L’idrostimolazione polisensoriale psicomotoria (I.Po.P.) va all’università, di Luciano Paschetta

Autore: Luciano Paschetta

Venerdì scorso, presso l’Ospedale Universitario Sant’Andrea, in un’aula della seconda Facoltà di medicina dell’Università La Sapienza di Roma, l’IRIFOR (l’istituto di ricerca formazione e riabilitazione dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) ha presentato la seconda edizione del Corso Nazionale di Specializzazione per Riabilitatori Esperti nel Metodo I.Po.P., un metodo innovativo per il trattamento di soggetti con disabilità visiva accompagnata da patologie psicomotorie gravi e gravissime, che sta dando risultati concreti assolutamente apprezzabili.
Il metodo è nato in “casa L’I.Ri.Fo.R.” e l’istituto ormai da anni affianca il dott Luca Labianca ed il terapista Mirco Fava nello sviluppo di questo protocollo. Il metodo dai primordi ad oggi si è evoluto e strutturato.
Esso è partito dall’intuizione di Mirco Fava di considerare l’acqua non solo “l’ambiente” in cui trattare la rieducazione motoria, ma anche e soprattutto “lo strumento” del quale servirsi per il trattamento: l’acqua, in tal modo, passa da oggetto a soggetto dell’azione idroterapeutica.
Un apporto significativo allo sviluppo del metodo è altresì venuto con l’acquisizione dell’importanza del coinvolgimento e collaborazione con l’ambiente familiare del soggetto in terapia.
Terzo elemento che caratterizza, arricchisce e completa il metodo sono gli strumenti di valutazione e classificazione introdotti dal dott. Labianca per rendere possibile una verifica ed una oggettivizzazione del percorso terapeutico con linguaggio condiviso e riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale , il che ha permesso di introdurre la metodica ai più alti livelli di discussione accademica.
Il metodo, infatti ad oggi, ha già avuto l’attenzione della comunità scientifica internazionale, essendo stato selezionato tra i lavori presentati lo scorso anno nel convegno mondiale dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons (la più importante kermesse internazionale di ortopedia) tenutosi a New Orleans (U.S.A.) ed in rapida successione al congresso mondiale della International Society Of Physical And Rehabilitation Medicine (ISPRM, Società Internazionale di Medicina Fisica e Riabilitativa) svoltosi a Cancun (Messico), In entrambi i casi, ,il lavoro svolto è stato presentato dal responsabile scientifico, il dott. Luca Labianca e dall’ideatore del concetto di Idrostimolazione Mirco Fava.
Nei tre anni trascorsi la collaborazione tra l’IRIFOR e La Sapienza, si è già concretizzata nell’attivazione di un laboratorio di presentazione del metodo I.Po.P. nel terzo anno del corso di laurea in fisioterapia che l’Università tiene presso l’Ospedale Sant’Andrea.
Venerdì, nel corso della presentazione, una nuova attestazione della bontà del lavoro svolto finora è giunta dall’Università La Sapienza dando un nuovo impulso alla collaborazione con l’I.Ri.Fo.R..
Il direttore del corso di fisioterapia, nonché Associato della Cattedra di Neurologia e responsabile della U.O.S. di Malattie Neuromuscolari prof. Giovanni Antonini, che assisteva alla presentazione del II Corso Nazionale di Specializzazione per Riabilitatori Esperti nel Metodo I.Po.P., si è dichiarato entusiasta del lavoro svolto e della strutturazione del corso tanto da esprimere la sua volontà di attivare, nell’anno accademico 2016/17 , un Master per la specializzazione nel metodo I.Po.P. da realizzare in collaborazione con l’IRIFOR.
Alla giornata di presentazione assisteva anche il prof Montanaro, che presso l’Ospedale Sant’Andrea stesso si occupa di ortopedia pediatrica e malattie neuromuscolari, docente della Scuola di Specializzazione di Ortopedia e Traumatologia diretta dal Prof. Andrea Ferretti di cui ha annunciato l’invio di una proposta all’IRIFOR per una collaborazione con l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia ad una ricerca da realizzare già nel prossimo anno accademico, sul metodo.

Vediamoci alla radio: giovedì 9 luglio 2015 ore 19.00 su RadioRadio

Giovedi’ 9 luglio 2015 andrà in onda, dalle 19.00 alle 20.00, su RadioRadio 104.500 fm, www.radioradio.it e piattaforma Sky canale 8872, il settimo  appuntamento con “Vediamoci alla radio”: STORIE, ESPERIENZE, SAPORI SCONOSCIUTI… DA VEDERE, ALLA RADIO.
“Vediamoci alla radio”, come è ormai noto, è una trasmissione congiunta di RadioRadio e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, volta a far conoscere le diverse tematiche e problematiche legate alla cecità e all’ipovisione attraverso esempi, storie e situazioni da raccontare possibilmente in positivo.
La trasmissione e’ condotta da Stefano Molinari, una delle punte di diamante dell’emittente e da Luisa Bartolucci, componente della Direzione Nazionale e responsabile del settore Informazione e Comunicazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS.
“Vediamoci alla radio” si sta dimostrando, sempre più, una importante ed incisiva opportunità per farci conoscere meglio e per abbattere, insieme agli amici di RadioRadio, i muri e le barriere dei pregiudizi, dei luoghi comuni che da sempre condizionano la vita e la quotidianità di ciechi e ipovedenti.
Nel corso della puntata di giovedi’  9  luglio si parlera’ di   audiodescrizioni con gli addetti ai lavori.
Interverranno: Giacomo Elmi, capo servizio Centro Nazionale del Libro Parlato; Elena Di Giovanni, docente presso l’Università degli studi di Macerata; Piero Clemente, manager Raggio Verde; Marco Stefani, consulente Dolby; Carla Lugli, speaker; Salvatore Romano, Direzione Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS.
Gli ascoltatori potranno interagire con i conduttori e gli ospiti mediante sms da inviare, durante la trasmissione, al numero 3775-104500, o tramite telefono componendo lo 06-8833033. “Vediamoci alla radio” ha altresì una pagina Facebook, che vi invitiamo a visitare mettendo anche il vostro “mi piace”. Vi esortiamo ad inviare in trasmissione contributi e vostre testimonianze, onde arricchire sempre più questo momento di informazione verso l’esterno.
Vi attendiamo numerosi, dunque, giovedì 9 luglio  su Radioradio alle 19 in punto!

Aurelio Nicolodi – Una luce nel buio dei giorni

Il 25 luglio 1915, durante la seconda battaglia dell’Isonzo, il volontario trentino Aurelio Nicolodi, rimase gravemente ferito al volto e perse la vista.
A cento anni da quell’evento terribile, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e la Cooperativa “IRIFOR del Trentino” desiderano onorare l’Uomo, il Fondatore, la memoria, il ricordo, con la pubblicazione del libro “Aurelio Nicolodi – Una luce nel buio dei giorni” scritto dai giornalisti Alberto Folgheraiter e Giorgio Lunelli, con una introduzione del Presidente Nazionale U.I.C.I., realizzato con il contributo dell’I.RI.FO.R. nazionale.
Con sobrietà narrativa e fedeltà storica, il libro racconta la figura e l’opera del Fondatore dell’Unione Italiana Ciechi. Un eroe civile che seppe volgere la propria disabilità a vantaggio di tutti i suoi “fratelli d’ombra” ai quali volle mostrare, con l’azione e con l’esempio, la via maestra dell’Unità e dell’Organizzazione, per conquistare il pieno diritto di cittadinanza basato sul rispetto delle persone, sull’uguaglianza sociale, sulla dignità umana.
Aurelio Nicolodi nacque a Trento nel 1894 e morì a Firenze nel 1950. Con un gruppo di reduci della “Grande Guerra”, fondo’ l’Unione Italiana Ciechi, a Genova, nel 1920.
Il libro “Aurelio Nicolodi – Una luce nel buio dei giorni” sara’ presentato al pubblico venerdi’ 24 luglio 2015 – ore 17.00 nel salone di rappresentanza del comune di Trento Palazzo Geremia, via Belenzani
Alla cerimonia di presentazione interverranno
– autorita’ politiche e civili
– il Presidente Nazionale e i componenti della Direzione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
– i consiglieri di amministrazione dell’I.RI.FO.R. nazionale
– familiari di Aurelio Nicolodi.
La serata si concluderà con l’esibizione del “Coro Dolomiti” di Trento e del “Coro Piramidi” di Segonzano.
Per chi fosse interessato, ulteriori informazioni di carattere organizzativo, rivolgendosi al nostro Ferdinando Ceccato  Tel. 0461/1959.595 – Fax 0461/1959.596.

Lotteria Nazionale Louis Braille – Spot audio e video, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

Care amiche, cari amici,

finalmente abbiamo a disposizione gli spot audio e video che promuovono la nostra lotteria nazionale, già approvati dalle autorità competenti e quindi pronti per andare in onda.
Gli spot si possono ascoltare, vedere e scaricare dal nostro sito web, alla pagina: www.uiciechi.it.
A tutte e a tutti chiedo un impegno supplementare e straordinario per promuovere la diffusione degli spot presso tutte le emittenti radio e tv del territorio dove la nostra sezione opera.
Vi prego di prendere contatto personalmente con i dirigenti e i responsabili delle emittenti radio e tv per sollecitare e caldeggiare la messa in onda degli spot, con cadenza quotidiana, fino al 9 settembre prossimo.
Nel rispetto della normativa a tutela dei minori, ricordo che gli spot non possono essere trasmessi nell’orario di “fascia protetta”, tra le  16.00 e le 19.00 e all’interno di programmi tematici specifici destinati ai minori quali film, fiction, documentari, ecc…
Il mio piu’ fervido ringraziamento e il mio piu’ vivo apprezzamento a tutte le nostre sezioni grandi, medie e piccole, che forniscono nei fatti, ogni giorno, un sostanziale contributo al buon esito della nostra lotteria nazionale tanto voluta e invocata da noi tutti.
I 125.000 biglietti da noi offerti alle Sezioni e ai Consigli Regionali a metà prezzo, quale mezzo di supporto all’attività sezionale, sono stati interamente distribuiti.
D’ora in avanti, pertanto, i biglietti saranno forniti alle sezioni al costo di 2,70 Euro l’uno, nel rispetto del margine di guadagno previsto dalla normativa generale vigente.
Per la vendita da parte di esercenti di attività commerciali quali bar, edicole, ecc,. oltre che da parte di “venditori occasionali”, ricordo che e’ consentito esporre le locandine purché venga esposto anche il materiale informativo indicato all’art. 7, comma 5, del D.L.158/2012, reperibile di solito presso le ASL.
Con il mio piu’ sincero augurio di buon lavoro, rinnovo l’esortazione a profondere il massimo impegno personale, per il conseguimento di un risultato positivo comune a tutti.
Mario Barbuto

Centro di Documentazione Giuridica – La disciplina della firma del non vedente tra presente e futuro, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La Legge 3 febbraio 1975, n.18, stabilisce che la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.
Tuttavia, il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione da altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia, oppure di fare redigere a questa l’atto medesimo.
La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo a essa le parole ‘’ il testimone’’; la persona che partecipa, invece, alla redazione dell’atto deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole ‘’ partecipante alla redazione dell’atto’’.
Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula ‘’impossibilitato a sottoscrivere’’.
In entrambi i casi, il documento è perfezionato con l’intervento e la sottoscrizione di due persone designate dal non vedente e di sua fiducia.
Alla luce della vigente normativa il non vedente in quanto persona pienamente capace di agire può sottoscrivere atti privati in autonomia, l’unica eccezione è riconosciuta per quanti sono in possesso di una carta di identità con la dicitura “impossibilitato” alla voce firma del titolare. Per loro anche quegli atti libera espressione dell’autonomia negoziale si perfezionano necessariamente con l’intervento e la sottoscrizione di due persone in qualità di testimoni.
In questo caso la firma dell’atto si sostanzierà nel cd. crocesegno. Dunque il cieco o l’ipovedente che non sappia apporre la propria sottoscrizione se non con il crocesegno, può validamente apporlo su qualsiasi atto, in quanto egli è perfettamente capace di agire, ma dovrà crocesegnare in presenza di due testimoni.
Le disposizioni della legge 18 del 1975 si applicano esclusivamente alle scritture private, restando esclusi gli atti pubblici, che per la loro natura devono essere redatti dal pubblico ufficiale.
In tali casi i disabili visivi devono necessariamente essere assistiti da due testimoni, tale circostanza è resa obbligatoria dall’art. 48 della legge notarile del 1933, la cui abrogazione non è intervenuta malgrado il successivo intervento del legislatore operato dalla legge n. 18 del 1975.
In particolare, qualora un cieco sia parte nella formazione di un atto notarile è necessaria la presenza dei due testimoni come disposto dall’art. 48 della legge n. 89 del 1913 (Legge notarile) e non anche quella degli assistenti.
Tanto è vero ciò che il notaio, al fine di evitare qualsiasi ipotetico profilo di responsabilità, da’ espressamente menzione nell’atto del fatto che il cieco rinuncia ad avvalersi degli assistenti previsti dalla legge n.18/1975.
D’altra parte, quando si verte in tema di atto pubblico, la natura dello stesso, rende l’intervento e la firma degli ausiliari privi di qualsiasi funzione, pratica o giuridica.
Quanto sopra trova costante conferma nella Giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Il convincimento espresso si fonda, non solo sull’interpretazione letterale dell’art. 48 della legge n. 89 del 1913 (Legge notarile) così come riformato dal comma 1 dell’art. 12 della legge 28 novembre 2005 n. 246 (“oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto.”) e s.m.e i., ma soprattutto sull’interpretazione logica del combinato della normativa in parola che rende incompatibile con la natura e la struttura dell’atto pubblico la disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 18 del 1975 (cfr. Cass. Civ. n. 15326 del 2001: “è incompatibile con la natura e con la struttura dell’atto pubblico la disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 18 del 1975 in tema di assistenza a persona non vedente nella partecipazione ad atti documentali, potendo riguardare l’intervento e la firma dei due ausiliari del cieco (previsti dal secondo comma della norma in parola) la sola scrittura privata; pertanto, la validità dell’atto pubblico va valutata con riferimento all’art. 51, n. 10, della legge notarile n. 89 del 1913 il quale stabilisce che il requisito formale (previsto a pena di nullità) della sottoscrizione della parte può venir meno solo nel caso di impossibilità (e non, come nella specie, di difficoltà) a sottoscrivere”; Trib. Napoli sent. 22.06.2000: “è esclusa l’applicabilità agli atti pubblici della l. 3 novembre 1975 n. 18 (provvedimenti a favore dei ciechi). Infatti, l’intervento e la firma dei due ausiliari ivi previsto non riveste, in atto proveniente da notaio, alcuna funzione, pratica o giuridica. Compito proprio degli stessi, difatti, è di agevolare il cieco nella redazione del documento, mentre in materia di atti pubblici è solo ed esclusivamente il notaio a poter indagare sulla volontà negoziale delle parti (ed il cieco è parte), darne conto e riprodurla in atto, nonché far menzione, corredandola dei motivi, dell’impossibilità per il cieco di sottoscrivere”.
Inoltre va detto che oggi le nuove tecnologie consentono ai disabili visivi di creare un testo e di sottoscriverlo senza la mediazione di terzi, tuttavia la sottoscrizione dei contratti, delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione, dei documenti in generale, nonché il controllo della sottoscrizione autografa di terzi, costituiscono ancora insuperabili ostacoli che limitano concretamente la loro autonomia che potrà rafforzarsi solo grazie a ulteriori e normativi innovativi.
Attualmente è all’esame della Camera dei deputati la proposta di legge n. n. 2941 “Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione dell’impronta digitale per le persone affette da disabilità motoria che, a causa di infermità gravemente invalidanti, non possono avvalersi dell’uso delle mani”.
In merito a tale proposta di legge l’UICI si sta prodigando con un intervento volto ad aggiungere nel titolo della proposta Disposizioni per il riconoscimento della firma mediante apposizione…….mani l’inciso: o mediante firma digitale per i ciechi ed ipovedenti;
nonché all’art. 1 l’introduzione di un secondo comma, con la seguente previsione: “altresì le persone cieche ed ipovedenti possono apporre la propria firma digitale ai contratto e agli atti notarili. Pertanto viene abrogato l’art.48 della legge notarile.
Ove la proposta venisse approvata con la possibile estensione delle norme in essa contenute anche ai non vedenti si potrebbe finalmente realizzare quella piena autonomia contrattuale per i non vedenti che attualmente è soffocata dall’obbligo per la stipula di atti pubblici di due testimoni.
L’uso della firma digitale, infatti, esclude possibili contraffazioni della firma e darebbe la possibilità anche a quei non vedenti che presentano l’annotazione sulla propria carta di identità “impossibilitato alla firma” una partecipazione diretta alla stesura dell’atto.
Si attendono inoltre anche i positivi esiti di un intervento di modifica al Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 in materia di ammodernamento dell’Ordinamento del Notariato, volto a prevedere l’obbligatorietà per i notai di redigere e di rogare atti pubblici o di autenticare scritture private con modalità e in formato elettronico, ove tra le parti vi sia un non vedente.
Attualmente, infatti, per effetto del decreto n.110/2010 i comparenti hanno facoltà di scegliere e di richiedere al notaio di stipulare l’atto negoziale di proprio interesse con le forme dell’atto notarile in formato elettronico al posto di quello cartaceo solo su richiesta e conseguente consenso di tutte le parti interessate (comparenti e notaio).

Paolo Colombo

Torino -Notiziario audio ZeroUndici News

E’ in rete la nuova edizione del notiziario audio ZeroUndici News, n. 25/2015 del 26/06/2015. Di seguito il link: http://www.uictorino.it/011news/011news1525.mp3

Tra gli argomenti trattati
Interpretazioni colorate: un’emozionante serata di teatro. Protagonisti i ragazzi con pluriminorazioni seguiti dall’I.Ri.Fo.R.
giovedì 2 luglio la riunione per costituire il Comitato Giovani, una grande occasione per il futuro della nostra realtà associativa
Glaucoma: il 73% delle persone colpite non sanno di esserne affette. Un convegno a Verona sottolinea, ancora una volta, la centralità delle prevenzione
A Palazzo Reale visite tattili per conoscere la Tavola dei Re

Buon ascolto!

Vediamoci alla radio: giovedì 2 Luglio 2015 ore 19.00 su RadioRadio

Giovedì 2 luglio 2015 andrà in onda, su RadioRadio 104.500 fm, www.radioradio.it e piattaforma Sky canale 8872, il sesto appuntamento con “Vediamoci alla radio”: STORIE, ESPERIENZE, SAPORI SCONOSCIUTI… DA VEDERE, ALLA RADIO.
“Vediamoci alla radio”, come è ormai noto, è una trasmissione congiunta di RadioRadio e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, volta a far conoscere le diverse tematiche e problematiche legate alla cecità e all’ipovisione attraverso esempi, storie e situazioni da raccontare possibilmente in positivo.
La trasmissione è condotta da Stefano Molinari, una delle punte di diamante dell’emittente e da Luisa Bartolucci, componente della Direzione Nazionale e responsabile del settore Informazione e Comunicazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS.
“Vediamoci alla radio” si sta dimostrando, sempre più, una importante ed incisiva opportunità per farci conoscere meglio e per abbattere, insieme agli amici di RadioRadio, i muri e le barriere dei pregiudizi, dei luoghi comuni che da sempre condizionano la vita e la quotidianità di ciechi e ipovedenti. Nel corso della puntata di giovedì 2 luglio si parlerà di sport, con diverse testimonianze di atleti ciechi ed ipovedenti.
Gli ascoltatori potranno interagire con i conduttori e gli ospiti mediante sms da inviare, durante la trasmissione, al numero 3775-104500, o tramite telefono componendo lo 06-8833033. “Vediamoci alla radio” ha altresì una pagina Facebook, che vi invitiamo a visitare mettendo anche il vostro “mi piace”. Vi esortiamo ad inviare in trasmissione contributi e vostre testimonianze, onde arricchire sempre più questo momento di informazione verso l’esterno.
Vi attendiamo numerosi, dunque, giovedì 2 luglio su Radioradio alle 19 in punto!

“A Day in the Life – The Beatles a Roma 1965/2015”

50 anni dal concerto dei Beatles al Teatro Adriano di Roma (27-28 giugno 1965) -Roma, ISTITUTO CENTRALE BENI SONORI ED AUDIOVISIVI, 26 (ore 16) e il 27 giugno (ore 10,30) 2015, Auditorium ICBSA, Via Michelangeli Caetani 32

L’Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi ricorda, con racconti, musica, fotografie e filmati originali integrali, in due incontri nel proprio Auditorium, il 26 e il 27 giugno, i quattro concerti dei Beatles al Teatro Adriano di Roma, con i quali i Fab4 conclusero la loro tournée italiana.
A cinquanta anni di distanza, essi hanno assunto i contorni dilatati e variegati del mito e della leggenda.
Infatti la tournée italiana dei Beatles, svoltasi dal 23 al 28 giugno 1965 fra Milano, Genova e Roma, segnò una svolta nel gusto e nella cultura musicale giovanile di massa nel nostro paese.
I Beatles arrivarono in Italia sull’onda di continui e crescenti successi internazionali non senza, tuttavia, aver dovuto superare perplessità e scetticismi: si consideri il relativo ritardo con cui la loro fama attecchì definitivamente oltreoceano ma anche in Europa.
Tra il 1964 e il 1965 avvenne la loro consacrazione a livello mondiale e il fenomeno, per certi versi elitario dei primi anni, dilagò espandendosi fino a permeare la quasi totalità dell’immaginario e del campo della fruizione musicale di una generazione particolarmente favorita dalla sorte.
Dopo i concerti italiani dei Beatles niente rimase più come prima nel mondo dei teen-agers italiani: crebbero esponenzialmente le vendite di chitarre elettriche e la formazione di gruppi musicali che si ispiravano alla loro musica e alla loro immagine.
I Beatles divennero il riferimento espressivo dei sogni e dei sentimenti giovanili e contemporaneamente si accrebbe e si consolidò la percezione dell’enorme importanza che essi rappresentavano dal punto di vista artistico e dell’evoluzione del linguaggio musicale.
La manifestazione prevede il seguente programma
Venerdì 26 giugno ore 16,00
Incontro con ricordi e testimonianze.
Interventi di
FABRIZIO ZAMPA, giornalista, critico musicale e musicista.
(Con un ricordo della frenesia dei giorni e delle notti romane movimentate dai Beatles e i loro fan)
FELICE LIPERI, giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico
(Con un’analisi del costume musicale del periodo) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI
Via M. Caetani, 32 – 00186 Roma – Tel 06.68406901 – Fax 06.6865837 – e-mail ic-bsa@beniculturali.it – http://www.icbsa.it

CARLA VISTARINI, scrittrice, autrice televisiva, teatrale e cinematografica, paroliera e musicista, con il racconto “Essere teen-ager nel 1965”).
“THE BEAGLES “, duo musicale formato da Paolo Tirincanti e Guido Verlicchi, si esibiranno nel loro repertorio di brani dei Beatles riarrangiati in chiave acustica.
MITA MEDICI, attrice e cantante
(Con un reading di testi di George Harrison, John Lennon e Paul McCartney).
“THE BEATERS”, storica tribute band dei Fab4, eseguirà dal vivo l’intera scaletta dei 12 brani eseguiti all’Adriano, da Twist and shout a Long tall Sally, con strumenti originali e i classici abiti di scena beatlesiani.
ALBERTO DURAZZI dell’agenzia Dufoto (con la presentazione della sua mostra fotografica “I Beatles a Roma”).
Coordina PAOLO FANTINI, giornalista
Sabato 27 giugno ore 10,30
Incontro con:
GIANNI BISIACH, primo e unico giornalista italiano ad aver intervistato i Beatles nel 1963 per il programma Rai Tv7
ADRIANO MAZZOLETTI, conduttore radiofonico e critico musicale, inviato Rai per la tournée dei Fab4
DARIO SALVATORI, esperto musicale e cultore della musica anni ’60
CLAUDIO SCARPA, Capo redattore della rivista “Nuovo Ciao Amici”
Coordina PAOLO FANTINI, giornalista
In conclusione DANILO REA, autore e pianista jazz, improvviserà su temi beatlesiani.
Nel corso dell’incontro verrà presentata la proiezione di filmati girati al Teatro Adriano fra cui un inedito, per la prima volta in versione integrale, con il discusso “scippo” del berretto di John Lennon.
Ingresso libero fino ad esaurimento della disponibilità con prenotazione obbligatoria
(Due posti max per nominativo)
Prenotazioni: 06 68406946/61
gianfranco.migliaccio@beniculturali.it
roberto.catelli@beniculturali.it

Centro di Documentazione Giuridica – La pensione di invalidità civile non spetta ai non vedenti che lavorano, di Paolo Colombo

Autore: Paolo Colombo

La pensione di invalidità civile per non vedenti spetta solo a chi si trovi in stato di bisogno economico. Pertanto il non vedente, assunto come centralinista, non ha diritto alla pensione di invalidità, così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, il 9/4/2015, con sentenza n. 7151.
La Corte interviene nuovamente sulla spinosa questione della sospensione del trattamento pensionistico di invalidità per superamento dei limiti di reddito da lavoro previsti dalla legge.
Negli ultimi tempi la Corte di cassazione ha cercato di fissare con sempre maggior incisività alcuni punti fermi nell’interpretazione di quelle regole che – nella giungla normativa della previdenza pubblica – definiscono (o cercano di definire) i requisiti necessari all’ottenimento di prestazioni assistenziali o previdenziali da parte dello Stato.
La recente sentenza dichiara legittima la sospensione disposta dall’Inps della pensione di invalidità ad un non vedente assunto come centralinista.
Secondo la Corte di cassazione ( conformemente a quanto statuito con precedente sentenza Cass. civ., 12.02.2015, n. 2812) la pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui agli artt. 7 e 8 della L. 66/1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, co. 1, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto.
Per la Corte, dunque, il diritto dei ciechi civili alla pensione non reversibile è tuttora subordinato – diversamente da quanto previsto per l’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti – alla sussistenza di  uno«stato di bisogno», individuato nella titolarità di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito per le persone fisiche di ammontare inferiore ad una determinata soglia.
La pensione non reversibile del cieco civile rientra, quindi, tra le prestazioni assistenziali di cui al comma 1 dell’art 38 Cost. e non sono applicabili le norme dettate per la pensione di invalidità erogata dall’INPS che consentono, invece,  attesa la sua  natura previdenziale, l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione il cui fondamento deve rinvenirsi nel secondo comma dell’art. 38 Cost. e tese a favorire il reinserimento del pensionato non vedente nel mondo del lavoro.
Segue il testo della sentenza.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 9/4/2015, n. 7151
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 febbraio 2009, la Corte d’Appello di Salerno, confermava la decisione con cui il Tribunale di Vallo Della Lucania, in accoglimento della domanda proposta da L.M. nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere, in quanto non vedente, il riconoscimento del diritto al ripristino del trattamento pensionistico di invalidità sospeso dall’Istituto, a seguito della sua assunzione come centralinista, a motivo del superamento dei limiti di reddito da lavoro previsti dalla legge, dichiarava sussistere il diritto a pensione senza integrazione al minimo e condannava l’Istituto al pagamento dei ratei maturati a decorrere dal 28.9.1994, oltre interessi.
La decisione della Corte territoriale discende dalla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 8, comma 1 bis, l. n. 638/1983 e della norma di cui all’art. 68, 1. n. 153/1969, ivi richiamata, che, con riferimento ai soggetti affetti da cecità totale, stabilisce che il riacquisto di una capacità di guadagno, nonché di un reddito da lavoro anche alto, non comporta la perdita della pensione, operando il requisito reddituale di cui all’art. 6 1. n. 638/1983 con esclusivo riferimento al diritto all’integrazione al minimo della pensione medesima.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso il M.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
I due motivi cui l’INPS affida l’impugnazione proposta sono entrambi intesi a censurare l’unica statuizione resa dalla Corte territoriale sulla base di un percorso argomentativo articolato su due proposizioni, la prima, secondo cui la deroga, introdotta per i non vedenti dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 1. n. 638/1983 e dell’art. 68 1. n. 153/1969, alla regola generale della non cumulabilità della pensione di invalidità con il reddito da lavoro riguarda esclusivamente la pensione di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ovvero quella spettante ai non vedenti che, nonostante la grave menomazione invalidante hanno svolto attività lavorativa e versato i relativi contributi previdenziali) e non una prestazione di natura assistenziale quale la pensione in favore dei ciechi civili prevista dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66; la seconda, per la quale se, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 30/1974 convertito dalla legge 114/1974 e successivamente dell’art. 14 septies d.l. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980, il diritto dei ciechi civili alla pensione reversibile è rimasto subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno quale individuato dall’art. 5 1. n. 382/1970 non è possibile estendere la deroga di cui sopra essendo questa finalizzata a consentire al pensionato di invalidità a carico dell’a.g.o. di conservare, la pensione già ottenuta in virtù del versamento dei contributi assicurativi nell’ipotesi di svolgimento di un’attività lavorativa, proposizioni cui corrispondono i formulati motivi appunto intesi a denunciare, il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 1. n. 638/1983 e dell’art. 68 1. n. 153/1969 in relazione all’art 12 delle preleggi, il secondo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 in relazione all’art. 5 1. n. 382/1970 e all’art. 14 septies d.l. n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980, come interpretato dalla legge n. 600/1984. Entrambi i motivi, che, per quanto detto, è qui opportuno trattare congiuntamente, devono ritenersi fondati.
Questa Corte ha in materia più volte osservato che il diritto dei ciechi civili alla cosiddetta pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all’indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dall’art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l’imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (art. 6 D.L. n. 30 del 1974, convertito dalla legge n. 114 del 1974, e poi art. 14 septies del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980), Cass. n.10335\00, Cass. n. 14811\O1, Cass. n. 24192\13.
In tale ultima pronuncia è stato evidenziato che la pensione non reversibile (avente natura assistenziale) per i ciechi civili assoluti di cui all’art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del d.l. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’art. 68 della legge 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia l’art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi (avente natura previdenziale) che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione,
[…]il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica. Nello stesso Cass. n. 8752\14, Cass. ord. nn. 24003-2401 1\14, nn. 24022-24026\14, sicché il principio può dirsi consolidato.
In tali ultime pronunce la Corte ha ribadito, valorizzando la natura di prestazione assistenziale della pensione non reversibile per i ciechi assoluti, che ad essa non possono applicarsi le disposizioni, quali la L. n. 153 del 1969, art. 68 (come, del resto, quella di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, comma 2) e il D.L. n. 463 del 1983, art. 8, comma 1 bis, dettate nella materia delle prestazioni previdenziali erogate dall’I.N.P.S. ed a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in quanto presuppongono un rapporto contributivo (in particolare il R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, fa riferimento alla pensione riconosciuta all’invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi) ed hanno quale presupposto non uno stato di invalidità generica bensì di invalidità lavorativa. 4.-Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto della domanda proposta dal M..
Le alterne fasi del giudizio ed il solo recente stabilizzarsi dell’orientamento di legittimità, consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal M. in primo grado. Compensa le spese dell’intero processo.
(Omissis)

Paolo Colombo

Trento – Il Bar al Buio per le Feste Vigiliane: torna il tradizionale appuntamento di giugno

Torna anche per il 2015 il consueto appuntamento di inizio estate con il Bar al Buio in occasione delle Feste Vigiliane di Trento e quest’anno lo staff dei camerieri ciechi e ipovedenti, ampliatosi nel corso del tempo, festeggia la decima edizione, con lo stesso entusiasmo della prima.
La Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino Onlus, l’Associazione Progresso Ciechi Onlus e la Dark Solutions invitano la popolazione a gustare una bevanda nell’oscurità più completa di Palazzo Geremia, in via Belenzani, dove i camerieri guideranno gli avventori all’interno del bar nel quale potranno conoscere la disabilità visiva ma al contempo il potere degli altri sensi.
“Per noi è un piacere esserci in queste Feste Vigiliane” commenta il presidente di IRIFOR, Ferdinando Ceccato. “In dieci anni abbiamo accompagnato nel buio migliaia di persone e per noi è fondamentale far conoscere la disabilità visiva in modo che non resti un qualcosa che non si conosce o che, addirittura, fa paura, ma, anzi, affinché sia chiaro come ciechi e ipovedenti possano vivere una vita normale, grazie proprio ad una società che li conosca e li integri al proprio interno. Queste iniziative di sensibilizzazione per noi sono sempre molto importanti; dopo le Feste Vigiliane concederemo allo staff un periodo di meritato riposo ma in autunno torneremo con nuovi eventi e attività”.
Il bar al buio sarà dunque attivo il 19, 20, 21, 25 e 26 giugno, a Palazzo Geremia in via Belenzani, dalle 18 alle 24, con apertura straordinaria fino alle 2 in occasione della Notte Bianca del 20 giugno.
Per informazioni: eventialbuio@irifor.it