D.L. n. 34-2020: Decreto rilancio – Agevolazioni fiscali per canoni di locazione

Si informa che nell’ambito del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state assunte misure di sostegno al lavoro e all’economia, fra le quali quelle contenute nell’art. 28, che stabilisce un credito d’imposta del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento, fra l’altro, dell’attività abituale di enti e imprese.

Successivamente, nella circolare n. 14/E del 6.6.2020 dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo, che, per quanto di interesse dell’Unione, riguardano anche i beneficiari del credito d’imposta relativamente a canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.

Infatti, l’Agenzia precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali (nella cui categoria a questi fini rientra anche l’UICI), la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati, sempre diversi da quelli a uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale.

Tale ultimo requisito potrà essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o ente.

Nel caso in cui l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma.

Relativamente al canone di locazione corrisposto per la sola parte relativa all’attività commerciale, l’ente non commerciale deve verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel caso in cui il contratto di locazione stipulato dall’ente sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativa ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale. A tal fine, sarà possibile utilizzare ogni criterio che risulti oggettivo e riscontrabile in sede di attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

Infine, qualora l’ente non commerciale non svolga alcuna attività commerciale nell’immobile utilizzato ai soli fini dell’attività istituzionale, non è richiesta la citata verifica del calo dei flussi reddituali delle attività poste in essere nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, ai fini della fruizione del credito d’imposta, fermo restando, in relazione ai predetti flussi reddituali, di non aver superato il limite dei 5 milioni di euro.

Il credito di imposta è, dunque, stabilito nella misura del 60% dei canoni effettivamente pagati nei mesi da aprile a maggio 2020. È necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento, infatti, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Qualora il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile, a scelta del contribuente:

a) in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b) compensazione per il pagamento di tasse, contributi ecc. in periodi successivi all’avvenuto pagamento dei canoni;

c) può essere ceduto al locatore o concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In questa particolare ipotesi è, così, possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

Gli uffici della Sede Nazionale restano a disposizione per gli eventuali chiarimenti.