto al precedente articolo 6 da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;
c) trasmissione dei documenti da parte dei genitori all’Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato, e del Progetto individuale ove richiesto dai Genitori;
d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell’Ente locale e trasmissione all’Istituzione scolastica;
e) trasmissione, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:
1) documenti di cui ai precedenti articoli 5 e 6;
2) progetto individuale;
3) piano per l’inclusione (PAI);
4) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell’Istituzione scolastica.
La procedura, in sintesi, solleva la famiglia da numerose incombenze burocratiche perlopiù demandate al medico di base e alla scuola. L’elaborazione della procedura, per completezza e per logica conseguenza, prevede che la redazione del Piano Educativo Individualizzato sia posto al termine dell’iter, in quanto il documento, d’ora in poi, dovrebbe avere un forte contenuto didattico-pedagogico, spogliandosi così definitivamente di qualsiasi richiamo burocratico. Esso sarà calibrato sulla base del progetto individuale nonché delle risorse di sostegno didattico definite nella procedura apposita.
L’articolo 8 (Gruppo per l’inclusione territoriale) novella l’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, istituendo il GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale) e sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro ormai obsoleti.
Il GIT avrà il compito di procedere ad effettuare la proposta di risorse per il sostegno didattico all’USR competente per territorio. Esso sarà costituito per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.
L’articolo 9 (Il Progetto individuale) prevede che il PEI sia parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge n. 328 del 2000.
L’articolo 10 (Piano per l’inclusione) definisce modalità e contenuti del “Piano per l’inclusione” (PAI), che rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte dei GIT e per la definizione del Piano Educativo Individualizzato.
Al fine di rendere veramente “inclusivo” il “contesto” delle istituzioni scolastiche, opportunamente, esso confluisce nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) quale elemento caratterizzante l’identità culturale e l’autonomia progettuale delle scuole. In esso sono contenute le azioni che la scuola intende intraprendere nell’ambito del contesto in cui opera. A tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.
L’articolo 11 (Piano Educativo Individualizzato) delinea i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che confluisce a pieno titolo nel progetto individuale di cui al precedente articolo 10.
Nell’ottica di una scuola pienamente “inclusiva”, la redazione e l’approvazione del PEI sono giustamente visti quale impegno fondante non solo del docente per il sostegno, ma di tutto il consiglio di classe in cui è presente un alunno/studente con disabilità.
Il concetto fondamentale, pertanto, è che la progettazione e l’azione educativa sia esercitata da tutto il consiglio di classe che programma, unitamente all’insegnante per il sostegno, le strategie didattico-educative per il successo formativo di tutti e di ciascuno.
Viene rimarcato e potenziato, pertanto, il precedente concetto della “presa in carico globale” da parte di tutto il consiglio di classe, già declinato nella legge n. 104 del 1992 e non sufficientemente attuato nell’ambito dell’azione inclusiva quotidiana.
Infine, si rafforza l’”ineccepibile” principio secondo cui il PEI, sempre nell’ambito della progettazione integrata, è elaborato con la necessaria “partecipazione” delle famiglie e di tutti gli operatori assegnati alla classe in supporto alla disabilità.
L’articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico) istituisce le articolazioni del personale per il sostegno didattico per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.
Elemento di novità, oltre alla definizione di una sezione specifica che assegna una “dignità” particolare al docente assunto sul posto per il sostegno didattico, mi pare essere senz’altro la permanenza sul predetto posto che viene modificata dagli attuali 5 anni ai nuovi 10 anni, con computo anche del servizio pregresso.
Ritengo si tratti di una disposizione di particolare rilievo che favorisce finalmente la continuità didattica ed elimina definitivamente trattamenti giuridici differenziati tra personale con contratto di lavoro a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
L’articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria) introduce una nuova disciplina per l’accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. In particolare, si prevede con decorrenza dall’anno 2019 che per l’accesso al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, organizzato dalle Università autorizzate, di durata annuale e ad accesso programmato, che sostituisce il precedente corso annuale come disciplinato all’articolo 13 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010, lo studente consegua preventivamente 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea (31 CFU). Ai sensi della normativa vigente, l’accesso al corso di specializzazione per il sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria era consentito con il solo conseguimento della laurea magistrale in scienze della formazione primaria.
In pratica, per rafforzare le conoscenze necessarie per poter svolgere la professione di docente specializzato, si richiede agli aspiranti una preparazione più solida sui temi dell’inclusione, corrispondente in totale a 120 CFU da acquisire, 60 preventivamente allo svolgimento del corso e ulteriori 60 nell’ambito del predetto corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento preventivo della laurea abilitante in scienze della formazione primaria quale requisito “base” per lo svolgimento della funzione docente. L’articolo specifica che la positiva conclusione del corso è titolo per l’insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
L’articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado) introduce, in analogia con quanto previsto nel precedente articolo 13 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria un’analoga modalità d’accesso alla professione di docente di sostegno per la scuola secondaria, attraverso l’istituzione del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria a decorrere dall’anno 2019. Le modalità sono le medesime previste dalll’articolo 13. Dunque, anche nel caso della scuola secondaria, si prevede il conseguimento di una solida preparazione sui temi dell’inclusione, pari a 120 CFU, da conseguire 60 prima della frequenza al corso e ulteriori 60 durante la frequenza del corso di specializzazione.
L’articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola) definisce, per ciascuna tipologia di personale della scuola, la tipologia delle attività formative che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.
Finalmente, la formazione viene considerata uno “snodo” fondamentale anche per l’innalzamento della qualità della didattica inclusiva e si precisa che essa deve coinvolgere tutte le componenti scolastiche chiamate ad operare in maniera “cooperativa” ai fini del raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni/studenti.
A tal fine, si afferma opportunamente che il “Piano Nazionale di Formazione obbligatoria”, di cui all’articolo 1, comma 124 della legge n, 107 del 2015, può rappresentare un’occasione concreta per garantire lo svolgimento delle necessarie attività formative per la piena realizzazione di quanto previsto dal “neonato” decreto legislativo sull’inclusione.
In proposito, l’articolo 15 specifica che le scuole, nell’ambito del Piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), definiscano specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni/studenti con disabilità.
La formazione, finalmente e “fortunatamente”, dovrà essere rivolta anche al personale ATA (che è tenuto a parteciparvi) e al personale dirigenziale, sia all’atto dell’immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell’intera carriera.
L’articolo 16 (Continuità didattica) introduce il principio “sacrosanto” della continuità didattica anche per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata, che è posto inequivocabilmente una volta per tutte in capo non solo al docente di sostegno, ma anche a tutto il personale della scuola. Il principio, che ha natura di indirizzo generale per le attività delle scuole, deve estrinsecarsi nell’ambito sia del piano per l’inclusione che del Piano Educativo Individualizzato.
L’articolo 17 (Osservatorio permanente per l’Inclusione scolastica) cristallizza l’istituzione dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica che, in raccordo con l’Osservatorio nazionale, supporta il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nei seguenti aspetti:
a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni/studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di
inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e
disciplinare.
L’osservatorio è presieduto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati individuati dal Ministro.
L’articolo 18 (Istruzione domiciliare) introduce una norma di particolare rilievo che supera alcune criticità emerse in tema di istruzione domiciliare, ad oggi non precipuamente normata e resa effettiva da linee di indirizzo del Ministero che hanno in parte assimilato la disciplina relativa alla “scuola in ospedale” di cui all’articolo 12, comma 9, della legge n. 104 del 1992, all’istruzione domiciliare. L’articolo specifica che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuino azioni per garantire il diritto all’istruzione agli alunni e studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.
Viene superato, quindi, in generale, il concetto della preventiva ospedalizzazione e della sola “sezione in ospedale”, che, pur permanendo nell’ordinamento, ormai da sola non risulta essere più coerente con le evoluzioni temporali, in campo medico, tecnologico e didattico.
L’articolo 19 (Abrogazioni), l’articolo 20 (Decorrenze) e l’articolo 21 (Copertura) chiudono il provvedimento, stabilendo la legislazione da esso abrogata, le decorrenze temporali per la sua entrata in vigore ed infine ne fissano gli aspetti finanziari.
Queste le nostre considerazioni tecnico-scientifiche sul Decreto 378 del 2017, che nelle intenzioni della neoministra Fedeli dovrebbe “rivoluzionare” l’attuale sistema dell’inclusione scolastica e garantire finalmente un’inclusione di qualità agli allievi con disabilità del nostro Paese.
Aspettiamo ovviamente anche i vostri commenti.
Il nostro auspicio è che in questi 60 giorni che precedono la pubblicazione del testo finale del Decreto sull’inclusione, durante i quali il provvedimento sarà discusso nelle competenti Commissioni parlamentari, la Ministra, come d’altronde ha già promesso di fare, cambi radicalmente atteggiamento nei confronti delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Aspettiamo con ansia che la Ministra Valeria Fedeli ci convochi finalmente in audizione per ascoltare la “voce” di chi come noi affronta sul campo la “faticosa” quotidianità del sostegno didattico e, pertanto, può contribuire a rendere quel testo ancora più “efficace” ed alla portata del successo scolastico di tutti e di ciascuno.
L’inclusione non può prescindere dallo sforzo collaborativo del Ministero, che deve essere sempre in grado di confrontarsi a “tutto tondo” e di attivare sinergie positive e cercare sintonie strategiche con tutto il contesto scolastico (dunque anche con gli allievi con disabilità, con i loro genitori e con chi li rappresenta), senza sconfinamenti in campi altrui e nell’unico interesse del loro diritto allo studio.

Seminario Donna come tutte le altre. Storie, problemi e prospettive di donne non vedenti Napoli, 20 gennaio 2017

Su proposta del comitato provinciale pari opportunità, la Sezione di Napoli dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizza per venerdì 20 gennaio 2017 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (via Acton n. 38, 80133, Napoli) il seminario “Donna come tutte le altre. Storie, problemi e prospettive di donne non vedenti. Nella progettualità di tempi di vita e tempi di lavoro.”
Il seminario che avrà inizio alle ore 09,00, ha lo scopo di avviare una riflessione sul ruolo della donna non vedente al confronto con sfide esistenzialmente rilevanti: l’autonomia personale, l’inserimento nel mondo del lavoro, la famiglia, la maternità, la separazione.
I lavori organizzati in tre sessioni intitolate “Storytelling di esistenze ed esperienze”, “Temi e problemi” e “Strategie e politiche”  daranno spazio a: testimonianze privilegiate di donne non vedenti, che narreranno delle loro storie in prima persona; esperti di settore; politici ed amministratori con l’intento di raccontare diversi aspetti della disabilità visiva quando questa attraversa e si scontra con alcuni diritti fondamentali della vita delle donne, in generale, e di quelle non vedenti, in particolare, come il diritto all’autonomia personale, il diritto alla genitorialità biologica e all’adozione ed infine il diritto ad autodeterminarsi nelle unioni come nelle separazioni.

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming su SlashRadio collegandosi al seguente link: http://www.uiciechi.it/radio/radio.asp ;

PROGRAMMA

h.8.30: Registrazione dei partecipanti

h.9.00: Saluti istituzionali
Alberto Carotenuto, Magnifico Rettore Universita’ degli Studi di Napoli Parthenope;
Rosaria Giampetraglia, Presidente Comitato Unico di Garanzia, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Mario Mirabile, Presidente Sezione di Napoli Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Vincenzo Massa, Presidente Consiglio Regionale Campania Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Nunziante Esposito, Consigliere Nazionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Alberto Odierno, Presidente Fondazione Istituto Strachan Rodinò
Antonella Bozzaotra, Presidente Ordine Psicologi
Rappresentanti di Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli
Prima sessione: Storytelling di esistenze ed esperienze
(h. 09.45-10.30)

La mia sfida sul Tatami
di Matilde Lauria

Mamma come tutte le altre
di Gilda Sportelli

C’è …Luce in Cucina
di Lucia Esposito

Il mio sogno (cieco) di diventare madre
di Maria Sicignano

Accompagnamento musicale:
Violino: Tsvetanka Asatryan
Violoncello: Tina Pugliese

Seconda sessione: Temi e problemi
(h. 10.30 – 12.00)

Introduce e coordina:
Maria Luisa Iavarone, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Io-donna non vedente: vincoli, possibilità, diritti
Irene Montuori, avvocato matrimonialista

Il sostegno psicologico alla donna non-vedente
Giovanna Lautieri, psicologa e psicoterapeuta

Imparare l’autonomia
Giovanni Bosco Vitiello, esperto di orientamento, mobilità e autonomia personale

Diventare mamma nella disabilità visiva
Sara Riefolo, Ostetrica

Terza sessione: strategie e politiche
(h. 12.00-13.30)

Tavola rotonda:
Paola Aiello (Docente di Didattica e pedagogia speciale, Università di Salerno)
Antonella Bozzaotra (Presidente Ordine Psicologi)
Roberta Cotronei (Coordinatrice comitato pari opportunità Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Napoli)
Silvana Piscopo (Presidente unione Nazionale Italiana Volontari Pro-Ciechi)
Isabella Bonfiglio (Consigliera di parità Città Metropolitana di Napoli)
Immacolata Troianiello (Consigliere di amministrazione di Cassa Forense)

Coordina e Conclude:
Luisa Bartolucci, responsabile Pari opportunità Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

h.14.00: Aperitivo rinforzato a Buffet

A latere del seminario, sarà possibile effettuare visite oculistiche gratuite, grazie ad una unità mobile oftalmica.

Si ringrazia “Cantine Varchetta”

Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra

Coordinamento didattico e scientifico:
M. L. Iavarone, M. Mirabile.

Segreteria organizzativa: Domenico Vitucci tel. 3398811209 mimmo86@fastwebnet.it ;  Antonella Improta tel. 3346048860 antonella.improta@alice.it ;  Valeria Ferra tel. 3335775707 valeriaferra@virgilio.it .
Si ringrazia la prof.ssa Rita Ruggiero per aver prestato la voce nello storytelling

Non si vede bene che col cuore,
l’essenziale è invisibile agli occhi.
Antoine De SaintExupery”

Approvata la riforma del sostegno, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Sono 8 su 9 le deleghe della legge Buona Scuola approvate ai senzi del comma 181 dal Consiglio dei ministri Sabato 14 gennaio.
In particolare, le deleghe riguardano: inclusione scolastica; cultura umanistica; diritto allo studio; formazione iniziale e accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; istruzione professionale; scuole italiane all’estero; sistema integrato di istruzione dalla nascita fino a sei anni; valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato.
I provvedimenti vanno ora in Conferenza Unificata per l’apposito parere e alle competenti Commissioni parlamentari.
Naturalmente, per le Associazioni di e per disabili e per le loro famiglie, uno dei tasselli più qualificanti delle deleghe de La Buona Scuola è costituito dall’intervento sul sostegno che prevede un cambiamento significativo nell’inclusione degli alunni/studenti con disabilità nel sistema educativo italiano.
In attesa del testo approvato a Palazzo Chigi (nei prossimi giorni al vaglio della Conferenza Unificata e delle commissioni parlamentari di competenza, per l’acquisizione dei prescritti pareri), forniamo ai nostri lettori la sintesi della delega sul sostegno didattico prodotta dallo stesso Consiglio dei ministri lo scorso 14 Gennaio.
Sulla promozione dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità, sono diverse le novità introdotte. Ve le riassumiamo.
Il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia. Il testo chiarisce chi sono i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili. Viene previsto che, ove siano presenti studenti con disabilità certificate, le sezioni per la scuola dell’infanzia e le classi prime per ciascun grado di istruzione, non abbiano classi di più di ventidue alunni, fermo restando il numero minimo di alunni e studenti per classe previsto dalla normativa vigente.
Le linee guida del decreto puntano ad una semplificazione e snellimento delle pratiche burocratiche, ad una maggiore continuità didattica (si prevede quindi un incremento, probabilmente fino a 10 anni, della permanenza sul sostegno per i neo-assunti prima di chiedere il passaggio su insegnamento curricolare n.d.r.) ad una formazione del personale docente e della comunità scolastica ed alla costruzione di un progetto di vita che coinvolgerà più attori della società che collaborano in rete”.
Inoltre, sottolineano da Viale Trastevere, “non sarà solo la gravità della disabilità a determinare le risposte offerte dagli alunni: si cercherà di determinare in senso più ampio i loro bisogni”.
Questo significa che l’attività di presa in carico degli alunni sarà più condivisa: la scuola fornirà al nuovo Gruppo di Inclusione Territoriale (GIT) il Piano di inclusione (PAI), la valutazione diagnostico-funzionale e il progetto individuale per l’alunno che costituiranno la base delle richieste all’Ufficio scolastico regionale.
A delega approvata, gli insegnanti di sostegno saranno “più preparati, con l’obbligo di 120 crediti formativi universitari sull’inclusione scolastica (oggi sono 60) per tutti i gradi di istruzione, 60 prima del percorso di specializzazione e 60 durante,  (il doppio rispetto ad oggi)”.
Inoltre, “tutti i futuri docenti avranno nel loro percorso di formazione iniziale materie che riguardano le metodologie per l’inclusione e ci sarà una specifica formazione anche per il personale della scuola, Ata compresi”.
Ne consegue, dunque, che i corsi di specializzazione sul sostegno diventeranno più impegnativi, oltre che specifici rispetto al panorama delle tante disabilità presenti.
In definitiva, anche se tale testo noi non lo abbiamo mai avuto tra le mani ed, ad oggi, (ma la speranza è l’ultima a morire) nessuno del MIUR si è ancora preso la briga di convocarci per una seria consultazione ed un confronto diretto su di esso, la Delega sull’inclusione scolastica “partorita” dal Governo Sabato scorso, mi pare abbastanza condivisibile, in quanto fa perno su quattro aspetti principali da sempre rivendicati dalle organizzazioni dei disabili e dai genitori dei nostri ragazzi:
formazione adeguata e specifica sulle diverse disabilità degli insegnanti e continuità didattica;
garanzia dei diritti degli alunni;
migliore organizzazione territoriale e del “contesto”;
rapporti con le famiglie
Si tratta, infatti, di quattro punti cardine che, non dimentichiamolo, traggono origine dalla “famosa” PDL 2444 presentata dalla FAND e dalla FISH, in seguito all’emanazione del Dpr del 4 ottobre 2012 con il quale veniva approvato dal Governo il Piano d’azione per attuare la Convenzione Onu sulla disabilità del 2006.
Ritornando all’attuale Delega sull’inclusione scolastica, per esaminare il decreto le Commissioni parlamentari avranno a disposizione esattamente 60 giorni a partire dal momento in cui i testi dei provvedimenti saranno consegnati ai presidenti delle Commissioni stesse (si presume che questo possa avvenire la prossima settimana). Scaduti i 60 giorni il Governo sarà autorizzato ad emanare i testi definitivi dei decreti anche senza il parere di deputati e senatori.
Tuttavia, per esaminare un decreto particolarmente delicato e complesso come quello sulla riforma del sostegno didattico, io ritengo ci vorranno tempo e attenzione. Dunque, non escludo che i 60 giorni risultino davvero pochi.
La stessa Ministra Fedeli, per parte sua, ha già detto che i decreti approvati lo scorso 14 Gennaio dall’Esecutivo sono solamente delle bozze molto provvisorie e che adesso bisogna aprire un’ampia campagna di ascolto.
Allora, mi sorge spontanea una domanda: Considerato che quella sulla riforma dell’inclusione scolastica è ancora una “bozza provvisoria”, perché si è perso così tanto tempo nell’ascoltare le associazioni di e per le persone con disabilità e le loro famiglie e lo si promette di fare soltanto dopo aver già adottato il Decreto attuativo?
Di tutta questa storia, a mio modesto avviso, un fatto è assolutamente evidente e chiaro e su di esso non potremo transigere: Le persone con disabilità visiva, come credo tutte le organizzazioni di e per disabili e le loro famiglie, da ora in poi, non potranno più accettare che il Governo proceda sulla riforma dell’inclusione scolastica senza di loro e senza tenere conto del loro punto di vista.
Non ci si può dimenticare in un baleno del ruolo decisivo e “centrale” che, da quarant’anni a questa parte, il “mondo” dei disabili, i loro genitori e, soprattutto gli stessi insegnanti per il sostegno hanno avuto nella vittoria della “via inclusiva” nel sistema scolastico italiano.
.  E poi, nel merito, ci sono aspetti su cui dobbiamo necessariamente “chiarirci” con il MIUR.
La Ministra Valeria Fedeli ha definito la delega sul sostegno “una delle parti più innovative e significative de la Buona Scuola.
Ma perché ciò avvenga efficacemente, occorrerà dare corso ad un confronto concreto e fattivo con la FAND e la FISH, gli alunni/studenti con disabilità, i loro genitori ed i docenti per il sostegno.
Con loro e soltanto con loro, quindi, il Miur dovrà apportare le modifiche finali al testo della Delega sull’inclusione scolastica.
Il nostro auspicio è che oggi cominci un percorso diverso rispetto al recente passato, che rappresenti finalmente il punto di partenza di un coinvolgimento diretto e più strategico e di un dialogo costruttivo con chi, come noi, i problemi del sostegno didattico li vive quotidianamente, nell’unico interesse dell’inclusione dei nostri ragazzi.
. Aver dato il primo via libera in Cdm non significa pensare che il testo sia chiuso. Adesso, la ministra dovrà adoperarsi in tutti i modi perché nelle Commissioni parlamentari vengano ascoltate in audizione anche e soprattutto le istanze degli allievi con disabilità e delle loro famiglie. Soltanto così, il testo finale del Decreto attuativo della riforma del sostegno sarà frutto della massima condivisione possibile.
Infatti, nel corso di un’intervista a RaiNews24, il ministro Fedeli ha affermato che “è stato importante, a due giorni dalla scadenza, avere questa delega. Ma, a parere di chi scrive, altrettanto importante è che ora parta un ascolto “vero” di tutti i soggetti che vivono nella comunità scolastica, ed in particolar modo delle associazioni di e per disabili, dei loro genitori e degli insegnanti per il sostegno.
Scriveva Feuerbach “Non c’è un “io” e non c’è un “tu”, ma solo un “noi”.
Ecco, se il MIUR non investirà realmente ed adeguatamente sugli alunni/studenti con disabilità, sulle loro famiglie e sui docenti specializzati e se non costruirà con loro un effettivo ed efficace “clima” di condivisione e di collaborazione, potrà varare anche decine di riforme sul sostegno, ma farà sempre fatica a creare le condizioni affinchè ci sia un’inclusione di qualità per tutti e per ciascuno.