Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

Dopo più di quindici anni dalla loro entrata in vigore nel 2001, sono finalmente stati aggiornati i Nuovi Livelli Essenziali di assistenza (LEA), ovvero l’insieme di tutte le prestazioni, dei servizi e degli interventi che i cittadini hanno diritto a ricevere dal Servizio Sanitario Nazionale, gratuitamente o dietro pagamento di ticket, sulla base di specifiche condizioni cliniche e fisiche.
I nuovi LEA sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.1.2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Nel decreto è anche contenuto il nuovo Nomenclatore delle prestazioni sanitarie protesiche e degli ausili riportato negli allegati 2, 4 e 5, il cui ultimo aggiornamento risaliva al 1999.
Di seguito si riportano, in sintesi, le disposizioni di maggiore interesse per i ciechi e gli  ipovedenti e le loro famiglie, ivi comprese le proposte, purtroppo non completamente accolte, che l’Unione ha presentato alle autorità competenti.
Per ogni ulteriore chiarimento in materia, gli uffici della nostra Sede Nazionale sono a disposizione sia delle strutture UICI sia dei singoli utenti.

LEA

Per quanto riguarda i LEA, il decreto interviene sostanzialmente su quattro fronti:
definisce attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal SSN;
descrive dettagliatamente le prestazioni e le attività oggi già incluse nei LEA;
ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione;
innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica.
Molte sono le novità che il decreto introduce.
In generale, nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base, viene ad essere garantita dal Sistema Sanitario Nazionale, una serie di attività e prestazioni, fra le quali il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino; la ricerca di fattori di rischio con particolare riguardo all’individuazione precoce dei sospetti di disabilità neuro-sensoriali e psichiche ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie.
In aggiunta, viene garantita l’assistenza domiciliare programmata per le persone impossibilitate a raggiungere lo studio del medico perché non deambulanti o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili.
Ai sensi dell’art. 16, rientrano tra le prestazioni ambulatoriali erogabili dal SSN anche le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva cui si sono sottoposti soggetti che presentano determinate condizioni specificate nel Nomenclatore (di cui all’allegato 4b).
L’art. 17 riguarda l’assistenza protesica e in tale norma sono indicati gli elenchi delle prestazioni e le tipologie dei dispositivi (inclusi quelli provvisori, temporanei e di riserva) erogabili nei limiti e secondo le indicazioni cliniche e d’uso specificate nell’allegato n. 5.
Inoltre, è stato previsto che l’assistito possa, in accordo con il medico competente, indicare un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli allegati ma con caratteristiche strutturali, funzionali o estetiche non indicate nella descrizione, che sia tale da soddisfare specifiche ed apprezzabili necessità derivanti dal suo stile di vita o dal suo contesto ambientale- relazionale o sociale. In tali ipotesi, la Asl di competenza potrà riconoscere l’autorizzazione della fornitura, ma la differenza tra la tariffa (o il prezzo assunto a carico dalla Asl) per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito sarà a carico dell’assistito, così come tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche del dispositivo fornito.
Destinatari
All’art. 18 sono indicati i destinatari delle prestazioni di assistenza protesica.
Fra essi rientrano:
le persone con cecità totale, parziale ed ipovedenti gravi ai sensi della Legge n. 138/2001;
i minori che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità grave e permanente;
le persone di cui al punto 1) affette da gravissime patologie evolutive e degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell’invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità o in attesa di accertamento dell’invalidità per i quali il medico attesti la necessità e l’urgenza di una protesi o ausilio;
le persone che abbiano subìto un intervento demolitore dell’occhio o affette da malattia rara.
Sono riconosciuti come destinatari anche le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità cui siano state accertate menomazioni che singolarmente, per concorso o coesistenza, abbiano comportato una riduzione della capacità lavorativa superiore ad 1/3. Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei anche le persone con enucleazione del bulbo oculare.
Sono confermate le procedure di sostituzione o riparazione delle protesi. In casi eccezionali per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le Asl di competenza potranno garantire l’erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate dal Nomenclatore e con determinati requisiti nel rispetto delle procedure fissate dalle Regioni e dei relativi criteri e linee guida.
In materia di rinnovo delle prestazioni, la Asl di competenza autorizzerà la fornitura una volta trascorsi i tempi minimi riportati per ciascuna classe e secondo procedure indicate ad hoc. La fornitura di nuovi dispositivi potrà essere autorizzata in particolari casi di necessità terapeutiche o riabilitative, sulla base di una relazione dettagliata rilasciata dal medico prescrittore, che attesti l’inadeguatezza dell’ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita. Il rinnovo del dispositivo potrà essere predisposto anche in caso di rottura accidentale o usura cui consegue l’impossibilità tecnica, la non convenienza della riparazione o la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate da personale della Asl di competenza.
Ai sensi dell’art. 20, viene riconosciuto un secondo ciclo annuo di prestazioni termali per il trattamento della patologia invalidante agli invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordi ed invalidi civili.
All’art. 22 sono disciplinate le cure domiciliari, che vengono garantite alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità (con patologie in atto o all’esito delle stesse), adottando percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. La Asl di competenza assicurerà la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio. In relazione al bisogno di salute dell’assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell’intervento assistenziale le cure domiciliari vengono articolate su tre livelli (livello base, integrate di I livello, integrate di II livello ed infine di III livello).
Dall’art. 21 in poi vengono descritti i percorsi assistenziali integrati, sia domiciliari sia in strutture a carattere semiresidenziale e residenziale.
In particolare l’art. 27 disciplina l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità registrando poche novità rispetto alla precedente procedura e l’art. 34 tratta dell’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità.
Per quanto riguarda il contenuto degli artt. 27 e 34 del decreto, si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti.
Viene previsto che il SSN garantisca alle persone con disabilità complesse la presa in carico nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione funzionale, attraverso un programma che abbia i seguenti caratteri:
individualizzato;
differenziato a seconda delle patologie affette e delle esigenze;
integrato da interventi sociali e socioassistenziali.
I programmi terapeutici e riabilitativi, individualizzati a seconda delle necessità, prevedono, fra l’altro, una valutazione diagnostica multidisciplinare, la collaborazione e il sostegno alle famiglie, attività di riabilitazione individuali e di gruppo in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche finalizzate al recupero e al mantenimento dell’autonomia in tutti gli aspetti della vita.
Sono previsti, altresì, interventi educativi di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana, consulenze specialistiche, collaborazione e consulenze con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole in riferimento alle prestazioni previste dalla legge n. 104/1992 e, infine, interventi terapeutici-riabilitativi e socio-riabilitativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
All’art. 34, invece, il decreto prevede che, nell’ambito dell’attività di assistenza semiresidenziale e residenziale, il SSN debba garantire alle persone con disabilità fisiche, psiche e sensoriali trattamenti riabilitativi basati sulle più moderne tecnologie nell’ambito di una presa in carico che prevede un progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento.
In tale progetto riabilitativo individuale potranno essere previsti trattamenti delle seguenti tipologie.
Trattamenti residenziali
Sono così articolati:
di riabilitazione intensiva: rivolti a persone non autosufficienti di norma di durata del trattamento non superiore a 45 gg e con intervento di personale infermieristico per 24 ore;
di riabilitazione estensiva: rivolti a persone disabili non autosufficienti  di norma di durata non superiore a 60 gg e con presenza di personale socio-sanitario per 24 ore;
socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue: si articolano a seconda della tipologia degli ospiti che sono presenti nelle strutture residenziali socio-riabilitative e della gravità delle loro condizioni.
Le prime due tipologie di trattamento sono a totale carico del SSN mentre i trattamenti del punto 3) si distinguono a secondo dei fruitori:
per i disabili in condizioni di gravità che richiedono un elevato impegno assistenziale e tutelare, sono a carico del SSN per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera;
per i disabili che richiedono un moderato impegno assistenziale e tutelare, sono a carico del SSN per il 40% della tariffa giornaliera.
Trattamenti semiresidenziali
Tali trattamenti prevedono:
trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale di norma non superiore a 60 giorni di trattamento, salvo eccezioni;
trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
I trattamenti di cui al punto 1) sono a totale carico del SSN mentre quelli del punto 2) sono a carico del SSN per una quota pari al 70% della tariffa giornaliera.
È previsto, infine, che il SSN garantisca ai portatori di handicap individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 il concorso delle spese di cura e di soggiorno presso centri di altissima specializzazione all’estero, sia all’assistito sia al suo accompagnatore, con le modalità e nei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2000.
Il capo V riguarda l’assistenza ospedaliera e la sua articolazione mentre il capo VI tratta dell’assistenza specifica a particolari categorie inerente sia disabilità transitorie sia procedure di necessità ed urgenza in case di ricovero presso strutture sanitarie accreditate.
Per concludere, il decreto, rimanda a norme specifiche che verranno successivamente emanate dalle Regioni per le ulteriori discipline di dettaglio.
NOMENCLATORE

Le prestazioni elencate nel Nomenclatore (all. 4) sono, invece, disciplinate all’art. 15 e la loro erogazione è subordinata all’indicazione della ricetta o sospetto diagnostico (questa la novità) formulata dal medico prescrittore. La competenza spetta alle Regioni che disciplineranno le modalità di erogazione delle stesse.
Tutte le prestazioni e le tipologie di dispositivi di protesi, ortesi ed ausili tecnici costruiti su misura e quelli di serie sono garantite dal SSN e l’elenco è contenuto nell’allegato n. 5 del decreto.
In particolare, è utile evidenziare alcuni specifici aspetti della normativa.
Nel caso in cui risulti necessario l’adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, il decreto prevede che la prestazione sia prescritta dal medico specialista ed eseguita da professionisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.
Qualora l’assistito, “al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale”, richieda, in accordo con il medico, un dispositivo con caratteristiche non indicate nel Nomenclatore, il medico dovrà effettuare una apposita prescrizione, riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando l’assistito sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative-assistenziali. L’Asl di competenza autorizzerà la fornitura nelle modalità descritte precedentemente.
Procedura di erogazione
Le modalità di erogazione dell’assistenza protesica sono disciplinate in generale nell’art. 19 e sono definite in dettaglio nell’allegato 12 del medesimo decreto. Al riguardo non si rilevano particolari novità rispetto alla precedente normativa.
L’erogazione delle protesi, ausili ed ortesi avviene, in sintesi, secondo le seguenti modalità e si articola nelle seguenti fasi:
formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale;
prescrizione;
autorizzazione;
erogazione;
collaudo;
follow up.
In ogni caso, le Regioni potranno adottare tutte le misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari.
Il piano riabilitativo-assistenziale individuale, formulato dal medico specialista, deve riportare:
l’indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;
una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;
la descrizione del programma di trattamento con l’indicazione degli esiti attesi dall’équipe e dall’assistito in relazione all’utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;
la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessari;
i modi e i tempi d’uso del dispositivo, l’eventuale necessità di aiuto o supervisione nell’impiego, le possibili controindicazioni ed i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;
l’indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall’équipe e dall’assistito.
Responsabili della conduzione del piano e della verifica periodica dei risultati attesi, a medio e lungo termine, indicati dal piano stesso, sono il medico e l’équipe specialistica.
È previsto che le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi contenuti nel Nomenclatore vengano erogate su prescrizione del medico specialista, effettuata sul ricettario standardizzato del SSN. Anche in questo caso, le Regioni potranno individuare modalità e prescrizioni diverse.
In aggiunta, sono previste procedure di allestimento, adattamento e personalizzazione degli ausili di serie, se prescritte dal medico specialista ed eseguite da specifiche figure professionali previste dal decreto.
Sono parimenti erogate su prescrizione dello specialista le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione degli ausili e dei loro componenti.
Si sottolinea che la prescrizione deve essere:
coerente con il piano riabilitativo-assistenziale individuale;
deve riportare la specifica menomazione o disabilità;
indicare le definizioni e i codici identificativi delle tipologie di dispositivi;
deve essere appropriata rispetto al bisogno dell’utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento.
Al riguardo, le Regioni potranno promuovere l’ulteriore sviluppo dell’appropriatezza delle prescrizioni e del corretto svolgimento del piano riabilitativo-assistenziale individuale.
Come di consueto, l’erogazione della prestazione è autorizzata dalla Asl di residenza dell’assistito, previa verifica amministrativa della titolarità del diritto dell’assistito, della presenza del piano riabilitativo-assistenziale individuale e della completezza della prescrizione.
Le Regioni disciplineranno le modalità di rilascio dell’autorizzazione, anche in forma semplificata, prevedendo il tempo massimo per la conclusione della procedura da parte della Asl.
All’atto dell’erogazione di un dispositivo su misura, l’erogatore sarà tenuto a rilasciare una certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata, il suo perfetto funzionamento e il rispetto delle normative in materia. La certificazione viene allegata alla fattura ai fini della corresponsione della tariffa da parte della Asl di competenza.
Salvo casi particolari disciplinati dalla Regione, lo specialista prescrittore, responsabile della conduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, unitamente all’équipe multidisciplinare, avrà il compito di eseguire il collaudo di tutti gli ausili forniti ivi compresi quelli su misura. Il collaudo consiste in una valutazione clinico-funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano. Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l’inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, l’erogatore o il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie modifiche o sostituzioni.
Le Regioni definiranno il tempo massimo per l’esecuzione del collaudo e regolamenteranno i casi in cui lo stesso non venga effettuato nei tempi previsti.
Nei casi particolari, descritti prima, di fornitura in assenza di una prestazione di adattamento o di personalizzazione da parte del professionista sanitario o di altri tecnici competenti, l’avvenuta consegna del dispositivo prescritto è attestata dall’assistito stesso che in caso di malfunzionamento o di inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, richiede il collaudo al medico prescrittore.
In linea generale, le Regioni e le Asl dovranno assicurare le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi su misura inclusi nel Nomenclatore. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano saranno definite linee di indirizzo per la fissazione dei requisiti per l’accreditamento dei soggetti erogatori.
Similmente, le Regioni e le Asl definiranno accordi e stipuleranno contratti previsti dalla normativa vigente, con gli erogatori di protesi e ortesi su misura, ferme restando le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica fissate dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Rimane garantita la libertà dell’assistito di scegliere l’erogatore delle prestazioni di assistenza protesica su misura cui rivolgersi.
Dal momento che non è stato ancora istituito il Repertorio dei dispositivi di serie, per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto, le Regioni e le Asl dovranno stipulare contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente.
Nella valutazione delle offerte, le Regioni e le ASL adotteranno criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti.
Le Asl assicureranno che i dispositivi di serie, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell’assistito in condizioni di sicurezza, siano applicati o messi in uso da un professionista sanitario abilitato all’esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, operante anche in convenzione.
Il Ministero della Salute adotterà le misure necessarie per monitorare il percorso degli ausili di serie, dalla produzione alla consegna all’assistito, a garanzia della qualità della fornitura.
Malattie rare – aggiornamento
Per concludere tutta la trattazione della materia, il decreto ha, inoltre, previsto un consistente ampliamento dell’elenco delle malattie rare (110 nuove entità tra singole, malattie rare e gruppi di malattie) ed importanti revisioni anche all’elenco delle malattie croniche. Inoltre, è stato introdotto lo screening neonatale per la sordità congenita e la cataratta congenita e l’estensione a tutti i nuovi nati dello screening neonatale e della mappatura genetica in determinate condizioni e modalità.
Con l’aggiornamento dei LEA e dei Nomenclatori specifici viene istituita anche la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e la Promozione dell’Appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale, che avrà il compito ogni anno di aggiornare (e/o modificare) la lista dei livelli essenziali.

Azione dell’UICI
Per concludere questa disamina, va ricordato che l’Unione ha presentato delle importanti proposte di integrazione o modifica al testo del decreto e dei relativi allegati, alcune delle quali hanno trovato pieno accoglimento in relazione ai seguenti dispositivi inseriti nell’elenco del Nomenclatore (allegato n. 5):
tra gli ausili per la vista: video ingranditore da tavolo, facendo inserire delle caratteristiche tecniche necessarie per l’utilizzo da parte delle persone non vedenti e pienamente accolte dal Ministero della Salute;
tra gli ausili per telefonare: telefono a controllo a distanza, rispetto al quale sono stati inseriti dei requisiti tecnici specifici per le persone non vedenti;
tra gli ausili per la lettura: sistema OCR (lettore automatico) specificando, in dettaglio, le modalità tecniche e la possibilità che tale ausilio possa essere prescrivibile in alternativa al software OCR.

Altre proposte, purtroppo, non hanno trovato un pieno accoglimento nonostante la loro fondatezza su dati tecnici e scientifici. Le stesse si possono così riassumere:
bastone tattile bianco rigido, la proposta era di eliminare la parola “tattile”;
tra gli ausili per indicazione, segnalazione ed allarmi, la proposta era introdurre la specifica di “o parlante” in merito alla sveglia tattile;
in riferimento ai display tattili per dispositivi informatici, nell’introdurre il requisito “di 20 caratteri” per il display Braille e nel caso della stampante Braille, nell’introdurre una velocità di stampa di almeno 100 caratteri;
introduzione di altri due ausili specifici quali: “orologio da polso consultabile tramite vibrazione” per consentire la fruizione di tale ausilio anche alle persone sordocieche e “orologio tattile da taschino” presente già nel precedente Nomenclatore;
tra i dispositivi d’ingresso alternativi, in merito alla prescrizione per il sistema per il riconoscimento vocale, oltre ai casi di estrema disabilità motoria, l’estensione anche “nei casi di perdita totale della vista in età avanzata con conseguente incapacità all’apprendimento dell’uso manuale di una comune tastiera”;
in merito ai sistemi televisivi per l’ingrandimento di immagini (video-ingranditore da tavolo, video-ingranditore portatile e software per ingrandimento) è stata ritenuta priva di logica la condizione che pone in alternativa la concessione dei dispositivi previsti con i sistemi galileiano e kepleriano. L’utilizzo di questi ultimi, infatti, precede nel tempo quello dei video-ingranditori; comunque detti sussidi assolvono a esigenze diverse da quella della lettura ingrandita essendo più legate alla mobilità e ad usi diversi da parte dei richiedenti.

In merito, invece, al Nomenclatore che descrive le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (allegato n. 4):
attualmente per la riabilitazione del cieco e dell’ipovedente grave è stata introdotta una terapia delle attività della vita quotidiana articolata in un ciclo di 10 sedute individuali di 30 minuti ciascuna. La proposta avanzata dall’UICI era stata, invece, quella di aumentare le ore di sedute individuali a 90 minuti per due cicli completi di 20 sedute ciascuno;
per la riabilitazione della funzione visiva negli ipovedenti è previsto un ciclo di 10 sedute individuali, mentre la proposta avanzata dall’Unione era quella di aumentare il numero delle sedute a minimo 20.

Comunque, l’azione dell’Unione, in riferimento alle parti non accolte né modificate dal Ministero della Salute, sarà da un lato, di continuo controllo affinché in tempi celeri possano essere attuati i futuri decreti attuativi e definite le azioni delle Regioni, dall’altro, una continua pressione sulle istituzioni governative e parlamentari, affinché tutte le proposte avanzate possano trovare un pieno riconoscimento a tutela della nostra categoria.

Avviso per l’avviamento al lavoro dei centralinisti non vedenti- N. 2 posti MINISTERO DELL’AMBIENTE

Si comunica che è pubblicato l’Avviso per l’avviamento al lavoro dei centralinisti non vedenti di cui alla Legge 113/85 per N. 2 posti disponibili presso il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- Via Cristoforo Colombo 44, Roma-
Nota Bene: La formazione della graduatoria sarà limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.
Chi può candidarsi?
· coloro che siano regolarmente iscritti all’elenco dei centralinisti non vedenti tenuto dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
· abbiano una età anagrafica compresa tra i 18 e l’età pensionabile.
La candidatura, su formato fac simile, dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria.
Termine per la presentazione della candidatura: entro e non oltre martedì 21 marzo 2017, a pena di esclusione, presso il Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà, ufficio SILD – Via Raimondo Scintu, 106, 1 piano
Modalità di presentazione della candidatura: brevi manu presso il Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà, ufficio SILD – Via Raimondo Scintu, 106 1 piano- stanza n.108, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., con la specifica: “Avviso pubblico per l’avviamento al lavoro dei centralinisti non vendenti – anno 2017” e le generalità del mittente (nome e cognome).
Al momento della consegna verrà rilasciato all’interessato un codice identificativo, che dovrà essere conservato con cura, al fine di identificare la propria posizione in graduatoria.

Informazioni sull’Avviso e sulle modalità di compilazione della domanda potranno essere richieste:
· al numero verde 800818282 della Città metropolitana di Roma Capitale oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: sild@cittametropolitanaroma.gov.it
· all’Ufficio Lavoro della Presidenza Nazionale Uici al numero 06 699881

oppure sul sito http://romalabor.cittametropolitanaroma.gov.it/pages/lavoro/bandi-e-avvisi

Comune di Poggibonsi – “La voce a te dovuta”

Comunicato stampa
Il 24 febbraio “La voce a te dovuta”, evento nell’ambito de “Il prossimo tuo” in collaborazione con Rotary Alta Valdelsa , Rotaratc Valdelsa, Biblioteca Italiana Ipovedenti, Al alta voce
Libri a grandi caratteri e audiolibri, nuove opportunità alla biblioteca comunale
Appuntamenti dalle 17,30 all’Accabì. Alle 21 al Politeama spettacolo a numero chiuso (prenotazione obbligatoria) “Viaggio agli inferni del secolo”, tratto da un racconto di Dino Buzzati, di Gianfelice Facchetti e Lorenzo Viganò
Due nuovi scaffali dedicati a libri a grandi caratteri e audiolibri, Gianluigi Facchetti, lo spettacolo al buio “Viaggio agli inferni del secolo”. Sarà una intensa giornata quella che si svolgerà a Poggibonsi il 24 febbraio prossimo con l’evento “La voce a te dovuta”. Evento conclusivo del ciclo di incontri “Il prossimo tuo” curato dalla Scintilla e realizzato dalla cooperativa Pleiades nell’ambito della rassegna “Ben-Essere” sostenuta e voluta dal Comune.
“La voce a te dovuta” è realizzato in collaborazione con Rotary Club Alta Valdelsa e Rotaract Valdelsa, con la Biblioteca Italiana Ipovedenti e con il programma di Radio Rai 3 “Ad alta voce”. “Tante realtà diverse che hanno contribuito a far crescere la nostra biblioteca – dice Nicola Berti, assessore alla cultura – mostrando sensibilità e attaccamento alla cultura e a questo luogo di cultura in particolare. Li ringraziamo tutti e lo facciamo con questo evento che ci regala nuovi servizi, divertimento e l’originale spettacolo di teatro al buio”.
Il tutto avrà inizio alle 17,30 presso la biblioteca comunale Pieraccini dove saranno inaugurati i nuovi scaffali “Voci d’Autore” e “Grandi caratteri”.
Lo scaffale “Voci d’Autore” raccogli libri ‘parlati’ o audiolibri all’interno dei quali si trovano brani letti da narratori professionisti e da attori famosi. Nuovi materiali che permettono di immergersi nell’ascolto di un’opera a persone ipovedenti e a tutti coloro che sono interessati da questa opportunità. Lo scaffale viene inaugurato grazie alla donazione del Rotary Club Alta Valdelsa e del Rotaract Valdelsa che hanno da sempre dimostrato sensibilità e interesse alla crescita e alla valorizzazione della cultura in generale e della biblioteca Pieraccini.
Lo scaffale “Grandi Caratteri” contiene libri che per le loro caratteristiche tipografiche sono utili principalmente alle persone ipovedenti, ad anziani con disturbi visivi legati all’età, a bambini che imparano a leggere, a stranieri che studiano italiano, a tutti coloro che vogliono aggiungere al piacere della lettura quello della facile leggibilità. Questo scaffale è nato grazie all’adesione del Comune al progetto “Leggere Facile, Leggere Tutti”, proposto dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti con la
quale è iniziata una proficua collaborazione che ha arricchito il patrimonio documentario con una donazione da parte della B.I.I. di libri a grandi caratteri.
Dopo il taglio del nastro l’incontro proseguirà al terzo piano dell’Accabì con i saluti di Nicola Berti, Barbara Lisi, Presidente Rotary Club Alta Valdelsa e Massimo Vita, Presidente Sezionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.
Sarà quindi il momento dedicato alla storica trasmissione di Radio3 Rai “Ad alta voce” curata da Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini. I curatori, che hanno fatto dono di moltissime registrazioni della trasmissione con grandi attori che leggono grandi romanzi, saranno presenti. Presente anche Gianfelice Facchetti, attore, drammaturgo e registra teatrale che leggerà alcuni brani.
L’evento prosegue alle 21 nella Sala Set del Teatro Politeama con lo spettacolo “Viaggio agli inferni del secolo”, tratto da un racconto di Dino Buzzati, di Gianfelice Facchetti e Lorenzo Viganò e con Gianfelice Facchetti e Stefano Covri.
Lo spettacolo. Ispirato dalla visita alla metropolitana di Milano, inaugurata nel 1964, il racconto parte dalla scoperta durante i lavori di scavo nella stazione di piazza Amendola di una piccola porta che conduce all’inferno. Sarà lo stesso Dino Buzzati che, nelle vesti di protagonista del racconto, verrà incaricato dal direttore del quotidiano per cui lavora di varcare quella soglia andando alla scoperta dell’inferno. Vi troverà un mondo identico a quello in cui viviamo – trasfigurazione delle nostre città – con auto, luce elettrica, automobili, bar e cinema; un inferno lontano da quello immaginato da Dante, abitato da persone in carne e ossa, “pallide, svuotate, castigate e vinte”, vestite come noi e imprigionate in un gigantesco ingorgo di cui non si vede la fine. Questo racconto, giocato buzzatianamente sul confine tra realtà e fantasia, tra simile e verosimile (è il 37 aprile quando il protagonista viene chiamato nell’ufficio del direttore) arriva ora a teatro in una rappresentazione al buio a opera di Gianfelice Facchetti e Stefano Covri.
Lo spettacolo è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria

I diritti non sono sacrificabili, di Mario Girardi

Autore: Mario Girardi

Storica sentenza della Corte Costituzionale per cui è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non viceversa

Molto spesso purtroppo, lo Stato, le Regioni e gli enti locali in genere, emanano provvedimenti normativi, con i quali si prevedono interventi, o si istituiscono servizi, a favore delle persone con disabilità, condizionandoli però nel tempo e nell’ampiezza, al raggiungimento di un limite di spesa, o, peggio ancora, legandone la permanenza all’esistenza del relativo stanziamento nel bilancio dell’ente erogatore o finanziatore. Dunque, una volta sforato il budget assegnato, o cancellato il capitolo dal bilancio, quel servizio, per quanto importante e significativo, è destinato ad essere interrotto, o fortemente ridimensionato.
La Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 275/2016 ha decisamente censurato tale modo di legiferare. I giudici hanno enunciato un importante principio in virtù del quale “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Per tanto, nel caso in cui l’intervento finanziato, o il servizio istituito, siano uno strumento indispensabile per assicurare alla persona con disabilità il godimento di un diritto fondamentale, non c’è bilancio che tenga e l’ente dovrà reperire le risorse necessarie.
La sentenza della Corte origina dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR per l’Abruzzo quanto all’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio), nella parte in cui prevede che, per alcuni servizi, in particolare per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province, solo “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio.
In base a tale norma, la Regione, diminuendo mano a mano i relativi stanziamenti annuali, si è sentita autorizzata a ridurre la propria partecipazione alle spese incontrate dalle province abruzzesi, con la conseguenza che il servizio di trasporto e assistenza agli studenti con disabilità ha subito un drastico ridimensionamento. Ed è proprio su questo punto che intervengono duramente i giudici della Corte; se il servizio di cui trattasi è indispensabile per permettere allo studente disabile di frequentare la scuola, lo stesso non può essere legato all’incertezza e arbitrarietà delle scelte di bilancio, altrimenti ciò si tradurrebbe nella illegittima compressione del diritto allo studio la cui effettività non può essere finanziariamente condizionata.
Il diritto all’istruzione del disabile, spiegano i giudici costituzionali, è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. Anzi, la natura fondamentale del diritto è tutelata anche a livello internazionale, ad esempio dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, divenuta da tempo legge dello Stato. Ciò limita la discrezionalità del legislatore che deve rispettare un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, “tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto”.
Secondo i Giudici poi, in una simile circostanza, non serve invocare l’applicazione dell’art. 81 della Costituzione, nel quale è stato inserito il “famigerato” pareggio di bilancio, in quanto il diritto all’istruzione delle persone disabili (ed io aggiungerei) al lavoro, alle pari opportunità e via dicendo, godono anch’essi di un rango costituzionale e non possono dunque essere vanificati a causa del suddetto obbligo.
Considerata l’autorevolezza dell’organo che l’ha pronunciata, credo che questa sentenza rappresenti un ulteriore importante strumento nelle mani delle associazioni di tutela e di tutti coloro i quali si battono perché i diritti delle persone disabili siano garantiti nella loro piena effettività.

La sola presenza dell’impianto telefonico fa sorgere l’obbligo di assunzione del centralinista non vedente, di Franco Lepore

Autore: Franco Lepore

Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile trovare lavoro. Tuttavia, anche quando si pensa di essere riusciti a reperire un’occupazione a seguito di un avviamento al lavoro, si è costretti ad imbattersi nelle gravi inadempienze della Pubblica Amministrazione.
La sentenza n. 25 del 26.01.2017 emessa dal Tribunale di Ivrea ha affermato importanti principi in ordine all’annosa questione della mancata assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti a seguito di regolare avviamento al lavoro. L’assunzione del centralinista telefonico non vedente consegue alla sola presenza del centralino, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione. Inoltre il datore di lavoro inadempiente è tenuto a risarcire l’intero pregiudizio subito dal lavoratore non assunto tempestivamente.
La vicenda trae origine dal caso di tre centralinisti telefonici non vedenti che nel 2015 avevano ottenuto dalla Città Metropolitana di Torino l’avviamento al lavoro presso un’Azienda Sanitaria Locale. L’ente pubblico aveva rifiutato la loro assunzione sostenendo che in alcuni presidi il centralinista svolgeva anche mansioni di portineria, secondo l’azienda circostanza incompatibile con lo status di disabile visivo. Inoltre l’ASL specificava che alcuni suoi impianti telefonici erano di fatto inutilizzati e quindi non avrebbero potuto ospitare altro personale.
Nella sentenza in commento, il Giudice, ai fini della decisione, ha tratteggiato le peculiarità della Legge n. 113/1985, la quale tratta l’aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. In particolare, gli artt. 1 e 2 indicano le disposizioni che regolano l’iscrizione nell’albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico.
L’art. 3 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati: il comma 1 precisa che i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della Legge n. 113/85 sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore; il comma 2 impone che, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale.
L’art. 6 regola le modalità per il collocamento: il comma 4 dispone che i datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; il comma 5 stabilisce che, qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l’ufficio provinciale procede all’avviamento d’ufficio.
La rigida normativa appena riportata prevede che l’assunzione consegua alla sola presenza dell’impianto, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione. In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte di Cassazione secondo cui “la presenza accertata in un impianto idoneo alla prestazione del centralinista rende comunque legittimo l’avviamento del lavoratore non vedente” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 12122 del 2012).
In ordine alle argomentazioni dell’Azienda Sanitaria circa le mansioni promiscue del personale assegnato al centralino di alcuni ospedali e circa la presenza di centralini di fatto inutilizzati, il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze non fossero assolutamente idonee ad inficiare il diritto dei ricorrenti all’assunzione, poiché il centralino comunque risulta presente e, da ciò solo, consegue l’obbligo di assunzione.
Qualora tale situazione di fatto si protragga nel tempo, secondo il Giudice, ben potrà, eventualmente, l’Azienda Sanitaria, assegnare all’assunto mansioni diverse seppur compatibili con le sue condizioni fisiche, ad esempio operatore telefonico addetto alla informazione della clientela e agli uffici di relazione con il pubblico (DM 10.1.2000).
L’inosservanza dell’obbligo di assunzione comporta in capo all’ASL inevitabili conseguenze. A tal proposito occorre evidenziare che il precetto della Legge n. 113 del 1985 è espressamente richiamato dall’art. 1, terzo comma, della Legge n. 68/1999, sul diritto al lavoro dei disabili, laddove si specifica che restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ciò dimostra che per i non vedenti l’apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari e sui generis per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio, l’intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all’attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d’ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia o di richieste d’avviamento, ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale, istituendo una rete di controlli, anche incrociati e di supporti e verifiche che s’inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l’art. 41 Cost., comma 2, posto che si coniugano con l’utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte (Cass. Sez. Lav., sent. n. 1335 del 2015; Cass. Sez. Lav., sent. n. 15913 del 2004).
In conseguenza di tali premesse, la Cassazione ha stabilito che, in caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell’obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l’art. 2932 c.c., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla Legge n. 113/1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l’indennità legale di mansione, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 c.c. e ss.) destinato ad assicurare l’integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro (Cass. Sez. Lav., sent. n. 12131 del 2011).
Applicando i condivisibili principi della Cassazione al caso dei tre centralinisti, il Tribunale di Ivrea ha costituito coattivamente ex art. 2932 cc il rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e l’Azienda Sanitaria Locale, a decorrere dalla data dell’avviamento al lavoro, con mansioni di centralinista telefonico.
L’inadempimento dell’ASL ha comportato il diritto dei ricorrenti anche ad ottenere un risarcimento. Difatti, sulla scorta dell’Insegnamento della Suprema Corte per il quale il datore di lavoro, inadempiente all’obbligo di assunzione del lavoratore avviato ai sensi della Legge n. 482/1968, (principio analogamente applicabile all’avviamento ai sensi della Legge n. 113/1985), è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha consequenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro medesimo; pregiudizio che può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto (Cass. Sez. Lav., sent. n. 1335 del 2015)
Infine il Giudice ha preso posizione anche in ordine alla tipologia di contratto da applicare ai centralinisti telefonici non vedenti.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è compatibile con il sistema del collocamento obbligatorio purchè la stipulazione del contratto part-time sia espressione del libero consenso del lavoratore invalido, mentre non rilevano le esigenze produttive dell’impresa (Cass. Sez. Lav., sent. n. 14823 del 2001; Corte d’Appello di Torino, sent. n. 820 del 2003). Pertanto, in caso di mancato accordo tra le parti, il contratto di lavoro deve considerarsi a tempo pieno
In conclusione, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato costituito tra i ricorrenti e l’Azienda Sanitaria Locale un rapporto di lavoro subordinato per l’espletamento della mansione di centralinista telefonico non vedente, con decorrenza dalla data dell’avviamento. Inoltre il Tribunale ha condannato l’ASL al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti liquidati nella misura pari alle retribuzioni non percepite sin dalla data dell’avviamento. Ovviamente l’Azienda Sanitaria è stata anche condannata al pagamento delle spese legali sostenute dai ricorrenti.
La normativa in tema di inserimento lavorativo dei disabili è particolarmente chiara, tuttavia viene spesso disapplicata dalla Pubblica Amministrazione che invece dovrebbe dare il buon esempio. E’ veramente avvilente essere sempre costretti a ricorrere in Tribunale per far valere un diritto sancito dalla legge.
Avv. Franco Lepore
Per ulteriori informazioni: avv.francolepore@libero.it

Centro Nazionale del Libro Parlato: “Lascia che accada”, di Amber L. Johnson

Si comunica che è disponibile all’interno del catalogo online il seguente audio libro: “Lascia che accada”, di Amber L. Johnson – Numero Catalogo: 88007

Quando Lilly incontra di nuovo Colton al liceo, nota subito qualcosa di strano in lui. “Oh, è un ragazzo splendido. È solo un po’ diverso. Non ti guarda negli occhi e ti stritola quando ti abbraccia”. Colton è affetto dalla sindrome di Asperger, un disturbo dello sviluppo imparentato con le forme più leggere di autismo. Fa fatica a stabilire dei rapporti di amicizia e a decodificare il linguaggio non verbale. È maldestro e non riesce a comunicare agli altri ciò che gli succede dentro: viene sopraffatto dall’emozione e crolla. “Vorrei che fossi come me, perché allora capiresti”, le dice. Lilly cerca di capire Colton, e se ne innamora. Ben conscia della necessità di superare non pochi ostacoli con un ragazzo che ha un modo tutto suo di esprimere i sentimenti, lo trascina nel vortice di un amore limpido e profondo. “Lascia che accada” racconta l'”educazione sentimentale” tra i due adolescenti, il loro lento aprirsi l’uno all’altro, la determinazione di lei ad accettare e decodificare un linguaggio e dei gesti mai prevedibili. È un romanzo di formazione adolescenziale, senza tabù: esplicito, sincero ma sempre delicato, anche nelle struggenti descrizioni del contatto fisico tra i due ragazzi, che si cercano, si desiderano, e lentamente si aprono anche al sesso.

Per effettuare il download degli audiolibri, gli utenti già registrati possono accedere alla pagina del “Libro parlato online” digitando http://lponline.uicbs.it/

Collocamento mirato: dal 1° gennaio 2017, al via le nuove regole introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act, di Mario Barbuto

Autore: Mario Barbuto

Facendo seguito ai comunicati n. 138 del 14 luglio 2015 e n. 66 del 20 aprile 2016, vi informo che dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica all’art. 3 della legge 68/1999, per effetto dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 (attuativo del Jobs Act), recentemente modificato e corretto dal Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016.
Molteplici sono gli interventi disciplinati dal Decreto n. 151: dalla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità (dove trovano spazio, agli artt. 12 e 13, le modifiche alla legge n. 113/1985), ai nuovi obblighi in sede di costituzione e gestione del rapporto di lavoro (vengono introdotte le cd “comunicazioni telematiche” per chi si licenzia volontariamente- si tratta di una procedura telematica obbligatoria in atto dal 12 marzo 2016, voluta per contrastare la pratica delle dimissioni in bianco, ma che non è presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), fino all’incremento economico delle sanzioni amministrative in caso di inadempienze datoriali (è aumentata del 144% per un importo di euro 153,20 la sanzione a carico del datore di lavoro, che non rispetta la quota di lavoratori disabili da assumere (derivante dal precedente importo del contributo esonerativo di 62,30 euro, moltiplicato per 5 volte), da calcolare sempre per ogni giorno e per lavoratore).
La novità decorrente dallo scorso 1° gennaio riguarda l’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità, entro le quote di riserva (rif. comunicato n. 66/2016, pag. 2).
Il campo di applicazione della norma è il settore privato (in cui rientrano anche gli enti pubblici economici, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le ONLUS, che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione).
Si prevede, ora, che tale obbligo non insorga più al momento di una nuova assunzione, ma scatti automaticamente anche per quelle aziende che abbiano già alle dipendenze un numero di 15 unità computabili, senza attendere che intervenga una nuova assunzione; viene così soppressa la finestra di tolleranza precedentemente prevista dalla legge 68/1999 che permetteva ai datori di lavoro privati di non procedere all’assunzione di un soggetto riservatario, fino a che non avessero assunto il sedicesimo lavoratore. Sostanzialmente, i datori di lavoro privati rimangono esonerati dall’obbligo assunzionale sino ad un organico di 14 unità lavorative.
Tale modifica normativa non riguarda il settore pubblico.
Andrebbe ricordato ai datori di lavoro che la quota generale disabili può essere soddisfatta anche mediante l’assunzione di lavoratori non vedenti, professionalizzatisi fisioterapisti o in possesso di qualifiche equipollenti ex legge 11 gennaio 1994, n. 29, nonché centralinisti ex legge 29 marzo 1985, n. 113 o in possesso di qualifiche equipollenti DM 10 gennaio 2000 e 11 luglio 2011. Lo prevede l’art. 3 comma 7 della citata legge n. 68.
Per effetto di tali nuove disposizioni, dovranno essere necessariamente potenziate le attività ispettive del Ministero del Lavoro, per verificare se le quote disabili siano effettivamente rispettate dai datori di lavoro pubblici e privati. Sulla maggiore incisività dell’azione ispettiva, con specifico riferimento alla possibilità che il Ministero invii al datore di lavoro, presunto inadempiente, diffida accertativa, sarà opportuno invocare quanto disciplinato dall’art. 22 del Decreto legislativo n. 151/2015, recepito, dagli Uffici centrali ministeriali, con circolare n. 26/2015 (rif. prot. n. 37/0016860/MA008.A001.1476).

Assistenza per disabili Trenitalia

RFI, Reti Ferroviarie Italiane, la società che si occupa delle stazioni e delle infrastrutture ferroviarie e che gestisce il servizio di assistenza PRM, cioè ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità, attiverà da lunedì 16 gennaio, il nuovo numero unico nazionale per la prenotazione del servizio di assistenza, a tariffazione ordinaria, raggiungibile sia da rete fissa, che da rete mobile.
Il nuovo numero sarà il seguente: 02323232.
Continuerà ad esistere, comunque, il numero verde, raggiungibile da rete fissa, 800906060.

Esperire la cecità non si può…, di Marco Condidorio

Autore: Marco Condidorio

Cene al buio o, come ultimamente si legge sempre più diffusamente nell’Web: a prova di cecità; aperitivi al buio; camminate al buio; dialoghi d’ogni tipo e genere, rigorosamente al buio; conversazioni al buio! Sperimentare la cecità fa tendenza, come dire, potrebbe dare un “tocco” di luce alla serata!!
Comodamente seduto nella poltrona della veranda ovest di casa, il pensiero “circa la percezione del mondo da parte del cieco” m’avvolge, come sempre in questi ultimi anni di studi e ricerche sull’argomento. E ciò non per essere divenuto persona cieca in età adulta, circa a trent’anni ma, per aver vissute le tre fasi “straordinariamente” critiche, secondo l’accezione kantiana del concetto e cioè: quella dell’ipovisione grave; della cecità con percezione di luce e l’attuale, quella della cecità assoluta.
Mentre non si sceglie di diventare ciechi, la cecità non si potrebbe mai desiderare, si può scegliere di studiare la tiflologia e di provare ad acquisire quelle conoscenze utili a comprendere il proprio stato di cecità. Comprendere le difficoltà logistiche, di gestione degli spazi, del tempo e dei luoghi fisici piuttosto che virtuali. Conoscere e progettuare tecniche e tecnologie per “mordere”, assaggiare l’intorno, il “poco” più in là, per scoprire, incontrare qualcosa di cui ignoravamo l’esistenza e poterla afferrare, esplorare.
L’occhio vede; guarda; osserva in un sol “colpo d’occhio” l’insieme; l’occhio coglie, conosce e riconosce ciò che è nello spazio, qui ed ora, dunque anche il tempo, nella sua manifestazione ottica ha un proprio luogo. Spazio e Tempo, “virtù” fisiche del mondo umano, mi vien da dire; sì, perché la loro esistenza ha la propria oggettività nella soggettività del nostro percepire il mondo come altro da noi; come altra realtà esistente, indipendente dal nostro pensiero.
I primi raggi di sole giungono dalla veranda ad est della casa, immediatamente il pensiero si focalizza su di un fenomeno, che se nella realtà ha una propria ragione fisica, nel pensiero i concetti che lo verbalizzano alla mente, giocano tra loro: l’alba ed il tramonto.
Sorseggio il caffè e socchiudo gli occhi per assaporarne il gusto intenso… “ottima miscela” sussurro tra me e me. Nella poltrona di fronte, posta in diagonale alla mia, la veranda ovest è un grande rettangolo, percepisco la presenza dell’amico fraterno Lollo. Accende una sigaretta e, come ho appena fatto io, si accinge a sorseggiare il proprio caffè. Lo osservo attentamente; è immerso nei pensieri, ne avverto lo stato di forte eccitazione, questa sera per la prima volta dovrà gestire autonomamente la cena al buio.
Si allaccia meglio le scarpe e, tirata giù velocemente la zip, si libera della felpa, inizia a far caldo.
Oriento il volto verso di lui e rivolgendogli la parola dopo un lungo cinguettio di un piccolo stormo di volatili, gli chiedo: “qualcosa ti preoccupa?”.
“Questa sera, come ben sai, terremo la cena al buio ehm…saremo oltre settanta persone e…”; sorrido senza nemmeno accorgermi di farlo spudoratamente… “Settanta persone sono troppe, lo sai, vero?”. Avverto lo sguardo imbarazzato di Lollo che, con un mezzo sorriso risponde: “sì…lo so, siamo in tanti”.
Già immagino la stampa, l’ingresso dell’Hotel Europa sarà affollato di giornalisti della carta stampata e le televisioni non saranno da meno. Tutto secondo il “clichè!”.
Sento lo sguardo di Lollo addosso, come se leggesse ogni mio pensiero… “stai domandandoti se ci sarà anche la stampa, immagino, vero?”.
E’ vero, stavo giusto immaginando la folla di curiosi che, ci vuole certo ma…

Come sempre il dialogo tra noi due è forte, profondo e per questo sempre leale, sicuro, ricco di sostanza.
Mi riempie di domande Lollo; è desideroso di sapere che penso delle iniziative il cui centro è l’esperienza della “cecità”. Cosa vorrei che si comprendesse di tali eventi; cosa dovrebbe restare a chi li vive e ancora, cosa significhi far vivere qualche ora di buio, nel buio a qualcuno.
Tanti quesiti; dubbi; perplessità, forse timori e tanta, tanta paura di sbagliare.
Così, invitando con un gesto l’amico ad avvicinarsi, presi a riflettere su alcuni importanti dettagli che, solitamente sfuggono, non solo a chi ha il dono della vista ma, anche a chi la vista non l’ha mai avuta o l’ha perduta.
Partiamo dall’uso errato del lessico col quale, vedenti e non, argomentano su quelli che “dovrebbero” essere luoghi comuni e che ancora oggi sono il bagaglio sociale espresso da un gergo talvolta infelice quanto scorretto dal punto di vista dei processi cognitivi e intellettivi, propri non solo di chi vede, ma anche per chi vive in condizioni di cecità. “Il mondo di voi ciechi”… Non c’è un nostro mondo né una nostra realtà; dal punto di vista della conoscenza, chi è cieco ha la medesima percezione della realtà, del mondo oggettivo come chiunque; possono cambiare le modalità, il tipo d’approccio ai contenuti di una disciplina, per esempio la matematica o il disegno geometrico; ma, l’approccio sensoriale ai contenuti della realtà fisica, del mondo circostante è perfettamente lo stesso sia per chi è cieco che per chi vede. Noi non vedenti assoluti non abbiamo una percezione del mondo omologata rispetto a quella del vedente: il cieco trova il proprio computer o paio di scarpe, proprio come il vedente; il primo utilizza il tatto, magari l’olfatto se si tratterà di un frutto; il secondo utilizzerà prevalentemente la vista.
La cecità è l’assenza va spiegata, paradossalmente anche a chi, nascendo cieco, non ha una coscienza cognitiva della propria condizione, proprio perché egli della cecità ne fa esperienza attraverso chi vede, come della conoscenza il bambino ne fa esperienza con il sostegno cognitivo di chi già l’ha fatta, l’adulto appunto.
E dunque una sera passata al buio cos’è?
Chi cena al buio, può poi dire d’aver fatta esperienza della cecità?
Cenare al buio o nel buio è l’esperienza che ogni persona vedente dovrebbe poter fare ma, a certe condizioni e seguendo un canovaccio strutturato secondo i canoni di un percorso sensoriale, che ponga in evidenza gli aspetti intimi del percepire, sia per conoscere che riconoscere; per orientare e orientarsi; per scoprire e mascherare; per giocare e riflettere.
La cecità non ha colore e dunque non è percezione di niente; il buio è comunque una percezione, assenza di luce appunto, dunque significa avere una qualche percezione che, il cieco dalla nascita o acquisito non hanno, mentre chi si appresta ad entrare in una sala oscurata percepisce e dunque fa esperienza di un buio ambientale e non sensoriale.
Tutto qui? No! C’è dell’altro, molto altro, dirò il vero dell’esperienza che una persona vedente può decidere di vivere quando sceglie di partecipare ad una cena al buio.
Trovare gli oggetti e riconoscerli, le posate per esempio! E saperle usare con le sole abilità del tatto e dell’orientamento.
Riempire il proprio bicchiere col solo aiuto della percezione tattile e uditiva. Riconoscere gli ingredienti che compongono i diversi piatti, discriminarli e assaporarli.

La cena al buio non è l’incontro con la cecità ma, la scoperta, al più, delle criticità cui va incontro anche il non vedente non debitamente formato.
Esistono infatti anche i corsi di orientamento e mobilità per i non vedenti.
Cenare al buio comporta l’uso costante della memoria, non solo quella tattile ma, olfattiva e gustativa. L’uso del pensiero che ci ricordi dove abbiamo messo il pane; dove è posizionata la bottiglia dell’acqua e se il tovagliolo era a sinistra o a destra del nostro piatto, ciò per evitare di pulirci la bocca con quello del nostro commensale!
La cecità non è esperibile!
Al più, ed è ciò che conta ai fini delle innumerevoli iniziative che vedono persone vedenti calarsi per qualche manciata di minuti in una oscurità ambientale o si fanno bendare completamente gli occhi, è esperire cosa significhi utilizzare esclusivamente il tatto e l’udito, l’olfatto ed il gusto senza il supporto della vista e, scoprire con loro meraviglia che, non siamo eroi o fenomeni umani ma, semplicemente andrebbero valutati maggiormente anche gli altri sensi per quel che sono e rappresentano per una qualunque esperienza cognitiva, di tipo relazionale e intellettiva.
Non si tratta di esperire la cecità ma, di comprendere le criticità materiali, fisiche, ambientali e scoprire la necessità dell’ordine e dei bisogni di chi vive realmente la cecità sulla propria pelle.
In molti scoprirebbero l’inutilità, persino la banalità di certe espressioni del tipo: “è diversamente abile!”
Come se un cieco avesse abilità diverse di pensiero; di scoperta del gusto; di stringere relazioni umane; d’amare o di farsi amare; di studiare e di conoscere il mondo; di comprendere ed essere compreso.
La cena al buio è l’occasione di vivere una temporalità tutta formativa attorno e sui temi della quotidianità, fatta di gesti come portare la forchetta piena di cibo alla bocca; versare del vino nel bicchiere; sfiorare la mano del proprio vicino nell’atto di cercare il pane o il tovagliolo; scambiare quattro chiacchere con la ragazza di fronte, ascoltandone la voce ed immaginarne il volto; tutto questo completamente liberi di scegliere strategie e tempi. La cena al buio è la scelta consapevole di voler mettere in gioco se stessi in una condizione “atipica” per chi solitamente utilizza la vista per andare in bagno o farsi la barba e la doccia non è una quotidianità appartenente ad un mondo diverso o peggio, estraneo a quello di chi vede, ma pienamente intima ad ogni essere umano che, per qualche ora scelga di fare l’”amore” con i propri sensi, escludendo per un tempo determinato, dall’ordinario della sensorialità la vista.
Ora, amico mio va! E ricorda agli scettici: Non è la vista che descrive il mondo ma, è la mente a governarne strutture e, laddove è possibile, anche i fenomeni.
P.S La sera del 21 dicembre 2016 oltre ottanta persone hanno partecipato ad una delle tante cene al buio tenute in occasione delle festività natalizie, l’hanno fatto accompagnato dal manifesto da cui si riporta il testo integrale:
INVITA A CENA I TUOI SENSI E LASCIA A CASA PER UNA SERA LA VISTA…
Gusto e olfatto, tatto e udito saranno i tuoi compagni, insieme ai tuoi amici, durante la cena.
Poco meno di due ore immerso nel buio per incontrare e conoscere nuove persone, poterle immaginare con il solo contributo dell’olfatto, del tatto e dell’udito.
Lasciati guidare dai quattro sensi e scoprirai quanto della realtà è invisibile allo sguardo perché patrimonio unico e straordinario della sfera sensoriale: sapori e fragranze, oggetti e suoni, nulla si sottrae all’intelligenza dei sensi che la mente e cuore traducono in realtà.

Marco Condidorio
Docente incaricato di tiflologia presso l’università degli studi del Molise
Coordinatore della commissione nazionale per l’istruzione e la formazione dell’unione italiana ciechi e ipovedenti onlus

Assunzioni nel settore pubblico (GU – Serie Speciale – Concorsi ed Esami)

Tipologia di richiesta: Selezioni pubbliche riservate a candidati disabili ex legge 68/1999 iscritti nell’elenco del collocamento mirato della Città Metropolitana di Roma ed in stato di disoccupazione, per l’attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato per i seguenti profili:
n. 2 unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione di VII livello (codice identificativo CAM-VII-2016-L68)
n. 3 unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca di VI livello professionale (codice identificativo CTER-VI-2016-L68)
(rif. GU n. 94 del 29-11-2016)
Sede di lavoro: ISFOL, Corso d’Italia 33 Roma
Modalità di avviamento: per titoli ed esami. La domanda di partecipazione, secondo schema allegato A al bando, va presentata esclusivamente a mezzo PEC da inoltrare a direzionedelpersonaleisfol@pec.it Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura:
se si vuole concorrere per Collaboratore di Amministrazione “Selezione per tirocinio riservata a disabili – codice identificativo CAM-VII-2016-L68”
se si vuole concorrere per Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca “Selezione per tirocinio riservata a disabili – codice identificativo CTER-VI-2016-L68”
Non sono ammesse altre forme di trasmissione e di invio della domanda di partecipazione.
Requisiti richiesti:
iscrizione nell’elenco del collocamento mirato della Città Metropolitana di Roma;
stato di disoccupazione;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
I bandi sono consultabili accedendo dall’homepage http://www.isfol.it/
Scadenza: 29 dicembre 2016
Informazioni utili: ISFOL (responsabile del procedimento: avv. Paola Nicastro), tel. 06.85447720, fax 06.85447310, email personale@isfol.it e PEC: direzionedelpersonaleisfol@pec.it

Tipologia di richiesta: Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di assistente ai servizi amministrativo-promozionali (cat C), riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge 68/1999.
(rif. GU n. 95 del 2-12-2016)
Sede di lavoro: Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Vicenza.
Nota Bene: vedi NEWS UICI del 7-12-2016, pubblicata alla pagina http://www.uiciechi.it/Newsweb/News/TestoNews.asp?id=2186 in cui viene riportato il successo ottenuto dalla nuova Agenzia Nazionale Tutela Diritti nell’Area delle Disabilità che ha ottenuto la riapertura dei termini di presentazione, dopo una prima esclusione decisa dalla Camera di Commercio a danno dei candidati non vedenti, al solo titolo della minorazione visiva.
Scadenza: 2 gennaio 2017
Informazioni utili: Ufficio risorse umane della Camera di Commercio di Vicenza (responsabile del procedimento: Elisabetta Boscolo Mezzopan) tel. 0444-994813-883-809 – orario di apertura al pubblico: dalle ore 9,00 alle ore 12,45 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14,45 alle ore 16,00 del martedì e giovedì e presso la Sezione Uici locale, che ha seguito tutta la procedura di contestazione tel. 0444/543419

Tipologia di richiesta: Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale e indeterminato di centralinista telefonico non vedente (cat. B3)
(rif. GU n. 96 del 6-12-2016)
Sede di lavoro: Comune di Bagheria (PA)
Modalità di avviamento: La domanda di partecipazione va presentata a mezzo PEC al seguente indirizzo: risorseumanebagheria@pcert.postecert.it con l’indicazione dell’oggetto di selezione.
Il bando e modello domanda sono disponibili sul sito dell’ente www.comune.bagheria.pa.it
Scadenza: 5 gennaio 2017
Informazioni utili: Comune di Bagheria (responsabile del procedimento: Di Matteo Bartolo), tel. 091943308 e-mail b.dimatteo@comune.bagheria.pa.it

Tipologia di richiesta: Avviso relativo all’assunzione di n. 1 centralinista non vedente (cat. B)
(rif. GU n. 97 del 9-12-2016).
Sede di lavoro: Azienda Sanitaria di Nuoro
Modalità di avviamento: d’ufficio. NOTA BENE: Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione, poiché l’avviamento avverrà esclusivamente per chiamata numerica a cura dell’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, secondo l’ordine della graduatoria risultante nelle liste del Servizio medesimo.
Scadenza: 30 giorni, dalla data di pubblicazione
Informazioni utili: presso il Servizio per l’Impiego di Nuoro per chiedere la posizione utile in graduatoria e presso la Sezione Uici locale tel. 0784/202801.

Tipologia di richiesta: Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti (cat. C), posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, riservato a candidati con disabilità di cui alla legge 68/1999, da destinare al Sistema bibliotecario
(rif. GU n. 98 del 13-12-2016).
Sede di lavoro: Università di Firenze- Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA)
Modalità di avviamento: per titoli e esami. La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’ufficio archivio corrente e protocollo dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente all’ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo PEC: selezionipta@pec.unifi.it (la domanda (modello A), la dichiarazione sostitutiva (modello B) e gli eventuali ulteriori allegati dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF).
Requisiti richiesti:
iscrizione nelle liste della legge n. 68/1999, indicando denominazione e sede dell’Ufficio presso il quale è iscritto;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Il bando è consultabile alla pagina http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2839.html#non_scaduti
Scadenza: 12 gennaio 2017
Informazioni utili: Università di Firenze, Area Risorse Umane, Unità di Processo “Amministrazione personale Tecnico-Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici” (Il responsabile del procedimento: Alessandra Li Ranzi) tel. n. 055 2757610, 7605, 7349, 7327, 7341, 7626 casella di posta elettronica: selezioni@unifi.it, PEC selezionipta@pec.unifi.it