Tre Enti, una Convenzione, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Il rilancio della Tiflologia è certamente una delle priorità della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro ciechi.
Oggi infatti, in tema di integrazione scolastica in Italia possiamo contare su una legislazione tra le migliori a livello europeo. Peccato però che troppo spesso poi non si riesca ad applicare le norme in maniera davvero compiuta. Questo fa sì che in realtà non ci sia una vera integrazione, con conseguenti difficoltà da parte dei nostri ragazzi non vedenti a raggiungere apprezzabili livelli di inserimento. In questo senso dunque un ruolo fondamentale può svolgerlo proprio la tiflologia che ha bisogno però di rinnovarsi e innovarsi, così come accaduto ad esempio alla pedagogia che ha fatto passi da gigante nella definizione di nuovi sistemi di formazione.
C’è innanzitutto la necessità urgente di un riordino della figura del tiflologo da un punto di vista delle caratteristiche professionali. Al di là infatti dei compiti che il Ministero dell’Istruzione ha affidato ad alcuni atenei relativamente all’organizzazione di corsi specifici per insegnanti curriculari e di sostegno, rimane insoluto il problema di un vero e proprio riconoscimento giuridico della professione di tiflologo. Una riorganizzazione che dovrebbe chiamare in causa tutti quelli che oggi a vario titolo si occupano di ciechi e ai quali dovrebbero essere richieste delle competenze specifiche e ben definite. In Italia, ad esempio, non esiste un albo dei tiflologi e sarebbe opportuno istituirlo al più presto. Occorrerebbe insistere pure per far riesumare dai cassetti del Miur la “famigerata” legge 69 del 2000 che consentirebbe l’apertura della Scuola di metodo “Augusto Romagnoli” a Roma e la creazione di Centri di consulenza tiflodidattica a livello regionale.
Aspettando questo “miracolo” dalla politica, il Presidente Cav. Masto della Federazione, il nostro Presidente Nazionale Dott. Barbuto ed il Prof. Piscitelli, Presidente della Biblioteca “Regina Margherita” hanno recentemente rinnovato una Convenzione che impegna la Pro Ciechi, l’Irifor e la BIC a costituire un Comitato didattico scientifico con funzione consultiva e di proposta su eventuali iniziative da intraprendere nel campo della Tiflologia e della Formazione a distanza degli operatori del sostegno dei ragazzi ciechi ed ipovedenti.
Tale Comitato è composto dal Prof. Paschetta per conto dell’Irifor, dal Presidente della Biblioteca Prof. Piscitelli e dal Prof. Rapisarda della Federazione Pro Ciechi, che si sono riuniti per la prima volta lo scorso 9 Aprile alle ore 10,15 presso la sede centrale della nostra Unione. Era presente pure il Dott. Mirko Montecchiani, collaboratore dell’IRIFOR.
All’inizio dell’incontro, il Prof. Paschetta ricorda che il comitato didattico scientifico si riunirà, anche in teleconferenza, in via ordinaria su convocazione del Direttore centrale dell’I.RI.FO.R., quattro volte l’anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sarà necessario su convocazione di uno dei suoi componenti. Le decisioni del Comitato, quando comportino impegno di risorse, dovranno essere oggetto di proposta agli organi direttivi dei rispettivi Enti, ai quali spettano le deliberazioni finali. L’intesa avrà durata annuale e sarà tacitamente rinnovata per gli anni successivi.
Il Prof. Paschetta comunica altresì che nel portale del MIUR “Inclusione scolastica” sono da poco presenti, oltre ai links di diverse Associazioni di disabili, anche quelli dell’UICI e dell’IRIFOR, invitando la BIC e la Federazione a fare altrettanto. Ciò consentirebbe a tale portale ministeriale di diventare un punto di riferimento per la disabilità anche visiva.
Il Direttore Paschetta riferisce ancora che l’IRIFOR sta effettuando un “restyling” del proprio sito per renderlo più attuale, accessibile e rispondente ai bisogni degli utenti e che l’IRIFOR ha inoltre stipulato di recente una Convenzione con il MIUR sulla ricerca e sulla formazione a distanza dei docenti.
Il Prof. Rapisarda, intervenendo, rammenta ai presenti che uno degli obiettivi prioritari del Comitato è quello del “lavoro in rete”. A tal proposito, a suo modesto avviso, uno degli articoli più importanti della Convenzione tra i tre Enti prevede la condivisione della piattaforma FAD dell’IRIFOR “I colori del buio”, il cui link dovrà essere inserito nei siti della BIC e della Federazione e delle loro strutture (Centri di consulenza tiflodidattica ed Istituzioni federate.). Sarà impegno comune dell’IRIFOR, della Federazione e della BIC sviluppare insieme la piattaforma, inserendo annualmente un numero congruo di lezioni sulla base di apposite “linee guida” che saranno a breve elaborate dall’esperto tifloinformatico dell’IRIFOR, Dott. Montecchiani.
Riprendendo la parola, il Prof. Paschetta spiega che la piattaforma “I colori del buio” è attualmente formata da 40 unità didattiche, quasi esclusivamente realizzate dall’IRIFOR, fatta eccezione per 5 video prodotti dalla Federazione e 7 moduli forniti dalla BIC.
Paschetta aggiunge che l’IRIFOR ha ultimamente messo in rete un’altra piattaforma FAD, denominata “E-learning”. Mentre quest’ultima è più “mirata” e destinata agli insegnanti ed agli operatori del sostegno (con la presenza di moduli didattici e relativo questionario di valutazione finale per superare la prova), la filosofia che ha ispirato ”I colori del buio” è ben diversa. Infatti, essa è una piattaforma più interattiva e, per così dire, di “autoformazione”, essendo indirizzata a chiunque intende relazionarsi concretamente e quotidianamente con la cecità, scegliendo personalmente il percorso formativo che vorrà approfondire.
A tal proposito, il Presidente Piscitelli sostiene che sia anacronistico ritenere ancora che il difficile compito dell’inclusione scolastica dei minorati della vista debba gravare solo sulle spalle degli insegnanti di sostegno, trascurando invece la formazione dei genitori, degli operatori socio-sanitari, dei docenti curriculari e persino del singolo “uomo della strada” che s’approccia al “mondo” dei non vedenti. E’, quindi, volontà della BIC collaborare a tale “ambizioso” progetto attraverso i suoi Centri di consulenza e soprattutto tramite il Centro di documentazione tiflologica, ma pur sempre nei limiti delle esigue risorse oggi a disposizione.
Relativamente a tale aspetto, il Prof. Rapisarda ritiene che uno dei problemi principali che impediva in passato la realizzazione di progetti “comuni” tra i tre Enti sia da ricercarsi nel fatto che, fino a qualche tempo fa, si preferiva agire singolarmente, seguendo la logica dell’individualismo, frutto spesso soltanto di invidie e gelosie reciproche. Invece, tale Convenzione deve diventare un modello di “best practics”, una buona base di partenza per creare rapporti di scambio e di condivisione stabili e duraturi, positivi per tutti i disabili visivi. Proprio per tale motivo, infatti, tale collaborazione non si limiterà solo a “I colori del buio”, ma sarà estesa anche alla piattaforma della Federazione “Tiflopedia”. Rapisarda conclude evidenziando che questo clima di ritrovata e rinnovata sinergia operativa non sarebbe stato possibile senza la lungimirante ed importante capacità negoziale e di mediazione dei Presidenti Barbuto e Masto.
Ritornando alla questione dei contenuti della piattaforma, il Direttore Paschetta precisa che le unità didattiche dovranno avere il formato del video parlato, con una durata non superiore a 10 minuti. I primi 2 minuti dovranno essere ”d’impatto” per incuriosire gli utenti, mentre dal terzo minuto in poi, per poter proseguire la visualizzazione del filmato, bisognerà iscriversi e pagare un importo, da quantificare prossimamente in sede di Comitato.
Alla fine del suo intervento, riassumendo, il Prof Paschetta chiarisce che le tre piattaforme dovranno costituire una sorta di “sistema integrato” di formazione a distanza a tre livelli, nell’ambito del quale:
“I colori del buio” sarà orientata al “cittadino qualunque” interessato all’universo dei ciechi,
la piattaforma “E-learning” sarà rivolta agli insegnanti ed agli operatori,
ed infine, Tiflopedia avrà un bacino d’utenza più ristretto e “d’elite”, costituito prevalentemente dagli stessi formatori e dalle Facoltà di Pedagogia che si occupano di Tiflologia.
L’auspicio dei componenti il Comitato didattico-scientifico è quello che i tre Enti, insieme, possano dare vita ad una vera e propria “autority” di Tiflopsicopedagogia. A loro modo di vedere, tuttavia, tale prestigioso traguardo potrà essere raggiunto non più solo con gli scarsi contributi del MIUR, ma anche attraverso fondi comunitari. L’ideale sarebbe riuscire a coinvolgere Associazioni, Società scientifiche e partners privati interessati a costituire con l’IRIFOR, la Federazione e la BIC una Fondazione, sull’esempio di quanto sta avvenendo nel campo della cura e della riabilitazione dell’autismo.
A questo punto interviene il Dott. Montecchiani, ricordando ai presenti che l’IRIFOR ha avviato nel 2013 un corso sperimentale Fad nella piattaforma “E-learning” con la partecipazione di 2700 docenti, e che gli attuali iscritti al sito dell’IRIFOR sono circa 1700. Montecchiani aggiunge che le unità didattiche de “I colori del buio” potranno essere realizzate, trasferendo il materiale e caricandolo on line nella piattaforma e che, ai fini della trasparenza, sarà importante rendere visibile e pubblicare la presentazione dei docenti delle varie lezioni. In questo senso, non sarebbe male creare una sorta di “anagrafe” dei relatori che potrà essere condivisa tra le tre piattaforme.
Il Dott. Montecchiani informa inoltre i presenti che lo sviluppo della piattaforma “I colori del buio sarà completata in questi giorni dall’esperto tifloinformatico, Prof. Foti , e che essa sarà operativa dal mese di Giugno 2015.
Le principali aree della piattaforma saranno: Bambino ed anziano, Formazione e lavoro, Gioco e tempo libero, Informatica e Tiflologia, Lettura e scrittura Braille, Psicologia, Sport e movimento, Strumenti per insegnanti, Sussidi, ecc…
L’accesso dei fruitori alla lezione avverrà mediante una registrazione on line con un apposito account. Le modalità di pagamento dei “clienti” del servizio e la scelta delle tematiche delle unità didattiche saranno presto oggetto di discussione da parte del Comitato.
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 12,00.
Mi rendo conto che tale Convenzione e tale Comitato didattico-scientifico non rappresentino certamente la panacea del nostro “male scolastico” ma, in attesa del MIUR, per il momento, come si dice, “chi ben comincia è a metà dell’opera”!

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Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2015, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Come da avvisi n. 185 del 3 marzo 2015 e n.198 del 4 marzo 2015, il giorno 6 marzo 2015 alle ore 15.00, si è riunito, in modalità online, il Consiglio di Amministrazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.
Alle ore 15.05 risultano essere in linea i Consiglieri Michele Borra, Claudio Cassinelli, Gianluca Rapisarda, Mario Barbuto e Hubert Perfler, il Presidente Rodolfo Masto dichiara aperta e valida la seduta. Risulta assente giustificato il Consigliere Raffaele Ciambrone.
Verbalizza i lavori il Segretario Generale Antonella Cenfi. Sono in linea l’Architetto Innocenzo Fenici e il Dottor Carmine Silano, invitati a partecipare in quanto, rispettivamente candidato ad assumere l’incarico di Segretario Generale e Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

1 – Comunicazioni del Presidente.
A. Il Presidente informa dell’avvio del corso di aggiornamento on-line sulle nuove tecnologie assistive dedicato alle responsabili dei Centri di Consulenza, confermando che il programma del corso è stato inviato anche a tutte le Istituzioni Federate.
B. Il Presidente, ricordando la necessità di rinnovare la strumentazione informatica del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Padova, invita il Consigliere Mario Barbuto a prendere contatti con il dipendente Lucio Zito allo scopo di individuare le procedure più efficienti e trasparenti per l’acquisto della strumentazione informatica.
C. Il Presidente informa che i dipendenti Lucio Zito e Vincenzo La Francesca hanno partecipato il giorno 27 febbraio al Seminario tenutosi a Isernia sul tema “Dal Braille tradizionale a quello multimediale delle nuove tecnologie digitali: tavoletta e hi-tech a confronto”.
D. Il Consiglio viene informato della richiesta da parte di una società denominata “In Braille” di Barletta che chiede di indicare la Federazione tra i link utili del proprio sito web e di poter utilizzare notizie presenti sul sito della Federazione. Il Consigliere Mario Barbuto informa che analoga proposta era già pervenuta all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e suggerisce di uniformare la risposta della Federazione a quella dell’Unione consentendo l’uso del link e delle notizie compatibilmente con le leggi vigenti in materia. Il Consiglio approva.
2 – Centro Polifunzionale – valutazioni intorno all’ultima nota del Ministero dell’Interno – eventuali deliberazioni.
Richiamando la nota 26 febbraio u.s. concernente la realizzazione del Centro Polifunzionale, il Presidente illustra una nota del Professor Avvocato Angelo Clarizia che conferma che il progetto presentato dalla Federazione è, sotto il profilo giuridico, corretto e difendibile, invitando comunque ad espletare ogni iniziativa per evitare un contenzioso.
Dopo ampia discussione nella quale emerge la disponibilità del Centro Regionale S. Alessio ad individuare una sede diversa da quella originaria allo scopo di superare le criticità rilevate dal Ministero, il Presidente chiede al Consigliere Claudio Cassinelli di effettuare insieme all’architetto Innocenzo Fenici un sopralluogo prendendo i necessari contatti con il Presidente Amedeo Piva.
Nell’approfondire il problema, il Consiglio si ritrova unanime nel chiedere all’architetto Fenici di verificare la disponibilità di realizzare il progetto del Centro Polivalente presso lo stabile di Via Pollio n. 10 dando mandato al Presidente, in caso di fattibilità di rispondere al Ministero allegando l’eventuale progetto di massima.

3 – Presa d’atto del verbale dell’ultimo Consiglio di Revisione – considerazioni ed eventuali deliberazioni.
Il Presidente comunica di aver preso visione in via informale della bozza del verbale della riunione del Collegio dei Sindaci Revisori svoltasi il 22 gennaio u.s. dalla quale emergono alcune puntualizzazioni da parte del sindaco revisore rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ritiene la Federazione soggetta al decreto legislativo 163/2006 relativo alle procedure di acquisizione di beni e di servizi.
Il Consiglio, ritenendo la Federazione non soggetta alla disciplina indicata chiede al Presidente, che dopo aver ricevuto il verbale ufficiale, proceda ad approfondire la materia mediante l’acquisizione di apposito parere legale all’Avvocato Giovanni Carta.

4 – Assemblea Federale 15 aprile 2015 – Ultimi adempimenti:
a) Presa d’atto della situazione relativa al versamento delle quote da parte delle Istituzioni Federate ai sensi dell’art. 7, comma 1 dello Statuto.
Il Consiglio concorda sulla proposta del Presidente di svolgere l’Assemblea Federale a Roma presso l’NH Hotel Villa Carpegna il giorno 15 aprile p.v., approvando i relativi preventivi di spesa. In merito alla questione delle quote associative, il Consiglio invita a sollecitare le Istituzioni che al momento non abbiano ancora provveduto al versamento della quota 2014.

5 – Partecipazione all’asta giudiziaria per l’acquisto dell’immobile di Via Pollio n. 10 a Roma:
a) Avvio delle procedure per l’ottenimento del mutuo per l’acquisto dell’immobile sopraindicato;
b) Avvocato Antonio Testa – incarico di assistenza e consulenza per l’immobile in argomento – precisazioni.

a) Il Presidente informa delle condizioni offerte dall’UBI BANCA per la concessione del mutuo necessario all’acquisto dell’immobile di Via Pollio n. 10, confrontandole con quelle proposte dal Monte dei Paschi di Siena che risultano essere meno convenienti e non prevedono la concessione del 100% dell’importo necessario all’acquisto.
Il Consiglio decide di accettare le condizioni offerte dalla UBI BANCA chiedendo all’architetto Fenici di espletare tutte le formalità necessarie.

b) In relazione all’incarico dell’Avvocato Antonio Testa, già deliberato nella seduta del Consiglio del 20 febbraio u.s. concernente l’assistenza legale volta alla sola partecipazione all’asta, lo stesso ha fatto pervenire una nuova offerta per l’assistenza legale conseguente al success fee, riducendo il proprio onorario alla percentuale dello
0,75% sul valore dell’immobile. Il Consiglio all’unanimità approva.

6 – Presa d’atto delle dimissioni del Segretario Generale Antonella Cenfi a far data dal 15 marzo 2015.
Come già comunicato nel corso della riunione del 20 febbraio u.s., la Signora Antonella Cenfi ha formalizzato le proprie dimissioni a far data dal 15 marzo 2015. Il Consiglio prende atto.

7 – Conferimento incarico di Segretario Generale all’Architetto Innocenzo Fenici a far data dal 15 marzo 2015 e definizione relativa indennità.
Preso atto delle dimissioni della Signora Antonella Cenfi, il Consiglio di Amministrazione nomina, con incarico temporaneo revocabile “ad nutum”, l’Architetto Innocenzo Fenici nuovo Segretario Generale a far data dal 15 marzo 2015.
Richiamata altresì la necessità di individuare una nuova figura per l’espletamento della contabilità della Federazione, su proposta dell’Architetto Fenici, viene indicata la Ragioniera Viola Ruperto.

8 – Delega al Presidente per la formulazione di un nuovo contratto con il Commercialista Dottor Marco Giovannucci a seguito dei nuovi adempimenti da espletare per conto della Federazione.
Il Presidente, viste le numerose incombenze previste per il passaggio dalla vecchia contabilità finanziaria a quella idonea per la nuova veste giuridica della Federazione, propone la rivisitazione del contratto di assistenza amministrativa, fiscale e contabile in essere con il Commercialista Dottor Marco Giovannucci. Il Consiglio dà mandato al Presidente di sottoscrivere il nuovo contratto.

Alle ore 16.05 avendo esaurito i punti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione.
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI

Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione del 20 Febbraio 2015, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Come da avviso n.73 del 28 gennaio 2015, il giorno 20 febbraio 2015 alle ore 11.30 presso la Sala del Consiglio dell’Istituto “Rittmeyer” – Viale Miramare n.119 – Trieste è riunito il Consiglio di Amministrazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi.
Alle ore 11,50 risultano essere presenti i Consiglieri Michele Borra, Claudio Cassinelli, Gianluca Rapisarda e Hubert Perfler. Il Consigliere Mario Barbuto ha avvisato di essere bloccato nel traffico ma che sarà presente al più presto. Il Presidente Rodolfo Masto dichiara aperta e valida la seduta. Risulta assente giustificato il Consigliere Raffaele Ciambrone.
Verbalizza i lavori il Segretario Generale Antonella Cenfi. È presente l’Architetto Innocenzo Fenici.

1 – Approvazione del verbale della seduta del 20 novembre 2014.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2 – Approvazione del verbale della seduta on-line del 7 gennaio 2015.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3 – Ratifica delle Ordinanze adottate in via d’urgenza dalla Presidenza.
Il punto non viene trattato non essendo stata adottata alcuna ordinanza.

4 – Comunicazioni del Presidente.
a) Il Presidente informa di aver incontrato in data 4.02.2015 il capo della Segreteria del Sottosegretario del Ministero della Pubblica Istruzione Davide Faraone al quale ha sollecitato la nomina del rappresentante del Ministero presso la Federazione. Nello stesso incontro il Presidente ha chiesto di verificare la possibilità di un aumento del contributo annuale che il MIUR eroga alla Federazione;
b) Il Presidente informa che in data 17 febbraio il Ministero dell’Istruzione ha confermato, nel suo incarico di rappresentante in seno al Consiglio di
Amministrazione, il Dottor Raffaele Ciambrone;
c) Il Presidente Masto informa che è in fase di preparazione la relazione annuale da presentare alla prossima Assemblea Federale e invita i Consiglieri a fornire eventuali suggerimenti;
d) Il Presidente comunica di aver indicato il Professor Rapisarda quale rappresentante della Federazione in seno al Comitato Didattico-Scientifico relativo al protocollo d’intesa fra IRIFOR, Biblioteca Italiana per Ciechi e Federazione;
e) Il Presidente ricorda che dal 19 al 21 giugno 2015 si svolgerà la terza edizione del Concorso “Ora tocca a te!” e chiede al Presidente della Commissione di Concorso, Consigliere Gianluca Rapisarda, di aggiornare sull’evento;
f) Il Presidente ricorda al Consiglio che nel mese di agosto 2014 la Federazione aveva presentato domanda di contributo di € 25.000,00 alla Banca d’Italia per il finanziamento del progetto “Edizione di libri tattili per l’infanzia”. La Banca d’Italia ha fatto presente che, risultando il progetto privo di soggetti esterni che supportino finanziariamente l’iniziativa, requisito indispensabile per la concessione di contributi liberali, la domanda non ha potuto essere presa in considerazione. Il Consiglio invita l’Architetto Fenici a preparare un nuovo progetto che tenga conto dei parametri previsti dalla Banca d’Italia.
g) Il Presidente riferisce che da tempo le responsabili dei Centri di Consulenza Tiflodidattica richiedono una formazione sulle tecnologie assistive presenti sull’Iphone e sull’Ipad e che a tal proposito i dipendenti Lucio Zito e Vincenzo La Francesca hanno predisposto un corso di aggiornamento on-line. Il Consiglio si dichiara favorevole chiedendo di estendere la partecipazione alle Istituzioni federate.
h) Il Presidente informa che l’Unione Italiana Ciechi di Brindisi ha fatto richiesta di materiale prodotto dalla Federazione per l’allestimento di apposito showroom presso la Sezione frequentata da soci e utenti. Il Consiglio esprime parere favorevole.
i)Rispondendo all’invito del Presidente circa l’interesse all’approfondimento delle “Procedure per la presentazione di progetti in ambito europeo a favore delle persone con disabilità visiva” il Vice Presidente Perfler comunica che a seguito del primo incontro di Trieste, che ha registrato una buona partecipazione, verrà inviato un ulteriore invito di partecipazione a tutte le Istituzioni federate, dopodiché si passerà alla fase operativa; l)Il Consiglio viene informato che Beatrice Ferrazzano, responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Foggia, ha ricevuto una richiesta di collaborazione pervenuta da The Science Shop Lithuania per la divulgazione del braille attraverso i libri tattili. Il Consiglio autorizza la collaborazione.
Alle ore 12.35 entra il Consigliere Barbuto.

5 – Predisposizione e approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 2014 e conseguente proposta per riaccertamento dei residui.
Il Consiglio dopo approfondito esame approva il Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2014 e approva la delibera n. 1 relativa al riaccertamento dei residui.

6 – Predisposizione e approvazione Documento di Programmazione Economica esercizio 2016.
Il Consiglio dopo approfondito esame procede all’approvazione del Documento di Programmazione Economica per l’esercizio 2016.

7 – Convocazione Assemblea ordinaria – Roma 15 aprile 2015.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente di svolgere a Roma, presso i locali del NH Hotel Villa Carpegna, l’Assemblea ordinaria della Federazione che sarà convocata per il giorno 15 aprile 2015. Nel pomeriggio del giorno 14, intorno alle ore 16,30 si terrà la riunione del Consiglio di Amministrazione presso i locali di Via Gregorio VII, 267.

8 – Aggiornamenti relativi alla questione “Centro Polifunzionale – Rapporti con il Ministero dell’Interno – Convenzione Istituto S.Alessio.
Il Consiglio prende atto che nessuna risposta è pervenuta dal Ministero dell’Interno dopo l’invio, da parte della Federazione, della nota n. 728 del 17 dicembre 2014 contenente le indicazioni proposte miranti al superamento delle difficoltà rappresentate. Il Consiglio decide di attendere comunicazioni fino alla metà del mese di marzo e, in mancanza di notizie, di procedere all’invio di un eventuale sollecito.

9 – Incarico all’Avvocato Antonio Testa per gli adempimenti necessari alla partecipazione all’asta dell’immobile di Via Pollio.
Il Consiglio in prima istanza, all’unanimità, delibera che la Federazione partecipi all’asta dell’Immobile di Via Pollio n. 10. Acquisisce a verbale la relazione di fattibilità presentata dall’Architetto Fenici.

10 – Presa d’atto degli strumenti finanziari proposti per l’eventuale acquisizione dell’immobile di Via Pollio.

Il Presidente riferisce dell’incontro avuto, alla presenza del Vice Presidente Perfler e del Consigliere Cassinelli, con il rappresentante della Ubi Banca al fine di ottenere la migliore proposta per la concessione di un mutuo indispensabile per l’eventuale acquisizione dell’immobile di Via Pollio. Il Presidente informa che, dai primi riscontri, le condizioni che potrebbero essere praticate dall’UBI Banca sono particolarmente interessanti, sia dal punto di vista dei tassi che dell’impegno al finanziamento totale dell’importo, ma rimanda la valutazione all’acquisizione di proposte da parte del Credito Cooperativo di Roma che della Banca Tesoriere della Federazione , Monte dei Paschi di Siena.

11 – Compartecipazione della Federazione al bando per la realizzazione di mappe tiflodidattiche per il “Sito archeologico di Pompei”.
Il Presidente concede la parola all’Architetto Fenici per i dettagli del progetto. Le ditte partecipanti alla gara di appalto, che mira al miglioramento delle modalità di visita e il potenziamento dell’offerta culturale del sito archeologico di Pompei, sono 7 oltre all’apporto della Federazione che ha stimato per la realizzazione di plastici, mappe tridimensionali e tavole didattiche un importo di € 80.000,00. La gara risulta già in corso di aggiudicazione e le commissioni sono al lavoro. Il Consiglio verrà aggiornato appena possibile.

12 – Aggiornamento dei progetti in corso di realizzazione.
Il Presidente informa che il progetto Tiflopedia si sta sviluppando positivamente e che il Professor Abba e la Dottoressa Weber si sono incontrati al fine di individuare la possibilità di un contributo europeo.

Il Presidente chiede di anticipare il punto 14 all’o.d.g.

14 – Centro di Documentazione Giuridica – eventuali deliberazioni.
Il Consiglio prende atto della nota pervenuta da parte della Biblioteca Italiana per Ciechi che informa che, a causa di difficoltà finanziarie, non potrà più concorrere alle spese per il finanziamento del Centro a far data dal corrente anno. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di uniformarsi alle decisioni che verranno assunte in occasione della riunione del Coordinamento degli Enti, convocata per le ore 15,00 di oggi 20 febbraio, che ha messo l’argomento all’ordine del giorno.

15 – Delibere di carattere amministrativo.
Il Presidente sottopone al Consiglio i preventivi di spesa presentati dal dipendente Dottor Lucio Zito per l’acquisto dei supporti informatici necessari per la sede del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Padova. Dopo ampia discussione, che ha messo in evidenza alcune problematiche sia di carattere procedurale che tecnico, il Presidente invita il Consigliere Barbuto, in ragione della sua particolare esperienza nell’ambito degli ausili tifloinformatici, ad approfondire il problema con il dipendente Dottor Lucio Zito.

16 – Formale incarico ai consiglieri Hubert Perfler, Michele Borra e Claudio Cassinelli per l’adeguamento del Regolamento Amministrativo.
Il Presidente comunica che, a seguito dell’iscrizione della Federazione nel registro delle Onlus e alla conseguente adozione della contabilità economica, si rende necessario procedere all’adeguamento del Regolamento Amministrativo in vigore. Il Consiglio dà quindi formale incarico al Vice Presidente Perfler e ai Consiglieri Borra e Cassinelli di formulare proposta al riguardo.

13 – Presa d’atto del progetto predisposto dall’Architetto Fenici per la nuova organizzazione della Federazione.
IL Presidente invita l’Architetto Fenici a lasciare i lavori. I Consiglieri, dopo ampia discussione nel corso della quale il Segretario Generale Antonella Cenfi conferma le proprie dimissioni a far tempo dal 15 marzo 2015, concordano sulla necessità di affidare l’incarico di Segretario Generale all’Architetto Fenici decidendo di chiedere allo stesso la riformulazione del progetto dopo un periodo di necessario rodaggio nella nuova veste di Segretario Generale della Federazione.

Alle ore 15,15 avendo esaurito i punti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione.
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI

E’ primavera … fioriscono attività gratuite per bambini al Museo Omero, Redazionale

Autore: Redazionale

TUTTI I SABATI E LE DOMENICHE DI APRILE

Colora, disegna, misura, scrivi … insomma gioca con il Museo!
Il Museo Omero propone durante i week end di Aprile una divertente attività per conoscere i personaggi più famosi che abitano nelle nostre sale: il David, la lupa e molto altri.
Una speciale guida illustrata, anche in Braille, eccezionalmente gratuita, per festeggiare la primavera e scoprire il Museo Omero con mamma e papà.

INFO
Ingresso libero.
Attività gratuita. Prenotazione consigliata (obbligatoria per la guida in Braille).
Tel. 071 28 11 935
Email: info@museoomero.it
sito: www.museoomero.it
Periodo: 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 aprile.
Orario apertura Museo: sabato 16 – 19; domenica 10 – 13 e 16 – 19.

C.S. Approvato alla Camera il Disegno di legge Delega per la Riforma del Terzo Settore, di Anna Monterubbianesi

Autore: Anna Monterubbianesi

Il commento del Forum Nazionale del Terzo Settore
Roma 9 aprile 2015 – Siamo soddisfatti per l’approvazione del Ddl delega sul Terzo Settore. A meno di un anno dal suo annuncio, ci viene restituito, per questa prima parte dell’iter parlamentare, un buon testo, a riprova che la Commissione e l’Aula alla Camera hanno lavorato con grande attenzione per la Riforma e riorganizzazione di un mondo vastissimo, che interessa oltre 300mila organizzazioni, quasi un milione di lavoratori totali e oltre 4,5 milioni di volontari. Si tratta di un passaggio epocale che coinvolge l’intero Paese e non solo il nostro mondo.
Auspichiamo che il successivo esame del testo al Senato possa apportare alcune migliorie legate ad alcuni aspetti gestionali ed organizzativi, anche di natura civilistica e fiscale, delle realtà di terzo settore e delle imprese sociali, ma anche a questioni relative al servizio civile, così come ad una maggiore attenzione al volontariato organizzato e alle forme più spontanee di volontariato e partecipazione dei cittadini, e infine ad una più chiara individuazione del ruolo e funzione dei Centri di servizio per il volontariato.
Aspettiamo di poter chiarire i dubbi e dare risposte alle domande su un punto nodale che è quello delle risorse disponibili. Questione che una Riforma di questa portata non può certo ignorare. Su questo e tutti gli altri aspetti continueremo a fare la nostra parte e dare il nostro contributo.
Ufficio stampa Forum Nazionale del Terzo Settore
Anna Monterubbianesi
diretto 06 88802906
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Centro di Documentazione Giuridica: Corte Costituzionale sentenza n.22/2015: riconoscimento delle provvidenze economiche agli stranieri «ciechi civili parziali» e «ciechi ventesimisti», a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

La Corte Costituzionale, il 27 gennaio u.s., ha emesso una sentenza che conferma l’orientamento favorevole alla concessione delle previdenze economiche ai non vedenti stranieri.
Nella sentenza 22/2015, precisa nuovamente la Suprema Corte che le provvidenze per indennità non sono condizionate al possedimento del permesso di soggiorno di lunga durata per le persone provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Essa in particolare, si esprime sulla pensione per i «ciechi civili parziali» e sull’indennità speciale per i «ciechi ventesimisti» stranieri riconoscendo l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata per il riconoscimento della citate previdenze.
Nella sentenza di cui si riporta il testo integrale in allegato, la Corte Costituzionale, riprendendo i precedenti pronunciamenti in materia, chiarisce nuovamente che è illegittimo conferire tali provvidenze solo a chi è in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata; infatti, anche alle persone che provengono da Paesi extra-europei soggiornanti in Italia e che hanno limitazioni alle funzioni visive (persone cieche parziali e cieche ventesimiste) spetta la «pensione ai ciechi parziali» e «l’indennità speciale ciechi ventesimisti», anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
Tale Sentenza segue l’indirizzo già adottato dalla Corte Costituzionale con i precedenti pronunciamenti sull’indennità mensile di frequenza, sull’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, sulla pensione per le persone con invalidità civile totale e sull’assegno mensile di assistenza per le persone con invalidità civile parziale.

a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

Sentenza della Corte Costituzionale 27 gennaio 2015, n. 22
“Giudizio di legittimità costituzionale su Art. 80, c. 19° , della legge 23/12/2000, n. 388, in combinato disposto con l’art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come modificato dall’art. 9, c. 1°, della legge 30/07/2002, n. 189, poi sostituito dall’art. 1, c. 1°, lett. a), del decreto legislativo 08/01/2007, n.3. art. 80, c. 19° legge del 23/12/2000 n. 388”

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), in combinato disposto con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), promosso dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 20 settembre 2012 e nel giudizio di legittimità costituzionale del predetto art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 maggio 2014, iscritte rispettivamente al n. 4 del registro ordinanze 2013 e al n. 148 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2013 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;
udito l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS.

Ritenuto in fatto
1.? Con ordinanza del 20 settembre 2012, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale, questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001) e dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).
Alla luce dei princìpi affermati nella giurisprudenza costituzionale, il giudice rimettente reputa manifestamente irragionevole subordinare «l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale la indennità di accompagnamento riconosciuta al c.d. cieco civile ventesimista», al possesso di un titolo alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, tra l’altro, la titolarità di un reddito; con «incidenza negativa», anche, sul diritto alla salute (art. 32 Cost.), sui diritti riconosciuti dagli altri parametri evocati (artt. 2, 3 e 38 Cost.) nonché sui diritti inviolabili della persona tutelati dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, primo comma, Cost.), che vietano la discriminazione nei confronti degli stranieri legalmente soggiornanti; con violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale.
Tutti questi rilievi varrebbero «a maggiore ragione» anche per il diritto alla pensione; con la conseguenza che la subordinazione della attribuzione di tale prestazione al possesso di un titolo di soggiorno, a sua volta subordinato alla titolarità di un reddito, «rende ancora più evidente la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in esame».

In punto di rilevanza, la questione appare pregiudiziale, posto che l’appellato possiederebbe tutti i requisiti per il riconoscimento delle prestazioni domandate, ad eccezione di quello richiesto dalla disposizione censurata.

2.? Nel giudizio si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, (d’ora in avanti «INPS»), chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L’INPS osserva come, alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale, debba considerarsi legittima l’introduzione di limitazioni all’attribuzione di prestazioni assistenziali e pensionistiche in relazione a taluni requisiti, come il reddito e la stabile permanenza nel territorio dello Stato.
Quanto, poi, alla CEDU, nel suo ambito «(peraltro, di evidente contenuto politico-programmatico)», non sarebbero «individuabili norme di rango costituzionale che impongano al legislatore di equiparare gli stranieri ai cittadini dell’Unione ai fini della concessione di provvidenze economiche di mera assistenza sociale», mentre la condizione giuridica dello straniero, regolata dalla legge, rispetterebbe il parametro di cui all’art. 10, primo comma, Cost., «in quanto le diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di rispetto della condizione dello straniero».
La norma censurata, d’altra parte, «inserita nella legge finanziaria», mirerebbe evidentemente anche a contemperare la concessione dei benefìci alle esigenze connesse alla limitatezza delle «risorse finanziarie disponibili»: da un lato, basandosi «sul presupposto della equiparazione del disabile straniero al disabile cittadino italiano ai fini dell’ottenimento delle provvidenze economiche di natura assistenziale» come quelle in discorso e, dall’altro, correlandosi al principio della non “esportabilità” delle provvidenze medesime in sede comunitaria, ai fini, anche, della prevenzione del fenomeno del cosiddetto “turismo assistenziale”.

3.? Con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, la Corte di cassazione ha sollevato #questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della richiamata legge n. 388 del 2000, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».
Passati in rassegna i motivi di ricorso ed enunciata la rilevanza della questione, il giudice rimettente ne illustra anche le ragioni di non manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale più volte soffermatasi sulla disciplina di cui alla disposizione censurata, dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento ai diversi istituti assistenziali di volta in volta presi in considerazione.
Viene, in particolare, rammentata la sentenza n. 40 del 2013, i cui princìpi – enunciati in riferimento alla condizione di soggetti «portatori di handicap fortemente invalidanti» – si ritiene non possano «non valere anche con riferimento alle prestazioni assistenziali, richieste nel giudizio principale»: si tratterebbe, infatti, di prestazioni destinate a «fornire alla persona un minimo “sostentamento” idoneo ad assicurare la sopravvivenza», in relazione a «una condizione fisica gravemente menomata», e predisposte per «consentire il concreto soddisfacimento dei “bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare».

Si sottolinea, in particolare, la peculiarità propria dell’indennità di accompagnamento per ciechi rispetto all’omonima provvidenza prevista per altri invalidi e si osserva, quanto all’assegno sociale maggiorato, che nel giudizio principale risulta «inapplicabile “ratione temporis”» la disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si esclude, infine, sia la possibilità di «una interpretazione costituzionalmente orientata» sia una disapplicazione della disposizione censurata per contrasto con l’art. 14 della CEDU, «“norma di principio”» priva, come tutte «le previsioni della Convenzione», di «efficacia diretta nel nostro ordinamento».

4.? Nel giudizio si è costituito l’INPS, che ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione.
Evidenziate le caratteristiche dell’assegno sociale, l’INPS osserva come, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, questa provvidenza è corrisposta a condizione che gli aventi diritto abbiano soggiornato legalmente in via continuativa nel territorio nazionale per almeno dieci anni, così che il trattamento riservato allo straniero dalla norma denunciata risulta «sicuramente più favorevole rispetto a quello previsto per il cittadino italiano».
Effettivamente, peraltro, si sarebbero rimodulati «in senso restrittivo i requisiti costitutivi che consentono l’accesso alle provvidenze in questione», senza, tuttavia, che la risultante disciplina possa ritenersi illogica o irrazionale.
Quanto al profilo relativo alle norme CEDU come parametro interposto ed a quello concernente le esigenze di finanza pubblica alle quali riconnettere la norma censurata, l’INPS ripropone, in sostanza, gli argomenti già esposti.

5.? In una ulteriore memoria, depositata in prossimità dell’udienza, l’INPS ha insistito nella richiesta formulata, sottolineando, in particolare, «la differenza tra l’assegno sociale e le altre prestazioni assistenziali», anche in ragione della «disciplina differenziata prevista dal Legislatore per l’accesso» alle medesime.

Considerato in diritto

1.? La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), denunciato dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 20 settembre 2012, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – in «combinato disposto» con l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), poi sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e «in correlazione» con l’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e con l’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) –; nonché dalla Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 20 maggio 2014, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell’assegno sociale maggiorato».

2.? Avendo ad oggetto una medesima disposizione, i giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.
La questione prospettata dalla Corte d’appello di Bologna relativamente all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato, «in combinato disposto» con il predetto art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, appare priva di autonomia agli effetti del petitum perseguito, essendo quest’ultimo evidentemente diretto a rimuovere la preclusione prevista in linea generale per i cittadini extracomunitari e riferibile anche alle provvidenze in discorso.

3.? Va preliminarmente rilevato che l’ordinanza rimessa dalla Corte di cassazione presenta insuperabili carenze nella motivazione, tanto in ordine all’esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza, ponendo, dunque, una questione che va dichiarata manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad operare un semplice rinvio, per relationem, all’eccezione sollevata dalla parte ricorrente e ad una rievocazione, peraltro generica, dei princìpi posti a base di numerose pronunce di questa Corte relativamente alla stessa materia. Viene, in particolare, richiamata la sentenza n. 40 del 2013, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione qui all’esame, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Occorre ribadire, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini del necessario scrutinio della rilevanza della questione sottoposta nonché dei profili della sua non manifesta infondatezza, il giudice rimettente non può esimersi dal fornire, nell’atto di promovimento, un’esauriente ed autonoma motivazione (ordinanza n. 33 del 2014): dovendosi, invece, escludere che il mero recepimento o la semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, equivalgano a chiarire, per sé stessi, le ragioni per le quali “quel” giudice reputi che la norma applicabile in “quel” processo risulti in contrasto con il dettato costituzionale (nello stesso senso, sentenza n. 7 del 2014).
L’enunciata carenza, d’altra parte, non appare, nella specie, emendabile neppure attraverso una sorta di “interpretazione contenutistica” del provvedimento: se si esclude, infatti, un fugace accenno alla violazione del principio di solidarietà, non risultano additati, con autonomo apprezzamento, specifici “vizi” della normativa censurata, né risulta operata alcuna autonoma selezione di profili di illegittimità, in riferimento a specifici parametri, rispetto a quelli complessivamente rintracciati nelle “fonti” richiamate.
Nel dubitare della legittimità della norma denunciata, la Corte rimettente non sembra abbia, d’altra parte, considerato significativo, sotto alcun profilo, un eventuale problema di compatibilità – astrattamente riguardante i cittadini extracomunitari così come gli italiani – tra le varie misure assistenziali in discussione (e, in particolare, tra l’assegno sociale e la pensione di inabilità): le quali appaiono immotivatamente accomunate sul versante delle garanzie di “non discriminazione”, peraltro solo implicitamente evocate, nonostante le differenze nella ratio, nella disciplina positiva e nelle finalità – in ipotesi, appunto, perfino alternative – che le caratterizzano.

4.? È fondata, invece, la questione sollevata dalla Corte d’appello di Bologna e riferita alla previsione che subordina alla titolarità della carta di soggiorno la concessione, in favore dei ciechi extracomunitari, della pensione di cui all’art. 8 della legge n. 66 del 1962, a norma del quale «Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età» nonché della speciale indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988, secondo cui «A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità».
Al riguardo, appare utile, anzitutto, muovere dal precedente specifico costituito dalla già richiamata sentenza n. 40 del 2013.
In questa decisione, prendendo in esame l’identica condizione ostativa della necessaria titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell’indennità di accompagnamento (di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980) e della pensione di inabilità (di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971) (provvidenze del tutto simili a quelle in esame), la Corte rilevò in particolare, sulla scia di proprie analoghe precedenti pronunce, come, nell’ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questi princìpi dovevano trovare applicazione – si osservò – anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione nel frangente, in riferimento a benefìci rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implicava il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost. Del resto – si disse – anche le diverse convenzioni internazionali, che parimenti presidiano i corrispondenti valori, rendevano «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico».
I rilievi appena richiamati debbono, a fortiori, essere riaffermati in riferimento allo stato delle persone non vedenti. La specificità, infatti, dei connotati invalidanti – resa evidente dalla particolare attenzione e dal favor che caratterizzano, da epoca ormai risalente, la normativa di settore, con la previsione di diverse provvidenze per le persone che risultino averne titolo – renderebbe ancora più arduo giustificare, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria – che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefìci intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute.
Ove così non fosse, d’altra parte, specifiche provvidenze di carattere assistenziale – inerenti alla sfera di protezione di situazioni di inabilità gravi e insuscettibili di efficace salvaguardia al di fuori degli interventi che la Repubblica prevede in adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) – verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente “temporale”, del tutto incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni: i quali requisiti ineluttabilmente finirebbero per innestare nel tessuto normativo condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona.
La disposizione denunciata, pertanto, risultando in contrasto con gli evocati parametri costituzionali e con i relativi princìpi – oltre che con quelli più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo –, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

per questi motivi

La Corte costituzionale
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ? legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI

Centro di Documentazione Giuridica: Licenziamento disabile: obbligo di doppia verifica della inidoneità, a cura di Paolo Colombo

Autore: a cura di Paolo Colombo

Con sentenza 4757/2015, la Cassazione ha affermato che risulta illegittimo il licenziamento disposto per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni sul presupposto del solo accertamento compiuto dal medico competente e senza aver atteso gli esiti del successivo riesame da parte della commissione sanitaria.
La Corte ha ulteriormente precisato che l’illegittimità del provvedimento espulsivo è motivata dal fatto che il datore non ha dato prova dell’impossibilità di reimpiegare il lavoratore altrove nell’ambito dell’azienda.
Il presupposto da cui muove la decisione è che, avverso la valutazione del medico competente circa l’idoneità/inidoneità parziale, temporanea o permanente del dipendente al disimpegno di una determinata attività, è consentito presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio medico, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Nel caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte, l’intimazione del provvedimento espulsivo era intervenuta prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata sull’opposizione del lavoratore al giudizio espresso dal medico competente.
La Cassazione non si è, tuttavia, arrestata a questo accertamento, ma ha rilevato che l’invalidità del licenziamento emergeva anche sotto il profilo del mancato accertamento circa la possibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni disponibili in azienda, compatibili con le sue ridotte condizioni psico-fisiche.
La sentenza conferma che, in presenza di un licenziamento motivato con la inidoneità fisica al lavoro, il datore è chiamato a dimostrare l’impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti e in un ambiente compatibile con il suo stato di salute, essendo il medesimo datore tenuto, inoltre, a confutare le allegazioni espresse dal dipendente circa il suo possibile repêchage in altre mansioni nell’ambito della compagine aziendale.
La Suprema Corte ha precisato che, in tale contesto, non costituisce violazione del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica la decisione del giudice di dichiarare l’illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, se il datore non ha preventivamente valutato la possibilità di assegnare al dipendente mansioni diverse e di pari livello.
Questa conclusione, ad avviso dei giudici, può essere superata unicamente se la riassegnazione del lavoratore ad altre posizioni possa indurre un’alterazione dell’organizzazione aziendale o un trasferimento di altri lavoratori.
In questo caso, come riconosciuto da un consolidato indirizzo, al datore di lavoro non può farsi obbligo di ricollocare il dipendente risultato inidoneo alle specifiche mansioni, atteso che una diversa conclusione comporterebbe una ingerenza sull’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’impresa.
In allegato il testo della commentata sentenza.
a cura di Paolo Colombo (coordinatore del Centro di Documentazione Giuridica)

cdg Sentenza n. 4757-2015

Beni Culturali: A Pasqua e Pasquetta c’è una sorpresa che ti aspetta!, Redazionale

Autore: Redazionale

Pacco a sorpresa al Museo Omero

Per le festività pasquali – domenica 5 e lunedì 6 aprile – è prevista la consegna di tanti Pacchi a Sorpresa al Museo Tattile Statale Omero.

Che cosa conterranno? Cioccolato? Opere d’arte? Secondo noi tante attività e curiosità per conoscere e giocare con le opere girovagando tra le sale del Museo.

Attività per famiglie (bambini da 5 a 10 anni). Prenotazione consigliata.
Ingresso libero. Attività gratuita fino ad esaurimento scorte!

Orario apertura Museo
domenica 5 e lunedì 6 aprile: 10 -13 e 16 -19.
didattica@museoomero.it
tel. 0712811935
www.museoomero.it

3° Concorso nazionale di editoria tattile illustrata “Tocca a te!”, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, la Fondazione Robert Hollman e l’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi di Reggio Emilia, in collaborazione con la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio sono lieti di presentare la terza edizione del concorso italiano di editoria tattile illustrata TOCCA A TE! (edizione 2015).
Il concorso è nato nel 2011 per sostenere e promuovere l’editoria tattile e per stimolare la creazione, la produzione e la diffusione di libri tattili illustrati a livello nazionale.
Luogo d’incontro di tutti gli autori di bozzetti tattili, TOCCA A TE! premierà anche quest’anno gli album più belli tra quelli in concorso e selezionerà i 5 partecipanti italiani alla XII Edizione del Concorso Internazionale Typhlo & Tactus, che si svolgerà a Cannero Riviera (Italia) dal 12 al 14 Novembre 2015.
Anche in questa edizione infatti, il Gruppo Typhlo & Tactus, estenderà la competizione a tutti i paesi del mondo, accogliendo al concorso 5 libri per ogni nazione partecipante.
TOCCA A TE! rappresenta quindi anche la preselezione italiana al Typhlo & Tactus 2015.
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus raccoglierà sul territorio nazionale i libri partecipanti, farà parte della giuria giudicatrice dei migliori libri in concorso, e si impegnerà, qualora ne esistano le condizioni di riproducibilità, ad editare i libri vincitori, i quali entreranno a far parte della propria collana per l’infanzia “Sotto a chi tocca!”.
“Questo impegno – affermano il Presidente Nazionale della nostra Unione (nonché Consigliere Nazionale della Federazione), dott. Mario Barbuto ed il Presidente della Pro Ciechi, Cav. Rodolfo Masto- deriva dalla consapevolezza dell’importanza che il libro riveste nello sviluppo del bambino (anche cieco), quale fonte imprescindibile di conoscenza, sperimentazione, gioco, integrazione scolastica e sociale.
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, la Fondazione Robert Hollman e l’Istituto Regionale “G. Garibaldi” per i Ciechi organizzeranno la giuria di esperti incaricata di nominare i vincitori e di selezionare i 5 libri che parteciperanno alla XII Edizione del Concorso Internazionale Typhlo & Tactus.
La Giuria sarà composta da esperti nazionali di disabilità visiva e di letteratura per l’infanzia.
Sarà una Giuria mista di persone cieche, ipovedenti e vedenti. I Componenti la Giuria Senior saranno:
Presidente, Prof. G. Rapisarda, Consigliere Nazionale della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi,
Vicepresidente, Dott.ssa J. Lanners, Vice Direttrice della Fondazione Robert Hollman Cannero Riviera (VB),
Prof. G. Abba, Direttore Scientifico dell’Istituto dei Ciechi di Milano,
Dott.ssa B. Ferrazzano, Responsabile del Centro di Consulenza Tiflologica di Foggia,
Dott.ssa S. Danieli, Operatrice tiflologica della Fondazione Robert Hollman,
Dott.ssa L. Anfuso, Studiosa ed Esperta di Editoria tattile per l’infanzia,
Dott.ssa S. M. Possentini, Illustratrice ed Autrice di libri per ragazzi,
Dott. S. Alfano, Operatore tiflologico della Federazione delle Istituzioni pro Ciechi, Dott. S. Tortini, Presidente UICI dell’Emilia Romagna,
Dott. P. Nobile, Direttore Generale della Stamperia Braille di Catania,
Dott.ssa C. Rivi, Responsabile della Sezione Ragazzi della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia,
Sig.ra D. Ghizzoni, Mamma di un bambino minorato della vista,
Sig. L. Riverberi, Fisioterapista ed Esperto di Editoria tattile per l’infanzia.

Alla Giuria Senior si affiancherà una Giuria Giovani composta da sei ragazzi al di sotto dei 18 anni, coordinati dalla Dott.ssa P. Terranova, Bibliotecaria dell’Istituto per i Ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia. Tale “seconda” Giuria avrà il compito di scegliere il “Miglior Libro Giovani” tra quelli presenti in concorso.

I Premi
Il vincitore di TOCCA A TE! ­ 2015, categoria miglior libro italiano, riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 1.500 euro.
Il vincitore della categoria miglior libro d’artista dedicato alla memoria di Mauro L. Evangelista riceverà un trofeo, una targa ricordo e un premio in denaro di 500 euro.
Al vincitore della categoria giovani andranno un trofeo, una targa ricordo e una collezione di libri tattili editi dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus.
Due menzioni speciali: Miglior Libro Didattico e Miglior Libro per la primissima infanzia (3­6 anni).
I tre libri vincitori dei premi e i due libri menzioni speciali parteciperanno di diritto al Concorso internazionale Typhlo & Tactus 2015, esteso a tutti i Paesi del mondo.

Il Concorso avrà luogo nelle giornate del 19, 20 e 21 Giugno 2015 presso la sede della Biblioteca Comunale Panizzi DI Reggio Emilia e si Concluderà con la proclamazione dei vincitori e con l’esposizione al pubblico di tutti i libri partecipanti.
Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 Maggio 2015 a:
Federazione Nazionale Delle Istituzioni Pro Ciechi Onlus
Centro di Produzione Del Materiale Didattico
Tocca a te! 3° Concorso Nazionale di editoria tattile illustrata Via Giuseppe Mirri, 2-4-6
00159 Roma.
Per informazioni
Tel. 06.5122747 • Fax 06.5123893
www.libritattili.prociechi.it libritattili@prociechi.it

Il Concorso è dedicato alla memoria di Mauro L. Evangelista

Napoli: Campagna prevenzione visiva gratuita, di Carmela Esposito Abate

Autore: Carmela Esposito Abate

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il patrocinio morale del Comune di Sant’Anastasia e con la collaborazione dell’ortottista dott.ssa Carmela Esposito Abate e dott.ssa Anna Teresa Borzacchiello, promuove una campagna di prevenzione visiva gratuita denominata AMGO – A ME GLI OCCHI- per la diagnosi precoce dell’ambliopia (detta anche “occhio pigro”), rivolta ai bambini con età compresa tra 10 e 24 mesi .
L’ambliopia è un difetto visivo che colpisce tre bambini su cento e che, se non curato entro i 4 o 5 anni, porta alla sostanziale cecità permanente in un occhio.
Lo screening sarà effettuato presso il “Centro Liguori” Via San Giuseppe , 12 -80048 Sant’Anastasia nei seguenti giorni ed orari:
Giovedì 07/05/2015 ore 9:00-13:00 Venerdì 08/05/2015 ore 14:30-19:00
Sabato 09/05/2015 ore: 9.00-13:00 E’ possibile prenotarsi per la visita gratuita recandosi presso l’UICI Sede “Centro Liguori” nei giorni Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30- 18,30 per compilare il modulo di adesione e il consenso informato.
Siamo lieti di invitare i genitori e i pediatri alla presentazione del progetto AMGO che si terrà il giorno 20 Aprile 2015 ore 10 presso la sede del Comune di Sant’Anastasia Piazza Siano, 5, 80048 Sant’Anastasia.
L’esempio di buone pratiche rivolte alla cittadinanza si è potuto ottenere con la fondamentale fusione di figure pubbliche e private che consente a tanti piccoli bambini di poter “vedere” un futuro migliore, grazie ad una concreta sussidiarietà ‘’
Per maggiori informazioni: Dott.ssa Carmela Esposito Abate-Ortottista ed Assistente in oftalmologia 3392802377
e-mail:
carmelaespositoabate@hotmail.it

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