Domani avremo questo evento pubblico organizzato dal comitato di candidatura a Siena capitale della cultura e abbiamo realizzato un video con i nostri pochi mezzi.
Lo presenteremo alle ore diciassette nella sala storica della biblioteca Degli Intronati a Siena.
Lo mettiamo a disposizione di tutti.
Sappiamo che non è professionale ma ci abbiamo messo tutto quello che abbiamo.
Potete vederlo al seguente link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4854390/I%20CIECHI%20E%20LA%20CULTURA.flv
Archivi autore: Simona
Firenze: 10° Memorial “Silvano Dani”: 2 giorni di sport, integrazione e tanto tanto divertimento, di Nicola Vincenti
Firenze 5-6 aprile 2014. Si è svolto il 10° memorial “Silvano Dani” per festeggiare i 10 anni di vita della società sportiva a lui dedicata e per ricordarlo al meglio a 10 anni dalla sua scomparsa. Due giorni di sport che hanno messo in mostra l’ottima organizzazione di questa onlus e un livello tecnico alto, soprattutto degli atleti non vedenti e ipovedenti della polisportiva Fiorentina Silvano Dani che hanno vinto in quasi tutte le discipline.
Al sabato i ragazzi ipovedenti di mister Belluomini hanno conquistato il quadrangolare di calcio a 5, affrontando formazioni composte da atleti vedenti, di alto livello. I risultati in questa disciplina sono stati i seguenti:
Calcio a 5 – presso la palestra Wellness viale Malta 10
semi finali
Pol Silvano Dani calcio a 5 ipovedenti – Consiglieri comunali fiorentini 3-3 ai rig 3 – 2 tot 6 – 5
Viola club Stefano Borgonovo – Jus Florentia avvocati fiorentini
8 – 0
finale 1° posto
Pol Silvano Dani calcio a 5 ipovedenti – Viola club Stefano Borgonovo 3 – 2
Formazione pol Silvano Dani calcio a 5 ipovedenti;
Niccolai Simone portiere
Del Canto Antonio capitano
Mastracci Daniele 3 gol
Polito Andrea 1 gol
Marilli Gianfranco 1 gol
Del Canto Daniele 1 gol
Preziosi Lazzaro
Belluomini Sirio mister
Alla domenica mattina poi:
Torball presso il Pala Viola in via Ugo Bassi:
la pol Silvano Dani composta da:
Belluomini Sirio 7 gol
Di Girolamo Sandro 19 gol
Zeppi Niccolò 8 gol ha strapazzato le altre formazioni partecipanti vincendo nettamente tutte e 5 le partite, conquistando meritatamente il torneo.
Risultati torball
Pol Silvano Dani – Pisa 5 – 2
Pol Silvano Dani – Empoli 7 – 0
Pol Silvano Dani – Firenze 82 6 – 2
Semi finali
Pol Silvano Dani – Firenze 82 7 – 0
Finale 1° posto
Pol Silvano Dani – Pisa 9 – 4
Show down presso circolo G. Baragli in viale Cocchi 17
Nel torneo femminile grande prestazione di Francesca Buttitta (atleta di punta a livello nazionale della pol Silvano Dani), che ha vinto tutte e 6 le partite disputate, giungendo così prima in questa disciplina che è in forte espansione in tutta Italia. Buon 7° posto anche per Fabbri Doretta e nel torneo maschile ottimo 4° di Cesena Giuseppe.
Spada presso Accademia Schermistica Fiorentina in viale Malta 4
Anche in questa disciplina gli atleti della pol Silvano Dani si sono ben comportati conquistando un argento con Danilo Malerba ma buoni piazzamenti anche per Parisi e Ricci, ciò vale tantissimo considerando che è da meno di un anno che questi atleti e questa società si stanno cimentando con “l’arma”
“Perciò un grande successo, dice il vice presidente Sirio Belluomini, (anche se sinceramente speravamo in un’affluenza maggiore da parte della cittadinanza). Nonostante ciò ringraziamo coloro che erano presenti, il Comune di Firenze (che ha concesso il patrocinio per questa manifestazione) e coloro che hanno collaborato:
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze,
UNIVOC onlus Firenze,
Misericordia Campi Bisenzio,
Viola club Stefano Borgonovo,
Accademia Schermistica Fiorentina,
Palestra Wellness,
Pala Viola,
Circolo ricreativo e culturale G. Baragli
Società Socota (taxi Firenze), per gli spostamenti in città degli atleti disabili.
Immagini e altre informazioni su questa società le potrete trovare a breve sul sito:
www.polisportivafiorentinasdani.it “Grazie a tutti, (dice il presidente Nicola Vincenti), ma:
non dimenticatevi di noi, perché per andare avanti, (ricordando al meglio Silvano Dani), c’è bisogno dell’aiuto e della partecipazione di tutti voi, a presto”
CLASSIFICHE FINALI
Showdown uomini:
1° Massola, (Pol. Uici Torino)
2° Battaglia (Pat Bologna)
3° Pricoco ( Gruppo sportivo Catania)
4° Cesena (Pol. Silvano Dani)
5° Santini R. (Disabili Firenze)
6° Pittiglio (Pol. (iociaria)
7° Drago (Gruppo sportivo Catania)
8° Greci (Disabili Firenze)
9° Loglisci (Pol. Silvano Dani)
10° Ragusa (Gruppo Sportivo Catania)
Showdown donne:
1° Buttitta (Pol. Silvano Dani)
2° Zini (Pat Bologna)
3° Punso (Pol. Uici Torino)
4° Pontiroli (Pat Bologna)
5° Bellamiria (pat Bologna)
6° Fabbri (Pol. Silvano Dani)
7° Sarli (Pol. Uici Torino)
8° Miele (Pol. Ciociaria)
9° Rossi (Pol. Ciociaria)
10° Lanni (Pol Ciociaria)
Spada:
1° Realdini (Zinella Scherma)
2° Malerba( Pol. Silvano Dani)
3° Petrucci ( (Zinella scherma)
4° Parisi (Pol. Silvano Dani)
5° Ricci (Pol Silvano Dani)
6° Ceccarelli (pol. Silvano Dani)
7° Petreni (Zinella scherma)
8° Caputo (Pol. Silvano Dani)
Torball:
1° Pol. Silvano Dani
2° Amici del Ciavai
3° Firenze 82
4° Aquilone Empoli
Calccio a 5:
1° Pol. Silvano Dani
2° Viola club Stefano Borgonovo
3° Avvocati Fiorentini
4° Consiglieri comunali di Firenze
Capocannoniere Mastracci Daniele con 3 reti
Modena: distribuzione di uova di cioccolata, di Leonardo Di Clemente
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione provinciale di Modena, organizza un banchetto per la distribuzione di uova di cioccolata per la Pasqua, il ricavato viene utilizzato per sostenere la sezione stessa e le sue attività.
L’evento sarà organizzato il giorno 12 aprile 2014, in Piazza dei Martiri a Carpi.
Accorrete numerosi! Abbiamo bisogno di voi!.
Leonardo Di Clemente
Bolzano: Ciechi e Ipovedenti riflettono sull’anno di attività 2013 – consolidati ulteriormente gli obiettivi dell’Unione – i minorati della vista chiedono l’eliminazione dei malfunzionamenti agli annunci sugli autobus urbani, di Josef Stockner
Si è svolta sabato 4 aprile 2014 l’Assemblea Annua della Sezione Provinciale di Bolzano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. Il Presidente ha dato il benvenuto ai soci effettivi e sostenitori e ai loro accompagnatori, a Walter Faes e Klaus Guggenberger dell’Unione Ciechi e Ipovedenti di Trento e del Nordtirolo nonché a Peter Ganterer della Federazione per il Sociale e la Sanità. L’assemblea ha approvato la relazione morale 2013, il rendiconto e il bilancio preventivo presentati dal Consiglio. Durante la presentazione del programma è stato specialmente evidenziato il rinnovo nel 2015 delle cariche associative a livello locale e nazionale.
I minorati della vista richiedono l’eliminazione dei malfunzionamenti agli annunci sugli autobus urbani
L’assemblea ha approvato una risoluzione, tramite la quale la SASA e l’Ufficio Trasporto persone vengono esortati a eliminare immediatamente i malfunzionamenti esistenti da tempo agli annunci della prossima fermata nonché agli indicatori di linea, cosicché gli utenti possano confidare nuovamente in questo servizio. Le irregolarità sono state causate in autunno quando la SASA ha adottato un nuovo software.
Attività 2013 – consolidati ulteriormente gli obiettivi
La Sezione Provinciale di Bolzano dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ha censito e assiste ca. 1220 minorati della vista di tutta la Provincia, dei quali circa 245 sono ciechi assoluti, 530 sono ciechi parziali e 445 sono ipovedenti; di questi ca. 750 sono soci iscritti.
Durante lo scorso anno è stata rafforzata la campagna di iscrizione per i soci sostenitori, figure previste dallo statuto. A seguito di questa azione abbiamo potuto iscrivere 58 persone vedenti che sostengono economicamente l’Unione o che si adoperano, in vario modo e a titolo volontario, a favore dell’Unione. Ringraziamo di cuore tutti i soci, sia gli effettivi che i sostenitori, per la loro fiducia e la loro fedeltà nei confronti dell’Unione.
Nel 2013 il lavoro ci ha permesso di consolidare ulteriormente gli obiettivi dell’associazione. Questi si esplicano nella consulenza e nel sostegno, nella rappresentanza giuridico-politica, nella promozione dell’istruzione, nel miglioramento della mobilità, nella socializzazione nonché nella collaborazione con
partner a livello regionale e nazionale. L’attività è volta al contatto quotidiano con i ciechi e gli ipovedenti dell’Alto Adige, alla rilevazione delle loro richieste e necessità e alla tutela dei relativi interessi. Grande valore si attribuisce al contatto personale tra dirigenti e collaboratori con gli utenti per rafforzare l’appartenenza dei minorati della vista all’Unione.
L’Unione durante tutto l’anno si è adoperata per rappresentare e tutelare gli interessi dei minorati della vista. Questo accade tra l’altro tramite il sostegno degli interessati per le domande di pensioni e assegni, per la fornitura di ausili nonché per l’espletamento di altri adempimenti burocratici. A seguito di una convenzione con l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del lavoro ANMIL i soci hanno potuto fare elaborare gratuitamente la dichiarazione dei redditi modello 730 nonché altri processi tributari a condizioni vantaggiose oppure hanno ricevuto consulenze riguardanti la pensione di anzianità lavorativa o di vecchiaia.
Gli interessi vengono inoltre rappresentati sensibilizzando l’opinione pubblica e le autorità sui bisogni e sulle difficoltà delle persone cieche e ipovedenti. Allo scopo si ha collaborato in diversi gruppi di lavoro e commissioni e si ha cercato di essere presenti nei media.
La formazione professionale dei minorati della vista, il loro inserimento lavorativo nonché la corretta applicazione delle leggi in campo lavorativo sono ambiti di rilevante importanza per la nostra associazione nei quali va profuso particolare impegno.
Nell’attività di consulenza scolastica e familiare l’Unione non viene coinvolta direttamente, però persegue e sostiene l’assistenza precoce e la consulenza scolastica per i minorati della vista. Nel gruppo genitori di bambini videolesi “ELISE” persiste una collaborazione tra i genitori, i servizi riabilitativi del Centro Ciechi e l’Unione Ciechi e Ipovedenti, con l’intento di informare e aiutare le famiglie in questione.
L’Unione ha continuato ad impegnarsi per ottenere miglioramenti per i disabili visivi riguardo alle infrastrutture stradali, agli edifici ed ai mezzi di trasporto pubblici. È in prospettiva l’annuncio della prossima fermata nei mezzi di trasporto pubblici extraurbani. Per portare avanti la realizzazione di questi servizi saranno però richiesti ancora molto lavoro e tanta pazienza.
Con la casa editrice Athesia è stato concordato che la maggior parte degli articoli pubblicati sul quotidiano “Dolomiten” vengano messi a disposizione del progetto Evalues della Sede Centrale dell’Unione. Questi vengono elaborati in modo tale da poterli scaricare facilmente da internet e leggerli poi dal proprio computer. In questo modo i nostri soci hanno la possibilità di leggere quotidianamente un giornale locale di lingua tedesca.
Anche nel 2013 sono state offerte le sempre molto apprezzate iniziative per il tempo libero e di socializzazione, ovvero un soggiorno marino per soci, questa volta a Silvi Marina in Abruzzo, della durata di 12 giorni e una settimana di escursioni in montagna in Val di Funes. Sono stati inoltre organizzati una gita in Trentino, e precisamente al Castel Thun e al Lago di Molveno nonché una serata lirica all’arena di Verona. Queste iniziative promuovono il contatto tra gli associati, ma anche lo scambio di esperienze e informazioni. L’incontro in occasione della giornata nazionale del Cieco e per noi anche festa prenatalizia, che registra ogni anno la partecipazione di ca. 200 persone, è un’importante momento di socializzazione. La festa l’anno scorso è stata valorizzata dalla partecipazione del Vescovo Diocesano Ivo Muser.
L’ampia attività della sezione è stata programmata e svolta dal Consiglio Direttivo formato da 9 membri e dalle 3 dipendenti. Inestimabile è il contributo svolto da parte dei numerosi volontari, che collaborano con l’Unione nel ruolo di accompagnatori vedenti o aiutanti. Cogliamo l’occasione per ringraziarli sentitamente!
Negli uffici sezionali a settembre sono stati effettuati dei lavori di ristrutturazione.
Durante tutto l’anno è stata molto intensa la collaborazione con altre organizzazioni come gli organi regionali e nazionali dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con associazioni estere per i ciechi, con la Federazione per il Sociale e la Sanità e con altre associazioni per disabili. I contatti tra le associazioni per ciechi del Nord- e Sudtirolo sono stati intensificati organizzando un incontro, quest’anno avvenuto in Alto Adige. Molto stretta durante l’anno è stata ovviamente la collaborazione con le organizzazioni per ciechi locali, in particolare con i servizi riabilitativi del Centro Ciechi St. Raphael.
Nello svolgere le nostre molteplici attività siamo sempre coadiuvati dagli enti pubblici locali ed, in particolare, dalla Provincia Autonoma di Bolzano nonché da diversi Comuni della Provincia.
Da menzionare sono anche i contributi da soci e privati che, in considerazione della progressiva diminuzione dei fondi elargiti dagli enti pubblici, acquistano sempre maggiore rilevanza. Importanti sono inoltre i fondi che vengono raccolti tramite la distribuzione del “Südtiroler Hauskalender”, anche se quest’iniziativa si rivela di anno in anno sempre più difficoltosa. L’Unione Ciechi e Ipovedenti è certificata con il sigillo di garanzia “Donazioni sicure”, il quale è previsto per associazioni che
espongono in modo trasparente le proprie attività, i bilanci e l’utilizzo delle offerte.
Un’ulteriore fonte di finanziamento è la destinazione della quota del 5 per mille dell’IRPEF alla Sezione Provinciale di Bolzano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. In questo modo è possibile sostenere in modo concreto, fornendo un prezioso e importante aiuto, l’attività della nostra Associazione – codice fiscale 80015390216.
Per una consulenza o richiesta di informazioni i cittadini sono invitati a contattare l’ufficio dell’Unione sito in via Garibaldi n. 6 a Bolzano, Tel. 0471-971117, sito internet: www.unioneciechi.bz.it
Josef Stockner
Info:
Josef Stockner, Presidente dell’Unione Ciechi e Ipovedenti
Tel.: 0471-971117, cel. 335-6407399
Email: info@unioneciechi.bz.it
Sito web: www.unioneciechi.bz.it
Coerenza e unità di indirizzo politico per l’assegnazione di altre deleghe sociali al Ministro Poletti, di Anna Monterubbianesi
Il commento del Forum Nazionale del Terzo Settore
Roma 9 aprile 2014 – Nella giornata di ieri, martedì 8 aprile, il Governo Renzi ha ripartito le Deleghe di funzione assegnando in particolare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, le deleghe a Politiche giovanili, Servizio civile nazionale, Integrazione e Politiche per famiglia.
Una decisione che dimostra nuovamente l’attenzione dell’attuale Governo verso i temi del terzo settore, adesso ufficialmente affidati ad un Ministro che proviene dal mondo cooperativo e del non profit, e andando a ricreare una unità di coerenza e indirizzo politico a temi di politica sociale, finora assegnati a più dicasteri.
“Accogliamo positivamente la notizia del conferimento delle deleghe ed esprimiamo, in particolare, soddisfazione per quelle assegnate al Ministro Poletti”, dichiara il portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore, Pietro Barbieri.
“Il nostro lavoro di rappresentanza e di confronto con le Istituzioni andrà avanti con un interlocutore che sappiamo essere realmente attento e disponibile all’ascolto delle tante istanze presenti sulle tematiche sociali. Attendiamo adesso la ripartizione che il Ministro farà tra i suoi sottosegretari per il completamento del panorama delle competenze nel ramo sociale e l’effettivo avvio dell’approfondimento dei tanti dossier aperti.”, conclude Barbieri.
Anna Monterubbianesi
Disabili visivi e impresa, di Gianluigi Ugo
Riceviamo dal socio Gianluigi Ugo:
La neofondata cooperativa sociale SEMPER SALUS, in collaborazione con lo studio di consulenza e sviluppo di GIOVANNI SIRONI e PARTNERS, organizza per i giorni 17 e 18 maggio prossimi presso il Centro “Le Torri” di Tirrenia il primo di tre incontri di un percorso formativo per ciechi ed ipovedenti, già occupati o no, che intendano avvicinarsi all’attività di impresa.
Si tratta indubbiamente di un’esperienza fortemente innovativa e di notevole valore sociale ed umano, che vuole andare oltre i tre incontri previsti mediante la creazione di una rete di consulenza in grado di seguire coloro che avranno deciso di iniziare il proprio cammino di lavoratori autonomi, offrendo loro un’opportunità di crescita relazionale, spesso difficile, per esempio, nell’ordinario lavoro d’ufficio, in un momento in cui, tra l’altro, l’evoluzione tecnologica e normativa sta facendo venir meno professioni che hanno sinora costituito solide garanzie d’impiego per la categoria.
Costo previsto per partecipante: €400,00, di cui i primi 250,00 da versarsi a titolo di caparra al momento dell’iscrizione sul conto corrente bancario della cooperativa, presso Banca RAIFFEISEN, Agenzia di Castelrotto (BZ), codice IBAN IT03A0805623100000300015245, intestato a Semper Salus.
Le iscrizioni, con allegata copia della ricevuta di pagamento della caparra di cui sopra, dovranno pervenire entro l’11 maggio prossimo all’indirizzo di posta elettronica info@centroletorri.it od eventualmente al n. di fax 050.37485, e dovranno recare nome, cognome, indirizzo di posta ordinaria ed elettronica, telefono e, possibilmente, numero di conto corrente bancario o postale, al fine di consentire un’agevole restituzione della caparra in caso di non effettuazione del corso per insufficienza di iscritti od altra causa. Nell’iscrizione dovrà per altro risultare il tipo di stanza prescelto (singola o doppia), precisando se si tratta di persona sola od accompagnata, nel qual caso si invita a fornire le generalità della persona di accompagnamento, la quale non sarà ovviamente tenuta a versare la caparra di €250,00, dovuta unicamente dai partecipanti al corso.
L’arrivo è previsto per venerdì 16 maggio con partenza alle ore 19:00: in pulmino navetta dalla stazione di Livorno Centrale per il Centro “Le Torri” per sistemazione e cena.
Programma indicativo:
Sabato 17 maggio:
ore 8:00: prima colazione,
ore 9:00: presentazione del corso e relazione del dr. Giovanni Sironi su “Competenze personali per diventare imprenditori”
ore 12:30: pranzo
ore 14:30: conclusione del dr. Sironi ed ulteriori interventi e/o comunicazioni,
ore 18:00 chiusura giornata;
domenica 18 maggio:
ore 9:00: presentazione di casi con eventuali testimonianze di uno o più imprenditori non-vedenti,
ore 12:30: pranzo
pomeriggio: saldo e partenze
Per ogni altro dettaglio sul corso scrivere all’indirizzo sempersaluscoop@fastwebnet.it oppure telefonare al n.338.5092901. Per chiarimenti o precisazioni inerenti logistica e sistemazione, rivolgersi direttamente al Centro “Le Torri” al n. 050.32270 od allo 050.32587.
Vi attendiamo numerosi
Il vicepresidente
Gianluigi Ugo
l’U.I.C.I. insieme al MiBACT per garantire l’accesso alla cultura ai ciechi e agli ipovedenti, Redazionale
Il Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Mario Barbuto e il Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del MiBACT, Anna Maria Buzzi, hanno sottoscritto, il 9 aprile, un Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere e monitorare attività di studio e ricerca, nonché interventi tangibili nel settore dell’educazione al patrimonio culturale, della pedagogia del patrimonio, della didattica speciale e dell’accessibilità. Ciascuna delle Parti metterà a disposizione il proprio bagaglio di competenza ed esperienza nel settore.
“La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Direzione Generale del MiBACT – ha detto Mario Barbuto – è motivo di particolare soddisfazione perché giunge a meno di un mese dalla mia nomina a Presidente dell’U.I.C.I.. Sono consapevole che ci aspettano dure battaglie di civiltà per affermare il diritto di accesso alla cultura dei ciechi e degli ipovedenti. Mi hanno tuttavia confortato l’impegno e la vicinanza assicurati dal Direttore generale che si è messa a disposizione per pianificare insieme, nei tempi più brevi possibili, modalità e tempi degli interventi atti ad assicurare pari opportunità nell’accesso ai luoghi della cultura statali”.
“Il Protocollo – ha detto Anna Maria Buzzi – è una nuova importante assunzione di responsabilità in un settore che da anni ci vede impegnati come Ministero. Ad esso seguirà una serie di iniziative concrete che, grazie al documento che oggi abbiamo sottoscritto, saranno messe a sistema per una maggiore efficacia e incisività nel favorire l’accessibilità dei luoghi della cultura su scala locale e nazionale. La Direzione Generale, attraverso il Centro per i servizi educativi del museo e del territorio, sarà in prima linea in questa importante operazione culturale, sociale e di civiltà”.
Roma, 9 aprile 2014
Ancona: il British Museum e la Galleria Borghese alla Mole Vanvitelliana, Redazionale
Corso del Museo Omero “Accessibilità ai beni culturali” ad oggi più di 1.000 professionisti
ANCONA – Si conferma un corso d’eccezione quello proposto dal Museo Omero di Ancona sul tema dell’accessibilità ai beni culturali. Giunto all’undicesima edizione il corso ha formato in questi anni circa 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia, fra operatori museali, educatori, docenti di sostegno e guide turistiche. Professionisti che hanno riportato nelle loro rispettive realtà lavorative strumenti e metodi indicati dal Museo Omero per rendere l’educazione artistica ed estetica accessibile a non vedenti e ipovedenti: parliamo degli attuali percorsi accessibili ai Musei Vaticani, alla Galleria Borghese, a Palazzo Vecchio e Palazzo Strozzi di Firenze, etc.
Anche quest’anno il corso, che si svolge dal 10 al 12 aprile, ha registrato il tutto esaurito con provenienze dei corsisti dalle Soprintendenze di Roma e Gradara, da Musei lombardi e toscani, da associazioni di Milano, Brescia, Potenza e ancora da Napoli, Bologna e Palermo; oltre 200 partecipanti, tra iscritti e docenti. Secondo una collaudata formula il corso è diviso in due moduli “I modulo: L’accessibilità al patrimonio museale e l’educazione artistica ed estetica delle persone con minorazione visiva”, “II modulo: Beni culturali e turismo: come renderli accessibili alle persona sorde”.
L’ambito internazionale: dopo il Louvre e la Città della scienza di Parigi, il Museo tiflologico di Madrid e il Museo di Belle Arti di Budapest e molti altri delle precedenti edizioni, quest’anno l’apporto scientifico internazionale viene dal British Museum di Londra, con l’intervento di Jane Samuels – Access and Equality Manager del British, che riporterà con una testimonianza diretta la sua esperienza professionale.
Fra i relatori gli esperti del Museo Omero, come il Presidente Aldo Grassini, e Andrea Sòcrati, esponenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mariagrazia Bellisario Dirigente – Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee – Servizio V architettura e arte contemporanee e Gianfranca Rainone Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale – Coordinatore del Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, MIBACT) e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Patrizia De Socio Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica), Loretta Secchi del Museo Tattile di Pittura antica e moderna Anteros di Bologna, Sara Mancini per la Galleria Borghese di Roma, Paolo De Cecco della Lega del Filo d’Oro di Osimo, la tiflologa Nicoletta Grassi.
Programma completo del corso www.museoomero.it/main?p=corsi_accessibilita_2014
Siena: Bookkupy: Siena 2019 occupa la città con i libri, Redazionale
Da venerdì 11 a domenica 13 aprile una grande iniziativa della candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura 2019 sulla tematica della lettura e del libro che coinvolge tutta la città.
Una tre giorni intensa di appuntamenti itineranti dedicati al mondo dei libri e della lettura. Da venerdì 11 a domenica 13 aprile Siena 2019 occuperà la città a “colpi” di libri grazie all’evento Bookkupy: il primo grande esperimento di narrazione collettiva organizzato in Italia.
Un programma ricco di iniziative, si parte con venerdì 11 aprile alle ore 17 nella Sala Storica della Biblioteca degli Intronati per un’iniziativa realizzata con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, a seguire l’Associazione Italiana Editori presenterà il progetto LIA (libri italiani accessibili). Sempre venerdì alle ore 18 alla Cappella del Manto appuntamento con READ CAMP, una maratona di lettura aperta alla cittadinanza dove ogni partecipante potrà leggere liberamente un brano. La serata sarà accompagnata da una selezione musicale a cura del festival internazionale di musica e arte Club to Club.
Gli appuntamenti continuano anche sabato 12 aprile alle 17.30 alla Libreria Volta la Carta (via Massetana 16), per una lettura animata a cura di Barbara Toti su brani e personaggi tratti da “Stracciatoppe. Storie di vento al focolare”. A seguire un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Sienaperlafamiglia.
Domenica 13 alle 17.30 alla Libreria Becarelli, (via Mameli 14) è il momento di BOOKDATE, uno speed date sulla tematica del giallo, misteri e curiosità per gli amanti di questo genere letterario.
Per tre giorni i cittadini senesi e i turisti saranno inoltre coinvolti in Tweetraits: una narrazione della città fatta di Tweet.
Grazie infatti alla collaborazione di Twitteratura e Tweetbook, con l’hastag #Bookkupy ciascuno potrà essere protagonista dell’evento raccontando la sua Siena, attraverso uno storytelling sui social network.
All’interno del calendario delle iniziative anche Bibliotherapy un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Ordine dei farmacisti di Siena. Nelle farmacie e nelle parafarmacie saranno infatti distribuite “tessere mediche” con il messaggio “leggere giova grandemente alla salute”.
L’iniziativa è sostenuta in particolare dalla Regione Toscana, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, dal Comune di Siena e da tutti gli altri componenti del Comitato Sostenitori.
Per ulteriori informazioni: www.2019si.eu
Usare e non abusare dei diritti in modo più adeguato per farli valere, a cura di Paolo Colombo
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER ILLECITO UTILIZZO PERMESSI LEGGE 104/92
La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza . n. 4984 del 4.03.2014 si è pronunciata sull’illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile. In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della “104” per andare in vacanza invece che dal familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l’illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente per garantire l’assistenza ai congiunti. La sentenza, di cu si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per l’illecito utilizzo di un permesso previsto dall’art.33 della legge n.104/92 riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un’ agenzia investigativa , che ha smascherato l’utilizzo per finalità estranee a quelle dell’assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l’uso improprio del permesso, ha violato la finalità assistenziale e la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre, ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti, previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l’utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che avviene fuori dall’unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. L’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della ex art. 33 della legge non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo. Sulla scorta di questa recentissima sentenza della Suprema Corte anche i lavoratori disabili che beneficiano per se stessi di tali permessi devono fare maggiore attenzione e non utilizzarli impropriamente per compiere attività estranee a quelle di riposo e di cura che hanno giustificato la loro assenza dal lavoro.
Per la rilevanza dell’argomento trattato, di qui seguito riporto il testo integrale della sentenza in commento.
Sentenza 04 marzo 2014 n. 4984
Lavoro – Contestazione disciplinare – Illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 l. 104/1992 – Licenziamento – Agenzia investigativa.
Svolgimento del processo.
Con sentenza del 30.12.2010, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, respingeva le domande proposte da N.D. intese alla declaratoria di invalidità del licenziamento intimato al predetto dall’A. s.p.a. il 30.4.2008 ed alla condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro, disposta dal Tribunale, sul presupposto dell’illegittimità del controllo operato dalla società ai fini dell’accertamento del fatto poi contestato in sede disciplinare e della conseguente inutilizzabilità della prova, in assenza di un illecito che giustificasse l’attività investigativa. La Corte del merito osservava che la contestazione disciplinare verteva sull’
illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 I. 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge, tenuto conto della gravità del contegno del Nulli alla luce della qualifica direttiva posseduta, e rilevava che i fatti non erano stati contestati, essendone stata negata solo la rilevanza disciplinare nonché la liceità delle metodologie di accertamento. Pur convenendo con il primo giudice sul fatto che il controllo a mezzo di agenzia investigativa fosse consentito solo se indispensabile per l’accertamento di un illecito e se privo di alternative, osservava la Corte che, tuttavia, non poteva negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto di cui all’art. 33 L. 104/92 citata, tanto ai danni dell’INPS che erogava l’indennità relativa ai giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro a cui carico restavano per tali giornate l’accantonamento per il t.f.r. ed i disagi per fare fronte all’assenza. Peraltro, per giustificare il ricorso al controllo occulto “difensivo” era sufficiente che vi fosse il ragionevole sospetto che il lavoratore tenesse comportamenti illeciti e che non vi fosse la finalità di ampliare l’oggetto della contestazione disciplinare. I testimoni escussi avevano riferito che il Nulli in due occasioni, alla loro presenza, aveva dichiarato di avere trascorso una vacanza in week end lungo e che, in quanto svolgenti compiti attinenti al rilascio di permessi, essi erano al corrente che in quei giorni il N. era in permesso per la legge 104. Era, dunque, al cospetto di tali dichiarazioni, ragionevole il sospetto da parte dell’azienda che i permessi non fossero utilizzati per l’assistenza alla madre e quindi doveva ritenersi giustificato il controllo difensivo occulto per l’accertamento dell’illecito. Dalla liceità dell’accertamento difensivo conseguiva, pertanto, secondo il giudice del gravame, l’utilizzabilità in giudizio degli esiti dello stesso, non essendo stata contestata la veridicità dei fatti, la cui gravità era connessa non solo all’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna, ma al fatto che il N., nel giorno di permesso chiesto per il venerdì 11 aprile 2008, alle 7,55 fosse partito con amici e valigia mettendo tra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie. La Corte territoriale considerava, poi, la posizione del N. all’interno dell’azienda, quadro del Servizio Legale, e le competenze specifiche di laureato in giurisprudenza, che escludevano ogni possibilità di errore circa la finalità dei permessi e creavano un specifico pericolo di discredito dell’organizzazione aziendale ove gli altri lavoratori fossero venuti a conoscenza di week end allungati dal permesso per assistenza alla madre. L’abuso del diritto veniva, pertanto, ritenuto tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.Per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Resiste, con controricorso l’A. s.p.a, che espone ulteriormente le proprie difese nella memoria illustrativa.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 ed 8 I. 300/70, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che il controllo dell’ agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, alla attività lavorativa, che è sottratta alla vigilanza altrui, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale prospettata. Secondo il ricorrente, appare, quindi, violativo degli artt. 2 e 3 Statuto avere ritenuto legittimi i pedinamenti che hanno determinato la contestazione disciplinare prodromica al licenziamento, in quanto certamente non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all’adempimento dell’obbligazione di fornire la propria prestazione lavorativa a fronte della percezione della retribuzione. Occorreva che i controlli occulti fossero disposti contro attività fraudolente o penalmente rilevanti, laddove la Corte del merito aveva introdotto il tema dell’abuso del diritto che esulava completamente dall’interpretazione delle norme citate dello Statuto, collegando a tale ipotesi di abuso la possibilità di controllo difensivo occulto e scardinando la consolidata acquisizione interpretativa che ritiene legittima tale forma di controllo solo ove finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, ovvero alla verifica di comportamenti delittuosi del lavoratore. Assume il ricorrente che, se l’esercizio di un diritto potestativo in caso di sviamento della sua propria funzione può rifluire nell’abuso del diritto stesso, il controllo verte sulle modalità di esercizio di un diritto, non finalizzato assolutamente a quei soli scopi che legittimano i controlli occulti. Peraltro, la fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non avrebbe integrato l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., in assenza di ogni artificio o raggiro posto in essere dal suo autore. Con il secondo motivo, il N. lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. e del d. Ig.vo 30.6.2003, n. 196, e deduce la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., rilevando come la Corte territoriale abbia completamente omesso di considerare la circostanza, evidenziata dal giudice di primo grado, dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati laddove l’A. non aveva mai riferito alcunché a proposito dell’esistenza dell’atto di incarico e che ciò doveva indurre la Corte a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c.. Ed invero, era richiesta la conformità dell’incarico alle autorizzazioni del garante, conformità che costituiva presupposto indispensabile ai fini della legittimità dell’investigazione e della legittimità del controllo e quindi della contestazione (in tale senso era la pronuncia del Tribunale). Poiché la inesistenza di un incarico conforme alle disposizioni del Garante non era controverso, non era invocabile l’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la totale mancanza di motivazione sul punto determinava la nullità della sentenza, deducibile ai sensi dell’ art. 360, n. 4, c.p.c..Con il terzo motivo, viene dedotta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 246, 416, 3° comma, 257 c.p.c. e dei principi in ordine alla testimonianza de relato, assumendo il N. che non vi sarebbe stata la prova del ragionevole sospetto che avrebbe legittimato il ricorso ad un controllo occulto, ma che, in base al tenore delle testimonianze di F. e V., doveva ritenersi che il preteso viaggio fosse proprio quello di cui al pedinamento e che la fonte fosse stata proprio l’Agenzia Investigativa, sicché la circostanza della vacanza riferita dal N. alla persona addetta alla segreteria costituiva dichiarazione priva di significato univoco, potendo la vacanza essersi realizzata in giorni estranei al permesso. Aggiunge, quale ulteriore considerazione a fondamento dell’impugnazione, che neanche sarebbe dato comprendere, alla luce dei risultati dell’investigazione, in quale data sarebbe stato effettuato il viaggio in Svizzera al quale si sarebbe riferito il N. conversando con le segretarie e la ragione per cui il predetto si sia indotto a confidare proprio alle stesse l’uso improprio del permesso ai sensi della legge 104. Peraltro, il M., firmatario della contestazione, aveva un interesse in causa che avrebbe potuto giustificare un suo intervento adesivo, atteso che, in caso di definitivo accertamento dell’illegittimità del licenziamento, l’A. avrebbe potuto rivalersi su di lui. La mancanza di motivazione sull’attendibilità del teste, una volta ritenuta la sua capacità a deporre, si traduceva, poi, in un vizio censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ed anche la F. e la V. non potevano essere considerate testi di riferimento. Infine, si assume che il G., indicato de relato dal M., rappresentando l’A., non era persona estranea alla controversia, per cui non era possibile acquisirne la deposizione.Con il quarto motivo, il N. deduce la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 161 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c.) ed ascrive alla decisione violazione dell’art. 5 L. 604/66 ed omessa motivazione, evidenziandone la totale assenza con riguardo a fatti controversi e decisivi per il giudizio, tra i quali l’avere prestato cure alla propria madre in data 11.4.2008, non potendo ritenersi che non vi sia stata contestazione della veridicità dei fatti contestati.
Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1 L. 604/66, 2119 e 2106 c. c. e rileva ancora la nullità della sentenza, ex art. 156 e 161 c.p.c. oltre che l’omissione od insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che la contestazione relativa a fattispecie analoga a quella di abuso di congedo parentale non era in linea con i principi in materia di proporzionalità del licenziamento disciplinare ed alla valutazione della condotta secondo i criteri applicativi di norme elastiche, da condursi con giudizio di valore adeguato al contesto storico sociale. Assume che il giudizio della Cassazione deve ritenersi esteso alla sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, con valutazione di un contegno che nelle finalità del permesso contempli anche l’esigenza dalla persona che assiste di avere ulteriore occasione di riposo o di stacco e ciò anche nella prospettiva di un giudizio sulla proporzionalità della sanzione.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo deve essere disatteso stante quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata delle disposizioni (artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970), che delimitano – a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali – la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi – e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3) -, ma non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione (cfr. , in tali termini, Cass. 7 giugno 2003, n. 9167). Tale principio è stato ribadito ulteriormente, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). Né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 10 luglio 2009 n. 16196).Nel caso considerato il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. Deve, pertanto, ritenersi che la decisione impugnata sia conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Quanto al secondo motivo di ricorso, che evidenzia la nullità della decisione per avere superato, omettendo ogni motivazione al riguardo, quanto affermato nel capo della sentenza di primo grado con riguardo alla mancanza di un atto di incarico conforme alle specifiche autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali, occorre considerare che in realtà l’affermazione, costituendo un mero inciso di motivazione, reso ad abundantiam, non necessitava di espressa impugnazione, e quand’anche si ritenesse diversamente, la fattispecie implicava il coinvolgimento di dati personali non sensibili e chiaramente pertinenti rispetto allo scopo perseguito dalla società che, come sopra detto, era del tutto rispettoso delle norme dello Statuto poste a tutela del lavoratore. Non si poneva, pertanto, una questione di acquiescenza ad un capo di decisione autonomo, idoneo anche da solo a sorreggere la decisione, sicché l’asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. risulta, in definitiva, destituita di giuridico fondamento.
Il terzo motivo è ugualmente infondato. Nella prima parte della censura si assume che le circostanze riferite dalle testi F. e V. sarebbero le stesse di cui all’accertamento investigativo, sicché sostanzialmente non vi era stato il sospetto ingenerato da circostanze preventivamente acquisite da tali testi, ma il datore avrebbe affidato il mandato all’agenzia a scopo meramente esplorativo. La censura mira in tale maniera a sollecitare una non consentita valutazione del merito, in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicità, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non può farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiché, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimità sulle valutazioni riservate al giudice di merito (v. tra le altre, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 5274/2007 e, precedentemente, Cass. 15693/2004). La seconda parte della censura verte, invece, sulla ritenuta incapacità a deporre del teste M., ma in primo luogo deve rilevarsi che nessun accenno viene fatto ali termini ed ai modi in cui una tale eccezione era stata tempestivamente sollevata nella fase del merito. Vero è, poi, che ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere stata la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere – dovere di esaminare l’intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell’interesse del teste all’esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione allo stesso, (cfr. Cass. 18 marzo 2003 n. 3956). Nel caso considerato non si ravvisano, tuttavia, errori di valutazione idonei a legittimare la censura come prospettata anche con riguardo al profilo dell’attendibilità delle deposizioni acquisite, essendo state le testi di riferimento legittimamente escusse sulla base dell’indicazione di conoscenza dei fatti ad esse attribuita. Il quarto motivo solleva una critica avulsa dalle risultanze processuali laddove si contesta l’iter argomentativo in relazione alla circostanza che la contestazione da parte del ricorrente vi era stata anche con riguardo all’effettivo verificarsi dei fatti contestati. Ed invero, posta la rilevanza probatoria attribuibile per quanto sopra detto ai risultati dell’investigazione, non rilevano circostanze ulteriori riferite alla assistenza comunque prestata alla madre dal N. prima di partire per il week end, permanendo l’abuso del diritto connesso all’utilizzo improprio del permesso ex art. 33 L. 104/92.
Ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi alla attuazione di un potere assoluto e imprescindibile, ma presupponga un’autonomia comunque collegata alla cura di interessi, soprattutto ove si tratti – come nella specie – di interessi familiari tutelati nel contempo nell’ambito del rapporto privato e nell’ambito del rapporto con l’ente pubblico di previdenza, il non esercizio o l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento. L’abuso del diritto, così inteso, può dunque avvenire sotto forme diverse, a seconda del rapporto cui esso inerisce, sicché, con riferimento al caso di specie, rileva la condotta contraria alla buona fede, o comunque lesiva della buona fede altrui, nei confronti del datore di lavoro, che in presenza di un abuso del diritto al permesso si vede privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione (la cui gravità va valutata in concreto) dell’affidamento da lui riposto nel medesimo, mentre rileva l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico. In base al descritto criterio della funzione, deve ritenersi verificato un abuso del diritto potestativo allorché il diritto venga esercitato, come nella specie, non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con la finalità della norma su richiamata, e pertanto la sua connotazione di abuso del diritto e la idoneità, in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile, a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario correttamente sono state ritenute dal giudice del gravame capaci di integrare il comportamento posto dal datore a fondamento della sanzione disciplinare.
Il quinto motivo verte sulla correttezza del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte territoriale con riguardo alla condotta del N.. In ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 5095 del 2011 e da ultimo ribadito da Cass. 26.4.2012 n. 6498) che, per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. È stato, altresì, precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
In tema di ambito dell’apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004 e, da ultimo Cass. 6498/2012 cit.) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale. Al riguardo deve rilevarsi che la decisione impugnata dal lavoratore sotto tale profilo appare rispettosa dei principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, in quanto il giudice dal gravame ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della stessa, valorizzando, ai fini della valutazione della gravità della condotta, non solo e non tanto l’allontanamento temporaneo dall’abitazione materna “quanto il fatto che N. nel giorno del permesso ex art. 33 chiesto per la giornata di venerdì 11 aprile, alle 7,55 sia partito con amici e valigia al seguito, così mettendo fra sé e la finalità di assistenza del permesso una distanza e una previsione di rientro non prossimo che rendono del tutto evidente che il permesso …. è stato utilizzato per altra finalità, che la legge garantisce con l’apposito istituti delle ferie”. In tale modo il Nulli – come condivisibilmente osservato dal giudice del merito – ha violato, attraverso l’abuso del relativo diritto, la finalità assistenziale allo stesso connessa e la condotta posta in essere è stata, pertanto, coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell’elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, sia perché le eventuali convinzioni personali del ricorrente di potere fare affidamento in una prassi consolidata o nella collaborazione di una badante sono dei tutto irrilevanti in presenza di comportamento che ha compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, sia perché la sospensione dell’attività lavorativa era consentita, come chiarito in sentenza, solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso. Peraltro, deve anche aversi riguardo al fatto che, come, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono e che il fatto deve valutarsi nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialità del medesimo a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento (cfr., tra le altre, Cass. 10.6.2005 n. 12263). Per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, in forza del principio della soccombenza, cedono a carico del ricorrente, e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)