Un’Estate Insieme all’Ardizzone Gioeni, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Nello scenario fantastico del suggestivo chiostro dell’Istituto per ciechi di Catania, si svolgerà da Venerdi’ 17 Luglio a Domenica 09 Agosto La prima edizione di “Un’Estate Insieme all’Ardizzone Gioeni – Genti di Sicilia”.
Sarà un mese di intrattenimento e divertimento con il ricchissimo cartellone degli spettacoli serali e le varie attività giornaliere: Mercatino di Prodotti Tipici e Artigianali – Animazione per grandi e piccini – Teatro dei burattini – Casting – Happy hour – Cake Design
Gli Artigiani che vogliono partecipare possono contattare gli organizzatori Rosita Rita Trovato o Matteo Favara o l’incaricato selezionatore Salvo Foresta.
Si tratta, dunque, anche di un’importante occasione per valorizzare i prodotti artigianali locali, ma soprattutto un’imperdibile opportunità per far vivere l’Istituto catanese come uno “strumento” d’integrazione tra normovedenti e non vedenti.
Di seguito gli appuntamenti principali del nutrito programma della kermesse:

Tutti i Sabati Teatro:
SABATO 18 Luglio ore 21.00 – Miseria e nobiltà Compagnia Teatrale Oltre le Camene
Sabato 25 Luglio ore 21.00 – Scopo matrimonio cercasi – Compagnia Teatrale I Siciliani
Sabato 01 Agosto ore 21.00 – Prothymia (Il desiderio) – Compagnia Teatrale Colata lavica
Sabato 08 Agosto ore 21.00 – Se la moglie va in vacanza – Compagnia Teatrale I Siciliani.

Domenica 26 Luglio ore 21.00 – Eleonora “The Princess of Magic”
Non Perdete lo spettacolo di Magia di Eleonora “The Princess of Magic”, applaudita in tutto il mondo ed in “esclusiva” per voi.

Domenica 02 Agosto ore 21.00 – Raimondo Todaro e la sua Compagnia in “BALLANDO PER LE STELLE”
Non mancate al grande e prestigioso evento.
Dopo la Prima Edizione, “ANTA”FESTIVAL ritorna per la seconda magica edizione. Per coloro che volessero partecipare in qualità di concorrenti invitiamo a richiedere il regolamento in tempi brevissimi.
Conduce Matteo Favara. Ospite d’Onore della serata sarà la splendida Valletta Gelsomina.
ANTAFESTIVAL è l’unico spettacolo del “cartellone” Un’Estate Insieme all’Ardizzone Gioeni con all’interno un Concorso canoro, con le canzoni dei decenni che hanno fatto la storia della musica.

Inizio modulo
Che dire? Se il presentatore è il Sig. Fava e la valletta la “stara montiale shoghella su pretta” Gelsomina, saranno 90 minuti tutti di risate. Vi aspettiamo numerosi.

Per tutti i ciechi e gli ipovedenti interessati ai tanti e coinvolgenti eventi in programma, affrettatevi a contattarci per prenotare. La vostra presenza sarà molto gradita!

Lettera di una famiglia friulana su “Tocca a te!”, di Gianluca Rapisarda

Autore: Gianluca Rapisarda

Stiamo ricevendo dagli autori e dai partecipanti alla giornata conclusiva del Tocca a te! 2015 molte telefonate ed email di ringraziamento. Tra queste ci fa piacere parteciparvi la lettera di una famiglia friulana.
Con questa testimonianza vogliamo di nuovo ringraziarvi tutti per il vostro prezioso contributo.
Un cordiale saluto a tutti ed un GRAZIE particolare al nostro Presidente Nazionale Mario Barbuto ed al Presidente della Federazione Rodolfo Masto per averci aiutato a rendere questa Terza edizione di “Tocca a te” davvero SPECIALE!
Data: 2 luglio 2015 22:08
Oggetto: Grazie “Tocca a Te!”

Cari amici della Pro Ciechi,
sono la mamma di Riccardo un bambino di quasi 5 anni nato cieco. Conosciamo la vostra associazione e i servizi che offre e di cui ci avvaliamo. Vi scrivo perché siamo andati (anche con il papà) a Reggio Emilia il 21 giugno per partecipare all’ultima giornata del concorso “Tocca a Te! 2015” e volevamo ringraziarvi per la meravigliosa manifestazione che avete organizzato! Io amo la lettura da sempre e ho cercato di farla amare anche a Riccardo nonostante il suo limite visivo e devo dire che lui sta apprezzando le nostre proposte e spero che si appassioni alla lettura come me…
Riccardo è stato entusiasta di poter leggere i libri a disposizione e, in particolare, gli è piaciuto “Il delfino sognatore” e “Tante storie, la mia storia” che abbiamo avuto il privilegio di leggere insieme all’autrice! Le sue manine si sono fatte molto molto curiose man mano che continuavamo a leggere ed è impazzito di gioia quando ha fatto nascere il bambino! Noi genitori già avevamo spiegato varie cose a Riccardo sulla nascita dei bambini ma poter toccare con mano quello che gli avevamo raccontato è stato per lui rivelatore… ci ha chiesto di fargliene uno uguale ma sarà molto difficile accontentarlo! Parlando da genitori, credo che l’autrice abbia rappresentato con molto tatto e sapienza un aspetto importante dell’educazione di ogni bambino, ancor più di chi non ha il canale visivo per poter soddisfare la propria curiosità…
Un aspetto che mi permetto di segnalarvi, per migliorare le prossime edizioni, è quello di poter avere più tempo a disposizione per leggere tanti bozzetti; purtroppo noi siamo riusciti a leggerne solo una decina, anche perché sono libri che richiedono tempo e spiegazioni durante la lettura, quindi aver avuto a disposizione anche il pomeriggio sarebbe stato molto apprezzato. Abbiamo sentito che i libri sarebbero rimasti ancora a Reggio Emilia nei giorni successivi ma abitando noi in Friuli Venezia Giulia non ci è stato possibile fare un altro viaggio.

Sarebbe bello aver la possibilità di prendere in prestito tramite posta questi libri così come già avviene per gli audio-libri per esempio tramite l’Uici. Io penso che la narrativa pre-scolare per questi bambini sia da incentivare così come si fa per i bambini vedenti perché dà loro la possibilità di scoprire il mondo e di avere una lettura attiva e non solo passiva. Inoltre avere a disposizione questi libri aiuta anche l’integrazione: ho ben presente la scena di Riccardo che all’asilo “leggeva” ai suoi compagni vedenti la storia di Ruvidino che io gli avevo preparato con le poche capacità a mia disposizione… ma la sua storia preferita rimane quella di Giorgetto!
Quindi ancora un grande grazie per il bellissimo lavoro organizzativo che fate con questa manifestazione che speriamo continui ancora per molti anni!
Buon lavoro e arrivederci a “Tocca a Te!”

Natascia ROSA
Luca FAVARO
genitori di Riccardo FAVARO
San Vito al Tagliamento (PN)

Univoc – Nuove cariche nazionali, di Salvatore Petrucci

Autore: Salvatore Petrucci

Vi comunico che a seguito delle dimissioni del Professore Vito Romagno dalla carica di Presidente Nazionale, da Direttore della rivista “Reciprocamente insieme” e da coordinatore del comitato di redazione della rivista stessa, la Direzione Nazionale, si è riunita il giorno 4 giugno 2015 presso la sede legale sita in via Borgognona 38 Roma, ed ha eletto Presidente Nazionale il signor Salvatore Petrucci e Vice Presidente Nazionale la signora Sonia Morassi.
A seguito delle già pre-annunciate dimissioni del segretario generale signor Claudio Calacoci, la Direzione Nazionale ha incaricato per la segretaria generale la signora Anna Maria Sgroi, gentilmente messa a disposizione dalla Direzione Nazionale UICI e ha avviato le procedure di trasferimento della segreteria presso la sede legale in via Borgognona 38 a Roma con conseguente chiusura della sede operativa di Firenze.
Si comunica inoltre che la Direzione Nazionale ha proceduto alla surroga del prof. Vito Romagno con il primo dei non eletti, sig. Nicolò Zeppi di Firenze.
In attesa del completo trasferimento di tutti i documenti, la segretaria sarà operativa a partire dal mese di settembre e pertanto nel frattempo vi invito a fare riferimento ai componenti della Direzione Nazionale secondo le competenze territoriali.

Di seguito i miei contatti per chiunque volesse servirsene:
cellulare 330 87.21.28

e-mail petrucci.salvatore@alice.it

segreteria univoc@univoc.org

Salvatore Petrucci

L’idrostimolazione polisensoriale psicomotoria (I.Po.P.) va all’università, di Luciano Paschetta

Autore: Luciano Paschetta

Venerdì scorso, presso l’Ospedale Universitario Sant’Andrea, in un’aula della seconda Facoltà di medicina dell’Università La Sapienza di Roma, l’IRIFOR (l’istituto di ricerca formazione e riabilitazione dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) ha presentato la seconda edizione del Corso Nazionale di Specializzazione per Riabilitatori Esperti nel Metodo I.Po.P., un metodo innovativo per il trattamento di soggetti con disabilità visiva accompagnata da patologie psicomotorie gravi e gravissime, che sta dando risultati concreti assolutamente apprezzabili.
Il metodo è nato in “casa L’I.Ri.Fo.R.” e l’istituto ormai da anni affianca il dott Luca Labianca ed il terapista Mirco Fava nello sviluppo di questo protocollo. Il metodo dai primordi ad oggi si è evoluto e strutturato.
Esso è partito dall’intuizione di Mirco Fava di considerare l’acqua non solo “l’ambiente” in cui trattare la rieducazione motoria, ma anche e soprattutto “lo strumento” del quale servirsi per il trattamento: l’acqua, in tal modo, passa da oggetto a soggetto dell’azione idroterapeutica.
Un apporto significativo allo sviluppo del metodo è altresì venuto con l’acquisizione dell’importanza del coinvolgimento e collaborazione con l’ambiente familiare del soggetto in terapia.
Terzo elemento che caratterizza, arricchisce e completa il metodo sono gli strumenti di valutazione e classificazione introdotti dal dott. Labianca per rendere possibile una verifica ed una oggettivizzazione del percorso terapeutico con linguaggio condiviso e riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale , il che ha permesso di introdurre la metodica ai più alti livelli di discussione accademica.
Il metodo, infatti ad oggi, ha già avuto l’attenzione della comunità scientifica internazionale, essendo stato selezionato tra i lavori presentati lo scorso anno nel convegno mondiale dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons (la più importante kermesse internazionale di ortopedia) tenutosi a New Orleans (U.S.A.) ed in rapida successione al congresso mondiale della International Society Of Physical And Rehabilitation Medicine (ISPRM, Società Internazionale di Medicina Fisica e Riabilitativa) svoltosi a Cancun (Messico), In entrambi i casi, ,il lavoro svolto è stato presentato dal responsabile scientifico, il dott. Luca Labianca e dall’ideatore del concetto di Idrostimolazione Mirco Fava.
Nei tre anni trascorsi la collaborazione tra l’IRIFOR e La Sapienza, si è già concretizzata nell’attivazione di un laboratorio di presentazione del metodo I.Po.P. nel terzo anno del corso di laurea in fisioterapia che l’Università tiene presso l’Ospedale Sant’Andrea.
Venerdì, nel corso della presentazione, una nuova attestazione della bontà del lavoro svolto finora è giunta dall’Università La Sapienza dando un nuovo impulso alla collaborazione con l’I.Ri.Fo.R..
Il direttore del corso di fisioterapia, nonché Associato della Cattedra di Neurologia e responsabile della U.O.S. di Malattie Neuromuscolari prof. Giovanni Antonini, che assisteva alla presentazione del II Corso Nazionale di Specializzazione per Riabilitatori Esperti nel Metodo I.Po.P., si è dichiarato entusiasta del lavoro svolto e della strutturazione del corso tanto da esprimere la sua volontà di attivare, nell’anno accademico 2016/17 , un Master per la specializzazione nel metodo I.Po.P. da realizzare in collaborazione con l’IRIFOR.
Alla giornata di presentazione assisteva anche il prof Montanaro, che presso l’Ospedale Sant’Andrea stesso si occupa di ortopedia pediatrica e malattie neuromuscolari, docente della Scuola di Specializzazione di Ortopedia e Traumatologia diretta dal Prof. Andrea Ferretti di cui ha annunciato l’invio di una proposta all’IRIFOR per una collaborazione con l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia ad una ricerca da realizzare già nel prossimo anno accademico, sul metodo.

Centro di Documentazione Giuridica – La disciplina della firma del non vedente tra presente e futuro, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Legge 3 febbraio 1975, n.18, stabilisce che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.
Tuttavia, il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione da altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia, oppure di fare redigere a questa l’atto medesimo.
La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo a essa le parole ‘’ il testimone’’; la persona che partecipa, invece, alla redazione dell’atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole ‘’ partecipante alla redazione dell’atto’’.
Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula ‘’impossibilitato a sottoscrivere’’.
In entrambi i casi, il documento è perfezionato con l’intervento e la sottoscrizione di due persone designate dal non vedente e di sua fiducia.
Alla luce della vigente normativa il non vedente in quanto persona pienamente capace di agire può sottoscrivere atti privati in autonomia, l’unica eccezione è riconosciuta per quanti sono in possesso di una carta di identità con la dicitura “impossibilitato” alla voce firma del titolare. Per loro anche quegli atti libera espressione dell’autonomia negoziale si perfezionano necessariamente con l’intervento e la sottoscrizione di due persone in qualità di testimoni.
In questo caso la firma dell’atto si sostanzierà nel cd. crocesegno. Dunque il cieco o l’ipovedente che non sappia apporre la propria sottoscrizione se non con il crocesegno, può validamente apporlo su qualsiasi atto, in quanto egli è perfettamente capace di agire, ma dovrà crocesegnare in presenza di due testimoni.
Le disposizioni della legge 18 del 1975 si applicano esclusivamente alle scritture private, restando esclusi gli atti pubblici, che per la loro natura devono essere redatti dal pubblico ufficiale.
In tali casi i disabili visivi devono necessariamente essere assistiti da due testimoni, tale circostanza è resa obbligatoria dall’art. 48 della legge notarile del 1933, la cui abrogazione non è intervenuta malgrado il successivo intervento del legislatore operato dalla legge n. 18 del 1975.
In particolare, qualora un cieco sia parte nella formazione di un atto notarile è necessaria la presenza dei due testimoni come disposto dall’art. 48 della legge n. 89 del 1913 (Legge notarile) e non anche quella degli assistenti.
Tanto è vero ciò che il notaio, al fine di evitare qualsiasi ipotetico profilo di responsabilità, da’ espressamente menzione nell’atto del fatto che il cieco rinuncia ad avvalersi degli assistenti previsti dalla legge n.18/1975.
D’altra parte, quando si verte in tema di atto pubblico, la natura dello stesso, rende l’intervento e la firma degli ausiliari privi di qualsiasi funzione, pratica o giuridica.
Quanto sopra trova costante conferma nella Giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Il convincimento espresso si fonda, non solo sull’interpretazione letterale dell’art. 48 della legge n. 89 del 1913 (Legge notarile) così come riformato dal comma 1 dell’art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (“oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto.”) e s.m.e i., ma soprattutto sull’interpretazione logica del combinato della normativa in parola che rende incompatibile con la natura e la struttura dell’atto pubblico la disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 18 del 1975 (cfr. Cass. Civ. n. 15326 del 2001: “è incompatibile con la natura e con la struttura dell’atto pubblico la disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 18 del 1975 in tema di assistenza a persona non vedente nella partecipazione ad atti documentali, potendo riguardare l’intervento e la firma dei due ausiliari del cieco (previsti dal secondo comma della norma in parola) la sola scrittura privata; pertanto, la validità dell’atto pubblico va valutata con riferimento all’art. 51, n. 10, della legge notarile n. 89 del 1913 il quale stabilisce che il requisito formale (previsto a pena di nullità) della sottoscrizione della parte può venir meno solo nel caso di impossibilità (e non, come nella specie, di difficoltà) a sottoscrivere”; Trib. Napoli sent. 22.06.2000: “è esclusa l’applicabilità agli atti pubblici della l. 3 novembre 1975 n. 18 (provvedimenti a favore dei ciechi). Infatti, l’intervento e la firma dei due ausiliari ivi previsto non riveste, in atto proveniente da notaio, alcuna funzione, pratica o giuridica. Compito proprio degli stessi, difatti, è di agevolare il cieco nella redazione del documento, mentre in materia di atti pubblici è solo ed esclusivamente il notaio a poter indagare sulla volontà negoziale delle parti (ed il cieco è parte), darne conto e riprodurla in atto, nonché far menzione, corredandola dei motivi, dell’impossibilità per il cieco di sottoscrivere”.
Inoltre va detto che oggi le nuove tecnologie consentono ai disabili visivi di creare un testo e di sottoscriverlo senza la mediazione di terzi, tuttavia la sottoscrizione dei contratti, delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione, dei documenti in generale, nonché il controllo della sottoscrizione autografa di terzi, costituiscono ancora insuperabili ostacoli che limitano concretamente la loro autonomia che potrà rafforzarsi solo grazie a ulteriori e normativi innovativi.
Attualmente è all’esame della Camera dei deputati la proposta di legge n. n. 2941 “Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione dell’impronta digitale per le persone affette da disabilità motoria che, a causa di infermità gravemente invalidanti, non possono avvalersi dell’uso delle mani”.
In merito a tale proposta di legge l’UICI si sta prodigando con un intervento volto ad aggiungere nel titolo della proposta Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione…….mani l’inciso: o mediante firma digitale per i ciechi ed ipovedenti;
nonché all’art. 1 l’introduzione di un secondo comma, con la seguente previsione: “altresì le persone cieche ed ipovedenti possono apporre la propria firma digitale ai contratto e agli atti notarili. Pertanto viene abrogato l’art.48 della legge notarile.
Ove la proposta venisse approvata con la possibile estensione delle norme in essa contenute anche ai non vedenti si potrebbe finalmente realizzare quella piena autonomia contrattuale per i non vedenti che attualmente è soffocata dall’obbligo per la stipula di atti pubblici di due testimoni.
L’uso della firma digitale, infatti, esclude possibili contraffazioni della firma e darebbe la possibilità anche a quei non vedenti che presentano l’annotazione sulla propria carta di identità “impossibilitato alla firma” una partecipazione diretta alla stesura dell’atto.
Si attendono inoltre anche i positivi esiti di un intervento di modifica al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 in materia di ammodernamento dell’Ordinamento del Notariato, volto a prevedere l’obbligatorietà per i notai di redigere e di rogare atti pubblici o di autenticare scritture private con modalità e in formato elettronico, ove tra le parti vi sia un non vedente.
Attualmente, infatti, per effetto del decreto n.110/2010 i comparenti hanno facoltà di scegliere e di richiedere al notaio di stipulare l’atto negoziale di proprio interesse con le forme dell’atto notarile in formato elettronico al posto di quello cartaceo solo su richiesta e conseguente consenso di tutte le parti interessate (comparenti e notaio).

Paolo Colombo

La competenza giurisdizionale in tema di sostegno al minore disabile è del giudice ordinario, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

In tema di riparto di giurisdizione, il dibattito intorno al riconoscimento o meno di un diritto soggettivo (con conseguente pronuncia a favore della giurisdizione del giudice ordinario) oppure di un interesse legittimo del minore disabile in tema di sostegno scolastico (con giurisdizione affidata al giudice amministrativo) è sempre  ancora attuale.

In merito segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 25011/2014 del 25 novembre 2014 che,  non è solo pregevole per la forma espositiva e la tecnica motivazionale, ma è molto importante e condivisibile nel merito, in quanto ha stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull’assistenza del minore disabile a scuola, perché il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità.

La sentenza arriva dopo che un genitore ha presentato ricorso contro le amministrazioni statali e comunali, che avevano assegnato al figlio minore, affetto da handicap grave certificato dalle competenti commissioni mediche ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992, 15 ore di Aec, non garantendo il rapporto di 1 a 1, un numero di ore non equivalenti all’intero orario di frequenza.

La Corte regolatrice della giurisdizione, dopo un excursus sulla normativa vigente nazionale e internazionale in materia, argomenta partendo dalla legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), che nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, traccia all’articolo 2 una rilevante distinzione tra due possibili forme di violazione di tale parità (la discriminazione diretta e la discriminazione indiretta), e, all’articolo 3, affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori, richiamando le nuove norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall’articolo 28 del Dlgs n. 150/2011.

La stessa Corte ha altresì richiamato quanto già disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987, in cui è chiarito che la frequenza scolastica è, «insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia», «un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità».

Pertanto, una volta che l’istituto scolastico abbia adottato un piano educativo individualizzato o uno strumento equipollente, non c’è alcuna discrezionalità da parte dell’amministrazione nell’assegnare le ore di sostegno, che debbono essere comunque assicurate in misura pari al piano educativo già deliberato.

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 25011/2014 del 25 novembre 2014, delle Sezioni Riunite) ha chiarito che questa materia non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico (riservata al giudice amministrativo) ma è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona, e della garanzia che ai disabili sia garantita l’inclusione sociale.

L’Amministrazione dunque non ha margini di discrezionalità nel modificare l’attribuzione delle ore di Sostegno scolastico quale è stabilita, dal “Gruppo di lavoro per l’integrazione degli handicappati”, con il Piano Educativo Individualizzato. Dunque in tale materia, non esiste la giurisdizione esclusiva (in materia di servizi pubblici) del giudice amministrativo.

Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate.

Le problematiche economiche, quindi, non possono legittimare l’omissione o l’insufficienza della misura del supporto integrativo che è lesiva del diritto dell’alunno disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per gli altri allievi – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è comunque competente il giudice ordinario.

Si segnalano le iniziative accessibili dei Musei aderenti alla BIENNALE ARTEINSIEME 2015 – VI edizione

Autore: Redazionale

SABATO 27 GIUGNO ore 15.30

Museo del Balì, Saltara (PU)

ABILMENTE, LA SCIENZA TRA LE MANI

Il Museo di Scienza del Balì organizza per sabato 27 giugno una giornata dedicata interamente ai disabili visivi, con l’obbiettivo di rendere accessibile la cultura scientifica. Saranno proposte la visita tattile della collezione, un planetario ed una sfida di enigmi.

Durante la visita guidata “Mani in azione” la scienza si potrà toccare con mano per approcciarsi ad essa con una sensibilità diversa ma sempre curiosa e affascinante!

Per far scoprire il cielo ai non-vedenti è stato ideato un planetario ad hoc: “Stelle da toccare”. Dopo aver scoperto le costellazioni grazie a dei disegni in rilievo e ad un astrolabio tattile, si potranno sentire i suoni provenienti dal nostro Universo. Curiosi di ascoltare il suono del Big Bang?

Sarà anche allestita una stanza con degli “Enigmi improbabili” da risolvere ed, alla fine della giornata, verrà premiata la squadra che ha risolto più enigmi.

Evento in collaborazione con la sezione UICI di Pesaro e Urbino.

Destinatari: ipovedenti, non vedenti.

http://www.museodelbali.it/it/news-ed-eventi/abilmente-scienza-le-mani

 

MARTEDI’ 30 GIUGNO ore 10

Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli (TO) CON ALTRI OCCHI — SPECIALE SUMMER SCHOOL in occasione della Summer School 2015 il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli proporrà una giornata di formazione teorico-pratica incentrata sull’esperienza di una visita tattile e sulle riflessioni metodologiche correlate.

Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli è stato il primo dipartimento museale a avviare percorsi specifici di avvicinamento all’arte contemporanea per non vedenti e ipovedenti, in collaborazione con l’UICI: il progetto sperimentale “Con altri occhi” è il frutto di 10 anni di ricerche ed esperienze condivise all’insegna dell’accessibilità totale del Museo.

La giornata di formazione rientra nel programma di iniziative della Biennale ArteInsieme promossa dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona.

A cura di Francesco Fratta dell’U.I.C.I. e Brunella Manzardo del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli.

Destinatari: giornata di formazione aperta a tutti, vedenti e non.

http://www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione

 

MARTEDI’ 30 GIUGNO ore 18

MACC – Museo d’Arte Contemporanea di Caltagirone (CT) ITINERARIO DI VISITA PER NON VEDENTI NEL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA  DI CALTAGIRONE

 

Martedì 30 giugno alle ore 18, il Museo d’Arte Contemporanea di Caltagirone (MACC) organizza una visita per non vedenti potranno toccare alcune opere appositamente scelte per le loro caratteristiche volumetriche e materiche, nello stesso tempo ascoltando la descrizione di esse detta dal Direttore del MACC, e studiata per evidenziare le qualità percepibili senza l’uso della vista. Con questo progetto il MACC rientra nel programma “Biennale ArteInsieme — cultura e culture senza barriere”, Patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, soggetto capofila il Museo Tattile Statale Omero di Ancona.

In tale realizzazione indispensabile ed entusiastica è stata la collaborazione delle Associazioni caltagironesi:  Movimento Apostolico Ciechi (MAC), e  Istituto per lo Sviluppo delle Potenzialità Apprenditive e Relazionali (ISPAR).

Destinatari: ipovedenti, non vedenti.

http://www.comune.caltagirone.ct.it

 

MUSEI ACCESSIBILI

Per visionare tutte le attività accessibili promosse nei mesi di giugno e luglio dai Musei italiani aderenti  alla Biennale ArteInsieme clicca nel seguente link:

http://www.museoomero.it/main?p=adesioni-arteinsieme-musei-2015

Giornata conclusiva del Concorso Nazionale di editoria tattile TOCCA A TE! 2015.

Autore: Rapisarda Gianluca

Il Concorso si è svolto nelle giornate del 19, 20 e 21 giugno nella Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia ed in questa sua 3° edizione è stato organizzato dalla Federazione Nazionale Delle Istituzioni Pro Ciechi, dalla Fondazione Robert Hollman e dall’Istituto regionale per i ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia, in collaborazione con la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale, Centro per i Servizi educativi del Museo e del Territorio del Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo.

La giornata conclusiva con la proclamazione dei vincitori e l’esposizione di tutti gli elaborati in concorso ha visto la partecipazione di oltre 250 persone provenienti da tutta Italia. Una giornata di festa e di sensibilizzazione sulle tematiche della disabilità e dell’integrazione.

Ha coordinato la cerimonia di proclamazione dei vincitori Sergio Govi, Presidente dell’Istituto Regionale “Giuseppe Garibaldi” di Reggio Emilia. Sono intervenuti:

Rodolfo Masto, Presidente della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi Onlus

Gianluca Rapisarda, Presidente di Giuria e Presidente dell’Istituto “Ardizzone gioeni” di Catania

Stefano Tortini, Presidente del Consiglio Regionale dell’UICI dell’Emilia Romagna

Giancarlo Abba, Direttore scientifico dell’istituto dei Ciechi di Milano

Giordano Gasparini, Direttore Scientifico della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia

Raffaella Curioni, Assessore a “Educazione e conoscenza con delega alle scuole” del Comune di Reggio Emilia

Ilenia Malavasi, Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia

Silvia Prodi in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna.

Si ringrazia:

i componenti delle giurie “Senior” e “Giovani” per il loro prezioso contributo, il personale della Biblioteca Panizzi per la cortese ospitalità, tutti i partecipanti al concorso e tutti coloro che sono intervenuti alla giornata conclusiva.

Un ringraziamento particolare per l’organizzazione dell’evento a Pietro Vecchiarelli e Stefano Alfano, operatori della Federazione Pro Ciechi, ed alla Dott.ssa Paola Terranova, Responsabile della Biblioteca “Turchetti” dell’Istituto Regionale per i ciechi “G. Garibaldi” di Reggio Emilia.

Di seguito i risultati ufficiali e le motivazioni della Terza edizione del Concorso ”Tocca a te!:

Primo Classificato “Miglior libro italiano”

Primo Classificato “Giuria Giovani”

IO, TU, LE MANI di Marcella Basso (n°26)

Libro in stoffa progettato per essere letto contemporaneamente da due lettori, seduti uno di fronte all’altro. Le mani seguono la storia, in una trama di incontri, separazioni e avvicinamenti graduali, grazie alla maestria tecnico realizzativa dell’autrice, che sa ben impiegare i materiali per costruire sorprese e percorsi emotivi. Un’opera davvero originale in grado di raccontare una piccola favola con uno sviluppo narrativo chiaro e accessibile. La bellezza estetica del libro e la cura dei dettagli hanno immediatamente colpito le giurie, le quali lo hanno individuato all’unanimità come miglior libro fin dal primo esame. Un prodotto editoriale che riesce quindi anche a conciliare i gusti e le aspettative di generazioni diverse.

Primo Classificato “Miglior libro d’artista” – Premio Mauro L. Evangelista

IL CIELO IN TASCA di Daniela Piga (n°120)

Il lavoro si articola in una serie di mini libri contenuti in piccole tasche, che vanno a comporre un libro da sfogliare e distendere sul piano. Il lettore attraversa diversi paesaggi naturali, suggeriti da sensazioni olfattive, tattili, uditive e anemnestiche. Ogni piccolo libro è un’opera a sé, con una sua forza espressiva e un suo stile, anche nello spazio di pochissime pagine, ma l’opera finale ha un’unità poetica chiara e originale.

Menzione speciale “Miglior libro didattico”

OMBRA di Michela Tonelli e Antonella Veracchi (n°71)

Il libro si cimenta con un tema non semplice da introdurre ai lettori non vedenti. Gli effetti della luce, e quindi anche il concetto di ombra, sono però resi in maniera intelligente, esplicativa e originale. Un lavoro riuscito, ben confezionato e dai tratti poetici. Nell’ultima pagina, un espediente tecnico sorprendente, rende il libro un vero strumento didattico.

Menzione speciale “Miglior libro Primissima infanzia”

PICCOLO LIBRO DELLE CAREZZE di Carlotta Vaccari (n°18)

Un libro morbido, delicato ma resistente alla manipolazione. Esplicitamente pensato per i più piccoli ma con una storia in grado di creare una piacevole intimità tra il bambino e l’adulto. Un libro gioco interessante con interventi multisensoriali.

Selezione Typhlo & Tactus 2015 – Secondo classificato categoria “Miglior libro Italiano”

PRIMA O POI  di Isabella Christina Felline (n°122)

Un lavoro semplice ma dal forte impatto tattile, con vivi contrasti cromatici, che conduce il lettore lungo un percorso di conoscenza sia grafica che linguistica. In poche pagine si dipana una storia di trasformazione e cambiamento. Un testo intelligente illustrato in maniera raffinata.

Questi cinque libri rappresenteranno il nostro Paese al Concorso internazionale di editoria tattile illustrata Typhlo & Tactus che si terrà a Cannero Riviera presso la sede della Fondazione Hollman dal 12 al 14 Novembre 2015.

In questa edizione le giurie hanno voluto premiare anche alcuni libri rappresentativi del lavoro svolto con passione e competenza da coloro che pur non essendo illustratori professionisti lavorano ogni giorno a contatto con la realtà della disabilità, denominati simbolicamente “Libri del cuore”.

MENZIONI SPECIALI “LIBRO DEL CUORE”

1)Una bella giornata della Famiglia Andrello di Venezia

2)Io sono Edoardo della Scuola Boschetti di Piove di Sacco (Padova)

3)Il Cane di Clara di Clara Morese, Angela Coviello e Iolanda Langialonga dell’Istituto Artistico Caravaggio di Milano.

 

Centro di Documentazione Giuridica – La pensione di invalidità civile non spetta ai non vedenti che lavorano, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La pensione di invalidità civile per non vedenti spetta solo a chi si trovi in stato di bisogno economico. Pertanto il non vedente, assunto come centralinista, non ha diritto alla pensione di invalidità, così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, il 9/4/2015, con sentenza n. 7151.
La Corte interviene nuovamente sulla spinosa questione della sospensione del trattamento pensionistico di invalidità per superamento dei limiti di reddito da lavoro previsti dalla legge.
Negli ultimi tempi la Corte di cassazione ha cercato di fissare con sempre maggior incisività alcuni punti fermi nell’interpretazione di quelle regole che – nella giungla normativa della previdenza pubblica – definiscono (o cercano di definire) i requisiti necessari all’ottenimento di prestazioni assistenziali o previdenziali da parte dello Stato.
La recente sentenza dichiara legittima la sospensione disposta dall’Inps della pensione di invalidità ad un non vedente assunto come centralinista.
Secondo la Corte di cassazione ( conformemente a quanto statuito con precedente sentenza Cass. civ., 12.02.2015, n. 2812) la pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui agli artt. 7 e 8 della L. 66/1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, co. 1, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto.
Per la Corte, dunque, il diritto dei ciechi civili alla pensione non reversibile è tuttora subordinato – diversamente da quanto previsto per l’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti – alla sussistenza di  uno«stato di bisogno», individuato nella titolarità di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito per le persone fisiche di ammontare inferiore ad una determinata soglia.
La pensione non reversibile del cieco civile rientra, quindi, tra le prestazioni assistenziali di cui al comma 1 dell’art 38 Cost. e non sono applicabili le norme dettate per la pensione di invalidità erogata dall’INPS che consentono, invece,  attesa la sua  natura previdenziale, l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione il cui fondamento deve rinvenirsi nel secondo comma dell’art. 38 Cost. e tese a favorire il reinserimento del pensionato non vedente nel mondo del lavoro.
Segue il testo della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 9/4/2015, n. 7151
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 febbraio 2009, la Corte d’Appello di Salerno, confermava la decisione con cui il Tribunale di Vallo Della Lucania, in accoglimento della domanda proposta da L.M. nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere, in quanto non vedente, il riconoscimento del diritto al ripristino del trattamento pensionistico di invalidità sospeso dall’Istituto, a seguito della sua assunzione come centralinista, a motivo del superamento dei limiti di reddito da lavoro previsti dalla legge, dichiarava sussistere il diritto a pensione senza integrazione al minimo e condannava l’Istituto al pagamento dei ratei maturati a decorrere dal 28.9.1994, oltre interessi.
La decisione della Corte territoriale discende dalla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 8, comma 1 bis, l. n. 638/1983 e della norma di cui all’art. 68, 1. n. 153/1969, ivi richiamata, che, con riferimento ai soggetti affetti da cecità totale, stabilisce che il riacquisto di una capacità di guadagno, nonché di un reddito da lavoro anche alto, non comporta la perdita della pensione, operando il requisito reddituale di cui all’art. 6 1. n. 638/1983 con esclusivo riferimento al diritto all’integrazione al minimo della pensione medesima.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso il M.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
I due motivi cui l’INPS affida l’impugnazione proposta sono entrambi intesi a censurare l’unica statuizione resa dalla Corte territoriale sulla base di un percorso argomentativo articolato su due proposizioni, la prima, secondo cui la deroga, introdotta per i non vedenti dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 1. n. 638/1983 e dell’art. 68 1. n. 153/1969, alla regola generale della non cumulabilità della pensione di invalidità con il reddito da lavoro riguarda esclusivamente la pensione di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ovvero quella spettante ai non vedenti che, nonostante la grave menomazione invalidante hanno svolto attività lavorativa e versato i relativi contributi previdenziali) e non una prestazione di natura assistenziale quale la pensione in favore dei ciechi civili prevista dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66; la seconda, per la quale se, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 30/1974 convertito dalla legge 114/1974 e successivamente dell’art. 14 septies d.l. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980, il diritto dei ciechi civili alla pensione reversibile è rimasto subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno quale individuato dall’art. 5 1. n. 382/1970 non è possibile estendere la deroga di cui sopra essendo questa finalizzata a consentire al pensionato di invalidità a carico dell’a.g.o. di conservare, la pensione già ottenuta in virtù del versamento dei contributi assicurativi nell’ipotesi di svolgimento di un’attività lavorativa, proposizioni cui corrispondono i formulati motivi appunto intesi a denunciare, il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 1. n. 638/1983 e dell’art. 68 1. n. 153/1969 in relazione all’art 12 delle preleggi, il secondo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 in relazione all’art. 5 1. n. 382/1970 e all’art. 14 septies d.l. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980, come interpretato dalla legge n. 600/1984. Entrambi i motivi, che, per quanto detto, è qui opportuno trattare congiuntamente, devono ritenersi fondati.
Questa Corte ha in materia più volte osservato che il diritto dei ciechi civili alla cosiddetta pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dall’art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l’imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (art. 6 D.L. n. 30 del 1974, convertito dalla legge n. 114 del 1974, e poi art. 14 septies del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980), Cass. n.10335\00, Cass. n. 14811\O1, Cass. n. 24192\13.
In tale ultima pronuncia è stato evidenziato che la pensione non reversibile (avente natura assistenziale) per i ciechi civili assoluti di cui all’art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del d.l. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’art. 68 della legge 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia l’art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi (avente natura previdenziale) che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione,
[…]il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica. Nello stesso Cass. n. 8752\14, Cass. ord. nn. 24003-2401 1\14, nn. 24022-24026\14, sicché il principio può dirsi consolidato.
In tali ultime pronunce la Corte ha ribadito, valorizzando la natura di prestazione assistenziale della pensione non reversibile per i ciechi assoluti, che ad essa non possono applicarsi le disposizioni, quali la L. n. 153 del 1969, art. 68 (come, del resto, quella di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, comma 2) e il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1 bis, dettate nella materia delle prestazioni previdenziali erogate dall’I.N.P.S. ed a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in quanto presuppongono un rapporto contributivo (in particolare il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, fa riferimento alla pensione riconosciuta all’invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi) ed hanno quale presupposto non uno stato di invalidità generica bensì di invalidità lavorativa. 4.-Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto della domanda proposta dal M..
Le alterne fasi del giudizio ed il solo recente stabilizzarsi dell’orientamento di legittimità, consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal M. in primo grado. Compensa le spese dell’intero processo.
(Omissis)

Paolo Colombo

2009-2015: 1.250.000 controlli sugli invalidi

In questi giorni si assiste all’ormai ciclico refrain scandalistico sulla spesa per le invalidità civili. Il copione è il solito: cronaca che evidenzia casi isolati come se rappresentassero la generalità, articoli o interventi di giornalisti ammantati di oggettività e con uso approssimativo di dati estrapolati ben poco scientificamente e a seguire commenti “politici” di stampo “giustizialista” o con improbabili ricette risolutive.
Il presunto polverone questa volta è sollevato dal Corriere della Sera di domenica 14 e lestamente rilanciato da altre testate minori ghiotte di scandalismo. Fino a finire in TV (Ballarò) del 16 giugno che intervista Federico Fubini, articolista del Corriere.
Secondo la tesi del Fubini gli assegni (così li chiama) di invalidità starebbero aumentando negli ultimi due anni in modo eccessivo: 50.000 in più nel 2012 e altrettanti nel 2013.
In realtà l’aumento è lo stesso degli ultimi 15 anni, con l’eccezione del 2011, anno in cui tale progressione è diminuita, verosimilmente per le ricadute operative e i rallentamenti derivanti dalla informatizzazione del sistema di accertamento.
Sempre secondo Fubini, dopo il 2012, dopo che “il governo di Mario Monti aveva lanciato 150 mila ‘verifiche straordinarie’ dell’INPS contro i falsi invalidi”, i controlli si sarebbero allentati. L’articolista ha perso qualche puntata e incorre in qualche grossolano errore.
In realtà il Governo Monti ha stabilito sì 150mila controlli, ma per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015: quindi 450mila.
Questi controlli, sommati ai precedenti 800mila (dal 2009 a 2012), portano a 1.250.000 persone controllate e verificate. Un’operazione titanica, con costi elevatissimi (su cui Fubini potrebbe trarre una buona indagine giornalistica), dagli esiti di una consistenza ridicola e foriera di un contenzioso straordinario (peraltro INPS soccombe in giudizio nel 50% dei casi).
Negli stessi anni, per inciso, i fondi sociali hanno subito una riduzione che è arrivata al 90% e i Comuni, complice il Patto di stabilità, hanno fortemente ridotto i servizi sociali ai Cittadini. Pertanto non è stata propriamente l’era rosea che qualcuno rimpiange.
Dopodiché Fubini chiama a “sponsor” Cottarelli e il suo noto quanto inapplicato dossier sulla spending review: l’aumento delle indennità di accompagnamento non sarebbe proporzionale alla crescita dell’età media. La FISH aveva già replicato a Cottarelli evidenziando come la spesa per indennità di accompagnamento sia inversamente proporzionale alla spesa sociale dei Comuni per gli anziani. Meno i Comuni spendono per gli anziani, più aumenta la richiesta, e quindi la concessione, delle indennità di accompagnamento. Il 50% circa di tali indennità, infatti, è concessa a Cittadini ultra80enni.
Il Italia sono prudenzialmente stimati 500mila casi di Alzheimer che si aggiungono alle patologie ingravescenti tipiche della terza età. Il costo e l’impatto sociale della non autosufficienza sono estremamente gravi e severi.
A fronte di un limitato impegno dello Stato “sociale” su questo versante, la spesa a carico delle famiglie (badanti, pagamento di rette, assistenza diretta) è causa di impoverimento progressivo.
A questo si aggiunga che la spesa sociale per disabilità dell’Italia è una delle più basse d’Europa. Che le famiglie e le persone ricorrano alle uniche e limitate opportunità che il Paese offre non deve quindi stupire ma far riflettere.
Quanto alla correttezza degli accertamenti, quelli che riguardano le minorazioni civili sono gli unici, nella pur ridondante organizzazione burocratica italiana, in cui la pubblica amministrazione controlla preventivamente se stessa: ogni verbale emesso dalle ASL (sei medici e operatori) viene verificato, prima di essere emesso, dall’INPS (altri sei medici). Difficile sostenere che a questa occhiuta vigilanza ancora sfugga un numero di “profittatori” che sia in qualche misura rilevante.
“Sarebbe necessario discutere seriamente sulla politiche per la disabilità e sulle relative risorse per favorirne l’inclusione – commenta Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap – Gli interventi dai toni eclatanti e scandalistici sono assolutamente inutili a tutti. Siamo disponibili a confrontarci con chiunque sulla base di dati reali e non certo parziali che disegnano una situazione per molti versi drammatica per le persone e per le famiglie italiane. Nel frattempo, però, la diffusione di informazioni distorte e parziali contribuisce a diffondere luoghi comuni e pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità, dipingendole come parassiti e profittatori. Il che è inaccettabile.”

17 giugno 2015

FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
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