Una  per  tutte,  tutte per una, di Erica Monteneri

Autore: Erica Monteneri

L’anima del presente  attinge forza dal suo passato, così le donne della nostra associazione guardano con reverenza a Carla Colombo, una piccola donna  dai capelli argentati, dall’animo generoso che ha donato tutta la sua vita in difesa dei diritti delle donne non vedenti.

Dagli anni 50 in poi, quando ancora non si parlava di pari opportunità, Carla aveva intuito il grande serbatoio di energia che vi era all’interno del mondo femminile non vedente e aveva riunito attorno a sé un gruppo che fece dell’autonomia e della parità di diritti uomo/donna la sua grande bandiera.

Fu l’anima dei corsi di autonomia personale e domestica, scrisse libri dedicati alle donne per aiutarle nelle loro piccole battaglie pratiche di vita quotidiana e la sua limpida e nitida voce oltrepassò i confini della provincia di Milano, della regione Lombardia per diffondersi alle sezioni di tutta Italia.

Negli ultimi anni fece parte del gruppo di lavoro di due grandi progetti che hanno consolidato il ruolo della nostra associazione a difesa dei diritti dei non vedenti: lo sportello autonomia, volto a supportare i non vedenti che perdono la vista in età adulta e il progetto “Quando il malato non vede che fare” per una migliore assistenza dei non vedenti ospedalizzati da parte del personale socio sanitario.

In considerazione di tutto l’impegno profuso Carla Colombo è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica nel 1999 e fino al 2012 ha militato nella Commissione Probi Viri del nostro ente.

Grazie Carla per aver insegnato con dolce fermezza a noi donne a prendere coscienza delle nostre capacità e di averci trasmesso il coraggio di combattere per realizzare i nostri sogni.

Erica Monteneri

Biennale ArteInsieme 2015 – Cultura e culture senza barriere VI edizione, Redazionale

Autore: Redazionale

Testimonial: Giuliano Vangi e Carmela Remigio.

 

La Biennale ArteInsieme 2015 – Cultura e culture senza barriere, è promossa da TACTUS – Centro per le Arti contemporanee, la Multisensorialità e l’Interculturalità del Museo Tattile Statale Omero, in collaborazione il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, lo Sferisterio – Macerata Opera Festival, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

 

L’iniziativa, nata nel 2003, Anno Europeo del Disabile, ha lo scopo di favorire l’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità e di quelle svantaggiate per provenienza da culture altre e per condizione sociale, attraverso la valorizzazione della cultura e dell’espressione artistica contemporanea come risorse per l’educazione e la crescita personale di tutti.

 

La manifestazione, caratterizzata da un alto valore educativo e di sensibilizzazione, intende inoltre promuovere iniziative volte ad agevolare l’accessibilità al patrimonio culturale e museale alle persone con minorazione visiva, nonché a favorire nei giovani la crescita di una coscienza attenta alle questioni della “diversità” e la conoscenza dei principali protagonisti e dei molteplici linguaggi dell’arte contemporanea.

 

La biennale si rivolge al mondo della scuola e ai musei, in particolare di arte contemporanea, con un calendario di iniziative (visite guidate nei musei per pubblico con disabilità, mostre, concerti, happening, convegno) previste nei mesi di maggio – giugno 2015.

 

Per il mondo della scuola, sono invitati a partecipare alla manifestazione, i Licei Artistici, le Accademie di Belle Arti con ArteInsieme Arti Figurative, i Licei Musicali e Coreutici, gli Istituti Superiori e i Conservatori con ArteInsieme Musica.

 

ARTEINSIEME ARTI FIGURATIVE

Gli studenti dei licei Artistici e delle Accademie delle Belle Arti sono invitati a partecipare realizzando un’opera la cui fruizione possa avvenire anche attraverso il senso del tatto. L’opera dovrà essere ispirata alla poetica dell’artista testimonial Giuliano Vangi, come descritto nel relativo bando.

Una commissione qualificata selezionerà i dieci migliori lavori, i quali verranno esposti congiuntamente ad alcune creazioni dell’artista testimonial presso il Museo Omero di Ancona nel periodo maggio – giugno 2015.

 

ARTEINSIEME MUSICA

Gli studenti dei Licei musicali e artistici, dei Conservatori e delle Accademie sono invitati a partecipare all’evento, sviluppando la tematica della soffitta de “La Bohème” (rifugio giovanile, luogo di incontro di giovani artisti, etc.), in un elaborato musicale/scenografico/drammatico-teatrale, che dovrà anche favorire l’accessibilità dell’opera a un pubblico non vedente e/o non udente. Testimonial d’eccezione Carmela Remigio.

Una commissione qualificata selezionerà i migliori elaborati, i quali verranno ospitati temporaneamente presso la collezione del Museo e presso lo Sferisterio durante la stagione lirica 2015.

 

ARTEINSIEME MUSEI

I Musei sono invitati a promuovere, nel periodo maggio – luglio 2015, attività finalizzate a favorire la partecipazione del pubblico disabile e a pubblicizzare e condividere tutte le azioni eventualmente già in atto, volte a superare ogni possibile barriera e discriminazione.

Tutte le iniziative e le azioni promosse dai musei aderenti saranno pubblicate sul sito del Museo Omero e comunicate alle sezioni della Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti del territorio nazionale e quindi alle scuole di ogni ordine e grado che vedono la frequenza di alunni con minorazione visiva.

 

SCARICA I BANDI:

http://www.museoomero.it/main?pp=arteinsieme-2015

Scadenza: 15 febbraio 2015

 

INFO

Museo Tattile Statale Omero

Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28 tel. 0712811935

email: arteinsieme@museoomero.it

sito: www.museoomero.it

 

Macerata: Cena al Buio – 13/02/2015: M’illumino di meno e mangio con più gusto!, Redazionale

Autore: Redazionale

Luogo
Agriturismo Moretti Fonte San Giuliano 29 – 62100 Macerata Visualizza la mappa
Inizio della cena
ore 20:30
Quota di partecipazione
30,00 € a persona
Iniziativa organizzata in occasione della giornata dedicata al risparmio energetico!
Info e prenotazioni
Chiamare Jenny al numero 3338919664

Ma cos’è la cena al buio? è una cena normale, come tutte le altre, con la sola differenza che la sala è completamente buia e tutti i camerieri sono non vedenti. Le persone che vi partecipano entrano in sala senza mai aver visto la dislocazione dei posti, trovandosi così a dover mangiare e …relazionarsi in un contesto completamente sconosciuto, ma al tempo stesso molto interessante e ricco di spunti emozionali. Le cene al buio hanno l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alle problematiche dell’handicap visivo e di offrire un’esperienza indimenticabile a chi ogni giorno si misura con l’immagine e con la luce! Se siete interessati a vivere questa esperienza, non esitate a prenotare… ma fate presto perché i posti sono limitati! Il menù si compone di: antipasto, due primi, secondo con contorno, dolce e caffè. I piatti saranno a sorpresa, preparati con cura dal personale dell’Agriturismo, a base di prodotti genuini. La serata sarà allietata da giochi e animazioni che coinvolgeranno i partecipanti… il tutto rigorosamente al buio!
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Anziani: Riscopriamo il Braille, di Cesare Barca

Autore: Cesare Barca

L’intensa attività svolta dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per favorire la conoscenza e l’assoluta importanza della scrittura e lettura utilizzando il  metodo Braille sta producendo effetti positivi sempre più concreti nell’ambito sociale in genere e particolarmente per tutti coloro che, in forme e attività differenti, si dedicano attivamente e professionalmente alla cultura scolastica e all’abbattimento delle barriere culturali, le peggiori  tra le numerose difficoltà che incontriamo nel   promuovere il sospirato processo inclusivo.

Malgrado l’impegno  posto in questo ambito vi sono ancora numerose resistenze proprio da parte degli stessi disabili visivi che ritengono erroneamente che l’utilizzo dell’informatica renda inutile l’apprendimento del metodo braille. Sono   ben lontano dal negare l’enorme importanza di saper ricavare nozioni e indicazioni attraverso il computer grazie alla sintesi vocale, ma non posso tacere sulla necessità di far propria la conoscenza in genere e, in particolare di quella di carattere letterario, scientifico e musicale in modo diretto attraverso l’utilizzo di testi braille.

I nostri polpastrelli, lo sappiamo bene, colgono direttamente le informazioni

tattili e le trasportano alla sfera cerebrale che le fa proprie consentendoci quel processo di immedesimazione che la voce sintetica e neppure quella umana può procurarci.

Ma volendo  trascurare ogni altra riflessione sappiamo ormai quanto il metodo Braille sia utile proprio all’interno del mondo informatico, un mondo con cui si integra perfettamente senza sovrapporsi consentendo, piuttosto,di

Migliorarne e facilitarne  l’utilizzo.

Di particolare rilievo è il ruolo che da molti anni svolge in questo settore la Biblioteca italiana per i Ciechi di Monza diretta dal Prof. Pietro Piscitelli, un nostro amico che viene da una  lusinghiera  docenza e presidenza scolastica, particolarmente impegnato nello sviluppo concreto delle diverse realtà socio scolastiche che divengono sempre più pressanti e impegnative nell’urgenza di promuovere la formazione culturale in generale e di quanto necessitano i nostri ragazzi durante i loro percorsi di studio.

Sarà proprio il Prof. Piscitelli, perciò, che ci intratterrà sull’attività della biblioteca di Monza e sulla opportunità di non perdere le occasioni culturali che la stessa biblioteca continua a produrre per tutti  noi, qualunque sia il personale livello e interesse culturale.

L’incontro è fissato per mercoledì prossimo 21 gennaio  nella nostra sala telefonica alle ore 18.

Sarà un momento di riscoperta per molti, una miniera di notizie preziose in cui discendere per risalire felici di essere stati arricchiti di un nuovo corredo di informazioni  e di conoscenze  che ci permetteranno di appagare la nostra sete di sapere  attingendo ad una sorgente da cui scaturisce continuamente un’acqua gradevolmente  dissetante.

Come sempre per conoscere il pin di accesso alla sala 98 90 50 potrete rivolgervi a me , a Nunziante Esposito e a Pino Servidio.

Vi aspetto, non sarete delusi.

 

Cesare Barca

 

Cesare Barca: email cesarebarca@alice.it tel.329 20 50 972

Nunziante Esposito: email Nunziante.esposito@alice.it     tel. 349 672 33 51

Pino Servidio: email Giuseppe.servidio@alice.it   tel.335 80 82 002

Catanzaro: Una ‘Cena al buio’ per far conoscere le risorse dei ciechi, di Luciana Loprete

I non vedenti mettono a disposizione le risorse e le strategie utilizzate nella realtà quotidiana, a favore dei vedenti

“Cena al buio” è l’iniziativa promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione provinciale di Catanzaro che coinvolge ogni anno diverse realtà: associazioni culturali, professionisti, studenti  inseriti nel contesto sociale, politico ed economico della città e provincia. Lo scopo principale é la divulgazione e conoscenza delle risorse di chi vive la disabilità visiva. Si utilizza il momento della “cena” come momento di convivialità in cui, mancando il riferimento visivo, si lascia spazio alla comunicazione, all’ascolto e all’utilizzo di strategie sensoriali compensative. In questo spazio di incontro, organizzato secondo determinati standard di qualità dall’Unione Ciechi ed ipovedenti, avviene un grande scambio di esperienza umana e sociale. Coloro che vivono la disabilità visiva, mettono a disposizione le risorse e le strategie utilizzate nella realtà quotidiana, a favore di coloro i quali vivono la realtà da normodotati. A loro volta, chi vive la quotidiana “normalità”, riscopre il piacere dell’ascolto dell’altro, dei suoni e degli odori che percepisce, mettendo in atto energie diverse per compensare la temporanea cecità. Si comprende tranquillamente come tale esperienza possa essere considerata una sorta di sfida personale con se stessi, per la quale non tutti si sentono preparati ad affrontare. Tuttavia, il confronto fra realtà diverse, quali la normalità e la disabilità visiva, in uno spazio definito: la cena, genera in ogni partecipante grandi emozioni e riflessioni. La disabilità visiva non è condizione limitante della normalità, ma è un valore aggiunto della persona che con strumenti adeguati e buona volontà raggiunge elevati livelli di integrazione sociale, politica ed economica. E’ pertanto nell’ottica di organizzare tali manifestazioni con cadenza semestrale, ma soprattutto itineranti per la provincia di Catanzaro che la cena è stata organizzata nella città di Lamezia Terme, luogo molto vicino a quello che è il fulcro associativo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti la quale oltre ad avere una sua sede sociale nel centro della città, può contare un numero considerevole di soci del comprensorio che fruiscono dei servizi dell’associazione.

In foto, la donna che parla al microfono, la presidentessa di Uic Catanzaro, Luciana Loprete

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Be My Eyes – la nuova app per aiutare i ciechi a “vedere” ha bisogno di volontari vedenti, di Manuela Esposito

Autore: Manuela Esposito

L’Associazione Danese dei Ciechi (DAB) ha realizzato un’applicazione chiamata “Be My Eyes” che mette  in contatto le persone non vedenti con una rete di assistenti volontari tramite un collegamento audiovideo dal vivo su iPhone e iPad.

 

Be My Eyes rende la vita più facile ai non vedenti, collegandoli con assistenti vedenti attraverso un’app per smartphone; questo permette ai non vedenti di eseguire grandi e piccoli compiti e ai vedenti di avere la gioia di aiutare qualcun altro in modo semplice e informale. Ci vuole solo un minuto per scegliere la lattina giusta dallo scaffale, guardare la data di scadenza sul latte o trovare la cosa giusta da mangiare nel frigo – se si ha una buona vista – ma per gli individui con problemi visivi anche i compiti più semplici a casa propria possono spesso diventare una grande sfida. Attraverso una videochiamata l’applicazione Be My Eyes offre alle persone non vedenti la possibilità di chiedere aiuto a  un volontario vedente per le attività che richiedono una buona vista. La persona cieca “prende a prestito” gli occhi del volontario attraverso il suo smartphone. L’assistente vedente è in grado di vedere e descrivere ciò che il non vedente gli mostra filmandolo con la videocamera dello smartphone. In questo modo, sono in grado di risolvere insieme il problema con cui il non vedente si confronta. Per ulteriori informazioni è opportuno visitare il sito: http://bemyeyes.org/.

 

L’applicazione è stata lanciata giovedì 15 gennaio  alle 12.00 e da quel momento è disponibile negli AppStore di tutto il mondo. Be My Eyes è stato realizzato senza fini di lucro e i costi dello sviluppo sono stati  sostenuti dalla DAB.

 

Il servizio può essere fornito in diverse lingue, tra cui l’italiano, ma questo dipende ovviamente dalla disponibilità di volontari vedenti che parlino la nostra lingua; è importante dunque diffondere il più possibile la notizia dell’esistenza di quest’applicazione per sensibilizzare i potenziali volontari a partecipare all’iniziativa.

 

Per aderire all’iniziativa come non vedente o volontario vedente si può scaricare l’app dal sito http://bemyeyes.org/ (requisito minimo di età: 17 anni). Per diffondere la notizia sull’esistenza dell’app si possono ri-twittare i seguenti tweet:

https://twitter.com/UICIesteri/status/555721947271942144 (in italiano)

https://twitter.com/euroblind/status/555722239422001156 (in inglese)

o condividere il seguente post su facebook:

https://www.facebook.com/uici.ufficioesteri

 

La Federazione strizza l’occhio all’Europa, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

La quasi totale chiusura del “rubinetto” dei contributi pubblici sta mettendo a dura prova la nostra Unione e tutti gli Enti ad essa collegati, “costringendoci” all’affannosa ma ormai indifferibile ricerca di nuove forme di “fundraising” e, perché no, a strizzare finalmente l’occhio anche all’Unione Europea per finanziare nuovi progetti ed idee.
Perfettamente consapevole di ciò, il nuovo c.d.a. della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, con la delibera n. 12, assunta nell’adunanza del 23-24 maggio 2014, ha deciso di promuovere lo svolgimento di attività tese al finanziamento comunitario di progetti in ambito nazionale, europeo ed internazionale a favore delle persone con disabilità visiva.
Lo stesso c.d.a., con la delibera n. 15 del 17 Luglio 2014, ha altresì stipulato una convenzione con l’Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste, individuando codesta Istituzione quale LeadPartner del medesimo programma.
Tale scelta è stata fortemente voluta dal Presidente Nazionale dell’UICI, Dott. Mario Barbuto e dal Presidente della Federazione, Cav. Rodolfo Masto, in quanto l’Istituto triestino, grazie alla lungimiranza ed alla caparbietà del suo Presidente Hubert Perfler (che è anche Vice Presidente della Pro Ciechi), ha ormai intrapreso da parecchi anni e con notevoli successi la “strada” della progettazione europea.
Tutte le Istituzioni che aderiscono alla Federazione hanno la facoltà di accedere alle richieste di benefici di cui alla sopracitata convenzione previa informazione alla Federazione ed all’Istituto.
In particolare il programma di attività prevede la costituzione di un gruppo di lavoro formato da un rappresentante per ogni Istituzione coinvolta ed il cui coordinamento è demandato all’Istituto triestino.
Lo scorso 11 Novembre 2014, presso l’Istituto Rittmeyer, s’è tenuto il primo incontro operativo di tale “gruppo di lavoro”. Erano presenti:
l’Istituto dei ciechi di Milano, l’Istituto Configliachi di Padova, l’Istituto Rittmeyer di Trieste, l’Istituto Cavazza di Bologna, Villa Masieri di Tricesimo (Ud), la IAPB, la BIC di Monza, la Stamperia Regionale Braille di Catania, l’Istituto Martuscelli di Napoli.
Hanno inoltre collaborato, apportando il loro prezioso contributo e mettendo la loro consolidata esperienza nel settore a disposizione dei partecipanti, alcuni qualificati addetti ai lavori tra i quali:
il Prof. Agostini, il Dott. Righi e la Dott.ssa Santoro del Dipartimento di Scienze della vita dell’Università degli Studi di Trieste e l’Ing. Persoglia, componente il Consiglio d’amministrazione dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale.
Dalla tavola rotonda è emerso il seguente quadro riepilogativo:
La necessità dello sviluppo di un piano strategico di attività per la progettazione a livello europeo ed internazionale;
* La presentazione per ogni anno di quattro idee progettuali il cui sviluppo è legato all’adesione di almeno quattro Istituzioni Federate italiane di cui una al nord, una al centro, una al sud ed una per le isole;
* Svolgimento di un incontro e di una conferenza per ogni anno: le attività saranno coordinate dall’Istituto Rittmeyer;
* Predisposizione di percorsi formativi per operatori tesi all’acquisizione dei fondamenti dell’attività di progettazione e di sviluppo di idee progettuali, anche a seguito di compilazione di appositi questionari: le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico degli Enti partecipanti.
La riunione di Trieste è stata estremamente proficua e costruttiva, avendo favorito tra tutti gli intervenuti lo scambio di informazioni e conoscenze ed accresciuto pertanto il loro bagaglio culturale.
La convenzione tra la Federazione e l’Istituto Rittmeyer scadrà il 31.12.2016.
Per le Istituzioni che vi aderiranno in un momento successivo, essa ha decorrenza dalla data della stipula e comunque fino al 31.12.2016.
La convenzione può essere rinnovata per ulteriori periodi triennali: in tal caso si procederà alla sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi da parte della Federazione e delle Istituzioni interessate
Infine, la Federazione metterà a disposizione la somma pari ad € 10.000,00 per il periodo 2014-2016.
La gestione di tali fondi è demandata all’Istituto di Trieste.
I responsabili della convenzione sono:
per la Federazione: Sig.ra Antonella Cenfi;
per l’Istituto: Dott. Elena Weber.
Sono convinto che questo progetto della Federazione possa rappresentare un modello operativo di „buona pratica“ da esportare, anche in ambito associativo, a tante nostre Sezioni Provinciali UICI in un momento di così grave congiuntura economica!

Centro di Documentazione Giuridica: Amministrazione di sostegno o interdizione? Ecco i criteri di scelta precisati in una recente sentenza del Tribunale di Vercelli, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non si basa sul solo sul grado d’infermità del soggetto incapace, ma il giudice deve compiere una valutazione globale e complessiva della situazione personale e del patrimonio da gestire del soggetto.

Lo ha precisato il Tribunale di Vercelli con  sentenza del 31 ottobre 2014, n. 142. Nell’interessante sentenza si da conto della giurisprudenza di legittimità e di merito dei vari Tribunali che si trovano a dover utilizzare i criteri messi a disposizione della legge per stabilire la giusta misura di protezione da riconoscere all’interessato.

Il caso posto all’esame del Giudice piemontese, ha inizio con la richiesta della madre, già amministratore di sostegno del figlio, di pronunciare l’interdizione del proprio figlio poiché la misura già disposta era diventata insufficiente a causa del peggioramento delle condizioni di salute del figlio, affetto da encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave.

L‘amministrazione di sostegno inizialmente concessa era stata giudicata misura sufficiente sia in considerazione delle scarse esigenze gestionali da soddisfare, sia per il fatto che il beneficiario vivesse in un ambiente circoscritto e protetto che non lo esponeva al pericolo di compiere atti pregiudizievoli. La madre, in qualità di amministratore di sostegno, avrebbe dovuto esercitare i poteri cd. sostitutivi (ex art. 405, comma 5, n. 3, c.c.) a livello patrimoniale: compiere gli atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione e gli ulteriori atti relativi alla presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e di sussidi.

Nel giudizio di interdizione, successivamente promosso, il nuovo esame peritale confermava l’esigenza di una forma di protezione tenuto conto della generale condizione di non autosufficienza del soggetto, dovuta al grado medio-grave del ritardo mentale.

La perizia evidenziava però anche che le cure quotidiane presso il centro diurno e “il buon accudimento e le attenzioni pedagogiche della madre di tutti questi anni avevano evitato ulteriori regressioni a livello psico-comportamentale”. Di conseguenza, a livello medico, non si poteva configurare un peggioramento della situazione preesistente.

Tenuto conto di ciò, il Tribunale di Vercelli rammenta che la scelta dell’amministrazione di sostegno non deve essere semplicemente basata sul grado d’infermità o d’impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto, ma piuttosto sulla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle sue esigenze, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. Civ. Sez. I, sentenza 22 aprile 2009, n. 9628 e Cass. Civ. Sez. I, sentenza 26 ottobre 2011, n. 22332).

In particolare l’amministrazione di sostegno sarà preferibile in tutti quei casi in cui sia necessaria “un’attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse”.

Nella sentenza si richiama anche ad una recentissima pronuncia della Cassazione, con la quale è stata confermata la misura dell’interdizione ove l’elevata consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, collegata con la gravità e l’irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche del soggetto, imponeva l’adozione della misura interdittiva proprio per la gestione e conservazione del patrimonio. In sostanza, è corretto non basare la scelta dell’interdizione sul solo grado di infermità del soggetto incapace, ma occorre procedere ad un’attenta ricostruzione della particolare situazione fisica e psichica dell’incapace, rapportandola con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, da prendere per la gestione del suo patrimonio personale.

Il Giudice, nello scegliere  tra l’interdizione e l’amministratore di sostegno, dovrà basarsi sul criterio contenuto  nei primi due commi dell’art. 410 c.c., che impongono all’amministratore di sostegno, da un lato, di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dall’altro, di informare tempestivamente il beneficiario sugli gli atti da compiere, e il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Vi dovrà essere nella pratica un sistema continuo di scambio tra i soggetti dell’amministrazione di sostegno – beneficiario, amministratore e Giudice tutelare – al fine di dirimere i contrasti eventualmente insorti. Ciò all’insegna della logica di collaborativa che ispira l’istituto dell’amministrazione di sostegno rispetto a quella propriamente “sostitutiva” dell’interdizione

Nel caso specifico, la ricorrente lamentava che come amministratore di sostegno non avrebbe avuto il potere di prestare un consenso informato alle cure, in caso di accertamenti o trattamenti sanitari, sostituendosi al soggetto incapace, come invece potrebbe potuto fare il tutore ai sensi dell’art. 357 c.c.

Secondo i giudici, però, tale potere, pur se non espressamente previsto dall’art. 411 c.c., è insito nelle disposizioni sull’amministrazione di sostegno che è istituto finalizzato alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale e personale, come si desume dal tenore letterale degli artt. 405, comma 4, e 408, comma 1, c.c. (decreto 30 aprile 2012, Giudice tutelare Varese).

Pertanto il Tribunale adito, ha ampliato gli originari poteri conferiti, attribuendo all’amministratore in carica, salva diversa determinazione del Giudice tutelare, il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i necessari accertamenti, cure, e trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso. Precisando però che questo potere è limitato agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, intendendosi quelli non invasivi e/o che non comportino periodi di lunga degenza in ospedale. Nel caso di operazioni chirurgiche, cicli terapici quali dialisi, chemioterapia ecc., l’amministratore di sostegno dovrà coinvolgere il Giudice Tutelare anche se non a fini autorizzativi, ma informativi.

Inoltre nell’ottica collaborativa, il consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestato con il beneficiario, e non al posto dello stesso, dovendo l’amministratore tenere presente per quanto possibile i desideri e le aspirazioni del beneficiario.

Considerata l’importanza innovativa della sentenza commentata se ne riporta in calce il testo integrale.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

 

Tribunale di Vercelli

Sezione Civile

Sentenza 31 ottobre 2014, n. 142

(Pres. Marozzo, Est. Bianconi)

OMISSIS

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.6.2013, la ricorrente, madre ed amministratore di sostegno in carica, chiedeva che l’intestato Tribunale pronunciasse l’interdizione del proprio figlio e beneficiario, …

Deduceva che la misura di amministrazione di sostegno, disposta con decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare presso il Tribunale di .., era “divenuta sicuramente insufficiente in quanto, con il trascorrere degli anni, le condizioni di … tendono a peggiorare”; la necessità di nomina di un tutore sarebbe pure derivata “dalla richiesta di maggiore autonomia dalla madre” da parte di .., “con conseguente aumento proporzionale dei rischi per lo stesso”.

Allegava altresì l’incapacità di .. di fare uso del denaro; il rischio che, ove lasciato solo in casa, egli potesse aprire la porta a chicchessia, accondiscendo a qualsiasi richiesta da parte di estranei, magari sottoscrivendo contratti e/o moduli di altro tipo; infine, segnalava il pericolo di un suo eventuale ricovero, in considerazione dell’impossibilità, per .., di prestare un consenso informato alle eventuali cure e trattamenti sanitari.

Si candidava quale tutore.

La causa veniva istruita attraverso l’esame dell’interdicendo, all’udienza 13.11.2013.

Veniva disposta quindi ctu medica sulle condizioni fisiche e psichiche del predetto.

Il perito, al quale veniva conferito l’incarico all’udienza 17.12.2013, depositava la propria relazione in data 12.3.2014.

All’udienza 18.3.2014 il ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo; alle stesse si associava il Pubblico Ministero, nel frattempo intervenuto in giudizio.

A seguito del deposito di comparsa conclusionale, con ordinanza 25.6.2014 ex art. 279 c.p.c., la causa veniva rimessa in istruttoria, al fine di procedere a nuovo esame dell’interdicendo, affidato al Giudice scrivente.

In data 11.9.2014 si celebrava il nuovo esame, ed all’esito la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalla ricorrente.

***

Il ricorso è infondato, e non merita accoglimento.

Da un punto di vista dogmatico, si impone una premessa: la consolidata giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la misura dell’amministrazione di sostegno è prevista in via generale quale strumento di protezione dei soggetti privi di autonomia , in considerazione della sua duttilità e minore limitazione della capacità di agire del beneficiario, mentre solo quando essa non sia sufficiente alla adeguata protezione del soggetto può ricorrersi alla più limitativa misura dell’interdizione.

In particolare, rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuata con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. Sez. I, n. 9628 del 22.4.2009, Est. Panzani; Cass. Sez I, n. 22332 del 26.10.2011, Est. Salmé).

Sulla base delle coordinate sopra tracciate, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto la misura dell’amministrazione di sostegno pienamente idonea a tutelare la persona incapace in tutti quei casi in cui si renda necessaria un’attività di tutela cd. “minima”, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, ed all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse (cfr. Cass. da ultimo citata).

Tale impostazione è stata ripresa e confermata anche di recente in un caso in cui il Supremo Collegio ha peraltro rigettato il ricorso, confermando la sentenza di interdizione del Giudice di merito, proprio alla luce della “straordinaria consistenza e varietà del patrimonio mobiliare ed immobiliare […] correlata con la gravità e l’irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche emerse dall’esame peritale”, ciò che imponeva l’adozione della misuura interdittiva ai fini della migliore conservazione del patrimonio stesso e della sua utile gestione (cfr. Cass. Sez. I, n. 18171 del 26.7.2013, Est. Acierno). In tale caso, il Giudice del merito, come riconosciuto dalla Suprema Corte, non aveva fondato la scelta della misura dell’interdizione sul grado di infermità del soggetto incapace, ma aveva proceduto ad una corretta ricostruzione della peculiare situazione anagrafica e fisiopsichica del medesimo, ponendola in correlazione con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, imposte dall’ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio ad egli appartenente.

I Giudici di merito hanno da tempo mostrato di aderire all’impostazione appena tracciata.

Il criterio distintivo, che, è bene sottolinearlo, non passa attraverso un giudizio di tipo scientifico o medico-legale, ma prettamente giuridico, risulta ampiamente condiviso.

Le ricadute concrete, come è naturale, variano in relazione alle peculiari situazioni rilevate nei casi via via in esame.

Si veda, al riguardo, ad esempio, decr. Giudice tutelare di Varese del 17.11.2009, Est. Buffone, che ha ritenuto, nel caso alla sua attenzione, e dopo approfondita rassegna delle diverse posizioni giurisprudenziali in merito, la misura dell’interdizione meglio rispondente alle esigenze di un soggetto versante in stato vegetativo permanente.

Ovvero, sentenza Tribunale di Milano del 13.2.2013, Est. Corbetta, ibidem, nella quale si chiarisce che, anche in presenza di esteso deficit cognitivo, nondimeno, può darsi corso all’interdizione solo ove sia necessario inibire al soggetto da proteggersi di esplicitare all’esterno capacità viziate che espongano sé o altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche, mostra di impedire allo stesso qualunque contatto diretto ed autonomo con la realtà esterna.

O anche, infine, decr. Giudice tutelare di Milano del 27.8.2013, Est. Buffone, ibidem, in relazione alla maggiore idoneità dell’interdizione in un caso di paziente affetto da tendenze suicidarie.

Proprio la pronuncia da ultimo citata lumeggia, ad avviso del Collegio, l’addentellato normativo che rappresenta il vero “faro” che il Giudice deve seguire, laddove si trovi a dover scegliere quale, tra le misure dell’interdizione e dell’amministratore di sostegno, applicare al caso concreto: esso va individuato nel disposto dell’art. 410, commi 1 e 2, c.c., i quali, dettati con esclusivo riferimento all’amministrazione di sostegno: i) impongono all’amministratore, da un lato, di “tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”; ii) dall’altro, gli impongono di “tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso”; ii) predispongono, infine, un sistema di attivazione del contraddittorio tra i soggetti dell’amministrazione (beneficiario e amministratore) al cospetto Giudice tutelare, soggetto istituzionalmente preposto a sovrintendere alla procedura.

La differenza rispetto alla misura interdittiva, ove un tale sistema non esiste, è netta: alla logica di una gestione, per così dire, sostitutiva, il Legislatore del 2004 ha affiancato un sistema di gestione collaborativa, in chiaro ossequio agli universalmente noti principi di rango costituzionale (art. 2 e 3), europeo (art. 8 Convenzione EDU), ed internazionali (cfr. preambolo, ed artt. 1, 3 e 4 Convenzione Nazioni Unite sulle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con Legge dello Stato) rilevanti in relazione a tali fattispecie.

Vi è, però, che un tale sistema di collaborazione può, in concreto ed in casi particolari, non funzionare; ovvero che esso possa appalesarsi troppo farraginoso in relazione alla molteplice ed imponderabile varietà delle situazioni umane, così rendendo la misura dell’amministrazione di sostegno, non solo inidonea, ma addirittura controproducente rispetto a fini di tutela degli interessi del beneficiario.

A ben vedere, si tratta proprio dei casi esaminati nelle pronunce sopra enucleate: sarebbe infatti, ad esempio, difficilmente ipotizzabile un’amministrazione di sostegno che – in relazione alla difficoltà e complessità dell’attività di gestione patrimoniale, da compiersi attraverso atti giuridici con cadenza quotidiana, magari osteggiati dal beneficiario – imponga il continuo ricorso al giudice tutelare ai sensi del secondo comma della norma citata, con conseguente naufragio dell’efficacia della misura di protezione; e sarebbe del tutto impensabile – per assurdità – un sistema di collaborazione che imponga ad un amministratore di sostegno di perseguire le “aspirazioni” di un beneficiario che manifesti tendenze suicide, ovvero manifestamente eterolesive.

***

Alla luce delle considerazioni di ordine generale che precedono, deve passarsi all’esame del caso concreto.

Come detto, nell’interesse di …. fu aperta la misura dell’amministrazione di sostegno con decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare di …

Con tale provvedimento (all. sub doc. 1 al ricorso per interdizione), il G.t., dopo aver premesso che il .. risultava affetto da “encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave” documentata per tabulas; e dopo avere ritenuto che la misura di amministrazione di sostegno appariva misura sufficiente “anche in considerazione delle scarse esigenze gestionali da soddisfare e della circostanza che .. vive in un ambiente circoscritto e protetto […] sì che non sussite grave pericolo che possa esporsi al compimento di atti pregiudizievoli”; nominava amministratore di sostegno la madre di .., …, e le deferiva poteri cd. sostitutivi (ex art. 405, comma 5, n. 3, c.c.) in ambito patrimoniale, con riferimento al compimento di atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione; demandava inoltre il potere di compiere ulteriori atti relativi alla “presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e sussidi”.

Con riferimento alle condizioni di salute del .., parte ricorrente per l’interdizione ha prodottosub doc. 3 certificato 14.1.2013 proveniente dalla Fondazione … di Milano (istituto accreditato presso il servizio sanitario nazionale), a firma dott. .., dal quale emerge che il beneficiario, in effetti, soffre di encefalopatia epilettica, in un quadro clinico caratterizzato da ritardo psicomotorio grave e crisi epilettiche farmacoresistenti.

L’esigenza di una forma di protezione del .. è stata pienamente confermata dalle risultanze dell’esame dell’interdicendo, celebratosi all’udienza 13.11.2013, a cura del G.o.t. allora istruttore: in tale sede, l’interdicendo ha dimostrato all’evidenza di non conoscere il reale valore del denaro in generale, né della banconota che gli fu rammostrata; ha riferito di non essere in grado di girare liberamente da solo, e di non conoscere le vie cittadine; ha mostrato difficoltà di linguaggio, e ha chiesto a tal fine ripetutamente l’ausilio della madre, presente all’incombente.

La relazione peritale, a cura del dott. .., ha dato conto della generale condizione di non autosufficienza del soggetto, conseguente al grado medio grave del ritardo mentale che lo affligge. Al contempo, peraltro, il perito ha spiegato che .. frequenta con regolarità un centro diurno, una palestra ove pratica pallacanestro, ed una piscina, ove si cimenta nel nuoto, sua vera passione. Ha dichiarato che .. “ha mostrato di comprendere il significato delle domande più elementari rivoltegli” e che “il suo atteggiamento nel corso dell’esame è stato del tutto corretto con manifestazioni, forse anche stereotipate, di buona collaborazione e di gentilezza nel rapporto interpersonale”. Ha segnalato che, oltre alle cure quotidiane presso il centro diurno, “il buon accudimento e le attenzioni pedagogiche della madre di tutti questi anni gli hanno evitato ulteriori regressioni a livello psico-comportamentale”.

Le risultanze della ctu non sono state fatte oggetto di censura e/o osservazione alcuna da parte della ricorrente, di talché costituiscono solida base sulla quale fondare la presente decisione.

Al nuovo esame dell’interdicendo, celebrato dallo scrivente in data 11.9.2014, .. ha nuovamente mostrato di incorrere in gravi defaillances di tipo mnesico; su tutte, egli non ricordava la propria data di nascita. Ha peraltro dichiarato di abitare con la sua mamma, con la quale “va d’accordo, anche se a volte si e a volte no”; ha riferito che lei è la sua amministratrice di sostegno, e che lui “è contento”.

***

Ciò premesso in punto di fatto, e richiamate le considerazioni giuridiche sovrasvolte, si osserva pertanto quanto segue.

La patologia che affligge .. è senz’altro grave e invalidante, ma non tale, per sua natura, da privare il medesimo della capacità di rapportarsi al mondo esterno, ed in primis alla propria madre ed amministratrice di sostegno.

.. fa tutto ciò a modo suo, ovvero con ingenuità, ma anche con educazione, buona collaborazione e gentilezza, come osservato dal Ctu (pag. 6 elaborato) e riscontrato dal Giudice all’esame 11.9.2014.

Egli non mostra in alcun modo di potere, e, ciò che più conta, di volere, porre in discussione l’attività di amministrazione di sostegno, svolta dalla madre, cui lui vuole bene (“andiamo d’accordo”), della quale riconosce il ruolo istituzionale (“lei è il mio amministratore di sostegno”), che approva con decisione (“sono contento”).

L’amministrazione è sino ad oggi stata proficua per il benessere psico-fisico di …, come rilevato dal perito, né vi sono margini per ritenere che in futuro possano verificarsi contrasti insanabili tra l’amministratore ed il beneficiario, tali da pregiudicare lo svolgimento dell’incarico in un’ottica di perseguimento dei desideri e delle aspirazioni di quest’ultimo, se del caso, anche attraverso l’intervento del Giudice tutelare ex art. 410 c.c..

Con puntuale riferimento alle doglianze del ricorrente, poi, valgano le seguenti considerazioni.

Non è stato dimostrato un aggravamento delle condizioni di salute di … rispetto all’epoca in cui fu aperta l’amministrazione di sostegno: il certificato medico prodotto sub 3) e la Ctu, infatti, paiono sostanzialmente confermare all’attualità la diagnosi, allora raccolta dal G.t., di encefalopatia epilettica.

Il rischio che .. “firmi documenti” o contratti o altri moduli, allorquando apra la porta a soggetti sconosciuti, quando si trovi solo presso la propria abitazione, è, nei limiti del possibile, da ritenersi scongiurato.

Da un lato, infatti, il decreto di nomina (seppur non particolarmente analitico), ha demandato all’amministratore di sostegno il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, e quindi in via sostitutiva, gli atti di cui all’art. 374 c.c.: da ciò discende che i) la capacità di compiere tali atti è preclusa al beneficiario, a norma dell’art. 405, comma 5, nr. 3) c.c.; ii) nel novero di tali atti rientra quello di “assumere obbligazioni”, a mente dell’art. 374, comma 1, n. 2) c.c.; iii) l’eventuale compimento di un tale atto, chiaramente invalido, troverebbe rimedio successivo attraverso l’esperimento dell’azione di annullamento ex art. 412 c.c..

Dall’altro lato, non si vede quale migliore protezione conseguirebbe il .. dall’apertura di una tutela, considerato che: i) la possibilità materiale, per .., di aprire la porta a sconosciuti e di apporre la propria sottoscrizione su documenti contrattuali eventualmente sottopostigli, non verrebbe ovviamente meno, per il solo fatto di essere soggetto a tutela; ii) il rimedio approntato dall’ordinamento nei confronti degli atti giuridici posti in essere senza autorizzazione dagli interdetti, è pur sempre successivo ed invalidatorio, e non certo preventivo, esattamente come nell’amministrazione di sostegno (cfr. art. 377 c.c.).

Anche con riferimento a tale aspetto, pertanto, si stima ampiamente tutelante e tranquillizzante il mantenimento, in favore del .., della misura in essere, e del tutto superfluo un aggravamento della stessa.

Infine, come detto, la ricorrente in interdizione, ha segnalato il rischio che .., laddove abbisognasse di cure, accertamenti, trattamenti sanitari, non sarebbe in grado di prestare un consenso informato alle cure. Si renderebbe pertanto necessaria l’interdizione del medesimo.

La testi propugnata dalla ricorrente si rifà implicitamente ad un’opzione interpretativa risalente e del tutto recessiva, fondata sul mancato richiamo, ad opera dell’art. 411, comma 1, c.c., dell’art. 357 c.c., disposizione che sancisce il dovere di cura del minore (e dunque dell’interdetto) da parte del tutore.

La cura personae costituirebbe, secondo tale interpretazione, prerogativa esclusiva del tutore, e sarebbe preclusa, e comunque non demandabile, all’amministratore di sostegno.

In realtà, costituisce ormai dato acquisito che il mancato richiamo dell’art. 357 c.c. dipenda dalla sua superfluità. Tutta la normativa sull’amministrazione di sostegno è teleologicamente diretta alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale, ma anche personale, come desumibile dal tenore letterale degli artt. 405, comma 4, e 408, comma 1, c.c. (si richiama, per il grado di approfondimento e per la chiarezza espositiva, decr. 30.4.2012 Giudice tutelare Varese, Est. Buffone).

In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, e dunque a voler ritenere che il mancato richiamo dell’art. 357 c.c. sia in realtà frutto di una chiara scelta del Legislatore volta ad evitare il deferimento all’amministratore di poteri volti alla cura personae del beneficiario, sarebbe in ogni caso pur sempre possibile estendere la previsione de qua, disciplinante un “effetto” dell’interdizione, anche alla procedura di amministrazione, giusta il disposto di cui all’art. 411, ultimo comma, c.c.

Il Collegio ritiene pertanto possibile, senza tema di smentita, il deferimento all’amministratore di sostegno di poteri in ambito sanitario, ed in particolare il potere di prestare il consenso, ovvero il dissenso (cfr. decr. G.t. Firenze 22.12.2010), informato a tali accertamenti, cure e trattamenti.

Ciò, oltretutto, può essere fatto in ogni tempo dal Giudice tutelare, ed anche d’ufficio, a mente dell’art. 407, comma 4, c.c..

Da ciò discende l’infondatezza della domanda di interdizione, anche in parte qua.

Con riferimento al caso concreto, peraltro, sussiste in effetti una grave patologia, che afflige dalla nascita il …, e che dà effetivamento conto dell’impossibilità, per lo stessso, di prestare un valido consenso informato agli accertamenti, alle cure, ed ai trattamenti sanitari che si rendono necessari per lui.

Egli, espressamente sollecitato sul punto dallo scrivente all’esame del 11.9.2014, si è mostrato spaesato, ed ha semplicemente – ed abbastanza ingenuamente – dichiarato di “non avere malattie”, e di “sentirsi bene”, così mostrando scarsa consapevolezza della propria patologia e del percorso di cure cui doversi sottoporre.

La questione, come detto, dovrà essere scrutinata ed approfondita dal Giudice tutelare in sede, il quale potrà, se ritenuto, rivedere, e se del caso integrare, il decreto di nomina nella parte in cui non disciplina con puntualità, tale aspetto (non potendosi, a parere del Collegio, ritenere sufficiente la scarna previsione in base alla quale all’amministratore veniva demandato il potere di compiere ulteriori atti relativi alla “presentazione di domande di assistenza, anche sanitaria e sussidi”.

In questa sede, peraltro, pare possibile e senz’altro opportuno, per ragioni di urgenza ed allo scopo di evitare vuoti di tutela, attribuire all’amministratore in via provvisoria ed urgente tali poteri.

L’art. 418, comma 3, c.c., infatti e come è noto, dispone che se nel corso del giudizio di interdizione “appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio […] dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione […] può adottare i provvedimenti di cui al quarto comma dell’art. 405”.

La disposizione normativa, dettata con riferimento alle situazioni in cui una procedura di ammministrazione non sia stata ancora aperta, sembra applicabile anche a fattispecie, come quella in esame, nelle quali, a fronte della già avvenuta apertura della misura di amministrazione, sia comunque stato incardinato un giudizio di interdizione (a ciò non ostando alcuna disposizione normativa in particolare, e potendosi dunque applicare il disposto di cui all’art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, anche in relazione ai principi generali dell’Ordinamento, volti, con ogni evidenza, alla tutela massima e continuativa dei soggetti bisognosi di protezione).

Deve in definitiva essere demandato all’amministratore in carica (all’evidenza il soggetto più idoneo alla bisogna, in considerazione del legame parentale, affetivo e personale che lega … a .. ..), ex artt. 418, comma 3 e 405, comma 4 c.c., e salva ogni nuova e diversa determinazione del Giudice tutelare in sede, il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i necessari accertamenti, cure, e trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso.

Tale potere è da intendersi deferito limitatamente agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, intendendosi per tali unicamente quelli non invasivi e/o che non comportino periodi di lungodegenza in ospedale; in tali denegatissime evenienze (es: operazioni chirurgiche, cicli terapici quali dialisi, chemioterapia, etc), sarà cura dell’amministratore di sostegno investire della questione il Giudice Tutelare, peraltro non a fini autorizzativi, ma informativi.

Sempre nell’ottica collaborativa, di cui supra, ogni manifestazione di consenso e/o di dissenso agli acceertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestata con il beneficiario, e non al posto dello stesso, nel senso che l’amministratore nominato dovrà esprimere quello che risulterà essere il reale intendimento del soggetto beneficiario, parlando con lui, cogliendone per quanto più possibile i desideri e le aspirazioni, e non il proprio intendimento.

***

Per tutti i sopraesposti motivi, la domanda di interdizione deve essere rigettata.

Le spese sono dichiarate irripetibili, a fronte del rigetto della domanda, e della mancata costituzione del convenuto, nel cui esclusivo interesse, peraltro, è stato incardinato il presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

  1. rigetta la domanda di interdizione avanzata da … nei confronti di …;
  2. visti gli artt. 418, c. 3 e 405, c. 4, c.c., demanda a …, amministratore di sostegno in carica in forza di decreto 03.8.2009 del Giudice tutelare presso il Tribunale di … il potere di prestare, in nome, per conto, nell’interesse, e con il beneficiario …, il consenso e/o il dissenso circa ogni accertamento, trattamento o terapia non invasiva e/oroutinaria; conferisce il predetto potere altresì con riguardo ad ogni altro, successivo ed ulteriore accertamento, trattamento e terapia sanitaria non qualificabili come routinari, ma ciò solo previa informativa al Giudice tutelare in sede;
  3. dispone che ad ogni effetto di legge l’amministratore di sostegno in carica esibisca ai terzi unicamente la parte dispositiva della presente sentenza, necessaria e sufficiente a giustificare l’esercizio dei poteri ad egli deferiti;
  4. visto l’art. 418, comma 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza, ivi compresa la conferma, la revoca o la modifica della presente statuizione, limitatamente al punto 2), e/o l’adozione di ogni altro provvedimento opportuno;
  5. nulla per le spese di lite.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Signor Pubblico Ministero in sede, al Giudice tutelare in sede, e per ogni altro adempimento di legge.

Così deciso in Vercelli nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 23.12.2014

Il Giudice estensore
Dott. Carlo Bianconi

Il Presidente
Dott. Antonio Marozzo

Napoli: “Ditegli sempre di sì”, di Mario Mirabile

Autore: Mario Mirabile

 

Spettacolo teatrale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

 

Teatro MAV di Ercolano

 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2015

 

 

Le rappresentanze di Portici ed Ercolano dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti organizzano, con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni Comunali, per i giorni venerdì 30, sabato 31 gennaio alle ore 20:30 e domenica 1 febbraio 2015 alle ore 18:.30 presso la sala teatro del MAV (Museo Archeologico Virtuale) di Ercolano (Via 4 Novembre 44),lo spettacolo teatrale “Ditegli sempre di Sì” – 2 atti di Eduardo De Filippo.

La commedia sarà messa in scena dalla filodrammatica U.I.C.I. diretta da Bruno Mirabile e composta da attori non vedenti, ipovedenti e amici dell’Unione che ancora una volta cercheranno di divertire il pubblico. Questa compagnia teatrale amatoriale così particolare, che fin dal 1996 propone con notevole successo commedie della tradizione partenopea, quest’anno metterà in scena una delle commedie più esilaranti del grande Eduardo.

La rappresentazione è organizzata in collaborazione con “Radio Siani”- la radio della legalità, la Cooperativa sociale “Bambù ONLUS”, e diversi imprenditori locali che supportano le attività della filodrammatica da molti anni.

 

Per informazioni e prenotazione dei biglietti (costo €10), ci si può rivolgere a:

 

Sede U.I.C.I. di Portici, Corso Garibaldi 200 – Villa Savonarola (lunedì e mercoledì 17.00/19.00) tel. 0817862881

Mario Mirabile cell. 339 34 56 120 e-mail mariomirabile@alice.it

Antonella Improta cell. 334 60 48 860e-mail antonella.improta@alice.it

 

Sede U.I.C.I. Ercolano, via 4 Novembre 240 (lunedì, mercoledì e venerdì 17.00-20.00) tel. 0810482594

Matteo Cefariello cell. 347 60 49 301

Donato Lupinetti cell. 3355751815 e-mail lupinetti@libero.it

 

L’intero incasso verrà utilizzato per finanziare le attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

 

Vi aspettiamo numerosi

Nella Cattedrale, di Benedetta Boggio

Autore: Benedetta Boggio

 

 

Con piacere vi invitiamo a venire a teatro per lo spettacolo di Riccardo De Torrebruna da un racconto di Carver, un testo in cui si affronta in modo semplice e diretto il significato della parola “vedere” in tutte le sue accezioni

Benedetta Boggio

 

16 17 18 gennaio 2015_h 21,00

 

carrozzerie | n.o.t.

via P. Castaldi 28/a 00153 Roma

Nella Cattedrale

due atti di

Riccardo de Torrebruna

un omaggio a Raymond  Carver e Tess Gallagher

 

da “Cattedrale” di Raymond Carver

interpretato e diretto da Riccardo de Torrebruna

assistente alla regia Chiara Frigo con Emilio Dino Conti, Valentina Chico, Riccardo de Torrebruna

elaborazione musiche Flavio Vezzosi

Riccardo de Torrebruna presenta dal 16 al 18 gennaio 2015 a carrozzerie | n.o.t, Roma  “Nella Cattedrale” spettacolo tratto da uno dei più bei racconti di Raymond Carver.  Secondo Riccardo, che ha curato l’adattamento teatrale e la regia, “Cattedrale” appartiene a quella categoria di racconti che hanno il prodigio della sintesi e la dimensione interiore di un libro sacro. In poche pagine si affronta in modo semplice e diretto il significato della parola “vedere”, con tutte le implicazioni filosofiche e spirituali che l’hanno accompagnata nella storia della cultura e si offre un approccio immediato alla questione della “diversità”, in questo caso di un cieco e alle convenzionali inquietudini che l’accompagnano. Tutto si svolge in una serata in cui Robert, ospite atteso e indigesto allo stesso tempo, sconvolge la routine di una coppia in crisi.

Robert è l’amico cieco con cui Fran, la moglie di Wes, ha da anni un rapporto epistolare di registrazioni a nastro. Un’affinità elettiva che infastidisce Wes e lo riduce ad essere caustico, inospitale, spigoloso, mettendo a nudo la sua aridità. Eppure, la relazione che nasce con il cieco alla fine della serata porta Wes a confrontarsi con i propri limiti e a ritrovare un nesso comune con “l’altro”, ponte inatteso per recuperare se stesso. La regia essenziale crea un contesto intimo e privato, in un equilibrio sottile, sempre sul punto di rompersi, tra i tre protagonisti.  La tensione cresce e ci mette di fronte alla diversità, senza preconfezionare risposte, senza risolversi in una visione consolatoria, trasformandola in un’ opportunità per capire a fondo chi siamo.

 

Il progetto di adattare il racconto a testo teatrale è maturato alcuni anni fa, durante un seminario per attori condotto da Riccardo de Torrebruna a Pavia. La moglie di Carver, la scrittrice Tess Gallagher, ha dimostrato un grande interesse per questa prima versione teatrale italiana del suo lavoro. Finora solo Altman, nel film “America Oggi” si era avvalso della qualità di alcuni dei suoi racconti. In questo percorso il regista romano ha incontrato l’interessamento e l’aiuto di Riccardo Duranti, traduttore e amico di Carver.

Da lui riceve in lettura un racconto della Gallagher, ancora non tradotto né pubblicato in Italia, in cui la situazione viene vista con gli occhi del personaggio femminile. In tal modo, le discordanze con la versione di Carver diventano elementi decisivi per comprendere più a fondo il legame tra la donna e il personaggio del cieco. La natura di questo rapporto ha illuminato di una luce davvero singolare l’impianto narrativo, permettendo a de Torrebruna di scrivere nuovi dialoghi e di creare situazioni che scaturivano in modo del tutto naturale dallo stimolo di questo nuovo elemento.

 

Ufficio stampa e promozione 369gradi

Benedetta Boggio 3332062996 benedetta.bo@gmail.com

Carrozzerie | n.o.t  via P. Castaldi 28 a 00153 Roma

prenotazioni carrozzerienot@gmail.com cell 347 189 1714