La Legge di Bilancio per il 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre scorso e ha assunto il n. 232 del giorno 11 dicembre 2016.
Tra le varie norme del provvedimento, composto da un unico articolo con 638 commi e dalle allegate Tabelle di Bilancio di ciascun Ministero, che riguardano direttamente l’attività dell’Unione e, in generale, le persone con disabilità visiva, richiamo alla vostra attenzione le seguenti:
Dal “pacchetto pensioni”
Comma 209: all’articolo 9,comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: <In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico,> sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <nonché all’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335>.
Sul punto, desidero sottolineare l’importanza portata di tale norma, fortemente sostenuta dall’Unione nell’ultimo decennio e precisamente dall’entrata in vigore della legge 335/1995, la cosiddetta Riforma Dini, ma sempre disattesa.
Ora finalmente i lavoratori dipendenti non vedenti così individuati dalla legge 138/2001, artt. 2, 3 e 4, in sede di applicazione del beneficio di maggiorazione figurativa dei quattro mesi per ogni anno di lavoro svolto, potranno avvantaggiarsi di un incremento anche economico della quota di pensione determinata con il sistema di calcolo contributivo, ricordando che, dal 1° gennaio 1996, tale maggiorazione dei quattro mesi, per la medesima quota, era valevole solo ai fini del diritto a pensione e dell’anzianità assicurativa.
Sono pressoché integralmente confermati i contributi in favore dell’Unione e delle istituzioni collegate, così da consentire una più stabile programmazione delle future attività.
Inoltre, per l’anno 2017 è stato riconosciuto al Libro Parlato un ulteriore contributo di 200 mila Euro da destinare alla realizzazione di e-book, in collaborazione con la Fondazione LIA Libri Italiani Accessibili.
Fra le altre disposizioni che possono interessare la nostra categoria, in sintesi, le seguenti:
Dal “pacchetto pensioni”
Comma 179: nell’ambito delle norme sull’anticipo pensionistico agevolato, viene introdotto l’APE, acronimo che sta per Anticipo Pensionistico. È un progetto sperimentale che consentirà di andare in pensione, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a chi abbia raggiunto almeno 63 anni di età e un minimo contributivo di venti anni. Il progetto APE verrà declinato in diverse modalità attuative, a seconda della platea dei potenziali beneficiari, cui è offerto. Accanto all’APE volontario (che verrà concesso dietro l’erogazione di prestiti di banche e assicurazioni che dovranno essere poi restituiti con rate di ammortamento costanti dagli interessati), c’è anche l’APE agevolato per i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74 per cento (APE agevolato- Invalidi) e per i lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A queste particolari categorie verrà richiesto un minimo contributivo maggiore rispetto all’APE volontario, ossia di trenta anni. Secondo tale prospettiva, a differenza dell’APE volontario, quello sociale dovrebbe configurarsi come un sussidio di accompagnamento alla pensione pagato interamente dallo Stato. Con l’APE agevolato è, però, posto un tetto di importo massimo di pensione, che verrà corrisposto nella misura non superiore euro 1.500,00 lordi mensili.
Per comprendere meglio la portata della norma sarà necessario attendere le istruzioni operative che verranno emesse prossimamente dall’INPS con propria circolare.
Comma 194: è prevista l’abrogazione della penalizzazione, introdotta dalla Riforma Fornero del 2011, che, come è noto, consisteva nel taglio dell’1/2 per cento delle quote retributive di pensione per ciascun anno di anticipo rispetto al sessantaduesimo anno di età, per i lavoratori che raggiungevano il requisito contributivo necessario per il pensionamento anticipato.
Comma 214: viene confermata l’VIIIª salvaguardia che consentirà di mantenere in vigore, in via eccezionale, le vecchie regole di pensionamento, vigenti sino al dicembre 2011, nei confronti di determinati soggetti che il legislatore ritiene meritevoli di una particolare tutela previdenziale. A costoro continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011. Tra i beneficiari, ci sono coloro che, nel corso del 2011, erano in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezioneranno il requisito dei 40 anni di contribuzione per la pensione entro il 6 gennaio 2019, compresa la finestra mobile. Come per il passato, non tutti i lavoratori che si trovano in questa situazione potranno ottenere l’uscita anticipata dal servizio per salvaguardia, essendo la capienza dell’VIIIª salvaguardia per tale fattispecie di soggetti beneficiari limitata a 700 posti disponibili.
Dalle misure per il collocamento mirato:
Comma 251: le risorse del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità sono riattribuite nel Fondo regionale per l’occupazione dei disabili e dovranno essere prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni.
Dalle misure per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità:
Comma 616: stanzia un contributo di circa 23 milioni di euro annui alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. La ripartizione verrà effettuata con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto del numero degli alunni con disabilità accolti da ciascuna scuola paritaria, percentualmente considerati rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.