Giornata conclusiva del Concorso Nazionale di editoria tattile TOCCA A TE! 2015.

Autore: Rapisarda Gianluca

Il Concorso si è svolto nelle giornate del 19, 20 e 21 giugno nella Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia ed in questa sua 3° edizione è stato organizzato dalla Federazione Nazionale Delle Istituzioni Pro Ciechi, dalla Fondazione Robert Hollman e dall’Istituto regionale per i ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia, in collaborazione con la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale, Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio del Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo.

La giornata conclusiva con la proclamazione dei vincitori e l’esposizione di tutti gli elaborati in concorso ha visto la partecipazione di oltre 250 persone provenienti da tutta Italia. Una giornata di festa e di sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità e dell’integrazione.

Ha coordinato la cerimonia di proclamazione dei vincitori Sergio Govi, Presidente dell’Istituto Regionale “Giuseppe Garibaldi” di Reggio Emilia. Sono intervenuti:

Rodolfo Masto, Presidente della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi Onlus

Gianluca Rapisarda, Presidente di Giuria e Presidente dell’Istituto “Ardizzone gioeni” di Catania

Stefano Tortini, Presidente del Consiglio Regionale dell’UICI dell’Emilia Romagna

Giancarlo Abba, Direttore scientifico dell’istituto dei Ciechi di Milano

Giordano Gasparini, Direttore Scientifico della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia

Raffaella Curioni, Assessore a “Educazione e conoscenza con delega alle scuole” del Comune di Reggio Emilia

Ilenia Malavasi, Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia

Silvia Prodi in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna.

Si ringrazia:

i componenti delle giurie “Senior” e “Giovani” per il loro prezioso contributo, il personale della Biblioteca Panizzi per la cortese ospitalità, tutti i partecipanti al concorso e tutti coloro che sono intervenuti alla giornata conclusiva.

Un ringraziamento particolare per l’organizzazione dell’evento a Pietro Vecchiarelli e Stefano Alfano, operatori della Federazione Pro Ciechi, ed alla Dott.ssa Paola Terranova, Responsabile della Biblioteca “Turchetti” dell’Istituto Regionale per i ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia.

Di seguito i risultati ufficiali e le motivazioni della Terza edizione del Concorso ”Tocca a te!:

Primo Classificato “Miglior libro italiano”

Primo Classificato “Giuria Giovani”

IO, TU, LE MANI di Marcella Basso (n°26)

Libro in stoffa progettato per essere letto contemporaneamente da due lettori, seduti uno di fronte all’altro. Le mani seguono la storia, in una trama di incontri, separazioni e avvicinamenti graduali, grazie alla maestria tecnico realizzativa dell’autrice, che sa ben impiegare i materiali per costruire sorprese e percorsi emotivi. Un’opera davvero originale in grado di raccontare una piccola favola con uno sviluppo narrativo chiaro e accessibile. La bellezza estetica del libro e la cura dei dettagli hanno immediatamente colpito le giurie, le quali lo hanno individuato all’unanimità come miglior libro fin dal primo esame. Un prodotto editoriale che riesce quindi anche a conciliare i gusti e le aspettative di generazioni diverse.

Primo Classificato “Miglior libro d’artista” – Premio Mauro L. Evangelista

IL CIELO IN TASCA di Daniela Piga (n°120)

Il lavoro si articola in una serie di mini libri contenuti in piccole tasche, che vanno a comporre un libro da sfogliare e distendere sul piano. Il lettore attraversa diversi paesaggi naturali, suggeriti da sensazioni olfattive, tattili, uditive e anemnestiche. Ogni piccolo libro è un’opera a sé, con una sua forza espressiva e un suo stile, anche nello spazio di pochissime pagine, ma l’opera finale ha un’unità poetica chiara e originale.

Menzione speciale “Miglior libro didattico”

OMBRA di Michela Tonelli e Antonella Veracchi (n°71)

Il libro si cimenta con un tema non semplice da introdurre ai lettori non vedenti. Gli effetti della luce, e quindi anche il concetto di ombra, sono però resi in maniera intelligente, esplicativa e originale. Un lavoro riuscito, ben confezionato e dai tratti poetici. Nell’ultima pagina, un espediente tecnico sorprendente, rende il libro un vero strumento didattico.

Menzione speciale “Miglior libro Primissima infanzia”

PICCOLO LIBRO DELLE CAREZZE di Carlotta Vaccari (n°18)

Un libro morbido, delicato ma resistente alla manipolazione. Esplicitamente pensato per i più piccoli ma con una storia in grado di creare una piacevole intimità tra il bambino e l’adulto. Un libro gioco interessante con interventi multisensoriali.

Selezione Typhlo & Tactus 2015 – Secondo classificato categoria “Miglior libro Italiano”

PRIMA O POI  di Isabella Christina Felline (n°122)

Un lavoro semplice ma dal forte impatto tattile, con vivi contrasti cromatici, che conduce il lettore lungo un percorso di conoscenza sia grafica che linguistica. In poche pagine si dipana una storia di trasformazione e cambiamento. Un testo intelligente illustrato in maniera raffinata.

Questi cinque libri rappresenteranno il nostro Paese al Concorso internazionale di editoria tattile illustrata Typhlo & Tactus che si terrà a Cannero Riviera presso la sede della Fondazione Hollman dal 12 al 14 Novembre 2015.

In questa edizione le giurie hanno voluto premiare anche alcuni libri rappresentativi del lavoro svolto con passione e competenza da coloro che pur non essendo illustratori professionisti lavorano ogni giorno a contatto con la realtà della disabilità, denominati simbolicamente “Libri del cuore”.

MENZIONI SPECIALI “LIBRO DEL CUORE”

1)Una bella giornata della Famiglia Andrello di Venezia

2)Io sono Edoardo della Scuola Boschetti di Piove di Sacco (Padova)

3)Il Cane di Clara di Clara Morese, Angela Coviello e Iolanda Langialonga dell’Istituto Artistico Caravaggio di Milano.

 

Centro di Documentazione Giuridica – La pensione di invalidità civile non spetta ai non vedenti che lavorano, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La pensione di invalidità civile per non vedenti spetta solo a chi si trovi in stato di bisogno economico. Pertanto il non vedente, assunto come centralinista, non ha diritto alla pensione di invalidità, così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, il 9/4/2015, con sentenza n. 7151.
La Corte interviene nuovamente sulla spinosa questione della sospensione del trattamento pensionistico di invalidità per superamento dei limiti di reddito da lavoro previsti dalla legge.
Negli ultimi tempi la Corte di cassazione ha cercato di fissare con sempre maggior incisività alcuni punti fermi nell’interpretazione di quelle regole che – nella giungla normativa della previdenza pubblica – definiscono (o cercano di definire) i requisiti necessari all’ottenimento di prestazioni assistenziali o previdenziali da parte dello Stato.
La recente sentenza dichiara legittima la sospensione disposta dall’Inps della pensione di invalidità ad un non vedente assunto come centralinista.
Secondo la Corte di cassazione ( conformemente a quanto statuito con precedente sentenza Cass. civ., 12.02.2015, n. 2812) la pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui agli artt. 7 e 8 della L. 66/1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, co. 1, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto.
Per la Corte, dunque, il diritto dei ciechi civili alla pensione non reversibile è tuttora subordinato – diversamente da quanto previsto per l’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti – alla sussistenza di  uno«stato di bisogno», individuato nella titolarità di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito per le persone fisiche di ammontare inferiore ad una determinata soglia.
La pensione non reversibile del cieco civile rientra, quindi, tra le prestazioni assistenziali di cui al comma 1 dell’art 38 Cost. e non sono applicabili le norme dettate per la pensione di invalidità erogata dall’INPS che consentono, invece,  attesa la sua  natura previdenziale, l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione il cui fondamento deve rinvenirsi nel secondo comma dell’art. 38 Cost. e tese a favorire il reinserimento del pensionato non vedente nel mondo del lavoro.
Segue il testo della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 9/4/2015, n. 7151
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 febbraio 2009, la Corte d’Appello di Salerno, confermava la decisione con cui il Tribunale di Vallo Della Lucania, in accoglimento della domanda proposta da L.M. nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere, in quanto non vedente, il riconoscimento del diritto al ripristino del trattamento pensionistico di invalidità sospeso dall’Istituto, a seguito della sua assunzione come centralinista, a motivo del superamento dei limiti di reddito da lavoro previsti dalla legge, dichiarava sussistere il diritto a pensione senza integrazione al minimo e condannava l’Istituto al pagamento dei ratei maturati a decorrere dal 28.9.1994, oltre interessi.
La decisione della Corte territoriale discende dalla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 8, comma 1 bis, l. n. 638/1983 e della norma di cui all’art. 68, 1. n. 153/1969, ivi richiamata, che, con riferimento ai soggetti affetti da cecità totale, stabilisce che il riacquisto di una capacità di guadagno, nonché di un reddito da lavoro anche alto, non comporta la perdita della pensione, operando il requisito reddituale di cui all’art. 6 1. n. 638/1983 con esclusivo riferimento al diritto all’integrazione al minimo della pensione medesima.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso il M.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
I due motivi cui l’INPS affida l’impugnazione proposta sono entrambi intesi a censurare l’unica statuizione resa dalla Corte territoriale sulla base di un percorso argomentativo articolato su due proposizioni, la prima, secondo cui la deroga, introdotta per i non vedenti dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 1. n. 638/1983 e dell’art. 68 1. n. 153/1969, alla regola generale della non cumulabilità della pensione di invalidità con il reddito da lavoro riguarda esclusivamente la pensione di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ovvero quella spettante ai non vedenti che, nonostante la grave menomazione invalidante hanno svolto attività lavorativa e versato i relativi contributi previdenziali) e non una prestazione di natura assistenziale quale la pensione in favore dei ciechi civili prevista dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66; la seconda, per la quale se, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 30/1974 convertito dalla legge 114/1974 e successivamente dell’art. 14 septies d.l. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980, il diritto dei ciechi civili alla pensione reversibile è rimasto subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno quale individuato dall’art. 5 1. n. 382/1970 non è possibile estendere la deroga di cui sopra essendo questa finalizzata a consentire al pensionato di invalidità a carico dell’a.g.o. di conservare, la pensione già ottenuta in virtù del versamento dei contributi assicurativi nell’ipotesi di svolgimento di un’attività lavorativa, proposizioni cui corrispondono i formulati motivi appunto intesi a denunciare, il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 1. n. 638/1983 e dell’art. 68 1. n. 153/1969 in relazione all’art 12 delle preleggi, il secondo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 in relazione all’art. 5 1. n. 382/1970 e all’art. 14 septies d.l. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980, come interpretato dalla legge n. 600/1984. Entrambi i motivi, che, per quanto detto, è qui opportuno trattare congiuntamente, devono ritenersi fondati.
Questa Corte ha in materia più volte osservato che il diritto dei ciechi civili alla cosiddetta pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dall’art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l’imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (art. 6 D.L. n. 30 del 1974, convertito dalla legge n. 114 del 1974, e poi art. 14 septies del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980), Cass. n.10335\00, Cass. n. 14811\O1, Cass. n. 24192\13.
In tale ultima pronuncia è stato evidenziato che la pensione non reversibile (avente natura assistenziale) per i ciechi civili assoluti di cui all’art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del d.l. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’art. 68 della legge 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia l’art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi (avente natura previdenziale) che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione,
[…]il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica. Nello stesso Cass. n. 8752\14, Cass. ord. nn. 24003-2401 1\14, nn. 24022-24026\14, sicché il principio può dirsi consolidato.
In tali ultime pronunce la Corte ha ribadito, valorizzando la natura di prestazione assistenziale della pensione non reversibile per i ciechi assoluti, che ad essa non possono applicarsi le disposizioni, quali la L. n. 153 del 1969, art. 68 (come, del resto, quella di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, comma 2) e il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1 bis, dettate nella materia delle prestazioni previdenziali erogate dall’I.N.P.S. ed a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in quanto presuppongono un rapporto contributivo (in particolare il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, fa riferimento alla pensione riconosciuta all’invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi) ed hanno quale presupposto non uno stato di invalidità generica bensì di invalidità lavorativa. 4.-Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto della domanda proposta dal M..
Le alterne fasi del giudizio ed il solo recente stabilizzarsi dell’orientamento di legittimità, consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal M. in primo grado. Compensa le spese dell’intero processo.
(Omissis)

Paolo Colombo

2009-2015: 1.250.000 controlli sugli invalidi

In questi giorni si assiste all’ormai ciclico refrain scandalistico sulla spesa per le invalidità civili. Il copione è il solito: cronaca che evidenzia casi isolati come se rappresentassero la generalità, articoli o interventi di giornalisti ammantati di oggettività e con uso approssimativo di dati estrapolati ben poco scientificamente e a seguire commenti “politici” di stampo “giustizialista” o con improbabili ricette risolutive.
Il presunto polverone questa volta è sollevato dal Corriere della Sera di domenica 14 e lestamente rilanciato da altre testate minori ghiotte di scandalismo. Fino a finire in TV (Ballarò) del 16 giugno che intervista Federico Fubini, articolista del Corriere.
Secondo la tesi del Fubini gli assegni (così li chiama) di invalidità starebbero aumentando negli ultimi due anni in modo eccessivo: 50.000 in più nel 2012 e altrettanti nel 2013.
In realtà l’aumento è lo stesso degli ultimi 15 anni, con l’eccezione del 2011, anno in cui tale progressione è diminuita, verosimilmente per le ricadute operative e i rallentamenti derivanti dalla informatizzazione del sistema di accertamento.
Sempre secondo Fubini, dopo il 2012, dopo che “il governo di Mario Monti aveva lanciato 150 mila ‘verifiche straordinarie’ dell’INPS contro i falsi invalidi”, i controlli si sarebbero allentati. L’articolista ha perso qualche puntata e incorre in qualche grossolano errore.
In realtà il Governo Monti ha stabilito sì 150mila controlli, ma per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015: quindi 450mila.
Questi controlli, sommati ai precedenti 800mila (dal 2009 a 2012), portano a 1.250.000 persone controllate e verificate. Un’operazione titanica, con costi elevatissimi (su cui Fubini potrebbe trarre una buona indagine giornalistica), dagli esiti di una consistenza ridicola e foriera di un contenzioso straordinario (peraltro INPS soccombe in giudizio nel 50% dei casi).
Negli stessi anni, per inciso, i fondi sociali hanno subito una riduzione che è arrivata al 90% e i Comuni, complice il Patto di stabilità, hanno fortemente ridotto i servizi sociali ai Cittadini. Pertanto non è stata propriamente l’era rosea che qualcuno rimpiange.
Dopodiché Fubini chiama a “sponsor” Cottarelli e il suo noto quanto inapplicato dossier sulla spending review: l’aumento delle indennità di accompagnamento non sarebbe proporzionale alla crescita dell’età media. La FISH aveva già replicato a Cottarelli evidenziando come la spesa per indennità di accompagnamento sia inversamente proporzionale alla spesa sociale dei Comuni per gli anziani. Meno i Comuni spendono per gli anziani, più aumenta la richiesta, e quindi la concessione, delle indennità di accompagnamento. Il 50% circa di tali indennità, infatti, è concessa a Cittadini ultra80enni.
Il Italia sono prudenzialmente stimati 500mila casi di Alzheimer che si aggiungono alle patologie ingravescenti tipiche della terza età. Il costo e l’impatto sociale della non autosufficienza sono estremamente gravi e severi.
A fronte di un limitato impegno dello Stato “sociale” su questo versante, la spesa a carico delle famiglie (badanti, pagamento di rette, assistenza diretta) è causa di impoverimento progressivo.
A questo si aggiunga che la spesa sociale per disabilità dell’Italia è una delle più basse d’Europa. Che le famiglie e le persone ricorrano alle uniche e limitate opportunità che il Paese offre non deve quindi stupire ma far riflettere.
Quanto alla correttezza degli accertamenti, quelli che riguardano le minorazioni civili sono gli unici, nella pur ridondante organizzazione burocratica italiana, in cui la pubblica amministrazione controlla preventivamente se stessa: ogni verbale emesso dalle ASL (sei medici e operatori) viene verificato, prima di essere emesso, dall’INPS (altri sei medici). Difficile sostenere che a questa occhiuta vigilanza ancora sfugga un numero di “profittatori” che sia in qualche misura rilevante.
“Sarebbe necessario discutere seriamente sulla politiche per la disabilità e sulle relative risorse per favorirne l’inclusione – commenta Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – Gli interventi dai toni eclatanti e scandalistici sono assolutamente inutili a tutti. Siamo disponibili a confrontarci con chiunque sulla base di dati reali e non certo parziali che disegnano una situazione per molti versi drammatica per le persone e per le famiglie italiane. Nel frattempo, però, la diffusione di informazioni distorte e parziali contribuisce a diffondere luoghi comuni e pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità, dipingendole come parassiti e profittatori. Il che è inaccettabile.”

17 giugno 2015

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
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Centro di Documentazione Giuridica – Indennità di accompagnamento spetta anche nei periodi di ricovero, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento viene riconosciuta ed erogata  in presenza di una condizione di inabilità e sempre che il soggetto versi nell’impossibilità di deambulare o di attendere agli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
L’ INPS con il messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011 ha precisato che tale indennità non va riconosciuta agli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto e in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.
Dunque il ricovero assume rilievo ai fini dell’incompatibilità con l’erogazione dell’indennità solo se ha natura contingente, cioè legato alla cura delle patologie rilevanti ai fini dell’assegnazione dell’indennità e deve assicurare tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita.
Invece, nel caso in cui l’assistenza al disabile è garantita da altri soggetti (familiari, badanti etc.) il ricovero non si pone come elemento ostativo all’erogazione dell’indennità.
In tal caso però occorre che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall’Istituto che ospita l’invalido.
Frequenti, comunque, sono i casi in cui l’INPS, richiede la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento ritenendole indebitamente percepite dal disabile ricoverato.
La modalità di restituzione adottata dall’Inps è quella propria dell’ indebito oggettivo (art.2033 c.c.), secondo la cui disciplina chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (avere indietro) ciò che ha pagato.
A riguardo è doveroso porre in evidenza che la Suprema Corte di Cassazione è di diverso orientamento.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2270 del 2007, è  intervenuta sul tema dell’ indennità di accompagnamento affermando che il ricovero presso un Ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l’art.1 Legge n. 18/80, che esclude dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto.
Il beneficio, perciò può essere concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Alla sentenza del 2007 ne sono seguite altre tutte conformi (cfr Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 04-04-2013, n. 8227, e Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 03-12-2010, n. 24677 ) nelle quali si è ribadito che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce di per sé l’equivalente del ricovero in istituto, al quale fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980 che esclude dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto” e che il beneficio, invece, è concesso alla persona invalida anche durante il ricovero in ospedale, dove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Di seguito il testo integrale delle sentenze citate.

Corte di Cassazione – Sezione lavoro Sentenza del 2 febbraio 2007 n. 2270
Invalido grave ricoverato presso un ospedale pubblico – diritto all’indennità di accompagnamento
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. P.M., nata il (OMISSIS), versa dal 1986 in stato di coma profondo da decerebrazione ed è stata continuativamente e gratuitamente ricoverata in ospedale. Il padre e tutore ha chiesto l’indennità di accompagnamento[1], che è stata riconosciuta in via amministrativa con decorrenza 1.4.1989. Successivamente, essendo emerso che la P. era ricoverata in permanenza presso il Policlinico, il Prefetto revocava la concessione dell’indennità in parola con provvedimento in data 12.6.2000 ed invitava il P. a restituire quanto riscosso a far tempo dal 1.2.1995. Con ricorso depositato in data 6.11.2000, P.C. chiedeva che venisse riconosciuto il diritto alla prestazione “de qua”.
2. Previa costituzione ed opposizione dell’INPS, il Tribunale di Verona accoglieva la domanda attrice, ritenendo che nella specie il ricovero in un ospedale non escludeva la necessità di ulteriore assistenza, specie di tipo affettivo e psicologico. Proponeva appello l’INPS e la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta dall’attore P. e lo condannava alla restituzione dei ratei indebitamente percepiti. La Corte di Appello così motivava: la legge n. 18 del 1980, art. 1[1], prevede la corresponsione dell’indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di assistenza continua; tale ipotesi ricorre indubbiamente nella fattispecie; il comma 3 della norma citata prevede peraltro l’esclusione dell’erogazione nel caso di invalidi civili gravi, ricoverati gratuitamente in istituto; l’appellata si trova da oltre un quindicennio continuativamente e gratuitamente ricoverata presso un reparto ospedaliero; è pertanto fondato l’appello dell’INPS, dato che la norma non lascia adito a dubbi circa la non erogabilità della prestazione in ipotesi di lungo-degenze in strutture pubbliche ospedaliere; non rileva la volontà o la necessità dei familiari di essere vicini alla figlia, per sopperire ad eventuali carenze del personale o per cercare di stimolare emotivamente la paziente; la previsione dell’indennità di accompagnamento risponde ad esigenze diverse da quelle ritenute dal giudice, per le quali soccorrono altri istituti (pensione di inabilità); deve porsi in diritto la questione se il ricovero gratuito in struttura pubblica costituisca requisito essenziale del diritto all’indennità, ovvero elemento esterno che impedisce l’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario; nella fattispecie detta questione è irrilevante, posto che non è possibile formulare sicura prognosi circa l’uscita dallo stato di coma.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione P.C., nella spiegata qualità, deducendo un motivo. L’INPS si è costituito con procura e non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
4. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 [2] della leggen. 18 del 1980, art. 1, comma 3 [1], nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art.360 c.p.c., n. 5 [2]: la Corte di Appello ha fondato la propria decisione su di una interpretazione meramente letterale della norma, la quale intende invece incoraggiare i familiari all’assistenza, ma non osta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento quando l’invalido, pur ricoverato in ospedale e curato, non è totalmente assistito dalla struttura e quindi necessita della continua assistenza anche dei familiari per sopravvivere. Detti familiari, in ospedale come a domicilio, dovranno pur sempre pagare infermieri ed assistenti, abbandonare il lavoro, effettuare un sostegno economico aggiuntivo.
5. Il ricorso è fondato nei sensi di cui “infra”. La legge n. 18 del1980, art. 1, comma 3 [1], sopra citata dispone che sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”. Il problema che si pone nella presente fattispecie è se un ricovero presso un ospedale pubblico possa costituire l’equivalente del ricovero gratuito in istituto, essendo lecito il dubbio se il legislatore, nel sancire la ricordata esclusione dall’indennità, abbia inteso significare che l’indennità di accompagnamento non è erogata in caso di “ricovero presso qualsiasi struttura” di cura ovvero se la citata erogazione venga meno solo in caso di ricovero presso un “istituto”, vale a dire una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venga garantita al paziente totalmente invalido e non autosufficiente (come nella specie è pacifico) una assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli “atti quotidiani della vita” cui l’indennità in parola è destinata a fare fronte, tale da rendere superflua la presenza dei familiari o di terze persone.
6. L’esame della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione induce a ritenere preferibile questa seconda tesi. “Il ricovero di un inabile totale, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, in una struttura pubblica non in grado di prestargli tutte le cure necessarie per un’adeguata assistenza infermieristica può giustificare, in via eccezionale rispetto a quanto testualmente dispone la legge n. 18 del 1980, art. 1, il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche per il periodo di ricovero soltanto nell’ipotesi in cui, proprio a causa di tale necessaria integrazione, l’assistito abbia subito un danno ingiusto perché costretto a retribuire il cosiddetto infermiere privato”: Cass. 2.11.1998 n. 10946 [3]. Il principio è ripreso da Cass. 8.4.2002 n. 5017 [3], la quale ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento in favore di un invalido psichico, necessitante di continuo controllo anche con eventuale ricovero presso appositi istituti. Più in generale, Cass. 20.7.1995 n. 7917 [3], prevede che la condizione del non-ricovero in istituto si pone come elemento esterno alla fattispecie e non osta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per il tempo in cui il disabile sia ricoverato in istituto e non abbisogni dell’accompagnatore.
7. Sulla scorta di tali principi, va dunque affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce “sic et simpliciter” l’equivalente del “ricovero in istituto” ai sensi della legge n. 18 del 1980, art. 1, comma3 [1] e che pertanto l’indennità di accompagnamento può spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
8. Tale indagine è mancata nel processo di appello. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Bologna, la quale dovrà uniformarsi al principio di cui al paragrafo che precede e provvederà altresì alle statuizioni circa le spese.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2007.
Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 04-04-2013, n. 8227

PENSIONI
Assegni di accompagnamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LA TERZA Maura – Presidente –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8142/2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI MAURO, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.A. nella qualità di legale rappresentante nonchè madre e tutore della figlia P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avv. SALAFIA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. DEL GIUDICE UMBERTO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 826/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 21.9.2010, depositata il 27/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per delega avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 31 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 27.10.2010, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di prime cure che, in accoglimento della domanda svolta dal tutore di P. M., ha dichiarato l’illegittimità della revoca dell’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS in favore della predetta P., lungodegente in struttura pubblica in stato di coma profondo da decerebrazione;
3. ricorre l’INPS con due motivi dolendosi che, in violazione dell’art. 384 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), la Corte di merito non si sia uniformata alla statuizione della Corte di cassazione non avendo esperito, a tanto sollecitata dalla S.C., alcuna attività istruttoria atta a dimostrare che le prestazioni assicurate dall’ospedale alla paziente non esaurissero tutte le forme di assistenza necessitate per la vita quotidiana; ed inoltre che, in violazione dell’art. 2697 c.c. e L. n. 18 del 1980, art. 1 e con insufficiente motivazione, fosse rimasto sfornito di prova che l’ospedale pubblico non fornisse tutte le forme di assistenza di cui necessitava la paziente e che quest’ultima avesse dovuto sostenere personalmente oneri economici per usufruire di assistenza privata integrativa di quella resa dalla struttura pubblica;
4. l’intimata, nella predetta qualità, ha resistito con controricorso;
5. il ricorso è manifestamente fondato per non essersi la Corte di merito uniformata alla sentenza rescindente omettendo la verifica giudiziale dell’applicabilità, alla fattispecie, del principio enunciato e dipanando la motivazione sul mero rilievo che il genitore esercente la tutela sulla figlia in stato di coma profondo da decerebrazione avesse dichiarato di aver cessato ogni attività lavorativa per assistere continuativamente la congiunta;
6. invero, la Corte di legittimità, con sentenza n. 2270 del 2007, decidendo sul gravame avverso la decisione di primo grado, ha affermato che: “il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce sic et simpliciter l’equivalente del ricovero in istituto” ai sensi della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3 e che pertanto l’indennità di accompagnamento può spettare all’invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Tale indagine è mancata nel processo di appello”. Di qui, pertanto, la cassazione con rinvio della decisione sul gravame ad altra Corte d’appello che ha statuito nei termini già richiamati;
7. come affermato in più occasioni da questa Corte, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza della motivazione, conserva al giudice di rinvio le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 13719/2006); nè il giudice del rinvio, al quale la S.C. abbia demandato, come nella specie, il compito di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può sottrarvisi (v., Cass. 3186/2012)”.
8. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
9. Dalla riferita relazione il Collegio dissente sulla base dei rilievi di seguito esposti.
10. L’accertamento richiesto dalla sentenza rescindente di questa Corte di legittimità (Cass. n. 2270 del 2007 cit.) è stato, invero, svolto dalla Corte territoriale che, alla stregua delle emergenze istruttorie, ha apprezzato le dichiarazioni rese dal genitore esercente la tutela, il quale aveva espresso di essere stato costretto a cessare ogni attività lavorativa per stare accanto alla figlia la quale, sebbene degente in struttura gratuita, necessitava, proprio in considerazione dello stato d’irreversibilità patologico, di assistenza continua finalizzata ad essenziali esigenze primarie, fra le quali le manovre di spostamento sul letto di degenza al fine di evitare piaghe da decubito e ogni ulteriore incombenza connessa allo stato di totale immobilismo e all’incapacità di gestire funzioni biologiche essenziali.
11. Ebbene, posto che l’accertamento del Giudice di merito, che attiene alla valutazione dei mezzi di prova, è incensurabile nel giudizio di legittimità se compiutamente e coerentemente motivato, nel caso di specie l’accertamento della Corte territoriale, nei termini appena esposti, non è adeguatamente censurato dall’Istituto pubblico di previdenza che non rimette in discussione le congrue e ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale a sostegno dell’accertamento, ma solo si duole che il Giudice del gravame non abbia svolto, in ottemperanza al dictum della sentenza rescindente, alcun accertamento, formulando rilievi critici che non si collocano sul piano argomentativo della sentenza impugnata per svelarne insufficienza o illogicità motivazionale.
12. L’INPS, pertanto, non ha specificamente criticato l’apprezzamento della Corte territoriale che, all’esito dell’accertata assistenza continuativa del genitore nella forma della presenza costante accanto alla figlia in stato vegetativo, ha ritenuto tali modalità di accudimento travalicare quanto la struttura pubblica potesse assicurare.
13. Il pur sintetico iter argomentativo che ha condotto i Giudici del gravame, muovendo da tale accertamento, verso l’apprezzamento della necessità, per il genitore, di assicurare quel quid pluris non garantito dall’ospedale pubblico alla congiunta lungodegente in stato di coma profondo da decerebrazione, non risulta efficacemente censurato.
14. In particolare, nella vicenda all’esame del Collegio è rimasto non specificamente censurato proprio l’apprezzamento della Corte territoriale dell’emergenza istruttoria inerente alle necessità di assistenza e accudimento costanti a cagione delle quali il genitore si era risoluto ad abbandonare l’attività lavorativa per essere totalmente dedito alla cura della figlia nel predetto stato vegetativo.
15. Risulta, pertanto, assorbito il mezzo d’impugnazione imperniato sull’inottemperanza dell’onere, a carico del tutore dell’assistita, di provare la necessità di aver dovuto sostenere, ai fini dell’assistenza costante e continuativa, spese personali aggiuntive rispetto all’assistenza apprestata dalla struttura pubblica.
16. In definitiva il ricorso, per essere manifestamente infondato, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 03-12-2010, n. 24677
Fatto – Diritto P.Q.M.
PENSIONI
Assegni di accompagnamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19666/2009 proposto da:
S.D. (OMISSIS), n.q. di tutore del minore S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1029/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 10/06/08, depositata il 18/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
udito l’Avvocato Assennato Giuseppe Sante, difensore del ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per la remissione alla p.u. ed in subordine si riporta alla relazione scritta.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 18 settembre 2008, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio ed ha respinto la domanda presentata il 29.6.2005 da S.D., nella qualità di tutore del minore S.A. (nato il (OMISSIS)), intesa ad ottenere la condanna dell’Inps e del Ministero dell’Economia al pagamento dell’indennità di accompagnamento (ottenuta a decorrere dal 1 luglio 2003) anche per il periodo dal 1 aprile 2002 al 30 giungo 2003, durante il quale il minore era stato ricoverato prima presso il reparto di rianimazione degli OO.RR. di (OMISSIS) e successivamente presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di (OMISSIS) a seguito di gravi lesioni (lesioni alla colonna vertebrale, tetraplegia e lesioni cerebrali) riportate in un incidente stradale nel quale aveva perduto entrambi i genitori.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente non aveva addotto elementi sufficienti a dimostrare che il minore durante il ricovero in rianimazione avesse avuto necessità di una assistenza familiare continua aggiuntiva a quella prestata dalla struttura ospedaliera.
Avverso detta sentenza il S. ha proposto ricorso con un motivo con il quale, lamentando difetto di motivazione, si duole che il giudice del gravame abbia respinto la domanda senza espletare una CTU diretta ad accertare se il minore avesse avuto o meno necessità di una assistenza familiare continua durante il ricovero.
L’INPS ha depositato procura ed il Ministero dell’Economia non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria.
Ritiene la Corte che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
La L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, riconosce il diritto all’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili “che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”. Il legislatore ha inteso così sopperire, a prescindere da ogni limite reddituale, alle necessità materiali dei totalmente invalidi che non sono in grado di muoversi autonomamente senza grave pregiudizio per la loro persona e per gli altri e che non sono in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, quali mangiare, bere, lavarsi, vestirsi, espletare i bisogni fisiologici. La norma, ispirata al principio solidaristico, ha comunque carattere eccezionale, prescindendo da qualsivoglia contribuzione e gravando sulla fiscalità generale, e non può essere interpretata in modo estensivo. In particolare essa non può essere estesa fino a coprire anche il mero supporto psicologico e affettivo di cui i predetti invalidi hanno pure bisogno.
Escluso quindi che la necessità di un supporto morale e affettivo possa dare diritto alla indennità in questione, resta da vedere se ed entro quali limiti l’indennità medesima spetti agli invalidi durante il periodo in cui sono ricoverati in una struttura ospedaliera, anche perchè l’ultimo comma della norma richiamata esclude espressamente dall’indennità gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in “istituto”.
Anche a prescindere dalla questione, pure affrontata da questa Corte (Cass. n. 2270/2007), se gli Ospedali pubblici del SSN, con prestazioni prevalentemente gratuite, rientrino o meno fra “gli istituti” che non danno diritto all’indennità, va comunque rimarcato che questa Corte ha già avuto modo di precisare che l’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980, può spettare anche all’invalido grave durante il ricovero in ospedale pubblico, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza materiale di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. n. 25569/2008, Cass. n. 2270/2007) – vale a dire, oltre all’assistenza medica, anche una assistenza di carattere personale, continuativa ed efficiente, idonea a sopperire alle necessità quotidiane di vita del paziente sopra specificate – e richiedono per far fronte alle necessità del ricoverato l’intervento di un familiare o di un terzo incaricato dalla famiglia (Cass. n. 5017/2002).
Nella specie il ricorrente non ha né allegato né provato circostanze di fatto dalle quali potersi ricavare la necessità per l’inabile di una assistenza (materiale e non meramente affettiva) ulteriore rispetto a quella fornita dagli Ospedali pubblici durante il suo ricovero in un reparto di rianimazione (reparto notoriamente accessibile solo al personale ospedaliere). Né rientra concettualmente nelle necessità cui la legge intende sopperire con l’indennità in questione anche “l’apprendimento (da parte del familiare o di un terzo) delle metodiche assistenziali più corrette in previsione della domiciliazione”.
Il ricorrente non ha ragione di lamentarsi per il mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice di appello, visto che l’appellante non ha neppure indicato quali fossero i supporti materiali necessari all’invalido che gli Ospedali non erano in grado di assicurare, esclusa per quanto sopra detto la rilevanza dei supporti meramente affettivi e psicologici. Al riguardo è appena il caso di ricordare che per costante giurisprudenza la consulenza tecnica non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata da giudice quando la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi o fatti non provati (Cass. n. 3191/2006, n. 26083/2005, n. 16256/2004 ed altre conformi).
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Vediamoci alla radio: Giovedì 11 giugno 2015 ore 19.00 su RadioRadio

Giovedì 11 giugno 2015 andrà in onda, su RadioRadio 104.500 fm – www.radioradio.it e piattaforma sky, la terza trasmissione di “Vediamoci alla radio”: storie, esperienze, sapori sconosciuti… Da vedere, alla radio.
“Vediamoci alla radio”, come è noto, è una trasmissione congiunta di RadioRadio e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, volta a far conoscere le diverse tematiche e problematiche legate alla cecità e all’ipovisione attraverso esempi, storie e situazioni da raccontare possibilmente in positivo.
La trasmissione è condotta da Stefano Molinari, una delle punte di diamante dell’emittente, e da Luisa Bartolucci, componente della Direzione Nazionale e responsabile del settore Informazione e Comunicazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS.
“Vediamoci alla radio” si sta dimostrando una nuova ed importante occasione per farci conoscere meglio e per abbattere, insieme agli amici di RadioRadio, i muri e le barriere dei pregiudizi, dei luoghi comuni che da sempre condizionano la vita e la quotidianità di ciechi e ipovedenti. Nel corso della puntata di giovedì 11 giugno si parlerà di turismo accessibile e del Museo tattile statale Omero.
Gli ascoltatori potranno interagire con i conduttori e gli ospiti mediante sms da inviare, durante la trasmissione, al numero 3775-104500, o tramite telefono componendo lo 06-8833033.

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Sintesi dei lavori del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2015, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Come da avviso n. 298 del 30 Marzo 2015, il giorno 14 Aprile 2015 alle ore 16.30, si è riunito, in via Gregorio VII 267, il Consiglio di Amministrazione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ONLUS.
Alle ore 16.30 risultano presenti i Consiglieri Michele Borra, Claudio Cassinelli, Hubert Perfler, il Consigliere Mario Barbuto annuncia il suo arrivo. Risultano assenti giustificati i consiglieri Raffaele Ciambrone e Gianluca Rapisarda. Il Presidente Rodolfo Masto dichiara aperta e valida la seduta.
Verbalizza i lavori, il Segretario Generale Architetto Innocenzo Fenici.

1 – Approvazione dei verbali delle sedute del 20 febbraio e del 6 marzo 2015.
Il C.d.A. approva i verbali delle sedute del 20 febbraio e del 6 Marzo 2015.
Su richiesta del Presidente non essendo ancora presente il consigliere Mario Barbuto vengono anticipati i punti n. 4 e n. 7 dell’o.d.g.

4 – Presentazione Relazione Morale 2014 predisposta dal Presidente.
Il Presidente Rodolfo Masto dà lettura della relazione Morale 2014. Il Consiglio approva.

7 – Rapporti con alcune delle Istituzioni che ospitano i Centri di Consulenza Tiflodidattica
Il Presidente informa che l’Istituto Configliachi di Padova, l’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti di Foggia e l’Istituto dei Ciechi di Palermo, recentemente commissariato dalla Regione Sicilia, hanno richiesto alla Federazione, oltre al canone concordato, il pagamento delle spese relative alla pulizia dei locali destinati ai Centri di Consulenza Tiflodidattica.
Il Consiglio decide di concedere ai Centri di Consulenza Tiflodidattica di Padova e Foggia, per l’anno 2015, un contributo straordinario pari ad € 2.000,00 per le spese di pulizia dei locali.
Per quanto riguarda, il Centro di Palermo si rimanda ad un incontro tra il Presidente e il Commissario ad acta Dott. Antonio Giannettino.
Alle ore 17.30 entra in seduta il Consigliere Mario Barbuto.
Dopo ampia discussione, relativa ai Centri di Consulenza Tiflodidattica, al loro funzionamento, all’organizzazione e alla loro distribuzione sul territorio nazionale, considerata la complessità e la delicatezza del tema, il C.d.A. decide di incaricare il Consigliere Michele Borra di redigere uno studio approfondito circa le suddette problematiche, coinvolgendo anche la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” – ONLUS di Monza che gestisce gli altri dodici Centri di Consulenza.

5 – Ultimi aggiornamenti relativi alla questione “Centro Polifunzionale”;
Il Presidente informa il Consiglio che la Federazione ha presentato, in data 18 marzo c.a., al Ministero dell’Interno, la risposta alla nota n. 2053 del 26 02.2015.
In essa si prevede di insediare il Centro Polifunzionale Sperimentale di Alta Specializzazione per la ricerca (legge n. 278/2005) nello stabile di via Alberto Pollio n. 10, così come previsto nello studio di fattibilità redatto dall’architetto Innocenzo Fenici e in conformità del parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento presieduto, in data 17 marzo, dal consigliere Claudio Cassinelli.
La Federazione attende risposta da parte del Ministero dell’Interno.

6 – Illustrazione delle azioni propedeutiche alla partecipazione all’asta per l’acquisto dell’immobile di via Pollio 10;
Sono invitati ad entrare in Consiglio i consulenti della Federazione, Avvocato Antonio Testa ed il Commercialista Marco Giovannucci, per spiegare ed integrare la proposta formulata dalla Banca Popolare Commercio & Industria – Gruppo UBI -per il finanziamento relativo all’acquisto dell’immobile di Via Alberto Pollio 10.
Il Presidente evidenzia che l’Istituto bancario si è reso disponibile all’erogazione di mutuo ipotecario di € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni).
Il Presidente riferisce che Banca Popolare Commercio & Industria ha proposto un interest rate swap per evitare il rischio di possibili rialzi del tasso d’interesse, tenuto conto della durata trentennale del mutuo; in particolare, Banca Popolare Commercio & Industria ha inviato uno schema – posto all’attenzione di tutti i Consiglieri.
Il Presidente ricorda ai presenti che l’udienza per la vendita dell’immobile in Roma, Via Alberto Pollio 10, è fissata per il giorno 28 maggio 2015 e che il termine per la presentazione dell’offerta, che dovrà includere un assegno circolare pari al 10% del prezzo offerto, avrà scadenza il 27 maggio 2015.
Il Presidente ricorda, inoltre, che l’importo a base d’asta è pari ad € 3.574.000,00 e che le procedure d’asta prevedono rialzi minimi di 50.000,00 € ciascuno.
Il Presidente fa presente che, oltre al corrispettivo di acquisto, andranno considerate le imposte e gli oneri accessori, stimabili nella misura di circa il 10% del prezzo offerto. Il Presidente sottolinea la necessità di stabilire un importo massimo da offrire nell’ipotesi in cui la Federazione non risulti essere l’unico soggetto a concorrere alla procedura ed il Giudice disponga la gara fra gli offerenti. Il consiglio d’amministrazione suggerisce la possibilità di offrire nei rilanci, al massimo, una cifra globale di € 4.024.100,00. Infine, il Presidente evidenzia l’opportunità di attribuire a 2 distinti soggetti la procura a presentare l’offerta ed a partecipare all’udienza del 28 maggio 2015 in modo da evitare problematiche legate all’impedimento dell’eventuale soggetto che fosse nominato in via esclusiva. Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, dà mandato al Presidente, sentito il parere dei consulenti incaricati, di seguire gli sviluppi della pratica e di espletare tutte le formalità necessarie.

8 – Terzo Concorso “Tocca a Te” – aggiornamenti.
Il Presidente comunica che il Terzo Concorso Nazionale di editoria tattile illustrata si svolgerà a Reggio Emilia, dal 19 al 21 Giugno 2015, nella Biblioteca Comunale Panizzi di via Farini 3.
Il Concorso è stato organizzato dalla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi insieme alla Fondazione Robert Hollman e all’Istituto Regionale per i Ciechi “Giuseppe Garibaldi” di Reggio Emilia.
Hanno collaborato all’iniziativa il Comune di Reggio Emilia, la Biblioteca Panizzi, il Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo (MiBACT) Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e il S’ED – Centro dei Servizi Educativi del Museo e del Territorio.
Il Presidente informa che sono state costituite le Giurie e che tutti i componenti hanno dato conferma della loro partecipazione.
Le giurie sono così composte. Il Presidente del Concorso è Gianluca Rapisarda (Presidente Istituto dei Ciechi Ardizzone Gioeni di Catania e Consigliere della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus). Il Vice Presidente è Josée Lanners (Vice Direttrice Fondazione Robert Hollman di Cannero Riviera). I Membri della Giuria Senior sono:
Giancarlo Abba (Tiflopedagogista, Direttore scientifico Istituto dei Ciechi di Milano);
Laura Anfuso (Esperta editoria per l’infanzia);
Beatrice Ferrazzano (Tiflologa, Responsabile del Centro di Consulenza tiflodidattica di Foggia);
Stefano Tortini (Presidente Consiglio Regionale Emilia Romagna dell’UICI e consigliere dell’Istituto Regionale per i ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia;
Serena Danieli (Educatrice, Fondazione Robert Hollman);
Sonia Marialuce Possentini (Illustratrice per l’infanzia);
Pino Nobile (Direttore Generale della Stamperia Regionale Braille di Catania);
Doris Ghidoni (Genitore);
Cristina Rivi (Responsabile Sezione Ragazzi della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia);
Stefano Alfano (Operatore tiflologico della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus);
Per quanto riguarda i premi, la Giuria senior assegnerà i premi:
– Miglior libro italiano Tocca a te! 2015 (Trofeo e 1.500 euro);
– Miglior libro d’artista – Premio Mauro L. Evangelista (Trofeo e 500 euro);
– Menzione Speciale Miglior libro primissima infanzia (targa ricordo);
– Menzione Speciale Miglior libro didattico (targa ricordo).
Alla Giuria Senior si affiancherà la Giuria Junior composta da 6 ragazzi vedenti, ipovedenti e non vedenti che lavoreranno sotto la supervisione di Paola Terranova, Bibliotecaria dell’Istituto Regionale per i ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia. La Giuria Junior assegnerà il Premio Miglior libro Giuria Junior (Trofeo e 5 libri).
I 5 libri scelti rappresenteranno l’Italia al concorso Internazionale Typhlo & Tactus 2015 che si svolgerà a Novembre a Cannero Riviera di Verbania (ITA) presso la Fondazione Robert Hollman e che prevede la partecipazione di 25 diversi paesi.
Dal punto di vista promozionale il Presidente informa che al momento il sito libri tattili della Federazione ha avuto circa 850 download del bando di concorso, inoltre che :
– è stato effettuato un workshop a Milano C/O il liceo artistico Caravaggio dove due classi sono state coinvolte per partecipare al Concorso;
– è stata fatta promozione agli illustratori presenti alla Fiera internazionale del libro di Bologna;
– è stato effettuato un workshop con la scuola di illustrazione Bertani 5 di Roma;
– è stato fatto un workshop con l’Accademia di Belle arti di Roma;
– sono stati contattati via mail gli oltre 350 partecipanti delle passate edizioni del concorso;
Molti siti hanno promosso l’iniziativa, tra questi, blog e siti dedicati alla letteratura per l’infanzia.
Il Presidente presenta il programma delle giornate della manifestazione che si svolgerà presso Biblioteca Panizzi, Sala del Planisfero:
Venerdì 19 giugno
convocazione giurie ore 14,15
lavori giurie fino le ore 19,00
Sabato 20 giugno
lavori giurie orario 9,00-13,00/14,30 – 19,00
in serata cena offerta dall’Istituto di Reggio Emilia
Domenica 21 Giugno orario 9,00- 13,00
Giornata aperta al pubblico con Premiazione e mostra dei libri partecipanti a seguire buffet aperitivo offerto dall’Istituto dei ciechi di Reggio Emilia.
I giurati verranno sistemati presso l’Hotel Posta**** (che dista 300 metri dalla Biblioteca sede del Concorso).
Per quanto riguarda le spese da sostenere, come per le edizioni precedenti, le tre istituzioni coinvolte parteciperanno in modo autonomo.
La Federazione impegnerà una spesa complessiva di € 8.000,00. Il Consiglio, all’unanimità, approva.

3 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio riguardo alla lettera inviata dall’Arcivescovo di Assisi nella quale si congratula con la Federazione per le innumerevoli attività svolte e nel contempo augura a tutti una serena Pasqua.
Il Presidente informa che, al pari della Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” – ONLUS di Monza, anche l’I.Ri.Fo.R. ha comunicato l’intenzione di non sostenere più costi relativi al Centro Giuridico impegnandosi comunque a rispettare la convenzione fino al 31 dicembre 2015.
Il Presidente comunica che darà indicazione all’Avvocato Colombo circa la necessità di limitare di un quarto le spese previste per il Centro di Documentazione Giuridica dalla Federazione in quanto al momento, l’iniziativa è sostenuta dall’I.Ri.Fo.R., dalla Federazione Nazionale dell’Istituzioni pro Ciechi e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Il Presidente informa che la Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” – ONLUS di Monza ha richiesto il pagamento della quota di € 3.518,00 per l’anno in corso, dovuto dalla Federazione per la pubblicazione della rivista Tiflologia per l’Integrazione. Il C.d.A. conferma il pagamento e la volontà di continuare la collaborazione. Il Consigliere Mario Barbuto sprona la Federazione ad occupare maggiore spazio nella rivista.
Il Presidente informa che è pervenuto il verbale ufficiale della riunione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti tenutosi il 22 gennaio u.s. nel quale la Dottoressa Patrizia Pellegrini, sindaco revisore nominato dal MEF, eccepisce quanto segue: “Le procedure di acquisizione di beni e servizi non vengono espletate secondo la normativa di appalti pubblici in materia di appalti di cui al codice dei contratti, D.L.vo n. 163/2006”. Inoltre, la stessa ritiene che essendo la Federazione una ONLUS, ricorrono i requisiti di cui al comma 26 dell’art.3 del a. D.L.vo 163/2006, pertanto, dovrebbe rispettare la normativa suddetta.
Il C.d.A., ritenendo la Federazione non soggetta alla disciplina indicata, chiede al Presidente l’acquisizione del parere legale dell’Avvocato Giovanni Carta al fine di approfondire la materia.
b. Il Presidente introduce il tema del possibile ripristino dell’indennità di carica ai Consiglieri della Federazione erogato fino al 2010 e alla necessità di adeguare il compenso riservato ai Sindaci Revisori anche in considerazione di un impegno che si profila molto superiore rispetto a quanto finora prestato. Il Consiglio chiede al Presidente di approfondire il tema esaminando gli atti amministrativi che hanno portato nel 2010 alla sospensione dell’indennità. Il Consiglio, al di là degli aspetti formali, ritiene che l’eventuale ripristino dovrà tener conto delle relative compatibilità economiche.

9 – Varie ed eventuali
Il Presidente aggiorna sulle iniziative relative alle attività svolte in ambito tifloinformatico, tra le quali il corso on line sulle tecnologie assistive e il progetto tiflopedia.
Viene invitato a partecipare il dipendente, Lucio Zito il quale informa, nel dettaglio, il Consiglio circa le seguenti attività:
A. Corso on line
Il corso on line, inizialmente pensato per le responsabili dei Centri di Consulenza della Federazione, come suggerito dal Consiglio nella seduta precedente, è stato pubblicizzato all’intero circuito delle Istituzioni federate. Per venire incontro alle esigenze lavorative di coloro che hanno manifestato l’intenzione di partecipare al corso, si è pensato di realizzare alcuni video con le lezioni per poi pubblicarli, in forma privata, su invito ad indirizzi accreditati, sul nostro canale di formazione Youtube. Gli iscritti al corso risultano 36 distribuiti su tutto il territorio nazionale. È possibile richiedere l’accreditamento del corso al MIUR per una prossima edizione.
B. Migrazione siti della Federazione: www.prociechi.it, www.libritattili.prociechi.it e http://shop.prociechi.it.
I siti sopra menzionati, risultano obsoleti e non rispondono più alle effettive esigenze dell’accessibilità e del e-commerce. Il passaggio consentirà di agganciare al sito alcuni moduli per il pagamento elettronico (inizieremo con PayPal) per snellire ulteriormente le procedure di gestione dei pagamenti. La migrazione a nuova piattaforma consentirà, quindi, sia di migliorare la fruibilità del sito aumentando il numero degli utenti, sia di razionalizzare alcuni processi di lavoro, ottimizzando i tempi e rendendo più precisa e di immediata lettura la elaborazione dei dati relativi alle vendite on-line. La ditta Eraclito di Lupercalia s.r.l., legata dalla Federazione con un contratto di manutenzione da oltre dieci anni ha stimato i costi per la migrazione dei siti in € 8.500,00 esclusa Iva.
c. Realizzazione di micro-video per Tiflopedia.
Nell’ambito dell’implementazione del portale Tiflopedia si è pensato che la parte multimediale “Tiflovision” debba contenere fra gli altri dei filmati realizzati dalla Federazione. Si ritiene si debba partire dal materiale tiflodidattico, realizzando un certo numero di micro video, della durata di alcuni minuti con musica di sottofondo che illustrino l’uso dei materiali didattici della Federazione. Un primo blocco di una ventina di video sarebbe ideale per ampliare i contenuti di Tiflopedia, ma potrebbe essere anche utilizzato per la piattaforma di
e-commerce. L’impegno di spesa complessiva per la realizzazione e l’acquisto del materiale necessario, è stimato intorno ai
€ 250,00 cadauno per un totale di spesa indicativo di € 5.000,00 esclusa IVA.
Il Consiglio approva all’unanimità i progetti proposti e il relativo impegno di spesa.
Il Consigliere Barbuto chiede di curare in modo particolare la qualità dei video.

Alle 20,05 terminata la trattazione dei punti all’Ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Centro di Documentazione Giuridica – Collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 9215 del 7 maggio 2015 è intervenuta in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.
Con tale sentenza, la Suprema Corte ha ribadito lo scopo della legge 29 marzo 1985 n. 113, articoli 3 e seguenti sul collocamento dei centralinisti non vedenti, che è quello di garantire, in funzione di solidarietà sociale, l’assunzione di centralinisti non vedenti presso le strutture (private o pubbliche) che siano dotate di impianti telefonici per il quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti di operatore; ha nuovamente sottolineato l’importanza della comunicazione da parte della Telecom all’ufficio provinciale del lavoro che lo richieda, l’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini che comportino l’obbligo di assunzione e ha quindi confermato la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno al lavoratore non vedente che aveva l’obbligo di assumere in qualità di centralinista non vedente.
Segue il testo integrale della sentenza.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-05-2015, n. 9215

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente –
Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1602-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), LICEO CLASSICO STATALE G. MELI DI PALERMO, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrenti –
contro
S.G. C.F. (OMISSIS);
– intimato –
Nonché da:
S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato LONGO RUGGERO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATANELLA SILVANA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA C.F. (OMISSIS), LICEO CLASSICO STATALE G. MELI DI PALERMO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1574/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/01/2008 R.G.N. 2120/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5489/05, in accoglimento della domanda proposta da S.G. nei confronti del Ministero dell’istruzione e del Liceo Classico statale “G. Meli” di Palermo, dichiarava il diritto del ricorrente, in qualità di centralinista non vedente, all’assunzione a decorrere dall’8 aprile 2003 presso il liceo classico anzidetto, e condannava quest’ultimo a corrispondere al S., a titolo di risarcimento del danno, una somma pari all’intero trattamento economico spettantegli a decorrere dalla data dianzi indicata e sino alla data della sentenza.
Su impugnazione principale del Ministero e del Liceo classico, ed incidentale del S., la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado nella parte in cui era stato riconosciuto il diritto del lavoratore all’assunzione con decorrenza dall’8 aprile 2003, ma condannava, in luogo del Liceo classico, il Ministero al pagamento delle retribuzioni a decorrere da tale data e sino alla data della sentenza della stessa Corte, anzichè sino alla sentenza di primo grado.
Ha osservato la Corte di merito che il S. aveva diritto all’assunzione ai sensi della L. n. 113 del 1985, che pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti utilmente collocati in graduatoria, qualora dispongano di centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore, prescindendo dalla previsione in organico di tale qualifica professionale; che non avendo il liceo “G. Meli” proceduto all’assunzione, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aveva avviato d’ufficio il S., posto che presso quel liceo vi era un siffatto centralino telefonico, come era stato confermato da Telecom Italia S.p.A. – tenuto per legge ad informare detto Ufficio -, a nulla rilevando se tale centralino telefonico potesse funzionare manualmente o potesse gestire il traffico telefonico attraverso sistemi di collegamento automatici o se il funzionamento dello stesso fosse estremamente semplice; che tali circostanze peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate dall’amministrazione, la quale, al riguardo, non aveva fornito alcuna prova.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il Ministero. Il lavoratore resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale e depositando successivamente memoria ex art. 378 cod. proc, civ.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è articolato in quattro motivi, quello incidentale in un solo motivo. A tutti fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile ratione temporis.
2. Con il primo motivo del ricorso principale il Ministero, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 cod. civ., della L. 29 marzo 1985, n. 113, artt. 3 e 6 deduce che presupposto per l’applicazione di tale legge è che sussista un centralino per il quale le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti di operatore. Tale dato, aggiunge, era stato contestato dall’Amministrazione fin dal primo grado del giudizio, negandosi una postazione di tal fatta presso l’istituto scolastico, ma la Corte d’appello ha disatteso questo assunto, rilevando che la circostanza era rimasta del tutto indimostrata, senza considerare che al riguardo la prova doveva essere fornita dal lavoratore, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto, mentre spettava all’Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi. Tale prova avrebbe dovuto riguardare anche l’esistenza presso la scuola di un impianto telefonico per il cui funzionamento occorreva necessariamente l’attività di un operatore specializzato.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, lamenta che il giudice d’appello avrebbe dovuto provvedere d’ufficio agli atti istruttori ritenuti necessari a superare l’incertezza sui fatti costitutivi o impeditivi, e quindi indispensabili ai fini della decisione. Al riguardo avrebbe dovuto considerare “la relazione di consulenza tecnica sugli impianti telefonici in dotazione a svariate istituzioni scolastiche, espletata dalla s.p.a. Eunics con relativo verbale di sopralluogo”, ancorchè tale documento fosse stato formato successivamente al giudizio di primo grado.
4. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Ribadisce il ricorrente che l’onere della prova che il centralino avesse le caratteristiche richieste dalla legge per l’assunzione di un non vedente era a carico del lavoratore e che, nonostante ciò, l’Amministrazione aveva chiesto di dimostrare il contrario attraverso la relazione di consulenza redatta dalla ditta Eunics, sopra citata.
La Corte di merito, aggiunge, ha omesso di dare ingresso nel giudizio a tale documento, non facendone menzione nella sentenza.
5. Con il quarto motivo del ricorso principale il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2043 cod. civ., deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha riconosciuto al lavoratore, a titolo risarcitorio, le retribuzioni a decorrere dalla data in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere assunto, nonostante il medesimo in tale periodo non avesse svolto attività lavorativa e non avesse dato la prova dei danni subiti.
6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il lavoratore, denunciando violazione di plurime violazioni di legge, lamenta che la Corte di merito abbia limitato la condanna al pagamento delle retribuzioni sino alla data della pronuncia della sentenza. Una volta infatti riconosciuto il diritto all’assunzione, con effetti costitutivi del rapporto, l’obbligo del pagamento del trattamento economico avrebbe dovuto essere posto a carico dell’Amministrazione sino a quando la medesima si fosse resa inadempiente, non ottemperando alla assunzione.
7. I primi tre motivi del ricorso principale, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati.
La L. 29 marzo 1985, n. 113, art. 3 e segg. (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, ha lo scopo di garantire, in funzione di solidarietà sociale, l’assunzione di centralinisti non vedenti presso le strutture (private o pubbliche) i che siano dotate di impianti telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti di operatore.
A tal fine i datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto da detta legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.
L’art. 5 della legge sopra citata prevede, in particolare, che la società italiana per l’esercizio telefonico, entro sessanta giorni dall’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’operazione avvenuta e le caratteristiche dell’apparecchiatura telefonica ed inoltre che la società anzidetta è tenuta a comunicare, all’ufficio provinciale del lavoro che lo richieda, l’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati centralini che comportino l’obbligo di assunzione.
E’ altresì previsto (art. 6) che i datori di lavoro pubblici assumano per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ufficio provinciale del lavoro e che i centralinisti non vedenti hanno diritto all’assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni o enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio. Ove i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l’ufficio provinciale del lavoro li invita a provvedere.
Trascorso un mese l’ufficio provinciale procede all’avviamento d’ufficio.
Come risulta dalla sentenza impugnata Telecom Italia S.p.A. con nota del 7 gennaio 2000 segnalava all’Ufficio provinciale del lavoro l’esistenza presso taluni istituti scolastici di Palermo, tra cui il liceo classico “G. Meli”, di un centralino che aveva le caratteristiche richieste dalla L. n. 113 del 1985, con posto per operatore non vedente. Sulla base di tale segnalazione, l’Ufficio anzidetto invitava l’istituto scolastico a presentare richiesta di avviamento di un centralinista telefonico non vedente, ai sensi dell’art. 6 di detta legge e, a fronte del persistente rifiuto dell’Istituto di procedere a tale richiesta, con lettera in data 8 aprile 2003 avviava d’ufficio al lavoro il S., utilmente iscritto nella graduatoria regionale dei centralisti telefonici non vedenti.
Tali essendo gli elementi acquisiti dalla Corte di merito, del tutto inconsistenti si palesano le censure del ricorrente con riguardo all’onere della prova circa le caratteristiche del centralino telefonico installato presso l’ufficio scolastico in questione.
La prova di tali caratteristiche risultava dalla segnalazione in data 7 gennaio 2000 dalla Telecom, società questa che era tenuta per legge a comunicare all’ufficio provinciale del lavoro l’esistenza di centralini telefonici per i quali sussisteva l’obbligo di assunzione dei centralinisti non vedenti.
La sentenza impugnata, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, ha ritenuto sufficiente detta segnalazione, senza che occorressero ulteriori elementi comprovanti le caratteristiche del centralino in questione.
Da qui la mancata acquisizione in giudizio della “relazione di consulenza tecnica” della S.p.A. Eunics, avente ad oggetto gli impianti telefonici in dotazione a taluni istituti scolastici, documento questo che è stato formato, come dedotto dallo stesso ricorrente, successivamente al giudizio di primo grado e la cui produzione, evidentemente, non è stata ritenuta ammissibile e che comunque non è stato ritenuto indispensabile dal giudice d’appello ai fini della decisione della causa ex art. 437 cod. proc. civ..
Al riguardo non è superfluo ricordare che la valutazione delle prove e, con essa, il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria, piuttosto che ad un altro (Cass. 28 giugno 2006 n. 14972).
Ed ancora, “Nel sistema vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile indipendentemente dalla sua provenienza ed il risultato della prova deve essere valutato indipendentemente dalla posizione della parte che l’abbia dedotta” (Cass. 10 agosto 2004 n. 15408).
Quanto poi all’assunto del ricorrente, secondo cui l’obbligo di assunzione non sussiste nell’ipotesi in cui il centralino possa funzionare in automatico e comunque non richieda necessariamente l’esistenza di un operatore, trattasi di circostanza che non risulta dagli atti e che trova smentita nella segnalazione della TELECOM sopra indicata, in base alla quale l’istituto scolastico “G. Meli” rientrava fra quelli muniti di centralino telefonico con posto per operatore non vedente.
Correttamente dunque la Corte territoriale ha ritenuto che ricorressero i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assunzione del S..
8. Il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale del lavoratore vanno esaminati congiuntamente perché connessi.
La sentenza impugnata, nel riconoscere al S. il diritto all’assunzione a decorrere dalla data dell’8 aprile 2003, ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere al medesimo, a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute a decorrere dalla data anzidetta e sino a quella di emissione della sentenza.
La prima di tali due ultime statuizioni va confermata, mentre non ritiene questo Collegio, in accoglimento del ricorso incidentale, di condividere la seconda.
Ed infatti il datore di lavoro che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il medesimo ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro.
Tale principio può ritenersi consolidato alla stregua delle numerose pronunce di questa Corte intervenute in materia (cfr. Cass. n. 4953/98; Cass. n. 12516/03; Cass. n. 2402/04; Cass. 15913/04).
Il pregiudizio economico subito dal lavoratore può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complessivo trattamento retributivo che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l’aliunde perceptum, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (cfr. Cass. n. 2402/04 cit.).
Non può pertanto limitarsi il diritto del lavoratore alle retribuzioni sino alla data della decisione della sentenza impugnata, evidente essendo che questa spiega effetti, anche dal punto di vista del ristoro delle utilità perdute, sino a quando si protrae l’inadempimento.
Una diversa soluzione porterebbe il lavoratore a dovere esperire ulteriori azioni in caso di prolungato inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di assunzione, ai fini del recupero parziale del credito retributivo man mano maturatosi, evenienza questa che non ricorre nell’ipotesi di condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento delle retribuzioni sino alla effettiva assunzione, statuizione che non trova alcun ostacolo nel sistema e si pone in linea con il principio di economia processuale, che trova fondamento anche nel principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost..
9. In conclusione va respinto il ricorso principale, mentre va accolto quello incidentale.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in relazione al ricorso accolto, va decisa nel merito, con la condanna del Ministero dell’Istruzione a corrispondere al S. a titolo risarcitorio, le retribuzioni perdute sino al momento dell’assunzione, con gli accessori di legge, ferme restando le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, comprese quelle relative alle spese dei giudizi di merito.
Il Ministero ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, a corrispondere a S. G., a titolo risarcitorio, una somma pari alle retribuzioni perdute sino al momento dell’assunzione, con gli accessori di legge, ferme restando le altre statuizioni comprese quelle relative alle spese dei giudizi di merito.
Condanna il Ministero al pagamento, a favore del S., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2015.

Grazie Mario! Storia di un Centro che sembrava un tabù, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Carissimi amici,
sarebbe troppo lungo e triste qui rammentarvi le tante sofferenze ed umiliazioni che la nostra Unione e la Federazione hanno dovuto subire da dieci anni a questa parte per dare vita al “famoso” Centro per ciechi pluriminorati di Roma.
E tutto ciò a causa delle ostilità delle altre associazioni di minorati della vista e delle incomprensioni della politica e della burocrazia deputata ad erogare il finanziamento della Legge 278 alla Pro Ciechi.
Ma finalmente, la forza, l’autorevolezza e la caparbietà dell’UICI e della Federazione, più unite che mai in tale nobile causa, hanno trionfato, vincendo una battaglia che, diciamolo francamente, anche a molti di noi pareva perduta.
Infatti, con l’acquisizione dello spazioso immobile di Via Pollio 10 in Roma (circa 3500 metri quadri con terrazzo, cortili esterni e giardino) avvenuta lo scorso 28 Maggio da parte della Federazione, tutte le “peripezie” e vicissitudini degli anni scorsi sembrano ormai acqua passata e sono alle nostre spalle, permettendoci di “guardare” al Centro non più come ad un sogno od ad un’”idea platonica”, ma come ad una “realtà” concreta, che tutti noi potremo toccare con mano in tempi molto rapidi.
Un Centro polifunzionale di alta specializzazione per la riabilitazione dei ciechi pluriminorati è questo il nostro preciso obiettivo. Un Istituto specialistico di innovazione per l’assistenza dei nostri “fratelli” più sfortunati ciechi con disabilità plurime, che, proprio per tali sue caratteristiche, non ha precedenti in Italia e che si porrà addirittura all’avanguardia rispetto alle analoghe strutture che operano già nel resto del mondo.
Tale “MIRACOLO” lo si deve oltre che all’instancabile e tenace iniziativa ed alla competenza del Presidente della Federazione Rodolfo Masto, naturalmente al nostro Presidente Nazionale Mario Barbuto.
Da giovane dirigente dell’UICI e consigliere della Pro Ciechi, sto imparando un “pacco” di cose da Mario.
Mario Barbuto non è soltanto il “nostro Presidente Nazionale, ma è molto di più: lui è un “vulcano” sempre in attività, un “visionario” trascinatore capace di spiegare, sensibilizzare e mobilitare, ma soprattutto un uomo molto pratico, che affronta i problemi con realismo, costantemente in grado di segnalare, suggerire ed all’occorrenza pure imporre a chi di dovere le soluzioni più adeguate.
Senza tali sue doti naturali di “indiscusso e carismatico” leader, sono convinto che anche stavolta non ce l’avremmo fatta!
Il recente “trionfo” di Mario in occasione della Finanziaria e l’epilogo positivo del Centro in oggetto dimostrano e confermano che la sua passione, il suo impegno e la serietà del suo agire quotidiano hanno già iniziato a “contagiare” i nostri politici ed amministratori, e contribuiranno senz’altro a rendere più “facili” le loro decisioni su delicate materie di stretta attualità associativa come la “buona scuola, il nuovo Isee, il nuovo nomenclatore, il lavoro ecc…, proiettandoci verso sempre più importanti e prestigiosi traguardi e conquiste di civiltà.
Ma soprattutto, lo Tsunami Barbuto s’è abbattuto su di noi, avvincendoci e convincendoci che in Federazione non c’è un io od un tu, ma più semplicemente solo un NOI.
Questo è il “grande” insegnamento Barbutiano: soltanto lo spirito di gruppo, l’unità d’intenti e l’”idem sentire” potranno farci vincere le difficili sfide del nuovo millennio e dell’inclusione sociale. Uniti si vince, separati si perde inesorabilmente.
Caro Presidente, a nome di tutto il c.d.a della Federazione e di tutti i ciechi pluriminorati italiani e delle loro famiglie, un sentito, vivo e profondo GRAZIE Mario!
Io ritengo che la lezione che dobbiamo trarre dal successo del Centro per ciechi pluriminorati di Roma è che la collaborazione, ed il lavoro di squadra dovranno essere le “ricette” ed armi vincenti dell’Unione che verrà, sin dal prossimo Congresso di Chianciano.

Fish – Migrazione e disabilità: invisibili nell’emergenza

Secondo i dati dell’Istat, gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2015 sono 5 milioni 73 mila, pari all’8,3% della popolazione residente totale, con un incremento di 151 mila unità rispetto all’anno precedente.
Secondo i dati del MIUR, nell’anno scolastico 2013-2014 gli alunni stranieri delle scuole italiane, statali e non statali, di ogni ordine e grado sono 802.785, pari al 9% del totale. Di questi 26.626 sono alunni stranieri con disabilità.
Un fenomeno, quindi, tutt’altro che marginale solo ad osservare questi due scarni dati meramente numerici.
Essere migranti, essere persone con disabilità: il rischio di quella doppia discriminazione paventata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è un impatto evidente ma ancora insondato nella consistenza e nelle modalità in cui si concretizza.
Su questi aspetti la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha sviluppato una mirata azione di ricerca (“Migranti con disabilità: conoscere il fenomeno per tutelare i diritti”), in collaborazione con partner qualificati, in particolare con le associazioni Villa Pallavicini e Nessun luogo è Lontano. Ma FISH si è appoggiata anche sulla propria rete territoriale oltre che sull’apporto di ANCI, UNAR, Formez PA, Cie Piemonte e Comune di Lamezia Terme.
Ci si è posti l’obiettivo di indagare le condizioni di vita degli stranieri con disabilità in Italia, selezionando e organizzando le informazioni e i dati disponibili, analizzando la normativa nazionale di riferimento, raccogliendo le storie di vita delle persone con disabilità migrate nel nostro Paese o di seconda generazione. Ci si propone in questo modo di tracciare i contorni del fenomeno, metterne in luce dimensioni e caratteristiche, individuare le competenze e gli obblighi delle diverse istituzioni coinvolte, e infine fornire alle associazioni territoriali informazioni e indicazioni utili alla funzione di tutela e rappresentanza dei diritti.
Emerge un insieme di criticità di carattere normativo e burocratico, la fotografia di un fenomeno che sfugge non solo alle statistiche ma anche alle istituzioni e spesso anche alle organizzazione della società civile. È la società italiana nel suo complesso che non incontra e non conosce queste persone e, quindi, non ne riconosce le specifiche esigenze, che rimangono in carico a famiglie che già faticano a realizzare il loro progetto di inclusione.
I primi risultati della ricerca saranno presentati il prossimo 9 giugno, a Roma, presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati, nel Convegno “Migrazione e disabilità: invisibili nell’emergenza” (dalle 9 alle 13.30). Il convegno sarà sottotitolato.
Alla presentazione dei risultati seguirà una tavola rotonda; sono stati invitati oltre che alcuni rappresentanti del Governo (Politiche sociali, Interno, Istruzione), anche i deputati solitamente più sensibili a queste tematiche, oltre a referenti istituzionali e dell’associazionismo. Il programma definitivo verrà diffuso nei prossimi giorni.
Visto il numero limitato di posti in sala, gli organizzatori richiedono e sollecitano l’iscrizione presso la Segreteria FISH (Tel. 06.78851262, email: presidenza@fishonlus.it).
L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS), che è ente accreditato per la formazione continua degli assistenti sociali. Sono stati, pertanto, richiesti al CROAS Lazio i crediti formativi (quattro crediti) per gli assistenti sociali.